Sentenza 6 febbraio 2018
Massime • 2
In materia di riesame delle misure coercitive, il termine di trenta giorni dalla decisione (differibile a quarantacinque), entro il quale deve essere depositata la motivazione dell'ordinanza che definisce il relativo procedimento incidentale, decorre dalla pubblicazione del dispositivo, integrata dal deposito attestato dalla cancelleria, e non dalla data di deliberazione in camera di consiglio.
In tema di rapina ed estorsione, la circostanza aggravante di cui all'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203 può concorrere con quella di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, richiamata dall'art. 629, comma secondo, cod. pen., in quanto la prima presuppone l'accertamento che la condotta sia stata commessa con modalità di tipo mafioso, pur non essendo necessario che l'agente appartenga al sodalizio criminale, mentre la seconda si riferisce alla provenienza della violenza o minaccia da soggetto appartenente ad associazione mafiosa, senza che sia necessario accertare in concreto le modalità di esercizio di tali violenza e minaccia, né che esse siano state attuate utilizzando la forza intimidatrice derivante dall'appartenenza all'associazione mafiosa.
Commentario • 1
- 1. Termine per decisione su richiesta di riesame e deposito ordinanzaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 5 marzo 2024
Come devono essere intesi il termine entro il quale deve intervenire la decisione sulla richiesta di riesame e quello per il deposito della successiva ordinanza del Tribunale. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l'Avvocato penalista, oltre che per i Giudici di pace o per gli aspiranti Avvocati, mettendo a loro disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale: Formulario annotato del processo penale dopo la Riforma Cartabia 1. La questione sul termine di decisione Il Tribunale di Catanzaro respingeva un'istanza di riesame proposta avverso un'ordinanza emessa dal …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2018, n. 4088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4088 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2018 |
Testo completo
04088-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 06/02/2018 ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI - Presidente - Sent. n. sez. 613/2018 DOMENICO FIORDALISI -Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE ROSA ANNA SARACENO N.41423/2017 FRANCESCO CENTOFANTI ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ER NI nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 23/06/2017 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;
lette/sentite le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. Udito il difensore E' presente l'avvocato PITTELLI GIANCARLO del foro di CATANZARO che conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato NAPOLI GIUSEPPE del foro di CROTONE che conclude per l'accoglimento del ricorso. ۶ ۱ Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza emessa in data 5 giugno 2017 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti, tra gli altri, di NT ER, classe 1971, sottoposto ad indagine per il reato di partecipazione ad associazione criminale di natura mafiosa (capo 1 della rubrica) e per i reati di concorso in malversazione a danno dello Stato (capi 46, 49, 59, 72, 81, 86, 92, 106, 114), in truffa aggravata (capi 115 e 117), in frode nelle pubbliche forniture (capo 116), in estorsione aggravata (capo 118), in usura aggravata (capo 119), in trasferimento fraudolento di valori (capo 130), reati tutti ulteriormente aggravati ex art. 7 L. n. 203 del 1991. c.d. "Affaire Misericordia",Gli addebiti hanno prevalentemente ad oggetto ossia la gestione da parte del sodalizio mafioso di Isola di Capo Rizzuto, a partire quanto meno dall'anno 2006 (non essendo state elevate contestazioni relative ad anni precedenti), delle ingenti risorse pubbliche erogate dallo Stato per l'assistenza ai migranti ricoverati nelle varie strutture del Centro di accoglienza di Sant'Anna. Gestione realizzata attraverso i subappalti conferiti dalla Fraternita Misericordia di Isola di Capo Rizzuto, di cui l'associato DO AC rivestiva la qualifica di Governatore, e, in particolare, attraverso la subfornitura del servizio di catering svolto da imprese di ristorazione gestite da intranei e dotate aziendalmente con denaro della consorteria.
2. Adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. dall'istanza di riesame del provvedimento restrittivo proposta dall'indagato, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'incidente cautelare, confermando la misura custodiale carceraria applicata al ricorrente.
2.1 Il provvedimento riferisce in premessa che le accuse trasfuse nelle indicate incolpazioni preliminari costituiscono l'approdo di ampie e prolungate indagini volte a contrastare la criminalità mafiosa attiva nel territorio di Isola di Capo Rizzuto, ove era stata registrata persistente e capillare presenza della consorteria mafiosa riconducibile alla famiglia EN, una delle associazioni più radicate nel panorama delinquenziale della provincia di Crotone, alla cui affermazione di supremazia criminale nei confronti delle altre cosche presenti sul territorio (in particolare il gruppo costituito dalle famiglie CO, MA, CO e AP), era riconducibile la lunga contrapposizione armata, costellata da numerosi delitti di sangue, protrattasi sino all'anno 2006 (come M 1 accertato, tra gli altri, dai processi c.d. Pandora, Ghibli e, da ultimo, dalla sentenza del GUP del Tribunale di Catanzaro del 4 novembre 2016). Contenuti dei più recenti provvedimenti giurisdizionali, dati conoscitivi fatti palesi dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, già intranei alle associazioni criminali di riferimento, esiti delle captazioni eseguite nel corso del presente procedimento davano conto -scrivono i giudici del riesame di un sostanziale mutamento degli equilibri criminali a partire dall'anno 2006 in poi, conseguente alla strategia di pacificazione, promossa da EN EP, alias TR, e sfociata nel ricompattamento dell'aggregazione criminale degli EN con i gruppi contrapposti facenti capo alla famiglia CO, al fine di meglio sfruttare la fonte inesauribile di erogazione di denaro pubblico che si riversava sul territorio per la gestione del centro di accoglienza dei migranti.
2.2 Il provvedimento ricorda che nel territorio isolitano sino all'aprile 2007 esistevano due distinte strutture per la gestione pubblica dei migranti: il centro di prima accoglienza (CPA) e il centro di permanenza temporanea e assistenza (CPT), istituito nel 2002 e chiuso, al pari degli altri centri presenti sul territorio nazionale, con provvedimento ministeriale del 20 aprile 2007. Dall'anno 2009 venivano create ulteriori due strutture che si affiancavano al CPA (d'ora in avanti semplicemente CDA, centro di accoglienza): il centro di accoglienza per i richiedenti asilo (CARA) ed il centro di identificazione ed espulsione (CIE). Fino al gennaio 2007 la Prefettura di Crotone aveva provveduto a stipulare i contratti, tramite affidamento diretto, per la fornitura dei pasti al CPA, mentre i servizi di assistenza per il CPT erano stati affidati alla Confraternita Nazionale delle Misericordie che, a partire dall'anno 2008 e sino a tutto il 2015, si era aggiudicata la gestione di tutte le strutture (CDA, CARA e CIE), con possibilità di subappaltare le prestazioni di servizio relative alla fornitura dei pasti, alla raccolta dei rifiuti speciali e alla fornitura di materiali per il kit degli ospiti, previo deposito in Prefettura della documentazione relativa ai contratti di affidamento dei servizi venti giorni prima dell'effettivo inizio del subappalto e provvedendo direttamente alla liquidazione delle prestazioni subappaltate con obbligo di documentazione dei pagamenti effettuati. La Confederazione Nazionale delle Misericordie aveva, a sua volta, affidato la gestione delle strutture di assistenza ai migranti alla sua articolazione periferica, la consociata Misericordia di Isola di Capo Rizzuto, e solo nel 2012 aveva formalizzato tale affidamento attraverso apposita scrittura privata. Nell'anzidetto arco temporale avevano operato, a mezzo di convenzioni stipulate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie, una serie di imprese e di società di catering e in particolare, per quanto di interesse in questa sede: La Vecchia Locanda di ER NT dal 2006 al 2007; La Vecchia Locanda di 2 AC FA dal 2007 al 2010; La Vecchia Locanda s.r.l. dal 2010 al 2011; la Quadrifoglio s.n.c. di ER QU dal 2011 al 2012; la Quadrifoglio s.r.l. dal 2013 al 2015. 2.3 Tanto precisato, il Tribunale ha considerato sorrette da gravi e convergenti indizi di colpevolezza tutte le ipotesi di accusa ascritte al ER, alla luce della dettagliata rassegna delle fonti di prova e della connessa ricostruzione delle specifiche attività compiute dall'indagato, partecipe alla cosca EN con il ruolo di organizzatore, esercitato mediante la gestione delle imprese di ristorazione, tutte riconducibili al sodalizio a prescindere dalle denominazioni commerciali via via assunte nel tempo, alle quali il coindagato DO AC, nella qualità di governatore della Misericordia di Isola di Capo Rizzuto, aveva subappalto il servizio di catering presso le varie strutture del Centro di accoglienza Sant'Anna in vista della distrazione degli ingenti finanziamenti pubblici in favore della "bacinella" della cosca, attività integrante la concorrente contestazione di malversazione aggravata e continuata. In particolare il Tribunale ha giudicato tutte le accuse, inclusa quella per il reato associativo mafioso con posizione apicale, avvalorate da convergenti dati desunti: -dal ruolo primario svolto dalla Confraternita Misericordia di Isola di Capo Rizzuto, che in qualità di ente gestore del campo profughi, pur non avendo direttamente partecipato alle gare di appalto, aveva provveduto senza soluzione continuità a subappaltare l'erogazione dei servizi, aggiudicati alla di Confederazione nazionale, a soggetti economici legati da un comune denominatore familiare-mafioso; dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, concordi nel riferire che la gestione del centro profughi era direttamente riconducibile alla cosca EN che vi provvedeva attraverso l'affiliato DO AC e le imprese di ristorazione gestite da fidati associati e finanziate dalla consorteria;
che i ristoratori preposti alla gestione del servizio mensa gonfiavano i costi in modo cf- tale che il sovrafatturato potesse essere suddiviso in parte uguali tra la consorteria, da un lato, e AC e il sacerdote RD OR, dall'altro; che lo OR, indicato come il padre biologico del AC, era stato colui che aveva proposto l'affare "Misericordia" a QU e EP EN, i quali ultimi avevano fornito a ER NT le risorse finanziarie per organizzare il servizio di erogazione dei pasti per le strutture del centro di accoglienza;
-dalle verificate relazioni esistenti tra imprese e società cui la Confraternita della Misericordia aveva subappaltato i servizi di catering, imprese tutte riconducibili ad un medesimo gruppo economico, in particolare a ER NT, ER AN, AC AN, i quali, già dall'anno 2004, avevano costituito 3 una società di fatto per la fornitura dei pasti al centro di accoglienza di Sant'Anna e agli istituti di istruzione di Isola di Capo Rizzuto, provvedendovi attraverso società formalmente intestate al circuito familiare;
- dalle dichiarazioni dei collaboratori IO, LI e RA che avevano indicato ER NT, il cugino di questi, ER AN, e AN AC come elementi intranei all'organizzazione 'ndranghetistica isolitana, gestori del servizio mensa per il campo profughi, attraverso strutture in cui erano stati investiti i capitali illeciti di QU e PI EN, e tra i più attivi nella creazione contabile di costi inesistenti per il tramite della falsa fatturazione;
dalle risultanze degli accertamenti contabili e bancari che avevano consentito di fotografare le modalità delle ascritte distrazioni di fondi pubblici, fatti oggetto, negli anni 2006-2008, di prelievi a favore di svariati soggetti senza che vi fosse stata corrispondente erogazione di servizi e prestazioni ovvero a fronte di apparente erogazione di servizi non contemplati dalla convenzione;
dall' anno 2009 in poi distribuiti con il sistema delle false fatturazioni o con altri escamotages contabili;
dall'anno 2013 confluiti anche in ambigue operazioni di investimento e in altri affari, attraverso società create dai soggetti indagati, quali la Sea Longue s.r.l. e la Miser Icr s.r.l.; - dagli esiti di attività di intercettazione telefonica, audio-video ambientale e telematica che avevano dimostrato come il ER fosse socio occulto e gestore di fatto, unitamente a AC DO e ER AN, della s.n.c. il Quadrifoglio di ER QU, società che, nel maggio 2011, con la sottoscrizione di un contratto di subappalto, predisposto dallo stesso AC quale Governatore dell'ente gestore territoriale, era subentrata alla s.r.l. Catering Vecchia Locanda nella fornitura dei pasti al centro di accoglienza isolitano;
-dalle numerose intercettazioni che avevano provato l'utilizzazione della società il Quadrifoglio come "bacinella" per il sostentamento degli affiliati e il mantenimento dei detenuti e delle loro famiglie;
dalle dichiarazioni dei collaboratori IO e LI, convergenti nell'indicare il capo cosca QU EN stabilmente attivo nel settore del prestito ad usura, attività delegata, tra gli altri, agli associati ER NT e AC AN che "facevano girare ad usura", in nome e per conto dell'EN, i profitti illeciti conseguiti attraverso la sovrafatturazione dei costi delle mense per il campo profughi;
dalle conversazioni, registrate a partire dal 26 aprile 2016, che avevano reso possibile ricostruire, attraverso la viva voce dell'indagato, la vicenda estorsiva in danno dell'imprenditore Carmine IT;
dalle conversazioni intercettate a partire dal febbraio 2016, dalle quali era risultata l'attività di vessazione posta in essere dall'indagato nei confronti di 4 TA NT, costretto a ripianare un debito di 400/500 mila euro, contratto dal padre OV, attraverso la dismissione di un patrimonio immobiliare del valore di due milioni e mezzo di euro, costituito da numerosi cespiti, molti dei quali simulatamente acquistati dalla moglie dell'indagato. In punto di esigenze cautelari il Tribunale, richiamando il disposto dell'art. 275 cod. proc. pen., comma 3, ha ritenuto non sminuita da alcun serio elemento la presunzione di adeguatezza della misura carceraria ai diversi fatti reato di natura mafiosa ascritti al prevenuto.
3. Per la cassazione del provvedimento ricorre l'indagato con il ministero dei suoi difensori, avvocati EP Napoli e QU Lepera, articolando le seguenti censure, sintetizzate ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei termini che seguono. -3.1 Il primo motivo denuncia in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. la violazione dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., per essere stata la motivazione dell'ordinanza impugnata depositata oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data di deliberazione del provvedimento. Quest'ultimo era stato infatti pacificamente deliberato il 23 giugno 2017, ancorché la formalizzazione fosse intervenuta solo il successivo 26 giugno attraverso il deposito del dispositivo. La pubblicazione dei motivi era seguita l'8 agosto. La perentorietà del termine di cui al comma 10 dell'art. 309 citato non poteva, dunque, essere elusa attraverso lo slittamento del deposito del dispositivo, donde la perdita di efficacia dell'ordinanza genetica. -3.2 Il secondo motivo denuncia in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. la violazione degli artt. 416-bis; 316 bis;
640, comma 2; 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3 n. 3; 644, comma 5, n. 3 e 4; in relazione agli artt. 125, 192, 273 e 546, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La motivazione dell'ordinanza impugnata difetterebbe di approfondimento critico e di rigore argomentativo.
3.2.1 Quanto alla ritenuta condotta associativa, nessuna reale motivazione era stata offerta dai giudici del riesame: in relazione al mancato coinvolgimento del ER nei procedimenti penali richiamati in premessa a riprova dell'accertata esistenza dell'associazione di stampo mafioso operante nel territorio di Isola di Capo Rizzuto;
in relazione alle denunziate genericità ed evanescenza delle propalazioni accusatorie, contenutisticamente scarne, assertive o meramente congetturali, oltre che de relato;
-in relazione all'assenza di elementi indicativi di frequentazioni o di relazioni tra l'indagato e gli intranei alla consorteria;
5 -in relazione alle pur valorizzate intercettazioni ambientali, da cui si traeva, diversamente da quanto il Tribunale aveva affermato "forzando il dato letterale e trascurando l'ambito spaziale" delle conversazioni captate, che l'indagato e il cugino AN ER erano vittime di continue pressioni e minacce da parte degli appartenenti al sodalizio, nonché costretti ad effettuare i pagamenti richiesti siccome soggiogati dall'intimidazione mafiosa;
in relazione alla denunziata insufficienza degli elementi acquisiti a dimostrare che l'indagato avesse agito per fini diversi da quelli utilitaristici propri, venendo a patto con il sodalizio per il conseguimento di reciproci vantaggi.
3.2.2. Le ipotizzate condotte di malversazione non trovavano alcuna corrispondenza nella realtà oggettiva e documentale. Le società di catering operavano secondo le previsioni contenute in contratti intercorsi tra le medesime e la Fraternita Misericordia di Isola di Capo Rizzuto che, a sua volta, riceveva gli importi necessari al pagamento dei servizi erogati dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Era quest'ultima ad agire sulla base di apposita convenzione stipulata con la Prefettura, a seguito di aggiudicazione di appalto. La specifica individuazione del contenuto dell'attività di assistenza, la pattuizione di una somma giornaliera pro capite forfettaria, la corresponsione del corrispettivo dopo la prestazione del servizio e sulla base di rendiconti soggetti a possibile verifica, erano attività nelle quali le società di catering non potevano avere nessuna ingerenza. E ciò a prescindere dal vizio di sussunzione dei fatti nel paradigma normativo dell'art. 316 bis cod. pen., configurabile solo rispetto all'erogazione di "contributi, sovvenzioni, finanziamenti", che prescindono dal concetto di controprestazione e soltanto per i quali è configurabile l'obbligo di destinazione alle finalità proprie dello svolgimento di servizio pubblico.
3.2.3 Quanto alle condotte decettive consistite nell'omissione di informazioni all'ente appaltante e nella somministrazione di prestazioni quantitativamente e qualitativamente diverse da quelle dovute, il Tribunale non aveva menomamente considerato che gravava esclusivamente sull'aggiudicatario l'obbligo di comunicare dati veritieri sulle prestazioni eseguite, così operando un'inammissibile traslazione di responsabilità dalla Confederazione nazionale delle Misericordie ai subappaltatori dei servizi di catering, mentre in relazione all'omessa comunicazione dell'effettiva impresa erogatrice del servizio, a seguito di sostituzione/successione nel contratto di subfornitura in virtù della convenzione n. 11634/72 del 3/07/2009, non era stato indicato come da essa fosse derivato un danno patrimoniale per la Prefettura di Crotone, non essendo connessa a siffatta omissione alcuna disposizione patrimoniale intesa in senso economico. 6 3.2.4 Quanto all'ipotizzata estorsione, non era stato dimostrato che il valore dei terreni che IT era stato costretto ad alienare, in tesi di accusa, fosse realmente inferiore al prezzo di mercato, né era stato riscontrato per conto di quali soggetti l'indagato avesse agito;
inoltre, il ritenuto concorso tra l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3, cod. pen., e l'aggravante ex art. 7 L. n. 203 del 1991 si risolveva in un'inammissibile duplicazione di addebito.
3.2.5 L'assunto, secondo il quale il ricorrente era dedito ad attività usuraria, era rimasto indimostrato, non trovando alcun riscontro nelle propalazioni accusatorie e, quanto allo specifico episodio in contestazione, realizzato in danno dell'imprenditore TA, non vi era prova né della pattuizione né del conseguimento di vantaggi sproporzionati, tanto considerando il debito contratto dalla presunta vittima, dell'importo di 400.000/500.000 euro, e il valore degli immobili, pari a 630.000 euro, dalla medesima alienati per l'estinzione dell'obbligazione.
3.2.6 La motivazione era poi radicalmente assente in relazione alla provvisoria imputazione di trasferimento fraudolento di valori, non essendo stata svolta alcuna verifica, sia pure indiziaria, circa la provenienza delle risorse economiche utilizzate per l'investimento patrimoniale che il ricorrente avrebbe inteso occultare attraverso la fittizia intestazione.
3.3 Il terzo motivo denunzia, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., la violazione dell'art. 7 L. n. 203 del 1991. Il Tribunale aveva inferito la sussistenza della contestata aggravante dall'esistenza del clan EN operante nel contesto territoriale di riferimento, omettendo qualsiasi motivazione sul punto con riguardo alla specifica posizione del ricorrente, rispetto al quale non sarebbero stati indicati né i concreti tratti esteriori del comportamento mafioso né le specifiche condotte funzionali e finalisticamente orientate all'agevolazione della consorteria.
3.4 Il quarto motivo denunzia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Il provvedimento impugnato non aveva esplicitato alcun autonomo percorso logico-argomentativo, limitandosi ad un'adesione acritica alla motivazione dell'ordinanza genetica o addirittura al decreto di fermo, inutilmente indugiando sulle posizioni degli indagati DO AC e RD OR, senza che il quadro tratteggiato fosse pertinente alla posizione del ricorrente.
3.5 Il quinto motivo denunzia, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c bis, cod. proc. pen., e assenza di motivazione in ordine alle deduzioni difensive prospettate nella memoria depositata in occasione della camera di consiglio del 23.6.2017 con riferimento alla valutazione delle risultanze dialogiche e delle propalazioni 1 7 costituenti il compendio indiziario utilizzato a carico del ricorrente, in violazione del dovere che incombe sul giudice del riesame di dare ad ogni deduzione difensiva puntuale risposta. Violazione che riguarderebbe, altresì, la contestazione contenuta nel capo 130) e la sussistenza dell'aggravante del "metodo mafioso".
3.6 Il sesto motivo denunzia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen., con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato associativo, rispetto al quale il Tribunale del riesame avrebbe operato un'inammissibile sovrapposizione tra la posizione processuale del ricorrente e quella di altri indagati, non essendo stata offerta compiuta risposta alle deduzioni formulate in sede di riesame con riguardo alla esigenza di individuare "i dati oggettivi e soggettivi della stabilità e della consapevolezza del contributo asseritamente offerto dal ricorrente alla ritenuta associazione".
3.7 Il settimo motivo denunzia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione dell'art. 274 cod. proc. pen.. Anche in punto di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza del presidio prescelto la motivazione era meramente apparente. Non era stata enucleata alcuna ragione di concreto pericolo di inquinamento probatorio;
la prognosi di recidivanza era stata fondata sulla sola gravità del titolo di reato;
nella valutazione operata erano stati del tutto obliterati sequestro delle società, dei conti correnti e di tutti i beni patrimoniali del ricorrente nonchè il ruolo attribuito al ER, elementi tutti che avrebbero dovuto indurre a ritenere l'estrema improbabilità, oggettiva e soggettiva, della pretesa reiterazione criminosa.
4. Con atto denominato motivi aggiunti, depositato in data 31.1.2018, la difesa ha ulteriormente illustrato il motivo di ricorso in relazione all'addebito ex art. 416 bis cod. pen., censurando sia la valutazione del propalato accusatorio, affatto inconsistente riguardo alla posizione del ricorrente, sia il travisamento delle conversazioni captate, atteso che dal loro contenuto si ricaverebbe che i cugini NT e AN ER erano incolpevoli destinatari di insistenti richieste di denaro da parte di soggetti gravitanti nell'orbita mafiosa, cui i due non sarebbero riusciti a sottrarsi, tanto è vero che lo stesso giudice della cautela li avrebbe indicati come "vittime" (pag. 72 dell'ordinanza); e proprio in tale contesto vessatorio si collocherebbe lo sfogo dell'indagato, il quale avrebbe mostrato, in occasione della conversazione con il cugino in data 26/04/2016, di essere ormai determinato a sottrarsi a tali richieste. Sotto altro profilo si lamenta l'omessa considerazione delle produzioni effettuate all'udienza del 23.6.2017, in tesi dimostrative di come le attività imprenditoriali dei componenti la famiglia ER fossero state oggetto di ripetute illecite pretese da parte delle propaggini 8 malavitose locali, di furti, danneggiamenti, sicché le corresponsioni di denaro effettuate a componenti del sodalizio non avrebbero rappresentato spontanee dazioni collegate alla comune appartenenza, ma il necessitato adempimento di richieste illecite attuate con metodo mafioso. Considerato in diritto Il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Giova ribadire il principio, affermato dall'ormai consolidato e maggioritario orientamento di questa Corte regolatrice, cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui, in materia di riesame delle misure coercitive, il termine di trenta giorni (differibile a quarantacinque), entro il quale deve essere depositata la motivazione dell'ordinanza che definisce il relativo procedimento incidentale, decorre dalla pubblicazione del dispositivo, integrata dal deposito attestato dalla cancelleria, e non dalla data della sua deliberazione in camera di consiglio (Sez. 6, n. 10929 del 01/02/2017, Luisi, Rv. 270023; Sez. 2, n. 19313 del 13/04/2017, Calabria, Rv. 270015; Sez. 5, n. 7653 del 21/12/2016, dep. 2017, Scarantino, Rv. 269472; Sez. 5, Sentenza n. 7652 del 19/12/2016, dep. 2017, Ilardi, Rv. 269471; Sez. 2, n. 31409 del 27/04/2016, Massaria e altro, Rv. 267849; Sez. 6, n. 22818 del 15/04/2016, Marsalone, Rv. 267128). E ciò perché gli effetti giuridici di un provvedimento del giudice, fuori dai casi di lettura o comunicazione in udienza, decorrono non dalla data che il magistrato vi apponga nell'atto di compilarlo, ma dal giorno eventualmente diverso nel quale lo stesso provvedimento, attraverso la certificazione di deposito del cancelliere, acquisisce giuridica esistenza. Il dictum che conclude l'iter della deliberazione deve essere esteriorizzato con modalità tali da conferirgli certezza legale e solo con il deposito del dispositivo la decisione è constatabile all'esterno e al tempo stesso è immodificabile. Del resto il novellato art. 309, comma 10, cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che la decisione deve essere assunta, pena l'inefficacia del provvedimento restrittivo, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, non ha modificato la previgente normativa e, dunque, non v'è ragione di discostarsi dalla esegesi consolidata della ridetta disposizione, secondo la quale l'effetto caducatorio non si produce se "entro il decimo giorno dalla ricezione degli atti il tribunale abbia deliberato in merito alla richiesta medesima ed abbia, inoltre, provveduto al deposito del dispositivo: mediante tale deposito, infatti, si rende certo, per gli interessati, che la decisione con quel determinato, irreversibile contenuto è intervenuta nel termine e si rende altresì possibile l'adozione degli eventuali conseguenti provvedimenti" (Sez. U, n. 7 del 17/04/1996, Moni, Rv. 205256, e molte altre successive conformi).
2. Le censure sviluppate con il secondo motivo di impugnazione, riguardanti l'asserita insussistenza dei delitti di partecipazione al sodalizio mafioso, di truffa, estorsione, usura, trasferimento fraudolento di valori sono nel loro complesso infondate, molte risultando addirittura inammissibili.
2.1 Secondo la conforme ricostruzione dei giudici della cautela (il provvedimento impugnato a p.13 opera sul punto preliminare e diretto riferimento al contenuto dell'ordinanza genetica e, per quanto concerne gli esiti dei "minuziosi e accurati" accertamenti contabili, al decreto di fermo emesso dalla DDA di Catanzaro), l'affare "Misericordia" era nato da una vera e propria "proposta di affari" avanzata alla consorteria mafiosa da un personaggio insospettabile, il sacerdote RD OR, parroco della chiesa AR Assunta e fondatore dell'Associazione di volontariato "Misericordia" di Isola di Capo Rizzuto. Costui, come riferito dai collaboratori di giustizia (LI, IO, RI, RA), aveva proposto ai vertici delle cosche EN-TI-CO (segnatamente ad EN QU, TI FR, CO CO e VA), di costituire imprese, affidate alla gestione di associati di fiducia, per l'erogazione, alle varie strutture del Centro di accoglienza di Sant'Anna, dei servizi più remunerativi, quale quello della somministrazione dei pasti, così da accaparrarsi, attraverso un sistema di "fatture gonfiate", documentanti prestazioni e costi totalmente o parzialmente inesistenti, la quasi totalità delle risorse stanziate per l'assistenza ai migranti ricoverati nel Centro. Risorse che, una volta erogate, quale corrispettivo dei servizi resi, potevano essere facilmente prelevate dai conti delle aziende fornitrici e impiegate per effettuare altri lucrosi investimenti, per lo più di natura illecita, ovvero per soddisfare scopi e bisogni dell'associazione mafiosa, in particolare il sostentamento dei sodali e delle loro famiglie. Una parte degli utili così conseguiti, secondo il piano abilmente congegnato, sarebbe rimasta nella disponibilità del suo artefice, RD OR, e nella disponibilità dell'altro sodale che avrebbe garantito e assicurato l'attuazione dell'illecito sistema: DO AC, governatore della Misericordia di Isola di Capo Rizzuto e figlioccio adottivo dello OR, colui che avrebbe preparato i bandi di gara, assegnato i subappalti, erogato i pagamenti ai fornitori. Il piano ideato da OR, con il fattivo contributo del AC, aveva ricevuto l'ampia approvazione delle famiglie mafiose che, ravvisando nell'affare una valida ragione per dismettere le ostilità, si erano adoperate per individuare gli uomini di fiducia cui affidare le aziende che avrebbero dovuto gestire il più remunerativo dei servizi, quello della fornitura dei pasti. La scelta era caduta, tra 10 gli altri, su AN AC e NT ER, uomini di fiducia di QU EN e di FR TI. I due che, sino a quel momento, avevano dichiarato redditi modesti, ai limiti dell'indigenza, erano divenuti, nel giro di poco tempo, gestori di fiorenti attività di ristorazione, finanziate con capitali della cosca, ed avevano ottenuto in subappalto l'assegnazione del servizio di somministrazione pasti, aggiudicato alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e da questa affidato alla sua articolazione periferica di Isola di Capo Rizzuto. A partire dall'anno 2006 gli associati AC, ER NT e ER AN avevano cominciato a percepire somme ingentissime attraverso le ditte a loro riconducibili, succedutesi nel tempo con varie denominazioni sociali: 1) la ditta di ER NT denominata "La Vecchia Locanda", cui era stato affidato in subappalto il servizio di catering dal 2006 al 2007; 2) la ditta "Catering Vecchia Locanda" di AC FA, figlia di AC AN, che nel 2007 aveva affittato il ramo dell'azienda del ER che gestiva il subappalto;
3) a quest'ultima nel 2010 era subentrata, senza la previa autorizzazione prefettizia, la società Catering La Vecchia Locanda s.r.l., costituita da AC FA, ZZ AU, moglie di ER AN, e AT AR, moglie di ER NT;
4) tale ultima società, colpita da interdittiva antimafia nel marzo 2011, era stata prontamente sostituita dalla Quadrifoglio s.n.c. (trasformata nel 2013 in società a responsabilità limitata), fittiziamente intestata a ER QU e fittiziamente partecipata da EL MA, cognato di AC, ma di fatto costituita e gestita, come comprovato da incontrovertibili risultanze dialogiche (illustrate a p. 22 e ss. del provvedimento impugnato), dai cugini NT e AN ER e da DO AC, il quale, nella duplice veste di committente e commissionario, aveva concesso alla stessa in subappalto il servizio di somministrazione pasti alle strutture del Centro di accoglienza. Le somme ingentissime, confluite sui conti delle imprese fornitrici per i servizi resi, quantitativamente e qualitativamente inferiori a quelli previsti dalla convenzione, anziché essere utilizzate per il pagamento di costi (fittiziamente) contabilizzati, erano state per la maggior parte immediatamente prelevate, spesso in contanti, ed impiegate in una serie di operazioni, chiaramente finalizzate a distrarle e ad occultarne la provenienza. nelNell'ordinanza genetica (p. 58 e SS. e, più sinteticamente, provvedimento impugnato a p. 25) sono stati indicati, anno per anno, a partire dal 2006 e sino al 2015, le somme (pari a svariati milioni di euro per anno, riportate in dettaglio nelle provvisorie contestazioni di cui ai capi 46, 47, 49, 59, 72, 81, 86, 92, 106, 114) ricevute dalla Fraternita di Isola per l'assistenza ai migranti;
gli ingenti importi prelevati in contanti dai conti della Fraternita da DO AC;
quelli erogati dal medesimo a titolo di non meglio precisati 1114 contributi alla parrocchia di Santa AR Assunta di Isola, dunque al parroco RD OR;
quelli corrisposti alle imprese di ristorazione, anch'essi prelevati, subito dopo gli accreditamenti e nella quasi totalità, dai gestori e trasferiti a soggetti completamente estranei all'appalto che, a loro volta, li polverizzavano attraverso trasferimenti su conti correnti intestati a familiari o attraverso assegni emessi in favore di altri soggetti (v. i numerosi addebiti provvisori aventi ad oggetto condotte di riciclaggio, molti dei quali contestati a ZZ AU e AT AR) o, ancora, attraverso fittizi conferimenti nelle società Sea Longue s.r.l. (costituita nel 2009 da AC DO, ZZ AU e AT AR) e Miser Icr s.r.l. (costituita nel 2008 dalla Confraternita della Misericordia di Isola di Capo Rizzuto e amministrata dal AC), aventi la funzione di cassaforti degli illeciti proventi in tal modo acquisiti: dagli accertamenti della guardia di finanza era emerso che ZZ e AT avevano versato sui conti della società Sea Longue, sotto forma di finanziamento soci, le somme direttamente provenienti dai conti della ditta "Catering la Vecchia Locanda" di AC FA, mentre dal 2010 al 2014 AC, che non aveva effettuato alcun versamento, aveva ricevuto a titolo di compenso, nella sua qualità di amministratore, l'importo di 216.000 euro;
anche sui conti sociali della Miser Icr s.r.l. erano confluiti i proventi derivanti dagli appalti aggiudicati per i servizi ai migranti, per il solo triennio 2012-2014 pari a 7.159.617 euro.
2.1.1 Nel quadro così delineato, essenziale per la ricostruzione del complessivo contesto criminale e dell'evoluzione della cosca mafiosa che aveva trovato un nuovo e redditizio settore di intervento criminale in aggiunta agli storici ambiti di azione, nella motivazione del provvedimento impugnato si afferma che gravi indizi della partecipazione al sodalizio mafioso e del ruolo apicale in esso svolto dal ER emergevano: - dalle precise propalazioni accusatorie dei collaboratori IO, LI e RA, i quali avevano concordemente riferito che la cosca EN aveva gestito in posizione di sostanziale monopolio i servizi di assistenza ai migranti, ospitati presso il Centro di accoglienza, per il tramite di imprese appositamente costituite, alla cui amministrazione erano stati preposti sodali di fiducia: NT ER, detto pecora zoppa, e AC, i quali, in nome e per conto di QU EN, "facevano girare ad usura" il denaro conseguito "gonfiando i costi delle сра mense" (IO); il ER aveva ricevuto le risorse finanziare per allestire la propria impresa da QU e PI EN, per i quali svolgeva attività di usura, impiegando i capitali derivanti dal servizio di catering per il campo profughi (LI de relato da QU Riillo); medesime le indicazioni accusatorie fornite da RA de relato da OL EN, ma per cognizione diretta quanto alla constatata partecipazione dei ristoratori ER e AC, unitamente al M 12 sacerdote, a molti summit e riunioni ai quali lo stesso propalante aveva preso parte;
dagli strettissimi rapporti intrattenuti dall'indagato con il AC, unitamente al quale e al cugino AN ER, era socio occulto della Quadrifoglio s.n.c. e poi s.r.I., così come lo era stato della Vecchia Locanda s.r.l. per il tramite della moglie AT AR, e prima ancora della Catering la Vecchia Locanda di AC FA, figlia dell'associato e socio di fatto AC AN;
-dalle plurime e solide conferme alle dichiarazioni dei collaboratori rappresentate da intercettazioni telefoniche e ambientali, da servizi di osservazione e pedinamento, dagli esiti degli accertamenti contabili condotti sulle scritture e sui bilanci degli enti e delle società fornitrici coinvolte nel business dell'assistenza ai migranti, nonché delle verifiche dei conti correnti e dei flussi bancari, esiti che avevano documentato distrazioni e conseguenti operazioni di riciclaggio;
dalle numerosissime conversazioni, dal significato insuperabile, intrattenute dal ricorrente all'interno degli uffici della società il Quadrifoglio, "vera e propria banca della cosca", presso la quale i componenti delle varie famiglie mafiose, si recavano per ricevere, secondo uno scadenziario prestabilito, le somme per soddisfare le necessità quotidiane, ma anche per affrontare spese straordinarie, per fronteggiare le spese legali dei congiunti detenuti e per richiedere finanziamenti da investire in ulteriori lucrosi affari. Tra le altre, sono state richiamate le conversazioni intercettate: - il 4 aprile 2016, nel corso della quale ER si lamentava con il capo cosca EN OL, detto pistola, del comportamento di AC DO, uso a promettere ai sodali denaro ulteriore rispetto alle ordinarie contribuzioni ("optional") senza considerare le reali disponibilità finanziarie del momento;
- il 26 aprile 2016, nel corso della quale NT ER raccontava al cugino AN di essere stato avvicinato da appartenenti alla famiglia NO, i quali gli avevano chiesto del denaro per preparare il ricorso per cassazione per un proprio congiunto, aggiungendo che, ove l'erogazione fosse stata negata, lo avrebbero ritenuto responsabile della condanna all'ergastolo allo stesso inflitta. Medesima richiesta era stata avanzata anche a RD OR e a DO AC, con il quale, nel frattempo sopraggiunto negli uffici sociali, ER conveniva di consegnare l'importo di cinquantamila euro;
- il 3 luglio 2016, allorché SO AR UI NI, moglie di CO VA, alias TT, ristretto in carcere, nel ricevere delle somme per le esigenze degli stretti congiunti del detenuto, si era lamentata perché altri, diversamente dai due ER, non provvedevano al sostentamento della sua famiglia. La donna era stata convocata dai ER dopo che ad essi era pervenuta 13 una lettera inviata dal carcere dallo stesso CO, che aveva criticato il comportamento del sodale ER NT e gli aveva ordinato di rivolgersi a AC DO affinché venisse acquistata un'auto alla propria figlia RI e avviata un'attività commerciale per la moglie SO. Nel corso del colloquio il ricorrente raccomandava alla NI di riferire al marito di astenersi dall'invio di provveduto missive dal carcere, ricordandole come da anni avesse sistematicamente a sostenere la sua famiglia;
l'11.7.2016, allorché CO QU, figlio del detenuto CO - CO, chiedeva a ER NT la somma di duemila euro "per fare un ricorso per cassazione", richiesta esaudita prontamente dal ER con la precisazione che l'importo era da intendersi quale extra rispetto a quello normalmente erogato alla sua famiglia;
il 10 agosto 2016, allorché ER consegnava la somma di cinquemila euro a MA MA, figlio di IG, che aveva reclamato un trattamento non difforme da quello riservato alle altre famiglie sostenute dal sodale, al quale aveva sollecitato il rispetto degli accordi raggiunti con il padre;
- il 31 luglio 2016, in occasione della richiesta di denaro avanzata da AN EP, invitato dai ER a non presentarsi più presso gli uffici della Quadrifoglio per ragioni di cautela;
- il 7.9.2016, nel corso della quale ER NT comunicava a OL EN che il AC aveva corrisposto in un'unica soluzione la somma di centomila euro a favore di RE TI e, stante l'avvenuta scarcerazione del medesimo, intendeva metterne al corrente i rappresentanti di tutte le famiglie. Nello stesso frangente ER ribadiva il suo impegno alla consegna di quindicimila euro allo stesso EN e di tremila euro a TT;
- il 20.2.2017, nella quale ER, pur manifestando la consapevolezza di un suo imminente arresto e del temuto sequestro delle possidenze proprie e della moglie, si impegnava con CO QU, figlio di CO, a consegnare la di quindicimila euro all'associato CO CO, intesosomma "Mimmineddu"; - l'11 febbraio 2017, nella quale i cugini ER criticavano la spregiudicatezza di DO AC che non aveva avuto remore a farsi fotografare in un ristorante di Bologna in compagnia di OL EN e PI EN;
il 18 marzo 2017, nel corso della quale ER AN raccontava al cugino che AN EP aveva avanzato una richiesta di denaro, dopo aver appreso che a AS TI era stata consegnata la somma di 50.000 euro e che era intenzione del predetto sollecitare un incontro con il TI e con OL EN per discutere delle modalità di spartizione dei proventi estorsivi;
14 il 28 marzo 2017, nella quale i cugini ER e AS TI, appena scarcerato, si intrattenevano su messaggi e imbasciate provenienti dal carcere, su ulteriori attività da avviare con imprenditori catanzaresi, sugli equilibri criminali raggiunti e sul ruolo che il TI avrebbe dovuto ricoprire, sul comportamento di alcuni associati che avevano preso ad avanzare a AC DO richieste di denaro sempre più esose in spregio agli accordi raggiunti tra AC e EN FR, pretese che il TI si impegnava a rintuzzare;
infine, la conversazione tra ER NT e ER AN, ritenuta particolarmente significativa, perché il primo definiva doverose le dazioni di denaro agli esponenti della cosca e, pur affermando che negli ultimi tempi gli esborsi erano diventati più difficili da sostenere, aggiungeva che essi non potevano essere interrotti o negati "perché noi siamo di famiglia".
2.1.2 A fronte della motivazione del Tribunale, largamente esaustiva e saldamente ancorata alle risultanze processuali, seppure per alcuni aspetti disorganica per eccesso di puntigliosità ricostruttiva, le doglianze inerenti il profilo di gravità indiziaria del reato associativo, sviluppate nel secondo, ma anche quinto e sesto motivo di ricorso e sostanzialmente riprodotte nei motivi aggiunti, sono per lo più generiche e ripetitive di censure squisitamente di merito, pretendendo di sottoporre a questa Corte una dissonante lettura degli elementi evidenziati, per altro inopinatamente frazionandoli, con il risultato di perdere di vista il valore aggiunto che deriva dal coordinamento e dalla necessaria combinazione degli stessi;
mentre i tentativi di confutare il significato attribuito alle singole intercettazioni, dalle quali, secondo la tesi propugnata dalla difesa, si trarrebbe il ruolo di "vittima" dei due ER rispetto alle continue richieste di denaro da parte degli appartenenti al clan o dei loro familiari, a prescindere dalla totale mancanza di autosufficienza e dalla parzialità dei dati esposti, evocano letture che non sono affatto autoevidenti, ed anzi appaiono in contrasto con gli stessi brani letteralmente riportati nel provvedimento;
impingono completamente il merito;
sono generici perché omettono di considerare i collegamenti esplicativi tra le conversazioni, e sono privi di pregio, considerato che solo a un sodale è rimproverabile un carente impegno nell'assicurare un trattamento uniforme ai rappresentanti e ai membri delle varie famiglie e solo un sodale può interfacciarsi con gli elementi apicali del consesso mafioso, lamentando l'esosità delle richieste di alcuni associati, volte ad ottenere degli extra rispetto alle ordinarie periodicamente, ma contribuzioni sistematicamente assicurate. Infondate, per un verso, a fronte del compendio indiziario accuratamente delineato, generiche e di merito per l'altro, sono le osservazioni sulla possibile lettura in termini affatto leciti del coinvolgimento del ricorrente nel business 1514 "Misericordia" siccome determinato da esclusive, personali finalità utilitaristiche;
si tratta di osservazioni ipotetiche e che non tengono conto degli specifici argomenti spesi nel provvedimento impugnato e della ricostruzione tracciata dai giudici di merito, fondata sui convergenti dati conoscitivi di natura dichiarativa e documentale e largamente corroborata dalle numerose conversazioni riportate, plausibilmente ritenute come gravemente indiziarie di una risalente affiliazione dell'indagato. Quanto, infine, all'addotta carenza argomentativa della decisione riguardo alle deduzioni difensive formulate a sostegno dell'istanza di riesame, basterà richiamare il costante insegnamento di questa Corte regolatrice, secondo cui la legge processuale non prescrive al giudice del riesame la confutazione di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l'irrilevanza o la non pertinenza, l'obbligo di specifica risposta restando circoscritto alla disamina di allegazioni oggettivamente contrastanti con gli elementi di accusa, tali non potendosi ritenere le deduzioni dirette a proporre ricostruzioni alternative ovvero meramente confutative del potere selettivo degli elementi di indagine posti a fondamento della decisione cautelare, restando, pertanto, esse assorbite nell'apprezzamento complessivo cui procede il giudice de libertate (tra le molte, Sez. 6, n. 3742 del 09/01/2013, Ioio, Rv. 254216).
2.2 Manifestamente infondate sono le doglianze che involgono il profilo di gravità indiziaria relativo ai delitti di truffa aggravata contestati ai capi 115) e 117) di rubrica. Nel primo addebitato al ricorrente, a AC DO e a ER AN, nella loro qualità di soci occulti della Quadrifoglio s.n.c. (poi s.r.l.), società subfornitrice del servizio mensa per il triennio 2012-2015 in virtù di scrittura privata con la Confraternita Misericordia di Isola di Capo Rizzuto, di avere contabilizzato alla Confederazione Nazionale delle Misericordie, che a sua volta trasmetteva le note di debito alla Prefettura di Crotone, un numero maggiore di pasti e servizi rispetto alle prestazioni effettivamente rese, omettendo altresì di consegnare le fatture inerenti le prestazioni effettuate e per tale via ottenendo una liquidazione maggiore pari, per il solo anno 2013, a 451.335,31 euro, somma indebitamente liquidata dall'ente prefettizio sulla base della contabilizzazione sopra dedotta e sul falso presupposto dell'effettiva prestazione dei servizi. Ora, la deduzione, secondo la quale la società La Vecchia Locanda S.r.l. avrebbe regolarmente provveduto, secondo contratto, alle forniture dei pasti che le venivano richieste, mostra all'evidenza che il ricorrente nemmeno si è confrontato con il concreto addebito dedotto nella provvisoria imputazione (relativo alle forniture de Il Quadrifoglio) e si risolve in una confutazione assertiva della ricostruzione, in fatto, compiuta dai giudici di merito, i quali 16 RP hanno affermato che "il numero dei pasti effettivamente somministrati non corrispondeva affatto, per essere in numero inferiore a volte anche in modo elevato, rispetto a quello previsto in convenzione e in relazione al quale venivano corrisposte alla Confraternita le somme per la gestione del Centro di Accoglienza" e che i "pasti somministrati erano in qualità assolutamente scadente, tanto da venire a volte rifiutati dagli ospiti del centro di accoglienza". Affermazione ancorata a precisi dati fattuali, specificamente indicati nell'ordinanza genetica: (1) le dichiarazioni di Roberto Trucchi, presidente della Confederazione Nazionale Misericordie in merito alla gestione del Centro di Sant'Anna affidata alla struttura periferica di Isola di Capo Rizzuto e al suo governatore AC, cui erano state demandate la predisposizione delle offerte di gara, la selezione delle imprese subappaltatrici, il controllo sulla corretta esecuzione del servizio;
(2) le dichiarazioni dei funzionari pubblici, concordi nel riferire che i pagamenti erano stati effettuati sulla base delle richieste avanzate dall'ente appaltatore, senza alcuna verifica dell'effettività delle prestazioni, anche perché le società subfornitrici avevano omesso di consegnare, come invece era loro obbligo, le relative fatture;
(3) le dichiarazioni del collaboratore RA che aveva riferito come il numero dei pasti fatturati fosse stato sempre notevolmente superiore a quello dei pasti erogati in ragione delle effettive presenze e che le rilevanti discrasie non erano state segnalate grazie al compiacente apporto fornito da un dipendente del centro, soggetto "prezzolato dal prete"; (4) le riprese e i filmati eseguiti dalla guardia di finanza che avevano documentato l'erogazione di pasti in numero notevolmente inferiore a quello dei migranti presenti nella struttura;
(5) le eloquenti conversazioni nel corso delle quali la direttrice del Centro di accoglienza commentava la scadentissima qualità del cibo somministrato, definito "brutto e puzzolente", tale da aver scatenato addirittura le rivolte dei migranti. Dunque, la mancata osservanza, da parte delle società di catering, degli standard qualitativi e quantitativi stabiliti dai capitolati deve ritenersi accertata in maniera non contestabile, quantomeno nel significato che a tale espressione deve essere attribuito nel giudizio cautelare. Assume, poi, il ricorrente che l'obbligo di trasmettere alla stazione appaltante i report dei pasti somministrati dalle ditte di catering spettava alla Confederazione Nazionale, aggiudicataria dell'appalto e non alle imprese subappaltatrici, alle quali non avrebbero potuto essere rivolte contestazioni per le asserite condotte omissive dell'appaltatore. Ma anche tale obiezione è di consistenza poco più che labiale a fronte della riferibilità al ricorrente e ai suoi sodali delle contestate condotte decettive consistite sia in omissioni (la dolosa mancata somministrazione dei servizi corrispondenti ai capitolati sotto il profilo quantitativo e qualitativo) sia in azioni 17 (la redazione di documenti ideologicamente falsi che descrivevano una situazione non corrispondente a quella reale, cartolarmente giustificata nella contabilità sociale dalle fatture per operazioni inesistenti), come pure dell'ingiusto profitto, consistito nella percezione indebita di compensi non dovuti con pari danno economico per l'ente pubblico, conseguente al pagamento di prestazioni non corrisposte o comunque non erogate secondo gli standard qualitativi richiesti. Non diversa sorte meritano le censure svolte in ordine all'addebito formulato al capo 117), consistente nell'omessa comunicazione alla prefettura di Crotone dell'avvenuta sostituzione/successione nel contratto di subfornitura della Vecchia Locanda Catering di AC FA con la Catering La Vecchia Locanda s.r.l., impedendo all'ente appaltante di verificarne la dotazione organizzativa e i requisiti di affidabilità anche in ordine alla normativa antimafia rispetto alle figure dei singoli soci. Condotta omissiva che aveva consentito alla società, raggiunta in data 7.3.2011 da misura interdittiva antimafia da parte della stessa prefettura, di mantenere la titolarità del contratto almeno sino al 6/05/2011, data in cui il Prefetto di Crotone, con decreto n. 8226/7.2/2011/contr., aveva autorizzato la Confederazione Nazionale ad avvalersi, per il servizio catering, della società il Quadrifoglio s.n.c di ER QU & C.. In tal modo gli indagati (sia AC che i soci formali e occulti della società subentrata senza la previa autorizzazione prefettizia) locupletavano l'ingiusto profitto pari all'intero prezzo del subappalto conseguito dalla società irregolarmente subentrata nel contratto di fornitura con pari danno per l'ente pubblico. Anche in tal caso la difesa del ricorrente reitera l'obiezione, secondo cui l'obbligo di comunicazione della successione nel contratto di subappalto spettava all'ente appaltatore e non alla impresa subappaltatrice, perseverando nella totale preterizione delle sequenze argomentative, storico-fattuali e logiche che connotano la ricostruzione dell'intera vicenda e della complessiva operazione truffaldina, volta a sottrarre ai necessari controlli le società che erogavano le prestazioni oggetto del contratto. Vicenda nella quale l'indagato ha svolto un ruolo di rilievo primario. Quanto, infine, all'ulteriore deduzione difensiva, ossia la mancata indicazione del danno patrimoniale subito dall'ente pubblico per effetto della omessa comunicazione, l'asserzione non corrisponde alla realtà, avendo i giudici di merito accertato, in punto di fatto, l'omessa dolosa comunicazione della successione nel contratto di società risultata priva dei necessari requisiti siccome raggiunta da misura interdittiva antimafia da parte della stessa Prefettura, che non avrebbe concesso la prescritta autorizzazione al subentro, se posta sin dall'inizio in condizione di espletare le dovute verifiche. Anche in tal caso, infatti, la riscossione degli importi liquidati quale corrispettivo delle prestazioni 阡 18 costituisce ingiusto profitto, cui corrisponde, per l'ente pubblico, il danno consistente nell'esborso di pubblico denaro in cambio di servizi espletati da soggetto privo dei richiesti requisiti di affidabilità.
2.4 Inammissibili sono anche le scarne e generiche censure formulate in relazione all'addebito di estorsione aggravata perpetrata in danno di IT Carmine (capo 118 di rubrica). Manifestamente infondata è la dedotta incompatibilità dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 con la contestata aggravante ex art. 629 cod. pen., comma 3, n. 3, posto che la giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, è univoca nell'affermare, anche nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli e altri, Rv. 218378), che "in tema di rapina ed estorsione, la circostanza aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991 n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203 (impiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli reati o finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso), può concorrere con quella di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3, e art. 629 c.p., comma 2, (violenza o minaccia poste in essere dall'appartenente a un'associazione di stampo mafioso)", essendo le stesse ancorate a presupposti fattuali differenti: la prima, infatti, presuppone l'accertamento che la condotta di reato sia stata commessa con modalità di tipo mafioso, pur non essendo necessario che l'agente appartenga al sodalizio criminale, mentre la seconda si riferisce alla provenienza della violenza o minaccia da soggetto appartenente ad associazione mafiosa, senza la necessità di accertare in concreto le modalità di esercizio di tali violenza o minaccia ne' che esse siano attuate utilizzando la forza intimidatrice derivante dall'appartenenza alla associazione mafiosa;
sicché il concorso tra le due aggravanti è senz'altro configurabile allorché la condotta minacciosa dell'associato, oltre ad essere obiettivamente idonea a coartare la volontà del soggetto passivo, sia espressione di capacità persuasiva in ragione del vincolo dell'associazione mafiosa e sia, pertanto, idonea a determinare una condizione d'assoggettamento e d'omertà. Quanto al contestato profilo di gravità indiziaria, il Tribunale ha dato conto, con motivazione assolutamente esaustiva e immune da vizi logico-giuridici, della sussistenza degli elementi posti a fondamento della contestazione cautelare: l'avere il ER, nella sua qualità di associato e al fine di esigere un credito vantato da esponenti della consorteria di appartenenza, costretto il IT, attraverso l'evocazione della forza intimidatrice del sodalizio, ad alienare un terreno di sua proprietà, sottostimandone il valore, e destinando il prezzo della compravendita alle famiglie di 'ndrangheta. E a tal fine ha valorizzato: 19 - la conversazione registrata in data 12 novembre 2016, nel cui contesto era lo stesso ricorrente a ricostruire al suo collocutore, Carmine DA, l'intera vicenda, fornendo personalmente le coordinate fattuali, di cui infondatamente la difesa lamenta la carente indicazione nella decisione impugnata: il debito di 300.000 euro, contratto anni prima da IT nei confronti di TA LM che aveva ceduto il credito, a compensazione di propri debiti, a componenti della famiglia 'ndranghetistica dei CO, i quali avevano, a loro volta, demandato al ER la sua esazione;
la conversazione del 26 aprile 2016 tra NT, AN ER e DO AC, nel cui contesto i tre convenivano di soddisfare una richiesta di denaro avanzata dai componenti della famiglia NO per le spese legali di un proprio congiunto detenuto, facendo ulteriori pressioni su IT che stavano, testualmente, "mpicando"; - la conversazione del 18.4.2016 delle ore 16.30, nella quale ER ribadiva al IT di essere stato incaricato dai CO alla riscossione del credito e, comportandosi "come un vero e proprio 'ndranghetista", evocava ripetutamente la carica di intimidazione dei primi e le terribili conseguenze in cui sarebbe incorso, ove non avesse ricevuto il saldo del credito dai medesimi vantato;
operava pressioni per conseguire l'abbattimento del prezzo del terreno sino a 50.000 euro;
giustificava l'operato dei CO, stante la risalenza del debito contratto dall'imprenditore e la generosità sino ad allora dimostrata nel non pretendere interessi, che sarebbero stati altrimenti sicuramente esosi come quelli pretesi dallo stesso ER nei confronti dei propri debitori ("si sono comportati da signori ... che se li prestavano, come li sto prestando ai cristiani, pigliavano un sacco di soldi"); -- la conversazione del 10.11.2016 tra NT e AN ER, dalla quale si evinceva che il IT aveva già consegnato al primo l'importo di 150.000 a parziale restituzione del debito;
- quelle numerose, parimenti illustrate nel provvedimento impugnato, da cui emergeva che il IT, sebbene a lungo recalcitrante, era stato costretto a cedere il terreno di sua proprietà per un prezzo corrispondente alla metà del suo valore e che l'illecita condotta ascritta era volta non solo ad avvantaggiare il soggetto acquirente, quanto a recuperare il danaro (incamerato direttamente dalla cosca) necessario alla difesa di un componente della famiglia dei NO. E siffatta puntuale e congrua motivazione mostra all'evidenza l'infondatezza delle doglianze articolate dalla difesa del ricorrente ed esplicita con compiutezza le ragioni per le quali la condotta dell'indagato è stata ritenuta aggravata anche dalla circostanza ex art. 7 L. n. 203 del 1991, tenuto conto sia delle modalità attuative connotate da minacce e da allusioni tipiche dei contesti di tipo mafioso, M 20 sia dalla finalizzazione dell'agire illecito a favorire la consorteria, garantendo l'acquisizione di provviste economiche per il soddisfacimento delle esigenze degli associati.
2.5 Medesima sorte spetta alla censura, altrettanto inammissibile perché generica e manifestamente infondata, con la quale si deduce la mancanza di prova circa il carattere usurario dei vantaggi conseguiti dai cugini NT e AN ER attraverso l'acquisizione di beni immobili di proprietà dei coniugi OV TA e AR RI a mezzo di simulati contratti di compravendita stipulati negli anni 2009-2011. Anche in ordine a tale specifica contestazione il Tribunale ha compiutamente argomentato, illustrando l'ampio corredo delle circostanze fattuali acquisite, rappresentate sia dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia IO e LI, che avevano indicato il ricorrente come stretto collaboratore del capo cosca QU EN, detto Nasca, non solo nell'esazione dei crediti usurari, fra cui quello vantato nei confronti di TA OV, costretto a cedere gran parte delle sue possidenze (così LI), ma altresì nell'impiego degli illeciti guadagni, rivenienti dal business "Misericordia", nell'attività di prestito ad usura;
sia, e soprattutto, dalle chiare conversazioni captate, tre le quali sono state ritenute particolarmente significative, quelle intercettate: - il 18 febbraio 2016, nel cui contesto NT TA, figlio di OV, riferiva che il ricorrente si era recato, unitamente ad un esponente degli EN, presso la loro azienda per esigere rispetto del patto usurario e pretendere la cessione di un frantoio;
il 13 agosto 2016, nella quale AN AC chiedeva al TA se gli associati fossero stati informati delle recenti iniziative della guardia di finanza che aveva convocato il secondo per chiedergli contezza dei rapporti economici intrattenuti con ER NT;
- quella immediatamente successiva, nella quale TA, ammettendo di essere stato reticente con i finanziari, rimarcava come, a fronte del prestito concesso al padre dell'ammontare complessivo di 400/500mila euro, il proprio genitore fosse stato costretto a dismettere un patrimonio immobiliare del valore di due milioni e mezzo di euro;
- quelle (del 30 aprile 2016 e dell'11 maggio 2016), nel cui contesto ER e TA discutevano sugli espedienti da utilizzare per giustificare le numerose cessioni di beni effettuate alla moglie del primo, AT AR, senza che la (simulata) acquirente ne avesse corrisposto il prezzo, accordandosi sulla versione da rendere e cioè che i pagamenti erano stati effettuati in contanti e con somme modeste nel corso degli anni. 212 4 Ragionamento indiziario, quello rinnovato dai giudici del riesame, non solo corretto in diritto e più che plausibile in fatto, ma ulteriormente corroborato dalle conformi dichiarazioni rese, dopo l'esecuzione del provvedimento di fermo, dai debitori TA che, vinta ormai ogni reticenza, avevano riferito della loro condizione di soggetti sottoposti ad usura da NT ER, il quale nei finanziamenti erogati aveva utilizzato risorse provenienti da altri soggetti, gli stessi raggiunti dal titolo cautelare.
2.6 Inammissibili perché generiche e non pertinenti sono, ancora, le censure mosse in relazione alla contestazione del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 12-quinquies D.L. 306/1992 di cui al capo 130) dell'imputazione provvisoria. Il Tribunale del riesame si è ripetutamente soffermato sugli elementi, tratti sia dalle dichiarazioni dei collaboratori, sia dalle eloquenti intercettazioni ambientali, indicativi, ad onta della formale intestazione in capo a QU ER, del ruolo di concreta gestione della società il Quadrifoglio, svolto, oltre che da DO AC, dai due cugini NT e AN ER e di come tale condotta fosse riconducibile nell'ambito del risalente accordo tra questi ultimi, AN AC e i vertici della consorteria mafiosa di appartenenza per la gestione degli appalti del Centro di accoglienza nell'interesse del clan EN, attraverso le numerose società utilizzate, nel tempo mutate per denominazione e compagine, ma sempre comunque riferibili all'entourage familiare degli stessi. Ha, altresì evidenziato come la società il Quadrifoglio fosse stata appositamente creata in sostituzione de La Vecchia Locanda s.r.l., subito dopo la subita interdittiva antimafia del 2011 e come le risultanze dialogiche dessero conto del timore ripetutamente esternato da AC e dai ER di essere destinatari di indagini per mafia. E tanto basta, vieppiù nella presente fase cautelare, caratterizzata dalla provvisorietà degli addebiti, a ritenere sussistente il profilo indiziario della contestata fattispecie, apparendo l'oggettiva condotta dissimulatoria (che il ricorrente non contesta) idonea a integrare il delitto contestato, considerata la finalità sottesa alla intestazione fittizia, chiaramente rivolta a sottrarre i proventi dell'impresa mafiosa a eventuali iniziative ablative, come si evince agevolmente da quanto innanzi sintetizzato che evidenzia la sinergia operativa tra NT ER con i capi indiscussi della cosca EN, il suo organico inserimento in questa e la sua incondizionata disponibilità a condividerne le finalità e j programmati meccanismi, concretizzatisi nell'evidenziare una realtà fittizia, apparentemente lecita, che mascherava, però, quella effettiva di natura criminale. Sicché la censura difensiva appare affatto distonica rispetto agli assunti dell'ordinanza impugnata che il ricorrente mostra semplicemente di ignorare. PP 2 22 2 2.7 A diverse conclusioni deve pervenirsi in relazione alle condotte contestate ai sensi dell'art. 316-bis cod. pen.. Il ricorso sottolinea come la fattispecie contestata presupponga l'erogazione da parte di un soggetto pubblico di "contributi, sovvenzioni, finanziamenti" o altre elargizioni destinate a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, e, dunque, caratterizzate dal c.d. vincolo di scopo, ovvero dall'impegno, da parte dei beneficiari, di destinare le erogazioni alle predette finalità. Ciò che, nel caso di specie, dovrebbe essere escluso, avuto riguardo alla natura privatistica sia dei soggetti coinvolti (ovvero n la Fraterita della Misericordia e le singole società di catering), sia del loro سلام کیا rapporto giuridico, riconducibile allo schema del subappalto di servizi e avente carattere chiaramente sinallagmatico. Ora, incontestata la storicità dei fatti descritti nelle relative provvisorie imputazioni quanto alla destinazione delle somme conseguite attraverso versamenti su conti personale, trasferimenti sine causa a soggetti diversi, finanziamenti ad altre società et similia, il Tribunale ha osservato che la tesi difensiva, secondo cui "il denaro pervenuto alle società di catering avrebbe perso la sua natura pubblica a seguito della erogazione alle società in esecuzione del contratto di appalto", trascurava "di considerare come il denaro erogato dallo Stato alla Confraternita Misericordia di Isola di Capo Rizzuto" fosse "destinato, decurtate le spese di gestione e amministrazione nonché di un utile economico, in misura intera alla assistenza dei migranti in osservanza delle convenzioni stipulate dalla prefettura di Crotone con la Confraternita e, a seguire, da questa associazione con le società di catering". Ma così opinando il provvedimento impugnato ha solo apparentemente risposto alla deduzione difensiva che, se fondata, sarebbe stata certamente decisiva ai fini dalla stessa propugnati. Il Tribunale ha omesso, infatti, di ricostruire dettagliatamente il contenuto delle convenzioni tra Prefettura e Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia (materiale che questa Corte ignora) e, in particolare, di chiarire se, alla stregua delle stesse, fosse configurabile uno specifico vincolo di destinazione delle somme corrisposte, destinato a perpetuarsi anche rispetto ai soggetti, come la EN della Misericordia e le singole società di catering che, sulla base di autonomi contratti di subappalto, avevano provveduto alla concreta erogazione dei servizi. Aspetto essenziale ai fini della qualificazione della relativa erogazione nei termini stabiliti dalla norma incriminatrice, ovvero di "contributi, sovvenzioni o finanziamenti" nell'accezione prima ricordata e che comporta la necessità di annullare il provvedimento impugnato, limitatamente al profilo indicato, onde sollecitare il giudice del riesame a un ulteriore approfondimento valutativo e motivazionale sul punto. M 23 3. Manifestamente infondata è, poi, la doglianza formulata con il terzo motivo in relazione alla configurabilità della circostanza di cui all'art. 7 D.L. n. 152/91, convertito in legge n. 203 del 1991, che sarebbe stata ravvisata apoditticamente senza indicare i concreti tratti esteriori del comportamento mafioso da parte del ricorrente, né le condotte volte ad agevolare l'attività dell'associazione. Il ricorso non si confronta con il contenuto del provvedimento impugnato che ha fatto buon governo della legge penale e che riposa su un solido apparato argomentativo. In stretta aderenza agli esiti delle indagini espletate il Tribunale ha dato conto, apprezzando e valutando in maniera adeguata e logica tali esiti, delle ragioni che allo stato - giustificano la conclusione alla quale è pervenuto - in ordine alla sussistenza della contestata aggravante, avendo puntualmente sottolineato come tutti i reati provvisoriamente ascritti all'imputato si inserissero in un articolato contesto di attività criminali dirette all'illecito sfruttamento del business rappresentato dalla gestione del Centro di accoglienza di Isola di Capo Rizzuto. Affare di cui l'indagato è stato uno dei principali attori in nome e per conto della consorteria di appartenenza, l'interesse di quest'ultima essendo stato doviziosamente descritto dalle propalazioni accusatorie e analiticamente documentato dalle conversazioni intercettate, restando così provato non solo il diretto coinvolgimento del sodalizio nella costituzione e gestione delle imprese di catering attraverso soggetti ad esso organici, ma la destinazione degli introiti illecitamente conseguiti, attraverso artifici contabili e false fatturazioni, alla "bacinella" del clan per sopperire le esigenze dei sodali e delle loro famiglie ovvero per il loro illecito reimpiego nel settore del prestito ad usura. Mentre il ricorso alla metodologia mafiosa da parte del prevenuto, contestato, in aggiunta all'agevolazione mafiosa, per i soli addebiti provvisori di cui ai capi 118 e 119 di rubrica emerge, con palmare evidenza, dalla diretta evocazione della consorteria nella vicenda estorsiva in danno di IT Carmine, nonché, a riprova del clima di intimidazione e di omertà mafiosa, dalla condotta dei TA che non hanno voluto inizialmente riferire le condotte usurarie di cui erano vittime, adeguandosi alle istruzioni del ricorrente, volte a giustificare le numerose cessioni di beni di cui ai simulati contratti di vendita in favore della propria moglie AT AR.
4. Tutte le considerazioni che precedono dimostrano all'evidenza la manifesta infondatezza anche del quarto motivo, con il quale il ricorrente ha denunciato il vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa l'ordinanza impugnata per avere mutuato l'analisi di segno accusatorio sviluppata dall'ordinanza cautelare genetica, limitandosi a riproporne in modo acritico ampi passaggi. Anche a prescindere dalla assoluta genericità della presente censura, se è vero 24 che il provvedimento impugnato richiama in larga misura l'articolazione dell'ordinanza cautelare del g.i.p., lo stesso provvedimento, nel fornire una ricostruzione assolutamente congrua e logica dell'intera vicenda e del complessivo ruolo in essa svolto dall'indagato, ha esposto più che adeguatamente le ragioni di condivisione delle motivazioni del g.i.p., le cui scansioni sono ripercorse dai giudici del riesame. Ne discende che l'obbligo di motivazione risulta in sostanza adempiuto, proponendo l'ordinanza del riesame una rilettura delle anteriori statuizioni cautelari alla luce dei rilievi di carattere generale sollevati dall'indagato. Al riguardo è opportuno rimarcare, alla stregua dei criteri ermeneutici stabiliti da questa Corte, che non può ritenersi affetto da mancanza di motivazione il provvedimento del riesame, ove emerga che il giudice abbia preso cognizione delle ragioni dell'atto richiamato (ordinanza genetica), ritenendole coerenti con le proprie risoluzioni.
5. Del tutto ingiustificate si delineano, infine, le critiche mosse al provvedimento gravato in tema di esigenze cautelari. La novellata formulazione dell'art. 275 cod. proc. pen., comma 3, ha confermato il regime di presunzione relativa di esistenza delle esigenze cautelari a fronte della avvenuta emersione di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., cui è correlata la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere, sicché quando sussistono i gravi indizi del reato e la presunzione relativa di pericolosità non sia stata superata dalla prova dell'inesistenza di una qualunque esigenza cautelare, è vincolante per il giudice la previsione legale di adeguatezza della sola custodia carceraria a fronteggiare il pericolo presunto, senza che assuma rilievo e possa discutersi della natura e del grado dello stesso e che possano applicarsi forme di coercizione cautelare di intermedia afflittività, ponendosi soltanto l'alternativa tra la custodia intramuraria e lo stato di libertà del soggetto, in deroga ai principi generali sanciti dallo stesso art. 275 e dall'art. 292 cod. proc. pen., comma 2, che impongono una valutazione specifica dell'idoneità di ciascuna misura rispetto alle esigenze del caso e la residualità dell'applicazione della custodia in carcere quando tutte le altre misure siano inefficaci. E, come già ripetutamente affermato da questa Corte, duplici sono le conseguenze di tale disciplina quanto ai compiti delibativi e giustificativi del giudice: "la presunzione relativa di pericolosità sociale prevista dall'art. 275, comma 3, inverte gli ordinari poli del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei pericula libertatis, ma soltanto di apprezzamento delle ragioni di esclusione, eventualmente evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione" (Sez. 1, n. 45657 del 06/10/2015, Varzaru, Rv. 265419), 25 M mentre all'imputato o indagato compete allegare elementi di segno contrario, in grado di superare presunzione e al giudicante di valutarne la sussistenza e l'efficacia rappresentativa in funzione dell'esclusione delle esigenze cautelari. Di tali condivisi principi il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione, affermando che, nel caso in disamina, la presunzione non risultava vinta dalla positiva dimostrazione di elementi fattuali da cui poter desumere l'insussistenza di esigenze cautelari, implicitamente stimando inconsistenti quelli addotti dalla difesa (il sequestro dei conti correnti e dei beni patrimoniali del ricorrente) a fronte della risalenza nel tempo del vincolo associativo e della sua ininterrotta protrazione sino all'attualità, come ben evidenziato dal giudice della cautela, senza il riscontro di qualsivoglia segnale di rescissione del legame con il sodalizio di appartenenza.
6. Alla luce di quanto fin qui osservato e in conclusione, il ricorso deve essere accolto limitatamente ai fatti qualificati alla stregua dell'art. 316-bis cod. pen., sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo esame sul punto, al Tribunale di Catanzaro. Nel resto, il ricorso deve essere rigettato. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente ai capi di imputazione provvisoria, qualificati ai sensi dell'art. 316 bis cod. pen., e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale del riesame di Catanzaro. Rigetta nel resto il ricorso. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2018 IhConsigliere estensore Il Presidente Rosanna SaracenoPosenne gene Antonella Patrizia Mazzei DEPOSITATA IN CANCELLERIA 28 GEN 2019 IL CANCELLIERE FA FAIEDA