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1 luglio 1931
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18 novembre 1945
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7 dicembre 1947
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8 agosto 1961
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15 dicembre 1981
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4 aprile 2001
4 aprile 2001
Art. 78.
(Limiti degli aumenti delle pene principali).
Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non puo' essere superiore al quintuplo della piu' grave fra le pene concorrenti, ne' comunque eccedere:
1) trenta anni per la reclusione;
2) sei anni per l'arresto;
3) lire trenta milioni per la multa e sei milioni per l'ammenda; ovvero lire centoventicinque milioni per la multa e venticinque milioni per l'ammenda, se il giudice si vale della facolta' di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133-bis. ((169a))
Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare a norma dell'articolo stesso non puo' superare gli anni trenta. La parte della pena eccedente tale limite e' detratta in ogni caso dall'arresto.
--------------- AGGIORNAMENTO (169a)
Il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 ha disposto (con l'art. 58, comma 4) che "In deroga a quanto stabilito nell' articolo 78, primo comma, numero 3), del codice penale , la pena della multa o dell'ammenda non puo' comunque eccedere la somma di lire quindici milioni, ovvero la somma di lire sessanta milioni se il giudice si vale della facolta' di aumento indicata nel secondo comma dell'articolo 133-bis dello stesso codice".
Il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 , come modificato dal D.L. 2 aprile 2001, n. 91 , convertito con modificazioni dalla L. 3 maggio 2001, n. 163 , ha disposto (con l'art. 65, comma 1) che l'entrata in vigore della modifica al numero 3), comma 1 del presente articolo e' prorogata al 2 gennaio 2002.
(Limiti degli aumenti delle pene principali).
Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non puo' essere superiore al quintuplo della piu' grave fra le pene concorrenti, ne' comunque eccedere:
1) trenta anni per la reclusione;
2) sei anni per l'arresto;
3) lire trenta milioni per la multa e sei milioni per l'ammenda; ovvero lire centoventicinque milioni per la multa e venticinque milioni per l'ammenda, se il giudice si vale della facolta' di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133-bis. ((169a))
Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare a norma dell'articolo stesso non puo' superare gli anni trenta. La parte della pena eccedente tale limite e' detratta in ogni caso dall'arresto.
--------------- AGGIORNAMENTO (169a)
Il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 ha disposto (con l'art. 58, comma 4) che "In deroga a quanto stabilito nell' articolo 78, primo comma, numero 3), del codice penale , la pena della multa o dell'ammenda non puo' comunque eccedere la somma di lire quindici milioni, ovvero la somma di lire sessanta milioni se il giudice si vale della facolta' di aumento indicata nel secondo comma dell'articolo 133-bis dello stesso codice".
Il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 , come modificato dal D.L. 2 aprile 2001, n. 91 , convertito con modificazioni dalla L. 3 maggio 2001, n. 163 , ha disposto (con l'art. 65, comma 1) che l'entrata in vigore della modifica al numero 3), comma 1 del presente articolo e' prorogata al 2 gennaio 2002.
Commentari • 161
- 1. Errore nel calcolo della pena in caso di rito abbreviato: annullata la sentenza per travisamento della riduzione (Cass. Pen. n. 11786/2025)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 aprile 2025 · 185.85307
[…] La sentenza chiarisce il corretto ordine logico-giuridico nell'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p. e della riduzione premiale di cui all'art. 442, comma 2, c.p.p. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 14/07/2023, n. 30753Provvedimento: […] col quale deduce violazione di legge in relazione agli artt. 78 cod. pen., […] quella ad trenta anni di reclusione per reati ostativi) già mitigato dal principio moderatore ex art. 78 cod pen. godrebbe di un trattamento più favorevole, […] non si può tenere conto della riduzione di pena derivante dall'applicazione del criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen." Questo principio era del resto mutuato da quello che la stessa sentenza AN definisce un "orientamento ermeneutico consolidato" - espresso dalla più remota Sez. 1, […] indipendentemente dalla circostanza che nell'effettuazione dei cumuli parziali abbia operato o meno il criterio moderatore di cui all'art. 78 comma primo n. 1 cod. pen., […]Leggi di più...
- affidamento in prova al servizio sociale·
- principio del favor rei·
- progressione trattamentale·
- art. 4-bis Ord. pen.·
- reati ostativi·
- detenzione domiciliare·
- disparità di trattamento·
- scioglimento del cumulo·
- finalità rieducativa della pena·
- criterio moderatore art. 78 cod. pen.