Cass. pen., sez. V, sentenza 08/10/2009, n. 4977
CASS
Sentenza 8 ottobre 2009

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Massime6

La circostanza aggravante della premeditazione si estende al concorrente nel reato quando risulti provata la conoscenza effettiva e la volontà adesiva al progetto da parte di costui, cosicché egli faccia propria la particolare intensità dell'altrui dolo.

Qualora, in virtù della concessione dell'attenuante ad effetto speciale della cosiddetta "dissociazione attuosa" prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991 n. 203 (provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata), alla pena per delitto punito con l'ergastolo nella sua forma aggravata (nella specie, omicidio volontario aggravato a norma dell'art. 577 cod. pen.) sia sostituita la prevista pena detentiva temporanea (da dodici a venti anni di reclusione), le circostanze aggravanti che determinavano la previsione della pena perpetua devono considerarsi obliterate dal riconoscimento di quella attenuante, sicché le residue circostanze attenuanti che siano state riconosciute simultaneamente ad essa, in assenza di altre circostanze di segno opposto, non possono confluire in un giudizio di comparazione, ma devono essere valutate ai fini delle diminuzioni di pena ulteriori a norma degli artt. 65 e 67 cod. pen..

La disciplina dettata in tema di testimonianza indiretta dall'art. 195 cod. proc. pen. che prescrive l'audizione della fonte diretta, non può trovare applicazione quando quest'ultima si identifichi nella persona dell'imputato, che non può essere chiamato a rendere dichiarazioni "contra se", tali da pregiudicare la propria posizione.

La circostanza attenuante ad effetto speciale della cosiddetta "dissociazione attuosa", disciplinata dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991 n. 203 (provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata), non è soggetta al giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 cod. pen., in quanto il legislatore, in caso di sua concessione, ha fatto ricorso, in deroga ad esso, a speciali criteri di diminuzione della pena che impongono, per i delitti puniti con l'ergastolo, la sostituzione di quest'ultimo con una pena detentiva temporanea compresa tra i dodici e i venti anni di reclusione.

Sono utilizzabili le dichiarazioni eteroaccusatorie rese nella fase delle indagini preliminari da collaboratore di giustizia, il quale, ricevuti, in sede di rinnovazione dell'interrogatorio, gli avvisi prescritti dall'art. 64, comma terzo, cod. proc. pen., non si sia avvalso della facoltà di non rispondere, ma abbia ritrattato, sotto la pressione di intimidazioni, quanto sino ad allora dichiarato. (Nella specie, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito circa la sussistenza di minacce, rivolte peraltro alla moglie del collaboratore, perché desumibili sia da numerosi elementi documentali provenienti dal dichiarante, sia da dichiarazioni rese da altri collaboratori che avevano essi stessi esercitato quelle pressioni illecite).

Sono direttamente utilizzabili le dichiarazioni rese da collaboratore di giustizia su circostanze apprese in relazione al ruolo di vertice del sodalizio criminoso di appartenenza e derivanti da patrimonio conoscitivo costituito da un flusso circolare di informazioni relative a fatti di interesse comune degli associati, in quanto non assimilabili né a dichiarazioni "de relato", utilizzabili solo attraverso la particolare procedura di cui all'art. 195 cod. proc. pen., né alle cosiddette "voci correnti nel pubblico" delle quali la legge prevede l'inutilizzabilità.

Commentario1

  • 1Le dichiarazioni de relato non bastano: serve una rigorosa verifica della fonte e dei riscontri individualizzanti (Cass. Pen. n. 21867/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 giugno 2025

    1. Premessa In tema di misure cautelari fondate su dichiarazioni accusatorie provenienti da collaboratori di giustizia, la Cassazione ribadisce un principio tanto consolidato quanto essenziale: non è sufficiente evocare una pluralità di dichiarazioni convergenti per fondare un giudizio di gravità indiziaria, se queste si rivelano prive di autonoma attendibilità, risultano inquinate da circolarità o si fondano su fonti di conoscenza non adeguatamente identificate. 2. Il fatto Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 20 gennaio 2025, disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di Am.Cl., ritenuto gravemente indiziato, in concorso con Ma.Ro., dell'omicidio di Ma.An., avvenuto …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 08/10/2009, n. 4977
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4977
Data del deposito : 8 ottobre 2009

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