Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2015, n. 20187
CASS
Sentenza 3 febbraio 2015

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Nel reato di estorsione, integra la circostanza aggravante del metodo mafioso l'utilizzo di un messaggio intimidatorio anche "silente" cioè privo di richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che legittimamente il provvedimento impugnato avesse affermato la sussistenza dell'aggravante con riferimento alla richiesta di versamento di canoni per l'utilizzo a fini di riprese cinematografiche di una villa sequestrata ad un esponente di un sodalizio criminale, avanzata, non dall'amministratore giudiziario, ma dal proprietario dell'immobile, la cui appartenenza ad un clan camorristico era nota alle vittime).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2015, n. 20187
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20187
    Data del deposito : 3 febbraio 2015

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