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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/04/2025, n. 15724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15724 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: OV MI nato a [...] il [...] MU NA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi uditi i difensori: avv.to Maria Gabriella Cascini per la parte civile LI che conclude per il rigetto dei ricorsi, deposita conclusioni scritte e nota spese;
avv.to Marcello Perillo per gli imputati che ha chiesto l'accoglimento dei '4:2G ricorsi e l'annullamento della sentenza. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 18 settembre 2024, in totale riforma della pronuncia del Tribunale di Lecco del 3-2-2022, condannava VA IL alla pena di anni 4, mesi 8 di reclusione ed C 1.1000 di multa e LI NA alla pena di anni 4, mesi 6 di reclusione ed C 1.1000 di multa, ritenendoli responsabili del delitto di concorso in tentata estorsione aggravata ex art. 416-bis1 cod.pen. commessa ai danni di LI GE. Penale Sent. Sez. 2 Num. 15724 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 27/03/2025 2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati, tramite il difensore avv.to Marcello Perillo, che deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - erronea applicazione della legge penale quanto alla disposta rinnovazione istruttoria ex art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen. effettuata con l'audizione della persona offesa LI GE posto che l'attività doveva ritenersi meramente apparente senza che alcun nuovo elemento fosse stato introdotto in grado di appello, come dimostrato dalla mancata utilizzazione delle dichiarazioni rese dalla p.c. in secondo grado nel corpo della motivazione;
- erronea applicazione della legge penale quanto alla ritenuta esistenza del reato di estorsione ed alla valutazione degli elementi costitutivi dello stesso posto che, con motivazione congruente, il giudice di primo grado aveva spiegato che le richieste formulate dal VA al LI non avevano alcun carattere intimidatorio e tali non erano state percepite dalla supposta vittima;
al proposito si esponeva ancora che il giudice di primo grado aveva anche adeguatamente motivato sul contenuto chiaramente pacifico e non intimidatorio della conversazione registrata tra imputato e p.o. che doveva fare escludere qualsiasi condizione di soggezione o timore e sul punto si avanzava anche richiesta di audizione della registrazione;
inoltre si deduceva al proposito l'insussistenza di qualsiasi profitto ingiusto stante che la richiesta di lavoro era maturata in un contesto familiare, mentre, le preoccupazioni del LI GE, erano riferibili alle numerose interdittive antimafia che l'azienda del medesimo aveva ricevuto così che qualunque avvicinamento del cugino doveva essere impedito al fine di evitare ulteriori iniziative nei suoi confronti;
- erronea applicazione della legge penale quanto all'aggravante mafiosa di cui all'art. 416-bisl cod. pen. posto che sul punto carente era la prova ed anche la motivazione in quanto la corte di appello aveva richiamato brevi passaggi per affermare l'esistenza del metodo mafioso senza però che fosse sufficiente la precedente condanna per 416 bis cod. pen. in danno del VA a fare ritenere sussistente l'aggravante e senza che alcuna spiegazione della pervasività dell'azione mafiosa e del presunto gruppo associativo agevolato, fosse stata fornita. - erronea applicazione della legge penale quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto. La disciplina dettata dall'art. 603 comma 3-bis cod.proc.pen. nella ultima versione frutto dell'intervento di modifica introdotto con il D.Lgs 150/2022 (L. Cartabia) prevede espressamente che:" nel caso di appello de/pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarati va, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all'esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5". Il legislatore è nuovamente intervenuto con la recente riforma prevista dal d.Ig. n. 150/22 al fine evidente di tassativizzare l'obbligo di rinnovazione limitandone il campo applicativo;
la nuova previsione contenuta nel c.
3-bis dell'art. 603 cit. non soltanto impone la rinnovazione solo a fronte di un appello della sentenza di proscioglimento da parte del pubblico ministero (con esclusione quindi della impugnazione della parte civile) ma la subordina ad alcune specifiche circostanze che limitano fortemente il portato operativo dei principi in precedenza affermati. Innanzi tutto, come peraltro già disposto nella precedente versione del c.
3-bis, la rinnovazione si impone soltanto ove l'impugnazione, con motivi evidentemente specifici, abbia devoluto aspetti relativi alla interpretazione delle prove dichiarative. In secondo luogo, con previsione certamente assai specifica ed innovativa, l'obbligo di rinnovazione viene limitato espressamente ai soli casi di prove dichiarative che siano state assunte nel giudizio dibattimentale di primo grado ovvero nel giudizio abbreviato nel solo caso di integrazione probatoria. Secondo la Relazione Illustrativa del d.lgs 150 / 2022 si interviene sull'articolo 603 cod. proc. pen. inserendo il nuovo comma 3-bis, prevedendo una limitazione a casi specifici per rinnovare l'istruttoria dibattimentale in appello anche per il ricorso proposto dal p.m. e non solo da quello proposto dalle parti. La volontà di ricondurre l'obbligo di rinnovazione in appello nel caso di impugnazione della sentenza assolutoria di primo grado al canone dell'immediatezza tra giudice della condanna e prova appare pertanto evidente. Tuttavia, va certamente precisato che la stessa norma pur riformata non contiene alcuna limitazione o deroga al principio del libero convincimento del giudice e non detta alcun criterio per la valutazione delle dichiarazioni rese dalla fonte dichiarativa nel primo grado del giudizio e, poi, in sede di rinnovazione istruttoria in appello disposta a seguito dell'impugnazione della pronuncia assolutoria. Ne consegue affermarsi che rispettato l'obbligo di immediatezza tra giudice della condanna e prova dichiarativa posta a suo fondamento, non sussiste nullità per valutazione di una dichiarazione piuttosto che l'altra, poiché il giudice di appello che abbia disposto la rinnovazione non è tenuto ad una valutazione 3 specifica ed autonoma della prova riassunta potendo anche porre a fondamento della condanna gli esiti della prova precedentemente disposta in primo grado. Invero, le diverse dichiarazioni si integrano reciprocamente e solo ove quelle rese in appello in sede di rinnovazione abbiano smentito o siano contraddittorie rispetto a quelle rese in primo grado, non potrà farsi utilizzazione di una sola delle stesse senza fornire alcuna adeguata motivazione della scelta, ma, ove, come nel caso di specie, sussista sostanziale uniformità delle affermazioni rese dalla fonte dichiarativa in primo e secondo grado, il ricorso alle precedenti dichiarazioni non è precluso. Il giudice di appello che abbia disposto la rinnovazione istruttoria in caso di proscioglimento dell'imputato in primo grado, può pronunciare condanna in riforma della decisione assolutoria, nel rispetto del canone dell'immediatezza, senza che sia obbligato a dare esclusiva preferenza alle dichiarazioni rese dalla fonte di prova nella istruttoria rinnovata, ben potendo avvalersi in caso di sostanziale uniformità del contenuto della prova, anche delle dichiarazioni rese nel precedente grado di giudizio. Viceversa, ove sussista difformità tra il contenuto della prova dichiarativa assunta in primo grado e quella assunta in appello in sede di rinnovazione istruttoria, il giudice di appello è tenuto a fornire adeguata motivazione rafforzata della decisione di porre a fondamento della propria decisione, una piuttosto che l'altra deposizione, e ciò, ancor più, quando pervenga a decisione di condanna in riforma. 2. Il secondo motivo propone una alternativa lettura di elementi di prova non consentita nel presente giudizio di legittimità; invero va ricordato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino 4 nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione;
in particolare, il giudice di merito, ha già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa dell'imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico degli imputati è costituito dalle dichiarazioni della vittima rese sia in occasione del giudizio di primo grado che in appello e dagli espliciti riferimenti dello stesso ai plurimi atteggiamenti intimidatori assunti da entrambi i ricorrenti nei suoi confronti, tesi ad ottenere delle somme di denaro in virtù del rapporto familiare e della comune appartenenza ad un unico contesto. La Corte di Appello di Milano, operando uno sforzo argomentativo davvero notevole, ha dedicato numerose pagine della motivazione della impugnata sentenza a descrivere la portata intimidatoria delle affermazioni, delle ripetute visite, dei riferimenti espliciti ed impliciti che nel corso delle conversazioni tra i due ricorrenti e LI GE vennero utilizzati;
infatti nelle pagine 26-40 della motivazione sono adeguatamente spiegate le ragioni poste a fondamento della decisione di riforma, fondata sulla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa che veniva ripetutamente contattata e richiesta di effettuare pagamenti non dovuti sia dal VA che dalla LI. Le conclusioni circa la responsabilità dei ricorrenti risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. 3. Fondato è, invece, il terzo motivo;
deve in primo luogo essere osservato come la motivazione sullo sfruttamento del metodo mafioso che costituisce elemento integrante la contestata aggravante, contestata esclusivamente sotto tale profilo e non anche con riguardo all'agevolazione, viene svolta dalla Corte di appello alla pagina 54 della sentenza con argomentazioni che appaiono non adeguatamente approfondite in relazione all'avvenuto avvalimento di modalità, nella consumazione della condotta, richiamanti chiaramente la partecipazione ad organizzazioni criminali mafiose. 5 ( Al proposito va ricordato come secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi nel vigore della precedente fattispecie introdotta dal legislatore del 1991, la "ratio" della disposizione di cui all'art.7 del D.L. 152/91 non è soltanto quella di punire con pena più grave coloro che commettono reati utilizzando "metodi mafiosi" o con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, si comportino "da mafiosi", oppure ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi, quella particolare coartazione o quella conseguente intimidazione, propria delle organizzazioni della specie considerata (Sez. 6, n. 582 del 19/02/1998, Primasso, Rv. 210405 - 01). Si è anche affermato che la funzione dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203 (aver commesso il delitto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di cui al suddetto art. 416- bis) è di reprimere il metodo delinquenziale mafioso, utilizzato anche dal delinquente individuale sul presupposto dell'esistenza in una data zona di associazioni mafiose. Ne consegue che la tipicità dell'atto intimidatorio è ricollegabile non già alla natura ed alle caratteristiche dell'atto violento in sè considerato, bensì al metodo utilizzato, nel senso che la violenza con cui esso è compiuto risulti concretamente collegata alla forza intimidatrice del vincolo associativo (Sez. 6, n. 30246 del 17/05/2002, Giampà, Rv. 222427 - 01). I suddetti principi sono stati poi evoluti da interventi giurisprudenziali più recenti secondo i quali per la configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203), non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa (Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, AD, Rv. 273025 - 01; Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Rv. 277033 - 01). In particolare la sentenza AD in motivazione espone che: « l'aggravante è stata inserita nell'ordinamento per contrastare le forme di criminalità promananti da soggetti in grado di intimidire e coartare le vittime - che sono forzate ad accontentare "spontaneamente" il proprio aggressore - non tanto per la propria fama criminale, ma, in particolar modo, per quella che proviene loro dal contesto delinquenziale in cui si muovono, perché idoneo a suscitare paura di rappresaglie ad opera di complici, affiliati e accoliti. Tanto, sul presupposto che la capacità di resistenza della vittima scema man mano che acquisisce la consapevolezza di trovarsi di fronte ad un soggetto che ha alle spalle un manipolo 6 di soggetti disposti a sostenerlo, aiutarlo e vendicarlo, sicché anche l'aiuto che può prestargli lo Stato si appalesa inadeguato rispetto agli scopi della difesa». In conclusione, quindi, per aversi metodo mafioso secondo la giurisprudenza di legittimità occorre sempre che sia stata posta in essere una particolare coartazione significativa dell'inserimento della condotta dell'agente in organizzazioni delinquenziali organizzate, capaci di sprigionare una portata intimidatrice ulteriore perché significativa della provenienza della minaccia dalla "mafia"; al proposito si è significativamente sottolineato che la violenza con cui il delitto è compiuto risulti concretamente collegata alla forza intimidatrice del vincolo associativo. 3.1 Tali considerazioni vanno poi coordinate con la struttura tipica del delitto di estorsione che contiene già in sé l'elemento costitutivo della minaccia al fine di evitare che attraverso semplificazioni probatorie qualsiasi attività intimidatrice posta in essere da soggetti già condannati per reati associativi finisca per essere "automaticamente" qualificata come aggravata ex art. 416-bisl cod. pen. (già art. 7 D.L. 152/91); deve cioè essere evitato che la stessa minaccia quale elemento costitutivo della fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen. venga anche ad essere qualificata come elemento della aggravante di cui all'art. 416-bisl cod pen. e ciò perché altrimenti si avrebbe violazione del divieto del ne bis in idem sostanziale. La possibilità che soggetti associati mafiosi pongano in essere attività delinquenziali comuni è stata riconosciuta anche dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità nella sentenza LL (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Rv. 218378 - 01); le S.U. in detta pronuncia hanno affermato come: «il metodo mafioso previsto dall'art. 416-bis c.p. e quello di cui alla disposizione che sancisce l'aggravamento di pena, integrano due distinte entità: il primo connota il fenomeno associativo ed è, al pari del vincolo, un elemento che permane indipendentemente dalla commissione dei vari reati;
il secondo costituisce eventuale caratteristica di un concreto episodio delittuoso, ben potendo succedere, di converso, che un associato attui una condotta penalmente rilevante, e pur costituente reato fine, senza avvalersi del potere intimidatorio del clan. Del resto, anche dal punto di vista soggettivo, va tenuto presente che diversa è la volontà di impiego di un certo mezzo in un programma indeterminato rispetto a quella che sorregge il ricorso allo stesso in un caso specifico. Pertanto, il fatto che ad un partecipe sia addebitato ai sensi della norma codicistica il metodo mafioso quale patrimonio sociale e caratteristica dell'azione del gruppo, non preclude la possibilità di contestargli il suddetto metodo, quale da lui effettivamente utilizzato in determinate occasioni delittuose;
se questa evenienza invece non si verificasse, il precetto circostanziale non opererebbe, ma non già per incompatibilità, bensì per assenza del comportamento in esso sussumibile». 7 3.2 Tali essendo i principi di riferimento va affermato che la consumazione di una fattispecie estorsiva da parte di un soggetto già condannato per associazione mafiosa, richiede, per il riconoscimento anche dell'aggravante di cui all'art. 416- bisl cod.pen., la dimostrazione che sia stato chiaramente ed inequivocabilmente evocato un collegamento con la forza intimidatrice del vincolo associativo. E tale dimostrazione deve necessariamente ricollegarsi a modalità dell'azione tali da incutere nella vittima il timore di un coinvolgimento del gruppo criminale e non del solo agente uti singulis. Solo in tali casi sussistono, infatti, sia la minaccia quale elemento costitutivo della fattispecie di cui all'art. 629 cod.pen. sia l'intimidazione richiamante il collegamento con un gruppo "mafioso", che legittima il riconoscimento dell'ipotesi di cui agli artt. 629 e 416 bis-1 cod.pen., altrimenti potendosi configurare la sola fattispecie di estorsione. E nel caso in cui l'intimidazione oltre a richiamare il coinvolgimento del gruppo associativo quale causale della richiesta sia pure stata posta in essere da soggetto riconosciuto appartenente ad un gruppo associativo mafioso la fattispecie sarà aggravata anche ex art. 628 comma terzo n. 3 cod.pen.. L'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta l'accoglimento del terzo motivo di ricorso ed il conseguente annullamento con rinvio della impugnata sentenza limitatamente al riconoscimento della suddetta aggravante di mafia nella prospettiva del solo metodo mafioso. L'impugnata sentenza si è diffusa in un'articolata esplicitazione delle fonti probatorie sottolineando come il VA e la LI si fossero rivolti al loro parente LI GE, rispettivamente cugino del primo e nipote della seconda, ponendo a fondamento delle richieste di versamento di somme di denaro proprio tale vincolo familiare e richiamando il comune passato che avrebbe obbligato la persona offesa al mantenimento. La motivazione fornita alle pagine 50 e seguenti riporta una conversazione intercettata tra le parti che non pare congruente rispetto allo sfruttamento del metodo mafioso, essendosi fatto riferimento ad aspetti delle richieste significative del comune passato all'interno di organizzazioni criminali organizzate sia di congiunti degli imputati ricorrenti che della p.o. LI GE. Sarà pertanto compito del giudice di rinvio approfondire tale tema individuando eventuali passaggi di fatto, ove sussistenti, dai quali desumere che VA e LI confrontandosi con il loro congiunto abbiano, entrambi o uno solo di loro, fatto anche esplicito riferimento alla forza intimidatrice del gruppo mafioso per sostenere la loro richiesta di pagamento illecito e non solo al vincolo familiare ed al passato comune che accomunava i diversi nuclei familiari. 4. L'ultimo motivo in punto attenuanti generiche e determinazione della pena è assorbito, pur dovendosi segnalare che, a fronte di statuizioni disomogenee 8 . Roma, 14 marzo 2025 ' IL CONSIGLIERE E nazio j aventi ad oggetto la fissazione nella pena nel minimo e la diminuzione per il tentativo stabilita invece soltanto nella misura di 1/3, sarà onere del giudice di rinvio procedere ad integrare la motivazione della sentenza di appello ovvero pervenire a differenti conclusioni. Allo stato, tuttavia, a questa Corte di legittimità è precluso l'esame delle doglianze inerenti il trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis1 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Dichiara conseguentemente precluse, allo stato, le doglianze inerenti al trattamento sanzionatorio. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi ed irrevocabili le affermazioni di responsabilità. Spese di parte civile al definitivo. IL PRE IDENTE OF RA
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi uditi i difensori: avv.to Maria Gabriella Cascini per la parte civile LI che conclude per il rigetto dei ricorsi, deposita conclusioni scritte e nota spese;
avv.to Marcello Perillo per gli imputati che ha chiesto l'accoglimento dei '4:2G ricorsi e l'annullamento della sentenza. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 18 settembre 2024, in totale riforma della pronuncia del Tribunale di Lecco del 3-2-2022, condannava VA IL alla pena di anni 4, mesi 8 di reclusione ed C 1.1000 di multa e LI NA alla pena di anni 4, mesi 6 di reclusione ed C 1.1000 di multa, ritenendoli responsabili del delitto di concorso in tentata estorsione aggravata ex art. 416-bis1 cod.pen. commessa ai danni di LI GE. Penale Sent. Sez. 2 Num. 15724 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 27/03/2025 2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati, tramite il difensore avv.to Marcello Perillo, che deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - erronea applicazione della legge penale quanto alla disposta rinnovazione istruttoria ex art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen. effettuata con l'audizione della persona offesa LI GE posto che l'attività doveva ritenersi meramente apparente senza che alcun nuovo elemento fosse stato introdotto in grado di appello, come dimostrato dalla mancata utilizzazione delle dichiarazioni rese dalla p.c. in secondo grado nel corpo della motivazione;
- erronea applicazione della legge penale quanto alla ritenuta esistenza del reato di estorsione ed alla valutazione degli elementi costitutivi dello stesso posto che, con motivazione congruente, il giudice di primo grado aveva spiegato che le richieste formulate dal VA al LI non avevano alcun carattere intimidatorio e tali non erano state percepite dalla supposta vittima;
al proposito si esponeva ancora che il giudice di primo grado aveva anche adeguatamente motivato sul contenuto chiaramente pacifico e non intimidatorio della conversazione registrata tra imputato e p.o. che doveva fare escludere qualsiasi condizione di soggezione o timore e sul punto si avanzava anche richiesta di audizione della registrazione;
inoltre si deduceva al proposito l'insussistenza di qualsiasi profitto ingiusto stante che la richiesta di lavoro era maturata in un contesto familiare, mentre, le preoccupazioni del LI GE, erano riferibili alle numerose interdittive antimafia che l'azienda del medesimo aveva ricevuto così che qualunque avvicinamento del cugino doveva essere impedito al fine di evitare ulteriori iniziative nei suoi confronti;
- erronea applicazione della legge penale quanto all'aggravante mafiosa di cui all'art. 416-bisl cod. pen. posto che sul punto carente era la prova ed anche la motivazione in quanto la corte di appello aveva richiamato brevi passaggi per affermare l'esistenza del metodo mafioso senza però che fosse sufficiente la precedente condanna per 416 bis cod. pen. in danno del VA a fare ritenere sussistente l'aggravante e senza che alcuna spiegazione della pervasività dell'azione mafiosa e del presunto gruppo associativo agevolato, fosse stata fornita. - erronea applicazione della legge penale quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto. La disciplina dettata dall'art. 603 comma 3-bis cod.proc.pen. nella ultima versione frutto dell'intervento di modifica introdotto con il D.Lgs 150/2022 (L. Cartabia) prevede espressamente che:" nel caso di appello de/pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarati va, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all'esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5". Il legislatore è nuovamente intervenuto con la recente riforma prevista dal d.Ig. n. 150/22 al fine evidente di tassativizzare l'obbligo di rinnovazione limitandone il campo applicativo;
la nuova previsione contenuta nel c.
3-bis dell'art. 603 cit. non soltanto impone la rinnovazione solo a fronte di un appello della sentenza di proscioglimento da parte del pubblico ministero (con esclusione quindi della impugnazione della parte civile) ma la subordina ad alcune specifiche circostanze che limitano fortemente il portato operativo dei principi in precedenza affermati. Innanzi tutto, come peraltro già disposto nella precedente versione del c.
3-bis, la rinnovazione si impone soltanto ove l'impugnazione, con motivi evidentemente specifici, abbia devoluto aspetti relativi alla interpretazione delle prove dichiarative. In secondo luogo, con previsione certamente assai specifica ed innovativa, l'obbligo di rinnovazione viene limitato espressamente ai soli casi di prove dichiarative che siano state assunte nel giudizio dibattimentale di primo grado ovvero nel giudizio abbreviato nel solo caso di integrazione probatoria. Secondo la Relazione Illustrativa del d.lgs 150 / 2022 si interviene sull'articolo 603 cod. proc. pen. inserendo il nuovo comma 3-bis, prevedendo una limitazione a casi specifici per rinnovare l'istruttoria dibattimentale in appello anche per il ricorso proposto dal p.m. e non solo da quello proposto dalle parti. La volontà di ricondurre l'obbligo di rinnovazione in appello nel caso di impugnazione della sentenza assolutoria di primo grado al canone dell'immediatezza tra giudice della condanna e prova appare pertanto evidente. Tuttavia, va certamente precisato che la stessa norma pur riformata non contiene alcuna limitazione o deroga al principio del libero convincimento del giudice e non detta alcun criterio per la valutazione delle dichiarazioni rese dalla fonte dichiarativa nel primo grado del giudizio e, poi, in sede di rinnovazione istruttoria in appello disposta a seguito dell'impugnazione della pronuncia assolutoria. Ne consegue affermarsi che rispettato l'obbligo di immediatezza tra giudice della condanna e prova dichiarativa posta a suo fondamento, non sussiste nullità per valutazione di una dichiarazione piuttosto che l'altra, poiché il giudice di appello che abbia disposto la rinnovazione non è tenuto ad una valutazione 3 specifica ed autonoma della prova riassunta potendo anche porre a fondamento della condanna gli esiti della prova precedentemente disposta in primo grado. Invero, le diverse dichiarazioni si integrano reciprocamente e solo ove quelle rese in appello in sede di rinnovazione abbiano smentito o siano contraddittorie rispetto a quelle rese in primo grado, non potrà farsi utilizzazione di una sola delle stesse senza fornire alcuna adeguata motivazione della scelta, ma, ove, come nel caso di specie, sussista sostanziale uniformità delle affermazioni rese dalla fonte dichiarativa in primo e secondo grado, il ricorso alle precedenti dichiarazioni non è precluso. Il giudice di appello che abbia disposto la rinnovazione istruttoria in caso di proscioglimento dell'imputato in primo grado, può pronunciare condanna in riforma della decisione assolutoria, nel rispetto del canone dell'immediatezza, senza che sia obbligato a dare esclusiva preferenza alle dichiarazioni rese dalla fonte di prova nella istruttoria rinnovata, ben potendo avvalersi in caso di sostanziale uniformità del contenuto della prova, anche delle dichiarazioni rese nel precedente grado di giudizio. Viceversa, ove sussista difformità tra il contenuto della prova dichiarativa assunta in primo grado e quella assunta in appello in sede di rinnovazione istruttoria, il giudice di appello è tenuto a fornire adeguata motivazione rafforzata della decisione di porre a fondamento della propria decisione, una piuttosto che l'altra deposizione, e ciò, ancor più, quando pervenga a decisione di condanna in riforma. 2. Il secondo motivo propone una alternativa lettura di elementi di prova non consentita nel presente giudizio di legittimità; invero va ricordato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino 4 nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione;
in particolare, il giudice di merito, ha già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa dell'imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico degli imputati è costituito dalle dichiarazioni della vittima rese sia in occasione del giudizio di primo grado che in appello e dagli espliciti riferimenti dello stesso ai plurimi atteggiamenti intimidatori assunti da entrambi i ricorrenti nei suoi confronti, tesi ad ottenere delle somme di denaro in virtù del rapporto familiare e della comune appartenenza ad un unico contesto. La Corte di Appello di Milano, operando uno sforzo argomentativo davvero notevole, ha dedicato numerose pagine della motivazione della impugnata sentenza a descrivere la portata intimidatoria delle affermazioni, delle ripetute visite, dei riferimenti espliciti ed impliciti che nel corso delle conversazioni tra i due ricorrenti e LI GE vennero utilizzati;
infatti nelle pagine 26-40 della motivazione sono adeguatamente spiegate le ragioni poste a fondamento della decisione di riforma, fondata sulla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa che veniva ripetutamente contattata e richiesta di effettuare pagamenti non dovuti sia dal VA che dalla LI. Le conclusioni circa la responsabilità dei ricorrenti risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. 3. Fondato è, invece, il terzo motivo;
deve in primo luogo essere osservato come la motivazione sullo sfruttamento del metodo mafioso che costituisce elemento integrante la contestata aggravante, contestata esclusivamente sotto tale profilo e non anche con riguardo all'agevolazione, viene svolta dalla Corte di appello alla pagina 54 della sentenza con argomentazioni che appaiono non adeguatamente approfondite in relazione all'avvenuto avvalimento di modalità, nella consumazione della condotta, richiamanti chiaramente la partecipazione ad organizzazioni criminali mafiose. 5 ( Al proposito va ricordato come secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi nel vigore della precedente fattispecie introdotta dal legislatore del 1991, la "ratio" della disposizione di cui all'art.7 del D.L. 152/91 non è soltanto quella di punire con pena più grave coloro che commettono reati utilizzando "metodi mafiosi" o con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, si comportino "da mafiosi", oppure ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi, quella particolare coartazione o quella conseguente intimidazione, propria delle organizzazioni della specie considerata (Sez. 6, n. 582 del 19/02/1998, Primasso, Rv. 210405 - 01). Si è anche affermato che la funzione dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203 (aver commesso il delitto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di cui al suddetto art. 416- bis) è di reprimere il metodo delinquenziale mafioso, utilizzato anche dal delinquente individuale sul presupposto dell'esistenza in una data zona di associazioni mafiose. Ne consegue che la tipicità dell'atto intimidatorio è ricollegabile non già alla natura ed alle caratteristiche dell'atto violento in sè considerato, bensì al metodo utilizzato, nel senso che la violenza con cui esso è compiuto risulti concretamente collegata alla forza intimidatrice del vincolo associativo (Sez. 6, n. 30246 del 17/05/2002, Giampà, Rv. 222427 - 01). I suddetti principi sono stati poi evoluti da interventi giurisprudenziali più recenti secondo i quali per la configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203), non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa (Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, AD, Rv. 273025 - 01; Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Rv. 277033 - 01). In particolare la sentenza AD in motivazione espone che: « l'aggravante è stata inserita nell'ordinamento per contrastare le forme di criminalità promananti da soggetti in grado di intimidire e coartare le vittime - che sono forzate ad accontentare "spontaneamente" il proprio aggressore - non tanto per la propria fama criminale, ma, in particolar modo, per quella che proviene loro dal contesto delinquenziale in cui si muovono, perché idoneo a suscitare paura di rappresaglie ad opera di complici, affiliati e accoliti. Tanto, sul presupposto che la capacità di resistenza della vittima scema man mano che acquisisce la consapevolezza di trovarsi di fronte ad un soggetto che ha alle spalle un manipolo 6 di soggetti disposti a sostenerlo, aiutarlo e vendicarlo, sicché anche l'aiuto che può prestargli lo Stato si appalesa inadeguato rispetto agli scopi della difesa». In conclusione, quindi, per aversi metodo mafioso secondo la giurisprudenza di legittimità occorre sempre che sia stata posta in essere una particolare coartazione significativa dell'inserimento della condotta dell'agente in organizzazioni delinquenziali organizzate, capaci di sprigionare una portata intimidatrice ulteriore perché significativa della provenienza della minaccia dalla "mafia"; al proposito si è significativamente sottolineato che la violenza con cui il delitto è compiuto risulti concretamente collegata alla forza intimidatrice del vincolo associativo. 3.1 Tali considerazioni vanno poi coordinate con la struttura tipica del delitto di estorsione che contiene già in sé l'elemento costitutivo della minaccia al fine di evitare che attraverso semplificazioni probatorie qualsiasi attività intimidatrice posta in essere da soggetti già condannati per reati associativi finisca per essere "automaticamente" qualificata come aggravata ex art. 416-bisl cod. pen. (già art. 7 D.L. 152/91); deve cioè essere evitato che la stessa minaccia quale elemento costitutivo della fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen. venga anche ad essere qualificata come elemento della aggravante di cui all'art. 416-bisl cod pen. e ciò perché altrimenti si avrebbe violazione del divieto del ne bis in idem sostanziale. La possibilità che soggetti associati mafiosi pongano in essere attività delinquenziali comuni è stata riconosciuta anche dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità nella sentenza LL (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Rv. 218378 - 01); le S.U. in detta pronuncia hanno affermato come: «il metodo mafioso previsto dall'art. 416-bis c.p. e quello di cui alla disposizione che sancisce l'aggravamento di pena, integrano due distinte entità: il primo connota il fenomeno associativo ed è, al pari del vincolo, un elemento che permane indipendentemente dalla commissione dei vari reati;
il secondo costituisce eventuale caratteristica di un concreto episodio delittuoso, ben potendo succedere, di converso, che un associato attui una condotta penalmente rilevante, e pur costituente reato fine, senza avvalersi del potere intimidatorio del clan. Del resto, anche dal punto di vista soggettivo, va tenuto presente che diversa è la volontà di impiego di un certo mezzo in un programma indeterminato rispetto a quella che sorregge il ricorso allo stesso in un caso specifico. Pertanto, il fatto che ad un partecipe sia addebitato ai sensi della norma codicistica il metodo mafioso quale patrimonio sociale e caratteristica dell'azione del gruppo, non preclude la possibilità di contestargli il suddetto metodo, quale da lui effettivamente utilizzato in determinate occasioni delittuose;
se questa evenienza invece non si verificasse, il precetto circostanziale non opererebbe, ma non già per incompatibilità, bensì per assenza del comportamento in esso sussumibile». 7 3.2 Tali essendo i principi di riferimento va affermato che la consumazione di una fattispecie estorsiva da parte di un soggetto già condannato per associazione mafiosa, richiede, per il riconoscimento anche dell'aggravante di cui all'art. 416- bisl cod.pen., la dimostrazione che sia stato chiaramente ed inequivocabilmente evocato un collegamento con la forza intimidatrice del vincolo associativo. E tale dimostrazione deve necessariamente ricollegarsi a modalità dell'azione tali da incutere nella vittima il timore di un coinvolgimento del gruppo criminale e non del solo agente uti singulis. Solo in tali casi sussistono, infatti, sia la minaccia quale elemento costitutivo della fattispecie di cui all'art. 629 cod.pen. sia l'intimidazione richiamante il collegamento con un gruppo "mafioso", che legittima il riconoscimento dell'ipotesi di cui agli artt. 629 e 416 bis-1 cod.pen., altrimenti potendosi configurare la sola fattispecie di estorsione. E nel caso in cui l'intimidazione oltre a richiamare il coinvolgimento del gruppo associativo quale causale della richiesta sia pure stata posta in essere da soggetto riconosciuto appartenente ad un gruppo associativo mafioso la fattispecie sarà aggravata anche ex art. 628 comma terzo n. 3 cod.pen.. L'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta l'accoglimento del terzo motivo di ricorso ed il conseguente annullamento con rinvio della impugnata sentenza limitatamente al riconoscimento della suddetta aggravante di mafia nella prospettiva del solo metodo mafioso. L'impugnata sentenza si è diffusa in un'articolata esplicitazione delle fonti probatorie sottolineando come il VA e la LI si fossero rivolti al loro parente LI GE, rispettivamente cugino del primo e nipote della seconda, ponendo a fondamento delle richieste di versamento di somme di denaro proprio tale vincolo familiare e richiamando il comune passato che avrebbe obbligato la persona offesa al mantenimento. La motivazione fornita alle pagine 50 e seguenti riporta una conversazione intercettata tra le parti che non pare congruente rispetto allo sfruttamento del metodo mafioso, essendosi fatto riferimento ad aspetti delle richieste significative del comune passato all'interno di organizzazioni criminali organizzate sia di congiunti degli imputati ricorrenti che della p.o. LI GE. Sarà pertanto compito del giudice di rinvio approfondire tale tema individuando eventuali passaggi di fatto, ove sussistenti, dai quali desumere che VA e LI confrontandosi con il loro congiunto abbiano, entrambi o uno solo di loro, fatto anche esplicito riferimento alla forza intimidatrice del gruppo mafioso per sostenere la loro richiesta di pagamento illecito e non solo al vincolo familiare ed al passato comune che accomunava i diversi nuclei familiari. 4. L'ultimo motivo in punto attenuanti generiche e determinazione della pena è assorbito, pur dovendosi segnalare che, a fronte di statuizioni disomogenee 8 . Roma, 14 marzo 2025 ' IL CONSIGLIERE E nazio j aventi ad oggetto la fissazione nella pena nel minimo e la diminuzione per il tentativo stabilita invece soltanto nella misura di 1/3, sarà onere del giudice di rinvio procedere ad integrare la motivazione della sentenza di appello ovvero pervenire a differenti conclusioni. Allo stato, tuttavia, a questa Corte di legittimità è precluso l'esame delle doglianze inerenti il trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis1 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Dichiara conseguentemente precluse, allo stato, le doglianze inerenti al trattamento sanzionatorio. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi ed irrevocabili le affermazioni di responsabilità. Spese di parte civile al definitivo. IL PRE IDENTE OF RA