Cass. pen., sez. I, sentenza 12/09/2017, n. 7392
CASS
Sentenza 12 settembre 2017

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Massime1

In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che, pur non avendone effettiva consapevolezza, ignori per colpa il possesso di armi da parte degli associati, per l'accertamento del quale ben può assumere rilievo il fatto notorio della detenzione di strumenti di offesa in capo ad un determinato sodalizio mafioso, a condizione che detta detenzione sia desumibile da indicatori concreti - quali fatti di sangue ascrivibili al sodalizio o risultanze di titoli giudiziari, intercettazioni, dichiarazioni od altre fonti - di cui il giudice deve specificamente dare conto nella motivazione del provvedimento.

Commentario1

  • 1L'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di stupefacenti
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 9 dicembre 2025

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 12/09/2017, n. 7392
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7392
Data del deposito : 12 settembre 2017

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