Cass. pen., sez. III, sentenza 02/10/2014, n. 3207
CASS
Sentenza 2 ottobre 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In materia di prove, le dichiarazioni rese da persona nei cui confronti siano emersi, nel corso di attività ispettiva, anche semplici dati indicativi di un fatto apprezzabile come reato sono inutilizzabili nel caso in cui esse siano state assunte in violazione delle norme poste dal codice di rito a garanzia del diritto di difesa. (Fattispecie relativa a dichiarazione resa ad ispettore di istituto previdenziale).

Nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. (Fattispecie in tema di dichiarazione indiziante resa a funzionario Inps nell'ambito di attività ispettiva, in assenza delle garanzie di difesa previste dal codice di rito).

Commentari18

Mostra tutto (18)
  • 1Stupefacente nel sangue, guida è sempre reato? (Cass. 2020/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 gennaio 2025

    L'esame ematico, a differenza di quello delle urine, ha una valenza probatoria prossima alla certezza quanto all'attualità degli effetti di alterazione dati dal principio attivo assunto. In relazione al reato previsto dall'art. 187 cod. strada, a rilevare non è la condotta di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato d'alterazione psicofisica determinato da tale assunzione: ne deriva che la mera alterazione, tale da incidere sull'attenzione e sulla velocità di reazione dell'assuntore, di per sé non è rilevante, se non se ne dimostra l'origine; l'accertamento richiesto, quindi, deve riguardare sia l'avvenuta assunzione, sia le …

     Leggi di più…

  • 2Attività ispettive o di vigilanza: fonti di prova ed analisi di campioni.
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    L'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. stabilisce che «quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice». Dalla semplice lettura emerge che la norma presuppone, per la sua applicazione, un'attività di vigilanza o ispettiva in corso di esecuzione specificamente prevista da disposizioni normative e la sussistenza di indizi di reato emersi nel corso dell'attività medesima. Solo in tal caso è richiesta l'osservanza delle disposizioni del codice di …

     Leggi di più…

  • 3Testimonianza in videocollegamento a distanza: consenso imputato non serve se .. (Cass. 5827/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 febbraio 2025

    La prova testimoniale assunta “a distanza”, senza l'osservanza della disciplina ordinaria prevista dagli artt. 497 e seg. cod. proc. pen., in assenza del presupposto legittimante la deroga, ovvero il consenso delle parti, non è utilizzabile per la decisione ai sensi dell'art. 191, comma 1, cod. proc. pen. perché acquisita in violazione del divieto previsto dall'art. 496, comma 2 bis, cod. proc. pen., sistematicamente interpretato alla luce delle norme codicistiche in tema di esame testimoniale sia in sede di incidente probatorio che in dibattimento. Dal complesso di tali norme si evince che il legislatore ha considerato l'assunzione “in presenza” della testimonianza il sistema ordinario …

     Leggi di più…

  • 4Ricorso in cassazione o percorso ad ostacoli?
    Ersi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 9 giugno 2025

    Cass., Sez. IV, 23 aprile 2025, n. 16382, Shaba Bardhyl La vicenda.- Interessante sentenza della Corte di cassazione in tema di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni e dei requisiti necessari per ritenere il ricorso ammissibile. Il Tribunale, in sede di riesame, aveva confermato l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, il quale aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato per reati in materia di sostanze stupefacenti. Contro il provvedimento del tribunale del riesame, aveva proposto ricorso il difensore dell'indagato, eccependo l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, ma il ricorso è stato dichiarato …

     Leggi di più…

  • 5Registrazione in vivavoce è prova nel processo penale (Cass. 10079/24).
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 marzo 2024

    La registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell'art. 234 cod. proc. pen., salvi gli eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa. Corte di cassazione sez. III penale ud. 10 novembre 2023 (dep. 8 marzo 2024), n. 10079 Presidente Aceto – Relatore Andronio …

     Leggi di più…
Mostra tutto (18)

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 02/10/2014, n. 3207
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3207
Data del deposito : 2 ottobre 2014

Testo completo