Sentenza 28 settembre 2012
Massime • 1
Sussiste l'interesse del P.M. ad impugnare la sentenza di assoluzione - nella specie pronunciata perché il fatto non sussiste - qualora ritenga sussistenti i presupposti per la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione fondata sulla mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/09/2012, n. 40896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40896 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo US - Presidente - del 28/09/2012
Dott. GALBIATI Ruggero - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 1337
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - N. 10152/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO PRESSO la CORTE D'APPELLO DI LECCE sez. distaccata di TARANTO C/;
nei confronti di:
2) AS PP N. IL 20/08/1983 C/:
3) EL OZ AL n. il 19/12/1951;
avverso la sentenza n. 4572/2000 CORTE APPELLO di LECCE SEZ. DIST. di TARANTO, del 19/05/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/09/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RUGGERO GALBIATI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Policastro A., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale;
annullamento con rinvio in accoglimento del ricorso della parte civile;
Udito per la parte civile l'Avv. Longo Paolo che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Udito il difensore Avv. Calzarolo Mario (per l'imputato) che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Il Tribunale di Taranto, giudice monocratico, con sentenza del 25709/2006 dichiarava RE DE PO, sanitario in servizio presso la guardia medica di Pulsano, colpevole per il reato di lesioni colpose gravi a danno di US ZZ. Lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione, con la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile. In fatto, l'imputato era accusato, avendo visitato il paziente, il mattino di domenica 05/03/2000 h 8,30, di avere erroneamente diagnosticato una sindrome influenzale in presenza di forti dolori addominali con stato febbrile e temperatura corporea molto elevata, senza verificare la sussistenza in corso, invece, di un processo infiammatorio infettivo al livello dell'appendice. Ne conseguiva che l'appendicite evidenziatole, in breve aveva dato luogo ad un processo settico-flogistico a carico del peritoneo, con il necessario intervento chirurgico d'urgenza nella serata del giorno successivo 06/03/2000; in specie, era intervenuto pericolo di vita per il paziente ed ulteriore decorso della malattia per un periodo superiore a trenta giorni.
2. Proposta impugnazione, la Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto -, con sentenza in data 19/05/2011, assolveva l'imputato con la formula "il fatto non sussiste" revocando le statuizioni civili. Rappresentava che non sussistevano elementi per ritenere che il processo infettivo fosse insorto già all'epoca della visita effettuata dal dr. DE PO il mattino del giorno 5 marzo. In particolare, non vi era prova che il paziente avesse accusato e manifestato al sanitario la presenza di dolori addominali;
d'altro canto, il medico aveva visitato la parte offesa 36 ore prima dell'effettivo aggravarsi della situazione, anche sotto il profilo sintomatologico, e dell'intervento d'urgenza eseguito in sede chirurgica.
3. Proponevano ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce, e la parte civile ZZ US.
Rappresentavano che il reato di lesioni colpose ascritto al prevenuto risultava prescritto sin dal settembre 2007, per cui erroneamente la Corte di Appello, con sentenza emessa quasi quattro anni dopo, aveva valutato nel merito la vicenda in modo opinabile, senza applicare i principi stabiliti dall'art. 129 cod. proc. pen., secondo cui andava rilevata con immediatezza la causa di estinzione del reato, che non consentiva un nuovo approfondimento e valutazione probatoria. Chiedevano l'annullamento della decisione e la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione con conferma delle statuizioni civili. L'imputato presentava memoria difensiva.
4. I ricorsi vanno rigettati perché infondati.
Va in primo luogo rilevato che il Procuratore Generale ricorrente risulta sicuramente avere interesse all'impugnazione avanzata avverso la sentenza di assoluzione pronunciata sulla base di un'errata applicazione della legge sostanziale, seppure all'accoglimento debba seguire la dichiarazione di una causa di estinzione del reato ( nella specie, la prescrizione) già maturata, atteso l'interesse attuale dell'organo della pubblica accusa all'affermazione della corretta applicazione della legge. Al riguardo, è certo l'interesse del P.M. a contrastare la decisione di proscioglimento nel merito dell'imputato ritenendo prevalente la declaratoria di non punibilità per motivi processuali fondata sulla mancanza di prova dell'innocenza del predetto, (v. così, da ultimo: Cass. n 32527 del 28/04/2010;
Cass. n 23627 del 10/05/2011).
5. Nel merito delle censure esposte, va detto che la Corte di Appello ha applicato in (modo adeguato il principio dettato dalla sentenza delle Sezioni Unite Penali n 35490 del 28/05/2009 - Tettamanti -, secondo cui correttamente il Giudice valuta il compendio probatorio in presenza di una causa di non punibilità, qualora sia presente in giudizio la parte civile, che ha interesse alla delibazione della vicenda processuale sotto il profilo della tutela dei suoi interessi civili.
In altre parole, va detto che il proscioglimento nel merito dell'imputato, anche nel caso di contraddittorietà o insufficienza della prova (art. 530 c.p.p., comma 2), prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, qualora in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il Giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile,il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l'impugnazione del P.M. proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'art.530 c.p.p., comma 2.
6. D'altro canto, in ordine alle concrete argomentazioni assolutorie esposte dal Giudice di Appello, si rileva che il controllo della Corte di Cassazione sulla logicità della motivazione riguarda la coerenza strutturale della decisione, di cui viene delibata la oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico - argomentativo. Al Giudice di legittimità è preclusa, in sede di controllo della motivazione, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti: queste operazioni, infatti, trasformerebbero la Cassazione in altro giudice del fatto ed impedirebbero alla stessa di svolgere proprio la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai Giudici di merito rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal Giudice stesso per giungere alla decisione.
Nel caso di specie, la Corte di Appello ha ricostruito correttamente la vicenda in fatto, indicando gli specifici elementi probatori, apprezzandoli ed interpretandoli in modo adeguato;
ne' i ricorrenti hanno fornito deduzioni in fatto idonee ad inficiare seriamente l'apparato argomentativo prospettato dalla Corte di Appello. Mentre, la motivazione in esame non si palesa logicamente inconciliabile con specifici atti del processo, indicati e rappresentati dagli istanti, dotati eventualmente di forza esplicativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal Collegio giudicante.
7. Il rigetto dei ricorsi del Procuratore Generale e della parte civile comporta la condanna alle spese di giudizio solo di quest'ultima.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna la parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2012