Cass. pen., sez. V, sentenza 04/04/2013, n. 20060
CASS
Sentenza 4 aprile 2013

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In tema di responsabilità da reato degli enti, all'assoluzione della persona fisica imputata del reato presupposto per una causa diversa dalla rilevata insussistenza di quest'ultimo, non consegue automaticamente l'esclusione della responsabilità dell'ente per la sua commissione, poiché tale responsabilità, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 231 del 2001, deve essere affermata anche nel caso in cui l'autore del suddetto reato non sia stato identificato

In tema di responsabilità da reato degli enti, l'intervenuta prescrizione del reato presupposto successivamente alla contestazione all'ente dell'illecito non ne determina l'estinzione per il medesimo motivo, giacché il relativo termine, una volta esercitata l'azione, non corre fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento nei confronti della persona giuridica.

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    1. Una società era citata in giudizio per rispondere, ai sensi dell'art. 25 septies co. 3 del d.lgs. n. 231/2001, delle lesioni riportate da un lavoratore in esito ad un infortunio, reato per il quale due dipendenti della stessa avevano già definito la propria posizione con patteggiamento. La contestazione dell'illecito amministrativo era depositata dal pubblico ministero poche settimane prima dello spirare del termine prescrizionale, stabilito dall'art. 22 del decreto legislativo in cinque anni dalla data di consumazione del reato presupposto; la notifica dell'atto interveniva tuttavia in data successiva, quando detto termine era ormai decorso: il Tribunale era pertanto chiamato a …

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  • 4Non osta al riconoscimento della responsabilità la mancata individuazione del soggetto autore del reato presupposto
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 04/04/2013, n. 20060
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20060
Data del deposito : 4 aprile 2013

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