Sentenza 13 giugno 1998
Massime • 6
Il bilancio consolidato,anche prima della sua specifica previsione come documento prescritto dalla legge a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs.9 aprile 1991 n.127,rientrava comunque fra le "comunicazioni sociali",per cui la sua eventuale falsità era ed è punibile ai sensi dell'art. 2621, comma primo, cod.civ.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.7 della legge 2 maggio 1974 n.195,sollevata in relazione agli artt.3,24,comma secondo,27,comma secondo,68 e 101,comma secondo,Cost.,atteso che l'assoggettamento a sanzione penale della condotta prevista dalla suddetta disposizione normativa (finanziamento illecito a partiti politici)non dà luogo ad alcuna disparità di trattamento ne' alla configurabilità di un reato di mero sospetto e trova,d'altra parte, giustificazione nell'intento perseguito dal legislatore di salvaguardare la trasparenza del potere,la quale costituisce condizione prima del corretto funzionamento della democrazia.
Il reato di illecito finanziamento ai partiti politici,previsto dall'art.7 della legge 2 maggio 1974 n.195,non è stato implicitamente abrogato ne' dall'art.4 della legge 18 novembre 1981 n.659 ne' dall'art.7 della legge 10 dicembre 1993 n.515.
Ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art.12,lett.c),c.p.p.,non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo.
Le dichiarazioni spontanee dell'imputato previste dall'art.494 c.p.p.possono anche avere contenuto accusatorio nei confronti di coimputati,nel qual caso vengono a costituire vere e proprie chiamate in correità da valutarsi come elementi di prova a carico dei chiamati secondo la disciplina dettata dall'art.192,comma 3,c.p.p.
Non è configurabile il reato di appropriazione indebita a carico di amministratori sociali i quali costituiscano fondi extrabilancio solo formalmente non riconducibili alla società e li utilizzino per il perseguimento,sia pure con mezzi illeciti (quali,nella specie,il finanziamento occulto a partiti politici),di fini non estranei agli interessi sociali.
Commentari • 2
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1. La competenza per connessione si trova spesso al centro del dibattito giurisprudenziale. Dall'introduzione del nuovo codice, sui suoi presupposti sono sorti svariati contrasti interpretativi, frutto di raffigurazioni discordanti di quel principio del «giudice naturale precostituito per legge», delineato dalla nostra Carta fondamentale. La sentenza delle Sezioni unite che si presenta si spinge all'interno di questo spinoso problema e rivisita alcuni dei capisaldi che hanno sinora caratterizzato l'esegesi della materia. 2. Si trattava «di stabilire se la competenza per connessione di cui agli artt. 15 e 16 cod. proc. pen. [fosse] o meno subordinata alla pendenza dei procedimenti …
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1. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 21 del 2013, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della disposizione combinata degli artt. 12, comma 1, lett. c), e 16 c.p.p., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., nella parte in cui attribuirebbe la competenza, per ogni reato teleologicamente connesso e per ogni imputato, al giudice del luogo di commissione del reato più grave, anche se di quest'ultimo non debbano rispondere tutti gli imputati del reato meno grave, ma soltanto alcuni di essi. Il procedimento, da cui è scaturita la questione di legittimità costituzionale, riguardava una fattispecie di truffa aggravata, realizzata a Milano da …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/06/1998, n. 10041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10041 |
| Data del deposito : | 13 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. MARVULLI NICOLA PRESIDENTE del 13.6.1998
1. Dott. BADIA GIOVANNI CONSIGLIERE SENTENZA
2. " AR AN " N. 1257
3. " RR AL " REGISTRO GENERALE
4. " HI DR " N. 4759/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1- IS RE n.
4.10.1940 Portogruaro
2- AN IG n. 18.10.1953 Milano
3- SI RT n. 19.9.1941 Cassano M.
4- AS OR n. 12.11.1949 Trieste
S- TI ER n. 16.9.1921 Villongo
6- FO AR n.
8.12.1925 Pesaro
7- AN EP n. 25.1.1944 a Nereto
8- DO UR n. 12.4.1949 a Gioia del C.
9- RO RT n. 20.3.1943 a Rovereto
10- LA FA OR n. 13.10.1939 a Milano
11- AT AN n. 21.4.1950 Cologno al S.
12- AM AR n. 22.6.1948 a Ravenna
13- PA GI n. 22.9.1926 a Vejano
14- EN AN n. 12.5.1938 a Ravenna
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano emessa in data 7.6.1997 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Marrone;
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero dr. EP Veneziano il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio per VE, MA e RO, per il reato sub 39) limitatamente alla appropriazione indebita di lire 1 miliardo versato alla stampa con riduzione della pena per ciascuno di m. 2 di reclusione e lire 1.000.000 di multa. Inammissibilità per irrilevanza di tutte le questioni di incostituzionalità sollevate da MA, RO, NI e GI.
Inammissibilità per irrilevanza delle questioni di costituzionalità dell'art. 513 sollevate da OR, manifesta incostituzionalità delle altre questioni sollevate da OR. Rigetto nel resto di tutti i ricorsi.
Inammissibilità per il ricorso DE.
Udito il patrono della parte civile ED PA Avv. Cesare Zaccone del foro di Torino il quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi OR, IS, GI e OT
Uditi i difensori:
per ST GI, l'avv. Paolo Roscioni del foro di Roma, per LL AN, l'avv. Giovanni Andreoni del foro di Milano,
per TI RE, l'avv. Claudio Morra del foro di Torino, per SI RT, l'avv. Manuel Sarno del foro di Milano, per GI UR, l'avv. IP Dinacci del foro di Roma, per VE AN, l'avv. IP Sgubbi del foro di Bologna, per RO EP, l'avv. Luca Mucci del foro di Milano e l'avv. Gilberto Lozzi del foro di Torino,
per NI IG, l'avv. Delfino Siracusano del foro di Catania e l'avv. Francesco Paola del foro di Milano,
per MA AR, l'avv. AN Coppi del foro di Roma,
per OR AR, l'avv. Antonio Fiorella del foro di Roma, per La FA OR, l'avv. Elio Lemmo del foro di Roma, - CAPITOLO I -
La sentenza impugnata
1) Hanno accertato i giudici del merito che i fatti-reato addebitati agli imputati attengono a due vicende distinte;
la prima riguarda lo scioglimento della joint-venture Enimont, società a capitale misto pubblico e privato, prefigurata quale polo unitario rappresentativo della chimica italiana - nel preciso rispetto di un assetto paritario - con la convenzione sottoscritta il 15.12.1998 dal ministro Reviglio per l'ENI e da AO GA nella veste di presidente della ED PA.
Nei primi mesi del 1990, con la nomina nel CA di Enimont dei consiglieri - amici di GA - RN e NE, in rappresentanza della partecipazione del 20% acquisita sul mercato borsistico e con il sostanziale venire meno della situazione paritetica tra pubblico e privato, per la disponibilità di fatto da parte di ED della maggioranza del capitale sociale, si manifestavano contrasti insanabili tra le due parti. Contrasti per dirimere i quali l'ENI ricorreva al UN di Milano ed otteneva l'8.11.1990 dal Presidente vicario il provvedimento di fermo provvisorio delle azioni Enimont di parte ED con la nomina a custode e gestore dell'avv. Palladino. A quel punto AO GA decideva, quale che fosse la soluzione della questione, di "venire a patti" con il sistema dei partiti, e quindi di elargire contribuzioni illecite per ingraziarsi gli esponenti politici allora più influenti. La joint-venture veniva perciò costituita con l'acquisto, sulla base di proposta 18.11.1990, da parte dell'ENI della partecipazione ED al prezzo complessivo di 2805 miliardi. GA decise quindi di costituire la c.d. provvista FA e di reperire fondi extracontabili per l'ammontare accertato in questa sede di 152 miliardi e 200 milioni destinati alle contribuzioni ai soggetti politici e ad altri soggetti utili per chiudere la vicenda Enimont. Lo scopo fu raggiunto, con l'adesione e il concreto intervento dei vertici ED e del consulente SA, mediante operazioni negoziali strumentali per il valore complessivo di circa 1.500/1.600 miliardi concordate e poi formalizzate nei mesi successivi con l'imprenditore romano NI FA, titolare sostanziale di un gruppo di società immobiliari e di costruzioni edili.
Le operazioni consistettero nella cessione alla società Invedil del FA suddetto della totalità della PA Sviluppo Linate, proprietaria delle aree di Rogoredo su cui avrebbe dovuto realizzarsi il progetto Montecity e posseduta integralmente dalla ON PA, e per altro verso nell'acquisto da parte della medesima ON PA a sua volta integralmente posseduta dalla ED PA, delle quote delle soc. immobiliari MP e US RL e degli immobili della soc. CIE del gruppo FA, nonché nel conferimento di un appalto ad altra società del medesimo gruppo.
All'esito di quelle operazioni, FA riversò "in nero" nelle mani dei rappresentanti ED la somma sopradetta, per 3 miliardi in contanti e per la restante parte in CCT da L. 100 milioni cadauno.
Da tali vicende sono originate le seguenti imputazioni:
a) reato aggravato e continuato di mancata iscrizione nei libri contabili e false comunicazioni sociali - con riferimento alla creazione dei fondi extra-contabili sopra detti - relativamente ai bilanci degli anni 1990/91/92 di ED PA e ON PA, addebitato a MA AR e RO EP - il primo allora consigliere di ED e divenutone poi Amministratore Delegato, il secondo nominato successivamente al novembre 1990 Presidente della società, fusasi con la UZ Finanziaria Agricola -; l'addebito è mosso agli odierni imputati in concorso con AO GA, con GI SA e con i legali rappresentanti delle società controllate coinvolte (capo 1 - artt. 2621, 2640 c.c., 61 n.2, 81 cpv. e 112 c. 1 n. 1 c.p.);
b) reato, parimenti ascritto a MA e RO in concorso con GA e SA, dalla parte dei datori, di finanziamento illecito a soggetti politici rappresentativi del PSI e della D.C. per almeno 21 miliardi e 500 milioni di lire circa, già considerata la modifica, operata dal UN, dell'imputazione di cui ai capi 2D e 6 in appropriazione indebita quanto all'accredito di dollari USA 2.212.000 sul conto svizzero TDB FF 2927 (capo 2 - artt. 81, 110, 112 c. 1 n. 1 c.p. , 7 L. 195/1974 e 4 L. 659/1981);
c) medesimo reato separatamente ascritto, dalla parte dei soggetti politici percettori, a TT XI in concorso con UR GI, a IN OM in concorso con IG NI, a AR OR in concorso con ER IS e con il di lui collaboratore OR, ed ancora ai medesimi OR e IS in concorso con il deceduto AN RI FAtti e con RT OT, membro della giunta esecutiva e vicepresidente dell'ENI, di nomina democristiana, (capi 3-4-5-7; norme citate);
d) reato di appropriazione indebita continuata e pluriaggravata, ascritto a MA e RO, sempre in concorso con GA e SA, della somma di lire 117.922.460.000, ed ossia di quella prevalente parte della provvista FA che non risulta distribuita ai politici.
All'importo va aggiunto quello di dollari Usa 2.212.000, per cui si è ritenuta - come accennato - la fattispecie dell'appropriazione indebita a carico concorsuale con IG NI, a seguito della modificata qualificazione del fatto di cui ai capi 2D e 6; sono invece in esso ricomprese le somme di 5 miliardi e 300 milioni di lire, nonché di lire 13.826.432.000 incassate dal NI e altresì quelle da lui parimenti monetizzate presso l'istituto IOR del Vaticano per essere trasferite su conti svizzeri e lussemburghesi nella disponibilità di SA, che formano oggetto delle separate imputazioni elevate a carico di NI ai capi da 29 a 38.
La seconda vicenda si svolge nel marzo-aprile 1992, quando MA aveva assunto il ruolo di amministratore delegato di ED PA e RO presidente sino agli ultimi mesi dell'anno. In ragione dell'asserita necessità di accreditamento dei nuovi vertici societari MA e RO in unione a SA, avvicinatosi ai UZ, decisero una nuova elargizione agli esponenti di un ampio arco dei partiti politici avvalendosi della c.d. provvista MD di oltre 15 miliardi.
La provvista fu formata con la fatturazione di operazioni inesistenti ad opera appunto della compiacente società MD LM con sede in Dublino a carico della ED NA NV di RA - come meglio precisato dal UN -, ente interamente posseduto dalla soc. Svizzera ME.I.H.C. di Viganello, holding del gruppo estero ED e a sua volta posseduta dalla società milanese.
Fu la ME.I.C.H. a provvedere per il bonifico delle somme falsamente fatturate sul conto lussemburghese Teal, uno dei molti conti esteri nella disponibilità fiduciaria di SA. Da tale seconda vicenda sono originate le seguenti imputazioni:
a) reato continuato di illecito finanziamento, ascritto ex latere dantis a MA, RO e a VE AN, in concorso con altri tra cui LL RT e IG NI (quanto alla contribuzione destinata a IN OM), a favore di esponenti politici in occasione della campagna per le elezioni politiche della primavera 1992.
La somma complessivamente erogata risulta essere di 7 miliardi e 760 milioni di lire. Occorre rilevare che VE era all'epoca un dirigente del gruppo ED chiamato da alcuni mesi alla presidenza della soc. ME.I.H.C.; a far tempo dal giugno 1992 assumeva altresì cariche sociali nella ED NA NV di RA (capo 8 - artt. 81, 110 c.p., 7 L. 195/1974 e 4 L. 659/1981);
b) reati di illecito finanziamento per somme variabili - in totale ammontanti all'importo sopra detto - ascritti ex latere accipientis ai numerosi esponenti politici, per lo più in concorso con i loro segretari o fiduciari, di cui ai capi da 9 a 27 (norme sopra citate);
c) reato di appropriazione indebita pluriaggravata, ascritto a MA e RO, nonché a VE e BI IL, quest'ultimo direttore generale della ME.I.H.C., in concorso con SA ed il di lui segretario AR Croce, quanto al residuo importo della provvista, pari a 7 miliardi e 500 milioni - di cui 1 miliardo circa distribuito in esecuzione del c.d. "progetto famiglia" a giornalisti, e 6 miliardi e 500 milioni rimasti nella disponibilità gestionale di SA e da questi poi consegnati all'A.G. (capo 39 - artt. 646, 110, 61 n. 7 e n. 11 c.p.). La Corte di Appello ha dato atto che gli imputati RO EP, MA AR, NI IG, GI UR e IA IP hanno reso dichiarazioni spontanee;
i primi quattro hanno altresì dichiarato, ai sensi dell'art. 599 comma 4 c.p.p., di aver concordato con il Procuratore Generale in ordine alla riduzione della pena loro inflitta, con rinuncia ad ogni altro motivo di gravame.
La Corte di merito ha ribadito la competenza territoriale del UN di Milano, disattendendo l'eccezione di incompetenza sollevata dai difensori di NI, DE, GI e OR, avendo ritenuto:
- che la novella introdotta con la legge n. 8/92 ha inteso inequivocabilmente modificare e ampliare i casi di spostamento della competenza per connessione teleologica in ragione della particolare intensità criminosa che fonda anche la previsione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p.; che sussistendo il nesso teleologico tra il più grave reato di falso in bilancio, commesso in Milano e ascritto a MA e RO, SA ed altri, e le violazioni della legge sul finanziamento ai partiti ascritti agli imputati appellanti a cui sono state materialmente consegnate in Roma - o altrove - le somme erogate dai predetti concorrenti, va ribadita la competenza del foro di Milano, in forza del criterio di connessione ed in applicazione dell'art. 16 c.p.p.. - che, comunque, è a Milano che venivano decise le contribuzioni, venivano individuati i politici beneficiari e anche gli importi confacenti, venivano infine rinvenuti i soggetti che per lo più fungevano da tramite a cui affidare il danaro o i CCT per la consegna nonché erano di fatto disposte le modalità di esecuzione, a consumazione del delitto "ex latere dantis". La Corte, inoltre, ha rigettato: l'eccezione sollevata ex art. 9 dalla difesa di VE per quanto "emerge pacificamente dalla formulazione dell'imputazione di cui al capo 39" - l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per asserita abnormità dell'ordinanza 27.10.1995 con la quale il UN aveva disposto la separazione della posizione processuale del coimputato AR IN in pendenza dell'istanza di remissione ex art. 45 c.p.p. dal medesimo proposta. Decisiva a parere della Corte la sentenza della Corte Costituzionale 22.10.1996 n. 353 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47 co. 1 c.p.p. nella parte in cui fa divieto al giudice di pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rimessione, proprio in ragione del possibile uso distorto o abuso processuale dell'istituto e per il danno altrimenti irreparabile che ne deriva all'amministrazione della giustizia
- le eccezioni difensive attinenti al "travaso cartaceo", degli atti del processo SA osservando che nel caso in esame non ricorre il presupposto della inutilizzabilità e cioè la prova vietata;
e che le dichiarazioni rese ex art. 210 c.p.p. sia nel corso delle indagini preliminari che nel dibattimento SA, sono state acquisite e lette ex art. 507 c.p.p., allorché veniva esercitata dai singoli imputati la facoltà di non rispondere all'esame, come consente l'art. 238 c.p.p. e con l'accordo delle parti, le quali non si avvalevano del disposto di cui al comma 5 della norma in relazione ai verbali di prova del dibattimento SA.
La Corte di Appello ha affrontato poi la questione riguardante la depenalizzazione del delitto di finanziamento illecito ai partiti politici ed ha citato decisioni di questa Corte per escludere che l'art. 4 L. 659/81 prevedendo sanzioni amministrative aggiuntive, nonché obblighi di pubblicità e di dichiarazione congiunta in relazione a finanziamenti superiori nel loro ammontare ad una certa soglia e punendone l'inosservanza al comma 6 con la sola pena della multa, abbia tacitamente abrogato l'art. 7 della legge del 1974 e che detta fattispecie sostitutiva di reato sia stata a sua volta depenalizzata dall'art. 32 della L. n. 689/81, entrata in vigore in tempo immediatamente successivo;
altrimenti bisognerebbe ritenere semplicemente depennato il comma 1 dell'art. 4 L. m. 659/81 che espressamente richiama per estenderne la portata l'art. 7 della legge del 1974.
Ha escluso inoltre l'applicabilità dell'art. 15 cod. pen. al precetto di cui all'art. 7, co. 2 L. n. 195/74 per essere stata la materia regolata ex novo dalla Legge 513/93, in quanto "il precetto di cui all'art. 7 L. nr. 195/74, ponendo le condizioni per la liceità dei finanziamenti ai partiti e altri soggetti politici da parte dello specifico erogatore "società private di capitali", è posto a tutela, principalmente ma non solo, della trasparenza della vita dei partiti, giacché tutela altresì la trasparenza della gestione societaria e in ultima analisi i diritti dei soci;
che i divieti posti dall'art. 7 della L. n. 513/1993, emanata a seguito della cancellazione referendaria del sistema di finanziamento pubblico dei partiti, divieti la cui inosservanza è sanzionata in via amministrativa, hanno invece ad oggetto i limiti delle spese elettorali per ciascun candidato e le relative forme di gestione e pubblicità a cura del mandatario speciale, ponendo al comma quarto anche un tetto massimo di importo e valore ai contributi o servizi erogati da ciascuna persona fisica, associazione o "persona giuridica" non specificamente qualificata.
Diversi, perciò, sono l'oggetto di tali divieti, l'ambito soggettivo di applicazione e la finalità perseguita che mira a favorire la parità e la pubblicità dei mezzi economici con cui i candidati accedono alla campagna elettorale.
A fronte dell'eccezione di illegittimità costituzionale della norma prospettata dalla difesa OR, la Corte ha osservato che il reato previsto dagli artt. 7 L. n. 195/74 e 4 L. n. 659/81 non può definirsi reato di mero sospetto, ma piuttosto reato di natura formale, che sanziona il mancato rispetto delle condizioni di liceità dei finanziamenti operati dalle società ai partiti;
che, traducendosi la relativa inosservanza nella mancata iscrizione dell'erogazione nel bilancio della società erogatrice, penalmente sanzionata a monte dall'art. 2621 c.c., ove non sussistessero le citate disposizioni incriminatrici aventi carattere di specialità, si sarebbe comunque in presenza, anche sul versante dei percettori, di una condotta illecita, ricadente nella fattispecie più generale della ricettazione. La disparità di trattamento, poi, tra persone singole e società di capitale è da attribuire alla discrezionalità del legislatore che ha valutato meritevole di sanzione penale le contribuzioni delle società, data la loro maggiore potenzialità inquinante. Nella sentenza viene trattata anche la questione del rapporto tra il reato di finanziamento illecito dei partiti e quello di appropriazione indebita. Questione lungamente trattata anche in 1^ grado dal UN, il quale a fronte della tesi difensiva basata sull'alternativa che o vi è stata l'appropriazione da parte dei soggetti erogatori ed allora le somme date ai politici sarebbero provenienti da privati, ovvero si è perseguito l'interesse della società nella formazione dei fondi extra-contabili con destinazione ai politici e allora non ricorrerebbe l'appropriazione indebita;
il UN aveva ritenuto:
- che è da condividere la tesi che ricomprende nella portata dell'appropriazione ex art. 646 c.p. anche condotte di distrazione, quali quelle configurabili in casi di abusiva gestione del patrimonio sociale.
- che la formazione di fondi occulti ricavati dal patrimonio sociale non configura ancora, di per sè, la condotta di distrazione-appropriazione idonea ad integrare la fattispecie di cui all'art. 646 c.p. - che, avendo riguardo al rapporto tra amministratore di società e patrimonio sociale, non possono configurarsi già nel momento della formazione di fondi extracontabili, e per ciò solo, gli estremi della trasformazione del possesso.
- che la consumazione della condotta distrattiva-appropriativa di cui all'art. 646 c.p. deve essere ricollegata, in conformità ai principi generali in materia di appropriazione indebita, al momento dell'utilizzazione dei fondi extracontabili o comunque al momento in cui viene ad essi impressa una destinazione che comporta, in modo inequivoco, la loro dismissione dall'ambito del patrimonio societario.
- che, nell'ipotesi di abusiva gestione del patrimonio sociale, è configurabile la fattispecie appropriativa , oltre che nei casi in cui i fondi extracontabili vengano destinati ad incremento del patrimonio personale degli agenti, nei casi di definitiva sottrazione di tali fondi alla realizzazione degli scopi societari attraverso arbitrarie ed indebite elargizioni, ispirate dall'intento di acquisire e mantenere posizioni di potere per il tramite di strumenti illegali.
La Corte di Appello non ha condiviso la tesi del UN ed ha precisato:
- che, consistendo la condotta integrante il reato istantaneo di appropriazione indebita nella manifestata interversione del possesso, esso si consuma con il compimento, assistito da volontà e coscienza oltre che dallo scopo di trarre illegittimo profitto per sè o altri, di atti di disposizione del bene altrui incompatibili con il mero possesso "nomine alieno", e ossia con un comportamento che è quello dell'agire "uti dominus". - che, nel caso di specie il disporre delle c.d. provviste, gestendole con la monetizzazione dei CCT - quanto alla provvista FA - o comunque con movimentazione del denaro al di fuori di ogni controllo e determinazione della società proprietaria, rappresenta una condotta di disposizione arbitraria che realizza l'appropriazione indebita.
- che ciò non comporta che le somme versate ai politici provenissero da soggetti privati dato che l'appropriazione indebita non è un modo di acquisto della proprietà, onde all'atto della erogazione le somme erano di proprietà diretta o indiretta della ED PA.
- che in definitiva non è ravvisabile alcuna esclusione reciproca tra appropriazione indebita e finanziamento illecito ai partiti, entrambi commessi contro gli interessi e in danno della ED;
quest'ultimo reato, autonomo e susseguente, concorre con il primo;
in applicazione del principio di specialità di cui all'art. 15 c.p., ove non ricorra l'ulteriore elemento della successiva destinazione delle somme appropriate ai politici, permane l'addebito di cui all'art. 646 c.p. 2) Quanto alla valutazione delle singole posizioni la Corte di merito ha accolto le richieste avanzate da RO, MA, NI e GI, ai sensi dell'art. 599 c.p.p.. Ai fini dell'art. 129 c.p.p. ha osservato:
- che è infondata l'istanza di applicazione dell'amnistia ai sensi del DPR n. 23/192 di MA in relazione al reato di falso in bilancio ascrittogli, giacché l'imputazione non attiene alla commissione del reato per finalità fiscali ne' sono contestate violazione tributarie;
istanze di MA e RO.
- che è infondata la deduzione di nullità prospettata da RO in relazione alla condanna per falso nei bilanci consolidati del gruppo ED in ragione di preteso difetto di contestazione giacché non è ravvisabile sostanziale e concreta differenza tra quanto ritenuto dal primo giudice e quanto enunciato nel capo di imputazione con riferimento ai bilanci ED PA e ON PA, posto che il bilancio consolidato di gruppo (avente la specifica finalità di fornire all'esterno, prescindendo dai rapporti infragruppo, un quadro veritiero e completo dei risultati economici e della situazione patrimoniale del gruppo nel suo complesso) non può che riflettere e riportare le appostazioni dei bilanci delle società che ne fanno parte ed in ogni caso la comprensione dell'imputazione nella sua globalità era pienamente consentita in giudizio all'imputato, senza pregiudizio per il diritto di difesa.
- che non vi sono dubbi sulla responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti, alla stregua delle loro stesse ammissioni, delle dichiarazioni a riscontro rese in dibattimento dai coimputati e dalle acquisizioni probatorie di cui si è ribadita l'utilizzabilità, nonché dell'esito delle indagini compiute dalla Guardia di NZ circa i percorsi dei CCT della provvista FA.
- che è configurabile l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p. sia ai fini della procedibilità d'ufficio che dell'aggravamento della pena, per il partecipe NI che, benché non legato all'epoca da rapporto diretto di prestazione d'opera con la società danneggiata, si avvaleva della relazione intercorrente tra la stessa ed i coimputati amministratori per la commissione del reato.
- che la pretesa di NI di attribuire natura di compenso per imprecisate prestazioni professionali rese a favore di GA, ovvero natura di commissioni introitate dallo IOR per la monetizzazione dei CCT della provvista FA, alle somme di svariati miliardi utilizzate a profitto personale contemplate nei capi 36-37 e 38 è oggettivamente insostenibile e smentita dalle risultante processuali (deposizione teste HA DI;
e le comunicazioni dell'Autorità Vaticana circa gli incassi operati in contanti personalmente dall'imputato).
3) Passando alla valutazione delle posizioni degli altri imputati la Corte di merito "segnala" che la modifica (allora) in corso dell'art. 513 c.p.p. non incide sulla completezza della prova in ordine ai fatti in esame risultante, oltre che dai riscontri documentali e dalle ammissioni degli stessi appellanti, dalle dichiarazioni rese da MA e RO, "che costoro hanno integralmente confermato nel presente grado di giudizio", come ribadito nella valutazione delle singole posizioni. I - RE IS, segretario del P.L.I.
È stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo 15 per aver ricevuto dai vertici della ED, in occasione della campagna elettorale per le politiche della primavera 1992, un contributo illecito di lire 200 milioni.
La dazione è indiscussa.
II - III - RT SI, parlamentare e segretario politico della Lega Nord e AN AT, segretario amministrativo di detto Partito.
Sono stati dichiarati colpevoli del reato di cui al capo 23, per avere ricevuto dai responsabili della ED tramite RT LL - incaricato delle relazioni esterne della società e giudicato separatamente - l'illecito contributo di lire 200 milioni in occasione della campagna per le elezioni politiche del 1992.
Ha ritenuto la Corte
- inattendibile l'assunto difensivo della ricerca di finanziamenti leciti
- che l'assunto non vale in ogni caso a scagionare LL che pacificamente riceveva il contributo, quand'anche inaspettato, nella piena consapevolezza della sua illiceità, e neppure SI, risultando implicito, ma inequivocabile, nell'effettuato accreditamento del LL presso MA e RT, l'incarico previamente dato a questi di accettare l'eventuale erogazione di un siffatto contributo.
- che la mera restituzione della somma non configura l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. IV - ER TI, segretario amministrativo nazionale della D.C. è stato ritenuto responsabile del delitto continuato costituito dai reati di cui ai capi 5, 7 e 10 e condannato ad anni 3 di reclusione e lire 50 milioni di multa. Pena valutata adeguata dalla Corte del merito.
V - AR FO, segretario politico nazionale della D.C.. È stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 5, 7 e 10 per aver ricevuto in più soluzioni ed in concorso con IS e OR RI - separatamente giudicato - l'illecito finanziamento di 4 miliardi e 750 milioni erogato dai responsabili della ED a chiusura della vicenda Enimont;
l'ulteriore contributo illecito di 4 miliardi destinato alla corrente forlaniana e consegnato nelle medesime circostanze a OT RT, membro della giunta esecutiva dell'ENI di nomina democristiana, il quale faceva successivamente pervenire a IS 1 miliardo e 700 milioni mentre tratteneva a disposizione del partito ed anche parzialmente utilizzava a scopi personali la restante somma;
infine in concorso con IS e OR ed in occasione delle elezioni politiche del 1992, contribuzione illecita di lire 1 miliardo e 500 milioni erogati da MA, RO e SA, concorrenti "ex latere dantis"; è stato condannato ad anni 2 mesi 4 di reclusione e lire 40 milioni di multa, con l'attenuante 62 bis c.p. e la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p.. È stato inoltre condannato, in solido con IS e in riferimento al reato di cui al capo 7 anche con OT al risarcimento dei danni, con assegnazione di provvisionali a favore della parte civile ED.
La Corte di merito ha ritenuto:
- la ED legittimata a costituirsi parte civile nei confronti dell'imputato, in quanto l'illecito finanziamento è lesivo del patrimonio della società
- che per quanto riguarda il capo 5, alla stregua delle dichiarazioni di MA e IS non è sostenibile l'estraneità al fatto di OR ed escludersi che egli abbia agevolato la commissione del reato - ma si tratta di ben più che agevolazione -, posto che fu con OR, quale segretario politico del partito beneficiario, che prese contatto e si incontrò più volte MA, formulando conclusivamente l'offerta di una contribuzione da parte della ED e venendo nella sostanza demandato a IS per il suo versamento.
- che è vano invocare onde escludere per un verso la ricorrenza per OR di idonea qualifica soggettiva, quale percipiente, e per altro verso l'elemento psicologico del reato, la separazione di funzioni e competenze dell'organo politico rispetto a quello amministrativo prevista dallo statuto del partito. - che, per quanto riguarda il capo 7, il contributo di 4 miliardi versato dai responsabili ED a chiusura della vicenda Enimont, a RT OT, di cui OR aveva favorito la nomina nella giunta esecutiva dell'ENI con funzioni di vicepresidente;
trattasi di contributo anch'esso destinato alla D.C., per quanto emerso dalle dichiarazioni di SA, nonché da quelle di RO e di MA, confermate nel secondo grado di giudizio. - che IS riconoscendone la dazione ricevuta, ha attendibilmente riferito che essa avvenne su segnalazione di OR, il quale negando la circostanza, ha comunque ammesso di essere stato informato del contributo e di averne indicato la destinazione di spesa.
- che, il reato di cui al capo 10, è provato dalle dichiarazioni di RO, MA e SA, oltre che dai ricordi dello stesso OR (in aggiunta alla rilevanza della somma ricevuta); e decisivo è stato l'apporto causale dell'imputato.
VI - RT RO, vice presidente della Giunta esecutiva dell'ENI, condannato alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione e lire 30 milioni di multa, con il beneficio di cui all'art. 163 c.p., per il reato ascritto al capo 7, commesso in concorso con
OR e IS - oltre che con OR e AR RI FAtti -.
OT ha ammesso il ricevimento del contributo di almeno 4 miliardi di lire e ha fatto il racconto dell'immediata notizia datane a FAtti, con conseguente gestione della somma su indicazione di questi, ma ha negato di essere stato consapevole dell'iniziativa di GA di finanziare i partiti per uscire dalla vicenda Enimont.
La Corte di merito ha ritenuto che l'assunto difensivo è smentito, oltre che dalle dichiarazioni di SA, RO e MA, da quelle di AV circa il dichiarato titolo (in nome e per conto della corrente forlaniana) a cui il materiale percettore riceveva le due borse di denaro e CCT, nonché al comportamento altrimenti inspiegabile dello stesso OT che si premurava di informarne il segretario di OR, si atteneva alle istruzioni da questi impartitegli depositando la somma a disposizione del partito - salvo l'utilizzo medio tempore di 1 miliardo per esigenze personali - e, non certo spontaneamente, ma per indicazione di FAtti e OR - come si evince dalle attendibili dichiarazioni sul punto di IS - versava al partito nei primi mesi del 1992 l'importo di 1 miliardo e 700 milioni.
VII - OR LA FA, segretario politico nazionale del P.R.I. è stato dichiarato colpevole del reato imputato al capo 17, ossia di aver ricevuto da RO, MA e SA, in occasione della campagna elettorale del 1992 il contributo illecito di lire 300 milioni;
è stato condannato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche e con la riduzione di un terzo ex art. 442 c.p.p., alla pena di mesi 6, giorni 20 di reclusione e lire 4
milioni di multa, con il beneficio della sospensione condizionale. La Corte ha ritenuto che l'assunto difensivo della buona fede dell'imputato (che avrebbe ritenuto la dazione come proveniente a titolo personale da AR MA) è smentito dalle stesse dichiarazioni dell'appellante che aveva preso l'iniziativa della richiesta circa il fatto che a sua domanda sulla natura ufficiale o meno del finanziamento, MA rispose "noi preferiamo tenerlo riservato" e che egli lo accettò anche per la generale considerazione che la ED era società privata, non più legata alla joint - venture con l'ENI.
VIII - GI PA, parlamentare, esponente P.L.I., è stato dichiarato colpevole del reato ascritto al capo 16 in relazione al ricevimento da RO, MA e SA dell'illecito contributo di lire 50 milioni in occasione della campagna elettorale della primavera del 1992.
L'imputato ha ammesso di aver ricevuto la somma ma nel settembre/ottobre 1989, donde l'estinzione del reato per amnistia. La Corte, però, non ha ritenuto credibile l'assunto perché nel 1989 MA non rivestiva cariche amministrative nella ED e non aveva il potere di disporre di fondi occulti della società; tanto meno aveva motivo e possibilità di erogare una somma di importo in sè non certo modesto a titolo personale o quale amministratore del quotidiano.
IX - AN EN, dirigente del gruppo UZ - ED e legale rappresentante della ME.I.C.H. holding svizzera interamente controllata da ED;
è stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo 8 di imputazione per avere concorso con RO, MA, SA ed altri, tra cui RT e NI, nell'illecito finanziamento (è il versante dei datori) per almeno 7 miliardi e 670 milioni, provenienti dalla provvista MD ed effettuato ad esponenti politici in occasione della campagna per le elezioni politiche del 1992, nonché del reato di appropriazione indebita di cui al capo 39, commesso in concorso con i medesimi coimputati e con BI IL in relazione ai restanti 7 miliardi e 500 milioni della stessa provvista, transitata nel marzo 1992 dalle casse della ME.I.CH al conto lussemburghese Teal del fiduciario SA.
La Corte ha rigettato l'eccezione processuale della nullità del decreto di citazione a giudizio quanto all'imputazione sub 39, per difformità di formulazione rispetto alla richiesta di rinvio a giudizio del P.M., in quanto, a suo giudizio, le difformità segnalate non incidono, nel complessivo tenore dell'imputazione, sulla piena comprensibilità del fatto ascritto - tanto meno implicano l'enunciazione di fatto diverso -, sicché l'imputato era posto in grado di pienamente difendersi già anteriormente alla fase dibattimentale.
La Corte ha inoltre ritenuto inattendibile la tesi difensiva sulla estraneità dell'imputato ai fatti appropriativi e alla spendita della provvista MD a beneficio dei politici. In realtà fu RO, condivisa la decisione di MA e SA di finanziare illecitamente i politici e di farvi fronte con fondi extra-contabili, a disporre per l'utilizzo dell'abituale e apposito canale ME.I.CH.; tuttavia, come ribadito da RO anche in sede di confronto con VE, egli si rivolse a quest'ultimo, che aveva chiamato nel dicembre 1991 alla presidenza della società svizzera e, pacificamente, reso edotto del sistema in essere, non certo per meramente stabilire un diretto contatto con BI - come pretende il VE, pertanto asseritamente estraneo ai fatti - ma per illustrare la necessità di disporre quanto meno di 10 miliardi di lire in nero da erogarsi ai politici in vista delle prossime elezioni.
A giudizio della Corte, perciò: VE seppe, consentì e si attivò per formare la provvista, anche se si limitò a demandare a BI di provvedervi;
- egli concorse a creare la provvista e consentì che fosse gestita da SA, così partecipando sia alla appropriazione indebita, sia (pur essendo rimasto estraneo alla distribuzione ai politici) alla realizzazione dell'illecito finanziamento ai partiti.
- ebbe il possesso delle somme oggetto dell'appropriazione indebita in quanto è accertato che il denaro transitò dalla ME.I.CH., alla quale in ogni caso apparteneva la ED NA NV.
- non può essere condivisa la tesi che non vi è ingiustizia del profitto per essere RO proprietario indiretto della società estera danneggiata, in quanto non è possibile confondere gli organi sociali con le persone giuridiche che essi rappresentano. - non è configurabile la scriminante putativa di aver agito nell'adempimento di un dovere, non assurgendo certo le disposizioni date da RO a livello di causa di giustificazione per VE che ha ammesso l'esistenza del canale ME.I.CH. e l'uso delle false fatturazioni.
- che infine ricorre l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 contestata al capo 39, essendo il VE, in proprio, legato da relazioni d'ufficio con il gruppo ED oltre che ben a conoscenza delle cariche societarie rivestite dai correi. - CAPITOLO II -
I ricorsi
Hanno proposto ricorso per Cassazione:
1 - OR DE: aveva patteggiato la pena, ex art. 444 c.p.p.. Con atto in data 4.5.1998 ha rinunciato al ricorso.
2 - RE TI: condannato per avere ricevuto dalla ED un contributo di 200 milioni per la campagna elettorale della primavera del 1992 (capo n. 15).
Col ricorso l'imputato sostiene la depenalizzazione del reato ex art. 7 L. 515/93. 3 - RT SI e AN LL: sono stati condannati per avere ricevuto 200 milioni dalla ED.
Col ricorso la difesa nell'interesse di SI lamenta che la decisione ruota intorno al dogma del "non poteva non sapere". Nell'interesse del LL, nega che la somma possa dirsi proveniente dalla soc. ED, in quanto proveniva da MA, persona privata che se ne era appropriato ai danni di ED. Nell'interesse di entrambi deduce, inoltre, la violazione dell'art. 62 n. 6 c.p.
4 - ER IS: condannato ad anni 3 di reclusione e lire 50 milioni di multa. La difesa deduce la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di riduzione della pena.
5 - AR OR: è stato ritenuto responsabile dei reati contestatigli nei capi 5, 7 e 10 per avere ricevuto nella sua qualità di segretario della D.C. finanziamenti non iscritti a bilancio da ED.
Col ricorso, impugna l'ordinanza 2.6.1996 della Corte e la sentenza.
Deduce la violazione dell'art. 19 c.p.p. e la nullità del provvedimento 2.6.1996 di separazione del processo nei confronti di alcuni coimputati (XI, D'MO, RT, OM) non essendo stati sentiti sul punto i difensori degli altri imputati. I - Quanto alla sentenza, deduce: la carenza di legittimazione della Parte civile (ED) che non ha subito alcun danno patrimoniale;
anzi ha ottenuto una contropartita di 2.805 miliardi.
Sostiene che il delitto di illegittimo finanziamento non è delitto contro il patrimonio e comunque la condotta dei ricettori è priva di efficienza causale verso l'impoverimento della società.
La contestazione attiene sia all'interesse ad agire che alla fondatezza della domanda.
II - L'incompetenza territoriale del UN di Milano. III - La nullità della sentenza per avere ritenuto legittima la separazione della posizione dell'on. IN, dopo la richiesta di rimessione avanzata da questi al UN, in quanto gli effetti della richiesta operano in via oggettiva, la separazione può essere disposta solo dalla Cassazione (art. 47, 2 c.p.p.) . Il provvedimento di separazione è abnorme perché esercitato senza il relativo potere.
IV - La violazione della normativa sul finanziamento ai partiti e V - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 L. 195/74 e 4 L. 659/81, in quanto si tratta di reato di mero sospetto.
VI - Violazione degli artt. 7 L. 195/76 e 4 L. 659/81, essendo stato addebitata all'imputato soprattutto una omissione. VII - Violazione di legge penale per la ritenuta ammissibilità del concorso tra l'appropriazione indebita e l'illecito finanziamento.
VIII - Violazione di norme processuali per la utilizzazione di dichiarazioni rese dagli imputati in altro procedimento penale. In subordine solleva questione di legittimità
costituzionale.
IX - Violazione dell'art. 507 c.p.p. per inosservanza del principio di iniziativa del P.M. nell'esercizio dell'azione penale.
X - Carenza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla rilevanza probatoria delle dichiarazioni di correo. La Corte si limita a dichiarare l'esistenza delle dichiarazioni dei correi, ma non si è pronunciata sulle eccezioni mosse dalla difesa.
XI - Vizi della motivazione con riferimento alla carenza di qualifica soggettiva tipica in capo all'on. OR, stante la separazione di competenze statutarie tra il segretario politico e quello amministrativo di un partito.
XII - Vizi della motivazione sul contributo materiale e sull'elemento psicologico tipico per i reati contestati. XIII - Violazione di legge con riferimento agli artt. 132 e 133 c.p. XIV - Con motivi nuovi in data 13.5.1998 la difesa deduce la violazione dell'art. 513 c.p.p. nonché la violazione di legge sotto il profilo della determinazione delle conseguenze civili. Con memoria 14.5.1998 ha, inoltre, illustrato i motivi contenuti nel ricorso.
Con nota di udienza in data 13.6.1998 ha rilevato l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata e comunque l'inutilizzabilità delle prove in contrasto con gli artt. 238, co. 2 bis, e 513 c.p.p., sulla base delle quali è stato raggiunto il giudizio di responsabilità a carico dell'On.le OR, ed ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.
6 - AN LL: qui, impugna sentenza ed ordinanza. 1) ripropone l'eccezione del decreto di citazione per irregolarità della notifica all'imputato.
2) deduce illogicità e contraddittorietà della motivazione e riprende la questione dell'appropriazione indebita per ribadire che la somma era di MA che se ne era appropriato.
3) chiede il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p.
7 - OR La FA.
La difesa deduce:
I- la violazione dell'art. 19 c.p.p. sulla separazione dei processi.
II- difetto di motivazione sulla provenienza della somme destinate alla campagna elettorale del 1992.
III- erronea applicazione di legge in ordine alla sussistenza del fatto, in quanto la provvista MD è costituita da denaro appartenente ad una società estera.
Sostiene inoltre che il reato di cui all'art. 4 L. 195/74 è stato depenalizzato dalla L. 659/81; e che il contributo proveniva da un privato, dal dr. MA.
IV- la depenalizzazione del reato contestato, provata dalla non approvazione della "clausola di sicurezza".
V- violazione della norma sulla non menzione della condanna. VI- violazione degli artt. 133 e 62 bis c.p., stante l'eccessività della pena.
Con memoria in data 21.5.1998 altro difensore ha dedotto la carenza di dolo dell'imputato, in particolare in ordine alla provenienza estera del danaro, provenienza che di per sè esclude il reato.
8 - UR GI, ha concordato la pena ai sensi dell'art. 599 c.p.p. La difesa deduce:
1) la depenalizzazione del reato di illecito finanziamento ai partiti politici.
2) la depenalizzazione dell'illecito quando come nel caso in esame la dazione proviene da soggetto privato e cioè da SA. 3) la provata insussistenza dell'elemento psicologico. 4) la nullità della sentenza perché la condanna è basata su motivazione insussistente perché fondata su prove illegittimamente acquisite.
5) la non configurabilità della continuazione perché le somme risultano versate tutte in 10 giorni: i quattro versamenti sono finalizzati ad un unico obbiettivo, il finanziamento illecito.
Con memoria 4.5.1998 ha presentato motivi ad integrazione del 4^ motivo.
9 - IG NI, anche lui ha concordato la pena ai sensi dell'art. 599 c.p.p.. 1) solleva la questione di legittimità costituzionale della Legge 7.8.1997 n. 267 nella parte in cui nulla prevede per il giudizio in Cassazione.
2) deduce violazione di norme processuali, in quanto la prova del delitto di cui all'art. 646 c.p. è stata desunta da documentazione acquisita in violazione dell'art. 117 c.p. che riguarda il potere del P.M. di acquisire documentazione da un altro processo solo per il compimento delle indagini e non per il dibattimento.
2.a) la non configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p. anche perché le dichiarazioni rese da MA e
RO non hanno conferito alla difesa il diritto a controinterrogarli.
2.b) la totale carenza di prove in ordine sia alla appropriazione indebita che al finanziamento illecito, avendo l'imputato eseguito la consegna dei plichi all'oscuro dell'illecito a monte ex art. 2621 c.c.. La sentenza SA non poteva essere utilizzata come "prova di fatto".
2.c) analoghe osservazioni per il finanziamento ai partiti.
2.d) non vi è prova della appropriazione personale delle cifre indicate nei capi 37 e 38: la ED non ne ha chiesto la restituzione all'imputato e quindi ha ritenuto che corrispondessero all'utile attività professionale dell'imputato. 3) L'omessa considerazione delle censure riguardanti la appropriazione indebita di 13 miliardi contestata nel capo 38. L'impossibilità di acquisire la prova attraverso lo IOR non può costituire la prova di responsabilità dell'imputato. La Corte di merito ha ignorato la richiesta di provare a mezzo di testimoni il prelievo del 10% delle somme gestite da privati da parte della Banca Vaticana.
10 - RT OT, condannato per il reato di cui al capo 7). La difesa deduce carenza e manifesta illogicità della motivazione avendo la Corte invertito l'ordine logico dei fatti laddove l'imputato ha versato la somma a OR e IS a titolo personale. Con motivi nuovi 13.5.1998 deduce la violazione dell'art. 238 c.p.p. e L. 267/97. 11 - AR MA, ha patteggiato la pena ai sensi dell'art. 599 c.p.p. La difesa deduce:
1) la nullità delle due ordinanze 20 e 21 luglio 1994 colle quali il tribunale di Milano aveva disposto la lettura di atti non acquisiti ed ha dichiarato utilizzabili atti che non potevano esserlo, con violazione del diritto di difesa e conseguente nullità della sentenza.
2) l'erronea applicazione dell'art. 646 c.p. stante la palese insussistenza della condotta di appropriazione richiesta dalla norma e la contraddittorietà in ordine alle conseguenze nel rapporto del reato con l'illecito finanziamento.
3) inosservanza del DPR n. 23/1992 in relazione all'art. 2621 C.C. in quanto tale reato non è punibile per effetto del condono fiscale automatico.
Con memoria depositata in data 12.5.1998, la difesa ha dedotto anche: la violazione dell'art. 179, 1 c.p.p. (principio di correlazione); violazione art. 646 c.p. (in relazione alla sentenza SA); violazioni di norme stabilite a pena di inutilizzabilità.
12 - GI ST.
1) violazione di norme processuali e mancanza di motivazione, in quanto la somma la ricevette nel sett./ottobre 1989. La Corte invece ha ritenuto attendibili solo le dichiarazioni di MA (così violando l'art. 192,3);
2) insussistenza degli elementi integrativi della fattispecie penale (consapevolezza dello ST in ordine a tutti gli elementi costitutivi dell'illecito finanziamento).
Con motivi nuovi la difesa deduce: la violazione dell'art. 513 c.p.p. e la violazione dell'art 238 bis come modificati dalla legge 7.8.1997 n. 263. 13 - EP RO ha patteggiato la pena ex art. 599 c.p.p.. La difesa deduce:
1) violazione dell'art. 521 cpv c.p.p. per la mancata correlazione tra l'imputazione sub 1 A-B e la sentenza di merito. 2) A - erronea applicazione del 2621 C.C. B - essendo stata accumunata la posizione di MA con quella di AR per il bilancio 1992 di ED, quando non ricopriva più alcuna carica.
Chiede l'eliminazione della pena inflitta per la continuazione.
3) A - violazione dell'art. 646 c.p. a) in quanto RO doveva essere assolto dal capo 39 per insussistenza del fatto per essere stata la condotta interamente realizzata all'estero. B - in quanto manca la richiesta di procedere.
4) erronea applicazione della norma sul finanziamento ai partiti in quanto RO non ricopriva cariche nella ED Int. di RA (capo 8).
Coi motivi nuovi in data 12.5.1998 deduce: violazione degli artt. 521, 238, 513 c.p.p. con riferimento ai capi 1A, 28 e 39. 14 - AN VE.
La difesa deduce:
1^ motivo - Inosservanza degli artt. 178 lett. A e B, 423 e 424 c.p.p.: il decreto che dispone il giudizio a carico del VE
doveva e deve essere dichiarato nullo (art. 606, lett. C, c.p.p.). 2^ motivo - Inosservanza dell'art. 9 c.p.. Erronea applicazione dell'art. 6 co. 2 c.p. L'appropriazione indebita (capo 39) era ed è improcedibile, in quanto commessa all'estero (art. 606 lett. B c.p.p.) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo della sentenza (art. 606, lett. E, c.p.p.). Inoltre: travisamento del fatto (art. 606 lett. E c.p.p.). 3^ motivo - Erronea applicazione dell'art. 646 c.p. sotto il profilo oggettivo (art. 606 lett. B c.p.p.). In particolare: erronea applicazione del termine "si appropria".
4^ motivo - Erronea applicazione dell'art. 646 c.p. (capo 39) sotto il profilo oggettivo (art. 606 lett. B c.p.p.). In particolare: erronea applicazione del termine "possesso". Vizio di motivazione risultante dal testo della sentenza (art. 606 lett. E c.p.p.). 5^ motivo - Erronea applicazione dell'art. 646 c.p. (capo 39) sotto il profilo dell'altruità della cosa e dell'ingiustizia del profitto (art. 606 lett. B c.p.p.). Mancanza ed inoltre illogicità di motivazione risultante dal testo della sentenza (art. 606 lett. E c.p.p.). 6^ motivo - Erronea applicazione dell'art. 646 c.p. (capo 39). In particolare: i parametri normativi di accertamento e valutazione della condotta non sono quelli italiani, ma sono quelli vigenti a RA (art. 606 lett. B c.p.p.). Mancanza assoluta di motivazione risultante dal testo della sentenza (art. 606 lett. E c.p.p.). 7^ motivo - Erronea applicazione degli artt. 110 e 646 c.p. nonché inosservanza dell'art. 117 c.p. (art. 606 lett. B c.p.p.). Inosservanza dell'art. 192 c.p.p. (art. 606 lett. C). Mancanza ed inoltre illogicità di motivazione risultante dal testo della sentenza (art. 606 lett. E c.p.p.). 8^ motivo - Erronea applicazione dell'art. 646 c.p. (capo 39) sotto il profilo del dolo (art. 606 lett. B c.p.p.). Mancanza assoluta di motivazione risultante dal testo della sentenza (art. 606 lett. E c.p.p.). 9^ motivo - Erronea applicazione degli artt. 7 L.195/74 e 4 L. 659/81 (capo 8) - art. 606 lett. B c.p.p.
Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo della sentenza (art. 606 lett. E c.p.p.). 10^ motivo - Erronea applicazione degli artt. 110 c.p., 7 L. 195/74 e 4 L. 659/81 nonché lett. B c.p.p.. Inosservanza
dell'art. 192 c.p.p. (art. 606 lett. C). Mancanza ed inoltre illogicità di motivazione risultante dal testo della sentenza (art. 606 lett. E c.p.p.). 11^ motivo - (in subordine). Inosservanza dell'art. 51 c.p. con riferimento ad entrambi i capi di imputazione (art. 606 lett. B c.p.p.). Manifesta mancanza di motivazione (art. 606 lett. E c.p.p.). 12^ motivo - Erronea applicazione dell'art. 61 n. 11 c.p. (art. 606 lett. B c.p.p.). 13^ motivo - (in subordine). Erronea applicazione dell'art. 133 c.p. nonché dell'art. 81 co. 2 c.p. (art. 606 lett. B c.p.p.).
Manifesta illogicità e contraddittorietà di motivazione (art. 606 lett. E c.p.p.). Con memoria depositata in data 5.5.1998, la difesa riassume le argomentazioni contenute nel ricorso e le approfondisce alla luce della sentenza di questa Corte 21/31 gennaio 1998 a carico di SA.
CAPITOLO III -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno esaminate le questioni di ordine generale, quelle la cui decisione può avere incidenza sulla posizione di tutti o di più imputati.
1) La eccezione di illegittimità costituzionale del reato di cui agli artt. 7 L. 195/74 e 4 L. 659/81. La questione era già stata proposta in riferimento agli artt. 3, 13, 24 co. 2, 25 co. 2, 27 co. 1 e 3, 64, 65, 66, 68, 101 co.2, Costituzione davanti ai giudici del merito che l'hanno dichiarata manifestamente infondata;
ed è riproposta in questa sede dalla difesa OR, la quale sostiene,:
- che la trasparenza delle fonti di finanziamento sia inadeguata a formare oggetto di tutela giuridica penale;
- che la norma contrasta con l'art. 3 Costituzione quale fattore di discriminazione assolutamente irragionevole fondato, in ultima analisi, sulla sola qualità di esponente societario, da una parte (quella del finanziatore), e di militante politico, dall'altra (quella del ricettore)
- che il finanziamento non pubblicizzato viene in realtà sanzionato penalmente per la ragione che "lascia sospettare", anzi "per il solo fatto che lascia sospettare" ulteriori connessioni dell'atto con mene affaristiche - in particolare quelle inerenti la sfera dell'esercizio concreto delle pubbliche funzioni - senza peraltro assolutamente consentire nemmeno la prova contraria dell'infondatezza del semplice sospetto;
di qui la violazione degli artt. 24, co. 2 e 27 co. 2 Costituzione
- che la più grave delle sanzioni, la pena, nel sacrificare il bene elevatissimo della libertà personale, costituzionalmente protetto (artt. 2 e 13 Cost.), postula la previsione di un fatto dall'elevato contenuto di disvalore, che non può, per definizione, esaurirsi nella mera inosservanza formale, ma deve anzitutto consistere nell'offesa ad un bene giuridico di rango in qualche modo comparabile con quello della libertà personale che la pena comprime (principio di proporzionalità)
- che, nella misura in cui spetta al potere giudiziario di inquisire e condannare per il mero "fumo" ("per ciò solo") dell'illecito, si sottopone il potere politico e dunque il legislativo e l'esecutivo a interferenze intollerabili;
di qui la violazione degli artt. 68 e 101 co. 2.
Le serrate argomentazioni addotte per sostenere la fondatezza dell'eccezione, poggiano su due presupposti a parere di questa Corte entrambi erronei: 1) l'inesistenza di un valore degno di tutela penale e 2) la natura di reato di sospetto del delitto. 1) Il valore tutelato dal delitto in esame è da identificare nell'inscindibile binomio "trasparenza e democrazia". La democrazia quale "governo del potere visibile". La trasparenza del potere è la condizione prima del corretto funzionamento della democrazia, in quanto serve a garantire da una parte l'attivazione di meccanismi di responsabilità e dall'altra una corretta formazione dell'opinione pubblica.
Non a caso il relatore della legge 1974 individuava nell'art. 49 della Costituzione il principio tutelato dalla fattispecie penale: il finanziamento illecito altera "il libero concorso dei cittadini a determinare la politica nazionale, nella misura in cui i gruppi di pressione pubblica o privata divengono determinanti o comunque concorrono a determinare le scelte dei partiti sulla politica nazionale".
2) Il delitto in esame non può essere definito reato di sospetto. La legge infatti non pone un divieto di finanziamento ai partiti da parte delle società private;
divieto che nella prospettazione difensiva servirebbe in realtà a sanzionare penalmente le "ulteriori connessioni" del finanziamento con "mene affaristiche". All'opposto, la formulazione del 20 co. dell'art. 7 L. 1974 consente di affermare che la legge non pone limiti alla misura delle contribuzioni private (è quindi legittimo il versamento di somme anche notevoli atte ad influenzare le scelte politiche di un partito); e, però, la legge richiede che quelle somme vengano iscritte in bilancio e che l'erogazione sia correttamente deliberata. Richiede cioè che il finanziamento sia effettuato con modalità conoscibili, per evitare erogazioni occulte e garantire l'informazione dei cittadini e renderli consapevoli delle loro scelte politiche.
La tutela penale, nel reato di cui al 2^ co. dell'art. 7 L. 195/1974, ha perciò fondamento in principi di natura costituzionale.
Quanto, poi, alla disparità di trattamento, non può che essere ribadita l'affermazione dei giudici di appello: essa va valutata in riferimento alla discrezionalità del legislatore che ha ritenuto di assoggettare a specifica regolamentazione, mediante la previsione di sanzioni penali, le contribuzioni delle società di capitali, ravvisandone la maggiore potenzialità inquinante dei principi di trasparenza.
Pertanto, l'eccezione di illegittimità costituzionale va dichiarata manifestamente infondata.
2) Il reato di finanziamento occulto dei partiti politici. Il legislatore, in Italia, è intervenuto per la prima volta con la legge 2.5.1974 n. 195 ad affrontare il problema del finanziamento dei partiti.
La legge, dopo avere disciplinato le modalità e la misura di erogazione dei contributi statali per le spese elettorali e per l'esplicazione delle attività dei partiti, ha con l'art. 7 sancito il divieto di finanziamento o contributi da parte di organi della P.A., di enti pubblici a favore di partiti o loro articolazioni politico-amministrative e di gruppi parlamentari. Divieto esteso ai finanziamenti o contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio. Divieto penalmente sanzionato: "chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti nei commi precedenti, ovvero, trattandosi delle società di cui al secondo comma, senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio delle società stessa, è punito, per ciò solo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge." La norma dell'art. 7 ha subito modifiche ed integrazioni con la legge 8.8.1980 n. 422, 18.11.1981 n. 659, 27.1.1982 n. 22 e con la L. 515/93. Particolare rilievo hanno l'art. 4 della L. 659/81 che ha stabilito che "i divieti previsti dall'art. 7 della L.
2.5.1974 n. 195, sono estesi ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici."; nonché l'art. 3 della legge 22/1982 che ha esteso il divieto dell'art. 7 L. 195 a coloro che nei partiti politici rivestono cariche di presidenza, di segreteria amministrativa e di "direzione politica", a livello nazionale.
L'ipotesi di reato che qui interessa è quella del 2^ co. del citato art. 7.
Dai difensori degli imputati è stata eccepita la depenalizzazione del reato ad opera della legge 515/93 in quanto:
- con l'approvazione della legge 515/1993 l'attenzione del legislatore penale si è spostata dal problema del finanziamento del partito politico in genere al problema del finanziamento del singolo candidato in specie
- a supporto del fatto che non si sia voluto attribuire alcun disvalore penale alle condotte precedentemente incriminate depone altresì la circostanza secondo la quale, nel corso dei lavori parlamentari relativi alla legge in questione venne bloccato un emendamento presentato dalla opposizione in cui si proponeva di reintrodurre una sanzione per il finanziamento "ai partiti"; ciò dimostra come il legislatore si sia chiesto se tale condotta fosse da considerare penalmente rilevante anche nell'ambito della nuova normativa ma abbia viceversa ritenuto di non dover disporre in tal senso
- ponendo a raffronto l'art. 4 L. 659/81 con l'art. 7 L. 195/74 deve desumersi che l'espresso richiamo normativo dell'art. 4 alla sola parte precettiva della norma precedente e la previsione di nuovi e specifici comportamenti e determinate sanzioni per quanto concerne la violazione del precetto può ritenersi che l'estensione del precetto operata dalla legge 659/81 non comprenda anche quella della sanzione
- il raffronto tra le norme di cui all'art. 7 L. 195/74 e quella di cui all'art. 4 L. 659/81 consente di stabilire che la seconda ha natura di specialità rispetto alla prima e, applicando l'art. 9 L. 689/81 cronologicamente successiva alle due discipline de quibus è possibile individuare nella norma di cui all'art. 4 della legge 659/81, che prevede una sanzione amministrativa, la norma speciale.
La questione è stata affrontata più volte da questa Corte che con costante giurisprudenza (ribadita da ultimo con la sentenza di questa Sezione n. 101 del 21.1.1998, ric. SA) ha negato che l'art. 4 della L. 659/81 o l'art. 7 della L. 515/93 abbiano abrogato implicitamente il reato p. dall'art. 7 L. 1974. È stato ritenuto, infatti, che:
- la sanzione amministrativa prevista dalla L. 659/81 per la violazione degli obblighi imposti ai soggetti eroganti e riceventi i contributi, non vale a rendere inoperante il disposto dell'art. 7, terzo comma, della L.
2.5.1974 n. 195, perché, mentre l'art. 4, sesto comma, della L. n. 659/1981 si riferisce esclusivamente a contributi erogati dalle società di cui all'art. 7, secondo comma, della L. n. 195 del 1974 (oltre che da altri figure soggettive), regolarmente deliberati ed iscritti in bilancio e in cui manchi soltanto la dichiarazione congiunta (in caso contrario, la previsione normativa farebbe carico all'erogante ed al percipiente di un obbligo di denuncia di un fatto costituente reato), la norma della Legge del 1974 riguarda proprio la violazione di quei precetti posti a tutela della trasparenza e che giustifica un regime esclusivo per le società, rispetto alle quali soltanto hanno motivo di porsi sia la delibera assembleare sia l'iscrizione in bilancio. (v. Cass. Sez. 6, sent. n. 12729 del 27.12.1994, imp. Armanini) - il precetto di cui all'art. 7, comma quarto, L. 10.12.1993, n. 515 non ha depenalizzato tacitamente la violazione del divieto di corrispondere o ricevere finanziamenti, "non deliberati dagli organi competenti delle società e non iscritti in bilancio", di cui al secondo comma dell'art. 7 L. 2.5.1974, n. 195 nell'estensione che esso ha avuto dopo l'approvazione della L. 18.11.1981 n. 659, perché ciò è negato dalla lettera della legge. Infatti, il precetto di cui al comma quarto dell'art. 7 citata legge n. 515 del 1993, espresso dal legislatore nei seguenti termini: "I contributi o i servizi erogati da ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica non possono superare l'importo o il valore di 20 milioni in lire" stabilisce i limiti massimi di erogazione al singolo candidato nelle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato, mentre il precetto espresso al secondo comma dell'art. 7, L. n. 195 del 1974, come sopra riportato, si riferisce ai modi legittimi e trasparenti di erogazione dei finanziamenti da parte delle società ai partiti. (v. Cass. Sez. 3, sent. 585 del 22.3.1985, imp. Buffoni). A tale giurisprudenza si sono correttamente e argomentatamente attenuti i giudici del merito. D'altra parte, nessuna delle tesi addotte dalla difesa degli imputati appare idonea a mutare tale orientamento giurisprudenziale: in presenza di fattispecie penali totalmente diverse non è possibile configurare un rapporto di specialità tra le stesse. Nè a contrastare tale soluzione vale evidenziare gli esiti di alcune votazioni parlamentari. Infatti, l'interprete non può (art. 12 preleggi) attribuire alla legge altro senso che quello emergente dal testo fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse). Deve anche, quando necessario, ricercare la intenzione del legislatore;
a condizione, però, che sia desumibile dal testo della norma e sia univoca: il che non può dirsi nel caso in esame.
3) L'incompetenza territoriale
In questa sede l'eccezione processuale è stata sollevata solo dalla difesa OR.
I giudici del merito hanno ritenuto la competenza del UN di Milano, sulla base del principio contenuto nell'art. 12 lett. c) c.p.p. e cioè della connessione teleologica, essendo stati i reati di falso in bilancio addebitati ad alcuni imputati, commessi al fine di commettere il reato di finanziamento illecito ai partiti.
La difesa sostiene, invece, che va fatta una lettura sistematica delle lettere a) e c) dell'art. 12, onde in caso di concorso di persone nei diversi reati, la connessione derivante dal nesso teleologico è configurabile solo se vi è identità tra tutti i concorrenti sia nel reato mezzo che nel reato fine. La tesi difensiva non è condivisibile. La lett. c) dell'art. 12 c.p.p. indica tra i casi di connessione dei procedimenti quello in cui i reati per cui si procede sono commessi gli uni per eseguire o per occultare gli altri. È quindi sufficiente perché si abbia connessione (con l'effetto sulla competenza per territorio ex art. 16 c.p.p.) che i reati siano oggettivamente connessi e non necessario che gli autori del reato fine siano gli stessi del reato mezzo.
Correttamente, perciò, i giudici di entrambi i giudizi del merito hanno rigettato l'eccezione processuale rilevando tra l'altro che diversamente sarebbe da considerarsi del tutto irrilevante la modifica apportata all'originaria disposizione normativa dal D.L. 20.11.1991 n. 367, convertito nella L. 20.1.1992 n. 8, che, eliminando il precedente riferimento ad un unico imputato - o ai medesimi imputati concorrenti - (diversamente da quanto previsto alla lett. b) - ha privilegiato e mantenuto con la nuova formulazione della lett. c) art. 12 citato, quale criterio per la ricorrenza dell'ipotesi di connessione, il solo requisito oggettivo del nesso teleologico.
4) La nullità dell'ordinanza 2.6.1996 della Corte di Appello. La Corte il 2.6.1996 ha disposto la separazione del processo nei confronti di alcuni coimputati (XI ed altri) senza sentire i difensori di tutti gli imputati.
La difesa di OR e La FA, deduce la nullità del provvedimento ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p. per la violazione dell'art. 19 c.p.p.. L'eccezione è infondata. L'art. 19 stabilisce che la separazione dei processi è disposta con ordinanza, sentite le parti. Ma l'ordinanza è stata emessa al dibattimento in presenza delle parti, onde ai sensi dell'art. 182, 2 c.p.p. la nullità avrebbe dovuto essere eccepita immediatamente dopo la lettura, a pena di decadenza (art. 182, 3 c.p.p.). 5) La nullità dell'ordinanza del UN 27.10.1995. Il UN, con l'ordinanza, aveva disposto la separazione della posizione dell'imputato AR IN, in pendenza dell'istanza di rimessione ex art. 45 c.p.p. proposta dallo stesso.
La difesa OR già all'epoca, aveva proposto ricorso per Cassazione deducendo l'abnormità del provvedimento (ricorso dichiarato inammissibile il 20.4.1996) ed ha riproposto la questione davanti ai giudici di appello.
La Corte di merito ha ritenuto giuridicamente corretta l'ordinanza ed ha richiamato il principio di necessarietà ed efficienza della giurisdizione, adducendo a conforto la decisione della Corte costituzionale 22.10.1996 n. 353 che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, 1 c.p.p. nella parte in cui faceva divieto al giudice di pronunciare sentenza sino all'ordinanza di inammissibilità o di rigetto della richiesta di rimessione.
La difesa ripropone l'eccezione in questa sede osservando che qui, però, il giudice ha ritenuto non infondata la richiesta di rimessione, onde il principio di necessarietà della giurisdizione, se operante doveva avere effetto su tutti gli imputati, posto che le situazioni ambientali idonee a menomare oggettivamente l'imparzialità del giudizio, valgono per tutti i soggetti del processo, in primo luogo per gli imputati;
e , che, comunque, solo la Corte di Cassazione ha il potere di sospendere il processo ex art. 47, 2 c.p.p.. L'eccezione non è fondata: l'art. 18, 1 lett. b) c.p.p. prevede espressamente che il giudice possa disporre la separazione dei processi, se nei confronti di uno o più imputati è stata ordinata la sospensione del procedimento. Così nel caso in esame, nel quale legittimamente il UN ha disposto la separazione a seguito della sospensione del processo nei confronti del IN;
sospensione, la cui legittimità, poteva essere messa in discussione (ex art. 47, 2 c.p.p.) solo dal IN al quale si riferisce il provvedimento.
D'altra parte, va rilevato che la violazione dei principi in materia di separazione di processi non è riconducibile automaticamente alla nullità ex art. 178 lett. c) c.p.p., genericamente invocata dalla difesa;
ma solo in presenza di una specifica lesione del diritto di difesa.
6) La dedotta violazione dell'art. 513 c.p.p. È stata dedotta dalla difesa OR, GI, MA, NI (che ha sollevato anche la questione di legittimità costituzionale della L.
7.8.1997 n. 267 - che ha sostituito il disposto dell'art. 513 - nella parte in cui nulla prevede per il giudizio in Cassazione), ST, RO, per essere stata data lettura a dibattimento di dichiarazioni rese da coimputati nel corso delle indagini preliminari.
Senonché l'art. 513, anche nella formulazione novellata dalla legge 267/97 non è applicabile al caso in esame. L'art. 513, 1 c.p.p. pone il divieto della lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato allorché ricorrano due condizioni:
- che si tratti della lettura delle dichiarazioni rese da un imputato al P.M. o alla Polizia giudiziaria o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare;
- che tali dichiarazioni vengano utilizzate nei confronti dei coimputati senza il loro consenso.
Nel caso in esame non ricorre la prima condizione in quanto nel presente procedimento, i giudici del merito hanno desunto gli elementi di prova, non dalla lettura delle dichiarazioni rese in precedenza, bensì dalle dichiarazioni rese dagli imputati al dibattimento, in presenza dei loro difensori e dei difensori dei coimputati (e cioè dei chiamati in correità).
Al dibattimento di primo grado hanno accettato di essere interrogati: TI, ST, VE e RT (la cui posizione è stata poi stralciata); hanno reso dichiarazioni spontanee: RO, IA, La FA, OR, LL e IN OM (la cui posizione è stata poi stralciata); in secondo grado hanno reso dichiarazioni spontanee al dibattimento anche GI, RO, MA e NI, i quali hanno confermato espressamente quanto avevano dichiarato in precedenza davanti al P.M.. Si tratta dei protagonisti delle vicende oggetto del processo che hanno reso pubblicamente le loro dichiarazioni ed hanno consentito ai giudici del merito con l'ausilio della documentazione acquisita, di comporre il quadro indiziario che ha portato alla decisione finale.
D'altra parte, la verifica dell'inapplicabilità dell'art. 513 c.p.p. nel presente processo è agevole sol che si proceda all'esame dei singoli casi: la difesa ST ha lamentato la violazione della norma per essere stata "affermata la responsabilità del dr. ST sulla base delle dichiarazioni accusatorie rese da MA avanti il P.M. e mai confermate al dibattimento". Senonché - come già rilevato - MA ha confermato davanti al giudice dell'appello le dichiarazioni che aveva reso al P.M., onde non è invocabile l'art. 513, 1 c.p.p. Analoghe osservazioni valgono per OR, in quanto le chiamate in correità, nei suoi confronti sono state ribadite al dibattimento di appello da MA e RO le cui dichiarazioni hanno trovato conferma nella ammissione di circostanze probatoriamente rilevanti desunte dalle dichiarazioni dello stesso OR.
La Corte di appello ha affrontato espressamente la questione dell'applicabilità della norma dell'art. 513 (allora in via di modifica) nell'attuale procedimento ed ha precisato che essa non incide sulla completezza della prova in ordine ai fatti in esame, in quanto risultante "oltre che dai riscontri documentali e dalle ammissioni degli stessi appellanti, dalle dichiarazioni rese da MA e RO che costoro hanno integralmente confermato nel presente grado di giudizio."
Al più, può essere posto in discussione il valore di tali dichiarazioni quali elementi di prova ai sensi dell'art. 192 c.p.p., ma certamente non può dirsi violato il nuovo disposto dell'art. 513, posto che sono state utilizzate dichiarazioni rese davanti al giudice del dibattimento.
Di qui, anche l'irrilevanza della questione di legittimità costituzionale della legge n. 267/97. Quanto agli imputati che hanno chiesto ed ottenuto il patteggiamento sulla pena in sede di appello (GI, NI, MA e RO), ai sensi dell'art. 599 c.p.p. i quali deducono in questa sede la violazione dell'art. 513 c.p.p., va rilevato:
- che gli imputati, hanno espressamente rinunciato a tutti i motivi di appello (ad eccezione di quelli attinenti la pena), onde le loro censure possono trovare ingresso in questa sede solo ove siano tali da evidenziare la violazione dell'art. 129 c.p.p.. Senonché le loro spontanee dichiarazioni correttamente valutate dai giudici del merito singolarmente e complessivamente, forniscono un quadro indiziario che non consente di ipotizzare alcuno dei casi previsti dall'art. 129 c.p.p.. Nè vale osservare che trattasi di dichiarazioni spontanee e non di interrogatori soggetti alle regole del contraddittorio. La facoltà dell'imputato di rendere dichiarazioni spontanee in ogni stato del dibattimento è espressamente prevista dall'art. 494 c.p.p.. Tali dichiarazioni possono avere vario contenuto: possono fornire elementi per negare gli addebiti mossi dall'accusa;
possono contenere ammissioni o confessioni;
ma possono anche avere contenuto accusatorio nei confronti dei coimputati. In tal caso costituiscono vere e proprie chiamate in correità, che come tali, non possono non essere valutate dal giudice del merito quali elementi di prova ai fini dell'accertamento della responsabilità dei singoli chiamati in correità, ai sensi dell'art. 192, 3 c.p.p. Nè può dirsi che da tale impostazione siano derivate lesioni (peraltro non specificate) al diritto di difesa che, con la rinuncia ai motivi di appello, aveva rinunciato a provare l'infondatezza delle accuse.
7) Il delitto di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) dei beni della ED PA.
Per una migliore intelligenza delle questioni poste dai difensori, va precisato in punto di fatto che sin dall'inizio l'accusa è stata correttamente impostata nel senso che il reato di appropriazione indebita è stato contestato solo in relazione alle somme della provvista FA e della provvista MD non utilizzate per il finanziamento illecito ai partiti e rimaste nella disponibilità fiduciaria di SA.
Sin dal primo grado di giudizio le difese hanno contestato la configurabilità del delitto di appropriazione indebita delle c.d. provviste extrabilancio sostenendo che o vi è stata la appropriazione da parte di coloro che hanno erogato le somme, ed in tal caso il denaro dato ai politici sarebbe stato versato dai privati che se ne erano impossessati (ed allora non è
configurabile il delitto di finanziamento occulto ai partiti, in quanto l'art. 7 cpv, L. 1974 prevede che siano le società ad effettuare i finanziamenti); oppure il versamento è stato effettuato col denaro della società il cui interesse è stato perseguito con la formazione dei fondi extra-contabili ed allora non è configurabile l'appropriazione indebita in quanto non vi sarebbe mai stata l'interversione del possesso, necessaria per l'attuazione della fattispecie del reato di cui all'art. 646 c.p.p.. La questione ha avuto soluzioni diverse (anche se con risultati identici) da parte dei giudici di primo e di secondo grado, come già notato nella parte narrativa di questa sentenza. Essa è stata affrontata e correttamente risolta da questa Corte (Sez. V, sent. n. 101 del 21.1.1998) in occasione del processo a carico di GI SA, (coimputato con alcuni degli attuali ricorrenti MA, VE e RO nel delitto di appropriazione dei fondi extra contabili della ED PA). La sentenza ha indicato i principi che consentono di risolvere il problema della configurabilità e del momento consumativo dei due delitti in esame.
Ha precisato la Corte:
- che non può essere considerato idoneo atto di interversione del titolo la gestione dei fondi fatta da una parte soltanto del consiglio di amministrazione qualora sia finalizzata al perseguimento di scopi sociali, in quanto in tale ipotesi è carente il requisito della negazione del diritto del proprietario, necessario per la configurazione del reato di cui all'art. 646 c.p. - che, però, incombe sul gestore dei fondi occulti il "rigoroso onere" di provarne l'effettiva destinazione.
- che il perseguimento di finalità illecite, non esclude di per sè la riconducibilità all'oggetto sociale dell'attività dell'amministratore di una società di capitali, in quanto è indiscutibile l'imputabilità alle società e più in generale alle persone giuridiche, di comportamenti anche illeciti di soggetti ad esse legati da un rapporto organico, quando non siano dettati da scopi puramente personali.
Alla luce di tali principi, va perciò affermato:
- che non è idoneo a configurare il delitto di appropriazione indebita, il versamento ad opera degli amministratori (o di taluni di essi) dei fondi extrabilancio su conti solo formalmente non riconducibili alla società.
- che, parimenti, non integra il delitto la destinazione di quei fondi al perseguimento degli interessi sociali anche se con mezzi illeciti, come, nel caso in esame, le erogazioni dei finanziamenti occulti ai partiti politici oppure ai giornalisti.
Sotto il profilo giuridico, la gestione dei fondi fuori bilancio della ED, si è concretizzata in una pluralità di condotte consistita: nel versamento di somme ai giornalisti nell'interesse della società per fini penalmente (ma non deontologicamente) leciti;
nelle erogazioni ai partiti nell'interesse della società, ma per un fine penalmente illecito (sanzionato dall'art. 7 L. 1974 n. 195); nella destinazione delle somme a fini non societari, ma personali dei gestori (donde la applicabilità della fattispecie di appropriazione indebita ex art. 646 c.p.). Trattasi di condotte autonome e quindi non sovrapponibili;
onde non è configurabile il concorso ne' materiale, ne' apparente tra i reati di finanziamento occulto ai partiti e di appropriazione indebita: il che dissolve l'argomentazione difensiva sulla insussistenza del delitto di cui all'art. 7 L. 195/74 secondo la quale la appropriazione dei fondi da parte dei gestori, fa venir meno la provenienza degli stessi dalla società, come richiesto dal citato art. 7 nel cpv.. Le somme erogate ai partiti, non sono state oggetto di appropriazione da parte dei gestori dei fondi, onde è ben configurabile la fattispecie del cpv dell'art. 7, sussistendo il requisito della provenienza delle somme erogate direttamente dal patrimonio delle società.
Conseguentemente, essendo stato agli imputati della appropriazione indebita di cui al capo 39) addebitato il versamento della somma di lire 1 miliardo a favore dei giornalisti, la sentenza impugnata va annullata sul punto perché il fatto non sussiste.
Corretta, invece, appare la configurazione del delitto nelle ipotesi residue, in relazione alle quali risulta accertata dai giudici del merito, la mancata destinazione a fini sociali delle ingenti somme gestite fuori bilancio.
8) L'esame dei singoli ricorsi.
I. RE IS. con l'unico motivo di ricorso, sostiene la depenalizzazione del delitto p. dall'art. 7 L. 195/74. Tesi infondata, come già rilevato sub I;
onde il ricorso va rigettato.
II. OR AS. Con dichiarazione in data 4.5.1998 il DE ha rinunciato al ricorso che, pertanto, va dichiarato inammissibile con le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p. III-IV. RT SI ed AN AT. La tesi difensiva secondo la quale la affermazione di responsabilità del SI è fondata sul dogma del "non poteva non sapere", è contraddetta dalla versione dei fatti accertata dai giudici del merito secondo i quali gli elementi di prova sono costituiti dall'accreditamento, da parte di SI, del LL (ricettore materiale dei 200 milioni) presso MA e RT, e dall'incarico dato al LL di ricevere l'eventuale erogazione della somma. Elementi idonei a provare la responsabilità sotto il profilo oggettivo e soggettivo sia del SI che del LL la cui consapevolezza in ordine alla provenienza della somma è stata correttamente desunta dai giudici del merito, dalle modalità dell'incarico e dalla ricezione della somma.
Quanto alla attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. la Corte di appello ne ha escluso la configurabilità in ossequio alla costante giurisprudenza di questa Corte per la quale la restituzione di una somma indebitamente ricevuta deve essere integrale, comprensiva cioè anche degli interessi e dei danni comunque derivati dal reato. Il danno deve essere riparato interamente perché sia applicabile l'attenuante del risarcimento del danno. Il che non è accaduto nel caso in esame.
Il LL ha riproposto in questa sede, sia pure genericamente, l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio davanti alla Corte di appello, già rigettata dalla Corte territoriale.
L'eccezione è basata sull'irritualità della notifica dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado al LL (contumace), in quanto la notifica era stata fatta presso i suoi difensori e non nel domicilio eletto presso gli Uffici della lega Nord.
L'eccezione non è fondata in quanto - come ha giustamente osservato la Corte di merito - i difensori hanno presentato i motivi di impugnazione nell'interesse del LL che non solo non li ha revocati, ma non si è avvalso della facoltà di revoca concessagli dall'art. 571, 4 c.p.p.; donde l'accettazione degli effetti dell'atto irrituale che, in tal modo ha raggiunto il suo scopo senza pregiudizi per il diritto di difesa.
Infatti, la mancata notifica all'imputato dell'avviso di deposito di sentenza, configura una nullità di ordine generale "a regime intermedio" e non assoluta che resta sanata, per il raggiungimento dello scopo, quando i motivi di impugnazione siano stati tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato ed il suo contenuto motivazionale (v. Cass. Sez. 6 sent. n. 10364 del 29.10.1992 imp. Giampaolo).
Pertanto, entrambi i ricorsi vanno rigettati.
V. ER TI. Con unico motivo la difesa ha dedotto la mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena, ma la sentenza impugnata non merita censure sul punto, avendo la Corte di merito dato conto sia della congruità della pena, sia delle ragioni per le quali il UN era addivenuto ad un trattamento sanzionatorio più favorevole nei confronti del OR.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
VI. AR FO. Il motivo attinente l'impugnazione dell'ordinanza 2.6.1996 della Corte di Appello, è stato già esaminato sub 4).
Col primo motivo la difesa ha dedotto la carenza di legittimazione della parte civile (ED PA) che non solo non ha subito danno patrimoniale, ma ha ottenuto una contropartita di 2.805 miliardi.
Vero è che il delitto di illegittimo finanziamento ai partiti non è reato contro il patrimonio;
ma, non per questo, non ha danneggiato il patrimonio della ED dalla quale sono fuoriusciti illegittimamente somme rilevanti. In tema di azione risarcitoria e di costituzione di parte civile il danneggiato cui spetta il risarcimento, ai sensi degli artt. 185 cp e 74 cpp è chiunque abbia riportato un danno riferibile all'azione del soggetto attivo del reato. Nel caso in esame, è pacifica la diminuzione patrimoniale subita da ED, solo affermata la contropartita.
I motivi (dal secondo al settimo) attinenti all'incompetenza territoriale del UN, all'abnormità del provvedimento di separazione della posizione dell'avv. IN, alla normativa sul finanziamento ai partiti, alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 L. 195/74 e 4 L. 659/81, alla violazione di tali articoli, alla ammissibilità del concorso tra appropriazione indebita e illecito finanziamento dei partiti, sono stati già esaminati.
Con l'ottavo motivo la difesa ha dedotto la violazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità con riferimento alle dichiarazioni rese dagli imputati in altro procedimento penale. Il motivo, pur diffusamente argomentato, non è specifico, come richiesto - a pena di inammissibilità dal codice di rito, in quanto non sono indicati quali sono le dichiarazioni (e di quali imputati) acquisite in violazione dei divieti legali la cui violazione ne determinerebbe l'inutilizzabilità. Specificazione tanto più rilevante in relazione alla posizione del OR, in quanto il quadro probatorio che lo riguarda è composto principalmente dalle dichiarazioni di MA e di RO che le hanno rese davanti ai giudici del merito, onde per esse certamente non si pongono problemi di utilizzabilità.
Analoghe osservazioni valgono per il nono motivo col quale la difesa deduce l'erronea applicazione di norme processuali, per essere stato "pressoché l'intero materiale probatorio" utilizzato per la decisione, acquisito ai sensi dell'art. 507 c.p.p.. Col decimo motivo, la difesa ha dedotto carenza di motivazione rispetto alla rilevanza e concordanza delle chiamate di correo e travisamento dei fatti. La sentenza impugnata non merita la censura in quanto la Corte di Appello si è attenuta proprio ai principi elaborati in tema di chiamata di correo da questa Corte ed ha affermato la concordanza delle dichiarazioni accusatorie, che hanno trovato riscontro sia nelle indagini compiute dalla Guardia di NZ (in ordine al capo 5), sia nella circostanza che OT aveva ricevuto il danaro da AV - secondo le dichiarazioni di quest'ultimo - in nome e per conto della corrente forlaniana (in relazione al capo 7), sia nella ammissione dello stesso OR, di avere ricordo dell'incontro con MA, dell'intenzione di questi di erogare un contributo per conto ED, di avere posto l'erogante in contatto con IS e di essere stato poi informato dell'avvento versamento (in relazione al capo 10).
Il motivo è, perciò, infondato.
Con l'undicesimo motivo la difesa ha dedotto la violazione della legge penale in quanto "nessuna responsabilità ha l'On. OR per tutti i reati contestati, anche perché manca in lui la qualifica soggettiva, necessaria alla tipicità del soggetto ricettore, data la separazione di competenze statutarie tra il segretario politico e quello amministrativo in un partito politico".
Trattasi in realtà di una questione di fatto, dato che la sentenza impugnata ha accertato la condotta di concorso nella ricezione delle somme, posta in essere dal OR il quale "avuto previa notizia da MA dell'erogazione a favore del partito, aveva in sostanza consentito a riceverlo dando mandato per il versamento a IS".
Col dodicesimo motivo la difesa ha dedotto vizi di motivazione in relazione alla prova del contributo materiale e dell'elemento psicologico tipico per i reati contestati. A sostegno del motivo adduce vari travisamenti del fatto: mai MA e OR hanno affermato di essersi incontrati per il finanziamento;
MA non ha mai dichiarato di avere dato notizia a OR dell'erogazione; è stato negato il carattere personale della contribuzione effettuata a favore di OT con ragionamento tautologico;
manca la motivazione sulla attendibilità di IS donde anche "il vizio nascente dal mancato rispetto del disposto dell'art. 192, 3 c.p.p."; travisato anche il fatto di cui al capo 10, in quanto l'on. OR ha escluso radicalmente di aver voluto contribuire alla ricezione di un illecito finanziamento. "Ha semplicemente ricordato che a lui non competevano poteri in materia di ricezione di finanziamenti". Sostiene, inoltre che "concordanza tra le dichiarazioni del sen. IS, del dr. MA e dell'on. OR c'è solo sul punto dell'incontro di questi ultimi due. Non vi è affatto nel senso che l'on. OR avrebbe istigato od organizzato consapevolmente la ricezione di un finanziamento illecito."
La difesa, in realtà, prospettando i travisamenti dei fatti propone una valutazione degli stessi contrastante con quella dei giudici del merito;
valutazione questa che in quanto sorretta da adeguata motivazione sia in ordine alla condotta concorsuale del OR che alla sua consapevolezza della provenienza delle erogazioni, non può essere sindacata in sede di legittimità. Per quanto riguarda l'attendibilità di IS, essa è stata positivamente valutata dal UN, (la cui motivazione sul punto integra quella dei giudici di appello) con riferimento tra l'altro alla assunzione di responsabilità per i fatti contestatigli: in concorso col OR da parte del IS, responsabilità non messe in discussione dall'imputato neppure in questa sede, nella quale si è limitato a muovere censure in ordine alla entità della pena.
Col tredicesimo motivo la difesa deduce la violazione degli artt. 132 e 133 c.p.. Sostiene che manca la motivazione sia sulle ragioni per cui la pena base non è quella minima sia sugli aumenti operati per la continuazione;
che è errata la valutazione di equivalenza delle generiche, dato il ruolo del tutto marginale del comportamento del OR. Il motivo è manifestamente infondato dato che la Corte ha motivato sul punto affermando che il ruolo di OR non appare affatto marginale, mentre la pena è "congrua e mantenuta".
Col XIV motivo la difesa censura la sentenza per la determinazione delle conseguenze civili;
ripropone argomentazioni analoghe a quelle dedotte col primo motivo;
onde valgono le argomentazioni ivi addotte a sostegno dell'infondatezza della censura.
VII. OR LA FA. Col primo motivo lamenta la violazione dell'art. 19 c.p.p.; e, con il quarto deduce la depenalizzazione del reato contestato. Questioni già esaminate sub 1) e 4). Col secondo, deduce il difetto di motivazione in ordine alla provenienza delle somma destinate alla campagna elettorale 1992, avendo la Corte di Appello omesso di considerare che il contributo ricevuto dal la FA proveniva da privato. Ma la Corte ha diffusamente motivato sul punto evidenziando che l'iniziativa della richiesta era stata presa dal la FA il quale aveva poi accettato il contributo "per la generale considerazione che la ED è società privata" e per le particolari modalità della erogazione della somma. La motivazione non può dirsi certo carente e comunque non appare sindacabile in sede di legittimità. Col terzo motivo (sul quale argomenta anche altro difensore con memoria depositata il 22.5.1998) deduce la violazione della norma penale di cui all'art. 7 L. 195/74 che si applica alle società regolarmente costituite in Italia, laddove la provvista MD è stata costituita con denaro di una società estera, costituita nelle Antille Olandesi, la ED NA NV di RA.
La censura non è fondata in quanto il 2^ co. dell'art. 7 L. 195/74 non impone il divieto di finanziamento alle sole società
costituite in Italia, come è desumibile sia dal testo letterale della norma, (che specifica il divieto sotto qualsiasi forma diretta o indiretta) sia dall'interpretazione del 4^ co. dell'art. 4 della Legge n. 659/81 che fa espressamente riferimento ai finanziamenti di provenienza estera.
In ogni caso, anche tenendo conto della personalità
giuridica autonoma della ED di RA, è evidente che si è trattato di una forma indiretta di finanziamenti erogata dalla ED PA, dato che - come accertato dai giudici del merito - le contribuzioni furono decise ed erogate dalla ED PA milanese.
Con l'ultimo motivo, la difesa ha lamentato la mancata concessione delle non menzione della condanna.
La censura è fondata, in quanto il beneficio era stato richiesto coi motivi di appello e la Corte non si è pronunciata sul punto. Tenendo conto della personalità dell'imputato come descritta dai giudici del merito che gli hanno riconosciuto lealtà processuale e assenza di ogni profitto personale, apparendo superfluo il rinvio ai sensi dell'art. 620 lett. L). c.p.p. il beneficio va concesso in questa sede.
VIII. RT RO. Deduce vizi della motivazione. Sostiene che, quando ha versato il danaro al segretario amministrativo della D.C. ha inteso dare un contributo a titolo personale al partito politico che aveva reso possibile la sua nomina a vice presidente dell'Eni; mentre la Corte di appello è giunta a conclusioni opposte ricalcando la contraddittoria motivazione della sentenza di primo grado, confondendo due episodi assolutamente distinti e sovrapponendoli in modo da adattarli alla tesi accusatoria: hanno confuso il finanziamento erogato dal Gruppo UZ-ED alla D.C. nelle persone di OR e IS, col contributo da lui versato a titolo personale a IS.
Tale prospettazione dei fatti è stata esaminata dai giudici dell'appello i quali hanno indicato nel OT un esempio della prassi in uso di raccolta di fondi da parte dei partiti tramite il pubblico amministratore da loro designato a far parte dell'ente, ricostruendo la vicenda sulla base delle dichiarazioni di SA, RO, MA e AV e del comportamento dello stesso OT che si era premurato di informarne il segretario di OR di avere ricevuto le due borse col danaro e i CCT.
Nessun vizio di motivazione è riscontrabile in tale motivazione, onde la stessa non è sindacabile in sede di legittimità.
Con motivi nuovi la difesa ha dedotto la violazione dell'art. 238 c.p.p. come modificato dalla L. 267/97, in quanto alla luce della novella dell'agosto 1997, le testimonianze di IS e OR sono inutilizzabili.
La censura non è rilevante nel caso in esame in quanto il quadro probatorio a carico del OT è costituito da altri elementi, peraltro già sopra evidenziati.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
IX. GI PA. Ha dedotto la violazione dell'art. 192, 3 c.p.p. e mancanza di motivazione, avendo i giudici del merito fondato la affermazione della sua responsabilità su un'unica chiamata in correità: le dichiarazioni rese dal dr. MA;
nonché la carenza di motivazione sull'elemento soggettivo del reato contestato.
In realtà, la Corte di merito ha affermato la responsabilità dello ST sulla base delle dichiarazioni del MA che hanno trovato conforto nella ammissione dello stesso imputato di avere ricevuto la somma, sia pure in data diversa (data ritenuta motivatamente inattendibile dalla Corte). Nessuna violazione dell'art. 192, 3 c.p.p. è, perciò, riscontrabile, ben potendo le ammissioni dell'imputato costituire elemento a conferma dell'attendibilità delle dichiarazioni del coimputato. Quanto all'elemento soggettivo, la Corte di Appello ha evidenziato le modalità dell'incasso della somma (ritirata dal fratello dell'imputato direttamente presso gli uffici della ED di Milano) e ne ha correttamente desunto la consapevolezza dell'appellante della illegittimità della contribuzione.
Con motivo nuovo la difesa ha dedotto la violazione dell'art. 513 essendo stata "affermata la responsabilità del dr. ST sulla base delle dichiarazioni accusatorie rese da MA avanti il P.M. e mai confermate nel corso del dibattimento". La censura è manifestamente infondata, in quanto nel dibattimento di appello il MA - come già più volte osservato - ha confermato le dichiarazioni rese in precedenza davanti al P.M..
Pertanto, il ricorso va rigettato.
X - XIII. IG AN, EP AN, UR DO e AR AM.
È opportuno esaminare contestualmente la posizione dei quattro imputati, in quanto essi hanno patteggiato la pena ai sensi dell'art. 599 c.p.p. rinunciando a tutti i motivi di appello, hanno reso spontanee dichiarazioni, davanti al giudice di appello confermando espressamente ogni dichiarazione precedente. Inoltre, già in primo grado NI, RO e MA avevano fruito, a conclusione del dibattimento, della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p. in quanto avevano richiesto il giudizio abbreviato al quale si era opposto il P.M., richiesta ritenuta accoglibile dal UN. Essi avevano perciò accettato il giudizio allo stato degli atti, anche se poi, per il dissenso del P.M., il dibattimento si era svolto con le forme ordinarie. I motivi principali sono comuni ai quattro imputati. Alcuni sono già stati trattati e riguardano: la depenalizzazione del reato di illecito finanziamento ai partiti politici;
l'inesistenza dell'illecito quando la dazione proviene da un privato e non da una società; la questione di legittimità costituzionale della L.
7.8.1997 n. 267 nella parte in cui nulla prevede per il giudizio in Cassazione (questione irrilevante nel caso in esame). Resta da esaminare il motivo relativo alla acquisizione delle dichiarazioni rese dagli imputati nel processo SA, alla lettura delle stesse e alla loro utilizzabilità nel presente processo.
Il motivo non è fondato. Infatti, avendo gli imputati rinunciato a tutti i motivi di appello (compresi quelli riguardanti "il travaso cartaceo"), l'esame dello stesso, in tanto può essere rilevante, in quanto possa avere incidenza sulla posizione degli imputati ai fini della applicabilità di qualcuna delle ipotesi previste nell'art. 129 c.p.p.. Senonché il quadro probatorio dal quale è stata desunta dai giudici del merito la responsabilità degli imputati è costituito da ciascuna e dall'insieme delle spontanee dichiarazioni rese proprio dagli imputati al dibattimento di secondo grado, dichiarazioni la cui attendibilità e utilizzabilità non è in discussione, e che sia per l'aspetto confessorio che per quello di chiamata in correità (il cui valore è già stato esaminato sub 6) escludono la possibilità di prospettare la carenza di prove in ordine all'esistenza dei fatti-reato e alla loro attribuibilità agli imputati sotto il profilo sia oggettivo che obbiettivo, i ricorrenti essendo stati i protagonisti delle vicende oggetto del processo, vicende da loro stessi narrate nei minuti particolari e assunte dai giudici del merito a fondamento delle loro decisioni. Passando all'esame dei motivi riguardanti la posizione specifica dei singoli ricorrenti, va osservato:
- che è manifestamente infondata la censura colla quale GI contesta la configurabilità della continuazione, in quanto la pluralità dei versamenti, sia pur nell'arco dei 10 giorni, non esclude la pluralità dei fatti-reato. L'unico fine (il finanziamento illecito) di una pluralità di condotte, può essere assunto come sintomo della unicità del programma criminoso, ma non comporta l'unicità del fatto-reato. - che è insussistente la violazione dell'art. 117 c.p.p., dedotta da NI, posto che la norma consente al P.M. di richiedere copie di atti relativi ad altri procedimenti penali "per il compimento delle proprie indagini", indagini che, ai sensi degli artt. 419, e 430 c.p.p. non si esauriscono nella fase delle indagini preliminari, ma sia pure con diversa finalità possono essere compiute ex art. 419, 3 c.p.p. anche dopo la richiesta di rinvio a giudizio (e cioè dopo l'esercizio dell'azione penale) e successivamente, all'emissione del decreto che dispone il giudizio (art. 430 c.p.p.) e, quindi, anche nella fase dibattimentale. Questa Corte ha avuto più volte occasione di precisare che in tema di attività integrativa di indagine - che l'art. 430 c.p.p. consente di compiere al pubblico ministero anche dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio - non vi è ragione di escludere dal novero delle fonti probatorie utilizzabili ai fini della deliberazione, ai sensi dell'art. 526 c.p.p., quell'attività integrativa di indagine del P.M. che, pur esperita dopo l'esposizione introduttive e le richieste di prova ex art. 493 co. 1^ c.p.p., abbia comunque superato il vaglio giurisdizionale di ammissibilità della richiesta di prova e sia stata ritualmente inserita nel fascicolo del P.M. in quanto al contenuto di questo le parti possono legittimamente attingere in posizione di parità. (v. da ultimo Cass., Sez. I, sent. n. 9958 del 5.11.1997 imp. Carelli). - che appare correttamente configurata l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p. a carico del NI, avendo la Corte di merito accertato in punto di fatto che l'imputato, si era avvalso della relazione intercorrente tra la ED ed i coimputati amministratori per commettere il reato;
circostanza la cui consapevolezza (desunta dai giudici del merito dalle dichiarazioni di MA e RO) comporta che sia valutata a carico dell'imputato ai sensi dell'art. 59, 3 c.p. - che gli ulteriori motivi proposti dal NI, sulla carenza di prove in ordine alle appropriazioni indebite e al finanziamento illecito ai partiti e l'omesso accoglimento della richiesta di provare il prelievo del 10% delle somme gestite da privati da parte della Banca Vaticana, attengono ad una rivalutazione degli elementi di prova inammissibile in questa sede, specie dopo che l'imputato ha rinunciato ai motivi di appello.
- che palesemente infondata è la tesi del MA sulla estinzione del reato di cui all'art. 2621 cod. civ. ai sensi del DPR n. 23/1992, dato che - come già osservato dal giudice dell'appello -
l'amnistia è stata concessa anche per il delitto di falso in bilancio, ma solo se commesso per eseguire o occultare reati tributari, indicati nell'art. 1 della legge;
il che non può dirsi nel caso in esame.
- che non è configurabile la violazione del principio di correlazione, dedotto con motivi nuovi dal RO. All'imputato era stata contestata la falsificazione del bilancio ED PA e del bilancio ON PA;
mentre in sentenza è stato condannato per la falsificazione del bilancio ON e del bilancio consolidato UZ - ED.
Giustamente, però, è stato rilevato dai giudici dell'appello che "non è ravvisabile sostanziale e concreta differenza tra quanto ritenuto dal primo giudice e quanto enunciato nel capo di imputazione con riferimento ai bilanci ED PA e ON PA, posto che il bilancio consolidato di gruppo non può che riflettere e riportare le appostazioni dei bilanci delle società che ne fanno parte e in ogni caso la comprensione dell'imputazione nella sua globalità era pienamente consentita in giudizio all'imputato, senza pregiudizio del diritto di difesa". Per costante giurisprudenza di questa Corte, la nozione di fatto di cui agli artt. 521 e 522 c.p.p., indica l'elemento materiale del reato nella sue componenti essenziali, onde si ha mancata correlazione tra fatto contestato e sentenza solo quando vi sia una immutazione tale da determinare uno stravolgimento dell'imputazione originaria, il che certo non può dirsi nel caso in esame.
- che violazione di legge non è riscontrabile nella inclusione del bilancio consolidato tra le comunicazioni sociali rilevanti ai sensi dell'art. 2621 cod. civ., secondo quanto dedotto coi motivi nuovi dal RO. Vero è che prima dell'entrata in vigore del Decreto leg.vo 9.4.1991 n. 127 il bilancio consolidato non era un documento prescritto come tale dalla legge, è però anche vero che l'art. 2621 cod. civ. sanziona la falsità non solo dei bilanci, ma anche in genere delle comunicazioni sociali (tra le quali senza dubbio va ricompreso il bilancio consolidato in esame) anche se non espressamente previsto dalla legge che non contiene una indicazione tassativa delle comunicazioni emanate dagli organi sociali.
- che le altre censure mosse dal RO alla motivazione della sentenza attengono a valutazioni di fatto, non sindacabili in questa sede.
Pertanto, i ricorsi degli imputati vanno rigettati, ad eccezione di quelli riguardanti il delitto di cui all'art. 646 c.p. (capo 39) in relazione all'appropriazione della somma di lire
1 miliardo versata ai giornalisti, in quanto per tale episodio RO e MA vanno assolti perché il fatto non sussiste con eliminazione delle relative pene di mesi 2 di reclusione e lire 1 milione di multa per ciascuno.
XIV. AN EN. Col primo motivo la difesa ripropone l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio davanti al UN (stante la divergenza tra la contestazione contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio e quella del decreto che ha disposto il giudizio) eccezione rigettata da entrambi i giudici del merito. Sostiene che le modifiche sono essenziali e che sono state apportate dal GIP ex officio, senza la necessaria richiesta del P.M., unico titolare dell'azione penale:
il P.M. aveva chiesto il rinvio a giudizio per avere il VE organizzato e promosso l'emissione da parte della MD LTD di Dublino delle seguenti fatture per operazioni inesistenti;
il decreto del GIP riguardava invece l'avere il VE promosso e organizzato l'emissione da parte della società off shore MD LTD di Dublino delle seguenti false fatture per operazioni inesistenti.
Osservazioni analoghe fa la difesa in ordine alla condotta tipica del delitto contestato e agli importi oggetto del reato. Aggiunge che l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p. è contestato come abuso di prestazione d'opera nella richiesta del P.M. e come abuso di ufficio nel decreto del GIP.
La Corte di Appello ha ritenuto che le difformità segnalate non incidono nel complessivo tenore dell'imputazione sulla piena comprensibilità del fatto ascritto e tanto meno implicano l'enunciazione di un fatto diverso, sicché l'imputato era stato posto in grado di pienamente difendersi già anteriormente alla fase dibattimentale.
Avendo il giudice del merito valutato il fatto sostanzialmente identico, con motivazione esente da vizi logici, le dedotte violazioni di legge non sono riscontrabili non sussistendo il presupposto (la diversità del fatto) per la loro applicabilità.
Col secondo e sesto motivo la difesa deduce l'inosservanza dell'art. 9 cod. pen. in quanto il reato di appropriazione indebita di cui al capo 39) è stato commesso all'estero. La Corte di Appello ha ritenuto che parte delle condotte realizzatrici sono avvenute in Italia, a Milano dove MA, RO e SA decisero la formazione della provvista MD;
onde ai sensi dell'art. 6, 2 c.p. il reato deve ritenersi commesso in Italia.
La difesa sostiene invece che il fatto-reato descritto nel capo 39 è stato commesso per intero all'estero, perché lì si è realizzata la condotta tipica del delitto, l'interversione del possesso: e che la Corte dà per certo un fatto (l'accordo tra i coimputati a Milano) che è manifestamente escluso dalle risultanze processuali.
L'eccezione difensiva non è fondata. L'art. 6 cpv c.p. dispone che il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando ivi si è verificato l'evento. Poiché è indubbio nel caso in esame, che l'evento (la diminuzione subita del patrimonio della ED) si è verificato in Italia, il reato di appropriazione indebita deve ritenersi commesso nel territorio dello Stato. Infatti, le fatture relative a questioni inesistenti furono emesse dalla società off shore SI TE di Dublino nei confronti della ED NA N.V. di RA, società controllata interamente da ED NA NG (ME.I.H.C.) con sede a Vignanello, a sua volta controllata interamente da ED PA, la quale alla fine sopportava l'onere dell'esborso (come precisato da RO). Col terzo, quarto e quinto motivo la difesa deduce l'erronea applicazione dell'art. 646 c.p. e dei termini "si appropria" e "possesso" "altruità della cosa" e "ingiustizia del profitto". Le censure sono però superate, avendo questa Corte affrontato il tema sub 7), dando diversa soluzione giuridica al problema. Analoga osservazione vale per i motivi nono e decimo riguardanti l'applicazione degli artt. 7 L. 195/74 e 4 L. 659/81. Col settimo e con l'ottavo motivo la difesa deduce l'erronea applicazione dei principi in materia di dolo e di concorso di persone, denunciando un palese travisamento del fatto e delle risultanze processuali, rileggendo le dichiarazioni di RO e di BI e negando che il VE abbia mai avuto la volontà di interversione indebita del possesso sia per non avere partecipato alla fase di svendita della somma accantonata, sia perché l'imput veniva da RO quale legale rappresentante della ED PA proprietario al 100% del sistema estero e quindi legittimo titolare degli utili provenienti da quel sistema.
Trattasi di una rielaborazione, dal punto di vista dello imputato, dello stesso materiale probatorio utilizzato dai giudici del merito che, però, con motivazione esente da vizi logici sono pervenuti alla conclusione: che RO, il quale aveva Chiamato VE nel dicembre 1991 alla presidenza della società svizzera, lo aveva reso edotto del sistema da adottare stante la necessità di disporre quanto meno di 10 miliardi di lire in nero da erogare ai politici in vista delle prossime elezioni;
che VE si attivò per formare la provvista, demandando a BI di provvedervi;
che, avendo concorso a creare la provvista e avendo acconsentito alla gestione autonoma da parte di SA sul conto TEAL, egli fu partecipe dell'appropriazione indebita;
che, pur essendo rimasto estraneo alle distribuzione ai politici, essendone stato informato sin dall'inizio, aveva fornito il suo apporto causale anche soggettivamente qualificato, alla realizzazione del reato di cui artt. 7 L. 195/74 e 4 L. 659/81. A fronte di tale ricostruzione dei fatti (insindacabile in questa sede), è innegabile la partecipazione dell'imputato sotto il profilo oggettivo e soggettivo sia al delitto di illecito finanziamento dei partiti, sia al delitto di appropriazione indebita delle ingenti somme residue (utilizzate a fini personali dai correi). Mediante la creazione della provvista extracontabile ha posto in essere la condotta materiale, la conditio sine quo non per la consumazione di entrambi i delitti, concretizzati sotto il profilo soggettivo, il primo dalla consapevolezza della programmata utilizzazione per il finanziamento ai partiti politici e il secondo dal consenso alla gestione autonoma delle somme da parte di SA.
Nè ad escludere la punibilità per i due reati vale invocare l'esimente di cui all'art. 51 c.p. (undicesimo motivo di ricorso), posto che l'esimente nell'ipotesi di esecuzione di un ordine presuppone che l'ordine sia legittimo e che il rapporto di subordinazione abbia fondamento nel diritto pubblico. Il che non può dirsi nel caso in esame, in relazione ad entrambi i requisiti.
Col dodicesimo motivo, la difesa deduce la non applicabilità al VE dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p., in quanto l'abuso poteva essere configurato se mai in capo all'amministratore della ED NA N.V. e, solo successivamente ai concorrenti.
La tesi non è accoglibile. In punto di fatto, l'aggravante è stata configurata per l'abuso delle relazioni di ufficio con la ED, oltre che per la conoscenza dei ruoli rivestiti in quella società dai correi.
Col tredicesimo motivo, la difesa deduce la violazione dell'art. 133 c.p. per non avere i giudici del merito tenuto contro che il VE era un semplice dipendente;
e la violazione dell'art. 81, 2^ co. cod. pen. per avere configurato la continuazione interna al capo 39, in relazione alle due fatture e ai due pagamenti, atti che formano un'azione unica.
La prima censura è inammissibile in quanto attiene al merito, mentre la seconda è infondata in quanto si tratta di due azioni ciascuna delle quali idonea ad integrare il fatto-reato. Pertanto, il ricorso del VE va accolto solo per la parte riguardante l'appropriazione indebita delle somme versate ai giornalisti, in quanto il fatto non sussiste con l'eliminazione della pena di mesi due di reclusione e lire 1 milione di multa. Per il resto va rigettato.
Conclusivamente:
- Va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 L. 195/74 e 4 L. 659/81. - Va annullata senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del VE, dal RO e del MA, limitatamente al reato di appropriazione indebita avente ad oggetto la somma di lire 1 miliardo consegnata ai giornalisti, contestato nel capo n. 39) della rubrica perché il fatto non sussiste e va eliminato per ciascuno il relativo aumento di pena determinato in mesi 2 di reclusione e lire 1 milione di multa.
Ai sensi dell'art. 620 lett. b) cpp va applicata al La FA la non menzione della condanna;
- Vanno rigettati nel resto i ricorsi del VE, del RO, del MA e del La FA.
- Va dichiarato inammissibile il ricorso di DE OR. - Vanno rigettati i ricorsi di TI, NI, SI, IS, OR, GI, OT, LL ed GI ST che vanno condannati in solido, al pagamento delle spese processuali unitamente al DE che va condannato anche al versamento di lire 1 milione alla Cassa delle Ammende. OR, IS, GI e OT vanno inoltre condannati, in solido al pagamento delle spese sostenute dalla costituita parte civile ED PA liquidata in lire 10 milioni.
P. Q. M.
dichiara manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale in relazione agli artt. 7 L. 395 del 1974 e 4 L. 659 del 1981. Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di VE AN, di RO EP e MA AR limitatamente al reato di appropriazione indebita avente ad oggetto la somma di lire 1 miliardo consegnata ai giornalisti, contestato al capo 39 della rubrica perché il fatto non sussiste ed elimina per ciascuno il relativo aumento di pena, determinandola in mesi due di reclusione e lire un milione di multa.
Visto l'art. 620 c.p.p., applica a La FA OR il beneficio della non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale.
Rigetta nel resto i ricorsi di VE, RO, MA e La FA. Dichiara inammissibile il ricorso di DE OR. Rigetta i ricorsi di TI RE, NI IG, SI RT, IS ER, OR AR, GI UR, OT RT, LL AN, ST GI, che condanna, in solido, alle spese del procedimento, unitamente a DE OR, condanna quest'ultimo, altresì, al versamento della somma di lire 1 milione in favore della Cassa Ammende. Condanna altresì OR, IS, GI e OT, in solido, al rimborso delle spese in favore della costituita parte civile, PA ED, liquidate in complessive lire 10 milioni. Così deciso in Roma, il 13 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 1998