Sentenza 4 giugno 2019
Massime • 1
Le confidenze autoaccusatorie dell'imputato ad un collaboratore di giustizia, che ne abbia successivamente riferito nelle proprie dichiarazioni, hanno natura confessoria, di talché, una volta positivamente vagliata l'attendibilità del collaboratore ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., dispiegano piena efficacia probatoria alla sola condizione che se ne apprezzi la sincerità e la spontaneità, in modo da potersene escludere la riconducibilità a costrizioni esterne o a possibili intenti autocalunniatori.
Commentario • 1
- 1. Art. 195 c.p.p. - Testimonianza indirettahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/06/2019, n. 9891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9891 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2019 |
Testo completo
0989 1-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 604/2019 - Presidente - ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI UP - 04/06/2019 ENRICO GIUSEPPE SANDRINI -Relatore R.G.N. 40225/2018 MICHELE BIANCHI GAETANO DI GIURO RA MAGI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MP ES nato a [...] il [...] TA RL nato a [...] || 25/04/1951 DI RL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/06/2017 della CORTE ASSISE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE MASELLIS che ha concluso chiedendo Il PG conclude per il rigetto dei ricorsi. udito il difensore L'Avv. Valerio Vianello Accorretti difensore di NT CA insiste per l'accoglimento del ricorso L'Avv. Raffaele Missere difensore di NT CA insiste per l'accoglimento del ricorso. L'Avv. AS Salvatore Murra difensore di DI CA insiste per l'accoglimento del ricorso. L'avv. Cosimo Lodeserto difensore di MP ES insiste per l'accoglimento del ricorso. L'Avv. VI Donato Epifani difensore di MP ES insiste per l'accoglimento del ricorso. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 26.06.2017 la Corte d'assise d'appello di Lecce ha confermato la sentenza pronunciata il 5.04.2016 con cui la Corte d'assise di Brindisi, per quanto qui interessa, aveva condannato gli imputati NT CA, MP ES e DI CA alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per la durata di un anno, per i delitti, rispettivamente ascritti, di omicidio pluriaggravato (in particolare dalla premeditazione e dall'art. 7 legge n. 203 del 1991) di SE OM, quanto al NT, e di D'AM ON, quanto al MP e al DI, all'epoca entrambi latitanti, nonché per le connesse violazioni della disciplina delle armi ex artt. 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967, parimenti aggravate ex art. 7 legge n. 203 del 1991 e unificate ex art. 81 capoverso cod.pen. I fatti ascritti e le prove a carico degli imputati sono stati ricostruiti e valutati dalle sentenze di merito nei termini che seguono.
2. SE OM era stato ucciso nella tarda serata del 22.07.2001 in San VI dei Normanni con due colpi di arma da fuoco esplosi con un fucile da caccia caricato a pallettoni, l'uno da una distanza di circa tre metri e indirizzato in zona toracica verosimilmente da un soggetto che si trovava alle spalle della vittima, e l'altro dalla distanza più ravvicinata di circa un metro e indirizzato, dall'alto in basso, al cranio della vittima quando era già a terra. Gli elementi di prova a carico di NT CA erano costituiti dalle chiamate in reità, entrambe de relato, dei collaboratori di giustizia EN RC e AV ES, che avevano entrambi indicato nell'imputato l'esecutore materiale dell'omicidio, e le cui dichiarazioni i giudici di merito avevano ritenuto credibili, attendibili e convergenti, e perciò idonee a riscontrarsi reciprocamente. In particolare, EN RC, elemento di vertice dell'organizzazione mafiosa della zona, aveva riferito di aver ricevuto la confidenza nel dicembre 2002 da GG ER, affiliato e braccio destro del NT, col quale il EN condivideva la cella durante la comune detenzione nel carcere di Brindisi;
il movente dell'omicidio era costituito dall'intento ritorsivo del NT per essere stato offeso e schiaffeggiato dal SE, il quale all'epoca operava come "cane sciolto" nell'ambiente criminale;
il GG, pur confermando la detenzione comune col EN, aveva negato la confidenza, che era stata ritenuta attendibile dai giudici di merito perché proveniente da un soggetto strettamente legato all'imputato, condannato per associazione mafiosa e mai dissociatosi dal sodalizio criminale. AV ES, dopo aver ricostruito l'origine del contrasto tra il SE e il NT riconducibile al rifiuto della vittima di affiliarsi al gruppo dell'imputato (il quale era stato nominato da IM AS responsabile del sodalizioسا criminale controllante San VI dei Normanni), fino a schiaffeggiare il NT davanti ai suoi sodali nel corso di una lite, aveva indicato la propria fonte informativa nello stesso imputato, che gli aveva confidato di aver ucciso il SE, sparandogli alla testa nell'estate del 2001, con la complicità dell'affiliato GG ER;
la confidenza era stata ricevuta dal AV, poco dopo l'omicidio, presso la masseria del NT sulla strada Mesagne - San VI dei Normanni, all'epoca confiscata ma di cui l'imputato continuava a servirsi per incontrare gli affiliati nei poderi annessi. La sentenza d'appello rilevava che le dichiarazioni dei due collaboratori avevano trovato riscontro nella prova generica e nel movente esistente a carico del NT, confermato dai familiari della vittima (la moglie SI AN e il figlio ZO); giudicava inutile la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale chiesta dalla difesa perché non decisiva e solo esplorativa, e riteneva inammissibili, perché generici, i motivi di gravame censuranti la sussistenza delle aggravanti della premeditazione e della finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa, comunque dimostrate in atti;
parimenti aspecifica era ritenuta la censura afferente la mancata ammissione del giudizio abbreviato chiesto dall'imputato davanti al GIP, condizionato all'assunzione di prove prive di valenza dimostrativa e di finalità di completamento delle risultanze già acquisite.
3. L'omicidio di D'AM ON era stato commesso il 9.09.2001 presso la diga di Brindisi, dove la vittima si era recata a pescare in ora serale;
il D'AM era stato attinto da due colpi di arma da fuoco esplosi da distanza ravvicinata con un fucile da caccia cal. 12, caricato a pallettoni, che lo avevano raggiunto all'emiviso di destra e all'emitorace destro, sparati da una posizione anteriore e situata sulla destra rispetto alla vittima. Gli elementi di prova a carico di MP ES e DI CA erano costituiti dalle chiamate in reità, tutte de relato, dei collaboratori di giustizia IC BI, EN RC, AV ES e MP ND (fratello dell'imputato), che i giudici di merito avevano ritenuto credibili, attendibili, autonome nelle fonti, e tra loro convergenti in ordine al nucleo essenziale del narrato e agli aspetti fondamentali del fatto (in particolare quanto all'indicazione degli autori del delitto, alle relative modalità esecutive e al movente), e perciò prive di circolarità probatoria e idonee a riscontrarsi reciprocamente. Il movente dell'omicidio era costituito da una vendetta trasversale nei riguardi di D'AM AS, fratello della vittima e capo della frangia mesagnese della organizzazione mafiosa, che era divenuto collaboratore di giustizia;
a tale movente, funzionale a dare una lezione ai soggetti che avessero intrapreso scelte collaborative, si aggiungevano i risalenti rancori verso D'AM AS per la Tew posizione da lui raggiunta nell'ambito della criminalità organizzata e per aver 2 affiliato al proprio gruppo soggetti appartenenti al clan rivale. IC BI aveva indicato la propria fonte informativa in AR ES, dal quale aveva appreso durante una comune detenzione nella stessa sezione - del carcere di Lecce tra marzo e aprile del 2003 gli autori e il luogo - dell'omicidio, l'arma utilizzata, il movente del delitto e la circostanza che gli imputati avevano usato nell'occasione una moto di grossa cilindrata;
i giudici di merito avevano ritenuto affidabile la chiamata de relato, proveniente da un soggetto affiliato alla medesima organizzazione dell'AR, ancorché quest'ultimo avesse negato la confidenza (e altresì di aver fatto parte del sodalizio criminale, pur essendo stato condannato con sentenza irrevocabile per il relativo titolo di reato). EN RC aveva riferito di aver appreso inizialmente la notizia dell'omicidio direttamente da DI CA, da lui incontrato nel carcere di Lecce durante le udienze di un processo svoltosi nel settembre/ottobre del 2002; l'imputato gli aveva raccontato di aver commesso il delitto insieme al MP, recandosi sul luogo alla guida di una moto (forse una Ducati), dove il MP aveva esploso due colpi di fucile all'indirizzo della vittima che, di spalle, era intenta a pescare;
il fatto era stato successivamente confermato al collaboratore anche da MP ES nel corso di una comune detenzione nel carcere di Lecce. La sentenza d'appello riteneva utilizzabili le risultanze dell'esame dibattimentale reso ex art. 210 cod. proc.pen. dal EN, che aveva rilasciato dichiarazioni erga alios già in sede di indagini previa rituale ricezione degli avvisi previsti dall'art. 64 comma 3 del codice di rito, i quali non dovevano perciò essere rinnovati al dibattimento;
giudicava credibile la confidenza ricevuta dal EN in ragione della caratura criminale del chiamante e delle sue fonti dirette nell'ambito dell'organizzazione mafiosa. AV ES aveva indicato le fonti della confidenza ricevuta circa gli autori dell'omicidio del D'AM sia in LE LI AS, successivamente deceduto, sia nello stesso imputato DI CA in occasione di una breve discussione avvenuta durante l'ora d'aria nel corso di una comune detenzione nel carcere di Lecce, allorché l'imputato lo aveva rimproverato di aver picchiato nell'estate del 1998 il figlio del capo storico dell'organizzazione PI OL. MP ND, fratello di MP ES, divenuto collaboratore di giustizia nel 2014, aveva riferito che nel luglio/agosto del 2001 aveva ricevuto da DI PP, per il tramite di DI OV (entrambi fratelli dell'imputato DI CA), detenuto nel carcere di Lecce, la comunicazione che era arrivato il momento di colpire un parente di un collaboratore di giustizia per dare una lezione a chi aveva intrapreso la scelta collaborativa;
la vittima era سا stata individuata in D'AM ON e l'ordine di uccidere era stato impartito 3 anche agli odierni imputati;
il giorno seguente all'omicidio DI OV gli aveva raccontato i dettagli dell'azione delittuosa che egli aveva appreso direttamente dagli esecutori DI CA e MP ES, i quali, recatisi presso la diga di Brindisi a bordo di una moto rubata condotta dal DI, avevano sorpreso la vittima sparandole con un fucile a canne mozze caricato a pallettoni. La sentenza impugnata riteneva che l'apparente distonia di quanto riferito dal collaboratore circa l'utilizzo nell'omicidio di un'arma modificata, rispetto alle risultanze della prova generica, fosse fisiologica, stante il tempo trascorso, e semmai indice di genuinità delle dichiarazioni e di assenza di preordinazione calunniosa;
rilevava che l'assoluzione, nell'ambito dello stesso processo, dei soggetti accusati del tentato omicidio di EC ZO, anch'essi attinti dalla chiamata in reità di MP ND, non inficiava l'attendibilità di quanto dichiarato dal collaboratore con riguardo all'omicidio del D'AM, alla stregua del principio della frazionabilità della chiamata, in quanto l'assoluzione del EC non era dipesa da un giudizio generale di incredibilità soggettiva del MP, ma da quello di inaffidabilità della sua fonte (AV ON), che sul punto aveva effettuato confidenze diverse a soggetti diversi;
riteneva la natura premeditata dell'omicidio e sussistente l'aggravate di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991. 4. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione sia NT CA, a mezzo di due distinti atti di impugnazione sottoscritti rispettivamente dall'avv. Valerio Vianello Accorretti e dall'avv. Raffaele Missere, sia MP ES, con ricorso sottoscritto dagli avv.ti Cosimo Lodeserto e VI Epifani;
sia DI CA, con ricorso sottoscritto dall'avv. AS Murra.
4.1. Il ricorso proposto nell'interesse di NT CA dall'avv. Vianello Accorretti deduce tre motivi di doglianza. Col primo motivo il ricorrente lamenta violazione ed erronea applicazione degli artt. 192 e 533 cod.proc.pen., nonché vizio di motivazione, censurando l'illegittima attribuzione di attendibilità al narrato dei collaboratori di giustizia EN RC e AV ES e l'illegittimità della natura di riscontro incrociato attribuito alle rispettive propalazioni. Quanto al racconto del EN, il ricorrente rileva le incongruenze e le illogicità derivanti dall'assunto del collaboratore di aver appreso dal GG dettagli sull'omicidio SE solo nel dicembre 2002 e solo casualmente, nonostante il ruolo apicale ricoperto nel sodalizio criminale;
dall'aver appreso il EN la notizia dell'omicidio da un semplice affiliato (il GG) anziché dal proprio padre EN EN, braccio destro del NT, col quale condivideva in carcere la cella al momento della rivelazione;
dall'aver indicato quale occasione della rivelazione le discussioni avvenute in carcere sulla scaturigine dall'omicidio 4 e SE dell'ordinanza custodiale che aveva attinto gli associati, nonostante il coinvolgimento del NT non fosse emerso da alcuna intercettazione;
dall'utilizzo per descrivere il delitto e il relativo movente delle stesse parole comparse nei titoli dedicati alla vicenda dal quotidiano di Brindisi il 27.11.2002; dalla conoscenza della descrizione dell'episodio delittuoso contenuta nell'ordinanza cautelare emessa nel procedimento c.d. "Liberazione", di cui il collaboratore aveva avuto lettura. Quanto al racconto del AV, il ricorrente rileva le incongruenze e le illogicità derivanti: dal fatto che il collaboratore aveva reso dichiarazioni sull'omicidio SE soltanto dopo la notifica e la lettura, nel novembre 2014, dell'ordinanza cautelare emessa nel procedimento c.d. "Liberazione", nonostante la sua collaborazione con la giustizia fosse già iniziata da sei mesi;
dall'utilizzo nella propalazione di parole identiche a quelle riportate nell'ordinanza custodiale che lo aveva attinto;
dalla riferita presenza all'incontro col NT nel corso del quale era avvenuta la rivelazione di EN EN, senza che quest'ultimo - avesse assistito alla conversazione e fosse stato destinatario della medesima confidenza. Il ricorrente deduce altresì l'illogicità del fatto che il AV, pur essendo gerarchicamente subordinato a EN RC, avesse omesso di comunicare a quest'ultimo quanto appreso dal NT sull'omicidio SE, nonostante l'importanza rivestita dalla notizia nell'ambiente criminale di comune appartenenza;
illogica, altresì, era la rivelazione della notizia al EN da parte del GG nonostante il silenzio sul punto degli atti investigativi, allora noti, consigliasse a quest'ultimo di mantenere il riserbo sull'episodio delittuoso, di cui il EN non era ancora a conoscenza a oltre un anno di distanza. La sentenza impugnata aveva dato atto che il EN aveva letto i giornali pubblicati sulla vicenda, ma non ne aveva tratto le doverose conseguenze in tema di valutazione dell'attendibilità del collaboratore, nonostante la perfetta sovrapponibilità delle sue dichiarazioni alle notizie di stampa, documentata dalla difesa, non arricchite di ulteriori particolari appresi dal GG;
un analogo vizio motivazionale era ravvisabile con riguardo alla pacifica conoscenza degli atti di indagine da parte del AV, anche con riferimento all'esistenza delle propalazioni del EN sul medesimo omicidio;
i particolari riferiti dal AV sul concorso del GG nel delitto e sul colpo alla testa sparato alla vittima dal NT non potevano ritenersi significativi, sia perché aspecifici sulla dinamica dell'episodio sia perché il collaboratore era a conoscenza delle risultanze dell'esame autoptico menzionato negli atti d'indagine; risultava inoltre anomalo e inverosimile che EN EN, pur essendo amico del SE e contemporaneamente uomo di fiducia del NT, fosse stato tenuto all'oscuro نسا 5 del fatto che il primo fosse stato ucciso dal secondo, e ciò anche in occasione della rivelazione effettuata in sua presenza dal NT al AV;
- - parimenti anomalo era che il AV, pur avendo ricevuto la confidenza dal NT subito dopo il delitto, non ne avesse riferito il contenuto al suo superiore gerarchico diretto EN RC, il quale aveva appreso autonomamente la notizia più di un anno dopo. La sentenza gravata, dunque, aveva omesso di motivare su passaggi fondamentali riguardanti la genuinità, l'attendibilità e l'autonomia delle propalazioni accusatorie, limitandosi a delle mere formule assertive. Col secondo motivo il ricorrente lamenta violazione ed erronea applicazione dell'art. 577 n. 3 cod.pen., censurando la ritenuta sussistenza dell'aggravante della premeditazione e la ritenuta inammissibilità del motivo d'appello formulato sul punto dalla difesa, nonostante la risposta specifica fornita alla relativa doglianza;
contesta l'idoneità degli elementi di natura ipotetica valorizzati dai giudici di merito, costituiti dall'insorgenza del proposito criminoso una decina di giorni prima della sua realizzazione, dalle modalità dell'azione e dal movente, a dimostrare univocamente l'aggravante, per la cui integrazione non era dirimente neppure l'organizzazione di un agguato alla vittima. Col terzo motivo il ricorrente lamenta violazione ed erronea applicazione dell'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, nonché vizio di motivazione, con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della finalità di agevolare l'associazione mafiosa, che avrebbe dovuto caratterizzare in termini specifici, univoci e oggettivi la condotta omicidiaria del NT, che invece, secondo le stesse dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, era risultata animata da finalità meramente personali di vendicare il gesto irrispettoso rivoltogli dal SE e di difendere il proprio ruolo sul territorio, messo in discussione dalla vittima;
censura inoltre la ritenuta inammissibilità del motivo d'appello formulato sul punto dalla difesa dell'imputato, essendo la sinteticità della relativa doglianza giustificata dalla sua natura subordinata rispetto alla contestazione in via principale della responsabilità del NT.
4.2. Il ricorso proposto nell'interesse di NT CA dall'avv. Missere deduce i seguenti motivi di doglianza. Il ricorrente lamenta in via generale un vizio di motivazione della sentenza impugnata, frutto di una illogica valutazione dei fatti e delle prove. Censura la riunione del processo a carico del NT con quelli a carico di altri imputati rispetto ai quali non sussistevano ragioni di connessione, o motivi comuni diversi dall'identità dei collaboratori di giustizia, lamentando la violazione dell'art. 12 cod.proc.pen. e del diritto dell'imputato a essere giudicato in un autonomo processo, con conseguente nullità del giudizio per inosservanza delle شا 6 regole sul giusto processo, che aveva consentito l'ingresso di prove dichiarative non riguardanti il NT. Lamenta l'omessa applicazione della riduzione per il giudizio abbreviato, richiesto dall'imputato nella forma condizionata davanti al GIP e illogicamente - denegato anche dalla Corte distrettuale nonostante che le istanze istruttorie formulate, la cui assunzione si era esaurita in un'unica udienza dibattimentale, non fossero tali da ritardare lo svolgimento del processo. Il ricorrente deduce la genericità e l'inverosimiglianza delle dichiarazioni di EN RC, il quale - autore di un memoriale consegnato alla DDA il 22.01.2011 - era illogico non sapesse, nella sua veste apicale, dell'offesa rivolta dal SE a un affiliato dello spessore dell'imputato; rileva che il EN aveva riportato in modo totalmente sovrapponibile alle informazioni pubblicate sui giornali dell'epoca, così come documentato dalla difesa, il racconto dell'omicidio del SE (riferendo voci correnti, come tali inutilizzabili ex art. 16-quater, comma 6, legge n. 45 del 2001), ed era perfettamente consapevole dei benefici a lui derivanti dalla collaborazione con la giustizia, con particolare riguardo all'attenuante di cui all'art. 8 legge n. 203 del 1991, già concessagli in altri processi;
censura l'assenza di una stringente valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni collaborative e della loro compatibilità con gli altri elementi acquisiti di natura esterna, e rileva il contrasto esistente tra ruolo egemone attribuito al EN nel sodalizio criminale e l'autonoma apprensione della notizia relativa all'omicidio del SE a un anno di distanza dal delitto, tale da screditare l'affidabilità del racconto del collaboratore, al quale era logico ritenere dovesse essere chiesto l'assenso preventivo all'omicidio, posto che il controllo del territorio da parte dei vertici dell'associazione mafiosa postula la conoscenza di tutto ciò che vi avviene, anche al fine di scongiurare rivalse da parte del gruppo rivale al quale apparteneva la vittima. Il ricorrente rileva l'assenza di particolari qualificanti del fatto nel racconto del EN, tali da renderlo credibile, rilevando che il collaboratore, nel medesimo processo, non era stato ritenuto attendibile con riguardo all'omicidio di MO ON;
deduce la mancanza di valenza probatoria della dichiarazione de relato non confermata dalla fonte primaria GG, e rileva l'inidoneità del riscontro attribuito alla comune detenzione del EN col GG. Anche il collaboratore AV ES, pentitosi dopo la condanna ad anni trenta di reclusione riportata in primo grado, ottenendo un rilevante sconto di pena in appello, aveva reso propalazioni meramente sovrapponibili ai contenuti dell'ordinanza di custodia cautelare che egli aveva (dichiaratamente) letto, senza apportare alcun elemento suppletivo a quelli già acquisiti;
il ricorrente rileva la totale incredibilità del fatto che il AV potesse avere ricevuto la confidenza سا 7 sull'omicidio SE dal NT nel luogo da lui indicato, costituito dalla masseria dell'imputato sulla strada San VI Mesagne, posto che, come documentato dalla difesa, l'immobile era stato confiscato al NT oltre dieci anni prima e assegnato all'associazione Libera Terra sotto il controllo della polizia, così da escludere qualsiasi possibilità di frequentazione del luogo da parte dell'imputato; anche la personalità prudente e scaltra attribuita al NT dai giudici di merito escludeva che egli potesse aver confidato al AV di essere l'autore dell'omicidio del SE. Le dichiarazioni di MP ND sull'omicidio SE si erano limitate a riferire voci raccolte in giro, prive di riscontro, avendo indicato come coautore del delitto, insieme al NT, ora l'uno e ora l'altro figlio dell'imputato. Il ricorrente censura l'omessa autonoma valutazione, da parte della sentenza gravata, di altri possibili moventi o ricostruzioni dell'omicidio del SE, che avrebbero dovuto essere esplorati al fine di escludere il ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'imputato, rilevando che la vittima aveva già subito un agguato;
in particolare, lamenta il mancato approfondimento delle piste investigative che potevano scaturire dall'intercettazione delle conversazioni ambientali avvenute, nell'immediatezza del delitto il 23.07.2001, tra i familiari del SE nella sala d'aspetto della stazione dei carabinieri di San VI dei Normanni, all'esito delle quali gli inquirenti avevano sentito la moglie e il figlio della vittima, e dai cui contenuti era emersa l'esistenza di debiti di droga del SE e un possibile mandato omicidiario conferito al figlio ZO, sottrattosi al controesame dell'imputato e del suo difensore. Il ricorrente censura anche l'omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello mediante l'esame del competente comandante dei carabinieri sulle piste alternative dell'omicidio, e sviluppa una serie di ipotesi tratte dai risultati delle intercettazioni, dalle dichiarazioni rese dai familiari della vittima e dalle dichiarazioni testimoniali introdotte dalla difesa (come quelle di NI IO, RI ES, LM AO, RU ER, RI VI, HI RI, i cui contenuti sono stati sunteggiati nel ricorso), che avrebbero dovuto essere approfondite, rilevando, di contro, l'assenza di qualsiasi contatto col NT emergente dal traffico telefonico acquisito, mentre il SE conosceva il numero di telefono del NT annotato con altri in un foglio manoscritto;
rileva che nessun elemento a carico dell'imputato era emerso dalle indagini in corso a suo carico, all'epoca dell'omicidio, per il reato associativo, e in specie dall'attività captativa, ciò che appariva incompatibile con lo schiaffo ricevuto dal SE e con l'asserita preparazione della reazione omicidiaria.
4.3. Il ricorso proposto nell'interesse di DI CA dall'avv. Murra deduce una serie di violazioni di legge e vizi di motivazione della sentenza impugnata, سنا 8 nei termini di seguito riassunti. In primis, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 64, comma 3, lett. c), del codice di rito con riguardo all'omissione degli avvisi che dovevano essere rivolti a EN RC prima del suo esame in qualità di imputato in procedimento connesso ex art. 210 del codice di rito, con conseguente inutilizzabilità delle sue dichiarazioni. Premessa una sintetica ricostruzione della vicenda, storica e processuale, il ricorrente rileva che le chiamate in reità, tutte de relato, a carico del DI, provenivano dai collaboratori di giustizia IC, EN, AV e MP ND, appartenenti in origine all'organizzazione criminale sacra corona unita, capeggiata da OL PP, dalla quale nel 1998 si erano staccati i sodali IM, AL e D'AM, che avevano costituito, in contrapposizione a quella originaria, la nuova associazione denominata sacra corona libera;
IC, EN, AV avevano aderito al nuovo sodalizio, mentre il MP era rimasto fedele al vecchio gruppo insieme agli imputati DI e MP ES. Il ricorrente lamenta l'assenza di una corretta applicazione, da parte dei giudici di merito, dei principi sottesi alla riscontrabilità reciproca delle fonti de relato, funzionali a scongiurare il rischio che la prova si fondi su notizie di natura circolare, esigendo perciò un attento e stringente esame dei contenuti delle propalazioni de relato e dei rapporti tra la fonte primaria e quella indiretta;
rileva, in particolare, che il EN e il AV avrebbero ricevuto la confidenza confessoria dal DI in un periodo, nell'anno 2002, in cui i collaboratori militavano nella fazione opposta a quella dell'imputato (il EN per giunta con ruolo di vertice); che il IC aveva indicato come propria fonte informativa altro sodale, AR, di cui non aveva saputo indicare la fonte primaria;
che MP ND aveva iniziato a collaborare soltanto nel corso del presente processo, dopo l'inizio dell'istruzione dibattimentale, rendendo dichiarazioni generiche e prive di originalità, senza apportare alcun particolare ulteriore alla notizia già circolante, nonostante il rapporto parentale col fratello ES e nonostante la natura dettagliata - invece - del suo racconto riguardante il tentato omicidio di EC ZO, in ordine al quale aveva fornito dei particolari inediti tali da contraddire le propalazioni del EN e del AV e da determinare l'assoluzione degli imputati di quel delitto. Premesso che le fonti primarie dei collaboratori erano rappresentate dagli stessi imputati, in particolare dal DI, e anche da MP ES per quanto riguarda il EN, mentre il IC non era stato in grado di indicare la fonte dell'AR, ricorrente rileva la carenza di autonomia delle fonti originarie, lamentando che la sentenza d'appello avesse invece valorizzato la diversità delle fonti immediate dei collaboranti, non necessariamente coincidenti col soggetto a conoscenza diretta del fatto narrato ma latrici a loro volta di informazioni 9 indirette;
deduce l'inconferente valorizzazione delle ragioni della scelta collaborativa, in specie del IC, che assumevano un valore neutrale rispetto all'accertamento da compiersi sulla rispondenza a verità della notizia riferita, e censura l'acritico recepimento del giudizio di credibilità dei collaboranti formulato in altri giudizi le cui sentenze erano state acquisite ex art. 238-bis cod. proc.pen. Quanto a IC BI, che aveva riferito di aver appreso la notizia confidenziale circa gli autori dell'omicidio del D'AM tra marzo e aprile 2003 da AR ES durante una comune detenzione nel carcere di Lecce, il ricorrente rileva che i giudici di merito avevano individuato la fonte dell'AR, non indicata dal IC, in LE LI AS sulla base di quanto accertato in ordine all'omicidio di MO ON;
il LE LI, padrino dell'AR e transitato insieme a lui nella fazione di appartenenza del IC provenendo da quella del DI, avrebbe mantenuto i rapporti con la compagine originaria, apprendendo così le notizie sull'omicidio del D'AM che aveva riferito all'AR in virtù del rapporto di affiliazione di quest'ultimo; il ricorrente rileva tuttavia che il LE LI era morto il 16.11.2001, due mesi dopo l'omicidio del D'AM (commesso il 9.09.2001), e in tale breve lasso temporale non poteva aver incontrato (e informato) l'AR, all'epoca detenuto da oltre un anno nel carcere di Monza;
censura l'omessa risposta della sentenza impugnata a tali rilievi. Quanto a EN RC, che aveva indicato le sue fonti informative negli imputati DI e MP e dichiarato di aver ricevuto la confidenza del DI durante la comune detenzione nel carcere di Lecce, durata venti giorni, nel settembre 2002 (pur non condividendo i due la medesima cella), il ricorrente rileva l'illogicità del fatto che il DI potesse aver confessato l'omicidio del D'AM a uno dei capi della fazione avversa, in forza dell'originaria e risalente militanza comune nella sacra corona unita (dalla quale il EN si era staccato per aderire al nuovo sodalizio); e ciò a maggior ragione a fronte delle aggressioni subite in carcere, all'epoca e fino al 2004, da affiliati al gruppo del DI e del MP (in particolare da MP ON) ad opera di esponenti del sodalizio partecipato dal EN, su cui aveva riferito MP ND e che avevano dato causa al tentato omicidio del EC;
le dichiarazioni del EN erano inoltre aspecifiche e carenti nell'indicazione di particolari in grado di confermare la provenienza della notizia dagli autori effettivi dell'omicidio del D'AM, posto che i dati riferiti dal collaboratore sul fatto che la vittima era stata colpita alle spalle, mentre pescava, con un fucile a canne mozze, da parte di soggetti fuggiti a bordo di un motociclo Ducati, erano smentiti dalle risultanze degli accertamenti autoptici e balistici (da cui emergeva che il D'AM era stato attint frontalmente da colpi sparati da un fucile da caccia a canna lunga); il سلا 10 EN aveva spiegato la scarsezza dei particolari dell'omicidio da lui appresi col fatto di essere interessato essenzialmente alle sole dinamiche criminali che lo avevano determinato, ma tale giustificazione, recepita in modo acritico dai giudici di merito, mal si conciliava, secondo il ricorrente, con l'interesse del collaboratore ad apprendere gli appoggi logistici ed informativi di cui disponevano all'epoca gli imputati, entrambi latitanti ed esponenti di una cosca avversaria, per colpire la vittima, la quale svolgeva attività di autotrasportatore e i cui movimenti erano perciò poco prevedibili. Quanto a AV ES, il ricorrente lamenta la valutazione contraddittoria delle circostanze in cui il collaboratore avrebbe appreso la notizia confidenziale da parte di un soggetto il DI - al quale non aveva più rivolto la parola a - seguito dell'adesione alla cosca contrapposta a quella, capeggiata dal EN, partecipata dallo stesso AV. Quanto a MP ND, il ricorrente rileva la genericità dei suoi contributi dichiarativi, che non avevano saputo indicare di quali appoggi logistici disponessero gli imputati, né avevano trovato riscontro con riguardo all'asserito impiego nell'azione delittuoso di un motociclo rubato;
deduce la natura indiretta della fonte informativa del collaboratore, costituita da DI OV, che avrebbe appreso a sua volta la notizia dall'imputato DI CA. Il ricorrente rileva l'inidoneità, in via generale, dei periodi di codetenzione con gli imputati riferiti dai collaboratori a costituire un riscontro individualizzante dell'esistenza e dei contenuti delle confidenze ricevute;
censura infine la ritenuta sussistenza dell'aggravante della premeditazione, in assenza di un contributo conoscitivo apportato dai collaboratori in ordine ai relativi elementi costitutivi, rilevando l'inidoneità della risalenza del movente a concretizzare l'elemento temporale dell'aggravante e a superare la mera preordinazione del delitto.
4.4. Il ricorso proposto nell'interesse di MP ES dall'avv. Epifani deduce cinque motivi di doglianza, lamentanti violazioni di legge e vizi di motivazione della sentenza impugnata. Il primo motivo deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 210 cod.proc.pen. da EN RC, per violazione degli artt. 468, comma 1, e 191 del codice di rito e conseguente illegittimità della prova così acquisita;
il ricorrente lamenta la violazione del principio della discovery che, dopo la novella dell'art. 468 comma 1, operata dalla legge n. 479 del 1999, deve valere per ogni fonte di prova orale, incluse le persone che devono essere sentite ai sensi dell'art. 210, le quali devono essere indicate a pena di inammissibilità nelle liste delle prove da assumere nel dibattimento;
richiama le argomentazioni sviluppate dalla Consulta nella sentenza n. 361 del 1998 e rileva che il pubblico ministero سیان aveva chiesto l'esame di EN RC esclusivamente nella sua qualità di 11 imputato con riferimento ai reati a lui ascritti nel presente processo, con conseguente impossibilità di esaminarlo sulla responsabilità di altri in assenza di indicazione quale teste ex art. 210 nella lista di cui all'art. 468 cod.proc.pen. Il secondo motivo deduce la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da EN RC, ai sensi dell'art. 64, comma 3-bis, cod. proc.pen., per violazione del comma 3, lett. c), del medesimo art. 64, richiamando i contenuti dell'ordinanza n. 191 del 2003 della Consulta e censurando il fatto che il collaboratore, in sede di esame chiesto dal pubblico ministero esclusivamente sui fatti concernenti la sua responsabilità, aveva reso dichiarazioni erga alios in assenza degli avvertimenti previsti dalla norma succitata, che non gli erano stati rivolti dal giudice del dibattimento previa sospensione dell'esame. Il terzo motivo lamenta la violazione del principio dell'autonomia genetica delle singole chiamate in reità de relato, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 20804 del 29.11.2012, censurando l'errore in cui era incorsa, sul punto, la sentenza impugnata, che aveva omesso di rispondere ai puntuali rilievi critici dedotti dalla difesa nei motivi d'appello. Con riguardo alla chiamata di IC BI, che aveva indicato in AR ES la fonte informativa della notizia riguardante gli esecutori dell'omicidio D'AM, il ricorrente rileva che il collaboratore si era espresso in termini di manifesta incertezza circa l'effettiva provenienza della confidenza dall'AR, manifestando così un dubbio che attingeva la fonte stessa del suo racconto;
inoltre il IC non aveva saputo indicare la fonte primigenia dell'AR (autore a sua volta di una rivelazione de relato), il quale aveva negato di aver effettuato la confidenza, con conseguente inutilizzabilità ai sensi dell'art. 195, comma 7, cod. proc.pen. della propalazione del collaboratore, priva di efficacia indiziante e della capacità di riscontrare ab externo la chiamata di EN RC. Quanto alla chiamata de relato di AV ES, il ricorrente rileva l'impossibilità di escutere la fonte informativa del collaborante, LE LI AS, perché deceduto, e di individuare la fonte primigenia di quest'ultimo, non indicata dal AV, con conseguente inutilizzabilità, anche in questo caso ex art. 195, comma 7, del codice di rito, delle relative dichiarazioni;
l'ulteriore fonte informativa, indicata dal chiamante nell'imputato DI CA, era inficiata dal vizio di circolarità della notizia, trattandosi di fonte comune agli altri collaboratori di giustizia EN e MP ND. Circa la chiamata de relato di MP ND, il ricorrente rileva che la fonte di conoscenza del collaborante era rappresentata da DI OV, per il tramite del quale era stata veicolata al chiamante (il giorno successivo all'omicidio) la notizia proveniente, come fonte primigenia, dagli imputati DI CA e MP ES, che dunque non avevano effettuato alcuna سا 12 confidenza diretta al propalante. La chiamata operata da EN RC, de relato dagli imputati DI e MP, era affetta da circolarità, trovando le proprie fonti nei medesimi soggetti dai quali provenivano le confidenze ricevute dal AV e da MP ND, così da escludere il presupposto dell'autonomia genetica delle chiamate e la loro idoneità a riscontrarsi reciprocamente in conformità al principio della convergenza del molteplice. Il quarto motivo censura l'inosservanza del limite stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di frazionabilità della valutazione di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, con specifico riferimento alle propalazioni del collaboratore MP ND, che la sentenza impugnata aveva ritenuto attendibili in ordine alla chiamata de relato operata a carico degli imputati dell'omicidio D'AM, e invece inattendibili con riguardo alle dichiarazioni afferenti il tentato omicidio di EC ZO, nonostante l'identità della fonte comune delle due notizie rappresentata da MP ES, il quale da un lato aveva direttamente rivelato al fratello ND di essere il mandante del tentato omicidio del EC, e dall'altro aveva confidato alle fonti mediate di MP ND di essere uno degli autori materiali dell'uccisione del D'AM; la motivazione con cui la sentenza impugnata aveva operato una diversa valutazione di attendibilità del collaboratore con riguardo ai due episodi criminosi era dunque incorsa in un'aperta violazione del principio di infrazionabilità della chiamata nel caso in cui le diverse parti di essa fossero, come nella specie, tra loro direttamente interferenti, omettendo di trarne la doverosa conseguenza circa l'inattendibilità complessiva della propalazione di MP ND. Il quinto motivo lamenta mancanza di motivazione in ordine alla discrasia tra la prova generica e la prova dichiarativa offerta da EN RC e MP ND, anche con riguardo al travisamento della prova riveniente dalle consulenze balistica e medico-legale e dall'annotazione di servizio redatta dalla p.g. intervenuta nell'immediatezza sul luogo dell'omicidio. Il ricorrente rileva che il D'AM era stato attinto da due colpi di fucile da caccia cal. 12, che avevano raggiunto l'emiviso di destra e l'emitorace di destra, connotati da un tramite antero-posteriore senza alcuna obliquità, sparati perciò da un'arma che si trovava davanti e a destra rispetto al corpo della vittima, e che verosimilmente non era stata modificata;
il corpo del D'AM, inoltre, era stato rinvenuto vicino a una VW Polo di colore rosso nella zona parcheggio a ridosso della parte interna della diga di Punta Riso;
EN RC aveva invece riferito di avere appreso dagli imputati che MP ES aveva sparato alla vittima due colpi alla schiena, mentre era di spalle che pescava, riferendo così una dinamica e una localizzazione, nonchè una traiettoria dei colpi, 13 incompatibili con le risultanze oggettive;
il ricorrente censura l'omessa motivazione della sentenza gravata sulla evidenziata distonia probatoria, e la natura apodittica della spiegazione fornita dalla Corte di merito secondo cui il D'AM avrebbe compiuto una rotazione del corpo allorché si era avveduto della presenza dei killer, spiegazione che non trovava riscontro nelle emergenze istruttorie;
l'affermazione di MP ND di aver appreso che il D'AM era stato ucciso con un fucile a canne mozze era smentita dalle risultanze della prova generica, così da inficiarne l'attendibilità e la logicità del narrato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti nell'interesse degli imputati NT CA, MP ES e DI CA sono infondati in ogni loro deduzione, e devono essere rigettati per le ragioni che seguono.
2. Sono anzitutto infondati i motivi degli atti di ricorso presentati dai difensori di NT CA, condannato in entrambi i gradi del giudizio di merito per l'omicidio di SE OM e per i connessi reati in materia di armi.
2.1. Le questioni di natura processuale riproposte nel ricorso dell'avv. Missere, riguardanti il rigetto dell'istanza di separazione del processo a carico del NT da quelli a carico degli altri imputati e il diniego del giudizio abbreviato condizionato tempestivamente richiesto dal NT dinanzi al GUP, sono infondate fino a rasentare l'inammissibilità.
2.1.1. Quanto alla prima questione, la Corte distrettuale ha fatto puntuale e corretta applicazione del principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di riunione e separazione dei processi, nel caso di inosservanza degli artt. 17, 18 e 19 cod.proc.pen. non è prevista alcuna sanzione di nullità, né alcun mezzo di impugnazione avverso il relativo provvedimento (da ultima, Sez. 3 n. 17368 del 31/01/2019, Rv. 275945), che nel caso di specie non ha accolto l'istanza di separazione presentata dalla difesa;
la doglianza risulta formulata dal ricorrente, peraltro, in termini ripetitivi e generici, che non esplicitano quale reale vulnus sarebbe derivato alla difesa del NT dalla celebrazione del giudizio insieme a quelli riguardanti i coimputati.
2.1.2. Quanto alla seconda questione, deve essere ribadito il principio per cui il giudice del dibattimento, che sia chiamato a sindacare il provvedimento di rigetto, assunto dal GUP nell'udienza preliminare, della richiesta dell'imputato di essere giudicato nelle forme del rito abbreviato condizionato che sia stata riproposta tempestivamente (e negli stessi termini) davanti al giudice di primo grado, e successivamente al giudice d'appello (Sez. 1 n. 20758 del 13/02/2018, Rv. 273126), deve compiere la propria valutazione con giudizio ex ante, verificando la ricorrenza dei requisiti di decisività e di compatibilità con le finalità proprie del rito alternativo della prova richiesta dall'imputato alla luce- سا 14 della situazione esistente al momento dell'originario apprezzamento negativo, sia pure tenendo conto, come criterio meramente ausiliario e di per sé non risolutivo, anche delle indicazioni sopravvenute dall'istruttoria espletata (Sez. 1, n. 20495 del 20/02/2019, Rv. 276311; Sez. 6, n. 41695 del 14/07/2016, Rv. 268327). La sentenza impugnata ha operato la suddetta valutazione, valorizzando la mancanza di decisiva valenza dimostrativa, e di finalità di completamento degli elementi informativi già acquisiti, delle prove alle quali l'imputato aveva subordinato la richiesta di ammissione al rito alternativo, con motivazione nel suo complesso adeguata (che può essere corretta, ex art. 619 cod. proc.pen., nella sola parte non incidente sulla sostanziale correttezza della decisione - che - sembra escludere la legittimità di una richiesta condizionata alla sola deduzione di prove a discarico); ha inoltre rilevato l'assoluta genericità del motivo d'appello sul punto, privo di qualsiasi indicazione della ragione giustificativa e della rilevanza della richiesta di integrazione probatoria, genericità che inficia anche il motivo di ricorso per cassazione e lo rende, sotto tale profilo, inammissibile.
2.2. Le altre doglianze contenute nel ricorso dell'avv. Missere e quelle dedotte nel primo motivo del ricorso dell'avv. Vianello Accorretti, che possono essere esaminate congiuntamente, sono rivolte nel loro complesso a censurare la capacità dimostrativa delle dichiarazioni accusatorie rese a carico del NT dai collaboratori di giustizia EN RC e AV ES e la tenuta logica del giudizio di affidabilità - e di idoneità a riscontrarsi reciprocamente - formulato dalla sentenza impugnata nei riguardi delle rispettive propalazioni: si tratta di censure che sono infondate nella parte in cui lamentano un'erronea applicazione dei criteri legali di validazione della relativa prova dichiarativa e di asseveramento del giudizio di colpevolezza conseguentemente tratto nei confronti dell'imputato, e che si rivelano invece inammissibili nella parte in cui si risolvono in una contestazione in punto di fatto della valenza e del significato probatorio attribuito dai giudici di merito ai relativi contenuti dichiarativi, sollecitandone una diversa lettura che non compete alla Corte di legittimità. Occorre infatti ribadire, a quest'ultimo riguardo, che, anche dopo la novella dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen. ad opera della legge n. 46 del 2006, il sindacato demandato alla Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza del giudice di merito non può concernere né la ricostruzione dei fatti, né il relativo apprezzamento probatorio, ma deve limitarsi al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della sua rispondenza alle acquisizioni processuali;
la funzione del controllo di legittimità sulla motivazione non è quella di sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati dell'interpretazione delle prove e di attingere il merito dell'analisi ricostruttiva dei س 15 fatti, ma soltanto di verificare che gli elementi posti a fondamento della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte (ex plurimis, Sez. Un., n. 47289 del 24/09/2003, Rv. 226074, Petrella;
Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Rv. 234109; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217). La Corte di cassazione è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, e non del contenuto e del significato della prova, e dunque ad essa è normativamente precluso di procedere a una rinnovata valutazione degli elementi di fatto che la sentenza di merito ha posto a base della decisione, o all'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di lettura dei fatti e delle risultanze istruttorie, prospettati dalla difesa come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa di quelli seguiti dai giudici di merito, ciò che trasformerebbe la Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099).
2.2.1. Dalla lettura delle sentenze di primo e secondo grado - le cui motivazioni, caratterizzate da una sostanziale concordanza di analisi e di valutazione degli elementi di prova posti a fondamento del giudizio di colpevolezza dell'imputato, si saldano tra loro concorrendo a formare un unico, omogeneo e complessivo corpo argomentativo, secondo lo schema della "doppia conforme" (Sez. 3 n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Rv. 236181) emerge che i giudici di merito hanno fatto puntuale e corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte in tema di valutazione della prova dichiarativa costituita dalle chiamate in reità, entrambe de relato, operate dai collaboratori di giustizia EN RC e AV ES, pervenendo all'affermazione di responsabilità del NT quale esecutore dell'omicidio del SE all'esito di un iter logico ampiamente e congruamente motivato, fondato su argomentazioni coerenti e prive di contraddizioni, che hanno compiutamente risposto alle deduzioni difensive e non sono incorse nelle carenze lamentate nei motivi di ricorso.
2.2.2. In particolare, la validazione probatoria delle dichiarazioni de relato dei due collaboranti è stata operata dalla sentenza d'appello alla stregua dei criteri indicati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 20804 del 29/11/2012, dep. 14/05/2013, Rv. 255143 (imputato UI + altri), secondo cui la chiamata in reità (o in correità) de relato, anche se non asseverata dalla fonte diretta, può legittimamente avere come unico elemento di riscontro, ai fini della prova della colpevolezza dell'accusato, altra o altre chiamate dello stesso tipo, purché siano rispettate le condizioni rappresentate: dalla positiva valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità سيا 16 intrinseca delle sue propalazioni in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza e della spontaneità; dall'accertamento dei rapporti personali fra il dichiarante e la sua fonte diretta per inferirne dati sintomatici della rispondenza al vero della confidenza effettuata dalla seconda al primo;
dalla convergenza delle diverse chiamate che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum;
dall'indipendenza delle chiamate che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente;
dalla loro autonomia genetica, nel senso della derivazione da fonti informative primarie diverse, in modo da escludere il rischio della circolarità della notizia che vanificherebbe l'elemento di riscontro costituito dalla convergenza del molteplice. Il giudizio di affidabilità della chiamata in reità de relato esige, dunque, che la relativa indagine sia estesa alla causa scientiae del propalante, implicante uno sdoppiamento della valutazione, nel senso che la verifica deve investire non solo la credibilità del dichiarante in relazione al fatto storico della confidenza ricevuta, ma anche l'attendibilità della fonte primaria (e diretta) di conoscenza e la genuinità del suo narrato;
deve trovare applicazione, inoltre, il disposto dell'art. 195 cod.proc.pen. allorché la fonte diretta rivesta la qualifica di imputato di procedimento connesso o di teste assistito, ex artt. 210 e 197-bis del codice di rito (Sez. Un. n. 20804 del 2013, sopra citata, Rv. 255142), mentre non sussiste invece alcun obbligo del giudice del dibattimento di procedere all'escussione della fonte primaria allorché questa sia rappresentata dallo stesso imputato, trattandosi di soggetto processuale che non può mai essere chiamato a rendere dichiarazioni in grado di pregiudicare la sua posizione (Sez. 5, n. 21562 del 3/02/2015, Rv. 263705; Sez. 5, n. 29821 del 25/11/2014, Rv. 265298) e che, ai sensi dell'art. 494 cod. proc.pen., ha sempre la facoltà di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, interloquendo sulle propalazioni della fonte indiretta che lo chiamino in causa al fine di controbatterle. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha dato atto dell'avvenuto esame dibattimentale della fonte diretta di EN RC, rappresentata da GG ER, il quale, pur negando di aver effettuato la confidenza riferita dal EN, ha ammesso di aver incontrato quest'ultimo durante il periodo di comune detenzione (risalente al dicembre 2002) presso il carcere di Brindisi, in cui il EN ha collocato la ricezione dell'informazione de relato;
la Corte distrettuale ha congruamente argomentato le ragioni della ritenuta affidabilità della confidenza ricevuta dal EN e del possesso da parte del GG della notizia riguardante l'autore dell'omicidio del SE, valorizzando i rapporti intersoggettivi derivanti dalla comune appartenenza - all'epoca - del GG, سا 17 del NT e del EN alla medesima associazione mafiosa, per la cui condotta partecipativa GG, uomo di fiducia del NT, era già stato condannato;
lo stretto legame con l'imputato, di cui il GG era il "braccio destro" (tanto da concorrere con lui nell'omicidio del SE, secondo le dichiarazioni del collaboratore AV ES), e la mancata dissociazione dal sodalizio criminale sono state ritenute idonee a spiegare, oltre alla conoscenza diretta dell'informazione riservata, la condotta processuale del GG consistita nel negare la verità di quanto riferito de relato dal EN. Una volta positivamente apprezzata la credibilità di EN RC e delle sue dichiarazioni, i giudici di merito hanno quindi fatto corretta applicazione del principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, per cui in tema di testimonianza indiretta l'art. 195 cod.proc.pen. non stabilisce alcuna gerarchia che contrasterebbe col principio del libero convincimento del giudice - nella valutazione della prova tra le dichiarazioni de relato e quelle della fonte diretta, ritenendo fondata la chiamata in reità effettuata dal EN ancorché non confermata dal GG (Sez. 3, n. 529 del 2/12/2014, dep. 9/01/2015, Rv. 261793; Sez. 3, n. 2010 del 30/11/2007, dep. 15/01/2008, Rv. 238626). Anche per quanto riguarda la fonte diretta della propalazione de relato di AV ES, costituita dallo stesso imputato NT CA, la sentenza d'appello ha verificato l'affidabilità della confidenza ricevuta dal AV e delle circostanze in cui questa era avvenuta, valorizzando da un lato il rapporto amicale esistente all'epoca tra i due soggetti e la conferma anche ab extrinseco (ad opera, in particolare, dei familiari della vittima) del movente indicato dal AV quale causale dell'omicidio, rappresentato dal dissidio corrente tra l'imputato e il SE culminato nell'episodio in cui il secondo aveva schiaffeggiato il primo in presenza dei suoi affiliati (così determinando il NT a uccidere chi lo aveva apertamente sfidato compromettendone il prestigio criminale); e, dall'altro, il perdurante utilizzo, emerso dalle risultanze investigative, da parte del NT dei poderi della masseria sita sulla strada che collega Mesagne a San VI dei Normanni per incontrarvi i propri sodali, dove il AV ha collocato luogo di ricezione della confidenza, nonostante il provvedimento di confisca gravante sugli immobili. I giudici di merito, dunque, hanno correttamente ritenuto l'autonomia genetica delle due chiamate de relato, i cui contenuti trovano fondamento in fonti primarie diverse e sono stati appresi dai collaboranti in tempi e circostanze distinte, e la conseguente idoneità delle relative propalazioni a riscontrarsi reciprocamente, asseverandone la veridicità con motivazioni logiche e coerenti che non sono scalfite dalle censure del ricorrente, meramente ripropositive di argomentazioni che sono già state esaminate e disattese dalla Corte distrettuale. 18 سا 2.2.3. La sentenza impugnata ha affrontato in modo puntuale ed esauriente anche il tema della credibilità soggettiva dei collaboratori di giustizia e dell'attendibilità intrinseca delle loro dichiarazioni de relato, confrontandosi con gli elementi di criticità indicati dai difensori dell'imputato - e che sono stati riproposti, negli stessi termini, negli atti di ricorso per cassazione superandoli con argomentazioni logiche e lineari che resistono al sindacato di legittimità. La Corte distrettuale ha esaminato il punto relativo alla genuinità e alla genesi spontanea della scelta collaborativa dei propalanti, facendo corretta applicazione del principio, più volte affermato da questa Corte Suprema, per cui l'eventuale coesistenza di motivazioni legate (anche) all'opportunità di fruire di benefici premiali non è - di per sé indice di insincerità delle dichiarazioni accusatorie - provenienti da soggetti partecipi di associazioni criminali a loro volta coinvolti in gravi delitti, né idonea a intaccarne la credibilità soggettiva, in quanto l'interesse a collaborare in vista dei benefici di legge non va confuso con l'interesse concreto a rendere dichiarazioni calunniose nei confronti di terzi (Sez. 1, n. 11179 del 31/10/2018, dep. 13/03/2019, Rv. 274921; Sez. 2, n. 39241 dell'8/10/2010, Rv. 248771), dovendo la credibilità del propalante essere valutata secondo le regole generali dell'art. 192 cod.proc.pen., mediante l'analisi puntuale dei suoi comportamenti concreti, e non secondo regole più restrittive di quelle ordinarie (Sez. 5, n. 50589 del 30/09/2013, Rv. 257832). La mera allegazione da parte del ricorrente della consapevolezza dei collaboratori di giustizia di poter conseguire, per effetto delle dichiarazioni collaborative, un trattamento sanzionatorio (e penitenziario) più favorevole, non basta, dunque, a inficiare la credibilità e l'attendibilità delle loro propalazioni, pur esigendone una più attenta e rigorosa valutazione, risolvendosi in una censura generica nella misura in cui il ricorrente non ha dedotto le eventuali ragioni specifiche e concrete per le quali la scelta collaborativa, pur animata anche dal suddetto - interesse personale, si sarebbe tradotta in un deliberato intento calunnioso nei riguardi del NT (verso il quale la sentenza impugnata ha dato atto non essere emerse ragioni di astio o rancore personale dei propalanti) o avrebbe prodotto accuse false e insincere, frutto (per giunta) di un'intesa fraudolenta tra i due chiamanti, EN e AV, neppure ipotizzata nei motivi di gravame. Anche l'assunto difensivo secondo cui i collaboranti si sarebbero limitati a riferire, in ordine all'omicidio del SE, quanto appreso dagli organi locali di stampa che all'epoca avevano diffuso la notizia, ovvero specie per quanto riguarda il AV dalla lettura di atti processuali e dell'ordinanza di custodia - cautelare emessa in relazione a tale episodio, è stato vagliato e motivatamente contraddetto dalla sentenza d'appello, rilevando che era stato proprio il سانان coinvolgimento degli affiliati del NT nell'esecuzione di un titolo cautelare 19 emesso successivamente all'omicidio ad indurre, verosimilmente, la confidenza effettuata dal GG al EN sull'autore del delitto, nella convinzione che l'ordinanza custodiale potesse trovare causa nelle indagini relative a tale reato;
e valorizzando altresì la presenza, specialmente nel racconto del AV, di particolari riguardanti i partecipi e le modalità esecutive dell'omicidio - quali il fatto che il SE era stato colpito alla testa che (pur coerenti alle risultanze - oggettive) non erano stati divulgati e resi pubblici, né riferiti dal EN nelle sue precedenti dichiarazioni (così che il AV non poteva che aver appreso tali particolari dalla sua fonte informativa diretta). La sentenza impugnata ha risposto, con argomentazioni logiche, anche alle deduzioni difensive volte a stigmatizzare la stringatezza della narrazione de relato del EN e a sottolineare l'inverosimiglianza del fatto che quest'ultimo, nonostante la posizione apicale da lui rivestita all'epoca nel sodalizio mafioso, non avesse ricevuto la comunicazione dell'omicidio del SE direttamente dal NT o dal proprio padre EN EN, né la notizia gli fosse stata riferita dal AV subito dopo la confidenza ricevuta dal NT;
sul punto, la Corte distrettuale ha rilevato che la qualità di "cane sciolto" del SE, estraneo o comunque operante in posizione autonoma rispetto all'organizzazione criminale (alla quale aveva rifiutato di affiliarsi), e il dato che la vittima avesse trascorso in carcere l'intero decennio compreso tra la fine del 1991 e i primi mesi del 2001 e - anche perciò - non fosse conosciuto di persona dal chiamante (come da questi dichiarato), erano idonei a spiegare perché EN RC fosse sostanzialmente disinteressato alle vicende del SE, non rifluenti in modo diretto sulle dinamiche dell'associazione mafiosa, e avesse appreso dal GG i particolari dell'omicidio soltanto in occasione delle discussioni insorte in carcere a seguito dall'esecuzione di un'ordinanza custodiale che gli affiliati del NT avevano ragione di ritenere riferibile a quel delitto. Il giudizio sull'attendibilità intrinseca delle chiamate de relato, e sulla loro capacità di costituire l'una idoneo riscontro esterno dell'altra, è stato dunque fondato dai giudici di merito su passaggi motivazionali logici, coerenti ed esaustivi, frutto di una lettura ragionata delle risultanze processuali che non può essere rimessa in discussione nel giudizio di legittimità sulla base di una lettura alternativa prospettata dal ricorrente in termini largamente congetturali (Sez. 6, n. 800 del 6/12/2011, dep. 12/01/2012, Rv. 251528, secondo cui sono inammissibili, per difetto di specificità, i motivi di ricorso per cassazione che siano enunciati in forma perplessa o alternativa). In particolare, la sentenza impugnata ha verificato la sussistenza nelle due propalazioni accusatorie - del requisito della c.d. convergenza del molteplice, alla stregua dei principi affermati da questa Corte secondo cui la convergenza dei 20 contenuti dichiarativi dev'essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell'accusato che le condotte e i fatti a lui ascritti, senza che possa pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d'accusa forniti dai chiamanti, dovendo invece privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo essenziale e significativo del racconto (ex multis, Sez. 2 n. 13473 del 4/03/2008, Rv. 239744), nella fattispecie positivamente verificata.
2.2.4. La doglianza contenuta nel ricorso a firma dell'avv. Missere concernente l'inutilizzabilità a carico del NT delle dichiarazioni de relato di MP ND è inammissibile per palese carenza di interesse, avendo già la sentenza impugnata dato atto che il MP si era limitato a riferire riguardo all'omicidio del SE - mere voci correnti prive di qualsiasi valenza anche solo indiziaria, così da escluderne l'ingresso nel materiale probatorio. Parimenti inammissibili, perché basate su prospettazioni di fatto meramente congetturali e ipotetiche, sono le lagnanze riguardanti la mancata esplorazione di possibili causali e responsabilità alternative dell'omicidio del SE, diverse da quelle che avevano condotto alla condanna del NT sulla scorta delle chiamate in reità de relato operate dal EN e dal AV: la natura del tutto congetturale di una possibile ricostruzione alternativa del fatto non è, invero, idonea a indurre alcun ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'imputato, agli effetti dell'art. 533, comma 1, cod. proc.pen. (Sez. 4 n. 22257 del 25/03/2014, Rv. 259204; Sez. 4 n. 48320 del 12/11/2009, Rv. 245879), a maggior ragione se la fondatezza dell'accusa abbia trovato puntuale riscontro, come nella specie, in una motivazione coerente e adeguata che risulta di per sé autosufficiente ad escludere la razionalità di un'eventuale ipotesi alternativa. Si rivela di conseguenza incensurabile la decisione della Corte distrettuale di non procedere alla rinnovazione istruttoria richiesta dalla difesa, perché attinente a temi d'indagine meramente esplorativi, che si collocano manifestamente al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 603, comma 1, cod. proc.pen. (Sez. 6 n. 1256 del 28/11/2013, Rv. 258236, secondo cui la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio d'appello è censurabile soltanto qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate provvedendo all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove).
2.3. Il secondo e il terzo motivo del ricorso a firma dell'avv. Vianello Accorretti sono infondati fino a rasentare l'inammissibilità, anche perché omettono di confrontarsi adeguatamente col rilievo preliminare e assorbente della - - sentenza impugnata concernente l'assoluta genericità dei motivi d'appello dedotti dal NT avverso la ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti della سال ان 21 premeditazione e della finalità di agevolare l'associazione mafiosa.
2.3.1. La sentenza d'appello ha dato conto, in ogni caso, della sussistenza degli elementi costitutivi dell'aggravante di cui all'art. 577 primo comma n. 3 cod.pen. mediante il richiamo e la condivisione della motivazione della decisione di primo grado circa la sussistenza di entrambi i requisiti, di natura cronologica e ideologica, richiesti dalla norma, con riguardo da un lato al lasso temporale non inferiore a una decina di giorni trascorso tra lo schiaffeggiamento del NT ad opera del SE e l'esecuzione dell'omicidio ritorsivo di quest'ultimo, e dall'altro alla sufficienza di tale intervallo temporale utilizzato per organizzare l'agguato serale del 22.07.2001 a far riflettere l'imputato sull'opportunità di recedere dal proposito criminoso, che l'agente aveva invece tenuto fermo per l'intero periodo senza soluzione di continuità (Sez. 5, n. 42576 del 3/06/2015, Rv. 265149); tale corretta motivazione non è scalfita dalle generiche contestazioni del ricorrente.
2.3.2. Quanto all'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, la sussistenza della finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa, nella quale il NT ricopriva un ruolo di vertice, emerge come si evince dalla lettura - coordinata della sentenza impugnata e di quella di primo grado - dalla stessa causale dell'omicidio del SE, funzionale all'eliminazione di un soggetto che si contrapponeva, rifiutando di affiliarsi, all'egemonia dell'organizzazione criminale sul territorio, sfidando pubblicamente l'autorità e il prestigio di uno dei leader del sodalizio mediante la condotta, consistita nello schiaffeggiare l'imputato in presenza dei suoi associati, che aveva costituito l'antefatto immediato dell'omicidio.
3. Sono infondati anche i motivi dei ricorsi proposti dai difensori di DI CA e di MP ES, condannati in entrambi i gradi del giudizio di merito per l'omicidio di D'AM ON e per i connessi reati in materia di armi, commessi dagli imputati in concorso tra loro.
3.1. Prive di fondamento sono, anzitutto, le violazioni della legge processuale lamentate, con riguardo alle modalità di ammissione e di assunzione dell'esame dibattimentale del collaboratore EN RC e alla conseguente utilizzabilità delle relative dichiarazioni, nei primi due motivi di ricorso del MP e nell'incipit del ricorso proposto dal DI;
si tratta di questioni già sollevate dalle difese nel giudizio di merito e che la sentenza impugnata ha ritenuto infondate con motivazioni che in punto di diritto devono essere integrate nei termini che seguono.
3.1.1. La questione relativa all'omessa indicazione del EN e delle circostanze sulle quali doveva vertere il suo esame nella lista delle prove da assumere, depositata dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 468, comma 1, cod. proc.pen. سا 22 (lista che, dopo la modifica apportata al testo originario della norma dall'art. 38 della legge n. 479 del 1999, deve includere anche le persone da sentire ai sensi dell'art. 210 del codice di rito), è infondata perché EN RC era a sua volta imputato nel medesimo processo, in relazione a una pluralità di reati per i quali è stato condannato (sia pure limitatamente ai capi 14, 15, 16 e 17 della rubrica) con statuizione divenuta irrevocabile il 17.07.2018, e dunque in virtù di tale - qualità era già parte necessaria del procedimento, la cui partecipazione al giudizio, anche in veste di soggetto suscettibile di essere sottoposto ad esame (qualora non avesse inteso avvalersi della facoltà di non rispondere) dalle parti che lo avessero richiesto, era nota a tutti gli altri soggetti processuali, ivi compresi i coimputati MP e DI e i loro difensori;
sul punto non è dunque configurabile una violazione dei principi in tema di discovery processuale. In ogni caso, nessuna nullità processuale, o inutilizzabilità della relativa prova dichiarativa (sanzionabile ai sensi dell'art. 191 cod. proc.pen.), può discendere dall'assunzione dell'esame del EN nel corso del dibattimento di primo grado (anche) in qualità di imputato di procedimento connesso ex art. 210 del codice di rito, a prescindere dalla mancata indicazione del suo nominativo nella lista testimoniale di cui al citato comma 1 dell'art. 468, per l'assorbente ragione che rientrava nei poteri del giudice di merito acquisire la relativa prova anche d'ufficio, così come previsto dall'art. 507 cod. proc.pen.; si tratta di un principio più volte affermato, anche di recente, da questa Corte (ex plurimis, Sez. 4, n. 22033 del 12/04/2018, Rv. 273267; Sez. 5, n. 32017 del 16/03/2018, Rv. 273643; Sez. 3, n. 38222 del 25/05/2017, Rv. 270802; Sez. 2, n. 31882 del 30/06/2016, Rv. 267505), che si condivide e deve essere qui ribadito, non essendo prospettabile nei riguardi dei ricorrenti alcun vulnus del contraddittorio processuale e dell'esercizio del diritto di difesa, la cui puntuale tutela è stata assicurata dall'espletamento dell'esame incrociato del collaboratore nell'oralità del dibattimento.
3.1.2. La inutilizzabilità delle dichiarazioni dibattimentali di EN RC è stata dedotta dai ricorrenti anche sotto il profilo della violazione dell'art. 64, comma 3- bis, cod. proc.pen. perché l'esame del collaboratore, reso ai sensi dell'art. 210 del codice di rito con l'assistenza del difensore, non era stato preceduto dagli avvisi previsti dalla lettera c) del comma 3 del predetto art. 64 concernenti l'assunzione dell'ufficio di testimone in relazione alle propalazioni contra alios. La questione è manifestamente infondata per le ragioni esaustivamente indicate dai giudici di merito, rappresentate dal dato obiettivo (documentato dal pubblico ministero mediante la produzione dei relativi verbali di interrogatorio, come dato atto alla pagina 16 della motivazione della sentenza di primo grado, richiamata dalla sentenza d'appello) che il EN aveva (già) ricevuto gli avvisi previsti سا 23 dall'art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc.pen. nel corso delle indagini preliminari, prima di rilasciare (al pubblico ministero o alla p.g. delegata) le sue dichiarazioni accusatorie erga alios, secondo una circostanza che nemmeno risulta contestata nei motivi di ricorso;
giudice del dibattimento, prima di procedere all'esame del collaboratore (che aveva dichiarato di non avvalersi della facoltà di non rispondere), non era dunque tenuto a rinnovare i predetti avvisi, alla stregua del disposto del comma 6 dell'art. 210 del codice di rito come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 33583 del 26/03/2015, Rv. 264480), secondo cui, in sede di esame dibattimentale dell'imputato di reato connesso o collegato a quello per cui si procede, l'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc.pen. deve essere rivolto solo se il soggetto non ha reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'accusato oppure se egli abbia già deposto erga alios, in qualità di persona informata sui fatti, senza aver ricevuto tale avvertimento.
3.2. Le altre doglianze dei ricorrenti sono rivolte nel loro complesso a censurare l'affidabilità e la capacità dimostrativa attribuite dai giudici di merito alle dichiarazioni accusatorie tutte de relato rese a carico degli imputati dai - - collaboratori di giustizia IC BI, EN RC, AV ES e MP ND, con particolare riguardo alla sussistenza del requisito dell'autonomia genetica delle singole chiamate in reità e della loro conseguente idoneità a riscontrarsi reciprocamente, nonché alla credibilità delle circostanze, riferite dai collaboranti, in cui essi avevano appreso le confidenze dalle rispettive fonti primarie e alla loro intrinseca attendibilità, anche alla stregua di altre risultanze processuali: si tratta di censure sostanzialmente comuni ai ricorsi di entrambi gli imputati, che è opportuno perciò esaminare congiuntamente al fine di evitare inutili ripetizioni. Anche con riferimento all'omicidio di D'AM ON, dalla lettura congiunta delle sentenze di merito emerge che le propalazioni de relato dei collaboratori di giustizia sono state partitamente vagliate e validate agli effetti probatori secondo criteri uniformi, che hanno fatto corretta applicazione dei principi di diritto fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella citata sentenza n. 20804 del 2013, già più sopra indicati con motivazioni ampie e approfondite, che - hanno risposto in modo congruo e adeguato ai rilievi critici mossi dalle difese, pervenendo ad affermare la colpevolezza degli imputati sulla scorta di un percorso argomentativo logico e lineare che non è incorso in alcuno dei vizi di legittimità denunciati dai ricorrenti. La sentenza d'appello, in particolare, ha effettuato una puntuale disamina delle ragioni della ritenuta credibilità soggettiva dei propalanti e dell'attendibilità intrinseca delle loro dichiarazioni, estesa alla causa scientiae delle chiamate in سا 24 reità sotto il profilo della verifica dell'affidabilità del fatto storico delle confidenze ricevute, dell'attendibilità dei relativi contenuti e della genuinità del narrato delle fonti dirette o comunque di provenienza dell'informazione riferita, dando atto della pluralità diversificata di tali fonti in termini idonei a escludere la natura circolare delle notizie de auditu.
3.2.1. Con riferimento alla chiamata de relato operata da IC BI, che ha indicato la propria fonte informativa circa le causali, le modalità e gli autori - dell'omicidio del D'AM in AR ES, dal quale il collaboratore - aveva appreso le notitiae criminis durante una comune detenzione (nella stessa cella) nel carcere di Lecce, la sentenza impugnata ha positivamente vagliato sia le ragioni e la spontaneità della scelta collaborativa del IC, sia l'affidabilità della confidenza effettuata dall'AR e del relativo contesto (puntualmente riscontrato quanto alle circostanze di tempo e di luogo), valorizzando la comune appartenenza, all'epoca, di entrambi i soggetti alla medesima organizzazione criminale, tale da giustificare il possesso della notizia da parte dell'AR e la sua rivelazione al IC;
l'AR, in sede di esame dibattimentale, aveva negato la confidenza, ma la sentenza di primo grado, richiamata sul punto e condivisa da quella d'appello, ha congruamente spiegato le ragioni dell'inaffidabilità di tale negazione, siccome proveniente da un soggetto che aveva addirittura escluso in radice la propria partecipazione al sodalizio mafioso, nonostante la condanna riportata in via definitiva per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. Avendo l'AR negato l'esistenza stessa della confidenza, è risultato impossibile individuare la fonte da cui egli aveva appreso a sua volta la notizia riferita al IC relativa agli autori dell'omicidio del D'AM, così come dato - atto dai giudici di merito;
dalla lettura, in particolare, della sentenza di primo grado (pagine 157-159) non si evince in alcun modo che detta fonte sia stata identificata, o potesse comunque verosimilmente identificarsi sulla scorta di altre risultanze istruttorie, in LE LI AS, al quale l'AR era allora affiliato, ciò che rende del tutto inconferenti e superflui i rilievi critici svolti nel ricorso del DI circa l'impossibilità che il LE LI, deceduto circa due mesi dopo l'omicidio del D'AM, avesse avuto il tempo materiale di incontrare l'AR e di fornirgli informazioni sul delitto e sui suoi esecutori: si tratta di rilievi basati su un presupposto di fatto meramente congetturale, che non trova alcun riscontro nell'apparato motivazionale delle sentenze di merito e non è perciò idoneo a intaccarne la tenuta logica. La negazione in radice, da parte dell'AR, del fatto storico della confidenza effettuata al IC esclude anche che possa porsi una questione di inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato di quest'ultimo sotto il profilo - dedotto 25 dai ricorrenti - dell'art. 195, comma 7, cod. proc.pen., norma che regola la diversa ipotesi in cui il propalante de relato rifiuti o non sia in grado di indicare la fonte informativa immediata da cui ha appreso la notizia da lui riferita, e che i giudici di merito hanno perciò correttamente ritenuto inapplicabile alla fattispecie. Nel caso in esame il IC ha compiutamente indicato proprio informatore nella persona dell'AR, mettendo a disposizione sul punto il proprio patrimonio conoscitivo, e la mancata individuazione della fonte informativa dell'AR non è dipesa in alcun modo dalla volontà, diretta o indiretta, di colui (il IC) che ha riferito la notizia de relato (Sez. 5, n. 8610 del 3/05/1996, Rv. 205867, secondo cui in tema di testimonianza indiretta il disposto dell'art. 195, comma 7, cod.proc.pen. deve essere interpretato nel senso che l'inutilizzabilità ivi prevista si ricollega alla volontà, diretta o indiretta, della fonte primaria di non consentire la verifica di quella secondaria, così che il divieto di utilizzabilità della prova non opera allorché il dichiarante vuole che il proprio confidente sia rintracciato); sarebbe contrario, del resto, al principio del libero convincimento del giudice ritenere che la preclusione all'utilizzabilità della testimonianza indiretta possa discendere da un'impossibilità di identificazione della fonte primaria riferibile non già al rifiuto o alla reticenza della fonte de relato (Sez. 3, n. 8674 del 13/06/1997, Rv. 209355), ma ascrivibile alla condotta processuale di un soggetto (come l'AR) esaminato ai sensi dell'art. 210 del codice di rito e non tenuto perciò all'obbligo di dire la verità. Il contrasto esistente tra le dichiarazioni de relato del IC e quelle della sua fonte (immediata) di riferimento AR è stato, dunque, correttamente risolto dai giudici di merito alla stregua del principio per cui il giudice può legittimamente ritenere credibili le prime rispetto alle seconde, dando adeguato conto delle ragioni della scelta operata nella motivazione della sentenza (Sez. 3, n. 529 del 2015,e Sez. 3,n. 2010 del 2008, più sopra citate). - -Deve infine osservarsi in punto di diritto che la natura doppiamente de relato delle dichiarazioni di IC BI non esclude che alle stesse debba riconoscersi quantomeno una valenza di prova indiziaria (Sez. 3, n. 41835 del 22/09/2015, Rv. 265436), in grado perciò di costituire idoneo elemento di riscontro esterno, agli effetti dell'art. 192, comma 3, cod. proc.pen., delle propalazioni degli altri collaboratori di giustizia, posto che l'elemento di riscontro può essere rappresentato da qualsiasi dato probatorio munito di valenza individualizzante, non predeterminato nella specie e qualità, di natura sia rappresentativa che logica, che sia indipendente e autonomo dalla fonte dichiarativa che occorre riscontrare (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Rv. 260607; Sez. 6, n. 1249 del 26/09/2013, dep. 14/01/2014, Rv. 258759).
3.2.2. Anche con riferimento alla chiamata de relato operata da AV 26 ES, che ha indicato una duplice fonte informativa nelle persone di LE LI AS e dello stesso imputato DI CA, da cui aveva ricevuto le confidenze in tempi e occasioni diverse, i giudici di merito hanno dato puntuale conto nelle loro motivazioni delle ragioni della ritenuta affidabilità della propalazione accusatoria del collaboratore, facendo anzitutto corretta applicazione del principio per cui la morte sopravvenuta del LE LI (che aveva indicato in entrambi gli imputati gli autori dell'omicidio del D'AM, specificandone le causali in termini sovrapponibili a quelli riferiti dagli altri collaboranti) integra una causa di impossibilità oggettiva di esaminare la fonte diretta che non preclude, ai sensi dell'espresso disposto dell'art. 195 comma 3 cod. proc.pen., l'utilizzabilità delle dichiarazioni de relato di cui è divenuta impossibile l'asseverazione; la questione di inutilizzabilità del narrato del AV sollevata sul punto dalla difesa del MP è pertanto infondata fino a rasentare l'inammissibilità. La sentenza impugnata ha argomentato in modo congruo ed esaustivo, che non è scalfito dalle deduzioni generiche dei ricorrenti, anche il giudizio di complessiva credibilità della rivendicazione dell'omicidio di D'AM ON effettuata dall'imputato DI nel corso di una discussione col AV avvenuta in occasione di una comune (e verificata) detenzione dei due soggetti nel carcere di Lecce, spiegando perché il transito, all'epoca, del collaboratore a una fazione avversa a quella di appartenenza del DI non sia idonea a porre in dubbio l'esistenza e la genuinità della rivelazione effettuata dall'imputato, che era intesa a riaffermare davanti a un esponente del gruppo contrapposto la propria - - perdurante capacità criminale (e del coimputato MP ES) attestata dall'esecuzione dell'omicidio del fratello di un esponente di vertice della organizzazione mafiosa locale (D'AM AS), che era divenuto collaboratore di giustizia.
3.2.3. Il collaboratore EN RC ha operato una chiamata in reità de relato indicante le proprie fonti informative dirette in entrambi gli imputati, che gli avevano confidato di essere gli autori dell'omicidio del D'AM in occasioni e tempi diversi (prima il DI nel 2002 e poi il MP nel 2003), durante i periodi di (documentata) comune detenzione all'interno del carcere di Lecce;
anche in questo caso l'affidabilità della rivelazione e della relativa propalazione indiretta sono state positivamente scrutinate dalla sentenza impugnata con motivazioni ampie e adeguate che resistono alle censure dei ricorrenti. In particolare, la sentenza d'appello ha puntualmente risposto ai rilievi critici delle difese, deducenti l'inverosimiglianza del fatto storico delle confidenze riferite dal collaboratore e basati sulla transizione, all'epoca, degli imputati a una سا frangia dell'organizzazione criminale diversa da quella capeggiata dal EN e 27 sulla stringatezza del racconto di quest'ultimo. Sotto il primo profilo, la Corte distrettuale ha argomentato che il ruolo di vertice allora ricoperto dal EN nell'ambito dell'associazione mafiosa "sacra corona unita" era idoneo a giustificare la rivelazione della notitia criminis da parte degli imputati, nell'ambito dei rapporti, connotati da reciproco rispetto formale, tutti -intercorrenti durante la carcerazione tra soggetti che avevano fatto - originariamente parte del medesimo sodalizio criminoso (secondo un dato ribadito anche nel ricorso del DI) prima di separarsi in gruppi diversi, i cui componenti erano interessati a una reciproca rivendicazione di forza in ordine alla capacità di colpire chi, come D'AM AS, era divenuto collaboratore di giustizia, e ciò in un'epoca in cui la scelta collaborativa del EN (sopravvenuta solo nel 2010, a distanza di parecchi anni) non era certamente immaginabile. Sotto il secondo profilo, la sentenza d'appello ha rilevato che la sinteticità dei contenuti della notizia appresa e riferita dal EN (secondo un dato comune anche alle propalazioni degli altri collaboratori) comunque comprendenti i particolari essenziali dell'omicidio, quali l'indicazione degli autori materiali e del loro ruolo rispettivo (di conducente del motoveicolo utilizzato per raggiungere il luogo del delitto il DI;
di sparatore il MP), dell'arma impiegata (un fucile), del numero di colpi esplosi (due), della posizione in cui si trovava la vittima (che, intenta a pescare, volgeva le spalle agli imputati), e il relativo movente costituito dalla volontà di punire D'AM AS (attraverso l'uccisione del fratello) sia perché aveva cercato di affiliare al proprio gruppo alcuni associati facenti capo agli imputati, sia per la sua successiva scelta collaborativa era logicamente spiegabile con l'interesse precipuo del EN, nella sua qualità di soggetto attento alle dinamiche criminali complessive dell'organizzazione mafiosa della zona, a conoscere le causali dell'omicidio più che i relativi particolari esecutivi. Su tali punti i ricorrenti si sono limitati a riproporre e sollecitare una diversa lettura, basata su argomentazioni di mero fatto, del significato probatorio dei medesimi elementi vagliati dai giudici di merito, che non compete alla Corte di legittimità.
3.2.4. Quanto alla chiamata in reità effettuata da MP ND, de relato da DI OV, fratello dell'imputato, allora latitante, DI CA e sodale (all'epoca) del collaboratore, la sentenza impugnata ha valorizzato anzitutto la specifica credibilità soggettiva del propalante, discendente dalla sua qualità di fratello di MP ES e portatore di informazioni privilegiate apprese nell'ambito della partecipazione al medesimo sodalizio criminoso, le cui dichiarazioni accusatorie a carico di uno stretto congiunto non erano risultate animate da alcun intento calunnioso o ritorsivo (nemmeno allegato, del resto, dai 28 ricorrenti) e dovevano ritenersi frutto di una genuina scelta collaborativa. L'attendibilità intrinseca della propalazione e della confidenza ricevuta sono state quindi positivamente vagliate dalla Corte distrettuale sulla scorta della fonte, particolarmente affidabile, e delle circostanze di apprensione della notizia riferite dal collaboratore, al quale DI OV aveva raccontato i dettagli dell'omicidio il giorno successivo all'uccisione del D'AM per averli appresi direttamente dagli autori materiali del delitto DI CA e MP ES, che avevano dato esecuzione all'ordine impartito dal carcere da DI PP (altro fratello dell'imputato) per il tramite dello stesso DI OV. I giudici di merito hanno risposto alle deduzioni difensive dirette a contestare l'affidabilità attribuita alle dichiarazioni de relato di MP ND concernenti l'omicidio di D'AM ON, anche sotto il profilo del diverso e contrario giudizio formulato - invece con riguardo alla chiamata indiretta effettuata dal medesimo collaboratore, a carico del fratello, in relazione al tentato omicidio di EC ZO, dalla cui imputazione MP ES era stato assolto per non aver commesso il fatto;
come si evince, in particolare, dalla lettura della motivazione della sentenza di primo grado, il suddetto esito assolutorio è stato ritenuto inidoneo a inficiare la credibilità complessiva delle propalazioni del collaboratore, perché dipeso - oltre che dall'accertata inaffidabilità di quanto riferito al MP (circa il tentato omicidio del EC) dalla fonte di riferimento AV ON - essenzialmente dall'assenza di riscontri individualizzanti della relativa chiamata in reità. La doglianza, che è stata riproposta - sul punto nel quarto motivo di ricorso di MP ES, è dunque infondata, alla stregua dei principi affermati da questa Corte in tema di frazionabilità della valutazione della chiamata in reità (o in correità), che deve ritenersi in via di principio legittima, qualora non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta inattendibile e le rimanenti parti del del collaboratore che risultino invece racconto e adeguatamente riscontrate, e sempre che intrinsecamente attendibili l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per accertato contrasto con altre sicure risultanze di prova, da compromettere la stessa credibilità soggettiva del propalante (Sez. 6, n. 35327 del 18/07/2013, Rv. 256097; Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, Rv. 233095). Nel caso in esame, la frazionabilità delle dichiarazioni de relato di MP ND, riguardanti fatti diversi e temporalmente distanti tra loro, trovanti causa in fonti informative parzialmente distinte, è stata affermata dai giudici di merito con una motivazione che resiste - nel suo complesso, e a prescindere da talune carenze argomentative segnalate dal ricorrente allo scrutinio di legittimità; è - 29 vero che sull'episodio delittuoso in danno del EC il collaboratore ha riferito anche circostanze apprese dal proprio fratello ES, ma il giudizio di inidoneità probatoria della propalazione del MP riguardante tale episodio ha trovato fondamento (una volta esclusa l'affidabilità della fonte informativa rappresentata da AV ON) nell'assenza di riscontri individualizzanti di quanto riferito dal collaboratore, a fronte invece della pluralità di tali riscontri che caratterizza la chiamata in reità operata a carico degli imputati con riguardo all'omicidio del D'AM, frutto della puntuale convergenza delle dichiarazioni accusatorie provenienti da quattro diversi collaboratori di giustizia in grado di riscontarsi reciprocamente tra loro.
3.3. La dedotta assenza di autonomia genetica delle chiamate in reità riguardanti l'omicidio del D'AM, lamentata dai ricorrenti sulla base dell'assunto che le propalazioni de relato dei collaboratori IC BI, AV ES, EN RC e MP ND trarrebbero tutte origine dalle medesime fonti informative primarie riconducibili alle persone degli imputati DI CA e MP ES, si rivela dunque infondata alla stregua delle motivazioni con cui i giudici di merito hanno valorizzato la diversità dei percorsi conoscitivi di ciascun propalante ed escluso la circolarità delle notizie da essi riferite. Il IC ha indicato, infatti, la propria fonte conoscitiva nell'AR, sia pure de relato da una fonte primaria che non è stato possibile individuare a causa della negazione in radice della confidenza da parte dell'AR; il AV ha indicato due diverse fonti informative, rappresentate dal LE LI e dall'imputato DI;
anche il EN ha riferito di aver ricevuto la confidenza, in tempi diversi, da due fonti primarie distinte, coincidenti con le persone degli imputati;
MP ND, infine, ha indicato la propria fonte informativa in DI OV, de relato da entrambi gli imputati. La coincidenza delle fonti primarie è dunque solo parziale e riguarda le propalazioni del EN e di MP ND ciascuna delle quali trova - comunque origine in una duplicità di fonti informative (DI CA e MP ES), le cui confidenze sono state veicolate al propalante direttamente dagli imputati nel caso del EN, e indirettamente (tramite DI OV) nel caso del MP - nonché la propalazione del AV limitatamente alla fonte di riferimento rappresentata da DI CA. Con riguardo alle fonti dirette costituite dagli imputati, è opportuno osservare, in punto di diritto, che le dichiarazioni autoaccusatorie da essi provenienti, riferite dai collaboratori, hanno natura confessoria e devono essere valutate - una volta positivamente apprezzata la propalazione de relato del collaboratore alla stregua dei criteri stabiliti dall'art. 192, comma 3, cod. proc.pen. secondo il regime - نساء proprio della confessione, che ne subordina l'efficacia probatoria alla (sola) 30 condizione della genesi spontanea e sincera, in modo da escluderne la riconducibilità a costrizioni esterne o a possibili intenti autocalunniatori (Sez. 1,n. 43681 del 13/05/2015, Rv. 264746; Sez. 6, n. 13085 del 3/10/2013, Rv. 259489; Sez. 2, n. 10250 del 31/01/2013, Rv. 255537), secondo un'ipotesi neppure prospettata dai ricorrenti. Nella misura, invece, in cui ciascun imputato ha contestualmente indicato l'altro quale coautore dell'omicidio, le dichiarazioni da essi rilasciate alla fonte indiretta assumono la natura di una chiamata in correità, la cui successiva propalazione da parte del collaboratore destinatario della confidenza come nel caso, in - particolare, delle chiamate de relato operate da AV ES e da EN RC appare anche sotto questo profilo idonea a soddisfare il requisito - dell'autonomia reciproca delle fonti primarie (provenendo la confidenza effettuata al AV da DI CA, nella parte riguardante la partecipazione all'omicidio di MP ES, da una fonte diversa, e dunque autonoma, da quella della corrispondente rivelazione che è stata effettuata da MP ES a EN RC a carico del DI). I giudici di merito hanno dunque correttamente ritenuto la capacità delle dichiarazioni dei collaboratori di riscontrarsi reciprocamente e la sussistenza, nelle stesse, del requisito della convergenza del molteplice, con riguardo al fatto materiale (l'omicidio di D'AM ON) oggetto della narrazione, nel senso della positiva verifica della natura sufficientemente individualizzante della convergenza dei rispettivi contenuti dichiarativi, che deve riguardare sia le persone degli accusati sia le condotte loro ascritte, senza che possa pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d'accusa forniti dai propalanti, dovendosi invece privilegiare l'aspetto sostanziale della concordanza sul nucleo essenziale e significativo del racconto (Sez. 2 n. 13473 del 4/03/2008, Rv. 239744); così che anche la provenienza delle dichiarazioni da soggetti che hanno intrapreso la collaborazione con la giustizia in momenti diversi, e talora a notevole distanza temporale l'una dall'altra e dalla risalenza storica dei fatti riferiti, non inficia la capacità delle propalazioni di riscontrarsi tra di loro, una volta esclusa l'esistenza di accordi o condizionamenti reciproci tra i dichiaranti, neppure ipotizzata nei motivi di ricorso.
3.4. La sentenza impugnata ha risposto, infine, in modo adeguato alle doglianze difensive, riproposte in particolare nel quinto motivo del ricorso di MP ES, afferenti il dedotto contrasto tra le risultanze oggettive della prova generica e taluni particolari riguardanti le modalità di esecuzione dell'omicidio riferiti dai collaboratori, con particolare riferimento all'impiego nel delitto di un fucile a canne mozze (anziché di un fucile da caccia ad anima liscia cal. 12 non سنا modificato), riferito da MP ND, e all'esplosione dei colpi che avevano 31 attinto il D'AM da parte di un soggetto che - secondo il narrato del EN si sarebbe posizionato alle spalle della vittima intenta a pescare nella zona della diga di Brindisi, mentre dagli accertamenti tecnici e di p.g. eseguiti all'epoca del fatto era emerso che al momento degli spari colui che impugnava il fucile doveva verosimilmente trovarsi, in relazione alle parti del corpo attinte, davanti e sulla destra rispetto alla vittima. La sentenza d'appello ha escluso l'idoneità di tali discrasie a inficiare il giudizio di attendibilità complessiva delle chiamate in reità effettuate dal MP e dal EN sulla scorta di argomentazioni logiche, che non sono incorse in alcun travisamento dei dati probatori acquisiti e non sono perciò censurabili in sede di legittimità, valorizzando da un lato la natura de relato delle dichiarazioni dei collaboratori e la compatibilità di quanto riferito dal EN, sul fatto che gli autori dell'omicidio avessero sorpreso il D'AM mentre questi volgeva loro le spalle, col movimento di rotazione del corpo che la vittima doveva aver verosimilmente compiuto verso sparatore, immediatamente prima di essere colpita, allorché ne aveva percepito la presenza, così spiegando l'attingimento dell'emiviso di destra e dell'emitorace destro del D'AM; e ritenendo, dall'altro, significativa - semmai di genuinità, autonomia e assenza di concertazione della propalazione - la notizia dell'impiego di un'arma modificata riferita da MP ND, autore di una chiamata doppiamente de relato, che nel resto coincideva puntualmente col narrato degli altri collaboratori (quanto all'indicazione degli autori del delitto e del loro ruolo rispettivo, del luogo dell'omicidio e delle relative causali). Le doglianze svolte sul punto dai ricorrenti sono dunque infondate.
3.5. Del tutto generico, e perciò inammissibile, è il motivo di ricorso del DI che censura la ritenuta sussistenza della premeditazione, in luogo della mera preordinazione del delitto;
si tratta di una doglianza che omette sostanzialmente di confrontarsi con le puntuali motivazioni in forza delle quali la sentenza gravata ha argomentato la ricorrenza degli elementi costitutivi dell'aggravante, sulla scorta sia del movente e della funzione dimostrativa dell'omicidio del D'AM riferiti dai collaboratori, sia della relativa tempistica e modalità di esecuzione, sorprendendo la vittima in un luogo isolato dove era solita recarsi a pescare, giudicate significative di una programmazione delittuosa concepita e studiata da un apprezzabile lasso di tempo e mantenuta ininterrottamente ferma fino al momento propizio per la sua esecuzione;
la natura aspecifica della censura, che discende dall'assenza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, integra dunque una causa tipica di inammissibilità del ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584). سا 4. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle 32 spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 4 giugno 2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonella Patrizia Mazzei Enrico PP Sandrini Clam Свид CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE 1 PENALE 12 MAR 2020 DEPOSITTAIN CANCELLERIA CANCELLIERE AL LE 33