Cass. pen., sez. II, sentenza 22/03/2011, n. 17100
CASS
Sentenza 22 marzo 2011

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di associazione per delinquere, il sopravvenuto stato detentivo di un soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della partecipazione al sodalizio, atteso che la perdurante appartenenza al gruppo di persona della quale sia provata l'affiliazione può essere correttamente ritenuta in qualunque momento ove manchi la notizia di una sua intervenuta dissociazione.

Deve essere annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai soli fini civilistici, la sentenza che, dichiarando l'estizione del reato per prescrizione, confermi le statuizioni di condanna al risarcimento e/o alla restituzione in favore della parte civile non motivando adeguatamente in ordine alla affermata insussistenza della prova dell'innocenza dell'imputato, posto che il rinvio al giudice penale per un nuovo giudizio sarebbe comunque precluso dalla intervenuta causa estintiva.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 22/03/2011, n. 17100
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17100
    Data del deposito : 22 marzo 2011

    Testo completo