Sentenza 20 luglio 2017
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita; ne consegue che anche l'intermediario, nelle trattative per la individuazione della persona alla quale versare la somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana.
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La massima Non risponde di concorso in estorsione colui che, per incarico della vittima di un furto e nell'esclusivo interesse di quest'ultima, si metta in contatto con gli autori del reato, per ottenere la restituzione della cosa sottratta mediante esborso di denaro, senza conseguire alcuna parte del prezzo. 1. Premessa Il problema dell'individuazione del confine tra condotta penalmente irrilevante e contributo concorsuale nel delitto di estorsione è tornato all'attenzione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 16350 del 2024, in cui la Seconda Sezione ha annullato con rinvio una decisione di condanna pronunciata nei confronti di un soggetto accusato di aver partecipato, in …
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Scopo di questo scritto è quello di procedere ad una disamina di come in sede giurisprudenziale, sia di legittimità, che di merito, sono ravvisate ipotesi di concorso di persone nel reato, secondo quanto previsto dall'art. 110 cod. pen.. Per tale scopo, verrà fatta prima una sintetica analisi di cosa prevede questo articolo, per poi richiamare siffatti casi, in primo luogo in relazione ai reati stabiliti dal codice penale e, in secondo luogo, a proposito degli illeciti penali contemplati nelle leggi speciali. Indice L'art. 110 c.p.: cosa prevede questa norma giuridica e come deve essere interpretata Le ipotesi di concorso per i reati previsti nel codice penale Le ipotesi di concorso per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/07/2017, n. 37896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37896 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2017 |
Testo completo
37 896 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 20/07/2017 GIOVANNI DIOTALLEVI Presidente- Sent. n. sez. 1860/2017 ADRIANO IASILLO REGISTRO GENERALE GEPPINO RAGO N.21099/2017 VINCENZO TUTINELLI GIOVANNI ARIOLLI Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NE EL nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 30/12/2016 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
sentite le conclusioni del PG DELIA CARDIA Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. Udito il difensore Il difensore Avv. F. CALABRESE, presente, si riporta ai motivi chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18/11/2016, il G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria applicava a TA AN la misura cautelare della custodia in carcere in ordine al delitto di tentata estorsione continuata ed aggravata in concorso, posta in essere da più persone riunite e facenti parte di associazioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed al fine di agevolare l'attività delle cosche di appartenenza (Condello e Tegano), quali preminenti articolazioni territoriali della 'ndrangheta, oltre che avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen.
2. Proposta dalla difesa dell'indagato richiesta di riesame, il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 30/12/2016 (dep. 17/2/2017), confermava la misura cautelare applicata dal G.I.P.
3. Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, il quale ne chiede l'annullamento, deducendo: 1) "Vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 56, 81, comma 2, 110, 112 n. 1 e 629, commi 1 e 2 cod. pen., in relazione all'art. 628, comma 3, nn. 1 e 3 cod. pen. e 7 d.l. n. 152/1991, 273, 192 e 125, comma 3, cod. proc. pen.". 1.1) La censura attiene, anzitutto, alla mancanza dei gravi indizi di colpevolezza, con riguardo all'integrazione sia dell'elemento materiale che psicologico del reato contestato. Tale carenza si traduce in un vuoto motivazionale con riguardo alla precisa scansione cronologica degli eventi, al ruolo effettivamente svolto da ciascun coindagato e, in particolare, dall'odierno ricorrente che il Tribunale del riesame aveva riempito con dati indiziari di - carattere vago e generico, privi della qualificata probabilità di fondare un giudizio di responsabilità a carico dell'indagato (considerata anche l'assenza di precisione e concordanza) e di resistere ad interpretazioni di carattere alternativo, quale quella prospettata dalla difesa in sede di riesame. Da qui la violazione non solo dell'art. 273 codice di rito ma anche della richiamata regola di valutazione probatoria di cui all'art. 192 cod. proc. pen., in quanto, stante l'assenza di indizi muniti dei requisiti che connotano la gravità indiziaria, i giudici della cautela avrebbero dovuto individuare altri elementi esterni a loro sostegno. Tanto premesso e venendo, in particolare, agli aspetti salienti della vicenda, le doglianze attengono anzitutto all'assenza di verifica sulla tenuta esterna delle dichiarazioni etero-accusatorie (nella specie i dialoghi intervenuti tra i fratelli BE PA e IN presso la sala colloqui del carcere della Casa 2 Circondariale di Palmi) che erano richiamate a fondamento della misura. Inoltre, alla valenza a discarico delle dichiarazioni rese dal coindagato e collaboratore CR, il quale, in modo preciso e logico, aveva fornito una ricostruzione dei fatti del tutto differente da quella prospettata dall'accusa, idonea a colmare ogni vuoto indiziario e, dunque, tale da esonerare in toto il ricorrente da ogni responsabilità per il reato contestatogli. Al riguardo, infatti, dal racconto del CR emergeva l'errore (rectius il travisamento della prova) in cui era incorso il Tribunale del riesame nel ritenere che la vicenda estorsiva prendesse le mosse dall'incontro fortuito avvenuto tra l'indagato ed il CR presso il campo sportivo di Villa San Giovanni ove gli stessi avrebbero "intavolato il discorso relativo ai lavori del porto" (l'estorsione riguarda, infatti, proprio la richiesta di denaro all'imprenditore ST, la cui ditta era impegnata in lavori di manutenzione straordinaria interessanti il porto di Reggio Calabria) ed il CR avrebbe dato la propria disponibilità "ad informarsi ed eventualmente a fare da intermediario", mentre, invece, il CR aveva riferito come l'imprenditore fosse stato avvicinato prima di tutto da alcuni giovani che, consegnandogli un biglietto, lo avevano invitato ad interrompere i lavori presso il porto di Reggio Calabria e che, dunque, nessuna valenza causale era da riconoscersi, nell'ambito della vicenda estorsiva, all'incontro avuto con il ricorrente, in quanto successivo all'unico ed effettivo momento quale quello - sopra riportato che aveva dato il via, quale antecedente, all'azione illecita, alla quale sia il collaborante che il ricorrente erano rimasti estranei. Lo stesso CR, infatti, aveva precisato come l'incontro avuto con il ricorrente avesse avuto contenuti ben diversi rispetto ad un'ipotetica volontà di questi di trovare, suo tramite, un intermediario per avvicinare ed estorcere l'imprenditore. Dell'estorsione, invece, erano venuti a conoscenza tramite il GA, al quale l'imprenditore (lo ST) destinatario della richiesta estorsiva si era rivolto, il quale, suo tramite, cercava un intermediario, poi individuato nella persona del ricorrente ("sapendolo un soggetto che conta"), al fine di appianare la questione con la gente di "HI", in quanto questi (e solo questi) ritenuti artefici della minaccia rivolta allo ST di versare loro una somma di denaro per continuare a lavorare. Di conseguenza, l'intervento del ricorrente era limitato esclusivamente per un verso a dare ausilio all'imprenditore e, per altro, al GA, al quale la vittima si era rivolta tramite l'arch. Napolitano. Anche con riferimento al primo incontro avuto con l'imprenditore, a cui il CR era presente, unitamente all'arch. Napolitano e al ricorrente, difettavano elementi di reità a carico del TA. Il collaboratore aveva, 3 infatti, precisato che allo ST era stato solo consigliato di prendere tempo, al fine di consentire loro di individuare gli autori della minaccia e trovare un qualche accordo. Al ricorrente doveva dunque solo attribuirsi di avere dapprima individuato e poi chiamato il NO (ritenuto l'autore e/o l'istigatore dell'iniziale minaccia rivolta ai danni dello ST), così da rendere possibile l'organizzazione di un secondo incontro, al quale egli era rimasto del tutto estraneo, nel corso del quale, presenti GA, TT e lo stesso NA (e verosimilmente l'imprenditore), sarebbe stata pattuita la somma da versare (circostanza asseverata dallo stesso Tribunale del riesame). Al mancato adempimento dell'accordo da parte dello ST, sarebbero seguite le rimostranze del NA, il quale ne aveva ritenuto responsabile il GA (interpellato tramite il TT), ragione per la quale era rientrato in scena il ricorrente, in aiuto del GA, affermando che più che organizzare un incontro con l'estorto e riuscire a concordare una somma non avrebbe potuto fare. Nessuna somma di denaro era stata quindi mai percepita dal ricorrente (al pari del CR che nega la sua compartecipazione nell'estorsione), il cui intervento nella vicenda era dovuto esclusivamente a ragioni di "cortesia" nei confronti del GA che perorava la causa dello ST affinché lo lasciassero lavorare al porto di Reggio Calabria. Del resto, la ricostruzione alternativa dei fatti riferita dal CR era attendibile, poiché genuina in quanto resa anche in precedenza al suo fermo e in epoca in cui già collaborava sostanzialmente con la giustizia. L'avere invertito, da parte del G.I.P. (e dello stesso Tribunale del riesame che ne aveva asseverato la ricostruzione) la cronologia temporale dell'incontro tra il ricorrente ed il CR, contrastava con quanto da quest'ultimo riferito e rendeva il provvedimento illogico e contraddittorio stante il travisamento della prova. Al ricorrente poteva solo ascriversi un intervento di mediatore, sollecitato dai suoi amici GA e CR, di "tramite con quelli di HI per permettere allo ST di lavorare, sebbene dietro pagamento di una tangente in favore di chi lo avrebbe minacciato" (cfr. pag. 24 del ricorso). Né era logica l'affermazione del Tribunale che, per escludere la verosimiglianza della ricostruzione difensiva, si era chiesto perché mai il ricorrente avrebbe dovuto interessarsi di vicende a cui era estraneo e con il rischio di mettersi in contrasto con persone appartenenti ad opposta consorteria criminale, tenuto conto che le due fazioni non si trovavano in una situazione di conflittualità tale da dovere paventare un rischio in proprio connesso all'intervento in ausilio dello ST e del GA. Né tale doglianza risultava smentita dal contenuto delle conversazione ambientale richiamata dal Tribunale della libertà (cfr. pag. 18 ordinanza impugnata) da cui non "è dato oggettivamente evincere simile status di lotta tra il TA e gli altri soggetti di HI, si da poter arguire che l'indagato non avrebbe potuto avere alcun interesse a mettersi contro i medesimi al fine di difendere un soggetto a lui sconosciuto, quale sarebbe stato lo ST". Del resto, l'estraneità del ricorrente alla vicenda e la verosimiglianza della tesi difensiva aveva trovato pieno riscontro sia nell'assenza del TA all'incontro in cui si sarebbe concordato il prezzo da versare (intervenuto tra TT, NA, GA e ST) sia al successivo summit tra referenti di cosche diverse al fine di determinarsi sul da fare, a fronte del mancato pagamento da parte dell'imprenditore estorto. Una volta escluso, dunque, che il ricorrente avesse avuto un ruolo concorsuale penalmente rilevante nella vicenda estorsiva (a tal fine potendosi richiamare la giurisprudenza che esclude l'estorsione qualora il mediatore abbia agito nell'esclusivo interesse della vittima), ultroneo e, peraltro, contraddittoria, era l'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva ravvisato nei confronti del TA la minaccia implicita, ai fini dell'integrazione dell'estorsione, al medesimo ascritta "nella sua interezza" (e non tenendo conto della sua obiettiva "latitanza" nei momenti decisivi del contatto con la persona offesa e del tentato recupero del denaro estorto). 1.2.) "Vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 56, 81, comma 2, 110, 112 n. 1 e 629, commi 1 e 2 cod. pen., in relazione all'art. 628, comma 3, nn. 1 e 3 cod. pen. e 7 d.l. n. 152/1991, 273, 192 e 125, comma 3, cod. proc. pen.". Analoghe considerazioni in termini di carenza di una valutazione critica degli elementi indiziari e, dunque, di un'adeguata motivazione, vengono dal ricorrente svolti riguardo la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. a) e c) cod. proc. pen., stante l'assenza di attualità e concretezza di entrambi i pericula, semmai da soddisfarsi, in estrema ipotesi, con misure più gradate di quella in atto. Difettavano, infatti, elementi dimostrativi dell'esistenza di legami delinquenziali ed affaristici del ricorrente con la criminalità organizzata. Parimenti era a dirsi con riguardo al paventato pericolo di inquinamento probatorio, in relazione ad un reato non consumato e ordito solo da altre fazioni delinquenziali. 5 CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso non è fondato.
4.1. Come evidenziato nei motivi di ricorso, l'assenza della gravità indiziaria dedotta dal ricorrente si fonda su un'alternativa scansione cronologica della vicenda rispetto a quella asseverata dai giudici del riesame, supportata, a livello probatorio, dalle dichiarazioni a discarico del coindagato CR IN, il quale ha affermato l'estraneità del ricorrente (e di sé medesimo) al disegno estorsivo perseguito dalla cosca Condello, di cui referente ed emissario è ritenuto il NA. Da qui ne è stato tratto il vizio di travisamento della prova in cui sarebbe incorso il Tribunale del riesame, unitamente alla contraddittorietà della motivazione resa sul punto, non disgiunta dalla violazione di legge relativa alla corretta osservanza delle norme processuali e sostanziali applicate, rispettivamente con riferimento sia alla valutazione della gravità indiziaria che alla configurabilità dell'ipotesi concorsuale contestata.
4.2. Tanto premesso, va anzitutto evidenziato come il Tribunale del riesame non è incorso in un vizio di "travisamento" della prova, nel senso tecnico di aver utilizzato un'informazione inesistente o per avere omesso una valutazione di una prova a favore dell'indagato, ma ha, al contrario, disatteso la valenza a discarico delle dichiarazioni del coindagato CR, ritenute non attendibili nella parte in cui, anche mediante una diversa scansione cronologica dei fatti (con particolare riguardo alla genesi dell'estorsione e al momento in cui scende in campo il ricorrente), tende ad escludere un coinvolgimento penalmente rilevante di sé medesimo e del TA nella vicenda. E a tanto i giudici del riesame sono giunti facendo ricorso al contenuto di un'intercettazione ambientale avvenuta all'interno della sala colloqui della Casa circondariale di Palmi tra BE PA (ivi detenuto e già capo dell'omonima cosca) e BE IN (anch'esso facente parte della cosca secondo quanto riferito dal CR), nel corso della quale il secondo informa il primo della vicenda estorsiva con una ricostruzione delle cadenze temporali nel senso prospettato dall'accusa e che vede il ricorrente coinvolto attivamente sin dall'inizio (ossia pronto ad accettare l'offerta dello stesso CR di individuare il mediatore per poi ottenere l'incontro con la persona offesa da estorcere).
4.2.1. Di conseguenza, la valenza gravemente indiziaria degli elementi a carico del ricorrente è stata tratta dai giudici della cautela sulla scorta di elementi pienamente utilizzabili e soggetti ad un regime di prova differente rispetto alle dichiarazioni provenienti dal coindagato. Quanto alla valenza dei 6 dialoghi intercettati, questa Corte ha, infatti, affermato come le dichiarazioni con le quali un soggetto accusa se stesso e/o altri della commissione di reati (c.d. auto ed etero accusatorie), registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata, hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. un., n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263714; Sez. 5, n. 13614 del 19/01/2001, Rv. 218392 e Sez. 2, n. 4976 del 12/01/2012, Rv. 251812). Diversamente, invece, allorché trattasi di dichiarazioni provenienti da coindagato che, ai sensi dell'espressa previsione di cui all'art. 192, comma 3, in relazione all'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen., necessitano di riscontri esterni.
4.2.2. Con riferimento, poi, al contenuto e all'intelligibilità dei colloqui, questa Corte ha più volte affermato che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, rv. 257784). Sul punto il ricorrente finisce per proporre alla Corte un'inammissibile alternativa di merito, a fronte, invece, di una ricostruzione del significato dei colloqui per la gran parte trascritti dal giudice del riesame e - provenienti da soggetti di rilievo criminale coinvolti nel settore estorsivo per come ampiamente precisato nelle pagine da 3 a 7 dell'ordinanza impugnata che risulta allo stato plausibile con le risultanze che poi ne sono state tratte alla luce del dichiarato intercettato.
4.2.3. Non sussiste, dunque, né il vizio di travisamento della prova, né la denunziata violazione di legge, né il vizio di motivazione. A tale ultimo riguardo, poi, va anche evidenziato che il Tribunale ha tratto ulteriore conferma della compartecipazione "attiva" del ricorrente, da altri elementi. In particolare, si è escluso che tra il TA e l'imprenditore vi fossero pregressi rapporti ovvero si conoscessero, per cui non può ritenersi che questi abbia agito per spirito di puro favore nei confronti dello ST. Parimenti è a dirsi con riguardo al GA ove non risultano tratteggiati particolari rapporti o situazioni tali che leghino in modo particolare il ricorrente a questo coindagato. Inoltre, si è evidenziato come l'intervento nella vicenda del TA non sia affatto estraneo al modus operandi e agli interessi delle cosche che avevano interessi sulla zona ove è stata perpetrata l'estorsione, tra le quali quella Tegano, di cui il ricorrente è ritenuto referente ed emissario. Infine, si è valorizzato anche un 7 elemento logico: laddove effettivamente il ricorrente fosse stato estraneo alla vicenda e agli interessi delle organizzazioni criminali di riferimento, non si comprende perché mai si sarebbe dovuto interessare delle vicende relative a tali lavori, rischiando in proprio e mettendosi contro persone appartenenti ad un opposta consorteria criminale. Né tale rilievo logico risulta smentito dalle prospettazioni difensive che, sul punto, risultano assertive, in quanto l'affermazione si fonda sulla ricostruzione del quadro ambientale in cui matura l'estorsione, delineato nelle prime pagine dell'ordinanza impugnata.
4.3. Inoltre, anche laddove si ritenga, per come prospettato dalla difesa, che il TA non abbia dato l'iniziale corso all'estorsione, va escluso che l'intervento di "mediazione" da questi svolto, sia stato esclusivamente dovuto a motivi di solidarietà umana. Il ricorrente, su richiesta di persone alle quali l'imprenditore si era rivolto, scende in campo perché si sa "che è un soggetto che conta" (vedi anche pag. 8 richiesta di riesame) e che quindi grazie alla sua influenza avrebbe potuto appianare la questione. Ma la "questione", per quanto riconosciuto pure dal ricorrente (e ammesso dal coindagato CR), era quella di individuare il soggetto a cui versare la pretesa estorsiva (manifestata inizialmente all'imprenditore con forme che non consentivano l'esatta individuazione del latore della minaccia). Di conseguenza, l'intervento del TA sul mandante dell'estorsione (il Vezzana), lungi dal realizzare un interesse dell'imprenditore, è finalizzato a dare corso alla vicenda estorsiva, consentendo agli autori della minaccia di ricevere l'ingiusto profitto. La prosecuzione dell'attività lavorativa, infatti, "soggiace" al pagamento del pizzo. Non di mero ausilio si tratta, dunque, ma di secondamento nell'esecuzione dell'iter criminis. Va, al riguardo, evidenziato come la giurisprudenza di questa Corte è da tempo consolidata nell'affermare che per la configurabilità del concorso di persone nel reato è necessario e sufficiente che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore che risulti comunque idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso ovvero ed è questo profilo che qui - l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per interessa - effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato (ex plurimis Sez. 6, n. 1986 del 6/12/2016, Rv. 268972). In tale quadro di riferimento è, dunque, evidente che la condotta posta in essere dal ricorrente, lungi dal risolversi in un comportamento di semplice e disinteressato ausilio per la persona offesa, si è in concreto tradotta in un 8 indispensabile ponte tra la medesima persona offesa e gli estorsori con il deliberato proposito di far si che la stessa, per poter "continuare a lavorare", soddisfacesse le illegittime pretese degli estorsori. In ciò realizzando appieno, attraverso la propria condotta "atipica", la figura del concorrente nel delitto di estorsione materialmente ascritto ai correi. Ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita;
ne consegue che anche l'intermediario, nelle trattative per la determinazione della somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana (Sez. 2, n. 6824 del 18/1/2017, Rv. 269117).
4.4. Di conseguenza, in tale contesto, non assume alcun rilievo se l'indagato sia o meno autore della minaccia (implicita) rivolta all'imprenditore. Nel concorso di persone del reato non tutti i correi debbono compiere l'azione tipica, potendo questa essere realizzata soltanto da uno di loro (nel caso in esame, da coloro che si presentarono al porto intimando allo ST di interrompere i lavori, "sollecitazione" univocamente ascrivibile, per il contesto territoriale di riferimento e lo stesso successivo agire della persona offesa, alle modalità minacciose provenienti usualmente dalla criminalità organizzata).
5. Il profilo, poi, della sussistenza delle esigenze cautelari è trattato dal Tribunale in termini scevri da insufficienza o di illogicità argomentativa. Al riguardo, va evidenziato come, in tema di misure coercitive disposte per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, per i quali opera una presunzione "relativa" di adeguatezza della custodia in carcere, la distanza temporale tra i fatti contestati e l'applicazione della misura non è di per sé rilevante ai fini dell'esclusione dell'esigenza di cui alla lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen., ma può essere considerata unitamente ad altri elementi specifici, idonei a verificarne l'incidenza sull'intensità del pericolo di recidiva del prevenuto, sempre che risulti l'irreversibile recisione dei legami di quest'ultimo con l'associazione criminosa di appartenenza o di riferimento. Inoltre, sempre sul tema, questa Corte ha precisato come l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso 9 in cui esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato (Sez. 2, n. 9501 del 23/2/2016, Rv. 267785; conf. Sez. 2, n. 9500 del 23/2/2016, n.m.). Nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha dato conto non solo dell'obiettiva gravità delle condotte criminose contestate all'indagato, ma come il ricorrente si muova in un contesto di assoluta contiguità alla criminalità organizzata che non risulta affatto reciso ovvero debellato e sia vicino a molteplici soggetti in grado di intimidire ed avanzare richieste illecite che non solo favoriscano il gruppo associativo ma che garantiscano anche un ritorno personale. Inoltre, il pericolo di recidiva trova anche un ulteriore elemento giustificativo nel grave precedente specifico riportato dall'indagato, annoverando il TA una condanna irrevocabile per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. In tale contesto, risulta quindi logica anche l'affermazione dei giudici della cautela secondo cui, in ragione della rete dei rapporti instaurati dall'indagato con l'organizzazione criminale di riferimento e gli altri gruppi tanto che al ricorrente ci si rivolge proprio per la sua particolare "influenza" e "spessore" criminale riconosciutigli nel territorio interessato dall'estorsione sussiste altresì il pericolo di inquinamento probatorio, con riguardo alla necessità di preservare l'acquisizione e la conservazione delle fonti di prova. Né, infine, risultano essere stati addotti dalla difesa elementi atti a superare la presunzione relativa di adeguatezza della misura cautelare applicata, di tal ché possa ritenersi carente il requisito di attualità e concretezza delle esigenze ravvisate dai giudici della cautela, tanto che le doglianze sul punto, genericamente formulate anche con riguardo all'applicazione di misure gradate, risultano inammissibili.
6. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato infondato. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
7. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. 10
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 20/07/2017. Il Consigliere estensore I Presidente Giovanni Avioli Giovanni Diotallevi This allow DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 28 LUG. 2017 HCancellier Deniele Colapinto Stew D 11