Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/07/2002, n. 1589
CASS
Sentenza 2 luglio 2002

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La richiesta di riesame, per il profilo delle esigenze cautelari, dei provvedimenti che dispongono una misura cautelare personale deve essere dichiarata inammissibile allorché sia già intervenuta sentenza di condanna, atteso che il giudice della libertà, in difetto di elementi sopravvenuti, non è legittimato a vagliare nuovamente la relativa questione (come pure quella riguardante la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza) divenuta di esclusiva competenza del giudice di appello del procedimento principale di merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/07/2002, n. 1589
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1589
    Data del deposito : 2 luglio 2002

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