Sentenza 21 giugno 1999
Massime • 1
Neanche allorché sia denunziata in cassazione la violazione dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., può essere delibata in sede di legittimità una verità processuale diversa da quella risultante dalla sentenza impugnata, allorquando la struttura razionale del discorso giustificativo della decisione abbia una chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica e delle massime di comune esperienza e dei principi che presidiano la chiamata in correità e la sua valutazione, alle risultanze del quadro probatorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/06/1999, n. 9148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9148 |
| Data del deposito : | 21 giugno 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. TERESI Renato Presidente N. 21/6/1999
1. Dott. LOSANA Camillo Consigliere SENTENZA
2. " CHIEFFI ER " N. 659/99
3. " OV PA " REGISTRO GENERALE
4. " CANZIO OV " relatore N. 39821/98
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Reggio Calabria, nei confronti di:
1) NA AT nato il [...]
2) RU BE nato il [...]
3) AL IU nato il [...]
4) SE IU nato [...]
5) NT AT nato il [...]
6) BU AT nato il [...]
7) ER NT nato il [...]
8) ER ET nato il [...]
9) MA AN nato il [...]
avverso la sentenza in data 28.4.1998 della Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria, che, in riforma di quella 16.7.1996 della Corte d'assise di Reggio Calabria, assolveva gli imputati "per non aver commesso il fatto" dal delitto di omicidio volontario aggravato, in danno del magistrato dott. NT OP, e dai connessi reati di detenzione e porto illegale di armi.
Visti ali atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. OV Canzio;
Udito il P.G., dott. Gianfranco Iadecola, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza;
Udite per le parti civili i difensori avv.ti: Carlo Sica per l'Avvocatura generale dello Stato, Nico Vincenzo D'Ascola, Luciano Revel, AN Polimeni;
Uditi per gli imputati i difensori avv.ti: Alessandro Scalfari, Ivo Reina, Paola Severino.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Le imputazioni di cui al presente giudizio scaturiscono dall'episodio omicidiario verificatosi in località Campo Calabro alle ore 17,20 del 9 agosto 1991, nel quale venne ucciso, con due colpi di fucile cal. 12 caricato con cartucce a pallettoni sparati da distanza ravvicinata, il dott. NT OP, sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione. Questi, designato ufficiosamente nel luglio 1991 a rappresentare la pubblica accusa nel giudizio che si sarebbe prossimamente celebrato in cassazione sui ricorsi presentati avverso la sentenza 10.12.1990 della corte d'assise d'appello di Palermo nel procedimento a carico di Abbate + 459, noto come il "maxiprocesso" per delitti di mafia, nel trascorrere le ferie presso la casa patema di Campo Calabro, stava già studiando gli atti relativi al suddetto procedimento. La personalità della vittima, il ritenuto interesse di "Cosa ST" all'andamento del maxiprocesso e l'inconsistenza delle pur prospettate piste alternative orientavano le investigazioni verso la matrice mafiosa, particolarmente alla stregua delle fonti conoscitive costituite dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, già componenti di rilievo di cosche mafiose, calabresi o siciliane.
La Corte d'assise di Reggio Calabria, con sentenza in data 11.5.1996, all'esito di una valutazione complessiva di attendibilità e di sostanziale convergenza delle dichiarazioni dirette o de relato rese da numerosi collaboratori, delle deposizioni testimoniali di amici e parenti della vittima circa i timori, a detta di alcuni, palesati dal magistrato per la propria incolumità in relazione al compito da ultimo affidatogli, dei dati desumibili dalle modalità di esecuzione del delitto proprie della criminalità mafiosa, tenuto conto altresì della ritenuta esclusione di causali alternative, recepiva la tesi dell'accusa e dichiarava gli imputati (quali componenti nel 1991 della "Commissione" provinciale palermitana, organismo di vertice dell'organizzazione mafiosa Cosa ST) colpevoli dell'omicidio del dott. OP - e dei connessi reati di detenzione e porto illegale di armi -, organizzato ed eseguito materialmente da esponenti di famiglie della n'drangheta reggina, cui era stato affidato il mandato di uccidere il magistrato nel territorio di competenza e sotto il controllo di questa, e h condannava ciascuno alla pena dell'ergastolo. L'omicidio "eccellente" sarebbe stato commissionato da Cosa ST alla n'drangheta reggina, come contropartita per il raggiungimento di un accordo fra i clan antagonisti nella guerra di mafia in corso a Reggio Calabria, dopo che erano risultati inutili i tentativi di convincere con ogni mezzo il magistrato, autorevole esponente degli ambienti magistratuali della Corte di cassazione e ufficiosamente designato nel luglio 1991 a rappresentare l'accusa nel c.d. maxiprocesso, a prestare la sua collaborazione allo "aggiustamento" del medesimo, di importanza strategica per l'organizzazione criminale e per gli interessi personali dei suoi capi ed affiliati.
2. - La Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria, dopo avere acquisito, previa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ulteriori dichiarazioni di collaboratori e le deposizioni di alcuni testi di riferimento, sottoponeva ad approfondita revisione critica la valutazione degli elementi di prova generica e la verifica di attendibilità estrinseca delle indicazioni fornite dai collaboratori, e, esclusa la sussistenza della c.d. convergenza del molteplice in ordine alla prova certa del mandato di morte e alla causale dell'omicidio come delitto strategico di Cosa ST, con sentenza in data 28.4.1998, in totale riforma di quella di primo grado, assolveva gli imputati dai reati contestati "per non aver commesso il fatto".
3. - Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Reggio Calabria, denunziando: il travisamento del fatto sulla ricostruzione della dinamica dell'agguato; la mancanza di motivazione in ordine all'apprezzamento del contesto culturale e delle logiche della criminalità mafiosa;
la violazione di legge e il vizio motivazionale per l'erronea applicazione della regola di valutazione probatoria della chiamata in reità, quanto al riferimento agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità nel suo complesso, e non nei singoli punti oggetto della narrazione, e al principio giurisprudenziale della c.d. convergenza del molteplice, circa il conferimento del mandato da Cosa ST alle cosche reggine e la causale dell'omicidio; la manifesta illogicità della motivazione circa l'irrazionale svalutazione delle testimonianze "prevalentemente femminili", aventi ad oggetto lo stato di angoscia e di preoccupazione in cui versava il magistrato negli ultimi giorni della sua vita.
4. - Con distinte memorie ritualmente depositate l'avv. Alessandro Scalfari e l'avv. prof. Paola Severino, difensori di alcuni imputati, hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione proposta dal P.G., sul rilievo che con essa si muoverebbero censure di mero fatto alla sentenza impugnata, in punto di ricostruzione della dinamica dell'agguato e di valutazione della prova della causale e del mandato di morte, sottratte in quanto tali al giudizio di legittimità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Osserva il Collegio che la Corte distrettuale, dopo avere sottoposto ad approfondita revisione critica la valutazione degli elementi di prova generica e la verifica di attendibilità estrinseca delle indicazioni fornite da numerosissimi collaboratori di giustizia in ordine alla prova del mandato di morte e alla causale dell'omicidio come delitto strategico di Cosa ST, non ha aderito innanzi tutto alla ricostruzione della dinamica del delitto operata dal primo giudice, sostenendo - alla luce della consulenza medico legale, contrastante sul punto con la perizia balistica e con la versione narrata dal collaboratore EC - che i colpi d'arma da fuoco non sarebbero partiti da una moto che avrebbe raggiunto ed affiancato la BMW del dott. OP, bensì da qualcuno che procedeva in direzione opposta a questa: con ciò ha quindi considerato non riscontrata la diversa dichiarazione accusatoria. Quanto alla valutazione dell'apporto dei collaboratori circa la prova del mandato omicidiario, la medesima Corte, dopo avere proceduto all'analisi qualitativa ed al raffronto logico del contenuto delle singole dichiarazioni, ha affermato che l'esame critico delle stesse non consentiva ". . . di ritenere sussistente alcuna convergenza del molteplice, apparendo questa limitata alla sola circostanza relativa all'interesse di Cosa ST per le sorti del maxiprocesso e divergendo invece notevolmente relativamente all'ipotizzato mandato di morte, ai tempi, ai modi ed ai canali usati per il conferimento dello stesso ed in ordine alle modalità esecutive del delitto, di talché le stesse non appaiono convergenti non soltanto in relazione a particolari di secondo piano ma nei propri rispettivi nuclei fondamentali. . .".In particolare, nelle dichiarazioni dei collaboratori non era ravvisabile un tracciato probatorio processualmente idoneo a suffragare inequivocabilmente e a delineare con saldezza il costrutto accusatorio del contestato mandato di morte perché:
- non era possibile pervenire ad una conclusione certa in ordine alla ricostruzione delle fasi e delle modalità degli specifici contatti avuti da Cosa ST con la n'drangheta reggina, essendo stati indicati, quali canali e referenti locali, soggetti e gruppi diversi;
- altrettanto era a dirsi per le modalità esecutive del delitto, essendo stati indicati dai collaboratori ben otto nomi diversi quali esecutori materiali dell'omicidio;
- le dichiarazioni dei collaboratori non coincidevano, tra loro e con quelle rese da alcuni testimoni, in ordine allo scarto temporale esistente tra la designazione ufficiosa del magistrato a P.G. d'udienza nel maxiprocesso, avvenuta almeno nel luglio 1991, e il conferimento del mandato asseritamente maturato ben prima di tale data;
- la tesi del già realizzato approccio con il dott. OP, risultato poi vano per il rifiuto di questi di collaborare nonostante le offerte e le minacce, e le citate dichiarazioni di alcuni testimoni circa lo stato di tensione e i timori da lui palesati per la propria incolumità fin dal maggio-giugno 1991 proprio in relazione all'incarico relativo al maxiprocesso, contrastavano altresì, attesa l'enorme pericolosità della situazione, con l'inspiegabile comportamento tenuto dal magistrato negli ultimi giorni della sua vita e con la certezza d'invulnerabilità dimostrata dallo stesso, il quale non denunziava il fatto, non chiedeva un'adeguata sorveglianza e continuava a condurre le normali abitudini di vita nel periodo feriale, lontano da Roma, dove invece disponeva di effettiva tutela;
- i riferimenti delle testimoni RÒ ("ci sono cose grosse, grossissime, non c'entra la famiglia") e OP ("è un'apocalisse") ad uno stato di crescente angoscia del dott. OP a causa di un evento catastrofico imminente, in discordanza con il dato oggettivo del comportamento effettivamente tenuto dal magistrato, potevano essere ". . . frutto dell'inconscio legame relazionale intercorrente tra le medesime ed il dott. OP, costituito dalla particolarmente accentuata sensibilità delle prime al fascino esercitato dalla personalità autorevole, dalla cultura e dall'importanza del ruolo rivestito dalla vittima, accompagnata dall'orrore istintivo provato per l'atroce ingiustizia della sua fine, che ha fatto maturare emotivamente nelle testimoni, in assoluta buona fede, il convincimento di avere percepito i segni premonitori della tragedia e di avere quindi in qualche modo, anche se solo marginalmente, fatto parte della storia. . .";
- i due soli collaboratori qualificati dall'aver fatto parte, quale sostituti, della "Commissione" palermitana (RU OV e GE AT), pur evidenziando l'interesse di Cosa ST all'aggiustamento del maxiprocesso indirizzato nei confronti del collegio giudicante, avevano negato di avere mai sentito parlare dell'omicidio del dott. OP in alcuna riunione dell'organismo di vertice della mafia palermitana, sia prima che dopo l'esecuzione del delitto.
Veniva così revocata in dubbio anche l'apparente saldezza ed univocità della causale omicidiaria facente capo ad un interesse strategico di Cosa ST - la c.d. pista palermitana -, nonostante la certa e condivisa esclusione di causali alternative ed antagoniste: la morte del dott. OP non si configurava come funzionale all'interesse concernente il buon esito del maxiprocesso ed appariva anzi in contrasto con la tattica di attesa decisa da Cosa ST fino alla sentenza definitiva, avuto riguardo alle ripercussioni negative che il delitto avrebbe avuto sull'atteggiamento psicologico dell'organo requirente e del collegio giudicante e alla strategia del terrore decisa per vendetta da Cosa ST soltanto dopo l'esito negativo del giudizio di cassazione, mediante i delitti IM, LV, AL e IN. Il "dubbio" espresso, a causa del descritto "sgretolamento del quadro indiziario" a carico degli imputati, sulla sussistenza del mandato, sulle modalità di conferimento del medesimo, sulla causale e, in definitiva, sulla configurabilità dell'omicidio come delitto pertinente a un interesse strategico dell'intera organizzazione mafiosa, rendeva ultroneo l'esame delle questioni conseguenziali, riguardanti la riferibilità del delitto all'organismo di vertice di Cosa ST, alla composizione della "Commissione" palermitana al momento del fatto ed all'attribuzione delle singole responsabilità. 2. - Il ricorso per cassazione del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Reggio Calabria, come si è premesso, è specificamente articolato sui seguenti profili:
a) vizio di motivazione per "travisamento del fatto" - inteso come alterata o omessa cognizione di elementi decisivi pure pacificamente acquisiti agli atti processuali -, in ordine alla valutazione degli elementi di prova generica sulla ricostruzione della dinamica dell'agguato, poiché la perizia balistica, a differenza di quella medico-legale, riduceva notevolmente la distanza di sparo e confermava quanto riferito dal collaboratore EC circa la direzione dei colpi d'arma da fuoco, sparatì da persona che si trovava alla sinistra dell'autovettura della vittima e procedeva nello stesso senso di marcia;
b) mancanza di motivazione in ordine all'apprezzamento del contesto culturale, degli interessi, delle logiche e del modus operandi propri della criminalità mafiosa, per la quale "la morte di chi non si piega alle sue richieste appare essere la sanzione privilegiata ordinata dal vertice per affermare l'autorità con la ragione della violenza";
c) violazione di legge per l'erronea applicazione della regola di valutazione probatoria stabilita dall'art. 192.3 c.p.p. per la chiamata in reità, quanto al riferimento agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità nel suo complesso, e non nei singoli punti oggetto della narrazione, e al principio giurisprudenziale della c.d. convergenza del molteplice, contestandosi in particolare che gli elementi di riscontro ab extrinseco costituiti dalle dichiarazioni incrociate dei collaboranti, una volta esclusa ogni ipotesi di collusione, concertazione o condizionamento fra essi, "debbano necessariamente riguardare lo stesso soggetto ed essere riferite ai medesimi fatti":
il vizio di fondo del metodo di valutazione del giudice d'appello circa il riscontro incrociato sarebbe stato quello di avere esplicitamente qualificato come "indizi", sprovvisti del requisito della concordanza di cui all'art. 192.2, quelle dichiarazioni che l'art. 192.3 c.p.p. considera "elementi di prova", così pretendendo di fatto "il riscontro analitico sulle circostanze riferite nelle dichiarazioni e quindi la loro sostanziale identità, escludendone la frazionabilità e ogni utilizzo parziale";
d) vizio di motivazione circa l'asserita non convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori quanto ai canali utilizzati da Cosa ST per il conferimento del mandato ad esponenti della n'drangheta reggina e alle persone degli esecutori materiali dell'omicidio, poiché, nonostante le diverse vie seguite dalla "Commissione" palermitana per raccordare l'azione sul territorio calabrese, nel quale era in atto una feroce guerra di cosche e non era possibile individuare un unico interlocutore, era tuttavia univoca l'indicazione della specifica provenienza del mandato dal vertice di Cosa ST alle diverse famiglie calabresi, prima per trovare un contatto con il dott. OP in vista della prossima celebrazione in Cassazione del maxiprocesso e poi, una volta constatatane l'indisponibilità a farsi condizionare, per eliminarlo;
e) vizio di motivazione circa l'asserita divergenza tra le circostanze narrate dai collaboratori e il momento temporale della designazione ufficiosa del dott. OP quale P.G. d'udienza, sul rilievo che l'anticipata ricerca di avvicinare il magistrato era giustificata dall'intento di trovare un contatto con un alto rappresentante della magistratura per "aggiustare", mediante il suo autorevole intervento, l'esito del maxiprocesso in Cassazione;
f) manifesta illogicità della motivazione in ordine all'apprezzamento di dubbio espresso sulla causale dell'omicidio, atteso che le dichiarazioni agnostiche dei collaboranti RU e GE, membri della "Commissione" palermitana in qualità di sostituti, evidenziavano soltanto la gestione fortemente verticistica dei rapporti tra Cosa ST e le cosche reggine in merito all'incarico di contattare il dott. OP e al conseguente mandato di morte, una volta appreso il rifiuto dello stesso di interessarsi delle sorti del maxiprocesso;
g) manifesta illogicità della motivazione circa l'irrazionale svalutazione delle testimonianze "prevalentemente femminili" (rese tutte da persone vicine da tempo al dott. OP e conoscitrici del carattere dell'uomo), aventi ad oggetto lo stato di angoscia e di preoccupazione in cui versava il magistrato negli ultimi giorni della sua vita, costituenti, insieme con la causale mafiosa, elementi di riscontro esterno delle dichiarazioni accusatorie dei collaboranti.
3. Il ricorso è infondato posto che con lo stesso il P.G. sostanzialmente si limita a prospettare soluzioni diverse da quella cui è pervenuto il giudice di appello la cui decisione, peraltro, non appare in alcun modo affetta da vizi di legittimità ed è improntata, invece, ad una corretta ed integrale valutazione dei dati acquisiti e sottoposti al suo esame.
La Corte distrettuale, infatti, quanto alle chiamate di correo dei collaboranti di giustizia, si è ampiamente soffermata nell'enunciazione dei criteri che, secondo ormai consolidata giurisprudenza, servono ad individuare l'attendibilità intrinseca ed estrinseca del dichiarante, sui necessari riscontri - elementi storici, logici o incrociati - che devono corroborarla aliunde, sull'intensità della relativa efficacia dimostrativa finalizzata alla conferma dell'attendibilità del chiamante, sulla necessità dell'efficacia c.d. individualizzante dei riscontri stessi onde ritenere certa la responsabilità del chiamato, facendo corretta applicazione dei relativi principi, con motivazione adeguata, estesa a tutti gli elementi offerti dal processo, dando analiticamente ragione delle scelte eseguite e del privilegio accordato a taluni elementi fattuali e concludendo senza contraddizioni o salti logici - anche se mediante il richiamo meramente nominalistico all'ineludibile "conflittualità indiziaria" insita nel nucleo essenziale delle singole dichiarazioni accusatorie - nel senso del mancato raggiungimento della prova certa di responsabilità degli imputati. Nè in questa sede di legittimità può essere censurato il concreto apprezzamento del giudice di merito sulla portata della c.d. convergenza del molteplice relativamente al contestato mandato di morte e sulla valenza dei riscontri individualizzanti. Rileva il Collegio che il ricorrente P.G., pur denunziando con i cennati motivi di gravame anche la formale violazione dell'art. 192.3 c.p.p., non svolge una critica logico-deduttiva dell'apprezzamento degli elementi di prova, ne' censura la violazione di regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma piuttosto offre - come si è già accennato - una propria, diversa, verità processuale aderente alla tesi accusatoria che non può essere delibata in sede di legittimità, allorquando la struttura razionale del discorso giustificativo nella sentenza impugnata abbia - come nel caso in esame - una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica e delle massime di comune esperienza e dei principi che presidiano la chiamata in correità e la sua valutazione, alle risultanze del quadro probatorio. Di talché, le deduzioni del ricorrente circa pretese carenze motivazionali risultano prive di pregio, avendo la corte distrettuale esaurientemente dato conto, anche in virtù del continuo e puntuale richiamo dei passaggi argomentativi - di segno contrario - della decisione di primo grado, dei criteri fattuali e giuridici cui ha informato l'opportuno giudizio di merito in ordine alla scelta e alla valutazione degli elementi probatori utilizzati ed alla conseguente ricostruzione storica e logica effettuata. Nè il ricorrente ha denunziato, a sostegno dell'ipotizzato travisamento del fatto, di avere vanamente rappresentato al giudice di appello elementi fattuali decisivi per il postulato accusatorio e di averne questo pretermesso l'esame, essendosi sostanzialmente limitato a prospettare quella che, a suo giudizio, sulla base degli atti e delle prove assunte, avrebbe dovuto essere la diversa, più logica ma già disattesa ricostruzione del fatto e delle responsabilità: il che non risponde certamente allo schema dell'impugnazione in sede di legittimità (Cass., Sez. Un., 30.4.1997, Dessimone). Non coglie nel segno neppure la critica alla motivazione per il profilo dell'omesso apprezzamento del contesto culturale, degli interessi e delle logiche propri della criminalità mafiosa di Cosa ST.
Da un lato, le regole della verifica probatoria, per quanto semplificate al fine di superare le difficoltà proprie della segretezza del vincolo associativo e di rafforzare l'azione giudiziaria per non lasciare impuniti i principali artefici dei delitti mafiosi, non possono comunque entrare in conflitto con il principio costituzionale di personalità della responsabilità penale, che esige coerenza e adeguatezza dell'apparato argomentativo, inerente alle massime d'esperienza e al metodo d'inferenza probatoria adottato dal giudice di merito nei processi, come quelli di mafia, squisitamente indiziari, dovendosi escludersi che l'enfatizzazione del carattere giuridico-ordinamentale di Cosa ST possa surrogare ragioni di ordine processuale-probatorio, nel senso che la "cultura d'ambiente" o le perverse "regole" di comportamento, asseritamente "ferree", dell'organizzazione criminale possano sussumersi, esse stesse, a criteri-guida della ricostruzione probatoria della condotta criminosa e a fondamento del giudizio di responsabilità (Cass., Sez. I, 21.3.1997, Greco ed altri). Dall'altro, la Corte distrettuale ha sottolineato l'innegabile rilievo "liberatorio" delle dichiarazioni rese da RU OV e da GE AT, i quali, pur facendo parte in qualità di reggenti di mandamento o sostituti - il primo del padre RU BE e il secondo di AL IU - della Commissione provinciale palermitana, organismo di vertice di Cosa ST composto dai capimandamento o loro sostituti, hanno categoricamente escluso che il pur "eccellente" omicidio dell'alto magistrato sia stato mai oggetto di discussione o di deliberazione in alcuna delle riunioni collegiali della Commissione medesima ed hanno addirittura concordemente affermato, per quanto a loro conoscenza, che l'omicidio OP non era stato commentato all'interno dell'organismo collegiale neppure dopo l'esecuzione del crimine. Orbene, non sembra affatto illogica la conseguenziale affermazione secondo cui la pur riconosciuta gestione verticistica dell'associazione mafiosa nel periodo in cui è stato indiscusso capo AT NA non avrebbe mai giustificato (proprio in considerazione di quelle "regole" indefettibili riferite da numerosissimi collaboratori di giustizia, già facenti parte del medesimo sodalizio anche in posizioni e ruoli di preminenza, e più volte richiamate in sentenze di questa Corte Suprema, circa la competenza esclusiva e "funzionale" dell'organo collegiale per la deliberazione o l'autorizzazione degli omicidi "eccellenti", in considerazione dell'importanza, del rilievo e dei riflessi che essi comportavano nei confronti di Cosa ST, anche per la puntuale risposta repressiva dello Stato), la scelta personale da parte del capo di conferire, "impersonalmente" come emergerebbe dagli atti, alla n'drangheta reggina il mandato prima di "avvicinare" e poi, atteso l'esito negativo del tentativo di corruzione o di intimidazione, di uccidere il dott. NT OP. Un silenzio, quindi, quello della Commissione provinciale palermitana, in palese ed assoluta contraddizione con la spasmodica e quotidiana attenzione rivolta da Cosa ST, nel periodo prossimo alla celebrazione del maxiprocesso in Cassazione, alle sorti di quel giudizio, assolutamente rilevante per l'esistenza dell'organizzazione nel suo complesso ma anche degli specifici interessi individuali dei singoli componenti dell'organismo di vertice di Cosa ST, dei quali mettevano a rischio la libertà personale, la potenza economica e la supremazia territoriale.
Di talché, appare legittimamente revocato in dubbio persino il contenuto di concretezza e la valenza catalitica che la "causale", nel contesto di valutazione d'insieme avrebbe dovuto esprimere nel cementare fra loro quest'ultimi e nel ricondurli univocamente all'ipotizzato interesse strategico di Cosa ST e degli imputati, quali esponenti dell'organismo di vertice dell'associazione mafiosa, all'eliminazione fisica del magistrato. E ciò - si badi bene - nell'assoluto silenzio investigativo e, comunque, in difetto di qualsiasi obiettivo risultato evidenziato negli atti, in merito all'eventuale ruolo svolto nella vicenda omicidiaria da uomini della cosca locale della n'drangheta reggina, facente capo alla famiglia Garonfalo, sotto il cui controllo e dominio territoriale sarebbe dovuta ricadere almeno la fase esecutiva del delitto, ed il cui "assenso", alla fine acquisito, avrebbe consentito di compiere l'omicidio.
Ritiene in definitiva il Collegio che i dubbi espressi nell'impugnata sentenza in punto di "conflittualità indiziaria" (rectius: "contraddittorietà degli elementi di prova") circa il mandato omicidiario risultano dunque del tutto conseguenti ad una corretta valutazione della prova acquisita e, siccome sorretti da adeguata e logica motivazione, sottraggono il provvedimento alle prospettate censure.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio il 21 giugno 1999. Depositato in Cancelleria il 16 luglio 1999