Sentenza 30 maggio 2025
Massime • 1
La circostanza aggravante di cui all'art. 71, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che prevede un aumento di pena se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione, si applica anche nel caso in cui tale misura sia stata revocata a causa di elementi sopravvenuti che hanno mutato il quadro del giudizio di pericolosità del prevenuto. (In motivazione, la Corte ha precisato che, diversamente, l'aggravante non può essere applicata nel caso di revoca determinata dalla carenza originaria dei presupposti di imposizione della misura).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/05/2025, n. 20227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20227 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
20227-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da:
GRAZIA SA ANNA CO TIZIANO MASINI ANDREINA OCCHIPINTI
RI ES TE
HE CO
ha pronunciato la seguente
-Presidente -
-Relatore -
SENTENZA
sul ricorso proposto da: AP FA nato a [...] il [...]
In caso di diffusione del presente provvedimento omanere le generalità e gli altri lenticativi. a norma la 52 digs. 196/03 quinto: disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge
Sent. n. sez. 560/2025 UP 06/05/2025 R.G.N. 6119/2025
avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr.Tomaso Epidendio, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il difensore dell'imputato ha inoltrato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale, con cui ha insistito nei motivi di ricorso.
Ritenuto in fatto
1.E' stata impugnata con ricorso per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Milano del 9 gennaio 2025, che ha confermato la condanna inflitta in primo grado a LI FA in ordine
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ai delitti di cui agli artt. 582 cod. pen. e 612 cod. pen., con l'aggravante di cui all'art. 71 comma 1 del D. Lgs. n. 159 del 2011, commessi in danno di EL ED AR DO.
2.Tramite difensore abilitato, sono stati sviluppati tre motivi d'impugnazione, sintetizzati a norma dell'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Il primo motivo ha denunciato inosservanza della legge penale e vizi di motivazione in rapporto alla mancata acquisizione al fascicolo del dibattimento, ai sensi dell'art. 236 cod. proc. pen., del certificato del casellario giudiziale relativo alla persona offesa, in quanto influente sul giudizio di credibilità del querelante, da ritenersi in ogni caso censurabile.
2.2. Il secondo motivo ha dedotto ricorrenza dei medesimi vizi in ordine alla mancata applicazione della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., che sarebbe stata illogicamente esclusa sul mero presupposto di una sentenza irrevocabile di condanna per lesioni personali e dell'affermata continuazione tra i reati oggetto del verdetto, che non costituiscono, di per sé, elementi ostativi a tale riconoscimento. Il fatto sarebbe invece insignificante, perché produttivo di conseguenze lievissime in danno della parte lesa.
2.3. Il terzo motivo ha lamentato una carenza di motivazione in punto di conferma della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 71 comma 1 D. Lgs. n. 159 del 2011, poiché il ricorrente, in separato procedimento, è stato prosciolto dall'accusa che ne aveva determinato il giudizio di pericolosità sociale ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di p.s., ragion per cui tale misura è stata revocata dal Tribunale competente il 13 settembre 2022, prima della sentenza di primo grado. Sarebbe ravvisabile ingiusta disparità di trattamento con colui il quale, condannato per illecita violazione delle prescrizioni inerenti ad una misura di prevenzione, sia stato prosciolto proprio per il venir meno della misura medesima dopo la commissione del reato.
Considerato in diritto
Il ricorso, a tratti inammissibile, è nel complesso infondato.
1.Il primo motivo è generico, non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato.
1.1.Il profilo di a-specificità è di natura intrinseca, perché non chiarisce in primo luogo quale incidenza disgregativa dell'impianto argomentativo della doppia conforme avrebbe avuto l'acquisizione agli atti del fascicolo del dibattimento del certificato penale della persona offesa, dal momento che, di tutta evidenza, la constatazione della sussistenza di stigmi giudiziari in pregiudizio della vittima del reato non si ripercuote direttamente ed automaticamente sul giudizio di attendibilità del suo racconto.
1.2.Per altro verso, per costante giurisprudenza di legittimità, le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale
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responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (sez. U n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214); si è anche precisato, a corredo del principio così radicato, che l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto riferimento a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (es cfr. tra le altre, Sez. 4, 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609- 01); nel caso di specie, il giudice d'appello, peraltro in un contesto di doppia conforme nel quale gli articolati delle sentenze di merito si integrano a vicenda, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici. Ed invero (cfr. pagg.
4-5 della sentenza impugnata, che ha richiamato le proposizioni della pronuncia del primo giudice), le decisioni di merito hanno fatto buon governo delle citate indicazioni interpretative a riguardo della valutazione di attendibilità intrinseca del narrato, scevro da intenti calunniosi, della parte lesa, del resto priva di ragioni di acredine, nemmeno allegate dall'imputato, confortate dalla certificazione medica della lesioni e dal contenuto della registrazione della concitata interlocuzione, attivata dalla vittima, con l'apparato cellulare, nell'immediatezza dei fatti. Le lagnanze mosse con il ricorso per cassazione sono versate in fatto, sollecitano cioè la Corte ad una non consentita rivisitazione del materiale probatorio (ex multis, sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944) e, infine, si rivelano anche manifestamente infondate perché in contrasto con i consolidati principi ermeneutici della giurisprudenza di legittimità.
2.Anche il secondo motivo è aspecifico e manifestamente infondato. I criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod.pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, e alternativi quanto al diniego (sez. 5, n. 16537 del 11/01/2023, dep. il 18/04/2023, Leveque, non massimata;
cfr. in motivazione Sez. U Tushaj, n. 13681 del 25/02/2016, l'esiguità del disvalore è frutto di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno ed alla colpevolezza), nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (ed invero, secondo il tenore letterale dell'art. 131-bis cod.pen. nella parte del primo comma, qui rilevante, la punibilità è esclusa quando per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità (Sez. 3 n. 893 del 28/06/2017, Rv. 272249; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678; Sez. 7, Ord.n. 10481 de/ 19/01/2022, Rv. 283044). Questa Corte, ha poi precisato
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che la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a diversi indicatori, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (Sez.3, n.43604 del 08/09/2021, Cingolà, Rv. 282097). Detto ciò, il motivo di impugnazione, che si arresta a rilievi epidermici e fuori asse, non si misura con la ratio decidendi della sentenza della Corte territoriale, che da un lato ha sottolineato le modalità intensamente aggressive della condotta complessiva - di per sé sufficienti ad escludere la particolare tenuità del fatto e dall'altro ha richiamato l'esistenza di un pregiudizio penale specifico, a rimarco (non dell'abitualità ma) della inclinazione alla violenza, concretamente ostesa dall'imputato nella vicenda oggetto di scrutinio.
3.Il terzo motivo, a sua volta, non coglie nel segno, per diversi ordini di ragioni.
3.1.L'art. 71 comma 1 del D. Lgs. n. 159 del 2011 stabilisce che per una serie di reati ivi elencati è prevista una circostanza aggravante, quando il fatto sia commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. La giurisprudenza di legittimità ormai pressochè costante si è soffermata sull'interpretazione del precetto secondo l'intenzione del legislatore e l'esegesi delineata ne ha colto il profilo di peculiare rigore, nel senso che l'inasprimento di pena ivi previsto rinviene "la sua ragione giustificativa nell'avvertita necessità di contrastare in maniera più decisa ed efficace, stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, il comportamento di coloro che, colpiti da un provvedimento di applicazione della misura di prevenzione, non indugiano a commettere reati di particolare natura" (sez. 6, n. 36640 del 10/07/2014, Rizzo, Rv.260334; sez. 2, n. 1009 del 26/11/2021, Galati, Rv. 282583). Depone in tale direzione e dunque per un'impostazione ermeneutica che ne esalta la portata di tendenziale intransigenza - l'inciso che ne sancisce l'estensione applicativa al "tre anni" successivi alla cessazione dell'esecuzione della misura di prevenzione, sintomo della precisa volontà del legiferante di rimarcare gravità e riprovazione della consumazione del reato da parte di colui che dallo stigma della condizione soggettiva sia stato attinto, benchè ne sia terminata l'esecuzione.
3.2. Per affrontare la questione posta con il motivo di ricorso, è opportuno prendere le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 18 del 10 dicembre 1997, Pisco, che ha stabilito che l'interesse al riconoscimento della insussistenza originaria delle condizioni che legittimano l'adozione del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione trova tutela nell'istituto della revoca previsto dall'art. 7, secondo comma, della L. n. 1423/1956 (ora dall'art. 11, secondo comma, del D. Lgs. n. 159 del 2011, a seguito dell'abrogazione della L. n. 1423 del 1956), ritenuto idoneo ad estendere la sua area di operatività anche a quelle situazioni sopravvenute, per la conoscenza del giudice, al giudicato, nel nostro caso costituito dalla definitività della misura di prevenzione applicata con decreto all'interessato. Tale
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disposizione trova la sua ratio in quanto di natura derogatoria rispetto al principio generale dell'intangibilità del giudicato, che nella materia delle misure di prevenzione vale rebus sic stantibus e tanto perché la pronuncia applicativa della misura di prevenzione non accerta un fatto di reato e la sua riferibilità a soggetto determinato, ma una condizione individuale, uno status di una persona. In parte motiva, la decisione ha osservato che "la giurisprudenza" della Suprema Corte "non ha il minimo dubbio che nel giudizio di impugnazione avverso il provvedimento che ha applicato la misura, sia possibile revocare questo provvedimento o ex tunc, ove si accerti la insussistenza originaria della pericolosità anche per motivi emersi dopo l'applicazione della misura, o ex nunc, qualora si accerti che la pericolosità, esistente nel momento di applicazione della misura, è cessata per essere mutati i necessari presupposti di fatto"; in altre parole, la revoca - o nel caso di impugnazione diretta del decreto - l'annullamento del provvedimento impositivo della misura di prevenzione "può avvenire per motivi di legittimità perché emanato contra legem ed in tal caso opera ex tunc, ossia fin dal momento della sua emanazione, ovvero per motivi sopravvenuti di opportunità o di convenienza, ossia per il venir meno della pericolosità sociale ed allora ha efficacia ex nunc", dalla emanazione del provvedimento di revoca o di annullamento, "fermi restando gli effetti giuridici già prodotti". L'istituto della revoca di cui all'art. 11 comma 2 del D. Lgs. n. 159 del 2011 deve essere allora utilizzato "per far cessare l'esecuzione del provvedimento sia se sopravvengano cause indicative della cessazione della pericolosità sociale in precedenza sussistenti revoca ex nunc - sia se si accerti - revoca ex tunc la insussistenza ab origine della pericolosità, la insussistenza, cioè, fin dall'inizio delle condizioni che legittimano il provvedimento". Lo strumento della revoca, coerentemente con la finalità prevista dalla legge, è funzionale anche a rimuovere "gli effetti negativi che sono di regola prodotti dal giudizio di pericolosità sociale del proposto, che sopravvivono alla esecuzione del provvedimento applicativo della misura (es. art. 67 D. Lgs. n. 159 del 2011).
3.3. A sostegno delle citate osservazioni vi è il principio "dell'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al procedimento penale". Detta autonomia comporta, tra l'altro, che l'assoluzione dai reati i quali siano stati posti "a fondamento del giudizio di pericolosità, non necessariamente faccia venir meno ex tunc il giudizio di pericolosità" (cfr. sez. U Pisco cit.). Da tale autonomia discende, pertanto, che nel giudizio di prevenzione e dunque anche in sede di revoca o modifica del relativo provvedimento possono avere rilievo i "fatti storici" accertati o le cui informazioni siano state acquisite, sia nell'ambito del procedimento di prevenzione, sia nell'ambito del processo penale, anche se in ipotesi non ritenuti idonei o sufficienti ai fini di una sentenza di condanna (sez. U n. 18 del 03/07/1996, Simonelli e altri, Rv. 205261).
3.4.E ciò in particolare quando si tratti di una delle categorie di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 159 del 2011, come nel caso in disamina, ovvero si discetti di persone che possono essere attinte da un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica e dalla misura di prevenzione
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personale in quanto semplicemente "indiziate" di taluno dei delitti ivi elencati, tra cui il delitto di cui all'art. 612 bis cod. pen.; non è rigorosamente necessario l'apprezzamento di condotte delittuose corrispondenti al tipo criminologico della norma che si intende applicare, essenzialmente ricavabile dagli esiti dei procedimenti penali, come invece previsto per i soggetti di cui all'art. 1 del D. Lgs. medesimo secondo l'interpretazione "tassativizzante" tracciata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 2019 (cfr. anche sez.1, n. 43826 del 19/04/2018, R., Rv. 273976; sez. 6, n. 53003 del 21/09/2017, D'Alessandro, Rv. 272268, che aveva posto l'accento sul concetto di "abitualità" esistenziale propria del giudizio di pericolosità generica di cui all'art. 1 D. Lgs. n. 159 del 2011 per inferire la necessità di riscontri costituiti da provvedimenti giurisdizionali di condanna). Ciò che certamente si esige, anche con specifico riferimento alle categorie di "indiziati" di cui all' art. 4 D. Lgs. n. 159 del 2011, è che non vi sia inconciliabilità assoluta tra i fatti-reato oggetto di assoluzione nel merito e fatti storici posti a fondamento del giudizio di pericolosità della misura di prevenzione perché, in tal caso, opera il dissolvimento ex tunc del presupposti di quest'ultima (tra le varie, sez. 1, n. 36080 del 11/09/2020, Cavazza, Rv. 280207).
3.5. Orbene, la difesa, sin dal processo di primo grado, ha offerto prova della revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza comminata al prevenuto, intervenuta tuttavia per ragioni sopravvenute ovvero per lo stimato affievolimento, fino ad eliminarli, degli indici di pericolosità sociale che ne avevano determinato l'irrogazione (sez. 6, n. 20566 del 09/05/2019, Coppola, Rv. 275753) - e non per carenza di primigenio fondamento, ovvero per insussistenza dei presupposti di imposizione della misura. Il tribunale competente per le misure di prevenzione ha assunto contezza della decisione di proscioglimento adottata dal Tribunale di Sondrio nei confronti del ricorrente per il reato di atti persecutori in pregiudizio di IN ER a causa della ritenuta "inidoneità delle condotte poste in essere dal LI a determinare le conseguenze tipiche della fattispecie incriminatrice quali il cambiamento delle abitudini di vita ed il perdurare di un grave stato di ansia", non però - osserva il collegio per l'insussistenza dei comportamenti reiterati di minaccia o molestia che quell'evento avrebbero dovuto determinare ai fini del perfezionamento del delitto abituale, che tuttavia possono essere vagliati nell'autonomo contesto di un giudizio di prevenzione perché sintomatici di concreta pericolosità; ha, quindi, statuito che "l'intervenuta assoluzione per insussistenza del fatto-reato più recente conduce a ritenere non più attuale il giudizio di pericolosità sociale formulato nei confronti di LI FA pur nella considerazione di pregresse condotte penalmente illecite, perpetrate in danno di altra persona offesa, richiamate con le argomentazioni del provvedimento e che "in conclusione, si ritengono dunque sussistenti i presupposti per la revoca della misura, non emergendo dagli atti elementi indicativi della permanenza della pericolosità sociale del sottoposto e della necessità di mantenere nei suoi confronti il regime di controllo". La pronuncia di revoca della misura di prevenzione non ha comportato effetti retrospettivi di natura rescindente del giudizio di
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pericolosità, ma ne ha considerato l'estinzione a cagione dell'avveramento di circostanze postume. Né appare possibile formulare differente valutazione, poiché il difensore si è limitato a dar conto del dispositivo del verdetto assolutorio del Tribunale di Sondrio e non ne ha allegato il percorso motivazionale;
non ha illustrato ed approfondito, come sarebbe stato suo onere nel rispetto dei parametri di specificità nella redazione dei motivi di impugnazione, dati ed indicatori suscettibili di influire sul presente scrutinio, il cui perimetro delibativo trova un limite originario nella severità della disciplina riservata alla commissione del reato da parte di chi sia soggetto (o sia stato assoggettato) a misura di prevenzione personale, tratta dalla voluntas del legislatore.
3.6. Il proscioglimento pieno con decisione irrevocabile per il reato più recente, che aveva scandito il "culmine" della caratterizzazione soggettiva e radicato l'attualità del giudizio di pericolosità sociale del proposto, non ha dunque inciso sulla legittimità della misura di prevenzione, non ha espunto con efficacia originaria il profilo distintivo della pericolosità, desunto dai comportamenti che sono stati a tal proposito valorizzati e non genera alcun automatismo sul giudizio di "attualità" della pericolosità sociale originariamente formulato con il decreto impositivo della misura prevenzionale, che non si fonda, per sua natura, soltanto sui singoli provvedimenti giurisdizionali di condanna o di assoluzione, ma rappresenta il risultato di una più ampia e approfondita analisi di riprovevolezza della condotta complessivamente tenuta dal proposto, che deve prendere le mosse e svilupparsi non necessariamente al lume dell'accertamento della commissione di "reati", ma da "fatti sintomatici di pericolosità sociale, di qualunque tipo, purché obiettivamente verificabili, e quindi pur se non costituenti reato" (sez.6, n. 49583 del 03/10/2018, Mancuso, Rv. 274434). Permane dunque la ragione giustificatrice dell'elemento aggravatore del reato di lesioni personali contestato all'imputato (art. 71 comma 1 D. Lgs. n. 159 del 2011), ovvero l'apprezzamento di più profonda censura del reato commesso nel periodo di vigenza della misura di prevenzione, perché ancorato al giudizio di allarmante pericolosità che della misura di prevenzione ha rappresentato indefettibile presupposto, venuto meno soltanto con efficacia ex nunc, ovvero al momento della decisione di revoca della misura di prevenzione.
4.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
5. A norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, stante la natura del reato di lesioni personali, va disposto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
P.Q.M.
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rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, 06/05/2025
Il consigliere estensore
IA IN
DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi 3.0 MAG 2025. IL CANCELLIERE ESPERTO SA Belmonte
Il Présidente
RA OS NN CO