Sentenza 12 giugno 2012
Massime • 1
Chiunque pervenga in possesso di un'arma a titolo di eredità è obbligato a farne denuncia, a nulla rilevando che la disponibilità dell'arma stessa fosse già stata denunciata dal precedente possessore.
Commentario • 1
- 1. I disturbi della personalità e il principio costituzionale della responsabilità colpevoleGiorgi Marianna · https://www.diritto.it/ · 25 giugno 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2012, n. 7906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7906 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 12/06/2012
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 658
Dott. BONITO CE M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - N. 18454/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CI AR N. IL 28/02/1957;
avverso la sentenza n. 239/2008 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 24/11/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/06/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fodaroni Giuseppina, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RILEVATO IN FATTO
Con sentenza in data 24.11.2011 la Corte d'appello di Brescia confermava la sentenza in data 24.9.2007 del Tribunale di Bergamo nella parte in cui aveva condannato NI IA alla pena di mesi 4, giorni 25 di reclusione (convertita nella corrispondente pena pecuniaria) ed Euro 115,00 di multa, con i benefici di legge, per il reato di detenzione illegale di alcuni fucili, accertato in Dossena il 22.12.2004.
Osservava la Corte d'appello che le armi erano risultate di proprietà di NI CE VA, padre dell'imputata, il quale le aveva detenute nella sua casa di montagna in Dossena. Il predetto era deceduto in data 12.7.1997 e l'imputata - erede insieme alla madre - aveva ammesso di essersi recata qualche volta, anche dopo la morte del padre, nella suddetta casa di montagna;
aveva anche ammesso di avere conservato i fucili, così come le altre cose del padre, dove lo stesso li aveva lasciati e di non avere effettuato alcuna denuncia all'autorità di pubblica sicurezza, ignorando di essere obbligata a farla.
Riteneva la Corte d'appello che l'imputata fosse responsabile dei reati ascrittile, poiché aveva ricevuto in eredità anche la casa di Dossena e le cose ivi custodite, tra le quali le armi in questione, delle quali aveva quindi la disponibilità.
L'imputata aveva l'obbligo di denunciare la detenzione di dette armi, tanto più che non tutte le armi rinvenute nel corso della perquisizione risultavano denunciate.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone l'annullamento per violazione di legge e per carenza e illogicità della motivazione.
La Corte d'appello non aveva tenuto conto che l'imputata non abitava nella casa di Dossena, nella quale si era recata solo saltuariamente dopo la morte del padre.
L'obbligo di denunciare le armi, secondo il ricorrente, spettava solo alla madre dell'imputata (erede al 50% insieme alla imputata), la quale conviveva con NI CE VA all'epoca del di lui decesso.
Tra l'altro non vi era prova che la ricorrente avesse avuto la disponibilità delle armi per un periodo apprezzabile. Con un secondo motivo ha lamentato che non fosse stato applicato l'indulto ex L. n. 241 del 2006, sebbene nei motivi di appello il predetto beneficio fosse stato richiesto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, pur se il possesso di un'arma è stato denunciato alla competente autorità, in caso di morte del soggetto che ha proceduto alla sua denuncia incombe obbligo di ripetere eguale denuncia pure alla persona cui, a qualsiasi titolo, perviene in disponibilità la stessa arma. Invero la norma di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 38 (T.U.L.P.S.) mira ad assicurare la possibilità di controllo di tutte le armi esistenti nel territorio nazionale da parte dell'autorità di P.S., attraverso la conoscenza di tutti coloro che le posseggono, anche a prescindere dei luoghi ove le stesse sono tenute, sicché ai fini dell'integrazione del reato di detenzione illegale di arma non hanno rilievo ne' il titolo, ne' le modalità in base alle quali si perviene al possesso di un'arma, necessario essendo che comunque, in tale evenienza il detentore ne faccia denuncia alla competente autorità (V. Sez. 1, sentenza n. 680 del 30.11.1995, Rv. 203794). Non ha alcuna rilevanza che le armi in questione fossero custodite in una casa di montagna non abitata dall'imputata.
Quel che conta è che l'imputata avesse - come peraltro ha ammesso - la disponibilità della casa che aveva ereditato alla morte del padre e che fosse anche a conoscenza dell'esistenza all'interno di essa dei fucili del proprio padre, i quali erano divenuti, insieme alla madre, di sua proprietà.
Il fatto che l'imputata abbia dichiarato di non essere stata a conoscenza dell'obbligo per l'erede di ripetere la denuncia non la scrimina, tenuto conto del disposto dell'art. 5 c.p., non essendo la mancata conoscenza della legge, nel caso in esame, scusabile o inevitabile.
L'imputata non è scriminata per il fatto che anche sulla madre, in qualità di erede, gravasse lo stesso obbligo di denuncia, sempre che fosse stata a conoscenza della presenza dei fucili nella casa di Dossena.
Del tutto infondata è anche la richiesta di applicazione del condono, poiché all'imputata è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena che prevale sul condono in quanto più favorevole.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 2000), al versamento della somma alla Cassa delle Ammende indicata nel dispositivo, ritenuta congrua da questa Corte.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2013