Sentenza 4 dicembre 2017
Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/12/2017, n. 8188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8188 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2017 |
Testo completo
08 18 8 -18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 04/12/2017 ANTONIO SETTEMBRE Presidente - Sent. n. sez. 2768/2017 ALFREDO GUARDIANO REGISTRO GENERALE BARBARA CALASELICE N.9659/2017 IRENE SCORDAMAGLIA Rel. Consigliere - PAOLA BORRELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI RI AN nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 17/05/2016 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' Udito il difensore L'AVV.TO RICCI CHIEDE L'ANNULLAMENTO SENZA RINVIO L'AVVOCATO GALASSO INSISTE PER L'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO RITENUTO IN FATTO 1. NI IS LI, imputato dei delitti di tentato omicidio in concorso in danno di NA IM (capo A) e di detenzione e porto di arma comune da sparo in concorso (capo B), ricorre, per il tramite dei difensori, avverso la sentenza pronunciata - all'esito del giudizio di rinvio disposto da questa Corte con sentenza Sez. 1^, n. 11174/2015 - dalla Corte di appello di Milano in data 17 maggio 2016, la quale, confermato il giudizio di responsabilità emesso dal Tribunale di Milano per i titoli di reato indicati, ha rideterminato la pena inflittagli.
2. Il giudice distrettuale ha adempiuto al compito devolutogli con la sentenza rescindente procedendo all'audizione della persona offesa FI IM che ha ribadito le proprie dichiarazioni ritrattatorie già anticipate con un memoriale fatto pervenire alla Corte di appello prima dell'inizio del giudizio di secondo grado e all'analisi di quegli aspetti che la Corte di cassazione, - nell'annullare la sentenza della Corte di appello di Milano in data 16 luglio 2013, ha ritenuto meritevoli di una più adeguata risposta sul piano argomentativo, nonché dei motivi di impugnazione dichiarati assorbiti. Al termine di tali operazioni il Collegio di merito ha reputato come assolutamente non veritiere le nuove dichiarazioni di NA IM, perché scaturite dal clima di paura e soggezione nei confronti di NI IS e del suo 'entourage', così come scarsamente attendibili quelle rese dai testimoni AN IC, AR NO, MU OB e ND CA e dal coimputato EO AL, perché tutte contrassegnate dall'evidente scopo di salvaguardare il NI e, comunque, smentite da una messe di elementi di prova di natura dichiarativa e documentale. Ha, invece, ribadito la valutazione di piena attendibilità dei contributi testimoniali della defunta MO IC (compagna del NA), di IO LO, di NI NZ e di DE AN IA. Ha, inoltre, chiarito che l'incrocio delle risultanze dei tabulati delle utenze telefoniche in uso al NI e al EO offriva un sicuro riscontro alle dichiarazioni rese da MO IC e da NA IM, che avevano concordemente dichiarato di essere stati chiamati dal NI per fissare un appuntamento presso il bar Los Hermanos, posto che le stesse dimostravano che i coimputati si trovavano assieme nei pressi della Piazza MO di Milano nelle ore antecedenti il fatto per il quale vi è processo e che l'utilizzo del telefono del EO da parte del NI era da imputarsi ad una esigenza di cautela da parte di questi, che coltivava il proposito di realizzare di lì a poco una spedizione punitiva nei confronti del NA;
che il gesto del braccio posto dal NA 2 sulla spalla di EO, inizialmente amichevole e poi interdittivo della manovra di quest'ultimo di divincolarsi dal contatto, non giustificava per nulla la reazione sproporzionata del EO, che gli sparava più colpi con l'arma che portava con sé da distanza ravvicinata;
e che il cenno degli occhi e della mimica facciale interpretato dal NA come il segnale di agire, in ogni caso, non rivestiva un'importanza decisiva, atteso che, alla luce della complessiva ricostruzione della vicenda, lo stesso NA era, sin dall'origine, l'obiettivo, noto al EO, di quella che era stata concepita e organizzata come una vera e propria spedizione punitiva. Ha concluso, dunque, con il ritenere accertato che il NI fosse il mandante del tentato omicidio di NA IM, del quale era stato esecutore materiale EO AL - già giudicato e condannato per questo fatto con sentenza ormai irrevocabile -, consumatosi la sera del 5 ottobre 2006 sul piazzale antistante il bar Los Hermanos di Milano, dopo che, poche ore prima, all'interno del bar Fantastic della stessa città, il NA e altro soggetto, a nome OV, avevano aggredito NI, il quale in quella lite aveva avuto la peggio, sentendosi, per l'effetto leso nel proprio prestigio di capo dell'ambiente criminale della zona o di quello della tifoseria organizzata juventina, così da concepire la vendetta nei confronti dei soggetti che a tale situazione l'avevano esposto. Ha escluso, infine, che il NI potesse beneficiare della diminuzione di pena di cui all'art. 116, comma 2, cod. pen., stridendo la tesi del concorso anomalo con tutta la ricostruzione della vicenda, non potendosi dubitare che lo scopo dell'incontro tra il NI e il NA non fosse di chiarimento di quanto accaduto poco prima presso il bar Fantastic, posto che, altrimenti, non vi sarebbe stata alcuna necessità di farsi accompagnare dal EO;
il quale, invece, doveva ritenersi che si fosse portato armato nel luogo degli accadimenti, su richiesta del NI, proprio per assicurare il buon esito della spedizione punitiva, ai cui effetti, oltretutto, quest'ultimo si era ben guardato dal porre rimedio, dal momento che si era astenuto dal soccorrere la vittima e, anzi, si era dato alla fuga assieme allo sparatore.
3. L'atto di impugnativa proposto dall'imputato prospetta quattro motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 627, comma 3, 125, comma 3, 192, comma 1, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nonché vizi argomentativi declinati nella forma dell'apparenza di motivazione, del travisamento della prova, dell'illogicità e della contraddittorietà del ragionamento seguito dal giudice censurato. In particolare lamenta che, in violazione del divieto imposto al giudice del rinvio - in caso di annullamento per vizio di motivazione di fondare la decisione all'esito del giudizio rescissorio sugli stessi argomenti di cui sia stata dichiarata l'insufficienza o l'illogicità all'esito del 3 giudizio rescindente, la Corte meneghina ha nuovamente confermato la responsabilità dell'imputato attraverso un ragionamento probatorio ripreso pressocché integralmente dalla sentenza di primo grado, ancorché i passaggi argomentativi di quest'ultima, trasfusi nella sentenza di secondo grado annullata, fossero stati giudicati carenti dalla Corte di cassazione, e senza, comunque, tener conto dei rilievi critici ad essa rivolti formulati nell'atto di gravame. Stigmatizza, perciò, il ragionamento seguito dal giudice del rinvio per pervenire al giudizio di inattendibilità della ritrattazione della persona offesa NA e deduce l'assenza di motivazione, quanto alla ritenuta presenza dell'imputato in Piazza MO al momento della sparatoria, nonché il travisamento di prova decisiva, con riferimento alle risultanze dei tabulati telefonici e alle dichiarazioni del teste AR. Prospetta il vizio di motivazione apparente nonché quello di travisamento della prova con riguardo alla giustificazione fornita dal giudice del rinvio quanto alla circostanza che il NI fosse l'autore delle telefonate effettuate con il telefono di EO alla compagna di NA per dar loro appuntamento poco più tardi presso il bar Los Hermanos di Piazza MO, nonché quanto all'orario della lite presso il bar Fantastic, non collocabile, secondo la tesi difensiva, prima delle ore 20,00 del 5 ottobre 2006, con la conseguenza che i contatti telefonici tra il NI e il EO sarebbero avvenuti prima e non dopo tale lite. Critica, infine, l'interpretazione delle testimonianze di LO IO e IC AN quanto alla lite verificatasi - all'interno del bar Fantastic tra NA e OV e IO e NI (secondo la tesi accusatoria fatta propria dai giudici di merito) - fornita dal giudice distrettuale, perché illogica ed apparente e strumentale al solo scopo di individuare il preteso movente dell'azione successiva presso il bar Los Hermanos.
3.2. Il secondo motivo articola la doglianza di vizio di violazione di legge, in relazione agli art. 627, comma 3, e 125, comma 3, cod. proc. pen., e di vizio argomentativo con riferimento alla valutazione delle testimonianze della persona offesa e della sua convivente e alla omessa considerazione di informazioni decisive emergenti dal procedimento probatorio. Segnala, in particolare, che il giudice censurato avrebbe apoditticamente sposato la tesi dell'attendibilità delle prime dichiarazioni rese dal NA, affermando l'inattendibilità delle seconde sulla base del mero espediente dialettico del clima di paura e soggezione che ammantava NI e il suo 'entourage', senza confrontarle, come invece sarebbe stato necessario, con i numerosi elementi di fatto in grado di confermarne la genuinità. Nondimeno la Corte del rinvio sarebbe incorsa in un clamoroso e decisivo errore, allorché avrebbe identificato le menti dell'inverosimile piano calunniatorio, realizzato ai danni del NI dal binomio 4 刈 MO - NA, nel personale del posto di polizia del presidio sanitario Fatebenefratelli ove il NA era stato ricoverato in conseguenza della sparatoria di cui era rimasto vittima, posto che nel gergo meneghino l'espressione "quelli del Fatebenefratelli" identifica il personale della Squadra Mobile presso la Questura di Milano che ha sede in Via Fatebenefratelli. In ogni caso la Corte territoriale si sarebbe sottratta al preciso compito di valutare le testimonianze acquisite nel loro complesso, così da verificare se le stesse si riscontrassero o smentissero a vicenda: tanto vale in particolare per la testimonianza di IC MO, di NZ NI, di AN IA DE.
3.3. Il terzo motivo sviluppa la censura di vizio di violazione di legge, in relazione agli art. 627, comma 3, e 125, comma 3, cod. proc. pen., e di vizio argomentativo quanto alla motivazione resa dal giudice del rinvio, in relazione alla natura del contatto intercorso tra il EO e il NA e al mandato omicidiario conferito dal NI al EO con un cenno degli occhi. Invero l'incedere argomentativo del giudice censurato sui punti del protocollo stilato dal giudice rescindente rivelerebbe più profili di fallacia e, comunque, non sarebbe appagante rispetto al compito di colmare i difetti motivazionali riscontrati nella sentenza cassata. Tanto emergerebbe laddove la Corte distrettuale, incorrendo in un vistoso travisamento della prova, interpreta il gesto del NA - di porre il proprio braccio sulla spalla del EO come amichevole e non come aggressivo;
quand'invece, a seguire i risultati della prova testimoniale, interpretato lo stesso come espressivo di un dinamismo violento da parte del NA, la reazione del EO sarebbe stata da qualificare non certo come legittima, ma sicuramente come impulsiva. Né a consimili critiche si sottrae la motivazione resa dalla stessa Corte con riguardo al cenno di comando impartito al EO dal NI con gli occhi e con la mimica del viso, l'apparenza del segno motivazione emergendo dalla riduttiva considerazione dello stesso, reputato quale elemento non decisivo, e dalla preterizione delle circostanze concitate nel quale esso ebbe a collocarsi, tali da renderlo difficilmente percepibile dal destinatario. Ugualmente scollata dai risultati probatori acquisiti sarebbe l'esclusione del riconoscimento del concorso anomalo del NI nel delitto di tentato omicidio commesso dal EO, posto che il suddetto convincimento troverebbe il proprio fondamento in una informazione sbagliata: vale a dire che il NI avrebbe ingaggiato il EO, assente in occasione della lite divampata presso il Bar Fantastic, per porre a segno, tramite costui, una spedizione punitiva nei confronti del NA e del OV, colpevoli di averne intaccato il prestigio in occasione della detta lite, dalla quale egli sarebbe uscito soccombente. Nessuna fonte testimoniale, invero, autorizzerebbe una 5 simile conclusione. Nondimeno costituisce una mera petizione di principio il ritenere che una spedizione punitiva si debba risolvere in un tentato omicidio, tale evento fuoriuscendo dall'ottica della prevedibilità di chi concordi con altri di impartire una lezione agli avversari.
3.4. Il quarto motivo eccepisce il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 56, 62 n. 2 e n. 5, 62-bis, 81, 133 cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen., nonchè vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, per non avere la Corte territoriale applicato la diminuzione di pena prevista per il delitto tentato nella sua massima estensione e, comunque, per avere omesso di darne adeguata motivazione, e per avere fondato il diniego delle attenuanti generiche su una motivazione apodittica che si alimenta al pregiudizio nei riguardi del ricorrente cui, peraltro, sono state illegittimamente negate le attenuanti della provocazione e del concorso doloso della vittima. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. -1. E' pregiudiziale la soluzione della questione posta dalla censura prospettata con il primo dei motivi di ricorso di inosservanza, da parte del giudice del rinvio, del dictum della richiamata sentenza rescindente di questa Corte (Sez. 1^, n. 11174/2015), avuto riguardo alla ratio decidendi di essa, che risiedeva nel rilievo di manifesta carenza motivazionale della sentenza della Corte di appello di Milano del 16 luglio 2013, di conferma della condanna inflitta dal Tribunale a NI IS LI, per i delitti di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen. e 2 e 4 I. n. 895 del 1967, perché ritenuto il mandante del tentato omicidio di NA IM, eseguito materialmente da EO AL, consumatosi nella tarda serata del 5 ottobre 2006 sul piazzale antistante il bar Los Hermanos di Milano. Orbene, è pacifica acquisizione giurisprudenziale che, in presenza di siffatta ragione di annullamento, afferente al deficit motivazionale, il giudice del rinvio è investito della cognizione dell'intero compendio probatorio, che è chiamato a rivisitare in piena libertà di convincimento, senza vincoli di sorta, essendo solo tenuto a rendere, in esito, risposta motivazionale scevra dai vizi di carenza o illogicità o manifesta contraddittorietà che avevano determinato l'annullamento della prima pronuncia (Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Knox e altri, Rv. 264861). Nell'elaborazione ermeneutica di questo Giudice di legittimità è, infatti, ricorrente l'affermazione secondo cui, a seguito di annullamento per vizio di 6 Sj motivazione, il giudice di rinvio è vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione, ma resta libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata: questo perché spetta esclusivamente al giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali (Sez. 6, n. 5552 del 29/03/2000, P.M. e P.C. in proc. Grisorio, Rv. 220563). Perciò, quando la sentenza è annullata per vizio della motivazione, eventuali valutazioni in fatto contenute nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice di rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento per l'individuazione del vizio o dei vizi segnalati e non, quindi, come dati che si impongono per la nuova decisione sul fatto a lui demandata (Sez. 4, n. 20044 del 17/03/2015, S. ed altri, Rv. 263864; Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014, Cataldo, Rv. 261760; Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, Grande Aracri e altri, Rv. 259811). Sulla base delle anzidette premesse è agevole pervenire, allora, alla conclusione che, nel caso di specie, non vi è stata alcuna elusione del dictum del Supremo Collegio. L'assunto da cui muovono le argomentazioni della pronuncia di annullamento, ossia che nella decisione a suo tempo impugnata non fosse stata data adeguata risposta ai rilievi critici mossi alla sentenza di primo grado con i motivi di gravame sì da rendere necessaria una rimeditazione dei temi con essi proposti e da colmare i vuoti argomentativi riguardanti i punti specificamente indicati (pag. 11 sentenza Sez. 1^n. 11174/2015), non impediva al giudice del rinvio di assumere a base del suo convincimento quegli stessi presupposti fattuali presi in considerazione dai precedenti giudici di merito e, per il tramite di essi, di addivenire ad un identico esito decisorio l'affermazione di - colpevolezza del NI a titolo di concorso morale nel tentato omicidio di NA E a tale risultato il Collegio del giudizio rescissorio è legittimamente pervenuto, valorizzando, del compendio probatorio riesaminato, tutti quegli elementi idonei a restituire della ricostruzione fattuale operata un quadro di insieme logicamente plausibile, sostenuto da inferenze dotate di innegabile razionalità e da massime di esperienza di comprovata valenza dimostrativa. Di talché, al cospetto, di un siffatto ragionamento, palesemente immune da quei rilievi di assertività che avevano inficiato la decisione cassata, il sindacato del giudice di legittimità è inibito.
2. Con riguardo alle ulteriori censure prospettate con il primo motivo, sub specie di vizi di motivazione per apparenza, illogicità e contraddittorietà della stessa e per travisamento della prova, che si dirigono sulla valutazione delle 7 刈 risultanze dei tabulati telefonici delle utenze in uso al NI e al EO e del contenuto delle dichiarazioni di NO AR, per dimostrare che la lite presso il bar Fantastic si era verificata dopo le ore 20,00 del 5 ottobre 2006; che l'imputato non era l'autore della chiamata di convocazione del FI in Piazza MO (effettuata con il telefono di EO) e che non era neppure presente nel luogo della sparatoria (trovandosi in compagnia del AR presso il locale Gioia 69), va evidenziato come tutte si sviluppino sul piano del fatto e siano tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dal decidente di merito, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati nell'art. 606 cod. proc. pen.: il che fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso a questo giudice di legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Nondimeno, vale evidenziare che non si coglie neppure in che cosa sarebbe consistito il preteso travisamento delle dichiarazioni di NO AR, acquisite in sede di indagini difensive ex art. 391-bis cod. pen. in data 8 luglio 2010, non essendosi attribuito ad esse un significato diverso da quello loro oggettivamente spettante, ma essendo state, invece, le stesse giudicate scarsamente attendibili non solo in ragione dei rapporti esistenti tra il propalante e l'imputato, ma anche in virtù della valutazione necessariamente unitaria e globale dei risultati del procedimento probatorio sul tema: in specie alla luce delle acquisizioni relative ai meccanismi di aggancio delle celle telefoniche siccome illustrate dall'ufficiale di Polizia Giudiziaria Bruno.
3. Pari infondatezza involge il secondo profilo di doglianza attinente la ritrattazione in sede di audizione disposta ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. - per adempiere al dictum della sentenza rescindente delle precedenti - dichiarazioni accusatorie rese, sia in sede di indagini che nel corso del giudizio di primo grado, dalla persona offesa ER IM, nonché le valutazioni di attendibilità o inattendibilità operate dal giudice di merito delle fonti testimoniali esaminate: tra queste, soprattutto, MO IC, AN IC, IO LO, NI NZ e DE AN IA. 8 3.1. Quanto alla ritrattazione della persona offesa, va chiarito che il principio cui il giudice penale deve attenersi in materia di valutazione della prova testimoniale, è nel senso che egli può assegnare peso probatorio tanto alla prima o alle prime dichiarazioni quanto a quella o a quelle successive, a seconda degli elementi in suo possesso nel caso concreto, con l'ulteriore precisazione che, in presenza di una ritrattazione non inequivocabilmente idonea a svalutare le precedenti dichiarazioni, è imposto un controllo più incisivo sulle dichiarazioni iniziali e sui motivi della variazione del dichiarato, potendosi poi anche pervenire, in presenza di una ritrattazione inattendibile o mendace, a ritenere che essa si traduca proprio perché tale - in un ulteriore elemento di conferma delle - originarie dichiarazioni accusatorie (Sez. 3, n. 3141 del 10/12/2013 dep. 23/01/2014, D.V., Rv. 259310; Sez. 5, n. 13275 del 19/12/2012 - dep. 21/03/2013, Di Maio, Rv. 255185). Da qui l'infondatezza del rilievo censorio prospettato, non essendovi ragioni per dubitare della correttezza logica e giuridica cui è pervenuta la Corte di merito in ordine alla inattendibilità della ritrattazione ed essendovi, invece, convincenti elementi per ritenere ampiamente attendibili le dichiarazioni accusatorie rese nel corso del giudizio di primo grado. Di tanto, infatti, il giudice distrettuale ha dato conto allorché ha evidenziato: come vi fosse traccia di plurimi indici di condizionamento della parte offesa predetta;
come l'ipotesi del complotto ordito dal personale della Polizia di Stato ai danni del NI, realizzato mediante il contributo della MO e del ER, indotto a calunniare l'imputato per proteggere la sua compagna, fosse priva di addentellati fattuali e, comunque, sguarnita di giustificazione;
come il contenuto del ridetto tardivo ripensamento - volto ad escludere la presenza del NI sia all'interno del bar Fantastic che sul piazzale antistante il bar Los Hermanos - si ponesse in frontale contrasto con l'oggetto delle dichiarazioni non solo di MO IC, ma anche dei testi AN, IO e LE, siccome corroborati dalle acquisizioni documentali in atti (risultanze dei tabulati telefonici e degli agganci delle celle). In ogni caso, anche con riferimento a tale specifica questione, nella motivazione della sentenza impugnata, non si ravvisa alcuna manifesta illogicità che la renda sindacabile in questa sede. Infatti, come si è già illustrato, nel momento del controllo di legittimità, la Suprema Corte non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento" (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. G 31/01/2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 2, n. 2436 del 21/12/1993 - 25/02/1994, Modesto ed altro, Rv. 196955).
3.2. Non può, inoltre, per giurisprudenza costante di questa Corte, formare oggetto di ricorso per Cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo ovviamente il controllo sulla congruità e logicità della motivazione (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota e altro, Rv. 262575; Sez. 4, n. 8090 del 25/05/1981, Rv. 150282), atteso che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema.
3.3. Sul versante del dedotto vizio di travisamento della prova, omette, il ricorrente, in primo luogo, di adempiere correttamente all'onere di autosufficienza del ricorso, visto che i verbali delle dichiarazioni rese dal NA, dal EO (quale imputato di procedimento connesso), dal IO e dal MO non sono allegati nella loro interezza, essendosi, in tal modo, preclusa al Collegio la possibilità di verificare se il significato assegnato dal giudice censurato alla prova dichiarativa dedotta, complessivamente considerata, sia palesemente difforme da quello che da essa è oggettivamente desumibile. La doglianza così articolata fa mostra di tenere in non cale il pacifico insegnamento impartito da questa Corte di legittimità secondo il quale, quando oggetto della denuncia di vizio della motivazione, è il contenuto di dichiarazioni testimoniali, requisito di ammissibilità del ricorso è la produzione integrale dei verbali nei quali quelle dichiarazioni sono inserite ovvero la loro integrale trascrizione nel ricorso, giacché tale integralità, stante l'impossibilità per il giudice di legittimità di accedere agli atti, è essenziale per consentire di verificare se il "senso o significato probatorio" dedotto dal ricorrente sia congruo al "complesso" della dichiarazione (Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 1, n. 6112 del 22/01/2009, Bouyahia, Rv. 243225; Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, Buzi, Rv. 241023). Trascura, oltretutto, il ricorrente di tenere nel debito conto che è ius receptum che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova è ravvisabile quando l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, ferma restando l'intangibilità della 10 اللا valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207) e che, ove il detto vizio afferisca a prove dichiarative, lo stesso per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è, pertanto, da escludere che integri il suddetto difetto un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 - dep. 27/02/2013, Maggio, Rv. 255087). Deve, infatti, ribadirsi che una fonte dichiarativa è, per sua stessa definizione, scandita da significanze non univoche: infatti, salvi i casi limite in cui l'oggetto della deposizione sia del tutto definito o attenga alla proposizione di un dato storico semplice e non opinabile, la testimonianza è sempre il frutto di una percezione soggettiva del dichiarante anche se attiene a fatti di sua diretta scienza, con la conseguenza che il giudice di merito, nel valutare i contenuti della deposizione testimoniale, è sempre chiamato a "depurare", in diversa misura, il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante: ossia dalla sua capacità cognitiva, dalla sua sensibilità percettiva ed emotiva, dal suo stato di coinvolgimento o meno negli accadimenti che rievoca e descrive (Sez. 4, n. 15556 del 12/02/2008, Trivisonno, Rv. 239533). Poiché, nel caso in esame, con riguardo alle dichiarazioni rese da IC AN, NZ NI e AN IA DE - i cui verbali sono stati prodotti nella loro integralità il Collegio di appello ha mostrato di averle analizzate con puntualità e di averle valutate secondo i criteri della logica plausibilità, la tenuta della sentenza non può, pertanto, certamente rimanere compromessa, come vorrebbe il ricorrente, dall'interpretazione diversa di qualche passaggio della prova testimoniale dedotta: ciò tanto più alla luce del principio di diritto secondo cui la sentenza costituisce un tutto coerente ed organico, di talché, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa non può essere preso in sé, ma va posto in relazione agli altri (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789; Sez. 5, n. 8411 del 21/05/1992, Chirico ed altri, Rv. 191487). Alla stregua di tali parametri ermeneutici, deve registrarsi che, con incedere argomentativo puntuale e volutamente diretto a superare i rilievi di assertività sollevati nei confronti della sentenza annullata, il giudice del rinvio ha evidenziato le ragioni per le quali la testimonianza del IO, che aveva narrato della lite tra NI, ER e OV all'interno del bar Fantastic dovesse ritenersi credibile e attendibile a differenza di quella del AN, contrassegnata da plurime contraddizioni e incongruenze tutte perspicuamente segnalate (pag.. 11 8, 9 e 10 sentenza impugnata), e ha valutato le singole cadenze fattuali ritraibili dalle testimonianze di LE NZ e DE AN IA non in modo atomistico, ma raccordandole con quelle riferite dalla MO e dal NA, in un quadro organico che si è fatto carico di fornire una ricostruzione della fattispecie concreta in termini di plausibile ragionevolezza. Tanto si coglie, in particolare, laddove la Corte territoriale ha ripercorso i momenti salienti del cuore della vicenda, quello della sparatoria in Piazza MO, a partire dall'arrivo del NI e del EO a bordo dello scooter, intorno alle ore 22,50 del 5 ottobre 2006; alla discussione animata intercorsa tra il primo e la MO;
alla concitazione del contatto tra il EO e il FI e alla subitanea esplosione di colpi di arma da fuoco a distanza ravvicinata da parte del EO nei confronti del secondo;
alla repentina fuga dello sparatore e del NI. Invero del dinamismo fattuale e degli elementi significativi ai fini dell'attribuzione delle responsabilità il decidente ha reso una motivazione completa e compatibile con i comuni canoni inferenziali tratti dalla logica e dalle 1 massime di esperienza;
sicchè la stessa può essere più o meno condivisibile ma supera indenne il vaglio di questa Corte di legittimità. In proposito, occorre rilevare che, al cospetto della testimonianza della MO, della cui attendibilità non si è mai potuto seriamente dubitare, le sue dichiarazioni non essendo state neppure incrinate dalle presunte ragioni di smentita addotte dalla difesa del ricorrente (l'uso di sostanze stupefacenti, ad esempio), come ben si è evidenziato nella motivazione della sentenza di primo grado, la testimonianza del FI, diretta ad escludere il coinvolgimento del NI nella sparatoria di Piazza MO, risulta sospetta, sia per i tempi e le modalità in cui egli ha reso le propalazioni scagionanti, sia per lo stuolo di elementi, passati in rassegna dalla Corte territoriale, che ne sgretolano la tenuta. Vieppiù, deve osservarsi come, dal tenore delle dichiarazioni rese dai testimoni LE e DE, emerga chiaramente come costoro non ebbero una completa percezione di quegli accadimenti o, comunque, del loro significato tanto vero che ne riferirono in termini di sensazioni -, sia per il rapido verificarsi di questi, sia perché la loro attenzione venne ragionevolmente attratta da quei soli elementi della scena, che si presentò ai loro occhi, suscettibili di imprimersi con immediatezza nella mente di ignari spettatori: di qui il mancato riferimento, nei loro racconti, al OV (che, peraltro, essi neppure conoscevano) e a quanto questi fece o subì in quel contesto. Particolari, invece, dei quali diede conto con completezza e consapevolezza la MO, per essere coinvolta nella vicenda e per la conoscenza di coloro che ne furono protagonisti. 12 ' -riferito all'interpretazione del gesto del 4. Con il terzo motivo di ricorso FI di porre il proprio braccio sulla spalla del EO e del cenno degli occhi e della mimica facciale rivolto dal NI al EO per dargli il segnale di agire, nonché alla confutazione delle ragioni dell'esclusione del concorso anomalo del NI nel fatto del EO - il ricorrente, a ben vedere, reitera non consentite censure in fatto, che, peraltro, presentano aspetti di genericità e di manifesta infondatezza e, come tali, vanno dichiarate inammissibili.
4.1. Secondo il costante insegnamento di questa Corte Suprema (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv.207944), infatti, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, perché il sindacato demandato al giudice di legittimità è limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'intrinseca adeguatezza e congruità delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, con la conseguenza che dai poteri della Corte Suprema esula, quindi, ogni "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito. In particolare, come si è dianzi chiarito, non può integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali perché, appunto, la Corte Suprema non può sovrapporre una propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma, invece, può, e deve, saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione. Donde, al cospetto di una valutazione del 'gesto' del FI e del 'cenno' del NI al EO improntata al criterio più volte riferito della ragionevole palusibilità, che, peraltro, vale ribadirlo, è stata condotta dal giudice censurato in una visione globale dell'intera vicenda portata alla sua cognizione, le deduzioni articolate dal ricorrente si appalesano oltretutto generiche, perché prive dell'ineludibile confronto critico con le ragioni specifiche poste afondamento della decisione censurata. Nessun argomento, tra quelli proposti dal ricorrente, si appalesa dotato della decisività necessaria per disarticolare le conclusioni raggiunte dal Collegio del merito: vale a dire che la violenta contesa divampata qualche ora prima, all'interno del bar Fantastic, tra il NI e il Marafini, cui aveva partecipato il EO, giustifica ragionevolmente il successivo non comportamento del NI, improntato al desiderio di vendicarsi dell'affronto subito, mentre l'esplosione di brutale violenza del EO giunto al bar Los Hermanos assieme al NI che ivi aveva convocato il NA nei confronti - di un soggetto con il quale, secondo il carteggio processuale, nessun contatto vi 13 era stato precedentemente, non troverebbe altra spiegazione razionale se non quella di essergli stata commissionata dallo stesso NI, essendo egli un soggetto più di lui avvezzo a maneggiare le armi.
4.2. Deve pure rilevarsi che non ha fondamento alcuno la tesi della responsabilità del NI a titolo di concorso anomalo, per non essere stato l'evento degli spari esplosi dal EO all'indirizzo del NA, voluto dal ricorrente neppure nella forma del dolo indiretto. La valutazione compiuta, sul punto, dal giudice di merito appare, in effetti, immune da vizi logici ed è rispondente all'indirizzo della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale, in tema di concorso anomalo, ai fini dell'affermazione della responsabilità per il reato diverso commesso dal compartecipe, è necessaria la verifica della sussistenza di un nesso, non solo causale ma anche psicologico, tra la condotta del soggetto che ha voluto soltanto il reato meno grave e l'evento diverso, nel senso che quest'ultimo deve essere oggetto di possibile rappresentazione in quanto logico sviluppo, secondo l'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, fermo restando che la prognosi postuma sulla prevedibilità del diverso reato commesso dal concorrente va effettuata in concreto, valutando la personalità dell'imputato e le circostanze ambientali nelle quali l'azione si è svolta (Sez. 5, n. 34036 del 18/06/2013, G., P.C., in proc. Malgeri e altri, Rv. 257251); mentre va riconosciuta la fattispecie di cui all'art. 110 cod. pen. quando il detto evento sia stato in concreto previsto e accettato come rischio, dato che in quest'ultima ipotesi il correo ha agito con dolo eventuale ed è, perciò, configurabile piena responsabilità concorsuale (Sez. 1, n. 11595 del 15/12/2015 - dep. 18/03/2016, P.G. in proc. Cinquepalmi e altro, Rv. 266647; Sez. I, 2 luglio 1993, Randina;
Sez. I, 22 giugno 1993, ric. Rho). Così tracciato l'ambito operativo generale dell'istituto in esame, va osservato che la Corte di appello di Milano ha correttamente evidenziato come, alla luce della complessiva ricostruzione della vicenda, l'uso dell'arma da fuoco nei confronti del NA fosse stato messo in conto da parte di entrambi i concorrenti, sin dal momento in cui avevano deciso di portarsi fuori dal bar Los Hermanos di Milano per affrontarlo, con la conseguenza che ambedue avevano accettato il rischio che dall'uso di essa potesse scaturire la morte della vittima. Le affermazioni sviluppate in ricorso circa la esclusiva volontà del NI di far impartire una lezione al suo antagonista dal EO senza l'uso dell'arma - del cui possesso da parte del concorrente egli sarebbe stato ignaro paiono - meramente assertive e, comunque, aspecifiche rispetto al tenore delle argomentazioni sviluppate sul tema dal giudice censurato. 14 5. Le censure articolate, infine, con riguardo al trattamento sanzionatorio, non si confrontano, infine, con la consolidata linea interpretativa di questa Corte secondo cui la determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva in considerazione di talune emergenze attinenti alla gravità dei fatti o alla personalità del colpevole, da lui ritenute prevalenti o di dominante rilievo alla stregua dei criteri indicati dalla norma di riferimento (Sez. U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252; Sez. 2, n. 7842 del 28/05/1992, Pavlovic ed altro, Rv. 191064).
6. Alla stregua delle suesposte considerazioni, dunque, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 04/12/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Setter Irene Scordamaglia Ужи клалишилите Depositato in Cancelleria liRoma, 20 FEB. 2018 V CANCELLIERE Rossana Cacade O N Z 15