Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/10/2025, n. 34379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34379 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
34379-25
CO IO IS IN
MA RE EL
-Presidente Sent. n. sez. 908/2025 UP - 11/07/2025
SA MA RO
-Relatore
R.G.N. 11942/2025
NA MA IA SC
DE IO
-Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti dal
1. Procuratore Generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria 2. AB CH nato a [...] il [...] 3. AR AN nato a [...] il [...] 4. TU NT AR nato a [...] il [...] 5. LI LO nato a [...] il [...] 6. BE CO nato a [...] il [...] 7. AB EN nato a [...] il [...]
8. OL MA AL nato a [...] il [...] 9. ON DO nato a [...] il [...] 10. AP LO nato a [...] il [...] 11. RI NT nato a [...] il [...] 12. ND TR nato a [...] il [...] 13. ND IA nato a [...] il [...] 14. De AN AR nato a [...] il [...] 15 De AN GI nato a [...] il [...]
ab
16. De AN RA AR ME nato a [...] il [...] 17. De AN LO OS nato a [...] il [...] 18. TI VA TT nato a [...] il [...] 19. PA IS nato a [...] il [...] 20. AN UI nato a [...] il [...] 21. UN DR nato a [...] il [...] 22. LA IN nato a [...] il [...] 23. LA AN nato a [...] il [...] 24. LA NT nato a [...] il [...] 25. ZZ IU nato a [...] il [...] 26. BR NT nato a [...] il [...] 27. LI SO nato a [...] il [...] 28. LI UI nato a [...] il [...] 29. LI AL IU nato a [...] il [...] 30. MO IN nato a [...] il [...] 31. RA EN nato a [...] il [...] 32. IN EN nato a [...] il [...] 33. UM IP nato a [...] il [...] 34. OL IN UG nato a [...] il [...] 35. OL AR nato a [...] il [...] 36. PO LO nato a [...] il [...] 37. PO AS nato a [...] il [...] 38. SE NT nato a [...] il [...] 39. GA EN nato a [...] il [...] 40. TR LO nato a [...] il [...] 41. ZZ DR nato a [...] il [...] 42. PP NO nato a [...] il [...]
nel procedimento a carico degli imputati ricorrenti elencati nonché di ND IN nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 18/07/2024 della Corte Appello di Reggio Calabria
2
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dai consiglieri IS AR OS e Matilde
AC;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo, che ha concluso nei seguenti termini:
- dichiarare inammissibili i ricorsi di:
CH AB AN CÒ NT AR TU LO LI LO AP GI De AN LO OS De AN DR UN IN LA IU ZZ NT BR SO LI
UI LI
IN MO
EN RA
EN IN IN UG OL LO PO AS PO NT SE
DR ZZ
NO PP
rigettare i ricorsi di: CO BE EN AB AL OL MA TR ND AR De AN RA AR ME De AN VA TT TI IS PA
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NT LA AL IU LI IP UM EN GA LO TR
- annullare con rinvio la sentenza impugnata nei confronti di: - DO ON limitatamente al mancato esame della richiesta di ritenere la continuazione con i reati già giudicati oggetto della sentenza del Gup del Tribunale di Reggio Calabria del 3/12/2003, rigettando nel resto il ricorso e dichiarando irrevocabile l'affermazione della responsabilità;
- NT RI;
- AR OL limitatamente al mancato esame della richiesta di ritenere la continuazione con il reato già giudicato oggetto della sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 5/2/2015, rigettando nel resto i ricorsi e dichiarando irrevocabile l'affermazione della responsabilità;
-IN ND.
- annullare senza rinvio la sentenza impugnata: IA ND limitatamente al capo AE), perché estinto per prescrizione, eliminando la relativa pena, pari a un mese e dieci giorni di reclusione, con rigetto nel resto del ricorso;
- UI MA, per essersi il reato estinto per prescrizione, revocando la confisca del patrimonio aziendale dell'omonima impresa individuale;
- AN LA limitatamente alla quantificazione della pena, da rideterminarsi in dodici anni, due mesi e venti giorni di reclusione, dichiarando nel resto inammissibile il ricorso.
uditi i difensori delle parti civili, che hanno concluso nei seguenti termini: - l'avv. Alberto Saggiomo, quale difensore di FAI-Federazione delle associazioni antiracket e antiusura italiane e di AM LE in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della società Edilcem Sri;
- l'avv. Annalisa Giacchino, quale difensore di ANCE Reggio Calabria, - l'avv. Emilia Vera Giurato, quale difensore di AN BE, della società BE costruzioni in persona del legale rappresentante pro tempore, di ME in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della società Bart Sri -l'avv. Ugo Milana, quale difensore di città metropolitana di Reggio Calabria;
che depositano conclusioni scritte e nota spese;
uditi difensori degli imputati ricorrenti: - avv. AN SI per AB CH;
- avv. Marco Gemelli per ND TR;
-avv. Margherita Piccardi per LI UI;
avv. Aldo Renato AR LA per UN DR e RA EN;
-avv. Attilio Parrelli per BR NT e PO AS;
avv. AR Leonardo e avv. AS TI per RI NT;
- avv. Giovanna Araniti in difesa di IN EN;
-avv. IU Gervasi e avv. AR Rossana Ursino per AP LO;
- avv. Francesca Vianello Accorretti per De AN AR;
-avv. Guido Contestabile per ON DO;
- avv. AL Silvestro per TU NT AR;
- avv. Dario Vannetiello per OL IN UG;
-avv. AV Barillà per TU NT AR e OL AR;
. avv. Giulia Dieni per OL MA AL e MO IN;
- avv. Luca Cianferoni e avv. IU Della Monica per De AN GI;
- avv. Mirna Raschi per SE NT;
- avv. Pier LO Emanuele per LA NT e GA EN;
- avv. AN Albanese per ZZ IU, UM IP e GA EN;
- avv. AN Calabrese per ND IA, De AN LO OS, MA UI, LU DR, BR NT, MO IN, OL AR, ZZ DR, CÒ AN;
avv. Gianfranco Giunta per ND TR, ND IA, PA IS, LA AN, PO LO, TR LO;
- avv. Fortunato Renato Russo per De AN RA AR ME - avv. Corrado PO per LI SO, LI UI, LI AL IU;
- avv. AS Bartolo per TI VA TT;
- avv. LO Manna per De AN AR;
- avv. CE NI D'LA e avv. IN Delfino per AB EN;
- avv. Valeria laria per PA IS e PO LO - avv. Valerio Vianello Accorretti per LI LO e BE CO;
- avv. IN Curatola per PP NO;
che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;
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Ritenuto in fatto
1. La decisione impugnata 2-42. I motivi dei ricorsi. 43-45. Le parti civili...
Considerato in diritto
SOMMARIO
1. La decisione
2. I caratteri del giudizio di legittimità...
pag. 8
pag. 14
pag. 106
pag. 106
2.1 Casi e limiti del ricorso per cassazione
pag. 106
pag. 107
2.2 Considerazioni generali sui ricorsi proposti,
3. Le questioni comuni
pag. 109
3.1. Le intercettazioni....
pag. 110
3.2. La chiamata di correo..
3.3. L'associazione di tipo mafioso di cui al capo A)...
pag. 119
pag. 129
3.3.1. Principi general
pag. 132
3.3.2.-3.3.7. Le cosche oggetto del processo..
3.3.8. Questioni relative alle cosche. In particolare la CA RE...
pag. 133
3.4. L'aggravante della disponibilità in armi,
pag. 141
3.5. L'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.
pag. 143
3.6. Il trattamento sanzionatorio. Le circostanze indipendenti.
pag. 145
Il reato continuato,
4. Il ricorso del Procuratore generale.
pag. 149
5. AB CH.
pag. 153
6. CÒ AN
pag. 156
7. TU NT AR
pag. 158
8. LI LO 9. BE CO, 10. ND TR 11. ND IA
pag. 160
pag. 162
pag. 164
pag. 166
12. De AN AR
pag. 174
13. De AN GI..
pag. 177
14. De AN RA AR ME
pag. 184
pag. 187
15. De AN LO OS
16. UM IP.
pag. 190
17. PO LO,
pag. 194
18. OL AR
pag. 196
19. OL IN UG
pag. 197
20. PO AS
pag. 202
21. SE NT 22. GA EN, 23. TR LO 24. DR ZZ
pag. 203
pag. 205
pag. 206
pag. 209
25. PP NO
pag. 212
26. AB EN
pag. 213
27. OL MA AL
pag. 215
28. ON DO
pag. 220
29. AP LO
pag. 223
30. RI NT
pag. 230
31. TI VA TT,
pag. 232
32. PA IS
pag. 234
33. AN UI..
pag. 236
34. LU DR
pag. 239
35. LA IN. 36. LA AN 37. LA NT 38. ZZ IU. 39. BR NT 40. LI SO
pag. 240
pag. 243
pag. 244
pag. 247
pag. 250
pag. 252
41. LI UI
pag. 258
42. LI AL IU.
pag. 261
43. MO IN
pag. 264
44, RA EN
pag. 267
45. IN EN 46. Conclusioni
pag. 270
pag. 274
pag. 276
elb
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Reggio Calabria, investita dell'impugnazione del Pubblico ministero e degli imputati, ha deciso, con una riforma parziale della pronuncia di primo grado, il giudizio abbreviato incardinato (anche) nei confronti di CH AB, AN CÒ, NT AR TU, LO LI, CO BE, EN BR, AL OL MA, DO ON, LO AP, NT RI, TR ND, IA ND, AR De AN, De GI AN, RA AR ME De AN, LO OS De AN, VA TT TI, TA PA, UI AN, DR UN, IN LA, AN LA, NT LA, IU ZZ, NT BR, SO LI (classe'57), UI LI, AL IU LI (classe '82), IN MO, EN RA, EN IN, IP UM, IN UG OL, AR OL, LO PO, AS PO, NT SE, EN GA, LO TR, DR ZZ, NO PP, nonché nei confronti di IN ND (assolto in grado di appello e interessato dal ricorso del Procuratore generale distrettuale).
1.1. I thema decidendi riguarda, in estrema sintesi e precipuamente, un'associazione per delinquere di stampo mafioso (capo A dell'imputazione) e i relativi delitti scopo. Il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. (capo A) concerne l'associazione mafiosa unitaria denominata 'ndrangheta, operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria, nonché sull'intero territorio nazionale e all'estero, costituita da molte decine di locali, articolata in tre mandamenti (Tirrenico, Ionico e Reggio Calabria città) e con organo di vertice denominato "Provincia". L'imputazione sub A) è incentrata sulle principali articolazioni operanti, in modo sinergico, nel mandamento del centro di Reggio Calabria e in particolare su: la CA BR, la CA De AN-GA-LI, la CA ND, la CA RE, la CA A-, la CA ER. Le altre imputazioni afferiscono ai delitti scopo: in massima parte estorsioni, ma anche detenzione di armi da sparo e intestazioni fittizie.
1.2. SC BR.
Storicamente egemone nelle frazioni quartieri di Reggio Calabria denominate Cannavo, Vinco, Sant'Anna, Spirito AN, Gallina, San GI Extra, centro storico di Reggio Calabria e territori limitrofi.
1.2.1 All'esito del giudizio di merito è stata riconosciuta l'appartenenza alla CA dei seguenti imputati:
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NT BR, quale dirigente e organizzatore della omonima CA (delimitazione temporale "sino al 24 giugno 2020"); CO BE, quale partecipe della CA (delimitazione temporale "sino al 24 giugno 2020"), collaboratore dei rappresentanti apicali del sodalizio e referente dell'associazione presso la comunità ROM di Arghillà e dei quartieri Modena e Ciccarello.
1.2.2. NT BR è stato ritenuto responsabile anche delle condotte estorsive di cui ai capi B), C), G) e V).
1.3. SC De AN- GA.
Nata nel quartiere Archi della città di Reggio Calabria, ha riunificato più gruppi storicamente operanti nel medesimo territorio, acquisendo penetrante influenza ed egemonia criminale sull'intero territorio reggino.
1.3.1. All'esito del giudizio di merito è stata riconosciuta l'appartenenza alla CA dei seguenti imputati con ruolo apicale assegnato a AR De AN, UI LI, EN GA, DO ON e IN MO -: eA AR De AN, quale promotore, dirigente e organizzatore dell'articolazione della CA (delimitazione temporale "sino al 24 giugno 2020"); - GI De AN, in qualità di partecipe (così riqualificata in primo grado l'originaria imputazione che gli attribuiva ruolo apicale) delimitazione temporale "sino al 24 giugno 2020"; collaboratore e "portavoce" del fratello AR De AN, curava gli interessi economico/imprenditoriali dell'omonima CA anche in Lombardia e all'estero; RA AR ME De AN, condannato in primo grado con ruolo apicale, ritenuto, in appello, mero partecipe (delimitazione temporale "sino al 24 giugno 2020"); svolgeva ruoli di rappresentanza nei rapporti con le altre cosche, specie in funzione della gestione delle attività estorsive e di infiltrazione economica;
SO LI cl. 57, partecipe (così riqualificata in primo grado l'originaria imputazione che gli attribuiva ruolo apicale) - delimitazione temporale "sino al 24 giugno 2020", traeva fama criminale e capacità intimidatoria ed assoggettante dal suo ruolo di storico esponente della 'ndrangheta di Archi, organizzata intorno alle 'ndrine federate De AN-GA e dalla sua attiva partecipazione, unitamente al fratello UI, alla guerra di 'ndrangheta consumatasi tra il 1985 ed il 1991; UI LI, in qualità di dirigente ed organizzatore (delimitazione temporale "dal 6 aprile 2007" e "sino al 24 giugno 2020"), traeva fama criminale e capacità intimidatoria ed assoggettante dal suo ruolo di storico esponente della 'ndrangheta di Archi, organizzata intorno alle 'ndrine federate De AN-GA
dalla sua attiva partecipazione, unitamente al fratello SO cl. 57 alla guerra di 'ndrangheta consumatasi tra il 1985 ed il 1991; - AL IU LI, cl. 1982, in qualità di partecipe (delimitazione temporale "sino al 24 giugno 2020"), traeva fama criminale e capacità intimidatoria ed assoggettante dalla CA De AN e dal ruolo apicale svolto in questa dallo zio UI;
- LO PO, in qualità di partecipe (delimitazione temporale "sino al 24 giugno 2020"); - DR UN e EN RA, in qualità di partecipi (delimitazione temporale per entrambi "sino al 25 febbraio 2021"); collaboratori di LO OS De AN e RA De AN, individuavano imprenditori da sottoporre ad estorsione, proponendo la protezione della CA ed esercitando intimidazioni;
curavano la riscossione dei proventi estorsivi;
-NT SE, in qualità di partecipe (delimitazione temporale "sino al 24 giugno 2020"), collaboratore di AR e GI De AN e loro consigliere, quale decano ed esperto affiliato della CA;
- IS PA, in qualità di partecipe (delimitazione temporale "sino al 16 febbraio 2021"); curava il settore delle estorsioni e svolgeva il ruolo di comunicatore di messaggi nei rapporti con le altre cosche;
- AR OL, in qualità di partecipe (così riqualificata in primo grado l'originaria imputazione che gli attribuiva ruolo apicale) - delimitazione temporale "sino al 24 giugno 2020"; - EN GA, in qualità di dirigente ed organizzatore (delimitazione temporale dal "1 gennaio 2018" e "sino al 24 giugno 2020"); traeva fama criminale e capacità intimidatoria ed assoggettante dall'omonima CA e dal ruolo apicale svolto in questa dal padre AS;
-IN UG OL, in qualità di partecipe (delimitazione temporale "sino al 24 giugno 2020"); DO ON, in qualità di dirigente e organizzatore (delimitazione temporale "sino al 24 giugno 2020"); agiva quale vertice apicale della CA nel quartiere di AN TE e quale fiduciario di AR De AN;
- IN MO, in qualità di dirigente ed organizzatore (delimitazione temporale dal "1 agosto 2013" e "sino al 24 giugno 2020"); agiva quale vertice apicale nel quartiere di AN TE (anche in rappresentanza del boss detenuto ME IN, di cui era uno dei principali collaboratori).
1.3.2. Alcuni degli indicati imputati sono stati ritenuti responsabili anche di ulteriori delitti: -AR De AN dei reati di estorsione di cui ai capi L) e F); - GI De AN del reato di estorsione di cui al capo F);
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H);
-UI LI del reato di detenzione illegale di armi comuni da sparo (capo
-DR UN e EN RA del reato di estorsione di cui al capo AL) e il primo anche di quello sub capo AM); -IS PA del reato di estorsione di cui al capo R). L'imputato è stato, invece, assolto dalla estorsione di cui al capo L); -AR OL del reato di estorsione di cui al capo E); - EN GA del reato di estorsione di cui al capo G). L'imputato è stato assolto, invece, in appello dalla estorsione di cui al capo F), per non aver commesso il fatto;
- DO ON dei reati di estorsione di cui ai capi L) e T); -IN MO del reato di estorsione di cui al capo R).
1.3.3. La Corte di appello ha assolto IN ND dalla imputazione di essere partecipe della CA De AN-GA-LI. Il Procuratore generale ha impugnato l'assoluzione.
1.4. SC ND.
Sorta nel quartiere Archi della città di Reggio Calabria, ma negli anni ha esteso la propria egemonia criminale sull'intero territorio reggino.
1.4.1. All'esito del giudizio di merito è stata riconosciuta l'appartenenza alla CA dei seguenti imputati: - TR ND, in qualità di dirigente apicale e organizzatore (delimitazione temporale dal "22 ottobre 2009" e "sino al 16 febbraio 2021"); traeva fama criminale e capacità intimidatoria ed assoggettante dall'omonima CA e dal ruolo verticistico svolto in questa, in particolare: dapprima da AS ND, classe 1950, chiamato il Supremo, quindi da EN ND, classe 1972, inteso CO GI (fratello di TR) e da EN ND, classe 1956, inteso Micu u pacciu, fratello dell'ergastolano AS, classe 1963; - IA ND, condannato in primo grado con ruolo apicale, ritenuto, in appello, mero partecipe (delimitazione temporale dal "22 ottobre 2009" e "sino al 16 febbraio 2021"); coadiuvava, in posizione subordinata, TR ND;
1.4.2. Inoltre, TR ND è stato ritenuto responsabile anche del reato di estorsione di cui al capo AG) e di quelli di intestazione fittizia di cui ai capi AH), AI bis) e AI-ter). IA ND è stato ritenuto responsabile anche del reato di intestazione fittizia di cui al capo AE).
1.4.3. In accoglimento del gravame del Pubblico ministero, la Corte di appello, riformando la pronuncia assolutoria di primo grado, ha dichiarato NT
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RI colpevole del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa a lui contestato al capo AD).
1.5. SC RE.
Storicamente egemone nelle aree di RO, Bocale e territori limitrofi della zona Sud di Reggio Calabria, capeggiata da IP RE, imputato in questo procedimento, condannato per il reato di cui all'art. 416-bis, secondo comma, cod. pen., non ricorrente.
1.5.1. All'esito del giudizio di merito è stata riconosciuta l'appartenenza alla CA dei seguenti imputati: AN LA e IN LA, in qualità di partecipi (delimitazione temporale "sino al 16 febbraio 2021"); collaboratori del capo clan IP RE e suoi ambasciatori sul territorio;
- EN BR, condannato in primo grado con ruolo apicale, ritenuto, in appello, mero partecipe (delimitazione temporale "sino al 16 febbraio 2021"); principale collaboratore e consigliere di IP RE nella gestione della raccolta estorsiva;
- LO LI, in qualità di partecipe (così riqualificata in primo grado l'originaria imputazione che gli attribuiva ruolo apicale) - delimitazione temporale "sino al 16 febbraio 2021"; collaboratore e consigliere di IP RE;
- VA TT TI, in qualità di partecipe (delimitazione temporale "sino al 16 febbraio 2021"); - AS PO, in qualità di partecipe (delimitazione temporale "sino al 16 febbraio 2021"). Nei confronti di tutti i ridetti imputati, la Corte di appello ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen.
1.5.2. Alcuni degli indicati imputati sono stati ritenuti responsabili anche di ulteriori delitti: -IN LA delle condotte estorsive di cui ai capi R), S), U); - AN LA delle condotte estorsive di cui ai capi N), R), S), T), U); - EN AB delle condotte estorsive di cui ai capi L), P), Q), S); - VA TT TI del tentativo di estorsione di cui al capo N). L'imputato è stato assolto in appello dalla estorsione di cui al capo S), per non aver commesso il fatto;
- AS PO del reati di estorsione di cui ai capi R) e S).
1.5.3. LO LI, invece, è stato assolto dalle estorsioni di cui al capi L)
eT) per non aver commesso il fatto.
1.6. SC A-.
Articolazione territoriale operante nel territorio di Saracinello, Ravagnese, Croce Valanidi, RO ed alle aree limitrofe.
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All'esito del giudizio di merito è stata riconosciuta l'appartenenza alla CA di IU ZZ, in qualità di partecipe.
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L'imputato è stato ritenuto responsabile anche della estorsione di cui al capo
1.7. SC ER
Operante prevalentemente nel comune di Villa San VA, Campo AB, Fiumara di Muro, Reggio Calabria e nelle zone limitrofe. All'esito del giudizio di merito è stata riconosciuta l'appartenenza alla CA di AN CÒ, in qualità di partecipe, con delimitazione temporale al 16 febbraio 2021. 1.8. Ulteriori statuizioni della Corte di appello. Oltre a quanto sopra sintetizzato, il giudice di secondo grado ha confermato la condanna di: -CH AB in ordine al reato di detenzione illegale di arma comune di sparo (una pistola Beretta calibro 7.65 modello 81) di cui al capo I), esclusa, però, la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.; - NT AR TU in ordine alla tentata estorsione di cui al capo B), aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.; - AL OL MA in ordine alla tentata estorsione di cui al capo S) aggravata (anche) ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.; - LO AP in ordine alla estorsione di cui al capo AL) aggravata (anche) ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.; - LO OS De AN in ordine alle condotte estorsive di cui al capi AL) e AM) aggravate (anche) ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.; - UI AN in ordine al reato di intestazione fittizia di cui al capo AE), esclusa sin dal primo grado la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.; -NT LA in ordine al tentativo di estorsione di cui al capo E), aggravata (anche) ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.; - EN IN in ordine alla estorsione di cui al capo AL), aggravata (anche) ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.; - IP UM in ordine alla estorsione di cui al capo U), aggravata (anche) ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.; - LO TR in ordine alla estorsione di cui al capo AG), aggravata (anche) ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.; - DR ZZ in ordine alla estorsione di cui al capo AG), aggravata (anche) ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.; NO PP in ordine alla estorsione di cui al capo AL), aggravata (anche) ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.;
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1.9. Il medesimo giudice ha proceduto inoltre a rimodulare le pene, in favore di alcuni imputati, e a rideterminarle in conseguenza delle sopra indicate assoluzioni parziali, derubricazioni, esclusioni di aggravanti. Ha adottato i consequenziali provvedimenti su pene accessorie e statuizioni civili. Ha revocato la confisca, e il prodromico sequestro, in relazione a: quote sociali e patrimonio aziendale della Nautica Gallicese s.r.l.s.; patrimonio aziendale della Bingo Arcobaleno s.r.l.; quote e del patrimonio aziendale di Center Clean s.r.l.; impresa individuale Officine Giustra di Giustra AN;
ha confermato la misura ablativa nel resto.
2. Avverso la sentenza ricorrono tutti i citati imputati, nonché il Procuratore generale distrettuale, il quale impugna l'assoluzione di NT ND. I motivi di ricorso vengono di seguito enunciati nei termini strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
3. Ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria avverso l'assoluzione decisa dalla sentenza di secondo grado nei confronti di IN ND dal delitto di partecipazione ad associazione mafiosa di cui al capo A. Il Procuratore generale denuncia i vizi di motivazione contraddittoria e carente, nonché manifestamente illogica e di violazione di legge, con riferimento a detta assoluzione;
l'imputato era stato condannato in primo grado per il suo ruolo operativo nell'ambito della CA De AN di cui al capo A, con compiti specifici di riscossione delle estorsioni. Il ricorso eccepisce la sottovalutazione ed il travisamento per omissione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia IZ De CA, il quale aveva chiaramente indicato suo nipote IN ND come appartenente alla CA De AN, dapprima intraneo al gruppo LI e poi transitato nelle fila dei "fedelissimi" della famiglia De AN. Di conseguenza sarebbero stati travisati anche i contenuti di un'intercettazione (del 25.8.2019 ore 13,35 di cui a pag. 249 della sentenza), che la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante ai fini di prova e che, invece, supporta la fidelizzazione mafiosa, evocando chiaramente la costante "messa a disposizione" per la CA dell'imputato ND. Inoltre, dai contenuti di ulteriori intercettazioni richiamate nel ricorso - e dalle stesse frequentazioni che esse attestano, a prescindere dalla valenza di tali contenuti, si comprende il ruolo di associato dell'imputato, che, altrimenti, non
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e
avrebbe avuto titolo ad interioquire con i fratelli De AN di strategie mafiose che riguardavano l'attività della CA. Il ricorso allega stralci di verbali di interrogatorio di IN ND, sopravvenuti alla sentenza d'appello, relativi al percorso di collaborazione con la giustizia intrapreso da IN ND, che ha ammesso il suo ruolo di partecipe, dapprima, del gruppo mafioso facente capo allo zio NO LI (precisando alcuni reati fine commessi e il ruolo di ausilio) e la sua successiva affiliazione formale, con il conferimento della dote dello "sgarro" da parte di AR De AN, per far si che egli si fidelizzasse con la famiglia anche per ricucire i rapporti con il sodalizio facente capo allo zio, che si era allontanato.
4. Ha proposto ricorso l'imputato CH UL, tramite il difensore di fiducia, avverso la sentenza della Corte d'Appello citata, deducendo quattro motivi distinti.
4.1. Il primo argomento dedotto dalla difesa eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione manifestamente illogica avuto riguardo alla prova, ritenuta sussistente nei suoi confronti, del reato di cui al capo I (l'unico per cui è stato condannato: detenzione illegale di una pistola Beretta cal. 7.65: artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967), in relazione al quale la Corte di Appello ha escluso l'aggravante mafiosa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Il ricorso ritiene che la motivazione della sentenza impugnata abbia inteso condannare l'imputato per la condotta colposa di omessa denuncia di un'arma detenuta dal nonno e pervenutagli per successione, sicché avrebbe potuto essere riqualificata ai sensi dell'art. 697 cod. pen. in quanto il ricorrente aveva confidato nel fatto che la denuncia di detenzione della pistola era stata già proposta e fosse sufficiente.
4.2. La seconda censura attiene al vizio di violazione di legge e di motivazione carente riguardo alla dosimetria del trattamento sanzionatorio, eccessivo e superiore di due mesi alla media edittale, alla luce dell'esclusione del contesto mafioso di realizzazione della condotta.
4.3. Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione manifestamente illogica e carente in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nei confronti del ricorrente. Non sarebbe stata adeguatamente esplorata la sua incensuratezza.
4.4. La quarta ragione difensiva deduce violazione di legge e vizio di motivazione contraddittoria e manifestamente illogica, avuto riguardo alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, cui l'imputato ha interesse pur se ha già scontato in sede cautelare la sanzione, in quanto è stata disposta nei suoi confronti anche la pena pecuniaria di 3000 euro
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di multa. Il ricorrente lamenta che il contesto mafioso della condotta, escluso in relazione alla configurabilità nei suoi riguardi dell'aggravante, è stato illogicamente recuperato per negargli il beneficio in esame, anche sotto forma della valorizzazione della sua sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, in realtà decisa precedentemente all'esclusione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen.
5. AN CÒ ha proposto ricorso tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro diversi motivi.
5.1. Il primo argomento proposto eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della prova per l'affermazione di responsabilità nei suoi confronti, quanto al delitto di partecipazione mafiosa di cui al capo A, CA IT - TU, con compiti di collaborazione dei vertici (i fratelli AS e CE TU), cura dei rapporti con le altre cosche (in particolare quella dei ND e i gruppi della 'ndrangheta reggina), imposizione delle estorsioni e raccolta dei relativi proventi, danneggiamenti e operazioni intimidatorie, custodia e procacciamento di armi, spartizione delle somme confluite nelle casse della CA di appartenenza. Si denuncia la mancanza di riscontri al teorema della partecipazione mafiosa, in assenza di contestazioni relative a reati fine e di dichiarazioni di altri collaboratori, e la violazione di tutti i criteri di valutazione degli elementi di prova ed indiziari. Il motivo lamenta l'insufficienza delle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia CE CR di cui si contesta la credibilità, e dei riscontri ad esse, compiendo un'analisi della situazione normativa e giurisprudenziale al riguardo. Si denuncia, in particolare, la mancata prova della stabilità ed attualità del contributo del ricorrente alla vita associativa, poiché le stesse dichiarazioni del collaboratore di giustizia sono generiche riguardo alle attività di ausilio e partecipazione svolte nel corso degli anni, a partire dal 2007, anno in cui colloca l'affiliazione. Sarebbe insufficiente il richiamo al fatto che egli aveva bruciato due autovetture su incarico di AS TU, poiché privo di elementi per accertare che tali condotte fossero state realizzate a vantaggio dell'associazione mafiosa piuttosto che quale favore personale al leader del gruppo. Ed egualmente senza valenza determinante sarebbero le circostanze delle assunzioni sue e della figlia per lavori presso un centro commerciale (denominato La Perla dello Stretto), asseritamente oggetto di spartizioni tra le 'ndrine.
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Il ricorso pone, poi, una serie di dubbi relativi alla valenza indiziaria di alcuni elementi, invece valorizzati dalla sentenza impugnata. Inoltre, si eccepisce come elemento di forte dubbio riguardo alla partecipazione al gruppo mafioso del ricorrente il fatto che, nelle intercettazioni ambientali registrate tra i fratelli TU, questi non venisse mai nominato. Il tema delle intercettazioni viene ripreso dalla difesa anche per sottolineare come nelle centinaia di conversazioni captate non emesso mai il coinvolgimento diretto o indiretto di CÒ in condotte dalle quali possa desumersi la sua effettiva partecipazione al sodalizio richiamato. In sintesi, la difesa rappresenta che nella trama motivazionale della sentenza non si ritrovano gli indicatori che la giurisprudenza consolidata abbina alla partecipazione mafiosa. In particolare, si rammenta come la prova dell'adesione mafiosa non possa risolversi in quella di una mera disponibilità personale verso singoli associati o dalla loro frequentazione da parte del ricorrente. Il tema è che, a carico dell'imputato, risultano unicamente elementi ambigui e di mero sospetto e, d'altra parte, il ricorso lamenta la completa assenza di motivazione sull'apprezzabile continuità temporale della militanza associativa del ricorrente. Il ricorso richiama la giurisprudenza di legittimità in materia e la sentenza numero 48 del 2015 Corte cost. in cui si è chiarito come lo stabile inserimento in un'organizzazione criminale con caratteristiche di spiccata pericolosità costituisca Il dato che qualifica la condotta di partecipazione ex articolo 416 bis cod. pen. Un'ultima ragione del motivo di ricorso è dedicata ad eccepire le conclusioni della sentenza d'appello relative alla compatibilità tra gli accertamenti derivati dalla decisione passata in giudicato nel processo cosiddetto "Sansone" e le prove utilizzate nei confronti del ricorrente, con particolare riguardo alla accertata sua posizione di elemento di raccordo tra la 'ndrina TU e la CA dei ND, in sostituzione di AL Liotta.
5.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'articolo 416-bis, quarto comma, cod. pen. Il ricorso lamenta la mancanza di prova della consapevolezza in capo al ricorrente della disponibilità di armi da parte di altri sodali nell'interesse dell'organizzazione mafiosa. Le intercettazioni dalle quali la Corte d'appello ha desunto la prova della consapevolezza in capo all'imputato addirittura di luoghi riservati nei quali venivano custodite armi da parte del clan viene contestata dalla difesa sul presupposto che si tratta di conversazioni dal contenuto decontestualizzato
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rispetto a scenari di criminalità organizzata. Egualmente irrilevante e l'episodio della compravendita di munizioni attribuita al ricorrente. Il ricorso contesta infine che la prova della disponibilità di armi da parte della 'ndrina di riferimento del ricorrente sia frutto di un dato tratto dal notorio giudiziario e dalla storia criminale della 'ndrangheta.
5.3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione manifestamente illogica in ordine al trattamento sanzionatorio. La difesa lamenta, in particolare, il diniego delle attenuanti generiche nei confronti del ricorrente, basato sulla mera astratta gravità del reato. Si evidenzia che, invece, si sarebbe dovuto tener conto delle peculiarità proprie della condotta associativa del ricorrente e, in particolare, della durata, dell'intensità e della funzionalità dell'apporto fornito al sodalizio. Contesta, altresì, la dosimetria della pena inflitta, calcolata con pena base superiore al minimo e mediante la considerazione che la natura indipendente dell'aggravante della disponibilità delle armi da parte dell'associazione di riferimento possa far sì che per la recidiva venga inflitto un aumento di pena nella misura di due terzi piuttosto che di un terzo. Diversamente aveva calcolato il primo gludice mediante applicazione del criterio di cui all'art. 63, quarto comma, cod. pen., ritenendo entrambe le aggravanti ad effetto speciale.
peius.
L'effetto peggiorativo per il ricorrente violerebbe il divieto di reformatio in
In ogni caso, la motivazione sarebbe generica quanto al trattamento sanzionatorio e, in particolare, in relazione al riconoscimento della recidiva.
5.4. Un ultimo argomento di censura deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla condanna del ricorrente al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili, nonché alla rifusione delle spese processuali, giustificata con argomenti illogici e insufficienti.
6. Ha proposto ricorso NT AR TU, tramite i difensori di fiducia, deducendo quattro distinti motivi.
6.1. Una prima ragione difensiva è dedicata ad eccepire violazione di legge e vizio di motivazione riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di tentata estorsione aggravata, ai sensi dell'articolo 416-bis.1 cod. pen. (Capo B), commesso ai danni della Edilcem s.r.l. in concorso con NT BR. Il ricorso evidenzia l'estrema genericità dell'accertamento condotto dai giudici di merito, sia sul momento consumativo dell'estorsione, sia sulle modalità della minaccia e sia anche sul riferimento all'oggetto dell'estorsione e alla somma indicata di 12.000 euro.
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Si fa riferimento, infine, anche ad una sorta di incompatibilità tra il delitto di tentata estorsione e l'aggravante della modalità e finalità mafiose.
6.2. Un secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e omessa motivazione in ordine alla continuazione tra reati. La difesa rileva come la Corte d'appello non abbia riconosciuto il vincolo della continuazione tra la sentenza di condanna emessa e quella di condanna per il delitto di tentata estorsione aggravata, giudicata con sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 5 giugno 2023, omettendo qualsiasi argomentazione riguardo a tale scelta. Si rappresenta di aver proposto l'istanza di riconoscimento della continuazione all'udienza del 28 maggio 2024 e, successivamente, con memoria depositata l'udienza dell'11 giugno 2024. La sentenza impugnata ha, invece, riconosciuto la continuazione solo con un'altra sentenza, egualmente passata in giudicato nel processo cosiddetto "Teorema" (la sentenza del 09/12/2021), senza stabilire nulla riguardo ai reati di cui alla pronuncia del 5 giugno 2023 relativa al processo cosiddetto "Pensierino". Il ricorso evidenzia la sussistenza della continuazione criminosa tra i reati oggetto di tale ultimo procedimento e quello oggetto del presente processo. Si evidenziano l'identità dei reati tutte tentate estorsioni aggravate dall'agevolazione e dal metodo mafiosi - e l'unitarietà della condotta, l'omogeneità temporale, delle modalità operative e dei soggetti concorrenti nei reati.
6.3. Un terzo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'esclusione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, basata soltanto sulla estrema gravità dei fatti commessi, senza tener conto degli elementi positivi in favore del ricorrente, quali il corretto comportamento processuale e la scelta del rito alternativo.
6.4. La quarta ragione di censura denuncia vizio di motivazione mancante in ordine alla dosimetria sanzionatoria del tutto sproporzionata. La difesa lamenta che la decisione appare disancorata da parametri di uniformità e simmetria del trattamento sanzionatorio, con riguardo alla pena inflitta al ricorrente nell'ambito del diverso procedimento teorema. Seguendo, infatti, i parametri del trattamento sanzionatorio configurati nella sentenza conclusiva di quel processo, al ricorrente avrebbe dovuto essere inflitta una pena inferiore a quella li irrogata, visto che quella condanna è intervenuta per condotte consumate di estorsione e non già meramente tentate.
7. Ha proposto ricorso LO LI, tramite il difensore di fiducia, deducendo sei diversi motivi di censura.
7.1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui al capo A:
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la partecipazione mafiosa alla CA RE con ruolo di partecipe all'interno del sodalizio (in relazione a tale CA è stata esclusa l'aggravante del quarto comma dell'art. 416 bis cod pen. in appello ndr) In particolare, non vi sarebbero elementi concreti che dimostrano la persistenza e l'operatività del sodalizio nel periodo contestato, alla luce dell'assoluzione del ricorrente per i delitti fine di cui ai capi L (estorsione aggravata ai danni della Easy Food s.r.l.) e T (tentata estorsione aggravata ai danni dei fratelli AM, titolari della Edilcem s.r.l.). La tesi del ricorrente è che la CA RE fosse oramai estinta da diversi anni;
e di tanto si trarrebbe prova, oltre che dalla lamentata assenza di elementi fattuali concreti che siano emersi nel processo in esame, anche dalla decisione del Tribunale di Reggio Calabria di revocare la misura di prevenzione nei confronti di AN RE con decreto del 31 gennaio 2018 e dalla sentenza del GUP di Reggio Calabria del 20 giugno 2012, divenuta definitiva, con cui si definiva cessata l'operatività della CA. La motivazione della sentenza impugnata non avrebbe tenuto in conto tali elementi a favore dell'esclusione del reato associativo contestato e sarebbe carente e illogica;
né, del resto, soccorre la motivazione di quella di primo grado, egualmente contraddittoria, là dove ha evidenziato il progressivo distacco degli affiliati superstiti della CA e il loro flusso verso altre consorterie mafiose della zona, senza trarne le dovute conseguenze rispetto alla asserita idea di continuità operativa. La sentenza d'appello ha utilizzando, invece, ai sensi dell'art. 238-bis cod. pen., sentenze che provano l'esistenza della CA RE ma non attualizzano tale esistenza al periodo oggi contestato, ignorando anche le incongruenze della motivazione della pronuncia di primo grado. La mera vicinanza di alcuni soggetti, tra i quali l'imputato, a IP RE non equivale alla prova dell'esistenza di un'organizzazione criminale strutturata in forma associativa mafiosa e della partecipazione del ricorrente ad essa. Né possono supplire alle mancanze di prova in tal senso i reati fine contestati ai partecipi, frutto di occasionali attività criminose commesse in concorso. Tra l'altro, si eccepisce la mancata individuazione da parte dei giudici d'appello di episodi dai quali si possa desumere che il presunto sodalizio mafioso abbia esercitato una concreta forza intimidatrice sul territorio. I tentativi di estorsione falliti, ai quali non è seguita alcuna ritorsione per il mancato pagamento delle richieste illecite, smentiscono la capacità di intimidazione e l'egemonia territoriale quali caratteristiche necessarie di un'associazione che voglia configurarsi come mafiosa.
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7.2. Il secondo motivo di censura eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione manifestamente illogica in relazione alla condanna per il delitto di associazione mafiosa, con il ruolo di partecipe. Oltre a ripercorrere gli argomenti di contraddittorietà delle prove raccolte nei suoi confronti e valorizzati dal giudice di primo grado, il ricorrente evidenzia l'esame insufficiente e superficiale delle ragioni d'appello compiuto dalla sentenza impugnata, a tratti contraddittorio nel momento in cui condanna il ricorrente, nonostante le assoluzioni per i reati fine e l'assenza di elementi concreti che accertino un contributo reale al sodalizio. La messa a disposizione dell'imputato nei confronti di IP RE ed i loro contatti personali nonché quelli con IN MO, elemento di connessione con i sodalizi reggini, vengono interpretati come disponibilità per supportare l'attività criminale della CA attraverso affermazioni apodittiche, senza alcuna indagine sull'esistenza di un vincolo associativo stabile e consapevole. Anche il tema di prova dell'intraneità riferito al fatto che il ricorrente ha favorito l'incontro tra IP RE e IN BR, presunto "responsabile del settore lavori della 'ndrangheta, non è trattato in modo adeguato, bensì fonda le proprie conclusioni su asserzioni indimostrate e, anzi, risulta dall'intercettazione relativa che all'incontro il ricorrente partecipò in modo totalmente passivo, senza pronunciare parola. Inoltre, si è sottovalutato il particolare rilevante che LI sia scomparso da ogni monitoraggio investigativo dal 5.4.2018 al 10.1.2019, il che escluderebbe la stabilità del rapporto con i presunti sodali.
7.3. Il terzo motivo di censura denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, motivata in modo inadeguato, con argomenti cumulativi per diverse posizioni e imputati. Non si è tenuto conto della marginalità delle condotte ascritte al ricorrente e della sua incensuratezza, oltre che delle assoluzioni pure pronunciate nei suoi riguardi dai giudici d'appello per i reati fine contestatigli e del dato, rilevante, che nessun collaboratore di giustizia lo ha coinvolto nelle sue propalazioni.
7.4. Un quarto motivo di ricorso è dedicato ad eccepire il vizio di violazione di legge (in relazione all'art. 133 cod. pen.) e quello di manifesta illogicità della motivazione riguardo alla determinazione della pena base per il delitto associativo, lontana dal minimo edittale senza ragioni adeguate fornite dalla motivazione della sentenza impugnata.
7.5. La quinta censura deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione della sentenza d'appello, con riguardo alla conferma della misura di
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sicurezza della libertà vigilata per il periodo di tre anni, disposta ai sensi dell'art. 417 cod. pen. La misura sarebbe stata confermata in maniera del tutto generica e priva di approfondimento motivazionale riguardo al tema di appello attinente alla reale ed attuale pericolosità del condannato, né possono operare presunzioni, così come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità. La sentenza di secondo grado ha invece totalmente omesso tale verifica e la misura si rivela in contrasto con il principio di necessaria proporzionalità.
7.6. Il sesto motivo di ricorso eccepisce violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento d'appello in ordine alle statuizioni civili. Si rappresenta l'insussistenza del danno e la sua non riconducibilità comunque alla condotta dell'imputato, già evidenziate nell'atto di appello e sulle quali la Corte territoriale ha omesso qualsiasi valutazione specifica.
8. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso anche CO BE, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro diversi motivi.
8.1. Il primo argomento di censura eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione mancante e manifestamente illogica in relazione alla condanna del ricorrente per il delitto di associazione mafiosa di cui al capo A, in qualità di partecipe. Il ricorso evidenzia alcuni passaggi specifici, ritenuti significativi della prova del reato, per i quali vi è invece carenza della motivazione nel provvedimento d'appello: a) l'aggressione a ME TT, commissionata al ricorrente da NT BR come affronto verso AR De AN, per dimostrare a quest'ultimo che non era in grado di assicurare la protezione dell'imprenditore. Sarebbero stati elusi i motivi d'appello proposti al riguardo e la ricostruzione alternativa della difesa, che metteva in dubbio la matrice mafiosa dell'aggressione mediante testimonianze di presenti, che la abbinavano ad una ritorsione di alcuni genitori di origine nomade, per non aver fatto entrare i propri figli nella discoteca gestita da TT. Inoltre, neppure si è data risposta alla contestazione circa la credibilità del collaboratore di giustizia dichiarante sull'episodio, IZ De CA. In ogni caso, anche a voler ritenere corretta la ricostruzione della matrice del pestaggio svolta dalla sentenza impugnata, tale episodio non sarebbe di per sé solo tale da provare la partecipazione al sodalizio mafioso del ricorrente.
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b) l'irrilevanza delle dichiarazioni dei collaboratori ME, De OS, FI e ZO, sia nei contenuti accusatori generici sull'intraneità del ricorrente sia perché tutte riferite a periodi di tempo precedenti al 2015 e, dunque, all'operazione investigativa cd. 'Teorema-Roccaforte', in relazione alla quale non è stata esercitata l'azione penale nei suoi confronti, ritenendo insussistente la gravità indiziaria nei suoi confronti. In conclusione, il ricorso ritiene che non siano state raccolte prove tali da configurare, nei confronti di BE, il ruolo di partecipe del sodalizio mafioso facente capo alla CA BR, secondo i canoni interpretativi stabiliti da tempo dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione. Eventualmente, secondo la difesa, si sarebbe potuta valutare la sussistenza dei presupposti del reato di concorso esterno in associazione mafiosa, al cui paradigma di tipicità, al più, potrebbe ascriversi la condotta attribuita al ricorrente: attraverso la ritenuta attività recupero dei beni rubati e di collegamento con la comunità ROM sul territorio, svolta in favore del sodalizio, egli potrebbe aver fornito un contributo di rafforzamento a carattere solo occasionale alla vita della CA, non caratterizzato dall'affectio societatis.
8.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge e vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta configurabilità, nel suoi confronti, dell'aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen., a differenza di quanto invece deciso per la posizione di IP RE. Alla luce della giurisprudenza di legittimità, che il ricorso richiama, si eccepisce che la sentenza d'appello sarebbe carente là dove rileva le mere connotazioni storiche della 'ndrangheta e della sua capacità di procurarsi armi ma nulla valorizza riguardo a elementi concreti per dedurre che il sodalizio specificamente in esame fosse dotato di armi, disponibili al fine di raggiungere i suoi scopi. Inoltre, non si è motivato sul profilo dell'elemento soggettivo del ricorrente, riguardo alla sua consapevolezza della disponibilità di armi da parte della CA, finalizzata alla realizzazione dei suoi piani criminali.
8.3. La terza ragione di censura deduce violazione di legge e vizio di motivazione carente e manifestamente illogica riguardo al riconoscimento dell'aggravante della recidiva e all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche nei confronti del ricorrente.
8.4. Il quarto motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione manifestamente illogica e carente in relazione alla determinazione della pena e al criterio moderatore previsto dall'art. 63, quarto comma, cod. pen. Secondo il ricorso, pur se la pena è stata ridotta dalla sentenza impugnata, tuttavia il calcolo della sanzione è erroneo: non si è applicato il criterio moderatore
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previsto nel caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, ma si è ritenuta l'aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen. come non tale, computandola direttamente in aumento sulla pena base ed applicando, quindi, l'aumento di 2/3 della sanzione per la recidiva alla pena cosi ottenuta di 13 anni di reclusione. La difesa ritiene invece che l'aggravante dell'essere l'associazione mafiosa armata sia da catalogarsi come ad effetto speciale e cita giurisprudenza di legittimità al riguardo (Sez. 2, n. 7155 del 2021, Rv. 280662).
9. Ha proposto ricorso TR ND, tramite il difensore di fiducia avv. Gemelli, deducendo otto diversi motivi.
9.1. Il primo motivo di ricorso attiene alla condanna per il delitto di estorsione aggravata ai sensi del secondo comma dell'art. 629, cod. pen. e dell'art. 416-bis.1 (Capo AG - vicenda impresa BE e costruzione di un complesso residenziale denominato "Prima Casa"). Si deduce violazione di legge e vizio di motivazione manifestamente illogica e carente con riguardo agli elementi essenziali del reato in esame. La difesa, in estrema sintesi, contesta la qualificazione giuridica del fatto come estorsione, sostenendo che i fratelli BE non erano vittime ma imprenditori collusi con la CA BR;
con la CA si era instaurato un rapporto di reciproci favori, che ha consentito agli imprenditori di interfacciarsi in modo paritario con le consorterie criminali dei territori in cui hanno svolto attività imprenditoriale. La difesa evidenzia elementi di prova di tale affermazione (dichiarazioni dei collaboratori De OS, ZO, TE, Di CA, HI, CR, nonché le intercettazioni in atti); denuncia l'assenza di riscontri individualizzanti alle dichiarazioni dei fratelli BE, evidenziando che le dichiarazioni di IO BE, utilizzate dalla sentenza impugnata, derivano da quelle del fratello AN, rendendole circolari e prive di autonomia. Si contesta, tra l'altro, quanto ai collaboratori di giustizia, il travisamento delle dichiarazioni di AR HI, che non avrebbe mai fatto riferimento diretto a TR ND. Si rappresenta, altresi, che in altro processo, chiuso per ora in primo grado, vi è stata condanna di AN e TR BE, rispettivamente per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa e per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa. Si tratta dell'allegata sentenza del 15.07.2024, depositata il 19.02.2015, nel procedimento "Libro Nero", che ha condannato i fratelli BE per partecipazione mafiosa, di cui si chiede l'acquisizione ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., come prova sopravvenuta decisiva.
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Si chiede altresì di acquisire il dispositivo della sentenza di assoluzione di primo grado, che allega, pronunciata in un ulteriore processo emessa nei confronti di un imputato, AN AN, accusato dai fratelli BE, che sono stati ritenuti non credibili. Si richiama giurisprudenza della Cassazione per distinguere tra imprenditore vittima e imprenditore colluso, sostenendo che i BE hanno agito in rapporto sinallagmatico con la CA, traendo vantaggi economici e di posizione.
9.2. La seconda ragione difensiva deduce violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla sussistenza della CA ND contestata al capo A. La sentenza impugnata ha errato nel ritenere che non fosse stato eccepito alcun motivo d'appello al riguardo, mentre invece la questione della sussistenza ed operatività della CA in un periodo successivo a quello già coperto da altre sentenze passate in giudicato (collocabile agli anni successivi al 2009) era stata posta nell'impugnazione di merito. Il motivo richiama, in particolare, la identica ragione d'appello avente ad oggetto una conversazione intercettata (n. 155 del 30.08.2019), in relazione alla quale vi sarebbe stato il travisamento del contenuto, che sarebbe correttamente da interpretarsi nel senso che i fratelli LI, protagonisti della conversazione, affermavano che i ND "non c'entrano niente a livello di n'drangheta a Gallico". Il ricorso allega le trascrizioni corrette e la documentazione audio per dimostrare l'errore della polizia giudiziaria nella trascrizione originaria.
9.3. Il terzo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge e vizio di manifesta illogicità della motivazione della sentenza d'appello in relazione alla valutazione delle prove sulle quali è fondata l'accusa di associazione mafiosa nei confronti di ND. Forte della fama criminale della famiglia di provenienza, il ricorrente avrebbe esteso gli interessi della CA anche ai terrritori di Gallico, Villa San VA e Campo AB, organizzandone le attività criminali. Il reato è contestato dal 22.10.2009, poiché fino a quella data la condotta è coperta dalla sentenza emessa a suo carico nel procedimento cd. Meta. Il ricorso eccepisce l'errata qualificazione di TR ND come dirigente o organizzatore della CA, segnalando specificamente (con allegazioni dei verbali di udienza ove sono contenute) contraddizioni e genericità nelle dichiarazioni dei collaboratori (HI, ZO, CR, NA), molte delle quali apprese de relato e talune indicate espressamente come "decisive". Riportando i motivi d'appello dal contenuto analogo, si evidenziano le incongruenti risposte della sentenza impugnata. Si sottolinea l'assenza di riscontri oggettivi, nonostante le numerose intercettazioni e attività di osservazione.
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9.4. Il quarto motivo eccepito denuncia violazione di legge e vizio di motivazione manifestamente illogica in relazione alla prova del ruolo apicale del ricorrente nell'ambito della CA ND. Si evidenziano le contraddittorie dichiarazioni di AR ND al riguardo e quelle, altrettanto generiche, prive di riscontri, di IZ De CA, considerato, per questo, inattendibile;
si riportano brani dell'atto di appello difensivo. La tesi del ricorso è che la sentenza impugnata abbia errato nel ritenere convergenti le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia circa il ruolo apicale del ricorrente, a dispetto delle numerose aporie, contrasti e mancati riscontri. La motivazione sarebbe apparente, in particolare, nel trattare delle dichiarazioni di CE CR e della conversazione n. 155 del 30.8.2019, di cui si era già contestata l'interpretazione del contenuto nel secondo motivo di ricorso.
9.5. Il quinto argomento difensivo attiene a vizi di violazione di legge e di motivazione rilevati in relazione all'aggravante dell'associazione armata, ritenuta sussistente. Si denuncia un trattamento contraddittorio rispetto ad altri imputati (quelli del gruppo mafioso dei RE), per i quali la Corte ha escluso l'aggravante per mancanza di prove specifiche. La difesa sostiene che anche per il ricorrente difettino elementi concreti che dimostrino la disponibilità di armi.
9.6. La sesta ragione di ricorso eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione manifestamente illogica e contraddittoria con riguardo alla valutazione della prova del delitto di intestazione fittizia (art. 512-bis cod. pen., capi AH, AI-bis e AI-ter). La difesa contesta la sussistenza del dolo specifico, evidenziando che ND era formalmente intestatario di un'altra società (Gold Service s.r.l.), rendendo Illogico il ricorso a intestazioni fittizie per eludere misure di prevenzione. Il ricorso riporta brani dell'atto di appello e segnala l'incoerenza della sentenza impugnata riguardo alle deduzioni ivi proposte, richiamando, tra l'altro, una conversazione in cui ND manifesta alla moglie l'intenzione di entrare come socio effettivo della Gold Service di cui era già intestatario formale. Da qui, si deduce l'assenza di dolo specifico riguardo al reato di intestazione fittizia.
9.7. La settima censura eccepisce vizio di motivazione manifestamente illogica e contraddittoria della sentenza d'appello con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Gli argomenti utilizzati sarebbero incongrui: la gravità astratta del reato non esclude automaticamente la concedibilità del beneficio, dovendo ragionarsi in concreto;
la personalità del ricorrente non può essere desunta dalle legittime
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scelte processuali di non rispondere agli interrogatori o di non aver ammesso i reati. Tale ultima ratio della decisione confligge con il diritto di difesa costituzionalmente tutelato.
9.8. L'ottavo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla ritenuta recidiva e divieto di reformatio in peius con riferimento al suo calcolo. Anzitutto, si denuncia l'insussistenza del presupposti per configurare la recidiva, con riguardo alla valenza della precedente condanna. La sentenza d'appello avrebbe operato, poi, l'aumento di pena per la recidiva in misura pari alla metà della pena base, superiore a quella disposta in primo grado, pari ad un terzo, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, Infine, si contesta l'applicazione della recidiva reiterata segnalando che il delitto di ricettazione, in relazione al quale il ricorrente era stato condannato con sentenza del 26.09.2017, non era a sua volta qualificato dalla recidiva.
9.9. Un ulteriore ricorso è stato proposto da TR ND tramite un secondo difensore, l'avv. Giunta, con cui si sono dedotti ulteriori sei motivi di
censura.
9.10. Il primo di essi denuncia violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, riguardo alla condanna del ricorrente per il delitto di estorsione aggravata (Capo AG). Premessa una ricostruzione della giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione della prova dichiarativa proveniente da imputato di procedimento connesso o collegato, la difesa contesta l'uso delle dichiarazioni dei fratelli IO e AN BE, ritenute non riscontrate da elementi esterni, e quindi inidonee a fondare una condanna. In particolare, si evidenzia che IO BE ha appreso i fatti dal fratello AN, rendendo le sue dichiarazioni non autonome, come già evidenziato nell'atto di appello. Anche le dichiarazioni del collaboratore HI (così come quelle di CR) non sono ritenute riscontri individualizzanti, in quanto generiche, de relato e non riferite direttamente a TR ND. Inoltre, si eccepisce la mancanza di gravità indiziaria a carico del ricorrente per il reato fine in esame, non essendo comunque sufficiente, a fini di prova, il suo ruolo di capo dell'organizzazione criminale mandante dell'estorsione compiuta da altri associati.
9.11. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla condanna del ricorrente per il delitto associativo di cui al capo A. Si denuncia l'omessa valutazione delle censure difensive contenute nell'atto di appello, che renderebbe meramente apparente la motivazione del provvedimento impugnato e, in particolare, tra le più rilevanti:
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a) delle obiezioni riferite alla detenzione di ND fino al 2015, che renderebbe impossibile la sua partecipazione a fatti del 2013; eaf b) delle obiezioni sulla genericità e contraddittorietà delle dichiarazioni dei collaboratori (HI, ZO, CR, De CA, NA), alcune delle quali riportate in stralci nel ricorso. Tra l'altro, la sentenza avrebbe errato nel ritenere non de relato le dichiarazioni di HI, che non si è mai dichiarato intraneo alla CA;
c) delle obiezioni sull'assenza di riscontri individualizzanti alle dichiarazioni di detti collaboratori e sul travisamento dei contenuti dell'intercettazione n. 155 del 30.08.2019; d) delle obiezioni sull'uso improprio del rinvio per relationem alla sentenza di primo grado, senza un reale confronto con i motivi di appello.
9.12. La terza ragione di ricorso eccepisce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla valutazione delle prove aventi ad oggetto il ruolo apicale del ricorrente nell'associazione di 'ndrangheta omonima. La difesa contesta l'individuazione dell'imputato come dirigente della CA ND evidenziando che: le dichiarazioni dei collaboratori (singolarmente passate in rassegna, per sintesi, nel ricorso) sarebbero vaghe, generiche, de relato e in contrasto tra loro;
nessun collaboratore fornisce elementi concreti sul ruolo direttivo del
ricorrente;
-la conversazione intercettata tra i fratelli LI, riportata a pag. 288 della sentenza d'appello, è ritenuta ambigua e non sufficiente a dimostrare un ruolo apicale.
9.13. Il quarto motivo di ricorso eccepisce violazione di legge in relazione all'art. 512-bis cod. pen. (Capi AH, AI bis, AI ter) e alla condanna del ricorrente per il delitto di intestazione fittizia di beni. Si contesta, in particolare, la sussistenza del dolo specifico richiesto per la configurabilità del reato e la motivazione della sentenza impugnata, basata sulla mera circostanza che il ricorrente svolgeva un ruolo di cogestione delle società Akenta, La Lucenta e S.A.R. s.r.l., senza esserne formalmente titolare. La difesa sottolinea che la mera situazione di apparenza di intestazione non è sufficiente a provare il reato, poiché ciò che conta è che tale condizione sia volta ad eludere le disposizioni in tema di misure di prevenzione patrimoniale. Il ricorrente, invece, agiva in modo trasparente, utilizzando conti intestati a familiari e manifestando l'intenzione di acquistare formalmente quote societarie di tall enti.
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Si richiama giurisprudenza secondo cui la mera disponibilità di beni non è sufficiente a configurare il reato.
9.14. Il quinto motivo di censura eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, con riferimento al delitto di estorsione di cui al capo AG (citato come capo R dal ricorso per un evidente refuso). La motivazione è ritenuta generica e collegata al contesto ambientale di riferimento, che recherebbe in sé automaticamente la forza intimidatrice mafiosa. Si contesta l'assenza di condotte concretamente evocative di modalità di intimidazione mafiosa e la difesa sottolinea che i fratelli BE erano ritenuti affiliati alla CA BR.
9.15. Un ultimo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al calcolo dell'aumento per la ritenuta sussistenza dell'aggravante della recidiva nei confronti del ricorrente. Poiché, come ammette esplicitamente la stessa Corte di Appello, l'aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416-bis è ad effetto speciale in relazione al ruolo di organizzatore e promotore del sodalizio, poiché prevede una pena superiore di un terzo rispetto a quella ordinaria prevista dal secondo comma della medesima disposizione, allora l'aumento per la recidiva qualificata avrebbe dovuto essere applicato in ossequio al criterio moderatore di cui all'art. 63, quarto comma, cod. pen. nella misura non superiore ad un terzo e pari a 5 anni e non a 7 anni e mezzo, come invece stabilito in sentenza, partendo dalla pena base di 15 anni, ottenuta applicando già l'aumento per la concorrente aggravante del quarto comma dell'art. 416-bis cit. Si contesta, altresì, l'assenza di motivazione adeguata quanto agli aumenti di pena per i reati fine e si richiama giurisprudenza sulla necessità di motivare in modo specifico ogni aumento di pena.
9.16. Gli avvocati Giunta e Gemelli hanno depositato memoria in difesa del ricorrente con cui, in risposta alle argomentazioni del Procuratore Generale della Corte di cassazione, depositate con memoria scritta, ribadiscono gli argomenti di critica esposti nel ricorso e li precisano ulteriormente, anche in relazione al divieto di reformatio in pelius rispetto al trattamento sanzionatorio. La difesa ha depositato anche ulteriore memoria integrativa, con cui ha rappresentato il deposito, in data 5 marzo 2025, della motivazione della sentenza di assoluzione nei confronti di AN AN, coimputato del ricorrente nell'estorsione ai danni dei fratelli BE, ritenuti non credibili. La memoria ingloba stralci della motivazione di tale sentenza di primo grado.
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10. Ha proposto ricorso anche IA ND, tramite il difensore di fiducia, deducendo sette diversi motivi. 10.1. Il primo argomento difensivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla condanna del ricorrente per il reato di intestazione fittizia di beni (art. 512-bis cod. pen., capo AE). La Corte d'Appello ha ritenuto che ND, assunto formalmente come dipendente dell'impresa del cognato UI AN, ne fosse in realtà il socio occulto e gestore di fatto, a partire dal 14.12.2015. Da qui la contestazione di intestazione fittizia quanto alla riferibilità delle quote sociali. La difesa contesta che il solo dato della cogestione o della autonomia gestionale possa dimostrare la sussistenza del reato, in assenza di prova dell'immissione di capitali o della titolarità sostanziale dell'impresa. Viene sottolineato che la sentenza della Cassazione Sez. 5, n. 146 del 2022, ND, richiamando giurisprudenza di legittimità in tema, aveva già annullato, nella fase cautelare del processo, il provvedimento emesso nei confronti del ricorrente, ritenendolo fondato insufficientemente solo sul dato dell'accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne sia formalmente titolare, senza prova del fatto che la sua provenienza fosse da ricollegarsi alle risorse economiche dell'indagato nè della finalità elusiva delle misure di prevenzione. Tall censure erano state già proposte con l'atto di appello, cui la sentenza non ha fornito risposta alcuna, tanto più necessaria in caso di assunzione della qualità di socio occulto o di titolare di fatto di un'attività economica preesistente (si evoca Sez. 1, n. 42530 del 13/06/2018, Rv. 274024). 10.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 157, 158 e 161 cod. pen. e all'eccezione di prescrizione del reato di cui al capo AE già sollevata in appello. La tesi difensiva è che sarebbe erronea l'individuazione del primo momento consumativo del reato di interposizione fittizia con natura istantanea ad effetti permanenti in quello della data di assunzione del ricorrente presso la società di UI MA, vale a dire il 14.12.2015. Piuttosto, il reato dovrebbe considerarsi commesso a partire dall'anno 2002, in cui è avvenuta la costituzione della società. Il ricorso si avvale di richiami alla giurisprudenza consolidata, secondo cui il delitto in esame ha natura di reato istantaneo con effetti permanenti e deve ritenersi consumato o a partire dalla data di costituzione della società oppure tenendo conto di eventuali modifiche della compagine societaria. Si lamenta l'incoerenza tra l'accertamento del tempo di commissione del reato contenuto in sentenza d'appello e l'imputazione, che non fa riferimento alcuno alla data dell'assunzione del ricorrente nella società.
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Si chiede, in ogni caso, che venga dichiarata la prescrizione, oramai decorsa ancorché dopo la pronuncia della sentenza d'appello seguendo il calcolo della Corte territoriale. 10.3. Con una terza ragione di censura la difesa eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, quanto alla condanna per il delitto di associazione mafiosa inflitta al ricorrente. La sentenza impugnata si fonda su dichiarazioni generiche di collaboratori di giustizia (HI, ZO, De CA, FI), senza indicare condotte specifiche riconducibili a ND. La difesa evidenzia che la Corte ha omesso di valutare criticamente l'attendibilità e la portata delle dichiarazioni dei collaboratori che coinvolgono il ricorrente, limitandosi a rispondere al puntuali motivi d'appello con rinvii generici alle considerazioni esposte in relazione all'esame della posizione del coimputato TR ND. I giudici di secondo grado, dunque, non hanno adeguatamente motivato sul profilo controverso dell'assenza di elementi concreti che attestino la partecipazione mafiosa del ricorrente. Si richiama, sul punto, la giurisprudenza secondo cui la partecipazione mafiosa richiede un contributo concreto e funzionale, non una mera vicinanza ambientale, escludendo altresì che si possano desumere elementi di effettività del contributo associativo dalla partecipazione mafiosa afferente ad altri periodi temporali diversi da quelli in contestazione. 10.4. La quarta ragione difensiva eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'aggravante dell'art. 416-bis, quarto comma, cod.
pen.
La Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante in modo generico, facendo riferimento alla "notoria disponibilità di armi" della 'ndrangheta. La difesa contesta l'assenza di prova specifica riferita alla CA ND e sottolinea la contraddizione con la decisione di escludere la medesima aggravante per la CA RE. 10.5. Un quinto motivo di ricorso è dedicato a denunciare il vizio di omessa motivazione e quello di violazione di legge con riguardo alla configurabilità dell'aggravante della recidiva. La Corte di appello ha applicato la recidiva sulla base di precedenti condanne, ma la difesa rileva che la condotta oggetto del presente procedimento è iniziata prima della definitività della precedente condanna (2015), rendendo inapplicabile l'aggravante. All'analogo motivo di appello non è stata fornita risposta alcuna, né sarebbe rilevante, a giudizio del ricorrente, il fatto che il reato abbia natura permanente.
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10.6. Il sesto motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al computo del trattamento sanzionatorio, con violazione del divieto di reformatio in pelus (art. 597 cod. proc. pen.). In appello, partendo dal presupposto che l'aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. sia di natura indipendente e non ad effetto speciale, la Corte territoriale non ha applicato il criterio di cui all'art. 63, quarto comma, cod. pen.; in tal modo, la pena per la recidiva è stata aumentata di 2/3 piuttosto che di 1/3, peggiorando la posizione dell'imputato nonostante l'assenza di impugnazione del pubblico ministero. La difesa richiama giurisprudenza sul divieto di reformatio in pelus in caso di aumento per le circostanze del reato, ancorchè la pena complessiva sia stata diminuita. 10.7. Un ultimo motivo di censura contesta il diniego delle attenuanti generiche sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di mancanza di motivazione. La Corte di appello ha escluso il beneficio con argomentazione generica e cumulativa, senza valutare la posizione individuale dell'imputato; né l'asserita genericità sul punto dell'atto di impugnazione (e di tutti gli atti di appello degli altri imputati) distoglie il giudice dall'obbligo di motivare.
11. Ha proposto ricorso anche AR De AN, tramite due atti distinti, a firma di due diversi difensori di fiducia. Il ricorso dell'avv. Vianello Accorretti ha dedotto undici motivi diversi. Il ricorso dell'avv. Manna ha dedotto sei distinti motivi. 11.1. Il primo ed il secondo motivo di censura del ricorso Vianello Accorretti, analogamente ai primi due motivi d'appello, esaminati da pag. 54 e ss. della sentenza impugnata, eccepiscono l'inutilizzabilità delle intercettazioni acquisite nel processo e utili alla condanna del ricorrente, sotto il profilo del vizio di violazione di legge e di quello di motivazione manifestamente illogica. Si contesta l'utilizzabilità delle intercettazioni effettuate tramite trojan (RIT 2110/2017), poiché i dati captati sarebbero stati memorizzati e manipolati su server esterni alla Procura (CSS e HDM della società RCS), In violazione degli artt. 267, 268 cod. pro. pen. e 89 disp. att. cod. proc. pen. La tesi difensiva è che le intercettazioni non sarebbero soltanto in transito su tali server esterni, ma subirebbero una prima memorizzazione del dato informatico ricevuto dal dispositivo ove viene allocato il trojan, con manipolazione del dato stesso e rischio di compromissione della sua integrità e genuinità, prima dell'immagazzinamento nel server dell'ufficio requirente.
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Il decreto di intercettazione non dà conto di tali passaggi intermedi: il dato informatico relativo alle intercettazioni non si limita a transitare sui server esterni sino al trasferimento su quelli della Procura, poiché invece permane nei primi per molto tempo ancora dopo il transito. Tale procedura viola le disposizioni degli artt. 267 e 268 cod. proc. pen., sotto l'aspetto dell'utilizzo privo di motivazione di impianti esterni alla Procura, nonché quella degli artt. 89, comma 3, disp. att. cod. proc. pen., che prevede controlli costanti durante il trasferimento dei dati, controlli che non sono stati effettuati dalla polizia giudiziaria, in quanto solo il personale della ditta RCS aveva accesso effettivo ai server CSS e HDM. Si denuncia, con il secondo motivo di ricorso specificamente, la mancanza di motivazione nel decreti autorizzativi e di proroga delle intercettazioni (RIT 2110/2017, 499/2019, 928/2019), con particolare riferimento al decreto iniziale del GIP per il captatore sul telefono di SO LI. Si richiama giurisprudenza di legittimità al riguardo. 11.2. I motivi da 3 a 7 del ricorso denunciano, complessivamente, vizi di motivazione carente e manifestamente illogica quanto all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto associativo di cui al capo A, nel ruolo di capo e promotore della CA omonima, presente sul territorio di Archi, e leader della 'ndrangheta, con compiti di guida e rappresentante degli interessi comuni delle varie articolazioni mafiose del territorio di Reggio Calabria;
nonché i medesimi vizi per i delitti di cui ai capi F ed L (due estorsioni aggravate). Si evidenzia l'assenza di atti investigativi diretti nei confronti del ricorrente (intercettazioni, analisi del cellulare, tracciamenti, videosorveglianza, servizi di appostamento), nonostante egli fosse sorvegliato speciale. 11.3. Precisamente, nel terzo motivo, si rappresenta che il ricorrente non è mai stato direttamente intercettato, né è stato oggetto di indagini dirette. Le accuse si fondano su evocazioni del suo nome da parte di terzi, né può essere sufficiente la motivazione dei giudici d'appello, che hanno giustificato quelle che sono assenze di elementi concreti di prova con la particolare cautela che ill ricorrente adottava nel suo agire anche perché sottoposto a sorveglianza speciale. Le due estorsioni (Capi Fe L) sono ricostruite solo tramite conversazioni tra altri soggetti e dichiarazioni di collaboratori (De CA e FI), senza riscontri oggettivi. 11.4. Il quarto motivo di ricorso contesta l'affermazione di colpevolezza del ricorrente per l'estorsione di cui al capo F (relativa alla tangente natalizia per le festività del 2017, per la quale il ricorrente aveva generato contrasti causati dal fatto che aveva trattenuto l'intera somma, senza dividerla con le altre cosche come di consueto e come accaduto nel precedente Natale).
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Si denuncia come assertiva e lacunosa l'intera ricostruzione svolta dal giudici di merito sulla dazione della tangente e i dissidi sorti in seguito. Il ricorso mette in evidenza alcune contraddizioni logiche della sentenza al riguardo e le carenze nell'esame della spiegazione alternativa fornita dalla difesa per l'aggressione a TT, frutto, secondo la prospettazione del ricorso, non già della matrice mafiosa e delle dinamiche di rivalità tra cosche (secondo cui il pestaggio sarebbe avvenuto da parte di CO BE per conto della CA BR, come ritorsione
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De AN, di cui TT era un "protetto", secondo la zona territoriale di spartizione tra 'ndrine, proprio per vendicarsi del fatto che la tangente del Natale 2017 era stata pagata solo al clan De AN), bensi della vendetta di alcuni genitori di origine nomade, perché la vittima non aveva consentito ai loro figli di entrare nel locale da lui gestito. Inoltre, mancherebbe la prova dell'aggravante mafiosa, in quanto l'estorsione, secondo la stessa prospettazione della Corte d'Appello, era stata compiuta a titolo personale dal ricorrente e i proventi erano ritenuti di sua esclusiva spettanza;
anche il metodo mafioso non sarebbe stato provato, poiché, anzi, dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia De CA emerge un atteggiamento non intimidito di TT nei confronti del ricorrente. 11.5. Quanto all'estorsione di cui al capo L (quinto motivo di ricorso), commessa ai danni di PI e IU AN, titolari della Easy Food s.r.l., proprietaria del supermercato ON della zona di RO, al fine di costringerli ad elargire somme di danaro in favore della CA di riferimento e, in particolare, di IP RE, si denunciano egualmente vizi di motivazione carente e manifestamente illogica nonché violazione di legge. Il ruolo del ricorrente sarebbe stato di intermediario per la quantificazione della tangente. La difesa contesta l'uso di dichiarazioni de relato, prive di riscontri individualizzanti e generiche del collaboratore Di CA, la carenza di prove dirette di avere comandato l'estorsione o mediato o beneficiato dei suoi proventi e la mancata valutazione della credibilità dei collaboratori. Anche per tale estorsione si denuncia mancanza di prove della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., richiamandosi alle ragioni già esposte nel precedente motivo. 11.6. Per contestare la condanna in relazione al delitto associativo, in particolare al ruolo apicale del ricorrente, il sesto motivo di ricorso denuncia la mancanza di elementi di indagine e indiziari concreti che siano personalmente coinvolgenti il ricorrente (né tracciamenti GPS, né di celle telefoniche;
nessun tabulato telefonico;
nessun riscontro investigativo diretto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e alle indagini tecniche che evocavano il nome del ricorrente).
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Si contesta l'attribuzione del ruolo apicale nella CA, ritenuto illogico e non supportato da elementi concreti, oltre che agganciato alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia FI, che sono invece tutte, come già evidenziato, de relato e, pertanto, bisognevoli di una valutazione più rigorosa. Il settimo motivo ripropone la tesi difensiva contenuta nell'atto di appello. secondo cui non vi è prova in atti della posizione apicale di AR De AN, ma, piuttosto, emerge una situazione di egemonia nelle cosche e tra le cosche molto fluida, indefinita, per effetto delle operazioni investigative che avevano portato all'arresto di molti dei vertici delle 'ndrine. 11.7. L'ottavo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione manifestamente illogica quanto all'aggravante della disponibilità di armi da parte dell'associazione mafiosa di riferimento del ricorrente: si contesta che la presunta consegna al ricorrente di una pistola da parte di De CA non sia stata riscontrata, né riferibile al sodalizio. Si evidenzia che, eliminata la valenza di tale prova, rimane la contraddizione con l'esclusione della stessa aggravante per la CA RE, motivata dall'argomento, corretto e di valore generale, secondo cui non è sufficiente far riferimento alla storica disponibilità di armi da parte delle cosche affiliate alla 'ndrangheta, se non vi sono prove concrete di tale disponibilità da parte degli imputati nel processo in cui di volta in volta si contesta l'aggravante. Si richiama giurisprudenza di legittimità al riguardo (tra le molte, Sez. 1, n. 18410 del 2021 e Sez. 2, n. 31920 del 2021) e, in sintesi, si rappresenta che la sentenza non corrisponde ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in tema;
in particolare, si rammenta che l'aggravante richiede che il possesso di armi sia: a) riferibile temporalmente ai fatti di cui all'imputazione associativa ascritta all'imputato; b) non riferibile ai singoli imputati, bensì al sodalizio nel suo complesso;
c) strumentale alla realizzazione del programma criminoso. 11.8. I motivi nove e dieci sono incentrati sul trattamento sanzionatorio e denunciano, il primo, violazione di legge quanto all'applicazione della recidiva (art. 99 c.p.) e al diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) per mancanza di motivazione individualizzata. Il secondo motivo eccepisce violazione dell'art. 63, quarto comma cod. pen., sul presupposto che sono in applicazione due aggravanti ad effetto speciale (recidiva qualificata e art. 416-bis, quarto comma, cod. pen.) e non un'aggravante indipendente (l'essere l'associazione armata) e una ad effetto speciale (la recidiva), come sostenuto dalla Corte territoriale, che, tuttavia, nei confronti del ricorrente non ha modificato il trattamento sanzionatorio. La difesa denuncia la mancata applicazione del criterio moderatore previsto dall'art. 64, quarto comma, cod. pen. poiché al ricorrente è stato inflitto il cumulo
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di pene aggravate, senza il limite di un terzo per la seconda aggravante ad effetto speciale. 11.9. L'ultimo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione riguardo all'applicazione della misura di sicurezza della colonia agricola per tre anni, ritenuta sproporzionata e non motivata. In ogni caso si denuncia omessa risposta alle critiche mosse dalla difesa con l'atto di appello, riferite alla mancata verifica della concreta ed attuale pericolosità sociale del ricorrente, alla congruità della durata della misura come disposta, alla invocata sostituzione di quella decisa con la libertà vigilata (art. 228 cod. pen.).
11.10. Il primo motivo di ricorso formulato dall'avv. Manna denuncia, in sei differenti sottoparagrafi, l'inutilizzabilità delle intercettazioni e alcune violazioni di legge, che hanno inciso sulla valutazione delle prove a carico del ricorrente per tutti i reati a lui ascritti, compromettendo anche il suo diritto al giusto processo. Anzitutto si contesta la valutazione parcellizzata delle eccezioni difensive e, più precisamente, anche: -la legittimità dell'uso del captatore informatico (trojan) per violazione dell'art. 268 cod. proc. pen., poiché i dati sarebbero stati memorizzati su server esterni (CSS) non controllati dalla Procura;
-la mancata autorizzazione della difesa del ricorrente all'accesso ai file di log e all'ascolto delle intercettazioni, con conseguente lesione del diritto di difesa (si richiamano le ordinanze di rigetto del 10.6.2021 e del 5.11.2021) e nullità della sentenza (cfr. punti 1.3. e 1.4. del ricorso in particolare); -la mancata indicazione dei dati identificativi di chi compirà tutte le operazioni di "check digit", funzionale ed indispensabile per l'inoculazione corretta del trojan sul dispositivo intercettato;
-la mancata indicazione dell'IMEI completo di "check digit" (vale a dire la cifra di controllo essenziale alle operazioni di intercettazione mediante virus informatico e invece non utile per l'intercettazione tradizionale); Si lamenta, in proposito, il rigetto, privo di adeguata motivazione, della richiesta difensiva di nominare periti che potessero accertare se è possibile inoculare un virus per intercettazione telefonica senza la check digit e ponendo questa sul valore 0 e, qualora sia possibile, se ciò generi o meno alert/alarm sul dispositivo bersaglio. Si denuncia, ancora, la mancanza di un quadro normativo specifico per il captatore informatico, nella misura in cui esso non consente il contestuale ascolto delle conversazioni registrate su di un server esterno in caso di trasferimento anomalo dei dati verso il server della Procura: in tali ipotesi, a giudizio della difesa, non potrebbe applicarsi la disciplina delle intercettazioni ex artt. 266 e ss. cod.
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proc. pen., bensì quella del sequestro ai sensi dell'art. 253 o dell'art. 234 cod.
proc. pen.
11.11. Il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione carente in relazione alla condanna del ricorrente per il delitto di associazione mafiosa. La Corte di appello avrebbe fondato la responsabilità di De AN sul ruolo apicale già riconosciuto nella sentenza "Olimpia", senza dimostrare la continuità o ripresa di tale ruolo dopo la scarcerazione nel 2017. Si contesta l'assenza di intercettazioni che direttamente coinvolgano il ricorrente ed il fatto che la prova si fondi solo sulla circostanza che egli viene evocato e menzionato da altri soggetti, intercettati. La difesa adduce anche una contraddizione logica della sentenza impugnata: secondo i giudici di appello, la scarcerazione avrebbe causato "fibrillazioni" tra le cosche, ma, contemporaneamente, De AN viene individuato come il capo "comune" riconosciuto. 11.12. La terza ragione difensiva eccepisce vizio di motivazione manifestamente illogica e violazione di legge in relazione alle contestazioni relative alle due estorsioni aggravate per le quali il ricorrente è stato condannato. Per il reato di cui al capo F (estorsione a ME TT), De AN sarebbe intervenuto solo dopo la consumazione del reato, per appropriarsi del profitto. Per il reato di cui al capo L (estorsione ai fratelli AN), l'estorsione sarebbe stata già in atto da parte di altri soggetti;
De AN avrebbe solo "aggiustato" l'importo. In entrambi i casi, mancherebbe un contributo causale diretto o morale, quale organizzatore o mandante dei reati da parte del ricorrente, né vi sono riscontri esterni, che sarebbero stati necessari, rispetto al suo evocato coinvolgimento nelle due estorsioni, desunto solo dalle intercettazioni. Sarebbe insufficiente la mera appropriazione del profitto delle estorsioni da parte del ricorrente, quale prova dei reati. 11.13. Con un quarto motivo di ricorso si deducono i vizi di violazione di legge e di manifesta illogicità della motivazione quanto alla dichiarata attendibilità del collaboratori di giustizia. De CA e FI, la cui verifica di attendibilità e credibilità andava condotta meglio da parte della sentenza impugnata, in modo da rispettare i canoni dettati dalla giurisprudenza di legittimità, avrebbero iniziato a collaborare dopo l'arresto, con accesso agli atti, generando circolarità informativa. De CA, inoltre, avrebbe avuto motivi di temere per la sua vita dall'astio personale con il ricorrente De AN, sicché la collaborazione è diventata quasi
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una scelta obbligata e salvifica, con conseguenti dubbi sulla necessità del collaboratore di rendere dichiarazioni eteroaccusatorie nei confronti del ricorrente. 11.14. Il quinto ed il sesto motivo sono dedicati ad eccepire vizio di violazione di legge e di motivazione nei riguardi del trattamento sanzionatorio. Il quinto motivo, in realtà, premette una censura relativa alla mancata risposta della Corte di Appello sulla richiesta difensiva di riqualificare il ruolo contestato al ricorrente in quello di mero partecipe o, comunque, di leader del solo gruppo mafioso facente capo alla famiglia De AN e non anche di tutte le consorterie di 'ndrangheta operanti nel territorio reggino. Di seguito a tale preliminare eccezione, la difesa denuncia eccessivo dimensionamento della pena, tenuto conto anche del limitato periodo temporale della contestazione di reato, nonché del fatto che il ricorrente non è protagonista che di poche tra le molte ipotesi di reato oggetto della sentenza impugnata. Si lamenta, in particolare, la mancata concessione delle attenuanti generiche e la condanna al massimo edittale senza adeguata motivazione. Il sesto motivo di ricorso eccepisce mancanza di motivazione circa il riconoscimento dell'aggravante ex art. 71 D.lgs. 159/2011 (con applicazione della misura di sicurezza della colonia agricola a pena espiata), avvenuto in modo sostanzialmente automatico, nonostante la giurisprudenza di legittimità avverta dell'illegittimità di tale opzione. Si evidenzia, in favore della tesi relativa alla necessità di una motivazione specifica, la circostanza che, in favore del ricorrente, è stata disposta la revoca delle misure di prevenzione alle quali era sottoposto nel 2018 e nel 2020, in considerazione dell'assenza di pericolosità sociale. La difesa, qualora non si ritenga di poter ovviare da parte del giudice ordinario, chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25, 27 e 111 Cost., dell'art. 71 d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui non prevede la rilevanza, ai fini dell'esclusione dell'aggravante in esame, dell'ipotesi di revoca della misura di prevenzione in caso la revoca intervenga per mancanza iniziale dei presupposti applicativi. 11.15. La difesa del ricorrente ha depositato memoria con cui critica le conclusioni del Procuratore Generale della Corte di cassazione contenute nella sua requisitoria scritta, segnalando tra l'altro l'equiparazione dei file di log alle bobine dei nastri registrati, sicché la richiesta di prendere visione e fare copia dei primi non è comprimibile, pena altrimenti la nullità intermedia. 11.16. L'avv. Vianello Accorretti ha depositato motivi nuovi con i quali evidenzia l'illegittima statuizione relativa alla misura di sicurezza applicata al ricorrente, senza motivazione in ordine alla sua pericolosità.
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12. Ha proposto ricorso GI De AN, tramite i difensori di fiducia, deducendo otto diversi motivi. 12.1. primo motivo di censura eccepisce manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza del 23 gennaio 2024, con cui è stata rigettata la richiesta di escussione, ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen., di IU De AN e NT BR, classe '60, su due questioni di rilievo decisivo: a) quanto a IU De AN, fratello del ricorrente, sulle circostanze inerenti alla sua latitanza che, secondo il collaboratore De CA, sarebbe stata favorita dal ricorrente;
b) quanto ad NT BR, sulla falsità di ciò che ha raccontato in un'intercettazione a IP RE per accreditarsi nella logica mafiosa, circa il fatto di essere il fidanzato della figlia VA CA BR, falsità che proverebbe l'inattendibilità dello stesso dichiarante e la sua posizione di inconsapevolezza delle vicende estorsive in esame. Il tema dell'attendibilità di NT BR, classe '83, viene ritenuto di fondamentale rilievo dalla difesa per la prova del delitto di estorsione aggravata ai danni di ME TT, contestato al capo F), poiché le dichiarazioni di costui costituiscono la prova determinante del reato. 12.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge della sentenza impugnata, nella parte in cui è stato ritenuto provato il concorso del ricorrente nell'estorsione di cui al capo F, nonostante la contraddittorietà della prova. Secondo la difesa, l'unico elemento indiziante a carico dell'imputato è l'intercettazione del 25 gennaio 2018 intercorsa tra BR e ON. La difesa ritiene che da tale conversazione si evinca, in realtà, che il ricorrente è estraneo al delitto. L'intercettazione, infatti, attiene a commenti postumi all'organizzazione dell'estorsione da parte di GI De AN e non può costituire prova di una preliminare sua condotta nell'organizzazione del delitto. Del resto, la conversazione tra la vittima e il ricorrente, descritta dall'intercettazione, era da collocarsi in un tempo successivo alla dazione della prima tranche dell'estorsione. Inoltre, la difesa evidenzia come, in tutte le altre estorsioni contestate nelle imputazioni del processo, il ricorrente sia rimasto estraneo anche nella stessa prospettazione d'accusa. 12.3. Una terza ragione difensiva eccepisce manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova decisiva, relativamente ancora al delitto di cui al capo F e con specifico riguardo alla conversazione citata del 25 gennaio 2018. In sintesi, gli argomenti dei primi due motivi di ricorso vengono dedotti anche come travisamento della prova. 12.4. Il quarto motivo di ricorso eccepisce violazione di legge in ordine alla condanna del ricorrente per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa di
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cui al capo A, nonché vizio di motivazione manifestamente illogica e contraddittoria. Il ricorrente è stato ritenuto il principale collaboratore e portavoce di AR De AN, cui spettava, tra l'altro, la cura degli interessi economico imprenditoriali dell'omonima CA anche in Lombardia e all'estero, il mantenimento in carcere e il pagamento delle spese legali per gli associati detenuti, l'assistenza agli associati latitanti. In proposito, si contesta la genericità delle dichiarazioni accusatorie del collaboratore CO De OS, prive di riscontri estrinseci, che non possono essere rappresentati dalle dichiarazioni di IU ZO o da quelle di IZ De CA, queste ultime inattendibili, come provano le ricostruzioni divergenti in merito all'estorsione di cui al capo F contenute in diversi verball d'esame dibattimentale, che la difesa richiama per esteso. Né il concorso nel reato fine di estorsione aggravata nè le conversazioni intercettate e utilizzate come fonte di prova a carico del ricorrente per ricostruirne il ruolo di partecipe e di "ambasciatore" del fratello, anche per risolvere situazioni di crisi nei rapporti con altri esponenti delle cosche reggine offrono valido sostegno all'ipotesi di accusa per il capo A. Il primo è un elemento insufficiente a fondare un elemento indicativo della partecipazione mafiosa;
le seconde sono complessivamente poco chiare e irrilevanti. Infine, anche l'incontro tra il ricorrente e SO LI, egualmente valorizzato dalla sentenza in chiave di prova come tentativo di appianare i dissidi tra le cosche successivamente all'appropriazione dei proventi dell'estorsione di cui al capo F da parte di AR De AN, non offre elementi decisivi a comporre la partecipazione mafiosa del ricorrente, che, nel frangente, secondo la difesa, si sarebbe recato a parlare nel 2019 con LI (l'estorsione, invece, è del 2017), perché preoccupato per l'incolumità dei suoi familiari e palesemente all'oscuro del motivo reale di tali dissapori. 12.5. Il quinto motivo di ricorso denuncia violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante, per il delitto associativo, prevista dal quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen. La Corte di Appello la desume illegittimamente, tout court, dalla storica disponibilità di armi della 'ndrangheta, accertata da sentenze passate in giudicato, a dispetto dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità. La difesa evidenzia che non sussistono, invece, i necessari elementi concreti e attuali che provino tale disponibilità e che, anzi, nessuno dei delitti fine, contestati nel processo alla CA di riferimento del ricorrente, risultano essere stati compiuti mediante l'uso di armi.
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Neppure è stata accertata la consapevolezza dell'imputato in merito all'asserita disponibilità di armi, come invece sarebbe stato doveroso. 12.6. La sesta censura attiene al tema del trattamento sanzionatorio. Il ricorrente eccepisce violazione dell'art. 63, quarto comma, cod. pen.: non sarebbe stata motivata adeguatamente, ma solo in chiave apparente, l'applicazione del criterio di temperamento degli aumenti di pena previsto da tale disposizione e la sanzione è stata aumentata esattamente di un terzo, pari al massimo previsto. Non si è tenuto conto del fatto che il reato di estorsione non è stato commesso attraverso condotte particolarmente plateali o gravi, mentre la partecipazione del ricorrente all'associazione è stata piuttosto limitata e defilata;
né si è adottato un criterio omogeneo e rispettoso di ragioni di eguaglianza, dal momento che molti Imputati- citati specificamente nel ricorso - pur se con una posizione simile o peggiore a quella del ricorrente hanno potuto beneficiare di aumenti di pena inferiori al limite massimo di un terzo, invece, inflitto al ricorrente. In particolare, il ricorso si lamenta del fatto che l'imputato ha ricevuto un trattamento sanzionatorio identico a quello riservato a posizioni apicali del sodalizio, come quella di EN GA. 12.7. Il settimo motivo di censura attiene ancora al trattamento sanzionatorio riservato al ricorrente e lamenta l'eccessiva misura dell'aumento per la continuazione, sia sotto il profilo della violazione di legge che in chiave di manifesta illogicità della motivazione. La tesi della difesa è che, verosimilmente, la Corte territoriale abbia duplicato la valutazione negativa dell'aggravante dell'associazione armata, prima nel determinare la pena base, come suggestione nel determinarla in relazione all'estorsione, quindi nell'aumento di tre anni di reclusione in relazione al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. Vi sarebbe, altresì, palese sproporzione tra la pena inflitta al ricorrente e quella inflitta ad altri coimputati, nonostante l'eguale o inferiore carica negativa risultante dall'esame della personalità criminale e dalla gravità dei reati accertati. 12.8. L'ultimo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione apparente in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, basato su una valutazione collettiva delle diverse posizioni individuali di tutti gli imputati (il beneficio è stato negato a tutti, non ritenendo rilevante l'assenza di precedenti penali o valorizzando la loro presenza), senza così dare risalto all'incensuratezza del ricorrente che non è stato neppure incluso, erroneamente, nel novero di coloro i quali non erano gravati da precedenti penali -o al suo comportamento processuale corretto e collaborativo, con sperequazione tra la sua posizione e quella di altri coimputati.
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12.9. La difesa del ricorrente ha depositato memoria con cui si oppone alle conclusioni di inammissibilità del ricorso presentate dal Procuratore generale della Cassazione nella sua requisitoria. Inoltre, sono stati depositati motivi nuovi con i quali si rappresentano meglio le ragioni di mancanza di prova del delitto di concorso nell'estorsione di cui al capo F da parte del ricorrente, nonché si eccepisce che i file di log dell'intercettazione RIT 2110/2017 non sono stati riversati in atti, né rilasciati in copia quelli relativi ai RIT 928/2019. Si lamenta l'impossibilità per la difesa di controllare, in mancanza di tali dati, il rispetto rigoroso delle procedure di intercettazione e acquisizione dei dati stessi delle conversazioni (si cita Sez. 3, n. 18464 del 2025 per il tema in generale). Il mancato deposito del file di log comporta, quindi, l'inutilizzabilità delle intercettazioni, dovendosi tali file equiparare alle registrazioni delle conversazioni intercettate con il classico sistema analogico. Ulteriori motivi nuovi sono stati siglati e inviati dai difensori ancora in data 24.6.2025; essi contengono approfondimenti del secondo, terzo e quarto motivo di ricorso. La difesa ha depositato anche un atto di specifica risposta alle conclusioni del PG in merito alla posizione del ricorrente, opponendosi ad esse con ulteriori argomentazioni chiarificatrici delle ragioni di ricorso.
13. Ha proposto ricorso RA AR ME De AN, tramite il difensore di fiducia, attraverso la prospettazione di sette diversi motivi. 13.1. La prima ragione difensiva evidenzia l'esistenza di un vizio di omessa motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla sussistenza del reato associativo e alla stessa esistenza della CA De AN-GA. La difesa contesta la asserita genericità dell'appello su tali punti, che è stata utilizzata dalla Corte territoriale per riportarsi meramente alle argomentazioni svolte in proposito dalla sentenza di primo grado. Invece, l'appello aveva dedotto la contraddittorietà della decisione del GUP riguardo alla configurazione, da un lato, dell'organizzazione mafiosa denominata 'ndrangheta come di una realtà unitaria e, dall'altro, della individuazione di diversi gruppi tra loro autonomi e in contrapposizione. 13.2. La seconda ragione di censura ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione contraddittoria in relazione alla condanna del ricorrente per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa;
omessa risposta ai motivi di appello;
travisamento della prova e violazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio. L'imputato è stato riconosciuto dalla sentenza di secondo grado come mero partecipe del sodalizio e non capo e promotore, come ritenuto dal GUP.
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Ciò determina che non ci si trovi dinanzi ad una doppia pronuncia conforme, anzi: secondo la difesa, le motivazioni dei giudici di appello hanno restituito una tale ricostruzione "depotenziata" della figura del ricorrente, completamente esautorato da qualsiasi ruolo nella CA ad opera del nipote AR De AN, da far sì che non residuino elementi tali a consentire la configurazione nei suoi confronti del delitto di partecipazione mafiosa. Il ricorrente non poteva né voleva, nel periodo di contestazione, occuparsi di alcuna vicenda dell'organizzazione criminale cui un tempo apparteneva e la stessa sentenza impugnata disegna un'assoluzione "di fatto nei suoi confronti, collegandola ad un atteggiamento
inerte.
Alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema, la partecipazione mafiosa non può essere abbinata ad un prestigio mafioso "statico" e inattuale e privo di proiezione concreto. Si passano in rassegna alcuni episodi e prove (in particolare intercettazioni) che la sentenza d'appello ha posto alla base della condanna, per evidenziare la manifesta illogicità delle conclusioni raggiunte. Sarebbe stata omessa la risposta ai motivi d'appello specificamente proposti su tall questioni e alla memoria difensiva del 18.6.2024 (al riguardo si richiama la sentenza Sez. 3, n. 36688 del 6.6.2019, Rv. 277667). Il motivo, infine, ripropone alcuni brani di intercettazioni e loro contenuti per sostenere alternative ricostruzioni del significato di esse e segnalare travisamenti di prova nei quali sarebbe incorsa la sentenza impugnata, anche con riguardo al rapporto tra il ricorrente e BR, considerato invece di rilievo probatorio per l'accusa. Da ultimo, la difesa eccepisce la non convergenza delle dichiarazioni del collaboratori di giustizia De CA e FI, in relazione alla posizione del ricorrente nel sodalizio. 13.3. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al divieto di bis in idem, essendo stato il ricorrente già condannato per il delitto di associazione mafiosa, quale elemento di spicco e apicale della 'ndrina dei De AN con sentenza passata in giudicato nel p.p. n. 4069 del 2006 RGNR (cd. Numers One), emessa dal GUP di Reggio Calabria il 6.4.2007, in relazione alla contestazione del periodo dal 1996 in poi. Il ricorrente è stato detenuto dal 2004 al 2014 e, poi, dal 11.5.2017 al 30.3.2018, sicché, in mancanza di individuazione di condotte partecipative di evidenza concreta, non è possibile ritenerlo responsabile del reato associativo contestato nel presente processo. 13.4. Il quarto argomento difensivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione manifestamente illogica e carente quanto alla sussistenza dell'aggravante dell'essere l'associazione armata, in mancanza di prova della
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consapevolezza in capo al ricorrente della disponibilità di armi da parte del sodalizio. L'imputato - secondo la tesi difensiva - era stato sostanzialmente emarginato e messo da parte dal nipote AR, postosi al vertice del sodalizio dei De AN, e dunque non può essergli attribuita la consegna della pistola da parte di De CA a AR De AN, quale indicatore di consapevolezza della disponibilità collettiva di armi. 13.5. Il quinto motivo di ricorso si duole dei vizi di violazione di legge e di omessa motivazione in relazione all'applicazione della recidiva reiterata specifica nei confronti del ricorrente, che invece avrebbe dovuto essere esclusa. La sentenza impugnata, nonostante il motivo d'appello, non ha fornito alcuna risposta al riguardo e non ha neppure motivato della sussistenza della recidiva in modo soddisfacente, essendosi limitata a riportare una mera frase di stile, sebbene abbia escluso il ruolo di capo ed organizzatore del ricorrente e lo abbia inquadrato come mero partecipe. L'omessa motivazione non può essere sanata dalle implicite implicazioni derivate da altre statuizioni della sentenza, di segno contrario alla richiesta difensiva, quando nella sentenza stessa non risulti neppure la presa in carico del motivo (si evoca Sez. 2, n. 2103 del 17/12/2024, Rv. 287330). Infine, non si comprende perché la riqualificazione della condotta come mera partecipazione mafiosa non abbia indotto ad un ripensamento sulla recidiva così come ha determinato una decisa riduzione di pena. 13.6. La sesta obiezione difensiva lamenta violazione di legge e omessa motivazione in relazione ai motivi d'appello afferenti al diniego delle circostanze attenuanti generiche nonché manifesta illogicità. La difesa evidenzia la meritevolezza del beneficio, per la condotta marginale riconosciuta all'imputato dalla stessa sentenza impugnata, e la mancanza di motivazione non emendabile mediante ricorso al criterio interpretativo della motivazione implicita (si cita la sentenza Sez. 1, n. 12624 del 2019, Dulan, Rv. 275057), in quanto la modifica della qualificazione giuridica e il trattamento sanzionatorio notevolmente ricalibrato in chiave favorevole imponevano, nel peculiare caso concreto, il beneficio o una congrua ragione argomentativa per negarlo. 13.7. Il settimo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 63 cod. pen. e al metodo di calcolo della pena inflitta. La difesa ritiene che sussista un contrasto in merito all'applicazione del criterio moderatore degli aumenti previsti per il caso di concorso tra circostanze aggravanti indipendenti, come quella del quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen, e ad effetto speciale;
sostiene la correttezza delle affermazioni di Sez. 2, n. 6558 del 8/10/2020, dep. 2021, Rv. 280656.
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Inoltre, la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria nella misura in cui al coimputato UI LI ha applicato l'art. 63, quarto comma, cod. pen. nel concorso tra l'aggravante della disponibilità di armi da parte dell'associazione e la recidiva qualificata. 13.8. La difesa del ricorrente ha depositato memoria con cui risponde alle argomentazioni della requisitoria del Sostituto Procuratore generale, ribadendo e precisando le ragioni del ricorso.
14. LO OS De AN ha proposto ricorso tramite il difensore di fiducia eccependo quattro diversi motivi. 14.1. Il primo motivo di ricorso denuncia vizi di motivazione e violazione di legge con riguardo al capo AL (tentata estorsione ai danni dell'imprenditore IC, sviluppatasi mediante il pagamento del danaro dal 2015 al 2018), in merito: a) alla carenza motivazionale della sentenza impugnata, che avrebbe ignorato i rilievi difensivi presentati in appello e, sostanzialmente, omesso la risposta agli stessi;
b) alla errata e indeterminata ricostruzione del contributo causale del ricorrente alla condotta estorsiva contestata, quale mandante del reato, visto che questi è stato detenuto dall'anno 2011 al settembre 2015 in regime di 41-bis ord. pen., nonché dalla primavera del 2017. Si enuncia la giurisprudenza di legittimità in tema di concorso di persone nel reato, evidenziando l'assenza di elementi concreti per ritenere un contributo del ricorrente né morale né materiale. 14.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rilievo di prova conferito alla conversazione del ricorrente con la persona offesa, intercettata, nella quale si è erroneamente individuata una minaccia silente nel suoi confronti nel contesto di una estorsione "ambientale". Si contesta, in particolare, che l'offerta di protezione rifiutata dalla vittima IC - possa integrare una minaccia idonea a coartarne la volontà: proprio il rifiuto opposto proverebbe l'insussistenza del contesto minatorio mafioso su cui è stata basata la contestazione di tentata estorsione. Anche in caso di minaccia implicita è necessario provare la capacità di coartazione della condotta rispetto alla vittima, come afferma la giurisprudenza di legittimità (che si richiama, anche con riguardo all'estorsione ambientale). 14.3. La terza ragione di censura eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione carente in relazione alla sussistenza dell'aggravante del metodo e della finalità mafiosi. L'argomento logico su cui si basa la sentenza impugnata per configurare l'aggravante in esame è generico e privo di elementi concreti: poiché esiste
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l'intimidazione ambientale delle mafie storiche, automaticamente deve ritenersi sussistente l'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., quando latore della richiesta estorsiva sia un esponente del sodalizio imperante sul territorio. La sentenza impugnata avrebbe applicato in modo generico l'aggravante del metodo mafioso, senza dimostrare che i proventi estorsivi abbiano effettivamente rafforzato l'associazione mafiosa e senza analizzare specificamente il contesto di ciascun episodio. 14.4. Il quarto argomento difensivo attiene alla violazione di legge e al vizio di motivazione, con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte d'Appello avrebbe rigettato il beneficio con motivazione generica e cumulativa, senza valutare la posizione individuale del ricorrente in concreto e con riferimento ad eventuali elementi positivi. 14.5. Un ulteriore ricorso è stato depositato nell'interesse dell'imputato LO OS De AN, dai difensori di fiducia, composto da cinque motivi. 14.6. Il primo argomento di censura denuncia violazione di legge e vizio di motivazione manifestamente illogica e carente, quanto alla configurabilità nei confronti del ricorrente del ruolo di concorrente nel reato e mandante per l'estorsione di cui al capo AL. Si contesta la motivazione della Corte d'Appello che attribuisce al ricorrente il ruolo di mandante dell'estorsione del 2013, nonostante fosse detenuto in regime di 41-bis dal 2009 al 2015 e nuovamente dal 2017. La Corte avrebbe fondato la responsabilità solo sul riferimento generico ai "De AN" fatto dal concorrente nel reato, UN, senza dimostrare un collegamento diretto con LO OS De AN. L'unico incontro tra De AN e la vittima IC avvenne nel 2016, tre anni dopo la presunta richiesta estorsiva e, dunque, non riscontra la tesi del concorso nel delitto precedentemente commesso ai suoi danni. Inoltre, la motivazione sarebbe manifestamente illogica poiché sovrappone le due contestazioni formali di cui al capi AL e AM. Si mette in dubbio, altresì, la credibilità della persona offesa IC, un imprenditore legato al coimputato BR. 14.7. La difesa, con un secondo motivo di ricorso, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione dell'estorsione di cui al capo AL, che sarebbe stato trattato dalla sentenza impugnata come unico reato "a consumazione prolungata" dal 2011 al 2018. Il ricorrente sostiene, in particolare, che si tratti di episodi autonomi, ciascuno con propri elementi costitutivi, e che l'incontro tra il ricorrente e la vittima, avvenuto nel 2016, dovrebbe essere qualificato come tentativo (art. 56 cod. pen.), non come partecipazione a un reato già consumato.
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14.8. Una terza ragione di censura attiene alla violazione di legge e al vizio di motivazione, che la difesa Indica in relazione al capo AM, una tentata estorsione ai danni della medesima vittima IC, già al centro del reato di cui al capo AL. Il ricorso eccepisce l'insussistenza della prova di colpevolezza, poiché mancano elementi concreti che colleghino l'incontro con IC a una richiesta estorsiva specifica. Inoltre, i danneggiamenti subiti da IC risalgono al 2015, quando De AN era detenuto. 14.9. Un quarto motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurata aggravante dell'agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1 cod. pen.). La difesa contesta l'applicazione dell'aggravante per mancanza di prova sulla concreta operatività della CA De AN nel periodo dei fatti e sottolinea che il procedimento relativo al delitto associativo a carico del ricorrente è stato annullato dalla Corte di cassazione ed è ancora pendente. 14.10. Un quinto motivo di censura eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso e alla configurabilità di un'ipotesi di "estorsione ambientale". Secondo la tesi difensiva, non potrebbero coesistere le aggravanti del metodo mafioso e dell'appartenenza mafiosa (art 628, terzo comma, cod. pen.) in un caso di "estorsione ambientale" e minaccia silente. In tali ipotesi è applicabile solo tale ultima aggravante 14.11 Con un sesto motivo, infine, si contesta l'argomentazione della sentenza impugnata riferita al riconoscimento della circostanza aggravante della recidiva infraquinquennale, ritenuta basata su un dato meramente formale e non su una valutazione sostanziale della pericolosità sociale.
15. Ha proposto ricorso anche IP UM, tramite i difensori di fiducia, deducendo tre diversi motivi. 15.1. Il primo argomento difensivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al delitto di estorsione pluriaggravata di cui al capo U dell'imputazione (ai danni della società Impresig s.r.l. e della RU ER s.r.l.) sotto tre aspetti: a) insussistenza degli elementi costitutivi del reato;
b) omessa riqualificazione del delitto contestato in un'ipotesi di tentativo;
c) omessa valutazione della desistenza volontaria dell'imputato. Vi sarebbe stato un travisamento della prova e la motivazione della sentenza impugnata è illogica quanto al concorso del ricorrente nel reato, alla luce delle intercettazioni utilizzate come prova. Il ricorrente sarebbe stato l'intermediario della richiesta estorsiva e avrebbe percepito del denaro poi consegnato al complice RE.
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La difesa evidenzia che non ci sono prove di contatti diretti con le vittime dell'estorsione da parte del ricorrente, né telefonici né di persona. Sarebbe inattendibile, poi, la dichiarazione di AN LA che coinvolge il ricorrente, comunque ritrattata, e vi sarebbe stata, altresì, una omessa risposta sui motivi nuovi d'appello dedicati a ricostruire i movimenti del ricorrente e a far emergere come egli non si trovava né a Reggio Calabria né a Gioia Tauro in momenti risultati abbinati alle richieste estorsive. Secondo la difesa, vi sarebbe il travisamento di un'intercettazione del 27 febbraio 2018 riguardo al fatto che l'adozione di denaro di cui si parla fosse riferita all'estorsione di cui al capo U, mentre era relativa ad altro reato estorsivo. I fratelli LA, infatti, si stavano occupando contemporaneamente di diverse estorsioni aventi come destinatari diversi soggetti. Da tale intercettazione e da altre del periodo febbraio-aprile 2018, emerge come nessuna somma di denaro è mai stata versata dalla impresa di cui al capo U, sicché l'ipotesi di reato doveva essere riqualificata in mero tentativo di
estorsione.
Il motivo di ricorso lamenta altresi omessa risposta, nella sentenza impugnata, relativamente all'eccezione di desistenza volontaria da parte del ricorrente. Eppure, nella stessa decisione di secondo grado, si trova conferma che il ricorrente non voleva più essere coinvolto in reati già a partire dal 21 marzo 2018, perché spaventato dalle possibili conseguenze della denuncia fatta dai titolari della Impresig s.r.l. per i danneggiamenti subiti. 15.2. Con il secondo motivo di ricorso la difesa eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'articolo 416-bis.
1. cod. pen., sotto il duplice profilo dell'utilizzo del metodo mafioso e dell'agevolazione mafiosa. La difesa denuncia la genericità dell'attribuzione dell'aggravante a tutti i reati oggetto delle contestazioni del processo;
non si affronta la questione della sussistenza in relazione alle singole condotte estorsive e ai singoli imputati. Non è stato, altresì, trattato il profilo della consapevolezza, in capo al ricorrente, della finalità agevolatrice della CA RE attuata con la condotta di estorsione di cui al capo U. La difesa evidenzia anche l'incoerenza della motivazione relativa alla finalità agevolatrice rispetto alla posizione del ricorrente, del quale, nella parte motivazionale della sentenza dedicata alla concessione delle attenuanti generiche, si enuncia l'estraneità a contesti di criminalità organizzata e l'occasionalità della condotta da lui posta in essere. Si aggiunge che l'estorsione è avvenuta in un
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momento di disgregazione della CA RE facente capo a IP RE e che l'intera motivazione è caratterizzata da aspecificità. Anche sotto il profilo dell'utilizzo del metodo mafioso per portare avanti il reato, la motivazione del provvedimento impugnato risulta carente nei confronti del ricorrente. Non spiega, infatti, quale sarebbe stato il comportamento di UM tale da integrare l'aggravante, alla luce della giurisprudenza di legittimità consolidata. Manca, altresì, in generale, qualsiasi riferimento a condotte concretamente evocative della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo e la motivazione sembra riferirsi unicamente all'intimidazione frutto di un fatto notorio abbinabile alle mafie storiche. 15.3. Un terzo motivo di ricorso è dedicato ad eccepire violazione di legge e vizio di motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio e al parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. Il ricorrente denuncia contraddittorietà della motivazione che, da un lato, gli riconosce le circostanze attenuanti generiche, mentre dall'altro, gli infligge una pena a base pari ad anni sei e mesi nove di reclusione. Il distacco di tale commisurazione dal minimo edittale avrebbe richiesto una più approfondita motivazione. La difesa ritiene che, pur se il giudice non è tenuto a utilizzare un medesimo parametro di valutazione per concedere le circostanze attenuanti generiche e individuare la misura concreta della pena, tuttavia è pacifico che la Corte territoriale ha ritenuto il contributo concorsuale del ricorrente occasionale, connotato dall'aver posto in essere mansioni solo esecutive, da una scarsa capacità criminale, tanto che il ricorrente si tira indietro dal reato non appena comprende che vi è stata denuncia da parte degli estorti.
16. Ha proposto ricorso LO PO, tramite i difensori di fiducia, deducendo due motivi di censura. 16.1. Con un primo motivo, la difesa eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova a carico del ricorrente con riguardo alla partecipazione all'associazione mafiosa di cui al capo A. Si contesta, in particolare, l'insufficienza del quadro di gravità indiziaria desunto dalle intercettazioni, inidoneo a fornire dimostrazione certa della duratura messa a disposizione del ricorrente per le attività del sodalizio criminoso. La sentenza impugnata descrive un quadro di mera vicinanza del ricorrente ad ambienti malavitosi, desumendo apoditticamente la sua disponibilità al servizio del sodalizio, collegata al dato neutro del presunto legame parentale sussistente tra il ricorrente e RA De AN.
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Insufficienti sarebbero anche le prove derivate dalle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia FI e De CA, nonché, in particolare, le due conversazioni utilizzate del 3 aprile 2018, tra il ricorrente e BR, e del 7 maggio 2018 tra DO AN, AR OL, NT BR. Si lamenta l'omessa considerazione della memoria depositata in appello, con cui si era rappresentato il travisamento delle intercettazioni (che si richiamano in stralcio nel ricorso). Si evoca giurisprudenza di legittimità in ordine alla prova indiziaria. Si evidenziano alcune affermazioni apodittiche della sentenza impugnata in punto di intraneità del ricorrente alla 'ndrangheta, conclusione che si denuncia frutto di presunzione. Le intercettazioni non dimostrano un ruolo stabile e funzionale nel sodalizio;
il ricorrente non ha mai partecipato a riunioni né svolto attività tipiche di un associato. 16.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione carente con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'essere l'associazione mafiosa armata. La sentenza impugnata si sarebbe basata su massime di esperienza e precedenti storici, senza accertare la concreta consapevolezza della disponibilità di armi da parte del sodali della CA, funzionale alla sua attività.
17. Ha proposto ricorso anche AR OL tramite i difensori di fiducia, avvocati Calabrese e Barillà, articolando sei distinti motivi. 17.1. Il primo argomento difensivo eccepisce violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione carente quanto al capo E dell'imputazione e all'attendibilità di AN BE. Si contesta l'utilizzo delle dichiarazioni di questi, che era intraneo alla CA BR o quanto meno concorrente esterno e non vittima di estorsione. La Corte territoriale ha del tutto omesso di valutare l'attendibilità soggettiva e oggettiva del dichiarante, mentre i riscontri esterni, pur doverosi, non sono autonomi e non sono individualizzanti. Le dichiarazioni di IO BE, infatti, considerate dai giudici d'appello quali riscontri, derivano da quanto appreso dal fratello AN, sicché non si tratta di riscontri autonomi rispetto alla chiamata in correità e quindi non sono tali da validare le dichiarazioni di quest'ultimo, secondo la giurisprudenza di legittimità. Illogica anche la valorizzazione in chiave accusatoria delle dichiarazioni rese da AR OL in sede di interrogatorio, nonostante esse siano state ritenute non credibili. La difesa contesta, altresi, la qualificazione del fatto di reato, per come ricostruito dalla sentenza impugnata, quale estorsione, sostenendo che è la stessa
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Corte territoriale a lasciar intendere nel passaggio motivazionale dedicato alla matrice, che la richiesta del ricorrente aveva ad oggetto la legittima restituzione di una caparra versata per l'acquisto di un terreno. 17.2. Con il secondo motivo di censura, la difesa eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione carente e manifestamente illogica quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso. La Corte di appello avrebbe applicato l'aggravante in modo generico, basandosi sull'esistenza di un contesto ambientale tale da determinare automaticamente la configurabilità del metodo mafioso e della finalità mafiosa a carico di chi realizzi una condotta estorsiva. Non vi è stata la dovuta dimostrazione che la condotta di OL fosse effettivamente intimidatoria con metodo mafioso o riconducibile a un sodalizio mafioso, per la sua funzionalizzazione di supporto all'attività associativa mafiosa. 17.3. La terza ragione di censura denuncia violazione di legge e vizio di motivazione carente e manifestamente illogica quanto all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di associazione mafiosa. Si contesta l'attribuzione a AR OL del ruolo di partecipe alla CA GA, basata su intercettazioni non determinanti o decisive e su dichiarazioni generiche e non riscontrate di collaboratori di giustizia. Si evidenzia la mancanza di prova di condotte attive, funzionali e concrete che dimostrino la partecipazione al sodalizio. 17.4. Il quarto motivo di ricorso eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione manifestamente illogica e carente, avuto riguardo all'aggravante dell'essere l'associazione armata. La Corte territoriale, nonostante abbia concluso per l'esistenza di diversi sodalizi di 'ndrangheta, "confederati" tra loro in una dimensione superiore comune, avrebbe errato nell'applicare l'aggravante in esame non già in modo distinto per ciascuna CA, bensì in modo cumulativo e generico (con riferimento ai fatti notori e a precedenti accertamenti giudiziari non altrimenti specificati), senza motivare precisamente per la sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata con riguardo alla CA GA. 17.5. Il quinto motivo di censura eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione carente circa la ritenuta configurabilità dell'aggravante della recidiva nei confronti del ricorrente. La tesi difensiva è che la condotta oggetto del presente procedimento sia iniziata prima della definitività della precedente condanna e, dunque, anche se la permanenza è cessata dopo il passaggio in giudicato di detta condanna, non possa farsi luogo alla configurabilità della recidiva in relazione al reato in esame. Il momento che rileva è quello in cui è stato intrapreso il reato permanente.
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17.6. La sesta ragione di censura eccepisce violazione di legge e vizio di mancanza e illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, avuto riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che la difesa ritiene sia stato motivato in modo generico e cumulativo per tutti gli imputati ai quali il beneficio è stato negato. 17.7. La settima eccezione attiene al vizio di violazione di legge e a quello di motivazione carente ed omessa relativamente alla richiesta di riconoscimento della continuazione esterna tra il reato oggetto del presente procedimento e quello già giudicato nel processo "Agathos" (sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria n. 10076/15 emessa il 5.2.2015, irrevocabile il 20.10.2015). Si precisa che la richiesta era stata formulata con il motivo n. 4 dell'atto di appello (da pag. 45 a pag. 50), con ampia e specifica prospettazione. La sentenza impugnata, inoltre, implicitamente sembra aver ammesso un profilo di continuità delle condotte criminose commesse nel corso degli anni dal ricorrente, che prelude ad un riconoscimento della continuazione, su cui poi inspiegabilmente i giudici di appello non si sono affatto soffermati nel paragrafo dedicato della sentenza. 17.8. Un ottavo motivo d'appello denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al calcolo della continuazione interna tra i delitti ascritti al ricorrente e all'individuazione del reato più grave, base della stessa continuazione. La sentenza d'appello ha ritenuto più grave il reato di partecipazione all'associazione mafiosa, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. e dalla recidiva qualificata, piuttosto che quello di estorsione egualmente aggravata e con l'aggiunta dell'aggravante di cui all'art. 629, secondo comma, cod. pen. Il ricorrente ritiene che sia corretto invece, all'opposto, ritenere più grave l'ipotesi di estorsione, poiché corrisponde tale valutazione alla considerazione della gravità astratta, in linea con la giurisprudenza di legittimità. Il ricorrente sottolinea di aver interesse alla questione, dal momento che il delitto di estorsione pluriaggravata pur se con massimo edittale superiore presenta, invece, un minimo edittale molto inferiore al reato associativo. 17.9. Il nono motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'aggravante ex art. 71 D.Lgs. 159/2011. L'applicazione dell'aggravante prevista dal codice antimafia è avvenuta senza un'effettiva motivazione da parte dei giudici d'appello. 17.10. Infine, un ultimo motivo di censura attiene al vizio di violazione di legge, per essere la sentenza impugnata incorsa nella reformatio in peius riguardo al calcolo della circostanza aggravante dell'associazione armata, non considerata nella sentenza di primo grado, come si evince dalla mancanza di riferimenti
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ritrovabili in motivazione. La violazione del divieto sussisterebbe anche se la sentenza di appello ha diminuito la misura della sanzione.
17.11. Un ulteriore ricorso in difesa di AR OL è stato proposto dall'avv. Barillà e dall'avv. Calabrese, che hanno formulato otto diversi motivi. 17.12. Il primo argomento di tale secondo ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla condanna del ricorrente per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa di cui al capo A. La difesa eccepisce la scarsa valenza della prova indiziaria nel processo e la suggestione accusatoria derivante dalla condanna già passata in giudicato per il medesimo delitto nell'ambito del procedimento cd. Agathos. Si contesta la valenza probatoria delle dichiarazioni di AN BE e dell'intercettazione del 7 maggio 2018: la presenza di AR OL, insieme ad NT BR ed DO AN, è apoditticamente definita "non passiva" e sintomatica della sua partecipazione alla CA GA dalla sentenza impugnata, che, inoltre, omette qualsiasi risposta alle specifiche deduzioni contenute nell'atto di appello, circa il fatto che le caratteristiche di tale incontro non erano state simili a quelle dei summit di 'ndrangheta, per l'assenza di qualsiasi cautela e la non segretezza del contesto di accadimento. Si lamenta anche la mancata risposta all'oblezione relativa alla incomprensibilità di numerosi passaggi dell'intercettazione e l'illogicità del significato della conversazione tra OL e BR, tratto dai giudici d'appello. A dispetto di quel che ha argomentato la sentenza impugnata, la difesa ritiene che dal contenuti della prova in esame si possa trarre soltanto la conclusione che il ricorrente avesse una posizione marginale e passiva nel colloquio, inidonea a rappresentare la prova della sua partecipazione a qualsiasi dinamica estorsiva della CA GA. Peraltro, concorre a disegnare la figura del ricorrente come di un estraneo al sodalizio la circostanza che egli compaia in un'unica intercettazione tra i protagonisti dell'indagine. Neppure, tanto meno, possono essere considerati prova della partecipazione mafiosa i meri rapporti di parentela o conoscenza con i leader del gruppo GA: NT BR, VA GA. La difesa contesta anche la forza probatoria delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, pure portate a supporto della condanna (NI FI, IZ De CA), tutte generiche. Infine, il ricorso rappresenta che la mancanza di certa attribuzione al ricorrente di reati fine del sodalizio, che potrebbero illuminare la sua partecipazione alla CA, concorre alla conclusione della mancanza di indicatori fattuali rispetto ai quali giungere all'affermazione di colpevolezza.
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17.13. La seconda ragione di cesura deduce violazione di legge e vizio di motivazione mancante quanto alla mancata esclusione dell'aggravante dell'essere l'associazione armata: la sentenza impugnata non ha risposto al motivo d'appello specifico. Si rappresenta che le sentenze di primo e secondo grado emesse nel procedimento cd. Galassia hanno escluso l'aggravante della disponibilità delle armi per la CA GA sino al 31.12.2017. D'altra parte, la prova di tale disponibilità non può essere desunta dal fatto notorio che la CA fosse solita utilizzare armi per i suoi scopi delittuosi;
in ogni caso, manca la prova della consapevolezza in capo all'imputato di tale disponibilità. 17.14. Il terzo motivo del ricorso eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla condanna per il delitto di estorsione aggravata di cui al capo E. La sentenza si basa sulle dichiarazioni rese in proposito da AN BE e IO BE, dimenticando che si tratta di coimputati per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa in altro procedimento (cd. Libro Nero), sicché le sue parole dovevano subire un rigoroso vaglio di attendibilità specifica. Inoltre, le dichiarazioni di tutti i collaboratori di giustizia utilizzate non sono convergenti e non sono autonome, ma provengono da fonti circolari, sicché sono inidonee a fornire l'una reciproco riscontro alle altre. Si è denunciato vizio di omessa risposta della motivazione della sentenza impugnata, poiché la Corte territoriale non ha tenuto conto del fatto che la difesa aveva rappresentato come l'aggravante fosse priva di elementi concreti tali da far si che la si ritenesse provata. Il ricorso reitera la propria visione dei fratelli BE come di coimputati inattendibili: essi si muovevano quali soggetti appartenenti al sodalizio e non come vittime dell'estorsione in esame, che, tra l'altro, non mostra alcuna correlazione con il sodalizio stesso. 17.15. Il quarto motivo di ricorso eccepisce mancata applicazione della continuazione criminosa esterna tra i reati in processo e quelli giudicati con la sentenza emessa nel procedimento cd. Agathos, datata 5.2.2023 in cul il ricorrente è stato condannato per il delitto di associazione mafiosa, nella qualità di capo ed organizzatore della CA GA - nonché mancanza di motivazione al riguardo da parte della sentenza d'appello. La difesa sostiene che sussistono le condizioni per individuare la continuazione esterna nel caso del reato oggi contestato al ricorrente, rispetto a tale precedente condanna, trattandosi di reati fine della medesima associazione mafiosa, frutto di un'unitaria ideazione criminosa, e della prosecuzione della partecipazione allo stesso sodalizio.
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17.16. La quinta ragione di censura eccepisce violazione di legge e vizio di mancanza di motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 71 d.lgs. n. 159 del 2011, con omessa motivazione sul motivo d'appello dedicato a criticare la sua sussistenza. La difesa ribadisce che, nel merito, la circostanza aggravante doveva essere esclusa, in quanto il ricorrente era stato sottoposto alla misura di prevenzione in via definitiva soltanto nell'anno 2014 e, dunque, dopo la commissione dei reati contestatigli nel processo. Il ricorso eccepisce anche il concorso apparente di norme tra l'art. 71 cit. e l'art. 99, secondo comma, n. 2, cod. pen. 17.16. La sesta censura critica la ritenuta sussistenza della recidiva nei confronti del ricorrente, sotto il profilo della violazione di legge e dell'omessa motivazione. Si lamenta anche omessa motivazione in ordine alle circostanze attenuanti generiche. Quanto alla recidiva, essa sarebbe basata unicamente sulla condanna per il delitto di direzione ed organizzazione del sodalizio mafioso, passata in giudicato successivamente alle condotte per le quali oggi è processo. Quanto alle attenuanti generiche, la difesa lamenta che il diniego del beneficio sarebbe illogicamente motivato sulla base di un automatismo con le ricadute ostative della gravità del delitto associativo, ritenuto illegittimo dalla giurisprudenza della Cassazione. 17.17. Un ulteriore motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'esclusione della continuazione interna tra i delitti di cui al capo A e E ed all'individuazione dell'associazione mafiosa aggravata come delitto-base della continuazione, piuttosto che dell'estorsione aggravata. Sotto tale secondo profilo, la difesa evidenzia che la sentenza impugnata avrebbe errato nel considerare l'aggravante dell'essere l'associazione armata. quale circostanza comune e non ad effetto speciale (o indipendente, per cui comunque, nel caso di specie, valgono le medesime regole applicative), escludendola di conseguenza dall'applicazione dell'art. 63, quarto comma, cod. pen.; inoltre, la statuizione opposta della sentenza di primo grado, non impugnata sul punto dalla Procura né tantomeno dal ricorrente, non era rivedibile in appello. 17.18. Un'ultima ragione di censura, Infine, eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena nei confronti del ricorrente, che avrebbe violato il divieto di reformatio in peius quanto alla misura degli aumenti operati per l'attivazione delle circostanze aggravanti, in assenza di impugnazione del pubblico ministero sul punto. 17.19. La difesa del ricorrente ha depositato motivi nuovi con i quali specifica le ragioni in base alle quali ritiene che la circostanza aggravante dell'essere
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l'associazione armata sia una circostanza che deve rientrare nel criterio moderatore previsto dall'art. 63, quarto comma, cod. pen., sia essa considerata di natura indipendente oppure ad effetto speciale.
18. Ha proposto ricorso anche IN UG OL, mediante il proprio difensore di fiducia, deducendo due diversi motivi di censura. 18.1. La prima critica denuncia violazione di legge e vizio di motivazione apparente quanto alla condanna del ricorrente per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa di cui al capo A. Come prova a suo carico vi sarebbe, in realtà, una sola intercettazione, del giorno 8.5.2018, che ha registrato una conversazione tra NT BR e il ricorrente, dalla quale si è evinta la sua responsabilità per il delitto associativo sino al 24.6.2020, per la completa conoscenza delle dinamiche criminali della CA GA che da tale intercettazione si ricava e per la fiducia di cui emerge che egli godesse da parte dell'interlocutore, desumendo che BR lo avesse utilizzato per portare quattro messaggi a EN GA (all'epoca cognato del ricorrente). Secondo la difesa, le poche condotte attribuite al ricorrente in un ristretto spazio temporale non sono idonee ad integrare la natura stabile del suo apporto all'associazione, addirittura sino al 24.6.2020. 18.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge e vizio di omessa motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante i precedenti penali modesti, la giovane età del ricorrente al momento dei fatti, la scarsa rilevanza della condotta partecipativa accertata. La motivazione utilizzata sarebbe costruita con frasi di stile inappaganti.
19. Ha proposto ricorso AS PO, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre diversi motivi. 19.1. Il primo argomento di critica attinge l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, sotto il profilo del vizio di violazione di legge e di motivazione manifestamente illogica, concentrata ad esaltare la valenza dei reati fine ascrittigli e la frequentazione con il coimputato BR. Un quadro di prova ritenuto misero, insufficiente, cui nulla aggiunge la conversazione intercettata tra il ricorrente e IP RE. Le conclusioni di colpevolezza sono quindi congetture, basate sul sillogismo che la vicinanza amicale ad un mafioso costituisca necessariamente partecipazione al suo sodalizio. La difesa eccepisce, altresì, la mancata dimostrazione dell'esistenza della CA RE, l'irrilevanza del rapporto del ricorrente con BR, la non
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determinante valenza dell'essere stato condannato per due reati fine dell'associazione mafiosa di cui al capo A (capi R ed S), che non sono teleologicamente riferibili al sodalizio e, in particolare quella ai danni di AM, non rivelano intraneità ad esso. Nessun contributo specifico, dunque, alla realizzazione del programma delittuoso è stato posto realmente a carico del ricorrente dalle sentenze di merito. 19.2. La seconda ragione di censura eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione manifestamente illogica in ordine alla condanna per il delitto di estorsione aggravata di cui al capo R, in realtà rappresentativa di un rapporto di credito-debito tra i presunti autori e le vittime (ED e ON). Vale il principio quindi secondo cui non è configurabile il delitto di estorsione quando il profitto è fondato su una pretesa tutelata dall'ordinamento giuridico. Mancherebbe la necessaria proiezione soggettiva della consapevolezza dell'ingiustizia del profitto negli autori della condotta estorsiva e in particolare nel ricorrente, il quale si è limitato a riscuotere la somma di 1.500 euro in un contesto di colloquio disteso nei toni. 19.3. La terza critica alla sentenza impugnata attinge il capo S (estorsione aggravata ai danni di IN AM) per violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, quanto all'elemento psicologico del reato contestato e all'elusione delle censure difensive rivolte all'inidoneità della condotta del ricorrente a configurare un contributo al reato. L'invio, tramite telefono cellulare, alla vittima dell'estorsione, della fotografia di un suo mezzo meccanico in opera è stata considerata una minaccia larvata, riferita alla possibilità di subire danneggiamenti ove l'imprenditore non si fosse piegato ai voleri della CA RE, ma tale conclusione è apodittica ed errata. Gli ulteriori elementi indiziari (i rapporti con RE) non aggiungono concretezza alla prova di un reato in cui la condotta estorsiva vera e propria risaliva a circa un anno prima dell'invio di quella fotografia.
20. Ha proposto ricorso NT SE, tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di critica alla sentenza impugnata, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione contraddittoria, quanto all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa di cui al capo A, CA De AN. Mancherebbero le prove del contributo associativo e del dolo del reato. Si denuncia la mancata riqualificazione del reato in concorso esterno in associazione mafiosa, con omessa risposta sul punto dedotto in appello. La tesi difensiva è che la condotta del ricorrente assurga al più al "tipo" della contiguità compiacente, caratterizza da atteggiamenti di fascinazione verso
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l'apparato mafioso, ma non configuri una partecipazione da intraneo al sodalizio, mancando un reale e concreto contributo alla vita ed alle attività del gruppo mafioso nel periodo di riferimento della contestazione. Il numero limitato di intercettazioni che formano la prova a suo carico attesterebbero un suo mero apporto di mediazione tra UI LI e AR De AN, per sanare il contrasto insorto tra loro. Troppo poco per ritenere la sua partecipazione al sodalizio De AN, visto che non vi è prova di contatti del ricorrente con il gruppo mafioso negli ultimi trent'anni, non vi è stato contributo della CA al sostentamento del ricorrente durante il suo lungo periodo di detenzione, vi è stato l'allontanamento di SE dal territori di riferimento del sodalizio, una volta scarcerato nel 2015 (si era trasferito nelle Marche). Vi sono elementi, dunque, che depongono chiaramente per una sua estraneità al sodalizio, o al più per la sua episodicità in un momento di fibrillazione, e la motivazione della sentenza d'appello è carente sulla riqualificazione e contraddittoria nel descrivere la condotta di mediazione, peraltro fallita, ritenuta significativa, addirittura, di una attuale partecipazione del ricorrente alla CA De AN, mentre invece non esprime alcun contributo concreto causale alla vita dell'associazione. Il contributo di SE, se esistente, è stato episodico e non stabile;
non vi è prova di affectio societatis né di un apporto causale alla realizzazione del programma criminoso e la Corte di appello ha omesso, comunque, di valutare correttamente la possibilità di configurare un concorso esterno.
21. Ha proposto ricorso EN GA, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro diversi argomenti di critica. 21.1. Un primo argomento di censura denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di improcedibilità dell'azione penale ai sensi dell'art. 649 cod. pen., per violazione del principio del ne bis in idem. L'argomento centrale del ricorso è il seguente: il ricorrente contesta la legittimità della nuova imputazione per associazione mafiosa (capo A del processo "Epicentro"), in quanto identica a quella già giudicata nel processo "Galassia" (capo K), sostenendo che si tratti dello stesso fatto storico-naturalistico. Le due imputazioni, infatti, si riferiscono alla medesima CA ("GA"), con identico ruolo attribuito a EN GA. La sola differenza è nel periodo temporale di permanenza del reato: la condotta associativa nel processo "Galassia" è formalmente chiusa al 31.12.2017, mentre quella nel processo "Epicentro" inizia il 1.1.2018, ma si tratterebbe di una cesura temporale fittizia e strumentale.
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Le indagini del procedimento "Galassia", infatti, si sarebbero protratte fino al 2019, secondo la difesa, e già includevano gli elementi poi utilizzati nel procedimento "Epicentro". La Corte d'Appello ha omesso di verificare se vi fosse effettivamente una nuova condotta o un nuovo sodalizio, limitandosi a ritenere legittima la scelta del pubblico ministero di separare le contestazioni. La giurisprudenza di legittimità e costituzionale richiede che, per configurare due reati distinti, vi sia una frattura reale nella condotta o un mutamento del sodalizio, che qui non sussiste. Il ricorrente era già stato arrestato nel novembre 2018 per il procedimento "Galassia" e da allora non ha più commesso condotte rilevanti per la configurazione, nei suoi confronti, di una nuova contestazione associativa. L'unica condotta associativa, pertanto, è stata frazionata artificiosamente, con violazione del divieto di bis in idem. 19.2. Un secondo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione manifestamente illogica, quanto alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi della partecipazione ex art. 416-bis cod. pen. La Corte avrebbe erroneamente ritenuto provata la partecipazione di GA all'associazione mafiosa, sulla base di elementi insufficienti e contraddittori. Non sarebbero determinanti, infatti, le prove costituite dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia De CA;
dai reati fine di cui ai capi F e G;
dalle conversazioni intercettate nel corso delle quali terzi soggetti parlano del ricorrente. La condotta associativa è contestata dal 1.1.2018 al 24.6.2020, ma, poichè il ricorrente è stato arrestato il 14.11.2018 e da allora è sempre stato detenuto, non si comprende come avrebbe potuto partecipare al sodalizio, tanto più che nessuna condotta rilevante in tal senso è stata accertata successivamente all'arresto. Le estorsioni contestate al ricorrente ai capi F e G sono anteriori al periodo temporale fissato per l'imputazione di cui al capo A. Le intercettazioni non coinvolgono direttamente GA, che viene solo evocato da parte di terzi (ad esempio da NT BR, che lo considerava un referente della CA omonima). Il ricorrente non partecipava agli incontri mafiosi. Le dichiarazioni del collaboratore De CA sono inattendibili (colloca GA a un incontro del 2019 quando era detenuto). 21.3. Il terzo motivo di ricorso contesta la partecipazione all'estorsione di cui al capo G, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione. La Corte territoriale ha ritenuto provata la partecipazione di GA a un'estorsione del 2016, sulla base di un'unica frase intercettata, senza ulteriori riscontri;
ma è proprio la data del reato a costituire un elemento di incongruenza: l'estorsione è avvenuta nel 2016, quindi nel periodo coperto dal processo
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"Galassia" e dovrebbe ritenersi assorbita dalla condanna in quel processo, appunto. La prova sarebbe incongrua e costituita da una frase cripitica di NT BR che menziona GA ("ME aveva fatto quattro buste in presenza di CO"), né vi sono altri elementi di prova, tanto che non si è chiarito il ruolo concreto di GA nell'estorsione. 21.4. Il quarto motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla configurabilità dell'aggravante dell'essere l'associazione armata e alla dosimetria sanzionatoria. La Corte di appello ha applicato l'aggravante dell'associazione armata e ha determinato la pena in modo arbitrario e senza motivazione adeguata. L'aggravante è fondata dalla sentenza impugnata sulle sentenze passate in giudicato, che hanno chiarito come la CA De AN-GA avesse disponibilità di armi, ma non si è attualizzata tale disponibilità rispetto alla contestazione in esame, non essendo sufficiente la dazione di una pistola da AR De AN a LI, né potendo rilevare le contestazioni di armi a soggetti diversi dal ricorrente, svolte ai capi H ed I dell'imputazione, dal momento che nessun elemento di prova collega GA alla disponibilità di armi. Quanto al trattamento sanzionatorio, esso viene ritenuto immotivatamente fissato, con pena base determinata in 18 anni (ben 3 anni superiore al minimo edittale), senza spiegare i criteri adottati, tanto più che la condotta effettiva del ricorrente si è interrotta nel novembre 2018 (quando è stato tratto in arresto), ma la pena è stata calcolata su un periodo fino al 2020. La pena, pertanto, è sproporzionata rispetto alla condotta accertata. 21.5. La difesa del ricorrente ha depositato motivi nuovi con cui chiarisce e ribadisce le ragioni di ricorso relative al delitto di associazione mafiosa e contesta nuovamente il ruolo apicale invece attribuitogli, precisando i motivi di insussistenza di elementi fattuali concreti di contributo al sodalizio dal momento del suo arresto nel 2018.
22. Ha proposto ricorso anche LO TR, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro diversi motivi. 22.1. Il primo argomento di censura eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di colpevolezza del ricorrente in relazione al capo AG (un'estorsione, commessa in concorso con DR ZZ, ai danni di AN BE per il complesso Prima Casa di Gallico, sulla base delle dichiarazioni di quest'ultimo e del fratello IO BE).
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La Corte territoriale, a giudizio della difesa, avrebbe disatteso i principi consolidati sulla valutazione delle dichiarazioni accusatorie ex art. 192 cod. proc. pen., che richiedono riscontri esterni, autonomi e individualizzanti. Ed invece, le dichiarazioni di IO BE sono derivate da quelle del fratello e non costituiscono pertanto riscontro esterno in quanto non indipendenti, alla luce della giurisprudenza di legittimità in materia. In ogni caso, IO BE ha menzionato TR solo dopo un mese dal primo interrogatorio e dopo essere stato sollecitato dal pubblico ministero e aver visionato una fotografia, il che ne compromette la spontaneità e genuinità. 1 collaboratori di giustizia (HI, ZO, CR) non hanno riferito nulla sullo specifico episodio estorsivo contestato a TR. 22.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione manifestamente illogica quanto all'aggravante ex art. 628, primo comma, n. 3, cod. pen., in relazione al delitto di cui al capo AG. L'aggravante è stata riconosciuta in quanto l'estorsione sarebbe stata commessa da soggetti appartenenti a un'associazione mafiosa;
tuttavia, la difesa evidenzia come il ricorrente non sia imputato per associazione mafiosa nel presente procedimento. L'aggravante richiederebbe, secondo la difesa, la prova attuale dell'appartenenza all'associazione, non desumibile da precedenti condanne, ma la Corte di appello ha omesso di motivare sul punto, nonostante la questione fosse stata sollevata. 22.3. Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'aggravante del metodo e della finalità mafiosi (per la CA BR) ritenuta sussistente in relazione al delitto di cui al capo AG. La Corte ha confermato l'aggravante, ritenendo che l'estorsione sia avvenuta in un contesto ambientale mafioso, attraverso argomenti generici che non fanno riferimento al reato specifico. Non è stato dimostrato un comportamento concretamente evocativo della forza intimidatrice mafiosa da parte del ricorrente e nessuna prova è stata fornita circa la consapevolezza di agevolare la CA. La Corte ha omesso di considerare, infine, che le presunte vittime erano imputate per appartenenza alla CA BR, rendendo illogico che potessero nutrire timore generato dal potere mafioso. 22.4. Con un ultimo motivo di ricorso, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla dimensione del trattamento sanzionatorio. La pena base è stata fissata a 8 anni, aumentata a 10 anni e 8 mesi per l'aggravante, senza adeguata motivazione sullo scostamento dal minimo edittale. La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è generica e apparente.
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23. Ha proposto ricorso DR ZZ, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre diversi motivi. 23.1. Il primo argomento di censura deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni accusatorie ex art. 192 cod. proc. pen., che richiedono anzitutto, preliminarmente, una valutazione seria sull'attendibilità del dichiarante, ove coimputato. Il riferimento è alle dichiarazioni della vittima dell'estorsione di cui al capo AG, AN BE, a sua volta ritenuto coinvolto nella CA BR. Secondo la sentenza d'appello, illogica e carente sul punto, non vi sarebbe ostacolo all'attendibilità delle sue dichiarazioni, visto che l'estorsione era stata commessa da altra CA, quella dei ND. I giudici d'appello hanno così emesso un mero giudizio di non incompatibilità fattuale, ma non hanno affrontato il tema dell'attendibilità del dichiarante, messa in crisi dalla circostanza che egli aveva taciuto della sua contiguità con la CA BR e di essersi rivolto a loro per ottenere una riduzione delle pretese estorsive dei ND. Tale conclusione, chiarita dalla stessa sentenza impugnata, avrebbe dovuto condurre all'applicazione dei criteri ermeneutici per la valutazione frazionata delle dichiarazioni del collaboratore, ma ciò non è stato fatto dalla Corte territoriale. Inoltre, non costituiscono riscontro sufficiente le dichiarazioni di IO BE e quelle di AR HI. Il primo ha riferito su racconto del fratello AN, sicché la sua dichiarazione è "circolare", difetta del necessario requisito dell'autonomia genetica della fonte del narrato rispetto alla dichiarazione da riscontrare;
ma la sentenza impugnata non si fa carico di approfondire il tema. Il secondo non ha mai reso dichiarazioni sulla vicenda estorsiva in esame, limitandosi ad affermare genericamente che, in una circostanza, il ricorrente gli avrebbe raccomandato di trattare bene AN BE, senza che ciò aggiunga valore al narrato dei dichiaranti BE. 23.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante del metodo e della finalità mafiosi, motivata in modo generico e cumulativo per tutti i reati fini del processo, senza nessun particolare che la specifichi in concreto rispetto all'estorsione di cui al capo AG in esame. 23.3. La terza ragione difensiva attiene ai vizi di violazione di legge e di motivazione carente con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, negate in modo "collettivo" con valutazione cumulativa collegata alla gravità delle condotte e alla personalità degli appellanti, che non consentirebbe di
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ritenerli meritevoli del beneficio. Né vale a rendere legittima tale forma di motivazione il rilievo di genericità sul punto degli appelli.
24. Ha proposto ricorso anche NO PP, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro motivi di censura. 24.1. Il primo argomento di critica attiene alla violazione di legge e al vizio di motivazione riferiti all'identificazione dell'imputato quale concorrente dell'estorsione di cui al capo AL (estorsione ai danni della IC GO RU Generali s.r.l.). Il riconoscimento da parte della persona offesa sarebbe privo di verifica sulla precisione e coerenza necessari alla sua utilizzabilità, tanto più che nel caso di specie è avvenuto tardivamente e senza il rispetto di una rigorosa metodologia di accertamento, bensi tramite una ricerca su internet da parte della persona offesa. Non vi sono raffronti tra la descrizione fisica fornita dalla persona offesa nell'immediatezza dei fatti e le caratteristiche somatiche del ricorrente, in violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. 24.2. Con un secondo motivo di ricorso si denuncia il mancato accertamento della condotta di concorso nel reato, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione omessa sui rilievi difensivi riguardanti l'assenza di riscontri oggettivi al coinvolgimento del ricorrente in un comportamento causalmente rilevante e consapevolmente diretto alla realizzazione del reato. La condanna si è basata, invece, su elementi congetturali, senza indicare la forma del contributo concorsuale di PP e in violazione dei criteri valutativi della prova indiziaria e dell'affermazione di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio. 24.3. Un terzo motivo di ricorso deduce sotto profili analoghi al secondo motivo violazione di legge e vizio di motivazione manifestamente illogica in relazione ai criteri di configurabilità del concorso di persone nel reato, eccependo che la Corte territoriale non ne abbia fatto buon governo, non specificando l'apporto concreto fornito dal ricorrente al reato di estorsione in esame. 24.4. Infine, un quarto motivo si lamenta del riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso con riguardo al delitto contestato al ricorrente, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, quest'ultima ritenuta inadeguata alla concreta dimostrazione degli elementi costitutivi di tale aggravante. La circostanza è stata abbinata automaticamente alla presunta appartenenza dell'imputato ad un determinato contesto criminale, senza accertamenti in concreto rispetto alle modalità di realizzazione del reato.
25. BR EN. Propone quattro motivi.
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25.1. Il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato associativo di cui al capo A). 25.1.1. Dopo aver premesso che l'accusa è stata fortemente ridimensionata in appello con l'esclusione sia della aggravante della disponibilità di armi sia della posizione apicale assegnata all'imputato; si contesta l'effettiva ricostituzione di una CA "RE" dopo il disgregamento di quella precedente accertato con sentenze passate in giudicato. Si evidenziano: l'esiguo numero del presunti associati (appena sette); gli esiti probatori, al più dimostrativi "di un attivismo individuale sganciato da una retrostante regia associativa"; la contraddizione interna in cui cade la sentenza di appello quando, nell'escludere la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis comma quarto cod. pen., dubita che la locale di RO fosse stata riaffidata al controllo di IP RE e che non si trattasse piuttosto di un tentativo, di ricostituzione del clan, ancora in divenire al momento della esecuzione della misura cautelare. 25.1.2. Si censura, poi, la ritenuta partecipazione dell'imputato all'organismo associativo.
Si osserva che:
- il collaboratore di giustizia IZ De CA non ha mai attribuito all'imputato specifiche e ben individuate condotte suscettibili di provare la sua adesione al sodalizio criminale;
- è del tutto priva di significato la circostanza, valorizzata invece dal giudici di merito, che BR sia già stato condannato in passato (nel processo "Ponte") per aver partecipato, sino al 21 maggio 1999, alla 'locale' di RO-Bocale-Lazzaro come collaboratore di AL IU, poiché si fa ricorso a presunzioni, in violazione dei principi costituzionali di personalità della responsabilità penale e di rieducazione del reo, mentre la giurisprudenza costituzionale e di legittimità impongono una verifica concreta e attuale della condotta e della persistenza del vincolo associativo;
- dal concorso nei delitti di estorsione non può farsi derivare, con inaccettabile automatismo, la partecipazione al sodalizio, che richiede la condivisione di un programma comune connotato dall'impiego sistematico del metodo mafioso;
non è stato raccolto alcun elemento suscettibile di provare che BR abbia fatto propri gli interessi e gli scopi dell'associazione, spendendone il nome e/o incrementandone la fama criminale o la capacità aggressiva. In sostanza la Corte di appello non si sarebbe attenuta ai principi dettati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulla connotazione della condotta di partecipazione alla associazione mafiosa.
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Si lamenta l'erroneità di impianto argomentativo che pretende di trarre la prova del reato permanente dalla "prova indiziaria di reati a consumazione istantanea come quelli di estorsione". 25.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta responsabilità dell'imputato per i delitti di estorsione di cui ai capi L), P), Q) e S). Quanto al capo L): le prove raccolte, consistenti nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia e nei risultati delle intercettazioni, non consentirebbero di comprendere il ruolo svolto dall'imputato nella vicenda, in assenza di elementi idonei a dimostrare i contatti con le vittime e la spendita del nome di IP RE. Quanto al capo P): a carico dell'imputato risulta soltanto il contenuto di intercettazioni afferenti a conversazioni erroneamente interpretate dai giudici di merito e riferite a un soggetto chiamato "CO" la cui identificazione nell'imputato non è certa. Quanto al capo Q): la prova della responsabilità è tratta unicamente dai colloqui captati;
si tratta di una isolata richiesta di denaro, non andata a buon fine, priva di riscontri e difforme dal modus operandi della CA. Quanto al capo S): la condanna poggia unicamente sulle dichiarazioni di IN AM, che non risultano sottoposte ad alcun vaglio di credibilità soggettiva e di attendibilità intrinseca. 25.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416- bis. 1 cod. pen. per i reati di cui al capi L), P), Q) e S). L'aggravante è stata desunta dai caratteri del territorio, a presenza mafiosa, in cui si collocano le azioni criminose ma senza effettivamente indagare l'impiego di un metodo mafioso e la concreta idoneità della condotta ad agevolare un retrostante gruppo mafioso. 25.4. Il quarto motivo riscontra violazioni di legge e vizi motivazionali in merito al trattamento sanzionatorio e segnatamente su: riconoscimento della recidiva (motivazione apparente e silenzio sulle ragioni dell'applicazione); quantificazione della pena (lontana dal minimo edittale, senza motivazione adeguata); diniego delle attenuanti generiche (motivazione stereotipata e apparente); violazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., per difetto di motivazione sull'incremento sanzionatorio relative al vincolo della continuazione tra reato associativo e reati-
fine.
26. OL MA AL. Propone due motivi.
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26.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla ritenuta responsabilità concorsuale dell'imputato e alla configurabilità della aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen. 26.1.1. Ripercorrendo gli arresti giurisprudenziali in tema di concorso di persone nel reato di estorsione ed esaminando le prove raccolte, si sostiene che la sentenza impugnata presenterebbe una lacuna argomentativa nell'apprezzare la sussistenza di un reale contributo partecipativo dotato di valenza causale rispetto all'azione estorsiva. Si afferma che: non è stato provato che OL ha effettivamente acquisito e trasmesso informazioni sui pagamenti di Edilcem;
la sua presenza in cantiere non sarebbe collegabile ad alcun intento estorsivo;
la fotografia del mezzo Edilcem, ritenuta elemento intimidatorio, non fu scattata da OL, bensì da LA AN, come risulta dalle intercettazioni (prog. 26669 RIT 750/18), in cui OL cercò di dissuaderlo;
la fotografia era uno screenshot visibile nello stato WhatsApp di OL, non inviata né utilizzata per intimidire;
OL era estraneo alla CA RE, non ha mai evocato appartenenze mafiose, e anzi era considerato con diffidenza dal gruppo, tanto da venir soprannominato "carabiniere". 26.1.2. Nell'ambito del medesimo motivo di ricorso, il ricorrente deduce l'assenza di motivazione sulla sussistenza del metodo mafioso e della agevolazione mafiosa, quest'ultima anche sotto il profilo del coefficiente soggettivo. 26.2. Il secondo motivo attiene alla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l'emergenza di chiari fattori positivi quali l'occasionalità del fatto, lo stato di incensuratezza, il comportamento processuale, l'allontanamento dal territorio e dalle dinamiche reggine mediante trasferimento al nord e lo svolgimento di regolare attività lavorativa. Si sostiene infine che "la condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili è viziata da carenza motivazionale, non essendo stato dimostrato alcun danno effettivo derivante dalla condotta del ricorrente".
27. DO ON
UP undici motivi principali, che introduce con una premessa;
deposita Inoltre una memoria contenente un motivo aggiunto, nonché una ulteriore
memoria difensiva. 27.1. Premessa.
ON è stato detenuto ininterrottamente dal 6 agosto 2009 al 10 aprile 2017, per poi tornare in carcere il 3 aprile 2018 in esecuzione dell'ordine n. 131/2018 SIEP della Procura Generale di Reggio Calabria. Ha quindi trascorso nove
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anni consecutivi in carcere, godendo di un anno di libertà tra i due periodi di detenzione. Il presente processo assegna all'imputato il ruolo di dirigente e organizzatore del clan egemone nel quartiere AN TE di Reggio Calabria, legato alle cosche De AN e GA. La condotta associativa è considerata permanente fino al 24 giugno 2020. Tale valutazione confligge con quella dell'indagine SE OP (proc. pen. n. 2344/2016 R.G.N.R. D.D.A.) riguardante la CA NC IN, federata con GA-De AN, attiva sempre a AN TE. In quel procedimento, ME IN viene indicato come capo e promotore, mentre ON viene coinvolto soltanto per reati di corruzione, peculato e invasione di terreni, aggravati dalla finalità di agevolare la CA IN, ma non è indicato come concorrente nel reato associativo. Le intercettazioni mostrano che i dirigenti dell'ATERP non temono ON, anzi lo denigrano, tanto che definiscono lui e la moglie dei "morti di fame". Quel processo si è concluso con il proscioglimento di ON. Anche nel presente processo, dalle intercettazioni emerge l'indifferenza di ON verso le dinamiche criminali. La Corte di appello ha ignorato la valenza ex art. 238-bis cod. proc. pen. degli accertamenti irrevocabili del procedimento parallelo. 27.2. Il primo e secondo motivo deducono vizio motivazionale in punto di contributo penalmente rilevante ai fini della partecipazione a titolo di concorso del ricorrente nel reato di estorsione contestato al capo L). 27.2.1. Si sostiene che le ragioni della condanna difettino del rapporto di causalità efficiente con le attività realizzate dagli altri concorrenti. La sentenza non fa corretta applicazione del principio della c.d. causalità psichica, là dove non considera adeguatamente il dato, pacificamente emerso, che ON si è limitato ad un incontro (neppure certo) con la vittima, la quale si era già determinata ad accogliere la richiesta estorsiva, di talché la condotta addebitata all'imputato, se effettivamente sussistente, sarebbe qualificabile al più come post factum non punibile. 27.2.2. L'operato dell'imputato è identico a quella di LO LI che, però, è stato assolto;
il che produce una insanabile frattura di logicità nel costrutto argomentativo della decisione. 27.3. Il terzo e il quarto motivo denunciano vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di estorsione contestato al capo T). 27.3.1. Dalle conversazioni intercettate è emerso soltanto che ON richiedeva il versamento di denaro agli AM. Il titolo di tali richieste è rimasto ignoto, pertanto è mera congettura ritenere, come ha fatto invece la Corte di appello, che tale richiesta si coniughi a una pretesa
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estorsiva; soprattutto considerato che manca la conferma da parte delle persone offese;
non è provata l'effettiva operatività dell'impresa degli AM nel territorio di AN TE;
ON non è mai interlocutore diretto nonostante dovrebbe essere "soggetto titolare" della pretesa estorsiva;
le captazioni nelle quali si parla dei "soldi per DO", si riferiscono a un lasso temporale in cui l'imputato era detenuto in carcere, essendo stato riarrestato il 3 aprile 2018, rendendo illogico attribuirgli una condotta attiva. 27.3.2. Si lamenta la diversità di conclusioni, nonostante l'identità delle posizioni e del materiale probatorio, rispetto a LO LI, assolto anche da questa imputazione. 27.4. Il quinto motivo lamenta vizio di motivazione in punto di ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto associativo di cui al capo A). La doppia conforme di condanna presenta un apparato argomentativo apparente o comunque carente nel ritenere che ON sia rimasto affiliato alla 'ndrangheta per tutto il periodo di detenzione, reinserendosi nell'attività criminale del gruppo non appena scarcerato, senza considerare che: dalle prove raccolte risulta che ON si disinteressava delle dinamiche criminali;
dal parallelo procedimento, è emersa l'assenza di autorevolezza in capo allo stesso. 27.5. Il sesto motivo contesta il ruolo apicale assegnato al ricorrente. La condanna si fonda sul presupposto che ON ha assunto le redini del clan nel periodo in cui il capo riconosciuto, ME IN era in carcere;
tuttavia, tale affermazione è il portato di un travisamento probatorio, dato che IN era anch'esso libero in costanza del periodo di libertà di ON. Inoltre nel processo c.d. Aghatos, la Corte di appello (con la sentenza allegata al numero 9) ha escluso che IN fosse il capo del locale di AN TE, di talché si produrrebbe l'assurdo per cui il ricorrente sarebbe esponente qualificato della CA ai sensi del secondo comma dell'art. 416-bis cod. pen., sebbene collocato in posizione subordinata rispetto a un mero partecipe e proprio sulla scorta di questo disallineamento, all'esito procedimento penale n. 68/2012 R.G.N.R. D.D.A. meglio noto come Archi-RE, la Corte di appello aveva attribuito a ON il ruolo di partecipe, inquadrandolo come "grosso picciotto", vale a dire in una posizione che non si accompagna necessariamente all'esercizio di poteri di direzione o di organizzazione. A fronte di tanto, considerata la valenza ex art. 238-bis cod. proc. pen. dei precedenti accertamenti divenuti irrevocabili, la Corte di appello non spiega in cosa sarebbe consistita la progressione gerarchica dell'imputato (al quale, peraltro, applica il minimo della pena prevista), né lascia comprendere quale sia la differenza tra ON e OL, nei cui confronti è stata esclusa l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 416-bis cod. pen.
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27.6. Il settimo motivo si appunta sull'assenza di risposta rispetto alla richiesta di applicazione dell'istituto della continuazione con i fatti giudicati dalla sentenza n. 349/2003, depositata all'udienza di appello del 24 giugno 2024. L'ottavo nega la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 416- bis, comma quarto cod. pen., in assenza di prova che il ricorrente, detenuto ininterrottamente dal 6 agosto 2009 al 10 aprile 2017 fosse a conoscenza della stabile detenzione di armi da parte del sodalizio mafioso. Il nono motivo censura denuncia l'omessa motivazione con riguardo alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. (evidentemente in relazione ai delitti estorsivi), posto che, circa la condotta agevolativa, la sentenza nulla dice sul dolo specifico in capo a ON e per quanto attiene al metodo mafioso, non si è tenuto conto che la condotta del ricorrente è stata ininfluente nella realizzazione del reato di cui al capo L). Il decimo e l'undicesimo motivo contestano la sussistenza della recidiva, l'eccessivo aumento applicato a tale titolo, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, l'entità della pena inflitta anche in relazione agli aumenti applicati a titolo di continuazione. 27.8. Il motivo aggiunto sviluppa il tema della posizione apicale, sulla scorta degli argomenti svolti nell'omologo motivo principale.
Si rimarcano:
- il travisamento probatorio: la sentenza impugnata attribuisce a ON il ruolo di dirigente della CA in assenza di prova che IN, cui ON era subordinato, avesse tale ruolo;
- il contrasto della decisione impugnata con le pronunce definitive rese nei procedimenti "Agathos" e "SE OP", che hanno escluso il ruolo direttivo di IN e la natura mafiosa dell'associazione; - l'incoerenza logica della pronuncia: la posizione di ON è stata considerata vicaria e ancillare rispetto a IN e quindi l'imputato non può aver ereditato un ruolo che IN, a lui sovraordinato, non aveva;
- la mancanza di motivazione logica e la non valutazione di atti processuali rilevanti, con riferimento all'art. 238-bis cod. proc. pen. Si sottolinea che ME IN è rimasto in libertà fino al 7 gennaio 2018 e che ON è stato riarrestato il 3 aprile 2018. 27.9. I difensori dell'imputato hanno trasmesso una ulteriore memoria che riprende i temi già trattati in ricorso: - si nega il contributo materiale e morale di ON nella vicenda estorsiva tra le cosche A- e RE;
si evidenzia l'assenza di condotta penalmente rilevante e l'irrilevanza del suo intervento;
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- si denuncia l'illogicità nel trattamento differenziato tra ON e LI, assolto nonostante un coinvolgimento più diretto. -in relazione al capo T), si contesta la mancanza di prova del coinvolgimento di ON, che non risulta mai interlocutore diretto nelle conversazioni intercettate;
si critica l'uso di presunzioni e l'inversione dell'onere della prova. - si deduce l'assenza di prova sul ruolo di capo promotore nella CA GA;
- si contesta l'aggravante della disponibilità di armi, ritenuta non provata;
-in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., si evidenzia l'assenza di elementi soggettivi idonei a configurare la finalità agevolativa;
Disinteresse manifestato verso le dinamiche associative e modalità operative del sodalizio. - si evidenzia l'eccessività dell'aumento di pena per la recidiva (7 anni e 8 mesi); si lamenta la mancata applicazione delle attenuanti generiche e dei criteri di cui agli artt. 133 e 133-bis cod. pen.
28. LO AP. Propone sette motivi.
28.1. Il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di corretta qualificazione giuridica del fatto e di efficacia causale dei comportamenti attribuiti al ricorrente rispetto a ciascuno degli episodi estorsivi oggetto di addebito. Le condotte in contestazione, come ricostruibili attraverso le dichiarazioni della persona offesa, integrerebbero non un episodio unitario a consumazione progressiva ma più reati estorsivi a consumazione istantanea. La qualificazione giuridica, nei termini prospettati, rileva: ai fini della individuazione del tempo del commesso reato, rispetto alla singola condotta ascrivibile a AP, considerato che la persona offesa non è stata in grado di collocarla nel tempo;
le conseguenze che se ne traggono rispetto ad altre circostanze di fatto ritenute rilevanti;
la sussistenza della circostanza aggravante del numero delle persone;
la rilevanza della recidiva. 28.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione circa la mancata qualificazione del fatto come favoreggiamento reale. AP si è limitato a incassare il provento dell'estorsione, si era già perfezionata senza il suo contributo. 28.3. Il terzo motivo contesta l'affidabilità del riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa, nonché la credibilità della stessa. Si evidenzia che: il riconoscimento è avvenuto tramite una fotografia reperita su internet, risalente al 2017, mentre i fatti contestati si sarebbero verificati nel 2015; la difesa ha prodotto fotografie alternative che mostrano notevoli differenze
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fisiche rispetto all'immagine utilizzata per l'identificazione, sollevando dubbi sulla verosimiglianza del riconoscimento;
la sentenza impugnata ha ritenuto attendibile il riconoscimento nonostante l'assenza di prova del momento in cui AP avrebbe subito un cambiamento fisico, come il presunto dimagrimento, che avrebbe reso compatibile la sua immagine con quella reperita online. Il motivo si inserisce in un contesto più ampio di criticità probatorie, che riguardano: le contraddizioni tra le dichiarazioni della persona offesa AN IC e quelle di NT PO, in merito al luogo e al momento del pagamento della tranche estorsiva attribuita a AP;
la mancata individuazione del momento consumativo della condotta contestata, che ha impedito di verificare se le fattezze fisiche di AP al tempo fossero effettivamente compatibili con quelle della fotografia utilizzata per il riconoscimento;
il contesto di incertezza e approssimazione temporale in cui si colloca l'identificazione, reso ancora più problematico dalla qualificazione del fatto come estorsione a consumazione progressiva, che ha consentito di superare l'assenza di prova sul momento esatto della condotta. La difesa sottolinea che, in assenza di una collocazione temporale precisa, non è possibile stabilire quale delle fotografie rappresenti fedelmente l'aspetto di AP al momento del presunto fatto, rendendo il riconoscimento non attendibile e privo di valore probatorio. 28.4. Il quarto motivo si appunta sulla ritenuta sussistenza dell'aggravante mafiosa. La sentenza impugnata ha riconosciuto l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3), cod. pen. e quella ex art. 416-bis.1 cod. pen., in contrasto con gli arresti della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in ipotesi di "estorsione ambientale", collegata a una "minaccia silente" da parte di appartenenti ad associazioni mafiose, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3), cod. pen., ma non quella di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sotto il profilo dell'utilizzo del metodo mafioso, che postula un'ulteriore esternazione, funzionale alla semplificazione delle modalità commissive del reato. 28.5. Il quinto motivo verte sul vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Si sostiene che non sarebbe stata accertata l'operatività della CA De AN nel periodo interessato dalla condotta illecita, in quanto tale presupposto, oggetto di altro procedimento, avrebbe formato oggetto di annullamento con rinvio ad opera della Corte di cassazione. Il sesto motivo contesta il riconoscimento della recidiva, perché effettuato solo sulla scorta di indici formali e senza valutare il requisito sostanziale della più accentuata colpevolezza o della maggiore pericolosità sociale. Il ricorrente
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evidenzia l'occasionalità della condotta, l'assenza di atti di violenza o minaccia, la distanza dal precedente reato, nonché l'ulteriore distanza tra il commesso reato (2016) e la pronuncia della sentenza di primo grado (2023) Il settimo riguarda il punto delle circostanze attenuanti generiche, che, secondo il ricorrente, sono state negate senza considerare le circostanze di tempo, l'occasionalità, l'assenza di condotte rilevanti, il "probabile allontanamento dall'ambiente, avvalorato anche dall'annullamento della sentenza di condanna per partecipazione associativa nel diverso procedimento".
29. NT RI. UP due motivi.
29.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità dell'imputato quale concorrente esterno, in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado. Si lamenta la mancanza di "motivazione rafforzata", nei termini individuati dalla giurisprudenza di legittimità, in relazione all'apporto causale e alla consapevolezza e volontà di fornire tale apporto. In particolare, la Corte di appello avrebbe omesso di confutare in modo puntuale le argomentazioni del primo giudice, limitandosi a sostituire una propria lettura del materiale probatorio senza dimostrare l'incompletezza o incoerenza della motivazione assolutoria. Si deduce l'inosservanza dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui il concorso esterno richiede un contributo concreto, volontario, consapevole e causalmente rilevante, che rafforzi o conservi l'associazione mafiosa. Tale contributo deve essere valutato ex post, con elevata credibilità razionale e certezza processuale. Il giudice di primo grado aveva ritenuto che la messa a disposizione dell'autocarrozzeria costituisse un apporto fungibile, non essenziale, e che in almeno due occasioni gli incontri tra TR ND e CE TU si fossero svolti altrove (autocarrozzeria Tramontana), escludendo così la rilevanza causale della condotta di RI. La Corte di appello, invece, sostiene che ND preferisse l'autocarrozzeria di RI per ragioni di sicurezza, ma tale scelta sarebbe stata estemporanea, non programmata, e non dimostra una disponibilità stabile e consapevole del ricorrente. Inoltre, la Corte attribuisce a RI, in maniera apodittica, una consapevolezza piena del contesto mafioso rimaste del tutto indimostrata. 29.2. Il secondo motivo si incentra sulla insufficienza probatoria della chiamata in correità operata dal collaboratore di giustizia CE CR. Le dichiarazioni di CR costituiscono l'unico elemento a carico del ricorrente. Tuttavia, lo stesso collaboratore ha affermato che NT RI
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era "defilato, timoroso", che "subiva la situazione" e che non partecipava alle riunioni, limitandosi a salutare nel piazzale. Non vi sono elementi esterni individualizzanti che corroborino le dichiarazioni del collaboratore, né prove che dimostrino la consapevolezza e volontarietà del contributo di RI alla vita dell'associazione mafiosa.
30. VA TT TI Articola tre motivi.
30.1. Il primo attiene alla violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al concorso nel delitto di tentata estorsione di cui al capo N). Si premette che la condanna dell'imputato si fonda esclusivamente sul contenuto di alcune intercettazioni ambientali effettuate a casa di IP RE, dove TI si è recato, per pochi giorni, nel febbraio-marzo del 2018, per eseguire, come muratore, dei lavori per la ristrutturazione di un bagno, essendo pacifico che TI non ha avuto con RE alcun rapporto, né prima di iniziare i lavori, né dopo aver finito i lavori, atteso che dagli atti risulta pure, incontrovertibilmente, che l'imputato, nel giugno del 2018, si è trasferito al nord, per svolgere le mansioni di autista in una piccola impresa di trasporti, presso la quale stava lavorando anche quando, nel 2022, è stato arrestato. La sentenza di appello non avrebbe risposto ai motivi di gravame con i quali si contestava: - l'assenza di prova sull'identità della persona offesa: le intercettazioni fanno riferimento a un "Nino" non meglio identificato, Individuato, senza elementi a sostegno, in IN CH. Il nome "CH" compare solo in un'altra intercettazione riferita a EN CH, mai collegato al capo N); - mancanza di denuncia o testimonianza: la presunta vittima non ha mai sporto denuncia né è stata escussa. Non sono stati acquisiti tabulati telefonici né effettuati pedinamenti o controlli incrociati;
travisamento del contenuto delle intercettazioni: il ricorso evidenzia che le conversazioni captate sono limitate a cinque episodi in un arco temporale ristretto e non dimostrano alcuna pressione estorsiva concreta;
erronea interpretazione del rapporto con RE: TI si trovava nell'abitazione di RE esclusivamente per motivi di lavoro. Lo stesso RE, in una conversazione, afferma che gli farebbe piacere "coltivare un'amicizia con TI, segno che non lo considerava un sodale. 30.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa di cui al capo A). TI si è trovato solamente in rapporto di lavoro occasionale con RE.
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La partecipazione al sodalizio viene tratta da elementi non significativi: il concorso nel reato di cui al capo N) rispetto al quale si sollevano tutti i dubbi già coltivati con il primo motivo;
le intercettazioni afferenti alle estorsioni di cui ai capi S) e U), da cui, però, l'imputato è stato assolto;
l'intercettazione del 21 febbraio 2018 (il cui contenuto viene trascritto) che, però, non assume valenza decisiva;
le dichiarazioni di AN LA, il quale poi ha effettuato una totale ritrattazione. Infine, si sottolinea che, al più, gli elementi raccolti condurrebbero a Inquadrare il ricorrente nella figura del concorrente esterno, così come era stato prospettato con il secondo motivo di appello, rimasto privo di risposta. 30.3. Il terzo motivo contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Al riguardo si rappresenta il ruolo marginale assunto nell'associazione, e l'assenza di "precedenti ostativi dato che l'imputato annovera un unico precedente che lo aveva visto coinvolto in "vicende di droga, soltanto perché tossicodipendente", quella pena però è stata interamente espiata in una comunità dove è riuscito a disintossicarsi. Il ricorrente lamenta, altresì, l'eccessivo aumento applicato a titolo di continuazione per il capo N), unico reato satellite residuo.
A).
31. IS PA. Propone sei motivi.
31.1. Il primo motivo involge la condanna per il reato associativo di cui al capo
Si premette che le captazioni che riguardano il ricorrente si concentrano nel solo 2018, nonostante la contestazione copra un arco temporale molto più ampio. La partecipazione all'associazione mafiosa postula una "messa a disposizione" stabile e continuativa. L'affectio societatis non può ricavarsi da condotte isolate o da rapporti con singoli associati, ma deve emergere un'adesione consapevole e permanente al sodalizio. Inoltre, la sentenza impugnata non risponde alle doglianze difensive su: il presunto incontro con NT BR, basato su contraddittorie e non univoche;
intercettazioni
- la partecipazione all'incontro del 26 maggio 2018 tra AR De AN e IP RE, mai documentato;
- la conversazione del 22 luglio 2018, relativa alla "vicenda AN", che era una questione personale di AR De AN, estranea alle logiche associative;
- le dichiarazioni generiche del collaboratore IZ De CA, prive di riscontri e fondate su confidenze apprese de relato 31.2. Il secondo motivo contesta la riconosciuta sussistenza dell'aggravante della disponibilità di armi sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo.
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31.3. Il terzo motivo si appunta sul reato di estorsione di cui al capo R). La difesa sostiene che la condotta contestata non integri il delitto di estorsione, ma piuttosto quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in quanto: la somma richiesta corrispondeva al debito effettivo delle persone offese;
non vi sarebbe stato alcun profitto ingiusto né danno alla vittima;
le modalità di richiesta non sarebbero state intimidatorie. La Corte di appello ha confermato la qualificazione giuridica della condotta, nonostante le contestazioni mosse dalla difesa e le criticità rilevate dalla Corte di cassazione, quando, in sede cautelare, con la sentenza n. 2942 del 10 ottobre 2022, aveva annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame emessa a carico del coimputato. La condanna si fonda su una erronea lettura delle conversazioni intercettate, nonché sul travisamento del dato relativo al valore dei mobili offerti a estinzione del debito. Peraltro, è rimasta del tutto indimostrata la partecipazione dell'imputato al reato estorsivo, che viene tratta da un labile riferimento alla detenzione da parte di PA "di un bigliettino di Ignoto"; una frase: "me la vedo io"; nonché al ritiro della somma di 900,00 euro da parte di tale "VA". Obietta la difesa che il bigliettino non fu mai consegnato;
che la frase è generica e non dimostra un ruolo attivo;
che la persona indicata con il nome "VA" non è identificabile con certezza in PA. 31.4. Il quarto e il quinto motivo contestano il riconoscimento delle circostanze aggravanti di cui all'art. 112 cod. pen. e 628, terzo comma, n. 3, cod. pen., nonché di quella di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Si deduce l'assenza di risposta al motivo di appello che lamentava il difetto di prova circa la consapevolezza, da parte delle persone offese, della partecipazione all'estorsione di persone ulteriori rispetto a quelle con cui si erano "relazionate". Ci si duole di una valutazione generica e generalizzata circa la sussistenza della aggravante mafiosa. 31.5. Il sesto motivo riguarda il riconoscimento della recidiva, la misura dell'aumento di pena applicata a tale titolo, la mancanza di motivazione sull'entità dell'aumento ex art. 81, secondo comma, cod. pen. rispetto al reato satellite di cui al capo R).
32. UI AN Propone tre motivi.
Con il primo contesta la configurabilità del reato di intestazione fittizia di cui al саро АЕ.
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Sostiene che: l'autonomia gestionale in capo a AN ND non prova che questi avesse "una disponibilità assoluta del bene"; non si verte in un caso di costituzione originaria di una società oggetto di interposizione fittizia ma in ipotesi di subingresso di un socio occulto in costanza della operatività della suddetta società; difetta la motivazione sulla componente teleologica. Con il secondo eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato, tenuto conto che si tratta di reato istantaneo e che l'impresa è stata costituita nel 2002. Il terzo motivo deduce assenza di motivazione sulla confisca
31. DR UN Si affida a due separati atti di ricorso.
Con uno (che reca l'intestazione e la firma digitale dell'avv. Aldo LA) coltiva sei motivi, con l'altro (che reca l'intestazione e la firma digitale dell'avv. AN Calabrese) articola cinque motivi.
Ricorso avv. LA.
31.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sui capi di imputazione AL) e AM) in ordine alle dichiarazioni rese dalla persona offesa AN AR, nonché travisamento della prova con riferimento alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia IZ De CA. Il racconto della persona offesa è stato apprezzato in dispregio alle regole che presidiano la valutazione di attendibilità della vittima del reato, senza tenere conto degli elementi di inaffidabilità indicati nei motivi di appello, che avrebbero dovuto indurre il giudicante a reperire elementi di riscontro, del tutto omessi. Prive di qualunque valenza sono, poi, le propalazioni del collaboratore De CA, il quale si limita a riferire de relato quanto appreso dalla voce dell'imputato. In tal caso non torna applicabile il disposto dell'art. 195 cod. proc. pen., sicché al gludice è impedito, in ragione della totale incontrollabilità della fonte originaria, utilizzare tale fonte di prova. Peraltro, sulle dichiarazioni del collaboratore si registra anche un travisamento della prova, poiché, alla pagina 28 dell'interrogatorio reso in data 28 dicembre 2020, De CA si è limitato a riferire di aver saputo da UN che IC stava subendo un'estorsione, ma non ha mai detto che UN si sarebbe attribuito una responsabilità in tal senso. Inoltre, nessuna risposta è stata fornita dalla Corte distrettuale circa l'elemento, dedotto con i motivi di appello, della detenzione di UN nel periodo in cui il dichiarante colloca il pagamento della "prima tranche" estorsiva e la confidenza ricevuta al riguardo. 31.2. Il secondo motivo attiene a violazione di legge e vizio di motivazione sul reato associativo di cui al capo A) dell'imputazione.
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Sotto il profilo dell'esistenza del reato associativo, si lamenta: l'inaccettabile automatismo che fa discendere la qualifica di partecipe di una macro-associazione confederata, dalla partecipazione al singolo sottogruppo criminale;
la contraddittorietà intrinseca di una motivazione che presenta UN come appartenente al sottogruppo diretto da RA De AN e, al contempo, nega che RA De AN abbia costituito un proprio autonomo clan;
il deficit di tipicità discendente dalla necessità, non soddisfatta, di dimostrare che la macro- associazione descritta al capo A) abbia espresso una capacità di intimidazione autonoma distinta da quella delle varie articolazioni territoriali che la compongono. In merito alla condotta partecipativa del ricorrente, si riprende quanto già rilevato circa l'esistenza del sottogruppo aggiungendo che l'asserito capo, LO OS De AN non risulta neppure imputato ai sensi dell'art. 416-bis cod. proc. pen. nell'ambito del presente procedimento. Si osserva inoltre che: l'adesione al sodalizio viene tratta dalla partecipazione ai due episodi estorsivi di cui ai capi AL) e AM), il primo dei quali, però, si colloca in un periodo antecedente (anno 2011) a quello oggetto della contestazione di cui al capo A) che, per UN, decorre dal 10 dicembre 2014, giorno successivo a quello di sottoposizione alla misura cautelare per la contestazione associativa di cui al procedimento penale denominato "Il Padrino" rubricato al n. 5454/2008 R.GN.R, D.D.A.; il collaboratore De CA riferisce di vicende occorse fino al 2014, prima della carcerazione di UN;
dette dichiarazioni, peraltro, sono generiche e difettano di riscontri individualizzanti;
residua soltanto un unico isolato episodio di tentata estorsione (quello di cui al capo AM, commesso tra marzo e ottobre dell'anno 2016), come tale insufficiente ai fini della prova della partecipazione all'associazione. 31.3. Il terzo motivo contesta la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. sotto il profilo della rispondenza della motivazione al coefficiente soggettivo disegnato dall'art. 59, secondo comma, cod.
pen.
Il quarto attiene alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione ai capi AL) e AM), affermata in generale per tutti gli imputati, senza soffermarsi sulle posizioni di ciascuno di essi. Il quinto denuncia l'assenza di motivazione sui motivi di appello che avevano contestato le aggravanti di cui agli artt. 61, n. 7, cod. pen. e 629, secondo comma, cod. pen, in relazione all'art. 628, terzo comma, nn. 1 e 3, cod. pen. Il sesto lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessiva severità della pena.
31.4. Ricorso avv. Calabrese.
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31.4.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416-bis cod. pen., lungo due direttrici: la valorizzazione delle vicende estorsive, la valorizzazione delle dichiarazioni del collaboratori di giustizia. Sulla prima direttrice, il difensore sostiene che la Corte territoriale ha attribuito rilievo decisivo al presunto coinvolgimento del ricorrente nelle condotte estorsive, ritenendolo indicativo della perdurante adesione al sodalizio mafioso già oggetto di condanna definitiva nel 2014. Tale impostazione si pone in contrasto con il divieto di cui all'art. 187 cod. proc. pen., che impone la pertinenza della prova al fatto oggetto di contestazione, nonché con la diversità strutturale e operativa tra il sodalizio mafioso oggetto della precedente condanna e quello attualmente contestato. La sentenza impugnata, nel ritenere "evidente la continuità" tra i due sodalizi, opera un salto logico non giustificato, omettendo di individuare elementi concreti di collegamento tra le due realtà associative. Ne consegue un vizio di motivazione per manifesta illogicità, non essendo stato dimostrato alcun contributo attivo del ricorrente al sodalizio attualmente contestato. La giurisprudenza di legittimità richiede, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 416-bis c.p., la prova di condotte specifiche e funzionali agli scopi dell'associazione, non essendo sufficiente la mera appartenenza o vicinanza culturale al sodalizio. La seconda direttrice si dipana secondo due profili: la genericità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia;
la mancata risposta al motivi di appello. La sentenza impugnata si limita ad affermare, in modo assertivo e non argomentato, che anche prescindendo dalle generiche dichiarazioni di CE CR, comunque confermative dell'affiliazione criminale ai De AN, il ruolo accertato con forza di giudicato trova sicura conferma anche per il periodo successivo». Tale affermazione viene censurata per varie ragioni: le dichiarazioni di CR non contengono alcun riferimento a condotte specifiche poste in essere dal ricorrente, né delineano un apporto concreto e funzionale al sodalizio mafioso oggetto di contestazione;
la Corte non ha indicato alcun altro elemento che possa corroborare le dichiarazioni dall'esterno, né ha svolto un'analisi sull'attendibilità soggettiva del dichiarante o sulla coerenza interna del narrato;
le dichiarazioni sono prive di contenuto cognitivo rispetto al fatto contestato si pone in contrasto con l'orientamento delle Sezioni Unite Mannino, secondo cui la partecipazione mafiosa deve essere dimostrata attraverso condotte specifiche, funzionali e causalmente efficienti rispetto agli scopi del sodalizio;
la Corte ha omesso di distinguere tra la mera appartenenza culturale o ambientale e la partecipazione
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attiva, confondendo il piano della prevenzione con quello della responsabilità penale. Infine, si sottolinea che l'atto di appello aveva sollevato specifiche censure sull'inattendibilità delle dichiarazioni di CR, ma la sentenza impugnata non vi ha dato alcuna risposta, incorrendo in un vizio di motivazione per omessa valutazione. 31.4.2. Il secondo e il terzo motivo contestano rispettivamente la configurabilità della circostanza aggravante di cui agli artt. 416-bis, quarto comma, cod. pen. e 416-bis.1 cod. pen. in termini non dissimili dal codifensore. Il quarto motivo deduce l'erronea individuazione deel reato associativo come reato più grave da porre a base del cumulo giuridico ai fini dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., considerato che il reato astrattamente più grave è quello punito con pena edittale superiore e dunque è il reato di estorsione. Il quinto lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
32. IN LA Articola cinque motivi.
33.1. Il primo denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al reato associativo di cui al capo A). I giudici di merito non hanno chiarito quale sia stato il contributo alla vita dell'associazione offerto dal ricorrente. Nulla disvelano al riguardo le intercettazioni telefoniche, e la circostanza è esclusa da AN LA, il quale ha attribuito al fratello IN il ruolo di autista di IP RE. 33.2. Il secondo, il terzo e il quarto motivo deducono violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per i delitti di estorsione di cui ai capi R), S) e U). Quanto al capo R), si sostiene che il ricorrente era presente alla richiesta formulata da AN LA, e non vi ha fornito alcun contributo;
peraltro, nessuna delle vittime ha interpretato quella richiesta come estorsiva. Sul capo S), si evidenza la mancata enucleazione di una condotta attiva riferibile al ricorrente. Circa il capo U), si sottolinea che dalle intercettazioni non emerge che l'imputato abbia preso parte all'estorsione, essendosi limitato ad accompagnare il fratello AN agli incontri con UM e a riferirne gli esiti a RE. 33.3. Il quinto motivo contesta l'entità della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
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33. AN LA
Formula sei motivi.
33.1. Il primo evidenza la violazione di legge e il vizio motivazionale che attingono sia la ritenuta ricostituzione (dopo la sua disgregazione) della CA RE sia la condotta partecipativa dell'imputato. Sul primo punto si svolgono doglianze analoghe a quelle di AB, rimarcando: la mancanza di forza intimidatoria attuale, effettiva e obiettivamente riscontrabile, come richiesto dall'art. 416-bis c.p. e dalla consolidata giurisprudenza di legittimità; l'assenza di prova della "rioperatività" della CA RE, già giudizialmente estinta nel processo Barracuda del 1999; l'apparenza della motivazione della sentenza impugnata, che collega il gruppo attuale alla storica CA RE solo per il territorio e la presenza di IP RE;
l'errore metodologico di ritenere che la mafiosità derivi dal territorio e non dal vincolo associativo effettivo;
l'assenza di riscontri investigativi e di elementi concreti che dimostrino la capacità intimidatoria del gruppo attuale. Quanto alla condotta partecipativa, il ricorso censura la motivazione della sentenza impugnata che ha omesso di verificare l'effettiva sussistenza, in capo a AN LA, della volontà di inserirsi stabilmente e consapevolmente nel sodalizio mafioso. Si afferma che la mera partecipazione materiale ai reati fine non è sufficiente a configurare la partecipazione all'associazione mafiosa, in assenza di una valutazione sul dolo specifico. Si sottolinea che l'imputato è genero di IP RE e non è stato chiarito se AN LA, con la sua condotta, intendesse favorire il presunto sodalizio o il suocero IP RE. 33.2. Il secondo, il terzo e il quarto motivo denunciano violazione di legge e vizio di motivazione sui reati estorsivi di cui ai capi N), R), S), T) e U).
Si sostiene:
- sul capo N): le conversazioni intercettate smentiscono l'impostazione accusatoria, poiché documentano che nessuna richiesta estorsiva è stata formulata e che è stato CH a formulare l'offerta a RE a titolo di amicizia, senza alcuna pressione o minaccia;
- sul capo R): l'affermazione di responsabilità incorre nell'errore di fondo di ritenere che i mobili valessero 8.000,00 euro, non supportata da elementi probatori (si riprendono gli argomenti del ricorso PA); sui capi S), T) e U): le condotte desumibili dalle intercettazioni non presentano elementi coercitivi né intimidatori e risultano inidonee a integrare la fattispecie di estorsione, anche nella forma tentata. 33.3. In esito al quarto motivo, si solleva una questione involgente tutte le imputazioni: il peso delle iniziali dichiarazioni confessorie dell'imputato alla luce della successiva ritrattazione. Si evidenzia che il GUP non aveva preso in
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considerazione il contenuto delle stesse;
mentre la Corte di appello vi si affida, senza però procedere ad un preliminare giudizio di attendibilità e credibilità. Il ricorso richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui le dichiarazioni confessorie, specie se ritrattate, devono essere sottoposte a vaglio critico e non possono essere assunte come prova senza una motivazione specifica. La ritrattazione è stata netta e motivata, ma la Corte non ha spiegato perché abbia ritenuto più credibili le dichiarazioni iniziali, né ha fornito elementi concreti a sostegno della loro attendibilità. 33.4. Il quinto motivo concerne le aggravanti dei reati di estorsione. Si lamenta l'assenza di motivazione sulla aggravante di cui agli artt. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen., nonché su quella prevista dall'art. 112 cod. pen. riconosciuta per il capo U). Si deduce l'inadeguatezza della motivazione circa il riconoscimento della "aggravante ex art. 71. 2023/91" (rectius art. 416-bis.1 cod. pen.), in quanto la Corte non ha chiarito in che modo il reato fine sia stato commesso per agevolare l'associazione mafiosa. Il ricorso richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cul tale aggravante richiede una motivazione specifica sul nesso finalistico tra il reato e il sodalizio mafioso. 33.4. Il sesto motivo contesta il riconoscimento della recidiva, la misura dell'aumento di pena applicata a tale titolo, l'eccessiva severità della pena inflitta, il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si evidenzia la genericità della motivazione con cui è stata riconosciuta la recidiva, in assenza di una valutazione concreta dei precedenti penali rispetto ai fatti oggetto del processo. L'aumento di pena, applicato a tale titolo, è stato erroneamente quantificato nella misura della metà richiamando, erroneamente, l'art. 99, comma terzo, cod. pen., mentre è stata riconosciuta solo la recidiva di cui all'art. 99, comma secondo, n. 1, cod. pen. che prevede un aumento "fino alla metà"; su tale presupposto il giudice di primo grado aveva applicato un aumento della pena nella misura di un terzo. La determinazione della pena base, discostatasi dal minimo edittale, non è adeguatamente giustificata e generica risulta la motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
34. NT LA Propone quattro motivi.
34.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta responsabilità dell'imputato per il tentativo di estorsione di cui al capo E).
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In particolare, si evidenzia la circolarità e quindi la "non autonomia" del dichiarato di IO BE rispetto alla chiamata in reità effettuata dal fratello AN BE, in ragione dell'assenza di un dato probatorio idoneo a rivelare che IO BE avesse avuto "scienza diretta ed autonoma" del messaggio estorsivo, che avrebbe sostanziato l'agire di LA e che era stato poi raccontato da entrambi i propalanti. La Corte di appello ha ridimensionato il dichiarato di IO BE, ma ha comunque cercato di "salvaguardare" la regola del riscontro incrociato con argomenti congetturali, come la presunta immediatezza dello scambio informativo tra i fratelli o la coincidenza temporale con l'inizio dei lavori a Pentimele. Si sottolinea l'illogicità della reazione emotiva di IO BE (che avrebbe chiesto al fratello di accorrere con urgenza), nonostante non conoscesse né il contenuto del messaggio né l'identità del mittente. Mancherebbe, quindi, un valido riscontro alle accuse di AN BE, e i tentativi della Corte distrettuale volti a riempire questo vuoto probatorio si sono rivelati vani perché ancorati ad argomenti inadeguati o comunque insufficienti. 34.2. Il secondo motivo contesta che, in ogni caso, la condotta riferita al ricorrente possa sussumersi nel paradigma del concorso nel delitto di estorsione tentata. La sentenza impugnata ha totalmente omesso di considerare che la complessiva dinamica esecutiva del fatto estorsivo (protrattosi per quasi un decennio) non vedrebbe mai la presenza di LA;
questi, dopo l'estemporaneo intervento iniziale, rimane totalmente assente dalla scena sia nei primi tre anni da allora, ossia dal 2008 al 2011 (là dove risultano "operativi" altri soggetti), sia nei successivi sei, ossia dal 2011 al 2017, nonostante il concorrente nel reato fosse ristretto in carcere proprio in quel periodo. Il ricorso denuncia la mancata replica del giudice d'appello a questa censura difensiva, che assume rilievo in quanto il reato estorsivo connota a vita dell'associazione mafiosa. L'assenza prolungata e non giustificata di LA rende illogico e giuridicamente insostenibile il riconoscimento del concorso nel reato. 34.3. Il terzo motivo contesta la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. sotto il profilo sia del metodo mafioso sia dell'agevolazione mafiosa. Quanto al metodo, il ricorrente si dichiara insoddisfatto della motivazione "generalista" offerta dalla Corte di appello. Quanto all'agevolazione mafiosa, lamenta il mancato apprezzamento dell'estemporaneità della condotta, sganciata dal dolo specifico richiesto per l'integrazione dell'aggravante. 34.4. 11 quarto si appunta sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
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35. IU ZZ UP quattro motivi.
35.1. Il primo attiene alla ritenuta sussistenza della condotta di partecipazione all'associazione mafiosa (CA A-). La Corte di appello si è limitata a richiamare le fonti di prova a carico dell'imputato (le dichiarazioni del collaboratore De CA, le intercettazioni, e l'estorsione di cui al capo M), senza confrontarsi con le censure difensive formulate in appello. Il ricorso evidenzia che De CA ha riferito circostanze apprese de relato, prive di riscontri autonomi e affette da circolarità probatoria;
che le intercettazioni sono generiche e indeterminate;
che l'estorsione sub M), considerata dalla Corte come prova della partecipazione associativa, non sussiste (per le ragioni esposte con il secondo motivo). Si denuncia una motivazione apparente, priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, e si richiama la giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice d'appello deve rispondere puntualmente alle doglianze difensive, specie quando fondate su elementi probatori controversi. 35.2. Il secondo motivo si incentra sul reato di estorsione di cui al capo M). Il ricorso contesta la lettura delle intercettazioni da parte della Corte d'appello, evidenziando che le conversazioni del 17 e 21 febbraio 2018 riguardano una permuta di terreno e non un'estorsione. RE e AB non parlano di pagamenti a ZZ, anzi affermano che AN non gli dava nulla. I due interlocutori interagiscono direttamente con DO ON, senza necessità di intermediari, contraddicendo la versione di IZ De CA. Si evidenzia che RE fa riferimento a una vicenda che si trascina da un anno, incompatibile con la tesi accusatoria. Il nome di PI IL (genero di AN) emerge solo in relazione all'installazione di condizionatori, non a estorsioni. Non vi è alcun riferimento a supermercati, distribuzione alimentare o pagamenti estorsivi. Si sottolinea inoltre che le intercettazioni non confermano le dichiarazioni (peraltro su circostanze apprese de relato) di De CA, anzi le smentiscono per voce degli stessi protagonisti della vicenda, secondo quanto il ricorso analiticamente espone. 35.3. Il terzo motivo denuncia l'erronea applicazione dell'istituto della continuazione.
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Nel riconoscere la continuazione con un reato già giudicato, i giudici di merito hanno individuato il reato più grave in quello oggetto del presente processo, senza motivare la scelta operata, in violazione del principio del favor rel. Il ricorso evidenzia che la Corte di appello ha omesso ogni valutazione comparativa tra i reati, limitandosi a recepire la decisione del primo grado. Si richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite, secondo cui il giudice deve esplicitare le ragioni della scelta, tenendo conto della gravità oggettiva e soggettiva del fatti, specie quando essa incide sulla pena finale. La scelta operata ha comportato un aggravio sanzionatorio non giustificato. 35.4. Il quarto motivo contesta l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., e il riconoscimento della recidiva;
deduce inoltre l'assenza di motivazione sul provvedimento di confisca Quanto all'aggravante, il ricorso evidenzia che la Corte ne ha dato per presupposta la sussistenza, senza indicare quali condotte specifiche di IU ZZ la giustifichino. In merito alla recidiva, si lamenta l'assenza di motivazione individualizzata, in violazione del principio di diritto secondo cui la recidiva deve essere motivata in modo specifico e non può essere riconosciuta automaticamente. Infine, il ricorso denuncia l'assenza totale di motivazione sul provvedimento di confisca, che è stato confermato senza indicare quali beni siano stati oggetto del provvedimento né quale sia il nesso tra tali beni e i reati contestati. Si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la confisca deve essere specificamente motivata, con riferimento alla pertinenza dei beni rispetto ai reati.
36. NT BR
Si affida a due separati atti di ricorso, a una memoria contenente motivi nuovi, nonché a una ulteriore memoria difensiva. 36.1. Ricorso a firma dell'avv. Calabrese: si compone di sei motivi. 36.1.1. Il primo attiene al riconoscimento del ruolo apicale. Si sostiene che la sentenza impugnata non individua un contesto associativo definito;
non dimostra l'esercizio concreto di una funzione direttiva;
valorizza elementi contraddittori o non attendibili;
omette di confrontarsi con emergenze di segno contrario. La Corte di appello ha attribuito ad NT BR un ruolo di direzione nella CA "BR", ma non ha mai individuato in modo puntuale la struttura organizzativa del sodalizio, non ha chiarito in quale segmento dell'organizzazione Il ricorrente avrebbe esercitato la funzione direttiva, ha descritto condotte (rapporti con altre articolazioni, raccolta estorsiva, gestione detenuti) che non
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sono state riferite a un contesto associativo definito, né a una posizione di preminenza rispetto ad altri sodali." Secondo la giurisprudenza consolidata, non è sufficiente la mera attribuzione formale o la rivendicazione di un ruolo di vertice, poiché occorre che il soggetto abbia esercitato concretamente poteri direttivi, con capacità decisionale autonoma e riconoscimento interno ed esterno. Nel caso di specie: non è stato dimostrato che BR abbia impartito ordini, organizzato attività, distribuito compiti o gestito risorse del sodalizio;
le condotte valorizzate (interlocuzioni con imprenditori, raccolta fondi per detenuti, gestione rapporti inter-cosche) non sono state collegate a un esercizio effettivo di poteri direttivi. La sentenza afferma che BR "lavorava nell'interesse di IP CH e NT AR, riconoscendo così una posizione subordinata. Tuttavia, gli assegna un ruolo di vertice facendo leva su due argomenti fallaci: lo stato di detenzione del capi, che però non ne esclude la preminenza gerarchica;
la "rappresentanza della famiglia", che è elemento non conducente. La Corte valorizza le dichiarazioni del collaboratore IZ De CA secondo cui NT BR sarebbe succeduto a CH come "reggente", pur riconoscendone l'inattendibilità intrinseca tanto da affermare che tali dichiarazioni sono da assumere "con tutte le riserve". Peraltro, la circostanza riferita dal collaboratore neppure è in grado di illuminare il requisito dell'effettivo esercizio di un ruolo direttivo. I collaboratori NI e IN FI hanno indicato NT BR come affiliato, ma non come dirigente. La sentenza non spiega perché tale dato, in apparente contrasto con la tesi accusatoria, sia stato ignorato o superato. 36.1.2. Il secondo motivo contesta la sussistenza della aggravante di cui all'art. 416-bis comma quarto cod. pen. Il ricorso evidenzia che la motivazione della sentenza impugnata si limita a formule astratte, ed evita di indicare emergenze specifiche riferibili ad NT BR. Non sono stati individuati elementi che colleghino il ricorrente alla disponibilità di armi o all'esercizio, mediante esse, di un controllo territoriale effettivo. Si richiama la giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'aggravante non può essere riconosciuta automaticamente, ma deve essere motivata in modo specifico, con riferimento a condotte concrete e individuali 36.1.3. Il terzo motivo mira ad escludere l'aggravante mafiosa in relazione ai reati di estorsione.
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Si rileva che la sentenza impugnata richiama principi generali sull'estorsione ambientale senza verificare se, nei singoli episodi, vi sia prova concreta del metodo o dell'agevolazione mafiosa. Il quarto motivo denuncia l'erronea individuazione del reato più grave in quello di cui all'art. 416-bis cod. pen., anziché nella estorsione di cui al capo G), punita con la pena edittale massima di trent'anni di reclusione. Il quinto motivo contesta il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 71 d. lgs. n. 159 del 2011. Si rileva che la sentenza impugnata affronta il tema solo nel paragrafo sul trattamento sanzionatorio, senza indicare alcun elemento specifico riferito al ricorrente. Il motivo denuncia un'omessa motivazione, nonostante il profilo fosse stato devoluto con specifico motivo di impugnazione. Il sesto motivo si appunta sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando una omessa valutazione degli elementi rappresentati con il motivo di appello. 36.2. Ricorso a firma dell'avv. Parrelli: sei motivi. 36.2.1. I primi quattro motivi deducono violazione di legge e vizio motivazionale sugli episodi estorsivi di cui ai capi B), C), G) e V). Sul capo B): soltanto IN AM (non anche LE AM) menziona BR, ma il suo narrato presenta molteplici profili di criticità, in relazione al movente, al contesto in cui si inserisce e alla personalità del suo autore. La Corte di appello non ha affrontato gli snodi problematici sollevati con l'atto di appello, né ha applicato i criteri di valutazione delle dichiarazioni accusatorie stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità. Si evidenzia la contraddizione nel comportamento di AT, che avrebbe prima mostrato indignazione per la richiesta estorsiva e poi ne sarebbe stato beneficiario, aderendo all'invito a farsi latore della richiesta di pagamento. Il fatto oggetto di addebito sovrappone condotte non riferibili al BR, diluite nel tempo, con attori diversi e modalità eterogenee, senza individuare una condotta minatoria penalmente rilevante. Sul capo C): la condanna si basa sulle dichiarazioni di ZI, che però sono inaffidabili sotto il profilo dell'interpretazione degli eventi riferiti, e su una conversazione dal contenuto equivoco. Si sostiene che: l'incontro tra BR e ZI è stato casuale e finalizzato alla ricerca di lavoro;
la richiesta di "cortesia" è stata interpretata da ZI come una "regalia in denaro", senza fondamento oggettivo;
non sono state considerate le numerose discrasie presenti nel racconto della persona offesa quali l'attribuzione a BR di una minaccia anonima contenuta in un biglietto, nonostante i riferimenti puntassero ad altro soggetto;
indicazioni inventate (es. bici elettrica che BR non possedeva); rilascio parcellizzato delle dichiarazioni;
rapporti continuativi tra ZI e UN anche
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dopo l'episodio; la Corte ha ritenuto sufficiente la dichiarazione della persona offesa, senza verificare la plausibilità della calunnia come strategia per liberarsi da un debito;
la conversazione RIT 2110/17 n. 84 è ambigua e non riferibile al capo d'imputazione; la Corte ha ipotizzato che BR agisse per conto di UN, ma senza riscontri negli atti;
non emerge alcuna minaccia o condotta intimidatoria da parte di BR. Sul capo G): NT BR non ha partecipato all'estorsione ai danni di TT, ma ha solo riferito fatti noti, acquisiti ex post e de relato. Le intercettazioni del 25.1.2018 e dell'8.5.2018 dimostrano che BR non ha ricevuto né sollecitato alcun dono. L'espressione "c'era CO davanti" tendeva a rafforzare il racconto, non ad affermare la presenza di BR stesso al momento della consegna. La Corte ha travisato il significato delle conversazioni, attribuendo a BR un ruolo attivo nella spartizione delle somme, sulla scorta di mere illazioni, in difetto di dati probatori ai quali ancorare la dimostrazione di un concorso punibile. Sul capo V): la sentenza impugnata è incentrata sulla ricostruzione del fatto storico, ma perde di vista il concorso del ricorrente, rispetto al quale la chiamata in reità di ER non trova suffragio in alcun riscontro individualizzante. Nessuna delle circostanze richiamate dalla Corte (dialogo BR-RE, problematiche con Croce Valanidi, scarcerazione di AT) è riferibile direttamente a BR. Questi si sarebbe limitato a condividere informazioni, senza assumere un ruolo attivo o compiere una condotta penalmente rilevante. Le dichiarazioni di BE sono contraddittorie, arricchite nel tempo, e prive di coerenza, costanza e spontaneità. La sentenza non indica come BE sia stato indotto al pagamento, né come BR abbia agito nella presunta occasione in cui si sarebbe recato da lui. Non è configurabile neppure una forma di estorsione ambientale, dato il legame di BE con la CA BR. 36.2.2. Il quinto motivo contesta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 71 d. lgs. n. 159 del 2011. Con l'atto di appello si era dedotto che l'imputato non è mai stato sottoposto a una misura di prevenzione personale, poiché, a seguito di annullamento, ad opera della Corte di cassazione, del provvedimento impositivo, la Corte di appello non aveva accolto la proposta, chiudendo così il procedimento di prevenzione. A fronte di tale rilievo, nulla ha risposto la Corte distrettuale. 36.2.3. Il sesto motivo contesta il riconoscimento della recidiva e l'entità dell'aumento applicato per le due circostanze aggravanti ad effetto speciale (recidiva e art. 71 d. lgs. 159/2011). Si sostiene che NT BR aveva subito un'unica condanna precedente alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione. Ai sensi dell'art. 99, sesto comma, cod. pen. l'aumento per la recidiva non può superare il cumulo delle pene precedenti. La Corte di appello ha applicato un
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aumento di cinque anni, in violazione anche dell'art. 63, quarto comma, cod. pen. che impone, in caso di concorso tra più aggravanti a effetto speciale, l'applicazione della pena prevista per la circostanza più grave, aumentata al massimo di un terzo. Anche applicando il massimo dell'aumento (pari a un anno, un mese e dieci giorni), la pena non poteva essere aumentata di cinque anni. La Corte non ha motivato ne la sussistenza della recidiva né la misura dell'aumento, limitandosi a un riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, senza verificare se il nuovo reato fosse sintomatico di maggiore riprovevolezza e pericolosità. 36.3. Il motivo nuovo riprende quello principale che contesta il ruolo apicale. La Corte di appello ha escluso il ruolo direttivo per RA De AN, IA ND, EN BR, AN e OL sulla scorta di elementi e valutazioni che non vengono replicate per il ricorrente. Non sono indicate le ragioni per le quali dovrebbe identificarsi nel ricorrente il "Totò che, in base a una intercettazione, avrebbe tutto nelle sue mani. La stessa sentenza riconosce che BR agiva "nell'interesse di IP CH e NT AR, entrambi detenuti ma ancora ritenuti dirigenti effettivi. Non vi è prova che BR abbia assunto la reggenza della CA in loro assenza. BR non aveva contatti con esponenti di altre cosche. È documentato il rifiuto di EN GA a incontrarlo. Diverse persone assegnano ad altro soggetto il ruolo di reggente. Il collaboratore AV AR lo ha attribuito a DO AN. 36.4. La memoria difensiva è incentrata sulla impossibilità di configurare l'aggravante di cui all'art. 71 d. lgs. n. 150 del 2011 in assenza di precedente applicazione di una misura di prevenzione personale definitiva.
37. SO LI (classe '57) Formula nove motivi.
37.1. Il primo solleva eccezione di inutilizzabilità del risultati delle operazioni di intercettazione tramite captatore informatico installato sui telefoni cellulari del ricorrente (RIT 928/19) e di SO LI classe '95 (RIT 499/19), per originaria mancanza di "sufficienti indizi" di reato e per difetto di adeguata motivazione dei decreti autorizzativi. A differenza di quanto ritenuto dai giudici di merito, le intercettazioni mediante captatore informatico di cui al RIT 928/19 (disposte in relazione all'omicidio del magistrato IN Scopelliti avvenuto trent'anni prima) e al RIT 499/19 (relative al procedimento iscritto per l'omicidio di CK AR avvenuto nel dicembre 2016) si fondano su elementi inesistenti, insignificanti, meramente congetturali, come tali inidonei ad assurgere "a sufficienti indizi di reità", sia nella loro valenza oggettiva sia rispetto al collegamento con le persone intercettate.
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Inoltre, i decreti autorizzativi, anche se riguardati nella prospettiva della motivazione per relationem, rimangono comunque privi di una chiara indicazione degli elementi essenziali costituiti da: i sufficienti indizi di reato (in applicazione dell'art. 13 d.l. 152/91 conv. in l. 203/91); la necessità delle intercettazioni ai fini delle indagini (art. 13 D.L. 152/91 conv. in L. 203/91); le specifiche ragioni che rendono necessario l'impiego di un captatore informatico (art. 267, comma 1, terzo periodo, cod. proc. pen.). 37.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità del ricorrente per il delitto di partecipazione all'associazione mafiosa di cui al capo A). Si sostiene che la Corte di appello ha riconosciuto la partecipazione di SO LI alla consorteria mafiosa in modo apodittico, senza indicare condotte specifiche che dimostrino un ruolo attivo, stabile e funzionale all'interno del sodalizio. Si evidenzia che: non vi siano elementi concreti da cui desumere una "messa a disposizione" del prevenuto;
non emergano comportamenti che attestino un inserimento organico e continuativo nel gruppo criminale;
difetta la prova di una volontà concreta e consapevole di aderire al sodalizio mafioso;
non vi sono reati-fine realizzati da LI. La sentenza si fonda su un automatismo probatorio, basato sulla storicizzazione dell'accusa e su rapporti familiari o ambientali, privi di valore penalmente rilevante. Non sono rilevanti né le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia - prive di riscontri attendibili, anzi smentite da insuperabili prove documentali, riferite a periodi temporali diversi da quelli oggetto di contestazione, "condizionate e inquinate [...] dalla lettura dell'ordinanza genetica della misura custodiale" - né i risultati delle intercettazioni: parziali, frammentarie e decontestualizzate;
interpretate in modo selettivo;
inidonee a dimostrare un ruolo attivo del prevenuto, anzi, in alcuni casi, rivelatrici di un suo distacco dalle dinamiche criminali. I rapporti con i componenti delle cosche sono spiegabili con la comune appartenenza territoriale e familiare, e non implicano automaticamente una partecipazione al sodalizio. Mentre è provato per tabulas il distacco dell'imputato dall'ambiente criminale, come testimonia il percorso di reinserimento sociale intrapreso nel 2009, culminato con l'ottenimento della semilibertà nel 2017, e la lettera con richiesta di perdono inviata ai familiari di UN NO, da lui assassinato. 37.3. Il terzo motivo denuncia la violazione della regola di giudizio che presiede alla valutazione delle chiamate in correità o direita.
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La sentenza impugnata non avrebbe proceduto a valutare la credibilità soggettiva del dichiarante, a verificare l'attendibilità oggettiva del racconto, a ricercare riscontri esterni. In particolare, le dichiarazioni del collaboratore IZ De CA sono prive di specificità, si riferiscono a fatti appresi da altri (senza alcuna verifica estesa alla attendibilità della fonte primaria di conoscenza), sono influenzate dalla lettura dell'ordinanza custodiale (come lo stesso dichiarante ammette), non risultano corroborate da riscontri esterni individualizzanti. Il dialogo tra l'imputato e il figlio IU, del 13 novembre 2019, viene valorizzato dalla Corte di appello, quando invece dallo stesso non emerge alcun elemento di conferma all'ipotesi accusatoria. In essa sono assenti contenuti penalmente rilevanti;
vi è la manifestazione di una presa di distanza: la frase "pur non me' veru" ("anche se non è vero") - non trascritta dalla Procura e recuperata grazie al CTP e alla perizia trascrittiva, disposta nel giudizio ordinario e acquisita dalla Corte di appello, ex art. 603 cod. proc. pen., all'udienza del 23 gennaio 2024- è centrale e indica che SO non ha effettivamente rapporti con "famiglie importanti" o "cristiani" (termine usato in contesti mafiosi per indicare affiliati), ma simula di averli per dissuadere I nipoti da atteggiamenti imprudenti;
la conversazione è inserita in un contesto di dinamiche parentali, non criminali;
l'imputato si mostra preoccupato per l'immagine della famiglia, ma non impartisce ordini o partecipa a strategie del sodalizio. 37.4. Il quarto motivo denuncia vizio di travisamento della prova. La condanna si fonda su risultati probatori incontestabilmente diversi da quelli acquisiti e segnatamente: il contenuto dell'intercettazione ambientale del 13 novembre 2019 tra LI SO e il figlio IU, registrata nella sessione 162, progressivo 123, RIT 499/19, in cui è stata omessa la frase "pur non me" veru (recuperata grazie a CTP e perito di altro procedimento - cfr. sopra terzo motivo), che capovolge il significato del dialogo come evidenziato con il terzo motivo;
il presunto incontro con CO UM, che la difesa ha dimostrato non essersi mai verificato, per incompatibilità con i periodi di detenzione dei soggetti coinvolti;
l'erronea interpretazione del ruolo dell'imputato che si muove unicamente nell'ambito delle dinamiche parentali e non come "paciere" della CA;
l'assenza di condotte rilevanti nell'ottica del contributo partecipativo. Inoltre, viene omessa la valutazione di elementi di prova decisivi quali quelli rappresentati dalla "produzione documentale della busta paga tranciante rispetto all'interpretazione del contenuti oggetto di attività captativa riportati nel brogliacci della P.G". 37.5. Il quinto motivo contesta la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen.
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Si afferma che la Corte di appello ha attribuito l'aggravante in modo automatico, sulla base di riferimenti generici alla CA, senza individuare condotte specifiche o disponibilità effettiva di armi da parte di SO LI. Si evidenzia che non vi è prova della disponibilità concreta e operativa di armi, né della consapevolezza del ricorrente in merito alla loro esistenza. 37.6. 11 sesto motivo deduce il malgoverno della regola valutativa della prova indiziaria, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Si sostiene che la Corte ha fondato la responsabilità di SO LI su una serie di elementi indiziari privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. La sentenza impugnata omette di valutare autonomamente ciascun indizio, limitandosi a una lettura cumulativa e assertiva, senza esplicitare il nesso logico tra gli elementi e il fatto da provare. Non viene chiarito in che modo gli indizi convergano verso la responsabilità del ricorrente, né viene fornita una motivazione strutturata sulla loro interrelazione. Il ricorso richiama la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la prova indiziaria richiede una verifica rigorosa e una motivazione analitica, che nel caso di specie risulta del tutto assente. 37.7. Il settimo motivo denuncia l'apparenza della motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata in presenza di specifici motivi di appello. Secondo il ricorrente la Corte di appello ha riproposto le argomentazioni della sentenza di primo grado, senza sviluppare una propria analisi autonoma e critica. Non è stata fornita alcuna risposta alle censure sollevate con i motivi di impugnazione, né è stata valutata la documentazione difensiva acquisita nel giudizio di appello. La motivazione si presenta generica, tautologica e priva di un effettivo scrutinio delle questioni sollevate, in violazione dei principi di diritto sanciti dalla giurisprudenza di legittimità. La funzione del giudice di secondo grado non può ridursi a una mera conferma, ma richiede un riesame effettivo e motivato delle doglianze difensive. 37.8. L'ottavo motivo denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, in assenza di motivazione individualizzata e in violazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Si assume che la Corte di appello ha negato le attenuanti senza tenere nel debito conto che SO LI ha intrapreso un percorso di reinserimento sociale dal 2009, culminato con l'ottenimento della semilibertà nel 2017. La progressione penitenziaria è un dato oggettivo, che testimonia l'avvenuta rieducazione e avrebbe imposto una motivazione rafforzata per il diniego. Inoltre, il ricorso richiama la lettera inviata ai familiari di UN NO, come segno tangibile di ravvedimento, che la Corte distrettuale non ha valutato né menzionato.
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La motivazione si presenta generica e stereotipata, priva di un effettivo scrutinio degli elementi favorevoli all'imputato. 37.9. nono motivo denuncia l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio e l'erroneo riconoscimento della recidiva. Il giudice di secondo grado ha applicato un aumento di pena per la recidiva senza fornire alcuna motivazione specifica, né indicare in che modo tale aggravante abbia inciso sulla quantificazione della pena. Si evidenzia che la recidiva non è applicabile nel caso di reato permanente, e comunque non può essere riconosciuta automaticamente, in assenza di una verifica sulla maggiore pericolosità e riprovevolezza del soggetto. La Corte ha omesso ogni valutazione in tal senso, limitandosi a un riscontro formale dell'esistenza di precedenti penall, con conseguente illegittimità dell'aumento di pena disposto.
38. UI LI
Propone quattordici motivi principali;
deposita inoltre una memoria con motivi aggiunti e una ulteriore memoria di replica alle conclusioni del P.G. 38.1. Il primo motivo riproduce, anche testualmente, l'eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni sollevata con il ricorso di SO LI, cl. 57 (fratello di UI). 38.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità di UI LI per il reato di associazione mafiosa con ruolo apicale. Le censure sviluppano le seguenti tematiche. La Corte d'appello ha confermato la responsabilità di LI per un duplice ruolo: da un lato, dirigente e organizzatore della CA De AN, dall'altro, promotore di un gruppo autonomo con velleità scissionistiche. Secondo la difesa, tale doppia attribuzione è logicamente inconciliabile e non supportata da alcuna prova concreta. La sentenza non distingue temporalmente né qualitativamente tra le due presunte condotte, generando una motivazione contraddittoria. La responsabilità dell'imputato è stata affermata sulla base di intercettazioni parziali e mal trascritte, smentite dalla consulenza tecnica del dott. Curreli e dalla perizia effettuata nel parallelo giudizio dibattimentale e acquisita agli atti di processo ex art. 603 od. proc. pen. Già in sede cautelare, il GIP aveva escluso un ruolo apicale, qualificando UI LI come mero partecipe. Nel procedimento Archi RE (n. 5454/08 R.G.N.R.), Il Tribunale del riesame aveva disposto la scarcerazione per assenza di gravità indiziaria, e la Procura ha successivamente richiesto l'archiviazione.
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Non vi è alcuna prova che LI abbia esercitato funzioni direttive o organizzative: non ha impartito ordini, gestito estorsioni, mantenuto rapporti con altre cosche, né ricevuto proventi illeciti. Non ha mai partecipato a summit mafiosi, né ha avuto un ruolo riconosciuto all'interno della CA. La Corte ha ignorato il principio secondo cui i ruoli apicali devono essere concretamente esercitati e riconosciuti anche all'esterno. A differenza di quanto ha scritto il GUP nella sentenza di primo grado, LI è stato condannato in passato solo come partecipe. Questo dato è stato corretto dalla Corte di appello, senza trarne, però, le dovute conseguenze. La Corte ha valorizzato una conversazione del 30-31 agosto 2019 tra LI e il fratello SO, ritenendola indicativa della sua permanenza nella consorteria. Tuttavia, tale colloquio è meramente rievocativo del passato e non dimostra alcuna condotta attuale, tantomeno prova un ruolo apicale mai assunto in passato. La Corte distrettuale ha sostenuto l'esistenza di un sottogruppo LI con mire scissionistiche, pur in assenza di qualunque supporto probatorio e ha risolto la contraddizione insita nella contestazione, sostenendo, in maniera altrettanto contraddittoria, che il sottogruppo era funzionale agli scopi della associazione madre, in quanto fisiologicamente compatibile con la realizzazione degli scopi della predetta. Non è stato chiarito quando e con quali modalità UI LI, mero associato alla CA (come attestato dalle sentenze divenute definitive) abbia scalato la gerarchia assumendo il ruolo di dirigente/organizzatore. Non vi è alcuna prova che LI abbia organizzato estorsioni, danneggiamenti o altro;
non ha gestito appalti o attività economiche;
non ha partecipato a riunioni con altri capi CA per definire la spartizione del denaro proveniente da attività illecita;
né ha indicato i limiti territoriali entro cui poter esercitare la propria forza intimidatrice a difesa dei propri interessi. Il "sottogruppo LI", composto soltanto dal ricorrente e dai suoi due figli, AL IU cl. 89 e SO cl. 95, anche laddove ritenuto esistente, non risulta aver commesso alcun delitto-scopo, né ha subito sequestro di armi, di droga, o di merce rubata, oggetti preziosi e cospicue disponibilità di denaro. Le vicende giudiziarie dell'imputato, dal 2007 al 24 giugno 2020 (giorno del suo arresto), disegnano un quadro antitetico rispetto alle responsabilità a lui attribuite nel presente processo. Né le intercettazioni telefoniche né le dichiarazioni del collaboratore IZ De CA (che il ricorso riproduce e commenta nelle parti ritenute rilevanti) dimostrano un ruolo attivo di UI LI all'interno della CA o il litigio con De AN per il controllo di Gallico.
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38.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta partecipazione dell'imputato all'associazione mafiosa. La Corte d'appello ha affermato la "permanente affiliazione" dell'imputato alla consorteria De AN, richiamando precedenti sentenze ("Olimpia 1" e "Number One") senza indicare condotte concrete, attuali e riconoscibili. La motivazione si fonda su un colloquio rievocativo del 30-31 agosto 2019, privo di valore probatorio, e su emergenze neutre, non idonee a dimostrare una partecipazione attuale, stabile e funzionale all'interno dell'associazione. Non vi è prova di una "messa a disposizione" dell'imputato per il perseguimento degli scopi del sodalizio, né di un contributo causale, anche minimo, alla vita dell'associazione. La difesa evidenzia l'assenza di affectio societatis e di volontà consapevole di aderire al sodalizio. Viene richiamata l'assenza di reati fine, la natura familiare del rapporti e l'allontanamento dal mondo criminale sin dal 2007. La Corte distrettuale ha omesso di considerare il giudicato cautelare favorevole nel procedimento Archi RE e ha ignorato l'assenza di condotte penalmente rilevanti successive al 2007. 38.4. Il quarto motivo lamenta la violazione della regola di giudizio che deve disciplinare la valutazione della chiamata in correità o reità. Il motivo sviluppa tematiche analoghe a quelle del ricorso di SO LI. Si deduce che la Corte di appello ha omesso di verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni. I riscontri esterni non presentano carattere individualizzante, il narrato di IZ De CA che il ricorso analizza nei suoi passaggi ritenuti essenziali - non è corroborato dalle dichiarazioni accusatorie di altri collaboratori di giustizia (HI, CR, FI), non connotate da convergenza, né da indipendenza da suggestioni o condizionamenti inquinanti e, ancora, meno da specificità e autonomia genetica. Mentre i racconti di altri collaboratori non sono riferibili all'arco temporale oggetto di contestazione. 38.5. Il quinto motivo deduce travisamento della prova sul contenuto delle intercettazioni. Il ricorso evidenzia che i brogliacci redatti dalla polizia giudiziaria risultano incerti, lacunosi e contenenti interpolazioni arbitrarie, con attribuzione agli interlocutori di frasi mai pronunciate. La consulenza tecnica del dott. Curreri e la perizia trascrittiva effettuata nel giudizio dibattimentale, acquisita ex art. 603 cod. proc. pen. hanno confermato tali anomalie, evidenziando una distorsione del contenuto semantico delle conversazioni. La Corte di appello ha omesso di confrontare criticamente le trascrizioni ufficiali con la perizia tecnica, fondando la propria motivazione su elementi probatori alterati. Il travisamento ha inciso sulla
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qualificazione giuridica dei fatti e sulla responsabilità dell'imputato, in violazione dei principi di correttezza probatoria e di motivazione logica e coerente. 38.6. Il sesto motivo si appunta sulla affermazione di responsabilità in ordine al reato di detenzione di armi comuni da sparo (capo H). La prova del fatto è stata tratta da una intercettazione, che non consente di comprendere le caratteristiche delle armi di cui si parla, dato che nessun'arma è stata rinvenuta o sequestrata all'imputato. Il ricorrente sostiene: "Appare evidente, pertanto, che dalla conversazione de qua non poteva e non può ragionevolmente e logicamente dedursi che la stessa verteva su armi comuni da sparo, e non su quella di 'tipo guerra', oppure che si tratti di 'arma all'antica'. 38.7. Il settimo motivo contesta l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. La Corte d'appello ha ritenuto l'associazione armata sulla base di elementi privi di specifica rilevanza: pronunce irrevocabili relative alle cosche BR, GA, De AN e ND;
una dichiarazione generica del collaboratore IZ De CA circa la consegna di una pistola a AR De AN da parte di UI LI;
le contestazioni di reati in materia di armi ai capi H) e I). La difesa evidenzia che: non vi è alcuna prova diretta della disponibilità di armi da parte del ricorrente;
la Corte ha omesso di accertare la consapevolezza soggettiva del prevenuto rispetto alla disponibilità di armi da parte del sodalizio;
il riferimento alla "notoria disponibilità di armi in capo alla 'ndrangheta" è generico e non calato sul coefficiente psicologico dell'imputato. 38.8. L'ottavo motivo contesta il riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione al reato di cui al capo H). Il ricorso evidenzia che non vi è alcuna prova che la condotta contestata sia stata finalizzata ad agevolare l'associazione mafiosa. La Corte d'appello ha omesso di motivare la sussistenza del nesso funzionale tra la condotta e gli scopi dell'associazione, limitandosi a una presunzione priva di fondamento probatorio. 38.9. Il nono denuncia il malgoverno della regola valutativa della prova indiziaria. Si sostiene che la Corte d'appello ha fondato la responsabilità di UI LI su elementi indiziari privi di gravità, precisione e concordanza, in violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Le dichiarazioni del collaboratore IZ De CA non sono corroborate da riscontri esterni individualizzanti, né da dichiarazioni convergenti e autonome di altri collaboratori. Gli elementi valorizzati sono generici, neutri e non riferibili al periodo contestato. La Corte ha omesso di valutare la tenuta logica del quadro indiziario nel suo complesso, adottando una motivazione apparente e assertiva, priva di verifica critica e di coerenza probatoria
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38.10. Il decimo denuncia l'apparenza della motivazione della decisione impugnata, perché ritenuta dal ricorrente meramente riproduttiva della sentenza di primo grado, senza fornire risposta alle puntuali critiche sollevate con i motivi di appello. Le doglianze difensive relative alla qualificazione del ruolo, alla prova indiziaria, alle aggravanti e alle intercettazioni non sono state confutate né superate. La motivazione si fonda su elementi neutri, privi di rilevanza probatoria, e si limita a formule assertive, prive di analisi logica e giuridica. La Corte distrettuale ha omesso di considerare il giudicato cautelare favorevole e le archiviazioni pregresse, disattendendo l'obbligo costituzionale e codicistico di motivazione autonoma, coerente e completa. 38.11. L'undicesimo motivo contesta il riconoscimento della recidiva. Il ricorso evidenzia che la Corte d'appello ha applicato la recidiva in modo automatico, senza valutare la sua incidenza concreta sulla condotta contestata e sulla pericolosità sociale dell'imputato. La recidiva è stata riconosciuta in relazione a un reato permanente (associazione mafiosa), in assenza dei presupposti normativi richiesti dall'art. 99 cod. pen. La motivazione sul punto è assente o meramente assertiva, in violazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la recidiva non può essere applicata meccanicamente, ma richiede una valutazione personalizzata e motivata. La decisione impugnata si pone in contrasto con l'obbligo di motivazione specifica e con il principio di legalità della pena. 38.12. Il dodicesimo, il tredicesimo e il quattordicesimo lamentano: il diniego delle circostanze attenuanti generiche;
il difetto di motivazione sulla entità dell'aumento operato, a titolo di continuazione, per il reato di cui al capo H); l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio. 38.13. I motivi aggiunti, depositati ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., riprendono le censure già formulate nei motivi principali: la responsabilità associativa è contestata per assenza di condotte riconducibili a un ruolo apicale;
l'aggravante armata è ritenuta insussistente, in mancanza di disponibilità attuale, personale e funzionale di armi;
la recidiva è stata applicata in modo automatico, senza verifica della sua incidenza concreta;
la Corte ha omesso di valutare atti favorevoli all'imputato, tra cui il giudicato cautelare nel procedimento Archi RE e la richiesta di archiviazione del 2015. Alla memoria viene allegata cospicua produzione documentale. 38.14. I difensori hanno trasmesso anche una memoria di replica alle conclusioni della Procura Generale della Cassazione, con la quale insistono sui motivi di ricorso, riesponendoli.
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39. AL IU LI (classe '82) Propone otto motivi principali;
deposita inoltre una memoria con motivi aggiunti. 39.1. Il primo motivo riproduce, anche testualmente, l'eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni sollevata con i ricorsi di SO e UI LI, rispettivamente padre e zio del ricorrente. 39.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla ritenuta responsabilità per la condotta di partecipazione alla associazione mafiosa. Vengono spese argomentazioni analoghe a quelle che si trovano nei ricorsi di SO e UI LI. La Corte d'appello ha affermato la partecipazione del ricorrente alla consorteria mafiosa del De AN senza indicare condotte concrete, attuali e riconoscibili. Il ricorso evidenzia l'assenza di messa a disposizione, di affectio societatis, di contributo causale e di ruolo funzionale nel sodalizio. Si sostiene che l'imputato, figlio di LI SO, non ha legami con la CA, come risulta anche dall'interrogatorio di AR De AN, non è implicato in alcuno dei reati "spia", ha costantemente tenuto un atteggiamento "schivo e distaccato da qualsivoglia interazione sul piano personale, con i componenti delle sopra indicate famiglie 'ndranghetiste". Da settembre 2016 (anno in cui ha iniziato a lavorare presso la Dussman Service S.r.I.) al 24 giugno 2020, data dell'arresto, il ricorrente ha tenuto una condotta immune da censure: non è mai stato controllato dalla polizia giudiziaria, non ha subito sequestri;
le perquisizioni eseguite a suo carico, in sede di esecuzione della misura cautelare, hanno dato esito negativo;
non ha la disponibilità di beni immobili, di attività commerciali, di oggetti di valore, di somme di denaro in contanti o depositate presso istituti di credito e di beni mobili registrati;
non ha fruito di posti di lavoro o di servigi ottenuti con modalità mafiose. 39.3. Anche il terzo motivo, che censura la valutazione delle chiamate in correità/reità, segue impostazione e contenuti di quelli svolti nell'interesse del padre SO e dello zio UI. Si assume che il vaglio delle dichiarazioni del collaboratore IZ De CA non è rispondente alla regola disegnata dall'art. 192, comma 3 cod. proc. pen. In merito alle intercettazioni telefoniche, si sostiene che la Corte di appello ha erroneamente attribuito al ricorrente un ruolo di partecipazione al sodalizio mafioso, quando invece i dialoghi captati documentano solo dissapori familiari. Viene citata un'intercettazione del 23 settembre 2019 tra il ricorrente e il padre SO, in cui emergono tensioni con lo zio UI, legate a questioni economiche e non a dinamiche criminali. La difesa sottolinea che la frase "pur non me' veru"
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("anche se non è vero") è stata omessa nella trascrizione, alterando il significato del dialogo (come già evidenziato nel ricorso di SO LI). 39.4. Il quarto motivo denuncia il travisamento della prova. Si rimarcano gli errori nelle trascrizioni riportate sui brogliacci rispetto a quanto accertato dal consulente di parte e dal perito nominato nel giudizio dibattimentale. Si contesta la identificazione dell'imputato quale interlocutore delle conversazioni intercettate, dato che anche il cugino si chiama PE LI. Si evidenzia che l'imputato, in data 25 gennaio 2018, si trovava al lavoro presso la Dussmann Service s.r.l., con turno dalle ore 06.00 alle ore 12.00, come documentalmente comprovato dalla busta paga depositata unitamente al contratto di lavoro all'udienza del 24 giugno 2024. Il che esclude la sua presenza agli incontri descritti nelle intercettazioni captate ai progressivi n. 20 e n. 23 del 25 gennaio 2018. 39.5. I motivi dal quinto al settimo ricalcano, nella sostanza, quelli di SO e UI LI in tema di: aggravante di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen.; malgoverno della regola valutativa della prova indiziaria;
l'apparenza della motivazione della decisione impugnata, perché meramente riproduttiva della sentenza di primo grado. 39.6. L'ottavo motivo lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio. 39.7. Il ricorrente deposita una memoria contenente un motivo nuovo incentrato sulle dichiarazioni sopravvenute rese in data 27 marzo 2025dal collaboratore di giustizia IN ND "nel corso del giudizio di appello confluito nel presente procedimento". Si sostiene che le propalazioni di ND, che vengono allegate al ricorso, smentiscono radicalmente l'impianto accusatorio e l'attribuzione al prevenuto di un ruolo di partecipazione all'associazione mafiosa di tipo 'ndranghetistico facente capo ai De AN. ND ha dichiarato che: LI AL IU, classe '82, era "molto diverso" dai cugini (figli di NO LI), non amava "fare confusione come loro;
intratteneva rapporti con AR De AN, ma solo in termini "amichevoli"; non si occupava di estorsioni o di altre attività tipicamente mafiose, a differenza del cugino IU classe 1989; non era a conoscenza di fatti specifici di 'ndrangheta e non affrontava mai tali temi con il dichiarante. Le poche interazioni riferite (trasmissione di messaggi tra il padre SO e AR De AN) si inquadrano in dinamiche familiari, prive di contenuto illecito. Le dichiarazioni, per la loro chiarezza, neutralità e provenienza qualificata, assumono rilievo dirimente ai fini del giudizio di responsabilità, smentendo radicalmente l'impianto accusatorio.
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In allegato al motivo nuovo è stata depositata copia del verbale di interrogatorio del collaboratore ""già acquisito nel fascicolo del giudizio di appello".
40. IN MO
Si affida a due ricorsi: l'uno recante la firma digitale dell'avvocato Giulia AR Rossana Dieni;
l'altro quella dell'avv. AN Calabrese.
40.1. Ricorso avv. Dieni: cinque motivi.
40.1.1. Il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di attribuzione all'imputato di un ruolo apicale, nonché di una qualunque condotta partecipativa. Sotto il primo profilo si evidenzia che: la fase cautelare si è chiusa con il riconoscimento di gravi indizi di colpevolezza solo per la condotta di partecipazione, esclusa quella di direzione;
le intercettazioni dimostrano che nessun ruolo direttivo era riconosciuto all'imputato; la Corte di appello non individua condotte direttive né l'esercizio concreto di poteri gerarchici in violazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite (n. 36958/2021); nella stessa prospettazione accusatoria il quartiere di AN TE era assoggettato al controllo della CA De AN-GA. Sotto il secondo profilo, si esclude che le prove raccolte (intercettazioni e dichiarazioni del collaboratore De CA) siano idonee a dimostrare l'inserimento dell'imputato nella CA. La sentenza impugnata valorizza il fatto che MO, "sfruttando la propria posizione quale dipendente dell'ospedale", ha favorito un incontro tra due esponenti di primo piano della 'ndrangheta, AR De AN e IP RE, all'interno del nosocomio reggino. Obietta la difesa che: l'incontro era casuale e legato alla malattia di RE e alla necessità di cure presso l'ospedale dove MO lavorava;
non vi è alcuna prova che l'incontro sia stato organizzato con finalità mafiose o che MO abbia avuto un ruolo attivo nella sua pianificazione;
la circostanza che i due interlocutori avessero lasciato i cellulari fuori dalla stanza non è significativa, posto che non è stato possibile accertare il contenuto del colloquio. 40.1.2. Il secondo motivo contesta la configurabilità della circostanza aggravante dell'associazione armata. 40.1.3. Il terzo deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità per il delitto di estorsione di cui al capo R). Si afferma che: la conversazione captata il 16 aprile 2018 (prog. 9116 RIT 173/18) lascia emergere con chiarezza l'assoluta estraneità di MO "all'eventuale condotta estorsiva posta in essere nei confronti dei due imprenditori tali ED e ON debitori nei confronti di non meglio specificati soggetti
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"leccesi"; MO non compare più nelle successive conversazioni, da cui si evince che la trattativa è stata gestita da altri;
l'assoluzione di TR ND, nel cui interesse si assumeva che MO avesse agito, avrebbe dovuto condurre ad analogo esito anche per l'imputato; nella fase cautelare la Corte di cassazione, dopo il primo annullamento con rinvio, aveva nuovamente disposto altro annullamento proprio in relazione al Capo G), oggi capo R), riconoscendo che il tenore del colloquio intercettato è chiaro nel dimostrare che la persona offesa, a saldo del debito di 10mila euro, aveva proposto mobili del valore di 8.000, oppure di pagare la somma di 3.000 euro, sicché l'offerta era alternativa non cumulativa;
che l'ulteriore pretesa di 5.000 euro attiene a una fase successiva, quando l'imputato era già uscito dalla trattativa. Ergo a carico dell'imputato sarebbe ipotizzabile, al più, il reato di cui all'art. 393 cod. pen. 40.1.4. Il quarto motivo contesta la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione al delitto di cui al capo R). La condotta estorsiva contestata non presenta alcun elemento che consenta di ritenere l'utilizzo del metodo mafioso. La trattativa con gli imprenditori ED e ON si è svolta senza minacce esplicite, né riferimenti a consorterie mafiose, e si è conclusa con proposte alternative di pagamento, come già riconosciuto dalla Corte di cassazione in sede cautelare. L'aggravante mafiosa richiede la prova che la condotta sia stata posta in essere avvalendosi della forza intimidatrice derivante dall'appartenenza a un sodalizio mafioso, elemento del tutto assente nel caso di specie. La sentenza impugnata si limita a valorizzare elementi generici e non probanti senza confrontarsi con tali obiezioni, né con il giudicato cautelare che aveva già escluso l'aggravante. 40.1.5. Il quinto lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, la condanna al risarcimento del danno.
40.2. Ricorso avv. Calabrese: sei motivi. Si prospettano argomenti analoghi a quelli del codifensore. 40.2.1. Il primo motivo denuncia vizio di motivazione sulla condanna per l'estorsione di cui al capo R). Si evidenzia l'assenza di un nesso psicologico tra la condotta del ricorrente e la pretesa cumulativa (5000 € + mobili), formulata successivamente alla sua uscita dalla trattativa. La sentenza impugnata non motiva adeguatamente il superamento del giudicato cautelare, né dimostra la consapevolezza del ricorrente rispetto alla condotta illecita altrui. La conversazione del 20 luglio 2018, unico elemento probatorio, conferma la natura alternativa della proposta della persona
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offesa. Si richiama la giurisprudenza di legittimità sul concorso nel reato, che richiede la prova della consapevolezza del concorrente. 40.2.2. Il secondo motivo nega la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione al capo R). Si sostiene che la sentenza impugnata si limita a richiamare principi generali sulla presenza della 'ndrangheta nel territorio, senza dimostrare che, nel caso concreto, la condotta estorsiva sia stata percepita come intimidatoria per via del metodo mafioso. Non viene fornita alcuna prova che i proventi dell'estorsione siano stati destinati all'associazione mafiosa, né che la vittima abbia subito la pressione tipica del contesto mafioso. 40.2.3. Il terzo motivo si diffonde sulla mancata assunzione di un ruolo apicale da parte dell'imputato. Il ricorrente contesta la qualificazione della propria condotta come direzione di un'associazione mafiosa, evidenziando l'assenza di prova dell'esercizio concreto e riconoscibile di funzioni direttive. La sentenza impugnata non chiarisce a quale sodalizio si riferisca la condotta associativa, né dimostra l'esistenza di un gruppo autonomo nel quartiere AN TE. Gli elementi valorizzati sono generici e non dimostrano né il riconoscimento interno né l'effettivo esercizio di poteri direttivi. La giurisprudenza di legittimità richiede che il ruolo apicale sia concretamente esercitato e riconosciuto, requisiti del tutto assenti nel caso di specie. 40.2.4. Il quarto motivo riguarda l'aggravante dell'associazione armata. Si evidenzia che la sentenza impugnata non fornisce alcuna prova concreta della disponibilità o dell'uso di armi da parte del sodalizio cui sarebbe appartenuto. La motivazione si fonda su elementi generici, non riferibili al ricorrente né a un gruppo associativo chiaramente individuato. La giurisprudenza di legittimità richiede che l'aggravante sia fondata su dati specifici che dimostrino la disponibilità effettiva e funzionale delle armi all'attività del sodalizio, elemento del tutto assente nel caso di specie. 40.2.5. Il quinto denuncia l'erronea individuazione del reato più grave (art. 416-bis, commi secondo e quarto - pena edittale massima 26 anni di reclusione, invece della estorsione aggravata - pena edittale massima 30 anni di reclusione) nell'applicazione del cumulo giuridico per il reato continuato. 40.2.6. Il sesto motivo censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
41. EN RA
Coltiva otto motivi.
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41.1. Il primo attiene all'estorsione di cui al capo AL) ed è strutturato in modo analogo all'omologo motivo svolto nel ricorso di UN in ordine a caratteri e natura delle dichiarazioni rese dalla persona offesa SI e dal collaboratore di giustizia IZ De CA. Rispetto alla specifica posizione del ricorrente, si sottolinea che De CA non ha mai riferito di un coinvolgimento di RA e si lamenta che la Corte di appello non ha mai preso in esame "tutta una serie di elementi che la difesa, nei motivi di gravame (cfr. pagg. 26 e 27) aveva messo in rilievo al fine di dimostrare il contrasto [...] del narrato del IC con dati di prova generica offerti dalla difesa". In merito al secondo punto si deduce, in particolare, che la documentazione prodotta ha dimostrato che: EN RA non prestava attività lavorativa presso il supermercato del gruppo SCS sito in viale Aldo Moro presso il quale, secondo le dichiarazioni di IC, sarebbe avvenuto il pagamento di una tranche dell'estorsione; il colore della moto del ricorrente è bianco, non verde come invece riferito da IC;
il ricorrente "non è leggermente strabico" come riferito da IC. 41.2. Anche il secondo motivo, che attinge il reato associativo di cui al capo A), riprende le ragioni dell'omologo motivo di ricorso di UN. Quanto alla posizione del ricorrente, la difesa contesta, innanzitutto, l'impostazione logica seguita dalla Corte di appello, la quale ha ritenuto che la responsabilità di RA per il reato associativo potesse desumersi dalla sua precedente condanna per partecipazione alla CA De AN (fino al 2007) e dalla successiva condotta estorsiva del 2014 (capo AL), ritenuta incompatibile con una dissociazione dal sodalizio. Siffatto incedere argomentativo sovverte il corretto metodo di accertamento della responsabilità penale, che dovrebbe fondarsi non sulla mancata dissociazione, bensi sulla prova positiva della partecipazione all'associazione nel periodo contestato (2007-2021). La Corte di appello ha omesso di verificare se il ricorrente avesse effettivamente assunto un ruolo concreto e funzionale all'interno dell'organizzazione, come richiesto dalla giurisprudenza consolidata della Suprema
Corte.
La difesa richiama, a sostegno, le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 36958/2021), che hanno ribadito la necessità di un'attivazione fattiva del partecipe, la quale deve essere dimostrata attraverso comportamenti oggettivi e non meramente intenzionali. In tale prospettiva, la Corte di appello avrebbe dovuto fornire una duplice motivazione: da un lato, l'indicazione del contributo concreto prestato dal RA;
dall'altro, la dimostrazione che tale condotta abbia inciso positivamente sull'attività dell'associazione. La sentenza impugnata, invece, si limita a richiamare la partecipazione del RA all'estorsione in danno di IC (capo AL) e le dichiarazioni del
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collaboratore De CA;
tuttavia, nessuno dei due elementi di prova è sufficiente a sostenere la condanna. De CA ha riferito che il ricorrente aveva un rapporto privilegiato con LO OS De AN, fungeva da tramite per le comunicazioni con De AN;
dopo l'arresto di questi, si occupava di recapitare alla moglie il contributo dovutogli quale membro della consorteria. Le dichiarazioni del collaboratore, però, si rivelano generiche, non chiariscono né il contenuto né la collocazione temporale delle presunte comunicazioni, non risultano confermate da elementi di riscontro individualizzanti. Peraltro, la semplice vicinanza o disponibilità nei confronti di un esponente mafioso non integra, di per sé, la condotta di partecipazione all'associazione, se non accompagnata da un contributo causale effettivo e continuativo. Nulla dice il giudice di secondo grado sul valore delle dichiarazioni rese dall'altro collaboratore di giustizia, AR NA, così mostrando implicitamente un giudizio di irrilevanza. Residua allora la condotta estorsiva di cui al capo AL) che però da sola non può sostenere una affermazione di responsabilità, in quanto, in presenza di un solo reato-fine, è necessaria una rigorosa dimostrazione dell'elemento soggettivo del reato associativo. 41.3. Il terzo motivo contesta la configurabilità dell'aggravante della associazione armata;
il quarto quella di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. riferita al capo AL); il quinto il riconoscimento della recidiva. Il sesto motivo denuncia l'assenza di motivazione sui motivi di appello che, con riguardo al capo AL), avevano contestato le aggravanti di cui agli artt. 61, n. 7, cod. pen. e 629 comma secondo, cod. pen. in relazione all'art. 628, comma terzo, nn. 1 e 3, cod. pen. Il settimo motivo lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio. L'ottavo denuncia l'erronea individuazione del reato più grave (in quello di cui all'art. 416-bis cod. pen. invece che in quello di estorsione aggravata) nella applicazione del cumulo giuridico per il reato continuato.
42. EN IN
UP sei motivi (così numerati ed enunciati nella premessa del ricorso, ma identificati, nel corpo del ricorso, a volte da numeri, a volte da lettere dell'alfabeto, a volte da numero sovrapposto a lettera, che non ne rendono immediatamente intellegibile la scansione). Il difensore del ricorrente ha depositato, inoltre, note in replica alle conclusioni del P.G.
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42.1. Il primo, secondo e terzo motivo si appuntano sulla condanna del ricorrente per concorso nella estorsione aggravata di cui al capo AL). Il ricorrente è stato condannato sulla base delle sole dichiarazioni della parte civile, AN SI, la cui credibilità e attendibilità viene fortemente messa in discussione. Sotto il profilo della credibilità soggettiva, si richiama quanto risulta dagli atti del processo Helianthus: IC aveva via via aggiustato il tiro delle proprie dichiarazioni, finché, messo alle strette, era stato costretto a ritrattare, ammettendo di avere mentito al Pubblico ministero. Inoltre, IC aveva una specifica ragione di rancore nei confronti di IN per questioni economiche. Sotto il profilo dell'attendibilità oggettiva, il racconto di IC è privo d coerenza e linearità, contrassegnato da cambi di versione: IN non compare nella prima annotazione di servizio del 28 ottobre 2020, nella quale IC, pur fornendo un resoconto dettagliato dell'estorsione subita, non fa alcuna menzione dell'imputato. Solo successivamente, il 2 novembre 2020, IC introduce per la prima volta il nome di IN, attribuendogli il ruolo di "amico buono" e di intermediario nella consegna delle ultime rate estorsive. Nonostante ciò, la Corte di appello non ha sottoposto le dichiarazioni di IC ad adeguato vaglio critico, non ha valutato le "SIT di alcuni testi rilevanti per accreditare quanto riferito dal ricorrente", né ha individuato elementi di riscontro esterno. Tali non sono le dichiarazioni di PO, il quale non riconosce IN, non ne descrive le fattezze e si limita a riferire di aver consegnato una somma a un autista di camion, senza alcun elemento che consenta di identificare l'imputato. La difesa contesta anche la ricostruzione secondo cui IN avrebbe agito da mediatore tra IC e gli estorsori. Tale ruolo è ritenuto del tutto illogico e non necessario, soprattutto considerando che IC aveva già gestito personalmente i rapporti con gli estorsori fin dal 2014, aveva effettuato le prime consegne di denaro e non aveva mai manifestato difficoltà nel farlo. Non si comprende, quindi, perché avrebbe dovuto improvvisamente affidarsi a IN per le ultime rate, soprattutto in assenza di qualsiasi prova che quest'ultimo avesse rapporti con il gruppo criminale. Inoltre, la difesa sottolinea che AR e IN si conoscevano da tempo e avevano rapporti lavorativi quotidiani. Lo stesso SI, nel verbale del 2 novembre 2020, afferma che IN aveva svolto per lui trasporti di bitume e che si erano visti spesso. Alla luce di ciò, risulta del tutto irrazionale che la consegna delle somme sia avvenuta in luoghi appartati (come il lungomare di RO o il parcheggio di Porto Bolaro), poiché sarebbe stato molto più naturale
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effettuare la consegna in un contesto ordinario, durante uno dei tanti incontri lavorativi. La difesa evidenzia che non esiste alcuna emergenza che confermi il ruolo di IN come mediatore o come soggetto collegato alla consorteria mafiosa. Anzi, I collaboratori di giustizia indicano AR come imprenditore colluso e protetto, e non come vittima. Si pone in risalto che: i collaboratori di giustizia De CA e FI hanno ricostruito la vicenda in termini contrastanti rispetto a IC;
non è stata adeguatamente presa in considerazione la circostanza del rancore nutrito da IC nei confronti di IN a seguito di una lite per questioni economiche. 42.2.11 quarto motivo denuncia l'omessa risposta sulla qualificazione giuridica del fatto. La Corte di appello non tiene conto che l'aver agito nell'interesse della vittima esclude l'illiceità della condotta;
né valuta l'istanza subordinata con cui la difesa chiedeva di derubricare la condotta nel reato di favoreggiamento. Si lamenta, poi, la mancanza di motivazione sull'aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen., in quanto, nei confronti di IN, non emerge alcun elemento suscettibile di dimostrare che lo stesso avesse agito con il fine di agevolare l'associazione mafiosa. Così come non sono stati esaminati i motivi di appello che chiedevano l'esclusione delle altre aggravanti in contestazione: art. 629, comma 2, cod. pen., in relazione all'art. 628, comma 2, n. 3; art. 112 e 61, n. 7, cod. pen. 42.3. Il quinto motivo deduce difetto di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 114 e 62-bis cod. pen. Il sesto censura l'eccesiva severità del trattamento sanzionatorio. 42.4. Il difensore del ricorrente ha trasmesso una nota in replica alle conclusioni del P.G., che si sviluppa nel seguenti passaggi. Difetto e apparenza della motivazione: la Corte d'Appello avrebbe liquidato con formule generiche e non argomentate le censure difensive. Mancata valutazione logica e completa del materiale probatorio, in particolare delle dichiarazioni della parte civile AN IC. Ritardo nel coinvolgimento dell'imputato: IC ha accusato IN solo il 2 novembre 2020, nonostante avesse già accusato altri imputati nel procedimento "Helianthus". L'annotazione del 28 ottobre 2020, molto dettagliata, non menziona IN, il che rende illogico il successivo coinvolgimento. Credibilità e attendibilità del dichiarante: la Corte di appello ha ritenuto AR "testimone puro" senza motivare adeguatamente. Non ha considerato il rancore personale tra IC e IN, né le contraddizioni con i collaboratori di giustizia De CA e FI.
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Illogicità del ruolo di mediatore: la difesa contesta la necessità e la logica del ruolo attribuito a IN come mediatore. Mancanza di vantaggio personale e assenza di riscontri esterni. Qualificazione giuridica della condotta: la Corte di appello non ha motivato sulla possibilità di derubricare la condotta in favoreggiamento. 42.5. Alle ore 12:42 del 10 luglio 2025, giorno antecedente all'udienza, il difensore del ricorrente ha trasmesso un messaggio di posta certificata al quale allegava la richiesta di visionare l'annotazione di polizia giudiziaria del 28 ottobre 2020 e l'annotazione medesima.
43. Il difensore della parte civile AN BE ha depositato una memoria con la quale chiede di "confermare" la sentenza impugnata.
44. La difesa della parte civile Comune di Villa San VA ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede il rigetto dei ricorsi degli imputati ivi citati, nei confronti dei quali vi era stata costituzione nel processo.
45. La difesa della parte civile BE costruzioni s.r.l. ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, richiamandosi ai motivi della requisitoria del PG e ai motivi di ricorso per cassazione del pubblico ministero di appello.
Si è proceduto a discussione orale su richiesta delle parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Sono fondati i ricorsi del Procuratore Generale nei confronti di ND IN, nonché quelli degli imputati MA UI e RI NT. Sono parzialmente fondati, nei termini che verranno precisati, i ricorsi di ND IA, LA AN, ZZ IU, BR NT, OL AR e TU NT AR. Sono infondati i ricorsi di CÒ AN, LI LO, BE CO, AB EN, OL MA AL, ON DO, AP LO, ND TR, De AN AR, De AN GI, De AN RA AR ME, De AN LO OS, TI VA TT, PA IS, UN DR, LA NT, LI SO, LI UI, LI AL IU, MO IN, RA EN, IN EN, UM IP, PO LO, SE NT, GA EN e TR LO.
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Sono inammissibili i ricorsi di AB CH, LA IN, OL IN UG, PO AS, ZZ DR e PP NO.
Nell'esame dei ricorsi si intendono analizzati anche i motivi aggiunti, quelli nuovi e le memorie depositate dopo la proposizione dei ricorsi stessi e in vista dell'udienza, così come riportati nell'esame svolto nel "Ritenuto in fatto", poiché attinenti alle medesime questioni già formulate con i motivi principali.
2. I caratteri del giudizio di legittimità.
2.1. Casi e limiti del ricorso per cassazione.
2.1.1. Il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non "manifestamente illogica", ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non logicamente "incompatibile" con altri atti del processo muniti di un'autonoma forza dimostrativa tale da vanificare o radicalmente inficiare, sotto il profilo logico, la motivazione. Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato ad effettuare un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e Internamente coerente.
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Detto controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione, unitaria e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla resistenza logica del ragionamento esposto. Alla Corte di cassazione resta preclusa, invece, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione del fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè). Tale principio è stato ribadito sottolineando come «l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione abbia un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato per espressa volontà del legislatore a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizione processuali, se non, in quest'ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella
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lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito).
2.1.2. L'errore nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile ai sensi dell'ultima parte della lettera e) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. integra il vizio c.d. del "travisamento della prova", o, meglio, di contraddittorietà processuale come lo qualifica la dottrina più attenta. Esso chiama in causa, in linea generale, le ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto al processo e, dunque, le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio. Tre sono le figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio in esame: la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l'utilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo "significante" (cd, travisamento delle risultanze probatorie); l'utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione). Il vizio di "contraddittorietà processuale" vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, BE, Rv. 234605; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos ANs, Rv. 283370-01). Rilettura, invece, implicata inevitabilmente da ricorsi che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, sollecitino quest'ultimo a una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi. Declinando queste considerazioni sulla prova dichiarativa, occorre chiarire che il vizio di travisamento, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 dep. 2018, Grancini, Rv. 272406). Ulteriore requisito richiesto ai fini in rassegna è quello della decisività: intanto il travisamento del "significante" può integrare il vizio di motivazione, in quanto il dato travisato assuma rilievo decisivo nel compendio probatorio valorizzato nella sentenza di merito e nell'apparato argomentativo sviluppato sulla base di esso, in modo tale che il riscontro del travisamento sia in grado di inficiare la tenuta
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complessiva del ragionamento sul quale si fonda la decisione, mettendo in luce una frattura nel nucleo essenziale della ratio decidendi della sentenza di merito. È, dunque, esclusivamente alla luce dell'apparato argomentativo del giudice di merito che il "peso" della prova travisata va misurato, rilevando la sua incidenza sulla base conoscitiva della decisione alla luce del complessivo ragionamento probatorio sotteso alla ratio decidendi della pronuncia impugnata.
2.1.3. Ancora sul piano generale, e al fine della verifica della consistenza del rilievi mossi alla sentenza della Corte di appello, è necessario ricordare che tale decisione non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che la motivazione di entrambe le pronunce si dispiega secondo l'articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti. Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i gludici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed amplamente chiarite nella decisione di primo grado (cfr. Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, UN, Rv. 259929).
2.2. Considerazioni generali sui ricorsi proposti. In molti ricorsi (non tutti) si coglie un sostanziale errore di fondo che permea il costrutto impugnatorio, quasi che il giudizio di legittimità rappresenti non uno strumento di controllo della coerenza logica dei ragionamenti decisori della Corte di appello, ma piuttosto una sorta di nuovo grado di giudizio destinato a revisionare il merito delle opzioni valutative adottate nel giudizio di secondo grado. Nessuno dei motivi che denuncia il travisamento della prova risponde alle condizioni necessarie affinché tale vizio sia deducibile (cfr. sopra paragrafo 2.1.2.) o perché viene proposta, nella sostanza, una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o perché non risulta adeguatamente evidenziato il profilo della decisività del vizio. Sono inammissibili le numerose doglianze congegnate nel senso di riproporre motivo di gravame e lamentarne la mancata risposta, sia perché la sentenza impugnata risponde, generalmente, sui punti oggetto di devoluzione, sia perché in ogni caso la confutazione dell'argomento, in quei casi in cui non è specifica, si trae comunque dallo sviluppo della trama argomentativa in cui la motivazione si struttura. Diversi ricorsi invocano il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., lamentando la violazione degli artt. 192, 533 o 546, comma 1, lett. e), cod.
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proc. pen. per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili. Si tratta di motivi inammissibili posto che la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., e i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione (cfr. per tutte Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04).
3. Le questioni comuni.
In questa prima parte ci si ripromette di fornire una trattazione organica delle principali questioni in rilievo, attraverso una disamina unitaria di quelle comuni.
3.1. Le intercettazioni Alcuni ricorrenti eccepiscono l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche sotto diversi profili.
3.1.1. Occorre premettere che, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e, soprattutto, chiarirne l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, si da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U., n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Il principio è stato ribadito anche in tema di intercettazioni: qualora in sede di legittimità venga eccepita l'inutilizzabilità dei relativi risultati, è onere della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare specificamente l'atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato e la rilevanza degli elementi probatori desumibili dalle conversazioni, posto che l'omissione di tali indicazioni incide sulla valutazione della concretezza dell'interesse ad impugnare (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 25082 del 27/02/2019, Baiano, Rv. 277608-02). A fronte di tali condivisi e consolidati principi, non emerge dalla prospettazione dei ricorsi quale sia l'incidenza della dedotta inutilizzabilità in ordine alle conversazioni intercettate a mezzo del decreti oggetto di censura.
3.1.2. In ogni caso, le censure sollevate dai ricorrenti sono destituite di fondamento. Al riguardo va ricordato che l'inutilizzabilità integra esclusivamente il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e che spetta alla Corte di cassazione accertarne la eventuale sussistenza, indipendentemente da quale sia stato il ragionamento esibito al riguardo dal giudice di merito (Sez. 5, n. 17979
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del 05/03/2013, Iamonte, Rv. 255515; Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636). Va aggiunto che, allorché sia dedotto un error in procedendo, la Corte di cassazione può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 01, che, nel pronunciarsi in una fattispecie relativa alla denuncia di inutilizzabilità di intercettazioni di comunicazioni tra presenti, ha provveduto all'esame diretto dei decreti autorizzativi assunti dal giudice per le indagini preliminari e di quelli esecutivi adottato dal pubblico ministero).
3.1.3. SO LI, UI LI, AL IU LI, AR De AN denunciano l'inutilizzabilità delle operazioni di intercettazione tramite captatore informatico installato sui telefoni cellulari di SO LI classe '57 (RIT 928/19) e di SO LI classe '95 (RIT 499/19) per assenza di "sufficienti indizi" di reato e di collegamento tra fatto-reato e persone intercettate, nonché per difetto di motivazione su detti punti e su: la necessità delle intercettazioni ai fini delle indagini (ex art. 13 D.L. 152/91 conv. in L. 203/91); le specifiche ragioni che rendono necessario l'impiego di un captatore informatico (ex art. 267, comma 1, terzo periodo, cod. proc. pen.). La risoluzione delle questioni sollevate dal ricorrente postula l'individuazione della disciplina applicabile tenuto conto della natura del fatto-reato oggetto dei decreti di intercettazione e della normativa di riferimento secondo la regola temporale dettata dagli interventi legislativi che si sono susseguiti. In estrema sintesi e nell'ottica qui in rilievo: la normativa diverge se vengono in rilievo delitti di criminalità organizzata, o determinati reati del pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, oppure altre tipologie di reati;
se si tratta di intercettazioni relative a procedimenti iscritti entro il 31 agosto 2020 oppure dopo il 1 settembre 2020. Sul primo profilo è sufficiente rilevare che i decreti oggetto di ricorso sono stati emessi per la ritenuta sussistenza di sufficienti indizi di reato in ordine a delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., come tali rientranti nella nozione di criminalità organizzata. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che, in ragione della natura interpretativa della norma, è applicabile retroattivamente la previsione dell'art. 1 d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, che ha definito l'ambito applicativo della disciplina "speciale" di cui all'art. 13 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, riguardante i presupposti e le modalità esecutive delle operazioni di captazione nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata, tra i quali quelli, consumati o tentati, commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. o al fine di
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agevolare l'attività delle associazioni in esso contemplate (cfr. Sez. 5, n. 7086 del 20/11/2024, dep. 2025, Staterini, Rv. 287664 28/09/2023, Putignano, Rv. 285524-01).
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Pertanto, torna applicabile l'art. 13 del d.l. n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1991. Tale norma, in deroga alla disciplina ordinaria, richiede che sussistano "sufficienti indizi" di reato (invece di "gravi indizi") e che l'intercettazione sia "necessaria" per lo svolgimento delle indagini (invece che "assolutamente indispensabile"); essa prevede, inoltre, che, quando si tratta di intercettare comunicazioni tra presenti nei luoghi indicati dall'articolo 614 del cod. pen., "l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa" (mentre l'attività criminosa in corso costituisce presupposto per autorizzare le Intercettazioni ordinarie all'interno dei luoghi di privata dimora, che, in quanto tali, godono di tutela privilegiata). Sul secondo profilo va osservato che l'impiego del captatore informatico ha formato oggetto di espressa regolamentazione solo a partire dal d.lgs. n. 216 del 2017 con il quale, per la prima volta, è stata inserita nel corpo dell'art. 267 comma 1, cod. proc. pen. la previsione secondo cui il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile deve esporre le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini (si aggiungono poi ulteriori adempimenti riferiti, però, a delitti diversi da quelli di criminalità organizzata). Questa disposizione, come numerose altre introdotte dal citato decreto legislativo n. 216 del 2017, si applica, tuttavia, soltanto alle intercettazioni autorizzate nell'ambito di procedimenti iscritti successivamente al 31 agosto 2020 (cfr. sulla regola temporale cfr. Sez. U, n. 36764 del 18/04/2024, Pisaniello). I decreti di autorizzazione oggetto di critica sono stati emessi, invece, nel 2019 in un procedimento pacificamente iscritto entro il 31 agosto 2020. Quindi operano non le regole codificate nel d.lgs. n. 216 del 2017 (tra cui anche quella inserita nel comma 1 dell'art. 267 cod. proc. pen.), bensì i principi elaborati dalla Corte di cassazione che, intervenuta a Sezioni Unite, ha riconosciuto la legittimità dell'installazione di un captatore informatico in un dispositivo elettronico nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata (e solo in questi), giacché per essi è consentita la captazione anche nei luoghi di privata dimora, senza necessità di preventiva individuazione e indicazione di tali luoghi e prescindendo dalla dimostrazione che siano sedi di attività criminosa in atto (Sez. U, n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, Rv. 266905-01). La decisione appena richiamata ha evidenziato che il captatore informatico non è altro che uno strumento messo a disposizione dalla moderna tecnologia,
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attraverso il quale è possibile effettuare un'intercettazione di qualunque tipologia (cfr. anche Sez. 5, n. 31606 del 30/09/2020, Pici, non massimata). La peculiarità e conseguente problematicità dell'intercettazione di cui si discute, sta nel fatto che il soggetto intercettato può recarsi, portando con sé l'apparecchio elettronico nel quale è stato installato il "captatore", nei luoghi di privata dimora di altre persone, così dando luogo a una pluralità di intercettazioni domiciliari. Problematicità che, tuttavia, nel caso di delitti di criminalità organizzata non ricorre alla luce dello speciale regime che governa le intercettazioni ex art. 13 del d.l. n. 152 del 1991, ritenuto compatibile sia con la Carta costituzionale sia con i principi sovranazionali (cfr. in motivazione Sezioni Unite Scurato cit.). Sul punto il collegio condivide quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la previsione dell'art. 267, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 4 del d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 - che impone di indicare nel decreto di autorizzazione le "ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini" - si applica, a norma dell'art. 9, d.lgs. cit., come modificato, da ultimo, dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, ai soll procedimenti iscritti dal 1 settembre 2020, con la conseguenza che i procedimenti in materia di criminalità organizzata iscritti anteriormente a tale data sono soggetti alla disciplina previgente che, secondo l'interpretazione fornita dalla sentenza delle Sezioni Unite, n. 26889 del 2016, non prevede uno specifico onere motivazionale (Sez. 5, n. 31849 del 28/09/2020, Leto, Rv. 279769-01; Sez. 5, n. 33138 del 28/09/2020, Buscicchio, Rv. 279841). Premesso che lo specifico requisito motivazionale di cui all'art. 267, comma 1, terzo periodo, cod. proc. pen. non opera per i decreti autorizzativi in rassegna, l'esame diretto dei decreti di intercettazione dimostra l'insussistenza degli ulteriori vizi oggetto di denuncia. Il decreto del GIP rit. n. 928/19 riguarda la convalida dell'intercettazione delle conversazioni e comunicazioni anche tra presenti, da eseguirsi mediante spyware, disposta in via di urgenza dal Pubblico ministero, sul telefono cellulare (specificamente indicato) in uso a LI SO classe '57, in relazione al reato di omicidio, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., commesso ai danni del magistrato IN Scopelliti, avvenuto il 9 agosto 1991. Il provvedimento del GIP ritiene la sussistenza di sufficienti indizi di reato e sul punto sarebbe davvero arduo opinare diversamente, dato che l'omicidio è stato compiuto e la "sufficienza" (come la gravità) indiziaria, richiesta per le intercettazioni, riguarda il fatto-reato e non il responsabile. Ciò in ossequio al principio generale che presidia la materia delle intercettazioni, in forza del quale l'autorizzazione del giudice concerne uno o più fatti-reato nella loro dimensione oggettiva, mentre sono indifferenti i destinatari del decreto autorizzativo, dato che
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i presupposti dell'attività di intercettazione attengono all'illecito penale e non alla responsabilità dei singoli concorrenti (cfr. per tutte, in motivazione, Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo). Il medesimo decreto espone, poi, in modo argomentato, anche recependo le valutazioni del pubblico ministero, le ragioni di ritenuta "indispensabilità" ai fini delle indagini, così da calibrare la motivazione su un requisito ancora più pregnante rispetto a quello della "necessità", richiesto in materia di criminalità organizzata, e in modo da attualizzare la rilevanza investigativa del mezzo di prova rispetto a un omicidio tanto risalente. Tali ragioni sono: la divulgazione di notizie di stampa in merito a recenti, clamorosi sviluppi investigativi sull'identificazione degli autori del crimine;
il regime di semilibertà di cui da poco ha iniziato a usufruire SO LI dopo aver parzialmente scontato una lunga condanna per l'omicidio, eseguito durante la guerra di mafia, di UN NO, appartenente alla CA avversa dei Serraino;
l'appartenenza di SO LI alla struttura mafiosa dei De AN nel cui ambito, secondo i collaboratori di giustizia, sarebbe maturata la decisione di uccidere il magistrato IN Scopelliti. Anche i decreti di proroga versati in atti non presentano alcun vulnus motivazionale, tenuto conto che essi possono scontare un minore impegno argomentativo quanto ai presupposti, se accertati come ancora sussistenti, ma devono ugualmente dar conto, come fanno nella specie, della ragione di persistenza dell'esigenza captativa (cfr. per tutte Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664-01). Il decreto del GIP rit. n. 499/19 riguarda la convalida dell'intercettazione delle conversazioni e comunicazioni anche tra presenti, da eseguirsi mediante spyware, disposta in via di urgenza dal pubblico ministero, sul telefono cellulare (specificamente indicato) in uso a LI SO classe '95 in relazione agli omicidi di AR AC e AN Catalano, nonché a reati di estorsione, narcotraffico, violazione legge armi, tutti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., commessi negli anni 2016-2019. Il provvedimento, pur nella sua stringatezza, dà conto sia del "gravi" indizi di reato (ne sarebbero bastati di "sufficienti"), tratti dall'attività di intercettazione e dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia amplamente riportati nel decreto del pubblico ministero, sia della necessità ai fini delle indagini, recependo integralmente quanto esposto dal pubblico ministero circa l'impossibilità di penetrare altrimenti nelle dinamiche criminose di una struttura "ermeticamente chiusa e la cautela osservata dagli indagati nel dialogare attraverso i consueti mezzi di comunicazione.
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Il passaggio sulla mera "possibilità" di acquisire elementi utili alle indagini è ultroneo e non inficia la tenuta argomentativa del decreto, che va letto unitariamente al provvedimento del pubblico ministero. Adeguatamente motivati sono anche i decreti di proroga. In conclusione, i due decreti e le relative proroghe risultano immuni dai vizi denunciati, tenuto conto che dalla loro lettura si deduce agevolmente l'iter cognitivo e valutativo seguito dal giudice e se ne conoscono i risultati, che risultano conformi alle prescrizioni di legge (cfr. per tutte Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664-01).
3.1.4. Nel ricorso di AR De AN proposto dall'avv. Vianello Accorretti viene fatta questione di inutilizzabilità dei contenuti delle intercettazioni anche con riguardo al decreto del GIP di cui al RIT n. 2110/2017, poiché i dati captati sarebbero stati memorizzati e manipolati su server esterni alla Procura (CSS e HDM della società RCS), in violazione degli artt. 267, 268 cod. proc. pen. e 89 disp. att. cod. proc. pen. Inoltre, i decreti autorizzativi e quelli di proroga sarebbero carenti nella motivazione. In ordine a tale seconda eccezione, analogamente a quanto già osservato nel paragrafo precedente, la denuncia di mancanza di motivazione sulla sussistenza dei presupposti per disporre e prorogare le operazioni di intercettazione è infondata e, peraltro, nel caso del RIT in esame, è stata sollevata con argomenti anche piuttosto generici. I provvedimenti di autorizzazione e proroga, pur nella loro inevitabile sinteticità, derivata dalla stessa natura dell'atto, danno adeguatamente conto sia della sussistenza degli indizi di reato (che, come si è già evidenziato, devono essere soltanto "sufficienti" nella speciale previsione antimafia), sia della necessità delle intercettazioni ai fini delle indagini, recependo integralmente quanto esposto dal pubblico ministero circa l'impossibilità di penetrare altrimenti nelle dinamiche criminose di una struttura "ermeticamente chiusa" e la cautela osservata dagli indagati nel dialogare attraverso i consueti mezzi di comunicazione. In relazione alla prima eccezione, deve osservarsi che analoghe osservazioni sono già state al centro della riflessione di questa Corte regolatrice, che ha affermato il principio, da ribadire poiché del tutto condivisibile, secondo cui sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni telefoniche e ambientali eseguite attraverso l'utilizzo di un c.d. "server di transito", nel quale i dati informatici captati confluiscono per essere traslati agli impianti installati nei locali della Procura della Repubblica senza alcuna possibilità di immagazzinamento o riutilizzo e venendo successivamente cancellati in automatico, giacché in tal caso la registrazione delle operazioni, unico segmento del più complesso procedimento
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di intercettazione a dover essere effettuato, pena inutilizzabilità, nei locali della Procura della Repubblica, si svolge in tal sede (Sez. 6, n. 10611 del 24/10/2023, dep. 2024, Tarantino, Rv. 286167). Le oblezioni della difesa circa il tempo prolungato di permanenza dei dati registrati all'interno dei server di transito, che darebbe luogo al rischio di manipolazione minando l'integrità dei contenuti, evidenziano, peraltro, anche una linea evidente di inammissibilità, poiché, da un lato, risultano assertive riguardo al nesso "permanenza-rischio", dall'altro si rivelano meramente ipotetiche, in quanto neppure eccepiscono difetti di genuinità dovuti al passaggio del dati informatici delle conversazioni attraverso tall server. Del resto, già in passato, sebbene in diverse fattispecie, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come condizione necessaria per l'utilizzabilità delle Intercettazioni è che l'attività di registrazione avvenga nei locali della Procura della Repubblica, mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre non rileva che i file audio registrati non siano trasmessi automaticamente dagli apparecchi digitali adoperati per le captazioni tra presenti (Sez. 1, n. n. 52464 del 08/11/2017, Mancuso, Rv. 27154101, in un caso in cui i file erano stati periodicamente prelevati dalla polizia giudiziaria incaricata delle operazioni e riversati "a mano" nel server dell'ufficio requirente). Un ulteriore motivo attinente alle intercettazioni in generale è stato proposto dallo stesso ricorrente AR De AN nel ricorso a firma dell'avv. Menna, nel cui ambito, oltre a riproporre gli argomenti appena ritenuti infondati sull'inutilizzabilità derivata dal transito dei dati su server non dell'ufficio requirente, motivata con il rischio meramente congetturale di una loro compromissione, il difensore evidenzia anche diverse ragioni. Anzitutto, va ritenuta inammissibile per carenza di interesse la prospettazione con cui si ritiene che la mancanza di una disciplina specifica dedicata alle modalità esecutive delle intercettazioni tramite captatore informatico implicherebbe l'applicazione del procedimento previsto per i sequestri. Oltre alla mera assertività dell'opzione, le maggiori garanzie che caratterizzano innegabilmente la procedura per disporre le intercettazioni di conversazioni rende anche privo di qualsiasi interesse difensivo il motivo di ricorso, per questa parte. Il ricorrente eccepisce, altresi, la mancata autorizzazione all'accesso al "file di log" e all'ascolto delle intercettazioni, con conseguente lesione del diritto di difesa (si richiamano le ordinanze di rigetto del 10.6.2021 e del 5.11.2021); la mancata indicazione dei dati identificativi di chi avrebbe compiuto tutte le operazioni di "check digit", funzionali all'inoculazione corretta del virus captatore sul dispositivo intercettato;
la mancata indicazione dell'IMEI completo di "check digit", che
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rappresenterebbe la cifra di controllo essenziale alle operazioni di intercettazione tramite captatore;
il rigetto immotivato della richiesta di perizia. Ebbene, si tratta di motivi tutti inammissibili, principalmente perché, come si è già evidenziato, non è espressa dal ricorso l'incidenza delle obiezioni sollevate rispetto alla prova dei reati ascritti al ricorrente: non si indicano, infatti, in alcun modo le ricadute sull'accertamento di essi che deriverebbero dall'eliminazione delle intercettazioni, senza neppure evidenziare a quali intercettazioni, tra quelle ritenute significative a carico dell'imputato, ci si stia riferendo. Si è già rammentato che chi deduca l'inutilizzabilità di atti processuali ha l'onere di indicare, a pena di inammissibilità per genericità della doglianza, gli atti specificamente affetti da vizio e di chiarirne l'incidenza sul compendio probatorio valutato dai giudici di merito, in modo da dimostrarne la decisività (Sez. U. n. 23868 del 23/4/2009, Fruci, Rv. 243416). A tale principio deve aggiungersi che, nei casi in cui si lamenti l'inutilizzabilità o la nullità di una prova dalla quale siano stati desunti elementi a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a glustificare l'identico convincimento;
gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano infatti irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (l'orientamento è consolidato: cfr., tra tutte, Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218; Sez. 6, n. 187641 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452; Sez. 3, n. 3207 del 2/10/2014, dep. 2015, Rv. 262011). In ogni caso, esaminando le singole questioni, ancorché tutte inammissibili per i motivi di ordine generale e preliminare appena illustrati, deve essere precisato quanto segue. I cd. "file di log" costituiscono quel file, in formato di testo, nei quali vengono registrate le operazioni compiute da un utente durante una sessione di lavoro del proprio dispositivo elettronico (che sia un personal computer, uno smartphone o un tablet). Tali file, come ha ricordato la sentenza Sez. 3, n. 18464 del 26/02/2025, non mass., sono definiti dalla dottrina "impronte digitali 2.0", che "tracciano" l'utilizzo dell'apparecchio (da essi si ricavano: gli orari e la durata della connessione ad Internet, con il relativo l'indirizzo IP;
le informazioni che inviate o ricevute attraverso lo stesso indirizzo;
l'anagrafica dell'intestatario di un contratto di utenza).
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Per le intercettazioni effettuate con captatore informatico (come nella vicenda in esame), i "file di log" forniscono tutte le informazioni relative a ciascun momento di esecuzione delle operazioni: programmazione della captazione, sua
effettuazione e ascolto.
La citata sentenza della Terza Sezione Penale ha già chiarito come le Sezioni Unite civili della Cassazione, con la pronuncia n. 22302 del 4/8/2021, abbiano affermato che per "supporti materiali delle intercettazioni" devono intendersi, in caso di intercettazione tramite captatore informatico, oltre ai nastri registrati, anche i supporti informatici dei "file di log" contenenti le indicazioni relative alle captazioni, alle registrazioni e al relativo ascolto. Si è, dunque, convenuto sulla piena equiparazione tra "file di log" e nastri registrati, cui consegue l'applicabilità anche ai primi della giurisprudenza in forza della quale, in tema di intercettazioni, la richiesta del difensore di accesso ai supporti, magnetici o informatici, contenenti le registrazioni di conversazioni telefoniche utilizzate nella ordinanza cautelare comporta l'obbligo per il pubblico ministero di provvedere in tempo utile rispetto all'udienza del tribunale del riesame (tra le altre, cfr. Sez. 6, n. 3371 del 22/12/2023, Policaro, Rv. 286079). Ciò posto, la stessa sentenza n. 18464 del 2025 ha dichiarato inammissibile l'eccezione di nullità dell'ordinanza impugnata con cui il Tribunale del Riesame aveva respinto la richiesta di accesso ai file di log, evidenziando che il ricorrente, nel caso di specie, non aveva dedotto, come invece necessario, nessun interesse specifico e concreto alla loro conoscenza. Il principio è condivisibile e analoga soluzione deve essere adottata anche nel caso del ricorso di AR De AN, che, perpetuando la linea di inammissibilità generale già esposta, ha evitato di evidenziare specificamente le ragioni di indispensabilità del loro accesso e della loro comunicazione. Non si comprende neppure lo scopo del motivo di ricorso, se non in un'ottica di controllo di regolarità formale privo di interesse, dal momento che non si rappresenta alcun rilievo difensivo dei dati contenuti nei file di log negati, né si comprende il motivo per cui l'omessa comunicazione di essi e della check digit (che in generale descrive un mero carattere di controllo, generato dal sistema automaticamente, per effettuare verifiche della correttezza di un codice o dato, in caso di errori umani di digitazione) o del nome degli operanti chiamati a compiere le operazioni di check digit abbia leso le prerogative difensive. Del resto, il legislatore non ha abbinato a simili casi alcuna sanzione di nullità dell'atto intercettivo né di inutilizzabilità dei suoi contenuti. E ciò si spiega anche tenendo conto del fatto che si tratta di operazioni automatiche, tendenzialmente affidabili, a meno di non ipotizzare manomissioni fraudolente o malfunzionamenti, che tuttavia la difesa non ipotizza in alcun modo.
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Sotto il profilo, poi, del rigetto della richiesta di perizia sui dati di intercettazione, di cui la difesa pure si lamenta, deve sottolinearsi come il mezzo di prova avrebbe avuto una valenza meramente esplorativa, secondo la stessa prospettazione del ricorrente. Inoltre, la perizia non rientra nella categoria della "prova decisiva ed il relativo provvedimento di diniego non è censurabile ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. d), cod. proc. pen., in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in Cassazione (tra le molte, cfr. Sez. 2, n. 52517 del 03/11/2016, Russo, Rv. 268815). Come è stato precisato anche di recente, la perizia costituisce un mezzo di prova "neutro", rimesso alla discrezionalità del giudice e, pertanto, sottratto alla disponibilità delle parti a mente dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., che si riferisce esclusivamente alle prove a discarico aventi carattere di decisività (Sez. 4, n. 9455 del 09/01/2025, Lettieri, Rv. 287734-01).
3.1.5 In merito alla valenza probatoria dei risultati delle intercettazioni va ricordato che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (per tutte, cfr. Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714; cfr. da ultimo Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, nella cui motivazione si sottolinea che il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di una terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di aver partecipato, non è in alcun senso equiparabile alla chiamata in correità). Quanto alle censure rivolte al significato del compendio captativo, va ribadito che la relativa interpretazione costituisce questione di fatto, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n.22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Si rivelano, pertanto, inammissibili tutte quelle censure che mirano a sottoporre alla Corte una diversa lettura dei risultati delle intercettazioni, talvolta anche allegando trascrizioni opportunamente "corrette" delle conversazioni registrate (così ha fatto il ricorso di TR ND).
3.2. La chiamata di correo
Numerose difese denunciano la violazione dei criteri legali che presiedono all'utilizzo ed alla valutazione della prova dichiarativa, integrante la chiamata in correlta o in reità.
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Non si vuole indugiare, oltre il necessario, su principi universalmente noti, ma è opportuno prendere le mosse da essi in modo da svolgere alcune riflessioni di immediata rilevanza nella risoluzione dei casi concreti.
3.2.1. Principi generali.
La regola di giudizio per la valutazione della chiamata in correità - strumento conoscitivo che rappresenta una prova e non un mero indizio, seppur non autosufficiente a sostenere il verdetto di colpevolezza (in dottrina si parla di semiplena probatio) è dettata dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., che differenzia tale fonte dichiarativa dalla testimonianza, in ragione: della posizione assunta e del coinvolgimento personale del dichiarante nel processo;
dell'assunzione della responsabilità per il fatto di reato riferito;
della rivelazione di detto fatto perché appreso da terzi o dall'imputato. Il sistema processuale pretende la disamina unitaria di tali contributi informativi con gli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità. Secondo il legislatore, la chiamata proveniente da quei soggetti costituisce in sé un dato incerto, da validare secondo un iter logico-ricostruttivo che la giurisprudenza di legittimità, grazie alla fondamentale sentenza delle Sezioni Unite IN (n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993), ha articolato in tre fasi: a) credibilità soggettiva del dichiarante;
b) affidabilità intrinseca e consistenza della narrazione;
c) riscontri esterni individualizzanti. Circa la credibilità del dichiarante, la sentenza IN precisa che il vaglio va condotto avendo riguardo: «alla sua personalità, alle sue condizioni socio- economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità, alla genesi remota e prossima della sua risoluzione, alla confessione e alla accusa dei coautori e complici>. Sulla base di tali linee guida, le Sezioni semplici hanno rimarcato come il giudizio sulla credibilità soggettiva del dichiarante assuma una funzione primaria di determinazione del livello di rigore necessario per il controllo delle dichiarazioni (Sez. 1, n. 19759 del 17/05/2011, Misseri, Rv. 250244), mentre è pacifico che il generico interesse a fruire del benefici premiali non è di per sé indice di insincerità delle dichiarazioni stesse, sicché la preliminare valutazione di credibilità non può essere effettuata mediante strumenti diversi dall'analisi delle condotte del dichiarante, in particolare considerando la sua posizione all'interno dell'organizzazione criminale di cui ha fatto parte (Sez. 5, n. 50589 del 30/09/2013, Martinelli, Rv. 257832). Il ruolo assunto nella gerarchia della consorteria di appartenenza evoca il secondo momento della valutazione, vale a dire quello della affidabilità intrinseca e consistenza della narrazione, che la sentenza IN pone in relazione al
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caratteri della precisione, della coerenza, della costanza e della spontaneità del racconto. Parametri ai quali un'attenta dottrina aggiunge, infatti, anche quello della posizione rivestita dal dichiarante all'interno del sodalizio criminale, posizione che può riflettersi proprio sulla attendibilità obiettiva di quanto da lui appreso nel corso della "militanza" criminale e poi riferito alla autorità giudiziaria, in ragione della maggiore o minore "vicinanza" al fatto e alle relative fonti di conoscenza e in rapporto con la natura del delitto. L'operazione logica conclusiva di verifica giudiziale della chiamata di correo necessita, infine, di convergenti e individualizzanti riscontri esterni in relazione al fatto oggetto dell'accusa e alla specifica condotta criminosa dell'incolpato, essendo necessario un più rigoroso e approfondito controllo del contenuto narrativo della stessa e della sua efficacia dimostrativa (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226090). Quanto alla tipologia e all'oggetto dei riscontri, la genericità dell'espressione <altri elementi di prova» utilizzata dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., legittima l'interpretazione secondo cui «vige il principio della "libertà dei riscontri", nel senso che questi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura, ricomprendere non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo ed idoneo, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma (Sez. U n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina).
In sintesi il riscontro:
- deve essere caratterizzato dalla necessaria estraneità, nel senso di provenienza ab externo rispetto alle dichiarazioni medesime, si da scongiurare una verifica tautologica, autoreferenziale ed affetta dal vizio della circolarità; - deve essere "individualizzante", deve riguardare, cioè, non soltanto il fatto- reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato; - non deve essere munito di una capacità dimostrativa autonoma, poiché esso opera soltanto quale conferma delle dichiarazioni accusatorie, in quanto, diversamente, non sarebbe più applicabile la regola di giudizio di cui al terzo comma dell'art. 192 cod. proc. pen., ma andrebbero osservati i principi sulla pluralità delle prove e sul libero potere di selezione di quelle più affidabili e convincenti da parte del giudice. L'assenza di precise limitazioni normative ha indotto a ritenere che i riscontri non debbano necessariamente essere di natura diversa rispetto alla fonte da corroborare, potendo rinvenirsi anche nelle dichiarazioni rese da altro chiamante
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in correità o in reita;
anche due "chiamate" di correo sono suscettibili di reciproco riscontro;
ove, però, si tratti di chiamate de relato occorrono ulteriori condizioni, data la peculiarità della prova.
3.2.2. La chiamata de relato.
Del tema si sono ampiamente occupate le Sezioni Unite Aquilina che hanno fornito all'interprete preziose linee guida di seguito sinteticamente ricordate. Oggetto di tale mezzo di prova sono circostanze di fatto non percepite personalmente dal dichiarante, ma a costui riferite da altri e, quindi, frutto di conoscenza, per così dire, di "seconda mano". La persona che riferisce in giudizio le percezioni altrui, a lei confidate, del fatto da provare finisce con l'offrire una attestazione non originale del fatto medesimo, con l'effetto che la valutazione delle corrispondenti dichiarazioni deve essere orientata da criteri di particolare rigore*. La dichiarazione de relato contra alios soggiace all'operatività dell'art. 195 cod. proc. pen. Qualora la fonte primaria, identificabile nell'imputato connesso o collegato, si avvalga, ex art. 210, comma 4, cod. proc. pen., della facoltà di non rispondere, la dichiarazione di seconda mano è comunque utilizzabile, anche se non sottoposta al vaglio della fonte diretta. Non è, quindi, sempre necessario, per l'utilizzabilità delle chiamate de relato, acquisire le dichiarazioni del soggetto di riferimento: non lo prescrive la legge (si pensi ai casi in cui manchi l'espressa richiesta di parte o in cui il giudice non ritenga di disporre d'ufficio l'audizione della fonte primaria, ovvero l'esame di questa risulti impossibile), né lo impone la logica. Come anticipato in conclusione al sottoparagrafo che precede, il riscontro estrinseco alla chiamata in correità o in reità de auditu ben può essere offerto dalle dichiarazioni di analoga natura rese da uno o più degli altri soggetti indicati nell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. La tecnica della c.d. mutual corroboration porta con sé il rischio che l'armonia tra le dichiarazioni dei diversi propalanti possa nascondere una trama di mendacio concordato e finalizzato a incolpare una persona estranea ai fatti. Al fine di scongiurare tale rischio, le Sezioni Unite Aquilina hanno elaborato un rigoroso itinerario di formazione del convincimento del giudice, consistente: anzitutto nel sottoporre la dichiarazione accusatoria, utilizzabile come riscontro di altra di analogo tenore, allo stesso controllo di attendibilità intrinseca che vale per quest'ultima; -quindi nel verificare che le ulteriori dichiarazioni accusatorie siano connotate da: a) convergenza delle chiamate in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione;
b) indipendenza intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente da suggestioni o condizionamenti inquinanti;
c) specificità, nel senso
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che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente Individualizzante e riguardare sia il fatto nella sua oggettività sia la riferibilità soggettiva dello stesso alla persona dell'incolpato; fermo restando che deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della concordanza delle plurime dichiarazioni d'accusa sul nucleo centrale e più significativo della questione fattuale da decidere;
d) autonomia "genetica", vale a dire derivazione non da un'unica fonte, onde evitare il rischio della circolarità della notizia, che vanificherebbe la valenza dell'elemento di riscontro esterno e svuoterebbe di significato lo stesso concetto di convergenza del molteplice. Solo dall'esito positivo di tale delicata e complessa operazione valutativa è consentito dedurre la prova della res judicanda.
3.2.3. Casi particolari estranei alla chiamata de relato. Il materiale probatorio posto alla base della affermazione di responsabilità impone di delineare in modo nitido caratteri e confini dei principi e degli istituti sopra esaminati. In particolare, è bene chiarire che non rientrano nella nozione della chiamata de auditu (e dunque non soggiacciono alle relative regole) né le dichiarazioni del collaboratore di giustizia che riferisce confidenze autoaccusatorie ricevute dall'imputato, né quelle riguardanti il patrimonio conoscitivo comune del clan di appartenenza. Quanto al primo profilo va osservato che, nei processi di criminalità organizzata, accade spesso - ed è accaduto anche in questo che il chiamante in correità o in reità riferisca, legittimamente, confidenze ricevute da un imputato, non ostandovi il divieto di cui all'art. 62 cod. proc. pen., norma che, pur rubricata <divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato», si riferisce alle sole dichiarazioni rese agli inquirenti in un contesto procedimentale. In tale evenienza, il disposto dell'art. 195 cod. proc. pen. non impone l'escussione della fonte diretta (Sez. U n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, in motivazione paragrafo 9.1.), che, identificandosi con l'imputato, non può essere chiamata a rendere dichiarazioni in grado di pregiudicare la sua posizione (Sez. 5, n. 21562 del 3/02/2015, Rv. 263705; Sez. 5, n. 29821 del 25/11/2014, Rv. 265298) e che, ai sensi dell'art. 494 cod. proc. pen., ha sempre la facoltà di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, interloquendo sulle propalazioni della fonte indiretta che la chiamino in causa al fine di controbatterie. Sotto il profilo della consistenza probatoria, va sottolineato che le confidenze autoaccusatorie dell'imputato a un collaboratore di giustizia, il quale ne abbia successivamente riferito nelle proprie dichiarazioni, hanno natura confessoria, di talché, una volta positivamente vagliata la "chiamata ai sensi dell'art. 192,
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comma 3, cod. proc. pen., dispiegano piena efficacia probatoria, a condizione che se ne apprezzi la sincerità e la spontaneità, in modo da potersene escludere la riconducibilità a costrizioni esterne o a possibili intenti autocalunniatori (Sez. 1, n. 9891 del 04/06/2019, dep. 2020, Campana, Rv. 278503). Ciò significa che le dichiarazioni di due collaboratori di giustizia circa la diretta assunzione di responsabilità da parte dell'imputato in relazione al medesimo fatto- reato sono in grado di riscontrarsi reciprocamente, poiché, in questo caso, dato l'oggetto della prova, non è ravvisabile alcuna "circolarità" e i dichiaranti sono fonti dirette e autonome della circostanza riferita: l'imputato, parlando con i suoi sodali o con terzi (nelle circostanze specificate), ha rivendicato la paternità del reato. Un ulteriore caso particolare che va tenuto distinto dalla chiamata de relato - è stato individuato dalla giurisprudenza di legittimità nelle informazioni costituenti patrimonio comune degli associati. Si afferma che occorre tenere distinte dalle ordinarie dichiarazioni de relato le informazioni che il collaboratore sia in grado di rendere, in quanto riconducibili ad un patrimonio cognitivo comune agli appartenenti a quel determinato sodalizio», in ordine agli associati e alle attività proprie della CA mafiosa (Sez. 1, n. 19612 del 10/05/2006, Nardo, Rv. 234097; Sez. 1, n. 23242 del 06/05/2010, Ribisi, Rv. 247585; Sez. 1, n. 28239 del 20/02/2018, Micieli, Rv. 273344). A proposito di queste ultime, si parla di «flusso circolare di informazioni relative a fatti di interesse comune degli associati», che non è assimilabile né a dichiarazioni de relato, utilizzabili solo attraverso la particolare procedura di cui all'art. 195 cod. proc. pen., né alle cosiddette "voci correnti nel pubblico" delle quali la legge esclude l'utilizzabilità (Sez. 5, n. 4977 del 08/10/2009, dep. 2010, Finocchiaro, Rv. 245579). Tuttavia, la deroga agli ordinari principi in tema di prova indiretta necessita di estrema cautela nel procedere all'inquadramento di una informazione nell'una o nell'altra categoria, tenendo conto dell'oggetto della notizia diffusa, delle modalità della sua circolazione, della caratura criminale di origine del collaboratore, che, proprio in ragione della rilevanza del grado associativo, deve presumersi abbia avuto maggiore probabilità di conoscere la reale dinamica di svolgimento del fatti-reato posti in essere dal gruppo di cui faceva parte (Sez. 1, n. 19612 del 10/05/2006, Nardo, cit.). Occorre, cioè, che le dichiarazioni del collaboratore (ricadenti, come tali, pur sempre nell'alveo di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.) ricevano supporto da validi elementi di verifica circa le modalità di acquisizione dell'informazione resa, che consentano di ritenerle effettivamente oggetto di patrimonio conoscitivo comune agli associati (Sez. 1 n. 17647 del 19/02/2020, Schirripa, Rv. 2791859).
3.2.4. Il sindacato di legittimità.
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Il controllo, demandato al giudice di legittimità, sulla motivazione in relazione alla chiamata di correo non si discosta dai principi generali enucleati in premessa (cfr. sopra paragrafo 2): «neanche allorché sia denunziata in cassazione la violazione dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., può essere delibata in sede di legittimità una verità processuale diversa da quella risultante dalla sentenza impugnata, allorquando la struttura razionale del discorso giustificativo della decisione abbia una chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica e delle massime di comune esperienza e dei principi che presidiano la chiamata in correità e la sua valutazione, alle risultanze del quadro probatorio» (Sez. 1, n. 9148 del 21/06/1999, Riina, Rv. 214014). Come osserva un'attenta dottrina, il vizio motivazionale può nascere, per un verso, dalla deviazione del percorso argomentativo rispetto al sentiero tracciato dalla disciplina codicistica o dai canoni delineati dalla giurisprudenza o, per altro verso, a seguito della erronea applicazione del criteri della logica nella valutazione probatoria (ad esempio nell'apprezzamento di un dato fattuale alla stregua di riscontro individualizzante della chiamata); in ogni caso il motivo di ricorso per cassazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può fare leva su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, ma deve denunciare il vizio di motivazione della sentenza di merito nei limiti tracciati dalle due prospettive appena indicate (Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, Giordano, Rv. 266924).
3.2.5. Considerazioni sui motivi proposti. L'apparato argomentativo della sentenza di primo grado, recepito in toto da quella di secondo grado, offre una scrupolosa disamina circa l'attendibilità intrinseca soggettiva dei collaboratori di giustizia esaminati nel processo (pagg. 82-93). In apertura, il giudice di merito esamina la posizione di ciascun dichiarante ponendo in risalto, per ciascuno, sia la credibilità soggettiva (rei confessi di numerosi e gravissimi episodi sconosciuti alla autorità giudiziaria, ritenuti sempre credibili nel corso dei processi in cui sono stati ascoltati), che l'affidabilità intrinseca della narrazione, correlata non solo alla coerenza e costanza del racconto, ma anche alla notevole "vicinanza" al fatto e alle relative fonti di conoscenza (i collaboratori di giustizia sono uomini posti ai vertici o vicini ai vertici delle consorterie mafiose di appartenenza, a conoscenza diretta dei fatti per esserne i protagonisti o, comunque, per avervi assistito di persona). È sufficiente riassumere i passaggi fondamentali della motivazione, che si presentano esaustivi, immuni da vizi logici, pienamente rispondenti al criteri enucleati sopra.
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IZ AS De CA.
La collaborazione di De CA è ritenuta di speciale importanza: il suo narrato è descritto come coerente, lucido, preciso, confermato anche da elementi emersi successivamente al suoi interrogatori. Le ragioni della collaborazione sono individuate nelle tensioni interne alle cosche e nel pericolo per la sua incolumità, più che nel desiderio di godere di benefici premiali. De CA ha fornito dichiarazioni su fatti e soggetti anche a lui particolarmente legati verso i quali non nutriva alcun sentimento di astio (ad es. AL LA, UI LI, i nipoti SO e AL IU), dimostrando una volontà di rottura con il passato criminale. La particolare attendibilità delle propalazioni di De CA viene tratta dalla circostanza che esse provengano da chi ha vissuto direttamente le dinamiche criminali della CA De AN e, più in generale, della 'ndrangheta operante a partire dal quartiere cittadino di Archi, seppure in una posizione servente le direttive impartite dai suoi dirigenti. Egli, infatti, era nato e cresciuto in quel contesto criminale e per tutta la vita aveva operato a fianco di coloro che oggi accusa. La lettura dei verbali permette di comprendere nitidamente come le dichiarazioni di De CA siano misurate e prudenti e, al contempo, ricche di dettagli, anche di poco conto, che consentono di comprendere immediatamente come le stesse siano il frutto di un ricordo genuino e di esperienze di vita realmente vissute. Le sue dichiarazioni sono state riscontrate da atti processuali e da altri coimputati, e sono state ritenute attendibili anche in altri procedimenti (ad esempio, in quello denominato "Gotha").
RO OL.
Ex affiliato della CA GA, ha fornito un apporto conoscitivo fondamentale sulle dinamiche interne, l'organigramma e le attività criminali del sodalizio, tra le quali quelle di cui si attribuisce la paternità e per le quali è stato condannato (con sentenza divenuta irrevocabile in data 13 gennaio 2012), in relazione al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa e a plurime condotte di estorsione pluriaggravate in danno dell'impresa "New Labor". La sua credibilità è già stata positivamente valutata in diversi procedimenti (quelli denominati Gotha, Agathos, Meta), anche per la coerenza tra le sue dichiarazioni e i riscontri oggettivi. Le ragioni della collaborazione sono legate al concreto pericolo di vita dopo la scoperta della sua collaborazione "occulta" con le forze di polizia.
CO De OS.
Ha avuto rapporti privilegiati con i vertici della CA BR e successivamente con la CA De AN. Ha iniziato a collaborare dopo una revisione critica del proprio vissuto criminale. Le sue dichiarazioni sono precise, coerenti, non calunniose e hanno svelato episodi e contesti associativi in precedenza sconosciuti agli inquirenti. Ciò
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anche attraverso dichiarazioni autoaccusatorie per reati per i quali il collaboratore non era indagato e connessi a dinamiche ndranghetistiche nell'ambito dell'infiltrazione delle attività economiche e in particolare dell'edilizia. I fatti riferiti dal collaboratore sono frutto di conoscenza diretta o riferita da esponenti apicali di cui aveva ottenuto la fiducia e con cui era in stretti rapporti. Gli apporti conoscitivi forniti dal collaboratore sono dunque particolarmente qualificati e sono stati positivamente apprezzati in altri procedimenti (quelli denominati: Il Principe, Alta Tensione e Teorema Roccaforte).
IU AN IT LU.
Già condannato per associazione mafiosa, ha fornito un bagaglio informativo corposo sulle vicende criminali della 'ndrangheta reggina, anche grazie ai contatti avuti in carcere. La sua collaborazione è ritenuta genuina, non finalizzata a benefici premiali, anche tenuto conto del ridotto periodo di espiazione della pena ancora da scontare. Le sue dichiarazioni sono state riscontrate in diversi procedimenti (c.d. Heliantus, nei confronti di esponenti della CA LA;
cd. Thalassa, nei confronti di esponenti delle cosche "arcate"; cd. Gotha, in relazione ad esponenti apicali della CA De AN, della CA NIlò, dell'imprenditore CA e delle dinamiche relative alle cosche operanti sul territorio di Gallico;
cd. Teorema, nei confronti di esponenti della CA BR).
CE CR.
Intraneo alla CA TU. Ex uomo di fiducia dapprima del boss AS TU, quindi del fratello di questi, CE (subentrato nel comando dell'omonima CA, dopo l'arresto del primo); in ragione del ruolo svolto, il collaboratore è portatore di un bagaglio di conoscenze e di informazioni di sicuro rilievo, frutto di una diretta conoscenza dei fatti, dei rapporti intrattenuti con le persone e, più in generale, dall'accumulo di esperienze criminali. La sua scelta collaborativa è stata immediatamente manifestata dopo l'esecuzione del fermo, già in sede di udienza di convalida dinnanzi al GIP. Il provvedimento precautelare, dunque, è giunto in una fase della vita in cui CR stava già maturando, autonomamente, un distacco dagli stili e modelli criminali ai quali aveva sin li guardato. Le sue dichiarazioni sono state riscontrate e valutate positivamente in numerosi procedimenti (quelli denominati: Sansone, Teorema, Gotha).
AR HI
Esponente del locale di Gallico, è fratello di AS HI, figura di rilievo della criminalità organizzata nel territorio di Gallico, ucciso in un agguato a colpi d'arma da fuoco, con modalità tipicamente mafiose, nei pressi della sua abitazione il 15 febbraio 2018. Ha fornito dichiarazioni coerenti con le fibrillazioni interne alla 'ndrangheta e con i fatti emersi nei procedimenti denominati: De Bello Gallico, Camaleonte,
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Thalassa, Gotha. La sua collaborazione è stata motivata da ripensamento del proprio vissuto criminale conseguente allo sconvolgimento derivato dalla commissione dell'omicidio di UN NO nel marzo 2018.
IN FI e NI FI
Entrambi intranei alla CA Serraino, hanno collaborato dopo l'arresto, senza contatti tra loro, e hanno fornito dichiarazioni dettagliate, precise, prive di contraddizioni e con riscontri oggettivi. Il profilo operativo di IN FI (deceduto) era più strettamente connesso all'infiltrazione della 'ndrangheta nel settore commerciale, quello di NI FI è stato ritenuto il "tipico profilo dell'emergente rampollo di 'ndrangheta che ambiva a scalare le gerarchie interne al sodalizio, ponendo in essere una serie di azioni intimidatorie". Il pregio delle loro dichiarazioni viene ravvisato nella circostanza che le loro dichiarazioni sono perlopiù qualificabili come chiamate in correità, ossia promananti da soggetti che conoscono la verità in quanto concorrenti nella consumazione del fatti delittuosi su cui riferiscono e in quanto, prima ancora, appartenenti al contesto criminale nel quale tali fatti sono maturati. Il percorso interiore che li ha condotti alla scelta di collaborare con la giustizia viene agganciato al loro retroterra educativo e familiare, estraneo alla cultura mafiosa, e viene considerato frutto di una sostanziale revisione critica del loro vissuto personale e criminale "evidentemente tanto traumatico e tormentato da avere certamente contribuito a portare il FI IN alla scelta estrema del suicidio concretizzato durante il suo percorso collaborativo".
AR NA.
Esponente della CA GA, Imprenditore nel settore giochi e scommesse, ha fornito dichiarazioni dettagliate e riscontrate in numerosi procedimenti (quelli denominati Gambling, Galassia, II Padrino, Sistema-Assenzio, Thalassa). La sua collaborazione è stata il risultato di un percorso personale travagliato e di tentativi di allontanamento dal contesto criminale.
RO BE.
Imprenditore nel settore rifiuti, si presenta spontaneamente in Procura nel 2016, senza essere a conoscenza di indagini a suo carico, per rendere dichiarazioni (integrate da un manoscritto). BE non recede dalla collaborazione neppure dopo la sua iscrizione nel registro degli indagati per concorso esterno in associazione mafiosa, anzi continua a narrare quanto a lui noto, consapevole delle conseguenze penali a suo carico. Il giudice di merito sottolinea che il contenuto delle dichiarazioni di BE "presentava geneticamente il sigillo della genuinità" e nasceva dal desiderio di emanciparsi dalle ingerenze mafiose nelle sue attività imprenditoriali.
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Rispetto a questa introduzione generale che dà conto della credibilità soggettiva dei collaboratori e della attendibilità intrinseca del loro narrato, sia la sentenza di primo grado sia quella di appello sviluppano poi una attenta motivazione nella ricerca dei riscontri esterni individualizzanti riferiti a ciascuno degli imputati in relazione ai singoli episodi criminosi. A fronte di tanto, i ricorsi sono inammissibili (nei termini che verranno precisati per ciascun imputato) sia sul fronte della credibilità soggettiva del collaboratori di giustizia sia su quello dell'affidabilità intrinseca della narrazione, nelle parti in cui mirano a sottoporre al giudice di legittimità le medesime censure già valutate dal giudice di rinvio e da questi motivatamente disattese senza incorrere in cadute logiche.
3.3. L'associazione di tipo mafioso (capo A). Occorre sin d'ora chiarire, in via generale-così delineando le fondamenta interpretative entro le quali si muoverà l'analisi dei motivi di ricorso, senza necessità di ripeterle per ciascuno dei ricorrenti che il Collegio è ben consapevole della complessità del paradigmi ermeneutici che sovrintendono alla configurazione concreta del delitto di associazione mafiosa, complessità che ha dato vita ad un incessante lavoro di forgiatura della struttura del reato previsto dall'art. 416-bis cod. pen., partendo da quella che è stata definita da più parti la sua "tipicità incompiuta" l'espressione si ritrova, da ultimo, nella più recente pronuncia delle Sezioni Unite in tema: Sez. U, n. 36958 del 27/5/2021, Modaffari, Rv. 281889-01 - per arrivare a selezionare la natura del reato, i suoi elementi essenziali, i confini della condotta di "partecipazione" penalmente rilevante. Proprio su tale ultimo fronte sono dovute nuovamente e recentemente intervenire le Sezioni Unite, con la citata pronuncia Modaffari, con cui, nel risolvere il contrasto relativo alla sufficienza o meno della affiliazione formale al sodalizio mafioso ai fini della sussistenza della condotta di partecipazione, si sono evidenziate le oscillazioni giurisprudenziali presenti storicamente nella ricostruzione dei caratteri della fattispecie di associazione mafiosa, sottolineando la complessità dell'attività interpretativa volta a chiarire i presupposti di rilevanza penale della condotta punibile, specificamente quanto alla condotta partecipativa, in ragione dell'oggettiva carenza definitoria del disposto normativo di cui al primo comma dell'art. 416-bis cod. pen., per l'intrinseca valenza polisemantica dell'espressione "far parte". Viceversa sottolineano le Sezioni Unite-, le attività di direzione, promozione e organizzazione, incriminate al secondo comma 416-bis, sono capaci di manifestare, sul piano descrittivo, di per sé, una maggiore attitudine connotativa della condotta punibile. La pronuncia Modaffari, all'esito di un'ampia ricostruzione della fattispecie prevista dall'art. 416-bis cod. pen., nella scia della sentenza Sez. U, n. 33748 del
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12/7/2005, Mannino, Rv. 231670, ha espresso il principio di diritto secondo cui la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Si è, in tal modo, compiuta la parabola ermeneutica della giurisprudenza di legittimità, che, partendo dalle più risalenti impostazioni soggettivistiche del delitto di associazione mafiosa, attraverso la graduale ricostruzione diacronica dei principali paradigmi ricostruttivi della fattispecie, giunge ad una più moderna impostazione oggettivistica, di maggiore aderenza al dettato costituzionale (così la sentenza Modaffari;
per una ricostruzione particolarmente accurata, rispetto anche al fenomeno delle "nuove mafie", cfr. Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555). Deve darsi atto alla sentenza Mannino del 2005 di aver rappresentato il primo, più compiuto approdo interpretativo pienamente aderente ai principi costituzionali, là dove ha valorizzato la proiezione fattuale dell'inserimento organico nel sodalizio, mediante comportamenti espressivi del ruolo svolto dal soggetto "partecipe": ruolo che deve manifestarsi in una "partecipazione fattiva", che si realizza mediante il compimento di "atti di militanza associativa" (per tale ricostruzione, cfr. ancora la citata pronuncia Modaffari). Non è sufficiente, pertanto, un mero ingresso formale nell'associazione, uno "status" di mera appartenenza, ma è necessario un rapporto dinamico e funzionale del partecipe: così l'agente "prende parte" all'associazione, più che "farne parte". Alle conclusioni della sentenza Mannino del 2005, dunque, dichiaratamente si ispira la giurisprudenza più recente delle Sezioni Unite, quando ribadisce che la "partecipazione" non si esaurisce né in una mera manifestazione di volontà unilaterale né in una affermazione di status: essa, al contrario, implica un'attivazione fattiva a favore della consorteria che attribuisca dinamicità, concretezza e riconoscibilità alla condotta che si sostanzia nel "prendere parte". Il contributo del partecipe alla vita dell'organizzazione criminosa, in tale ottica, può assumere anche forme "atipiche", ma deve pur sempre essere effettivo, concreto e visibile: tale contributo, che può assumere carattere sia materiale che morale, ben potrà essere ricostruito anche in via indiziaria e ben potrà concretizzarsi solo in un momento successivo (allorquando l'affiliato darà concreto corso alla messa a disposizione) rispetto al formale Ingresso nell'associazione. Assume, quindi, assoluta decisività ai fini della valutazione di "appartenenza"..., la possibilità di attribuire al soggetto la realizzazione di un qualsivoglia "apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla
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vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva». Alla luce di tali affermazioni, è evidente, come ritengono le Sezioni Unite nel 2021, che la verifica centrale per la configurabilità di una condotta di partecipazione mafiosa si muove sul piano probatorio: è solo sulla scorta delle evidenze disponibili che sarà possibile valutare se, per le caratteristiche assunte dal caso concreto, la compenetrazione nel tessuto criminale abbia generato o meno un'effettiva "messa a disposizione". Per questo, anche l'affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa, a condizione che la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione (cfr. Sez. U Modaffari, Rv. 281989-02). Più in generale, gli indicatori elencati dalla sentenza Mannino come elementi dai quali desumere la partecipazione mafiosa tornano tutti, prepotentemente, dopo l'ultimo approdo delle Sezioni Unite, alla dimensione probatoria naturale e vengono "depurati" dal ruolo di elementi di fattispecie loro attribuito da alcune pronunce di legittimità. Tra detti indicatori, senza dubbio, la commissione di delitti- scopo è il "sintomo normalmente più evidente dell'inserimento nel sodalizio, anzi "autoevidente" secondo la sentenza Modaffari, che, distinguendo proprio rispetto alla maggior problematicità della "spia" di intraneità costituita dall'affiliazione rituale, rammenta che il compimento di attività causalmente orientate a favore dell'associazione non richiede altri indici probatori in ragione della loro indubbia autoevidenza, poiché in questo caso, l'organicità del singolo può trarsi dalla mera reiterazione di condotte che, sebbene di semplice tenore esecutivo, siano però teleologicamente rivolte al perseguimento degli obiettivi dell'associazione, finendo per assumere una inequivoca significazione. Quanto sin qui sintetizzato determina anche, per converso, l'individuazione del paradigma interpretativo utile a configurare la diversa fattispecie del concorso esterno in associazione mafiosa, invocata in alcuni ricorsi di imputati condannati per la partecipazione all'associazione (CO BE, NT SE e VA TT TI). Ed infatti, ancora una volta richiamando la sentenza delle Sezioni Unite Mannino del 2005, poi confermata dalla giurisprudenza successiva unanimemente rispetto a molteplici fattispecie concrete, assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell" affectio societatis", fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva
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rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima (cfr. Sez. U, Mannino, cit., Rv. 231671). Le Sezioni Unite, rilevando come l'efficienza causale in merito alla concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo costituisca elemento essenziale e tipizzante della condotta concorsuale, di natura materiale o morale, hanno specificato che non è sufficiente una valutazione "ex ante" del contributo, risolta in termini di mera probabilità di lesione del bene giuridico protetto, ma è necessario un apprezzamento "ex post", in esito al quale sia dimostrata, alla stregua del comuni canoni di "certezza processuale", l'elevata credibilità razionale dell'ipotesi formulata in ordine alla reale efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente. Naturalmente, è necessario che il dolo investa sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta dell'agente alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione, agendo 3.3.1. 11 presente processo riguarda le cosche storiche che da decenni sono insediate nella città di Reggio Calabria, spartendosi il territorio. Si tratta dei clan: De AN-GA (denominata nell'imputazione anche De AN-GA- LI per sottolineare l'autonomia di cui godeva il gruppo LI all'interno della CA); ND;
RE; BR;
A- e ER. La sentenza di primo grado ripercorre gli esiti degli accertamenti giurisdizionali definitivi circa l'esistenza della 'ndrangheta in generale e di quei clan in particolare, la struttura, l'organizzazione, le vicende che li hanno interessati (cfr. pagg. 105 e ss. della sentenza di primo grado). La macro-associazione unitaria definita 'ndrangheta opera nella provincia di Reggio Calabria, nel territorio nazionale ed estero. Le sue cellule fondamentali sono "local", a loro volta articolati in tre ambiti territoriali denominati "mandamenti" (Tirrenico, Ionico e Reggio Calabria città), facenti capo un organo di vertice denominato "Provincia". Dopo la pacificazione seguita alla sanguinosa seconda guerra di 'ndrangheta (combattuta negli anni dal 1985 al 1991) è stata tracciata una nuova geografia territoriale. La città di Reggio Calabria è stata spartita in tredici comprensori, ciascuno attribuito a una diversa famiglia, con il riconoscimento, però, di una posizione sovraordinata alle quattro maggiori consorterie criminali della città: De AN-GA, BR e ND.
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Allo stesso tempo i massimi esponenti delle cosche più potenti hanno dato vita al direttorio: un organismo decisionale in grado di sovrintendere e coordinare tutte le altre consorterie mafiose presenti sul territorio. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito il presente processo dimostra come quelle medesime cosche continuino ad operare senza soluzione di continuità: "Che il passato criminale si intrecci con il presente è emerso nitidamente in numerose conversazioni intercettate;
si pensi al dialogo tra i fratelli LI sull'importanza della storia della propria CA, ai continui riferimenti che NT BR fa a IP CH e IN AR, alla sostanziale ereditarietà dei ruoli apicali per coloro che intendano proseguire nelle attività dei padri" (così testualmente la sentenza di primo grado a pag. 106). I clan prosperano grazie a un apparato condiviso di regole che governano le realtà territoriali in cui da decenni operano sempre le medesime famiglie criminali, esercitando un controllo capillare e "asfissiante" volto alla pronta individuazione delle nascenti iniziative economiche da sottoporre a estorsione. La presenza e il potere delle cosche si coglie con immediatezza e si esprime attraverso schemi criminali ben rodati, capaci di soffocare la libertà di qualsivoglia Iniziativa economica: "La protervia criminale esercitata sui consociati è tale, e tanto radicati sono l'assoggettamento e l'omertà di questi, che i rappresentanti criminali delle cosche si presentano alle vittime senza veli, evocando solo il nome mafioso, ostentando sicurezza, spavalderia e certezza di impunità tall da necessitare solo occasionalmente gesti o azioni intimidatorie" (cfr. pag. 107 sentenza di primo grado). L'esistente e perdurante operatività delle cosche qui in rilievo viene trattata ed argomentata sulla scorta di un ampio scrutinio, che approfondisce tutte le vicende e dinamiche emerse dagli atti processuali e che non viene toccato e men che meno scalfito dai motivi di ricorso, per la gran parte tesi a contestare la partecipazione del singolo al sodalizio e non l'esistenza del sodalizio stesso (tranne per la CA RE, cfr. Infra).
3.3.2. SC BR.
Storicamente egemone nei quartieri o frazioni di Cannavo, Vinco, Sant'Anna, Spirito AN, Gallina, San GI Extra, centro storico di Reggio Calabria e territori limitrofi. All'esito del giudizio di merito è stata riconosciuta l'appartenenza alla CA dei seguenti imputati: NT BR, quale dirigente e organizzatore della omonima CA (delimitazione temporale "sino al 24 giugno 2020"), deputato, perciò, a rappresentarla nella gestione dei rapporti con le altre articolazioni territoriali della medesima organizzazione, con cui condivideva il predominio mafioso sulle attività
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economiche operanti nella zona centro della città di Reggio Calabria;
deputato, inoltre, all'organizzazione della raccolta estorsiva, personalmente o delegando i relativi compiti ai sodali, e alla distribuzione a favore degli associati detenuti;
responsabile delle attività di coordinamento del gruppo e dei rapporti con gli imprenditori collusi;
latore delle richieste estorsive o comunque mandante di quelle delegate agli altri esponenti del sodalizio;
rappresentante sul territorio degli altri capi della CA attualmente detenuti;
si occupava del mantenimento in carcere dei sodali detenuti e della "colletta" per il pagamento delle spese legali;
- CO BE, quale partecipe della CA (delimitazione temporale "sino al 24 giugno 2020"), collaboratore dei rappresentanti apicali del sodalizio e referente dell'associazione presso la comunità ROM di Arghillà e dei quartieri Modena e Ciccarello;
incaricato del recupero della refurtiva nell'interesse di affiliati e di altri soggetti protetti dalla CA, nonché del compimento di estorsioni, danneggiamenti, intimidazioni, ritorsioni e reati contro il patrimonio e la persona;
si occupava del mantenimento in carcere dei sodali detenuti, della "colletta" per il pagamento delle spese legali e del supporto in favore del rispettivi familiari.
3.3.3. SC De AN-GA. Nata nel quartiere Archi della città di Reggio Calabria, ha riunificato più gruppi storicamente operanti nel medesimo territorio, acquisendo penetrante influenza ed egemonia criminale sull'intero territorio reggino. All'esito del giudizio di merito è stata riconosciuta l'appartenenza alla CA dei seguenti imputati (con ruolo apicale assegnato a AR De AN, UI LI, EN GA, DO ON e IN MO): AR De AN, quale promotore, dirigente e organizzatore dell'articolazione della CA (delimitazione temporale "sino al 24 giugno 2020"); erede del ruolo di vertice svolto nella CA dapprima dal padre LO, quindi dal fratello IU, per conto della quale svolgeva compiti di capo e di rappresentante degli interessi comuni alle varie articolazioni ivi presenti;
impartiva ordini ed indicazioni operative agli associati, assegnando loro compiti e ruoli, organizzava la raccolta estorsiva e distribuiva i relativi proventi ai sodali;
assicurava protezione a commercianti ed imprenditori contigui alla CA o costretti al pagamento del "pizzo"; provvedeva al mantenimento in carcere degli affiliati detenuti;
coordinava i rapporti con le altre cosche di 'ndrangheta, con cul condivideva l'aggressione patrimoniale delle attività economiche presenti nei centro cittadino;
- GI De AN, in qualità di partecipe (con delimitazione temporale "sino al 24 giugno 2020, così riqualificata in primo grado l'originaria imputazione che gli attribuiva ruolo apicale); collaboratore e "portavoce" del fratello AR De AN, curava gli interessi economico/imprenditoriali dell'omonima CA
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anche in Lombardia e all'estero; provvedeva al mantenimento in carcere ed al pagamento delle spese legali per gli associati detenuti;
dava assistenza agli associati latitanti;
faceva da mediatore per la risoluzione dei contrasti interni al sodalizio;
curava la riscossione dei proventi estorsivi ed assicurava protezione al commercianti ed imprenditori contigui alla CA o costretti al pagamento del "pizzo"; manteneva i rapporti con i rappresentanti delle altre cosche di 'ndrangheta, con cui condivideva l'aggressione patrimoniale delle attività economiche presenti nel centro cittadino;
RA AR ME De AN, condannato in primo grado con ruolo apicale, ritenuto, in appello, mero partecipe (delimitazione temporale "sino al 24 giugno 2020"); svolgeva ruoli di rappresentanza nei rapporti con le altre cosche, specie in funzione della gestione delle attività estorsive e di infiltrazione economica;
-SO LI cl. 57, partecipe (con delimitazione temporale sino al 24 giugno 2020, così riqualificata in primo grado l'originaria imputazione che gli attribuiva ruolo apicale), traeva fama criminale e capacità intimidatoria dal suo ruolo di storico esponente della 'ndrangheta di Archi, organizzata intorno alle 'ndrine federate De AN-GA, e dalla sua attiva partecipazione, unitamente al fratello UI, alla guerra di 'ndrangheta consumatasi tra il 1985 ed il 1991. È stato consigliere e collaboratore di AR De AN;
ha cooperato con il fratello UI LI e ha fatto da mediatore per la risoluzione dei contrasti interni alla CA;
pur in costanza di detenzione carceraria (ammesso al regime della semilibertà) e anche grazie all'intermediazione del figlio AL IU cl. 82 ha mantenuto i rapporti con i rappresentanti delle altre cosche, coordinando le attività illecite del sodalizio;
riceveva per il suo mantenimento periodiche elargizioni di denaro da parte degli altri esponenti apicali della CA;
- UI LI, in qualità di dirigente ed organizzatore (delimitazione temporale "dal 6 aprile 2007" e "sino al 24 giugno 2020"), viene descritto come esponente storico della 'ndrangheta di Archi, organizzata intorno alle 'ndrine federate De AN-GA dalla sua attiva partecipazione, unitamente al fratello SO dl. 57, alla guerra di 'ndrangheta consumatasi tra il 1985 ed il 1991. Impartiva ordini e dava indicazioni operative agli affiliati, anche in funzione della raccolta estorsiva, manteneva i rapporti con i rappresentanti delle altre cosche cittadine, con cui condivideva l'aggressione patrimoniale delle attività economiche presenti nella città di Reggio Calabria;
riceveva quote dei proventi delle estorsioni e delle altre attività illecite del sodalizio;
individuava nuovi accoliti;
riceveva somme di denaro da destinare al mantenimento in carcere degli affiliati detenuti;
occultava e custodiva le armi per conto del sodalizio. Si faceva promotore di un
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sottogruppo operativo, animato da spinte scissioniste per ottenere maggiore autonomia e il controllo mafioso del territorio di Gallico;
- AL IU LI, cl. 1982, in qualità di partecipe (delimitazione temporale "sino al 24 giugno 2020"), traeva fama criminale e capacità intimidatoria ed assoggettante dalla CA De AN e dal ruolo apicale svolto in questa dallo zio UI;
era collaboratore del padre SO, nonché di AR e di GI De AN, di cui eseguiva ordini e direttive operative, anche in funzione dell'imposizione delle estorsioni e della raccolta del proventi delle attività illecite del sodalizio;
faceva da intermediario tra il padre (LI SO cl. 57) e AR De AN, in modo da consentire al primo detenuto semilibero in Campania - di continuare a fornire il proprio contributo all'interno della CA;
manteneva i rapporti con i rappresentanti delle altre cosche cittadine, con cui condivideva l'aggressione patrimoniale delle attività economiche presenti nella città di Reggio Calabria;
- LO PO, in qualità di partecipe (delimitazione temporale "sino al 24 giugno 2020"); è inserito nella CA De AN, per conto della quale svolgeva ruoli di comunicatore di messaggi nei rapporti con le altre cosche, anche in funzione della gestione delle attività estorsive e di infiltrazione economica;
- DR UN e EN RA, in qualità di partecipi (delimitazione temporale per entrambi "sino al 25 febbraio 20212); collaboratori di LO OS De AN e RA De AN, avevano il compito di individuare imprenditori da sottoporre ad estorsione, proponendo la protezione della CA ed esercitando intimidazioni;
curavano la riscossione del proventi estorsivi;
si occupavano della custodia di somme di denaro dei capi della 'ndrina e ne garantivano il mantenimento in carcere;
veicolavano messaggi tra i rappresentanti del sodalizio;
offrivano la loro permanente disponibilità per il perseguimento dei fini associativi. - NT SE, in qualità di partecipe (delimitazione temporale "sino al 24 giugno 2020"); viene descritto come storico esponente della 'ndrangheta di Archi, organizzata intorno alle 'ndrine federale De AN-GA, che ha partecipato attivamente alla guerra di 'ndrangheta consumatasi tra il 1985 ed il 1991; collaboratore di AR e GI De AN e loro consigliere, quale decano ed esperto affiliato della CA;
manteneva i rapporti con UI LI e i figli di questi, svolgeva funzioni di mediatore per la risoluzione delle controversie insorte all'interno del sodalizio;
trasmetteva "imbasciate" per conto dei capi del sodalizio;
manteneva i rapporti con i rappresentanti delle altre cosche di 'ndrangheta; riceveva dai sodali somme di denaro per il proprio mantenimento;
- IS PA, in qualità di partecipe (delimitazione temporale "sino al 16 febbraio 2021"); curava il settore delle estorsioni e svolgeva il ruolo di comunicatore di messaggi nel rapporti con le altre cosche, anche in funzione della
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AB
gestione delle attività estorsive e di infiltrazione economica, operando in stretta sinergia ed in esecuzione delle direttive impartite da AR De AN;
partecipava alle riunioni operative con AR De AN e i rappresentanti delle altre cosche reggine;
- AR OL, in qualità di partecipe (con delimitazione temporale "sino al 24 giugno 2020", così riqualificata in primo grado l'originaria imputazione che gli attribuiva ruolo apicale) svolgeva compiti: di rappresentanza nelle relazioni con le altre cosche cittadine, di organizzazione della raccolta estorsiva e dell'infiltrazione mafiosa del settore della distribuzione alimentare;
- EN GA, in qualità di dirigente ed organizzatore (delimitazione temporale dal "1 gennaio 2018" e "sino al 24 giugno 2020") ha tratto forza mafiosa dall'omonima CA e dal ruolo apicale svolto in questa dal padre AS, per conto del quale svolgeva compiti di rappresentanza nelle relazioni con le altre cosche cittadine e di organizzazione della raccolta estorsiva, alle strette dipendenze di AR De AN;
- IN UG OL, in qualità di partecipe (delimitazione temporale "sino al 24 giugno 2020"); svolgeva ruoli di comunicatore di messaggi nei rapporti con le altre cosche, anche in funzione della gestione delle attività estorsive e di infiltrazione economica (in particolare, nel settore dei servizi funebri), operando in esecuzione delle direttive impartite da EN GA;
- DO ON, in qualità di dirigente e organizzatore (delimitazione temporale "sino al 24 giugno 2020"); agiva quale vertice apicale della CA nel quartiere di AN TE e quale fiduciario di AR De AN, nonché mediatore, nella gestione delle fibrillazioni correnti tra i dirigenti delle singole articolazioni territoriali attive sul territorio reggino;
dava indicazioni operative agli affiliati operanti nella medesima zona;
gestiva la raccolta estorsiva nei confronti degli imprenditori edili;
manteneva i rapporti con gli esponenti di vertice delle altre articolazioni territoriali;
- IN Monarchio, in qualità di dirigente ed organizzatore (delimitazione temporale dal 1 agosto 2013" e "sino al 24 giugno 2020"); agiva quale vertice apicale nel quartiere di AN TE (anche in rappresentanza del boss detenuto ME IN, di cui era uno dei principali collaboratori); dava indicazioni operative agli affiliati operanti nella medesima zona, gestiva la raccolta estorsiva nei confronti degli imprenditori impegnati in lavori edili, assicurava il mantenimento dei sodali detenuti, anche attraverso la ricerca di opportunità di lavoro per i loro familiari, svolgeva compiti di mediatore dei rapporti correnti tra i dirigenti e gli organizzatori delle predette articolazioni territoriali della 'ndrangheta di Archi (e dell'intera zona Nord del mandamento di Reggio centro) e i rappresentanti apicali della CA RE di RO.
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Torna in rilievo anche la posizione di IN ND. L'imputato è stato ritenuto dal GUP partecipe della CA De AN-GA- LI, con il ruolo di: collaboratore dapprima di UI LI e successivamente di GI De AN al quale forniva un sistematico contributo per la cura degli interessi economico/imprenditoriali del sodalizio in Lombardia;
lo accompagnava negli suoi spostamenti, anche in occasione delle periodiche e clandestine trasferte a Reggio Calabria per la risoluzione di questioni concernenti il sodalizio;
partecipava a riunioni operative con GI De AN e AR De AN. La Corte di appello ha pronunciato, invece, sentenza di assoluzione, impugnata, con ricorso per cassazione, dal Procuratore generale distrettuale.
3.3.4. SC ND. Sorta nel quartiere Archi della città di Reggio Calabria, negli anni ha esteso la propria egemonia criminale sull'intero territorio reggino. All'esito del giudizio di merito è stata riconosciuta l'appartenenza alla CA dei seguenti imputati: - TR ND, in qualità di dirigente apicale e organizzatore (delimitazione temporale dal "22 ottobre 2009" e "sino al 16 febbraio 2021"); esponente della famiglia mafiosa egemone della CA, dal cui nome ha tratto automaticamente capacità intimidatoria e assoggettante, che ha visto nel ruolo di vertice svolto in questa, in particolare: dapprima da AS ND, classe 1950, denominato il Supremo;
quindi da EN ND, classe 1972, detto CO GI (fratello di TR) e da EN ND, classe 1956, detto Micu u pacciu, fratello dell'ergastolano AS, classe 1963. Per conto della citata articolazione - che aveva esteso i suoi interessi dal centro storico della città di Reggio Calabria fino al quartiere di Gallico ed ai comuni di Villa San VA e Campo AB - svolgeva il ruolo di capo e di riconosciuto rappresentante degli interessi criminali nei rapporti con le altre articolazioni;
quindi, impartiva ordini ed indicazioni operative agli associati, assegnando loro compiti e ruoli, organizzava la raccolta estorsiva e coordinava i rapporti con le altre cosche di 'ndrangheta, con cui condivideva l'aggressione patrimoniale delle attività economiche;
si adoperava per infiltrare gli interessi economici della CA in plurime attività economiche e settori imprenditoriali, anche tramite fittizie intestazioni ed altre, più sofisticate modalità di occultamento che sfruttavano la disponibilità di imprese compiacenti e di faccendieri e mediatori, espressioni della CA;
- IA ND, condannato in primo grado con ruolo apicale, ritenuto, in appello, mero partecipe (delimitazione temporale dal "22 ottobre 2009" e "sino al 16 febbraio 2021"); coadiuvava, in posizione subordinata, TR ND e, in particolare, infiltrava la CA nel settore edile, operando anche tramite l'impresa individuale, intestata al cognato UI AN.
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Rispetto a tale clan, la Corte di appello, riformando il giudizio assolutorio espresso dal GUP, ha riconosciuto la sussistenza del reato di cui agli artt. 110- 416-bis cod. pen. (capo AD) a carico di NT RI, perché: "contribuiva concretamente, senza farne parte, al rafforzamento della CA ND, e in particolare in qualità di titolare dell'impresa individuale Autocarrozzeria RI di RI NT metteva, reiteratamente, a disposizione di TR ND la sede operativa della sua impresa, per consentirgli di svolgervi riunioni ed incontri, funzionali alla gestione degli interessi mafiosi dell'omonima CA e delle altre articolazioni di 'ndrangheta, descritte nel capo A) della rubrica, in particolare con riferimento alle relazioni ed alleanze mafiose, connesse all'espansione degli interessi della stessa sul territorio dei comuni di Villa San VA e Campo AB. Sino a tutto il 2019".
3.3.5. SC A-.
Articolazione territoriale della 'ndrangheta operante nel territorio di Saracinello, Ravagnese, Croce Valanidi, RO ed alle aree limitrofe. All'esito del giudizio di merito è stata riconosciuta l'appartenenza alla CA di IU ZZ, in qualità di partecipe. L'imputato, collaboratore e rappresentante sul territorio di IU IC, si occupava, tra l'altro, delle estorsioni a commercianti ed imprenditori e della riscossione dei relativi proventi;
del controllo del territorio per l'individuazione degli operatori economici da autorizzare allo svolgimento delle rispettive attività commerciali/imprenditoriali, con correlata imposizione del "pizzo"; dei rapporti con i rappresentanti delle altre cosche, anche al fine di garantire l'osservanza dei confini territoriali in relazione alle aree di influenza di ciascun gruppo;
dell'accaparramento di lavori edili, grazie alla capacità di infiltrazione della CA nel tessuto economico sociale;
del mantenimento degli affiliati detenuti e del pagamento delle relative spese legali.
3.3.6. SC ER
Operante prevalentemente nei comuni di Villa San VA, Campo AB, Fiumara di Muro, Reggio Calabria e nelle zone limitrofe. All'esito del giudizio di merito è stata riconosciuta l'appartenenza alla CA di AN CÒ, in qualità di partecipe, con delimitazione temporale al 16 febbraio 2021. All'interno della predetta articolazione, CÒ svolgeva compiti di diretta collaborazione con i capi del sodalizio (AS TU e CE TU), manteneva i rapporti con le altre consorterie mafiose (in particolare con gli esponenti, anche apicali, della CA ND e delle altre 'ndrine reggine), si occupava delle estorsioni e della raccolta dei relativi proventi, nonché del danneggiamenti incendiari e delle altre intimidazioni nell'interesse del sodalizio,
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G
custodiva e procurava le armi, si rapportava con esponenti dei gruppi criminali dediti alla consumazione di reati contro il patrimonio per il recupero di refurtiva, partecipava alla spartizione delle somme confluite nella cassa della CA.
3.3.7. SC RE.
Storicamente egemone nelle aree di RO, Bocale e territori viciniori della zona Sud di Reggio Calabria, capeggiata da IP RE, imputato in questo procedimento, condannato per il reato di cui all'art. 416-bis, comma secondo, cod. pen., non ricorrente. All'esito del giudizio di merito è stata riconosciuta l'appartenenza alla CA dei seguenti imputati: - AN LA e IN LA, in qualità di partecipi (delimitazione temporale "sino al 16 febbraio 2021"); collaboratori del capo clan IP RE e suoi ambasciatori sul territorio;
deputati alla gestione della raccolta estorsiva, effettuavano sopralluoghi nel territorio per individuare i cantieri degli imprenditori da sottoporre ad estorsione, quindi formulavano le richieste di denaro in nome e per conto del capo del sodalizio e procedevano alla relativa riscossione;
perpetravano danneggiamenti ed intimidazioni nei confronti degli imprenditori e dei commercianti che non ottemperavano alle richieste della CA;
partecipavano alle riunioni operative con gli "acCAti" e con i rappresentanti delle altre 'ndrine della provincia reggina;
accompagnavano IP RE nei suoi spostamenti e gli offrivano supporto per eludere le prescrizioni connesse alla sua condizione di detenuto domiciliare ex art. 47 ter ord. pen;
- EN AB, condannato in primo grado con ruolo apicale, ritenuto, in appello, mero partecipe (delimitazione temporale "sino al 16 febbraio 2021"); principale collaboratore e consigliere di IP RE nella gestione della raccolta estorsiva, manteneva i contatti con gli esponenti delle altre articolazioni di 'ndrangheta (ed in particolare con quelli della cosche di Archi e di AN TE); individuava gli imprenditori da sottoporre ad estorsione, formulava le richieste estorsive e incassava i relativi proventi;
- LO LI, in qualità di partecipe (così riqualificata in primo grado l'originaria imputazione che gli attribuiva ruolo apicale) - delimitazione temporale "sino al 16 febbraio 2021"; collaboratore e consigliere di IP RE;
fungeva da mediatore con i rappresentanti delle cosche di Archi e di AN TE, nonché della CA BR e partecipava alle conseguenti riunioni operative, di cui era l'organizzatore (avendo cura di assicurare le necessarie condizioni di riservatezza); pianificava le modalità di reinvestimento del profitti della consorteria (anche nell'ambito di progettate operazioni di narcotraffico); forniva informazioni in ordine all'avvio di cantieri edili nell'area di influenza della CA, per individuare gli imprenditori da sottoporre ad estorsione;
incassava i proventi
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delle estorsioni;
selezionava gli imprenditori ammessi ad operare nell'area di RO, perché graditi all'associazione; - VA TT TI, in qualità di partecipe (delimitazione temporale "sino al 16 febbraio 2021"); svolgeva compiti di vedetta sul territorio per verificare lo stato dei cantieri degli imprenditori da sottoporre ad estorsione;
formulava richieste estorsive e procedeva alla riscossione del relativi proventi per conto della CA;
- AS PO, in qualità di partecipe (delimitazione temporale "sino al 16 febbraio 2021"); collaboratore di IP RE;
formulava richieste estorsive per conto della CA, si occupava della riscossione dei relativi proventi e del compimento degli atti intimidatori. Solo in relazione a questo clan la Corte di appello ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen.
3.3.8. Questioni relative alle cosche. In particolare, la CA RE. La maggior parte dei ricorrenti non sollevano critiche specificamente volte a contestare la sussistenza e l'operatività delle cosche, incentrando, piuttosto, le censure sulla ritenuta configurabilità di una partecipazione sussumibile nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 416-bis cod. pen. Costituiscono una eccezione gli imputati ritenuti sodali della CA RE, i quali contestano la ricostituzione di un nuovo clan RE, dopo la definitiva disgregazione di quello "vecchio" accertata con sentenze divenute irrevocabili. Le censure, già formulate al GUP e poi riproposte al giudice di appello, sono infondate e trovano ampia e articolata risposta nelle solide argomentazioni svolte nella "doppia conforme di condanna. In particolare, la sentenza di primo grado (cfr. pagg. 419-606 sentenza GUP) evidenzia come la storica esistenza della CA RE, emerga da plurime statuizioni giudiziarie, che hanno riconosciuto l'egemonia del sodalizio in questione nell'area di RO, Bocale e nelle zone limitrofe. Il clan era guidato da IP RE e dai suoi fratelli IU e AN. La decapitazione dei vertici e di elementi di spicco, a seguito degli arresti e del lunghi periodi di detenzione del fratelli RE, ha fatto sì che la CA perdesse il dominio sul territorio di RO, soppiantata dalla CA A-, con l'avallo dei clan di Archi. Il 17 novembre 2015 IP RE ottiene di scontare la pena in detenzione domiciliare presso la sua abitazione, sita nel comune di Bocale, e ricostituisce il clan, circondandosi di fidati accoliti, riprendendo il controllo del territorio, imponendo agli imprenditori della zona il pagamento del "pizzo" in modo brutale. Da tale momento, IP RE e il suo gruppo vengono di nuovo riconosciuti dai vertici delle altre articolazioni di 'ndrangheta, sia reggine sia dei
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mandamenti Tirrenico e Ionico, come i naturali interlocutori per ogni questione concernente il territorio di RO e Bocale. Risulta, quindi, giuridicamente corretta e immune da cadute logiche, la conclusione cui giungono i gludici di merito nel ritenere che tali modalità operative (documentate dalle intercettazioni, riferite dai collaboratori e da alcune vittime delle estorsioni) abbiano confermato la piena funzionalità della CA RE come struttura mafiosa autonoma, capace di esercitare un controllo sistemico sul territorio e sulle attività economiche, attraverso l'uso della forza e con l'assenso degli altri clan. Le obiezioni sollevate con i ricorsi sono riproduttive di omologhi motivi di gravame specificamente confutati dalla Corte di appello li dove osserva: che la CA, a distanza di qualche anno dalla scarcerazione di IP RE, era tornata operativa e che quest'ultimo, lungi dall'esercitare individualmente il potere mafioso, era nuovamente al vertice di un gruppo di persone dedite ad attività criminali, e in particolare alle estorsioni, utilizzando la forza intimidazione derivante, non dal singolo, ma dall'organizzazione (pag. 299 sentenza impugnata). Ad opinione dei ricorrenti alcuni passaggi argomentativi della decisione di appello tradiscono il pensiero di una ricostituzione ancora in fieri e non ancora completa ("RE intendeva riappropriarsi delle estorsion, mirava ad "assumere nuovamente il controllo del territorio"). L'obiezione non ha pregio. Quelle scelte lessicali sono funzionali a cogliere il fenomeno nel suo evolversi e mirano ad evidenziare che il processo è stato graduale e ha richiesto la ricostruzione di una rete di relazioni e di potere;
ricostituzione che, però, anche secondo la Corte di appello, si era ampiamente completata come riscontrato dalle indagini. Non vi è spazio, dunque, per una diversa ricostruzione della vicenda, perfettamente lineare nelle sue scansioni fattuali e logiche, tanto che la stessa Corte di appello conclude così: "Non vi è, dunque, alcun dubbio che RE, nonostante la lunga detenzione, abbia mantenuto le proprie cariche all'interno della 'ndrangheta e che abbia continuato a essere riconosciuto come appartenente all'organizzazione dopo la scarcerazione. Ritornato sul territorio egli ha raccolto attorno alla sua persona un gruppo di persone attraverso le quali ha intrapreso su vasta scala attività estorsive. Forte di tale organizzazione egli si è relazionato con le altre cosche che, avvantaggiandosi dell'assenza dei RE, si erano estese nel territorio di RO, togliendo spazio all'attività criminale. Per tal via, come si è visto, il prevenuto ha consolidato il controllo del territorio, utilizzando la forza intimidatrice dell'organizzazione per perpetrare attività estorsive e per esercitare la protezione nelle forme tipiche dell'associazione mafiosa" (pag. 303 sentenza impugnata).
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L'esclusione, ad opera della Corte di appello, dell'aggravante della disponibilità di armi per la CA RE peraltro affidata, va detto, a una motivazione debole e inosservante dei consolidati principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. infra) -non mina la coerenza degli argomenti ben più solidi posti a base della ritenuta esistenza ed operatività del clan RE.
3.4. L'aggravante della disponibilità in armi.
3.4.1. L'editto accusatorio contesta al capo A) la circostanza aggravante di essere l'associazione armata, ai sensi dell'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. Detta aggravante è stata riconosciuta dal GUP nei confronti di tutti gli imputati dichiarati responsabili del reato associativo. La Corte di appello segue l'impostazione della sentenza di primo grado, da cui si distacca, però, limitatamente al clan RE nel senso che esclude l'aggravante della associazione armata per gli appartenenti a tale gruppo (RE, LI, BR, TI, LA IN e LA AN, PO). I ricorrenti che si sono visti confermare l'aggravante anche in secondo grado, impugnano il punto della decisione, contestando in sintesi la configurabilità della stessa nella dimensione oggettiva e soprattutto nell'attribuibilità soggettiva in quanto non rispondente al coefficiente psicologico di cui all'art. 59 cod. pen. Lasciando la disamina analitica dei motivi alla trattazione delle singole posizioni, in questa sede ne va rilevata la generale infondatezza.
3.4.2. La giurisprudenza di questa Corte, nell'individuare i presupposti per il riconoscimento della circostanza in rassegna ha evidenziato che: - la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416- bis, quarto comma, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che, pur non avendone effettiva consapevolezza, ignori per colpa il possesso di armi da parte degli associati, per l'accertamento del quale ben può assumere rilievo il fatto notorio della detenzione di strumenti di offesa in capo ad un determinato sodalizio mafioso, a condizione che detta detenzione sia desumibile da indicatori concreti - quali fatti di sangue ascrivibili al sodalizio o risultanze di titoli giudiziari, intercettazioni, dichiarazioni od altre fonti di cui il giudice deve specificamente dare conto nella motivazione del provvedimento (Sez. 1, n. 7392 del 12/09/2017, del 2018, Di Majo, Rv. 272403-01); per il riconoscimento della circostanza aggravante della disponibilità delle armi non è richiesta l'esatta individuazione delle armi stesse, ma è sufficiente l'accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, quale desumibile ad esempio dai fatti di sangue commessi dal gruppo criminale o dal contenuto delle intercettazioni (Sez. 1, n. 14255 del 14/06/2016, dep. 2017, Ardizzone, Rv. 269839-01; Sez. 6, n. 55748 del 14/09/2017, Macri, Rv. 271743-01);
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- nel caso di riconosciuta esistenza di una associazione unitaria, costituita da una federazione di "locali" di 'ndrangheta, ai fini della ravvisabilità dell'aggravante in esame, è necessario fare riferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo da quale specifico soggetto o da quale specifico "locale" abbia la concreta disponibilità delle armi (Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda, Rv. 268677-01; Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831 -02).
3.4.3. Sul punto, condiviso, della conferma dell'aggravante (per tutti gli imputati tranne quelli del clan RE), le sentenze di primo e secondo grado risultano sovrapponibili. È soprattutto l'esame del GUP, recepito dalla Corte di appello, a risultare pregnante ed esaustivo. Il giudice di primo grado valorizza (pagg. 931 e ss.): - su un piano generale, il fatto notorio che la 'ndrangheta, mafia storica, ha natura di associazione armata e si caratterizzata per il compimento di azioni di sangue e per il costante uso delle armi per esercitare e ampliare il potere di intimidazione sul territorio;
- su un piano più diretto, le sentenze passate in giudicato che documentano tanto la storica quanto l'attuale disponibilità ed uso di armi da parte di tutte le varie articolazioni territoriali interessate dall'odierno processo;
- ancora più nello specifico, la piattaforma probatoria (formata dai risultati delle intercettazioni e dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia) che testimonia la disponibilità attuale di armi e la consapevolezza di ciò da parte degli appartenenti ai vari gruppi (e per ciascuno di essi il GUP indica la fonte di conoscenza), che sanno di poter fare affidamento anche sulle armi dei gruppi consociati: "proprio la materia della disponibilità di armi è quella in cui si osserva la maggiore fluidità nei rapporti tra cosche con scambi di armi da fuoco anche tra soggetti appartenenti a cosche diverse o facenti parte di sottogruppi different". II GUP osserva, con efficacia, che il processo ha posto in luce le significative <fibrillazioni interne ed esterne al sodalizio che hanno rischiato di portare ad una vera e propria guerra di mafia. Ne discende un ulteriore indice della circostanza che tutti partecipi, proprio per il pericolo di una degenerazione violenta delle tensioni realizzatesi, a prescindere dalla materiale detenzione da parte di ciascuno, avessero contezza della presenza di armi nella più ampia disponibilità della consorteria mafiosa». Si tratta di esposizione priva di cadute di logicità, pienamente rispettosa dei principi delineati dalla giurisprudenza di legittimità. La tenuta del complessivo assetto motivazionale, formato dalla integrazione delle due sentenze, non è inficiata dallo scollamento che la Corte di appello produce nel momento in cui esclude l'aggravante per la CA RE.
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II GUP ha indicato con precisione gli elementi idonei a provare come anche la neo-ricostruita CA RE disponesse di armi: la conversazione captata nel maggio 2018, in cui IP RE commissionava ad IN OS il reperimento di un fucile e di una pistola;
l'attentato incendiario ad AM e l'episodio della minaccia alla pizzeria riguardante il territorio vessato dalla CA RE e commesso dal partecipe PO di cui si è occupato il p.p. n 2220/20 RGNR. Il giudice di appello, senza misurarsi con la sentenza di primo grado, si rifugia in generiche affermazioni circa il difetto di prova della attuale disponibilità di armi da parte del gruppo riorganizzato dopo la scarcerazione di IP RE, svalutando, con scarsa coerenza, i dati valorizzati dal GUP (pagg. 325 e 326) e, soprattutto, dimenticando il principio che, ai fini della sussistenza dell'aggravante in esame, occorre fare riferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo da quale specifico soggetto o da quale specifica "locale" abbia la concreta disponibilità delle armi. Orbene è la sterzata compiuta dalla Corte di appello, rispetto alla consequenzialità degli argomenti sino a quel momento esposti, a rivelarsi del tutto incongrua;
il che, se da un lato non è rivedibile in questa sede, in assenza di impugnazione del Pubblico ministero, dall'altro lato, e spostandosi nell'ottica degli altri clan, non può far cadere, con la sua isolata incoerenza, una motivazione nel resto piana e immune da vizi.
3.5. L'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, comma primo, cod. pen. La disposizione in rassegna stabilisce un aumento di pena, da un terzo alla metà, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416- bis (il cd. "metodo mafioso") ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
3.5.1. Nel presente processo la circostanza aggravante in esame è contestata in relazione ai reati fine della associazione mafiosa di cui al capo A), per la gran parte reati di estorsione. L'aggravante del "metodo mafioso" è integrata allorché un qualsiasi reato venga realizzato con l'utilizzazione di una forza intimidatrice che ne mutui le modalità di azione, per proporre il clima di assoggettamento che le è caratteristico (tra le ultime, cfr. Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033; Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273025-01). Così declinata la circostanza, che si caratterizza per le modalità dell'azione, presenta, pacificamente, "natura oggettiva", sicché si applica a tutti i concorrenti nel reato, ancorché le azioni di intimidazione e minaccia siano state materialmente commesse solo da alcuni di essi (cfr. da ultimo Sez. 2, n. 32564 del 12/04/2023, Bisogni, Rv. 285018-02).
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In tema di estorsione, la configurabilità, nei confronti di soggetto già condannato per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, dell'aggravante dell'utilizzo di metodologia mafiosa richiede la dimostrazione che sia stato, chiaramente e inequivocabilmente, evocato un collegamento con la forza intimidatrice del vincolo associativo, desumibile dalle modalità dell'azione, che devono essere tali da incutere nella vittima il timore del coinvolgimento del gruppo criminale e non del singolo agente, sussistendo, solo in tal caso, sia la minaccia, quale elemento costitutivo dell'estorsione, sia l'intimidazione, richiamante il collegamento con il sodalizio mafioso (cfr. Sez. 2, n. 15724 del 27/03/2025, Trovato, Rv. 287947-02). Si è dibattuto, invece, sulla natura dell'aggravante della "finalità di agevolazione", alla quale è stata, alfine, attribuita natura "soggettiva" concernendo la direzione della volontà; essa si applica al concorrente solo se da lui conosciuta (cfr. per tutte Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv, 278734-01). L'elemento soggettivo necessario ad integrare l'aggravante è quello del dolo
specifico.
Ciò non vuol dire che la finalità agevolativa debba esaurire la volizione dell'agente, potendosi accompagnare anche a ulteriori e concorrenti scopi "più egoistici". Su questo punto soccorrono i consolidati arresti giurisprudenziali in forza dei quali, nella forma del dolo specifico, la volontà della condotta si accompagna alla rappresentazione dell'evento che è tenuto di mira dall'agente e giustifica l'azione, ancorché non necessariamente in forma esclusiva. In sostanza, l'aggravante in esame richiede che l'agente deliberi l'attività illecita allo scopo di apportare un vantaggio all'associazione mafiosa;
tuttavia, tale finalità non deve essere esclusiva, ben potendo accompagnarsi a qualsiasi altro scopo di vantaggio, anche personale, che si coniughi con la volontà agevolatrice (in termini, seppure sul diverso tema della "finalità di terrorismo", si veda, per tutte Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, dep. 1996, Fachini, Rv. 203770). Circa la comunicazione dell'aggravante al concorrente nel reato, le Sezioni Unite, nella sentenza Sez. U, Chioccini, richiedono che quest'ultimo, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe. Dunque, non basta l'ignoranza colposa, ma neppure è necessaria la condivisione del fine specifico, poiché è sufficiente che il concorrente conosca lo scopo perseguito dal correo. I giudici di merito, nel riconoscere la sussistenza dell'aggravante in esame sotto entrambi i profili, hanno fatto corretta applicazione di tali principi.
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3.5.2. Un tema ermeneutico rilevante è poi quello che attiene alle forme di manifestazione dell'aggravante c.d. "silenti", prive, cioè, di esplicite minacce o violenze che accompagnino l'ispirazione o la prolezione mafiosa del reato, in ragione dei condizionamenti ambientali immanenti e storicamente radicati, soprattutto in determinati territori o scenari, come quelli che interessano il presente processo. Si distinguono, così, differenti forme di messaggio intimidatorio: quello esplicito e mirato, quello a forma larvata o implicita, quello con silente richiesta. La giurisprudenza di legittimità costantemente ritiene che, proprio con riferimento al reato di estorsione, integra la circostanza aggravante dell'uso del metodo mafioso l'utilizzo di un messaggio intimidatorio anche "silente", cioè privo di richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza e minaccia (Sez. 5, n. 38964 del 21/06/2013, Nobis, Rv. 257760). E deve sottolinearsi che la forza intimidatrice promanante dal metodo implicito e allusivo di chi goda dell'aura criminale mafiosa costituisce una delle forme più subdole e al tempo stesso gravi di manifestazione del "metodo mafioso", che ne sigla purtroppo il successo criminale (cfr., tra le molte pronunce che hanno ribadito il principio della sentenza Nobis, in tema di estorsione: Sez. 5, n. 17081 del 26/11/2014, dep. 2015, Bruni, Rv. 263701 01; Sez. 2, n. 20187 del 03/02/2015, Gallo, Rv. 26357001; Sez. 2, n. 26002 del 24/05/2018, Pizzimenti, Rv. 272884; nonché, in altre fattispecie, Sez. 5, n. 42651 del 03/10/2024, Ponticelli, Rv. 287238 01 e Sez. 3, n. 44298 del 18/06/2019, Di Caprio, Rv. 277182-01). Alla manifestazione silente del metodo mafioso corrisponde la declinazione ambientale dell'intimidazione estorsiva. Nell'ipotesi di estorsione cd. "ambientale", integra la circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., la condotta di chi, pur senza fare uso di una esplicita minaccia, pretenda dalla persona offesa il pagamento di somme di denaro per assicurarle protezione, in un territorio notoriamente soggetto all'influsso di consorterie mafiose, senza che sia necessario che la vittima conosca l'estorsore e la sua appartenenza ad un clan determinato (Sez. 2, n. 21707 del 17/04/2019, Barone, Rv. 276115-01, nella specie, la Corte ha ritenuto sussistere la circostanza aggravante nella richiesta ad un commerciante di denaro a fronte di protezione, dopo che il negozio era stato danneggiato varie volte, in un quartiere ad alta densità mafiosa;
conformi: Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017, Neri, Rv. 270175-01).
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3.5.3. In tale contesto interpretativo, i ricorrenti sollevano questioni relative all'aggravante in esame prive di fondamento oppure generiche sia sotto il profilo "Intrinseco" sia sotto quello "estrinseco", che, rifacendosi al principi citati, verranno esaminate nella trattazione dei singoli ricorsi. Una questione comune, in particolare, viene proposta da molti ricorsi: se sia legittimo motivare in modo cumulativo, in linea generale, il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nelle due forme in cui si può manifestare, con riguardo a tutti i reati fine contestati al ricorrente. Questo, infatti, è il metodo seguito dalla Corte di appello, che ha dedicato al tema il par. 4.7. (da pag. 326). Ebbene, una simile tipologia di struttura motivazionale può essere legittimamente posta, dal giudice di merito, alla base della ritenuta sussistenza nei confronti degli imputati interessati, purché vengano adeguatamente richiamati i profili ermeneutici rilevanti, anche mediante cenni integrativi desumibili dalla trattazione delle contestazioni dei singoli reati fine. Nel caso di specie, i giudici di appello sono stati agevolati dalla circostanza che tutti i reati fine sono stati ricostruiti come aggravati dalle finalità e metodo mafiosi in relazione ai condizionamenti ambientali mafiosi macroscopici e storicamente consolidati relativi alle cosche al centro del processo, tutte iscritte nel gotha della 'ndrangheta reggina. In una simile ipotesi, infatti, premessi gli orientamenti di legittimità consolidati sul tema dell'estorsione ambientale aggravata dal metodo e dalla finalità mafiosi già richiamati, I giudici di appello hanno avuto buon gioco a chiarire convincentemente che, in tutti i reati fine esaminati, "gli agenti hanno sfruttato la forza di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alle associazioni mafiose che controllavano il territorio. Per questa ragione, nella quasi totalità dei casi, essi non hanno mai avuto bisogno di effettuare minacce esplicite o di dare corso ad atti intimidatori. Gli estorti, infatti, a fronte della semplice richiesta, hanno subito riconosciuto un'offerta di protezione mafiosa, nel senso che, con il pagamento della tangente, le loro imprese sarebbero state preservate da furti danneggiamenti e quant'altro". La sentenza impugnata ha sottolineato, altresi, che gli estorti erano consapevoli della presenza della 'ndrangheta nel contesto territoriale in cui operavano e riconoscevano come concreta la possibilità che, non aderendo alle richieste, potessero subire conseguenze per la loro attività se non per la loro persona. Le estorsioni, poi, si è rilevato, hanno supportato l'attività dell'associazione, sia perché l'hanno arricchita, consentendole di distribuire i proventi tra gli associati e di consolidare l'organizzazione, sia perché ne hanno rafforzato la capacità di controllo del territorio.
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Ma ciò che ancora va evidenziato è che, per ogni capo di imputazione, la Corte territoriale e il giudice di primo grado in particolare, più diffusamente, hanno fornito, poi, dettagli concreti, che hanno "materializzato", nell'analisi dei singoli reati fine, i caratteri dell'estorsione ambientale mafiosa descritta in generale. Di conseguenza, sono stati coperti tutti gli aspetti argomentativi essenziali e i motivi con i quali si contesta il relativo difetto di motivazione sono infondati o inammissibili.
3.6. Il trattamento sanzionatorio. Le circostanze indipendenti. Il reato continuato.
3.6.1. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Ne discende l'inammissibilità di tutte quelle censure che, nel giudizio di cassazione, mirino a indurre una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. S, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014 Ferrario, Rv. 259142). Invero, una specifica e dettagliata motivazione sulla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego del criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (tra le tante Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). Inoltre, secondo giurisprudenza granitica, non occorre che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nessuno dei ricorsi - in punto di determinazione del quantum di pena (per molti imputati addirittura rivista in melius dalila Corte di appello) e di diniego delle circostanze attenuanti generiche propone doglianze suscettibili di varcare la soglia del giudizio di legittimità, 3.6.2. Numerosi ricorrenti deducono l'assenza di motivazione sulla entità degli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione. A sostegno richiamano quanto statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza ON (n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269-01) secondo cui: "In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base,
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deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite" La chiave interpretativa del principio massimato si coglie leggendo la motivazione della pronuncia, che precisa come siffatto obbligo motivazionale richieda modalità di adempimento diverse e parametrate allo specifico caso concreto. Non si può dimenticare, infatti, che, per un verso, ci si muove in un campo caratterizzato da discrezionalità, in cui il giudice deve solo dare conto di aver applicato una pena adeguata e proporzionata al fatto e che, per altro verso, l'ottica di analisi è quella dei poteri di intervento e censura della Corte di cassazione, nell'ambito delimitato dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. e dai vizi deducibili dall'imputato ricorrente. Sul piano generale, Sez. U, ON accoglie l'affermazione ricorrente nella giurisprudenza di legittimità, per la quale, quando la pena irrogata sia "più vicina al minimo che al massimo edittale", l'onere motivazionale è adempiuto attraverso il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." o l'utilizzo di sintetiche formule quali "pena congrua", "pena adeguata". Invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv. 201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). Per converso, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, dep. 1997, Curcillo, 207497). Ciò vale ovviamente per la determinazione della pena sia in relazione a un singolo reato sia per i reati posti in continuazione, dato che, se per stabilire la pena edittale del reato più grave è possibile rifarsi alle regole indicate, le stesse ovviamente valgono anche per l'individuazione della pena per i reati satellite da applicare in aumento su quella base. Al riguardo le Sezioni Unite prendono atto dell'impossibilità di imbrigliare le regole in rigide formule matematiche ma ritengono "praticabile la via della indicazione di ciò che attraverso la motivazione deve essere assicurato: che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen.; che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene;
che sia stato rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agli illeciti accertati. Di una pena non si può affermare o negare l'esattezza;
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ma si può riconoscere o criticare la ragionevolezza, intesa come relazione di coerenza tra la specie (si pensi alle pene alternative) e la misura della sanzione individuate e gli elementi che devono essere presi in considerazione per la determinazione della pena". Orbene, calando tali principi nelle fattispecie concrete del presente processo, va osservato che il giudice di merito ha chiarito in maniera adeguata tutti i passaggi attraverso cui è pervenuto alla determinazione della pena nel caso di reati posti in continuazione, indicando la pena per il reato più grave e poi specificando i singoli aumenti per ciascuno di quelli posti in continuazione. Tali aumenti sono esigui e vengono fissati sempre in misura notevolmente inferiore al minimo edittale della pena prevista per la fattispecie legale (e molto al di sotto anche della metà del minimo), di talché l'onere motivazionale risulta adeguatamente risolto da un richiamo, comunque contenuto in sentenza, alla gravità dei fatti o ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Discende che tutti i motivi di ricorso proposti sul punto si rivelano inammissibili per manifesta infondatezza o genericità, poiché si arrestano alla critica dell'assenza di motivazione rispetto a un aumento di pena minimale che, certamente, non opera un surrettizio cumulo materiale, né viola i limiti dell'art. 81 cod. pen., né rivela alcuna sproporzione.
3.6.3. Diversi ricorsi sollevano questioni giuridiche su: la natura della circostanza aggravante dell'associazione armata;
l'applicabilità della regola di temperamento di cui all'art. 63, quarto comma, cod. pen.; l'individuazione del reato più grave nel caso di continuazione tra associazione mafiosa ed estorsione aggravata ai sensi dell'art. 629, secondo comma, e 416-bis.1, cod. pen. La trattazione generale che segue esamina il merito delle questioni, precisando che i motivi proposti da diversi ricorrenti risultano, comunque, inammissibili, per varie ragioni compresa la loro novità. 3.6.4. È corretta l'impostazione della Corte di appello che ha qualificato l'aggravante dell'associazione armata come aggravante soltanto "indipendente", nel caso in cui si riferisca a un partecipe dell'associazione mafiosa e, invece, come aggravante "a effetto speciale nel caso in cui si riferisca a un soggetto con ruolo apicale.
E ciò sul rilievo che:
-nel primo caso la pena prevista dal primo comma dell'art. 416-bis cod. pen. è la reclusione da dieci a quindici anni, che sale a quella da dodici a venti anni nel caso dell'aggravante di cui al quarto comma, quindi con un aumento non superiore a un terzo;
- mentre nel secondo caso la pena prevista dal secondo comma dell'art. 416- bis cod. pen. è la reclusione da dodici a diciotto, che sale a quella da quindici a
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ventisei anni nel caso dell'aggravante di cui al quarto comma, quindi con un aumento superiore a un terzo. Secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite nella sentenza Sez. U, n. 28953 del 27/04/2017, S., Rv. 269784 01, cui questo collegio ritiene di aderire condividendone le ragioni di fondo, le circostanze c.d. indipendenti che comportano un aumento di pena non superiore a un terzo non rientrano nella categoria delle circostanze ad effetto speciale. Il principio, fissato dalle Sezioni Unite ai fini del computo del termine prescrizionale, ha valenza generale e sicuramente rileva ai sensi dell'art. 63 cod. pen., dato che proprio questa norma ha formato oggetto dell'intervento del massimo organo nomofilattico. Le Sezioni Unite hanno chiarito che il legislatore del 1984, riformulando il testo del terzo comma dell'art. 63 cod. pen., ha inciso in profondità sulla catalogazione delle circostanze ed ha fornito una precisa definizione delle circostanze ad effetto speciale, come quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena, superiore ad un terzo». Non è condivisibile, pertanto, secondo le Sezioni Unite, l'indirizzo giurisprudenziale che porta a superare il dato letterale della formula dell'art. 63, terzo comma, cod. pen. alla luce di una interpretazione teleologica, secondo cui limitare le "circostanze ad effetto speciale" alle sole circostanze "indipendenti" che comportano una variazione superiore ad un terzo, determinerebbe un Inammissibile smembramento delle circostanze indipendenti in due categorie a seconda della variazione della pena, valorizzando un parametro quantitativo che, per la ratio stessa che sorregge tall circostanze, non avrebbe significato plausibile. L'esigenza di una ricostruzione sistematica del regime delle aggravanti ad effetto speciale non può portare l'interprete a forzare la chiara e univoca lettera del dato normativo in una materia che è governata dal principio di legalità (così in motivazione le Sezioni Unite n. 28953 del 2017, cit.). Posta questa solida argomentazione (cui si conformano Sez. 6, n. 52011 del 07/11/2019, Belgiorno, Rv. 278055-02; Sez. 4, n. 32868 del 05/10/2020, Antille, Rv. 280831-01), è irrilevante il contrasto giurisprudenziale successivamente formatosi sulla qualificazione delle aggravanti indipendenti, poiché le decisioni che abbracciano la tesi opposta a quella delle Sezioni Unite - citate in alcuni ricorsi - (Sez. 3, n. 31293 del 08/05/2019, M., Rv. 276291 01; Sez. 2, n. 6558 del 08/10/2020, dep. 2021, Ciotola, Rv. 280656-01) sembrano non tener conto di tale rilevante precedente né offrono convincenti ragioni per superarlo. La natura delle aggravanti indipendenti si riverbera sulle modalità di calcolo dettate dall'art. 63 cod. pen., nel senso che: la regola del cumulo giuridico prevista dall'art. 63, quarto comma, cod. pen. secondo cul, in caso di concorso tra
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circostanze ad effetto speciale, non si applica il cumulo materiale, ma la pena per la circostanza più grave aumentata fino ad un terzo non attiene all'istituto della comparazione tra circostanze eterogenee, ma regola il concorso tra circostanze omogenee, sicché non opera in caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale e aggravanti indipendenti (Sez. 6, n. 52011 del 07/11/2019, Belgiorno, Rv. 278055-02; Sez. 4, n. 32868 del 05/10/2020, Antille, Rv. 280831-01). Discende che, nel caso di concorso della circostanza ad effetto speciale della recidiva (art. 99, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen.) - o di altra circostanza ad effetto speciale - e di quella dell'associazione mafiosa armata, l'art. 63, quarto comma, cod. pen. si applicherà nel caso in cui quest'ultima sia associata a un ruolo apicale, perché in tale ipotesi essa comporta, come premesso, un aumento di pena superiore a un terzo, e non si applicherà, invece, quando sia associata al ruolo di partecipe (perché in questo caso l'aumento di pena non comporta un aumento di pena superiore a un terzo). Quindi, nella prima ipotesi si applica l'aumento per la circostanza più grave e poi un aumento facoltativo non superiore di un terzo, ai sensi dell'art. 63, comma quarto, cod. pen.; nella seconda ipotesi si deve prima individuare la pena prevista per la circostanza indipendente e su questa apportare l'aumento per l'aggravante ad effetto speciale, salvo restando il rispetto dei limiti di aumento previsti dall'art. 66 cod. pen. (così Sez. 6, n. 52011 del 07/11/2019, Belgiorno, cit.). Sono queste le regole alle quali si ispira, espressamente, la decisione della Corte di appello (cfr. pagg. 360-361 sentenza impugnata), che ha proceduto su tali basi, d'ufficio, alla rideterminazione della pena in melius in favore di molti dei ricorrenti o, al più, l'ha confermata per altri, senza mai incorrere in una reformatio in peius.
3.6.5. Rispetto al reato continuato alcuni ricorrenti lamentano, non di rado per la prima volta in questa sede, l'erronea individuazione del reato più grave, che sarebbe rappresentato da quello di estorsione, aggravato ai sensi del secondo comma dell'art. 629 cod. pen., e non da quello di cui all'art. 416-bis cod. pen. Le censure richiedono l'analisi delle singole posizioni;
tuttavia, in generale, va osservato che è inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell'imputato che, contestando, sotto il profilo della violazione di legge, la valutazione di gravità effettuata dal giudice di merito, miri ad ottenere un'inversione di gravità dei reati (Sez. 4, n. 3038 del 24/05/2000, Tixi, Rv. 216804-01).
L'analisi dei ricorsi
4. Il ricorso del Procuratore Generale.
Il ricorso è fondato.
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L'assoluzione decisa dalla sentenza di secondo grado nei confronti di IN ND in relazione al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa di cui al capo A sconta una motivazione con vizi di illogicità tali da non consentire la sua tenuta al cospetto dal sindacato di legittimità. In primo grado l'imputato era stato condannato per il suo ruolo operativo nell'ambito della CA De AN di cui al capo A, con compiti specifici di riscossione delle estorsioni. La sentenza, poi riformata in chiave assolutoria nei suoi confronti, aveva esposto con linearità i presupposti probatori della condanna, seguendo le dichiarazioni del collaboratore di giustizia IZ De CA, il quale aveva chiamato in correità suo nipote IN ND, indicandolo come partecipe della CA De AN, dapprima intraneo al gruppo LI e poi transitato nelle fila del "fedelissimi" della famiglia De AN;
nonché i contenuti dell'intercettazione del 25.8.2019, ore 13.35 (cfr. pag. 249 della sentenza) e di altre conversazioni registrate che provavano l'inserimento nelle dinamiche del gruppo di 'ndrangheta in esame. Di contro, la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante l'intercettazione appena citata e una serie di elementi ulteriori di prova, ivi comprese le dichiarazioni del collaboratore Di CA e quelle di SO LI rese nell'interrogatorio di garanzia del 26.6.2020, evocate in più parti della sentenza, con osservazioni apodittiche e non adeguate nel confronto necessario con gli argomenti della sentenza di primo grado. Invece, la giurisprudenza consolidata della Cassazione ritiene che il giudice di appello, il quale riformi totalmente la decisione di primo grado, sia in senso di condanna che di assoluzione, ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (cfr. per tutte, Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679). Deve, altresi, il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna, offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva, pur non avendo l'obbligo di rinnovarla (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430). Inoltre, richiamati gli orientamenti di legittimità già esposti in altra sede sul reato associativo mafioso, deve sottolinearsi che, se è vero che la mera contiguità o vicinanza a un sodalizio mafioso non è idonea a consentire di configurare il reato di partecipazione mafiosa, poiché è necessario che sussista un rapporto di stabile
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e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento del comuni fini criminosi, non può pretendersi come fa, invece, in sostanza, sia pur non esplicitamente, la sentenza impugnata che tale "prendere parte" si concretizzi nella commissione di reati fine, la cui mancanza non è di per sé sintomo di non partecipazione mafiosa (cfr. Sez. U, Modaffari, cit. e, specificamente, tra le molte conformi, Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273571-01). Il contributo del partecipe alla vita dell'organizzazione criminosa, infatti, come si è chiarito, può assumere anche forme "atipiche", purché sia sempre effettivo, concreto e visibile;
per questo, anche la mera affiliazione rituale, se "attivizzante", costitutiva del patto di solidarietà mafiosa con messa a disposizione effettiva, può configurare il reato. Orbene, nel caso di specie, la Corte territoriale non si è orientata secondo i principi anzidetti e non ha considerato la valenza dei comportamenti concreti, accertati nel processo, di messa a disposizione di IN ND, che viene indicato come soggetto sia formalmente intraneo sia attivo, sul fronte della disponibilità, a sostenere l'operato di GI De AN e di alcune delle attività di interesse del sodalizio del De AN. Gli elementi indiziari illustrati, pertanto, andranno rivalutati alla luce dei principi consolidati della giurisprudenza di questa Corte, appena enunciati, e da tale rivalutazione sarà necessario trarre conclusioni circa la consistenza o meno di una condotta di partecipazione, nelle molteplici forme nelle quali questa può atteggiarsi. Tanto più che risulta il percorso di collaborazione di IN ND, sopravvenuto alla sentenza d'appello, che ha portato alla stessa ammissione da parte sua del ruolo di partecipe. E in proposito si rammenta che eventuali prove nuove potranno trovare ingresso nel giudizio di rinvio con le forme ordinarie previste dagli artt. 627, comma 3, cod. proc. pen. e 603 cod. proc. pen., posto che, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, hanno la massima latitudine imponendo un nuovo ed esaustivo esame del materiale probatorio, salve le sole limitazioni derivanti dal giudicato interno o previste dall'art. 627 cod. proc. pen. e l'impossibilità di fondare la nuova decisione sui medesimi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione (Sez. 2, n. 37407 del 06/11/2020, Tamburrino, Rv. 280660-01; Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano, Rv. 273628-01; Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., 15 Rv. 271345 01; Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, Grande Aracri, Rv. 259811 - 01; Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014,
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Cataldo, Rv. 261760-01). Infatti, il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801; Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, C., Rv. 288174).
5. CH UL Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di cui al capo I (detenzione illegale di una pistola Beretta cal. 7.65: artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967), in relazione al quale la Corte di Appello ha escluso l'aggravante mafiosa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.
5.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente adduce una giustificazione assertiva e ipotetica, priva di qualsiasi base fattuale, quanto alla mancanza di consapevolezza, da parte sua, dell'obbligo di denuncia dell'arma ricevuta in successione dal nonno, di cui sostanzialmente ammette la detenzione, come è emerso dalle intercettazioni tra lui e altri coimputati, che hanno portato alla contestazione di reato. In ogni caso, si tratta di una giustificazione che riposa su presupposti del tutto asimmetrici rispetto alle affermazioni consolidate della Cassazione, secondo cui chiunque pervenga in possesso di un'arma a titolo di eredità è obbligato a farne denuncia, a nulla rilevando che la disponibilità dell'arma stessa fosse già stata denunciata dal precedente possessore (cfr., tra quelle massimate, Sez. 1, n. 7906 del 12/06/2012, dep. 2013, Omacini, Rv. 255193; nello stesso senso anche Sez. 1, n. 20896 del 28/04/2015, Ardolino, Rv. 26360701; Sez. 1, n. 15199 del 21/02/2020, Buggiani, Rv. 278899). Il legislatore, infatti, mira ad assicurare la possibilità di controllo di tutte le armi esistenti nel territorio nazionale da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, attraverso la conoscenza di tutti coloro che le posseggono, anche a prescindere dai luoghi ove le stesse sono tenute (Sez. 1, n. 22563 del 19/01/2015, Perfetto, Rv. 263776-01). Quanto all'elemento soggettivo, nel reato di illegale detenzione di armi e munizioni, l'elemento psicologico consiste nel dolo generico, e cioè nella coscienza e volontà di avere a disposizione materialmente l'arma o le munizioni senza averne fatto denuncia (ex multis, Sez. 1, n. 21355 del 10/04/2013, Lamanna, Rv. 256302). Inoltre, deve essere ribadito che non esclude il dolo del delitto di detenzione illegale di arma l'erroneo convincimento dell'agente circa l'obbligo di denunciare il
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possesso dell'arma all'autorità competente, trattandosi di errore su norme che integrano il precetto penale e non possono quindi essere ricondotte alla disciplina di cui all'art. 47, terzo comma, cod. pen. (Sez. 7, ord. n. 24231 del 06/02/2019, Demartini, Rv. 276481-01). Infine, la qualificazione giuridica ritenuta in sentenza è esatta. Una pistola cal. 7,65 del tipo "Beretta", come quella di cui alla contestazione, è un'arma comune da sparo (Sez. 1, n. 11172 del 11/11/2014, dep. 2015, Carfora, Rv. 262850-01) e la sua detenzione illegittima è punita al sensi degli artt. 10 e 14 della legge n. 497 del 1974 e non già dell'art. 697 cod. pen. (Sez. 1, n. 3869 del 23/01/1979, Caruso, Rv. 141826). L'ambito applicativo della norma di cui all'art. 697 cod. pen. è stato modificato a seguito delle novelle introdotte, dapprima, con legge n. 895 del 1967 e poi con legge n. 497 del 1974, con la conseguenza che l'art. 697 cod. pen. sanziona la detenzione di armi proprie da punta e da taglio e di munizioni di armi comuni da sparo, mentre la illegale detenzione di armi comuni da sparo è sanzionata dagli artt. 2 e 7 della legge n. 895 del 1967, come modificati dalla legge n. 497 del 1974 (Sez. 1, n. 31510 del 18/03/2022, non mass.).
5.2. Manifestamente infondato e generico è anche il secondo motivo, che contesta la quantificazione del trattamento sanzionatorio. La sentenza impugnata ha motivato sinteticamente ma puntualmente la pena inflitta, riferendosi al contesto del reato;
la sanzione in concreto determinata, peraltro, è decisamente vicina al minimo edittale, sicché soggiace alle regole giurisprudenziali di brevità argomentativa cui al par.
3.6. del considerato in diritto.
5.3. Il terzo motivo di ricorso egualmente è inammissibile poiché la Corte di appello ha motivato sulla non meritevolezza delle circostanze attenuanti generiche, per la estrema gravità del contesto mafioso intimidatorio di accadimento del reato e nonostante l'incensuratezza del ricorrente, esplicitamente ritenuta insufficiente rispetto alla valutazione di gravità. Si tratta di un approccio corretto, poiché in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02).
5.4. Anche l'ultimo motivo è manifestamente infondato e la valutazione sulla prognosi negativa per la sospensione condizionale della pena può legittimamente essere fondata sul contesto criminale in cui l'imputato si muoveva e ha commesso il reato (oltre che sulla personalità desumibile dalla misura di prevenzione applicatagli), al di là della configurabilità dell'aggravante mafiosa nei suoi
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confronti, per la quale, come ovvio, sono necessari elementi specifici e tipici, sui quali deve operarsi una valutazione di sussistenza certa.
5.5. Il ricorso, pertanto, è inammissibile.
6. AN CÒ Il ricorso è infondato.
Il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del reato di associazione mafiosa di cui al capo A (in qualità di partecipe della CA ER).
6.1. Il primo motivo di censura anzitutto si muove in una prospettiva interpretativa non condivisibile, là dove ritiene la prova del reato incerta per l'assenza di contestazioni nei suoi confronti di reati fine dimostrati. Si è già evidenziato come la partecipazione mafiosa non deve estrinsecarsi necessariamente nella realizzazione di reati fine, ma implica un ruolo dinamico e funzionale, atipico nelle sue manifestazioni concrete, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi, senza commettere condotte di finalizzazione delle diverse attività criminali alle quali è dedito il sodalizio (cfr. Sez. U, Mannino;
Sez. U, Modaffari e Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273571-01). La sentenza impugnata ha spiegato adeguatamente le ragioni per le quali ha ritenuto credibili le dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia CE CR (che ha direttamente avuto modo di interagire con il ricorrente e di scorgere il suo ruolo non di poco conto e di pieno inserimento nella CA), anche evidenziando l'esistenza di riscontri esterni, corrispondenti ai caratteri voluti dagli orientamenti ermeneutici già sintetizzati al par. 3.2. (cfr. pag. 320 e 322-323 in particolare della sentenza di appello, in cui si riportano le importanti e numerose intercettazioni che coinvolgono il ricorrente, anche come diretto interlocutore dei leader della CA ER). I giudici di primo e secondo grado hanno ben chiarito quale sia stato il ruolo del ricorrente nell'assetto mafioso di riferimento, traendolo dalle dichiarazioni, credibili e riscontrate, del collaboratore CR: egli forniva ausilio ai vertici della CA ER;
si occupava di tenere i rapporti con le altre cosche, nonché delle attività di estorsione ed era pienamente inserito nella detenzione di armi da parte del clan (riscontri di tale ultima attività illecita sono fornite dalle stesse parole del ricorrente, intercettato). Inammissibili, poi, sono le critiche, pure inserite nel medesimo motivo di ricorso, volte a rileggere il significato delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia e di alcune delle altre prove valorizzate dalla sentenza impugnata in chiave accusatoria: il ricorrente tenta di accreditare la tesi dell'ausilio fornito solo
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al leader del sodalizio, AS TU, e non idoneo a rappresentare un elemento concreto dell'affectio societatis e del contributo associativo;
tesi smentita dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia. Di nessuna valenza, poi, l'osservazione difensiva circa la mancanza di intercettazioni registrate dalle quali emergano condotte di supporto al sodalizio riferibili al ricorrente: è evidente che tale mancanza è un dato neutro, di nessun significato probatorio, né può rappresentare una smentita delle conclusioni alle quali i giudici di appello giungono mediante altri percorsi logici e elementi indiziari o prove (in particolare, correttamente sono stati valorizzati alcuni episodi, certamente da ritenersi "indicatori spia" di un suo inserimento nel sodalizio: l'incendio di due autovetture su incarico di AS TU;
le assunzioni sue e della figlia per lavori presso un centro commerciale, grazie alle "spartizioni" mafiose di benefici derivati dalla manifestazione del potere mafioso). Quanto alle asserite contraddizioni esistenti tra gli accertamenti contenuti nella sentenza definitiva che ha chiuso il processo cosiddetto "Sansone" e le prove utilizzate nei confronti del ricorrente, si tratta di argomento inammissibile, sostanzialmente risolventesi in valutazioni di fatto, che punta a rileggere elementi di prova già analizzati senza Illogicità dalla sentenza impugnata e a reiterare censure già superate dai giudici d'appello.
3.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché formulato anch'esso secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità, delimitato dal controllo di logicità delle valutazioni che delle prove hanno dato i provvedimenti di merito e non esteso alla rilettura di tali prove. La sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 416-bis, quarto comma, cod. pen. emerge in modo autoevidente dalle intercettazioni che vedono protagonista lo stesso ricorrente (del tutto fuori luogo, quindi, far riferimento, nel ricorso, al fatto notorio non provato), che sono state correttamente poste a base del convincimento dei provvedimenti di merito circa la sua configurabilità; vano, perché non consentito dal sindacato di legittimità, è il tentativo di riscrivere il significato delle conversazioni registrate, come si è già evidenziato nella parte del "considerato in diritto" dedicata alle questioni comuni.
6.3. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato dalla sentenza impugnata che, come si è chiarito, poteva legittimamente valorizzare in chiave ostativa - così come ha fatto - solo uno o taluni dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (nel caso di specie, gravità del contesto e dei reati;
precedenti penali e recidiva, quest'ultima sufficientemente argomentata anche tenuto conto dello spazio dedicato a trattare la posizione del ricorrente nell'ambito del provvedimento di appello). Il trattamento sanzionatorio è stato calcolato
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partendo da una pena base di poco superiore al minimo. In ogni caso, la motivazione fornita a giustificazione è adeguata. Si è già chiarito che il calcolo della recidiva e dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. è stato correttamente effettuato dalla sentenza impugnata, in considerazione della natura di circostanza solo indipendente e non ad effetto speciale di tale seconda aggravante con riguardo al ruolo dei meri partecipi del delitto associativo. Non vi è violazione del divieto di reformatio in pelus in quanto il trattamento sanzionatorio è stato sensibilmente ridotto in appello e senza che la correzione del calcolo relativo all'interazione delle aggravanti possa essere ritenuta peggiorativa della dosimetria della pena.
6.4. L'ultimo motivo di ricorso è inammissibile in quanto le motivazioni della sentenza impugnata in relazione alle statuizioni civili le sorreggono sinteticamente, anche traendo linfa argomentativa dalle ragioni complessive della sentenza, come legittimo. Del resto, la liquidazione del danno non patrimoniale, sfuggendo ad una piena valutazione analitica, resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, il quale, nell'effettuare la relativa quantificazione, deve tener conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito di rilievo penale e di tutti gli elementi peculiari della fattispecie concreta, in modo da rendere la somma riconosciuta adeguata al particolare caso concreto ed evitare che la stessa rappresenti un simulacro di risarcimento (Sez. 3, m. 3912 del 11/02/1991, Martinelli, Rv. 186780).
7. NT AR TU
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di tentata estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., di cui al capo B, commessa al danni della società Edilcem s.r.l. (coimputato NT BR). Il ricorso è fondato, limitatamente al motivo riferito alla continuazione con il reato giudicato nella sentenza Corte di appello di Reggio Calabria del 5 giugno 2023, irrevocabile il 16 gennaio 2024, in relazione al quale deve essere disposto l'annullamento con rinvio, mentre deve essere rigettato nel resto.
7.1. Il primo motivo di censura è privo di pregio e formulato secondo direttrici di critica sottratte al sindacato di legittimità. La sentenza impugnata, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, ha efficacemente ricostruito la tentata estorsione ai danni dei fratelli AM, titolari della società Edilcem s.r.l., ai quali sono state rivolte le minacce per ottenere una percentuale sui guadagni derivanti da appalti pubblici ottenuti. Le loro dichiarazioni, credibili e circostanziate nei dettagli, sono state rese solo dopo
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che gli inquirenti avevano ricevuto la notizia del possibile reato da parte di una fonte confidenziale, a riprova della loro genuinità, e costituiscono la trama della tipica richiesta estorsiva mafiosa, la cui matrice e forza di intimidazione è stata correttamente desunta anche dalla evidente paura delle vittime, le quali, infatti, non avevano spontaneamente denunciato. Il ricorso asserisce un vizio di genericità dell'accertamento condotto dai giudici di merito in modo del tutto apodittico e divergente dalla puntuale motivazione dei giudici di merito, in particolare del provvedimento impugnato, che hanno indicato le modalità concrete palesemente intimidatorie e mafiose (il tono di voce alterato e imperioso al tentativo di glissare sulla richiesta estorsiva da parte di una delle vittime dichiaranti;
il riferimento insistito in più occasioni alla necessità di "parlare" con NT BR, noto come esponente della CA, il quale, del resto, era stato presente in uno del giorni nei quali le richieste erano state formulate ad una delle vittime) e l'entità in percentuale e in assoluto della richiesta (12.000 euro). Davvero non è necessario, infine, spendere alcun argomento particolare per definire la manifesta infondatezza della prospettata incompatibilità tra aggravante mafiosa e reato "solo" tentato di estorsione, trattandosi di aggravante che stabilmente viene abbinata a tale fattispecie dalla giurisprudenza di legittimità (per un esempio, cfr. Sez. 5, n. 44903 del 13/09/2017, Cocuzza, Rv. 271062-01).
7.2. Sono manifestamente infondati anche i motivi (terzo e quarto) riferiti alla dosimetria sanzionatoria e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello ha fondato legittimamente il diniego del beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen. soltanto su alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen, e dal carattere fortemente negativo (l'estrema gravità dei reati e la presenza di precedenti penali a carico del ricorrente), ritenuti implicitamente prevalenti su eventuali aspetti positivi quali quelli enunciati dal ricorso. Quanto all'argomento di comparazione tra il trattamento sanzionatorio ricevuto in altro giudizio e quello inflitto con la sentenza impugnata, se ne rileva l'inammissibilità, poiché le valutazioni in punto di pena di ciascun giudice in diversi procedimenti sono autonome e non possono condizionarsi reciprocamente, né possono dipendere esclusivamente dalla natura tentata o consumata di un'estorsione, potendo avere rilievo plurimi fattori, soggettivi oppure oggettivi.
reati.
7.3. Fondata è, invece, la critica attinente al tema della continuazione tra
Effettivamente la sentenza impugnata ha omesso di considerare la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra la sentenza di condanna emessa e quella per il delitto di tentata estorsione aggravata già passata in giudicato con sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 5 giugno 2023,
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limitandosi a statuire circa la sussistenza della continuazione con altra decisione pure passata in giudicato. L'istanza la cui valutazione è stata omessa era stata proposta all'udienza del 28 maggio 2024 e successivamente si era ribadita la richiesta con memoria depositata all'udienza dell'11 giugno 2024; la sentenza definitiva oggetto della richiesta risulta in atti. Pertanto, la sentenza va annullata con rinvio limitatamente all'omessa trattazione del motivo di appello dedicato a valutare la possibilità di configurare la continuazione criminosa come sopra chiarito. Il giudice del rinvio procederà alla verifica omessa.
8. LO LI
Il ricorrente è stato condannato per il reato di cui al capo A, quale partecipe (riqualificato in primo grado il ruolo di dirigente e organizzatore) della CA di 'ndrangheta denominata "RE". Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato.
8.1. Per il primo motivo, centrato sulla contestazione della ricostituzione della CA RE, valgono gli argomenti esposti nella parte generale al par. 3.3.8., circa l'attualità, al tempo dell'imputazione, della sussistenza operativa e vitale del sodalizio, riavutosi da una sorta di crisi attraverso il rinsaldarsi del contributo causale dei partecipi intorno alla figura di IP RE, che aveva ripristinato la tipica egemonia mafiosa sul territorio "di competenza".
8.2. Richiamati i principali approdi giurisprudenziali già sin qui ripercorsi, in tema di partecipazione mafiosa, che non richiede necessariamente la commissione di reati fine per fondare la prova del reato, cade una delle principali argomentazioni su cui si muove il secondo motivo di ricorso, anch'esso privo di pregio nel suo complesso: le assoluzioni per i reati fine non determinano un deficit assoluto di elementi concreti dai quali desumere la sussistenza del delitto di cui all'art. 416- bis cod. pen. in capo al ricorrente, quale partecipe della CA RE. A dispetto di quanto afferma il ricorso, la sentenza impugnata ha evidenziato gli elementi concreti, indicativi del contributo reale al sodalizio fornito dal ricorrente: si tratta delle numerose conversazioni dalle quali si desume che IP RE pianificava dettagli delle estorsioni con LI e lo coinvolgeva nelle dinamiche della leadership, individuandolo come diretto destinatario anche dei proventi di tali reati. Il ricorrente è colui il quale ha consentito a IP RE di riallacciare contatti personali con IN MO, elemento di connessione con le cosche reggine (poiché operativo nel "locale" di AN TE, al cui vertice, sino al suo arresto, si trovava DO ON, la cui sorella era stata legata
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sentimentalmente proprio a LI) ed è colui che lo consiglia su come muoversi, anche per evitare la ritrosia a sottomettersi delle vittime delle estorsioni (in particolare, significative sono le pressioni nei confronti dei fratelli AM). I rapporti tra il ricorrente e il leader RE vengono adeguatamente disegnati, dunque, dalla sentenza impugnata, in termini di supporto di rilievo e ad alto livello fornito dal primo al secondo e alla CA di riferimento, con una disponibilità assoluta e tangibile nella quotidianità, a riprova di un'affiliazione stabile, consapevole e di elevato spessore. Le parti motivazionali sulle quali il ricorrente lamenta un minore impegno argomentativo sono quelle per le quali i giudici di appello si richiamano alla sentenza di primo grado, egualmente esaustiva sul tema della responsabilità del ricorrente per il delitto di cui al capo A (ad esempio, per quanto concerne il suo ruolo nel mettere in contatto RE e NT BR, il vero e proprio gestore degli affari delle cosche nel settore lavori", secondo quanto emerge dal complesso delle prove per i reati in contestazione nel processo).
8.3. Il terzo motivo di censura è inammissibile. La sentenza impugnata ha espresso in modo "collettivo" o cumulativo, che dir si voglia, per diverse posizioni e imputati, le proprie motivazioni sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e tale forma di argomentazione è sicuramente legittima, là dove si stiano trattando situazioni omogenee e si applichino criteri generali ostativi comuni, ai sensi dell'art. 133 cod. pen.: nel caso di specie, per il ricorrente, come per altri imputati, è prevalsa la convinzione del giudici di immeritevolezza del beneficio, in considerazione della estrema gravità dei reati contestati, che assorbe negativamente la considerazione dell'incensuratezza. Manifestamente infondata, poi, è l'obiezione di marginalità delle condotte ascritte al ricorrente, apodittica e non corrispondente ai dati di prova.
8.4. Anche il quarto motivo di ricorso è inammissibile, poiché la sentenza di appello ha motivato sulla dosimetria sanzionatoria in modo coerente con la giurisprudenza di legittimità, che autorizza argomentazioni sintetiche riferite alla gravità della condotta e, in ogni caso, ha determinato la pena base in misura prossima al minimo edittale previsto per l'art. 416-bis, primo comma, cod. pen., imputazione per la quale è stato condannato il ricorrente quale partecipe della CA RE, a seguito della riqualificazione dell'imputazione operata già dal primo giudice.
8.5. Il quinto motivo di ricorso è infondato, poiché la pericolosità del ricorrente, che ha fondato la conferma della misura di sicurezza della libertà vigilata per il periodo di tre anni, come disposta ai sensi dell'art. 417 cod. pen., è stata implicitamente richiamata dalla sentenza impugnata, nel riferimento all'assenza di elementi idonei alla revoca della stessa.
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Del resto, il ricorrente non argomenta in modo specifico ma ancora una volta generico, come già in appello, le ragioni della sua richiesta di revoca, consegnando così il motivo all'inammissibilità.
8.6. Anche il sesto motivo di ricorso è inammissibile. In ordine alle statuizioni civili la sentenza impugnata ha richiamato le considerazioni del giudice di primo grado, alle quali il ricorso contrappone un'apodittica assenza di nesso causale tra il reato associativo mafioso, nelle forme a lui attribuite in concreto, e i danni ritenuti in sentenza per le parti civili, invece intuitivamente immediatamente collegati.
9. CO BE
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di associazione mafiosa di cul al capo A, quale partecipe della CA BR, referente presso la comunità ROM e nei quartieri Modena e Ciccarello. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato.
6.1. Il primo argomento di censura critica l'affermazione di responsabilità per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa ma non tiene conto della motivazione del provvedimento impugnato e si focalizza su singoli episodi, valorizzati dalla sentenza impugnata come indicatori del ruolo di partecipe e sminuiti dalla difesa, che tenta di svalutare la coerenza dell'impianto accusatorio nel suo complesso. L'aggressione a ME TT, vicenda di grande significato al fine di desumere la qualità di partecipe della CA BR in capo a BE, risulta che sia stata commissionata al ricorrente da IN BR come affronto verso AR De AN, per dimostrare a quest'ultimo che non era in grado di assicurare la protezione dell'imprenditore, cui aveva imposto di pagare solo ai De AN, escludendo le altre famiglie nel Natale dell'anno 2018. È stata adeguatamente provata nella sua matrice (attraverso le dichiarazioni di collaboratori di giustizia e le intercettazioni di esponenti di spicco del clan De AN), mentre la spiegazione alternativa del ricorrente (una ritorsione di genitori per il mancato ingresso in discoteca dei figli) riposa su elementi labili e congetturali. I dubbi sulla credibilità del collaboratore De CA e l'affermazione di irrilevanza delle dichiarazioni degli altri, che hanno riferito in merito alla partecipazione del ricorrente al sodalizio individuato come "CA BR", rimangono, invece, un tentativo inammissibile di riscrivere la valenza di prove dichiarative plurime e reciprocamente riscontrate, oltre che confermate da tratti di conversazioni intercettate, adeguatamente esaminate dalla Corte di appello e in relazione alle quali si è approntata una spiegazione logica sul significato, priva
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di aporie. Peraltro, il ricorso si dipana agitando argomenti in parte inediti e, dunque, anche per questo inammissibili. In sintesi, la sentenza impugnata ha evidenziato i due aspetti principali del
tessuto probatorio:
-i rapporti criminali di alto livello, di "messa a disposizione" e ausilio attribuibili a CO BE nel periodo comunque contestato nell'imputazione, per come emergono dalle plurime dichiarazioni dei collaboratori e dalle intercettazioni;
il coinvolgimento in un fatto violento di grande rilevanza strategica (il pestaggio di TT), perché conseguente a un serio contrasto sulla spartizione del proventi delle estorsioni, che è stato del tutto logicamente ritenuto di estrema portata indiziaria per sostenere la condotta partecipativa. Come noto, in tema di prova indiziaria, il requisito della molteplicità, che consente una valutazione di concordanza, e quello della gravità sono tra loro collegati e si completano a vicenda, nel senso che, in presenza di indizi poco significativi, può assumere rilievo l'elevato numero degli stessi, quando una sola possibile è la ricostruzione comune a tutti, mentre, in presenza di indizi particolarmente gravi, può essere sufficiente un loro numero ridotto per il raggiungimento della prova del fatto (Sez. 5, n. 36152 del 30/04/2019, Barone, Rv. 277529-02; Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, C., Rv. 288174-02). La richiesta di riqualificazione del reato in quello di cui agli artt. 110 e 416- bis cod. pen., avanzata dal ricorrente per la prima volta, non può comunque trovare ingresso, poiché la sua condotta, per come ricostruita dalla sentenza impugnata, rientra nel paradigma di tipicità normativa ricostruito dal diritto vivente quale forma di partecipazione mafiosa a pieno titolo, data la stabilità e la continuità e importanza dell'apporto del partecipe alle attività del sodalizio.
9.2. Il secondo motivo è inammissibile.
La pluriennale appartenenza alla criminalità organizzata e il ruolo non secondario attribuito al ricorrente sono elementi che concorrono a disegnare la manifesta infondatezza della critica al riconoscimento della sussistenza dell'aggravante dell'essere l'associazione armata rispetto al capo A) sotto il profilo soggettivo. Quanto alla configurabilità oggettiva dell'aggravante, basti fare richiamo alla trattazione generale dei motivi comuni già svolta e alle risposte già fornite dai giudici di merito (cfr. pagg. 324 e ss.).
9.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata ha argomentato in merito al riconoscimento della recidiva nei confronti del ricorrente, citando per relationem i motivi del giudice di primo grado, che ha insistito sulla valenza dei precedenti penali;
si è rilevata anche la genericità del motivo d'appello, che genera inammissibilità dello stesso motivo di ricorso, viziato originariamente.
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Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, si è fatto riferimento, in questo caso, alla gravità del reato, indicatore ostativo assorbente nella valutazione ex art. 133 cod. pen.
9.4. Il quarto motivo è infondato e in parte anche generico;
per la sua soluzione si richiama quanto già esposto nella parte dedicata alle questioni comuni, avuto riguardo al fatto che la circostanza aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen. non si comporta come un'aggravante ad effetto speciale in relazione alla posizione del mero partecipe del reato associativo mafioso. La pena base per il reato di cui al capo A) è stata fissata dal giudice di appello In tredici anni di reclusione, di poco superiore al minimo previsto di dodici anni per I partecipi dell'associazione mafiosa armata, tenuto conto, dunque, della circostanza, da considerarsi indipendente, di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. (cfr. parte generale, paragrafo 3.6.3.). Su tale pena è stato applicato l'aumento, fisso e predeterminato per legge, di due terzi ex art. 99, quarto comma, cod. pen., giungendo alla pena di ventuno anni e otto mesi di reclusione e, operata la riduzione per il rito, alla pena di anni quattordici, mesi cinque e giorni dieci di reclusione. Ne consegue che il ricorrente non ha interesse a dolersi di un intervento, effettuato di ufficio dalla Corte di appello, che ha determinato una sensibile riduzione della pena (in primo grado il ricorrente era stato condannato a quindici anni e quattro mesi di reclusione), senza che lo stesso ricorso indichi come meno favorevole il criterio di calcolo adottato rispetto a quello auspicato.
9.5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
10. TR ND
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile per i delitti di associazione mafiosa, quale dirigente e organizzatore (capo A), nonché di estorsione aggravata ai danni dell'impresa BE RU S.r.l. (capo AG); di intestazione fittizia della società Akenta S.r.l.s. per eludere misure di prevenzione patrimoniali (capo AH); di intestazione fittizia della Lucente S.r.i. e S.A.R. impianti s.r.l. (capi AI-bis e AI- ter). Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato. 10.1. Il primo motivo di ricorso, dedicato a negare la stessa configurabilità del delitto di estorsione di cui al capo AG, è inammissibile. La difesa contesta la qualificazione giuridica del fatto come estorsione, sostenendo che i fratelli BE non erano vittime ma imprenditori collusi con la CA BR.
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Ebbene, la vicenda estorsiva ai danni dei fratelli BE, relativa al cantiere per la costruzione a Gallico di un complesso edilizio, denominato "Prima casa", è stata al centro di una delle parti più attente e ricche di dettagli fattuali della motivazione, che si rivela del tutto logica e coerente con i principi, più volte affermati da questa Corte regolatrice, attraverso i quali si sono delineate le figure dell'imprenditore- vittima e dell'imprenditore-colluso (cfr. da ultimo, tra le molte, Sez. 2, n. 34126 del 05/06/2024, Marincola, Rv. 286921-06). Deve intendersi per "imprenditore colluso" colui che è parte di un rapporto sinallagmatico con il sodalizio criminoso, produttivo di vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti, per l'uno, nell'imporsi nel territorio in posizione dominante, così rivolgendo, consapevolmente, a proprio profitto la relazione con la consorteria illecita e, per l'altra, nell'ottenere risorse, servizi o utilità, dovendosi intendere, invece, imprenditore vittima colui che, soggiogato dall'intimidazione, cede all'imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un'intesa volta a limitare tale danno, senza venire a patti col sodalizio. Nel caso di AN BE, dalla linea narrativa della sentenza emerge il profilo di un imprenditore, in quel momento storico, non colluso con i clan, ma Immerso, si, in un contesto purtroppo di quasi ineluttabile illegalità, che si barcamena per sopravvivere al giogo delle cosche mafiose, pagando o provando, magari, a pagare di meno;
non soltanto il giogo delle cosche del territorio di provenienza ma anche di quelle diverse, che insistono nel luogo ove si trovano i cantieri edili e le attività economiche della società gestita dalla vittima e dal fratello;
e che, come in questa vicenda, talvolta si contendono in più d'una la vittima malcapitata. La Corte di appello ha ritenuto credibili le sue dichiarazioni di denuncia, riscontrate da quelle del fratello IO, proprio operando un'analisi a tutto campo delle dichiarazioni delle persone offese e del contesto in cui la vicenda si è snodata. Le dichiarazioni sono state rese più solide anche dal racconto di riscontro dei collaboratori di giustizia AR HI e CE CR;
infine, alcune intercettazioni offrono ulteriori scenari di conforto. AN BE era stato contattato inizialmente da LO TR e da DR ZZ, quali emissari della CA ND, alla quale avevano riferito che le vittime avrebbero dovuto pagare una tangente per i lavori appaltati "concordata" in 125.000 euro. Il denaro era stato poi consegnato in diverse rate nelle mani di LO TR, quindi, dopo l'arresto di questo, in quelle di ZZ. Il ricorrente è stato individuato con certezza per essere colul il quale ha preteso dai BE, da un certo momento in poi, le tranches estorsive successive alle prime.
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AN BE, nell'interrogatorio del 24 settembre 2019, ha confermato l'incontro con un soggetto che aveva ritirato 20.000 euro in due tranches. Costui aveva detto di chiamarsi "ND" e di essere il figlio di EN, cognato di LO TR;
la vittima ha poi riconosciuto in fotografia il soggetto in questione proprio nel ricorrente TR ND. Non hanno rilievo le posizioni di imputati delle persone offese in altro procedimento, in mancanza di ricadute dirette sulla loro credibilità o specificamente dedotte sull'estorsione in contestazione.
fatto.
Per altri aspetti, si rinvia infra al § 10.9. 10.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché rivalutativo e in
Si propone la rilettura della piattaforma probatoria, adducendo anche un diverso significato di un'intercettazione, operazione che, come si è già illustrato nella parte dedicata alle questioni comuni, non è consentita in sede di legittimità. La sussistenza ed operatività della CA ND nel periodo in contestazione è stata al centro delle argomentazioni delle due sentenze di merito, che ne hanno illustrato in modo adeguato le ragioni di esistenza e la serie consistente di sentenze definitive che ne hanno accertato il ruolo di primissima importanza nello scenario della 'ndrangheta calabrese reggina (si sono richiamate le sentenze di condanna definitive a carico di TR ND e IA ND nel procedimento n. 7734/2010 RGNR (c.d. "Meta"), per condotte associative consumate sino al 21.10.2009). Alcune significative intercettazioni hanno attualizzato l'esistenza della CA al tempo dell'imputazione. 10.3. Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono infondati, con tratti di inammissibilità. Si prospetta una non consentita rivalutazione delle prove sulle quali è fondata l'accusa di associazione mafiosa nei confronti di ND. Il ruolo di dirigente e organizzatore della CA omonima non sconta le contraddizioni e inadeguatezze denunciate dal ricorso, per come è stato ricostruito dalla sentenza impugnata, che lo ha tratto dalle dichiarazioni dei collaboratori (HI, ZO, CR, NA). Tutti convergono nell'indicare TR ND come il soggetto che aveva un ruolo primario e di autonomia direttiva all'interno della CA, quantomeno a far data dall'arresto di DR ZZ nel luglio 2015. Anche dalle intercettazioni del processo, valorizzate nella sentenza di appello, emerge la posizione di primazia del ricorrente nel gruppo criminale di riferimento. 10.4. Il quinto argomento difensivo è inammissibile. La pluriennale appartenenza alla criminalità organizzata e il ruolo direttivo attribuito al ricorrente sono elementi che concorrono a disegnare la manifesta
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infondatezza della critica al riconoscimento della sussistenza dell'aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen., tenuto in conto anzitutto la pluriennale storia criminale, accertata da sentenze passate in giudicato, della CA ND, cui negli anni sono stati attribuiti numerosissimi reati con l'uso di armi. In proposito, pertanto, basti fare richiamo alla trattazione generale dei motivi comuni già svolta e alle risposte già fornite dai giudici di merito (cfr. pagg. 324 e ss.). ess
10.5. Il sesto motivo è inammissibile.
I delitti di intestazione fittizia (art. 512-bis cod. pen., capi AH, AI-bis e AI-ter) contestati al ricorrente sono stati adeguatamente esaminati rispondendo al motivi di appello, che nella gran parte sono ripetuti pedissequamente dal ricorso. Risulta dalle intercettazioni che il ricorrente aveva una compartecipazione occulta nella Akenta s.r.l., nella Lucente s.r.l. e nella S.A.R. s.r.l.; quanto al dolo dei reati, esso, secondo la sentenza impugnata, è evidente dal tenore delle conversazioni intercettate tra il ricorrente e la moglie, in cui egli si mostra consapevole degli acquisti di quote e, a dispetto di quanto asserisce il ricorso, ne programma di ulteriori, pur sempre occulti, nonché si desume dalla stessa pluralità di intestazioni occulte. Si aggiunge a tali indizi, quale movente dei reati, il rischio di misure di prevenzione reali, incombente e plausibilmente temuto. La motivazione è logica e gli argomenti difensivi proposti dal ricorrente sono assertivi e apodittici, incapaci di contrastarla. 10.6. Inammissibile è anche il motivo di ricorso (il settimo) dedicato al diniego delle circostanze attenuanti generiche che, come per gli altri ricorrenti gravati da precedenti penali, è sorretto dalla doppia considerazione negativa di personalità e di gravità dei reati e del loro contesto. Si tratta di argomenti coerenti con la giurisprudenza di legittimità, come si è già chiarito. Quanto al richiamo motivazionale alla manifesta illogicità della ratio di esclusione del beneficio collegata alla scelta processuale di non rispondere agli interrogatori o di non ammettere i reati, che il ricorrente contesta, è sufficiente evidenziare come la decisione sia adeguatamente sostenuta dalle valutazioni ex art. 133 cod. pen. già poco sopra richiamate, sicché delle ulteriori, discutibili considerazioni argomentative, effettivamente non condivise in giurisprudenza (cfr. Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Blondi, Rv. 253152 01 e Sez. 4, n. 5594 del 04/10/2022, dep. 2023, Pulerà, Rv. 284189-01), può non tenersi conto. 10.7. L'ottavo motivo di ricorso è complessivamente infondato. La sussistenza della recidiva è stata adeguatamente motivata dalla sentenza impugnata mediante il richiamo: alla reiterazione dei precedenti penali, numerosissimi e anche di tipo associativo mafioso (da qui la corretta qualificazione della recidiva come reiterata,
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attributo che si riferisce solo alla presenza di plurimi precedenti, indipendentemente dalla loro medesima tipologia: da qui l'infondatezza di una delle obiezioni mosse dalla difesa); - alla sintomaticità di tali precedenti per essere dimostrativi di una pericolosità personale accresciutasi nel tempo. Priva di fondamento e di interesse è, poi, la denuncia relativa alla violazione del divieto di reformatio in peius con riferimento al calcolo della recidiva. La sentenza d'appello ha operato l'aumento di pena per la recidiva in misura pari alla metà della pena base per avere riportato a correttezza il calcolo dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. in caso di posizioni apicall (sul tema si rimanda alla trattazione già svolta nell'esame delle questioni comuni, al § 3.6.). La premessa sulla natura di circostanza ad effetto speciale dell'aggravante dell'essere l'associazione mafiosa armata, quando in gioco vi sono posizioni apicali e il loro differente editto sanzionatorio, è fatta propria dalla Corte di appello, che la afferma nell'esordio del paragrafo dedicato al trattamento sanzionatorio. Nonostante tale declamazione di principio, la medesima Corte distrettuale, nel trattare la posizione di ND (come quella del coimputato ON), applica una regola diversa perché tratta l'aggravante dell'associazione armata come aggravante indipendente e su questa applica l'aumento di pena per la recidiva indicato in due terzi in astratto, ma limitato di ufficio ex art. 99, comma sesto, cod. pen., nonostante l'assenza di un motivo di appello sul punto e nonostante la violazione dell'art. 99, comma sesto cod. pen. non dia luogo a una pena illegale. L'applicazione di questa modalità di calcolo ha portato alla determinazione di una pena (per associazione mafiosa armata con ruolo apicale e recidiva ex art. 99 comma quarto cod. pen., tenuto conto degli aumenti per la continuazione con gli altri reati) pari a 24 anni di reclusione, ridotta a sedici anni di reclusione per il rito, sanzione decisamente inferiore rispetto a quella stabilita dal primo giudice, pari a venti anni di reclusione, all'esito della riduzione. Ne consegue che il ricorrente non ha interesse a dolersi di un intervento, effettuato di ufficio dalla Corte di appello, che ha determinato una riduzione significativa della pena inflittagli, né può pretendere di combinare tra loro solo i due aspetti più favorevoli delle regole in rilievo così da ottenere che sulla sola pena determinata per la circostanza erroneamente ritenuta indipendente (invece che ad effetto speciale e recessiva, ex art. 63, comma quarto, cod. pen., rispetto alla recidiva) venga poi applicato l'aumento di un terzo ex art. 63, quarto comma cod. pen. per la recidiva. 10.8. Quanto all'ulteriore ricorso proposto da TR ND tramite un secondo difensore, l'avv. Giunta, anch'esso risulta complessivamente infondato.
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10.9. Il primo e il quinto motivo (che richiama il capo R per un refuso del ricorso) sono riferiti alla condanna del ricorrente per il delitto di estorsione aggravata (Capo AG) si contesta sia l'affermazione di responsabilità che la sussistenza dell'aggravante mafiosa ex art. 416-bis.1 cod. pen. - e sono infondati. AN BE, nell'interrogatorio del 9 agosto 2019, ha riferito che nel 2014 la sua impresa doveva realizzare cinque corpi di fabbrica, denominati condominio "Prima casa", nel comune di Gallico. Dopo l'aggiudicazione dell'appalto si era presentato negli uffici LO TR, il quale aveva affermato esplicitamente che BE avrebbe dovuto pagare una tangente ai ND. La tangente era stata definita in un incontro che AN BE aveva avuto con DR ZZ. In questo contesto era stato concordato il pagamento di 125.000 euro in varie rate. Dopo che ZZ era stato arrestato il 10 maggio 2018, le ultime due rate, da 10.000 euro ciascuna, erano state riscosse da TR ND. Vengono riproposte, con forme ancora più sincopate e rivalutative, le critiche alla credibilità delle dichiarazioni della persona offesa AN BE e di suo fratello, in relazione alle quali, così come alla loro valenza e alle ulteriori prove del fatti di reato in esame, si richiama quanto già esposto nell'analogo motivo di ricorso dell'atto di impugnazione a firma dell'avv. Gemelli. In aggiunta, si denuncia più specificamente l'inosservanza della regola di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese da AN BE e la circolarità di quelle rese da IO BE. Entrambe le persone offese, infatti, rivestivano anche la qualità di imputati di procedimento connesso. Si tratta di censure generiche, poiché le dichiarazioni di AN e IO BE sono riscontrate dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia AR HI, che ha offerto una serie di spunti di riscontro importanti sul contesto dell'estorsione narrata dal fratelli BE e, soprattutto, sul fatto che la CA ND avesse interesse a gestire le estorsioni nella zona di Gallico, ove si trovava il cantiere dei BE al centro della vicenda estorsiva (riferendo anche di un'interferenza con un altro gruppo criminale, quello dei Callea, poi ritiratisi, coerentemente a quanto dichiarato anche da AN BE). Ciò collega il ricorrente al racconto dei dichiaranti e individualizza il riscontro. Secondo quanto esposto nella parte generale (cfr. paragrafo 3.2.), il riscontro, per essere "individualizzante", deve riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato; esso, tuttavia, non deve essere dotato di una capacità dimostrativa autonoma, poiché opera soltanto quale conferma delle dichiarazioni accusatorie, altrimenti non tornerebbe applicabile la regola di giudizio di cui al terzo comma dell'art. 192 cod. proc. pen., ma andrebbero
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osservati i principi sulla pluralità delle prove e sul libero potere di selezione di quelle più affidabili e convincenti da parte del giudice. Inoltre, alcune delle situazioni oggetto del racconto di IO BE sono state trattate dalla sentenza impugnata come apprese direttamente da questi (ad esempio, il coinvolgimento di LO TR), sicché la denunciata circolarità delle sue dichiarazioni ancora una volta è smentita, a meno di non volere coinvolgere il Collegio in un'inammissibile operazione rivalutativa della prova e non della valutazione che di essa propone la decisione di appello. L'aggravante mafiosa è stata adeguatamente trattata in linea generale, rispetto a tutti i reati fine, ivi compreso quello in esame, dalla sentenza impugnata. Riguardo alla legittimità di tale motivazione e alla sua capacità di tenuta rispetto alle obiezioni difensive si richiama quanto già esposto nella parte corrispondente delle questioni comuni del "Considerato in diritto". Ad ogni modo, il ricorso è generico sulle ragioni per le quali sarebbero insufficienti alla prova della sussistenza dell'aggravante le ample argomentazioni offerte dalla sentenza di appello sul carattere dell'estorsione ambientale, vivificate dall'esposizione dei dettagli e particolari attraverso i quali concretamente l'estorsione è stata attuata nei confronti del fratelli BE. Nel caso di specie, emerge l'interesse di un'altra famiglia di 'ndrine, quella dei Callea, all'estorsione, sicché appare evidente la proiezione del reato a riaffermare l'egemonia territoriale del ND. Quanto al metodo, si richiamano le osservazioni già precedentemente svolte e richiamate sulla legittima configurabilità dell'estorsione ambientale, in cui gli autori appartenenti a un sodalizio di mafia neppure hanno bisogno di attuare un *metodo" palese e intimidire apertamente per ottenere l'effetto di sottomissione e controllo tipici delle associazioni mafiose. 10.10. Anche il secondo motivo di ricorso fa eco all'analogo argomento censorio già analizzato nell'ambito della verifica del diverso atto di impugnazione e riferito alla condanna per il delitto di cui al capo A, consegnandosi anch'esso ad un esito di inammissibilità. Si ribadisce quanto già esposto in ordine alla idoneità delle dichiarazioni di plurimi collaboratori di giustizia, coerenti tra loro, a formare la piattaforma di prova e all'inammissibilità di temi che attengono alla rilettura dei contenuti di intercettazioni sulle quali ampiamente la sentenza impugnata si è dilungata, dando una versione conforme a quella di primo grado. 10.11. Il terzo motivo del ricorso in esame è infondato. Il ruolo apicale del ricorrente è stato dedotto da diversi e significativi elementi di prova: le dichiarazioni dei collaboratori, niente affatto vaghe e generiche come pretende di rappresentare il ricorso, ed invece coerenti tra loro, con minime
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discrasie dovute all'ampiezza dei temi di ricordo;
le intercettazioni telefoniche, interpretate in modo convincente e logico dalle sentenze di merito e sulle quali i tentativi di rivalutazione dei contenuti proposti dal ricorrente non possono incidere, secondo la costante giurisprudenza di legittimità. 10.12. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. Basti richiamare, al riguardo, quanto già esposto poco sopra in ordine alla manifesta infondatezza degli argomenti volti a contestare la condanna per i reati di intestazione fittizia (Capi AH, AI bis, AI ter), soprattutto in ordine alla sussistenza del coefficiente soggettivo doloso dei reati. Se certamente la mera intestazione fittizia non prova il reato, tuttavia, nel caso di specie, sono proprio le condizioni di plurima intestazione fittizia e il tenore della conversazione intercettata tra il ricorrente e la moglie a lasciare affermare agevolmente i giudici di appello che sussiste il dolo del reato.
10.14. Il motivo ultimo attiene:
- all'errore di calcolo nella determinazione del trattamento sanzionatorio, relativamente alle due aggravanti ad effetto speciale della recidiva di cui all'art. 99, ultimo comma, cod. pen. e dell'art. 416-bis.1 cod. pen., ed è infondato;
- alla motivazione degli aumenti per la continuazione. La pena è stata così determinata dalla Corte di appello: "La pena base per il reato di cui al capo A) può essere fissata in anni quindici di reclusione. Su tale pena va effettuato un aumento di sette anni e sei mesi, nei limiti di cui all'art. 99, ult. comma c.p. La pena va aumentata per la continuazione, come nella sentenza impugnata, di due mesi per ciascuno dei tre reati di cui all'art. 512-bis c.p. contestati al capi AT-bis, AI-ter e di un anno per l'estorsione consumata di cui al capo AG. Per effetto della diminuente per il rito, la pena complessiva di ventiquattro anni deve essere ridotta a sedici anni di reclusione." Il ricorrente ritiene che la Corte di appello abbia applicato il criterio di calcolo previsto per il concorso tra circostanza indipendente e circostanza ad effetto speciale, scorretto per gli associati in ruolo apicale dal momento che l'aggravante dell'essere l'associazione mafiosa armata ha natura di circostanza ad effetto speciale nei riguardi di tale categoria di associati, comportando un aumento di pena del massimo edittale superiore ad un terzo (cfr. § 3.6.4. del Considerato in diritto). Tuttavia, ciò che risulta dalla riportata determinazione del trattamento sanzionatorio è la omessa considerazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., che non viene mai menzionata dalla sentenza impugnata, mentre la pena base da cui si fanno partire gli ulteriori calcoli per la recidiva e la continuazione criminosa si colloca al limite minimo dell'editto sanzionatorio (che prevede, per i casi di cui al secondo comma dell'art. 416-bis
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cod. pen., un delta da quindici a ventisei anni di reclusione), così confermandosi la totale non considerazione della prima aggravante ad effetto speciale. Tale conclusione rende priva di oggetto la censura difensiva: se non sono state considerate due circostanze ad effetto speciale ma una sola (la recidiva qualificata), è infondata la questione del calcolo della pena per il caso di concorso di due circostanze di tale natura Ed infatti, il calcolo prosegue con la considerazione dell'aumento per la sola aggravante ad effetto speciale effettivamente valutata (esplicitamente richiamata), vale a dire la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, per la quale si determina un aumento non già di due terzi (cfr. art. 99, quarto comma, cod. pen.) ma di sette anni e sei mesi, tenuto conto della soglia insuperabile dettata dal sesto comma dell'art. 99 cod. pen.; infine, si fa luogo agli aumenti per la continuazione e anche in questo caso si omette di considerare una delle tre contestazioni di reato ex art. 512-bis cod. pen. per le quali era stata confermata la condanna, con statuizione più favorevole ancora una volta all'imputato. Quanto alle critiche infondate mosse all'insufficiente motivazione che sosterrebbe gli aumenti per la continuazione, vanno anzitutto in questa sede richiamate le considerazioni già svolte al § 3.6.2. e, in tale cornice, può ulteriormente essere precisato che la sentenza impugnata si salda con le argomentazioni di quella di primo grado, poiché ha tenuto la medesima misura di quelli disposti dal GUP, pari a due mesi di reclusione per ciascuno dei tre reati posti in continuazione. Si tratta di una quantificazione estremamente indulgente, che puo', dunque, essere sinteticamente argomentata anche con riferimento alla precedente pronuncia confermata e con la dichiarata omogeneità di disvalore, leggibile dalla identità degli aumenti operati.
11. IA ND
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi A e AE. Il ricorso deve essere rigettato e tuttavia, perché non inammissibile, la sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo AE), estinto per prescrizione, e deve essere eliminata la relativa pena, ridotta per il rito, di giorni quaranta di reclusione, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen.. 11.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso attengono al reato di intestazione fittizia di beni (art. 512-bis cod. pen., capo AE) e non sono inammissibili ma infondati, sicché non si producono gli effetti di giudicato sostanziale derivati dall'incapacità dell'atto di impugnazione di instaurare un valido rapporto processuale. Pertanto, essendosi il reato prescritto dopo la pronuncia della sentenza di appello e alla data dell'udienza dinanzi a questa Corte regolatrice,
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deve essere dichiarata la corrispondente causa di estinzione prevista dall'art. 129 cod. proc. pen. (cfr., tra le molte pronunce in tema, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 26681801, anche in motivazione e Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266-01). La Corte d'Appello ha motivato circa il fatto che il ricorrente, assunto formalmente come dipendente dell'impresa del cognato UI MA, ne fosse in realtà il socio occulto e gestore di fatto, a partire dal 14.12.2015. Gli argomenti difensivi, con i quali si contesta che il solo dato della cogestione, o anche della piena autonomia gestionale, da parte del ricorrente, possano dimostrare la sussistenza del reato, in assenza di prova dell'immissione di capitali a lui riferibili o della titolarità sostanziale dell'impresa, sottovalutano le ricadute probatorie di un elemento di formidabile significato, essendo evidente che la gestione di un'azienda normalmente è abbinata alla sua titolarità e non affidata a terzi senza altra spiegazione plausibile o siglata formalmente (ad esempio, per la nomina a posizioni apicali organizzative). Non si tiene conto, poi, del fatto che la prova della titolarità gestoria e della proprietà dei capitali di investimento dell'azienda deriva da intercettazioni, numerose, e dalle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, tra loro convergenti, sicché si tratta di dati non neutri, come potrebbero essere quelli che documentano la mera gestione sociale, bensi focalizzati proprio sull'intestazione fittizia dell'azienda, dolosamente volta ad evitare che essa fosse riconducibile al ricorrente, a rischio di misure ablative patrimoniali. I motivi relativi alla necessità di rimodulazione della data di commissione del reato sono inammissibili poiché propongono una diversa lettura del tempo del reato sulla base di un'assertiva retrodatazione della condotta criminosa;
si tratta di argomenti, comunque, irrilevanti, dal momento che il reato si è in ogni caso prescritto, sia pure dopo la sentenza di appello (come da calcoli specificati per la posizione del coimputato AN, cfr. infra § 33). 11.2. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata ha dedicato alla posizione una lunga e precisa analisi, quanto al ruolo di associato del ricorrente nell'omonimo sodalizio su base familiare;
così tanto puntuale, da avere ridimensionato il suo contributo in quello di mero partecipe e non di soggetto apicale, con la corrispondente riqualificazione del reato. Sono state esaminate le dichiarazioni, numerose, dei collaboratori, attraverso argomenti logici, tenendo conto della loro convergenza sugli aspetti essenziali della partecipazione del ricorrente alla CA ND, capeggiata dallo zio AS, in epoca successiva a quella fissata dalla precedente condanna passata in giudicato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., ferma al 21.09.2009; la
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loro credibilità è stata trattata in modo esaustivo nell'ambito della verifica della posizione processuale di TR ND. Gli elementi concreti che attestano la partecipazione mafiosa del ricorrente sono stati individuati, mediante le precise e nient'affatto generiche propalazioni, nel suo completo inserimento "attivo" nella CA, desunto dal prendere parte ai passaggi essenziali della vita associativa, sintomatici della sua adesione al vincolo associativo e della consapevolezza sulle decisioni operative principali (si porta ad esempio, tra l'altro, in sentenza, l'episodio del pestaggio ai danni di TT e della presenza del ricorrente all'incontro chiarificatore successivo tra le famiglie "BR" e "De AN"). Si valorizza, poi, il fatto che in passato l'imputato è stato un punto di riferimento anche per lo zio leader, quando ne ha favorito la latitanza. Le critiche difensive, pertanto, a fronte di un'adeguata e logica motivazione della sentenza impugnata, conforme a quella di primo grado sul punto dell'affermazione di responsabilità del ricorrente, sono manifestamente infondate e inammissibili. 11.3. Il quarto argomento difensivo è inammissibile. Anche il ricorrente, come altri coimputati, contesta la sussistenza dell'aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen. Va ribadito, pertanto, quanto già messo in luce sul fatto che, in particolare, due fattori concreti, vale a dire la pluriennale appartenenza alla criminalità organizzata e il ruolo di primo piano, ancorché non apicale, attribuito al ricorrente, sono gli elementi che concorrono a disegnare la manifesta infondatezza della critica al riconoscimento della sussistenza dell'aggravante dell'essere l'associazione armata rispetto al capo A), unitamente alla pluriennale storia criminale, accertata da sentenze passate in giudicato, della CA ND, cui negli anni sono stati attribuiti numerosissimi reati con l'uso di armi. In proposito, pertanto, basti fare richiamo alla trattazione generale dei motivi comuni già svolta e alle risposte già fornite dai giudici di merito (cfr. pagg. 324 e ss.). 11.4. Infondato è il quinto motivo di censura che aggredisce la statuizione di sussistenza dell'aggravante della recidiva nei confronti del ricorrente. La motivazione del provvedimento impugnato si fonda sulla valenza di numerosi reati passati in giudicato prima della commissione del nuovo delitto associativo e non già su una sola, ultima condanna, della quale il ricorso dubita circa la valenza di "precedente"; il certificato del casellario giudiziale riporta sentenze definitive per delitti in materia di armi e ricettazione, di favoreggiamento, di associazione mafiosa. 11.5. Il sesto motivo di ricorso è infondato.
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Non sussiste il vizio di violazione del divieto di reformatio in peius con riguardo al fatto che la Corte di appello, partendo dal presupposto che l'aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. sia di natura indipendente e non ad effetto speciale con riguardo alla posizione dei meri partecipi del reato associativo, non ha applicato il criterio di cui all'art. 63, quarto comma, cod. pen. Difatti, la posizione del ricorrente non è "peggiorata" per l'aumento di 2/3 piuttosto che di 1/3 operato nel computo della recidiva, dal momento che, come si è evidenziato nella parte dedicata alle questioni comuni del considerato in diritto, si è valutato un aumento interno alla pena base, dovuto all'effetto della circostanza Indipendente, direttamente applicabile ai sensi del quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen., che ha sostituito quello dovuto ad una delle due circostanze ad effetto speciale, erroneamente ritenuta tale in primo grado (e cioè quella appena citata). Per tale ragione, è mutata la struttura del reato, con riguardo alle modalità di computo delle circostanze, e l'effetto che si è prodotto è di maggiore complessivo favore per il ricorrente, che ha visto, proprio per le modalità di calcolo "diretto" seguite all'applicazione della circostanza indipendente prevista dall'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., sensibilmente migliorato il suo trattamento sanzionatorio all'esito del giudizio di appello (da 18 anni e 10 mesi di reclusione a 14 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione). D'altra parte, il ricorso è generico là dove evoca una regola a suo dire più esatta, senza tuttavia precisare quale sia il suo interesse a vedersi riconosciuto un diverso criterio o modello di calcolo sanzionatorio nel concorso tra aggravanti: non sono stati dedotti, infatti, meno favorevoli effetti derivati dall'applicazione del, peraltro, corretto criterio di computo utilizzato dalla sentenza impugnata. 11.6. L'ultimo motivo del ricorso è inammissibile. Il diniego delle attenuanti generiche è sorretto da idonea motivazione cumulativa, che - come già più volte ricordato ha ritenuto (implicitamente) prevalente la valutazione di estrema gravità del reato su tutte le altre considerazioni collegate ai parametri normativi di cui all'art. 133 cod. pen.
12. AR De AN
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitti di associazione mafiosa con ruolo di capo e promotore (capo A), estorsione aggravata ai danni dell'imprenditore ME TT (capo F), estorsione aggravata ai danni del supermercato ON di RO (capo L). Entrambi i ricorsi proposti sono complessivamente infondati.
Il ricorso dell'avv. Vianello Accorretti. 12.1. Il primo ed il secondo motivo di censura sono infondati.
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J
Per la soluzione delle questioni poste in relazione al difetto di motivazione dei decreti autorizzativi e di proroga delle intercettazioni (RIT 2110/2017, 499/2019, 928/2019), nonché all'utilizzabilità delle intercettazioni effettuate tramite captatore informatico (trojan) afferenti al RIT 2110/2017, si richiama quanto già argomentato nell'esaminare le questioni comuni, ai §§ 3.1.3. e 3.1.4. e inoltre al §3.1., con riguardo alla generale, diffusa genericità dei ricorsi, ivi compreso quello del ricorrente, nel non chiarire l'incidenza delle prove ritenute inutilizzabili sul complessivo compendio indiziario già valutato, si da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U., n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416; nonché, tra le altre, Sez. 5, n. 25082 del 27/02/2019, Baiano, Rv. 277608-02). 12.2. I motivi da 3 a 7 del ricorso, con i quali si denunciano, complessivamente, vizi di motivazione carente e manifestamente illogica quanto all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto associativo di cui al capo A, nel ruolo di capo e promotore della CA omonima presente sul territorio di Archi, nonché per i delitti di cui al capi F ed L (due estorsioni aggravate), sono inammissibili. Il fatto di non essere stato mai direttamente intercettato non incide sull'affidabilità delle prove raccolte tramite le intercettazioni degli altri associati alle 'ndrine, i quali hanno parlato del ricorrente quale leader del sodalizio mafioso omonimo. Si rammenta, in proposito, il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, può costituire fonte probatoria diretta della sua colpevolezza, senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (ex multis, Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, dep. 2024, Mascia, Rv. 286150). Del resto, proprio dalle intercettazioni dei terzi emerge quella particolare cautela che la sentenza impugnata ha abbinato al comportamento del ricorrente, ponendola alla base dell'assenza di contatti telefonici significativi che lo coinvolgessero (rammentando anche il particolare non di poco conto che l'imputato era, in quel periodo, sottoposto a sorveglianza speciale). Inoltre, sia per la contestazione di cui al capo A che per quelle di cui ai capi F e L, oltre alle prove costituite dalle intercettazioni di terzi, la sentenza di appello si è richiamata alle dichiarazioni di collaboratori di giustizia (in particolare, De CA e FI, anche per le estorsioni). I giudici di merito, tra loro coesi, hanno fondato il loro convincimento di colpevolezza, del tutto logicamente, su alcuni elementi di rilievo, vivificati, sullo sfondo, dalla precedente condanna di AR De AN, passata in giudicato,
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ав
per il reato di associazione mafiosa con ruolo apicale, nell'ambito di una contestazione che è senza soluzione di continuità con quella del presente processo. Secondo i provvedimenti, dopo la scarcerazione avvenuta nel 2017, il ricorrente aveva riacquistato il dominio all'interno della CA, come emerge da cutte le conversazioni intercettate e valorizzate nelle motivazioni delle due sentenze di primo e secondo grado. Episodio sintomatico della capacità di leadership mafiosa riconosciuta al ricorrente nel contesto mafioso delle cosche reggine, e della sua pericolosità criminale, è quello dell'estorsione in danno di ME TT (capo F), da cui si comprendono le fibrillazioni dei diversi sodalizi per la gestione dell'affare delle estorsioni;
i tentativi di assumere una posizione dominante da parte di De AN e le aspirazioni di UI LI sul territorio di Gallico;
i contrasti tra il ricorrente e la famiglia mafiosa del BR, in particolare, una volta che l'imprenditore TT era stato indotto a pagare il "pizzo" solo al gruppo del ricorrente e, per questo, era stato oggetto di una ritorsione della CA rivale. La vicenda TT è ricostruita organicamente, a dispetto di quanto afferma il ricorso, mediante ampi rimandi alle conversazioni intercettate e alle prove di riscontro;
tra queste, il pestaggio ai danni del citato imprenditore, che conforta il quadro di prova quanto al coinvolgimento del ricorrente nell'estorsione e ne avvalora il ruolo apicale. Risulta adeguatamente argomentato il movente del pestaggio, che è stato realizzato da parte di CO BE per conto della CA BR, come ritorsione
contro
De AN, di cui TT era un "protetto" secondo la zona territoriale di spartizione tra 'ndrine; come si è già in altra sede evidenziato, invece, rimane una mera congettura la spiegazione alternativa del ricorrente (e dei suoi complici), secondo cui si tratterebbe di un episodio derivato dalla vendetta di alcuni genitori, perché la vittima non aveva consentito ai loro figli di entrare nel locale da lui gestito. Inammissibile, poi, il motivo riferito alla insussistenza dell'aggravante mafiosa con riguardo al reato di estorsione di cui al capo F in esame: il ricorso evoca ragioni apodittiche prive di reale riscontro con le numerose prove in atti. Quanto, in particolare, al quinto motivo riferito all'estorsione di cui al capo L, alla prova della sua configurabilità e della sussistenza dell'aggravante mafiosa, gli elementi che hanno composto la gravità della riforma probatoria vengono individuati nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia IZ De CA, nonché nei risultati delle intercettazioni, molto chiare nel loro significato e anche nel richiami agli autori - compreso il ricorrente e alla vittima (cfr. pagg. 447 e ss. sentenza di primo grado, pag. 91 e ss. sentenza di appello).
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Per il capo L) hanno riportato condanna IP RE, EN BR, LO LI, AR De AN, IS PA, DO ON e IZ De CA. In sintesi, la vicenda è stata ricostruita coerentemente alle prove in atti dalla Corte di appello nel senso che IU AN, padre di PI, amministratore della Easy Food s.r.L, proprietaria di un supermercato ON nel territorio di RO, è stato sottoposto a estorsione da IU ZZ, cognato di IU IC, durante il periodo di appannamento della CA RE, titolare del potere mafioso sul territorio di RO. RE, dopo essere stato scarcerato e aver ricompattato e ricostituito le fila, aveva rivendicato per sé l'estorsione di sua pertinenza. Di qui l'intermediazione di DO ON e, soprattutto, del ricorrente AR De AN, con il supporto di De CA e PA, per trasferire l'estorsione a RE;
questi, poi, aveva veicolato la pretesa a AN per il tramite di AB, mentre LO LI si era occupato della materiale riscossione delle somme concordate. La Corte di appello ha spiegato perché le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia utilizzate come prova sono reciprocamente coerenti e quella di De CA proviene da un diretto protagonista del reato, la cui condanna in merito è passata in giudicato perché non impugnata e che ha reso piena confessione sul suo ruolo di inviato proprio dal ricorrente a sollecitare la vittima, AN, a pagare la CA RE e non più quella facente capo a ZZ. 12.3. Inammissibile è l'ottavo motivo di ricorso con cui si contesta la sussistenza del presupposti indicati dalla giurisprudenza di legittimità per ritenere configurabile l'aggravante dell'essere l'associazione mafiosa armata e, in particolare, che la presunta consegna al ricorrente di una pistola da parte di De CA non sia stata riscontrata, né riferibile al sodalizio. Per rispondere alle sollecitazioni difensive non può che richiamarsi quanto già ampiamente affermato al § 3.4., anche con riguardo alla carenza motivazionale della sentenza d'appello, là dove ha escluso detta aggravante nei confronti della CA RE. A ciò si aggiunga che correttamente, invece, la decisione impugnata ha richiamato le dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie del collaboratore di giustizia IZ De CA in ordine alla consegna di una pistola proprio al ricorrente, ulteriore riscontro attualizzante agli argomenti "storici" che abbinano la disponibilità alla risaputa capacità di fuoco delle cosche di 'ndragheta. 12.4. I motivi sul trattamento sanzionatorio si tratta dei motivi nono e decimo - sono il primo inammissibile, il secondo infondato. Per la loro soluzione si riprende quanto già spiegato in relazione ad analoghi motivi di altri ricorrenti: la recidiva è stata sufficientemente motivata, in relazione al significato in termini di maggiore manifestazione di pericolosità dei nuovi reati
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commessi; le circostanze attenuanti generiche sono state escluse con una motivazione legittimamente "collettiva", che ha abbracciato tutte le posizioni comuni, di imputati per i quali il giudizio di valenza negativa sull'estrema gravità del reati commessi ha sopravanzato altre considerazioni derivate dall'art. 133 cod. pen. Quanto all'argomento di censura collegato al calcolo delle due aggravanti ad effetto speciale (recidiva qualificata e art. 416-bis, quarto comma, cod. pen.), il ricorso non si avvede che la sentenza impugnata ha correttamente chiarito come, per coloro i quali rivestano posizioni apicali nell'associazione, la circostanza di cui al quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen. si comporta effettivamente come aggravante ad effetto speciale e non come aggravante indipendente (si rimanda alla parte relativa alle questioni comuni del considerato in diritto). Pertanto, il calcolo effettuato dalla sentenza impugnata è corretto, né il ricorrente ha interesse a dedurre un peggioramento della sua posizione sanzionatoria, che è stata semplicemente confermata. 12.5. L'ultimo motivo di ricorso è inammissibile poiché riferito alla determinazione del tempo della misura di sicurezza della colonia agricola, inflitta per tre anni, non elevata e proporzionata alla gravità dei fatti e, dunque, da ritenersi motivabile in modo semplificato, con conferma della statuizione precedente.
-Il ricorso formulato dall'avv. Manna
12.6. Il primo motivo è infondato per le ragioni già esposte nell'esame delle questioni comuni, alle quali ci si richiama (cfr. §3.1. e, in particolare, §3.1.4.). 12.7. Il secondo e il terzo motivo, inammissibili, corrispondono sostanzialmente ai motivi proposti dal ricorso Vianello Accorretti riguardo alla sussistenza di adeguati elementi di prova a carico del ricorrente per essere ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., in ruolo apicale, e delle due contestazioni di estorsione aggravata. Si richiamano, pertanto, le osservazioni già svolte poco sopra al riguardo. Formulata in fatto, rivalutativa e, comunque, manifestamente infondata è poi la tesi secondo cui De AN sarebbe intervenuto solo dopo la consumazione del reato di estorsione di cui al capo F, per appropriarsi del profitto. Risulta provato in modo logico, invece, che il ricorrente era il mandante della richiesta estorsiva sin dall'inizio, trattandosi peraltro di una forma "stabile" e periodica di pagamento del "pizzo", che si evince dalle intercettazioni come si reiterasse da anni (cfr. pag. 80 della sentenza impugnata) e che egli aveva preteso solo per la CA De AN per le festività natalizie 2017/2018, mentre nel passato la spartizione era stata equa a vantaggio delle quattro cosche dominanti sul territorio di Reggio Calabria.
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In sintesi, TT pagava annualmente, nel periodo natalizio, una tangente alle cosche per avere "protezione mafiosa" ed evitare danni alle sue imprese. La fibrillazione innestata dalla pretesa di AR De AN per le festività natalizie 2017/2018 di garantire da solo la protezione e, quindi, di trattenere per sé l'intera somma versata dall'imprenditore aveva scatenato la reazione degli altri, che si erano risolti nel pestaggio del soggetto protetto, definito in una conversazione intercettata, dallo stesso GI De AN, un fatto senza precedenti a Reggio Calabria;
un affronto al potere della famiglia De AN, in quanto metteva in discussione la sua capacità di garantire la protezione per la quale l'imprenditore aveva pagato. Egualmente priva di pregio, poi, l'obiezione quasi sovrapponibile formulata in ordine al reato di cui al capo L, che era si già in atto da parte di ZZ, ma ha visto un ruolo di protagonista da parte del ricorrente, che ha contribuito a determinare la somma estorta e ha esercitato il proprio potere di intimidazione e persuasione mafiosa per governarne la direzione a vantaggio della CA RE. Una simile condotta, già precedentemente ricostruita nell'esame del primo ricorso, rientra a pieno titolo nell'ipotesi di concorso nel reato. L'argomento finale per entrambe le estorsioni, secondo cui appropriarsi della somma estorta non configura necessariamente concorso nel reato è destituito di fondamento nel caso di specie, visto che gli estorti si erano convinti a pagare proprio perché costretti dall'intimidazione condotta dal clan guidato dal ricorrente e per la diretta derivazione della richiesta dalla volontà del capo clan. 12.8. Sono infondate le critiche rivolte alla valutazione di attendibilità dei collaboratori di giustizia De CA e FI (quarto motivo), la cui verifica di credibilità è stata adeguatamente svolta dalla sentenza impugnata nel corso dell'intera motivazione, anche dilungandosi in molti casi sulle indicazioni a riscontro e sulle ragioni della decisione di collaborazione. Sono assertive e dubitative, anche, per molti aspetti, le illazioni circa la inattendibilità e sulla non genuinità delle propalazioni, perché successive agli arresti. 12.9. Infondati sono anche i motivi di ricorso quinto e sesto, afferenti al trattamento sanzionatorio. La pena determinata ha tenuto conto del ruolo di primaria importanza del ricorrente nel contesto della 'ndrangheta calabrese, in particolare di quella reggina: egli era un vero e proprio "punto di riferimento", "capace di incidere sugli equilibri criminali del territorio" (così si esprimono i giudici di merito). Di conseguenza, le circostanze attenuanti generiche sono state negate per la prevalenza della valutazione negativa derivata dalla considerazione di estrema gravità dei reati commessi.
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L'aggravante ex art. 71 D.lgs. 159/2011 (con applicazione della misura di sicurezza della colonia agricola a pena espiata) non è stata applicata concretamente al momento della conferma del trattamento sanzionatorio in venti anni di reclusione. Ed infatti, la Corte di appello così dispone: "La pena base di ventiquattro anni di reclusione, pur sensibilmente superiore al minimo edittale, è coerente con il ruolo attribuito all'imputato nella presente sentenza, quale punto di riferimento della 'ndrangheta reggina e quale soggetto capace di incidere sugli equilibri criminali del territorio. L'aumento per la recidiva e gli ulteriori aumenti per la continuazione, portano la pena ben al di sopra di trenta anni di reclusione, imponendone la riduzione in tale misura ai sensi dell'art. 78 cod. pen., prima dell'ulteriore riduzione di un terzo per il rito". L'omessa applicazione dell'aggravante in esame da parte della sentenza impugnata rende privo di interesse il motivo formulato dalla difesa e rende irrilevante la questione in merito alla quale la difesa chiede di sollevare incidente di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25, 27 e 111 Cost., dell'art. 71 d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui non prevede la rilevanza, ai fini dell'esclusione dell'aggravante in esame, dell'ipotesi di revoca della misura di prevenzione nel periodo in cui è stato commesso il reato oggetto di condanna e di applicazione di detta aggravante e della connessa misura di sicurezza quale sanzione accessoria. Va precisato, peraltro, che la revoca, nel nostro sistema costituzionalmente orientato, è sicuramente evenienza che deve essere tenuta in considerazione dal giudice chiamato a valutare la configurabilità della circostanza aggravante: ed infatti, la giurisprudenza di legittimità si è già orientata in tal senso. La Quinta Sezione penale ha già avuto modo di chiarire che la circostanza aggravante di cui all'art. 71, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che prevede un aumento di pena se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione, si applica anche nel caso in cui tale misura sia stata revocata a causa di elementi sopravvenuti che hanno mutato il quadro del giudizio di pericolosità del prevenuto (Sez. 5, n. 20227 del 06/05/2025, C., Rv. 288052-01). Viceversa, l'aggravante non può essere applicata nel caso di revoca determinata dalla carenza originaria dei presupposti di imposizione della misura.
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13. GI De AN
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile dei delitti di associazione mafiosa (capo A), quale partecipe, e di concorso in estorsione aggravata ai danni di ME TT (capo F). Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato. 13.1. Il primo motivo di censura (che interessa entrambe le imputazioni contestate al ricorrente) è inammissibile. A dispetto della proclamata decisività delle prove dichiarative al centro della critica che riguarda il rigetto della richiesta di una loro assunzione (avvenuto con ordinanza del 23 gennaio 2024), il ricorso non spiega le ragioni reali della proclamata decisività, trattandosi di elementi fattuali ultronei, inidonei ad arricchire la piattaforma probatoria (la richiesta di ascoltare in dibattimento il fratello del ricorrente, IU, sulle circostanze inerenti alla sua latitanza) oppure addirittura di nessuna immediata percezione di valenza (la richiesta di ascoltare NT BR su quello che appare quasi un pettegolezzo di nessun rilievo, da cui si vorrebbe del tutto illogicamente desumere conseguenze di inattendibilità di BR, peraltro riferita ai contenuti narrativi registrati nel corso delle intercettazioni utilizzate per la prova del capo F, contenuti che hanno uno statuto valutativo del tutto diverso da quello delle prove dichiarative). Peraltro, la sentenza impugnata ha amplamente spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto per nulla decisive e anzi inutili le istruttorie richieste;
con tali argomenti, che sottolineano la valenza piena di prove delle intercettazioni di BR e la sua credibilità in tali circostanze di captazione, il ricorso non si confronta e, dunque, sconta una genericità di base. 13.2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono infondati, al limite dell'inammissibilità. La sentenza impugnata ha messo in fila gli elementi di prova a carico del ricorrente in relazione al suo concorso nell'estorsione ai danni di TT (capo F). L'intercettazione del 25 gennaio 2018, intercorsa tra i coimputati BR e ON, è stata interpretata in modo del tutto logico dal giudici di secondo grado, come certificativa di un'attività organizzativa del reato: il ricorrente si è fatto latore della richiesta estorsiva ed è stato colui il quale ha successivamente preso i proventi del reato per conferirli esclusivamente al suo gruppo familiare. Nessun travisamento dell'interpretazione delle telefonate intercettate emerge dalla sentenza impugnata. GI De AN, peraltro, successivamente, è stato intercettato in prima persona e ha dimostrato di essere perfettamente "dentro" la vicenda, poiché ha raccontato della matrice, del vero movente alla base del pestaggio a TT, commissionato dalla CA rivale di NT BR. Il pestaggio, come si è già
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chiarito in altra sede, era funzionale a mettere in imbarazzo il fratello AR De AN e il suo sodalizio, che si sarebbe mostrato, cosi, incapace di offrire quella "protezione" in qualche modo presupposta per l'imprenditore che sia costretto a pagare il "pizzo" ad una CA. Si tratta, lo si rammenta, di una ricostruzione riscontrata e provata, che ha trovato conferma anche nelle parole del collaboratore di giustizia De CA. 13.3. Il quarto motivo di ricorso è infondato. La condanna del ricorrente per il delitto di cui al capo A, quale partecipe - così riqualificata sin dal primo grado la contestazione che lo vedeva iscritto tra i capi della CA riposa su numerose dichiarazioni di collaboratori di giustizia, che concordano circa il pieno inserimento nel sodalizio De AN di uno dei figli del vecchio capo clan, quale è GI De AN, nonché su significative intercettazioni, una delle quali vede interlocutore lo stesso ricorrente mentre parla con UI LI, affiliato anch'egli. Il ricorrente, in particolare, nonostante una vita prevalentemente svolta a Milano,, come l'estorsione all'imprenditore TT di cui al capo F, nella rimaneva "a disposizione" per vicende essenziali al gruppo mafioso quale egli ha preso parte con un ruolo primario di collettore dell'estorsione, recapitata poi nelle casse familiari. La Corte di appello ha fondato il suo convincimento di colpevolezza proprio sulla constatazione del coinvolgimento aperto e certo di GI De AN in una vicenda che ha provocato una rottura degli equilibri esistenti tra le 'ndrine più importanti: in questo modo, infatti, si è dedotta una posizione non compatibile con l'estraneità alla CA che il fratello AR stava dirigendo. Il ricorrente, anzi, agiva in aperta contrapposizione con le altre famiglie nell'interesse dei De AN. La condotta partecipativa emerge ancora più evidente in occasione dell'incontro con SO LI, in cui GI riceve istruzioni sul da farsi da parte del fratello AR, si comporta come suo "ambasciatore", e torna a trasmettere immediatamente a questi una richiesta di intervento di LI, a fronte di un contrasto tra le famiglie mafiose operanti nel reggino. Inoltre, condivisibilmente la sentenza impugnata ha osservato il significato univoco dell'incontro del ricorrente con SO LI (incontro registrato, come si è accennato, da un'intercettazione), al quale lascia una somma di denaro, in continuità con i contributi che lo stesso LI sosteneva di ricevere da AR De AN. Si tratta di elementi plurimi che provano, sebbene non in un ruolo apicale, la plena condivisione di azioni, dinamiche vitali e scopi dell'associazione mafiosa "familiare" da parte del ricorrente, inviato dal fratello leader a incontrare UI LI nel tentativo di appianare i dissidi tra le cosche successivamente
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all'appropriazione dei proventi dell'estorsione di cui al capo F da parte di AR De AN. 13.4. Per quanto riguarda la censura relativa all'inconfigurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., si rimanda a quanto già esposto per risolvere l'identico motivo del ricorso di AR De AN nel senso dell'inammissibilità. 13.5. Il sesto ed il settimo argomento difensivo sono infondati. Vi è stata corretta determinazione del trattamento sanzionatorio finale (pari a 12 anni e 8 mesi di reclusione). Quanto al capo F, in particolare, ritenuto pena base della continuazione, è stata valutata correttamente la sua maggiore gravità rispetto al delitto di cui all'art. 416-bis.1, commi 1 e 4, cod. pen. L'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 629, secondo comma, cod. pen. è stata applicata congiuntamente all'aggravante di cui all'art. 416-bis.
1. cod. pen., per la quale si è disposto l'aumento di legge previsto ex art. 63, quarto comma, cod. pen., pari al massimo ad 1/3 della pena calcolata sul reato aggravato dalla prima aggravante ad effetto speciale. Gli aumenti per la continuazione con il delitto associativo sono sorretti da adeguata motivazione: si è determinata la pena finale del reato continuato dopo avere svolto esame e valutazione della gravità dei fatti ascritti al ricorrente. Il ricorso è fuori fuoco, inoltre, per quanto attiene alla critica della dosimetria sanzionatoria basata sul confronto tra la sanzione inflitta al ricorrente e quella inflitta ai coimputati in posizione di vertice (come EN GA, al quale è stata inflitta identica pena): ciascuna posizione processuale, invero, deve essere valutata, dal punto di vista sanzionatorio, in maniera autonoma, concorrendo molteplici fattori a determinarla, di ordine anche soggettivo, sicché mutevoli. 13.6. È infondato il motivo, comune a molti tra gli imputati, relativo all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche, in relazione alle quali va richiamato quanto già esposto sulla legittimità della valutazione collettiva delle ragioni di diniego, cumulabili per più imputati, e l'adeguata valorizzazione di un elemento negativo preponderante tra quelli indicati dall'art. 133 cod. pen. (la gravità estrema dei reati commessi). Del resto, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Conf. Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339-01).
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14. RA AR ME De AN Il ricorrente è stato ritenuto responsabile in relazione al delitto di associazione mafiosa di cui al capo A, con il ruolo di partecipe (a seguito di riqualificazione del reato in appello). Il ricorso è infondato nel suo complesso e deve essere rigettato. 14.1. Il primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. La censura relativa alla stessa configurabilità della CA De AN-GA è disallineata rispetto alla ricostruzione dei giudici di merito, conformi nell'individuare nel gruppo mafioso una struttura organizzata stabile, inserita nella costellazione di 'ndrine calabresi. I plurimi elementi di prova, rappresentati dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dalle intercettazioni nel processo, hanno consentito di tracciare uno schema di struttura e operatività del sodalizio, con a capo AR De AN e EN GA. La motivazione della sentenza impugnata, in particolare, è puntuale nel descrivere i passaggi logico-argomentativi che hanno condotto a ritenere con certezza l'esistenza della CA e le sue dinamiche. Di nessun pregio la censura di contraddittorietà delle decisioni di merito per avere configurato l'organizzazione mafiosa denominata 'ndrangheta come una realtà unitaria e, al tempo stesso, strutturata in diversi gruppi tra loro autonomi e in contrapposizione: il ricorso nega realtà storiche e fenomeniche che sono anzi tipiche delle dinamiche criminali mafiose ad ogni latitudine. 14.2. Il secondo motivo è infondato, con spunti frequenti di inammissibilità perché apodittico in alcuni determinanti aspetti di censura. Senza basi logiche è l'affermazione secondo cui la riqualificazione della condotta del ricorrente da organizzatore a mero partecipe restituisce una prova depotenziata della stessa contestazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. Così pure, i contrasti interni alla CA, tra RA e AR De AN, che emergono a tratti dalle parole del collaboratore di giustizia De CA e da qualche brano di conversazione intercettata, non sono idonei a consentire di espungere dall'associazione il ricorrente: fanno parte di ordinarie dinamiche delle organizzazioni criminali, non soltanto mafiose. La figura del ricorrente che emerge dalle non poche intercettazioni che lo vedono al centro di conversazioni tra esponenti delle cosche (NT BR, IN UG OL, LO OL e altri) non era quella di un associato esautorato da qualsiasi ruolo per mano del nipote AR De AN, bensi quella di un influente esponente, con voce in capitolo per quel che concerne soprattutto le estorsioni (cfr. pag. 215 e ss. della sentenza di appello). Le
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dichiarazioni dei collaboratori di giustizia FI e De CA sono coerenti con quanto emerge dai risultati della prova tecnica. Il ricorrente è soggetto già condannato in via definitiva per associazione mafiosa, con riguardo alla CA della sua famiglia De AN, e l'attuale contestazione si salda con la fine del periodo di partecipazione coperto dal giudicato, quale indice di un legame indissolubile che, come per i nipoti AR e GI, lo lega al sodalizio. La sentenza evidenzia una serie di episodi emersi dalle intercettazioni che provano la capacità criminale e l'autorevolezza mafiosa posseduta dal ricorrente, come nel caso dei due futuri sposi che si rivolgono a lui per costringere il proprietario di un locale in cui avevano lasciato la caparra per il ricevimento di nozze a restituirgliela, poiché avevano cambiato idea sulla location: la consapevolezza che rivolgersi al potente esponente della CA De AN servisse a risolvere la controversia è indicativa del ruolo mafioso e dell'inserimento del ricorrente nel tessuto criminale organizzato. Del resto, una delle manifestazioni dell'esistenza di un'associazione mafiosa è proprio la capacità dei suoi membri di condizionare le vicende economiche, sociali e personali di un determinato territorio, ergendosi a risolutori di piccole o grandi controversie umane. Quanto all'omessa risposta ai motivi d'appello sui temi appena toccati, la censura è inammissibile perché manifestamente infondata: la sentenza ha implicitamente risposto alle questioni proposte, nel momento in cui ha adottato una decisione e una motivazione incompatibili con le prospettazioni difensive;
peraltro, con argomentazioni puntuali e dettagliate. In sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata, dotata di adeguatezza logica (cfr. Sez. 2, n. 29434 del 19/5/2004, Candiano, Rv. 229220; Sez. 4, n. 26660 del 13/5/2011, Caruso, Rv. 250900; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107; Sez. 2, n. 35817 del 10/7/2019, Sirica, Rv. 276741). La giurisprudenza citata dal ricorrente (Sez. 3, n. 36688 del 6/6/2019, Rv. 277667) non smentisce le affermazioni appena svolte poiché rappresenta solo una possibilità di difetto motivazionale, senza escludere che un simile difetto possa essere superato da una struttura giustificativa di una sentenza capace di farvi adeguatamente e diversamente fronte. Infine, il motivo di ricorso è inammissibile là dove punta ad una rilettura dei contenuti delle intercettazioni per sostenere alternative ricostruzioni del significato di esse.
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14.3. Destituito di fondamento, assertivo e generico risulta il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione carente in relazione al divieto di bis in idem: nella gran parte si tenta di rileggere le prove della partecipazione successiva ai periodi coperti dal giudicato in modo riduttivo e scollegato dagli elementi concreti emersi nel processo quali dati gravemente indiziari di reità. 14.4. Inammissibile perché manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso, in relazione al quale si richiama quanto già evidenziato nei due ricorsi riferiti ai ricorrenti AR e GI De AN, con riguardo alla prova dell'aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen. 14.5. Il motivo sul difetto motivazionale della configurata recidiva in capo al ricorrente è infondato. La sentenza impugnata ha sinteticamente ma specificamente motivato sulle ragioni per le quali la nuova condotta associativa costituisce espressione di una più grave pericolosità personale, mettendola in collegamento con la spregiudicatezza collegata all'assenza di soluzione di continuità tra il nuovo reato e i periodi di detenzione immediatamente precedenti (cfr. pag 356 della sentenza di appello). 14.6. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile. Come già sottolineato in precedenza, il diniego delle circostanze attenuanti generiche non è implicito, come sostiene il ricorso per dedurne l'illegittimità di fronte alla riqualificazione e alla riduzione di pena, bensì è stato cumulativamente (o collettivamente che dir si voglia) motivato, facendo ricorso al tema della gravità del reato, parametro insuperabile secondo la sentenza, unitamente ai precedenti penali, da eventuali indicatori positivi tratti anch'essi dall'art. 133 cod. pen. 14.7. Il settimo motivo di ricorso è infondato. Come si è già evidenziato per altri ricorsi, non sussiste il vizio di violazione del divieto di reformatio in peius con riguardo al fatto che la Corte di appello, partendo dal presupposto che l'aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. sia di natura indipendente e non ad effetto speciale con riguardo alla posizione dei meri partecipi del reato associativo, non ha applicato il criterio di cui all'art. 63, quarto comma, cod. pen. In ogni caso, per il ricorrente, la pena è stata calcolata applicando il criterio moderatore di cui al citato art. 63, quarto comma, cod. pen., ancorché si tratti di mero partecipe, a seguito della riqualificazione in appello della condotta, e non più di capo o organizzatore. Il trattamento sanzionatorio è sensibilmente migliorato all'esito del giudizio di appello (da 20 anni di reclusione a 15 anni, un mese e 10 giorni di reclusione).
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I
La sentenza richiamata dalla difesa, Sez. 2, n. 6558 del 8/10/2020, dep. 2021, Rv. 280656, (che appare disallineata dalle affermazioni delle Sezioni Unite del 2017, come già chiarito nella parte del considerato in diritto riferita alle questioni comuni), afferma l'applicazione del criterio moderatore anche ai casi di circostanze indipendenti che concorrano con circostanze ad effetto speciale;
e nel caso di specie, secondo quanto già messo in risalto, sebbene la sentenza dichiari di voler aderire alla diversa tesi che ritiene, invece, inapplicabile detto criterio nel caso di circostanze indipendenti che non comportino un aumento di pena superiore a un terzo (cfr. per tutte Sez. 6, n. 52022 del 07/11/2019, Belgiorno, Rv. 278055), lo ha poi in concreto applicato. Il ricorrente, pertanto, non ha ragione di dolersi di alcun trattamento deteriore dal punto di vista sanzionatorio.
15. LO OS De AN
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile dei reati di estorsione aggravata ai danni della società SICLARI GO RU Generali s.r.l., di cui al capo AL, e di tentata estorsione ai danni della stessa società (capo AM). Il primo ricorso (avv. Calabrese) è infondato e deve essere rigettato. 15.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Non si registrano vizi censurabili di omesso esame di motivi di appello. La sentenza impugnata, nell'alveo di quanto costantemente ritiene la giurisprudenza di legittimità già prima richiamata, ha fornito risposta ai motivi di appello mediante le argomentazioni logiche della motivazione resa nel suo complesso, incompatibile con la ricostruzione difensiva e con l'accoglimento delle ragioni di impugnazione. Il contributo causale del ricorrente alla condotta estorsiva contestata, quale mandante del reato e organizzatore dell'estorsione, è stato adeguatamente spiegato con riferimenti concreti ad elementi di prova;
in particolare, si richiama un episodio del 2016, collegato al pagamento di una delle rate estorsive negli anni corrisposte dalla persona offesa SI ai De AN (la somma finale è pari a 80.000 euro di "pizzo"). La vittima ha riconosciuto il ricorrente come colui il quale è stato il diretto latore della richiesta estorsiva;
colui il quale ha direttamente incontrato nel 2016, su sollecitazione del coimputato DR UN, abituale suo contatto con il clan De AN al cui giogo da anni era sottoposto quale imprenditore edile per i cantieri in atto, insieme al socio NT PO. La persona offesa ha ricordato come sia stato proprio l'imputato a offrirgli la "protezione" della CA di appartenenza, dimostrandogli di essere mandante della estorsione precedente e in atto, con ratei ancora da pagare e, al tempo stesso, avanzando
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pretese per la tangente sul nuovo appalto ottenuto per i lavori di rifacimento di Piazza MO a Reggio Calabria (capo AM). Il ricorrente, peraltro, ha anche ammesso lui stesso di aver incontrato la vittima nel suo interrogatorio, pur se ha fornito una non credibile diversa spiegazione al motivo del loro incontro. Del tutto logicamente la sentenza impugnata ha, quindi, dedotto dalle prove che LO OS De AN, indicato a IC come al vertice della CA dallo stesso "contatto" UN, quando questi lo ha portato al cospetto del ricorrente, ha concorso nell'estorsione di cui al capo AL, quale mandante e rafforzatore dell'intimidazione per ottenere il pagamento degli ulteriori ratei ancora attesi, nonché nella tentata estorsione, di cui al capo AM, in cui ha direttamente portato la minaccia estorsiva (nel corso dell'incontro personale svoltosi nel 2016, quando fece condurre IC al suo cospetto da UN), estorsione cui la vittima si è poi ribellata, tanto che è rimasta tentata. E certamente fare condurre, dinanzi a sé direttamente un soggetto che stava già pagando una tangente per gli appalti realizzati e per indurlo a pagare ulteriori somme a fronte di un nuovo appalto ottenuto costituisce una formidabile prova del suo coinvolgimento, in un ruolo organizzativo e primario, in entrambi i reati. L'estorsione si compie, in tal modo, sulla stessa attività d'impresa, di anno in anno, dipanandosi su qualsiasi appalto dell'estorto, come una vera e propria "imposta" criminale sul reddito della vittima (la tangente di 80.000 euro di cui al capo AL è stata pagata in diverse rate nel corso di oltre tre anni), ed è stata correttamente configurata nelle contestazioni in due diversi episodi, distinti per appalti in altrettante imputazioni: un'estorsione consumata per i lavori di riqualificazione di corso BA a Reggio Calabria e una tentata estorsione per i lavori in piazza MO della stessa città, cui però la vittima si è sottratta. 15.2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono inammissibili perché manifestamente infondati. L'offerta di protezione da parte del ricorrente, per come è stata formulata, collegata ai numerosi furti e danneggiamenti capitati al cantiere della persona offesa, integra una minaccia estorsiva aggravata dal metodo e dalla finalità mafiosi, idonea a coartarne la volontà: il rifiuto opposto dalla vittima non rileva per escludere la capacità di intimidazione della minaccia estorsiva, visto che l'imprenditore aveva subito da anni il giogo e la pressione della CA, cui infine si è ribellato (e successivamente ha denunciato). 15.3. Il quarto argomento di critica è anch'esso inammissibile: il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato legittimamente motivato, anche per il ricorrente, secondo lo schema già più volte richiamato nell'analisi degli altri ricorsi;
vale a dire, con motivazione cumulativa delle varie posizioni e richiamo alla
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estrema gravità dei fatti, ai precedenti penali, ove presenti, e alla prevalenza di tall indicatori negativi su eventuali, diverse considerazioni ai sensi dell'art. 133 cod. pen.
- Il secondo ricorso dell'imputato (avv. Ursino). 15.4. Quanto all'ulteriore ricorso depositato nell'interesse dell'imputato LO OS De AN dai difensori di fiducia, il primo motivo reitera le infondate ragioni di critica al ruolo di concorrente nel reato di cui al capo AL. Il concorso nel delitto di estorsione consumata in qualità di mandante non è fondato soltanto, come si è visto, sul riferimento generico ai "De AN" formulato nelle richieste estorsive avanzate negli anni di detenzione del ricorrente (nello specifico, dai coimputati UN e PP, direttamente a IC), ma sul collegamento diretto, di significato assorbente, con LO OS De AN derivato dall'incontro del 2016 con la vittima, che innesta, come si è visto, il rapporto estorsivo tentato per l'appalto di Piazza MO su quello consumato precedente. IC, infatti, ha dichiarato nel procedimento che, al cospetto del ricorrente, nel corso dell'incontro citato, nel rifiutare di pagare ulteriori somme per il cantiere del nuovo appalto in Piazza MO a Reggio Calabria, aveva fatto esplicito riferimento alla precedente tangente pagata per i lavori appaltati a Corso BA, un impegno che stava ancora onorando ("lo quell'impegno che ho preso lo mantengo, gli ho detto io, io e il mio socio il resto non mi chiedete nulla non ho bisogno protezione se un giorno quando avrò problemi me li so sbrigare da solo"). Dal silenzio consapevole, dall'assenza di chiarimenti o di reazioni di stupore del ricorrente sul riferimento fattogli da IC alla precedente tangente, la Corte di appello, del tutto logicamente, ha evinto un significativo elemento di prova del suo pieno coinvolgimento, quale mandante, nell'estorsione consumata di cui al capo AL. Inoltre, si è anche evidenziato come la condotta - contestata a consumazione prolungata, con ratei di estorsione pagati dal 2015 al 2018 e richiesta avanzata sin dal 2013 - ha rappresentato un ulteriore momento di concorso nel reato di estorsione consumata, questa volta non più solo come mandante, ma come attore materiale, il quale, alludendo con la vittima ai furti e danneggiamenti accaduti nel periodo di poco precedente all'incontro con IC, ha potenziato la capacità di intimidazione mafiosa già alla base delle prime dazioni di rate del "pizzo", e, palesandosi e riaffermando esplicitamente che dietro alla vicenda c'era lui, indicato e presentato da UN a IC come un capo della CA De AN, ha agevolato il completamento del pagamenti del ratel estorsivi secondo l'iniziale accordo.
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La credibilità della persona offesa IC è, poi, genericamente messa in discussione dal ricorrente, senza tenere conto della puntuale analisi condotta dalla sentenza di appello sulla base della valutazione di piena attendibilità operata anche dal giudice di primo grado: si è analizzato il timore della vittima di rappresaglie da parte delle cosche, qualora avesse denunciato, per spiegare il ritardo nel riferire alle forze di polizia dei reati subiti e si è escluso che generiche dichiarazioni del collaboratore FI sull'essere IC "nelle mani" della famiglia BR possano incidere sulla sua credibilità. Del resto, come è stato correttamente notato, la vittima è un testimone "puro" perché mai raggiunto da indagini collegate ai fatti per i quali è processo. 15.5. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'estorsione alla persona offesa, snodatasi nel corso di molti anni, è stata frazionata sin dalle contestazioni in due condotte in modo logico e coerente con la stessa richiesta difensiva, che non si comprende, dunque, a cosa punti anche per la scarsa chiarezza dell'esposizione degli argomenti svolta nel ricorso. La sentenza impugnata, invece, con ricchezza di dettagli ricostruttivi ha messo in fila i dati probatori, costituiti principalmente dalle dichiarazioni della persona offesa, e ne ha estratto una ricostruzione lineare e priva di aporie logiche, per la cui descrizione più ampia si rinvia a quanto già esposto nell'esame del primo ricorso. Ne risulta, come si è evidenziato poco sopra, la prova di due diverse estorsioni: una consumata, quella per i lavori appaltati in Corso BA a Reggio Calabria (AL) e l'altra consumata, per i lavori di Piazza MO della stessa città (AM). Il ricorrente ha concorso in entrambi i reati, rendendosi protagonista, con quell'incontro personale con IC, direttamente ammesso in interrogatorio, di un atto scenografico di intimidazione mafiosa, dalla valenza immanente, idoneo a colorare la prova dichiarativa (la testimonianza della persona offesa) sul suo coinvolgimento per l'estorsione di cui al capo AL e per quella di cui al capo AM. 15.6. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché aspecifico, privo di confronto con l'ampia motivazione della sentenza di condanna;
rivalutativo delle prove in atti e apodittico nel sostenere l'impossibilità di collegare l'incontro tra il ricorrente e la vittima avvenuto nel 2016 ad una richiesta estorsiva. 15.7. La quarta e la quinta critica formulate sono infondati. Si asserisce l'inidoneità della minaccia estorsiva a configurare l'aggravante dell'agevolazione mafiosa e del metodo mafioso (art. 416-bis.1 cod. pen.), agganciandola a dubbi sulla concreta operatività della CA De AN nel periodo dei fatti, che non trovano eco in alcun elemento fattuale acquisito al processo: la CA De AN, dalla mole di prove messe in fila nell'analisi delle
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diverse imputazioni del processo contenute nella sentenza impugnata, è risultata vitale dal punto di vista criminale e molto attiva nel campo delle estorsioni. Quanto alle critiche alla possibilità di ritenere aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen. un estorsione ambientale" con minaccia silente, valga rammentare quanto già richiamato nella parte generale. Infine, completamente disallineata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità è la tesi difensiva circa l'incompatibilità tra le disposizioni di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. relativa al metodo mafioso e quella di cui all'art. 628, terzo comma, cod. pen., relativa all'appartenenza mafiosa. Già le Sezioni Unite, nella sentenza Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218378, hanno chiarito che la circostanza aggravante dell'impiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli reati o della finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso può concorrere con quella di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3 (e 629, comma secondo) cod. pen. di violenza o minaccia poste in essere dall'appartenente a un'associazione di stampo mafioso. Ciò in quanto la prima presuppone l'accertamento che la condotta sia stata commessa con modalità di tipo mafioso, pur non essendo necessario che l'agente appartenga al sodalizio criminale, mentre la seconda si riferisce alla provenienza della violenza o minaccia da soggetto appartenente ad associazione mafiosa, senza che sia necessario accertare in concreto le modalità di esercizio di tali violenza e minaccia, né che esse siano state attuate utilizzando la forza intimidatrice derivante dall'appartenenza all'associazione mafiosa (cfr., tra le più recenti massimate, Sez. 2, n. 20320 del 15/05/2024, Loliva, Rv. 286426 01; Sez. 1, n. 4088 del 06/02/2018, Poerio, Rv. 275131-02). 15.8. La critica contenuta nell'ottavo motivo e riferita alla mancante e carente motivazione sulla aggravante della recidiva infraquinquennale è infondata: la motivazione della sentenza di appello non è formale, ma ha fatto riferimento al significato dirimente che assume il fatto di aver posto in essere i reati nuovi in costanza anche del periodo di detenzione da scontare, a riprova della accentuata sua pericolosità, della quale i delitti in esame costituiscono una spia.
16. IP UM
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di estorsione aggravata ai danni della società Impresig s.r.l., aggiudicataria di un appalto per lavori di difesa costiera (capo U). Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato.
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16.1. Il primo argomento difensivo è privo di pregio e non vince la tenuta della sentenza impugnata che alle pagine da 130 a 141 ha dettagliatamente ricostruito la vicenda estorsiva, attraverso le prove. Il ricorrente risulta l'intermediario della richiesta estorsiva e ha percepito il denaro provento del reato per poi consegnarlo al suo referente IP RE. Infondate sono le tesi difensive sulla necessità di riqualificare il delitto nella corrispondente ipotesi tentata o di configurare la desistenza volontaria dell'imputato. In sostanza, il motivo punta a rileggere in chiave più favorevole le intercettazioni utilizzate per la prova, adducendone inesistenti travisamenti dei contenuti delle conversazioni registrate invece importanti per la prova e logicamente interpretate dal giudici di merito. Irrilevante, poi, è la considerazione difensiva sull'assenza di contatti diretti di fronte alla chiarezza delle dichiarazioni della vittima. Quanto alla lamentata omessa risposta ai motivi nuovi, si tratta di osservazioni che non si confrontano con la sentenza impugnata, che ha implicitamente escluso la possibilità di dare rilievo ai dubbi sulla presenza del ricorrente nei luoghi del reato. Sono assertive, poi, e manifestamente infondate le considerazioni con le quali si denuncia l'omessa o mancante risposta alla tesi difensiva circa la sussistenza di un'ipotesi di desistenza volontaria: il ricorso la ricollega ai timori dell'imputato di essere coinvolto nelle indagini piuttosto che, come corretto, al recedere da una condotta di reato non ancora compiuta, come vuole la disposizione di cui all'art. 56 cod. pen. (cfr. Sez. 1, n. 13104 del 13/12/2024, dep. 2025, R., Rv. 287875). 16.2. Il motivo sulla configurabilità dell'aggravante della finalità e del metodo mafiosi è inammissibile. La motivazione cumulativa proposta dalla sentenza impugnata non sconta i deficit che denuncia la difesa, essendo stata incentrata sull'autoevidenza dei comportamenti quanto al metodo mafioso e alla finalità agevolatrice, in rapporto alla fama criminale e alla storia di sopraffazione mafiosa in cui sono immersi I territori teatro dei fatti e le cosche alle quali le singole estorsioni sono state attribuite. Ciò prescinde dall'inserimento del ricorrente in una qualche associazione mafiosa, poiché egli ha concorso nel reato condividendone la matrice e le finalità, come si è già evidenziato nella corrispondente parte dedicata alle questioni comuni del considerato in diritto. Secondo opzioni consolidate di questa Corte regolatrice, in tema di estorsione cd. "ambientale", integra la circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all' art. 416-bis.1 cod. pen., la condotta di chi, pur senza fare uso di una esplicita
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minaccia, pretenda dalla persona offesa il pagamento di somme di denaro per assicurarle protezione, in un territorio notoriamente soggetto all'influsso di consorterie mafiose, senza che sia necessario che la vittima conosca l'estorsore e la sua appartenenza ad un clan determinato (Sez. 2, n. 21707 del 17/04/2019, Barone, Rv. 276115 - 01, tra le più recenti massimate). 16.3. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Il trattamento sanzionatorio inflitto al ricorrente è ispirato al parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., né il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è in contraddizione con la dosimetria determinata dai giudici di appello, che ha commisurato la pena distaccandola sensibilmente dal minimo edittale, visto che si è esplicitamente ritenuto non di minimo rilievo, come pretende il ricorso, il contributo esecutivo criminale fornito dal ricorrente all'estorsione. A tale valutazione è stata proporzionata la pena, pur riequilibrata mediante la concessione del beneficio ex art. 62-bis cod. pen.
Si tratta di operazione legittima.
Da tempo la giurisprudenza di legittimità, infatti, ha evidenziato l'insussistenza di un rapporto di necessaria interdipendenza tra le statuizioni riferite alla determinazione della sanzione rispetto al minimo edittale e alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, le quali - pur richiamandosi entrambe astrattamente ai criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si fondano su presupposti diversi (Sez. 5, n. 12049 del 16/12/2009, dep. 2010, Migliazza, Rv. 246887-01, che ha ritenuto legittima la decisione con cui il giudice di appello determini la pena base nel massimo edittale e contestualmente conceda le attenuanti generiche;
conformi Sez. 3, n. 2268 del 15/11/2017, dep. 2018, S., Rv. 272022-01; per un'altra ipotesi, nel solco del medesimo principio, cfr. Sez. 4, n. 36532 del 15/09/2021, M., Rv. 281888-01).
17. LO PO
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile del solo delitto associativo di cui al capo A, quale partecipe della CA De AN, con ruolo di garantire le comunicazioni tra i sodali. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato. 17.1. Il primo motivo non tiene conto delle prove sulle quali è basata la motivazione della sentenza di appello e finisce per proporre vari aspetti di critica inammissibili perché assertivi o rivalutativi di questioni di merito adeguatamente risolte. Le intercettazioni (in particolare le due conversazioni del 3 aprile 2018 tra il ricorrente e BR e del 7 maggio 2018 tra DO AN, AR OL, NT BR) non sono affatto insufficienti a fornire dimostrazione della duratura
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messa a disposizione del ricorrente per le attività del sodalizio criminoso, bensì hanno focalizzato i caratteri del contributo causale da lui fornito alla vita e alle dinamiche del sodalizio facente capo alla famiglia De AN, cui il ricorrente era anche collegato perché vicino a RA De AN (PO è il genero di NI BA per averne sposato la figlia, ARluisa Arena;
NI BA era legata sentimentalmente a RA De AN). Sono costanti e ripetuti i contatti tenuti dal ricorrente per conto di RA De AN, con cul aveva condiviso anche l'arresto nell'ambito di un'indagine per reati in materia di stupefacenti. Il ricorrente non si limitava a rendersi disponibile quale soggetto vicino familiarmente, ma prendeva parte al disegno egemonico e di controllo del territorio della CA De AN, come nell'episodio del recupero della caparra versata ai futuri sposi presso il titolare di un sito per ospitare matrimoni, già esaminato nella valutazione del ricorso di RA De AN. Alle intercettazioni si aggiungono le dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, FI e De CA, che hanno riferito coerentemente del legame fortissimo tra il ricorrente e RA De AN, tanto che la gelateria dove il primo lavorava era sotto la "protezione" della CA ed era riuscita, per questo, a non essere toccata dalle estorsioni del sodalizio mafioso facente capo ad NT BR. In sostanza, l'imputato, secondo la sentenza, agiva come fidato emissario di RA De AN, soprattutto nei rapporti con la famiglia BR e numerose sono le intercettazioni che provano il suo stabile inserimento nel gruppo mafioso, al servizio dinamico e funzionale alla vita dell'associazione stessa. 17.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Si richiamano le argomentazioni già svolte nell'esame di altri ricorsi che smentiscono il dedotto vizio di motivazione carente con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'essere l'associazione mafiosa armata, nonché e soprattutto le considerazioni svolte analizzando le questioni comuni.
18. AR OL
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile dei reati di cui al capo A, quale partecipe della CA cd. "GA", ed E, l'estorsione aggravata ai danni di AN BE già in precedenza esaminata. Il ricorso è fondato limitatamente alla continuazione con i reati giudicati con la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 5 febbraio 2015, irrevocabile il 20 ottobre 2015, mentre deve essere rigettato nel resto. 18.1. Infondato è il primo motivo di ricorso, attinente al capo E. Le denunce di non credibilità della vittima AN BE e della scarsa valenza delle dichiarazioni di suo fratello IO sono state già compiutamente analizzate al 55 10.1. e 10.9., in relazione alla posizione di un coimputato di
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un'altra estorsione ai danni della medesima persona offesa (capo AG), un grosso imprenditore edile della zona di interesse delle cosche reggine. Gli argomenti dei ricorsi sono sovrapponibili, sicché si richiama quanto già affermato in tali punti. Deve aggiungersi soltanto che le dichiarazioni rese da AR OL in sede di interrogatorio sono state correttamente ritenute, dalla sentenza impugnata, di conforto, in qualche modo, alla tesi accusatoria, poiché egli stesso ha ammesso di essere associato alla CA GA e di essersi recato sul cantiere del BE, così riscontrando le dichiarazioni di IO BE al riguardo, che ha parlato di lui e di NT LA come dei due soggetti latori della richiesta estorsiva. Le dichiarazioni di IO BE, pertanto, non sono "circolari", ma si alimentano di un riscontro individualizzante significativo, consistito dalle stesse dichiarazioni del ricorrente. La spiegazione alternativa lecita fornita dal ricorrente sulle ragioni del suo contatto con AN BE è priva di agganci alla realtà processuale, collegata ad una inverosimile richiesta di mediazione per la legittima restituzione di una caparra versata per l'acquisto di un terreno, sicché per tale parte di critiche il ricorso è inammissibile. Come sostenuto da entrambi i fratelli BE, il ricorrente, nel suo ruolo di esponente della CA GA, ha chiesto a AN BE un incontro tramite NT LA, allorché questi stava avviando lavori in un terreno che ricadeva nella zona di influenza della predetta famiglia, per ottenere da lui il pagamento di una tangente (fissata in 100.000 euro e riscossa) e tentare di ricevere anche la cifra di 200.000 euro, corrispondente alla caparra versata per l'acquisto di tale terreno da un loro prestanome e non ancora restituita. 18.2. Inammissibile è il secondo motivo di censura dedicato all'aggravante del metodo mafioso. La motivazione cumulativa proposta dalla sentenza impugnata non sconta i deficit che denuncia la difesa, essendo stata incentrata sull'autoevidenza dei comportamenti quanto al metodo mafioso e alla finalità agevolatrice, in rapporto alla fama criminale e alla storia di sopraffazione mafiosa in cui sono immersi i territori teatro dei fatti e le cosche alle quali le singole estorsioni sono state attribuite. Parallelamente, la descrizione delle singole vicende legate alle imputazioni di reato assorbe i profili soggettivi di analisi che il ricorso denuncia omessi, offrendo i dettagli necessari a supportare le considerazioni comuni e unitarie svolte dalla Corte territoriale.
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La sentenza è in linea con le opzioni consolidate di questa Corte regolatrice, in tema di estorsione cd. "ambientale", alle quali si è già fatto cenno (Sez. 2, n. 21707 del 17/04/2019, Barone, Rv. 276115 - 01, tra le più recenti massimate). 18.3. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Le intercettazioni e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, puntualmente esaminate dalla sentenza di appello, hanno provato di per sè l'attribuzione a AR OL del ruolo di partecipe alla CA GA. La commissione del reato fine di cui al capo E smentisce, poi, in modo immediato l'obiezione difensiva circa il ruolo non attivo del ricorrente all'interno del sodalizio e, in buona sostanza, la sua estraneità a questo. AR OL, genero di VA GA, è stato riconosciuto con sentenza definitiva dirigente della CA GA (fino al 24 settembre 2010); uscito dal carcere il 19 agosto 2017, dopo avere espiato la relativa condanna, egli è riapparso sulla scena della criminalità organizzata reggina, relazionandosi con gli altri affiliati e con gli appartenenti alle altre cosche, come emerge con chiarezza dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia De CA e FI. In particolare, chiarissima e determinante è l'intercettazione del 7 maggio 2018, in cui il ricorrente conversa con NT BR e DO GI - due esponenti apicali della CA BR - pianificando la gestione condivisa delle estorsioni. 18.4. Inammissibile è il quarto motivo di ricorso sulla trattazione cumulativa dell'aggravante dell'essere l'associazione mafiosa armata. Si richiamano, al riguardo, le considerazioni già esposte nella parte del considerato in diritto dedicata alle questioni comuni. 18.5. Il quinto motivo di censura è manifestamente infondato. L'aggravante della recidiva nei confronti del ricorrente è stata correttamente ritenuta sussistente tenendo in conto la data del reato associativo passato in giudicato e l'inizio della contestazione per il delitto di partecipazione mafiosa del presente processo, senza che quest'ultimo possa essere retrodatato a piacimento del ricorrente, per sostenere l'inconfigurabilità dell'aggravante. 18.6. Il motivo dedicato al diniego delle circostanze attenuanti generiche, adeguatamente motivato in modo cumulativo o collettivo che dir si voglia, con riguardo alla gravità del reato commesso, è inammissibile perché manifestamente infondato, secondo lo schema ermeneutico già tracciato nell'esame di precedenti posizioni alle quali si fa richiamo. 18.7. Invece, è fondato il settimo motivo di ricorso che attiene al vizio di violazione di legge e a quello di motivazione carente ed omessa relativamente alla richiesta di riconoscimento della continuazione esterna tra il reato oggetto del presente procedimento e quello già giudicato nel processo "Agathos".
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Alla richiesta formulata con specifico motivo di appello (da pag. 45 a pag. 50) non ha fatto seguito alcuna determinazione o risposta della Corte di appello. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata per vizio di omessa motivazione limitatamente alla continuazione criminosa dei reati contestati al ricorrente nel presente processo con la sentenza passata in giudicato nel processo "Agathos" (sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria n. 10076/15 emessa il 5.2.2015, irrevocabile il 20.10.2015), con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo esame sul punto. L'ottavo motivo è assorbito dall'accoglimento del settimo, poiché il giudice del rinvio dovrà prima valutare la sussistenza della continuazione esterna e, in caso di riconoscimento, rimodellare la forma del reato continuato ponendo a base della continuazione il reato più grave tra quelli oggetto tutti della continuazione, sia interna che esterna (cfr., in tema, Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv. 286261-01). 18.8. Il nono motivo di ricorso è infondato. L'aggravante ex art. 71 D.lgs. 159/2011 (con applicazione della misura di sicurezza della colonia agricola a pena espiata) è stata ritenuta sussistente sulla base di una giustificazione, che si trae dall'ampiezza della motivazione, inerente all'evidente sussistenza di un'estrema pericolosità del ricorrente, confermata dalle prove analizzate nel processo, corrispondente alla valutazione operata in sede di prevenzione. 18.9. Infine, manifestamente infondato è l'ultimo motivo di censura del primo ricorso in difesa di AR OL, con cui si denuncia la violazione del divieto di reformatio in peius con riguardo alla circostanza aggravante dell'associazione armata. A dispetto di quanto eccepisce la difesa, la sentenza di primo grado, nel dispositivo, ha espressamente condannato il ricorrente per il reato associativo come aggravato ai sensi del quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen., dunque non sussiste la denunciata valutazione peggiorativa del trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato. Alla pag. 956 della sentenza di primo grado, cui si richiama il ricorrente e che anticipa il dispositivo ed esplicita i passaggi attraverso i quali si giunge alla pena così come determinata, semplicemente non è riportata l'indicazione del quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen, accanto alla determinazione della pena base. Tuttavia, è evidente che si tratta di mera dimenticanza poi risolta nel dispositivo, dove, coerentemente a tutto l'impianto motivazionale della sentenza, si fa riferimento espressamente alla condanna per associazione mafiosa aggravata ai sensi del quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen.
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Il secondo ricorso in favore di AR OL (avv. Barillà e avv. Calabrese) 18.10. Il primo argomento di censura reitera le ragioni che sono, sostanzialmente, alla base dei medesimi motivi con i quali il primo ricorso contesta la condanna del ricorrente per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa di cui al capo A. Si rinvia, pertanto, a quanto diffusamente già esposto al paragrafi precedenti, sottolineando l'infondatezza della prospettiva della difesa che, nel motivo in esame, si spinge più volte a sostenere una non consentita rilettura del significato delle conversazioni intercettate e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, di per sé inammissibile. Fuori fuoco e assertive, infine, sono le osservazioni riferite al fatto che il ricorrente non sarebbe stato intercettato che in una sola conversazione e che non rivestirebbe un ruolo attivo e men che meno primario nel sodalizio GA. 18.11. Inammissibile è anche il secondo motivo, dedicato alla trattazione cumulativa dell'aggravante dell'essere l'associazione mafiosa armata. Si richiamano, al riguardo, le considerazioni già esposte nella parte del considerato in diritto dedicata alle questioni comuni. 18.12. Anche il terzo motivo di ricorso è sovrapponibile a quello dedicato, nel primo atto di impugnazione già esaminato, alla condanna per il delitto di estorsione aggravata di cui al capo E. Si richiama, in proposito, il § 18.1., per gli elementi che sostengono l'attendibilità delle vittime - i fratelli BE-, dei collaboratori di giustizia utilizzati, convergenti negli aspetti essenziali del relativo narrato e non "circolari", a dispetto di quanto afferma la difesa, come già chiarito. 18.13. Il quarto motivo di ricorso è fondato, dedicato ad eccepire l'omessa motivazione in relazione alla richiesta di riconoscere la continuazione criminosa esterna con i reati già giudicati con sentenza definitiva, oggetto del procedimento cd. Agathos, datata 5.2.2023, in cui il ricorrente è stato condannato per il delitto di associazione mafiosa nella qualità di capo ed organizzatore della CA GA. Per le ragioni di annullamento si rinvia a quanto già esposto al § 18.7., mentre il settimo motivo del ricorso in esame, sovrapponibile all'ottavo del primo ricorso, deve ritenersi assorbito dall'accoglimento del motivo riferito alla continuazione esterna, per le ragioni già esposte ancora al citato § 18.7. 18.14. I motivi quinto e sesto, dedicati a contestare la motivazione carente in relazione all'aggravante di cui all'art. 71 d.lgs. n. 159 del 2011 e alla recidiva ed alle attenuanti generiche, sono inammissibili perché genericamente formulati. In particolare, il quinto motivo, che non tiene conto che il reato di cui al capo E è contestato sino al 2017 e che l'estorsione è reato a consumazione prolungata
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in presenza di rateizzazione del contributo estorsivo (cfr. tra le altre Sez. 2, n. 43745 del 03/10/2024, Diana, Rv. 287193), come nel caso di specie. Avrebbe dovuto, pertanto, essere specificata la ragione per la quale vi era discrasia temporale tra la contestazione del reato, che dà per consumata la condotta solo nel 2017, e la qualità di soggetto sottoposto a misura di prevenzione posseduta sicuramente dal ricorrente in una fase coperta dalla stessa consumazione. Del tutto generica la dedotta sovrapponibilità tra la recidiva e l'aggravante in esame. Peraltro, sia in relazione alla recidiva che al diniego delle circostanze attenuanti generiche la motivazione, sia pur sintetica, si fa carico di offrire sufficientemente spiegazione delle scelte adottate, in relazione alle ricadute dei nuovi delitti commessi e alla gravità di essi. 18.15. L'ultima ragione di censura è manifestamente infondata quanto alla dedotta violazione del divieto di reformatio in peius, poiché il giudice di primo grado ha specificato i termini degli aumenti operati in concreto per le circostanze aggravanti in modo del tutto analogo rispetto alla Corte di appello, quanto all'aumento per la recidiva e a quello per la continuazione con il delitto di cui al capo E;
addirittura l'aumento è stato disposto in misura inferiore quanto all'aggravante ex art. 71 d.lgs. n. 159 del 2011.
Il motivo, pertanto, è inammissibile.
19. IN UG OL
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile del solo reato di cui al capo A, quale partecipe della CA GA, con ruolo operativo nella gestione delle estorsioni. Il ricorso è inammissibile. 19.1. Il primo motivo è formulato secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità, poiché volte a riscrivere il significato delle prove nei confronti del ricorrente, in particolare dell'importante intercettazione del giorno 8.5.2018, che ha registrato una conversazione tra lui stesso e NT BR. Da tale intercettazione, che può costituire prova autonoma secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte regolatrice, la sentenza impugnata ha logicamente tratto argomenti di colpevolezza, soprattutto in considerazione della completa conoscenza delle dinamiche criminali della CA GA, che da tale intercettazione si ricava, e per la fiducia accordatagli dall'esponente mafioso di rilievo con il quale il ricorrente parlava. Si comprende che IN UG OL, cognato di EN GA, fungeva da elemento di comunicazione con il leader mafioso, né rileva il ristretto spazio temporale in cui sono emerse le prove, poiché è il senso che da esse deriva
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a determinare la configurabilità del ruolo di pieno partecipe e la natura stabile del suo apporto all'associazione. 16.2. Anche il secondo motivo è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Le circostanze attenuanti generiche sono state negate anche nei confronti del ricorrente, così come di molti altri coimputati, sulla legittima convinzione dei giudici di merito di valorizzare il dato negativo dell'estrema gravità delle condotte di reato, che assorbe eventuali ulteriori indicatori positivi, quali quelli messi in risalto dalla difesa (i precedenti penali a carico del ricorrente, evocati dallo stesso ricorso, sono peraltro solo genericamente qualificati come modesti nella stessa prospettazione difensiva).
20. AS PO
Il ricorrente è stato condannato per i reati di cui ai capi: A, quale partecipe della CA RE;
R (un'estorsione aggravata, commessa ai danni di CE ED e AN ON, imprenditori nell'ambito del gioco d'azzardo legalizzato); S (una estorsione aggravata tentata ai danni della ditta Edilcem s.r.l.).
Il ricorso è inammissibile.
20.1. Il primo motivo di censura è formulato secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità, poiché volte a riscrivere il significato delle prove nei confronti del ricorrente per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa. In particolare, si punta a svalutare la valenza estremamente significativa dell'apporto proattivo, esecutivo e indispensabile del ricorrente nella vita del sodalizio di riferimento fornito mediante il concorso nei reati fine ascrittigli. Si ripercorrono nel ricorso alcune delle prove maggiormente significative per asserire apoditticamente l'irrilevanza o l'insufficienza indiziaria. Ed invece, emerge dalle molte fonti di prova che il ricorrente era soggetto stabilmente inserito nel clan di IP RE, con rapporto di stretta frequentazione e fiducia con il leader del sodalizio, che gli comunicava strategie operative criminali future e passate, anche in una logica di contrapposizione con altre cosche, e lo metteva a parte di specifiche vicende (la conversazione intercettata tra i due che la difesa tende a svalutare è stata logicamente e dettagliatamente invece valorizzata dalla sentenza impugnata); il ricorrente è stato visto uscire dalla casa di RE più volte;
frequentava anche altri sodali;
è stato visto piazzare una bottiglia incendiaria accanto alla porta di ingresso di una pizzeria di RO il 6 maggio 2020, circostanza ammessa in interrogatorio dallo
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stesso ricorrente, che ha però fornito una spiegazione alternativa fantasiosa e del tutto non credibile. Tali elementi e il coinvolgimento nel concorso nel due reati fine di natura estorsiva per i quali pure è stato condannato, confortati anche dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia AN LA, che lo ha indicato come esponente della CA RE con il compito di occuparsi delle estorsioni, rappresentano pezzi di un puzzle ricostruttivo logico non scalfito dalle assertive ragioni difensive. Manifestamente infondata è, altresì, la questione della mancata dimostrazione dell'esistenza della CA RE, smentita dalle valide argomentazioni della sentenza di appello, alle quali già si è fatto riferimento. 20.2. Egualmente inammissibile è la seconda ragione di censura. La condanna per il delitto di estorsione aggravata di cui al capo R giunge al termine di un'analisi attenta della sentenza di appello che, in uno con quella di primo grado, ha escluso che le condotte contestate possano essere ricondotte alla sola esistenza di un rapporto di credito-debito tra gli imputati e le vittime (ED e ON). La censura, come anche quella del coimputato PA, muove dalla denuncia di una erronea lettura delle intercettazioni e quindi del rapporto tra quanto effettivamente dovuto dai debitori e quanto preteso;
elemento che farebbe spostare l'asse della fattispecie dal reato di estorsione all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Tuttavia, pur se viene invocato un travisamento della prova, il motivo non risponde ai requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità affinché questo vizio sia integrato (cfr. sopra paragrafo 2.1.2.) e si rivolge non alla motivazione posta a fondamento della decisione, non alla valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo del giudice di legittimità. La Corte territoriale, invero, ha concluso al riguardo, sulla base delie intercettazioni prova principale della vicenda, che essa risponde al paradigma di tipicità del reato di estorsione, in quanto la pretesa: proveniva da una pluralità di affiliati alla CA RE;
era stata veicolata in forma comunque minatoria, con la prospettazione per ON di un danno significativo (l'impedimento all'apertura del suo bar) e, soprattutto, esorbitava ampiamente quanto il rapporto di credito- debito invocato dalla difesa come spiegazione alternativa, inglobando, così, anche la quota della tangente estorsiva (a fronte di un debito di 10.000 euro, si pretendeva la somma di 13.000 euro totali). Il concorso di PO è evidente, poiché lui stesso ammette in una conversazione intercettata di aver riscosso una tranche da 1.500 euro.
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20.3. Anche la terza ragione di critica, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità per il capo S, è inammissibile, muovendosi anch'essa in termini di richiesta di rivalutazione non consentita del significato delle prove, peraltro davvero molteplici e convergenti. In particolare, si richiamano le numerose intercettazioni e le dichiarazioni delle persone offese, IN AM e, dopo la sua morte, LE AM, titolari della ditta Edilcem s.r.l. sottoposta già da mesi dalla CA RE ad un'estorsione registrata "in diretta" dalle forze di polizia che stavano compiendo operazioni di intercettazione sui sodali e che hanno monitorato i tentativi di veicolare richieste estorsive, ai quali i titolari della ditta Edilcem si stavano opponendo. In tale contesto, la sentenza impugnata ha ritenuto pacifico, perché colto, appunto, "in diretta" dagli investigatori mediante le intercettazioni, confermato da un teste oculare e non contestato neppure dagli interessati, che nel pomeriggio del 18 ottobre 2018 AN LA, poi divenuto collaboratore di giustizia, e AL OL MA hanno scattato una fotografia a un mezzo meccanico della società degli AM, all'interno di un cantiere;
la fotografia è stata trasmessa ad IN AM proprio da AS PO e tale trasmissione, accompagnata dal riferimento alla provenienza della foto da OL MA, ha indotto alla fine l'imprenditore alla denuncia, dopo una serie di tentativi di appuntamento ai quali egli si era sottratto, poiché infine consapevole della chiara valenza estorsiva fortemente minatoria promanante dall'invio della fotografia. Il concorso nel reato, anche dal punto di vista della sussistenza dell'elemento soggettivo, è stato desunto dai giudici di appello dal brevissimo spazio temporale trascorso tra lo scatto e l'invio e dalle indicazioni specifiche di dove si trovasse il veicolo fornite dallo stesso PO alla vittima al telefono, indicatori sintomatici di un accordo e di un comune agire da parte di chi aveva scattato la foto e di chi si faceva latore di essa presso la vittima, con l'intento di intimidirla e costringerla a sottomettersi.
21. NT SE
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile del solo delitto di cui al capo A, con il ruolo di partecipe nella CA De AN.
Il ricorso è infondato.
La sentenza impugnata resiste alle ragioni difensive che puntano a escludere la prova della partecipazione mafiosa o, al più, a riqualificare il reato in termini di concorso esterno in associazione mafiosa. Dalle intercettazioni la Corte di appello ha tratto un ruolo di mediatore del ricorrente, un anziano influente sodale, che ha trascorso moltissimi anni in carcere
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e che era ascoltato dal leader mafiosi UI LI e AR De AN, per sanare il contrasto insorto tra loro. Si tratta di conclusioni che, per quanto in modo suggestivo messe in dubbio dal ricorso, superano le critiche difensive. La condotta di mediazione posta in essere nel 2019 con AR De AN e UI LI, in un momento di tensione interna alla CA, da parte di chi, come il ricorrente, ne ha sempre fatto parte con ruolo consolidato e di rilievo, autore anche di omicidi, se unita alla circostanza di aver ricevuto dal clan, come risulta ancora dalle intercettazioni, somme di danaro come "contributo solidaristico" per un anziano affiliato, rispettato e autorevole, uscito dal carcere (due dazioni di 500 e 1000 euro), configura un quadro indiziario che legittimamente e logicamente la Corte di appello ha ritenuto idoneo a fondare l'accusa di una rinnovata, mai chiusa storia di partecipazione mafiosa da parte di NT SE. Le ragioni del ricorso si limitano a contestare tali conclusioni invece prive di lati argomentativi e corrispondenti alle forme atipiche e varie nelle quali può esprimersi la partecipazione mafiosa, come si è più volte evidenziato.
22. EN GA
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile dei reati di associazione mafiosa (capo A), quale dirigente dell'omonima CA;
estorsione aggravata ai danni di ME TT di cui al capo G (è stato assolto in appello dal concorso nell'estorsione ai danni della medesima persona offesa contestata al capo F). Il ricorso è complessivamente infondato. 22.1. Infondata è la richiesta di dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale ai sensi dell'art. 649 cod. pen., per violazione del principio del ne bis in idem. L'argomento centrale del ricorso è disallineato dai principi consolidati in materia affermati dalla Cassazione, che ha più volte chiarito come, in tema di applicazione del principio del "ne bis in idem", il precedente giudicato per il reato di cui all'art.416-bis cod. pen. non impedisce la configurabilità di un nuovo reato del medesimo tipo in relazione ad un periodo immediatamente successivo, quand'anche le condotte poste in essere siano identiche, per tipologia e modalità, a quelle già giudicate, trattandosi in ogni caso di fatti diversi sotto il profilo storico- naturalistico e frutto di un rinnovato "prendere parte" al fenomeno associativo (Sez. 6, n. 40899 del 14/06/2018, C., Rv. 274149 - 03). Ai fini della preclusione del giudicato, infatti, l'identità del fatto è configurabile solo ove le condotte siano caratterizzate dalle medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone, sicché costituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma e integrando gli estremi del medesimo reato, rappresenti ulteriore
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estrinsecazione dell'attività delittuosa, distinta nello spazio e nel tempo da quella pregressa (Sez. 5, n. 18020 del 10/02/2022, Laudani, Rv. 283371 - 01, in una fattispecie, analoga a quella in esame, relativa a partecipazione ad associazione mafiosa in cui la Corte ha escluso la violazione del principio del "ne bis in idem", in quanto la contestazione afferiva a un periodo temporale successivo rispetto a quello oggetto del precedente procedimento già definito con sentenza irrevocabile e si fondava su fatti nuovi, indicativi della persistente intraneità del ricorrente). La novità del fatto deve riferirsi alle contestazioni e non alle indagini sostenute per giungere a raccogliere le prove utili, come ritiene erroneamente il ricorso. La Corte d'Appello ha complessivamente mostrato di avere verificato la sussistenza di una nuova, successiva condotta associativa rispetto a quella, da ultimo, già giudicata e i tentativi di affermare il contrario da parte del ricorrente si risolvono in una richiesta per il Collegio irricevibile di sindacare i fatti e le prove e non già la loro valutazione operata dalla Corte di merito. 22.2. Inammissibile è il secondo motivo di ricorso, poiché volto a rileggere gli elementi costitutivi della partecipazione ex art. 416-bis cod. pen. dal punto di vista della verifica del "significante" e non, come dovrebbe essere, del "significato" attribuito alle prove dai giudici di merito. Ed invece, la sentenza impugnata ha messo in fila le dichiarazioni del collaboratore di giustizia De CA (la cui credibilità si è già detto essere stata validamente acclarata), il concorso e l'ideazione e organizzazione del reato fine di cui al capo G, per come emergono dalle conversazioni intercettate nel corso delle quali terzi soggetti parlano del ricorrente, per ricostruire la trama della condotta (nuova) di associazione mafiosa. Sotto il profilo giuridico va rammentato che il sopravvenuto stato detentivo del soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della sua partecipazione al sodalizio, atteso che la relativa struttura - caratterizzata da complessità, forti legami tra gli aderenti e notevole spessore dei progetti delinquenziali a lungo termine accetta il rischio di periodi di detenzione degli aderenti, alla stregua di eventualità che, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non ne impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non ne fanno venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzato impedimento (cfr. tra le altre Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, dep. 2022, Di Matteo, Rv. 282661; Sez. 2, n. 8461 del 2471/2017, De Notaris, Rv. 269121; Sez. 1, n. 46103 del 7/10/2014, Caglioti, Rv. 261272; Sez. 2, n. 17100 del 22/3/2011, Curtopelle, Rv. 250021). A fronte di tanto, non sono aprioristicamente di ostacolo alla prova del reato o alla possibilità di attivarsi in favore dell'associazione i periodi di detenzione coevi
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sofferti (come invece sostiene il ricorrente anche nei motivi aggiunti), sicché la censura difensiva in tal senso è apodittica, esplorativa e generica tenuto conto che la prova della perdurante affiliazione deriva dalle chiamate in correità e dalle intercettazioni. 19.3. Il motivo relativo all'estorsione di cui al capo G è inammissibile. Il ricorso, pur enunciando formalmente vizi della motivazione, svolge una critica non alla tenuta logica della motivazione, ma all'esito della decisione tout court, oltre che all'apprezzamento (che reputa errato) del materiale probatorio. Tuttavia, i rilievi formulati dal ricorrente sono ripetitivi dei motivi di appello e hanno già formato oggetto di valutazione ad opera del giudice di merito che li ha disattesi con argomenti lineari e immuni da vizi logici. La Corte ha tratto le prove del reato dall'attività di intercettazione, intensa, a carico di NT BR, che ha trattato la questione in numerose conversazioni con diversi coimputati;
in particolare, si è ritenuta fondamentale la conversazione tra NT BR e DO ON registrata il 25.1.2018, da cui risulta che la CA GA, diretta dal ricorrente, aveva ricevuto una delle quattro buste di denaro ("mille, mille, mille e mille") versate da TT alle famiglie di 'ndrangheta per le festività natalizie 2016-2017. BR, in tale conversazione, riferisce precisamente della spartizione equa delle tangenti per tale periodo e si scaglia contro la decisione di AR De AN di trattenere per sé l'intera somma corrisposta dal TT in occasione delle successive festività natalizie 2017/2018 (cfr. pagg. 189-198 sentenza di primo grado, pagg. 80 e ss. sentenza di appello). Nessun dubbio sulla identificazione di NT BR e DO ON, entrambi esponenti di spicco, rispettivamente, della CA BR e della CA De AN-GA, come conversanti (proprio il telefono di BR costituiva, come si è anticipato, il bersaglio dell'attività di captazione). Il significato delle molte conversazioni intercettate viene analiticamente esaminato dai giudici di primo e secondo grado sulla scorta di valutazioni conformi, prendendo atto delle diverse prospettazioni difensive, che disattendono in modo logico e coerente e sono smentite in modo evidente dalla stessa lettura di loro brani, chiosati dalle osservazioni pertinenti dei giudici di appello, riportate nella sentenza. Soprattutto il significato della conversazione, peraltro intuitivamente chiarissima, del 25.1.2018 lascia evincere che la frase pronunciata da BR per cui "ME" (TT) aveva fatto quattro buste in presenza di EN GA ("CO") dimostrava la partecipazione di entrambi alla spartizione dei proventi dell'estorsione periodica natalizia, tipica del fare mafioso. Per come è costruita la frase è evidente, secondo i giudici di merito, che GA era presente alla
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consegna delle quattro buste (BR afferma che "c'era CO davanti", riferendosi alia consegna delle quattro buste con le tangenti per le cosche da parte dell'estorto TT). Tali conclusioni logiche non sono scalfite dalle argomentazioni difensive, in ultima analisi rivalutative. 22.4. Sono inammissibili i motivi riferiti alla configurabilità dell'aggravante dell'essere l'associazione armata e alla dosimetria sanzionatoria. Si richiamano, quanto al primo problema, le argomentazioni esposte nella parte del considerato in diritto dedicata alle questioni comuni, aggiungendo soltanto che la CA De AN-GA è tra quelle che storicamente risulta abbiano costantemente avuto maggiore disponibilità di armi, con sentenze passate in giudicato. Peraltro, è sufficiente a confortare l'attualizzazione di tale disponibilità la prova in atti delia dazione di una pistola da AR De AN a LI, utile a rafforzare il convincimento circa la stabile disponibilità di armi da parte degli affiliati (non è richiesto che per ciascuno di essi vi sia tale prova, come noto). La pena, d'altro canto, è stata adeguatamente sostenuta da una giustificazione della Corte di appello che ha anche operato una notevole riduzione rispetto a quella inflitta in primo grado, a riprova della verifica non formale ma precisa e attenta svolta, in linea con il principio di proporzionalità. Partendo da una pena base che si dichiara espressamente di volere stabilire in misura più vicina al minimo edittale previsto dall'art. 416-bis, secondo e quarto comma, del codice penale e tenuto conto della piena operatività del ricorrente nel sodalizio (per tutta la durata del periodo di cui alla contestazione, l'unico da considerare in caso di affermazione di colpevolezza, a dispetto di quanto prospetta la difesa) e del modo in cui ha svolto il proprio ruolo, la Corte di appello ha fissato il seguente calcolo: pena base pari a diciotto anni di reclusione;
aumentata di un anno per l'estorsione consumata di cui al capo G), come nella sentenza di primo grado;
applicata la riduzione per la scelta del rito, si giunge alla sanzione di dodici anni e otto mesi di reclusione (a fronte del sedici anni inflitti in primo grado).
23. LO TR
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di concorso in estorsione aggravata ai danni della BE costruzioni s.r.l., in relazione ai lavori di costruzione del condominio "Prima casa" (capo AG). Il ricorso è complessivamente infondato. 23.1. Il primo argomento di censura è privo di pregio. L'affermazione di colpevolezza del ricorrente in relazione al capo AG (un'estorsione, commessa in concorso con DR ZZ e TR ND,
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L
ai danni di AN BE per il complesso Prima Casa di Gallico) riposa sulle dichiarazioni della vittima e del fratello IO BE. Quanto all'attendibilità dei BE e alla utilità delle dichiarazioni di IO BE, si richiamano le osservazioni già svolte rispondendo al ricorso di TR ND, che si richiama anche per la sintesi ricostruttiva della dinamica dell'estorsione. La circostanza che il nome del ricorrente non sia emerso immediatamente nell'ambito della denuncia, ma solo dopo un mese e su sollecitazione del pubblico ministero, che ha fatto visionare a AN BE una fotografia, non inficia la spontaneità e genuinità della dichiarazione e del riconoscimento fotografico, trattandosi di dinamiche consuete nel contesto di indagini da parte del pubblico ministero, che legittimamente collabora all'emersione del corretto ricordo da parte del denunciante, a fini investigativi. Le dichiarazioni del collaboratori di giustizia (HI, ZO, CR) hanno offerto conforto alla prova. Dunque, una piattaforma solida, contro cui gli argomenti del ricorrente risultano generici e rivalutativi, pertanto inammissibili. 23.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Si ribadisce che, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen., non è necessario che l'appartenenza dell'agente a un'associazione di tipo mafioso sia accertata con sentenza definitiva, ma è sufficiente che l'accertamento sia avvenuto nel contesto del provvedimento di merito in cui si applica la citata aggravante (ex multis, Sez. 2, n. 48448 del 31/10/2023, Genovese, Rv. 285587-01). Più precisamente ancora, e con ricadute immediate sulla questione proposta al Collegio nel caso di specie, va riaffermato che, per l'applicazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 628, comma terzo n. 3, cod. pen., è necessario che sia accertata l'appartenenza dell'agente a un'associazione di tipo mafioso, ma non che vi sia stata una sentenza di condanna o una formale imputazione in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 6533 del 01/02/2012, ANpaola, Rv. 252084-01; Sez. 5, n. 26542 del 08/04/2009, Vatiero, Rv. 244096-01). Dunque, implicitamente la Corte di appello può avere legittimamente riconosciuto la configurabilità dell'aggravante in esame, valutando sussistente la qualità di appartenente ad un sodalizio di mafia del ricorrente;
ne avrebbe avuto ragione a derivarlo dal contesto mafioso in cui si svolge la vicenda estorsiva già riassunta in altra sede meglio;
dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia (CR) circa l'intraneità del ricorrente nella CA ND, della quale si dice sia stato un elemento di spicco in un determinato momento storico, che avrebbero
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potuto fungere da catalizzatore del riconoscimento della qualità ai fini dell'aggravante. Tuttavia, nel caso di specie, viene in rilievo un principio ermeneutico che deve essere applicato per risolvere definitivamente la questione e che è stato dimenticato dal ricorso: in tema di estorsione, la circostanza aggravante della commissione del fatto ad opera di un partecipe all'associazione di tipo mafioso non richiede che tutti gli agenti rivestano tale qualità e si estende anche ai concorrenti nel reato, trattandosi di circostanza che, ancorché soggettiva, attiene alla qualità personale del colpevole (Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025, Arapi, Rv. 287482-04). Ebbene, nel reato di cui al capo AG ha concorso ed è stata confermata la sua condanna dalla Corte territoriale anche TR ND, cui è stato riconosciuto in sentenza il ruolo di partecipe e apicale dell'omonima CA. Su tali basi si fondano, dunque, implicitamente le ragioni del riconoscimento dell'aggravante anche nei confronti dei coimputati per i quali la considerazione del ruolo di associato mafioso direttamente non è stata esaminata. 23.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché rivalutativo delle prove
in atti.
Dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni della persona offesa, la Corte di appello ha confermato l'aggravante del metodo e dell'agevolazione di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., ritenendo che l'estorsione sia avvenuta in un contesto ambientale mafioso. Gli argomenti di critica rivolti a tale conclusione e alla motivazione che la sorregge sono generici poiché dimenticano i caratteri essenziali dell'aggravante in esame, quando assuma l'aspetto di intimidazione ambientale (si richiama quanto già esposto nella parte generale del considerato in diritto), promanante da contesti mafiosi immanenti che non hanno bisogno di manifestarsi sempre con atti di minaccia o violenza esplicita ma si fondano su gesti o parole evocative o addirittura sulla sola richiesta estorsiva purché proveniente da chi sia investito del potere mafioso agli occhi di una determinata collettività di persone. Non rileva, altresì, a scalfire la configurabilità dell'aggravante che le vittime del reato fossero a loro volta imputate per condotte di appartenenza alla CA BR, poiché da tale circostanza non deriva un'automatica presunzione di esclusione del timore che incute la minaccia estorsiva mafiosa, tanto più in una situazione ancora fluida e non definitivamente accertata di contiguità quale quella che emerge per le posizioni dei BE, secondo quanto già chiarito al $10. 23.4. L'ultimo motivo di ricorso è inammissibile. Il trattamento sanzionatorio e il diniego delle circostanze attenuanti generiche sono coperti da adeguata motivazione ancorché sintetica.
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ell
Quanto alle seconde, si è già più volte riferito della sufficienza del richiamo alla gravità dei fatti commessi come parametro assorbente la valutazione ex artt. 62-bis e 133 cod. pen. Quanto al primo, la motivazione del provvedimento impugnato si è discosta di poco dal minimo e, per questo, è consentita la sintesi nelle argomentazioni giustificative.
24. DR ZZ
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile per il solo reato di cui al capo AG. Il ricorso è inammissibile. 24.1. Il primo argomento di censura è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha chiarito di avere svolto le proprie valutazioni sulle dichiarazioni di AN BE, così come aveva fatto il primo giudice, agendo ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen., applicando una valutazione seria sull'attendibilità del dichiarante, perché imputato in altro procedimento connesso (cfr. pag. 151 e 152 della sentenza impugnata;
si rammenta che AN BE è stato processato perché ritenuto coinvolto nella CA BR). In particolare, e con precisazione che può essere esportata ai coimputati ricorrenti coinvolti nelle estorsioni al fratelli BE, la Corte così si esprime: "Giova premettere che la sentenza impugnata non ha disconosciuto la posizione di indagato in procedimento connesso di AN BE e che, infatti, ha richiamato la regola di giudizio di cui all'art. 192, co. 3 c.p.p. sul presupposto per cui, nel confronti del predetto e del defunto fratello TR, si procede nel processo c.d. Libro Nero per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa "in quanto braccio imprenditoriale della CA BR". Ciò premesso, le dichiarazioni di AN BE contengono una lineare ricostruzione della vicenda, nei termini sopra sintetizzati, che non presenta alcuna aporia logica e che non trova in atti smentite di sorta. Il dichiarante appare alla Corte attendibile anche se si rapporta quanto dallo stesso riferito all'accusa mossagli nel separato procedimento evocato da tutti gli atti di appello e agli elementi sui quali tale accusa si fonda." Si tratta di un'analisi attenta e puntuale (cui va aggiunto quanto già chiarito ai §§ 10 e 18, analizzando altri, diversi ricorsi, riguardo alla credibilità e attendibilità delle vittime e all'utilizzabilità delle loro dichiarazioni, comunque riscontrate da altri elementi di prova), corroborata, peraltro, da ulteriori profili di prova quanto al capo AG e, in generale, dalle considerazioni ampie svolte per ciascuna imputazione nella quale vengono in rilievo le dichiarazioni di AN BE (e anche del fratello), contro le quali il ricorso lancia strali immeritati e inglustificati. 24.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
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Si richiamano le considerazioni svolte nella parte generale sulle questioni comuni in ordine alla sussistenza dell'aggravante del metodo e della finalità mafiosi e si rammenta che la sentenza impugnata ha argomentato in modo cumulativo per tutti i reati fine del processo la configurabilità di detta circostanza ma con motivazione soddisfacente, coerente con i risultati probatori e il contesto dei reati inseriti in un ambito di grave condizionamento ambientale mafioso, nonché con gli orientamenti di legittimità in materia. 24.3. La terza ragione difensiva è inammissibile. Si è già più volte affermata la legittimità del diniego delle circostanze attenuanti generiche, negate in modo "collettivo" con valutazione cumulativa collegata alla gravità delle condotte e alla personalità degli appellanti che sono stati esclusi dal beneficio, anche in ragione dei precedenti penali o comunque perché, nella valutazione complessiva dei parametri normativi indicati dall'art. 133 cod. pen., prevaleva quello negativo della estrema gravità del reati accertati.
25. NO PP
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile del solo reato di estorsione commesso al danni della società IC GO RU generali s.r.l. (AL). Il ricorso è inammissibile. 25.1. Il primo argomento di critica è in fatto, inammissibile in sede di legittimità. La motivazione con cui la Corte di appello ha ritenuto provata l'individuazione del ricorrente quale concorrente dell'estorsione di cui al capo AL. (insieme, a LO OS De AN, LO AP, DR UN, EN RA, LO RA, EN IN) commessa ai danni della IC GO RU Generali s.r.l., è basata sul riconoscimento da parte della persona offesa AN IC, è del tutto logica e soddisfa le esigenze di coerenza e chiarezza sottese al vaglio di legittimità. I mancato rispetto di rigorose metodologie di accertamento, delle quali neppure si spiega in ricorso la tipologia, per il riconoscimento del ricorrente da parte di IC, il quale aveva provato a capire l'identità del suo estorsore con ricerche autonome da Internet, non incide sulla bontà dell'esito di prova, avvenuto, peraltro, definitivamente, con ordinari mezzi di ricerca di foto su banche dati della polizia. E difatti, afferma la Corte di appello che, in data 22 dicembre 2020, alla persona offesa è stato sottoposto un album fotografico ed egli ha individuato tutti i protagonisti della vicenda, ivi incluso PP (con la sola eccezione di LO RA, individuato, invece, il giorno 8 gennaio 2021). Rileva la sentenza impugnata, pertanto, all'analoga censura proposta in appello, che, quale che fosse
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stato il
risultato delle ricerche della persona offesa, la prova dell'identità dei soggetti con i quali era entrato in rapporti derivava dall'individuazione fotografica svolta dagli inquirenti, dell'affidabilità della quale, anche alla luce dei rapporti interpersonali tra gli imputati emergenti dagli atti del presente giudizio, non vi è alcuna ragione di dubitare. Del resto, l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437-01). Nel caso di specie, la dichiarazione è transitata nel giudizio abbreviato e riguardo alla sua utilizzabilità il ricorso tace, sicché la doglianza è anche inammissibile in quanto generica. 25.2. Il secondo motivo di ricorso è ugualmente inammissibile perché aspecifico rispetto alle ragioni della sentenza di appello, che si sofferma sul contributo offerto dal ricorrente al reato: egli è colui che, insieme al coimputato DR UN, ha trasmesso la richiesta estorsiva alla vittima, su mandato di LO OS De AN, subito dopo che IC aveva subito l'incendio di un'autovettura. LU era andato a trovarlo nell'immediatezza dicendosi dispiaciuto. Era poi tornato in compagnia del ricorrente PP. In tale occasione gli aveva detto che, se qualcuno delle altre famiglie si fosse recato a trovarlo, gli avrebbe potuto dire che "aveva parlato con i De AN". Dopo essersi relazionato con il titolare dell'impresa capogruppo, NT PO, in occasione di un nuovo incontro con UN, IC aveva ricevuto la richiesta di 80.000 euro, pari al 2% del valore dell'appalto per i lavori da svolgersi in corso BA di Reggio Calabria. A tale richiesta la vittima, pol, si era piegata, pagando i ratei della tangente ad altri coimputati (RA e AP). La coerenza logica delle dichiarazioni della vittima si traduce in una motivazione di affermazione di responsabilità da parte dei giudici di merito priva di aporie, che non incorre in alcun vizio motivazionale, a differenza di quanto ritiene il ricorso. 25.3. Il terzo motivo di critica è inammissibile perché manifestamente infondato.
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Il ricorrente ha concorso nel delitto di estorsione portando, insieme al coimputato UN, la richiesta estorsiva da parte dei De AN nei confronti di IC, la vittima;
e questo è sufficiente, secondo le regole sul concorso di persone nel reato, a sostenere la sua affermazione di responsabilità, per aver compiuto una parte della condotta tipica. 25.4. Infine, anche il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso con riguardo al delitto contestato al ricorrente è stato condotto, così come per tutti i reati fine, in modo cumulativo, in via generale, nondimeno legittimamente. Si sono richiamati i profili ermeneutici consolidati relativi all'estorsione ambientale aggravata dal metodo e dalla finalità mafiosi, e si è chiarito, infatti, che, in tutti i reati fine esaminati, come emerge anche dal dettagli inseriti nella motivazione di appello per ciascuno di essi e, dunque, anche per quello contestato al ricorrente, gli agenti hanno sfruttato la forza di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alle associazioni mafiose che controllavano il territorio. Per questa ragione, nella quasi totalità dei casi, essi non hanno mai avuto bisogno di effettuare minacce esplicite o di dare corso ad atti intimidatori, come si è chiarito nella parte delle questioni comuni dedicata all'aggravante, cui si rimanda in questa sede. 25.5. Il ricorso, pertanto, è inammissibile.
26. AB EN Il ricorso è infondato.
Il ricorrente è stato riconosciuto colpevole dei seguenti reati: capo A) partecipe della associazione mafiosa della ndrangheta quale componente della CA RE;
capo L) estorsione aggravata della società Easy Food srl, amministrata da PI AN, gestrice di un supermercato ad insegna ON;
Capo P) tentata estorsione aggravata ai danni dell'imprenditore edile EN CH;
Capo Q) tentata estorsione aggravata ai danni dei titolari del Molly's Pub;
Capo S) tentata estorsione aggravata ai danni della società unipersonale Edilcem S.r.l. di cui LE e IN AM erano rispettivamente amministratore e collaboratore.
26.1. Il primo motivo è infondato.
Per la prima parte delle censure, incentrata alla ricostituzione della CA RE, valgono gli argomenti esposti nella parte generale al paragrafo 3.3.8. La seconda parte del motivo, inerente alla condotta partecipativa, è infondata. Circa l'appartenenza dell'imputato alla 'ndrangheta, la condanna richiama, in via preliminare, un elemento storico che funge da sfondo dell'inquadramento giuridico: l'imputato ha già riportato una condanna per il delitto di associazione
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mafiosa nel processo c.d. Ponte (n. 54/97 RGNR), per la partecipazione sino al 21 maggio 1999 al "locale di RO- Bocale- Lazzaro". Al dato "storico" si agganciano le emergenze probatorie, raccolte nel presente processo, che dimostrano il diretto coinvolgimento nell'attività estorsiva posta in essere dal sodalizio ai danni degli imprenditori e l'inserimento dell'imputato nei ranghi del clan RE, operante proprio sul territorio di RO. La partecipazione alla CA trova precipuo fondamento nei risultati captativi che, nella estrema chiarezza delle circostanze emerse, hanno consentito ai giudici di merito di affermare che l'apporto dell'imputato si è concretizzato nel gestire la raccolta estorsiva;
nel mantenere i contatti con gli esponenti cosche di Archi e di AN TE;
nell'individuare gli imprenditori da sottoporre ad estorsione, nel formulare le richieste estorsive e nell'incassare i relativi proventi (cfr. pagg. 592 e ss. sentenza di primo grado). La Corte di appello analizza specificamente i motivi di gravame e li confuta, recependo il ragionamento del GUP. Dalle estorsioni, documentate attraverso specifici colloqui (analizzati nella parte della sentenza dedicata ai reati-fine), si ricava che BR operava sul territorio per conto di RE in attività riconducibili agli interessi dell'associazione mafiosa. Ulteriori conversazioni confermano che BR godeva di assoluta fiducia da parte di RE, il quale gli attribuiva compiti operativi ben più pregnanti rispetto ad altri associati: era BR ad occuparsi di individuare le persone da sottoporre a estorsione, riportando a RE le informazioni necessarie allo sviluppo delle attività criminali. Nella conversazione del 13 agosto 2018, dovendo contestare al locale di Croce Valanidi uno sconfinamento, poi, RE si proponeva di inviare a parlare con IU ZZ proprio EN BR, da lui ritenuto, evidentemente, il più adatto ad affrontare una questione così delicata per gli equilibri sul territorio. «Il fatto che fosse associato al locale di RO in epoca di poco successiva allo smantellamento dell'associazione RE, come accertato in via definitiva nel processo "Ponte, è dato rilevante ai fini in esame. Dimostra, infatti, che, nella sua aspirazione di riprendere il controllo del territorio, RE si era appoggiato anche a un soggetto che aveva continuato a operare in un contesto mafioso fino a epoca più recente e che, dunque, poteva contribuire a dare credibilità al suo disegno di affermare la capacità di intimidazione della nuova associazione» (pag. 307 sentenza impugnata). Quindi, in punto di condotta partecipativa, le decisioni di primo e secondo grado sono in piena sintonia, il distacco si compie solamente nel riconoscimento del ruolo di AB, "apicale" secondo il giudice di primo grado, ordinario partecipe per quello di secondo grado. Ma ciò non per la sussistenza di elementi
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fattuali divergenti ma per la valutazione diversa, dei medesimi, incontroversi, dati di fatto, ritenuti insufficienti, secondo i parametri della Corte di appello, a qualificare come di organizzazione o direzione l'attività svolta da BR. La decisione di condanna si conforma agli insegnamenti di questa Corte - ribaditi, da ultimo, da Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889- 02-secondo cui: la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi;
in particolare, la pronunzia della Sezioni Unite, ribadendo gli insegnamenti di Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino Rv. 231670 - 01, ha sostenuto che <va considerato partecipe dell'organizzazione criminale l'affiliato che "prende parte" attiva al fenomeno associativo» intesa quale <un'attivazione fattiva a favore della consorteria che attribuisca dinamicità, concretezza e riconoscibilità alla condotta che si sostanzia nel "prendere parte">>, fornendo un «contributo, anche in forme atipiche, ma effettivo, concreto e visibile reso dal partecipe alla vita dell'organizzazione criminosa: tale contributo, che può assumere carattere sia materiale che morale, ben potrà essere ricostruito anche in via indiziaria valutando un qualsivoglia "apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva. A fronte di tanto si palesano insussistenti i dedotti vizi motivazionali e prive di fondamento le lamentate violazioni di legge. Sul profilo giuridico va osservato che, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, la partecipazione ad una associazione mafiosa «può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando [...] la commissione di delitti-scopo -, che, peraltro, come si è visto, nella specie neppure rappresentano l'unico elemento valorizzato dai giudici di merito. 26.2. Il secondo motivo, che attiene alla ritenuta responsabilità dell'imputato per i delitti di estorsione di cui ai capi L), P), Q) e S), è nel complesso infondato pur presentando diversi profili di inammissibilità. Le censure svolte prospettano una rilettura selettiva del quadro probatorio, senza confrontarsi con la struttura logica dell'apparato motivazionale posto a base della affermazione di responsabilità.
26.2.1. Capo L).
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La condanna trova fondamento nella piena convergenza tra le risultanze delle intercettazioni, che hanno documentato la vicenda nel suo evolversi, e la chiamata in correità di IZ De CA. Osserva la Corte di appello (pag. 95 e ss.) che le intercettazioni (citate e riportate in sentenza dei loro contenuti) dimostrano con chiarezza, senza possibilità di interpretazioni alternative, che il supermercato di AN era sottoposto a estorsione da parte di ZZ e che, a partire dal febbraio 2018, nell'estorsione era subentrato RE per il tramite di BR, il quale aveva concordato il pagamento. «Era stato AR De AN a intervenire su AN e su ZZ per far sì che il primo pagasse il pizzo, non più al secondo, ma a RE. È questa la ragione per cui RE non aveva potuto sottrarsi alla richiesta di ridurre la pretesa che AN aveva veicolato attraverso De AN». La predetta ricostruzione coincide con quella offerta da IZ De CA, «<il quale, come ha già rilevato il giudice di primo grado, non essendo stato destinatario dell'ordinanza cautelare c.d. Metameria, scaturita dalle intercettazioni delle conversazioni di RE, non poteva avere contezza delle predette risultanze prima degli interrogatori resi da collaboratore di giustizia». L'oblezione sollevata con il ricorso era già stata formulata alla Corte di appello e trova adeguata risposta a pag. 97 della sentenza impugnata: «Il concorso di BR nell'estorsione di RE è evidente, essendo stato lui, per quanto egli stesso ha affermato nella conversazione citata, ad avere incontrato il commerciante e avere concordato in dettaglio l'importo da pagare e le modalità di pagamento, ricevendo, peraltro, "Il bigliettino" da presentare per ottenere la somma pretesa».
26.2.2. Capo P).
Il fatto estorsivo, in origine contestato come reato consumato, è stato qualificato come tentativo già in primo grado, in assenza di prova certa del pagamento. L'affermazione di responsabilità si basa sul contenuto di alcune intercettazioni dell'ottobre 2018, da cui la Corte di appello ricava, senza cadute logiche, la «prova piena che EN AB ("CO"), su incarico di RE, non appena l'impresa CH ha aperto il cantiere in territorio di RO, ha avanzato una richiesta di denaro nei confronti dell'imprenditore. Questi, per cercare di contenere la pretesa, aveva sostenuto che stava realizzando un piccolo immobile da utilizzare personalmente e ha comunque promesso di versare una somma prima delle festività natalizie. L'accordo non era ritenuto soddisfacente da RE che riteneva più opportuno un pagamento mensile, né da AN LA, il quale, al netto del dubbi sulle dimensioni dell'opera in corso di realizzazione,
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rappresentava al suocero che i lavori erano in corso per cui il differimento del pagamento non era giustificato ("ma il lavoro lo sta facendo oggi)» (pag. 106). Le contestazioni mosse con il ricorso sono meramente riproduttive di profili di censura già esaminati dalla Corte di appello che spiega, in maniera congrua, per quale motivo "CO", indicato come l'emissario di RE, vada identificato in EN AB (pag. 106).
26.2.3. Capo Q).
La presentazione della richiesta estorsiva da parte di EN BR per conto di RE è documentata dal chiari esiti delle intercettazioni che seguono l'evolversi della vicenda attraverso la viva voce dei protagonisti. L'assenza di riscontri è elemento del tutto irrilevante. Il motivo di ricorso è generico, versato in fatto e riproduttivo di censure già esaminate dalla Corte di appello (pagg. 109-110).
26.2.4. Capo S).
Il motivo è manifestamente infondato dato che l'attendibilità delle persone offese risulta attentamente vagliata dal GUP alle pagine 503 e 504 della sentenza di primo grado. Il motivo, inoltre, è generico poiché non tiene conto che le dichiarazioni degli AM si saldano perfettamente con quanto emerso dalle intercettazioni, le quali costituiscono autonoma e valida fonte probatoria. Il riscontro individualizzante è rappresentato dal contenuto di un colloquio da cui risulta che l'imprenditore per ben due volte non si è presentato all'appuntamento concordato con "CO" (EN BR) per la consegna del denaro (pag. 126 sentenza di appello). 26.3. É manifestamente infondato il terzo motivo, che contesta la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. rispetto ai reati di estorsione. A fronte di estorsioni poste in essere su mandato del capoclan, nell'interesse della CA, nell'ambito territoriale di competenza e ad opera dei componenti della CA stessa, non si comprende dove stiano le ragioni della doglianza di BR, intraneo alla CA e autore delle estorsioni, rispetto alla decisione che ha ritenuto integrato sia il metodo mafioso sia l'agevolazione mafiosa. Al riguardo va osservato che la sentenza di secondo grado espone una motivazione generale per tutti gli episodi estorsivi, ma sulla scorta di un presupposto ineludibile detti episodi presentano identiche connotazioni mafiose (sia sul metodo sia sullo scopo) secondo quanto specificamente esaminato attraverso l'analisi dedicata a ciascuno di essi (pag. 327 sentenza impugnata) e recependo espressamente quanto contenuto nella sentenza di primo grado che
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offre una analisi dell'aggravante ancorata a ciascun episodio e svolta individualmente.
26.4. Il quarto motivo è inammissibile.
Il riconoscimento della recidiva è specificamente motivato non solo suf requisito formale ma anche su quello sostanziale (cfr. pag. 938 sentenza di primo grado e pag. 354 sentenza di appello). Il diniego delle circostanze attenuanti generiche riposa, adeguatamente, sulla gravità dei fatti e sui precedenti specifici (pag. 360 sentenza di appello). L'entità della pena inflitta per il reato-base di cui all'art. 416-bis comma primo, cod. pen. è di poco superiore al minimo edittale è supportata da motivazione (cfr. pag. 363), così come motivati sono i minimi aumenti di pena applicati a titolo di continuazione per i reati di estorsione in misura decisamente inferiore al minimo edittale (pag. 363).
26.5. Discende il rigetto del ricorso.
27. OL MA AL Il ricorso è infondato.
Il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del reato di cui al capo S): estorsione aggravata ai danni della società unipersonale Edilcem S.r.l. di cui LE e IN erano rispettivamente amministratore e collaboratore. 27.1. Il primo motivo è nel complesso infondato, per presentando profili di inammissibilità. 27.1.2. Esulano dal novero dei vizi deducibili per le ragioni esposte al paragrafo 2, le doglianze attinenti all'alternativa lettura degli esiti probatori. Come osserva la sentenza di appello (pagg. 123 e ss.): È pacifico perché colto in diretta dall'intercettazione, confermato da un teste oculare e non contestato neppure dagli interessati, che nel pomeriggio del 18 ottobre 2018 AN LA e AL OL MA hanno scattato una fotografia a un mezzo meccanico operativo all'interno di un cantiere della società degli AM. Altrettanto pacifico è che la fotografia è stata trasmessa ad IN AM da AS PO e che proprio tale trasmissione, accompagnata dal riferimento alla provenienza della foto da OL MA, ha indotto l'imprenditore alla denuncia. La trasmissione della fotografia si colloca nel contesto delle richieste estorsive che già dal febbraio 2018 la società degli AM subiva da parte del clan RE e, per tale ragione, aveva un indiscutibile scopo intimidatorio, come tale esattamente percepito anche dalla persona offesa che si determinava, per ciò, alla denuncia: il clan mostrava alla vittima di sapere che la sua impresa stava lavorando in un altro cantiere, fuori dal territorio di RO, in quanto avevano individuato un mezzo della società che ivi operava.
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Le obiezioni, in fatto, dedotte in ricorso sono già state esaminate e superate dalla sentenza impugnata (pagg. 126-127). La scansione degli eventi rende irrilevante identificare chi, tra AN LA e OL abbia materialmente scattato la fotografia, dato che l'azione è stata compiuta in accordo tra i due, come affermato dalla Corte di appello, la quale, offrendo una lettura completa dei dialoghi intercettati, spiega anche che l'apparente dissenso colto da un passaggio del dialogo, e risaltato in ricorso, non fosse da riferire alla intimidazione, ma al timore di essere notati durante lo scatto della fotografia. L'adesione al programma criminoso e la piena consapevolezza della collocazione nel programmo estorsivo del clan viene tratta dal contenuto di alcune intercettazioni: in una, AN LA e AL OL MA, "durante una delle consuete ronde sul territorio di RO", constatano l'ennesimo cantiere aperto da AM all'insaputa del clan e mostrano disappunto per la disobbedienza agli obblighi verso la CA, marcata in maniera eclatante ("a due passi da noi" dice l'imputato, dove il riferimento al "noi" è sintomatico, pag. 514 sentenza di primo grado); in un'altra AL OL MA riferiva ai fratelli LA informazioni in ordine alla liquidità dell'AM, cosi giustificando le ulteriori pressioni a cui le vittime erano soggette ("L'Eurospin poi ha pagato, altro che non lo ha pagato...ha pagato a tutti"): pag. 515 sentenza di primo grado. Già nella sentenza del GUP vengono valutate come irrilevanti le dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio circa i rapporti "non sereni, a tratti burrascosi con RE, alla luce delle chiare emergenze probatorie: "è di tutta evidenza come li dato sia di per sé neutro rispetto alla condotta estorsiva in analisi. Vi è prova oggettiva delle condotte di monitoraggio del territorio di RO unitamente a LA AN, vi è prova dell'interessamento diretto alle questioni riguardanti il pagamento del pizzo da parte di AM, vi è prova, infine, della condotta larvatamente minatoria posta in essere attraverso la pubblicazione della foto dei mezzi di AM unitamente ad emoticon il cui uso era finalizzato a schernire le vittime" (pag. 516 sentenza di primo grado). La decisione si conforma ai principi, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, per la configurabilità del concorso di persone nel reato, è necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato (tra le altre Sez. 6, Sentenza n. 1986 del 06/12/2016 dep. 2017, Salamone, Rv. 268972; Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019, P., Rv. 276990-01).
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27.1.2. La censura sulla aggravante mafiosa è infondata. Come già osservato nella parte generale (nonché per altre posizioni) l'analisi generale contenuta nella sentenza di appello si raccorda a quella specifica svolta dal GUP (pag. 518 sentenza di primo grado) nonché alle connotazioni delle condotte via via esaminate. Sotto tale ultimo profilo, risultano valorizzati: l'indubbio metodo mafioso attraverso cui si esplica la condotta estorsiva;
la finalità di agevolare il clan RE sia come beneficiario del pizzo sia come affermazione di dominio sul territorio;
finalità non solo nota, ma condivisa e perseguita dall'imputato, il quale si identifica negli interessi della CA, pur non facendone parte (cfr. sopra a proposito dell'uso del "noi", come ben coglie il GUP: "estremamente significativo dell'unità di intenti e di direzione dell'agire dei due conversanti (AN LA e AL OL MA] è l'uso che entrambi fanno dell'espressione a" due passi da noi!" da cui si trae la piena rappresentazione e consapevolezza dell'azione estorsiva di matrice mafiose indirizzata nei confronti degli AM nell'interesse della CA", pag. 514 sentenza di primo grado). Non è chiaro - a causa della formulazione cumulativa del motivo, involgente plurimi e distinti punti della decisione-se sia contestato o meno il riconoscimento della aggravante di cui all'art. 629, comma secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen. In ogni caso, sul punto è sufficiente ricordare che, in tema di estorsione, la circostanza aggravante della commissione del fatto ad opera di un partecipe all'associazione di tipo mafioso, non richiede che tutti gli agenti rivestano tale qualità e si estende anche al concorrenti nel reato, trattandosi di circostanza che, ancorché soggettiva, attiene alla qualità personale del colpevole (cfr. Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025, Arapi, Rv. 287482-04). 27.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche riposa, adeguatamente, sulla gravità dei fatti (pag. 360 sentenza di appello). Lo stato di incensuratezza è irrilevante a tali fini. Mentre il trasferimento al nord e l'attività lavorativa sono elementi di fatto non sottoposti al vaglio del giudice di merito. Il dato, comunque, non è stato ignorato in funzione di personalizzazione della pena, poiché la Corte di appello lo ha valorizzato per muovere da una pena prossima al minimo edittale, sulla quale ha poi applicato contenuti aumenti per le aggravanti, di gran lunga inferiori al minimo edittale (pag. 363 sentenza impugnata). Le doglianze sulle statuizioni civili sono inedite. 27.3. Discende il rigetto del ricorso.
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28. ON DO Il ricorso è infondato.
Il ricorrente è stato riconosciuto colpevole dei seguenti reati: capo A) quale dirigente della CA egemone nel quartiere AN TE, fiduciario di AR De AN;
capo L) estorsione aggravata ai danni della Easy Food s.r.l., proprietaria di un supermercato ON nel territorio del quartiere di RO;
capo T) tentata estorsione ai danni della società Edilcem S.r.l. 28.1. Il primo e il secondo motivo, attinenti alla responsabilità per il capo L) sono inammissibili. Le sentenze di primo e di secondo grado hanno ampiamente dato conto, senza cadute di logicità, dell'apporto concorsuale di ON: costui "viene riconosciuto, tanto dalle cosche di Archi quanto dal RE, come autorevole mediatore del passaggio di consegne dell'estorsione tra la CA IC AT e la CA RE. Nessun dubbio può esservi circa la natura della mediazione esercitata, certamente non svolta in favore delle vittime ma, esclusivamente, in funzione di preservazione degli equilibri di 'ndrangheta" (pag. 464 della sentenza di primo grado;
nel medesimo senso pag. 97 della sentenza di appello) Le fonti di prova vengono individuate nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia IZ De CA, nonché dai risultati delle intercettazioni che documentano il dipanarsi della vicenda (cfr. pagg. 447 e ss. sentenza di primo grado, pag. 91 e ss. sentenza di appello). Le doglianze del ricorrente tentano di sminuire la condotta dell'imputato, relegandolo a una posizione neutra o comunque irrilevante, sulla scorta di una non consentita rilettura soggettiva e parziale del materiale probatorio. Nessun paragone è consentito rispetto alla posizione, molto marginale di LI che, in riforma dalla sentenza di condanna di primo grado, il giudice di appello ha assolto facendo leva su considerazioni specifiche riferibili al solo LI (non interessato, a differenza di ON, dalla chiamata in reità di De CA) e non estensibili ad altre posizioni (pag. 99 sentenza impugnata). 28.2. Analoga sorte seguono il terzo e quarto motivo, concernenti la responsabilità per il tentativo di estorsione di cui al capo T). Anche in questo caso la c.d. "doppia conforme" di condanna, facendo leva sul contenuto delle intercettazioni, offre una motivazione congrua sulla ritenuta responsabilità dell'imputato, il quale pretende il pagamento di un pizzo dall'impresa degli MB, che aveva effettuato lavori nel territorio di AN TE rientrante nella competenza territoriale della CA da lui diretta (pag. 128 sentenza di appello).
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Le obiezioni sollevate dal ricorrente riproducono analoghe doglianze, di carattere valutativo, già confutate dal giudice di primo grado (pagg. 519-520) e su cui poi torna anche il giudice di appello (cfr. pagg. 128 e 129). La pretesa, esposta a RE da ON, di ottenere il pagamento del pizzo dagli AM per i lavori effettuati a AN TE, è stata riportata a IN AM, il quale, su mandato di RE, viene convocato da EN AB proprio per essere redarguito sul fatto che "non era andato da DO a portargli i soldi e paventando ritorsioni in caso di perdurante inadempimento (pag. 520 sentenza di primo grado). La natura estorsiva della richiesta è chiara, poiché si collega esclusivamente alla circostanza che gli AM avessero svolto lavori a AN TE e rientra pienamente nello schema tipico delle estorsioni ripartite per competenze territoriali che, come già detto, caratterizzano l'attività dei clan di Reggio Calabria. La chiarezza del dato ricavato dalle intercettazioni non richiede conferme ulteriori;
quindi, è irrilevante sia che le persone offese non siano state sentite sul punto nella fase delle indagini (del resto l'imputato non ha mai chiesto di sentirle nel processo), sia che non sia stata accertata l'effettiva operatività dell'impresa degli AM nel territorio di AN TE. Irrilevante che ON non sia interlocutore diretto, poiché, secondo quanto già spiegato nella parte generale (cfr. paragrafo 3.1.5.), le dichiarazioni etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate (come è avvenuto nella specie), non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (per tutte, cfr. Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714; cfr. da ultimo Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini). Va infine chiarito che gli elementi probatori vengono tratti dai progressivi n. 7365 del 3 aprile 2018 e n. 7529 del 4 aprile 2018 che, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, si riferiscono a un lasso temporale in cui il ricorrente era libero e non detenuto. ON è stato riarrestato il 14 aprile 2018, come risulta chiaramente dalla sentenza di primo grado (pag. 349), nonché dagli stessi atti depositati dalla difesa (provvedimento di cumulo datato 12 marzo 2019, prodotto in allegato 1 al ricorso, che al punto 3, dopo aver indicato il presofferto dal 04-03-2016 al 10-04-2017, reca la dicitura "in espiazione per questa causa dal 14-04-2018"). La Corte di appello colloca il nuovo arresto del ricorrente alla data del 3 aprile 2018 (pagg. 272-273), ma si tratta evidentemente di un errore. Anche per il capo T), la posizione di LI, assolto in appello, non presenta alcuna connessione giuridica, fattuale probatoria con quella di ON.
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28.3. Il quinto motivo, che attiene al reato associativo, è manifestamente infondato. L'imputato ha già subito una condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. quale partecipe della CA GA, nonché per il delitto di estorsione aggravato dal metodo mafioso, riferito al danneggiamento con esplosivo di un bar sito nel quartiere di AN TE. Queste condanne sono state poste in continuazione con quelle oggetto del presente procedimento, accordando una sensibile riduzione della pena complessiva. L'affiliazione, con ruolo apicale, di DO ON alla CA di AN TE viene sostenuta con ricchezza di argomenti dai giudici di merito, che lo qualificano come referente di vertice della CA di AN TE (cfr. pagg. 349- 353 sentenza di primo grado, pagg. 272-273 sentenza di appello). Sotto il profilo giuridico va rammentato che il sopravvenuto stato detentivo del soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della sua partecipazione al sodalizio, atteso che la relativa struttura caratterizzata da complessità, forti legami tra gli aderenti e notevole spessore dei progetti delinquenziali a lungo termine accetta il rischio di periodi di detenzione degli aderenti, alla stregua di eventualità che, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non ne impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non ne fanno venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzato impedimento (cfr. tra le altre Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, dep. 2022, Di Matteo, Rv. 282661; Sez. 2, n. 8461 del 2471/2017, De Notaris, Rv. 269121; Sez. 1, n. 46103 del 7/10/2014, Caglioti, Rv. 261272; Sez. 2, n. 17100 del 22/3/2011, Curtopelle, Rv. 250021). L'assunto difensivo secondo cui il ON si disinteressava alle dinamiche criminali è smentito già dal GUP, quando nel ripercorrere il contenuto di una conversazione tra BR e il ricorrente, pone in luce il coinvolgimento attivo e diretto del secondo nelle cosche reggine e nella spartizione del territorio (cfr. pagg. 349- 351). 28.4. Il sesto motivo e il motivo aggiunto, che contestano il ruolo apicale, sono nel complesso infondati, ferma l'inammissibilità delle doglianze in fatto e di quelle che propongono una rilettura del materiale probatorio. 28.4.1. Il comma secondo dell'art. 416-bis cod. pen. prevede una autonoma, più grave, figura ritagliata su "coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione". A parte il promotore, che qui non rileva, i ruoli tipizzati possono essere così definiti, sulla scorta della elaborazione giurisprudenziale e del contributi dottrinari.
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La direzione compete a chi sta al vertice del sodalizio, lo comanda, lo amministra impartenido le direttive perché vengano realizzati gli scopi sociali e, nel caso di più cosche collegate tra loro, i preposti a ciascuna di esse. Si è riconosciuto ruolo direttivo anche a colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale, nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati (Sez. 2, n. 7839 del 12/02/2021, SE Nunzio, Rv. 280890 01), nella sovrintendenza alla complessiva gestione del sodalizio (Sez. 6, n. 9104 del 14/10/1997, dep. 1998, Arena N., Rv. 211577 - 01 che ha riconosciuto ruolo direttivo all'associato che autorizzava le attività di estorsione sul territorio, fissava l'entità delle somme da richiedere alle vittime, si recava personalmente a riscuotere le somme estorte a una società di rilevanza nazionale, imponeva alla stessa società l'assunzione fittizia dei figli). Il ruolo di organizzatore va assegnato, invece, a chi si incarica di una serie di attività (coordinamento del contributo degli affiliati, adeguamento delle strutture e delle regole di comportamento in maniera tale da assicurare maggior operatività al sodalizio, fissazione di tempi e modalità per la realizzazione degli obiettivi sociali, fornitura di mezzi ed indicazioni necessarie al riguardo) volte ad assicurare l'efficienza, la persistenza e lo sviluppo dell'associazione stessa. La posizione di organizzatore è stata riconosciuta al capo di un settore delle attività illecite del gruppo criminale con poteri decisionali e deliberativi autonomi (Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Buono, Rv. 279476 03), nonché a colui che, sia pure nell'ambito delle direttive impartite dai capi, esplica con autonomia la funzione di curare il coordinamento dell'attività degli altri aderenti, l'impiego razionale delle strutture e delle risorse associative, nonché di reperire i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso (Sez. 6, n. 1793 del 03/06/1993, dep. 1994, De Tommasi, Rv. 198579-01). La giurisprudenza rimarca che l'assunzione del ruolo deve obiettivamente manifestarsi, almeno sotto l'aspetto sintomatico, divenendo così riconoscibile e riconosciuta, oltre che ab externo, nell'ambito del sodalizio e realizzando quindi un effettivo risultato di assoggettamento interno (Sez. 6, n. 40530 del 31/05/2017, Abbinante, Rv 271482 01; Sez. 1, n. 3137 del 19/12/2014, dep. 2015, Terracchio, Rv. 262487). 28.4.2. I giudici di merito hanno ricostruito la posizione apicale di ON, nel periodo storico oggetto di processo, in modo pienamente aderente ai principi sopra ricordati, ritenendo provata l'assunzione effettiva del ruolo di reggente della CA di AN TE. La decisione trova fondamento negli esiti delle intercettazioni (ampiamente illustrati e vagliati dal giudici di merito, rappresentati in maniera parziale e
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selettiva nel ricorso) e nelle dichiarazioni del collaboratore De CA che assegna espressamente a ON tale ruolo. Osserva il GUP (e negli stessi termini si pone la Corte di appello) che gli elementi raccolti hanno dimostrato come ON svolgesse funzioni apicali all'interno della consorteria criminosa: dirigendo il locale di AN TE, costola della CA GA;
operando mediazioni tra le cosche reggine anche tra figure di livello apicale (BR, capo dell'omonima CA indicava ON come "unico anello di congiunzione tra tutti"); organizzando e planificando il sistema delle estorsioni sul quartiere di AN TE;
pretendendo di essere riconosciuto al vertice mafioso di quel territorio;
venendo percepito anche all'esterno e tra gli altri sodali operanti nel medesimo territorio, quale vertice apicale dell'organizzazione mafiosa (pag. 353 sentenza di primo grado). 28.4.3. A fronte di tanto non hanno presa le obiezioni del ricorrente, che pretendono di trovare una coerenza, sul piano valutativo, tra tutte le sentenze pronunciate sul tema in rilievo e su soggetti, come IN, che non sono imputati in questo processo. La tenuta logica della motivazione è interna al processo;
mentre l'inconciliabilità del giudicati, quale causa di revisione, riguarda esclusivamente profili fattuali, non valutativi. Come osserva condivisibilmente il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, quello che è certo, e che rileva in questa sede, è che, al di là dei periodi di carcerazioni di IN (che il ricorrente ha inteso dimostrare anche attraverso atti prodotti per la prima volta in sede di legittimità), non è mai emersa, dagli atti di indagine, la presenza di IN quale soggetto operativo nel territorio, né è risultata altra figura in posizione gerarchicamente sovraordinata a ON, il quale trattava alla pari con gli altri capi. Non vi sono elementi per equiparare la posizione di ON a quella di AR OL, ritenuto mero partecipe sin dal primo grado. 28.5. È generico il settimo motivo che si appunta sulla assenza di risposta rispetto alla richiesta di applicazione dell'istituto della continuazione con i fatti giudicati dalla sentenza n. 349/2003, depositata all'udienza di appello del 24 giugno 2024. Con l'atto di appello era stato richiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione anche la citata sentenza resa dal GUP di Reggio Calabria il 3 dicembre 2003 ai sensi dell'art. 444 cod. proc. per ricettazione e violazioni in materia di armi. Il ricorrente lamenta la mancata risposta sulla istanza, ma formula un motivo generico e soprattutto evita di confrontarsi con le seguenti circostanze: la Corte di appello ha riconosciuto la continuazione dei reati in esame con quelli già giudicati
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con la sentenza resa dalla medesima Corte in data 9 dicembre 2016 che, a sua volta, già applicava la continuazione con I reati oggetto della sentenza del l'11 gennaio 2012; la richiesta di continuazione tra i reati oggetto della sentenza del 9 dicembre 2016 e la sentenza di patteggiamento del 3 dicembre 2003 era stata già formulata dal ON al giudice dell'esecuzione e da questi respinta con provvedimento del 7/02/2019 divenuto definitivo per effetto della sentenza della Corte di cassazione n. 2033 del 10/10/2019, dep. 2020 che ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il ricorrente non ha spiegato quali sarebbero le ragioni sopravvenute che, a fronte di un precedente rigetto, renderebbero ora valutabile la richiesta di continuazione, superando la barriera di inammissibilità, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. 28.6. La pluriennale appartenenza alla criminalità organizzata e il ruolo apicale assunto dal ricorrente dimostrano la manifesta infondatezza dell'ottavo e del nono motivo, incentrati sul riconoscimento dell'aggravante dell'associazione armata rispetto al capo A) e di quella di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Per essi è sufficiente rimandare alla trattazione generale e alle risposte già fornite dai giudici di merito. 28.7. Il decimo e l'undicesimo motivo sono inammissibili. 28.7.1. La sussistenza della recidiva è congruamente motivata ed è immune da critiche (cfr. pag. 354 sentenza di appello). Il relativo motivo risulta pertanto manifestamente infondato. La censura sulla entità dell'aumento applicato a tale titolo è inammissibile perché inedito. In appello era stato contestato soltanto il riconoscimento della recidiva;
e questo nonostante l'aumento di pena applicato in primo grado fosse stato di gran lunga superiore rispetto a quello applicato dalla Corte di appello che, addirittura di ufficio, ha fatto ricorso al criterio moderatore di cui all'art. 99, comma sesto, cod. pen. 28.7.2. Nessuna critica specifica viene mossa al meccanismo di calcolo della pena impiegato dalla Corte di appello. Al riguardo, per evitare equivoci anche rispetto ai principi espressi nella parte generale, occorre evidenziare quanto segue. L'associazione mafiosa armata è aggravante ad effetto speciale per gli apicali (cfr. sopra parte generale paragrafo 3.6.4), questo significa che torna applicabile l'art. 63, comma quarto cod. pen. in relazione all'altra circostanza aggravante in rilievo: la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale. La concreta operatività del meccanismo di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen. si trova descritta anche nella motivazione di alcune pronunce delle Sezioni
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Unite (Sez. U, n. 38518 del 27/11/2014, Ventrici;
Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato): il giudice di merito deve tenere conto della circostanza speciale "più grave" ed eventualmente applicare un aumento di pena non superiore ad un terzo per le ulteriori aggravanti speciali globalmente apprezzate, con la conseguenza che l'ulteriore o le ulteriori aggravanti ad effetto speciale restano assorbite nell'omologa circostanza più grave;
in questo caso la circostanza aggravante soccombente, che consente al giudice, nella sua discrezionalità sanzionatoria ("può"), di applicare un ulteriore aumento di pena, <si trasforma da circostanza ad effetto speciale in circostanza facoltativa comune», non avendo il legislatore predefinito l'entità della variazione di pena che il giudice può apportare È circostanza più grave quella connotata dalla pena più alta nel massimo edittale e, a parità di massimo, quella con la pena più elevata nel minimo edittale;
l'aumento da irrogare in concreto non può in ogni caso essere inferiore alla previsione del più alto minimo edittale per il caso in cui concorrano circostanze, delle quali l'una determini una pena più severa nel massimo e l'altra più severa nel minimo (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv 249664). Il giudice di primo grado aveva fatto corretta applicazione di queste regole, tenuto conto che: - la recidiva ex art. 99 comma quarto cod. pen. è circostanza più grave della aggravante armata per gli apicali (l'aumento per la prima aggravante è di due terzi, mentre per la seconda è inferiore alla metà: da 18 a 26 anni di reclusione); aveva quindi determinato la pena base per il reato di cui all'art. 416-bis, comma secondo, cod. pen. in anni 14 di reclusione;
aveva applicato l'aumento per la circostanza aggravante più grave (la recidiva): anni 23 anni e 4 mesi di reclusione;
l'aveva aumentata, nei limiti di un terzo ex art. 63, comma quarto, cod. pen., per l'ulteriore circostanza ad effetto speciale di cui all'art. 416 bis comma quarto ad anni 27 e 4mesi di reclusione;
su questa pena aveva pol applicato gli aumenti per la continuazione con i reati estorsivi;
infine aveva operato la riduzione per il rito. L'atto di appello non conteneva alcuna contestazione sulle regole applicate in sede di determinazione della pena (neppure contestava che per la recidiva fosse stata applicato un aumento superiore al cumulo delle condanne pregresse). La premessa sulla natura dell'aggravante dell'associazione armata, da considerarsi ad effetto speciale per gli apicali, è fatta propria dalla Corte di appello che la afferma nell'esordio del paragrafo dedicato al trattamento sanzionatorio. Nonostante tale declamazione di principio, la medesima corte distrettuale, nel trattare la posizione di ON, applica una regola diversa perché tratta l'aggravante dell'associazione armata come aggravante indipendente e su questa
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applica l'aumento di pena per la recidiva indicato in due terzi in astratto, ma limitato di ufficio ex art. 99, comma sesto, cod. pen., nonostante l'assenza di un motivo di appello sul punto e nonostante la violazione dell'art. 99, comma sesto cod. pen. non dia luogo a una pena illegale. L'applicazione di questa modalità di calcolo ha portato alla determinazione di una pena (per associazione mafiosa armata con ruolo apicale e recidiva ex art. 99 comma quarto cod. pen.) di 22 anni e 8 mesi di reclusione, decisamente inferiore rispetto a quella di anni 27 e 4 mesi di reclusione stabilita dal primo giudice. Ne consegue che il ricorrente non ha interesse a dolersi di un intervento, effettuato di ufficio dalla Corte di appello, che ha determinato una riduzione della pena, né può pretendere di combinare tra loro solo i due aspetti più favorevoli delle regole in rilievo così da ottenere che sulla la pena determinata per la circostanza erroneamente ritenuta indipendente (invece che ad effetto speciale e recessiva, ex art. 63, comma quarto, cod. pen., rispetto alla recidiva) venga poi applicato l'aumento di un terzo ex art. 63, comma quarto cod. pen. per la recidiva. 28.7.3. Sono supportati da adeguata motivazione il diniego delle circostanze attenuanti generiche, l'entità della pena inflitta per il reato-base di cui all'art. 416- bis comma secondo, cod. pen. (che si assesta sul minimo edittale), i contenuti aumenti di pena applicati a titolo di continuazione per i reati di estorsione, in misura decisamente inferiore al minimo edittale (pag. 360 e 363). 28.8. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
29. AP LO Il ricorso è infondato.
Il ricorrente è stato riconosciuto colpevole di concorso nella estorsione di cui al capo AL), commessa ai danni di NT PO e AN IC amministratori di società che avevano ottenuto l'appalto per il rifacimento di Corso BA. 29.1. Sono infondati il primo motivo (che nega l'unitarietà della condotta) e il secondo motivo (che richiede la qualificazione del fatto nel delitto di favoreggiamento). La vicenda è ampiamente ricostruita nelle sentenze di primo e secondo grado in termini di reato a consumazione prolungata o progressiva, sulla base di un accordo per il pagamento della somma complessiva di 80.000,00 euro, pari al 2% del valore dell'appalto, da versarsi ratealmente in corrispondenza dei diversi SAL. AP viene indicato da IC come l'uomo che, nel 2015, dichiarandosi rappresentante della famiglia De AN, si è presentato a riscuotere una delle tranche nelle quali si era dilazionato il pagamento di 80mila euro. La difesa propugna una tesi giuridica non condivisibile.
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L'affermazione di responsabilità si conforma plenamente ai principi delineati dalla giurisprudenza di legittimità, da cui il collegio non intende discostarsi, in forza del quali: *Integra il delitto di concorso in estorsione, e non quello di favoreggiamento reale, la condotta di colui che garantisce la regolare percezione del contributo mensile corrisposto dalla vittima di un'estorsione, posto che la rateizzazione del contributo dà luogo a un reato a consumazione prolungata o progressiva e che, in costanza di reato, qualsiasi ausilio fornito all'autore materiale risulta punibile a titolo di concorso, essendo finalizzato a tradursi in un sostegno per la protrazione della condotta criminosa (Sez. 2, n. 43745 del 03/10/2024, Diana, Rv. 287193-02; Sez. 5, n. 4919 del 05/11/2010, dep. 2011, Calabrese, Rv. 249249-01). 29.2. Il terzo motivo, imperniato sulla inaffidabilità del riconoscimento dell'imputato operato da IC, sollecita una rilettura del materiale probatorio ampiamente vagliata e disattesa già dal giudice di primo grado (cfr. punto 5 alle pagg. 232-233) e non consentita in sede di legittimità per le ragioni spiegate al paragrafo 2. Le dichiarazioni della persona offesa sono ampiamente vagliate nelle sentenze di primo (pagg. 226 e ss.) e secondo grado (cfr. pagg. 169 e ss.). anche sotto il profilo dei (non necessari) riscontri. 29.3. Il quarto motivo, che si appunta sulla compatibilità dell'aggravante del metodo mafioso con l'aggravante di cui agli artt. 629, comma secondo e 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., è inammissibile sotto vari concorrenti profili. Anzitutto è inedito. In secondo luogo, come già in precedenza osservato, già le Sezioni Unite, nella sentenza Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218378, hanno chiarito che la circostanza aggravante dell'impiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli reati o della finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso può concorrere con quella di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3 (e 629, comma secondo) cod. pen. di violenza o minaccia poste in essere dall'appartenente a un'associazione di stampo mafioso. Ciò in quanto la prima presuppone l'accertamento che la condotta sia stata commessa con modalità di tipo mafioso, pur non essendo necessario che l'agente appartenga al sodalizio criminale, mentre la seconda si riferisce alla provenienza della violenza o minaccia da soggetto appartenente ad associazione mafiosa, senza che sia necessario accertare in concreto le modalità di esercizio di tali violenza e minaccia, né che esse siano state attuate utilizzando la forza intimidatrice derivante dall'appartenenza all'associazione mafiosa (cfr., tra le più recenti massimate, Sez. 2, n. 20320 del 15/05/2024, Loliva, Rv. 286426 - 01; Sez. 1, n. 4088 del 06/02/2018, Poerio, Rv. 275131-02).
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29.4. Il quinto motivo è generico.
Il ricorso non indica con precisione quale sia la sentenza di annullamento della Corte di cassazione, quale sia l'estensione e l'ambito della pronuncia, e, soprattutto, non specifica quale affermazione del giudice di legittimità si ponga in rapporto di insanabile contrasto rispetto al riconoscimento della aggravante in rassegna nei confronti del ricorrente, il quale si è presentato a riscuotere la rata della estorsione qualificandosi come rappresentante della "famiglia De AN". 29.5. Il sesto motivo, sul riconoscimento della recidiva (rapportata al precedente "specifico" della condanna ex art. 416-bis cod. pen. per aver fatto parte della CA De AN), è meramente riproduttivo di analoga doglianza già vagliata e disattesa dai giudici di merito con argomenti immuni da vizi e pienamente rispondenti ai requisiti non solo formali ma anche sostanziali dell'istituto (cfr. punto 8 pag. 938 sentenza di primo grado e pagg. 354-355 sentenza di appello). Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, contestato con il settimo motivo di ricorso, riposa, adeguatamente, sulla gravità dei fatti (pag. 944, sentenza di primo grado e pag. 360 sentenza di appello). 29.6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
30. RI NT Il ricorso è fondato.
30.1. L'editto accusatorio ascrive all'imputato il delitto di cui all'art. 110-416- bis cod. pen. per aver messo la propria carrozzeria a disposizione della CA mafiosa. La contestazione si base sulle dichiarazioni di CE CR, il quale, negli interrogatori del 16 febbraio, del 3 maggio e del 23 marzo 2019, ha riferito di avere accompagnato, in almeno quattro occasioni, CE TU (elemento di vertice della CA operante nel territorio di Villa San VA) a incontri con TR ND svoltisi presso l'autocarrozzeria di RI. Incontri ai quali né il collaboratore né RI avevano assistito. L'esistenza di un rapporto non occasionale tra TR ND e RI trova riscontro nella presenza, ripetutamente documentata dagli inquirenti, del primo presso l'autocarrozzeria del secondo, nonché nel concorso in reati di truffa assicurativa. Il giudice di primo grado, pur ritenendo dimostrato lo svolgersi degli incontri, ha escluso la configurabilità del reato di concorso esterno, valutando l'apporto come "fungibile" (in almeno due occasioni TU e ND si erano incontrati
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in un'altra autocarrozzeria) e non necessario a rafforzare in maniera percepibile la capacità operativa della CA. Il giudizio assolutorio è stato riformato dalla Corte di appello che, accogliendo l'impugnazione del Pubblico ministero, ha affermato la responsabilità di RI, ritenendo: che, a differenza di quanto osservato dal primo giudice, difetta il carattere della fungibilità dato che "ND, per qualche ragione, riteneva l'autocarrozzeria di RI un luogo più sicuro dove discutere con TU"; il ricorrente era pienamente consapevole sia dell'appartenenza di ND a una famiglia mafiosa sia del fatto che ND utilizzava l'autocarrozzeria "per ragioni di particolare riservatezza, tanto è vero che RI gli lasciava l'ufficio non appena egli giungeva sul posto" (pag. 294 sentenza impugnata). Sulla scorta di questi elementi, il giudice secondo grado conclude nel senso che RI <ha consentito a due esponenti apicali di associazioni mafiose di incontrarsi in un luogo riservato, presumibilmente non attenzionato dalla polizia giudiziaria e, dunque, meno esposto al rischio di servizi di osservazioni ovvero di intercettazione ambientale. Ciò egli ha fatto con piena consapevolezza del fatto che ND e TU si incontravano proprio per tale motivo e per discutere di questioni di rilievo per la vita delle consorterie da loro rispettivamente dirette® (pag. 295). 30.2. La motivazione appena ripercorsa non lascia emergere, secondo il criterio della motivazione rafforzata, la sussistenza di elementi idonei a sussumere la condotta del ricorrente nel reato di "concorso esterno". 30.2.1. Nella giurisprudenza di legittimità è pacifico che il giudice di appello, quando riforma in senso radicale la condanna di primo grado, ha l'obbligo di confutare in modo specifico e completo le precedenti argomentazioni. Il principio affonda le sue radici in una risalente, ma tuttora valida elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, secondo cui il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229). Circa i caratteri della fattispecie di reato in contestazione, va ricordato che assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'affectio societatis, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione
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necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala, come indubbiamente la 'ndrangheta, di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671 -01). In tale fattispecie occorre che il dolo investa sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta dell'agente alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione, agendo l'interessato nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio (Rv. 231672-01). 30.2.2. Orbene la sentenza impugnata non assolve al necessario onere motivazionale "rafforzato". La Corte di appello, muovendo dal solo dato conosciuto dei quattro incontri presso la carrozzeria di RI, fissa, in maniera apodittica, i passaggi attraverso cui si convince della colpevolezza dell'imputato, dando per acclarati, ma senza effettive ragioni a sostegno, l'effettiva rilevanza causale del contributo fornito dal ricorrente e la rappresentazione e volontà, in capo a questi, di fornire all'associazione mafiosa (o a una sua articolazione) un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso. 30.3. Il rilevato vizio argomentativo conduce all'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
31. TI VA TT Il ricorso è infondato.
Il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, per avere fatto parte del clan RE, esclusa in appello l'aggravante della disponibilità di armi (capo A) e per quello di tentata estorsione aggravata ai danni dell'imprenditore IN CH per lavori al palazzetto dello sport di RO (capo N). 31.1. Il primo motivo, che colpisce il punto della ritenuta responsabilità per il delitto di cui al capo N), esula dal novero dei vizi deducibili nel giudizio di legittimità (cfr. sopra parte generale paragrafo 2). Le ragioni della condanna si trovano abbondantemente esplicitate nelle sentenze di primo e secondo grado che fanno leva sia sul chiaro e inequivoco contenuto delle intercettazioni sia sulla attività di riscontro effettuata dalla Polizia giudiziaria (cfr. pagg. 466 e ss. sentenza di primo grado, pagg. 99 e ss. sentenza di appello). Le doglianze coltivate dal ricorrente evocano circostanze irrilevanti (come la mancata denuncia della persona offesa), inammissibili riletture in fatto del
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contenuto delle intercettazioni, ripropongono questioni già risolte in primo grado e supportate da adeguata risposta ad opera del giudice di appello. Difatti già la sentenza di primo grado, dopo aver esposto le fonti di prova, evidenzia come le stesse abbiano consentito di ricostruire "passo passo" l'evoluzione della pretesa estorsiva avanzata direttamente dal RE nei confronti del CH e successivamente perorata anche attraverso l'intervento di VA TT TI. Quanto alla condotta di TI, questi concorreva materialmente alla consumazione del reato, infatti ha coadiuvato il RE, in maniera attiva e nella perfetta consapevolezza del disvalore della propria condotta, facendosi portatore delle richieste e pressioni del boss direttamente all'imprenditore e interfacciandosi con MA AR al fine di convincerlo a perorare la causa del RE». *La natura estorsiva della pretesa risulta conclamata sulla scorta del seguenti elementi valorizzati dal giudice di merito: 1) l'insistenza e pervicacia della richiesta di denaro, 2) la provenienza della stessa da un soggetto noto per essere il principale esponente di una CA di 'ndrangheta, circostanza esplicitata alla vittima, con fare intimidatorio, anche da TI, 3) l'intermediazione operata nella vicenda da parte di un soggetto legato ad ambienti di 'ndrangheta e conosciuto in prima persona da CH, 4) l'esistenza di un termine finale imposto unilateralmente per l'adempimento, sono tutti elementi da cui si trae la natura minacciosa della richiesta avanzata dal RE. La resistenza offerta dal CH alla pretesa d'altro canto dimostra come la stessa intendesse coartare la libertà di determinazione della vittima» (pag. 475 sentenza di primo grado). Gli asseriti difetti motivazionali sono palesemente insussistenti alla luce delle risposte fornite dalla Corte di appello (cfr. sentenza di appello pagg. 101-102 e 313). 31.2. È infondato il secondo motivo che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta partecipazione del ricorrente alla associazione mafiosa di cui al capo A) e che prospetta una riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 110- 416-bis cod. pen. L'apparato motivazionale della c.d. doppia conforme di condanna individua, in maniera esaustiva e senza caduta di logicità, le circostanze che consentono di assegnare all'imputato un ruolo intraneo alla associazione mafiosa (pagg. 600-606 sentenza di primo grado;
pagg. 312-315 sentenza di appello). Il tenore delle conversazioni captate restituisce la figura di un soggetto che: si rende disponibile in maniera incondizionata a supportare l'attività estorsiva del clan;
agisce non solo su mandato del boss IP RE ma anche in sinergia con gli altri componenti della CA (come BR e LA); riceve da RE informazioni segrete, riservate agli affiliati.
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Sull'ultima circostanza la Corte di appello nota, con perfetta coerenza logica, che: <la conversazione del 21 febbraio 2018, in cui RE parla liberamente anche con TI della dote di "padrino" che NT OS rivendicava, è rilevante ai fini dell'accusa in esame per un duplice motivo. Per un verso, la conversazione è un indizio di intraneità alla CA, essendo inverosimile che RE confidasse a un estraneo un'informazione cosi riservata. La stessa, per altro verso, smentisce l'assunto per cui TI era un artigiano casualmente presente a casa di RE che si prestava a piccole cortesie solo per gentilezza. Secondo logica, infatti, RE doveva quantomeno sapere di rivolgersi a un soggetto affidabile, che non avrebbe, se non denunciato, propalato all'esterno l'informazione per cui un soggetto identificabile con nome e cognome era un personaggio titolare di una dote 'ndrangheta" (pag. 314 sentenza di appello). Le dichiarazioni, poi ritrattate di AN LA, sono richiamate dalla Corte di appello solo a ulteriore supporto delle conclusioni raggiunte e non incidono sulla struttura motivazionale della condanna che si regge indipendentemente da esse. 31.3. Il terzo motivo sul trattamento sanzionatorio è generico e manifestamente infondato. Il ricorrente indica elementi non ostativi, a suo dire, alla concessione delle circostanze attenuanti generiche (alcuni dei quali neppure rappresentati con l'atto di appello), ma non indica, invece, quali elementi positivi avrebbero dovuto giustificare il beneficio. Il diniego delle attenuanti generiche è sufficientemente giustificato con il richiamo alla gravità dei fatti. L'aumento di pena per il reato satellite di cui al capo N) è minimale (mesi otto di reclusione) e di gran lunga inferiore al minimo edittale;
quindi, come tale, non bisognevole di specifica motivazione. 31.4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
32. PA IS Il ricorso è infondato.
Il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, per avere fatto parte del clan De AN (capo A) e per quello di estorsione aggravata ai danni di AN ON e CE ED, imprenditori nell'ambito del gioco d'azzardo legalizzato (capo R). 32.1. Il primo motivo, che involge la condanna per il reato associativo di cui al capo A), è nel complesso infondato, pur lambendo l'inammissibilità sotto diversi profili.
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L'affiliazione di IS PA alla 'ndrangheta è stata accertata con sentenza di condanna passata in giudicato il 14 maggio 2014, che ha condannato PA anche per reati di estorsione. In quella sede si era appurato che il ricorrente svolgeva quale messaggero dell'allora latitante VA GA;
egli, dunque, già in giovanissima età svolgeva ruoli di rilievo all'interno della CA di appartenenza curando gli interessi del capo della CA. Secondo i giudici di merito, le prove raccolte dimostrano che PA, anche nel periodo qui in rilievo, ha continuato a far parte della 'ndrangheta con mansioni non dissimili da quelle in precedenza svolte. La sua partecipazione si è estrinsecata nel: curare il settore delle estorsioni;
attuare le direttive di AR De AN e IN MO;
comunicare agli esponenti di altre cosche i messaggi del suoi capi riguardanti la gestione delle attività estorsive e di infiltrazione economica;
partecipare alle riunioni operative tra gli esponenti apicali delle cosche reggine in veste di accompagnatore di AR De AN (pagg. 330 e ss. sentenza di primo grado) La posizione di PA è esaminata e valutata con dovizia di argomenti dalla c.d. doppia conforme di condanna che si fonda sull'inequivoco contenuto delle conversazioni intercettate e sulle convergenti dichiarazioni del collaboratore di giustizia IZ De CA, il quale ha indicato PA come uomo di fiducia di AR De AN, capace di gestire il sistema delle estorsioni a nome del capo CA. La struttura motivazionale della decisione non è intaccata dalle oblezioni sollevate in ricorso, spesso riproduttive di profili di censura già disattesi dalla Corte di appello (cfr. pagg. 255-257) e involgenti il merito della vicenda, la rilettura del quadro probatorio, asserite contraddizioni o omissioni su elementi marginali e privi di rilievo. Molte delle considerazioni in fatto riversate su questa Corte trovano risposta già nella pronuncia del GUP come, ad esempio, l'identificazione dell'imputato (pag. 331 sentenza di primo grado), oppure l'incontro del 26 maggio 2018, organizzato da NT MO, in cui AR De AN, accompagnato da PA, si è visto con IP RE. L'effettivo svolgimento dell'incontro, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, risulta ampiamente riscontrato dalle intercettazioni protrattesi fino agli ultimi momenti che lo hanno preceduto, mentre solo i contenuti del dialogo tra i capi sono rimasti ignoti agli inquirenti in ragione della cautela adottata di non recare con sé i telefoni cellulari (pagg. 331 e 332 sentenza di primo grado).
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32.2. Il secondo motivo, che contesta l'aggravante della disponibilità di armi, è manifestamente infondato, alla luce dei principi esposti nella parte generale, sol che si consideri l'affiliazione storica di PA alla 'ndrangheta. 32.3. Il terzo motivo incentrato sulla condanna per il delitto estorsivo è inammissibile. La censura muove dalla denuncia di una erronea lettura delle intercettazioni e quindi del rapporto tra quanto effettivamente dovuto dai debitori e quanto preteso;
elemento che farebbe spostare la condotta dal reato di estorsione all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Tuttavia, pur se viene invocato un travisamento della prova, il motivo non risponde ai requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità affinché questo vizio sia integrato (cfr. sopra paragrafo 2.1.2.) e si rivolge non alla motivazione posta a fondamento della decisione, ma alla valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo del giudice di legittimità. Nessun vizio motivazionale si registra sul punto della riconducibilità del fatto anche a PA. Questi, oltre ad essere stato interessato insieme a MO alla questione del recupero crediti: si recava presso l'abitazione del RE il 2 luglio 2018 per riferire, fra l'altro, informazioni relative alla vicenda facendosi altresì portatore di "ambasciate da RE a MO;
infine, riceveva da IN LA parte delle somme riscosse. PA è stato identificato, con certezza, nella persona di nome "VA" che ritira 900 del 1.500 euro riscossi da PO e consegnati ad IN LA (pagg. 495-498 sentenza di primo grado, pag. 118 sentenza di appello). 32.4. Sono generici e manifestamente infondati il quarto e il quinto motivo che contestano, in relazione al delitto di estorsione, il riconoscimento delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 112 cod. pen. e 628, comma terzo, n. 3 cod. pen., 416- bis.1 cod. pen. Al di là della mera enunciazione, il ricorso non spiega in base a quali concrete ragioni dovrebbe ritenersi insussistente l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3 cod. pen. Sull'art. 112 cod. pen. si fa appello a una, irrilevante, sensazione delle persone offese circa il numero degli autori del reato. Il delitto di estorsione di cui al capo R) si colloca nel programma criminoso delle cosche di Reggio Calabria, cui PA appartiene;
ciò rende evidente, alla luce delle considerazioni svolte nella parte generale, l'infondatezza della critica volta a disconoscere l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.
32.5. Il sesto motivo è inammissibile.
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Il riconoscimento della recidiva è motivato con particolare cura: il GUP ha escluso il carattere reiterato della recidiva, riconoscendola come specifica e infraquinquennale in rapporto alla precedente condanna per il reato di associazione mafiosa "la condotta contestata nell'odierno procedimento è infatti prosecuzione, senza soluzione di continuità, della medesima condotta associativa e ne segnala la progressione criminale quale uomo di fiducia del boss AR De AN" (così pag. 940 sentenza di primo grado;
cfr. pag. 365 sentenza di appello). La pena base per il reato di cui al capo A) è stata fissata dal giudice di appello in dodici anni di reclusione, corrispondente al minimo previsto, tenuto conto della circostanza indipendente di cui all'art, 416-bis, comma quarto, cod. pen. (cfr. parte generale, paragrafo 3.6.3.). Su tale pena è stato applicato l'aumento, fisso e predeterminato per legge, della metà ex art. 99, comma terzo, cod. pen. L'ulteriore aumento operato per il reato satellite di estorsione aggravata cui al capo R) è minimale (anni uno di reclusione) e di gran lunga inferiore al minimo edittale, sicché non necessita di specifica motivazione. 32.6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
33. MA UI
Va rilevata l'intervenuta estinzione dell'unico reato ascritto al ricorrente. Il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. (capo AE). 33.1. I motivi di ricorso non sono inammissibili, non essendo "manifesta" la loro infondatezza per le ragioni già esposte a proposito del coimputato IA ND (cfr. sopra paragrafo 11.1). Va allora rilevato che è decorso il termine massimo di prescrizione, sia pure in data successiva a quella della pronuncia della sentenza di secondo grado. Invero il termine massimo di prescrizione del delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. è pari ad anni sette e mesi sei, tenuto conto che il giudice di merito ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen. Il delitto di trasferimento fraudolento di valori integra una ipotesi di reato Istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, rimanendo irrilevante il permanere della situazione antigiuridica a quella conseguente (cfr. per tutte Sez. U, n. 8 del 28/02/2001, Ferrarese, Rv. 218768). Nella specie il reato si è consumato il 14 dicembre 2015 (data corrispondente a quella della assunzione formale del ND nell'impresa del cognato UI MA con contratto di lavoro part time, cfr. pag. 147 e ss. sentenza di appello).
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Discende che il termine prescrizionale è decorso il 2 novembre 2024, tenuto conto di 507 giorni di sospensione: 90 giorni di sospensione disposta durante la pendenza del termine indicato per la redazione della sentenza di primo grado ex art. 304, comma 1, lett. c) bis cod. proc. pen.; 237 giorni di sospensione del giudizio abbreviato per la particolare complessità ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen (si veda verbale del 24/11/2023); 90 giorni di sospensione disposta durante la pendenza del termine indicato per la redazione della sentenza di primo grado ex art. 304, comma 1, lett. c) bis cod. proc. pen., cui si aggiungono ulteriori 90 giorni per proroga del termine di redazione delle motivazioni della sentenza di secondo grado (si veda provvedimento del 14/10/2024). Pertanto, in difetto di elementi, non prospettati neppure in ricorso, suscettibili condurre a "constatare" la sussistenza di una delle cause di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione. 33.2. La declaratoria di estinzione del reato comporta la revoca della confisca avente ad oggetto il patrimonio aziendale dell'impresa individuale UI AN. Va osservato che detta confisca, diversamente da altre, è stata disposta ai sensi dell'art. 240 comma primo, cod. pen. (vedi pag. 961 sentenza di primo grado); essa, pertanto, non rientra nell'alveo applicativo dell'art. 578-bis cod. pen.
34. UN DR Il ricorso è infondato.
Il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, per avere fatto parte del clan De AN (capo A) e per quelli di estorsione aggravata ai danni di AN IC in relazione ai lavori lungo Corso BA e di riqualificazione di Piazza MO (capi AL e AM). L'imputato si è affidato a due distinti atti di ricorso, i cui motivi vengono di seguito esaminati congiuntamente. 34.1. Sono nel complesso infondati, pur presentando profili di inammissibilità, i motivi proposti in punto di condanna per il delitto di cui al capo A). 34.1.1. Sono palesemente destituite di fondamento le censure attinenti al caratteri della struttura associativa denominata 'ndrangheta. Il ricorso prospetta convincimenti soggettivi del tutto sganciati dalla realtà del fenomeno mafioso qui in rilievo come accertato da plurime sentenze secondo quanto diffusamente ricordato esposti dal GUP e richiamato, in sintesi, nella parte generale (cfr. sopra paragrafo 3.3.1.): la 'ndrangheta presenta una macro- associazione unitaria ripartita al suo interno in articolazioni strutturate secondo criteri territoriali e gerarchici (cfr. tra le ultime Sez. 2, n. 34126 del 05/06/2024, Marincola, Rv. 286921-05).
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Come ha osservato anche il Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, la conoscenza o meno da parte del singolo associato, in un determinato momento storico, delle modalità specifiche della sinergia tra le varie componenti della macro associazione sinergia peraltro dinamica e mutevole nel tempo, soggetta a fibrillazioni interne, contrapposizioni, scissioni e nuove alleanze - è irrilevante ai fini della integrazione della condotta di partecipazione, così come non è richiesto che ciascun associato conosca tutti gli altri e ogni aspetto organizzativo e operativo del sodalizio (Sez. 2 n. 4976 del 17/01/1997, Accardi, Rv. 207845 01; Sez. 2, n. 55141 del 16/07/2018, Galati, Rv. 274250-01). 34.1.2. L'affiliazione di DR LU alla 'ndrangheta sino al 9 dicembre 2014 è stata accertata con sentenza irrevocabile di condanna. Secondo i giudici di merito gli atti del presente processo hanno dimostrato come la partecipazione alla CA sia proseguita anche in epoca successiva, senza soluzione di continuità. La prova viene tratta dalla convergenza tra le dichiarazioni del collaboratore De CA, che indica LU come appartenente (al 100% ) al clan De AN, e quelle della persona offesa dei reati di estorsione, AN IC, al quale l'imputato si è presentato dicendosi rappresentante della famiglia De AN "la famiglia più potente di Reggio". A fronte di tanto, sono destituite di fondamento le censure che si appuntano sulle dichiarazioni, prese singolarmente, del collaboratore e della persona offesa, poiché evitano di confrontarsi anzitutto con l'ampio vaglio di credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca svolta sia per il collaboratore (cfr. sopra parte generale) sia per la persona offesa, in secondo luogo con il dato della convergenza dei racconti Così come non ha pregio la pretesa di circoscrivere il narrato esclusivamente a fatti antecedenti al 10 dicembre 2014, non anche a epoca successiva quando l'imputato è rimasto a lungo ristretto in carcere. In realtà collaboratore e persona offesa riferiscono di una condotta perdurante e mai interrotta come risulta dalla circostanza che la vicenda estorsiva di cui al capo AM) si colloca tra marzo e ottobre del 2016: "che l'affiliazione di UN sia proseguita anche in epoca successiva è dimostrato con evidenza dal fatto che, dopo essere stato scarcerato nel marzo 2016, egli si è nuovamente presentato dall'imprenditore e lo ha indotto a incontrarsi con LO OS De AN secondo le modalità descritte nell'esame del tentativo di estorsione di cui al capo AM). Non solo, pertanto, il periodo di detenzione non ha determinato la rottura del rapporto associativo, ma la condotta accertata nel periodo immediatamente successivo alla scarcerazione costituisce univoca dimostrazione della permanenza del reato" (pag. 241 sentenza impugnata).
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Come già osservato nella parte generale, l'art. 195 cod. proc. pen. non impone l'escussione della fonte diretta (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, in motivazione § 9.1.), che, identificandosi con l'imputato, non può essere chiamata a rendere dichiarazioni in grado di pregiudicare la sua posizione (Sez. 5, n. 21562 del 3/02/2015, Rv. 263705; Sez. 5, n. 29821 del 25/11/2014, Rv. 265298). La sanzione di inutilizzabilità, evocata in ricorso, non è prevista da nessuna norma del codice di rito. L'esclusione, ad opera della Corte di appello, del ruolo direttivo di RA De AN non produce effetti sulla posizione del UN, mentre si procede separatamente per il reato associativo nei confronti di LO OS De AN, già condannato con sentenza irrevocabile per associazione mafiosa con ruolo apicale. Sono inammissibili le censure afferenti alle dichiarazioni del collaboratore CR, poiché relative a elementi probatori privi di valenza decisiva. 34.2. È infondato il motivo attinente alla responsabilità per i delitti di cui ai capi AL) e AM). Si fa leva su deduzioni in fatto oppure su argomenti, sopra appena confutati, circa l'affidabilità delle dichiarazioni del collaboratore De CA e della persona offesa. 34.3. Si appalesano manifestamente infondate le doglianze sulla circostanza aggravante della associazione armata, tenuto conto che UN è un affiliato storico della 'ndrangheta e sulla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen, venendo in rilievo condotte di estorsione poste in essere anche dall'imputato, evocando la propria appartenenza al clan mafioso, nel perseguimento degli scopi associativi. È generico il motivo sulle residue aggravanti dei reati estorsivi, in quanto, come già con l'atto di appello, non spiega le ragioni concrete per le quali dette circostanze dovrebbero essere escluse. Aspecifici sono i motivi sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla entità della pena: la pena-base è stabilita in prossimità del minimo edittale, gli aumenti per i reati satellite di estorsione sono molto contenuti e decisamente inferiori al minimo edittale previsto per tali fattispecie delittuosa. Il motivo sulla erronea individuazione del reato più grave nella applicazione dell'istituto della continuazione (associazione mafiosa invece della estorsione aggravata) è inammissibile sia perché inedito, sia perché non sorretto da una adeguata esplicitazione delle ragioni di interesse (Sez. 4, n. 3038 del 24/05/2000, Tixi, Rv. 216804-01) secondo quanto già osservato nella parte generale. Sul punto va chiarito che l'interesse all'inversione di gravità dei reati non può riposare sul fatto che il reato di estorsione è punito con una pena edittale minima
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inferiore al delitto di associazione mafiosa e che, quindi, la pena base per il delitto più grave in astratto potrebbe essere stabilita in misura minore rispetto a quella fissata dal giudice di merito. Si tratterebbe, invero, di una mera ipotesi (la pena base fissata dalla Corte di appello rientra ampiamente nella cornice edittale anche del reato di estorsione aggravato), ma soprattutto la pretesa colliderebbe con il principio, dettato dalle Sezioni Unite Ciabotti (n. 25939 del 28/02/2013, Rv. 255348-01) per cui l'individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più grave non può comportare l'irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite. 34.4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
35. LA IN Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente è stato riconosciuto colpevole dei seguenti reati: capo A) quale partecipe della associazione mafiosa della 'ndrangheta quale componente della CA RE;
capo R) estorsione aggravata ai danni di CE ED e AN ON;
capo S) tentata estorsione aggravata ai danni della società unipersonale Edilcem S.r.l. di cui LE e IN AM erano rispettivamente amministratore e collaboratore;
capo U) Estorsione aggravata ai danni della società Impresig srl, amministrata da SI IT, e della RU ER Sri, gestita da IU e AS ER. 35.1. Il primo motivo, concernente l'affermazione di responsabilità per il reato associativo, si limita a contestare in maniera generica e assertiva la condanna, sulla scorta di una rivisitazione, selettiva e parziale, del materiale probatorio. Il motivo di ricorso è del tutto sganciato da un confronto argomentativo con le ragioni della decisione, ampiamente illustrate dai giudici di merito (cfr. pagg. 597 e ss. sentenza di primo grado e pag. 305 sentenza di secondo grado), incorrendo nel vizio di genericità (cfr. Sez. U, n. 8825 del 27/10/201, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01). 35.2. Analoga sorte seguono il secondo, il terzo e il quarto motivo incentrati sui delitti di estorsione di cui ai capi R), S) e U). I motivi sono strutturati in termini di mera contrapposizione della tesi difensiva alle conclusioni dei giudici di merito, che vengono criticate non per la tenuta logica degli argomenti che le sostengono, ma per la mancata condivisione della decisione. La dedotta estraneità dell'imputato agli episodi estorsivi si fonda su meri assunti che non solo mirano a sollecitare una inammissibile rilettura del materiale probatorio, ma addirittura ne prescindono essi stessi, nel tentativo di sminuire l'apporto concorsuale del ricorrente che, invece, emerge in maniera evidente dalle
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sentenze di primo e secondo grado attraverso le fonti di prova costituite precipuamente da intercettazioni di colloqui cui anche il ricorrente prende parte: - capo R), AN LA e IN LA eseguivano il mandato di RE, esercitavano le minacce nei confronti del debitori, comunicando loro che la questione era di interesse delle cosche di Archi, ritiravano la prima tranche dei pagamento da PO e la consegnavano a PA, sollecitavano il versamento della somma residua;
- capo S), il ricorrente, unitamente al fratello AN e a BR, si presentava all'appuntamento che era stato concordato con le persone offese (incontro monitorato dalle forze dell'ordine, pag. 507) e commentava la necessità di cambiare strategia, esponendo le proprie idee al riguardo (progressive 2309 RIT 750/18 del 30.5.2018, pagg. 508 e 509 sentenza di primo grado); - capo U) il ricorrente, unitamente al fratello AN svolgono funzioni operative per conto del boss IP RE, incontrano a più riprese gli intermediari UM e Cangemi attraverso cui fanno pervenire alle persone offese le pretese estorsive, concordando luogo e data degli incontri, ritirano da UM l'acconto sul totale versato dalle vittime. 35.3. Il quinto motivo, attinente al trattamento sanzionatorio, è generico e manifestamente infondato. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche riposa, adeguatamente, sulla gravità dei fatti e sulle precedenti condanne (pag. 360 sentenza di appello). Il ricorrente non indica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto giustificare l'accoglimento della istanza difensiva. L'entità della pena inflitta per il reato più grave di cui al capo U, è stata stabilita in corrispondenza del minimo edittale per il reato, ritenuto satellite, di cui all'art. 416-bis comma primo, cod. pen., nel rispetto del principio dettato Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 25534801, secondo cui l'individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più grave non può comportare l'irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite. 35.4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
36. LA AN
Il ricorso è fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio, nel resto è infondato. Il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del seguenti reati: capo A) partecipe della associazione mafiosa della 'ndrangheta quale componente della CA RE;
capo N) tentata estorsione aggravata ai danni di IN CH;
capo R) estorsione aggravata ai danni di CE ED e AN ON;
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capo S) tentata estorsione aggravata ai danni della società unipersonale Edilcem S.r.l. di cui LE e IN AM erano rispettivamente amministratore e collaboratore;
capo T) tentata estorsione aggravata al danni ai danni della Edilcem S.r.l.; capo U) estorsione aggravata ai danni della società Impresig srl, amministrata da SI IT, e della RU ER Srl, gestita da IU e AS ER. 36.1. Il primo motivo, che verte sulla condanna per il reato di cui al capo A), è nel complesso infondato, pur attingendo l'inammissibilità sotto diversi profili. L'argomento con il quale si contesta la ricostituzione e l'operatività della CA RE è infondato per le ragioni esposte nella parte generale al paragrafo 3.3.8. Mentre le censure mosse sulla ritenuta partecipazione del ricorrente alla CA si risolvono in mere affermazioni confutative, prive di effettivo confronto con l'impianto motivazionale esibito dalla doppia conforme di condanna (cfr. pagg. 598-600 sentenza di primo grado, pag. 304 sentenza di appello). Secondo la ricostruzione effettuata, senza incorrere in cadute di logicità, dai giudici di merito, AN LA partecipa alla CA con il ruolo di stretto collaboratore del capo IP RE. Nell'interesse del clan controlla il quartiere di RO, ed esige li pagamento del pizzo dagli imprenditori operanti sul territorio. AN LA viene ammesso a partecipare agli incontri tra RE e con gli esponenti apicali delle altre cosche, incontri per loro natura riservati ai soli associati. L'imputato svolge altresì il ruolo di "vedetta" sul territorio di RO, Individuando i nuovi cantieri e gli imprenditori da sottoporre ad estorsione. L'analisi svolta dai giudici di merito offre quindi la figura di un soggetto pienamente inserito nel clan, che agisce nell'interesse dello stesso e per il rafforzamento del prestigio sul territorio. Il tentativo del ricorrente di ricondurre tutto ad un rapporto personale con IP RE (AN LA ne è genero per averne sposato la figlia) si rivela vano alla luce dei risultati delle intercettazioni che documentano l'interazione con gli altri componenti della CA, nel perseguimento degli obiettivi comuni. 36.2. Sono inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo, che denunciano violazione di legge e vizio di motivazione sui reati estorsivi di cui ai capi N), R), S), T) e U). Anzitutto è inammissibile la doglianza esposta in conclusione al quarto motivo circa l'omessa motivazione della Corte di appello sulla valenza delle iniziali dichiarazioni confessorie dell'imputato (non utilizzate dal GUP) alla luce della successiva ritrattazione.
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Il giudice di secondo grado accenna, in modo ultroneo (cfr. pag. 304), alle iniziali ammissioni dell'imputato, la cui eliminazione non tocca la tenuta argomentativa della decisione. Le censure ulteriori si risolvono in mere questioni di fatto, diffusamente scrutinate e confutate dai giudici di merito. Sul delitto di cui al capo N) si richiama quanto già esposto per la posizione di TI, AN LA ha svolto il ruolo di esattore, senza riuscire però a ottenere il pagamento del pizzo. Circa la qualificazione in termini di estorsione della vicenda di cui al capo R) si rimanda alle osservazioni formulate in precedenza sul medesimo tema per le posizioni dei coimputati riconosciuti responsabili del medesimo reato. Per i delitti di cui ai capi S), T) e U), il ricorso si limita a contestare, in modo aspecifico, la valenza probatoria delle intercettazioni. 36.3. Il quinto e il sesto motivo, che contestano rispettivamente le aggravanti delle estorsioni e la recidiva, sono inediti: l'atto di appello non contiene alcun motivo specifico sul punto, solo nelle conclusioni si chiede genericamente "l'esclusione delle aggravanti contestate". Sono generiche e manifestamente infondate le doglianze sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla entità della pena (quella del reato di associazione mafiosa è stata fissata in corrispondenza del minimo edittale, gli aumenti di pena per i reati satellite sono decisamente contenuti). 36.4. È fondata, invece, la censura sull'aumento applicato per la recidiva. La Corte di appello ha applicato a tale titolo un aumento della metà richiamando l'art. 99, comma terzo, cod. pen., senza avvedersi che la recidiva contestata (e ritenuta) era "solo" specifica ex art. 99. comma secondo, n. 1 cod. pen. e quindi l'aumento di pena non era quello "fisso" della metà (come per il successivo comma terzo) ma quello variabile tra un minimo di un terzo e un massimo della metà (cfr. Sez. 2, n. 22066 del 02/03/2021, Bonfirraro, Rv. 281449 -01; Sez. 3, n. 1861 del 03/12/2010, dep. 2011, Abdel El Rahman, Rv. 249312- 01). 36.5. La sentenza impugnata va pertanto annullata in punto di trattamento sanzionatorio. Al corretto calcolo della pena può procedersi direttamente in questa sede, a sensi dell'art. 620, lett. 1), cod. proc. pen., norma che attribuisce alla Corte di cassazione il potere di statuire contestualmente all'annullamento senza rinvio, sul punto, del provvedimento impugnato-rideterminando la pena quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto (Sez. U, n. 3464 del 30 novembre 2017, Matrone, Rv. 271831).
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Quello che deve essere corretto è soltanto l'aumento per la recidiva, che viene contenuto nel minimo di un terzo. Si ottiene la pena finale di anni dodici, mesi due e giorni venti di reclusione così calcolata (cfr. pagg. 369-370 sentenza di appello): -pena base per il reato più grave di cui al capo A): anni dieci di reclusione;
- aumentata di un terzo ex art. 99, comma secondo, cod. pen., anni tredici e mesi quattro di reclusione;
- aumentata di un anno per l'aggravante di cui all'art. 71 D.Lvo 159/11 nel limiti di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen., anni quattordici e mesi quattro di reclusione;
- aumentata di un anno per ciascuna delle estorsioni consumate di cui al capi R) e U) e di otto mesi per ciascuna delle tentate estorsioni di cui ai capi N) e S) e T), per un aumento complessivo di anni quattro di reclusione, che, aggiunti alla pena indicata nel precedente passaggio, portano la pena finale ad anni diciotto e mesi quattro di reclusione;
- ridotta per il rito: anni dodici, mesi due e giorni venti di reclusione. Nel resto il ricorso va rigettato.
37. LA NT Il ricorso è infondato.
Il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del reato di cui al capo E): estorsione aggravata commessa ai danni dell'imprenditore AN BE. 37.1. Il primo motivo denuncia, nella sostanza, l'inosservanza della regola di cui all'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen. in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese da AN BE.
Il motivo è infondato.
La vicenda viene narrata, durante un interrogatorio, da AN BE, titolare insieme al fratello IO di un'impresa edile. Come scrive la Corte di appello: costui "ha riferito che, allorché l'impresa pianificava di aprire un cantiere nella zona di Pentimele dove aveva acquisito un terreno, si era presentato da lui NT LA. Questi, dopo avere detto di essere il genero di AS GA, gli aveva contestato di avere acquistato un terreno che interessava alla sua famiglia e lo aveva invitato a parlare con il proprio cognato, AR OL. In occasione dell'incontro successivamente avvenuto, OL gli aveva spiegato che il terreno interessava, oltre che ai GA, anche alle famiglie De AN e ND. Da tali famiglie provenivano 200.000 euro che gli eredi Filianoti avevano versato a un tale NE ("il dottore") a titolo di acconto per l'acquisto del fondo. OL, pertanto, pretendeva da BE la restituzione dei 200.000 euro, rimasti nella disponibilità di NE. Per consentire l'avvio del
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cantiere, poi, il predetto aveva avanzato la richiesta di ulteriori 100.000 euro e aveva indicato in NC ZZ il soggetto che avrebbe dovuto realizzare l'impianto elettrico del realizzando fabbricato. I 100.000 euro erano stati versati, in contanti, nelle mani di ZZ. La questione del 200.000 euro, invece, era rimasta in sospeso anche per l'intervenuto arresto di OL. BE, fra l'altro, aveva appreso dalle cronache, ottenendo poi conferma da NE, che questi aveva restituito ai Filianoti la caparra. Quando OL era uscito dal carcere, nel 2016/2017, gli aveva chiesto un nuovo incontro tramite ZZ. Nell'incontro BE aveva spiegato al predetto di avere appreso che la caparra era stata restituita e si era rifiutato di versare ulteriori somme" (così pagg. 76 e 77 della sentenza impugnata). Secondo i giudici di merito, le dichiarazioni di AN BE, imputato di reato connesso, trovano conferma in quelle del fratello IO. Il ricorrente sostiene, però, che quest'ultimo riferisce solo fatti appresi dal fratello, così cadendo in quella circolarità che non consente il valido formarsi della prova ai sensi dell'art. 192. commi 3 e 4 cod. proc. pen. L'obiezione difensiva non può esser accolta. Va premesso che i giudici di merito si sono mostrati particolarmente sensibili e consapevoli sul tema della "circolarità" come risulta dalle valutazioni espresse dal GUP per il capo V). In questo caso, però, la Corte di appello ha evidenziato che IO BE non si è limitato a riferire solo fatti appresi dal fratello, ma ha raccontato anche una circostanza avvenuta in sua presenza e cioè che NT LA (riconosciuto in fotografia) si era presentato in cantiere chiedendo del fratello AN perché AR OL gli voleva parlare e ha collocato il fatto in un momento antecedente all'inizio dei lavori nel cantiere di Pentimele (cfr. pag. 78 sentenza impugnata). Tanto basta a "individualizzare" il riscontro esterno, poiché viene tracciato un collegamento tra le vicende del cantiere e la persona di LA. Invero, secondo quanto esposto nella parte generale (cfr. paragrafo 3.2.), il riscontro, per essere "individualizzante", deve riguardare, cioè, non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato; esso, tuttavia, non deve essere dotato di una capacità dimostrativa autonoma, poiché opera soltanto quale conferma delle dichiarazioni accusatorie, altrimenti non tornerebbe applicabile la regola di giudizio di cui al terzo comma dell'art. 192 cod. proc. pen., ma andrebbero osservati i principi sulla pluralità delle prove e sul libero potere di selezione di quelle più affidabili e convincenti da parte del giudice. Pertanto, non trova fondamento giuridico la pretesa del ricorrente che IO BE riferisse della
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pretesa estorsiva, poiché in tal caso si verterebbe nell'ambito della prova testimoniale piena e non nella ipotesi di chiamata in correità. 37.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La circostanza che LA abbia partecipato solo alla fase iniziale della condotta estorsiva non lo rende indenne da responsabilità: si tratta di contributo concreto alla realizzazione del reato, consistito nel presentarsi agli imprenditori alla apertura del cantiere evocando, con modalità tipicamente mafiosa, la figura del boss AS GA e nell'introdurre la figura di OL, che poi formula la richiesta estorsiva. Le risposte ai motivi di appello si trovano a pagina 80 della sentenza impugnata;
le restanti censure vertono su circostanze genericamente dedotte o, comunque, irrilevanti. 37.3. Il terzo motivo, che contesta la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sconta l'inammissibilità dell'omologo motivo di appello rilevabile in questa sede ex art. 591, comma 4, cod. proc. pen. Infatti, il giudice di primo grado aveva compiutamente illustrato le ragioni che lo avevano condotto a riconoscere l'aggravante sotto il profilo sia del metodo mafioso sia della direzione finalistica alla agevolazione mafiosa (cfr. pagg. 188 e 189 sentenza di primo grado), mentre l'atto di appello, oltre a richiamare i principi giurisprudenziali sul tema, si risolve in generici e apodittici assunti: l'intervento del LA difettava del metodo mafioso;
LA si era presentato "con nome e cognome e luogo di lavoro" e, solamente in un secondo momento si era qualificato come genero di "un GA". Al riguardo vale il consolidato principio secondo cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli). 37.4. Il quarto motivo, incentrato sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. La difesa fa leva sulla sostanziale desistenza che accomunerebbe la posizione del ricorrente a quella di IP UM (condannato per l'estorsione di cui al capo U) al quale, però, le attenuanti generiche sono state riconosciute. L'argomento non ha presa dato che LA ha riportato una condanna per associazione mafiosa (cfr. pag. 370 sentenza di appello), mentre le attenuanti generiche riconosciute a IP UM riposano sul concorso di ulteriori elementi a lui favorevoli (scarsa capacità criminale, età, problematiche condizioni di salute, pag. 360 sentenza di appello).
37.5. Discende il rigetto del ricorso.
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38. ZZ IU
Il ricorso è fondato limitatamente alla confisca, nel resto è infondato. L'imputato è stato riconosciuto colpevole dei seguenti reati: capo A) associazione mafiosa, quale partecipe alla CA A-; capo M) estorsione aggravata ai danni della Easy Food S.r.l. amministrata da PI AN, gestrice di un supermercato ad insegna ON. 38.1. Il primo motivo, concernente il reato di cui al capo A), è nel complesso infondato, pur lambendo, per alcuni versi, l'inammissibilità. L'imputato è già stato condannato, in via definitiva, in ordine al delitto di associazione mafiosa, per aver fatto parte del locale di Croce Valanidi, ricompreso nella CA AT, con il ruolo di "componente del gruppo di fuoco di Saracinello". Egli è genero di VA IC e cognato di IU IC. Secondo i giudici di merito le acquisizioni probatorie del presente procedimento hanno dimostrato che ZZ ha continuato ad operare quale associato della CA A- senza soluzione di continuità. La prova viene tratta dalla convergenza tra le dichiarazioni del collaboratore De CA, che indica ZZ come appartenente a detto clan, e i risultati delle intercettazioni che restituiscono la figura di ZZ come uno dei principali referenti della CA nelle faccende relative alla spartizione delle estorsioni ai danni degli imprenditori (cfr. pag. 619-623 sentenza di primo grado, pag. 318 sentenza di appello). Le censure del ricorrente non intaccano la tenuta della struttura motivazionale offerta dalla doppia conforme di condanna, non si confrontano adeguatamente con le valutazioni sulle dichiarazioni di De CA ampiamente motivata dal GUP (cfr. pagg. 455-462), non tengono conto delle regole che presidiano la chiamata in correità, in forza delle quali, non rientrano nella nozione della chiamata de auditu (e dunque non soggiacciono alle relative regole) le dichiarazioni del collaboratore riguardanti il patrimonio conoscitivo comune del clan di appartenenza (cfr. sopra paragrafo 3.2. parte generale), non si misurano con il solido apparato probatorio fornito dalla stretta compenetrazione tra dichiarazioni del collaboratore e fatti appresi, attraverso le intercettazioni, dalla viva voce dei protagonisti. Le ulteriori censure sono inammissibili perché versate in fatto e volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti di prova. 38.2. Il secondo motivo, incentrato sul reato di estorsione di cui al capo M), è inammissibile. La ricostruzione della vicenda ad opera dei giudici di merito si fonda su un quadro probatorio ampio e attentamente valutato che si basa sulle dichiarazioni
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del collaboratore De CA e sui concordanti risultati delle intercettazioni (pagg. 447 e ss. sentenza di primo grado, pag. 91 e ss. sentenza di appello). Le censure esulano dal novero dei vizi deducibili ex art. 606, comma 1, cod. proc. pen., poiché si risolvono nella rilettura, selettiva e parziale, del materiale probatorio. Le questioni in fatto, riproposte con il ricorso, trovavano già adeguata risposta nella sentenza del GUP (cfr. pag. 463-465 sentenza di primo grado). 38.3. Il terzo motivo, inerente alle modalità applicative dell'istituto della continuazione. Secondo il ricorrente la Corte di appello, nel riconoscere la continuazione con il reato ex art. 416-bis cod. pen. già giudicato, avrebbe erroneamente individuato il reato più grave in quello per cui si procede o, comunque, non avrebbe motivato tale scelta. Già il GUP aveva riconosciuto la continuazione dei reati sub iudice e quelli oggetto della sentenza della Corte di Assise di appello di Reggio Calabria, irrevocabile li 26 luglio 2005. La censura è manifestamente infondata in quanto: - la comparazione astratta tra fattispecie porta pacificamente a ritenere che il reato più grave è quello di cui all'art. 416-bis cod. pen. oggetto del presente processo perché punito più severamente rispetto in conseguenza dei successivi innalzamenti della cornice edittale;
- quanto alla comparazione concreta, non risulta che la sentenza divenuta irrevocabile nel 2005 possa aver applicato una pena superiore a quella applicata dal giudice del presente processo;
il ricorrente non lo sostiene, e del resto sarebbe impossibile vista la cornice edittale dell'epoca. 38.4. Il quarto motivo è inammissibile in merito alle circostanze aggravanti dell'associazione armata e della recidiva;
è fondato, invece, sul tema della confisca Sul primo punto è sufficiente richiamare le considerazioni esposte nella parte generale e ricordare che l'imputato ha fatto parte, sia pure in passato, del gruppo di fuoco della CA. Il riconoscimento della recidiva è adeguatamente motivato (cfr. pagg. 357 3 358 sentenza di appello). Mentre occorre rilevare la sussistenza del denunciato vizio motivazionale in punto di confisca Il GUP ha disposto la confisca, ai sensi dell'art. 416-bis comma settimo cod. pen., delle imprese di cui al n. 7 e 8, in quanto "strumento con cui IU ZZ infiltrava il settore edile per conto della CA A-" (pag. 961).
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A fronte di un atto di appello che contestava la sussistenza del vincolo pertinenziale (pagg. 23-24 atto di appello), nulla ha risposto la Corte di appello. Non si può sostenere la genericità dell'atto di appello, dato che lo stesso si rapportava a una mera statuizione del GUP, priva di ragioni a sostegno. 38.5. Discende che la sentenza deve essere annullata con rinvio limitatamente alla confisca. Nel resto il ricorso deve essere respinto.
39. BR NT
Il ricorso è fondato limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 71 d.lgs. n. 159 del 2011, nel resto è infondato. NT BR è stato ritenuto colpevole dei seguenti reati: associazione mafiosa, quale appartenente alla CA BR, con ruolo apicale (capo A); tentata estorsione aggravata ai danni di LE e NT MB gestori della Edilcem S.r.l. impegnata nella fornitura di calcestruzzo nei lavori di costruzione del nuovo palazzo di giustizia (capo B); tentata estorsione aggravata ai danni di EN ZI, responsabile vendite della Alchemia S.r.l., società che forniva prodotti destinati alla pulizia degli Ospedali Riuniti (capo C); estorsione aggravata ai danni di ME TT imprenditore nel campo della somministrazione di cibi e dell'intrattenimento (capo G); estorsione aggravata ai danni della società BE RU S.r.l. impegnata nella edificazione di un complesso immobiliare in località Croce Valanidi (capo V). L'imputato si affida a due separati ricorsi, i cui motivi verranno trattati unitariamente. 39.1. I motivi (compreso il motivo nuovo) attinenti al ruolo apicale sono infondati. 39.1. La sentenza di primo grado ripercorre la storia della CA BR (pagg. 110 155), osservando come varie sentenze definitive abbiano accertato l'esistenza storica della "CA BR", pienamente organica alla 'ndrangheta calabrese, operante all'interno del territorio urbano di Reggio Calabria e in particolare nei quartieri di Cannavò, Vinco, Pavigliana, Modena, San Cristoforo, Spirito AN, Gallina e aree limitrofe. L'esito dell'ultimo processo, definito con sentenza irrevocabile e denominato "libro nero", ha dimostrato il perdurante dinamismo criminale della CA BR, la disponibilità di armi, la stabile dedizione alla perpetrazione di estorsioni ai danni di imprenditori e commercianti, nonché la capacità di penetrazione nel mondo dell'imprenditoria e della politica. Le pronunce che si sono susseguite hanno acclarato il ruolo apicale di AS BR e l'ascesa gerarchica di IP CH, genero del primo.
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Secondo la ricostruzione offerta dai giudici di merito la CA BR ora descritta coincide con quella interessata dal presente procedimento. Il ruolo di vertice assunto da NT BR (già condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.), a seguito della detenzione dei capi storici, viene sostenuta con ricchezza di argomenti dai giudici di merito, che lo qualificano come reggente della CA (cfr. pagg. 353-367 sentenza di primo grado, pagg. 178-183 sentenza di appello). La conclusione poggia sugli esiti delle intercettazioni, sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e su quelle dei fratelli AN e IO BE, vittime di estorsione. È BR stesso a definirsi, nei colloqui intercettati, reggente della CA, come tale si comporta nel condurre le strategie necessarie a garantire massimo profitto al proprio clan, e come tale viene percepito e considerato all'esterno sia dalle vittime delle estorsioni sia dai capi delle altre famiglie mafiose con i quali dialoga da pari a pari, per comporre i dissidi insorti nella spartizione dei proventi delle estorsioni, facendo valere il prestigio e la potenza del clan che rappresenta. La profusione di elementi evidenziati dalle sentenze di primo e secondo grado restituisce, senza cadute logiche, la figura di un soggetto posto al vertice del clan, dotato di autonomi poteri decisionali e di indirizzo, la cui posizione è riconosciuta e riconoscibile sia all'esterno sia all'interno (Sez. 6, n. 40530 del 31/05/2017, Abbinante, Rv 271482 01; Sez. 1, n. 3137 del 19/12/2014, dep. 2015, Terracchio, Rv. 262487). 39.2. A fronte di tanto non hanno presa le oblezioni svolte dal ricorrente che si sostanziano o nella mera negazione degli esiti probatori oppure in doglianze di fatto già esaminate e disattese dalla Corte di appello. La sentenza impugnata osserva che il ruolo di BR non si ricava solo da ciò che egli ha detto nelle conversazioni intercettate, ma anche e soprattutto dal modo in cui si sono relazionati con lui gli esponenti delle altre famiglie di 'ndrangheta operanti nel territorio:
considerato che
l'esistenza sul territorio reggino di organizzazioni 'ndranghetistiche è dato processualmente e storicamente certo, il fatto che BR venisse riconosciuto dalle altre famiglie come qualcuno con il quale occorreva parlare dimostra in maniera inequivocabile la posizione che egli aveva In questo contesto (pag. 182 sentenza di appello). La medesima sentenza evidenzia che il ruolo di reggente non è incompatibile con il fatto di riconoscere la posizione di capi clan a IP CH e NT AR, poiché questi ultimi erano detenuti e chi operava, in stato di libertà, con la posizione più elevata in vertice era proprio NT BR: "egli, pertanto, 'tirava per i detenuti nel senso che intendeva ricavare dall'attività estorsiva della famiglia
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il massimo possibile allo scopo di sostenere le famiglie dei reclusi" (pag. 183 sentenza di appello). 39.2. 1 motivi che contestano l'aggravante dell'associazione armata sono manifestamente infondati. Viene in rilievo la posizione di un soggetto dotato di posizione apicale di un clan storico di 'ndrangheta, pertanto, a fronte di rilievi che si limitano a citazioni giurisprudenziali e alla generica deduzione di vizi argomentativi, è sufficiente richiamare le considerazioni esposte nella parte generale. 39.3. I motivi sugli episodi estorsivi di cui ai capi B), C), G) e V) sono inammissibili. Il ricorso, pur enunciando formalmente vizi della motivazione, svolge una critica non alla tenuta logica della motivazione, ma alla bontà della decisione e all'apprezzamento (che reputa errato) del materiale probatorio. Tuttavia, il sindacato di legittimità non può spingersi a verificare se gli esiti dell'interpretazione delle prove siano realmente rispondenti alle acquisizioni emergenti dagli atti del processo. I rilievi formulati dal ricorrente hanno già formato oggetto di valutazione ad opera del giudice di merito che li ha disattesi con argomenti lineari e immuni da vizi logici. 39.3.1. Il tentativo di estorsione di cui al capo B) si trova analiticamente ricostruito nella sentenza di primo grado sulla scorta del convergente portato dichiarativo delle persone offese i fratelli IN e LE AM (pagg. 164-170). Da tali dichiarazioni, valutate nella loro dimensione soggettiva e oggettiva, i giudici di merito hanno tratto la prova dell'integrazione del fatto tipico di estorsione: "NT BR e NT AR TU sollecitavano-in più occasioni, in modo diretto e inequivoco e senza alcun titolo LE AM a corrisponder loro la somma di dodicimila euro per l'appalto acquisto AM nella zona di competenza della CA, cifra proporzionata al valore dell'opera da realizzare. Le modalità utilizzate per avanzare la richiesta di denaro erano (neppure troppo larvatamente) minatorie come dimostrato tanto dai toni quanto dal riferimento compiuto da TU al dominio territoriale della CA BR ed alla necessità per chi operava in quel territorio di interfacciarsi con i referenti della CA stessa" (pag. 168 sentenza di primo grado). Nessun dubbio sul coinvolgimento di NT BR che, unitamente ad TU, si è recato personalmente da IN AM a manifestare la pretesa estorsiva ancor prima che fosse resa pubblica la formale aggiudicazione dei lavori per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia.
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Le censure mosse dal ricorrente trovano già risposta nella sentenza di primo grado e, comunque, sono esaminate e superate dalla Corte di appello (cfr. pagg. 68-72) 39.3.2. Analoghe considerazioni valgono per la tentata estorsione di cui al capo C). Il fatto è ricostruito sulla scorta delle dichiarazioni, attentamente vagliate, della persona offesa EN ZI, al quale NT BR, identificato in fotografia, ha formulato personalmente la richiesta estorsiva dopo aver appreso da NO MO dell'appalto per la fornitura dei detergenti (cfr. 170 pagg. sentenza di primo grado). Le oblezioni difensive già esaminate e respinte dal GUP (pagg. 172-174) si trovano nuovamente confutate nella sentenza di appello (cfr. pagine 74-76). 39.3.3. Del pari adeguato si presenta l'apparato argomentativo che sostiene la condanna dell'imputato per il reato di estorsione consumato da NT BR ai danni dell'imprenditore ME TT Le prove sono tratte dall'attività di intercettazione da cui risulta che la CA BR, diretta dal ricorrente, aveva ricevuto una delle quattro buste di denaro ("mille, mille, mille e mille") versate da TT alle famiglie di 'ndrangheta nelle festività natalizie 2016-2017, il che istigava BR a protestare (come risulta dalle conversazioni riportate nelle sentenze di merito) contro la decisione di AR De AN di trattenere per sé l'intera somma corrisposta dal TT in occasione delle festività natalizie 2017-2018 (cfr. pagg. 189-198 sentenza di primo grado, pagg. 80 e ss. sentenza di appello). Nessun dubbio sulla identificazione di NT BR come uno dei conversanti atteso che proprio il suo telefono costituiva il bersaglio dell'attività di captazione. Il significato delle conversazioni intercettate viene analiticamente esaminato dai giudici di primo e secondo grado sulla scorta di valutazioni conformi, prendendo atto delle diverse prospettazioni difensive che disattendono in modo logico e coerente. 39.3.4. Non diversa è la conclusione per l'estorsione di cui al capo V) consumata ai danni degli imprenditori BE. Il fatto viene ricostruito sulla scorta della chiamata in reità effettuata dalla persona offesa AN BE, imputato di reato connesso. Costui, interrogato dagli inquirenti, individua in maniera precisa il tempo il luogo e l'opera da cui era derivata la richiesta estorsiva, quantificata in 100.000 euro, dichiara di averne consegnati 40.000, individua in IN AT il soggetto che aveva riscosso le somme nell'interesse della CA A- e in IP CH, prima, e NT BR, dopo la carcerazione di CH, i soggetti
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che materialmente gli avevano avanzato la richiesta estorsiva facendogli presente che non avrebbe dovuto pagare ad altri (cfr. pag. 566 sentenza di primo grado). Nessun dubbio sulla individuazione di NT BR (pagg. 566). Le contestazioni difensive sulla natura estorsiva della condotta, sulla asserita collusione di BE con la CA BR sono superate già dalla sentenza di primo grado. La difesa lamenta, inoltre, l'assenza di riscontri individualizzanti a carico di NT BR.
La censura è manifestamente infondata.
Va rimarcato come il GUP si mostri particolarmente attento al problema della "circolarità" dei riscontri, tanto che richiama le dichiarazioni di IO BE, su circostanze apprese esclusivamente dal fratello, solo per corroborare l'attendibilità del racconto di AN BE e non come riscontro esterno. Il giudice di primo grado, oltre a dare ampio conto della credibilità soggettiva e della attendibilità oggettiva del racconto di AN BE, individua il riscontro esterno individualizzante nella conversazione di cui al progressivo n. 3776 RIT 173/18 in cui BR parlando con RE e con "NO" fa riferimento al BE dicendo "pensiamo noi, non voglio nessuno". Il medesimo giudice si diffonde a spiegare il contenuto del colloquio, l'ambito di riferimento dello stesso comprovato anche da emergenze documentali. Tanto basta a "individualizzare" il riscontro esterno, poiché, per bocca dello stesso BR, si traccia un collegamento tra l'imputato e BE. Invero, secondo quanto esposto nella parte generale (cfr. paragrafo 3.2.), il riscontro, per essere "individualizzante", deve riguardare non soltanto il fatto- reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato; esso, tuttavia, non deve essere dotato di una capacità dimostrativa autonoma, poiché opera soltanto quale conferma delle dichiarazioni accusatorie, altrimenti non tornerebbe applicabile la regola di giudizio di cui al terzo comma dell'art. 192 cod. proc. pen., ma andrebbero osservati i principi sulla pluralità delle prove e sul libero potere di selezione di quelle più affidabili e convincenti da parte del giudice. 39.4. I motivi sull'aggravante mafiosa dei reati di estorsione sono manifestamente infondati. Si tratta di condotte poste in essere anche dal reggente del clan nel perseguimento degli obiettivi del clan medesimo. Pertanto, non è richiesto un impegno motivazionale diverso da quello esercitato dai giudici di merito (cfr. in particolare, la sentenza del GUP che si perita di verificare la sussistenza dell'aggravante per ciascuno degli episodi estorsivi). É quindi sufficiente richiamare le notazioni sviluppate nella parte generale.
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39.5. È fondato il motivo attinente alla circostanza aggravante di cui all'art. 71 d.lgs. n. 159 del 2011. La norma citata prevede un aumento della pena prevista per determinati reati, tra cui quelli puniti dagli artt. 416-bis e 629 cod. pen. nel caso in cui il fatto sia "commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione". Il presupposto dell'aggravante è l'applicazione in via definitiva di una misura di prevenzione. Nella specie, con l'atto di appello, era stata contestata la sussistenza di tale presupposto, poiché a seguito di un annullamento con rinvio del primo decreto applicativo (Sez. 1 sentenza n. 24708 del 2018), la Corte di appello di Reggio Calabria aveva respinto la richiesta di applicazione della misura di prevenzione. All'appello veniva anche allegato il provvedimento del giudice di rinvio adottato il 14 settembre 2018. La Corte di appello non ha risposto alla censura, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata sul punto. 39.6. Sono generici e manifestamente infondati i motivi sul riconoscimento della recidiva specifica (in rapporto alla precedente condanna per il delitto di associazione mafiosa) e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il motivo che contesta l'individuazione del reato più grave in quello di cul all'art. 416-bis, comma secondo, cod. pen. è inammissibile sia perché inedito, sia perché non sorretto da una adeguata esplicitazione delle ragioni di interesse (Sez. 4, n. 3038 del 24/05/2000, Tixi, Rv. 216804 01), sia perché manifestamente infondato. A tale ultimo riguardo va osservato che la pena edittale massima per il delitto di direzione di associazione mafiosa armata, con recidiva specifica (non computando l'aggravante di cui all'art. 71 d.lgs. n. 159 del 2011) è pari alla pena massima temporanea, vale a dire 30 anni di reclusione;
mentre è pari a ventisei anni e otto mesi la pena edittale massima per il delitto di estorsione aggravato ai sensi dell'art. 629, comma secondo, con la recidiva e l'aggravante mafiosa (queste ultime aggravanti "meno gravi" e quindi "soccombenti" ex art. 63, comma quarto, rispetto a quella, più grave" del comma secondo dell'art. 629 cod. pen., di talché sulla pena massima di venti anni di reclusione va applicato un solo aumento di un terzo). Le obiezioni sollevate all'interno del sesto motivo del ricorso dell'avv. Parrelli circa le modalità di calcolo della pena in relazione al rapporto tra le due aggravanti ad effetto speciale (recidiva e art. 71 d. lgs. 159/2011) sono assorbite dall'annullamento sul riconoscimento della seconda aggravante.
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Va chiarito, anche per orientare il giudice di rinvio nella successiva determinazione della pena, che: - la Corte di appello, individuato il reato più grave in quello di cui al capo A), ha evidentemente ritenuto più grave, tra tutte le aggravanti ad effetto speciale in rilievo per detto capo, quella dell'associazione armata e ha reputato "soccombenti" recidiva specifica e art. 71 d. lgs. n. 159 del 2011; -tale giudizio (peraltro più favorevole all'imputato perché in realtà la recidiva specifica è circostanza astrattamente più grave della associazione armata per gli apicali) non è rivedibile e dovrà essere tenuto fermo anche dal giudice di rinvio;
- l'entità dell'aumento "fino a un terzo" da applicare su tale pena ex art. 63, comma quarto cod. pen. per le aggravanti ritenute "soccombenti" dipende dall'esito del giudizio di rinvio sull'aggravante prevista dal codice antimafia;
- l'entità degli aumenti applicati a titolo di continuazione per i reati satellite è definitiva. 39.7. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente al punto della ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 71 d.lgs. n. 159 del 2011. La decisione su detta aggravante si riverbererà sulla entità della pena come segue. Ferma la misura della pena-base per il delitto più grave di cui all'art. 416-bis, comma secondo, cod. pen., (capo A) stabilita in venti anni di reclusione (tenuto conto della aggravante della associazione armata che è ad effetto speciale per gli apicall, cfr. parte generale), competerà al giudice di rinvio stabilire l'aumento di pena - nei limiti di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen. e per la recidiva di quelli di cui all'art. 99, comma sesto cod. pen. - a seconda che, oltre alla recidiva specifica, riconosca o escluda l'aggravante di cui all'art. 71 d.lgs. 159/2011.
Nel resto il ricorso va rigettato.
40. LI SO (classe '57) Il ricorso è infondato.
Il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del reato di cui al capo A), per aver fatto parte della 'ndrangheta, quale componente del clan De AN. 40.1. L'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, formulata con il primo motivo di ricorso, è infondata per le ragioni esposte nella parte generale (paragrafo 3.1.). 40.2. Il secondo, il terzo e il quarto motivo, che denunciano, sotto diversi profili, violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità dell'imputato sono, nel complesso, infondati, pur attingendo l'inammissibilità sotto diversi profili.
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40.2.1. SO LI è già stato condannato per partecipazione al clan De AN e per l'omicidio di UN NO, appartenente alla contrapposta CA Serraino, commesso durante la seconda guerra di mafia. Si tratta quindi di soggetto che ha avuto un ruolo di spicco nella criminalità organizzata reggina, quale braccio destro di LO De AN. Dalla analisi delle prove raccolte, rappresentate da intercettazioni telefoniche, dalla convergente chiamata in correità di IZ De CA e dal contenuto dell'interrogatorio reso dallo stesso l'imputato, i giudici di merito traggono il convincimento che nonostante la lunghissima carcerazione, SO LI abbia continuato a far parte del clan De AN anche nel periodo oggetto della presente imputazione. Egli attraverso il figlio IU ha sempre continuato a rimanere legato alla famiglia del De AN. Mentre si trova in regime di semilibertà in Campania, viene chiamato in causa per risolvere la grave tensione creatasi tra il fratello UI e AR De AN a proposito delle mire espansioniste del primo che rischiano di degenerare in una sanguinosa faida. I richiami da parte sua all'unità della consorteria e alla fedeltà a AR De AN, nei colloqui con il figlio IU AL (classe '82) e con il fratello UI, ne rivelano, secondo i giudici di merito, l'affectio societatis e provano la nettissima scelta di campo che SO LI aveva operato a favore di AR De AN. Il ricorrente ha continuato a percepire, anche nel periodo qui in rilievo, elargizioni di denaro da parte del clan per il solo fatto di esserne parte. Nell'agosto 2019 gli veniva consegnata una somma di denaro proveniente da GI De AN;
analoghe dazioni gli venivano periodicamente assicurate da AR De AN, grazie all'intermediazione di IU AL LI (classe '82). 40.2.2. Le circostanze di fatto sono incontrovertibili non solo perché consegnate dai chiari contenuti delle intercettazioni telefoniche, ma anche perché ammesse dall'imputato in sede di interrogatorio di garanzia. Si rivelano, quindi, inammissibili le censure che si appuntano sulla chiamata in correità di IZ De CA o sul travisamento di una frase intercettata erroneamente trascritto dalla polizia giudiziaria, in quanto toccano fonti probatorie prive di decisività; mentre altri rilievi, di contorno, sembrano maggiormente pertinenti alla posizione di un altro imputato. 40.2.3. L'unico tema suscettibile di accedere al giudizio di legittimità è allora quello volto a verificare l'idoneità delle condotte di SO LI a integrare gli elementi costitutivi della condotta di cui all'art. 416-bis, comma primo, cod. pen.
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Ritiene il collegio che la risposta positiva fornita dai giudici di merito si conformi pienamente agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità. SO LI è stato un componente di spicco del clan De AN, con ruolo apicale. Ristretto in carcere, sia pure per lungo tempo, egli non ha mai reciso il legame con la CA: ha continuato a percepire periodicamente somme di denaro;
ha mantenuto i contatti con la vita associativa grazie all'intermediazione del figlio IU AL;
ha continuato a godere della piena fiducia dei capi, cui tributa lealtà incondizionata. Alla figura di SO LI si attaglia perfettamente la massima coniata dalla Corte di cassazione secondo cui il sopravvenuto stato detentivo del soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della sua partecipazione al sodalizio, atteso che la relativa struttura caratterizzata da complessità, forti legami tra gli aderenti e notevole spessore dei progetti delinquenziali a lungo termine - accetta il rischio di periodi di detenzione degli aderenti, alla stregua di eventualità che, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non ne impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non ne fanno venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzato impedimento (cfr. tra le altre Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, dep. 2022, Di Matteo, Rv. 282661; Sez. 2, n. 8461 del 2471/2017, De Notaris, Rv. 269121; Sez. 1, n. 46103 del 7/10/2014, Caglioti, Rv. 261272; Sez. 2, n. 17100 del 22/3/2011, Curtopelle, Rv. 250021). La sua completa messa a disposizione per gli interessi del clan ha trovato fattiva espressione nell'intervento compiuto, si richiesta dei De AN, per arginare le spinte separatiste del fratello UI. Quindi, in un momento di grave tensione, SO LI ha fornito un contributo concreto alla vita dell'organizzazione criminosa, capace di ricompattarla, con ciò dimostrando non solo a parole, ma nei fatti il suo perdurante inserimento nei ranghi della 'ndrangheta. 40.3. Il quinto motivo, sulla aggravante della associazione armata, è manifestamente infondato. Le critiche svolte non tengono conto del caratteri della aggravante in parola, e possono essere superate mediante un richiamo a quanto esposto nella parte generale. 40.4. Il sesto, che denuncia il malgoverno della regola della prova indiziaria, non è pertinente al caso concreto, in cui le fonti di prova sono dirette.
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Il settimo è manifestamente infondato: la sentenza impugnata si è fatta carico di rispondere ai motivi di appello (cfr. paragrafo 4.2.4.3. pagg. 224-226 sentenza impugnata). 40.5. L'ottavo e il nono motivo sono manifestamente infondati. Non si comprende come possa valutarsi in senso favorevole all'imputato il dato della semilibertà, quando l'imputato ne ha approfittato per fornire il proprio contributo alla CA di appartenenza. Il percorso criminale dell'imputato condannato anche per omicidio costituisce elemento ostativo sufficiente per negare le circostanze attenuanti generiche. La contestazione sul riconoscimento della recidiva è inedita. La critica sulla entità della pena è generica poiché non tiene conto che essa è frutto di un errore del GUP, decisamente favorevole all'imputato, che la Corte di appello rileva ma, ovviamente, non può correggere in pelus. 40.6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
41. LI UI Il ricorso è infondato.
Il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del seguenti reati: art. 416-bis, comma secondo cod. pen., quale componente, in posizione di vertice, del clan De AN (capo A); artt. 2 e 7 1 n. 8865 del 1967 e 416.bis.1 cod. pen. per la detenzione di varie armi comuni da sparo (capo H). 41.1. L'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, formulata con il primo motivo di ricorso, è infondata per le ragioni esposte nella parte generale (paragrafo 3.1.). 41.2. Il secondo e il terzo, incentrati sul reato di cui al capo A), sono nel complesso infondati, pur presentando numerosi aspetti di inammissibilità.
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41.2.1. UI LI è stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis, comma primo, cod. pen. quale partecipe della CA De AN a seguito di due pronunce che hanno coperto i periodi dal 1986 al 1995 e dal 1996 al 6 aprile 2007. Il solo portato delle intercettazioni compiute nel presente procedimento rende palese la perdurante appartenenza di UI LI alla 'ndrangheta. Nel medesimo senso depongono le chiamate in correità dei collaboratori di giustizia e in particolare di IZ De CA, che ha riferito fatti e vicende a sua diretta conoscenza. Sono del tutto prive di fondamento le censure mosse dal ricorrente che si appuntano su singoli e marginali elementi, senza misurarsi con la tenuta logica del complessivo apparato motivazionale delle sentenze di primo (pagg. 258-271) e di secondo grado (pagg. 228-235).
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41.2.2. L'unico punto in discussione idoneo a varcare la soglia del giudizio di legittimità concerne l'attribuzione all'imputato di una posizione apicale. Secondo la piana ricostruzione dei giudici di merito UI LI si poneva al vertice indiscusso del sottogruppo LI, costola della famiglia dei De AN, e, in tale veste, esercitava propri poteri decisionali. L'affermazione riposa sulla disamina di numerose intercettazioni che consentono di cogliere l'effettivo ruolo di UI LI nel suo svolgersi. Egli si muove e decide in modo autonomo, disponendo di uomini e di armi, aderisce alla famiglia De AN, ma non sottostà ai dettami del capoclan. Scrive il GUP: il gruppo LI era "strutturato come una vera CA in nuce: 1) commetteva autonomamente delitti scopo, concorrendo in tali crimini con soggetti appartenenti a cosche storicamente non vicine alla CA De AN;
2) disponeva di armi (v. capi H e I); 3) disponeva di una forza intimidatoria che prescindeva da quella promanante dalla CA madre e legata all'autonomo carisma criminale della famiglia LI;
4) agiva criminalmente, senza interlocuzione con il capo della CA" (pag. 270 sentenza di primo grado). Sullo stesso piano si pone il ragionamento della Corte di appello (pag. 235- 236 sentenza di appello) A differenza di quanto ritenuto la difesa, non si attribuiscono a UI LI ruoli inconciliabili: egli è componente della famiglia De AN, cui i LI sono storicamente affiliati;
in quell'ambito gode di autonomia decisionale e si muove libero da ordini superiori;
nel 2018 prende la decisione di staccarsi dai De AN con l'intenzione di assumere il controllo del territorio di Gallico, spodestando i De AN;
la sua iniziativa viene fermata non per intervento gerarchico da parte di AR De AN, che evidentemente non aveva alcun potere nei confronti di UI LI, ma per intervento di SO LI che richiama il fratello al patto di fedeltà e al rispetto delle rispettive aree di preminenza. Le conclusioni dei giudici di merito rispondono al caratteri che secondo la Corte di cassazione contrassegnano la posizione apicale (si vedano | richiami giurisprudenziali in precedenza citati ad esempio per ON): autonomia decisionale e organizzativa riconosciuta e riconoscibile sia dall'esterno sia dall'interno. 41.3. Il quarto motivo, che denuncia l'inosservanza della regola valutativa di cui all'art. 192, comma 3 cod. proc. pen., è manifestamente infondato. Le critiche evitano di misurarsi compiutamente con l'analisi svolta dal GUP in merito alla credibilità soggettiva e alla attendibilità intrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (cfr. sopra parte generale, paragrafo 3.2.5.)
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Né tengono conto della piena convergenza tra le dichiarazioni dei collaboratori e i risultati delle intercettazioni, peraltro già idonei di per sé a sorreggere la condanna. 41.4. Il quinto motivo sul travisamento della prova nella lettura delle intercettazioni è inammissibile. In tanto il travisamento del "significante" può integrare il vizio di motivazione, in quanto il dato travisato assuma rilievo decisivo nel compendio probatorio valorizzato nella sentenza di merito e nell'apparato argomentativo sviluppato sulla base di esso, sicché il riscontro del travisamento sia in grado di inficiare la tenuta complessiva del ragionamento sul quale si fonda la decisione, mettendo in luce una frattura nel nucleo essenziale della ratio decidendi della sentenza di merito. Incombe sul ricorrente l'onere di indicare le ragioni per cui l'atto in ipotesi travisato inficia o compromette in modo decisivo la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione. Nella specie, il travisamento, a parte riferirsi a dati di fatto che non sempre risultano acquisiti nel presente processo abbreviato, investe aspetti minimali e marginali, la composizione di una frase o una espressione come tali del tutto irrilevanti nell'economia complessiva della decisione. Del resto, il ricorso neppure si perita di esporre l'effettivo "peso" della prova in tesi travisata in modo da farne emergere l'incidenza sulla base conoscitiva della sentenza alla luce del complessivo ragionamento probatorio sotteso alla ratio decidendi. 41.5. Il settimo motivo, concernente l'aggravante della associazione armata, è manifestamente infondato. Al riguardo è sufficiente richiamare quanto osservato nella parte generale, tenuto conto del ruolo rivestito dall'imputato e dalla accertata disponibilità di varie tipologie di armi. 41.6. Il sesto e l'ottavo motivo, che investono l'affermazione di responsabilità per il capo H) e il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 416- bis.
1. cod. pen., sono inammissibili. La condanna si fonda sui risultati delle intercettazioni che hanno fatto emergere la disponibilità da parte di UI LI di diversi armi da sparo: 1) un'arma custodita per suo conto da tale ES in località Diminniti di Sambatello;
2) un'ulteriore arma di colore bianco in buono stato di conservazione;
3) una terza custodita insieme ad ulteriori armi (anche riferibili a terzi) in un luogo sicuro (pag. 204). Le doglianze della difesa si esauriscono in mere prospettazioni di fatto, già confutate sia dal GUP (pag. 206) sia dalla Corte di appello
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Il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. passa attraverso un ragionamento ineccepibile già esposto nella sentenza di primo grado: "come accertato da numerose sentenze passate in giudicato, e confermato nell'ambito del presente procedimento, egli riveste un ruolo di primissimo piano nell'ambito della criminalità organizzata reggina, ne discende che la circostanza che egli disponga di un cospicuo quantitativo di armi, alcune delle quali anche non direttamente a lui riferibili, e le abbia in custodia sia estremamente significativa della destinazione delle stesse all'utilità dell'associazione" (pag. 207). Il ricorrente si limita a prospettare una ipotesi contraria, che non attinge il vizio motivazionale. 41.7. Il nono motivo, che denuncia il malgoverno della regola della prova indiziaria, non è pertinente al caso concreto, in cui le fonti di prova sono dirette. Il decimo è manifestamente infondato: la sentenza impugnata si è fatta carico di rispondere ai motivi di appello (pag. 91, pagg. 228-236 e ss.) 41.8. I motivi dall'undicesimo al quattordicesimo sono inammissibili. Il motivo sul riconoscimento della recidiva è manifestamente infondato alla luce della motivazione resa sia dal giudice di primo grado sia dalla Corte di appello in relazione alla due precedenti condanne per associazione mafiosa. Il motivo sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è aspecifico non essendo stati dedotti quali concreti elementi positivi (non neutri come quelli indicati nei motivi aggiunti), in tesi sussistenti, avrebbero una forza tale da riuscire a superare il dato ostativo della estrema gravità della condotta, peraltro legata a pregresse condanne di analoga natura. Il motivo che contesta la misura dell'aumento di pena a titolo di continuazione è inedito e comunque generico e manifestamente infondato alla luce della entità minimale di pena applicata (si rimanda a quanto esposto nella parte generale sui principi contenuti nella pronuncia delle Sezioni Unite ON). La motivazione sulla determinazione della pena e il consistente contenimento dell'aumento ex art. 63, comma quarto, cod. pen. rendono prive di specificità le censure formulate al riguardo dal ricorrente. 41.9. I motivi aggiunti e la memoria di replica non introducono elementi nuovi, decisivi.
Discende il rigetto del ricorso.
42. LI AL IU (classe '82)
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del reato di cui al capo A), per aver fatto parte della 'ndrangheta, quale componente del clan De AN.
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42.1. L'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, formulata con il primo motivo di ricorso, è infondata per le ragioni esposte nella parte generale (paragrafo 3.1.). 42.2. I motivi dal secondo al settimo presentano aspetti comuni a quelli dei ricorsi di SO e UI LI, rispettivamente padre e zio di AL IU. Pertanto sono inammissibili: tutti i motivi declinati in fatto;
quelli che ripropongono questioni già risolte dal giudici di merito addirittura già dal GUP;
quelli che prefigurano una diversa interpretazione del materiale probatorio;
quelli che deducono travisamenti di prove senza rispondere alle regole che presiedono a tale vizio (cfr. sopra parte generale) e in particolare agli oneri allegativi soprattutto in punto di decisività; quelli che deducono l'inosservanza della regola valutativa della prova indiziaria perché non pertinenti;
quelli che denunciano l'erronea applicazione della regola di cui all'art. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen. in relazione alle chiamate in correità, perché manifestamente infondati alla luce di quanto esposto nella parte generale e della convergenza del narrato del collaboratori con gli esiti delle intercettazioni;
quelli che lamentano l'assenza di motivazione, perché manifestamente infondati, tenuto conto del contenuto della sentenza di appello. 42.3. L'unica censura idonea ad accedere al giudizio di legittimità è quella imperniata sulla riconducibilità alla ipotesi di cui all'art. 416-bis, primo comma, cod. pen. della condotta in concreto ascritta al ricorrente.
La censura è infondata.
42.3.1. Secondo quanto accertato dai giudici di merito, con valutazioni sorrette da adeguata motivazione e quindi insindacabili in questa sede, LI AL IU (classe '82) fungeva da tramite tra il padre SO e i De AN, costruendo uno stretto rapporto fiduciario con AR De AN. Il dato che le informazioni provengano ad SO LI sempre dal figlio AL IU cl. 82 - e non da altri figli di SO LI cl. 57 o da altre fonti di conoscenza- viene ritenuto dai giudici di merito significativo vuoi della stabilità del contributo di AL IU LI cl. 82 alla funzionalità della CA, vuoi della natura squisitamente associativa di tali comunicazioni. Tale ruolo viene riconosciuto (oltre che dal padre SO) unanimemente da AR De AN, da UI LI e famiglia (in modo critico), da GI De AN a conclusione di un dialogo avuto con IU LI il cui contenuto viene riferito ad SO LI ("parlavamo con PP no?... con vostro figlio [...] siamo tutti la stessa cosa"), così come dagli appartenenti agli altri clan che si rapportano con il ricorrente proprio in ragione della sua appartenenza ai De AN e portatore di quegli interessi (come, ad esempio, nell'incontro con BR volto a risolvere la problematica insorta rispetto a TT).
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La questione della identificazione di "PP LI con l'odierno imputato e non con il cugino omonimo è già stata affrontata e risolta dalla Corte di appello con argomentazione inappuntabile (pagg. 246). Sulla scorta dei risultati delle intercettazioni e della chiamata in correità di De CA, che riferisce fatti di cui è a diretta conoscenza, i giudici di merito concludono che: "rispetto a AL IU LI cl. 82: 1) è provata l'assidua collaborazione tanto con il padre SO quanto con AR De AN, di cui seguiva le direttive e nel cui interesse operava;
2) è provato che veicolasse abitualmente le comunicazioni tra il padre e AR De AN e altri esponenti della CA, informazioni che peraltro in più occasioni nel presente procedimento si sono dimostrate di rilievo per la realizzazione dei tini del sodalizio criminale (i.e. avvisava il padre delle intemperanze dello zio UI LI determinandone l'agire); 3) è provato che egli mantenesse i rapporti con i rappresentanti delle cosche cittadine al fine di regolare le pretese patrimoniali sulle attività imprenditoriali insistenti nella città di Reggio Calabria;
4) è provato che egli avesse acquisito e consegnato il denaro inviato da AR De AN al padre SO a titolo di "pensiero"; 5) è provato che egli abbia manifestato la propria sottomissione gerarchica allo zio UI LI nell'ambito dell'unità della CA De AN" (cfr. pagg. 281 e 282 sentenza GUP). 42.3.2. La condotta così ricostruita rientra perfettamente nel paradigma della partecipazione ad associazione mafiosa, dato che è consistita nello stabile e consapevole inserimento dell'imputato nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo ad attestare la sua "messa a disposizione" in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (cfr. Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 02) attraverso un contributo effettivo, concreto e visibile (cfr. Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino Rv. 231670- 01). Lo svolgimento di regolare attività lavorativa non è incompatibile con l'affiliazione alla 'ndrangheta. 42.4. Il motivo sulla associazione armata è manifestamente infondato. Le ragioni di doglianza richiamano presupposti che non richiesti per l'integrazione della circostanza aggravante e sono palesemente destituite di fondamento in base a quanto esposto nella parte generale. L'ottavo motivo, sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è generico, poiché evoca un meglio specificato "atteggiamento collaborativo" e in ogni caso è manifestamente infondato, poiché il diniego è adeguatamente motivato facendo leva sull'elemento ostativo della gravità del
fatto.
42.5. Del pari infondato è il motivo nuovo.
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Secondo il ricorrente le dichiarazioni sopravvenute rese in data 27 marzo 2025 dal coimputato IN ND (allegate alla memoria), nel suo percorso di collaborazione smentirebbero in modo radicale l'impianto accusatorio. Quanto rappresentato dalla difesa non è in grado di svolgere alcun effetto demolitivo sul solido impianto motivazionale della doppia conforme di condanna. Il motivo non si confronta con la tenuta argomentativa della sentenza e non spiega, in modo specifico, quale elemento di fatto fondamentale, posto a base della pronuncia, verrebbe contraddetto e caducato dalle dichiarazioni di ND;
le dichiarazioni riportate dalla difesa confermano, anzi, i rapporti con AR De AN, che sono uno degli elementi posti a base della affermazione di responsabilità. Sono irrilevanti le circostanze che AL IU LI fosse "diverso" dai cugini, che non amasse fare confusione, che non affrontasse tematiche mafiose con il dichiarante. Allo stesso tempo è privo di valenza è il fatto che l'imputato non si occupasse di estorsioni, dato che non è quello il ruolo che il giudice di merito gli ha attribuito. 42.6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
43. MO IN Il ricorso è infondato.
Il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 416-bis, comma secondo, cod. pen. (capo A), quale reggente della CA egemone nel "locale" di AN TE (costola della CA De AN-GA); nonché per il delitto di estorsione aggravata ai danni di CE ED e AN ON (capo R). L'imputato si affida a due separati ricorsi, i cui motivi verranno trattati unitariamente. 43.1. I motivi sulla condotta di partecipazione ad associazione mafiosa, in posizione di vertice, sono nel complesso infondati, pur presentando diversi profili di inammissibilità. Depurate le censure dalle doglianze esultanti dal novero di quelle deducibili ex art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (quelle versate in fatto, quelle meramente reiterative, quelle rivalutative), residua il tema giuridico della verifica circa l'effettiva rispondenza della condotta ascritta ad IN MO alla fattispecie di cui all'art. 416-bis, comma secondo, cod. pen. 43.1.1. Secondo la piana ricostruzione offerta dai giudici di merito, dal materiale probatorio raccolto (Intercettazioni e dichiarazioni del collaboratore De CA) è emerso, anche dalla voce dell'imputato stesso, che egli fosse uno storico componente della CA di Archi, spostatosi successivamente a AN TE.
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In sintesi egli: "dichiarava esplicitamente la propria appartenenza alla famiglia GA, di cui il locale di AN TE era una costola;
collocava nel tempo propria affiliazione facendola coincidere con il periodo in cui a capo del locale vi erano EL e RO NC;
rimarcava la propria vicinanza criminale a DO ON e AR De AN;
rivendicava di dover essere posto a conoscenza di ogni iniziativa criminale che avveniva nel territorio di AN TE;
a sostegno della propria autorità criminale sul locale, spendeva il nome di ME IN;
organizzava incontri tra esponenti apicali delle cosche reggine e li mediava - si pensi all'incontro RE-De AN [svoltosi in ospedale il 26 maggio 2018]- e dimostrava così una autorevolezza criminale che gli veniva riconosciuta anche da coloro che beneficiavano delle sue capacità organizzative e logistiche;
dimostrava di possedere una conoscenza della realtà criminale reggina accurata e aggiornata, conoscenza che non era certamente acquisibile dall'uomo medio ma solo da un associato, peraltro di elevato livello (si pensi alle considerazioni sulle mire dei LI sul locale di Gallico che sarebbero venute a conoscenza dei consociati solo successivamente alla discovery del p. p. Malefix) (cfr. pagg. 341 sentenza di primo grado). 43.1.2. Le questioni riproposte con il ricorso sui contenuti dell'incontro tra ME De AN e NIla RE hanno già ottenuto adeguata risposta nella sentenza di appello (pag. 277). Lo stesso è a dire per quelle inerenti alla posizione apicale, su cui il giudice di secondo grado si è ampiamente trattenuto, ribattendo punto per punto (cfr. pagg. 277-278 sentenza impugnata) nel termini di seguito ricordati. Nella conversazione con RE dell'11 luglio 2018, MO non solo ha dimostrato compiuta conoscenza delle dinamiche della criminalità organizzata reggina, ma ha chiaramente rivendicato il proprio ruolo di supremazia nel quartiere di AN TE: MO rivendicava per sé il controllo del territorio di AN TE ed era in grado di contrapporsi a OL, a Crudo o a entrambi, incurante dei rapporti familiari di costoro (prima di andare a AN TE devi venire a parlare con me). Tale prospettazione è in linea con quanto sostenuto da OV PA che pur riconoscendo il ruolo direttivo di MO ne criticava l'operato. La Corte di appello conclude nel senso che: "dopo l'arresto di ME IN, quantomeno a far data dalla scarcerazione avvenuta nell'aprile 2017, era DO ON a gestire il gruppo operante nel quartiere di AN TE, del quale faceva parte anche MO. Allorché ON era stato arrestato nell'aprile 2018, era stato MO a subentrargli nello stesso ruolo fino ad allora ricoperto. Tale ricostruzione è coerente con quanto affermato da De CA, il quale,
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dopo avere fornito dati che comprovano la risalente affiliazione criminale di MO a far data almeno dal 2013, ha espressamente affermato che lo stesso aveva assunto, in assenza di IN e ON, il ruolo di reggente della CA con competenza sul territorio di AN TE". 43.1.3. In definitiva quanto illustrato dai giudici di merito si pone in piena consonanza con gli arresti della giurisprudenza di legittimità, dato che il ruolo apicale si è concretamente manifestato attraverso l'esercizio di autonomo poteri direttivi e organizzativi;
esso inoltre è riconoscibile e riconosciuto sia all'interno della CA di appartenenza sia nei rapporti esterni. La tesi difensiva sulla inconciliabilità della conclusione con il fatto che il locale di AN TE ricadeva sotto il governo della CA De AN-GA non ha pregio, in quanto, come già detto (cfr. sopra posizione ON), nel caso di organizzazioni con strutture complesse, confederate tra loro, funzione apicale compete anche a coloro che, preposti a ciascuna CA, impartiscano direttive perché vengano realizzati gli scopi sociali. 43.2. I motivi sulla associazione armata sono manifestamente infondati, per le ragioni esposte nella parte generale. 43.3. I motivi inerenti alla affermazione di responsabilità per l'estorsione di cui al capo R) sono inammissibili. Le intercettazioni esaminate dai giudici di merito hanno dimostrato la sussistenza di una condotta pacificamente sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen. Dalle medesime intercettazioni risulta il pieno coinvolgimento di MO del MO, che "ha avuto nella vicenda un ruolo centrale consistito, in prima battuta, nel veicolare al RE la richiesta di riscuotere quanto dovuto da ED e da ON ai soggetti leccesi, nonché nel tenersi costantemente in contatto con il RE in merito agli sviluppi della vicenda e infine nel ritirare le somme di denaro riscosse dalla CA RE" (pag. 498 sentenza di primo grado). Gli esiti del procedimento cautelare sono irrilevanti: il ricorso deve confrontarsi con le motivazioni della sentenza di condanna non con le valutazioni espresse nella fase cautelare dalla Corte di cassazione (Sez. 1, n. 11095 del 19/10/2022, dep. 2023). Queste ultime, infatti, oltre a non essersi consolidate neppure nella fase della cautela (dopo l'annullamento con rinvio l'imputato rinunciava al riesame per il sopraggiungere della condanna, come si ricava da Sez. 5, n. 7387 del 27/09/2023, dep. 2024) sono prive di valenza sia per l'assenza di vincolatività della pronuncia cautelare rispetto alla cognizione, sia perché il vizio riscontrato dalla Corte di
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cassazione ha riguardato il contenuto di un colloquio iniziale, ma non ha tenuto conto del successivo evolversi della vicenda. L'analisi del dato probatorio risulta attenta, puntuale e viene esposta in modo piano e logico: "se l'offerta dell'imprenditore era certamente quella riconosciuta dalla Suprema Corte, la pretesa degli imputati era ben diversa per quel che emerge dalle intercettazioni successive, sopra richiamate. Come si è detto, trasmessa la proposta di ON a RE e MO [quella valutata dalla Corte di cassazione in sede cautelare], AN LA è tornato la stessa sera dal debitore, riportandogli la ben diversa sollecitazione poi effettivamente accettata, vale a dire il pagamento di 5.000 euro in aggiunta alla restituzione del mobili" (pagg. 116- 117 sentenza impugnata). La sollecitazione, venuta da MO, di aggiungere una sorta di penale per "la scostumatezza" illumina adeguatamente il coefficiente psicologico. 43.4. I motivi concernenti la ritenuta aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. sono manifestamente infondati. Il ricorso non si misura con quanto aveva già osservato il GUP circa l'impiego di un "metodo marcatamente mafioso utilizzato per ottenere il pagamento delle somme di denaro dalle persone offese, metodo concretizzatosi attraverso l'esplicitazione dell'interessamento alla vicenda delle cosche di Archi e mediante la minaccia di impedire le attività imprenditoriali del ON nel territorio di RO" (pag. 501, sentenza di primo grado). 43.5. I motivi sul dinlego delle attenuanti generiche, l'entità della pena e il risarcimento del danno sono inammissibili per genericità, risolvendosi in mere pretese prive della esposizione di ragioni a sostegno o comunque basate su elementi privi di significatività (stato di "formale" incensuratezza, comportamento collaborativo consistito nel rispondere alle domande in sede di interrogatorio di garanzia). Il motivo che contesta l'individuazione del reato più grave in quello di cui all'art. 416-bis, comma secondo, cod. pen. è inammissibile sia perché inedito, sia perché non sorretto da una adeguata esplicitazione delle ragioni di interesse (Sez. 4, n. 3038 del 24/05/2000, Tixi, Rv. 216804-01). 43.6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
44. RA EN Il ricorso è infondato.
Il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, per avere fatto parte del clan De AN (capo A) e per quello di estorsione aggravata ai danni di AN IC in relazione al lavori lungo Corso BA (capo AL).
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44.1. È inammissibile il primo motivo attinente alla responsabilità per il delitto di cui al capo AL). Il ricorrente si è fatto diretto portavoce della pretesa estorsiva ed ha riscosso una parte le somme versate dall'imprenditore. La condanna si basa sulle dichiarazioni della persona offesa, che ha ripercorso l'intera vicenda individuando il ruolo di ciascun soggetto implicato: EN RA ha formulato le pretese estorsive e ha riscosso le somme versate dall'imprenditore. Il racconto della persona offesa è stato legittimamente posto a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, avendo i giudici di merito (cfr. pagg. 220 e ss. sentenza GUP, 169 e ss. sentenza di appello) compiuto una penetrante verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 - dep. 24/10/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214). Moltissimi dettagli hanno formato oggetto di positivo accertamento e riscontro ad opera della P.G. (pag. 226 sentenza GUP). Il narrato collima, nella sostanza, con quello di PO;
le divergenze sono definite marginali e ritenute inidonee a inficiarne l'affidabilità (pag. 171 sentenza di appello). A fronte di tanto è irrilevante che le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia De CA non chiamino in causa EN RA sul fatto specifico. Dette dichiarazioni sono impiegate dai giudici di merito solo come riscontri logici, peraltro non necessari, al coinvolgimento di RA nella vicenda in quanto di stretta attinenza della CA di appartenenza. Le obiezioni difensive versate in fatto e implicanti giudizi valutativi inammissibili in questa sede - si trovano confutate nelle sentenze di merito (cfr. sentenza GUP pagg. 240-244). 44.2. Sono nel complesso infondati, pur presentando profili di inammissibilità, i motivi proposti in punto di condanna per il delitto di cui al capo A). Sulla questione inerente alla struttura della 'ndrangheta si rimanda a quando già osservato per la posizione di DR UN. Inoltre, come per UN, l'esclusione del ruolo apicale di RA De AN non ha alcun riverbero sulla posizione del RA. L'affiliazione di EN RA alla 'ndrangheta fino al 6 aprile 2007 è stata accertata con sentenza definitiva, che ha condannato l'odierno ricorrente per associazione mafiosa e favoreggiamento della latitanza di RA De AN. Secondo i giudici di merito le prove raccolto hanno dimostrato che la partecipazione del ricorrente alla CA De AN è proseguita senza soluzione di continuità sino a coprire il periodo oggetto del presente processo.
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La prova viene tratta anzitutto dalla chiamata in correità del collaboratore di giustizia IZ De CA, che indica RA come affiliato alla 'ndrangheta, inserito nel ranghi della CA De AN e in particolare della "batteria" di LO OS De AN (cfr. pagg. 416 e ss. sentenza GUP e pagg. 241 e ss. sentenza di appello). De CA ha indicato EN RA come: "1) tramite attraverso cui comunicare con LO OS De AN;
2) depositario di somme di denaro a questi riferibili;
3) uomo di fiducia che aveva accompagnato LO OS De AN ad almeno un incontro tra associati (cui aveva partecipato anche il collaboratore), finalizzato a confrontarsi sulle voci relative a imminenti arresti,; 4) colui che si era occupato del mantenimento di LO OS De AN durante la prima carcerazione (pagg. 417-418 sentenza GUP). Secondo i giudici di merito, la chiamata in correità di De CA trova specifico riscontro individualizzante nel narrato di AN IC, persona offesa del delitto di cui al capo AL), da cui risulta che RA assunse un ruolo attivo nell'estorsione consistito nel presentarsi come emissario dei De AN e nel riscuotere alcune rate dell'estorsione (pag. 242 sentenza di appello). Il ragionamento esibito risponde alla regola valutativa sancita dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. alla luce del consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità. Questa corte insegna che ai fini della prova dei reati in materia di associazione per delinquere di stampo mafioso, le dichiarazioni dei collaboratori o l'elemento di riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare singole attività attribuite all'accusato, poiché il thema decidendum riguarda la condotta di partecipazione o direzione, con stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio, e, quindi, il "fatto" da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato ma la sua appartenenza al sodalizio (Sez. 5, n. 17081 del 26/11/2014, dep. 2015, Bruni, Rv. 263699 01; conf. Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273572-01). Più specificamente si è affermato che: "In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, qualora una chiamata in correità riguardi la condotta di partecipazione al sodalizio o di direzione dello stesso, un riscontro esterno individualizzante - idoneo, al sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. a conferire alla chiamata valore di prova, è costituito dalla partecipazione del singolo chiamato alla consumazione dei delitti fine dell'associazione, atteso che, attraverso tale condotta, si manifesta il ruolo effettivo e dinamico del singolo nel gruppo criminale, e, quindi, la sua adesione ad esso" (Sez. 2, n. 18940 del 14/03/2017, Musacco, Rv. 269658-01).
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A fronte di tanto sono destituite di fondamento le censure che si appuntano sulle dichiarazioni, prese singolarmente, del collaboratore e della persona offesa, poiché evitano di confrontarsi anzitutto con l'ampio vaglio di credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca svolta sia per il collaboratore (cfr. sopra parte generale) sia per la persona offesa, in secondo luogo con il dato della convergenza dei racconti. Le residue obiezioni sollevate in ricorso ripropongono problematiche ampiamente risolte dalla sentenza impugnata. 44.3. Si appalesano generiche e manifestamente infondate le doglianze su: la circostanza aggravante della associazione armata (terzo), tenuto conto che RA è un affiliato storico della 'ndrangheta; la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. (quarto motivo) venendo in rilievo condotte di estorsione poste in essere anche dall'imputato, evocando la propria appartenenza al clan mafioso, nel perseguimento degli scopi associativi;
la recidiva (quinto) alla luce del precedente specifico per associazione mafiosa (pag. 359 sentenza di appello). È generico il sesto motivo, attinente le residue aggravanti dei reati estorsivi, in quanto, come già con l'atto di appello, non spiega le ragioni concrete per le quali dette circostanze dovrebbero essere escluse. È aspecifico anche l'ottavo motivo sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla entità della pena: la pena-base è stabilita in corrispondenza del minimo edittale, l'aumento di pena per la recidiva è operato nel rispetto del criterio di contemperamento di cui all'art. 99, comma sesto, cod. pen.; l'aumento per il reato satellite di estorsione è molto contenuto e decisamente inferiore al minimo edittale previsto per tali fattispecie delittuosa. Il motivo sulla erronea individuazione del reato più grave nella applicazione dell'istituto della continuazione (associazione mafiosa invece della estorsione aggravata) è inammissibile sia perché inedito, sia perché non sorretto da una adeguata esplicitazione delle ragioni di interesse (Sez. 4, n. 3038 del 24/05/2000, Tixi, Rv. 216804-01), sia perché manifestamente infondato. A tale ultimo riguardo va osservato che la pena edittale massima per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa armata, con recidiva specifica è pari alla pena massima temporanea, vale a dire 30 anni di reclusione;
mentre è pari a ventisei anni e otto mesi la pena edittale massima per il delitto di estorsione aggravato ai sensi dell'art. 629, comma secondo, con la recidiva e l'aggravante mafiosa (queste ultime aggravanti "meno gravi" e quindi "soccombenti" ex art. 63, comma quarto, rispetto a quella, più grave" del comma secondo dell'art. 629 cod. pen., di talche sulla pena massima di venti anni di reclusione va applicato un solo aumento di un terzo).
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44.4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
45. IN EN Il ricorso è infondato.
Il ricorrente è stato riconosciuto colpevole per aver concorso nella estorsione commessa ai danni dell'imprenditore AN IC (Capo AL). 45.1. Sono nel complesso infondati, pur attingendo profili di inammissibilità, I primi tre motivi di ricorsi, che si incentrano sulla responsabilità concorsuale del ricorrente. 45.1.1. Come già ripetutamente osservato per le posizioni dei concorrenti, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente le dichiarazioni di AN IC sono state sottoposte ad attentissimo scrutinio ad opera dei giudici di primo e secondo grado, trattando, tra gli altri, i temi (su cui il ricorso pretende di ritornare) del ritardo nella denuncia, della mancata menzione del ruolo del IN nelle prime dichiarazioni del 28 ottobre 2020, dei contrasti per ragioni di lavoro
IN/IC.
La motivazione esposta è congrua, coerente, immune da cadute logiche, quindi, è insindacabile in sede di legittimità. A queste condizioni le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 - dep. 24/10/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214), di talché non è richiesto un riscontro con le dichiarazioni di PO. Non si rileva alcun contrasto con le dichiarazioni di De CA, che ha confermato l'estorsione, di cui gli aveva parlato UN. 45.2. La censura sulla qualificazione giuridica del fatto, sollevata con il quarto motivo, è infondata. Non può revocarsi in dubbio il concreto apporto offerto da IN, il quale è l'esattore materiale della parte più cospicua della somma estorta a IC. Sul punto va ricordato che anche l'intermediario, nelle trattative per la individuazione della persona alla quale versare la somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana (cfr. tra le ultime Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, Benestare, Rv. 270723 - 01; Sez. 2, n. 6824 del 18/01/2017, Bonapitacola, Rv. 269117- 01). Su natura e caratteri della interposizione di IN, si è già ampiamente espresso il GUP, delineando una situazione di fatto decisamente lontana dal perseguimento dell'interesse della vittima.
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IN proponeva a IC di fungere da tramite con le cosche a titolo amicale: "In realtà IN, lungi dall'intervenire nell'interesse di IC, si ingeriva nella vicenda fungendo da ambasciatore degli estorsori e contribuendo a vincere le ritrosie degli estorti, operando pressione morale e coazione psicologica sulla vittima. Che l'apporto non fosse disinteressato si trae dalla circostanza che, sin dall'esordio del IN, fosse stata caldamente prospettata a IC, attraverso il geometra Modafferi suo dipendente, l'opportunità di affidare lavori a IN in cambio del proprio operato e ciò era effettivamente avvenuto. A rafforzare tale conclusione vi è la constatazione di come l'intervento di IN fosse avvenuto non appena IC aveva manifestato la propria irrequietezza e la volontà di interrompere i pagamenti, facendo da mite contraltare al traumatico incontro con De AN". Prosegue il GUP: "IN era certamente consapevole, per sua stessa affermazione, di concorrere al raggiungimento dello scopo estorsivo perseguito dalla CA De AN. L'intervento che aveva posto in essere non aveva mai in alcun modo perseguito l'interesse della vittima, infatti, non aveva portato ad una riduzione del pizzo, non aveva portato a dilazioni, né agevolato in alcun modo la vittima;
gli unici ad essere agevolati dalla condotta di IN erano egli stesso e gli altri coimputati, il primo ottenendo commesse da IC, gli altri eliminando il rischio di essere colti in flagranza di reato e ottenendo il pagamento senza ulteriori ritrosie" (cfr. pagg. 245 e ss. sentenza di primo grado). 45.2. Il quarto motivo è manifestamente infondato anche nella parte relativa alla configurabilità delle aggravanti Su quella di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., è sufficiente osservare che ricostruzione della vicenda mostra come IN sia intervenuto per agevolare la riscossione del pizzo da parte della CA De AN, secondo le modalità tipicamente mafiose della "estorsione ambientale". Sull'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., né appello né ricorso indicano ragioni a sostegno. Sull'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen., collegata al numero delle persone superiore a cinque (pag. 247 sentenza GUP), basti rilevare che la sussistenza emerge ictu oculi dal numero degli imputati ritenuti concorrenti nel reato. Circa l'aggravante di cui all'art. 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 2, n. 3, cod. pen., né il motivo di appello né quello di ricorso si confrontavano adeguatamente con quanto argomentato dalla sentenza di primo grado (cfr. pag. 247).
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L'aggravante dei fatto commesso da più persone riunite era stata già esclusa per IN nella sentenza di primo grado (pag. 248). 45.3. Il quinto e il sesto motivo sono inammissibili. La censura sul diniego della attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche è intrinsecamente indeterminata poiché si sostanzia mere asserzioni, prive di ragioni a sostegno su: marginalità della posizione e minima importanza del contributo (ritenuto invece significativo dal giudice di merito trattandosi di esattore materiale della parte più cospicua del profitto estorsivo); comportamento processuale "anche reso nel corso del suo interrogatorio", non meglio precisato. Lo stesso vizio presenta la doglianza sulla entità della pena, comunque determinata in misura inferiore alla media edittale e giustificata in modo congruo con riferimento "alle complessive modalità del fatto e dalle forme attraverso le quali l'intimazione nei confronti dell'imprenditore è stata attuata" (pag. 373 sentenza di appello). 45.4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
46. Conclusioni
Gli argomenti svolti conducono ad assumere le seguenti statuizioni. In merito al ricorso del Procuratore Generale: la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nei confronti di ND IN. In merito ai ricorsi degli imputati, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di: - -ND IA limitatamente al reato di cui al capo AE), perché estinto per prescrizione con eliminazione della relativa pena, ridotta per il rito, di giorni quaranta di reclusione;
il ricorso va rigettato nel resto;
- AN UI per il reato di cui al capo AE) - unico a lui ascritto - perché estinto per prescrizione;
va revocata, conseguentemente, la confisca disposta nei confronti dello stesso, avente ad oggetto il patrimonio aziendale dell'impresa individuale UI AN, con restituzione all'avente diritto;
- LA AN limitatamente al trattamento sanzionatorio che può essere rideterminato in anni 12, mesi 2 e giorni 20 di reclusione;
nel resto il ricorso va rigettato. La sentenza impugnata va annullata con rinvio nei confronti di:
- RI NT;
- ZZ IU limitatamente alla confisca disposta nei suoi confronti;
il ricorso va rigettato nel resto;
- BR NT limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 71 d. lgs. n. 159 del 2011; il ricorso va rigettato nel resto;
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- OL AR limitatamente alla continuazione con i reati giudicati con la sentenza Corte di appello di Reggio Calabria 5 febbraio 2015, irrevocabile il 20 ottobre 2015; il ricorso va rigettato nel resto;
TU NT AR limitatamente alla continuazione con il reato giudicato con la sentenza Corte di appello di Reggio Calabria del 5 giugno 2023, irrevocabile il 16 gennaio 2024; il ricorso va rigettato nel resto. Devono essere rigettati i ricorsi di CÒ AN, LI LO, BE CO, AB EN, OL MA AL, ON DO, AP LO, ND TR, De AN AR, De AN GI, De AN RA AR ME, De AN LO OS, TI VA TT, PA IS, UN DR, LA NT, LI SO, LI UI, LI AL IU, MO IN, RA EN, IN EN, UM IP, PO LO, SE NT, GA EN e TR LO, che vanno condannati al pagamento delle spese processuali. Devono essere dichiarati inammissibili i ricorsi di AB CH, LA IN, OL IN UG, PO AS, ZZ DR e PP NO, che vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Quanto alle statuizioni civili tutti gli imputati ricorrenti, ad eccezione di RI NT e di AN UI, devono essere condannati a rifondere alle parti civili che si sono costituite nei loro rispettivi confronti le spese del grado cosi liquidate: parti civili difese dall'avv. Emilia Vera Giurato euro 4.000; parti civili difese dall'avv. Manuela Carla Buffon euro 4.000; parti civili difese dall'avv. Giuseppina Quattrone euro 3.000; parti civili difese dall'avv. IU RA euro 4.000; parti civili difese dall'avv. Fulvio Rocco Mancini euro 3.000; parti civili difese dall'avv. IU Ravenda euro 3.000; parti civili difese dall'avv. Alberto Saggiomo euro 3.000; oltre accessori di legge.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, annulla la sentenza impugnata nei confronti di ND IN e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.
Sui ricorsi degli imputati:
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di: - ND IA limitatamente al reato di cui al capo AE), perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena, ridotta per il rito, di giorni quaranta di reclusione;
rigetta nel resto il ricorso;
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-AN UI per il reato di cui al capo AE) perché estinto per prescrizione;
revoca la confisca disposta nei confronti dello stesso, avente ad oggetto il patrimonio aziendale dell'impresa individuale UI AN e ne dispone la restituzione all'avente diritto;
-LA AN limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in anni 12, mesi 2 e giorni 20 di reclusione;
rigetta nel resto il ricorso. Annulla la sentenza impugnata nel confronti di: -RI NT con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione Corte di appello di Reggio Calabria;
- ZZ IU limitatamente alla confisca disposta nel suoi confronti con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria;
rigetta nel resto il ricorso;
BR NT limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 71 d. lgs. n. 159 del 2011 con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione Corte di appello di Reggio Calabria;
rigetta nel resto il ricorso;
- OL AR limitatamente alla continuazione con i reati giudicati con la sentenza Corte di appello di Reggio Calabria 5 febbraio 2015, irrevocabile il 20 ottobre 2015, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione Corte di appello di Reggio Calabria;
rigetta nel resto il ricorso;
TU NT AR limitatamente alla continuazione con il reato giudicato con la sentenza Corte di appello di Reggio Calabria del 5 giugno 2023, Irrevocabile il 16 gennaio 2024, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione Corte di appello di Reggio Calabria;
rigetta nel resto il ricorso. Rigetta i ricorsi di CÒ AN, LI LO, BE CO, BR EN, OL MA AL, ON DO, AP LO, ND TR, De AN AR, De AN GI, De AN RA AR ME, De AN LO OS, TI VA TT, PA IS, LU DR, LA NT, LI SO, LI UI, LI AL IU, MO IN, RA EN, IN EN, UM IP, PO LO, SE NT, GA EN e TR LO che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibilli ricorsi di AB CH, LA IN, OL IN UG, PO AS, ZZ DR e PP NO che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna tutti gli imputati ricorrenti, ad eccezione di RI NT e di AN UI, a rifondere alle parti civili che si sono costituite nei loro rispettivi confronti le spese del grado così liquidate: parti civili difese dall'avv. Emilia Vera Giurato euro 4.000; parti civili difese dall'avv. Manuela Carla Buffon euro 4.000;
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parti civili difese dall'avv. Giuseppina Quattrone euro 3.000; parti civili difese dall'avv. IU RA euro 4.000; parti civili difese dall'avv. Fulvio Rocco Mancini euro 3.000; parti civili difese dall'avv. IU Ravenda euro 3.000; parti civili difese dall'avv. Alberto Saggiomo euro 3.000; oltre accessori di legge. Così deciso l'11/07/2025
I Consiglieri estensori
IS AR OS
Matilde AC ееез
Il Presidente CO Vittorio Stanislao Scarlin
Corte Suprema di Cassazione Sez. V^ Penale Depositata in Cancelleria
Roma,
22 SET. 2025
If Funzionario Giudiziario
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