Articolo 14 del Codice della nautica da diporto
Articolo 13Articolo 15
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15 settembre 2005
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13 febbraio 2018
Art. 14. Rinvio 1. Alla progettazione e costruzione delle navi da diporto si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo I, del codice della navigazione e del libro II, titolo I, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione , parte navigazione marittima.
(( 1-bis. Alla progettazione, costruzione e immissione in commercio delle unita' da diporto di cui all'articolo 3, diverse dalle navi da diporto e dalle navi di cui all' articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 , si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 . ))
Entrata in vigore il 13 febbraio 2018
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