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24 ottobre 1989
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6 aprile 2001
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17 dicembre 2025
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Art. 499. Regole per l'esame testimoniale 1. L'esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici.
2. Nel corso dell'esame sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerita' delle risposte.
3. Nell'esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e da quella che ha un interesse comune sono vietate le domande che tendono a suggerire le risposte.
4. Il presidente cura che l'esame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto della persona.
5. Il testimone puo' essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti.
6. Durante l'esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinita' delle risposte, la lealta' dell'esame e la correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre, l'esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni.
6-bis. ((Quando si procede per i delitti previsti dall'articolo 362, comma 1-ter, il presidente assicura che le domande e le contestazioni siano effettuate in modo tale da evitare l'esposizione della persona offesa esaminata come testimone a lesioni della dignita' e del decoro e a ogni altra forma di vittimizzazione secondaria)) .
2. Nel corso dell'esame sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerita' delle risposte.
3. Nell'esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e da quella che ha un interesse comune sono vietate le domande che tendono a suggerire le risposte.
4. Il presidente cura che l'esame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto della persona.
5. Il testimone puo' essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti.
6. Durante l'esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinita' delle risposte, la lealta' dell'esame e la correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre, l'esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni.
6-bis. ((Quando si procede per i delitti previsti dall'articolo 362, comma 1-ter, il presidente assicura che le domande e le contestazioni siano effettuate in modo tale da evitare l'esposizione della persona offesa esaminata come testimone a lesioni della dignita' e del decoro e a ogni altra forma di vittimizzazione secondaria)) .
Commentari • 149
- 1. Domande suggestive nel processo penale: la violazione del divieto non comporta l'inutilizzabilità della testimonianzahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 270.41245
L'esame dei testimoni è regolato dall'art. 499 c.p.p. che vieta l'uso di domande suggestive o guidanti nell'esame diretto. […]
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Giurisprudenza • 331
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2024, n. 42843Provvedimento: […] che il divieto di effettuare domande nocive e suggestive ai sensi dell'art. 499 cod. proc. pen., che incidono sulla genuinità della prova, si estende anche al giudice. […] Va innanzitutto premesso: - che il Collegio intende dare continuità a quell'orientamento secondo il quale il divieto di domande suggestive - tenuto conto del chiaro tenore letterale dell'art. 499, comma 3, cod. proc. pen. - è riferito solo all'esame condotto «dalla parte che ha chiesto la citazione del teste e da quella che ha un interesse comune», in quanto tale parte è ritenuta dal legislatore interessata a suggerire al teste risposte utili per la sua difesa. […]Leggi di più...
- domande suggestive·
- inammissibilità ricorso·
- art. 616 cod. proc. pen.·
- opposizione alle domande·
- art. 385 cod. pen.·
- art. 606 cod. proc. pen.·
- travisamento della prova·
- art. 499 cod. proc. pen.·
- evasione·
- art. 503 cod. proc. pen.