Sentenza 31 maggio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/05/2018, n. 24708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24708 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2018 |
Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IB TO nato il [...] a [...] avverso il decreto del 14/07/2017 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA sentita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
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FATTO E IN DIRITTO
1. Con decreto del 14 luglio 2017 la Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato la decisione applicativa di misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno - emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 16 dicembre 2015 - nei confronti di BR NO, riducendone la durata da anni tre ad anni uno e mesi sei.
1.1 L'inquadramento soggettivo del BR è di pericolosità qualificata, per appartenenza ad associazione di stampo mafioso (art. 4 co.1 lett. a del d.lgs. n.159/2011), in riferimento alla intervenuta condanna del medesimo in sede penale (definitiva) per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen. (cosca detta dei BR) alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione (con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche). I fatti indicativi della partecipazione risultano avvenuti tra il 2005 e il 2007 ed è intervenuto, da tale momento, un periodo di detenzione, durato sino al 2011. 1.2 Valutando le doglianze difensive, la Corte di secondo grado afferma che in via generale non vi è necessità, in ipotesi di ritenuta pericolosità qualificata per appartenenza ad associazione di stampo mafioso, di particolare motivazione in punto di pericolosità attuale, lì dove non sussistano elementi tali da rappresentare il recesso personale dal gruppo mafioso, con sostanziale irrilevanza del decorso del tempo (si cita un orientamento espresso, sul tema, da questa Corte di legittimità). Quanto al periodo di detenzione si afferma, inoltre, che lo stesso è stato quasi per intero sofferto in custodia cautelare, il che esclude la necessità di dare attuazione ai contenuti della decisione Corte Cost. n.291 del 2013 in tema di rivalutazione obbligatoria della attualità della pericolosità. Ciò posto, non si colgono segnali di recesso o di 'rientro nei binari della legalità', pur in presenza di stabile occupazione ed assenza di ulteriori pendenze giudiziarie, posto che alcune frequentazioni, oggetto di constatazione nel periodo di libertà, depongono in senso sfavorevole. In particolare si compie riferimento ad un controllo avvenuto in data 11 aprile 2014 del BR (alle ore 2.19) , in compagnia di 'soggetti gravitanti in contesti di criminalità', ed a due ulteriori episodi (in un caso il BR era in compagnia di un sovegliato speciale, nella ulteriore occasione di un soggetto denunziato per reato associativo e successivamente assolto). Pur dandosi atto della valutazione favorevole compiuta dal Magistrato di Sorveglianza (che non ha applicato la misura di sicurezza al termine della carcerazione) si ritiene esclusivamente di ridurre il periodo di sottoposizione, con accoglimento parziale dell'appello.
2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - BR Antonio, deducendo erronea applicazione della disciplina regolatrice.
2.1 D ricorso evidenzia la sostanziale elusione dell'obbligo di motivazione sulla attualità della pericolosità, da ritenersi sussistente anche in ipotesi di pericolosità qualificata. I fatti che hanno dato luogo a condanna sono risalenti nel tempo, rispetto al momento della decisione, e l'unico episodio rilevante successivo è il controllo notturno, la cui valenza indicativa è impropriamente enfatizzata. Si rappresenta che uno dei soggetti con cui il BR si accompagnava era incensurato. L'altro aveva aveva ottenuto la revoca della sorveglianza speciale. Non può affermarsi, dunque, che tale episodio attesti la mancata rescissione dei legami con la cosca, e gli altri due controlli risalgono, in ogni caso, al 2012. Sono stati depositati motivi nuovi con cui si attesta la persistenza dell'interesse, purin presenza di avvenuto esaurimento temporale della misura, date le conseguenze correlate alla definitività, in ipotesi, del provvedimento impositivo.
3. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni che seguono.
3.1 Ad essere viziata, in diritto, è la premessa teorica della decisione, atteso che le vigenti disposizioni di legge (art. 6 co.1 d.lgs. n.159/2011) richiedono per tutte le categorie tipizzate di pericolosità soggettiva (e dunque anche per le ipotesi di inquadramento in casi di pericolosità qualificata) la valutazione «in positivo» del presupposto ulteriore, rappresentato dalla condizione attuale di pericolosità intesa come giudizio prognostico rivolto al futuro e derivante dalla esistenza di dati storici capaci di sostenere una simile prognosi . L'attualità della pericolosità, come di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 111/2018 ric. Gattuso con cui si è risolto il contrasto interpretativo insorto sul tema) rappresenta, infatti, l' in sè della misura di prevenzione personale (v. anche corte Cost. n.291 del 2013), strumento limitativo della libertà individuale che, in caso contrario, resterebbe privo di giustificazione. Il giudice del merito della misura di prevenzione non può pertanto limitarsi a realizzare (o confermare, in secondo grado) la ricorrenza dei presupposti fattuali che hanno determinato l'iscrizione del soggetto nella categoria criminologica tipizzata (cd. parte constatativa del giudizio) ma è tenuto ad esprimere le ragioni per cui i sintomi di pericolosità, derivanti da tale inquadramento, siano di portata tale da giustificare, nel caso concreto e al momento della decisione dì primo grado, l'imposizione di una misura limitativa di alcune libertà in chiave di «contenimento necessario» di una pericolosità attuale.
3.2 II vizio di impostazione qui rilevato - da ritenersi ricompreso nella violazione di legge, come ribadito dal medesimo arresto Sez. Un. ric. Gattuso - si diffonde all'intero provvedimento, che finisce con l'essere caratterizzato da una motivazione meramente apparente. Una volta rappresentata la non necessità di una motivazione di tipo asseverativo sulla pericolosità attuale, è evidente, infatti, che la Corte di merito non pone in essere alcun reale giudizio prognostico e finisce con adottare una tecnica motivazionale che non soddisfa i parametri legali, valorizzando peraltro singoli dati storici (come i tre controlli) dalla valenza del tutto equivoca, ove li si rapporti ad una necessità di argomentazione 'in positivo' della pericolosità, e ciò a fronte del tempo decorso dai fatti indicativi della appartenenza al gruppo, dalla sottoposizione a restrizione di libertà, dalla documentata attività lavorativa stabile e dalle ulteriori evidenze (assenza di procedimenti a carico e valutazione favorevole sulla personalità emessa dal Magistrato di Sorveglianza) . Si impone, per le suddette ragioni, l'annullamento della decisione impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, data la natura decisòria del provvedimento (v. su tale aspetto quanto ritenuto, sempre da Sez. Un. ric. Gattuso a pag. 15 della motivazione).
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Reggio Calabria. Così deciso il 1 febbraio 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi Giacomo Roc CC$RTE