Cass. pen., sez. V, sentenza 30/05/2025, n. 20227
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Sentenza 30 maggio 2025

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La circostanza aggravante di cui all'art. 71, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che prevede un aumento di pena se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione, si applica anche nel caso in cui tale misura sia stata revocata a causa di elementi sopravvenuti che hanno mutato il quadro del giudizio di pericolosità del prevenuto. (In motivazione, la Corte ha precisato che, diversamente, l'aggravante non può essere applicata nel caso di revoca determinata dalla carenza originaria dei presupposti di imposizione della misura).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 30/05/2025, n. 20227
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20227
    Data del deposito : 30 maggio 2025

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