Sentenza 14 ottobre 2021
Massime • 2
In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo non esclude la permanenza della partecipazione al sodalizio, che viene meno solo in caso di cessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato. (In motivazione la Corte ha precisato che la rescissione del legame può essere desunta, a titolo meramente esemplificativo, da un lungo periodo di detenzione in assenza di contatti con la consorteria, dal trasferimento in luogo distante da quello della sua operatività, o da una contrapposizione interna al sodalizio seguita dall'allontanamento di uno dei sodali, elementi in relazione ai quali grava sull'interessato un mero onere di allegazione e che non devono essere contrastati da altri significativi dati di segno contrario).
La prova della partecipazione all'associazione di stampo mafioso può essere desunta, con metodo logico-induttivo, anche dall'accertata sussistenza di un rapporto gerarchico dell'interessato rispetto ai soggetti ritenuti sicuramente partecipi del sodalizio.
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DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: OPINIONI A CONFRONTO Il rapporto tra la criminalità organizzata e la criminalità economica è argomento tra i più spinosi ed attuali del nostro sistema penale, tanto da aver provocato negli ultimi anni più di un intervento legislativo. Le connessioni esistenti tra le associazioni di tipo mafioso radicate in un territorio e gli esponenti delle pubbliche amministrazioni locali sono innegabili ed incontestate. Ma dottrina ed operatori del diritto sembrano divisi nettamente tra chi ritiene che oggi per recidere questi legami occorra estendere la legislazione antimafia ai delitti contro la Pubblica …
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DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: OPINIONI A CONFRONTO Il rapporto tra la criminalità organizzata e la criminalità economica è argomento tra i più spinosi ed attuali del nostro sistema penale, tanto da aver provocato negli ultimi anni più di un intervento legislativo. Le connessioni esistenti tra le associazioni di tipo mafioso radicate in un territorio e gli esponenti delle pubbliche amministrazioni locali sono innegabili ed incontestate. Ma dottrina ed operatori del diritto sembrano divisi nettamente tra chi ritiene che oggi per recidere questi legami occorra estendere la legislazione antimafia ai delitti contro la Pubblica …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/10/2021, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2021 |
Testo completo
01 162-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da OR Fidelbo - Presidente Sent. n. sez.1142/2021 PU 14/10/2021 Antonio Costantini R.G. N. 4566/2021 Benedetto Paternò Raddusa Fabrizio D'Arcangelo Paolo Di Geronimo Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da:
1. Di EO RE, nato a [...] il [...];
2. PP AN AT, nato a [...] il [...];
3. AM NI, nato a [...] il [...];
4. Di EN AN, nato a [...] il [...];
5. LI MM, nato a [...] il [...];
6. D'NN EP, nato a [...] il [...];
7. UN GN, nato a [...] il [...];
8. DE Di ER SE, nato a [...] il [...];
9. PI LA, nato a [...] il [...]; 10. US AL, nato a [...] il [...]; 11. ZE NO, nato a [...] il [...]; 12. OR EP, nato a [...] il [...]; 13. OL EP, nato a [...] il [...]; 14. La ER MB, nato a [...] il [...]; 15. RO TR, nato a [...] il [...]; 16. LS AN, nato a [...] il [...]; 17. MA NO RE, nato a [...] il [...]; 18. OR NI, nato a [...] il [...]; 19. LL AN, nato a [...] il [...]; 20. TA VA, nato a [...] il [...] 21. Lo ON NI, nato a [...] il [...]; 22. RA VA, nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 16/4/2020 emessa dalla RT di appello di RM;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi;
uditi, per le parti civili: l'avvocato Alfredo Galasso, in difesa dell'Associazione Lotta contro le illegalità NI TO, deposita conclusioni scritte;
l'avvocato Fausto Maria Amato, in difesa di "Solidaria SCS Onlus" e di "Coord. delle vittime di estorsione, usura e della mafia", nonché per "Associazione sos impresa" deposita conclusioni scritte e nota spese;
l'avvocato Fausto Maria Amato, in sostituzione dell'avvocato Ivana Rigoli in difesa di ON AN e dell'avvocato Fabio Gaetano Lanfranca, in difesa di "Confcommercio Imprese per l'Italia", "Confesercenti conf.Italiana imprenditori comm. di RM", conclude per il rigetto dei ricorsi e deposita conclusioni e note spese;
l'avvocato Ilaria Brunelli, in difesa di "Centro studio Pio La Torre", conclude per l'inammissibilità dei ricorsi;
l'avvocato Daniele Ingarrica, in difesa di EL CA, AN CA e MB CA, si riporta alle richieste formulate dal P.G. e deposita conclusioni;
l'avvocato Angelini, in sostituzione dell'avvocato Katia La ER, in difesa di Comune di San Cipirello e del Comune di San EP AT, chiede il rigetto dei ricorsi;
in sostituzione dell'avvocato Daniela Spinnato, in difesa del Comune di MO, deposita conclusioni scritte. uditi, per i ricorrenti: l'avvocato Raffale Bonsignore, in difesa di VA RA, che insiste per l'accoglimento del ricorso;
2 l'avvocato Angelo Barone, in sostituzione dell'avvocato VA Priola, in difesa di AM NI, si riporta ai motivi depositati di ricorso;
in difesa di del proprio assistito LA PI, si riporta ai motivi l'avvocato AN Castronovo, in difesa di EP D'NN e AN LL, si riporta ai ricorsi e ai motivi nuovi e insiste per l'annullamento; l'avvocato MM De Lisi, in difesa di RE Di EO e NO ZE, anche in sostituzione dell'avvocato Roberto Mangano, si riporta ai motivi illustrati nel ricorso;
l'avvocato VA Caputo e Valentina Castellucci, in difesa di AL US, si riporta a tutti i motivi di ricorso;
l'avvocato Miria Rizzo, in difesa di AN AT PP, insiste nei motivi del ricorso;
l'avvocato AN Mannino, in difesa di AN Di EN, insiste nell'accoglimento del ricorso;
l'avvocato CO Clementi, in difesa di EP OL, insiste per l'accoglimento del ricorso;
l'avvocato Fabio Falcone, in difesa di NI Lo ON, si riporta ai motivi;
l'avvocato EP Farina, in difesa di SE DE Di ER, nonché in sostituzione dell'avvocato Riccardo Bellotta, in difesa di AN LS, conclude riportandosi ai rispettivi ricorsi e ne chiede l'accoglimento; l'avvocato Valerio Vianello Accorretti, in sostituzione dell'avvocato ZO Giambruno, in difesa di MM LI, GN UN, EP OR, NI OR e VA TA, insiste per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;
l'avvocato Armando Gerace, in difesa di EP OL, si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, resa a seguito del giudizio abbreviato richiesto in primo grado, gli imputati venivano condannati per i reati loro rispettivamente ascritti, commessi nell'ambito dell'associazione di stampo mafioso operante nel territorio di San EP AT, MO ed LT. La sentenza ricostruiva il quadro generale evidenziando come a seguito degli arresti dei vertici - dell'associazione, avvenuti nel 2013 nell'ambito della c.d. operazione "Nuovo mandamento", si erano determinati plurimi contrasti interni, sfociati anche nel compimento di danneggiamenti ed atti ritorsivi. Ne era seguita una 3 riorganizzazione, nell'ambito della quale gli odierni imputati partecipavano attivamente alla gestione degli interessi del sodalizio criminale, essenzialmente concernenti l'esecuzione di lavori edili. -Le plurime intercettazioni - telefoniche ed ambientali che venivano svolte a carico degli imputati, consentivano di comprendere le dinamiche interne al sodalizio, il ruolo ricoperto dai singoli imputati, il mutamento dei rapporti di forza e gli interessi economici perseguiti. Veniva, altresì, accertata la disponibilità di armi da parte di alcuni degli associati, dal che se ne deduceva la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416- bis, comma 4, cod. pen. La RT di appello confermava anche le condanne per gran parte dei reati fine contestati agli associati, consistenti, principalmente, in condotte estorsive, danneggiamenti e lesioni personali, con l'aggravante del ricorso al metodo mafioso.
2. I motivi di ricorso vanno sintetizzati nei limiti strettamente necessari, ai sensi dell'art. 173, disp.att., cod. proc. pen., procedendo ove possibile all'individuazione delle questioni comuni a più imputati.
3. Il principale motivo di ricorso, proposto da gran parte degli imputati, attiene alla ritenuta sussistenza del reato associativo, contestato ai capi 1) 2) e 30). L'accertamento del reato associativo si fonda, principalmente, sull'interpretazione delle numerose intercettazioni, anche ambientali, sulla base delle quali i giudici di merito hanno individuato l'organigramma e l'attività dell'associazione. Rispetto a tale ricostruzione, gli imputati hanno - con le necessarie specificazioni relative a ciascuna posizione lamentato che le intercettazioni non consentivano di pervenire ad una lettura univoca, anche in considerazione del fatto che, in alcuni casi, si limitavano a descrivere rapporti intervenuti in un lasso temporale breve. Inoltre, si sostiene che le intercettazioni contenenti dichiarazioni etero-accusatorie, pur non necessitando di riscontri ex art. 192 cod. proc. pen., avrebbero richiesto quanto meno una valutazione rafforzata in ordine all'attendibilità dei dichiaranti. Oltre alle predette censure comuni a tutti gli imputati dei reati associativi contestati ai capi 1), 2) e 30), è possibile, sia pur in estrema sintesi, indicare le specifiche doglianze proposte dai diversi ricorrenti.
4. GN UN, al quale si contesta di aver diretto ed organizzato la famiglia 4 mafiosa di San EP AT, con il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sottolineando come sarebbero state valorizzate le frequentazioni con presunti sodali - in particolare AM, NT, PI - senza considerare che si trattava di persone con le quali sussistevano meri rapporti di amicizia. Al contempo, errata sarebbe l'interpretazione di alcuni colloqui intercettati, nei quali il UN non veniva espressamente menzionato, non sussistendo elementi di certezza dai quali inferire che con il soprannome "u grossu" si intendesse far riferimento al ricorrente.
4.1. Con il secondo motivo di ricorso, inoltre, si contesta l'argomentazione con la quale al UN è stato attribuito il ruolo di promotore ed organizzatore, desunto da elementi privi di effettiva certezza.
4.2. Con il terzo e quarto motivo di ricorso, GN UN deduce che, quanto meno fino a tutto il 2014, poteva considerarsi al più un mero partecipe, posto che solo nel 2015 - secondo la stessa contestazione avrebbe assunto il ruolo di- vertice in sostituzione di RE NT. In ogni caso, non risultavano elementi a suo carico oltre il mese di luglio 2015, sicché si sarebbe dovuta pronunciare sentenza di assoluzione per i fatti che andavano fino all'anno 2016. 5. NI AM è indicato quale uno degli associati di spicco della famiglia mafiosa di San EP AT ove il suo esercizio commerciale di barbiere fungeva da abituale punto di incontro per i sodali.
5.1. Con il primo motivo di ricorso, contesta la nullità del decreto di intercettazioni n. 2223/13, sul presupposto che il pubblico ministero autorizzava la collocazione di 4 microspie, in luogo delle due indicate nel decreto, inoltre, nel corso delle operazioni, mutava anche la società privata che materialmente provvedeva a fornire e collocare le stesse.
5.2. Con il secondo motivo eccepisce che la registrazione sarebbe avvenuta non già presso gli impianti della Procura della Repubblica di RM, bensì per mezzo di impianti forniti da un privato e in luogo diverso (sala ascolto del Nucleo Investigativo dei Carabinieri).
5.3. Con il terzo motivo il ricorrente formula una pluralità di censure alla ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito, sottolineando come non vi siano collaboratori di giustizia che lo coinvolgano;
che, pur essendo egli indicato quale uomo di fiducia del vertice del sodalizio all'epoca rappresentato dall'NT, nel corso dei colloqui intercettati tra i predetti non si tratta mai di argomenti inerenti il sodalizio;
non risulterebbe direttamente coinvolto in riunioni dell'associazione; in plurime conversazioni si fa riferimento "al barbiere" senza che tale indicazione 5 T debba necessariamente identificare l'AM; la frequentazione del predetto esercizio commerciale da parte di presunti appartenenti al sodalizio costituirebbe un dato neutro.
5.4. Con il decimo motivo di ricorso, AM contesta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione al sequestro degli immobili ove è ubicato il suo esercizio commerciale.
6. EP D'NN, indicato quale partecipe della famiglia mafiosa di San EP AT e "supervisore" in quella di MO, ha formulato complessivamente 12 motivi di ricorso, i primi due principalmente concernente la partecipazione al reato associativo.
6.1 Con il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge, in quanto la sentenza di appello si sarebbe limitata a trascrivere le motivazioni di primo grado, senza confrontarsi con le doglianze sollevate con l'impugnazione.
6.2. Con il secondo motivo, formula una serie di contestazioni volte a porre in risalto la dedotta contraddittorietà e manifesta illogicità dell'affermazione di responsabilità in ordine al reato associativo. Enucleando sinteticamente i principali aspetti di doglianza, il ricorrente ha eccepito che: difetterebbe l'indicazione del tempus commissi delicti;
gli viene attribuito il ruolo di "supervisore" della famiglia di MO, che non trova tipizzazione normativa o giurisprudenziale;
vengono segnalate alcune intercettazioni telefoniche il cui significato logico sarebbe diverso da quello ritenuto in sentenza (n.5520 del 23.4.2014; 24.4.2014; 18.6.2014); la mera partecipazione a reati fine non sarebbe di per sé dimostrativa dell'adesione all'associazione. 7 AN LS, indicato quale reggente pro-tempore della famiglia mafiosa di MO, con il primo motivo di ricorso deduce cumulativamente violazione di legge e vizio di motivazione, ritenendo del tutto carenti le argomentazioni della sentenza, fondate su una dubbia interpretazione delle intercettazioni e su incontri - sporadici e di breve durata intercorsi tra il LS - ed alcuni dei presunti affiliati;
inoltre, si sottolinea come il LS non risulta aver partecipato ad alcuno dei reati fine, né aver offerto un contributo causale all'organizzazione.
8. NO ZE, ritenuto partecipe della famiglia mafiosa di MO, con il primo motivo, ha dedotto l'illogicità della motivazione concernente la sua partecipazione al reato associativo contestato al capo 2), contestando 6 l'interpretazione delle conversazioni intercettate, sottolineando come dalle captazioni - secondo quanto ritenuto dalla stessa RT di appello sarebbero - emersi dei contrasti tra il ZE ed i restanti sodali, che dimostrerebbe Il l'insussistenza di qualsivoglia apporto causale rispetto all'agire del sodalizio. ZE sarebbe stato anche minacciato di morte da uno degli associati, AN LS, il che dimostrerebbe ulteriormente la mancanza dell'affectio societatis.
9. EP OR, indicato quale appartenente alla famiglia di MO, con il primo motivo deduce il vizio motivazionale con riferimento alla prova della partecipazione, evidenziando che i contatti con gli altri presunti associati erano dettati da meri rapporti amicali;
che il contenuto delle intercettazioni è generico;
che non risultava la prova del suo passaggio al nuovo gruppo egemone, prevalso nella famiglia di MO.
9.1. Con il sesto motivo, deduce il vizio di motivazione in ordine alla disposta confisca del complesso aziendale e delle quote della società Edilizia OR s.a.s., sul presupposto che non vi sia la prova del nesso pertinenziale tra l'attività imprenditoriale e l'adesione al sodalizio mafioso. 10. EP OL avrebbe partecipato all'associazione mafiosa fungendo da punto di riferimento della famiglia mafiosa di Piana degli Albanesi, consentendo il mantenimento di contatti con RE NT e IO MA, rispettivamente a capo delle famiglie di San EP AT e Villagrazia. 10.1. Con il primo motivo di ricorso, deduce violazione di legge in ordine alla mancata concessione del differimento dell'udienza del 16 aprile 2020, nonostante le gravi condizioni di salute in cui versava, acuite dal rischio pandemico in atto a quella data. 10.2. Con i successivi sei motivi di ricorso (dal n.2 al n.8) formulati sia come violazione di legge, sostanziale e processuale, che per vizio di motivazione, nonché con riferimento alla mancata assunzione di prove dirimenti, formula una pluralità di censure alla sentenza impugnata, sintetizzabili nei seguenti termini: sarebbe errata la sua identificazione quale partecipe, posto che il EP OL, cui fanno riferimento alcuni collaboratori, sarebbe EP OL classe '41, di professione geometra;
in plurime intercettazioni emerge che i sodali non conoscono direttamente EP OL, frequentemente indicato solo come lo zio di altro soggetto (NI CU); 7 con riferimento all'incontro con UL (appartenente al sodalizio) avvenuto presso l'esercizio commerciale dell'AM in data 8 luglio 2014, si è omesso di valutare che l'incontro era finalizzato esclusivamente a risolvere alcune questioni relative all'interesse del UL per un terreno della nipote del OL, come si sarebbe potuto agevolmente accertare mediante una consulenza sui terreni in questione;
OL, pur essendo ultrasettantenne, non ha mai riportato condanne, a riprova dell'estraneità all'ambiente mafioso e, peraltro, quando ha subito furti di bestiame non ha esitato a sporgere denuncia, condotta incompatibile con la ritenuta appartenenza al sodalizio;
le intercettazioni emerse in relazione ad alcune vicende, coinvolgenti soggetti con i quali OL aveva risalenti rapporti di lavoro, sarebbero state interpretate in maniera contraddittoria, rispetto alle logiche spiegazioni offerte dalla difesa. 11. AL US, ritenuto partecipe della famiglia mafiosa di MO, con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione. Si assume che la sua responsabilità sarebbe stata essenzialmente dedotta dal fatto di essere cognato di VA LU, senza l'accertamento di effettive condotte sintomatiche dell'affiliazione. In particolare, non emerge la commissione di reati fine, né la partecipazione a riunioni tra i sodali, nonostante in almeno alcune circostanze- a queste avesse partecipato LU, al quale US era legato. Più in generale, le intercettazioni valorizzate in motivazione non avrebbero un inequivocabile significato nel senso di far ritenere US intraneo all'associazione. 12. VA TA, ritenuto partecipe della famiglia mafiosa di MO, impugna la sentenza formulando, in relazione all'appartenenza all'associazione, due motivi di ricorso (il primo ed il terzo). Con il primo motivo deduce vizio di motivazione, evidenziando come le intercettazioni che lo riguardano sono numericamente limitate e si collocano in un ristretto arco temporale (febbraio- marzo 2015); non vi sono dichiarazioni accusatorie provenienti dai collaboratori di giustizia;
per i reati fine (inizialmente contestati ai capi 20 e 25) è intervenuta sentenza di assoluzione. 12.1. Con il terzo motivo, deduce che la condotta a lui ascritta avrebbe al più potuto integrare un'ipotesi di concorso esterno. 13. SE DE Di ER, ritenuto appartenente alla famiglia mafiosa di San EP AT alle dirette dipendenze di NI AM, con il primo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione, sottolineando come la sentenza di appello 8 avrebbe essenzialmente valorizzato il legame con AM, nonché la commissione di due soli reati fine, verificatisi a distanza di otto mesi l'uno dall'altro, senza che siano emersi ulteriori elementi a suo carico. 14. LA PI, è stato ritenuto alle dirette dipendenze di RE NT, capo mandamento della famiglia mafiosa di San RE AT. Con il secondo motivo di ricorso deduce plurimi vizi di motivazione, anche in relazione all'omessa valutazione della prova acquisita nel corso del giudizio di appello consistente nell'audizione, ex art. 210 cod. proc. pen., del collaboratore di giustizia PP CO, evidenziando come quest'ultimo, allorchè RE NT gli comunicò di non poter partecipare attivamente alla vita del sodalizio per motivi di salute, gli aveva presentato gli associati che lo avrebbero rappresentato e, tra questi, non vi era lo PI, il quale si sarebbe limitato a fungere da autista, in alcune occasioni, per l'NT di cui era nipote. Parimenti gravemente illogico è stato ritenuto l'argomento facente leva sui plurimi rapporti con NI LU che avrebbero avuto natura del tutto lecita. Altrettanto contraddittorio è l'aver valorizzato i rapporti con Lo BU AR, definitivamente condannato per appartenenza mafiosa, essendo emerso che le interlocuzioni tra i due erano relative alla mediazione per la vendita di un terreno. Infine, si segnala che lo PI - sia pur in separato procedimento - era stato assolto dall'imputazione di estorsione che, invece, nella prospettiva della sentenza impugnata avrebbe costituito la riprova della partecipazione al sodalizio, trattandosi di reato sintomatico di tale adesione, per il quale era contestata anche l'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso. 15. AN AT PP avrebbe partecipato al sodalizio operante in LT, mettendo a disposizione la ditta edile della moglie, reinvestendo nell'attività imprenditoriale i proventi illeciti ricevuti per il tramite di EP MA. Con il primo motivo deduce la violazione di legge processuale, conseguente al mancato accoglimento della richiesta di perizia per la trascrizione delle intercettazioni telefoniche, essendo state acquisite le sole trascrizioni sommarie operate dalla polizia giudiziaria. 15.1. Con il secondo motivo contesta la motivazione della sentenza impugnata, evidenziando plurimi profili di contraddittorietà e manifesta illogicità quali: l'accertato ricorso della ditta della moglie al solo credito bancario;
la mancanza di prova del reimpiego di proventi illeciti;
l'assenza di contatti con il sodalizio, emergendo al più un rapporto diretto con il MA;
il travisamento della 9 ST prova, in relazione all'interpretazione di alcune conversazioni intercorse tra MA e DA;
la mancata assunzione di un'effettiva posizione di vantaggio dell'attività imprenditoriale;
l'assenza di alcun coinvolgimento in vicende estorsive. 15.2. Strettamente collegata ai richiamati motivi di ricorso è anche la doglianza, formulata con il quarto motivo, relativa alla confisca del complesso aziendale della ditta intestata ad AD NE, moglie del ricorrente. 16. VA RA, con il primo e secondo motivo di ricorso, solleva plurime contestazioni in ordine all'illogicità e contraddittorietà della motivazione, sottolineando come l'appartenenza alla famiglia mafiosa di LT sarebbe stata desunta da un numero limitato di intercettazioni telefoniche, nelle quali i soggetti colloquianti non riferivano di fatti di cui avevano conoscenza diretta, limitandosi a indicare di aver appreso, de relato, della presunta vicinanza del RA al sodalizio criminoso. In tal caso, ritiene il ricorrente che il fatto potrebbe ritenersi provato solo in presenza di adeguati elementi di riscontro. a differenza di quantoPeraltro, si sottolinea anche come le intercettazioni ritenuto in sentenza non attesterebbero affatto una effettiva conoscenza - dell'organizzazione e degli appartenenti alla famiglia di LT, tant'è che i riferimenti al RA sarebbero del tutto generici e dubitativi. 17. RE Di EO, con il secondo motivo di ricorso (erroneamente indicato come n.1) deduce l'illogicità della motivazione, contestando l'interpretazione delle conversazioni intercettate, evidenziando come dalle stesse potesse al più emergere un rapporto di "vicinanza" con ambienti criminali, ma non certo la sua diretta partecipazione. In tal senso, peraltro, deporrebbero anche le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia valorizzate dalla RT di appello, dalle quali, invero, risulterebbe una mera contiguità del Di EO al sodalizio mafioso operante in LT. Peraltro, tali dichiarazioni avrebbero una marginale rilevanza, tant'è che un precedente procedimento penale, avviato sulla base delle stesse, si era concluso con l'archiviazione per il reato associativo. 17.1. Con il terzo motivo, deduce il vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova offerta dalle dichiarazioni del pentito PP IS, che aveva riferito circostanze apprese de relato e che non superavano il vaglio di attendibilità sotto il triplice profilo dell'attendibilità, soggettiva ed oggettiva, e della sussistenza dei riscontri esterni. 18. AN LL con il primo e secondo motivo di ricorso deduce 10 violazione di legge e vizio di motivazione, sul presupposto che la sua partecipazione al sodalizio operante in MO sarebbe il frutto di una tralaticia riproposizione dell'argomentazione sostenuta in primo grado, senza che la RT di appello si sia confrontata con i motivi di impugnazione, inoltre, difetterebbe la prova di un inserimento organico e del contributo causale fornito all'associazione dal LL. Questi, infatti, avrebbe avuto sporadici contatti con il solo LU VA. Peraltro, anche l'interpretazione delle intercettazioni captate non risponderebbe a criteri di logicità. 19. AN Di EN è stato condannato per la partecipazione (capo 30) all'associazione di stampo mafioso operante in San EP AT, agendo sotto la direzione di VA UL. Con il primo motivo di ricorso Di EN deduce la violazione degli artt. 192 e 195 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, sul presupposto che la condanna -prive di sarebbe stata pronunciata sulla base delle dichiarazioni accusatorie riscontri rese dal collaboratore EP IC. Né maggiori elementi erano - desumibili dalle intercettazioni, le quali attestavano esclusivamente la preoccupazione del Di EN di subire atti ritorsivi da parte del nuovo gruppo egemone che si era imposto nella famiglia di San EP AT, dopo l'arresto del UL. 20. Altro motivo di ricorso comune a più imputati è quello concernente l'individuazione della data di cessazione della permanenza della condotta partecipativa. Il fatto di aver riconosciuto il protrarsi della partecipazione fino ad epoca successiva al giugno del 2015, pur in mancanza dell'accertamento di specifiche condotte idonee a fornire un apporto causale rispetto al reato associativo, avrebbe comportato l'illegittima applicazione dei limiti edittali più elevato introdotti con la 1. 27 maggio 2015, n.69. Nell'imputazione formulata ai capi 1) e 2) il reato associativo viene contestato con riferimento all'arco temporale intercorrente dal 2013 al settembre 2016; per il solo RE Di EO la data iniziale viene individuata nel 7 dicembre 2012. 20.1. Gli imputati AN Di EN, EP D'NN, EP OR, VA TA, SE DE Di ER, AN LS, AL US, RE Di EO, AN LL, LA PI e VA RA, con argomentazioni similari, deducono che erroneamente le rispettive condotte sarebbero state ritenute sussistenti fino a data successiva all'entrata in vigore dell'inasprimento delle sanzioni previste per l'art. 416-bis cod. pen. La RT di 11 appello, infatti, avrebbe omesso di valorizzare il fatto che molte condotte erano intervenute e si erano esaurite in epoca di molto antecedente al giugno 2015. In particolare: AN Di EN, con il terzo motivo, evidenzia che la sua condotta sarebbe giunta al più tardi al 2014; EP D'NN, con il dodicesimo motivo rappresenta di esser stato detenuto continuativamente, a far data dal 3.1.2015, senza che vi siano elementi concreti a favore della permanenza della partecipazione;
EP OR, con il quinto motivo di ricorso, rappresenta di essere stato arrestato nell'ambito di altro procedimento - nell'estate del 2014 e non - risultano atti successivi dai quali desumere la sua perdurante partecipazione all'associazione; VA TA, con il quarto motivo, deduce che gli unici elementi dai quali è stata desunta la sua partecipazione si collocano in un ristretto arco temporale (febbraio-marzo 2015), dopo del quale non vi è prova del perdurare dell'affiliazione fino alla data di entrata in vigore della l.n. 69 del 2015; SE DE Di ER, con il secondo motivo di ricorso, evidenzia che le condotte a lui ascritte non vanno oltre il mese di marzo 2015; AN LS, con il secondo motivo di ricorso, deduce che erroneamente sarebbe stata riconosciuta la sua perdurante affiliazione fino al 2016, posto che gli unici elementi a suo carico risalgono al periodo febbraio-marzo 2015, essendo stato tratto in arresto il 6 marzo 2015 perché trovato in possesso di un'arma comune da sparo;
AL US, con il terzo motivo di ricorso, evidenzia che l'ultima ipotesi delittuosa a suo carico è datata marzo 2015; RE Di EO, con il primo motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sul presupposto che gli elementi probatori raccolti a suo carico si arrestano alla data del 29/11/2013 (data di un'intercettazione ambientale, avvenuta inter alios, avente contenuti eteroaccusatori); la mancanza di ulteriori elementi dimostrativi del perdurare del vincolo associativo implicherebbe la retrodatazione della cessazione della permanenza, con conseguente applicazione del regime sanzionatorio più favorevole;
LL EP, con il sesto motivo ma analoga questione è parzialmente proposta anche con il primo motivo di ricorso, evidenzia che nei suoi confronti non sarebbe specificato l'arco temporale entro il quale avrebbe partecipato al sodalizio mafioso. Si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, avendo la RT di appello immotivatamente collocato la sua permanenza nel sodalizio criminale fino 12 all'inizio del 2016, nonostante non vi fossero emergenze processuali in tal senso, posto che non vi sarebbero fatti ascrivibili all'imputato commessi in epoca successiva all'entrata in vigore della I. n. 69 del 2015; LA PI, con il primo motivo di ricorso, deduce che i fatti che lo vedono partecipe si collocano al più tardi nel mese di marzo 2015, peraltro, anche l'NT di cui lo PI era nipote e fungeva da autista fin dal 2014 non - aveva più rivestito alcun ruolo apicale nella famiglia mafiosa di San RE AT;
VA RA, con il quarto motivo di ricorso, rappresenta che l'ultimo elemento probatorio a lui riferibile è l'intercettazione ambientale del 21 giugno 2014, senza che vi siano ulteriori elementi dai quali desumere la sua perdurante adesione all'associazione, sicché risulterebbe erronea l'applicazione dei limiti edittali previsti dalla I. n. 69 del 2015 21. Con argomentazioni essenzialmente sovrapponibili, plurimi ricorrenti hanno contestato la ritenuta configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen., essendosi contestato il fatto che, ove pure si fosse ritenuta provata la disponibilità di armi da parte di alcuni associati, non poteva, per ciò solo, presumersi che i restanti associati avessero la consapevolezza della natura armata del sodalizio. In particolare, si eccepisce che la carenza probatoria non può essere superata facendo leva unicamente sull'argomento presuntivo secondo cui le associazioni di stampo mafioso sono, per loro natura, dotate di armi. Sia pur con marginali diversità di formulazione, tale doglianza è stata avanzata dai seguenti imputati: EP D'NN; Di EN AN;
OR EP;
UN GN;
TA VA;
PP AN Di EO RE;
ZE NO;
LL AN;
PI LA e RA VA. In particolare: EP D'NN, con il nono motivo di ricorso, censura la motivazione, evidenziando come la conversazione intercettata presso il carcere di RM (in data 10.3.2015) non consentiva di affermare che il D'NN avesse dato incarico al fratello ed a VA MA di prendere in custodia le armi custodite da altri sodali (IU e ZO), né vi sarebbe la prova della consapevolezza, in capo al D'NN, che l'associazione disponesse di altre armi;
AN AT PP, con il terzo motivo di ricorso, evidenzia che le armi sarebbero state trovate nella disponibilità di appartenenti alla famiglia mafiosa di San EP AT e MO, mentre i suoi contatti erano limitati a presunti appartenenti alla famiglia di LT;
13 RE Di EO, con il quarto motivo di ricorso (erroneamente indicato come n.3), deduce che la disponibilità di armi sarebbe stata accertata in capo ad appartenenti al sodalizio operante in San EP AT, con i quali il Di EO - asseritamente organico alla cosca di LT non aveva contatti tali da- giustificare la consapevolezza della natura armata dell'associazione; NO ZE, con il secondo motivo, deduce che, secondo la ricostruzione contenuta in sentenza, avrebbe intrattenuto rapporti con i soli D'NN e IU, a nessuno dei quali si contesta la disponibilità di armi, il che dovrebbe escludere la consapevolezza richiesta dall'aggravante contestata;
AN LL, con il terzo motivo, sostiene che l'aggravante in esame non avrebbe natura oggettiva, bensì soggettiva, escludendo che la disponibilità dell'arma da parte di alcuni degli associati possa estendersi anche ai restanti componenti del gruppo, eventualmente anche ignari di tale circostanza;
LA PI, con il quinto motivo, evidenzia come il fatto che siano stati ritenuti sussistenti ipotesi di reato implicanti la disponibilità di armi, commessi da altri soggetti, non comporta l'automatica applicabilità dell'aggravante ai restanti compartecipi;
VA RA, con il quarto motivo, ha dedotto che, dalla sentenza impugnata, non emergono suoi contatti con i presunti detentori delle armi e, quindi, affermare che egli ne avesse consapevolezza integra una presunzione indimostrata. Infine, hanno proposto la questione, essenzialmente in termini sovrapponibili a quelli sopra richiamati, AN Di EN (motivo n.2), EP OR (motivo n. 4); GN UN (motivo n. 9) e VA TA (motivo n.2) 22. Il trattamento sanzionatorio è stato a vario titolo contestato dai seguenti imputati: NI AM, con l'ottavo motivo, contesta l'eccessività della pena, giustificata dal presunto ruolo apicale, nonostante non gli sia stata contestata l'ipotesi di cui all'art. 416-bis, comma 2, cod. pen.; con il nono motivo deduce l'eccessivo aumento a titolo di continuazione;
EP OL, con il nono motivo, lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze generiche;
EP D'NN, con l'undicesimo motivo, contesta il mancato riconoscimento delle circostanze generiche;
VA TA, con il quinto motivo, lamenta l'omesso riconoscimento delle generiche;
14 AN PP, con il quinto motivo, deduce l'erronea esclusione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena in misura eccessiva;
AN LL, con il quinto motivo, lamenta l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche;
TR RO, con il terzo motivo, si duole della quantificazione della pena nel minimo edittale, nonché la sussistenza dei presupposti per la concessione delle attenuanti generiche;
LA PI, con il sesto motivo, deduce il mancato contenimento della pena nel minimo, nonché l'omessa concessione delle generiche;
AL US, con il quarto motivo (erroneamente indicato come n.3) deduce la violazione di legge in ordine all'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; GN UN, con il decimo motivo, deduce l'erroneo riconoscimento della contestata recidiva;
con l'undicesimo motivo, eccepisce la violazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen., essendo stati erroneamente applicati tanti aumenti quante erano le circostanze aggravanti ad effetto speciale;
con il dodicesimo motivo, contesta la violazione dell'art. 81 cod. pen., essendo stata rideterminata la pena complessiva, conseguente al riconoscimento della continuazione con due episodi di estorsione per i quali era intervenuta condanna definitiva, senza procedere ad una rideterminazione della pena per ciascun reato in continuazione;
con il tredicesimo motivo, lamenta il diniego delle attenuanti generiche e determinava la pena,anche con riguardo ai due reati oggetto di separato giudizio e posti in continuazione, in violazione dell'art. 133 cod. pen. non rispettando parametri di proporzionalità interna. 23. I restanti motivi di ricorso concernono essenzialmente le singole contestazioni di reati scopo e, pertanto, vanno necessariamente affrontate singolarmente, pur potendosi raggruppare con riguardo ai capi di imputazione. 24. GN UN impugna la condanna relativa alla violazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011 n.159, avendo la RT di appello erroneamente ritenuto provato che, pur essendo sottoposto all'obbligo di dimora nel comune di residenza, si sarebbe recato in MO (capo 3). Deduce il ricorrente, con il quinto motivo, che nella sentenza impugnata non è stato svolto alcun accertamento per stabilire se il luogo in cui il UN sarebbe stato accompagnato dall'AM si trovava effettivamente in località sita al di fuori del comune di residenza. 15 25. Al capo 4) della rubrica, si contesta a RO, D'NN, DE Diliberto e La ER, di aver ucciso otto bovini di proprietà di RO MI, con l'aggravante del ricorso al metodo mafioso. 25.1. Con il primo motivo di ricorso, TR RO deduce violazione di legge, evidenziando come nel capo di imputazione si descrive l'uccisione di bovini, mentre, dagli atti, risulta che si trattava di ovini. Si contesta, inoltre, l'adeguatezza del quadro probatorio, sia con riguardo all'effettiva possibilità di desumere dalle intercettazioni telefoniche la commissione del fatto contestato, sia in merito all'identificazione del RO quale uno dei partecipante al reato. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in merito al riconoscimento dell'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, nonché la finalità della condotta di agevolare il sodalizio criminale. 25.2. MB La ER, lamenta con il primo motivo vizio di motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva. In particolare, si sostiene che la lettura delle intercettazioni telefoniche fornita dalla RT di appello sarebbe inidonea a sostenere la pronuncia di condanna. In merito alla carenza probatoria, invece, si sottolinea che gli animali uccisi erano ovini e non bovini come indicato - nell'imputazione - ciò avrebbe imposto di disporre, così come ritualmente richiesto in appello, una perizia volta a stabilire se gli animali fossero stati uccisi a seguito dell'aggressione da parte di cani (come ipotizzato dal proprietario in sede di sommarie informazioni). Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge in merito al riconoscimento dell'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso. 25.3. EP D'NN, con il terzo motivo di ricorso, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sottolineando come a suo carico vi sarebbero oltre alla localizzazione mediante GPS della sua autovettura nelle vicinanze del luogo in cui l'uccisione degli animali è avvenuta solo delle intercettazioni dal contenuto generico;
peraltro, sottolinea di non aver avuto motivi di astio con RO, proprietario degli animali uccisi. 26. AM e D'NN sono stati ritenuti responsabili del reato di concorso in tentata estorsione posta in essere ai danni di OS Lo UD, imprenditore che stava eseguendo dei lavori in San EP AT (capo 8). 26.1. D'NN, con il quarto motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, osservando che le dichiarazioni rese dai dipendenti del Lo UD, che per primi avrebbero subito le richieste estorsive, sarebbero generiche 16 e, comunque, avrebbero meritato più stringenti canoni di motivazione, tanto più che non vi sarebbe stata alcuna esplicita minaccia. 26.2. AM, con il quarto motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione, evidenziando come le presunte persone offese non hanno riferito di richieste di denaro, né di esplicite minacce, l'incontro, infatti, era finalizzato a prospettare la semplice possibilità che la società Lo OS acquistasse il materiale, a parità di condizioni, da soggetti indicati da AM e D'NN. 27. In relazione al reato di tentata estorsione aggravata (capo 9), posta in essere D'NN ai danni di ZO ZA, gestore di un supermercato, l'imputato ha formulato il quinto motivo di ricorso, con il quale deduce l'erronea valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, senza, peraltro, che sia stata riferita l'esistenza di minacce esplicite. 28. Al capo 10) dell'imputazione si contesta il reato di danneggiamento aggravato dall'uso del metodo mafioso, commesso ai danni di ER IA, da D'NN, ZE, IU, e OR EP 28.1. EP D'NN, con il sesto motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al reato di danneggiamento, come riqualificata l'originaria contestazione di incendio ex art. 423 cod. pen. Il ricorrente lamenta l'illogicità e contraddittorietà della motivazione, evidenziando come le captazioni valorizzate dalla sentenza di appello si presterebbero ad interpretazioni alternative, data la loro genericità. Inoltre, deduce che la sua presenza sul luogo in cui l'autovettura della persona offesa è stata data alle fiamme si giustificherebbe con il fatto che, nelle immediate vicinanze, risiede il suocero. 29. EP OR, con il terzo motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione in ordine ai reati danneggiamento contestati ai capi 10), 11) e 12) difettando la prova della sua effettiva presenza presso luoghi in cui si sono verificati i fatti. 30. In relazione alla tentata estorsione commessa ai danni di LU NI (capo 13) hanno proposto ricorso D'NN, ZE e OR EP. 30.1. D'NN, con il settimo motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione, essendo la sentenza basata esclusivamente sull'attività di captazione e su un'interpretazione non affidabile dei risultati della stessa. Peraltro, dai messaggi 17 intercorsi tra il D'NN ed il LU emergono rapporti cordiali e sicuramente non compatibili con la tentata estorsione contestata. Con il decimo motivo di ricorso, D'NN ha anche contestato la configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, difettando la prova della finalità perseguita con il compimento dei singoli reati. 30.2. NO ZE, con il terzo motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione, evidenziando come il LU non avrebbe manifestato affatto di sentirsi intimidito. 30.3. EP OR, con il secondo motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione, sottolineando che nell'intercettazione in cui IU (all'epoca appartenente al gruppo egemone) si vantava del fatto con altro interlocutore, non veniva fatto il suo nome. In ogni caso, ove pure si ritenesse che il OR avesse incontrato il LU, non vi erano elementi per ritenere che l'incontro fosse finalizzato ad avanzare una richiesta di denaro, tanto meno vi erano elementi per sostenere la ricorrenza della contestata aggravante dell'agevolazione mafiosa. 31. EP D'NN è stato condannato per aver commissionato a ET CU il furto di un'autovettura da utilizzare per prelevare dei pezzi di ricambio per altro veicolo di sua proprietà (capo 16). Con l'ottavo motivo di ricorso si deduce l'assoluta illogicità della ricostruzione accusatoria, fondata esclusivamente su intercettazioni aventi un contenuto del tutto generico ed insufficiente a far ritenere provato il fatto, evidenziando, in particolare, la mancanza di contatti diretti con l'autore materiale del furto. 32. Ad AM si contesta di aver - in concorso con LU e LS -minacciato SI TO, lasciando una testa di capretto dinanzi alla sua abitazione nella notte tra il 27 e 28 febbraio 2015 (capo 18). Il ricorrente, con il quinto motivo di ricorso, evidenzia che la prova del reato sarebbe stata desunta da conversazioni intercorse tra il LU e LS, nelle quali, tuttavia, egli non veniva mai espressamente menzionato. 33. Avverso la condanna per il reato di lesioni personali aggravate dall'uso del metodo mafioso, commesso ai danni di SI TO (capo 19), hanno proposto ricorso AM e US. 33.1. Con il sesto motivo di ricorso, AM contesta la ricostruzione per cui avrebbe partecipato alle lesioni personali cagionate al TO, sottolineando come non vi sia alcuna intercettazione dalla quale evincere che egli avrebbe 18 autorizzato l'aggressione. 33.2. Con il secondo motivo di ricorso, AL US ha dedotto violazione di legge e manifesta contraddittorietà della motivazione, deducendo che le intercettazioni valorizzate non consentano un'interpretazione univoca, tale da far ritenere provato il reato. 34. In relazione alla minaccia aggrava dal metodo mafioso e dall'uso di armi, posta in essere (in concorso con AM, LS, LU e TA) ai danni di NO ZE, LA PI ha proposto due motivi di ricorso. 34.1 Con il terzo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, nella parte in cui è stato valorizzato il contenuto di una conversazione telefonica nella quale si riferivano circostanze apprese de relato e, quindi, di per sé meno affidabili. Con il quarto motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle aggravanti relative all'uso di armi ed all'impiego del metodo mafioso, rispetto alle quali la RT di appello si sarebbe limitata a rilevare che, essendo stato il reato posto in continuazione con quello più grave di cui al capo 2), il riconoscimento delle aggravanti non avrebbe concretamente inciso sulla commisurazione della pena. 35. AM ha impugnato la condanna pronunciata in relazione alla tentata violenza privata posta in essere, unitamente a LS AN e LU VA, al fine di costringere MB, AN e EL CA a restituire alla concessionaria due veicoli dei quali non era stato pagato il prezzo. Con il settimo motivo, il ricorrente deduce che non vi è prova del mandato conferito, tant'è che l'intercettazione dalla quale discenderebbe l'incarico dato al LU e LS è quella del 27/2/2015, indicata anche come la conversazione con la quale AM avrebbe autorizzato le minacce ai danni di TO (capo 18) 36. AN LL, con il quarto motivo di ricorso proposto avverso la condanna pronunciata per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (capo 26), deduce l'illogicità della motivazione, sul presupposto che la conversazione intercettata - valorizzata dai giudici di merito non si presterebbe all'univoca interpretazione posta a sostegno della condanna. 37. Con il sesto e settimo motivo di ricorso, GN UN impugna la condanna per l'estorsione aggravata posta in essere ai danni EP 19 TI (capo 27), costretto al versamento di denaro per recuperare un autocarro oggetto di furto. Si contesta la motivazione ed il riconoscimento dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, sul presupposto che le sole intercettazioni non dimostrerebbero esaustivamente la commissione del fatto. 38. Con l'ottavo motivo di ricorso, GN UN deduce l'assenza di motivazione in ordine al reato di concorso nella coltivazione di stupefacenti (capo 28), sostenendo che le intercettazioni valorizzate dai giudici di merito potevano al più dimostrare una mera connivenza non punibile. 39. NI Lo ON e AN Di EN hanno proposto ricorso avverso la condanna emessa a loro carico in relazione ai capi 31) e 32). In particolare, Lo ON avrebbe detenuto illegalmente, portandola in luogo pubblico, un'arma comune da sparo (capo 31), utilizzata per l'uccisione di quattro bovini di proprietà di AN ON (capo 32). 39.1. Con il primo motivo di ricorso, Lo ON deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sul presupposto che le intercettazioni telefoniche intercorse con Di EN non consentivano affatto di ritenere provata la disponibilità di armi al più, testimoniavano il suo interesse lecito per armi da impiegare nell'attività ma, venatoria. Si contesta, inoltre, la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, difettando qualsivoglia contatto di Lo ON con la criminalità organizzata, sicchè la sua condotta poteva trovare fondamento esclusivamente nei rapporti amicali con Di EN. 39.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. 39.3. Con il terzo motivo, contesta la sussistenza dei presupposti per la concessione della provvisionale in favore della parte civile, stante l'impossibilità di determinare con esattezza l'ammontare del danno subito da AN ON. 39.4. AN Di EN, con il terzo motivo di ricorso, deduce che l'acquisita disponibilità dell'arma da fuoco è stata desunta da una serie di captazioni, senza che l'arma sia stata in alcun modo rinvenuta. Per quanto concerne il concorso nell'uccisione di alcuni capi di bestiame di AN ON, mediante l'impiego dell'arma di cui al capo 31), si deduce l'insufficienza delle intercettazioni e della semplice localizzazione mediante GPS dell'autovettura di Di EN, il quale si sarebbe recato presso la masseria del RO (concorrente, unitamente a Lo ON, nel danneggiamento). 2 20 0 39.5. Analoghe contestazioni vengono mosse anche in relazione al capo 35) (motivo n.4) e capo 37) (motivo n.5). 40. In relazione al capo 34), ha proposto ricorso NI OR, condannato per la detenzione e cessione, a AN Di EN, di un'arma comune da sparo. 40.1. Con il primo e secondo motivo, deduce il vizio di motivazione, sul presupposto che le intercettazioni valorizzate dalla RT di appello non consentivano in alcun modo di ritenere che l'oggetto delle conversazioni concernesse la consegna di un'arma, tanto meno era possibile stabilire se la presunta arma detenuta dal OR avesse le caratteristiche e la funzionalità necessaria per integrare il reato. 40.2. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge, sul presupposto che erroneamente era stata ritenuta la continuazione tra la condotta di detenzione e cessione, in quanto - data la contestualità della condotta la detenzione doveva - ritenersi assorbita nella successiva cessione. 40.3. Con il quarto motivo, deduce la violazione di legge in merito al riconoscimento della contestata recidiva, ritenendosi che la motivazione resa dalla RT di appello sarebbe meramente apparente, essendo stata omessa un'effettiva valutazione del notevole lasso temporale intercorso tra i fatti pregressi (ultimo dei quali commesso nel 2002) e quelli oggetto di giudizio (2014). 40.4. Con il quinto motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante del fatto di lieve entità, di cui all'art. 5, 1. n. 895 del 1967. 40.5. Con il sesto motivo, deduce che la rideterminazione della pena compiuta dalla RT di appello, una volta ritenuta più grave la condotta di cessione dell'arma, aveva comportato la reformatio in peius, in quanto in primo grado la recidiva era stata applicata in misura inferiore alla metà della pena base, mentre in appello era stato operato l'aumento fino alla metà. 40.6. Con il settimo motivo si lamenta l'erroneo diniego delle attenuanti generiche e l'eccessivo aumento per la continuazione. 41. MM LI è stato condannato per due episodi, capi 35) e 37), di concorso in detenzione e porto illegale in luogo pubblico di armi comuni da sparo. Con i primi due motivi di ricorso, il LI formula censure alla motivazione contenuta nella sentenza impugnata, ritenendo che l'interpretazione delle intercettazioni telefoniche e la mera presenza, unitamente ai coimputati, nel luogo 21 di presunta detenzione delle armi, non costituiscano elementi idonei a ritenere la sussistenza del reato. Più specificatamente, con il secondo motivo di ricorso, si deduce anche la carenza di offensività della condotta, in difetto della prova dell'effettiva idoneità delle armi all'uso. Con il terzo motivo si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 5, I. n. 895 del 1967. 42. MA NO ha proposto ricorso avverso la condanna per il reato di favoreggiamento reale (capo 39 non riportato nell'epigrafe della sentenza di - appello), a seguito di riqualificazione dell'originaria imputazione di ricettazione. Con i primi due motivi di ricorso, si deducono vizi di violazione di legge e motivazionali, essenzialmente fondati sulla carenza di adeguati elementi probatori dai quali desumere la partecipazione al fatto e la sussistenza dell'elemento soggettivo. In particolare, si afferma che MA si sarebbe limitato ad accompagnare SA NN (autore del furto) nel trasportare un escavatore, senza avere alcuna contezza della provenienza delittuosa del bene. Con i restanti tre motivi di ricorso, di deduce la carente motivazione in merito alla quantificazione della pena, l'omesso riconoscimento delle generiche e l'affermata ricorrenza della recidiva. 43. AN PP, con il sesto motivo di ricorso, deduce violazione di legge in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del danno in favore delle parti civili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti dagli imputati non possono trovare accoglimento, risultando in parte infondati ed in parte inammissibili, come di seguito indicato con riguardo alle singole posizioni.
1.1. Preliminarmente, è opportuno evidenziare come le conformi sentenze di merito, emesse a seguito del giudizio abbreviato richiesto dagli imputati, si fondano essenzialmente sulle risultanze delle intercettazioni telefoniche, sulle dichiarazioni di alcuni collaboranti, nonché sulle risultanze delle indagini consistite nel monitoraggio delle frequentazioni e dei movimenti degli imputati, compiute anche mediante sistema di tracciamento tramite GPS. All'esito di tali indagini, venivano delineati essenzialmente tre gruppi criminali che, agendo con le modalità proprie dell'associazione di stampo mafioso, 22 operavano in Comuni limitrofi e, precisamente, in San EP AT, MO ed LT. Da quanto accertato in sede di merito, le tre associazioni erano collegate tra di loro, tant'è che a EP D'NN, pur appartenendo alla famiglia di San EP AT, veniva assegnato il ruolo di "supervisore" della famiglia di MO. Per quanto concerne le attività delittuose cui gli associati erano dediti, è emerso che l'ambito privilegiato era quello dello svolgimento di lavori edili, rispetto ai quali si tendeva ad attuare una spartizione tra zone di competenza, perpetrando intimidazione ai danni di coloro che non rispettavano la sfera di influenza del sodalizio e ponendo in essere estorsioni ai danni di imprenditori del settore. A fronte della completa ed esaustiva ricostruzione, in punto di fatto, compiuta dal giudice di primo grado, la RT di appello non si è limitata ad una mera trasposizione dei medesimi argomenti, bensì ha proceduto ad un raffronto tra la motivazione e le doglianze specificamente sollevate dai singoli imputati. Sicchè, a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, la RT di appello ha compiuto un vaglio critico, dando adeguata motivazione e tale da escludere, per le ragioni che si andranno ad illustrare, le denunciate carenze e contraddittorietà argomentative.
1.2. Prima di entrare nel merito delle questioni sottoposte all'attenzione di questa RT, è opportuno richiamare sinteticamente i consolidati principi che delimitano l'ambito della cognizione rimessa al giudice di legittimità. Posto che tutti i ricorsi in esame deducono vizi della motivazione, è opportuno in via preliminare osservare come le difese, di fatto, sollecitano una rilettura delle prove acquisite in dibattimento. In base all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso unicamente per far valere la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, vizi che devono risultare dal testo del provvedimento impugnato. La suddetta norma è costantemente interpretata nel senso di ritenere che è preclusa alla RT di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702). Quanto detto comporta che è preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma 23 adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n.5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv.280601). Non sono ammesse, pertanto, quelle deduzioni volte a far emergere non già la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, bensì che si risolvono in una critica con cui si censura la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (da ultimo, si veda, Sez. 2, n.9106, del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747). Ne consegue che vizio di motivazione potrà rilevare solo nel caso in cui questa risulti manifestamente illogica, in quanto vi sia una frattura evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, ovvero nel caso di motivazione contraddittoria, configurabile quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento (Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105). Infine, si rileva che, con il ricorso per cassazione, la parte non può reiterare gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970).
1.3. Essendo la motivazione della sentenza impugnata in gran parte fondata sulle risultanze delle intercettazioni telefoniche, è anche necessario ribadire che l'attività di interpretazione delle captazioni è questione di fatto, non sindacabile in sede di legittimità. Per consolidata giurisprudenza, infatti, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di 24 legittimità (Sez.U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715). Ne consegue che è rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D'RE, Rv. 268389). Corollario di tale affermazione è l'ulteriore principio secondo cui in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione, diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez.3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558).
2. Passando all'esame nel merito dei ricorsi proposti dagli imputati sulla base delle richiamate coordinate, occorre prendere le mosse dalle doglianze che sono state sollevate secondo prospettazioni in gran parte sovrapponibili in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di associazione di stampo mafioso. I denunciati vizi della violazione non si ritengono sussistenti, posto che le conformi decisioni di merito, con argomentazioni pienamente logiche e prive di contraddizioni, hanno ricostruito le vicende associative, evidenziando come, dopo la c.d. operazione "Nuovo Mandamento" che, nel 2013, aveva condotto all'arresto dei vertici del sodalizio operante sul territorio in esame, si era registrata una evidente fibrillazione tra gli associati rimasti a piede libero, preoccupati del nuovo assetto di potere che si sarebbe venuto a creare. Le plurime intercettazioni telefoniche riferite a tale fase, dimostrano la chiara preoccupazione dei soggetti più vicini ai vertici sottoposti a misura cautelare di non risultare soccombenti rispetto a personaggi che, pur gravitando già nell'ambiente mafioso, mostravano chiaramente l'intenzione di acquisire un ruolo di maggior rilievo. Rispetto all'analisi compiuta sul punto, è sufficiente richiamare le osservazioni svolte in linea generale in merito all'insindacabilità dell'interpretazione data alle intercettazioni telefoniche in sede di merito. Partendo da tale premessa, si può procedere, pertanto, ad esaminare nel dettaglio i motivi di ricorso specificamente proposti dai singoli imputati.
3. Il ricorso proposto da GN UN è manifestamente infondato. La 25 sentenza della RT di appello (pg.216-239) ha riportato le plurime intercettazioni che coinvolgono, anche indirettamente, il ricorrente. La motivazione chiarisce come questi sia indifferentemente soprannominato "u gruoss" o "il OR, epiteto quest'ultimo impiegato principalmente da AN Di EN. Il ricorrente ha sostenuto che non vi sarebbero elementi sufficienti a far ritenere che i richiamati soprannomi stessero ad indicare il UN. Si tratta di una questione di merito, affrontata e condivisibilmente risolta dalla RT di appello che fornisce ampia spiegazione delle ragioni di tale individuazione (pg.240 e seg.) Parimenti viene data risposta alla tesi secondo cui i rapporti di RO con AM, D'NN, Di EN ed altri associati avrebbe natura del tutto lecita, essendo fondata su rapporti di conoscenza ed amicizia. Si tratta di una tesi che propone una diversa ricostruzione in fatto e che, peraltro, è chiaramente smentita dal tenore delle conversazioni intercettate, che denotavano l'interesse ed il diretto coinvolgimento nella gestione del sodalizio criminale.
3.1. Con il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, il UN contesta la posizione di vertice che gli è stata attribuita, ritenendo che sino al 2014 poteva al più essere considerato quale mero partecipe, tant'è che la stessa imputazione riconosce l'assunzione del ruolo di vertice solo a partire dal 2015. Invero, la RT di appello ha ampiamente motivato in ordine al mutamento del ruolo svolto dal UN che, proprio a partire dal 2015, ha assunto una funzione di direzione, intervenendo in più occasioni nel dirimere contrasti interni, nonché per regolamentare i rapporti con altre famiglie mafiose, quale in particolare quella di MO. Peraltro, l'ascesa del UN è posta direttamente in correlazione con l'aggravarsi delle condizioni di salute di RE NT che, fino al 2014, aveva ricoperto il ruolo di vertice (si veda pg.247 e seg.). In definitiva, si ritiene che il ruolo di organizzatore è stato correttamente desunto da una pluralità di indizi, tutti inequivocabilmente deponenti a favore di una funzione del UN non assimilabile a quella del mero partecipe. Né rileva la circostanza per cui non sarebbero state accertate condotte specifiche relativamente al 2016, in difetto di elementi dai quali desumere la dissociazione o, quanto meno, la dismissione del ruolo di vertice dell'associazione.
4. NI AM ha proposto plurimi motivi di ricorso avverso la condanna per il reato associativo. Il primo motivo attiene, in particolare, all'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali svolte all'interno del proprio esercizio commerciale di 26 barbiere, risultato essere un abituale punto di incontro dei sodali. Si sostiene che le modalità indicate nell'autorizzazione non sarebbero state rispettate, posto che a fronte delle due microspie indicate nel decreto, il pubblico ministero aveva consentito l'installazione di quattro microfoni, inoltre, sarebbe mutata anche la società fornitrice del sistema di intercettazione. Il motivo è manifestamente infondato, dovendosi dare continuità alla consolidata giurisprudenza secondo cui in tema di intercettazioni ambientali, la modifica delle modalità esecutive delle captazioni, concernendo un aspetto meramente tecnico, può essere autonomamente disposta dal pubblico ministero, non occorrendo un apposito provvedimento da parte del giudice per le indagini preliminari (Sez.6, n. 45486 dell'8/3/2018, Romeo, Rv. 274934).
4.1. Parimenti inammissibile è il secondo motivo con il quale si deduce che le intercettazioni non sarebbero state eseguite presso gli impianti della Procura della Repubblica. La doglianza non si confronta con la motivazione adottata dai giudici di merito sul punto, i quali hanno concordemente evidenziato come dal verbale di esecuzione delle intercettazioni risulti che le registrazioni sono avvenute mediante l'impianto della Procura della Repubblica di RM, pur essendo stata disposta la cosiddetta "remotizzazione", consistente nella possibilità di ascolto delle intercettazioni presso i locali della polizia giudiziaria (si rinvia a quanto osservato nella sentenza di primo grado, pg. 67). Anche a tal riguardo, la giurisprudenza è concorde nell'affermare che sono inutilizzabili le sole intercettazioni eseguite per mezzo di impianti esterni, per tali dovendosi intendere quelle che non transitano preventivamente nel server della Procura della Repubblica, bensì vengono direttamente convogliate in altro impianto. Ben diversa è l'ipotesi della “remotizzazione", nel qual caso le intercettazioni vengono registrate presso l'impianto della Procura della Repubblica ed è la sola possibilità di ascolto che viene estesa anche agli uffici della polizia giudiziaria.
4.2. Con il terzo motivo si deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta appartenenza al sodalizio mafioso, enucleando una serie di elementi che, secondo il ricorrente, sarebbero stati mal interpretati nella doppia decisione conforme. Il motivo è manifestamente infondato, proponendo una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, senza che la motivazione della sentenza impugnata possa ritenersi contraddittoria o illogica. La RT di appello, infatti, dopo aver richiamato i risultati delle indagini ritenuti rilevanti in primo grado (pg. 123-134), li ha confrontati con le doglianze sollevate dall'imputato, evidenziandone l'infondatezza. 27 In particolare, è stata sottolineata l'intensa attività di AM nel tenere i contatti con i vari associati, la funzione di vero e proprio punto di riferimento assunta con riguardo agli altri partecipi, la continua messa a disposizione del proprio locale commerciale per consentire incontri, nonché la diretta partecipazione ad alcuni dei reati fine (per il cui compiuto esame si rinvia al prosieguo). Si tratta, in definitiva, di un apparato motivazione congruo e basato su elementiIn oggettivi, rispetto al quale il ricorrente propone una lettura alternativa preclusa in sede di legittimità.
4.3. Con il decimo motivo di ricorso, AM deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla confisca degli immobili ove esercitava l'attività di barbiere. Si tratta di una questione strettamente connessa all'affermata appartenenza del ricorrente al sodalizio mafioso, il che ne giustifica la trattazione unitaria. Il ricorrente ripropone le doglianze già sollevate in sede di appello e ritenute infondate con congrua motivazione. In particolare, non può condividersi la tesi secondo cui i locali commerciali non sarebbero stati utilizzati in modo funzionale alle esigenze dell'associazione, essendo emerso che l'esercizio commerciale di AM costituiva il vero e proprio punto di riferimento dei sodali, ove si incontravano, prendevano accordi e spesso transitavano prima o dopo il compimento di reati cui AM non era estraneo. Né rileva il fatto che uno dei locali sia di proprietà, pro quota (50%) di CO RE, posto che per quota di sua spettanza era solo quest'ultima a potersi dolere dell'avvenuto sequestro e confisca. Infine, AM deduce che il locale commerciale risulterebbe, in realtà, suddiviso in due distinte unità immobiliari, sottolineando come quello sito in Via Vittorio Emanuele non sarebbe stato ricompreso nel sequestro e, quindi, non poteva neppure essere attinto dalla confisca. La tesi è infondata in diritto, posto che ove pure si ritenesse che l'immobile de quo non sia stato sequestrato - ciò non impedirebbe affatto la confisca. Peraltro, la tesi è infondata anche in fatto, atteso che i due locali, pur catastalmente distinti, costituiscono una unica unità funzionale e, quindi, legittimamente la confisca ha attinto l'intero immobile.
5. I due motivi di ricorso formulati nell'interesse di EP D'NN in merito alla partecipazione al reato associativo sono manifestamente infondati.
5.1. Il primo motivo si fonda sulla pretesa violazione di legge derivante dal 28 fatto che la sentenza di appello si sarebbe limitata a trascrivere le motivazioni di quella di primo grado. La giurisprudenza ha raggiunto consolidati principi in ordine all'individuazione dei limiti e delle condizioni entro le quali è legittima la motivazione resa in appello mediante il rinvio per relationem o mediante trasposizione del contenuto della sentenza di primo grado. Si è affermato, infatti, che la motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto viziata la motivazione con cui il giudice di appello aveva affermato la generica infondatezza dei motivi di impugnazione e si era limitato a richiamare le conclusioni della sentenza di primo grado, in quanto stimate "logicamente e giuridicamente ineccepibili") (Sez.6, n. 53420 del 4/11/2014, Mairajane, Rv. 261839; in tema di riesame, Sez. 2, n. 55199 del 29/5/2018, Salcini, Rv. 274252). Quanto detto consente di affermare che la motivazione "per relationem", sia nella forma del rinvio al provvedimento impugnato, che della sua integrale riproduzione, è di per sé consentita, a condizione che emerga un vaglio critico di tale motivazione alla luce dei motivi di impugnazione proposti. Ciò che rileva, in definitiva, è che la motivazione dia conto delle ragioni per le quali l'impugnazione non viene accolta, risultato ottenibile anche richiamando in parte o integralmente il provvedimento impugnato e limitandosi a dar conto del perché le doglianze difensive non siano idonee a scalfirne la validità. In tal senso, infatti, si è affermato che è legittima la motivazione "per relationem" della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa (Sez. 2, n. 19619 del 13/2/2014, UN, Rv. 259929). Peraltro, nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto 29 a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n.34532 del 22/6/2021, Depretis, Rv. 281935). I richiamati principi risultano ampiamente rispettati nel caso in esame, in cui la RT di appello non si è affatto limitata ad un mero richiamo della motivazione della sentenza di primo grado, bensì è partita dagli elementi in fatto così come descritti nella sentenza, per poi sottoporli al vaglio di tenuta sulla base dei motivi di appello. L'autonomia tra il provvedimento "richiamato" e la valutazione compiuta dal giudice di appello sulla scorta dei motivi di ricorso risulta in maniera inequivocabile dal testo della sentenza impugnata, in cui anche a livello formale le due parti sono chiaramente distinte.
5.2. Manifestamente infondato è il secondo complesso motivo di ricorso, con il quale D'NN indica tutta una serie di elementi che, a suo dire, sarebbero in grado di sovvertire la tenuta della motivazione della sentenza di appello. Si segnalano alcune intercettazioni telefoniche di cui si contesta l'interpretazione, non considerando che la motivazione lineare e non contraddittoria - resa dalla RT di appello sul punto non può essere sindacata nel merito in sede di legittimità. Tanto meno è fondata la censura secondo cui la partecipazione del D'NN sarebbe stata desunta dalla commissione dei reati scopo. Invero, la RT di appello ha spiegato le ragioni della condanna facendo riferimento al contenuto di plurimi colloqui, nonché della abituale frequentazione del D'NN con i restanti associati, fornendo un quadro complessivo pienamente compatibile con la partecipazione al sodalizio, rispetto al quale la commissione di reati scopo pur - avendo di per sé un valore probatorio - non costituisce certamente l'unico dato a carico del ricorrente (pg. 365 e seg.). Ulteriore motivo di contraddittorietà della motivazione sarebbe insito nello stesso ruolo attribuito al D'NN il quale, pur essendo indicato quale componente della famiglia di San EP AT, avrebbe svolto la funzione di "supervisore" sulla famiglia di MO. Şi assume che, in base all'organizzazione interna delle associazioni di stampo mafioso, non sarebbe ipotizzabile quel ruolo di inevitabile ingerenza che il D'NN avrebbe dovuto svolgere nei confronti di un diverso gruppo 30 criminoso. Invero, si ritiene che la qualifica di "supervisore" è stata essenzialmente utilizzata per descrivere i rapporti che, mediante il D'NN, sussistevano tra la famiglia di San EP AT e MO, rapporti ampiamente documentati dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali, dalle quali emerge chiaramente l'interessamento del D'NN nelle vicende di MO, con specifico riguardo ad alcuni aspetti peculiari, quali la gestione delle risorse economiche ed i comportamenti tenuti da alcuni associati in particolare IU nei cui confronti - D'NN era chiamato ad intervenire. In definitiva, anche su tale aspetto la RT di appello (pg. 369 e seg.) ha fornito una esaustiva e non contraddittoria motivazione delle ragioni per cui il D'NN è stato ritenuto svolgere una funzione di "collegamento" tra le due famiglie mafiose, senza che tali conclusioni siano sovvertite dalle avverse deduzioni difensive.
6. AN Di EN, condannato per il reato associativo contestato al capo 30), è stato ritenuto uno dei sodali vicini a VA UL, capo della famiglia mafiosa di San EP AT, fino alla data del suo arresto, avvenuto nel 2013. Il ricorrente sostiene che la condanna si fonderebbe essenzialmente sulle dichiarazioni del collaborante EP IC, prive di riscontri oggettivi. Il motivo è manifestamente infondato. Le conformi sentenze di merito hanno valorizzato le dichiarazioni di IC, il quale riferiva che Di EN, unitamente a EP AN DO e FR SA, avrebbe dovuto eseguire l'omicidio di ZO IA, appartenente alla famiglia di MO, su incarico di VA UL, esponente di vertice della famiglia di San EP AT. Il collaborante fornisce una descrizione compiuta del fatto, nonché indicazioni in merito a quelli che, all'epoca dei fatti (2013), erano i rapporti tra le famiglie mafiose, nonché ai contrasti che, soprattutto dopo l'arresto del UL, si erano venuti a creare. Tali dichiarazioni descrivono AN Di EN come un soggetto pienamente intraneo all'organizzazione mafiosa, conclusione che trova ampi riscontri nelle intercettazioni richiamate nelle sentenze di merito, dalle quali emergono soprattutto nel corso del 2014 e, quindi, dopo l'arresto del UL - le preoccupazioni del Di EN per i nuovi assetti criminali che si andavano delineando, potenzialmente non favorevoli per coloro che erano stati in precedenza legati a UL. La RT di appello ha fornito un'interpretazione lineare dei plurimi elementi acquisiti a carico del Di EN (pg. 426 e seg.), rispondendo 31 puntualmente alle avverse deduzioni difensive (pg. 449 e seg.). Occorre segnalare come pienamente condivisibile è anche la motivazione resa in ordine alla relazione di servizio nella quale si dava atto che Di EN e ZO LI, in data 17 luglio 2014, si recavano presso i Carabinieri di Balestrate, riferendo di essere "sopraffatti dal folto gruppo mafioso che regge le sorti del mandamento Jatino" (pg. 459). La RT di appello ha sottolineato come tale denuncia altro non era che il tentativo di AN Di EN di far fronte ad una situazione che per lui era diventata pericolosa, proprio in considerazione del nuovo assetto di potere che si era determinato dopo l'arresto di UL. Peraltro, la denuncia è stata oggetto di successiva ritrattazione da parte del Di EN che, una volta arrestato, inviava una denuncia (6 settembre 2016) con la quale dichiarava di essere stato tratto in inganno dal M.llo Monteleone, precisando di essere un mafioso e di non avere intenzione di collaborare. Si tratta di elementi di per sé dirimenti, rispetto ai quali il ricorrente si limita ad una generica critica fondata su giustificazioni alternative indimostrate.
7. Avverso la condanna per il reato associativo, EP OR ha proposto due motivi di ricorso, che risultano entrambi manifestamente infondati. Il primo motivo, incentrato sul vizio di motivazione, si risolve in una inammissibile contestazione della conforme lettura data dai giudici di merito in ordine al significato delle intercettazioni telefoniche. Invero, le intercettazioni telefoniche hanno un contenuto non equivocabile, essendo intercorse con plurimi soggetti a loro volta gravanti nell'ambito della consorteria mafiosa di MO e San EP AT;
avendo ad oggetto il nuovo assetto di poteri che si stava affermando e dimostrando come il OR si fosse schierato con il gruppo di ZE e IU, nell'ambito della famiglia di MO (pg.519-528).
7.2 Il sesto motivo di ricorso, concernente la confisca ex art. 416-bis, comma 7, cod. pen., del complesso aziendale della Edilizia OR s.a.s., si pone in diretta correlazione con il motivo relativo alla riconosciuta appartenenza del OR all'associazione. In particolare, si sostiene che difetterebbe la prova della correlazione tra il bene confiscato ed il reato associativo, essendo al più emerso che i beni aziendali del OR erano stati oggetto di danneggiamento. Invero, dalle intercettazioni valorizzate nella sentenza di appello, emerge come i proventi dell'attività economica gestita dal OR fossero quanto meno in parte destinati al sodalizio, tant'è che si discute del fatto che dopo il cambio 32 dei vertici era a quest'ultimi che il OR dovesse riversare i guadagni. A fronte di tali elementi, la difesa si limita a prospettare una ricostruzione alternativa in punto di fatto che, tuttavia, non può essere recepita in questa sede.
8. Passando ad esaminare i motivi di ricorso proposti da EP OL, si deve preliminarmente affrontare la questione processuale potenzialmente dirimente sollevata con il primo motivo, con il quale deduce violazione di legge - in ordine alla mancata concessione del differimento dell'udienza del 16 aprile 2020, nonostante le gravi condizioni di salute in cui versava, acuite dal rischio pandemico in atto a quella data. Il motivo è manifestamente infondato, posto che il legittimo impedimento a comparire presuppone una obiettiva e già sussistente compromissione dello stato di salute, incompatibile con la presenza in udienza. Nel caso di specie, invece, il ricorrente ha dedotto un ipotetico rischio che sarebbe potuto derivare alla propria salute nel caso in cui, in occasione della partecipazione all'udienza, avesse contratto l'infezione da Covid-19. Si tratta, all'evidenza, non già di un impedimento attuale, ma di un pericolo che, per quanto concreto, rientra nel bilanciamento di interessi della parte processuale, cui spetta scegliere se privilegiare la partecipazione all'udienza, eventualmente adottando tutte le cautele necessarie. Il differimento dell'udienza, pertanto, è stato legittimamente negato.
8.1. I restanti motivi di ricorso, pur in parte formulati per violazione di legge, si traducono tutti in doglianze relative alla motivazione e si fondano su una inammissibile rivalutazione degli elementi probatori sui quali si fonda la condanna. In particolare, OL ha sostenuto di non essere coinvolto nel reato associativo, ipotizzando che il partecipe al sodalizio andrebbe individuato nell'omonimo EP OL, classe '41. Si tratta di una prospettazione che non si confronta in alcun modo con le risultanze istruttorie ed, in particolare, con le plurime intercettazioni, alle quali il ricorrente non disconosce di aver preso parte. A ciò si aggiunga che il tenore delle conversazioni, l'abituale frequentazione con gli altri associati e la mancanza di una valida giustificazione alternativa rispetto ai colloqui captati, forniscono un quadro probatorio pienamente idoneo a supportare la condanna. Èpur vero che il ricorrente ha dedotto che gli incontri, specie quelli avvenuti all'interno dell'esercizio di AM, erano dettati da motivi leciti, legati anche alla compravendita di un terreno di una sua parente, ma tali spiegazioni sono frutto di una mera lettura alternativa e frazionata delle risultanze istruttorie. 33 Infine, OL ha proposto alcune osservazioni in merito a circostanze che risulterebbero incompatibili con l'appartenenza al sodalizio mafioso. In particolare, sottolineando di essere incensurato, nonostante l'età avanzata, elemento questo ritenuto del tutto non plausibile con la partecipazione all'associazione mafiosa. Evidenzia, altresì, di aver denunciato furti di bestiame, condotta parimenti non consona ad un appartenente a famiglia mafiosa. Tali considerazioni, invero, non sono di per sé idonee a scalfire la logicità e coerenza delle sentenze di merito, trattandosi di mere prospettazioni volte ad una rivalutazione in punto di fatto, inammissibile in sede di legittimità. Ad analoghe conclusioni si giunge anche in relazione al sesto motivo di ricorso, con il quale si contestano le dichiarazioni accusatorie provenienti dal collaborante PP CO, ritenuto inattendibile, anche in considerazione delle divergenti dichiarazioni rese da altri collaboratori. La RT di appello ha evidenziato come i verbali di interrogatorio resi dai dichiaranti indicati dal OL erano di molto datati e, quindi, non potevano fornire un sicuro riscontro di estraneità alla consorteria mafiosa. Invero, le dichiarazioni non sono state affatto determinanti ai fini della condanna del OL che, come emerge agevolmente dagli ampi stralci di intercettazioni e dalle puntuali osservazioni e valutazioni che le corredano, si fonda quasi esclusivamente sui rapporti continuativi, privi di giustificazione alternativa e tipicamente collegati a logiche mafiose, intrattenuti con i restanti associati. Il motivo di ricorso, pertanto, è aspecifico, in quanto non si confronta con le motivazioni recepite dalla RT di appello.
9. Il primo motivo di ricorso proposto da AL US mira a far emergere il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta appartenenza alla famiglia mafiosa di MO. Il motivo è manifestamente infondato, sia in considerazioni delle osservazioni svolte in generale in ordine alla valenza ed all'interpretazione delle intercettazioni telefoniche, sia perché il mero fatto che a US non vengano contestati reati fine non costituisce di per sé un elemento incompatibile con la partecipazione al sodalizio. Dalle intercettazioni telefoniche, peraltro, emerge chiaramente come US non intrattenesse rapporti con il solo VA LU di cui è cognato ma anche - con altri sodali (AM, PI, IS) dimostrando di essere pienamente addentro alle dinamiche associative (si veda pg. 266 e seg., nonché pg. 272 e seg.), intervenendo attivamente nella contrapposizione interna che vedeva 34 soccombenti IU, ZE e TO. A tal riguardo, è significativa l'accertata partecipazione di VA LU all'azione punitiva posta in essere proprio nei confronti di TO, di cui meglio si dirà nell'esaminare i motivi di ricorso proposti avverso la condanna per il reato di cui al capo 19). 10. VA TA, con il primo e terzo motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione alla famiglia mafiosa di MO, ritenendo che, al più, si sarebbe potuto ipotizzare il concorso esterno. Le doglianze si incentrano essenzialmente sul fatto che a sostegno dell'ipotesi accusatoria sono state valorizzare un numero limitato di intercettazioni. Il motivo è infondato, in quanto, pur cogliendo un aspetto oggettivo non contestabile e cioè il limitato numero di captazione, non si confronta adeguatamente con il contenuto delle stesse. Dalle conversazioni ambientali riportate in motivazione (si veda pg.195) la RT di appello ha condivisibilmente desunto che TA intrattenesse stretti contatti con altri sodali (in particolare LS e LU), che veniva messo a conoscenza dell'evoluzione dei rapporti interni alla cosca e dimostrava, con la sua interlocuzione, di farne integralmente parte. Il giudizio di merito espresso nella doppia decisione conforme, pertanto, non presenta aspetti di illogicità o contraddittorietà, posto che il tenore delle sia pur poche conversazioni consente di escludere non solo l'estraneità del TA all'associazione, ma anche l'ipotizzato concorso esterno, nella misura in cui l'imputato non si pone come soggetto che, solo episodicamente, entra in contatto con il sodalizio, bensì dimostra di condividerne le sorti e di essere costantemente partecipe. 11. SE DE Di ER, con il primo motivo di ricorso, deduce l'illogicità della sentenza nella parte in cui la sua partecipazione al sodalizio di San EP AT sarebbe stata desunta dalla mera frequentazione con AM senza che, peraltro, le intercettazioni valorizzate nei suoi confronti sarebbero particolarmente significate. Il motivo è infondato, proponendo una lettura alternativa delle risultanze probatorie, senza che la ricostruzione operata dai giudici di merito possa essere illogica o contraddittoria. indicativi della sicuraInvero, sono stati indicati specifici elementi partecipazione del DE Di ER quali, in particolare, la vicinanza ad AM, 35 nei cui confronti il ricorrente è a piena disposizione per il compimento di reati scopo tesi a rafforzare il gruppo egemone (si veda l'episodio relativo all'aggressione ai danni del TO). Significative, inoltre, sono le intercettazioni tra altri associati ed, in particolare, quella nella quale AN Di EN riferiva al suo interlocutore che se DE Di ER fosse stato arrestato, sicuramente avrebbe reso dichiarazioni tali da coinvolgere tutti i restanti associati (si veda pg.411 e 412). Tali elementi, unitamente alla condanna per i reati scopo rispetto ai quali non è intervenuta impugnazione, consentono di ritenere corretta la ritenuta partecipazione al sodalizio mafioso. -12. Il primo motivo del ricorso proposto da AN LS ritenuto reggente della famiglia mafiosa di MO è infondato. - Il ricorrente si limita a sollevare una serie di censure essenzialmente di merito, indicando nella sporadicità dei rapporti accertati con gli altri associati, nonché nella mancata partecipazione a reati scopo, il vulnus motivazionale della sentenza impugnata. Invero, nella sentenza impugnata (si veda pg. 168 e seg.) viene data una lettura logica delle intercettazioni, dalle quali risulta non solo l'abitualità di rapporti tra il LS e gli altri associati, ma anche come questi sia chiaramente designato per svolgere un ruolo di rilievo all'interno del sodalizio di MO. Tali conversazioni, peraltro, non si prestano a letture alternative altrettanto coerenti e logiche rispetto all'interpretazione datane dalle conformi sentenze dei giudici di merito. A ciò si aggiunga che il LS risulta condannato anche per i reati fine a lui contestati (si rinvia, in particolare, a quanto si dirà in relazione al capo 18), il che corrobora ulteriormente la correttezza della ritenuta appartenenza al sodalizio mafioso. 13. AN PP è stato condannato per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa operante in LT, realizzata essenzialmente mettendo a disposizione l'impresa edile della moglie per consentire l'impiego dei proventi illeciti. 13.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente, infatti, rappresenta di aver richiesto, con l'atto di appello, la parziale rinnovazione dell'istruttoria, consistente nell'affidamento di una perizia volta alla trascrizione delle intercettazioni. 36 Invero, per consolidata giurisprudenza, le trascrizioni sommarie compiute dalla polizia giudiziaria sono pienamente utilizzabili in sede di giudizio abbreviato, trattandosi di atti validamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero (da ultimo Sez.6, n. 49462 del 3/11/2015, Sedira, Rv. 265730). A fronte di un dato probatorio legittimamente acquisito e pienamente utilizzabile, correttamente non si è proceduto alla richiesta perizia. 13.2. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale si censura la motivazione della sentenza impugnata, evidenziando una pluralità di ritenute carenze motivazionali e contraddittorietà. Si tratta di doglianze che propongono una lettura alternativa dei plurimi elementi evidenziati dalla RT di appello. In particolare, nelle conformi decisioni di merito, sono stati correttamente valorizzati i colloqui intercettati tra l'PP e IO MA, all'epoca esponente di vertice dell'associazione mafiosa, nel corso dei quali l'PP dimostrava di essere pienamente a conoscenza delle dinamiche interne, delle problematiche relative alle attività imprenditoriali (essenzialmente nel settore edile) di cui il sodalizio si occupava (si veda pg. 570 e seg.). A fronte della lettura datane dai giudici di merito, il ricorrente sostiene che le conversazioni con il MA consistevano in meri commenti tra conoscenti, su questioni relative al comune luogo di residenza. Si tratta di una lettura alternativa e parziale delle risultanze istruttorie che non si confronta con la dettagliata ricostruzione dei rapporti e con l'indicazione dei plurimi passaggi dai quali si evince chiaramente la subordinazione dell'PP rispetto al MA, nonché la reciproca consapevolezza che le vicende oggetto di discussione si inserivano nell'ambito dell'attività mafiosa operante nel territorio di riferimento. Analoghe considerazioni valgono anche per quanto riguarda i rapporti tra l'PP e EP MA. Anche a tal riguardo, la ricostruzione in fatto operata nella sentenza impugnata è immune da censure, dando atto dell'evidente interesse diretto del MA nelle vicende dell'impresa edile gestita dall'PP ed intestata alla moglie. Le intercettazioni valorizzate in motivazione dimostrano come il MA avesse messo a disposizione dell'PP somme rilevanti e chiedesse conto delle modalità di gestione, oltre che della mancata restituzione (si veda intercettazione riportata a pg. 567-568). Il ricorrente sostiene che tali intercettazioni non sarebbero dirimenti, lamentando anche il mancato espletamento di una consulenza contabile che 37 avrebbe agevolmente accertato come l'impresa riferita all'PP aveva ricevuto rilevanti finanziamenti bancari, circostanza ritenuta incompatibile con il collegamento mafioso. -S tratta di una doglianza infondata, tanto più ove si consideri che una volta richiesto il rito abbreviato non è possibile lamentare la mancata assunzione di - prove ulteriori, peraltro non dirimenti, come correttamente osservato dalla RT di appello. La circostanza che l'PP abbia fatto ricorso al credito bancario, infatti, non è di per sé un elemento di sicura incompatibilità con la tesi secondo cui il ricorrenteampiamente fondata sulle richiamate intercettazioni aveva ricevuto cospicui apporti in denaro dal MA. 13.3. Il quarto motivo di ricorso, con il quale si lamenta la disposta confisca edile intestata ad AD NE, moglie dell'PP, èdell'impresa inammissibile. Il ricorrente, infatti, non deduce di essere l'effettivo titolare del compendio sottoposto a confisca, riconoscendo che titolare dell'impresa è la moglie, nel ricorso, infatti, si lamenta proprio il fatto che la confisca sia stata disposta nei confronti di un terzo estraneo alle vicende penali riguardanti l'imputato. La giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso proposto avverso la confisca di un bene da parte dell'imputato del reato in riferimento al quale la confisca viene disposta, che non sia titolare del bene stesso (Sez.5, n.18508 del 16/2/2017, Fulco, Rv.270209). Quanto detto comporta che l'unico soggetto che avrebbe potuto dolersi della disposta confisca è la titolare dell'impresa e del relativo compendio aziendale, avvalendosi dei rimedi processuali riconosciuti al terzo estraneo al procedimento penale (Sez.U, n.48126 del 20/7/2017, Muscari, Rv.270938). 13.4. Con il sesto motivo di ricorso, PP impugna la liquidazione del danno disposta in favore delle parti civili. Il motivo di ricorso è aspecifico, posto che si sostanzia in una generica doglianza circa l'insussistenza dei presupposti del riconoscimento del danno, senza indicare in concreto le ragioni per cui la motivazione risulterebbe viziata. 14. LA PI, con il secondo motivo di ricorso, ha proposto plurime doglianze, tutte versate in fatto ed, in quanto tali, inammissibili. -In particolare, il ricorrente sostiene che essendo nipote di RE NT, capo della famiglia di San EP AT si sarebbe limitato ad accompagnare quest'ultimo che, per motivi di salute, non era in grado di guidare. Si assume, tuttavia, che nonostante il rapporto di parentela con l'NT, PI 38 non avrebbe mai preso parte ad incontri di mafia, tanto meno avrebbe partecipato alle attività del sodalizio e di ciò vi sarebbe conferma anche nelle dichiarazioni rese dal collaborante PP CO. Quest'ultimo aveva riferito che NT, consapevole del peggioramento delle sue condizioni fisiche, aveva formalmente indicato agli altri associati chi erano le persone di sua fiducia che avrebbero agito per lui, mantenendo i contatti con gli altri appartenenti al sodalizio, ma tra questi non era ricompreso LA PI. 14.1. Il ricorrente fornisce una lettura frazionata delle risultanze probatorie, nel tentativo di accreditare una ricostruzione in fatto alternativa rispetto a quella recepita nelle sentenze di merito, senza confrontarsi con le coerenti argomentazioni sulle quali si fonda la condanna. - direttamente oInvero, dalle plurime intercettazioni che coinvolgono indirettamente - LA PI, risulta come quest'ultimo non si limitasse affatto a prestare ausilio ad NT, in virtù dello stretto rapporto parentale, bensì intratteneva rapporti con gli altri associati, risultava essere a conoscenza delle dinamiche associative e dei ruoli dei vari correi e teneva i contatti anche con la famiglia mafiosa di MO. L'interpretazione delle intercettazioni riportate nella sentenza di appello (si veda pg. 693 e seg.) appare immune da vizi logici tali da poterne consentire la sindacabilità nel giudizio di cassazione, neppure ove si ritenesse, come invocato dal ricorrente, che alcuni dei contatti evidenziati avessero ad oggetto affari leciti. L'estrapolazione di singoli fatti e condotte, infatti, non muterebbe il giudizio complessivo di intraneità dello PI rispetto al sodalizio mafioso, emergente in maniera inequivoca dal complesso esame del materiale probatorio. 15. VA RA, con il primo e secondo motivo di ricorso, lamenta il vizio di motivazione, ritenendo che le poche intercettazioni che lo riguardano non consentirebbero di attribuirgli il ruolo di partecipe alla famiglia di LT. I motivi, consistenti in una rivalutazione in punto di fatto del materiale probatorio, sono infondati. Dalle concordi motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado, emerge un percorso argomentativo immune da censure, nel quale si dà atto di come il ruolo del RA emerga indirettamente da alcuni colloqui captati tra PP e Marchesi;
a tale dato si aggiungono le ulteriori risultanze delle indagini, attestanti i rapporti e gli incontri tra RA ed altri esponenti mafiosi (AM e D'NN). 15.1. Nel ricorso si pone in rilievo come le conversazioni intercettate non vedevano come interlocutore RA, bensì si trattava di terze persone che 39 д riferivano fatti e circostanze coinvolgenti il ricorrente. Come già evidenziato nella parte generale, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che le dichiarazioni etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez.U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715). Nel caso di specie, i giudici di merito hanno svolto quell'attenta valutazione delle dichiarazioni etero-accusatorie, sia in ordine alle ragioni che consentono di identificare nel RA il soggetto cui gli interlocutori si riferiscono quando parlano di "Totò", sia con riguardo agli ulteriori elementi oggettivi che corroborano l'interpretazione delle captazioni. In definitiva, quindi, ben può affermarsi che l'attribuzione della qualità di associato, desunta dalle intercettazioni, ha trovato riscontro in dati obiettivi, costituiti sia dagli incontri con altri sodali, sia in altre conversazioni il cui significato si inserisce in maniera logica e coerente rispetto al contesto associativo del quale il RA è stato ritenuto far parte. 16. RE Di EO, con il secondo motivo di ricorso, ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti. Con il terzo motivo, invece, contesta la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dal collaborante PP IS, sottolineando come questi avesse riferito essenzialmente de relato. Entrambi i motivi sono infondati. Nei confronti del Di EO valgono le considerazioni già svolte, esaminando la posizione del RA, in ordine alla rilevanza probatoria delle intercettazioni che, seppur intercorse inter alios, contengano elementi inequivocabili dai quali desumere l'appartenenza al sodalizio. Di EO, è indicato quale soggetto pienamente avvinto nell'attività del sodalizio, nei colloqui intercorsi tra PP e MA, nonché in quelli coinvolgenti MA, cui contenuto è stato oggetto di puntuale ricostruzione in sede di merito (in particolare si veda pg. 493 e seg.). -a differenza della tesi prospettata dal Quanto detto consente di ritenere che ricorrente la condotta accertata non si esauriva nella mera "vicinanza" a singoli - esponenti del sodalizio, bensì denotava una vera e propria appartenenza. 16.1. Rispetto al complessivo quadro probatorio valorizzato nella sentenza impugnata, il vizio in ordine alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese 40 * da PP IS non è dirimente. La sentenza di merito, infatti, ha sottolineato come plurimi dichiaranti hanno fatto riferimento a Di EO (si veda pg. 499 e seg.), richiamando le dichiarazioni rese da MA, CC e NI La ER, La Rosa e Lazio, evidenziando come pur trattandosi di contributi risalenti nel tempo rispetto ai - fatti in questione - descrivono l'appartenenza del Di EO al contesto mafioso. Sostiene il ricorrente che tali dichiarazioni non dimostrerebbero la partecipazione, omettendo di considerare che la sentenza impugnata valorizza il dato probatorio solo ad colorandum, fermo restando che l'elemento centrale è costituito dalle intercettazioni. Rispetto a tale quadro, mal si comprende la specifica formulazione del terzo motivo di ricorso in relazione alla valutazione di IS che, invero, sono indicate nella motivazione solo nella parte generale e non già come prova specifica della partecipazione del Di EO (si veda pg. 110). 17. NO ZE, con il primo motivo di ricorso, deduce la contraddittorietà della motivazione, sul presupposto che le intercettazioni consentirebbero unicamente di apprezzare l'esistenza di un contrasto con gli altri soggetti indicati quali partecipi dell'associazione. In tale contesto, ZE andrebbe piuttosto indicato quale persona offesa delle condotte intimidatorie subite e non già quale partecipe all'associazione. Il motivo è manifestamente infondato. Le sentenze di merito hanno compiutamente ricostruito gli stretti legami del ZE con gli altri appartenenti alla famiglia di MO e, in particolare, con IU. Il fatto che ZE sia entrato in contrasto con AN LS, proprio in relazione a condotte assunte nell'ambito dell'attività associativa, non solo non esclude la partecipazione del ricorrente, ma fornisce il movente dell'azione intimidatoria di cui è stato oggetto. ZE, in buona sostanza, veniva redarguito proprio per non aver seguito le indicazioni ricevute da IU e per aver assunto condotte ritenute contrarie all'interesse del gruppo, ma tale reazione si giustifica solo ritenendo che ZE appartenesse all'associazione. Eloquenti, a tal riguardo, sono le intercettazioni indicate in motivazione, tra le quali quella riportata a pg. 294, lì dove IU si lamenta del fatto che ZE, che è "sotto di lui" deve mettere "la testa a posto". Di tenore analogo è anche la conversazione intercorsa tra MA e D'NN (pg. 296) ove quest'ultimo si 41 lamenta del fatto che ZE non avesse rispettato i propri ordini. In conclusione, si ritiene che la motivazione resa dalla RT di appello sia immune da censure, proprio perché le intimidazioni rivolte a ZE, lungi da porlo nella condizione di mera persona offesa, sono la riprova dell'esistenza di un rapporto di intraneità, in posizione subordinata, rispetto ad altri partecipi e solo in quest'ottica si giustifica la reazione alle insubordinazioni addebitate a ZE. Quanto detto consente di affermare il principio per cui l'attribuzione del ruolo di partecipe all'associazione di stampo mafioso ben può fondarsi su elementi indiziari, tra i quali assume rilievo anche l'accertata sussistenza di un rapporto gerarchico dell'interessato rispetto ai soggetti ritenuti sicuramente partecipi del sodalizio (in ordine alla rilevanza del rapporto gerarchico Sez. 6, n. 1612 del 11/1/2000, Ferone, Rv. 216635; sia pur con riguardo all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, si veda Sez.5, n. 8033 del 15/11/2012, dep. 2013, Barbetta, Rv. 255207). 18. AN LL, con i primi due motivi di ricorso, deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sul presupposto che il ricorrente avrebbe avuto contatti con il solo VA LU e che la sua partecipazione sarebbe stata dedotta sulla base di pochissime intercettazioni. Il motivo è infondato. Per quanto concerne la mancanza di motivazione, dedotta dai plurimi richiami contenuti nella sentenza di appello a quella di primo grado, si rinvia a quanto detto in generale su tale questione. Maggior attenzione merita la doglianza concernente l'attribuzione a LL del ruolo di partecipe al sodalizio mafioso operante in MO. In effetti, a carico di LL sono essenzialmente addotte due conversazioni intercorse con VA LU in data 18.1.2016. La presunta insufficienza di un così limitato numero di captazione è stata espressamente affrontata e risolta dalla RT di appello che, nel riportare il contenuto delle stesse (si veda pg. 624 e seg.) ha sottolineato come il tenore del colloquio denotava chiaramente il senso di appartenenza del LL al sodalizio. In effetti, il ricorrente si esprime con termini non suscettibili di interpretazione alternativa rispetto a quella data dai giudici di merito, discorrendo degli equilibri interni al sodalizio e ribadendo più volte la sua "fedeltà" al gruppo cui apparteneva LU. La difesa ha sostenuto che tali captazioni potrebbero al più indicare una sorta di messa a disposizione di LL, ma tale interpretazione - oltre che porsi come 42 mera lettura alternativa di una valutazione in punto di fatto è contraddetta dal tenore della conversazione, dalla quale emerge che LL si pone quale soggetto già appartenente al sodalizio, tant'è che si preoccupa che il gruppo antagonista voglia sovvertire l'assetto di poteri in essere. Quanto detto, consente di ritenere che il ricorso, pur partendo da un dato la scarsità delle intercettazioni relative a LL - tenta di avvalorare obiettivo- una diversa ricostruzione in punto di fatto, inidonea a far ritenere sussistente il lamentato vizio di motivazione. 19. Terminato l'esame dei motivi di ricorso proposti dai singoli imputati, avverso la condanna per il reato associativo, è possibile esaminare l'ulteriore motivo comune relativo all'individuazione del tempus commissi delicti. Con argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili, Di EN, D'NN, OR EP, TA, DE Di ER, LS, US, Di EO, PE, PI e RA, hanno dedotto che la condotta di partecipazione si sarebbe consumata in epoca antecedente all'entrata in vigore della I. 27 maggio 2015, n. 69, con la quale sono stati innalzati i limiti edittali previsti per il reato di cui all'art. 415 bis, cod. pen., invocando conseguentemente il riconoscimento del più - favorevole trattamento sanzionatorio previgente. I ricorrenti hanno evidenziato come per ciascuno di essi gli ultimi elementi indiziari (essenzialmente le intercettazioni, ovvero la commissione di reati fine) sarebbero antecedenti rispetto all'inasprimento dei limiti edittali. Al contempo si assume che l'onere della prova, anche in relazione al tempus commissi delicti, ricade sull'accusa, con la conseguenza che in caso di incertezza si sarebbe dovuto arretrare il momento di cessazione della permanenza del reato associativo in corrispondenza dell'ultimo elemento certo. 19.1. La sentenza di appello ha rimodulato la data di cessazione della permanenza con riguardo ai soli ZE, IU e LA, sottolinenado come questi ultimi, a partire dal marzo 2015 ed in concomitanza con l'affermarsi del gruppo facente capo a LA PI, cessavano la loro appartenenza, tant'è che il IU si trasferiva al nord Italia, proprio perché si sentiva oramai minacciato (si veda pg. 115). La RT di appello, pertanto, ha ritenuto di operare una distinzione nei confronti dei vari associati valorizzando, tuttavia, la sola esistenza di elementi di fatto concreti dai quali desumere l'interruzione del legame associativo. 19.2. Deve altresì precisarsi che, con riguardo alla posizione di AN Di EN, già con la sentenza di primo grado si era ritenuto che la condotta di 43 partecipazione fosse da collocarsi fino al 2014 (si veda pg. 115 sentenza di appello;
pg. 2124 della sentenza di primo grado, nella quale si specifica che viene applicata la pena prevista dal previgente testo dell'art. 416-bis cod. pen.). Ciò determina la manifesta infondatezza del motivo di ricorso formulato sul punto da Di EN. 19.3. Passando all'esame delle restanti posizioni, si rileva la correttezza della soluzione recepita dalla RT di appello che ha ritenuto di fissare la cessazione della permanenza in concomitanza con l'esecuzione delle ordinanze cautelari (disposte nel 2016), anche nei confronti di quei soggetti rispetto ai quali gli elementi indiziari erano emersi in epoca precedente. La questione va risolta sulla base della consolidata giurisprudenza incline a ritenere che il venir meno dell'adesione all'associazione mafiosa non può essere desunta dalla mera insussistenza di condotte specifiche in un determinato arco temporale, in quanto i forti legami che si instaurano tra gli associati sono per loro natura destinati a perdurare nel tempo, tant'è che neppure la sottoposizione a periodi di detenzione costituisce un sicuro indice di interruzione della partecipazione. Costituisce un principio consolidato, l'affermazione secondo cui in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo del soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della sua partecipazione al sodalizio, atteso che la relativa struttura caratterizzata da complessità, forti legami tra gli aderenti e notevole spessore dei progetti delinquenziali a lungo termine accetta il rischio di periodi di detenzione degli aderenti, soprattutto in ruoli apicali, alla stregua di eventualità che, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non ne impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non ne fanno venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzato impedimento (Sez. 2, n. 8461 del 24/1/2017, De Notaris, Rv. 269121). 19.4. La tendenziale stabilità dell'affiliazione mafiosa, infatti, comporta che la permanenza della partecipazione al sodalizio criminoso viene meno solo nel caso, oggettivo, della cessazione della consorteria criminale, ovvero nelle ipotesi soggettive, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato (Sez. 1, n.46103 del 07/10/2014, Cagliotti, Rv. 261272; Sez.2, n.17100 del 22/3/2011, Curtopelle, Rv. 250021). Applicando tali principi al caso di specie, ne consegue che non costituisce di per sé un elemento sintomatico del recesso dall'associazione il fatto che, dopo una 44 certa data, non siano state monitorate attività illecite. Una volta dimostrata l'adesione al sodalizio, infatti, occorre accertare un fatto - specifico e concreto - dal quale desumere la rescissione del legame, quale può essere, a titolo meramente esemplificativo, un lungo periodo di detenzione senza che siano stati mantenuti i contatti, una contrapposizione interna all'associazione cui sia conseguito l'allontanamento di uno dei sodali, nonché fatti oggettivi quali il trasferimento in luogo distanze da quello in cui opera la consorteria, sempre che non vi siano elementi dai quali desumere la continuità della partecipazione. Quanto detto non comporta affatto che vi sia una sorta di inversione dell'onere probatorio, per effetto della quale spetterebbe all'imputato dimostrare il fatto negativo di non far più parte dell'associazione, essendo a quest'ultimo richiesto esclusivamente un onere di allegazione di fatti circostanziati che, sottoposti al necessario controllo secondo le ordinarie regole del riparto probatorio, non consentano di ritenere, neppure secondo la regola del ragionevole dubbio, l'effettiva cessazione dell'adesione al sodalizio. Nel caso di specie, si ritiene che la RT di appello abbia correttamente applicato tale principio, distinguendo la posizione di quegli associati rispetto ai quali era in concreto emerso un momento di cesura rispetto all'adesione al sodalizio, rispetto a quella dei restanti imputati per i quali non vi era alcun elemento indicativo dell'interruzione dell'appartenenza, bensì emergeva esclusivamente il mancato accertamento di condotte specifiche dopo una determinata epoca. Il fatto che le indagini si siano concentrate, per ciascun imputato, in un periodo necessariamente limitato, non consente affatto di ritenere che, a decorrere dall'ultimo episodio accertato, si debba ritenere la cessazione della permanenza, proprio perché tale conclusione presuppone l'accertamento dell'effettiva interruzione dei rapporti tra il singolo partecipe e l'associazione. 19.5. Le osservazioni sopra svolte consentono di ritenere che i ricorsi formulati dai singoli imputati debbano essere rigettati, posto che ciascuno di essi si è limitato essenzialmente ad individuare l'ultimo atto di indagine che lo vedeva coinvolto, ovvero l'ultimo reato fine contestato. Tali elementi, tuttavia, non sono idonei a far ritenere la rescissione del legame associativo, non essendo emersi elementi sia pur in forma dubitativa possano deporre a favore dell'effettiva che - interruzione dell'affiliazione. 20. L'ultimo motivo comune a più imputati è quello concernente il riconoscimento dell'aggravante dell'associazione armata, di cui all'art. 416-bis, 45 comma quarto, cod. pen. La sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'aggravante è stata oggetto di ricorso da parte di D'NN, Di EN, EP OR, UN, TA, PP, Di EO, ZE, LL, PI e RA;
i predetti, sia pur con motivi diversamente modulati, hanno fatto leva su un'argomentazione comune, evidenziando come le sentenze di merito avrebbero ritenuto sussistente l'aggravante sulla base del presupposto secondo cui le associazioni di stampo mafioso, notoriamente, hanno la disponibilità di armi. È stato sottolineato, inoltre, come neppure nella contestazione dei reati fine viene indicato l'utilizzo di armi, se non in episodi sporadici, il che corroborerebbe la tesi secondo cui il sodalizio in esame avrebbe agito senza l'impiego di armi. Gli imputati, infine, sottolineano come l'aggravante, pur avendo natura oggettiva, presuppone quanto meno la consapevolezza della disponibilità di armi da parte del sodalizio, sottolineando come tale elemento non sarebbe stato in alcun modo dimostrato. 20.1. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati, non confrontandosi con la costante giurisprudenza di questa RT, cui si ritiene di dare continuità, secondo cui, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa (Sez.2, n. 50714 del 7/11/2019, Caputo, Rv. 278010). Neppure l'ignoranza colpevole in ordine alla disponibilità di armi in capo all'associazione, pertanto, esclude la configurabilità dell'aggravante. Occorre aggiungere che, con specifico riguardo alle cosiddette "mafie storiche", la giurisprudenza ha ritenuto che la stabile dotazione di armi costituisce un fatto notorio non ignorabile, proprio perché la disponibilità di armi rappresenta un elemento caratterizzante di tali particolari tipologie di associazioni criminali (con riguardo all'associazione denominata "cosa nostra" si veda Sez.1, n. 13008 del 28/9/1998, UN, Rv. 211901; analogo principio è stato affermato in relazione alla "ndrangheta" da Sez. 1, n. 44704 del 5/15/2015, Iaria, Rv. 265254). 20.2. Applicando tali principi al caso di specie, è agevole ritenere la correttezza del riconoscimento dell'aggravante, sia perché il sodalizio in questione nella sua suddivisione su base territoriale (San EP AT, MO ed - LT) costituisce un'articolazione dell'associazione mafiosa denominata - "cosa nostra". Si tratta, pertanto, di una "mafia storica", operante sul territorio di origine del sodalizio e rispetto alla quale non solo opera la notoria disponibilità di 46 armi, ma tale dato ha trovato anche puntuale riscontro, posto che sulla base delle intercettazioni è emersa la facilità con la quale gli imputati si procuravano agevolmente le armi di cui necessitavano (si veda pg. 111), peraltro curando di non detenerle stabilmente, proprio al fine di evitare di essere sorpresi nel possesso delle stesse. Emblematica, a tal riguardo, la vicenda relativa all'arresto di AN LS, in quanto trovato in possesso di un'arma detenuta illegalmente, commentata dai sodali con toni critici, data l'imprudenza commessa dal predetto, il quale avrebbe dovuto evitare di tenere con sé l'arma in questione. 21. Passando all'esame dei restanti motivi di impugnazione, è opportuno raggruppare l'esame dei ricorsi in relazione alle diverse contestazioni, in considerazione del fatto che, ove si tratti di addebiti formulati in concorso tra più soggetti, l'analisi della vicenda storica è necessaria comune ai diversi ricorrenti. 22. GN UN, con il quinto motivo di ricorso, ha impugnato la condanna il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 (capo 3), sostenendo per che la sentenza impugnata non avrebbe in alcun modo verificato l'effettiva violazione dell'obbligo di dimora. Il motivo è manifestamente infondato. UN era sottoposto all'obbligo di dimora presso il Comune di San EP AT, ciononostante, in data 4 luglio 2014 veniva monitorata la presenza del predetto presso la masseria "Vestaglio" unitamente ad AM. La RT di appello, rispondendo al motivo di impugnazione formulato sul punto, ha specificato che il luogo dell'incontro era sito nell'ambito del Comune di MO, come risultante dagli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria, sicchè correttamente è stata ritenuta la sussistenza del reato. 23. TR RO, MB La ER e EP D'NN hanno proposto ricorso avverso la condanna comminata in relazione al reato di cui all'art. 638 cod. pen., commesso ai danni di RO MI, mediante l'uccisione di alcuni capi di bestiame da quest'ultimo allevati (capo 4, contestato in concorso anche con DE Di ER). 23.1. I ricorrenti RO e La ER evidenziano l'imprecisione del capo di imputazione, posto che dagli atti risulterebbe che gli animali uccisi erano ovini, anziché bovini. I predetti, unitamente a D'NN, lamentano anche che le intercettazioni costituenti l'unica prova a loro carico non avrebbero un significato 47 univoco. Il solo RO deduce anche l'incertezza della sua individuazione quale uno dei partecipi. 23.2. I motivi sono manifestamente infondati, risolvendosi in una richiesta di rivalutazione in punto di fatto del materiale probatorio, peraltro, i ricorrenti non si confrontano con l'ampia motivazione resa sul punto dalla RT di appello. In particolare, è immune da censure la ricostruzione del fatto operata sulla base della localizzazione mediante GPS dell'autovettura utilizzata dai tre per recarsi in prossimità del luogo ove erano stati uccisi gli animali, nonché delle intercettazioni (si veda pg. 315 e 383), dalle quali emerge chiaramente che il gruppo, del quale facevano parte ricorrenti, aveva ucciso plurimi animali di proprietà del Tatasciore, né tale fatto può essere posto in dubbio dalla semplice imprecisione in ordine alla specie cui appartenevano gli animali (ovini piuttosto che bovini), ovvero sul numero. È pur vero che nelle intercettazioni gli autori del fatto fanno riferimento a numeri ben più alti degli animali effettivamente uccisi, ma si tratta chiaramente di una sorta di vanteria e, comunque, sono gli stessi interlocutori a far riferimento ad un numero non esattamente determinato. 23.3. Il solo La ER ha anche lamentato la carenza probatoria conseguente al fatto che non sia stata disposta una perizia volta a stabilire se gli animali fossero stati eventualmente uccisi a seguito dell'aggressione da parte di cani. La doglianza è manifestamente infondata, atteso che l'inequivoco contenuto delle intercettazioni, nel corso delle quali i correi discorrono del numero di animali uccisi, non lascia spazio a soluzioni alternative;
peraltro, essendo stato il giudizio trattato con il rito abbreviato, la richiesta di perizia andava proposta quale condizione di ammissione al rito. 23.4. Parimenti infondate e versate in fatto sono le censure relative all'individuazione del RO nel soggetto appellato come "Piè" nelle intercettazioni. La RT di appello ha sottolineato come l'appellativo è il diminutivo di TR, il ricorrente viene indicato da DE Di ER come suo nipote e tale rapporto parentale è stato riscontrato, infine, il RO risulta essere stato prelevato e riaccompagnato presso la sua abitazione in orari compatibili con la partecipazione al reato. 23.5. Manifestamente infondati sono i motivi di ricorso proposti da RO e La ER, i quali contestano il riconoscimento dell'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso. La RT di appello ha ampiamente e coerentemente motivato in ordine alle 48 ragioni, in punto di fatto, per le quali l'aggravante è stata ritenuta sussistente, sottolineando come il reato sia stato commesso nell'ambito del nuovo assetto di poteri che si andava delineando nella famiglia di MO, dopo l'arresto di VA UL. Il reato, pertanto, è strettamente collegato alle logiche interne del sodalizio mafioso, essendo finalizzato a rafforzare l'influenza del gruppo cui appartenevano D'NN e DE Di ER. 24. Avverso la condanna per il reato di tentata estorsione commesso ai danni dell'impresa OS Lo UD (capo 8) hanno proposto ricorso D'NN ed AM, concordemente sottolineando come dall'istruttoria non sarebbero emerse né la richiesta di denaro, né condotte integranti minacce, sia pur implicite. I motivi proposti da entrambi i ricorrenti sono manifestamente infondati. La RT di appello (si veda pg. 148 e seg. per AM;
pg. 387 e seg. per D'NN) ha richiamato le sommarie informazioni rese da ON e La CA - dipendenti dell'impresa del OS - i quali hanno concordemente riferito di essere stati avvicinati da AM e D'NN, i quali avanzavano richieste estorsive, sia pur formulando minacce non esplicite, ma evidenziando chiaramente la necessità di assecondare le richieste del gruppo criminale operante sul territorio ove l'impresa stava eseguendo i lavori. -La motivazione resa sul punto è immune da censure, né può darsi rilievo come richiesto dai ricorrenti alla mancanza di esplicite minacce e richieste di - denaro. Invero, la giurisprudenza di questa RT è consolidata nel ritenere che in tema di estorsione "ambientale", non è necessario che la vittima conosca l'estorsore ed il clan di appartenenza del medesimo, rilevando soltanto le modalità in sé della richiesta estorsiva, che, pur formalmente priva di contenuto minatorio, ben può manifestare un'energica carica intimidatoria - come tale percepita dalla vittima stessa alla luce della sottoposizione del territorio in cui detta richiesta è - formulata all'influsso di notorie consorterie mafiose (Sez.2, n. 22976 del 13/4/2017, Neri, Rv. 270175). Il principio si attaglia appieno al caso in esame, in cui il tentativo di estorsione è stato commesso con modalità tipiche del contesto mafioso, palesando il fatto che non si potessero svolgere lavori in un determinato territorio senza l'assenso del sodalizio ivi operante, sicché del tutto irrilevante è che non vi sia stata un'esplicita condotta minatoria, tanto più ove si consideri che i destinatari della richiesta hanno dichiarato di aver avvertito la perentorietà della richiesta e la provenienza della stesa da appartenenti ad ambienti criminali. 49 25. EP D'NN, con il quinto motivo di ricorso, ha impugnato la condanna emessa in relazione alla tentata estorsione posta in essere ai danni di ZO ZA (capo 9). Il motivo è infondato per le medesime ragioni esaminate al punto 24. Anche titolare di nel caso in esame, infatti, ci si duole del fatto che la persona offesa un supermercato - non avrebbe riferito di minacce esplicite. La RT di appello (si veda pg.389), con motivazione immune da censure, ha valorizzato le dichiarazioni rese dalla persona offesa, la quale ha riferito che D'NN si era presentato da lui dicendogli "dobbiamo mettere a posto San EP AT", frase ricollegata al ritrovamento di un proiettile nei pressi di un suo supermercato. Successivamente, peraltro, ZA era stato contattato anche da AM - sodale del D'NN il quale lo aveva invitato, sempre con frasi - criptiche, a "collaborare". Tali condotte vanno necessariamente lette con riguardo al contesto ambientale di riferimento e tenendo conto della caratura criminale dei soggetti intervenuti, dovendosi ritenere che correttamente i giudici di merito hanno ritenuto le sia pur larvate minacce ricevute dal ZA del tutto idonee ad integrare il tentativo di estorsione, non potendo tali condotte assurgere ad una spiegazione alternativa. 26. D'NN e EP OR hanno impugnato (rispettivamente con il sesto e terzo motivo di ricorso) la condanna per il danneggiamento commesso ai danni di ER IA (capo 10). Entrambi i motivi di ricorso sono infondati, posto che la RT di appello (si veda pg. 390 per D'NN e pg. 528 per EP OR) ha compiutamente ricostruito l'episodio, interpretando le plurime intercettazioni preparatorie rispetto al fatto di reato e dandone una lettura del tutto logica e coerente. 26.1. I ricorrenti non si confrontano adeguatamente con la motivazione sul punto resa dalla RT di appello, posto che il D'NN si limita ad ipotizzare che la sua presenza sul luogo dell'incendio dell'autovettura della IA sarebbe giustificato dal fatto che nelle vicinanze risiede il suocero. Si tratta di una spiegazione alternativa inidonea a sovvertire l'apparato motivazionale, peraltro il fatto che il D'NN frequenti i luoghi in questione, anche per la presenza dell'abitazione del suocero, non si pone in radicale contrasto con la ricostruzione recepita in sentenza. 26.2. Analoghe considerazioni valgono anche nei confronti di EP OR, posto che l'interpretazione delle plurime intercettazioni che hanno 50 preceduto e seguito il danneggiamento depongono sicuramente a favore della partecipazione del OR al fatto. Significativa è la conversazione tra IU e ZE, nel corso della quale IU spiega che "EP" era sceso dall'autovettura sulla quale si trovavano per lanciare, nell'autovettura della IA, una maglia intrisa di benzina cui veniva dato fuoco. 27. EP OR ha proposto impugnazione anche avverso gli ulteriori episodi di danneggiamento contestati ai capi 11) e 12). Anche in tal caso, tuttavia, i motivi sono infondati in quanto, per le ragioni in parte già evidenziate al punto 26.2, la RT di appello ha ritenuto la sicura identificazione del OR quale uno degli autori dei danneggiamenti sulla base della complessiva lettura delle intercettazioni, dalle quali emerge frequentemente il riferimento alle condotte tenute dal OR ed alla sua presenza, unitamente a ZE e IU nell'autovettura impiegata per realizzare gli episodi di danneggiamento in esame. 28. Avverso la tentata estorsione commessa ai danni di NI LU (capo 13) hanno proposto ricorso D'NN (con il settimo e decimo motivo), ZE (con il terzo motivo) e EP OR (con il secondo motivo). Sia pur con argomentazioni non del tutto sovrapponibili, i predetti deducono essenzialmente il vizio di motivazione relativo al fatto che, sulla base delle intercettazioni captate, non risulterebbe alcuna pretesa indebita avanzata nei confronti del LU, il quale non avrebbe affatto manifestato di esser stato intimidito. D'NN, inoltre, deduce anche l'insussistenza dell'aggravante dell'uso del metodo mafioso, mentre OR contesta la sua individuazione quale uno dei partecipi al fatto. 28.1. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati. La sentenza impugnata ha esaminato compiutamente i fatti oggetto di contestazione, fornendo una ricostruzione logica e coerente delle intercettazioni (si veda pg.308 e seg. per D'NN; pg.305 per ZE e pg. 535 per OR), dalle quali emerge come l'azione intimidatoria nei confronti del LU fosse stata preventivamente autorizzata dal vertice del sodalizio, all'epoca rappresentato da RE NT. Il LU, tuttavia, reagiva alle richieste del D'NN e dei suoi correi, tant'è che ne seguiva una riconciliazione, testimoniata dai contatti tra il D'NN ed il LU e da un incontro, monitorato dalla polizia giudiziaria, cui partecipava anche IU, PI ed NT. 51 La RT di appello si è anche fatta carico di rispondere alle critiche sollevate dai ricorrenti, i quali sottolineavano come il LU, nelle dichiarazioni rese dinanzi al giudice dell'udienza preliminare, aveva escluso di aver ricevuto richieste estorsive, tuttavia, tale affermazione non veniva ritenuta attendibile, in considerazione dell'appartenenza dello stesso LU al medesimo contesto ambientale. In conclusione, si ritiene che i motivi di ricorso ripropongono le medesime doglianze, in punto di fatto, già esaminate in appello ed alle quali è stata data una risposta logica e priva di contraddizioni rilevabili nel giudizio di legittimità. 28.2. Parimenti infondato è anche lo specifico motivo concernente la ritenuta insussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, sollevato da D'NN, sia perché la doglianza non risulta espressamente proposta con l'appello, sia perché la complessiva motivazione dimostra inequivocabilmente come il reato sia stato commesso avvalendosi del metodo mafioso, facendo valere la nota appartenenza del D'NN e dei correi all'organizzazione criminale. Del resto, la stessa fase della "riconciliazione", attraverso l'intervento del vertice del sodalizio, dimostra come tutta la condotta sia connotata dal metodo mafioso. 29. EP D'NN, con l'ottavo motivo di ricorso, ha impugnato la condanna per il concorso nel furto, commissionato a ET CU, di un'autovettura dalla quale prelevare pezzi di ricambio per l'auto del D'NN (capo 16). -Il motivo è manifestamente infondato, posto che la RT di appello con motivazione immune da censure ha compiutamente ricostruito il fatto sulla base - delle plurime intercettazioni, dalle quali emerge in maniera inequivocabile l'esigenza del D'NN di reperire un'autovettura identica alla sua (pg. 399 e seg.). In particolare, D'NN si rivolgeva a SA NN il quale, a sua volta, contattava il CU. Una volta eseguito il furto, l'autovettura veniva consegnata presso una masseria appartenente a D'NN, il quale si recava a visionarla con la moglie. Successivamente, i Carabinieri si recavano nel punto in cui l'autovettura era stata consegnata, rinvenendo l'Alfa 147 provento di furto. A fronte della puntuale ricostruzione, il motivo di ricorso è del tutto generico limitandosi a riproporre questioni in fatto già ampiamente risolte in sede di merito. 30. La sentenza impugnata ha riconosciuto la sussistenza dei fatti relativi alle minacce rivolte ad SI TO (capo 18) ed alle successive lesioni personali arrecate a quest'ultimo (capo 19). 52 2 In relazione alla condanna per i suddetti reati ha proposto ricorso AM (con il quinto e sesto motivo), nonchè AL US (con il secondo motivo) limitatamente al concorso nelle lesioni personali. 30.1. I motivi di ricorso proposti da AM sono manifestamente infondati. È vero che, come dedotto dal ricorrente, la prova della sua responsabilità emergerebbe solo da intercettazioni captate inter alios (tra LU e LS), ma è altrettanto inequivocabile il tenore delle stesse, dalle quali emerge chiaramente che è stato AM a decidere prima il compimento dell'atto intimidatorio (consistito nel lasciare una testa di capretto dinanzi all'abitazione del TO) e poi l'aggressione dalla quale sono conseguite le gravi lesioni personali descritte nell'imputazione. In tal senso depongono le intercettazioni riportate nella sentenza impugnata (si veda pg.151 e seg.), dalle quali emerge che dopo un incontro avvenuto - LU e LS, dando atto di averpresso l'esercizio commerciale di AM - ricevuto l'assenso di AM, si organizzavano per realizzare l'atto intimidatorio, in particolare LU chiedeva a SA dove potessero prendere la testa di capretto. Peraltro, tale episodio non può essere letto disgiuntamente da quello relativo alle successive lesioni arrecate a TO (si veda pg. 156 e seg.). Anche in tal caso viene monitorato l'arrivo di LS presso l'esercizio commerciale di AM, ove prelevava DE Di ER. Successivamente, dopo che l'aggressione si era consumata, LS, DE Di ER e LU venivano intercettati mentre si recavano da AM e, nel corso del tragitto, commentavano il fatto appena commesso ed, in particolare, DE Di ER riferiva di come e con quanto violenza avesse colpito il TO. Orbene, sulla base di tale dinamica risulta pienamente logica e non contraddittoria la ricostruzione del fatto compiuta dalla RT di appello, dovendosi ritenere che AM, pur non avendo materialmente partecipato ai reati in esame, ha svolto un determinante apporto causale, autorizzando e concorrendo all'organizzazione degli stessi, come dimostra che, prima e dopo la commissione dei fatti, gli autori si sono recati sempre da AM, il quale - come già visto in precedenza - rivestiva un ruolo preminente all'interno del sodalizio. 30.2. Il motivo di ricorso formulato nell'interesse di US, in relazione al capo 19, va rigettato. La difesa del US evidenzia un dato obiettivo, consistente nel fatto che il US non sembra fornire un apporto causale rispetto alle lesioni ed il suo coinvolgimento risulterebbe solo in via indiretta, in quanto in una conversazione captata tra il LU ed il LS, quest'ultimo specificava che con lui c'era anche 53 "AL", individuato nel US. Invero, la RT di appello si è fatta carico di rispondere alla doglianza difensiva, fornendo una motivazione che, per quanto sintetica, dà conto dell'esistenza di ragioni sufficienti a far ritenere che US, pur non partecipato materialmente al reato, abbia concorso, avvisando AM del giorno e dell'ora in cui LU e LS sarebbero andati a prendere il terzo soggetto (identificato in DE Di ER) che, come si è visto in precedenza, ha materialmente preso parte all'aggressione. Nel contesto di riferimento, pertanto, US risulta edotto della programmata aggressione fisica e della sua esecuzione, realizzando una sicura condotta agevolatrice, nel momento in cui si è prestato a riferire ad AM il messaggio di LS (si veda pg. 280 e 281). Una volta avvenuta l'aggressione, inoltre, era proprio US che, in accordo con LU e LS, avrebbe dovuto darne comunicazione a PI, circostanza che fornisce ulteriore riprova della sua piena partecipazione al fatto. 31. LA PI, con il terzo e quarto motivo di ricorso, ha impugnato la condanna per il reato di minaccia aggravata dal metodo mafioso posta in essere ai danni di NO ZE (capo 20). I motivi sono infondati. Per quanto concerne, in particolare, la doglianza relativa alla valutazione delle intercettazioni nelle quali venivano riferite circostanze apprese de relato, si richiama quanto già detto nella parte generale. A ciò si aggiunga che la valutazione data dalla RT di appello (pg. 716) appare del tutto coerente con il contesto generale, lì dove LS e LU, parlando di O" - identificato con insindacabile giudizio di merito nello PI - riferiscono che questi avrebbe detto a ZE che doveva andar via da MO (fatto effettivamente verificatosi), proprio in conseguenza della contrapposizione che si era venuta a creare, avendo il ZE assunto comportamenti contrari alle indicazioni ricevute (si rinvia a quanto evidenziando trattando la posizione di ZE al punto 17). In definitiva, quindi, è pur vero che gli elementi probatori a carico di PI sono numericamente limitati, ma questi si inseriscono coerentemente nella ricostruzione complessiva dei rapporti che si erano venuti a creare tra ZE e gli altri associati, di modo che la lettura fornita dalla RT di appello risulta immune da censure. Per quanto concerne, invece, l'aggravante relativa all'uso del metodo mafioso è sufficiente evidenziare come il fatto sia intrinsecamente connaturato alla 54 gestione dei rapporti associativi e la minaccia faceva chiaramente leva sul fatto che, pur essendo formulata dal singolo partecipe, era palese che si trattava di una decisione imputabile all'associazione in quanto tale. Infine, in merito all'aggravante dell'uso delle armi, vale il richiamo a quanto osservato nella parte generale relativa alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. 32. Avverso la condanna per il reato di tentata violenza privata posta in essere ai danni di MB, AN e EL CA (capo 22) ha proposto impugnazione il solo AM, sostenendo che l'unico elemento di prova a suo carico sarebbe costituito dall'intercettazione del 27/2/2015 che, tuttavia, è la medesima indicata anche a sostegno del mandato a porre in essere le minacce ai danni del TO. Il motivo è manifestamente infondato. Invero, a carico dell'AM vi sono quanto meno due distinte conversazioni, nelle quali LS e LU discorrono dell'incarico ricevuto da "A (individuato nell'AM) per risolvere "il fatto di CA". Le conversazioni trovano riscontro nell'effettiva aggressione subita dai fratelli CA, oggetto di denuncia, nella quale le persone offese riferivano anche delle minacce ricevute. In tale quadro, non vi sono elementi per porre in dubbio l'interpretazione - in punto di fatto recepita dalla RT di appello, specie ove si consideri che il ruolo - ricoperto da AM era pienamente coerente con la condotta consistita nell'impartire a LS l'incarico di "risolvere il problema" insorto tra i CA e EP AT (titolare di una concessionaria auto), il quale lamentava il mancato pagamento del prezzo dovuto dai CA a seguito della consegna di un furgone. 33. In ordine al reato di detenzione di stupefacenti per il quale è stato condannato AN LL (capo 26) questi, con il quarto motivo di ricorso, si duole dell'illogicità dell'interpretazione delle intercettazioni data dalla RT di appello. Il motivo è manifestamente infondato, per le ragioni esposte nella parte generale, sui limiti nel giudizio di cassazione in ordine all'interpretazione e valutazione delle intercettazioni. Peraltro, dalla lettura dei brani riportati in sentenza (pg. 631), non emerge alcuna manifesta illogicità, posto che ZE, parlando con IU dell'arresto di EP La RT, materiale detentore dello stupefacente, si esprimeva in 55 maniera palese, nel senso che la droga era stata da lui fornita per provvedere allo spaccio. 34. GN UN, con il sesto e settimo motivo di ricorso, ha impugnato la condanna per il reato di estorsione aggravata commessa ai danni di EP AR, contestata al capo 27. I motivi sono manifestamente infondati. Il ricorrente, infatti, si limita ad indicare un brano di una conversazione intercettata, sostenendo che tale elemento non consentirebbe di ritenere provata la commissione del reato. Si tratta di una lettura parziale delle risultanze probatorie che non si confronta con la motivazione contenuta nella sentenza di appello (pg.255 e seg.), lì dove si dà atto dei contatti intercorsi tra UN e AR e, soprattutto, si sottolinea come sia stato proprio quest'ultimo ad indicare ai carabinieri il luogo di rinvenimento del furgone che gli era stato rubato e, per il cui recupero, era intervenuto il UN. Parimenti infondato è l'ulteriore motivo di ricorso con il quale si contesta l'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, dovendosi condividere le considerazioni sul punto svolte dalla RT di appello, dove stigmatizza come l'intervento del UN sia frutto della sua notoria appartenenza al sodalizio, qualità che garantiva al AR il recupero del furgone. Inoltre, dalle intercettazioni è anche emerso che la somma versata dal AR era richiesta in parte per consentire il recupero del furgone e, in parte, per la futura "protezione". 35. Con l'ottavo motivo di ricorso, GN UN ha impugnato la condanna per il reato di coltivazione di cannabis, contestato sub capo 28, sostenendo che sarebbe stata ipotizzabile, al più, una mera connivenza non punibile. Anche tale motivo di ricorso è manifestamente infondato. La sentenza di appello ha ricostruito compiutamente il fatto, dando atto di come GN UN fosse costantemente informato dell'andamento della coltivazione, impartendo anche ordini a chi se ne occupava materialmente (in particolare, ZO SI). 36. I motivi di impugnazione proposti da NI Lo ON e AN Di EN, in ordine alla condanna per i capi di imputazione contestati sub 31) e 32), possono essere esaminati congiuntamente, stante l'unitarietà del fatto consistente nella detenzione e porto illegale di un'arma da sparo utilizzata per 56 l'uccisione di alcuni capi di bestiame appartenenti a AN ON. La sentenza impugnata ha fornito una ricostruzione compiuta dei fatti ed immune dai denunciati vizi logici. Invero, le intercettazioni eseguite dimostrano in maniera inequivocabile la disponibilità di un'arma da sparo (si veda pg. 601 e seg., lì dove si parla delle relative munizioni), come pure è innegabile che l'arma era destinata ad eseguire un reato, tant'è che il Lo ON si preoccupa di dover mettere il cappuccio per occultare il viso. Altrettanto eloquenti sono le conversazioni nelle quali Lo ON e Di EN commentano l'uccisione di alcuni animali (pg. 602) senza neppure usare un linguaggio criptico, il che esclude in radice possibili vizi motivazionali in ordine all'interpretazione delle intercettazioni. A fronte di tali elementi, è del tutto irrilevante che l'arma non sia stata compiutamente individuata, essendone certa la disponibilità e l'utilizzo al fine di commettere un reato, che rientrava appieno nell'attività del sodalizio essendo, nel caso di specie, rivolta a punire AN ON per condotte ritenute inappropriate. Lo ON ha contestato anche il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche che, invero, sono state motivatamente escluse dalla RT di appello. Parimenti infondata è la doglianza in ordine alla concessione della provvisionale in favore della parte civile, posto che è stato accertato un reato comportante un danno patrimoniale, la cui esatta quantificazione non potrà che svolgersi dinanzi al competente giudice di merito, senza che la provvisionale possa ritenersi del tutto incongrua rispetto al danno arrecato. 37. NI OR ha impugnato la condanna disposta in relazione al capo 34), relativo alla detenzione e cessione, a AN Di EN, di un'arma comune da sparo. I primi due motivi sono manifestamente infondati, risolvendosi nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze probatorie, senza, peraltro, confrontarsi appieno con la condivisibile motivazione delle sentenze di merito. Invero, è proprio AN Di EN che, subito dopo l'incontro con OR, discorre con MM LI parlando della disponibilità di un'arma (si fa riferimento anche al numero di "colpi"), non essendo altrimenti interpretabile l'oggetto della conversazione ed, in particolare, la cautela mostrata a fronte del rischio di essere sottoposti a controlli da parte delle forze dell'ordine (pg.504 e seg.). Tali conversazioni, peraltro, seguono immediatamente l'incontro monitorato 57 dalla polizia giudiziaria tra Di EN e OR che, a sua volta, era stato preceduto da conversazioni finalizzate ad adottare cautele, che si giustificavano solo in considerazione dell'illiceità della condotta in atto. 37.1 Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge, conseguente al mancato riconoscimento dell'assorbimento della condotta di detenzione in quella di cessione dell'arma. Si tratta, evidentemente, di due condotte naturalisticamente distinte e non necessariamente concomitanti. Come è stato già affermato con riguardo alla similare ipotesi della detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, sussiste il concorso di reati nel caso in cui le differenti azioni tipiche sono distinte sul piano cronologico, mentre è configurabile il concorso formale qualora le condotte siano contestuali e poste in essere dal medesimo soggetto (si veda, in relazione alla detenzione cessione di stupefacenti, Sez.3, n. 8163 del 26/117/2009, Merano, Rv. 246211; Sez. 6, n. 22549 del 28/3/2017, Gitti, Rv. 270266). Applicando tali principi al caso di specie, risulta agevole escludere l'assorbimento, posto che la detenzione dell'arma da parte di NI OR era evidentemente iniziata prima ed a prescindere dalla successiva cessione a Di EN, sicchè le due condotte sono - sotto il profilo cronologico - del tutto autonome e tali da poter dar luogo al concorso materiale di reati. 37.2. Manifestamente infondato è quarto motivo di ricorso, relativo al riconoscimento della recidiva, avendo la RT di appello esaustivamente motivato, con giudizio di merito non sindacabile in questa fase, come il reato commesso da OR era dimostrativo della particolare propensione dell'imputato a commettere reati della stessa indole, essendo questi stato già condannato per associazione di stampo mafioso, oltre che per il reato di associazione finalizzata alla commissione di rapine. 37.3. Il quinto motivo, concernente la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 5 della l.n. 895 del 1967, è manifestamente infondato, atteso che le modalità della condotta ed il contesto nel quale si inserisce sono tali da escludere la possibilità di considerare il fatto come lieve. 37.4. Con il sesto motivo, OR deduce la violazione del divieto di reformatio in peius sul presupposto che, in primo grado, la recidiva era stata applicata in misura inferiore alla metà della pena base, mentre in appello l'aumento era stato della metà. In realtà, la RT di appello accogliendo il motivo di impugnazione concernente la rideterminazione della pena ha correttamente individuato il reato- più grave nell'ipotesi di cui all'art. 1 e 7 della l.n. 895 del 1967, rideterminando 58 l'aumento per la continuazione. Una volta resasi necessaria la rideterminazione complessiva dei parametri di commisurazione della pena, non determina la violazione del divieto di reformatio in peius la rimodulazione dell'aumento per la recidiva, posto che l'esito finale del computo risulta comunque favorevole per l'imputato (in primo grado condannato ad anni 3 di reclusione ed €8.200,00 di multa, ridota in appello ad anni 2 e mesi 2 di reclusione ed €8.200,00 di multa). Infine, manifestamente infondato è il settimo motivo concernente il diniego delle attenuanti generiche, essendo ampiamente motivata e condivisibile l'argomentazione adottata sul punto dalla RT di appello (p.509). 38. AN Di EN ha impugnato la condanna relativa al reato di detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma comune da sparo (capo 35) e di detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola calibro 32 (capo 37). Per quanto concerne il primo episodio, deve premettersi che il fatto è direttamente collegato alla accertata detenzione contestata ad NI OR, il quale avrebbe ceduto l'arma a Di EN, pertanto, valgono le considerazioni in precedenza svolte, non emergendo il vizio di motivazione denunciato dal ricorrente con il quarto motivo. 38.1. Analoghe considerazioni valgono anche con riguardo al quinto motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla accertata detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola calibro 32. La motivazione della sentenza impugnata è immune da censure e si fonda sul fatto che Di EN, unitamente a MM LI, si era recato presso il soggetto che aveva fornito l'arma, subito dopo il Di EN, parlando con LI, affermava chiaramente di avere con sé una pistola (vedi pg. 466). Nel corso di una successiva conversazione Di EN chiede a VA AT LI se ha "confetti di trentadue", domanda che, secondo l'interpretazione incensurabile in questa sede, è stata ritenuta dai giudici di merito come indicativa del calibro dei proiettili di cui l'imputato necessitava. Tale conclusione è confermata anche dalla successiva intercettazione dei colloqui tra Di EN e Lo ON, nel corso dei quali il primo fa sempre riferimento a "trentadue". 39. MM LI, con i primi due motivi di ricorso, ha impugnato la condanna per i reati contestati ai capi 35) e 37, di cui si è già detto in relazione alla posizione del coimputato Di EN. I primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati, tendendo a sovvertire le risultanze cui sono pervenuti i giudici di merito, fornendo una lettura 59 parziale delle risultanze istruttorie e non confrontandosi con quegli elementi indiziari che, proprio in considerazione della loro precisione e gravità, consentono da soli considerati di pervenire alla condanna. La lettura delle intercettazioni fornita dai giudici di merito, infatti, è immune da censure lì dove evidenzia come MM LI sia nel primo che nel secondo episodio ha sempre accompagnato Di EN presso il soggetto che doveva fornire le armi ed, in ciascuna di tali occasioni, subito dopo la consegna commentava in maniera sostanzialmente chiara, senza neppure il ricorso a linguaggi criptici, la tipologia di arma ricevuta. Tali dati, uniti congiuntamente al tracciamento mediante GPS dei movimenti e, quindi, alla riscontrata presenza del LI in prossimità dei luoghi ove è avvenuta la consegna delle armi, consentono di ritenere corretta la motivazione. 39.1. Destituita di fondamento è anche la censura concernente la presunta carenza di offensività del fatto, sostenuta dal ricorrente sul presupposto che - non essendo state sequestrate le armi - non se ne potrebbe affermare la loro funzionalità. Si tratta di un'argomentazione meramente ipotetica, che non tiene conto del fatto che, sulla base delle intercettazioni, le armi dovevano essere sicuramente operanti, tant'è che il problema di Di EN era reperire le munizioni. 39.2. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge in merito al mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 5 l.n. 895 del 1967. La doglianza è manifestamente inammissibile, posto che il fatto non presenta alcun profilo di minor offensività, tanto più perché si inserisce in un contesto criminale di elevato spessore. 40. NO MA, condannato per il reato di favoreggiamento reale a seguito di riqualificazione dell'originaria contestazione di ricettazione (capo 39), con i primi due motivi deduce il vizio di motivazione, sostenendo che la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente valutato gli elementi emersi a suo carico. I motivi, esaminabili congiuntamente, sono manifestamente infondati, posto che la RT di appello ha compiutamente valutato, fornendo una lettura logica e non contraddittoria, le intercettazioni dalle quali emerge chiaramente come MA si sia messo a disposizione ed abbia collaborato con SA NN e CO La VA, per consentire al primo di conseguire il profitto del furto di un escavatore in precedenza eseguito. Il tenore dei colloqui (pg.613 e seg.), infatti, depone univocamente nel senso della piena consapevolezza di MA in ordine alla natura illecita dell'attività 60 svolta da NN. Rispetto a tali elementi, il ricorrente propone una lettura alternativa che per le ragioni già esposte nella parte generale -non può condurre - ad una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quanto coerente e logicamente accertamento dalle conformi sentenze di merito. 40.1. Analoga conclusione vale per il terzo motivo di ricorso, concernente l'applicazione dell'aumento per la recidiva ed il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Anche a tal riguardo, infatti, la RT di appello (pg.619) ha sia pur sinteticamente offerto un'adeguata e condivisibile motivazione, essendo stato chiaramente messo in evidenza come i plurimi precedenti per reati contro il patrimonio costituiscono riprova della capacità a delinquere dell'imputato. 41. Passando all'esame dei motivi attinenti al trattamento sanzionatorio, limitatamente a quelli per i quali non si è data già risposta nei punti precedenti, si rileva che comuni a più imputati sono le doglianze relative all'eccessiva determinazione della pena, nonché al mancato riconoscimento delle generiche. Si tratta di motivi di ricorso che, pur nella diversità delle prospettazioni, risultano parimenti tutti inammissibili, posto che la sentenza impugnata, sia pur in forma sintetica e mediante il richiamo ai parametri di gravità della condotta analizzati nell'illustrazione del fatto di reato, dà pienamente conto delle ragioni che hanno condotto alla determinazione della pena e all'esclusione delle attenuanti generiche, senza che si possa in alcun modo individuare una manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. Una volta accertato che il giudice di merito ha compiuto e, sia pur sinteticamente, motivato la valutazione in ordine all'esclusione delle attenuanti generiche, tale giudizio non è sindacabile in sede di legittimità, atteso che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed idoneo a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (da ultimo, Sez.2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Ne consegue che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 41.1. Conclusioni analoghe valgono per quanto concernente il riconoscimento 61 50 della recidiva, parimenti contestato dagli imputati così come indicato nei motivi di ricorso. Anche in tal caso, infatti, la sentenza di merito ha compiutamente valutato le singole posizioni, non limitandosi affatto ad applicare gli aumenti per la recidiva sulla base del mero riscontro di precedenti condanne. Con riguardo a ciascun imputato, sia pur sinteticamente, il giudice di merito ha dato atto delle ragioni poste a fondamento dell'accertamento della concreta significatività del nuovo episodio in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, avuto altresì riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo. 41.2. Qualche considerazione ulteriore merita l'ottavo motivo di ricorso proposto da AM, il quale contesta l'eccessività della pena, motivata sulla base del presunto svolgimento di un ruolo apicale, nonostante gli sia stata contestata la mera partecipazione al sodalizio. Il motivo è manifestamente infondato, posto che ad AM, proprio perché considerato quale mero partecipe, non sono stati applicati i limiti edittali previsti per i capi e promotori. Il giudice del merito ha, tuttavia, valutato che AM pur non rivestendo posizioni di vertice nel sodalizio - svolgeva comunque un ruolo sovraordinato rispetto ad altri partecipi, rilevante ai fini della graduazione della pena. Si tratta di una motivazione del tutto coerente con le emergenze processuali, mediante la quale la RT di appello ha compiutamente esercitato il potere di graduare, nei limiti di cui all'art. 133 cod. pen., la pena in concreto irrogata. 41.3. GN UN, oltre alle contestazioni comuni agli altri imputati in relazione al riconoscimento della recidiva, al diniego delle generiche ed all'eccessività della determinazione della pena, con l'undicesimo motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen. ritenendo che gli aumenti di pena per le circostanze aggravanti ad effetto speciale sarebbero stati erroneamente calcolati. Assume il ricorrente che la pena sarebbe stata illegittimamente determinata, applicando l'aumento per l'aggravante prevista dall'art. 71 d.lgs. n. 159 del 2011, ritenuta più grave di quella prevista dall'art. 416, comma 4, cod. pen., per poi procedere all'ulteriore aumento per la recidiva. La RT di appello ha esaminato la questione, dando atto di come a prescindere dal computo seguito l'esito finale è corretto, posto che l'aumento, in - punto di fatto motivato dalla ricorrenza della recidiva, è stato comunque contenuto entro i limiti di cui all'art. 63, comma 4, cod. pen. Si tratta di una conclusione pienamente condivisibile, posto che il riferimento 62 alla recidiva ha costituito il motivo in fatto per giustificare l'aumento, comunque dovuto, e la pena in concreto irrogata rientra appieno nei limiti di legge. 41.4. Con il dodicesimo motivo di ricorso, GN UN ha dedotto che la RT di appello, pur avendo riconosciuto la continuazione tra i reati oggetto del presente giudizio e quelli per i quali era già intervenuta condanna definitiva, non avrebbe provveduto a valutare i reati già accertati per poi compararli con quelli oggetto di giudizio e rideterminare l'aumento per ciascun reato satellite, inoltre, non vi sarebbe stata alcuna motivazione in merito all'individuazione del reato più grave. Invero, dalla lettura della motivazione emerge che la RT di appello ha correttamente individuato nel reato di cui all'art. 416-bis, comma 2, cod. pen. il reato più grave, anche rispetto alle due ipotesi di estorsione aggravata già giudicate e poste in continuazione. Sia pur implicitamente, quindi, la RT ha ritenuto che l'ipotesi associativa dovesse ritenersi più grave rispetto ad episodi estorsivi che, pur se aggravati ai sensi dell'art.7 d.l. n. 152 del 1991, costituivano estrinsecazione dell'appartenenza all'ambiente mafioso di GN UN Partendo da tale dato, sono stati apportati gli aumenti per ciascun reato posto in continuazione, senza che possa costituire motivo di illegittimità nella determinazione della pena il fatto che la RT di appello abbia ritenuto di non mutare la quantificazione degli aumenti per i reati satelliti compiuti dal primo giudice, limitandosi a determinare l'aumento per gli ulteriori reati posti in continuazione. 42. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, vanno rigettati i ricorsi proposti da DE Di ER SE, LL AN, D'NN EP, OR EP, TA VA, LS AN, US AL, Di EO RE, PI LA, RA VA e PP AN AT, che condanna al pagamento delle spese processuali. Mentre, devono essere dichiarati inammissibili, in quanto basati su motivi manifestamente infondati, i ricorsi proposti da UN GN, AM NI, Di EN AN, OL EP, Lo ON NI, OR NI, LI MM, MA NO, ZE NO, La ER MB e RO TR, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle Ammende. 42.1. Vanno confermate le statuizioni civili, con condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese di costituzione, liquidate in euro 3.510,00, oltre Iva e CPA per ciascuna delle parti civili indicate in dispositivo. 63
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di DE Di ER SE, LL AN, D'NN EP, OR EP, TA VA, LS AN, US AL, Di EO RE, PI LA, RA VA e PP AN AT, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di UN GN, AM NI, Di EN AN, OL EP, Lo ON NI, OR NI, LI MM, MA NO, ZE NO, La ER MB e RO TR, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle Ammende. Condanna inoltre il solido AM NI, UN GN, LS AN, TA VA, US AL, ZE NO, D'NN EP, DE Di ER SE, Di EN AN, Di EO RE, OR EP, PP AN AT, LL AN, OL EP, PI LA, RA VA al pagamento delle spese di costituzione e difesa sostenute nel presente grado dalle parti civili Centro studi e di iniziative culturali Pio La Torre, Associazione per la lotta contro le illegalità e le mafie NI TO, Associazione Antiracket e Antiusura Solidaria S.C.S., Associazione S.O.S. impresa RM, Confesercenti confederazione italiana imprese commerciali, turistiche e dei servizi Provinciale di RM, Confcommercio imprese per l'Italia RM, - le spese liquidate in complessivi euro 3.510,00, oltre Iva e CPA;
condanna in solido AM NI, LS AN, TA VA, UN GN, US AL, ZE NO, D'NN EP, DE Di ER SE, Di EN AN, OR EP, LL AN, PI LA al pagamento delle spese di costituzione e difesa sostenute nel presente grado dalla parte civile Comune di MO, liquidate in euro 3510,00, oltre Iva e CPA;
condanna in solido AM NI, UN GN, D'NN EP, DE Di ER SE, Di EN AN, PI LA al pagamento delle spese di costituzione e difesa sostenute nel presente grado dalla parte civile Comune di San EP AT e Comune di San Cipirello, liquidate in euro 3510,00, oltre Iva e CPA;
condanna Di EN AN e Lo ON NI in solido al pagamento delle spese di costituzione e difesa sostenute nel presente grado dalla parte civile AN ON liquidate in euro 3510,00, oltre Iva e CPA;
64 Condanna AM NI e LS AN in solido al pagamento delle spese di costituzione e difesa sostenute nel presente grado dalle parti civili MB CA, AN CA e EL CA, ammessi al patrocinio a spese dello Stato nella misura che sarà liquidata dalla competente RT di appello, con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115 del 2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso il 14 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente OR Fidelbo Paolo Di Geronimo حسميرا 1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA L 13 GEN 2022 A M E R IL CANCELLIERE E. Patrizia Di Lawenzio 65