Sentenza 5 dicembre 2014
Massime • 6
Quando la deposizione del testimone ha ad oggetto una complessa attività di polizia giudiziaria, caratterizzata anche da plurime acquisizioni documentali, la consultazione di documenti in aiuto della memoria, di cui all'art. 499, comma quinto, cod. proc. pen., può realizzarsi attraverso la lettura dei dati risultanti da documenti redatti dallo stesso teste, ovvero, nel caso di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, dei verbali e degli altri atti di documentazione dell'attività da lui svolta che tali dati riportano. (Fattispecie in cui è stato ritenuto legittimo l'utilizzo di prospetti formati dal teste che riassumevano il contenuto di documenti acquisiti nel corso delle indagini dall'articolazione di polizia giudiziaria di cui il medesimo faceva parte).
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 398, comma terzo, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 111 e 117 Cost., nella parte in cui non prevede, riguardo all'assunzione in incidente probatorio dell'esame del coimputato e dell'imputato in procedimento connesso su circostanze concernenti la responsabilità di altri la possibilità per le parti di prendere cognizione di tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti, invece che delle sole dichiarazioni già rese del soggetto da esaminare. (In motivazione, la Corte ha precisato che la scelta di limitare la "discovery" alle sole dichiarazioni già rese è ragionevolmente connessa alla esigenza di salvaguardare la segretezza delle indagini, sacrificando solo parzialmente e temporaneamente le esigenze difensive che possono tuttavia successivamente trovare piena tutela nella fase dibattimentale).
In tema di reati fallimentari, la proroga di un finanziamento a condizioni onerose, in luogo della restituzione della somma maturata, può integrare un'operazione dolosa di cui all'art. 223, comma secondo n. 2, l. fall. rimproverabile ai gestori della società debitrice che ne abbiano fatto richiesta; tuttavia, affinché possa addebitarsene la responsabilità anche al creditore, non è sufficiente la mera decisione di concedere la proroga ovvero di pretendere condizioni più gravose piuttosto che richiedere l'immediato rientro ovvero il fallimento, e ciò anche quando questi è consapevole dello stato di dissesto del debitore, ma è, invece, necessario che il comportamento del creditore presenti, in forma diversa ed ulteriore, i caratteri del contributo causale alla consumazione del reato, come quando vi sia una istigazione, nella consapevolezza dell'impatto della proroga sull'equilibrio economico dell'impresa, a porre in essere l'operazione ritenuta illecita . (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata per non avere il giudice di merito identificato il contributo causale prestato dal creditore in una operazione di differimento della restituzione di un prestito che il debitore aveva precedentemente veicolato, su indicazione del primo, a società già in stato di decozione e che era stato frazionato in quattro autonome linee di debito con scadenze progressive e con tassi differenziati e crescenti).
Sono patologicamente inutilizzabili i dati relativi al traffico telefonico contenuti nei tabulati acquisiti dall'Autorità giudiziaria dopo i termini previsti dall'art. 132 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, atteso il divieto di conservazione degli stessi da parte del gestore al fine di consentire l'accertamento dei reati oltre il periodo normativamente predeterminato. (v. in motivazione Sez. Un., n. 155 del 2012 e Sez. Un., n. 52117 del 2014). (Fattispecie in cui la richiesta di utilizzare i tabulati era stata formulata dalla difesa di un imputato).
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 392, lett. c) e d), cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui consentono alle parti di richiedere in incidente probatorio l'esame dell'imputato in procedimento connesso su circostanze concernenti la responsabilità di altri anche in mancanza delle condizioni previste dall'art. 392 lett. a) e b) cod.proc. pen. per l'assunzione della testimonianza, e cioè del fondato motivo di ritenere l'esame non rinviabile al dibattimento per infermità o altro grave impedimento o per esposizione a violenza, minaccia od offerta o promessa di denaro o altra utilità.
Il reato di bancarotta impropria da reato societario sussiste anche quando la condotta illecita abbia concorso a determinare solo un aggravamento dell'evento costituito dal dissesto già in atto della società.
Commentari • 18
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1. Al di là del caso di specie – una vicenda nella quale a un precedente giudizio assolutorio per una contestazione di appropriazione indebita aveva fatto seguito la contestazione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione conseguente all'intervenuto fallimento di una società a responsabilità limitata di cui di cui l'imputato era amministratore di fatto − la Corte di Cassazione con la sentenza qui in commento affronta e risolve in maniera pienamente condivisibile la questione rappresentata dal rapporto fra appropriazione indebita e distrazione (in quanto condotta di bancarotta) alla luce del superiore principio del ne bis in idem. La sicura trama argomentativa della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/12/2014, n. 15613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15613 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2014 |
Testo completo
La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento