Sentenza 4 ottobre 2022
Massime • 1
In tema di circostanze attenuanti generiche, mentre non possono essere valutate, come elemento ostativo al riconoscimento delle stesse, le scelte dell'imputato strettamente connesse all'esercizio delle proprie attività difensive, può, per converso, essere verificata l'incidenza dei suoi comportamenti, eventualmente anche di natura processuale, estranei a tale ambito. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione di mancato riconoscimento delle attenuanti in oggetto valorizzando la circostanza che l'imputato, tratto a giudizio per il reato di guida in stato di ebbrezza, in epoca successiva ai fatti si era posto nuovamente alla guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche).
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L'autorità investigativa che minacci persone escusse ritenute reticenti con il carcere commette il reato di tentata violenza privata: a fronte del sospetto di falsità o di reticenza delle persone escusse ai sensi dell'art. 362 c.p.p., il pubblico ministero non può rappresentare, per vincerne le resistenze, la detenzione in carcere di queste ultime come conseguenza immediata e inevitabile, rimessa alla volontà degli stessi pubblici ministeri, del rifiuto di fornire le risposte desiderate alle loro domande. Il ruolo di garante della legalità nella fase procedimentale, connesso alla funzione ricoperta dagli appartenenti all'ufficio del pubblico ministero impone di ammonire le persone …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/10/2022, n. 5594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5594 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2022 |
Testo completo
05594-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: FRANCESCO MARIA CIAMPI - Presidente - Sent. n. sez. 1425/2022 UP 04/10/2022 ALDO ESPOSITO - Relatore - R.G.N. 44940/2021 MARIAROSARIA BRUNO DANIELE CENCI DANIELA DAWAN ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PU AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
lette le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore di fiducia dell'imputato che ha chiesto il rigetto del ricorso;
th 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 4 dicembre 2020, con cui LE CA era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro duemila di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), in relazione all'art. 186, commi 7 e 2-bis, C.d.S., perché, coinvolto in un incidente stradale autonomo, trovandosi alla guida di auto Volkswagen di proprietà di terzi, era trasportato presso l'ospedale di Cuorgnè ed opponeva il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per il tasso alcolemico, allontanandosi volontariamente dall'ospedale prima dell'espletamento delle analisi (in Favria il 5 giugno 2017). Il LE era finito con l'auto suindicata fuori strada, nei pressi di un passaggio a livello, procurandosi lesioni lievi, senza coinvolgere altri veicoli. I militari accorsi sul posto avevano la netta impressione che l'imputato avesse assunto alcool, per cui svolgevano un esame precursore con esito positivo;
per tale ragione lo informavano che in ospedale sarebbe stato sottoposto ad esami del san- gue. Il LE prestava il proprio consenso. I militari restavano sul posto perché l'auto intralciava il traffico, mentre il LE era trasportato in ospedale mediante ambulanza. Giunti successivamente al nosoco- mio, i militari apprendevano che il LE non si era sottoposto ad esami clinici, aveva rifiutato ogni cura e si era allontanato, senza poi rispondere al numero telefonico rilasciato in accettazione.
2. Il LE, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo quattro motivi di impugnazione.
2.1. Violazione degli artt. 356 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Si deduce che la Corte di appello non ha accertato se l'imputato fosse stato ef- fettivamente avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Il verbale di contestazione non faceva menzione degli avvisi effettuati nei con- fronti dell'imputato; la comunicazione di notizia di reato e la relazione di P.G. davano atto dell'avviso, ma non della risposta del LE;
il verbale di accertamento urgente dava atto dell'avviso e della risposta. Il verbale avrebbe dovuto indicare tutti i fatti avvenuti e gli atti giuridicamente rilevanti compiuti nel corso dell'accertamento. L'as- sunto secondo cui l'avviso era stato dato il giorno prima della redazione del verbale era contraddittorio, in quanto esso non compariva nella comunicazione di notizia di reato. I riferimenti del verbalizzante agli adempimenti effettuati "generalmente" e "sempre" non dimostravano che essi fossero stati eseguiti anche nel caso del LE. Il teste, inoltre, inizialmente ricordava le ragioni della bianchettatura presente nel 3 verbale, dando poi atto, a seguito di osservazione controluce del documento, che riguardava la mancata sottoposizione del mezzo a sequestro. Per ritenere provato l'avviso tramite testimonianza, il giudice deve dare conto delle specifiche ragioni sot- tese alla mancanza dell'avviso.
2.2. Violazione dell'art. 5 cod. pen.. Si osserva che il LE si era allontanato dall'ospedale nella convinzione di poter rifiutare il prelievo ematico e ciò, anche in quanto all'epoca dei fatti sussisteva un contrasto giurisprudenziale in ordine all'esistenza di un diritto al consenso informato della persona da sottoporre ad accertamento presso la struttura sanitaria per scopi investigativi. Lo stesso Tribunale, sul punto, aderiva all'indirizzo superato all'epoca dei fatti.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circo- stanze attenuanti generiche. Si rileva che erano state valutate negativamente legittime modalità di esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato. Il precedente penale non costituiva indice di particolare pericolosità, in quanto commesso a breve distanza di tempo dalla vicenda in oggetto. Nei successivi quattro anni il LE non aveva commesso ulteriori reati.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata con- cessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Si evidenziano al riguardo le medesime argomentazioni prospettate al par.
2.3.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la mancanza dell'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia per l'espletamento dell'esame alcolime- trico, è manifestamente infondato. Va ricordato in proposito che la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assi- stere da difensore di fiducia può essere validamente desunta dal verbale di accerta- menti urgenti sulla persona o da altri atti di polizia giudiziaria, atteso il valore fidefa- ciente degli stessi (Sez.4, n. 3913 del 17/12/2020, dep. 2021, Asunis, Rv. 280381; Sez. 4, n. 3906 del 21/01/2020, Ballori, Rv. 278287). La redazione di tali atti, d'altronde, può non coincidere con l'espletamento dell'ac- certamento, senza che ciò ne infici la validità. Nel caso in esame, la Corte di merito ha logicamente evidenziato che il verbale di accertamenti riassuntivo dell'intera vicenda conteneva l'attestazione del ricevi- mento da parte del LE dell'avviso orale della facoltà di farsi assistere da un difen- sore nonché della rilevanza penale del rifiuto di sottoporsi ad esami. Appare sufficiente, peraltro, il dato dell'attestazione dell'effettuazione dell'avviso nel verbale di accertamento tecnico urgente, trattandosi di atto avente valore fidefa- ciente ed in relazione al quale non risulta proposta querela di falso. E' irrilevante, pertanto, che gli altri atti di P.G. redatti in tale circostanza non contenessero tali indicazioni e che il teste avesse fornito indicazioni generiche relati- vamente al proprio comportamento in casi analoghi. In ogni caso, la Corte torinese ha legittimamente attribuito rilevanza probatoria anche alla spiegazione fornita dal mar. CC Angelo Plia, il quale aveva narrato di aver dato gli avvisi di P.G. in occasione del sinistro, come sua prassi, e di non avere ripor- tato tale adempimento nel verbale di contestazione, trattandosi di atto formato a distanza di ore dal momento del fatto. In tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell'agente operante, spettando al Giudice valutare, fornendone rigorosa motivazione, la precisione e completezza della testimonianza, le ragioni della mancata verbalizzazione dell'avviso e la tempestività dell'avvertimento (Sez. 4, n. 35844 del 18/06/2021, Tommasini, Rv. 281976; Sez. 4, n. 18349 del 29/04/2021, Piva, Rv. 281169).
2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'esistenza di un errore inevita- bile circa la necessità del proprio consenso ai fini dell'accertamento ematico, è mani- festamente infondato. Ai sensi dell'art. 5 cod. pen., deve escludersi la rilevanza del dedotto errore dell'imputato, riguardante la convinzione di aver diritto a rifiutare il prelievo ematico per non essere stato verificato il diritto al consenso informato. Le disposizioni in materia, infatti, sono del tutto estranee alla norma penale dell'art. 186 C.d.S. e, in ogni caso, non costituiscono norme integratrici del precetto penale. Come correttamente osservato dalla Corte territoriale, peraltro, il contrasto giu- risprudenziale (superato) sull'utilizzabilità a fini processuali, in mancanza di avviso di legge, dei referti relativi ad accertamenti di carattere sanitario costituisce un tema del tutto inconferente rispetto alla fattispecie in esame. 5 3. Il terzo motivo di ricorso, con cui si censura la decisione della Corte torinese di non concedere le circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen., è manifestamente infondato.
3.1. Va premesso che, in base ad un primo indirizzo, il comportamento proces- suale dell'imputato può rilevare ai fini del diniego delle circostanze attenuanti gene- riche. In proposito, infatti, si è affermato che la condotta processuale dell'imputato che, contro ogni evidenza della sussistenza del reato, protesti la propria estraneità ai fatti, costituisce di per sé idonea motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche in quanto, seppure l'esercizio del diritto di difesa rende, per scelta del legislatore, non penalmente perseguibili le dichiarazioni false rese a propria difesa dall'imputato, ciò non equivale a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti per la valutazione giudi- ziale del comportamento tenuto durante lo svolgimento del processo, agli effetti e nei limiti di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 20115 del 04/04/2018, Prendi, Rv. 272747; in applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva negato le attenuanti generiche in un caso in cui, in sede di con- valida dell'arresto in flagranza per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, l'im- putato aveva negato la propria responsabilità, nonostante il diretto monitoraggio, da parte della polizia giudiziaria, della cessione di parte della sostanza e rinvenimento della residua parte occultata all'interno del giubbotto). Più in generale si è osservato che l'atteggiamento "non collaborativo" dell'impu- tato può giustificare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, Leo, Rv. 270339; in motivazione, la S.C. ha os- servato che se l'esercizio del diritto di difesa rende, per scelta del legislatore, non penalmente perseguibili dichiarazione false rese a propria difesa dall'imputato, ciò non equivale affatto a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti per la valutazione giudiziale del comportamento tenuto durante lo svolgimento del processo, agli effetti e nei limiti di cui all'art. 133 cod. pen.). sul pianoSi è ritenuto altresì che il silenzio dell'imputato può essere valutato del comportamento processuale ai fini del riconoscimento delle attenuanti di cui - all'art. 62 bis cod. pen.: infatti, l'ordinamento penale, nel garantire all'imputato il diritto al silenzio ed alla menzogna che non sconfini nella calunnia, nonché alla reti- cenza sul proprio operato, attribuisce al giudice la facoltà di valutare il comporta- mento da questi tenuto durante lo svolgimento del processo, sicché è legittimo il diniego delle attenuanti predette ovvero della declaratoria di prevalenza delle mede- sime motivato sulla negativa personalità dell'imputato stesso o sulla capacità a de- linquere desunta dal descritto comportamento processuale (Sez. 2, n. 2889 del 27/02/1997, Zampella, Rv. 207560). 6 Un altro orientamento propende per l'esclusione di ogni rilevanza delle condotte dell'imputato integranti vere e proprie strategie difensive. Al riguardo si è evidenziato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, se la confessione dell'imputato, tanto più se spontanea e indicativa di uno stato di resi- piscenza, può essere valutata come elemento favorevole ai fini della concessione del beneficio, di contro la protesta d'innocenza o la scelta di rimanere in silenzio o non collaborare con l'autorità giudiziaria, pur di fronte all'evidenza delle prove di colpe- volezza, non può essere assunta, da sola, come elemento decisivo sfavorevole, non esistendo nel vigente ordinamento un principio giuridico per cui le attenuanti generi- che debbano essere negate all'imputato che non confessi di aver commesso il fatto, quale che sia l'efficacia delle prove di reità (Sez. 5, n. 32422 del 24/09/2020, Barza- ghi, Rv. 279778) In un'ottica ancor più garantistica si è sottolineato che l'esercizio di facoltà pro- cessuali dell'imputato non può essere valutato come parametro ai sensi dell'art. 133 cod. pen. per negare le circostanze attenuanti generiche (Sez. 3, n. 3396 del 23/11/2016, dep. 2017, Caliendo, Rv. 268927; in applicazione del principio la Corte ha ritenuto illegittimo il diniego da parte del giudice di merito delle circostanze atte- nuanti generiche in ragione del comportamento processuale dell'imputato, che aveva presentato opposizione assolutamente immotivata al decreto penale di condanna). Quanto al diritto al silenzio, d'altronde, l'ordinamento deve garantire la possibilità di praticare la linea difensiva ritenuta più idonea, con il solo limite rappresentato dai delitti di calunnia e di autocalunnia. Esso, peraltro, costituisce il segnale indiretto della scelta effettuata a monte dal sistema di ripudiare ogni forma di contrattazione e di scambio tra le parti o tra il Giudice e l'imputato. Dal panorama giurisprudenziale, pertanto, emerge un quadro interpretativo va- riegato, che risente inevitabilmente della diversità delle fattispecie concrete sottopo- ste all'esame dell'organo giudicante e della difficoltà di tipizzare la casistica delle si- tuazioni meritevoli di riconoscimento dell'attenuante in questione. In sintesi, tenuto conto dell'evoluzione interpretativa nel senso di riconoscimento della più ampia libertà di scelta dell'imputato sulla linea difensiva da adottare, ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il Giudice non può attribuire rilievo alle scelte dell'imputato strettamente connesse all'esercizio delle facoltà difensive;
al contrario, ha il potere di verificare l'incidenza di tutti i suoi comportamenti even- tualmente anche di natura processuale - estranei a tale ambito.
3.2. Ciò posto sui principi operanti in materia, nella fattispecie, la Corte di appello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche, rilevando che il LE non aveva chiesto di essere interrogato, non aveva partecipato al processo, non aveva reso spontanee dichiarazioni, aveva attuato una condotta dilatoria e, alcuni mesi 7 dopo la vicenda in esame, aveva nuovamente guidato un'auto sotto l'effetto di un eccessivo quantitativo di alcool. Ebbene, alla luce della giurisprudenza sopra riportata, la valutazione del conte- gno nell'ambito del presente procedimento effettivamente integra una non consentita critica alle strategie processuali del LE. Deve ritenersi, tuttavia, logica ed immune da censure la residua argomentazione, inerente alla rilevanza pregiudizievole per l'imputato dell'analoga condotta illecita successivamente perpetrata. In proposito, infatti, è consolidato l'orientamento di questa Corte, secondo cui, ai sensi dell'art. 133, comma secondo, nn. 1) e 3), cod. pen., il giudice, in relazione alla concessione o al diniego delle circostanze attenuanti generiche come in caso affermativo alla misura della riduzione di pena, deve tenere conto anche della con- dotta serbata dall'imputato successivamente alla commissione del reato e nel corso del processo, in quanto rivelatrice della sua personalità e, quindi, della sua capacità a delinquere (Sez. 3, n. 27964 del 19/03/2019, L., Rv. 276354, inerente a fattispecie in cui la Suprema Corte ha annullato con rinvio la decisione del giudice di merito che aveva negato la concessione delle attenuanti generiche all'imputato, nonostante que- sti avesse proceduto, ai fini risarcitori, alla vendita di un immobile di sua proprietà ed avesse proficuamente svolto attività di volontariato a servizio di anziani;
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509, sia pur riguardante la sola ipotesi di condotta positiva;
Sez. 6, n. 17240 del 16/10/1989, Licari, Rv. 182794). La difesa, d'altronde, non indica elementi favorevoli all'imputato, il cui esame sarebbe stato indebitamente pretermesso dall'organo giudicante.
4. Il quarto motivo di ricorso, con cui si deduce la carenza motivazionale in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena, è generico. Il Collegio condivide l'orientamento secondo cui, in tema di sospensione condi- zionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206; Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, P., Rv. 272087; Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, Di Dome- nico, Rv. 263534). Nel caso di specie, la Corte di appello, al fine di negare il beneficio, ha formulato una specifica prognosi, in base alla quale il LE non si sarebbe astenuto dal com- mettere ulteriori reati, evidenziando la rilevanza negativa dei due precedenti specifici per analogo reato. k 8 Il ricorrente si limita a contestare la valenza dei precedenti a carico del LE, senza però fornire elementi specifici idonei a confutare la ragionevolezza del ragio- namento sviluppato dal Giudice a quo sulla ripetuta commissione di identiche con- dotte criminose.
5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- - non sussi- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 ottobre 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente FrancescoNeveCiampi Aldo Esposito DEPOSITATO IN CANCELLERIA Ex oggi, IL FUNZION CLARIO