Sentenza 2 ottobre 2014
Massime • 2
In materia di prove, le dichiarazioni rese da persona nei cui confronti siano emersi, nel corso di attività ispettiva, anche semplici dati indicativi di un fatto apprezzabile come reato sono inutilizzabili nel caso in cui esse siano state assunte in violazione delle norme poste dal codice di rito a garanzia del diritto di difesa. (Fattispecie relativa a dichiarazione resa ad ispettore di istituto previdenziale).
Nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. (Fattispecie in tema di dichiarazione indiziante resa a funzionario Inps nell'ambito di attività ispettiva, in assenza delle garanzie di difesa previste dal codice di rito).
Commentari • 18
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L'esame ematico, a differenza di quello delle urine, ha una valenza probatoria prossima alla certezza quanto all'attualità degli effetti di alterazione dati dal principio attivo assunto. In relazione al reato previsto dall'art. 187 cod. strada, a rilevare non è la condotta di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato d'alterazione psicofisica determinato da tale assunzione: ne deriva che la mera alterazione, tale da incidere sull'attenzione e sulla velocità di reazione dell'assuntore, di per sé non è rilevante, se non se ne dimostra l'origine; l'accertamento richiesto, quindi, deve riguardare sia l'avvenuta assunzione, sia le …
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L'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. stabilisce che «quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice». Dalla semplice lettura emerge che la norma presuppone, per la sua applicazione, un'attività di vigilanza o ispettiva in corso di esecuzione specificamente prevista da disposizioni normative e la sussistenza di indizi di reato emersi nel corso dell'attività medesima. Solo in tal caso è richiesta l'osservanza delle disposizioni del codice di …
Leggi di più… - 3. Testimonianza in videocollegamento a distanza: consenso imputato non serve se .. (Cass. 5827/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 febbraio 2025
La prova testimoniale assunta “a distanza”, senza l'osservanza della disciplina ordinaria prevista dagli artt. 497 e seg. cod. proc. pen., in assenza del presupposto legittimante la deroga, ovvero il consenso delle parti, non è utilizzabile per la decisione ai sensi dell'art. 191, comma 1, cod. proc. pen. perché acquisita in violazione del divieto previsto dall'art. 496, comma 2 bis, cod. proc. pen., sistematicamente interpretato alla luce delle norme codicistiche in tema di esame testimoniale sia in sede di incidente probatorio che in dibattimento. Dal complesso di tali norme si evince che il legislatore ha considerato l'assunzione “in presenza” della testimonianza il sistema ordinario …
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Cass., Sez. IV, 23 aprile 2025, n. 16382, Shaba Bardhyl La vicenda.- Interessante sentenza della Corte di cassazione in tema di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni e dei requisiti necessari per ritenere il ricorso ammissibile. Il Tribunale, in sede di riesame, aveva confermato l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, il quale aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato per reati in materia di sostanze stupefacenti. Contro il provvedimento del tribunale del riesame, aveva proposto ricorso il difensore dell'indagato, eccependo l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, ma il ricorso è stato dichiarato …
Leggi di più… - 5. Registrazione in vivavoce è prova nel processo penale (Cass. 10079/24).https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 marzo 2024
La registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell'art. 234 cod. proc. pen., salvi gli eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa. Corte di cassazione sez. III penale ud. 10 novembre 2023 (dep. 8 marzo 2024), n. 10079 Presidente Aceto – Relatore Andronio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/10/2014, n. 3207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3207 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 02/10/2014
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - N. 2677
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - N. 17945/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA NE, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza del 02/12/2013 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Di Nicola Vito;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito per la ricorrente l'avv. Campanelli Luigi, in sostituzione dell'avv. Semeraro Luigi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha parzialmente confermato la pronuncia resa dal tribunale di Taranto che aveva condannato CA NE alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi tre di reclusione e 600,00 Euro di multa per il reato previsto dal D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, convertito con modificazioni nella L. 11 novembre 1983 n. 638
perché, quale titolare dell'omonima azienda agricola, ometteva di versare all'Inps di Taranto le trattenute assistenziali e previdenziali operare sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nel periodo 3 e 4 trimestre 2006.
2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza, ricorre, a mezzo del difensore, CA NE affidando il gravame a tre motivi con i quali deduce:
1) la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla fattispecie di reato contestata (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). 2) la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della prova ex art. 192 c.p.p., (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c). 3) l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità con riferimento all'art. 191 c.p.p., (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c).
Assume come la Corte territoriale abbia fondato l'erroneo convincimento circa la ritenuta responsabilità dell'imputata, in violazione dell'art. 192 c.p.p., sulla base dell'ammissione che la ricorrente avrebbe fatto all'ispettrice dell'Inps nel non aver pagato i contributi relativi al terzo e al quarto trimestre del 2006, riportandola in dibattimento attraverso una dichiarazione cartolare. Tale dichiarazione sarebbe stata poi erroneamente acquisita agli atti processuali e successivamente utilizzata dal giudice di prime cure, in violazione del diritto di difesa nonché dell'art. 191 c.p.p., senza che le parti avessero interloquito ed espresso il consenso all'acquisizione.
Il giudice d'appello, ritenendo detta dichiarazione come una confessione stragiudiziale di responsabilità, ha infine illogicamente motivato la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato la colpevolezza dell'imputata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
2. Le doglianze, censurando la gestione delle regole di giudizio in tema di valutazione della prova, sono strettamente connesse tra loro e vanno pertanto esaminate congiuntamente.
Va innanzitutto precisato come i Giudici del merito abbiano fondato l'affermazione di responsabilità sulla base del verbale di accertamento dell'Inps e della testimonianza dell'ispettrice, PP NC, che ha riferito circa il contenuto degli accertamenti eseguiti, scaturendo sia dalla prova documentale che dalla prova orale, entrambe peraltro incontestate, che la ricorrente omise di versare le ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nel periodo in contestazione (terzo e quarto trimestre del 2006).
Neppure sono state mosse precise contestazioni circa l'esito, indiscutibile ai fini dell'affermazione della responsabilità, degli accertamenti eseguiti e tantomeno è stata fornita la prova del versamento, nel periodo di comporto (tre mesi dalla notifica a mani della ricorrente del verbale di contestazione), delle somme corrispondenti alle ritenute operate.
La ricorrente si duole soltanto che, in aggiunta ai suddetti elementi, sia stata anche valorizzata una dichiarazione da essa resa al funzionario di vigilanza dell'Inps e raccolta per iscritto, con la quale ammetteva di aver effettivamente pagato i dipendenti, effettuato le ritenute ed omesso il versamento delle relative somme all'Inps.
Ne consegue che l'autosufficienza delle prove documentali, diverse dalla dichiarazione scritta rilasciata dalla ricorrente, e delle prove orali (testimonianza del funzionario Inps, PP NC), rendono del tutto ininfluente, nell'economia della prova, le doglianze formulate e che sono tutte incentrate sull'inutilizzabilità della dichiarazione, la quale effettivamente non può ritenersi equipollente ad una confessione stragiudiziale e neppure, a stretto rigore, ad un documento proveniente dall'imputato, apparendo piuttosto un elemento acquisito nell'ambito di un'attività ispettiva e di vigilanza e perciò governata dalle regole dettate dall'art. 220 disp. att. c.p.p., secondo le quali "quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice".
Ciò significa che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, devono ritenersi inutilizzabili le dichiarazioni rese da persona nei cui confronti siano emersi, nel corso dell'attività ispettiva, anche semplici dati indicativi di un fatto apprezzabile come reato e le cui dichiarazioni, ciononostante, siano state assunte in violazione delle norme poste a garanzia del diritto di difesa, atteso che il significato dell'espressione "quando (...) emergano indizi di reato" - contenuta nell'art. 220 disp. att. c.p.p. e tesa a fissare il momento a partire dal quale, nell'ipotesi di svolgimento di ispezioni o di attività di vigilanza, sorge l'obbligo di osservare le disposizioni del codice di procedura penale per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire ai fini dell'applicazione della legge penale - deve intendersi nel senso che presupposto dell'operatività della norma sia non l'insorgenza di una prova indiretta quale indicata dall'art. 192 c.p.p., bensì la sussistenza della mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall'inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata (Sez. U, n. 45477 del 28/11/2001, Raineri, Rv. 220291). Tuttavia occorre dare continuità al principio fissato da questa Corte per il quale, quando con il ricorso per cassazione si lamenti, come nella specie, l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza" (Sez. 6^, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452) perché gli elementi di prova acquisiti illegittimamente devono incidere, scardinandola, sulla motivazione censurata e diventano irrilevanti ed ininfluenti quando non abbiano, come nella specie, alcun peso reale sulla decisione del giudice di merito.
3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento e di versare, non ravvisandosi ragioni per ritenere che il ricorso sia stato presentato senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2015