Sentenza 18 gennaio 2017
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita; ne consegue che anche l'intermediario, nelle trattative per la determinazione della somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione alla stregua di concorso in estorsione della condotta dell'imputato, il quale, su sollecitazione della vittima di un furto, aveva prontamente individuato gli autori del fatto, mettendoli in contatto con la stessa, ed aveva poi provveduto alla fissazione e comunicazione a quest'ultima del prezzo del riscatto, nonché alla predisposizione di studiate modalità di rinvenimento del bene in modo che apparisse casuale).
Commentari • 4
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- 2. L’intermediario tra vittima e ladro non è complice dell’estorsione se agisce solo per aiutare la parte lesa (Cass. Pen. n. 16350/2024)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
La massima Non risponde di concorso in estorsione colui che, per incarico della vittima di un furto e nell'esclusivo interesse di quest'ultima, si metta in contatto con gli autori del reato, per ottenere la restituzione della cosa sottratta mediante esborso di denaro, senza conseguire alcuna parte del prezzo. 1. Premessa Il problema dell'individuazione del confine tra condotta penalmente irrilevante e contributo concorsuale nel delitto di estorsione è tornato all'attenzione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 16350 del 2024, in cui la Seconda Sezione ha annullato con rinvio una decisione di condanna pronunciata nei confronti di un soggetto accusato di aver partecipato, in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/01/2017, n. 6824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6824 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2017 |
Testo completo
06824-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 18/01/2017 Composta da: Sent. n. sez. 84/2017 - Presidente - GIOVANNI DIOTALLEVI REGISTRO GENERALE MARCO MARIA ALMA N.29380/2016 STEFANO FILIPPINI Rel. Consigliere - IGNAZIO PARDO LUCIANO IMPERIALI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PI US nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 24/09/2015 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/01/2017, la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO Udito il Procuratore Generale in persona del MASSIMO GALLI che ha concluso per INAMMISSIBILITA' TOTALE RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 24/09/2015, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di FOGGIA, in data 18/10/2012, nei confronti di PI US in relazione al reato di cui all'art. 629 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge, travisamento della prova e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato in ordine al contestato delitto di concorso in estorsione posto che il ricorrente aveva agito quale intermediario contattato dalla parte offesa nel solo ed esclusivo interesse di questi. Aggiungeva al proposito come la tesi sostenuta nella sentenza di appello fosse contraddetta dal contenuto delle conversazioni telefoniche riportate in parte in ricorso e dalle quali, appunto, emergeva il ruolo svolto dal LA nel fatto, limitato ad aiutare la vittima dopo essere stato contattato dal comune amico LA ER senza alcun interesse economico ovvero volontà di agevolare la consumazione dei fatti. La pronuncia di appello aveva pertanto errato nel ritenere che il ricorrente avesse svolto un ruolo decisivo nella pattuizione del prezzo del riscatto attribuendo rilievo ad una conversazione tra il ricorrente ed altro soggetto del tutto priva di chiaro significato e che pertanto non provava in alcun modo l'adesione al programma criminoso portato a termine esclusivamente da altri. Ciò posto ritiene la Corte che il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Invero va ricordato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né tantomeno il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione;
in particolare, il giudice di merito, ha già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa dell'imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto, osservando che il compendio probatorio a carico del ricorrente si caratterizza per la chiarezza della ricostruzione dei fatti operata sulla base del contenuto e del susseguirsi delle conversazioni intercettate che danno atto come questi abbia svolto nella fase delle trattative destinate ad ottenere la restituzione del mezzo una condotta decisiva per portare a termine il fatto delittuoso ai danni della parte offesa;
condotta costituita dall'individuazione degli autori del furto, dalla successiva messa in contatto di questi con la vittima del reato, dalla fissazione e comunicazione del prezzo per il riscatto e dalla predisposizione delle modalità di rinvenimento del bene accuratamente studiate per farlo apparire casuale. E la sentenza di primo grado, che per le considerazioni sopra esposte integra la motivazione di conferma di appello, fornisce chiaramente alle pagine 5 e seguenti della motivazione le indicazioni per ritenere che dette attività, ben lungi dall'integrare una condotta posta in essere al solo fine di aiutare la vittima a recuperare quel bene, fornirono un pieno contributo materiale alla consumazione dei fatti avendo anzi il LA svolto un ruolo determinante proprio per la realizzazione del profitto illecito. Il giudice di primo grado spiega ancora a pagina 6 come il ricorrente fosse riuscito immediatamente dopo la sollecitazione a contattare gli autori del furto, con i quali aveva evidentemente ben precisi e collaudati contatti, comunicando poco dopo l'importo del riscatto dal versare. Va pertanto fatta applicazione del principio secondo cui ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita;
ne consegue che anche l'intermediario, nelle trattative per la determinazione della somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana (Sez. 5, n. 40677 del 07/06/2012, Rv. 253714). E poiché nel caso in esame non si ravvisa per le considerazioni sopra riferite alcuno scopo di solidarietà umana nelle trattative per la restituzione di un furgone previo pagamento di una somma di denaro deve proprio escludersi l'ipotei della non punibilità della condotta reclamata con il ricorso del difensore. Peraltro quanto alla lettura alternativa di alcune conversazioni proposta con il ricorso, e riportate anche solo parzialmente, va ricordato come secondo l'insegnamento di questa Corte in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.U, n.22471 del 26/2/2015, Rv.263715). Ancora si è affermato che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez.2, n.35181, del 22/5/2013, Rv.257784). L'applicazione del suddetto principio deve portare ad escludere che nella presente sede il contenuto di quelle conversazioni, conformemente interpretato dai giudici di merito, possa essere sottoposto al sindacato di questa Corte nella prospettiva dedotta della condotta attuata ad esclusiva tutela della vittima, posto che la ricostruzione anche temporale dell'accaduto esclude proprio tale ipotesi. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro millecinquecento a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento alla cassa delle ammende. Così deciso il 18/01/2017 Il Consigliere Estensore IGNAZIO PA Il Presidente GIOVANNI DIOTALLEVI Shoteller DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 13 FEB. 2017 I Cancelliere CANCELLIERE Claudia Playe