Sentenza 4 aprile 1997
Massime • 1
Sussiste il delitto di appropriazione indebita nel fatto dell'amministratore di società che, costituendo riserve di danaro extrabilancio, con gestione occulta, le distragga in favore di terzi per scopi illeciti ed estranei all'oggetto sociale ed alle finalità aziendali, così procurando ad essi un ingiusto profitto: la condotta di appropriazione, che caratterizza il delitto di cui all'art. 646 cod. pen., consiste infatti non solo nell'annettere al proprio patrimonio il danaro o la cosa mobile altrui, bensì anche nel disporne arbitrariamente,"uti dominus", sotto qualsiasi forma, in modo tale che ne derivi per il proprietario la perdita irreversibile, (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto sussistente il delitto di appropriazione indebita nel caso di un amministratore di società di capitali il quale, omettendo l'annotazione, la fatturazione e l'iscrizione a bilancio di una quota dei ricavi d'impresa, aveva creato riserve occulte utilizzate per pagare, tra l'altro, politici ed amministratori che gestivano appalti pubblici ed ufficiali della Guardia di finanza corrotti o concussori)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/04/1997, n. 5136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5136 |
| Data del deposito : | 4 aprile 1997 |
Testo completo
5 1 3 6
Ram 45938/86 Sentenza n.356 R.G. n. Udienza Pubblica del 4.4.1997 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Richiesta copia studio REPUBBLICA ITALIANA UFFICIO COPIE day Sig. PORRON IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Richiesta copia studio
4per diritti L. dal Sig. AGI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE per diritti L. 3000 il F5, 1997 IL CANCELLIERE il * 2 GU 1997. Sez. II Penale
IL CANCELLIERE composta dai Magistrati Sigg.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott.Luigi D'Asaro Presidente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO NE UFFICIO COPIE Dott. Pietro Grassano Consigliere Richiesto studio Richiesta copia stúdio dal Sig. Dott. Walter Celentano Consigliere ANSA dal Sig. BueCARELLI per dirit 3900 3000 Dott.Secondo Carmenini Consigliere per diritti
☑ 5 GIU. 1997 1 5 Dott. Francesco Malagnino Consigliere IL CANCELLIERE IL G CELLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio IA
nonchè dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna
avverso la sentenza emessa il 5.3-7.5.1996 del Giudice per le indagini preliminari del suddetto tribunale nel procedimento a carico di EI CO ed altri.
Vista la sentenza denunciata ed il ricorso
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Walter Celentano
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.Antonio ALBANO
che ha concluso per la conversione del ricorso in appello. ' Sentito il difensore Avv.ROMANO Comi che ha concluso in conformità delle richieste del P.G.
CORTE
CORTE SUPREMA DE CASSAZIONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rietd UFFICIO COPIE IL SOLE 24 ORE UFFICI COPIE
3880 Richiesta studio de dal S. PERFETTI Richieste studio per diritti .
TARSITAND 2 GIU. 1997 Cal 3000 per diritti 8000 IL CANCELLIERE 3 GIU 1997 per
1 * 5 GIU. 1997. il
IL CANCELLIERE
BELLIERE
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cludio Richiesta del .. ANGELUCCI
9000 per d.. 3 Premessa in fatto
W 20 GIU. 1997 Nel procedimento penale a suo carico EI CO era imputato : IL CANCELLIERE a) del delitto p.e p. dagli artt. 110 - 81 co.2° c.p. - 2621 co.1° n.1 c.c.
a-1) del reato p.e p. dagli artt. 1 co.2° lett. a) e b) della legge n.516 / 1982 e succ.mod. - 8 co.2° e 3° della legge n.4/29;
b) del delitto p. e p. dagli artt. 110 - 81 co.2° - 646 co.1° e 3° - 61 n.7 del c.p. perché, nella qualità di amministratore della soc.coop. Orion a r.I., in concorso con ... con una pluralità di condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso, costituendo e poi via via alimentando mediante il versamento di ricavato da attività imprenditoriali, non fatturato e non altrimenti contabilizzato fondi extrabilancio con gestione bancaria occulta e apparentemente non riconducibili all'impresa Orion s.c.r.I., ... si appropriava, mediante la loro distrazione dalle lecite finalità aziendali, di risorse economiche dell'impresa al fine di procurare a terzi un ingiusto profitto;
fattispecie aggravata per essere stato cagionato alla società un danno patrimoniale di rilevante gravità.
Lo stesso EI, con gli altri imputati, aveva dichiarato che una quota dei ricavi d'impresa non veniva annotata né fatturata né iscritta nei bilanci per essere invece collocata su libretti di deposito al portatore, contraddistinti con nomi di fantasia, e poi utilizzata per pagare artigiani, cottimisti, proprietari di terreni che intendevano nascondere i loro guadagni al fisco, politici e amministratori che gestivano appalti pubblici, così come la somma di oltre un miliardo di lire era stata "data" a RE NZ, tenente colonnello della Guardia di Finanza.
All'udienza preliminare il EI, a mezzo del suo collegio di difesa, concordava con il P.M.
l'applicazione di una pena sul presupposto che i fatti integrassero anche il delitto di appropriazione indebita.
La richiesta non veniva accolta dal Giudice che, all'esito della disamina in punto di diritto ex art.129 c.p.p., pronunciava sentenza di non luogo a procedere (art. 425 c.p.p.) in ordine ( limitatamente) al delitto di appropriazione indebita, come contestato, mandando "assolto " il
EI dal delitto stesso con la formula "perché il fatto non sussiste ".
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il tribunale ed il Procuratore Generale territoriale, richiedendone l'annullamento.
Motivi della decisione
Il ricorso del P.M. presso il tribunale, ai motivi del quale si é richiamato il P.G. facendoli propri, impugna la sentenza per l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta insussistenza del delitto di appropriazione indebita contestato al EI, censurandola nell'interpretazione della norma penale sostanziale in relazione alla corretta individuazione degli elementi costitutivi della fattispecie ( l'appropriazione, se o non comprensiva di una condotta di distrazione ) nonché per la negata ingiustizia del profitto conseguito, nel caso di specie, dai terzi beneficiari dei fondi distratti.
La censura é dunque in diritto, riconducibile al mezzo indicato dall'art.606 lett.b) del cod.proc.pen., esattamente rapportabile alla natura", di diritto " appunto, delle questioni che UFFICI Richiesta cople studio Richiesta copia studio Jupia studio dal Cic. FARINA зет per dirt per diritti L. 3000 3000
10 UIT. 1997 il
GENCANCELLIER:
:
ERE il G.i.p. ha ritenuto non sottratté al vaglio impostogli dall'art. 129 c.p.p. ; e anche se in altra parte é rubricata come mancanza e illogicità della motivazione " essa non perde la suddetta "
sua natura, avendo riferimento, in tale parte, a questioni di qualificazione giuridica e di asserita erroneità d'interpretazione della norma penale sostanziale. Il denunciato vizio di illogicità della motivazione é invero manifestamente riferito alle argomentazioni in diritto che la sentenza espone sul tema sicché la censura proposta é sostanzialmente di erronea applicazione della legge penale;
ciò che alla Corte é richiesto, in definitiva, non é altro che LIRE 100 CANCELLERIA un controllo sulla interpretazione della norma.
Il ricorso dunque risulta correttamente proposto quale mezzo d'impugnazione previsto dall'art.429 n.4 c.p.p., che rinvia alla norma dell'art.569 il cui comma 3° non é applicabile nel caso di specie appunto per la natura delle censure proposte sicché la richiesta di conversione del ricorso in appello non trova accoglimento. N353803
2. La sentenza di proscioglimento é dunque censurata (anche perché emessa ai sensi
AN431055 dell'art. 129 c.p.p.,su questione controversa e nell'ambito di un raggiunto accordo di patteggiamento) innanzitutto per l'interpretazione data alla norma dell'art.646 c.p. in relazione alla condotta dell'agente - interpretazione che i ricorrenti denunciano come ingiustificatamente restrittiva e riduttiva rispetto alle più accreditate opinioni della dottrina penalistica e alla stessa giurisprudenza di legittimità, e sostanzialmente come erronea.
Se ne riportano ( della sentenza) le argomentazioni decisive : la distrazione, che in talune ricostruzioni sarebbe annoverata tra le forme in cui può essere attuata l'obiettività del reato previsto dall'art.646 c.p., non assumerebbe valenza se non puramente descrittiva del fenomeno, restando invece non attinta, con il riferimento a tale condotta, la sostanza economico-giuridica dello stesso;
CEappropriarsi," già nel linguaggio comune significa fare propria la cosa, incamerarla, in senso civilistico, nel proprio patrimonio, giacché l'espressione - l'appropriarsi - designerebbe senza possibilità di equivoci, un trasferimento di ricchezza dalla vittima al reo "; soltanto avuto riguardo all'interesse economico-giuridico in gioco - quello del reo al soddisfacimento, attraverso la destinazione della cosa, di un interesse o di una utilità propria, quello del soggetto leso ( il dominus della cosa) alla conservazione dell'integrità del suo patrimonio - sarebbe possibile tracciare il confine della condotta appropriativa.
-riferite ancheLa motivazione della sentenza prosegue con le ulteriori argomentazioni all'altro aspetto dell'antigiuridicità del fatto, ossia all'ingiustizia del profitto esprimente il carattere illecito dell'appropriazione secondo le quali : "
allorché vengano in considerazione, quali soggetti attivi del reato, gli amministratori di società, il corretto meccanismo d'imputazione delle fattispecie alla società verrebbe reciso, emergendo nelle relative situazioni l'elemento dell'ingiustizia del profitto, solo allorché l'atto compiuto superi il limite dell'oggetto sociale, ponendosene all'esterno, e dunque, per il caso di specie, versare i ricavi non annotati né fatturati su libretto di deposito anziché sui conti
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correnti bancari intestati alla società Orion " sarebbe stata " condotta in sé non particolarmente significativa" atteso che " delle somme depositate sui libretti era ancora la società a disporre LEtramite gli amministratori senza che il meccanismo d'imputazione degli atti, come definito dalla legge civile, ne restasse travolto;
"il destino avuto in concreto dalle provviste " si era compendiato punto, questo, non
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controverso" - in fatti di distrazione, non di appropriazione e nei confronti della società Orion nessun elemento di ingiustizia il EI aveva realizzato, nemmeno quando aveva dato denaro a pubblici ufficiali", atteso che " pagare per ottenere appalti, soddisfare il concussore si configuravano non come atti estranei all'oggetto sociale bensì come spese promozionali, И
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volte ad incrementare il volume degli affari “o come modi ( nel caso dei pagamenti al concussore) per evitare alla società mali maggiori onde, conclusivamente, all'imputato Bussei nessuna lesione del patrimonio sociale poteva addebitarsi, che anzi egli lo aveva tutelato e probabilmente incrementato " .
Punto della motivazione, quest'ultimo, che i ricorrenti denunciano come " inaccettabile", privo di fondamento giuridico, contrastante con i principi costituzionali in materia di iniziativa economica privata e dunque censurabile sotto il profilo della violazione di legge.
Il ricorso é fondato in tutte le censure. Negli addebiti mossi alla sentenza sul tema della condotta costituente l'elemento materiale del delitto di appropriazione indebita, innanzitutto.
Individuare la condotta penalmente rilevante, punibile ai sensi dell'art.646 c.p., sulla base del c.d. interesse economico-giuridico del soggetto l'agente o l'offeso potrebbe
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accreditarsi come operazione interpretativa non priva di dignità intellettuale. E' decisivo, tuttavia, che nulla si rinviene nella norma che di tale interesse economico-giuridico del soggetto, in termini strettamente legati al lessico civilistico di acquisizione-perdita del danaro o della cosa mobile, legittimi assunzione a criterio interpretativo esclusivo, quale fondamentalmente significante dell'appropriazione. Ciò che per di più dovrebbe avvenire valorizzando il significato che il termine appropriarsi avrebbe nel linguaggio comune piuttosto che quell'altro che ad esso assegna il linguaggio tecnico-giuridico, nell'ambito del quale il termine é notoriamente registrato come il disporre arbitrariamente di una cosa altrui da parte di chi l'ha in possesso.
Può anche prospettarsi che vi sia necessità di un altro passaggio estensivo per ricondurre al comportarsi uti dominus da parte del possessore la destinazione della cosa ad altra piuttosto che a quella sua di volta in volta legittima ciò che appunto sembra richiedere il caso degli amministratori di società rispetto alla gestione dei ricavi d'impresa ma esso può apparire ben giustificato dalla tutela delle ragioni del possesso, ossia di quel rapporto fiduciario o di affidamento messo in rilievo dalla dottrina, che é insita nella norma dell'art.646 c.p..
E' manifestamente erroneo, poi, argomentare dalla eliminazione della figura del peculato per distrazione (art.314 c.p. dopo la riforma ad opera della legge n.86 del 1990 ) per affermare come nella sentenza impugnata - che ne sia derivato una sorta di messaggio all'interprete 7
perché intenda che chi distrae non si appropria".
L'affermazione - già smentita dal rilievo che nemmeno " costituiva ostacolo la distinzione, negli artt.314 e 315 c.p., tra distrazione e appropriazione, nulla vietando che questa sia interpretata restrittivamente nel peculato e malversazione ed estensivamente nell'appropriazione indebita " - appare invero il frutto di una trasposizione arbitraria, sul terreno del linguaggio e dei suoi significati, di una scelta del Legislatore della riforma che rispondeva semplicemente ad una deliberata restrizione dell'area di ciò che sulla base della originaria formulazione della norma risultava punibile a titolo di peculato. Che anzi, com'è stato acutamente rilevato dalla dottrina e come ha puntualizzato la sentenza S.U.28.2.1989 (v. in motivazione: "Si tratta soltanto ..."), il venir meno in alcuni soggetti delle qualifiche soggettive pubblicistiche ha reso punibili a titolo di appropriazione indebita alcuni fatti di distrazione a vantaggio di altri - ciò che é stato giuridicamente possibile proprio per l'ampiezza concettuale del termine appropriarsi dell'art.646 c.p. che consentiva di sussumere in esso la condotta di distrazione come una specie dell'appropriazione, ossia come uno degli altri modi di comportarsi del possessore nei confronti della cosa tutti realisticamente riconducibili al novero degli atti di disposizione.
Concludendo, dunque, sul punto, l'appropriarsi non può non esser letto, nella norma dell'art.646 c.p. in tutta la gamma dei possibili significati che siano riconducibili al tipo originario del comportarsi rispetto alla cosa uti dominus, nel quale anche scolasticamente é ravvisato il " nucleo materiale" di quelle condotte che, qualificate ulteriormente dal requisito dell'arbitrarietà, risultano punibili a titolo di appropriazione indebita - concorrendo, s'intende, quell'aspetto del dolo che qualifica di consapevole irreversibilità l'interversione del possesso in dominio, senza del quale la distrazione non rientrerebbe tra gli atti di disposizione, nonché
l'elemento ulteriore dell'ingiustizia del profitto, specificativo del dolo.
La distrazione del denaro o della cosa, nel suo significato di " destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che ne giustificano il possesso ( così la sentenza S.U. 28.2.1989) implica necessariamente che un titolo proveniente dal dominus abbia fissato e prestabilito per il denaro o la res una specifica destinazione ( quel vincolo appunto di destinazione che l'impugnata sentenza ha inteso rifiutare ) ed è per questo che l'esercizio da parte del possessore di facoltà spettanti al dominus, in quanto estranee alle ragioni e al titolo che sorreggono il trasferimento del possesso in capo ad altro soggetto, assume inevitabilmente la configurazione del comportarsi, da parte di costui, indebitamente uti dominus, sub specie di abuso del titolo e sviamento del possesso.
Può dirsi che le conclusioni dianzi riaffermate costituiscano nella giurisprudenza di questa
Corte dalle pronunce dell'11.3.1975 ( Semeraro), del 1°.2.1983 (Rapollo), entrambe nel
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senso che il reato di appropriazione indebita sussiste anche " nel caso in cui l'agente abbia dato alla cosa una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni del suo possesso", alle altre del 25.10.1972 (Girelli) e del 16.4.1985 (Fugaroli) che, intervenute in casi più specifici,
น statuivano che quando il possesso del denaro comporti l'impiego dello stesso per un determinato uso, tale possesso non conferisce il potere di compiere atti di disposizione non autorizzati o comunque incompatibili col diritto del proprietario e che ove ciò avvenga l'agente commette il reato di appropriazione indebita un punto d'arrivo, nell'interpretazione della "
- norma assumibile a jus receptum in quanto espressione di una tendenza ulteriormente 1
confermata, poi, dalla pronuncia a S.U. del 28.2.1989 (Vita ed altri), qui già richiamata, dall'altra successiva del 9.7.1992 ( Boyer) nonché dalle pronunce emesse dalla sez.V il 15.1- 5.3.1997 (Flosci ) con la quale é stato deciso che " il cassiere o il diverso dipendente di un istituto di credito che comunque abbia il potere, connesso al rapporto di lavoro subordinato, di disporre dei valori, compiendo operazioni bancarie inerenti alle mansioni affidategli, si rende responsabile di appropriazione indebita nel caso in cui non rispetti i limiti, fissati nel contratto di lavoro e nelle norme che lo regolano, al potere di utilizzare il denaro nella sua specifica funzione di intermediare gli scambi " e da questa sez.Il in data 11.2-10.4.1997 ( Parenti
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ed altri) che ha ritenuto configurabile il delitto di appropriazione indebita aggravata (artt.646,
61 n.7 e 11 c.p. ) a carico di amministratori di società (nel caso di specie, azionarie)" che eroghino in favore di un proprio dipendente una somma di danaro attraverso la simulazione di un mutuo (non previsto dallo statuto ed erogato attraverso una procedura distorta ed illegittima
) che in realtà dissimulava una effettiva erogazione a fondo perduto, disposta per finalità totalmente estranee agli scopi sociali in quanto diretta, in parte, a soddisfare esigenze personali del dipendente stesso ed in parte ad assicurare il sostegno ad una campagna elettorale cui uno di loro era interessato"
Non può tacersi che in altri casi ultima la sentenza 23.6.1989 (Bernabei) che si é richiamata al precedente costituito dalla sentenza S.U. 23.5.1987 (Tuzet) a sua volta, però, già rivista e superata dalla più volte richiamata successiva pronuncia a S.U. 28.2.1989
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questa Corte si é discostata da tale orientamento interpretativo ( ciò che tuttavia è avvenuto, in detta sentenza Bernabei, senza dar luogo ad un consapevole contrasto, motivato sulla base di argomentazioni e rilievi specificamente critici;
nella motivazione si dà atto, infatti, che la nuova pronuncia delle Sezioni Unite era nota solo attraverso la massima provvisoria ) qualificando come "ortodossa" l'interpretazione dell'appropriarsi nel senso del farla entrare nel proprio dominio , incamerarla at proprio patrimonio e facendo proprie talune preoccupazioni emerse in sede dottrinale circa l'uso di procedimenti interpretativi a tal punto estensivi da poter essere assimilati all'analogia in malam partem, rifiutata dal sistema.
Deve ammettersi, tuttavia, che riaffermare la diversità e con essa l'autonomia concettuale della condotta di appropriazione rispetto a quella di distrazione sulla base del rilievo che le stesse si diversificano nella fase successiva alla nuova destinazione, che nell'ipotesi dell'appropriazione è soggettivamente e oggettivamente orientata ad impadronirsi della cosa, cioé ad instaurare un completo dominio su di essa con definitiva acquisizione al patrimonio dell'agente, mentre in quella di distrazione è rivolta semplicemente ad un uso arbitrario del bene con impiego per fini diversi da quello cui era destinato", significa restare sul piano del puro, formale descrittivismo, cogliere e valorizzare gli elementi soltanto formali del fenomeno e trascurare, invece, il dato comune alle due forme di condotta che la stessa sentenza non ha mancato di individuare allorché ha rilevato che le due attività di appropriazione e di distrazione
" implicano entrambe la sottrazione del bene alle sue finalità istituzionali;
ciò che non é
altro se non violare il titolo e le ragioni del possesso, non é altro che il comportarsi uti dominus del quale è rimasto così ancora riaffermato il carattere ed il valore di " nucleo materiale della condotta onde ancora si legittima per il significato tecnico-giuridico del termine R
' '
appropriarsi, il diniego della dicotomia appropriazione-distrazione e la reductio ad unum di tali condotte in sede di interpretazione della norma dell'art.646 c.p. . Quando ciò si consideri, può ammettersi che resti superata anche la preoccupazione o la riserva insita nell'obiezione che "la specificità dell'ipotesi di reato descritta dall'art.646 c.p. non ammetterebbe dilatazioni interpretative di sorta traducentesi in "eccedenze superanti i
" limiti dell'interpretazione estensiva per travalicare nell'interpretazione analogica in malam partem“. Può infatti ritenersi che sino al limite dell'omologabilità delle condotte sul fondamento di una loro unitaria corrispondenza al significato connotativo e referenziale della norma
- il che sussiste nel caso dell'appropriazione e della distrazione per la riconducibilità di entrambe a quel nucleo materiale comune del comportarsi arbitrariamente uti dominus, individuato sul fondamento della tutela del titolo e delle ragioni del possesso del quale anche la norma dell'art.646 é espressione il principio di tassatività delle fattispecie penali, inteso come vincolo all'interprete per l'applicazione della norma ai soli casi dalla stessa previsti, non sia violato.
E certamente spetta all'interprete un'indagine del genere, allorché egli sia richiesto nel processo di far luogo all'accertamento dell'eventuale conformità del fatto storico, quale anche attraverso la mediazione del linguaggio emerge dalla realtà, alla fattispecie legale.
Nel caso di specie per il quale possono compiutamente essere precisate le ragioni di
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fondatezza dei motivi di ricorso nelle censure di erronea applicazione della norma penale, volte alla sentenza impugnata si sarebbe dovuto considerare che la destinazione da parte
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dell'amministratore EI di una quota ingente dei ricavi d'impresa alla costituzione di riserve extrabilancio, sottratte ad ogni controllo contabile societario attraverso una gestione bancaria occulta, e l'utilizzazione delle stesse in attività, quali quelle che la stessa sentenza ha indicato, manifestamente estranee almeno in parte ( secondo quello che si dirà ), alle finalità aziendali, intese nel senso corretto, assumevano rilievo unitario come fatto di distrazione travalicante il titolo e le ragioni della disponibilità giuridica dei ricavi istituzionalmente e fiduciariamente affidata agli amministratori di società.
E si sarebbe dovuto dar risposta al quesito se le risoluzioni e le condotte tenute dall'amministratore EI in relazione a detta parte delle riserve costituite extrabilancio e in maniera occulta non fossero caratterizzate da illiceità ed illegalità al punto tale da rendere eccessiva e superflua qualsiasi loro parametrazione ( in negativo ) all'ambito dei poteri a lui commessi, di gestione dell'impresa secondo l'oggetto sociale. La destinazione finale delle medesime riserve occulte, per quella parte devoluta, già secondo la contestazione, ai politici e amministratori" ( di enti pubblici ) che gestivano appalti pubblici” e, " secondo la tesi dell'accusa portata al vaglio del tribunale, a soddisfare le pretese del concussore" ( così la sentenza impugnata), lungi dal rientrare nell'oggetto sciale alla stregua di " spese promozionali volte all'incremento degli affari o di prezzo utile ad evitare alla società mali maggiori come solo trascurando in toto sia il principio generale di legalità sia il necessario requisito di liceità dell'oggetto sociale e quasi volendo limitare ai mezzi usati dal EI l'innegabile carattere di illiceità e antigiuridicità, facendone salvi i fini, la sentenza ha potuto ritenere appariva tale da realizzare l'ingiusto profitto altrui, onde nei fatti come prospettati dalla contestazione di reato veniva in evidenza anche l'ulteriore elemento di qualificazione di dolo del delitto di appropriazione indebita. Le diverse conclusioni raggiunte dalla sentenza ora impugnata riassunte nell'esito '
processuale di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. con la formula del fatto non sussiste, sono dunque il risultato di un'erronea applicazione della norma penale sostanziale.
La sentenza va dunque annullata con rinvio al tribunale di Reggio IA ( altro giudice per le indagini preliminari ) per il nuovo esame nel quale al caso di specie, in vista dei provvedimenti da adottare sulle richieste delle parti, la norma dell'art.646 c.p.p. sarà applicata nel senso risultante dalla esposte considerazioni in diritto e nell'interpretazione riassunta nella massima secondo la quale il termine appropriarsi non significa soltanto annettere al proprio patrimonio il denaro o la cosa mobile altrui bensì anche disporne, arbitrariamente, uti dominus sotto qualsiasi forma, sicché l'uso arbitrario dell'uno o dell'altra dal quale derivi per il proprietario l'irreversibile perdita dell'uno o dell'altra é equiparato all'appropriazione in senso stesso ", mentre anche si riterrà che sussiste il delitto di appropriazione indebita nel fatto 66
dell'amministratore di società che costituendo riserve di danaro extrabilancio, con gestione occulta, le distragga in favore di terzi per finalità illecite ed estranee all'oggetto sociale e alle finalità aziendali, così procurando agli stessi un ingiusti profitto ".
P.Q.M.
la Corte, v° l'art.623 c.p.p.
annulla l'impugnata sentenza e rinvia al tribunale di Reggio IA
-altro giudice per l'udienza preliminare - per nuovo esame.
Così deciso addì 4 aprile 1997.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Luigi D'Asaro Dott. Walter Celentano
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 31 MAG. 1987
COLLABORATORE DI CANCELLERIA COLLABORATORE CANCEL ERIA
Angelo Maria CANGEMI