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16 settembre 2003
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1 giugno 2012
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24 dicembre 2021
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Art. 59. (( (ex art. 46 eecc e art. 27 Codice 2003)
(Autorizzazione all'uso dello spettro) ))
(( 1. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, facilitano l'uso dello spettro radio, compreso l'uso condiviso, nel regime delle autorizzazioni generali e limitano la concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio alle situazioni in cui tali diritti sono necessari per massimizzare l'uso efficiente alla luce della domanda e tenendo conto dei criteri di cui al comma 3. In tutti gli altri casi, il Ministero, sentita l'Autorita' per gli eventuali profili di competenza, stabilisce le condizioni associate all'uso dello spettro radio in un'autorizzazione generale. A tal fine, il Ministero e l'Autorita' scelgono il regime piu' adatto per autorizzare l'uso dello spettro radio, tenendo conto:
a) delle caratteristiche specifiche dello spettro radio interessato;
b) dell'esigenza di protezione dalle interferenze dannose;
c) dello sviluppo di condizioni affidabili di condivisione dello spettro radio, ove appropriato;
d) della necessita' di assicurare la qualita' tecnica delle comunicazioni o del servizio;
e) degli obiettivi di interesse generale stabiliti dal Ministero, conformemente al diritto dell'Unione;
f) della necessita' di salvaguardare l'uso efficiente dello spettro radio.
2. Nel valutare se rilasciare autorizzazioni generali o concedere diritti d'uso individuali per lo spettro radio armonizzato, in considerazione delle misure tecniche di attuazione adottate in conformita' dell'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, si adoperano per ridurre al minimo i problemi causati dalle interferenze dannose, anche nei casi di uso condiviso dello spettro radio sulla base di una combinazione di autorizzazione generale e diritti d'uso individuali. Se del caso, il Ministero e l'Autorita' valutano la possibilita' di autorizzare l'uso dello spettro radio sulla base di una combinazione di autorizzazione generale e diritti d'uso individuali, tenendo conto dei probabili effetti sulla concorrenza, sull'innovazione e sull'accesso al mercato di diverse combinazioni di autorizzazioni generali e diritti d'uso individuali e dei trasferimenti graduali da una categoria all'altra. Il Ministero e l'Autorita' si adoperano per minimizzare le restrizioni all'uso dello spettro radio, tenendo in debita considerazione le soluzioni tecnologiche di gestione delle interferenze dannose allo scopo di imporre il regime di autorizzazione meno oneroso possibile.
3. Al momento di adottare una decisione a norma del comma 1 al fine di agevolare l'uso condiviso dello spettro radio, il Ministero e l'Autorita' assicurano che le condizioni per l'uso condiviso dello spettro radio siano chiaramente definite. Tali condizioni sono poste al fine di agevolare l'uso efficiente dello spettro radio, la concorrenza e l'innovazione.
(Autorizzazione all'uso dello spettro) ))
(( 1. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, facilitano l'uso dello spettro radio, compreso l'uso condiviso, nel regime delle autorizzazioni generali e limitano la concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio alle situazioni in cui tali diritti sono necessari per massimizzare l'uso efficiente alla luce della domanda e tenendo conto dei criteri di cui al comma 3. In tutti gli altri casi, il Ministero, sentita l'Autorita' per gli eventuali profili di competenza, stabilisce le condizioni associate all'uso dello spettro radio in un'autorizzazione generale. A tal fine, il Ministero e l'Autorita' scelgono il regime piu' adatto per autorizzare l'uso dello spettro radio, tenendo conto:
a) delle caratteristiche specifiche dello spettro radio interessato;
b) dell'esigenza di protezione dalle interferenze dannose;
c) dello sviluppo di condizioni affidabili di condivisione dello spettro radio, ove appropriato;
d) della necessita' di assicurare la qualita' tecnica delle comunicazioni o del servizio;
e) degli obiettivi di interesse generale stabiliti dal Ministero, conformemente al diritto dell'Unione;
f) della necessita' di salvaguardare l'uso efficiente dello spettro radio.
2. Nel valutare se rilasciare autorizzazioni generali o concedere diritti d'uso individuali per lo spettro radio armonizzato, in considerazione delle misure tecniche di attuazione adottate in conformita' dell'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, si adoperano per ridurre al minimo i problemi causati dalle interferenze dannose, anche nei casi di uso condiviso dello spettro radio sulla base di una combinazione di autorizzazione generale e diritti d'uso individuali. Se del caso, il Ministero e l'Autorita' valutano la possibilita' di autorizzare l'uso dello spettro radio sulla base di una combinazione di autorizzazione generale e diritti d'uso individuali, tenendo conto dei probabili effetti sulla concorrenza, sull'innovazione e sull'accesso al mercato di diverse combinazioni di autorizzazioni generali e diritti d'uso individuali e dei trasferimenti graduali da una categoria all'altra. Il Ministero e l'Autorita' si adoperano per minimizzare le restrizioni all'uso dello spettro radio, tenendo in debita considerazione le soluzioni tecnologiche di gestione delle interferenze dannose allo scopo di imporre il regime di autorizzazione meno oneroso possibile.
3. Al momento di adottare una decisione a norma del comma 1 al fine di agevolare l'uso condiviso dello spettro radio, il Ministero e l'Autorita' assicurano che le condizioni per l'uso condiviso dello spettro radio siano chiaramente definite. Tali condizioni sono poste al fine di agevolare l'uso efficiente dello spettro radio, la concorrenza e l'innovazione.
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