Sentenza 1 febbraio 2012
Massime • 1
Per l'applicazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 628, comma terzo n. 3, cod. pen. è necessario che sia accertata l'appartenenza dell'agente a un'associazione di tipo mafioso, ma non che via sia stata una sentenza di condanna o una formale imputazione in ordine al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.
Commentario • 1
- 1. La rapinahttps://www.studiocataldi.it/
Il delitto di rapina, inserito dal legislatore codicistico tra i reati contro il patrimonio, è previsto e punito dall'art. 628 del codice penale Cos'è la rapina Soggetti attivi e passivi Elemento oggettivo La violenza e la minaccia La condotta Elemento soggettivo Le aggravanti speciali Aspetti procedurali Cos'è la rapina La rapina è il reato commesso da "chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene" o da chi "adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2012, n. 6533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6533 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 01/02/2012
Dott. BONITO Francesco M. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 291
Dott. CARTA Adriana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 36530/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AP IA N. IL /26/01/1957;
avverso l'ordinanza n. 1393/2011 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA, del 09/08/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Cesqui E., che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3 ed il rigetto nel resto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza del 9 agosto 2011 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame, rigettava il ricorso proposto da AN ZI, indagata per il reato di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 628 c.p., comma 3, n.
3. e della L. n. 203 del 1991, art. 7 avverso l'ordinanza con la quale il GIP del tribunale catanese, in data 23.7.2011, aveva disposto in suo danno la misura cautelare della custodia in carcere.
A sostegno della misura i giudici di merito richiamavano le dichiarazioni del collaboratore di giustizia IC SI, legato sentimentalmente per un certo periodo con la figlia della ricorrente e di VA TO, personaggio di spicco del clan mafioso dei AN con a capo ET AN, cugino della istante, e le univoche dichiarazioni di ET AC, titolare di una rivendita di tabacchi posta nel quartiere San Cristofaro di Catania, il quale ha indicato nella ricorrente la persona alla quale ha consegnato tra il 2009 ed il 2010 somme di denaro per la subita estorsione.
2. Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione la AN, assistita dal difensore di fiducia, che ne denuncia l'illegittimità illustrando quattro motivi di impugnazione.
2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente mancanza di motivazione in ordine alla impugnazione ed alla gravità indiziaria posta a fondamento della misura, in particolare osservando:
- la persona offesa ha reso un racconto pieno di lacune, come dimostrato dalla circostanza che, ad esempio, dopo aver ricordato nomi ed episodi risalenti al periodo 1993 - 1997, nulla ricorda degli anni successivi e soprattutto nulla dice circa le persone che hanno ritirato il "pizzo" negli anni 2009 2010, posto che, per sue stesse ammissioni, la ricorrente saltuariamente lo avrebbe fatto e precisamente quando doveva ritirare vincite rinvenienti dal gioco del lotto;
- nessuna indagine risulta eseguita per colmare queste rilevantissime lacune;
- palese la genericità delle accuse della p.o., la quale non ha chiarito termini e modalità dei versamenti e, nello specifico, se i versamenti venivano richiesta dalla ricorrente e se venivano incassati per conto terzi;
- i rilievi appena illustrati sono stati proposti in sede di riesame senza alcuna replica motiva da parte del Tribunale adito;
- le dichiarazioni della p.l. sono state "stravolte, travisate e machiavellicamente asservite ad una presunzione di colpevolezza", come quando è stato ritenuto irrilevante accertare se la ricorrente abbia o meno conseguito vincite al lotto.
2.2 Col secondo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente difetto di motivazione in relazione alle esigenze cautelari ed ai motivi di impugnazione per questo illustrati in sede di riesame, là dove la difesa impugnante aveva rilevato la disparità di trattamento rispetto ad altri coindagati, per i quali la episodicità delle condotte, analoga a quelle ascrivibili per l'accusa alla istante, era stata valorizzata in loro favore.
2.3 Col terzo motivo di ricorso denuncia ancora la difesa ricorrente violazione di legge sulla contestata aggravante di appartenenza al clan malavitoso dei AN e difetto di motivazione sul punto, sul rilievo che la AN è stata assolta dall'accusa di partecipazione associativa ex art. 416-bis c.p., e che non può ritenersi l'aggravante in parola solo per precedenti condanne o per formali imputazioni.
2.4 Col quarto motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente la mancanza di motivazione in relazione alla contestata aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 sul rilievo che la genericità delle accuse e delle dichiarazioni accusatorie in ordine alle modalità del pagamento del "pizzo", impedisce di apprezzare e conoscere gli elementi in base ai quali è stato ritenuto provato il metodo mafioso, ovvero la valenza agevolatrice della condotta in favore del clan.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ai fini dell'emissione di una misura cautelare personale, giova ribadirlo, per "gravi indizi di colpevolezza" ex art. 273 c.p.p., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che, contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova, non valgono di per sè a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato ai fini della pronuncia di una sentenza di condanna, e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso il prosieguo delle indagini, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (principio ampiamente consolidato;
tra le tante:
Cass., Sez. 6, 06/07/2004, n. 35671). Nel caso di specie il Tribunale ha richiamato, da una parte le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia IC SI, già fidanzato della figlia della ricorrente e di TO VA, figura importante del clan AN, e quelle della vittima dell'estorsione per cui è causa. Il primo ha riferito di essere stato parte dell'associazione malavitosa coinvolta nel procedimento e di aver personalmente riscosso il "pizzo" dai titolari di diversi esercizi commerciali ed il secondo ha raccontato la sua storia di estorto, della protezione, risalente nel tempo, accordatagli dal clan dietro versamento di Euro 130 mensili, nonché dei versamenti eseguiti nelle mani della ricorrente, in occasione degli accessi alla sua ricevitoria della stessa in occasione delle sue vincite al lotto. Al quadro probatorio in tal guisa delineato, coerente e logico nella sua elaborazione e nella sua valutazione critica, soprattutto se inserito nella presente fase processuale, la difesa istante ha opposto ragioni di merito, incentrate sullo svilimento indiziario delle circostanze viceversa valorizzate dai giudicanti, eppertanto non proponibili in questa sede.
In tale prospettiva giova sottolineare la sufficienza del racconto della parte offesa, la quale ha indicato una triste vicenda estorsiva risalente nel tempo, ed alla quale ha partecipato negli anni 2009- 2010 la ricorrente, poco importa se sistematicamente ovvero saltuariamente, se in prima persona ovvero come collettrice, giacché si appalesano queste circostanze affidate agli accertamenti ulteriori delle indagini in corso. Infondato è pertanto il primo motivo di ricorso.
2. Quanto al secondo motivo di impugnazione occorre rilevarne la palese genericità e la manifesta infondatezza, giacché non valutabile da parte di questa istanza di giustizia la denunciata disparità di trattamento con altra posizione processuale, peraltro denunciata in palese violazione del principio di autosufficienza.
3. Non condivisibile appare anche il quarto motivo di censura. Il racconto della p.o., infatti, e le dichiarazioni del collaboratore di giustizia evidenziano la ricorrenza sia del metodo mafioso nell'esercizio dell' attività estorsiva, giacché esplicitamente riconosciuto che il "pizzo" veniva versato per ottenere la tutela mafiosa (espressione tipica di metodo mafioso) sia che le somme estorte agevolavano il clan malavitoso, egemone sul quel territorio e percettore del profitto rinveniente dal reato.
4. È viceversa fondato, infine, il terzo motivo di impugnazione. Quanto all'aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3, richiamato dall'art. 629 c.p., comma 2, ha sottolineato il Tribunale l'inserimento familiare della ricorrente in un noto ed attivo clan mafioso (cugina del capo, moglie di un esponete apicale del gruppo) responsabile, per la vittima, dell'estorsione dedotta nel processo e della pratica del pizzo da anni ed anni. È noto peraltro l'insegnamento di questa Corte, che ha avuto più volte occasione di affermare il principio secondo cui, per la ricorrenza dell'aggravante in parola, è necessario che sia accertata l'appartenenza dell'agente ad un'associazione di tipo mafioso, anche se non è poi richiesto che vi sia stata una sentenza di condanna o una formale imputazione in ordine al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. (Cass. Sez. 5, 08/04/2009, n. 26542; Cass., Sez. 6, 22/01/2008, n. 270409. Nel caso di specie una sentenza sul punto vi è stata ed è stata di contenuto assolutorio rispetto all'accusa di cui all'art. 416-bis c.p. mossa alla ricorrente, circostanza questa non considerata dal tribunale, ma decisiva ai fini della ipotizzabilità dell'aggravante in esame secondo insegnamento di legittimità.
5. L'ordinanza va, conclusivamente, annullata limitatamente a detta aggravante, con rinvio al Tribunale di Catania affinché provveda, in piena libertà di giudizio, ad un nuovo esame al riguardo, in esso considerando il dato assolutorio innanzi indicato.
P.Q.M.
la Corte annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3 e rinvia per nuovo esame sul punto al tribunale di Catania. Rigetta nel resto il ricorso. DISPONE trasmettersi a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2012