Cass. pen., sez. V, sentenza 30/09/2013, n. 50589
CASS
Sentenza 30 settembre 2013

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La consulenza disposta dal P.M. sul nastro carbografico di una macchina per scrivere costituisce accertamento tecnico irripetibile, sicchè, qualora non si utilizzi la procedura garantita di cui all'art. 360 cod. proc. pen. nell'ambito di un procedimento a carico di persone note, e sia anche solo ipotizzabile che detto accertamento possa riguardare taluno degli indagati, il contenuto dei "pizzini", ricostruito attraverso l'esame predetto, deve ritenersi inutilizzabile.

In tema di dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia, l'eventuale motivazione "mercenaria" che spinge alla collaborazione non è di per sé indice di insincerità delle dichiarazioni stesse, sicché la preliminare valutazione di credibilità non può essere effettuata mediante strumenti diversi dall'analisi delle condotte del dichiarante, in particolare considerando la sua posizione all'interno dell'organizzazione criminale di cui ha fatto parte.

Commentario1

  • 1Intercettazione non equiparabile alla chiamata in correità
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 aprile 2026

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 30/09/2013, n. 50589
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 50589
Data del deposito : 30 settembre 2013

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