CASS
Sentenza 14 febbraio 1994
Sentenza 14 febbraio 1994
Massime • 1
Commette appropriazione e non distrazione sia il pubblico ufficiale che incamera il pubblico denaro, di cui ha il possesso per ragione del suo ufficio, sia il pubblico ufficiale che si adopera affinché un complice se ne appropri, sottraendolo alla pubblica amministrazione. Anche in tal caso, infatti, il soggetto attivo compie un atto di disposizione "uti dominus", si comporta cioè come se il danaro pubblico fosse di sua proprietà e non si limita soltanto ad indirizzarla verso uno scopo diverso da quello cui essa doveva essere destinata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/02/1994, n. 6317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6317 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 1994 |
Testo completo
M.Mz 631 7
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica ff on 14/2/1994 del IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VIPENALE SENTENZA
N. 314Composta dagli Ill.mi Sigg.: Dott. Gaetano Suriano Presidente
Pasquale Troidus 1. Dott. Consigliere REGISTRO GENERALE
(+8554/93
N/20010/93 Oreste Crampa 2.
»
Luigi Sansone 3. >>>
->>
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Ippolito Глай ко 4. >>> dio SC ha pronunciato la seguente al 816. per dirit: 2000 1994 SENTENZA
IL CANCELLIERE sub-ricorse proposto da TI Autouino mato
Palermo 1128 febbraio 1947 a ole
Beuzi Guseffe, usato a Trapani if. 3 febbraio 1935
KROGH 600
17-1-291 avverso la sentenza della Conte di Affello di Palermo CANCELLERIA in olate 26 aprile 1993
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere doH. Pasqual Trojaur Mod. 82 A. Spinosi Roma CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio dal Sig. BELCASTRO per diritti € 3,10
#4-5 APR 2004 IL CANCELLIERE Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale olok. Fraticeth'
che ha concluso per il rigetto dei ricress i
3
Udit i difensori arviti AZ e Bologue
I SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EN US, TI AN, UC AS ed al-
tri imputati, vennero tratti a giudizio dinanzi al Tribunale
di ・fra l'altro del delitto punito Trapani per rispondere dagli artt. 110, 112, 117 e 314 cod.pen., perché il Garuccio
ed il EN, rispettivamente nella qualità di sindaco e di as-
sessore del Comune di Trapani, avendo in ragione del loro uf-
ficio la disponibilità di denaro di detto Comune, avevano di-
stratto, mediante la delibera della Giunta 16 gennaio 1985
n.248,la somma di £. 13.360.700 a profitto del TI quale per il trasporto di arredi e materiale scola- corrispettivo stico della scuola media "Buscaino di Campo", in realtà mai
eseguito.
Il Tribunale, con sentenza 3 giugno 1992, dichiarò Benzi
e TI responsabile del delitto loro ascritto, condannando- 11 a tre anni di reclusione ed assolse il UC perché il
fatto non costituiva reato.
La Corte di appello, con sentenza 26 aprile 1993, quali-
ficando il reato quale abuso di ufficio, di cui all'art. 323
cod.pen., nel nuovo testo introdotto dalla Legge n. 86 del ridusse la pena ad anni due di reclusione, sospesa nei 1990,
confronti di TI e condonata nei confronti del EN.
La Corte, richiamandosi alla motivazione della sentenza di primo grado, rilevò che si erano svolte due gare di appalto per il trasporto di arredi scolastici. La prima, oggetto della delibera n.4655 del 1984, poi revocata, e della delibera 28
novembre 1984 n.5817, concerneva il trasporto di arredi scola-
stici dai vecchi ai nuovi locali della scuola media "Buscaino
di Campo". L'appalto venne assegnato al TI cui, con man-
dato di pagamento 19 gennaio 1985, fu corrisposto il compenso di L.
9.578.500. Dalla base della prova testimoniale, era emer-
so che tale trasporto era stato eseguito in un solo giorno nel settembre 1984, mentre nessun altro trasloco di mobili relati-
vi alla medesima scuola dai vecchi ai nuovi locali era stato effettuato nell'anno 1985. deli-La secondo gara, costitui oggetto della successiva bera 16 gennaio 1985 n.248, la quale riguardò, oltre al tra-
sporto di mobili di altre scuole, anche il trasloco dei mobili della scuola media "Buscaino di Campo", che era stato comple- tato nel 1984 ed era stato già pagato. Il TI risultò
anche di questa gara e per i lavori previsti gli vincitore liquidate, con mandato di pagamento 8 marzo 1985, un vennero compenso pari a £ 13.360.700.
Da tali risultanze la Corte dedusse che per il trasloco
suppellettili dai vecchi ai nuovi locali della scuola delle anzidetta vi era stata una duplicazione del compenso attraver-
so le due citate delibere ed i relativi mandati di pagamento. La prova della collusione del EN e del NO ri-
2 sultaka provata anche dal fatto che nessuna delle due gare an-
zidette era stata realmente eseguita, non essendo state rinve- danute le lettere di invito ad altre imprese ed i preventivi queste inviati ed avendo alcuni imprenditori, che risultavano
avervi partecipato, negato questa circostanza.
L'assunto del EN di non essere stato in grado di ac-
corgersi delle irregolarità commesse per il suo basso livello
di istruzione era smentito, ad avviso della Corte, dal duplice rilievo che l'imputato non doveva essere tanto sprovveduto se
era assurto alla carica di assessore e che, come emerso dalla
testimoniale, lo stesso si eraprova direttamente ingerito nello svolgimento delle procedure.
Quanto al NO era, infine, da escludere che costui fosse incorso nella redazione dei preventivi in un inconsape-
vole errore materiale, in quanto, lungi dal riferirsi, uno al-
la prima delibera e l'altro alla seconda, tali preventivi ave-
riguardato entrambi il medesimo trasporto di arredi daivano
vecchi ai nuovi locali della scuola anzidetta.
Tanto rilevato, la Corte ha ritenuto che, a seguito della alla parziale abrogazione dell'art.314 cod.pen., con riguardo fattispecie del peculato per distrazione ed all'introduzione del nuovo testo dell'art.323 cod.pen., per effetto della Legge n.86 del 1990, i fatti accertati dovevano essere qualificati quale abuso di ufficio a norma del secondo comma della norma da ultimo indicata.
3 Contro questa sentenza il EN ed il TI hanno pro-
posto ricorso per cassazione.
I due ricorsi, iscritti sotto due diversi numeri di ruo-
lo, sono stati riuniti con ordinanza in data 14 febbraio 1994,
perché proposti contro la medesima sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, incentrato sul vizio di carente mo-
tivazione, il EN si duole che la Corte del merito, nel for-
mulare il giudizio di responsabilità, non ha tenuto conto dei
i vuoti mnemonici in cui erano incorsi gli imputati ed i te-
che le delibere erano state redatte "con i piedi"; sti;
che
dalle prove acquisite era emerso che vi erano stati due tra-
sporti. Si denunzia, inoltre, il vizio di contraddittoria mo-
tivazione, poiché, mentre, a pag.6 della sentenza impugnata,
si afferma che vi erano stati più trasporti, a pag.11, si SO-
stiene invece che il trasporto fu uno solo e si svolse nel
settembre 1984.
Si sostiene, poi, che le irregolarità riscontrate nelle
procedure di appalto proverebbero non il dolo, ma soltanto
l'incapacità amministrativa del ricorrente, il quale per il
suo limitato livello di istruzione aveva avallato in modo ac-
ritico gli atti preparati dall'impiegato Cernigliano. Anche il TI, a sua volta, denunzia lo stesso vizio
4 di contraddittoria motivazione già denunziato dall'altro ri-
Assume, inoltre, che il giudice di appello non ha corrente. che i traslochi eseguiti dal ricorrente furono considerato due: dei quali, uno, relativo al trasferimento degli arredi di tale scuola dai vecchi ai nuovi locali aveva costituito l'og- l'altro,getto della prima delibera e del primo preventivo e concernente i mobili di altre sedi scolastiche trasferiti nella vecchia sede della scuola media "Buscaino di Campo",
trasformata in scuola elementare, nonché il trasporto di altri mobili per svuotare alcune aule del vecchio edificio, aveva del secondo integrato l'oggetto della successiva delibera e preventivo. Si afferma, infine, che costituendo il delitto di
abuso di ufficio un reato proprio, non poteva esserne ritenuto partecipe anche il TI cui non erano, certo, imputabili le inesattezze contenute nelle deliberazioni comunali senza dimostrare una condotta di istigazione o determinazione nei confronti del pubblico ufficiale EN.
Tali doglianze sono infondate.
Deve, innanzi tutto, escludersi che sussista il vizio di illogicità, denunziato da entrambi i ricorrenti.evidente E'
pur vero che, alle pagine 10 ed 11 della sentenza impugnata,
la Corte ha affermato di condividere le conclusioni del primo giudice "che il trasloco della scuola Buscaino del Campo av- venne due volte". Ma trattasi di un mero "lapsus", avendo la
Corte inteso soltanto asserire che tale trasloco, eseguito con
5 una sola operazione di trasporto, era stato pagato due volte.
Questo assunto trova conforto nel duplice rilievo che è pro-
prio questa la conclusione cui era pervenuta la sentenza di
primo grado e che, nella stessa pagina 11, la Corte ha preci- sato che il trasloco venne effettuato in una sola volta, nel settembre 1984 e che nessun trasporto degli arredi dalla vec- chia alla nuova sede di detta scuola era stato eseguito nel
1985. Allo stesso modo, allorché, a pag. 6 delle sentenza, la
Corte, nel riassumere la motivazione della sentenza appellata, asserisce che, secondo il primo giudice, "era inconfutabile che altri trasporti erano stati del pari effettuati", non ha
riferito la pluralità dei trasporti al solo trasloco degli ar-
g n
redi dalla vecchia alla nuova sede della scuola Buscaino del i
Campo, ma ha affermato che, se, ad avviso del Tribunale, il
TI aveva eseguito il trasporto dei mobili anche di altre
scuole, la delibera del 1985, comprendeva non soltanto tali operazioni, ma anche il trasloco della scuola Buscaino del
Campo, già completato, con una conseguente duplicazione del compenso. Tanto chiarito, deve rilevarsi che i giudici del merito accertato siffatta duplicazione del corrispettivo hanno at-
traverso una puntuale analisi delle deliberazioni e dei pre-
ventivi, nonché delle altre prove testimoniali, rilevando che
la tesi del TI secondo cui il trasloco sarebbe stato ese-
guito in due volte (oltre che nel settembre 1984 anche nel
6 1985) avrebbe potuto essere agevolmente dimostrata mediante la produzione delle scritture contabili obbligatorie;
il che non
era avvenuto. Le censure proposte dai ricorrenti, prospettan-
motivazione, do, sotto l'apparente denunzia di un vizio della un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie acquisi-
te, non possono trovare ingresso in questa sede. Per quanto attiene, infine, all'elemento subbiettivo del reato, è suffi- ciente rilevare che le censure proposte dai ricorrenti colli-
dono con la duplice circostanza, insindacabilmente accertata dal giudice del merito, del carattere meramente fittizio delle gare di appalto e del diretto coinvolgimento nell'affare del
EN, le quali sono idonee, sotto il profilo logico, a dimo-
strare la collusione intervenuta fra entrambi i ricorrenti al
fine di assicurare al TI un illecito profitto.
Per quanto riguarda la qualificazione giuridica del fatto territoriale lo ha ricondotto nel paradigma la Corte
(nuovo testo) cod.pen. sul presupposto che esso dell'art.323
avesse integrato in origine il delitto di peculato per distra-
zione e che tale reato non è più punito quale autonoma fatti-
specie, per effetto della novella dell'art.314 cod.pen.intro-
dotta con la Legge n.86 del 1990.
Sennonché in questa sede non può non rilevarsi l'inesat-
tezza di tale presupposto, in quanto il fatto, così come rico- struito dai giudici del merito, rientra nello schema del de-
litto di peculato per appropriazione ed è quindi tutt'ora pu-
7 nito dall'art.314 cod.pen. Invero, come questa Corte ha già
avuto modo di precisare, commette una vera e propria appro-
priazione e non una distrazione sia il pubblico ufficiale che incamera il pubblico denaro, di cui ha il possesso per ragione del suo ufficio, sia il pubblico ufficiale che si adopera af-
finché un complice se ne appropri, sottraendolo alla Pubblica
Amministrazione. Anche in tal caso, infatti, il soggetto atti-
compie un atto di disposizione "uti dominus", si comporta vo cioè come se la "pecunia pubblica" fosse di sua proprietà e non
si limita soltanto ad indirizzarla verso uno scopo diverso da quello cui essa doveva essere destinata (Cass., VI.12 novembre 1992 n.10895, De Siderno, mass.192.870; confr. anche Cass.
S.U. 7 luglio 1989 n.9863, Vita, mass.181.789).
Nella specie si è verificata proprio quest'ultima ipotesi in quanto l'assessore EN, pagando due volte un'unica opera-
zione di trasporto, ha assicurato al TI, attraverso il
secondo pagamento, un' elargizione di denaro pubblico priva di causa, comportandosi nei confronti di tale bene come se ne
fosse il proprietario.
Ne consegue che, ferma la pena inflitta in sede di appel-
lo, i fatti addebitati ai ricorrenti debbono essere qualifica-
ti nel senso anzidetto.
Con altre censure i ricorrenti deducono il difetto di mo-
tivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti
8 generiche, assumendosi, dal EN, che la Corte non aveva te-
inesperienzanuto conto dei suoi limiti culturali e della sua amministrativa e, dal TI, che la Corte aveva escluso tali circostanze, riferendosi a condotte fraudolente, le quali non costituivano oggetto del processo e ad un'asserita pervicacia apoditticamentedel ricorrente nel perseguire fini illeciti,
enunciata.
Anche queste doglianze debbono essere respinte. Invero la
Corte del merito ha motivato in modo congruo il diniego delle invocate circostanze attenuanti, facendo riferimento - per il Benzi - ad un precedente penale - e per entrambi i ricorrenti- alla gravità del reato ed, in particolare, all'intensità del
dolo, desumibile dalla serie di comportamenti fraudolenti po-
sti in essere dagli imputati, fra i quali la simulazione delle gare, che, pur non costituendo oggetto di un'autonoma imputa-
zione, è stata esattamente considerata ai fini di una valuta-
zione complessiva del fatto.
Il ricorso deve essere, quindi, respinto, con la condanna ricorrenti alle spese processuali ed al versamento alla dei
Cassa delle ammende di una somma che
- tenuto conto del conte-
nuto delle doglianze proposte e dello svolgimento del proces-
so, si stima equo liquidare in f. 1 milione.
9
P. Q. M.
dichiara che il reato, di cui gli imputati sono stati di-
chiarati responsabili, è quello previsto dagli artt.110 e 314
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al paga- cod.pen.; mento in solido delle spese processuali e, ciascuno, della
somma di £. 1 milione in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso nella pubblica udienza del 14 febbraio 1994.
Il Presidente
dott. Gaetano Suriano
f.l. L'estensore dott.Pasquale Trojano aЛюди IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Lidia Scalie Cseli Depositato in Cancelleria oggi, 30 MAG. 1994
SUPREM Il Collaboratore di Concello
10
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica ff on 14/2/1994 del IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VIPENALE SENTENZA
N. 314Composta dagli Ill.mi Sigg.: Dott. Gaetano Suriano Presidente
Pasquale Troidus 1. Dott. Consigliere REGISTRO GENERALE
(+8554/93
N/20010/93 Oreste Crampa 2.
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Luigi Sansone 3. >>>
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Ippolito Глай ко 4. >>> dio SC ha pronunciato la seguente al 816. per dirit: 2000 1994 SENTENZA
IL CANCELLIERE sub-ricorse proposto da TI Autouino mato
Palermo 1128 febbraio 1947 a ole
Beuzi Guseffe, usato a Trapani if. 3 febbraio 1935
KROGH 600
17-1-291 avverso la sentenza della Conte di Affello di Palermo CANCELLERIA in olate 26 aprile 1993
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere doH. Pasqual Trojaur Mod. 82 A. Spinosi Roma CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio dal Sig. BELCASTRO per diritti € 3,10
#4-5 APR 2004 IL CANCELLIERE Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale olok. Fraticeth'
che ha concluso per il rigetto dei ricress i
3
Udit i difensori arviti AZ e Bologue
I SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EN US, TI AN, UC AS ed al-
tri imputati, vennero tratti a giudizio dinanzi al Tribunale
di ・fra l'altro del delitto punito Trapani per rispondere dagli artt. 110, 112, 117 e 314 cod.pen., perché il Garuccio
ed il EN, rispettivamente nella qualità di sindaco e di as-
sessore del Comune di Trapani, avendo in ragione del loro uf-
ficio la disponibilità di denaro di detto Comune, avevano di-
stratto, mediante la delibera della Giunta 16 gennaio 1985
n.248,la somma di £. 13.360.700 a profitto del TI quale per il trasporto di arredi e materiale scola- corrispettivo stico della scuola media "Buscaino di Campo", in realtà mai
eseguito.
Il Tribunale, con sentenza 3 giugno 1992, dichiarò Benzi
e TI responsabile del delitto loro ascritto, condannando- 11 a tre anni di reclusione ed assolse il UC perché il
fatto non costituiva reato.
La Corte di appello, con sentenza 26 aprile 1993, quali-
ficando il reato quale abuso di ufficio, di cui all'art. 323
cod.pen., nel nuovo testo introdotto dalla Legge n. 86 del ridusse la pena ad anni due di reclusione, sospesa nei 1990,
confronti di TI e condonata nei confronti del EN.
La Corte, richiamandosi alla motivazione della sentenza di primo grado, rilevò che si erano svolte due gare di appalto per il trasporto di arredi scolastici. La prima, oggetto della delibera n.4655 del 1984, poi revocata, e della delibera 28
novembre 1984 n.5817, concerneva il trasporto di arredi scola-
stici dai vecchi ai nuovi locali della scuola media "Buscaino
di Campo". L'appalto venne assegnato al TI cui, con man-
dato di pagamento 19 gennaio 1985, fu corrisposto il compenso di L.
9.578.500. Dalla base della prova testimoniale, era emer-
so che tale trasporto era stato eseguito in un solo giorno nel settembre 1984, mentre nessun altro trasloco di mobili relati-
vi alla medesima scuola dai vecchi ai nuovi locali era stato effettuato nell'anno 1985. deli-La secondo gara, costitui oggetto della successiva bera 16 gennaio 1985 n.248, la quale riguardò, oltre al tra-
sporto di mobili di altre scuole, anche il trasloco dei mobili della scuola media "Buscaino di Campo", che era stato comple- tato nel 1984 ed era stato già pagato. Il TI risultò
anche di questa gara e per i lavori previsti gli vincitore liquidate, con mandato di pagamento 8 marzo 1985, un vennero compenso pari a £ 13.360.700.
Da tali risultanze la Corte dedusse che per il trasloco
suppellettili dai vecchi ai nuovi locali della scuola delle anzidetta vi era stata una duplicazione del compenso attraver-
so le due citate delibere ed i relativi mandati di pagamento. La prova della collusione del EN e del NO ri-
2 sultaka provata anche dal fatto che nessuna delle due gare an-
zidette era stata realmente eseguita, non essendo state rinve- danute le lettere di invito ad altre imprese ed i preventivi queste inviati ed avendo alcuni imprenditori, che risultavano
avervi partecipato, negato questa circostanza.
L'assunto del EN di non essere stato in grado di ac-
corgersi delle irregolarità commesse per il suo basso livello
di istruzione era smentito, ad avviso della Corte, dal duplice rilievo che l'imputato non doveva essere tanto sprovveduto se
era assurto alla carica di assessore e che, come emerso dalla
testimoniale, lo stesso si eraprova direttamente ingerito nello svolgimento delle procedure.
Quanto al NO era, infine, da escludere che costui fosse incorso nella redazione dei preventivi in un inconsape-
vole errore materiale, in quanto, lungi dal riferirsi, uno al-
la prima delibera e l'altro alla seconda, tali preventivi ave-
riguardato entrambi il medesimo trasporto di arredi daivano
vecchi ai nuovi locali della scuola anzidetta.
Tanto rilevato, la Corte ha ritenuto che, a seguito della alla parziale abrogazione dell'art.314 cod.pen., con riguardo fattispecie del peculato per distrazione ed all'introduzione del nuovo testo dell'art.323 cod.pen., per effetto della Legge n.86 del 1990, i fatti accertati dovevano essere qualificati quale abuso di ufficio a norma del secondo comma della norma da ultimo indicata.
3 Contro questa sentenza il EN ed il TI hanno pro-
posto ricorso per cassazione.
I due ricorsi, iscritti sotto due diversi numeri di ruo-
lo, sono stati riuniti con ordinanza in data 14 febbraio 1994,
perché proposti contro la medesima sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, incentrato sul vizio di carente mo-
tivazione, il EN si duole che la Corte del merito, nel for-
mulare il giudizio di responsabilità, non ha tenuto conto dei
i vuoti mnemonici in cui erano incorsi gli imputati ed i te-
che le delibere erano state redatte "con i piedi"; sti;
che
dalle prove acquisite era emerso che vi erano stati due tra-
sporti. Si denunzia, inoltre, il vizio di contraddittoria mo-
tivazione, poiché, mentre, a pag.6 della sentenza impugnata,
si afferma che vi erano stati più trasporti, a pag.11, si SO-
stiene invece che il trasporto fu uno solo e si svolse nel
settembre 1984.
Si sostiene, poi, che le irregolarità riscontrate nelle
procedure di appalto proverebbero non il dolo, ma soltanto
l'incapacità amministrativa del ricorrente, il quale per il
suo limitato livello di istruzione aveva avallato in modo ac-
ritico gli atti preparati dall'impiegato Cernigliano. Anche il TI, a sua volta, denunzia lo stesso vizio
4 di contraddittoria motivazione già denunziato dall'altro ri-
Assume, inoltre, che il giudice di appello non ha corrente. che i traslochi eseguiti dal ricorrente furono considerato due: dei quali, uno, relativo al trasferimento degli arredi di tale scuola dai vecchi ai nuovi locali aveva costituito l'og- l'altro,getto della prima delibera e del primo preventivo e concernente i mobili di altre sedi scolastiche trasferiti nella vecchia sede della scuola media "Buscaino di Campo",
trasformata in scuola elementare, nonché il trasporto di altri mobili per svuotare alcune aule del vecchio edificio, aveva del secondo integrato l'oggetto della successiva delibera e preventivo. Si afferma, infine, che costituendo il delitto di
abuso di ufficio un reato proprio, non poteva esserne ritenuto partecipe anche il TI cui non erano, certo, imputabili le inesattezze contenute nelle deliberazioni comunali senza dimostrare una condotta di istigazione o determinazione nei confronti del pubblico ufficiale EN.
Tali doglianze sono infondate.
Deve, innanzi tutto, escludersi che sussista il vizio di illogicità, denunziato da entrambi i ricorrenti.evidente E'
pur vero che, alle pagine 10 ed 11 della sentenza impugnata,
la Corte ha affermato di condividere le conclusioni del primo giudice "che il trasloco della scuola Buscaino del Campo av- venne due volte". Ma trattasi di un mero "lapsus", avendo la
Corte inteso soltanto asserire che tale trasloco, eseguito con
5 una sola operazione di trasporto, era stato pagato due volte.
Questo assunto trova conforto nel duplice rilievo che è pro-
prio questa la conclusione cui era pervenuta la sentenza di
primo grado e che, nella stessa pagina 11, la Corte ha preci- sato che il trasloco venne effettuato in una sola volta, nel settembre 1984 e che nessun trasporto degli arredi dalla vec- chia alla nuova sede di detta scuola era stato eseguito nel
1985. Allo stesso modo, allorché, a pag. 6 delle sentenza, la
Corte, nel riassumere la motivazione della sentenza appellata, asserisce che, secondo il primo giudice, "era inconfutabile che altri trasporti erano stati del pari effettuati", non ha
riferito la pluralità dei trasporti al solo trasloco degli ar-
g n
redi dalla vecchia alla nuova sede della scuola Buscaino del i
Campo, ma ha affermato che, se, ad avviso del Tribunale, il
TI aveva eseguito il trasporto dei mobili anche di altre
scuole, la delibera del 1985, comprendeva non soltanto tali operazioni, ma anche il trasloco della scuola Buscaino del
Campo, già completato, con una conseguente duplicazione del compenso. Tanto chiarito, deve rilevarsi che i giudici del merito accertato siffatta duplicazione del corrispettivo hanno at-
traverso una puntuale analisi delle deliberazioni e dei pre-
ventivi, nonché delle altre prove testimoniali, rilevando che
la tesi del TI secondo cui il trasloco sarebbe stato ese-
guito in due volte (oltre che nel settembre 1984 anche nel
6 1985) avrebbe potuto essere agevolmente dimostrata mediante la produzione delle scritture contabili obbligatorie;
il che non
era avvenuto. Le censure proposte dai ricorrenti, prospettan-
motivazione, do, sotto l'apparente denunzia di un vizio della un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie acquisi-
te, non possono trovare ingresso in questa sede. Per quanto attiene, infine, all'elemento subbiettivo del reato, è suffi- ciente rilevare che le censure proposte dai ricorrenti colli-
dono con la duplice circostanza, insindacabilmente accertata dal giudice del merito, del carattere meramente fittizio delle gare di appalto e del diretto coinvolgimento nell'affare del
EN, le quali sono idonee, sotto il profilo logico, a dimo-
strare la collusione intervenuta fra entrambi i ricorrenti al
fine di assicurare al TI un illecito profitto.
Per quanto riguarda la qualificazione giuridica del fatto territoriale lo ha ricondotto nel paradigma la Corte
(nuovo testo) cod.pen. sul presupposto che esso dell'art.323
avesse integrato in origine il delitto di peculato per distra-
zione e che tale reato non è più punito quale autonoma fatti-
specie, per effetto della novella dell'art.314 cod.pen.intro-
dotta con la Legge n.86 del 1990.
Sennonché in questa sede non può non rilevarsi l'inesat-
tezza di tale presupposto, in quanto il fatto, così come rico- struito dai giudici del merito, rientra nello schema del de-
litto di peculato per appropriazione ed è quindi tutt'ora pu-
7 nito dall'art.314 cod.pen. Invero, come questa Corte ha già
avuto modo di precisare, commette una vera e propria appro-
priazione e non una distrazione sia il pubblico ufficiale che incamera il pubblico denaro, di cui ha il possesso per ragione del suo ufficio, sia il pubblico ufficiale che si adopera af-
finché un complice se ne appropri, sottraendolo alla Pubblica
Amministrazione. Anche in tal caso, infatti, il soggetto atti-
compie un atto di disposizione "uti dominus", si comporta vo cioè come se la "pecunia pubblica" fosse di sua proprietà e non
si limita soltanto ad indirizzarla verso uno scopo diverso da quello cui essa doveva essere destinata (Cass., VI.12 novembre 1992 n.10895, De Siderno, mass.192.870; confr. anche Cass.
S.U. 7 luglio 1989 n.9863, Vita, mass.181.789).
Nella specie si è verificata proprio quest'ultima ipotesi in quanto l'assessore EN, pagando due volte un'unica opera-
zione di trasporto, ha assicurato al TI, attraverso il
secondo pagamento, un' elargizione di denaro pubblico priva di causa, comportandosi nei confronti di tale bene come se ne
fosse il proprietario.
Ne consegue che, ferma la pena inflitta in sede di appel-
lo, i fatti addebitati ai ricorrenti debbono essere qualifica-
ti nel senso anzidetto.
Con altre censure i ricorrenti deducono il difetto di mo-
tivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti
8 generiche, assumendosi, dal EN, che la Corte non aveva te-
inesperienzanuto conto dei suoi limiti culturali e della sua amministrativa e, dal TI, che la Corte aveva escluso tali circostanze, riferendosi a condotte fraudolente, le quali non costituivano oggetto del processo e ad un'asserita pervicacia apoditticamentedel ricorrente nel perseguire fini illeciti,
enunciata.
Anche queste doglianze debbono essere respinte. Invero la
Corte del merito ha motivato in modo congruo il diniego delle invocate circostanze attenuanti, facendo riferimento - per il Benzi - ad un precedente penale - e per entrambi i ricorrenti- alla gravità del reato ed, in particolare, all'intensità del
dolo, desumibile dalla serie di comportamenti fraudolenti po-
sti in essere dagli imputati, fra i quali la simulazione delle gare, che, pur non costituendo oggetto di un'autonoma imputa-
zione, è stata esattamente considerata ai fini di una valuta-
zione complessiva del fatto.
Il ricorso deve essere, quindi, respinto, con la condanna ricorrenti alle spese processuali ed al versamento alla dei
Cassa delle ammende di una somma che
- tenuto conto del conte-
nuto delle doglianze proposte e dello svolgimento del proces-
so, si stima equo liquidare in f. 1 milione.
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P. Q. M.
dichiara che il reato, di cui gli imputati sono stati di-
chiarati responsabili, è quello previsto dagli artt.110 e 314
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al paga- cod.pen.; mento in solido delle spese processuali e, ciascuno, della
somma di £. 1 milione in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso nella pubblica udienza del 14 febbraio 1994.
Il Presidente
dott. Gaetano Suriano
f.l. L'estensore dott.Pasquale Trojano aЛюди IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Lidia Scalie Cseli Depositato in Cancelleria oggi, 30 MAG. 1994
SUPREM Il Collaboratore di Concello
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