Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 213. Ricognizione di persone. Atti preliminari 1. Quando occorre procedere a ricognizione personale, il giudice invita chi deve eseguirla a descrivere la persona indicando tutti i particolari che ricorda; gli chiede poi se sia stato in precedenza chiamato a eseguire il riconoscimento, se, prima e dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche se riprodotta in fotografia o altrimenti, la persona da riconoscere, se la stessa gli sia stata indicata o descritta e se vi siano altre circostanze che possano influire sull'attendibilita' del riconoscimento.
2. Nel verbale e' fatta menzione degli adempimenti previsti dal comma 1 e delle dichiarazioni rese.
3. L'inosservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 e' causa di nullita' della ricognizione.
2. Nel verbale e' fatta menzione degli adempimenti previsti dal comma 1 e delle dichiarazioni rese.
3. L'inosservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 e' causa di nullita' della ricognizione.
Commentari • 51
- 1. Individuazioni fotografiche di P.G.: utilizzabilità, attendibilità e cautele procedimentaliFrancesco Sollazzo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 217.46982
[…] Le individuazioni fotografiche in sede d'indagine, siano esse svolte ad iniziativa della p.g. ex art. 348 c.p.p. – nell'ambito della raccolta di “ogni elementi utile finalizzato alla individuazione del colpevole” – che per mano della Pubblica Accusa ai sensi dell'art. 361 c.p.p. – ad iniziativa o delegate – differiscono dalla tipicità dell'accertamento ricognitivo personale ex artt. 213-214 c.p.p.. […] gli stessi adempimenti preliminari previsti dall'art. 213 c.p.p. riguardo alla ricognizione formale di persona[9]. […] sua delega, dalla polizia giudiziaria sono regolati dall'art. 361 c.p.p. e non dagli art. 213 e 214 c.p.p. relativi invece alla ricognizione di persone; […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 20/07/2022, n. 28591Provvedimento: […] Sez. 1 Num. 28591 Anno 2022 Presidente: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE Relatore: ALIFFI CO Data Udienza: 07/04/2022 violazione di legge, in relazione agli artt. 203 e 213 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. […] Né in chiave accusatoria può utilizzarsi il riconoscimento dell'indagato operato dal personale di polizia, osservando i filmati, perché eseguito senza l'osservanza della procedura prevista dall'art. 213 cod. proc. pen. […]Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- art. 616 cod. proc. pen.·
- violazione di legge·
- ricognizione fotografica·
- prova indiziaria·
- art. 213 cod. proc. pen.·
- art. 309 cod. proc. pen.·
- riconoscimento da parte di polizia·
- vizio di motivazione·
- misura cautelare