Cass. pen., sez. I, sentenza 17/05/2011, n. 19759
CASS
Sentenza 17 maggio 2011

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La valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a fini cautelari deve tener conto della regola di giudizio a favore dell'imputato nel caso di dubbio, in quanto, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio, deve privilegiarsi quello più favorevole all'imputato, che può essere accantonato solo ove risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto.

Il giudizio sulla credibilità soggettiva nell'ambito della complessiva e unitaria valutazione della chiamata in reità, ha una funzione primaria di determinazione del livello di rigore necessario per il controllo delle dichiarazioni, sicché se il dichiarante ha la propensione a mentire, si impone la massima cautela nella valorizzazione dell'apporto probatorio fornito e il massimo scrupolo nella confutazione delle obiezioni difensive sulla tenuta del racconto.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 17/05/2011, n. 19759
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19759
Data del deposito : 17 maggio 2011

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