Sentenza 2 luglio 2002
Massime • 1
La richiesta di riesame, per il profilo delle esigenze cautelari, dei provvedimenti che dispongono una misura cautelare personale deve essere dichiarata inammissibile allorché sia già intervenuta sentenza di condanna, atteso che il giudice della libertà, in difetto di elementi sopravvenuti, non è legittimato a vagliare nuovamente la relativa questione (come pure quella riguardante la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza) divenuta di esclusiva competenza del giudice di appello del procedimento principale di merito.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/07/2002, n. 1589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1589 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. LISCIOTTO FRANCESCO Presidente del 10/10/2001
1. Dott. OLIVIERI RENATO Consigliere SENTENZA
2. Dott. BATTISTI MARIANO " N. 1768
3. Dott. COSTANZO ENZO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DE GRAZIA ENITO ROMANO " N. 005630/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1) OZ MA N. IL 15/04/1953
2) EN EL HE - ALIAS - N. IL 03/08/1957
avverso sentenza del 10/11/2000 CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. Battisti Mariano
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vincenzo Galgano che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi udito il difensore avv. Roberto Bruni, per EN DE, che ha chiesto accogliersi il ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - I difensori di DE AI e di ben DE ricorrono per cassazione avverso la sentenza, del 10 novembre 2000, della corte di appello di Brescia, che ha confermato la sentenza, in data 30 novembre 1999, del g.i.p. del Tribunale di Brescia, il quale ha affermato la penale responsabilità dell'DE e del ben, condannandoli alle pene di legge, per concorso, tra di loro e con persone non ancora identificate, nel reato accertato in Brescia il 27 febbraio 1999, di illecita detenzione di 10 Kg. circa di eroina, con Kg. 4,221 di principio attivo, da cui ricavabili n. 42.000 dosi. La Guardia di Finanza - accertava la corte - aveva assistito, nell'area di servizio "Sebino Sud", lungo la A4, alla consegna di una borsa, da parte dell'DE - giunto nell'area di servizio alla guida di un T.I.R., con targa turca - a JE Ossadidi Mamjed, il quale era arrivato nella stessa area di servizio, insieme con il ben, a bordo di una Renault.
La Guardia di Finanza era intervenuta e nella borsa aveva trovato i 10 Kg. di eroina.
I tre erano stati arrestati e il EN, nella sua udienza di convalida, nell'ammettere la propria responsabilità - era evaso dal carcere di Caltanissetta, dove stava espiando una condanna a dieci anni di reclusione inflittagli per reati concernenti la legge sugli stupefacenti, ed era stato contattato da un certo AN che gli aveva chiesto aiuto in vista dell'imminente arrivo dalla Turchia, di un carico di eroina - chiamava in correità l'DE dicendo anche che il JE era stato coinvolto - circostanza confermata dal JE - perché l'DE si era rifiutato di consegnare la borsa a persona che non fosse tunisina.
2 - Il difensore dell'DE denuncia, con due motivi, quanto segue. 1^ - "Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità e di inutilizzabilità";
a) - "violazione dell'art. 178, lett. a), c.p.p. in relazione agli artt. 36, 42 e 43 c.p.p.";
b) - "violazione dell'art 416, comma 2, c,p.p." c) - "violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.;
a - In ordine alla violazione sub a), premesso che il g.i.p., nell'udienza preliminare, in data 30 settembre 1999, aveva accolto la richiesta di procedersi con il rito abbreviato dichiarando contemporaneamente di astenersi per incompatibilità, avendo applicato agli imputati la misura della custodia cautelare - deduce che, in data 8 ottobre 1999, un altro g.i.p. aveva fissato, con proprio provvedimento, l'udienza preliminare per il 30 novembre 1999, "autoattribuendosi il processo e ciò in contrasto con il principio costituzionale di naturalità e di precostituzione del giudice e, in particolare, con violazione dell'art. 43 c.p.p., il quale dispone che "il magistrato astenuto o ricusato e sostituito dal presidente del tribunale", - cui la dichiarazione di astensione deve essere presentata e il quale decide sulla stessa senza formalità - con altro magistrato dello stesso ufficio, designato secondo le leggi dell'ordinamento giudiziario".
b - In ordine alla violazione sub b) deduce che, nel corso dell'udienza del 23 giugno 2000, la corte di appello, con ordinanza, ha disposto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in relazione a EN DE ED, al fine di valutare se effettivamente avesse reso, e in che data, in altro procedimento notizie utili a fargli conseguire l'invocata attenuante da cui all'art. 73 comma 7, L. 309/1999 e che, 'gia' in tale sede era stata eccepita la violazione dell'art. 416, comma 2^, c.p.p., in quanto fino ad allora la difesa non era stata posta nelle condizioni di conoscere ne' l'esistenza di tale ulteriore procedimento, ne' gli atti contenuti nel fascicolo relativo per quanto essi fossero preesistenti rispetto alla data di fissazione dell'udienza preliminare". La corte - eccepisce - ha errato nell'affermare che il procuratore della Repubblica non è tenuto a depositare atti facenti parte di un diverso processo e ciò anche perché "la separazione era avvenuta dai pubblici ministeri su un unico procedimento originato della medesima notizia di reato".
C - In ordine, infine, alla violazione sub b) deduce che la chiamata in correità dell'DE, non è attendibile tanto è vero che la stessa corte ha rilevato che il EN ha fatto dichiarazioni alquanto ambigue e contrastanti;
deduce, inoltre, che il JE nulla ha detto di scienza propria, che la Guardia di Finanza non ha visto l'DE consegnare in stupefacente, che l'DE non conosceva il contenuto della valigetta.
2^ - "Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riguardo al trattamento sanzionatorio conseguente, da un lato, al riconoscimento dell'aggravante contestata e, dall'altro, al mancato riconoscimento delle concesse attenuanti generiche in grado di equivalenza alla aggravante".
Ribadisce che l'ZE nulla sapeva del contenuto della valigetta e, quindi, nulla sapeva della quantità della droga;
che non basta "l'ostinata pervicace negativa, opposta pur in presenza di un quadro probatorio compromesso", come si esprime la corte di appello, per negare il giudizio di equivalenza.
3 - Il difensora del EN denuncia "violazione dell'art. 73, comma 7, dpr. n, 309/1990" e, in subordine, "erronea applicazione del comma
7".
Deduce, sulla violazione, che la "stessa procura di Milano ha chiaramente affermato, nella missiva del 28 agosto 2000, sollecitata dal Tribunale per acquisire notizie sulla collaborazione del EN, che questi aveva riferito con dovizia di particolari in relazione al contesto in cui quell'importazione era maturata e circa gli esportatori di eroina e i ricettori in Italia".
Deduce, sull'erronea applicazione del comma 7 che "la corte ha errato nel ritenere che il giudice di primo grado ha fatto buon governo del potere discrezionale negando l'attenuante 'perche' non poteva trascurarsi il fatto che il EN aveva commesso il reato dopo essere evaso dal carcere di Caltanissettà: in tema di art. 73, comma 7, ciò che rileva è il solo dato oggettivo della collaborazione". MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Il primo motivo di ricorso dell'DE è manifestamente infondato.
1^ - La denuncia del primo motivo sub a) è la autoattribuzione, l'autoinvestimento del potere giurisdizionale in relazione al processo de quo da parte del g.i.p. il quale, dopo la comunicazione dell'astensione, per incompatibilità, del precedente g.i.p. si sarebbe, appunto, autoinvestito, contra legem, del processo. a - La corte d'appello ha chiarito sul punto che il g.i.p., preso atto della propria incompatibilità, "ebbe a rimettere il fascicolo al g.i.p. coordinatore per la riassegnazione ad altro giudice e che il g.i.p. coordinatore provvide all'assegnazione ad altro g.i.p. che è quello che poi ha proceduto, con decreto steso, in data 1 ottobre 1999 - il giorno successivo a quello in cui il g.i.p. che si è astenuto ha rilevato la propria incompatibilità - sul frontespizio della copertina del fascicolo.
Ebbene, non v'è alcun dubbio che le norme processuali debbono essere osservate, come esige l'art. 124 c.p.p., anche "quando l'inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale", sicché è certo che sulla astensione del g.i.p. deve decidere il presidente del Tribunale.
Ma, la corte di appello ha posto in evidenza che "la procedura seguita risponde ad una diffusa prassi organizzativa in forza della quale, una volta che il capo dell'ufficio giudiziario abbia reputato fondata la dichiarazione di astensione di un giudice, rimette gli atti al presidente della sezione per designazione del nuovo giudice". E questa prassi, a ben vedere, altro no vuol dire se non che il presidente del Tribunale, nel momento in cui, preso atto della dichiarazione di astensione, rimette gli atti al presidente di sezione per la designazione di altro giudice, decide implicitamente, ma con innegabile chiarezza, sulla dichiarazione di astensione, decide, implicita ma chiara, inequivoca, che è assolutamente compatibile - specialmente allorché la dichiarazione di astensione non possa non essere accolta, come nella specie - con la decisione senza formalità che, in ordine alla dichiarazione di astensione, è prevista dall'art. 36, comma 3, c.p.p.. Volendo, peraltro, dare per ammessa la lamentata violazione dell'art. 43, il quale stabilisce, appunto, che alla sostituzione del giudice provvede il presidente del tribunale, non per questo ne seguirebbe la violazione dell'art. 178, lett. A), come vuole il ricorrente. L'art. 178, lett. A), prevede, come è noto, che "è sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti le disposizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario" ed anche noto che l'art. 33 c.p.p., dopo aver detto, nel primo comma, che "le condizioni di capacità del giudice ed il numero dei giudici necessario per costituire dei collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario", chiarisce, nel secondo comma, che "non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla designazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi e sezioni, collegi e giudici".
Nella specie vi sarebbe stata, secondo il ricorrente, una irrituale assegnazione del processo ad altro g.i.p.; ma, le disposizioni sull'assegnazione del processo a collegi a giudici, non sono considerate dal secondo comma, appena citato, dell'art. 33, come disposizioni attinenti alla capacità del giudice, donde l'inapplicabilità dell'art. 178, lett. a), c,p.p.. Del resto, la consolidata giurisprudenza della corte di cassazione - che discende necessariamente dalla lettura congiunta degli artt 178, lett. a), e 33, comma 2, c.p.p.- è tutta nel senso che "causa di nullità assoluta e insanabile del processo penale è il difetto di capacità generica all'esercizio del potere giurisdizionale, sicché non attengono alla capacità del giudice - e, dunque, la loro violazione non è causa di nullità assoluta - le disposizioni, sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni e sulla formazione dei collegi, ne' quelle che prevedono cause di incompatibilità così come quelle che possono determinare l'astensione o costituire motivo di ricusazione (Cass., 7 marzo 1994, Toso, ecc.)
Tenuto conto, infine, che il ricorrente invoca la norma dell'art. 25 della Corte Costituzionale, va anche opportunamente ricordato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 419 del 1998, ha affermato che "non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2, sollevata in riferimento all'art. 25, comma 1, Costit.Nella parte in cui, disciplinando le condizioni di capacità del giudice, dispone che non si considerano attinenti alla capacità del giudice, tra l'altro, le disposizioni sull'assegnazione dei processi alle sezioni degli uffici giudiziari", affermazione che, certamente, sarebbe identica se si trattasse di vagliare costituzionalmente l'assegnazione dei processi a giudici.
b) - La denuncia, formulata nel primo motivo sub b), è altrettanto manifestamente infondata.
Secondo la giurisprudenza di questa suprema corte, "l'obbligo del p.m., sancito dall'art. 416, comma 2, c.p.p.; di trasmettere, con la richiesta di rinvio a giudizio, tutta la documentazione relativa alle indagini espletate ed i verbali degli atti compiuti davanti al g.i.p. nel momento in cui, caduta la segretezza delle indagini, viene portato, ai sensi dell'art. 419 c.p.p, a conoscenza dell'imputato di materiale probatorio raccolto dal p.m., concerne soltanto le indagini ed i verbali riguardanti la persona indagata di cui si chiede il rinvio a giudizio, con la conseguenza che tale obbligo non si riferisce alle indagini riguardanti coindagati o lo stesso imputato in un procedimento diverso da quello in relazione al quale è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio (Cass., 12 aprile 1995, Arene;
13 dicembre 1994, Mustaka).
Potrebbe, peraltro, obiettarsi che, in realtà, il difensore dell'DE aveva chiesto "la rinnovazione parziale dell'istruzione dibattimentale".
Se è così, non può non ricordarsi che le ss.uu. di questa suprema corte, con sentenza del 1 dicembre 1995 Clarke hanno affermato che, "nel processo celebrato con la forma del rito abbreviato, al giudice di appello è consentito, a del giudice di primo grado, disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti oggetto della decisione, secondo il disposto dell'art. 603, comma 3, c.p.p.; in tale fase, però, non può configurarsi alcun poter di iniziativa delle parti in ordine all'assunzione delle prove, in quanto, prestando il consenso all'adozione del rito abbreviato, esse hanno definitivamente rinunciato al diritto di prova".
È noto, però, che la L. 16 dicembre 1999, n. 479, ha introdotto modifiche di rilievo nella disciplina del rito abbreviato stabilendo, nell'art. 438, comma 1, che "l'imputato può chiedere che il processo sia definito allo stesso degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'art. 441, comma 5"; e, mentre la disposizione del comma 5 prevede che l'imputato possa subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione, la disposizione dell'art. 441, comma 5, prevede che "il giudice, quando ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, assume, anche d'ufficio, gli elementi necessari alla decisione". Non è più vera, dunque, l'affermazione delle ss.uu., nella sentenza citata, che al giudice di appello è consentito disporre d'ufficio i mezzi di prova a differenza che al giudice di primo grado, essendo espressamente previsto questo potere anche il giudice di primo grado dalle nuove norme sul rito abbreviato.
È certo, peraltro, che, nel caso in esame, il g.i.p. ha proceduto con il rito abbreviato nell'udienza del 30 novembre 1999, prima, quindi, che venisse emanata la legge n. 479 del 1999; e, se è anche vero che il giudizio dinanzi alla corte di appello è stato celebrato nell'udienza del 20 novembre 2000, l'art. 4 ter comma 1 d.l. 7 aprile 2000, n. 82, nel testo modificato dalla L. di conversione 5 giugno
2000, n. 144 - testi che hanno dettato anche le norme transitorie rispetto alla L. n. 479 del 1999 - prevede, però, l'applicabilità delle disposizioni sul rito abbreviato, quali modificate o sostituite dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, ai processi in corso nei quali, ancorché sia scaduto il termine per la proposizione della richiesta, non sia ancora iniziata l'istruzione dibattimentale". Ne consegue che, volendo ammettere che il regime della rinnovazione dei dibattimento in appello risenta delle rilevanti modifiche introdotte nel rito abbreviato con la legge n. 489 dei 1999, il diverso, eventuale, regime non sarebbe stato comunque applicabile, nella specie, dinanzi al giudice di appello, dinanzi al quale erano da applicare le precedenti norme, come interpretate, per quanto per quanto riguarda la rinnovazione del dibattimento in appello, dalla sentenza delle ss.uu. dianzi citata e la corte d'appello, proprio facendo uso del proprio potere discrezionale, riconosciutogli dall'art. 507 c.p.p., ha disposto la rinnovazione del dibattimento per acquisire ulteriori elementi ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. 73, comma 7, d.p.r. n. 309/1990. 3^ - È, altresì, manifestamente infondata la denuncia sub c), formulata nel primo motivo.
A - È vero che la corte di merito - la quale, come già il giudice di primo grado, ha ritenuto intrinsecamente attendibile e oggettivamente riscontrata la chiamata in correità dell'ZE da parte del EN - ha anche affermato che il EN aveva, fatto, nel corso del processo, "dichiarazioni alquanto ambigue e contrastanti con riguardo alla posizione del coimputato JE"; ma, come può notarsi, l'ambiguità e il contrasto riguardavano le dichiarazioni del EN nei confronti del JE e non nei confronti dell'ZE e l'accertata ambiguità delle dichiarazioni nei confronti di uno dei chiamati in correità non impedisce al giudice di merito, per il principio di scindibilità delle dichiarazioni, di ritenere intrinsecamente attendibili le dichiarazioni soltanto nei confronti di uno o di alcuni chiamati, di distinguere, cioè, tra le varie chiamate. Non e esatta, poi, l'affermazione che il JE "si sia limitato a negare di conoscere qualsiasi risvolto della vicenda ovvero a riferire quanto l'amico EN gli avrebbe detto".
Dalle due sentenze di merito emerge, invero, che,
"nell'interrogatorio, il JE ha alla fine ammesso sia che, nel corso dell'incontro con l'autista turco, il EN gli aveva rivelato che vi erano difficoltà legate al rifiuto che l'ZE opponeva alla consegna della droga a persona che non fosse tunisina, sia che aveva accettato di prestarsi a ritirare la borsa che conteneva tal sostanza.
La chiamata in correità dell'DE, da parte del EN, il quale aveva detto che l'DE aveva consegnato la borsa al JE, ha trovato, dunque, un riscontro nelle dichiarazioni di quest'ultimo, oltre che in quanto ha visto la Guardia di Finanza, la quale ha seguito tutti i movimenti dei tre, ivi compresa, come ha osservato la corte, "l'inequivocabile coincidenza tra l'occultamento dei due imputati, L'EM e il JE, dietro la sagoma dell'autotreno turco e l'immediata riapparizione di JE con in mano la valigetta contenente l'eroina", occultamento e riapparizione che hanno fatto correttamente dedurre dal giudice di merito che la valigetta era stata consegnata al JE dall'ZE.
Quanto, poi, alla conoscenza, da parte dell'ZE, del contenuto della borsa, la corte ha messo, anzitutto, in risalto, che "la versione proposta dall'ZE, concernente un preteso viaggio aereo sino in Slovenia, la successiva tappa a Trieste, in autobus, per il prelevamento del camion, ivi trasporto via mare, faceva riferimento a circostanze del tutto sfornite di adeguata documentazione - non erano stati prodotti ne' il biglietto aereo, ne' quello dell'autolinea e dei documenti di viaggio sequestrati non emergeva neppure traccia dell'imbarco sul camion - e, in ogni caso, si tratta di circostanze perfettamente compatibili con l'attiva partecipazione dei prevenuti all'azione delittuosa per cui è processo".
La corte ha aggiunto, subito dopo, che si rileva, del resto, l'assoluta inaccettabilità dell'ipotesi secondo la quale un organizzazione che si occupa dell'esportazione di ingenti quantitativi di eroina dalla Turchia verso paesi dell'Unione Europea, ne affidi il trasporto a camionisti inconsapevoli, che avrebbero, come direttamente osservato dai verbalizzanti, anche il compito di curare la consegna ad ulteriori vettori - nel caso di specie, per sua ammissione, a EN EL - e di indicare a questi ultimi anche i destinatari successivi della pericolosa merce".
Il ricorrente, commentando queste affermazioni della sentenza, eccepisce che la corte ha ritenuto il dolo "sulla base di un'apodittica asserzione di implausibile ignoranza, mentre il dolo deve essere oggetto di prova rigorosa, la quale non può fondarsi su congetture o presunzioni".
È agevole replicare che questa suprema corte ha avuto occasione di affermare che "il ricorso, da parte del giudice, a ipotesi o illazioni, ai fini della formazione e della motivazione del proprio convincimento, è da considerarsi certamente vietato quando, mediante dette ipotesi o illazioni, si voglia costruire una prova positiva di colpevolezza;
non può, invece, ritenersi vietato quando, in presenza di elementi di per sè idonei a dimostrare la colpevolezza, ne vengano dalla difesa prospettati altri di cui si assuma l'idoneità a neutralizzare la valenza dei primi".
"In tal caso, infatti, il giudice è non solo facoltizzato, ma, addirittura, tenuto a prospettarsi quelle che possono apparire ragionevoli e plausibili ipotesi alternative atte ad escludere la detta idoneità, sicché solo la irragionevolezza e la conseguente implausibilità di tali ipotesi e non il semplice fatto della loro prospettazione a sostegno dell'iter motivazionale seguito dal giudice può dare luogo a censura in sede di legittimità (Cass., 2 marzo 1992, Di Palma). Se si ritorno a tutto quanto ha visto la Guardia di Finanza e a quanto hanno dichiarato il EN e il JE, i quali hanno anche riferito che l'ZE aveva voluto consegnare la borsa al JE perché si fidava unicamente di un tunisino, l'illazione o la congettura del giudice, quanto alla conoscenza, da parte dell'ZE, della natura e, anche, della quantità della sostanza contenuta nella valigetta, appare più che ragionevole e si sottrarre, pertanto, ad ogni giudizio in questa sede.
2 - Il secondo motivo di ricorso dell'ZE è manifestamente infondato in entrambi i profili.
Nei primo - manca la prova che l'ZE conoscesse il quantitativo di eroina che trasportava con tutte le conseguenze in tema di ravvisibilità dell'aggravante della ingente quantità - per quanto si è appena detto trattando del dolo;
nel secondo - diniego del giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e l'aggravante, ritenuta prevalente rilevante sulle prime - perché il giudice di merito, se ha tenuto legittimamente conto del ruolo avuto dall'imputato - il che vuol dire e dell'efficienza causale della condotta e della intensità del dolo - ha, altrettanto legittimamente, sottolineato, il comportamento dell'ZE post delictum, cioè il comportamento processuale, caratterizzato dall'"ostinata e pervicace negativa opposta pur in presenza di un quadro probatorio significativamente compromesso" L'imputato, invero, può scegliere la strategia difensiva che più ritiene opportuna e, quindi, può anche scegliere di trincerarsi dietro la più assoluta negazione dei fatti;
ma, non può dolersi se il giudice, valutate le prove e resosi conto che le stesse conducono con certezza alla affermazione della responsabilità, apprezzi negativamente il comportamento processuale desumendone un giudizio negativo sulla personalità.
3 - Il ricorso del EN è manifestamente infondato.
La corte, in tema di riconoscibilità dell'attenuante di cui all'art.73, comma 7, dpr. n. 309/1990, ha detto tutto ciò che poteva dire alla stregua degli atti a sua disposizione.
Ha detto, anzitutto, che, "nell'ambito del presente processo, egli, il EN, ha fatto dichiarazioni alquanto ambigue e contrastanti con riguardo alla posizione del coimputato JE" e che, "in ogni caso, per quanto riguarda la posizione di tutti i soggetti tratti a giudizio - lo stesso EN incluso - francamente superflue, atteso il determinante valore probatorio delle dirette osservazioni effettuate dagli ufficiali di Polizia giudiziaria verbalizzanti". Orbene, non può certo affermarsi che un imputato abbia dato il contributo richiesto dall'art. 73, comma 7, del dpr. n. 309/1990 per il riconoscimento della relativa attenuante allorché quel contributo nulla aggiunga a quanto le indagini di polizia giudiziaria hanno permesso di accertare e di acquisire.
La corte, poi, soffermandosi sulle acquisizioni dovute alla rinnovazione parziale del dibattimento, ha affermato che "nell'ambito del processo tuttora pendente davanti la Procura della Repubblica di Milano, come emerge dalla comunicazione del magistrato colà incaricato delle indagini preliminari, EN EL ha reso dichiarazioni definite molto interessanti e che, in ipotesi, potrebbero, se confortate da risultati positivi, propiziare in quella sede la concessione dell'attenuante in parola, anche se non risulti aver dato un contributo determinante, ad esempio conducendo gli inquirenti all'arresto di persone implicate nell'attività di traffico di stupefacenti o al sequestro di quantitativi di tali sostanze".
Questo il resto della sentenza e questo testo è certamente privo di illogicità, ne' i dati di fatto in esso riportati, che conducono correttamente alle conclusioni tratte dalla corte, possono essere integrati con la ricostruzione in fatto esposta nel ricorso, dovendo il difetto di motivazione o la illogicità della sentenza essere resi manifesti dal testo del provvedimento impugnato.
4 - I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili.
P.Q.M.
la corte di cassazione
DICHIARA i ricorsi inammissibili e
CONDANNA
in solido i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di L.
1.000.000 a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2002