Sentenza 30 settembre 2013
Massime • 2
La consulenza disposta dal P.M. sul nastro carbografico di una macchina per scrivere costituisce accertamento tecnico irripetibile, sicchè, qualora non si utilizzi la procedura garantita di cui all'art. 360 cod. proc. pen. nell'ambito di un procedimento a carico di persone note, e sia anche solo ipotizzabile che detto accertamento possa riguardare taluno degli indagati, il contenuto dei "pizzini", ricostruito attraverso l'esame predetto, deve ritenersi inutilizzabile.
In tema di dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia, l'eventuale motivazione "mercenaria" che spinge alla collaborazione non è di per sé indice di insincerità delle dichiarazioni stesse, sicché la preliminare valutazione di credibilità non può essere effettuata mediante strumenti diversi dall'analisi delle condotte del dichiarante, in particolare considerando la sua posizione all'interno dell'organizzazione criminale di cui ha fatto parte.
Commentario • 1
- 1. Intercettazione non equiparabile alla chiamata in correitàDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/09/2013, n. 50589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50589 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 30/09/2013
Dott. BEVERE NT - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - N. 1343
Dott. VESSICHELLI AR - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 22628/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE RI;
avverso l'ordinanza n. 1034/2013 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 26/04/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
udito il PG in persona del Sost.Proc.Gen. Dr.ssa Cesqui Elisabetta, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
uditi i difensori, prof. avv. Majello V. e avv. Martino E., che, illustrando i motivi dei rispettivi ricorsi, ne hanno chiesto l'accoglimento.
CONSIDERATO IN FATTO
1. AR CO (classe 1971), già sindaco del comune di San Cipriano D'Aversa, è sottoposto a indagine con riferimento al delitto di cui all'art. 416 bis c.p., variamente aggravato, per aver preso parte all'associazione camorristica, denominata clan dei CA.
2. A suo carico fu emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere in data 2 marzo 2012. Il tribunale del riesame di Napoli, pur ravvisando sussistenti gravi indizi a carico del AR, ritenne non ricorrenti adeguate esigenze cautelari e, in data 26 marzo 2012, annullò l'ordinanza a suo tempo emessa dal GIP.
3. Avverso detto provvedimento proposero ricorso tanto il Pubblico Ministero (per quel che riguarda il diniego della sussistenza di esigenze cautelari), quanto i Difensori (per quel che attiene la ritenuta sussistenza dei gravi indizi). I due separati ricorsi vennero attribuiti a due distinte sezioni della corte di cassazione, le quali (sez. quinta sentenza 37690/12, sez. prima sentenza 4764/13) entrambe annullarono, seppure sotto differenti aspetti, il provvedimento del tribunale del riesame, con rinvio al medesimo giudice per nuovo esame.
4. In sede di giudizio di rinvio, il tribunale del riesame di Napoli, con il provvedimento di cui in epigrafe, ha rigettato il ricorso per riesame presentato dal AR e, per l'effetto, ha confermato l'ordinanza pronunciata dal GIP presso il tribunale di Napoli, con la quale era stata applicata la custodia cautelare in carcere.
5. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il prof. avv. NC Majello, con atto depositato il 13 maggio 2013;
ha proposto ricorso al che l'avv. Emilio Martino, con atto depositato il 18 luglio 2013, sostenendo di essere in termini in quanto il provvedimento del tribunale del riesame, corredato dalla motivazione, non gli è mai stato notificato.
6. Ricorso prof. avv. Majello.
6.1. a) Deduce violazione degli artt. 125, 273 e 192 c.p.p., riguardo alla valutazione di attendibilità soggettiva e oggettiva del collaboratore di giustizia EN VA, rispetto alla vicenda del patto elettorale tra AR e il predetto EN, nonché difetto e manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova in ordine alla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p., da LA GA LU, nonché difetto, contraddittorietà e manifesta illogicità della valutazione probatoria delle dichiarazioni rese, sempre sensi dell'art. 391 bis c.p.p., da DI AR. Sostiene il ricorrente, innanzitutto, che erroneamente è stato formulato giudizio preventivo di credibilità con riferimento alla figura del collaboratore EN. Detto giudizio si fonda unicamente sulla caratura criminale del predetto, come testimoniata dai verbali depositati dall'ufficio di Procura, verbali tuttavia ricchi di omissis. Non è arduo, poi, individuare i motivi per le quali il predetto si è deciso a collaborare, in ragione del suo coinvolgimento in numerosi procedimenti a suo carico tuttora pendenti, delle sentenze di condanna già intervenute, della necessità di salvare, per quanto possibile, il suo patrimonio e quello dei suoi congiunti. Peraltro le dichiarazioni del EN risentono evidentemente della pubblicità di alcune notizie, ormai oggetto di cronaca giornalistica. Il tribunale napoletano poi, pronunciandosi sulla mancanza di motivi di astio del EN nei confronti del AR, finisce per banalizzare un episodio che - viceversa - è significativo, atteso che il AR, proprio nella sua qualità di sindaco, dispose e ottenne l'abbattimento di un muro che la famiglia EN aveva abusivamente costruito per "fortificare" la sua abitazione nel corso di una sanguinosa guerra di camorra. Al di là dunque del danno materiale, consistente nella distruzione del manufatto, vi è un danno di immagine, un valore simbolico nell'abbattimento del detto muro, che il collegio cautelare ha colpevolmente ignorato. Il AR, in realtà, anche con tale iniziativa, si era impegnato per il ripristino della legalità nel comune del quale era sindaco. Tanto ciò è vero che l'abbattimento causò la violenta reazione del EN e dei suoi congiunti.
Sempre EN ebbe a dichiarare di essersi incontrato con il AR per offrire appoggio elettorale, in cambio di favori negli appalti che il OM avrebbe dovuto attribuire, chiarendo che l'incontro avvenne nell'appartamento di tale LA GA LU. Ebbene quest'ultimo ha recisamente negato la circostanza e il tribunale del riesame ha ritenuto di poter superare il contenuto di tali dichiarazioni, sostenendo che LA GA non avrebbe potuto ammettere l'incontro perché ciò lo avrebbe posto in una difficile situazione nei confronti degli inquirenti. A dimostrazione del suo assunto, il collegio cautelare cita un controllo dei carabinieri a carico del EN e del LA GA, controllo che proverebbe la frequentazione tra i due. In realtà, dalla semplice consultazione degli atti, emerge che il controllo è avvenuto in data incompatibile con i fatti per i quali si procede.
Parimenti illogica è l'ordinanza nella parte in cui svaluta le dichiarazioni rese da DI AR il quale ha negato di aver condotto il AR al cospetto dell'omonimo boss, AR CO (classe 1964). Secondo il tribunale napoletano, si trattava di dichiarazioni, in qualche modo, obbligate perché altrimenti DI avrebbe dovuto ammettere una sua equivoca frequentazione con un latitante. Si tratta - di nuovo - di argomentazione tautologica ed autoreferenziale.
6.2. b) Violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3 e carenza dell'apparato motivazionale in relazione alla utilizzabilità delle dichiarazioni di LO DO, atteso che le ragioni che lo hanno indotto alla collaborazione non sono state rese note. Il predetto, peraltro, riferisce solamente notizie de relato, senza che neanche ne sia indicata la fonte. Quanto alla sua attendibilità oggettiva, l'ordinanza è del tutto silente, ricorrendo a mere frasi di stile.
6.3. c) Violazione di legge e carenze dell'apparato motivazionale in relazione alle intercettazioni ambientali e telefoniche. Era stato rappresentato al tribunale partenopeo che le trascrizioni sommarie, operate dai carabinieri, contrastavano significativamente con le trascrizioni curate dal consulente di parte dell'indagato. Le trascrizioni operate dai militari, invero, evidenziavano vistose omissioni, che hanno alterato significativamente il senso delle comunicazioni. Le trascrizioni, viceversa, operate dal consulente dott. UP stanno a provare che, in realtà, il sindaco AR non aveva avuto contatto con alcun imprenditore colluso con la camorra, ma che detti contatti, seppure vi erano stati, erano effetto di una triangolazione, che vedeva coinvolto un tale UC (probabilmente l'ing. DI UC), funzionario comunale. Vengono anche pretermessi dal collegio cautelare i contenuti di alcune conversazioni in cui i predetti imprenditori parlano in termini negativi e addirittura scurrili del sindaco, così come è evidente errore nell'interpretazione di una conversazione a proposito della individuazione di tale CO, che non può essere il AR sindaco, ma che viceversa è il AR omonimo e, all'epoca, latitante. Il riferimento al OM (scil. gli uffici comunali) non deve trarre in inganno, perché è rimasto accertato che il boss AR si nascondeva in un rifugio nei pressi, appunto, della sede del municipio di San Cipriano d'Aversa.
In sintesi, le trascrizioni curate dal UP (trascrizioni che, nel ricorso vengono riportate, per non poche pagine), stanno a provare l'assoluta estraneità del ricorrente rispetto ai fatti dei quali è accusato.
Ebbene, di fronte a tali articolate argomentazioni, il tribunale del riesame, in pratica, non da alcuna soddisfacente risposta, limitandosi a scrivere che le conversazioni vanno valutate nel loro insieme, dimenticando - in tal modo - l'approccio metodologicamente corretto, in base al quale gli elementi vanno, prima, singolarmente analizzati e, solo dopo, sinteticamente valutati. Con riferimento ad altra conversazione, ritenuta significativa nel provvedimento impugnato, vale a dire quella in cui l'assessore PA sembra fare riferimento a una riunione nel suo appartamento, il collegio cautelare arbitrariamente ritiene che si tratti di una riunione alla quale partecipavano sia il sindaco AR che il latitante AR. Il PA, viceversa, ha sostenuto che trattavasi di una riunione degli appartenenti alla maggioranza, che si svolgeva a casa sua;
e che ciò sia realmente avvenuto è provato documentalmente dagli avvisi di convocazione che la difesa è stata in grado di produrre.
6.4. d) Violazione ed erronea applicazione dell'art. 360 c.p.p., comma 1 e 3 in relazione agli accertamenti tecnici condotti sul nastro carbografico installato nella macchina per scrivere sequestrata in un appartamento di San Cipriano d'Aversa. Nel momento in cui fu disposto l'accertamento tecnico, il nominativo di AR CO era già iscritto nel registro degli indagati e, dunque, trattandosi di atto irripetibile, come gli stessi esperti ebbero a qualificarlo, l'indagato avrebbe dovuto ricevere avviso per poter intervenire o far intervenire il suo difensore. La irripetibilità atteneva alla fase di estrazione e srotolamento del nastro, fase nella quale lo stesso avrebbe potuto essere manipolato o comunque danneggiato. Secondo il tribunale partenopeo, l'avviso non avrebbe potuto essere dato al AR, in quanto, solo a seguito della ricostruzione dei messaggi scritti con la predetta macchina (i cc.dd. "pizzini"), era emerso che essi riguardavano il ricorrente. L'assunto non è corretto, in quanto si trattava di un accertamento tecnico su di un oggetto che, benché sequestrato nell'ambito di altro procedimento, era stato ritenuto pertinente al procedimento nel quale risultava indagato il AR. Ne consegue, contrariamente a quel che ritiene il tribunale del riesame, la inutilizzabilità del contenuto dei cosiddetti "pizzini", che, per l'assunto accusatorio, proverebbero la soggezione del sindaco AR al suo più anziano omonimo. La macchina per scrivere fu sequestrata in danno di tali signori ST;
ebbene neanche costoro ricevettero avviso per l'accertamento tecnico.
È da rilevare che l'eccezione di nullità, eventualmente limitata ai ST, ben può essere dedotta dalla difesa del AR, in quanto da tale omissione è derivata al predetto uno specifico e attuale pregiudizio.
6.5. e) Violazione ed erronea applicazione dell'art. 121 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. c) artt. 180 e 292 c.p.p., con riferimento all'omesso esame del motivo relativo alla incompletezza dell'accertamento eseguito sulla macchina da scrivere per mancata effettuazione della verifica di compatibilità dattilografica, nonché con riferimento al mancato esame e valutazione delle relazioni di consulenza firma dei consulenti Granata, Biondi e Bruzzone.
6.6. f) Violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c), artt. 180 e 292 c.p.p., in riferimento al mancato esame della prova documentale attestante l'impegno del sindaco AR nell'azione di contrasto al clan dei CA, come emerge anche dalla documentazione della Commissione di Accesso e da sentenze del giudice amministrativo.
6.7. g) Violazione ed erronea applicazione dell'art. 416 bis c.p. in quanto non si comprende, a tutto voler concedere, come la condotta del AR possa essere inquadrata nel paradigma criminoso di partecipazione all'associazione di stampo mafioso. Non è dato comprendere perché AR debba essere qualificato membro di una siffatta associazione e quindi soggetto entratone a farne parte con obbligo di impegnarsi a realizzare il programma operativo. La vicenda dei "pizzini", al massimo, starebbe a provare il tentativo di opporsi e di resistere nei confronti dei desiderata del capo dell'associazione malavitosa.
6.8. h) Violazione ed erronea applicazione dell'art. 275 c.p.p., comma 3, in relazione alla ritenuta sussistenza di presunzione di esigenze cautelari, per la mancata risposta alle deduzioni illustrate e documentate dalla difesa con le sue memorie. In particolare, il tribunale non ha tenuto conto del fatto che le dimissioni dalla carica di sindaco, come ampiamente provato da pareri di esperti di diritto amministrativo, hanno prodotto l'effetto della ineleggibilità futura del AR.
7. In data 24 settembre 2013 sono stati depositati motivi nuovi, con i quali si deduce ancora violazione di legge (art. 416 bis c.p.) e manifesta illogicità della motivazione, rilevando che l'impianto accusatorio si fonda essenzialmente sulla parola del EN, sulla base delle quali si ipotizza la esistenza di un patto politico- mafioso. L'ipotesi, tuttavia è priva di fondamento, in quanto, da un lato, il EN avrebbe mirato a un vantaggio personale (dunque non della societas sceleris), dall'altro, avrebbe promesso i voti dei suoi familiari, non dei sodali criminali. D'altra parte, se di patto sinallagmatico (tra EN e AR) si deve parlare, allora è evidente che i due non potevano militare nella medesima struttura criminosa. Quanto ai cc.dd. "pizzini", il tribunale non ha risposto ai rilievi mossi dalle Difese, e, comunque, essi dimostrano che il AR sindaco, non obbediva agli ordine del AR boss.
8. Ricorso avv. Martino.
8.1. Deduce violazione dell'art. 311 c.p.p. e degli artt. 273, 192, 292, 275 e 274 c.p.p., nonché carenza dell'apparato argomentativo e motivazionale. In particolare, la contraddittorietà e la manifesta illogicità si riscontrano in relazione ai presupposti di utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, nonché ai presupposti di utilizzabilità in ordine alla valenza indiziaria dei pretesi riscontri derivanti dalle operazioni di captazione di conversazioni, e inoltre in relazione alla indicazione degli elementi di fatto, dai quali sono desunti i gravi indizi di colpevolezza a carico del AR, in ordine alla prestazione di un contributo consapevole alla vita del sodalizio e, infine, all'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti alla difesa. Neanche è stata presa in considerazione - poi - l'ipotesi di una diversa, eventuale qualificazione giuridica del fatto, ai sensi degli artt. 110 e 416 bis c.p.. Infine, carenze argomentative si rinvengono anche con riferimento alle ritenute esigenze cautelari che imporrebbero l'applicazione della misura della custodia carceraria. Va innanzitutto considerato che la permanenza del delitto contestato al AR viene indicata come protrattasi fino all'agosto del 2007. Il collegio giudicante pretende di aver individuato una correlazione tra l'esercizio della funzione pubblica del AR e il periodo di latitanza del suo omonimo. Ebbene, le cose non stanno così, in quanto la carriera politica del AR ebbe inizio già nel 1994 e proseguì fino al momento del suo arresto. Vi è dunque una sfasatura temporale nelle contestazioni con riferimento ai fatti come accertati. D'altra parte, il tribunale partenopeo non prende posizione circa una diversa ricostruzione dei fatti. E invero le ipotesi astrattamente formulabili sono due: la prima che prevede che AR sia un uomo del clan e, per tale ragione, venga politicamente sostenuto;
la seconda, in base alla quale AR non è un uomo del clan e quindi egli ha un rapporto di accordo e scambio con EN. In realtà poi, se si esaminano le dichiarazioni di quest'ultimo, si giunge agevolmente alla conclusione che l'appoggio elettorale gli sarebbe stato richiesto, non in quanto esponente di una consorteria camorristica, ma in quanto appartenente a una famiglia numerosa, dunque come persona in grado di gestire un cospicuo pacchetto di voti.
8.2. D'altra parte, all'interno del racconto del EN, si devono distinguere due parti: la prima, nella quale egli parla dei rapporti personali e diretti con il sindaco, la seconda che è certamente de relato e si riferisce al ruolo che il sindaco avrebbe assunto rispetto al sodalizio delinquenziale. Ebbene, il tribunale napoletano sembra non far distinzione tra queste due, pur distinguibili, categorie di informazioni.
8.3. Quanto alla intrinseca credibilità del EN, si deve considerare che lo stesso ha riportato condanna per associazione di tipo camorristico con contestazione chiusa al 15 settembre 2005; ne consegue che, nei periodi successivi, lo stesso non può considerarsi un associato. Dunque: la presunzione in base alla quale egli sarebbe depositario di notizie e segreti interni alla camorra di San Cipriano d'Aversa non ha fondamento negli atti di causa. Il preteso riscontro documentale, poi, alle dichiarazioni del EN consisterebbe nella esistenza di una sas, nella quale il predetto non risulta, almeno dal punto di vista documentale, assolutamente coinvolto. Non si vede la concludenza di un simile fatto. Neanche va trascurato poi che, di fatto, EN non ottenne dal sindaco la concessione per gestire l'istituendo "mercato delle pulci" e ciò accadde, non perché egli fu poi arrestato, ma perché AR, in realtà, non si attivò per nulla in tal senso. Invero, il EN fu arrestato a distanza di due mesi dal presunto giorno del colloquio con il AR e il AR ben avrebbe potuto, se avesse voluto curare particolarmente la posizione del EN, imprimere un'accelerazione alle pratiche burocratiche. Tutto ciò non è affatto accaduto, ne' alcuno sostiene che lo sia. Ebbene, tali circostanze e considerazioni erano state rappresentate al collegio cautelare, il quale, tuttavia, non ha minimamente replicato.
8.4. Quanto ai motivi di astio che ben possono aver indotto il EN a formulare accuse calunniose nei confronti del AR, anche nel ricorso dell'avvocato Martino, si fa parola dell'abbattimento del muro e si svolgono considerazioni analoghe a quelle illustrate con riferimento al ricorso dell'avvocato Majello;
lo stesso dicasi per quel che riguarda la "vicenda LA GA", a proposito della quale si fa notare che, in realtà, il controllo cui fanno riferimento i carabinieri e di cui è parola nell'ordinanza ricorsa consentì di accertare, non che il EN si tratteneva con il LA GA, ma che AR era in compagnia del predetto. Si tratta dunque di un riscontro apparente, dovuto ad un travisamento della prova, addebitabile agli inquirenti. Peraltro, sempre nelle parole del EN, si riscontrano imprecisioni ed errori, come quando egli indica erroneamente l'ingegner Serao quale tecnico del OM, laddove l'incarico in questione era rivestito dell'ingegner NO;
così come lo stesso erra nell'indicare l'importo dell'appalto, che non era di Euro 5 milioni, ma per somma superiore. Si tratta di discrasie significative, che ingiustamente vengono trascurate e minimizzate dal collegio cautelare. In ogni caso, nessuno è stato in grado di indicare quale eventuale specifico contributo avrebbe apportato alla vicenda il sindaco AR, magari indicando anche a chi - in concreto - l'appalto venne poi attribuito. In sintesi: il collegio cautelare cade in continue petizioni di principio, dando per dimostrato ciò che avrebbe dovuto dimostrare.
Non diversamente si deve dire per quel che riguarda la conversazione intercettata tra RI MA, DI AR, DE IL NC e AN NC, conversazione che l'ordinanza, peraltro, non riporta nella sua interezza e alla quale pure attribuisce importanza decisiva.
È viceversa evidente che detta conversazione non può costituire riscontro alle dichiarazioni del EN, in quanto non vi è assoluta corrispondenza temporale dei fatti riferiti dal predetto con l'oggetto della conversazione. Va poi rilevato che DI non fa riferimento alla data dell'ipotetico incontro e che l'unico elemento per risalire al periodo temporale è rappresentato dall'indicazione che fa riferimento ai "primi passi" del AR come sindaco. È dunque presumibile che ci si riferisca all'anno 2004 o a un periodo temporale immediatamente prossimo e neanche può affermarsi che, in quel periodo, AR CO, classe 1964, fosse latitante.
8.5. Quanto alle dichiarazioni provenienti dal collaboratore di giustizia LO, a parte il fatto che non è stato prodotto il testo integrale dette dichiarazioni, resta la circostanza che non vi è nessuna prova che costui fosse un personaggio apicale della struttura camorristica nella quale assume di aver prestato militanza. Le sue dichiarazioni poi sono chiaramente de relato e prive di qualsiasi riscontro, anche perché, ogni volta che un riscontro è stato cercato, esso non è stato trovato. Ai giudici del riesame - inoltre - è sfuggito che le circostanze riferite da quest'ultimo "pentito" risalgono a un periodo non corrispondente a quello in cui va inquadrato il racconto del EN e, dunque, anche sotto questo aspetto, le due dichiarazioni non possono ritenersi convergenti.
8.6. Quanto alla riunione a casa del PA, non si comprende perché il tribunale del riesame non creda che si sia trattato di una riunione dei consiglieri di maggioranza. Lo stato d'ansia del padrone di casa è adeguatamente stato spiegato dallo stesso, il quale riferì che i consiglieri Russo e ZI si ponevano in maniera aggressive e fastidiosa nei suoi confronti.
8.7. Quanto alle intercettazioni eseguite, il collegio non si è posto il problema di una eventuale, diversa (e pur possibile nel caso di specie) lettura alternativa della loro significato e comunque non ha chiarito perché non siano credibili le ipotesi ricostruttive fornite alla difesa.
8.8. DE tutto travisati poi sono i contenuti dei cosiddetti "pizzini" e, anche in tal caso, le argomentazioni difensive vengono semplicemente ignorate, così come ignorata, minimizzata e pretermessa è la significativa azione di contrasto al clan messa in campo dal sindaco AR, azione certificata da documenti ufficiali riferibili ad organi dello Stato. Tali iniziative si concretarono anche in provvedimenti ablativi, in vere e proprie confische di beni appartenenti a soggetti ritenuti gravitanti nell'orbita dell'associazione camorristica dei CA (e specificamente anche del boss AR). Ebbene tutto ciò, per il collegio cautelare, non conta o costituisce un puro e semplice mascheramento della effettiva condotta del ricorrente.
8.9. Per quanto specificamente riguarda la campagna elettorale del AR, non vi è alcuna prova, e dunque alcuna motivazione, circa il fatto che il voto sarebbe stato ottenuto mediante programmatico ricorso a forme di intimidazione mafiosa, ovvero avvalendosi della forza della minaccia che il clan dei CA avrebbero potuto mettere in campo. Anche su questo punto, il collegio cautelare non ha speso una parola di motivazione, così come alcuna motivazione esiste circa gli elementi costitutivi dell'affectio societatis, che deve connotare l'operato dell'associato. Le condotte ascritte al AR, seppur fossero sussistenti, al massimo dovrebbero essergli attribuite a titolo di concorso esterno, ma, a ben vedere, neanche di tale ipotesi criminosa si può parlare.
8.10. Quanto alle esigenze cautelari, di nuovo la motivazione è carente, atteso che il tribunale partenopeo sostiene che il legame del AR con l'omonimo parente si sarebbe poi esteso all'intero clan nel suo insieme. Si tratta di un'affermazione apodittica e priva di qualsiasi riscontro e di qualsiasi argomentazione basata su dati fattuali;
ne' la pericolosità sociale del AR può essere rinvenuta nelle parole del EN, atteso che, a tutto voler concedere, lo "scambio di favori" con lo stesso sarebbe avvenuto sulla base di un interesse diretto e personale del EN e non certo per favorire un eventuale clan, atteso anche che, come premesso, la militanza camorristica del EN deve ritenersi terminata nel settembre 2005. Non vi è dunque alcun elemento al quale ancorare la presunzione di attualità del legame e, quindi, la pretesa di attualità della pericolosità, nè va trascurato che il boss è stato tratto in arresto e che dunque l'unico ipotizzabile contatto del AR è di fatto stato troncato.
Il ricorrente, comunque, ha sempre mostrato atteggiamento collaborativo, ad esempio, nell'interrogatorio reso ai sensi dell'art. 294. Lo stesso ha chiarito la portata di alcuni dati, apparentemente criptici e ha riferito tutto quanto a sua conoscenza. Infine, va rilevato che avendo, per ben due volte, rassegnato le dimissioni, il AR non è più rieleggibile alla carica di sindaco e, per tanto, non potrebbe, neanche in ipotesi, fornire più alcun utile contributo al clan del quale pretesamente egli farebbe parte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sola censura sub d) - oltre alla conseguente e collegata censura sub e) - appare, allo stato, fondata;
nondimeno i ricorsi meritano rigetto, non sussistendo le altre denunziate violazioni di legge e rimanendo comunque saldo l'apparato motivazionale, a seguito della verifica condotta alla luce della così detta "prova di resistenza".
1.1. In merito alla natura - ripetibile o irripetibile - dell'accertamento tecnico condotto sul nastro carbografico, il tribunale non ha assunto una posizione netta e precisa, limitandosi a osservare che, quando anche si fosse trattato di atto irripetibile, il Pubblico Ministero si era trovato nella impossibilità materiale di dare avviso al AR, in quanto l'Organo dell'accusa non poteva sapere ex ante che proprio il nome del ricorrente sarebbe scaturito dai ricordati accertamenti.
Trattasi di una opzione motivazionale non corretta, a fronte delle precise doglianze dell'impugnante, il quale ha sostenuto apertis verbis la natura di atto irripetibile dell'accertamento sul nastro della macchina per scrivere in sequestro.
Tale (errata) opzione costringe questo giudice di legittimità a ritenere carente, sul punto, la risposta motivazionale e ad assumere doverosa posizione garantista, ipotizzando, allo stato, che si sia trattato di accertamenti non ripetibili.
1.2. Si legge nel provvedimento impugnato che il nominativo del AR fu iscritto nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. il 23 febbraio 2010 (con la precisazione, per altro, che la decorrenza andava retrodatata al 16 novembre 2009). Ebbene l'accertamento sul nastro della macchina per scrivere sequestrata in un immobile di pertinenza di tale ST NI Raffaele, sempre in base a quanto si legge nel provvedimento ricorso, ebbe luogo il 12 maggio 2010. Il tribunale del riesame non sembra negare il fatto che lo smontaggio, l'estrazione e lo srotolamento costituiscano accertamenti tecnici di natura non ripetibile (sul punto avanza semplici dubbi), ma sostiene, come si è anticipato, che l'avviso ai sensi dell'art. 360, non avrebbe potuto esser dato al AR, in quanto, solo all'esito della compiuta consulenza tecnica, era emerso che i "pizzini" redatti con la predetta macchina erano indirizzati (anche) al ricorrente. Per la precisione, il collegio cautelare (cfr. pag. 25 dell'ordinanza) riferisce che il sequestro della macchina per scrivere avvenne nell'ambito di separato procedimento giudiziario, per altro, in carico alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Santa AR AP Vetere (che convalidò l'atto di indagine). Successivamente, si apprende sempre dal provvedimento impugnato, gli atti (ed evidentemente la res in sequestro) furono trasmessi alla Direzione distrettuale antimafia presso la Procura della Repubblica napoletana e furono "inseriti" (così si legge) in un fascicolo processuale intestato a numerosi nominativi, tra i quali vi era quello dell'attuale ricorrente.
1.3. È allora evidente che, nel disporre un accertamento tecnico - ritenuto, a torto o a ragione, irripetibile- nell'ambito di un procedimento penale in fase di indagini a carico di soggetti noti, era onere degli inquirenti attivare la procedura di cui all'art. 360 c.p.p., dando avviso a tutti gli indagati (e dunque anche al
AR), in quanto, evidentemente, proprio nell'ambito del predetto procedimento, si intendeva utilizzare le eventuali risultanze scaturenti dal disposto accertamento. Il fatto che il nominativo del AR sia emerso solamente all'esito della consulenza non giustifica l'omissione dell'avviso, in quanto l'accertamento tecnico, per sua natura, è solo potenzialmente in grado di dare risultati - favorevoli o sfavorevoli - agli indagati, ma è proprio perché detti risultati - se conseguibili con accertamento non più ripetibile- devono essere acquisiti nel contraddittorio delle parti che il codice prevede che, appunto, le parti (e dunque certamente i soggetti già iscritti nel registro degli indagati) siano avvisate;
esse potranno così valutare se intervenire e farsi assistere da loro consulenti, e, inoltre, il solo indagato potrà decidere se attivare la procedura di cui all'art. 360 c.p.p., comma 4. In altre parole, una volta che l'accertamento tecnico sia disposto nell'ambito di un procedimento a carico di persone note (e sia anche semplicemente ipotizzabile - come nel caso in esame - che detto accertamento possa riguardare taluno degli indagati), il Pubblico Ministero, se trattasi di accertamento non ripetibile, non può esimersi dall'obbligo di seguire le procedure di cui all'art. 360 c.p.p.. L'omissione, dunque, nel caso di specie, rivela la colpevole inerzia dell'ufficio di Procura, ovvero un'errata valutazione preliminare dei potenziali esiti dell'accertamento in questione.
1.4. Ne consegue che, evidentemente, il contenuto dei "pizzini", ricostruito attraverso l'esame del nastro carbografico della macchina per scrivere in sequestro, deve ritenersi, allo stato, non utilizzabile, in quanto, in assenza di prova del contrario e per quel che lo stesso tribunale del riesame sembra ritenere, trattavasi di accertamento tecnico irripetibile.
2. Nonostante ciò, come premesso, sulla base del provvedimento impugnato e delle stesse affermazioni contenute nei ricorsi, deve ritenersi - pur non potendosene, per quel che si è detto sopra, utilizzare il contenuto - che effettivamente AR CO del 1964 ebbe a inviare "pizzini" al suo omonimo (classe 1971), rivestente all'epoca la qualifica di sindaco. Di ciò infatti è traccia in una intercettazione telefonica (cfr. pag. 21 del provvedimento impugnato), in cui colloquianti, AB e ZI parlano, per l'appunto, di un biglietto che il boss aveva inviato al sindaco, biglietto che conteneva disposizioni su di un appalto, rispetto al quale non dovevano comparire ufficialmente i colloquianti stessi (anch'essi indagati nel presente procedimento), anche se "l'affare" era certamente di loro pertinenza. Si tratta, evidentemente, di un elemento, già di per sè, significativo e che - comunque - vale a corroborare le accuse del collaboratore di giustizia EN, il quale, riferendo di una sua personale vicenda collusiva col sindaco AR, "allarga" poi il discorso alla attività di complice appoggio che il ricorrente forniva al clan per quel riguarda gli appalti che dovevano avere svolgimento nel comune da lui amministrato ("il AR è sempre stato a disposizione degli uomini del clan ed aveva un rapporto privilegiato con il suo omonimo AR CO, noto braccio destro di IO NT e legatissimo a RI US).
2.1. Non è dunque esatto che l'ipotesi accusatoria - come si afferma nei ricorsi e nei motivi aggiunti - si fondi tutta ed esclusivamente sulla parola del EN.
Al proposito, è il caso di ricordare che AR CO è chiamato a rispondere, nel procedimento in corso, del reato associativo di cui all'art. 416 bis c.p. e non di individuati e specifici reati-fine attinenti all'assegnazione degli appalti, di talché le dichiarazioni di EN hanno un valore principalmente sintomatico dell'intraneità del pubblico amministratore rispetto al clan camorristico. È dunque irrilevante accertare se poi effettivamente, nel caso di specie, il EN abbia ottenuto la concessione per la gestione del "mercato delle pulci" e quale sia la ragione per cui il business non andò in porto.
2.2. Sempre in tema di conversazioni intercettate, il provvedimento impugnato (cfr. pag. 14 ss.) mette in evidenza come dal colloquio tra DI e altri emerga la sudditanza del sindaco rispetto boss, dal quale il primo riceveva ordini (oltre a violente "lavate di capo") e nei confronti del quale aveva evidentemente un atteggiamento remissivo, tanto da sopportare anche ingiurie ed umiliazioni ("...tu non rappresenti un cazzo....." ecc).
Al proposito è appena il caso di ricordare che costituisce ormai jus recptum (cfr. ASN 201021878-RV 247447 e, prima ancora, ASN 200113614- RV 218392) il principio in base al quale il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato, non è equiparabile alla chiamata in correità e, pertanto, se anch'esso deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3. 2.3. Le due conversazioni appena ricordate, peraltro, non sembra siano toccate dalla radicale critica che, nel primo ricorso (avv. Majello), si appunta sulla presunta infedeltà delle trascrizioni operate dai Carabinieri (censura sub c).
Al proposito, è evidente che il ricorrente non può aver inteso sottoporre a questa corte di legittimità, puramente e semplicemente, una diversa trascrizione delle parole dei colloquianti, quasi che questo collegio debba "scegliere" tra la versione dei Carabinieri e quella del consulente Gupperi. Il proposito del ricorrente è (e non può essere altro che) quello di evidenziare come, in presenza di una possibile (e non palesemente infondata, perché certificata da un esperto in materia) alternativa ricostruzione del contenuto dei colloqui, il tribunale napoletano abbia acriticamente sposato la tesi degli inquirenti.
Tuttavia, da un lato, le censure del ricorrente non intaccano, come si è già detto, le due conversazioni cui sopra si è fatto cenno - che sono certamente tra le più rilevanti e concludenti in termini di indizi di colpevolezza - dall'altro, non sembra che, francamente, la (parzialmente) diversa trascrizione del consulente di parte valga a scalfire il nucleo essenziale del contenuto dei colloqui, come ricostruito dai Carabinieri e fatto proprio, prima dal Pubblico Ministero, poi dal GIP e, in fine, dal tribunale del riesame.
2.4. La censura sub c) è, dunque, infondata, ai limiti della inammissibilità, così come infondata è la corrispondente censura, contenuta nel - diversamente articolato - ricorso sottoscritto dall'avv. Martino.
3. Quanto alla censura sub a) del ricorso dell'avv. Majello e delle corrispondenti censure contenute nel ricorso dell'avv. Martino, sembra superfluo ricordare che la motivazione "mercenaria" che, quasi sempre, spinge alla collaborazione, non è, di per sè, indice di insincerità delle dichiarazioni rese dal "pentito". Lo scopo della L. n. 82 del 1991 e delle successive modifiche (segnatamente quella apportate dalla L. n. 45 del 2001) è apertamente quello di consentire un "percorso di uscita" alle persone che hanno militato nelle organizzazioni criminali, offrendo loro, innanzitutto, protezione, quindi, assistenza economica e, ancora, possibilità di rilevanti sconti di pena. E dunque la stessa ratto della legge che prevede un rapporto di scambio tra il collaboratore e lo Stato. In un certo senso, può dirsi che il collaboratore di giustizia "venda" notizie e informazioni, in cambio di un significativo mutamento di status (personale, giudiziario, economico). Naturalmente tali notizie e informazioni vanno verificate e le stesse vanno "pagate" solo se riscontrate come utili e veritiere. Il legislatore, peraltro, parte dal presupposto che il contributo di soggetti già appartenenti a organizzazioni criminose debba essere attentamente vagliato sul piano processuale e pertanto ha introdotto, come è noto, la norma di cautela di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3. Tuttavia, come è errato un preconcetto e fideistico atteggiamento nei confronti del dichiarante, così è da rifiutare l'opposto preconcetto, vale a dire quello in base al quale il "pentito" abbia interesse a mentire. In realtà, perlomeno ragionando in astratto e facendo riferimento all'id quod plerumque accidit, il collaboratore ha interesse a riferire notizie vere e verificabili, pena la sua espulsione dal programma di protezione (o la mancata ammissione allo stesso), il che determina una pericolosissima posizione soggettiva nei confronti degli antichi sodali.
3.1. Tanto premesso, la preliminare valutazione di credibilità che va condotta sul dichiarante, solo da un punto di vista concettuale e astratto, può essere esperita in tempi rigidamente separati dalla complessiva valutazione di attendibilità, quasi che l'animus di un soggetto fosse scandagliabile attraverso strumenti diversi da quelli che l'analisi e l'interpretazione delle sue condotte può suggerire. Certamente, nel valutare prima facie la potenziale credibilità di un collaboratore di giustizia, non si può trascurare di conoscere quella che era la sua posizione all'interno della struttura malavitosa nella quale ha militato, essendo evidente che posizioni di vertice o specifiche mansioni esecutive determinano la conoscenza di fatti e notizie che ben possono essere ignote ai semplici gregari o ad oscuri "manovali del crimine".
3.2. D'altra parte, quando la collaborazione con la giustizia è agli inizi, e si deve preliminarmente valutare - in astratto appunto - la credibilità del collaboratore (o aspirante tale) il giudicante, ma anche il requirente, non ha, evidentemente, la possibilità di fare affidamento su pregresse pronunzie, che possano attestare, appunto, il credito del quale il collaboratore ha già goduto presso l'autorità giudiziaria.
E tale possibilità, ovviamente, non ha perché pregresse pronunzie (ancora) non esistono. Diversamente ragionando, ne conseguirebbe, paradossalmente, che chi ha appena iniziato la collaborazione non potrebbe mai, nemmeno provvisoriamente e in ipotesi, godere del credito della astratta credibilità.
3.3. Venendo al caso in esame, il tribunale partenopeo si è soffermato adeguatamente sul ruolo apicale del EN, sulla sua lunga militanza criminale (frutto anche di una poco gloriosa "tradizione di famiglia"), sulle dichiarazioni di altri - e già collaudati - "pentiti", che hanno confermato che il predetto era inserito, a livelli elevati, nella struttura camorristica operante in San Cipriano d'Aversa.
Il fatto che, come si legge nel ricorso dell'avv. Martino, la condanna per il reato associativo riportata dal EN faccia riferimento, come termine finale, all'anno 2005, non sta certamente a significare che lo stesso, in mancanza di un accertamento giudiziale, abbia perso i contatti con il mondo criminale dal quale proviene. D'altra parte - e lo si evince dal ricorso dell'avv. Majello - a carico del EN pendono ulteriori procedimenti e lo stesso, evidentemente per le sue dichiarazioni autoaccusatorie, deve essere indagato anche nel procedimento a carico del AR. Quanto a quest'ultimo, va rilevato che la condotta gli è contestata come tenuta "almeno" fino all'agosto 2007; il che sta a significare che detta condotta ben può essersi protratta oltre la data in questione.
D'altra parte, le discrasie temporali lamentate nel ricorso dell'avv. Martino, seppur fossero sussistenti, sarebbero di scarso rilievo, in quanto ciò che si contesta, allo stato, a AR, non è, come si è già scritto, la partecipazione a singoli reati-fine, ma l'appartenenza stabile all'associazione malavitosa, nella quale erano inseriti tanto il suo omonimo (classe 1964), quanto il EN stesso. Da questo punto di vista, non ha rilievo il fatto che la carriera politica del ricorrente abbia avuto inizio nel 1994, ovvero posteriormente;
ciò che rileva è che lo stesso, quanto meno a un certo punto, si avvalse dell'appoggio della struttura camorristica operante in San Cipriano d'Aversa.
3.4. È poi pretestuoso l'argomento in base al quale l'appoggio elettorale sarebbe stato richiesto al EN in quanto appartenente a una famiglia numerosa e non anche in quanto esponente di spicco di un clan malavitoso. Il collaborante, forse è inserito in una famiglia numerosa, ma trattavasi, come sopra accennato con riferimento alle "tradizioni criminali" di famiglia, di una famiglia di spicco nel firmamento delinquenziale della zona casertana e, dunque, l'aperto appoggio che i EN potevano assicurare al AR era un fatto, di per sè, significativo, simbolico e paradigmatico.
In tal senso, evidentemente, l'ha inteso il collegio cautelare, anche in considerazione del fatto che, in zone permeate dalla ossessiva e capillare presenza della criminalità camorristica, non è certo necessario che, ogni volta, la struttura criminale, per ottenere i suoi scopi, ricorra a espliciti atti di intimidazione o a manifeste condotte di pressione.
4. Manifestamente infondata è poi l'argomentazione in base alla quale, se l'accordo tra il sindaco e il EN aveva natura sinallagmatica, allora non è concepibile che entrambi facessero parte della medesima organizzazione criminale (cfr. motivi aggiunti ricorso avv. Majello). L'assunto poggia evidentemente sull'erroneo presupposto che le organizzazioni camorristiche siano regolate da una disciplina da "caserma prussiana" e che, quindi, nulla possa avvenire al di fuori della rigida normativa criminale, che dovrebbe disciplinarne la vita. Le massime di esperienza, in realtà, sono nel senso contrario e stanno a indicare che, all'interno delle organizzazioni malavitose (e in specie in ambito camorristico), i singoli associati si rapportano alquanto liberamente gli uni con gli altri, stringendo, se del caso, anche accordi separati, personali e reciprocamente vantaggiosi.
5. Il collegio cautelare ha anche ritenuto non sussistenti serie ragioni di astio o inimicizia fra EN e AR, giudicando "l'episodio del muro" un fatto di non tale gravità da determinare il primo ad accusare ingiustamente secondo. Si tratta di una valutazione di merito, che questo giudice non può sindacare, se non alla luce - come si dirà in seguito - della cogenza di quegli atti dovuti, atti che persino un sindaco colluso con le organizzazioni criminali non può fare a meno di porre in essere, se "costretto" dalle contingenze del caso.
5.1. Quanto alle dichiarazioni del LA GA, la motivazione addotta dal tribunale del riesame non appare manifestamente illogica;
essa è frutto di una coerente valutazione della posizione del LA GA stesso, la cui vicinanza, tanto al sindaco, quanto al EN, è dedotta dall'esito dei controlli di polizia citati nel provvedimento impugnato. Al proposito, è da rilevare che le osservazioni mosse dei Difensori appaiono intrinsecamente contraddittorie e quindi di scarsa concludenza. E invero: a pag. 8 del ricorso avv. Majello si legge (penultimo rigo) che il controllo sarebbe avvenuto in data 22 febbraio 2002 (dunque in data precedente all'incontro tra AR e EN a casa LA GA) e che avrebbe accertato la contemporanea presenza di AR e LA GA.
I due - dunque - già si conoscevano e ciò rende credibile che il secondo possa aver messo a disposizione la sua abitazione perché il sindaco potesse incontrare riservatamente un notorio delinquente.
5.2. Infine, per quello che riguarda le dichiarazioni del DI, i giudicanti, non illogicamente, ritengono di attribuire maggiore credibilità alle parole spontaneamente pronunciate nel corso di una conversazione telefonica (da un soggetto inconsapevole che altri stesse ascoltando e registrando), piuttosto che alle affermazioni contenute nel verbale reso quando era in corso un procedimento penale a carico di notori, pericolosi personaggi operanti nel centro abitato nel quale il predetto DI vive.
5.3. La censura sub a) del primo ricorso e la corrispondente censura del secondo ricorso sono dunque infondate.
6. Infondate sono anche le censure relative al contributo offerto dal collaboratore LO, le cui dichiarazioni sono solo in parte de relato (ma non per questo certamente inutilizzabili: cfr. S.U. sent. n. 20804 del 2013 - ud. 29 novembre 2012 - ric. Aquilina e altri), atteso che (cfr. pag. 19 dell'ordinanza impugnata), si da atto che il predetto collaborante è stato personalmente presente agli incontri tra i due AR, incontri avvenuti quando il boss era detenuto ed era tradotto in aula per la trattazione del processo a suo carico. In quelle circostanze, il ricorrente, approfittando della sua veste di avvocato, si avvicinava frequentemente all'omonimo, con il quale aveva colloqui, suscitando - peraltro - l'imbarazzo, se non addirittura l'ira, del boss, il quale riteneva inutilmente rischiosi tali pubblici colloqui con il sindaco del suo comune.
6.1. Quanto all'intrinseca credibilità del LO, vale quanto appena scritto in ordine al EN, considerando che la posizione apicale anche del LO, per quel che si legge nel provvedimento impugnato, non è un ruolo autoattribuito, ma è data per certa dal giudice del riesame.
7. La censura sub f) e la corrispondente censura contenuta nel ricorso a firma dell'avv. Martino sono manifestamente infondate, atteso che il tribunale del riesame non ha ignorato quelle che sono state le "iniziative antimafia" del sindaco AR, ma le ha giudicate atti dovuti, ai quali lo stesso non poteva sottrarsi, in considerazione dell'attenzione - istituzionale e mediatica - che si andava concentrando sul clan dei CA. D'altra parte, il collegio cautelare ha ritenuto che, a fronte di tali, non evitabili, condotte, ben altri fossero gli elementi (scil. quelli puntualmente elencati nel provvedimento) militanti in senso contrario.
8. Quanto alla corretta qualificazione giuridica dei fatti (censura sub g. avv. Majello e corrispondente censura nel ricorso avv. Martino), l'intraneità e l'affectio societatis del ricorrente, vengono dedotte, innanzitutto, dal contenuto delle conversazioni intercettate, e in secondo luogo, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Si deve ripetere quanto già sopra anticipato, vale a dire che EN riferisce certamente un episodio specifico, ma riferisce anche della stabile disponibilità che il sindaco aveva nei confronti della societas scelerum. E non si dica che si tratta di notizie de relato, in quanto, proprio per il ruolo apicale che lo stesso rivestiva, egli era in possesso di quelle informazioni diffuse all'interno del clan e note agli associati (maxime a quelli in posizione di vertice), associati che, per la stessa natura del sodalizio cui appartengono, partecipano di un comune patrimonio cognitivo (ASN 2010004977-RV 245579; ASN 200906134- RV 243425 e altre precedenti).
8.1. D'altra parte, il tribunale napoletano non manca di porre in evidenza (sempre sulla base delle eseguite intercettazioni) che il sindaco AR - unitamente a quelli che gli tenevano bordone (ad es. l'assessore PA) - strumentalizzava anche momenti istituzionali della sua funzione per incontri con i boss, tanto è vero che a casa del PA, mascherato da riunione dei consiglieri di maggioranza, si tenne un incontro con AR CO, classe 1964. La alternativa spiegazione fornita dal PA circa la ragione per la quale era allarmato e nervoso (la condotta scorretta di due dei partecipanti) non supera la soglia della genericità e si pone come una excusatio inaccettabile sul piano logico.
8.2. Tale essendo il quadro indiziario appare, allo stato, corretto ritenere, sotto il profilo della valutazione cautelare, il AR, non come un concorrente esterno, ma come un associato pieno jure al clan camorristico attivo nel centro urbano del quale egli era sindaco.
9. Quanto infine alle esigenze cautelari, non può farsi a meno di prendere le mosse dalla sentenza di annullamento con rinvio (37690/13), che questa stessa sezione ebbe a pronunciare mesi addietro, sentenza con la quale si ricordava la consolidata giurisprudenza, in base alla quale la presunzione di pericolosità di un appartenente a un'associazione di stampo mafioso viene a cessare solo per comprovata rescissione del vincolo, ovvero per la cessata operatività della associazione. Ebbene, mentre la perdurante operatività del clan dei CA è notoria e comunque non viene posta in dubbio da nessuno dei ricorrenti, va detto che certamente la rescissione del vincolo non può essere automaticamente dedotta stato di detenzione dell'interessato. Nel caso in esame, poi nemmeno la i detenzione di AR CO, classe 1964 (il boss), può, di per se, avere incidenza significativa, atteso che la tesi di accusa, fatta motivatamente propria dal tribunale del riesame, è che il ricorrente aveva, ormai, instaurato rapporti con il clan in quanto tale e non solo con il suo omonimo (e lontano parente).
9.1. Infine, la cessione dalla carica istituzionale di sindaco di S. Cipriano di Aversa non è circostanza di per sè dirimente (cfr. ASN 200633928-Rv 234801), atteso che, anche al di fuori dell'istituzione, in un piccolo centro abitato, pervaso dalla mentalità e dal costume camorristico, il ruolo "politico" dell'ex sindaco ben può continuare ad avere la sua incidenza (cfr. ASN 201206566- rv. 252037). 10. Consegue il rigetto dei ricorsi e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado. La Cancelleria provvederà alle comunicazioni ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento: Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2013