Sentenza 3 febbraio 2015
Massime • 1
Nel reato di estorsione, integra la circostanza aggravante del metodo mafioso l'utilizzo di un messaggio intimidatorio anche "silente" cioè privo di richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che legittimamente il provvedimento impugnato avesse affermato la sussistenza dell'aggravante con riferimento alla richiesta di versamento di canoni per l'utilizzo a fini di riprese cinematografiche di una villa sequestrata ad un esponente di un sodalizio criminale, avanzata, non dall'amministratore giudiziario, ma dal proprietario dell'immobile, la cui appartenenza ad un clan camorristico era nota alle vittime).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2015, n. 20187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20187 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 03/02/2015
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 266
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - N. 44828/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
AL NC n. 1 luglio 1976;
AL FF n. Torre AN il 19 dicembre 1947;
DE IM AN n. Torre AN il 20 maggio 1953;
avverso l'ordinanza emessa il 6 agosto 2014 dal Tribunale di Napoli;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. CAMMINO Matilde;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. Dott. PINELLI Mario Maria Stefano, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Osserva:
CONSIDERATO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 6 agosto 2014 il Tribunale di Napoli, pronunciandosi in sede di riesame, ha confermato l'ordinanza, emessa il 7 luglio 2014 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di GA FF e GA NC ed ha sostituito nei confronti di De MO AN la misura carceraria con quella degli arresti domiciliari.
2. L'ordinanza cautelare era stata emessa nei confronti dei predetti in ordine al delitto di estorsione aggravata ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, commesso in Torre AN dal 5 aprile al 5
luglio 2013 ai danni di soggetti appartenenti alla società di produzione televisiva e cinematografica Cattleya s.r.l., all'epoca impegnata nelle riprese della serie televisiva "Gomorra". Per la realizzazione dello sceneggiato era stata prescelta, come ambientazione dell'attività del capo clan protagonista nella finzione televisiva, la villa di proprietà di GA NC sita in Torre AN, da utilizzare per le riprese nel periodo 25 marzo-14 settembre 2013. La villa il 4 aprile 2013 era stata tuttavia sottoposta, unitamente ad altri beni della famiglia GA, a sequestro preventivo nell'ambito delle indagini in corso a carico di GA NC (figlio di GA FF e di De MO AN) per i delitti di associazione camorristica e associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con riferimento al ruolo significativo dallo stesso svolto nell'ambito dell'articolazione, denominata GA-Pisielli, del clan GA- Cavalieri egemone nel territorio di Torre AN. Le somme costituenti il corrispettivo del contratto di concessione temporanea ad uso cinematografico della villa di GA NC, anziché essere versate dopo l'esecuzione del sequestro all'amministratore giudiziario, risultavano dalle intercettazioni ambientali e telefoniche eseguite nel corso delle indagini essere state versate dai responsabili della società di produzione, per effetto delle pressioni esercitate da GA NC tramite i genitori GA FF e De MO AN, nelle mani di GA FF (il corrispettivo della concessione era di 30.000,00 Euro, da corrispondere in cinque rate da 6.000,00 Euro;
alla data del 18 marzo 2013 era stata versata la prima rata, mediante assegno, direttamente a GA NC;
dopo il sequestro, disposto contestualmente all'ordinanza di custodia cautelare eseguita nei confronti di GA NC il 4 aprile 2013, nelle mani di GA FF erano state versati prima 5.000,00 Euro e, successivamente, altri 1.000,00 Euro). I responsabili della società di produzione -il location manager NO NN e gli organizzatori generali NT GI e De NT TT - avevano negato la sussistenza di minacce estorsive, ma erano stati smentiti dal contenuto delle intercettazioni ampiamente riportate nell'ordinanza del Tribunale del riesame.
3. Avverso la predetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione GA NC, tramite il difensore avv. Cola Sergio, e i suoi genitori GA FF e De MO AN tramite l'avv. De MO Alberto.
2.1. Con il ricorso presentato dall'avv. Cola nell'interesse di GA NC si deduce:
1) la violazione degli artt. 110 e 629 c.p. e dell'art. 125 c.p.p., comma 1, n. 3 e il vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante prevista dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7; secondo la tesi accusatoria GA NC avrebbe offerto un contributo morale alla realizzazione del delitto di estorsione, inducendo nell'autore materiale, suo padre GA FF, un proposito criminoso prima inesistente;
questo assunto sarebbe tuttavia smentito dal fatto che le intercettazioni nel carcere in cui GA NC si trovava detenuto erano attive dal 3 maggio 2013, mentre gli accordi finalizzati alla riscossione della somma oggetto dell'estorsione risultavano essere intervenuti in data successiva, risalendo alla terza decade di giugno (il 25 giugno 2013 era stata infatti consegnata a GA FF la somma di 5.000,00 Euro, a seguito di accordi intervenuti tra il 22 e il 24 giugno precedenti tra lo stesso GA FF e NO NN); nel periodo precedente non era emersa, dalle intercettazioni ambientali effettuate nell'istituto carcerario in cui si trovava detenuto, la cointeressenza di GA NC nell'estorsione; illogica sarebbe l'argomentazione del giudice di merito, che individua elementi indiziari circa il contributo all'azione criminosa di GA NC nella conversazione intercettata il 28 giugno 2013, non essendo punibile il soggetto che agevoli gli autori del reato dopo la commissione dello stesso e, in particolare, non potendosi affermare che il ricorrente abbia deliberato l'attività estorsiva, di cui risulta essere stato informato solo successivamente;
ne' dall'interessamento del prevenuto per la consegna dell'ulteriore somma di 1.000,00 Euro, corrispondente alla differenza tra l'importo della seconda rata (6.000,00 Euro) e la somma di 5.000,00 Euro versata il 24 giugno 2013 nelle mani del padre, potrebbe desumersi la responsabilità dell'indagato in ordine all'estorsione commessa precedentemente;
GA NC, peraltro, solo nel mese di agosto 2013 aveva appreso dai familiari che era stato nominato un amministratore giudiziario e riteneva che le consegne di denaro al padre fossero giustificate dai danni arrecati dalla troupe televisiva nella villa (conversazione intercettata il 20 luglio 2013;
conversazione intercettata il 3 luglio 2013 in cui NO attribuiva la consegna dell'ulteriore somma di 1.000,00 Euro al danneggiamento di un biliardo); altri colloqui registrati, inoltre, facevano riferimento all'asportazione di oggetti, alle spese per pulizie, a pagamenti in nero, a precedenti locazioni di immobili per le riprese di altro sceneggiato e, a questo riguardo, la motivazione era completamente carente;
l'autonomia della deliberazione di GA FF risultava dalla conversazione intercettata il 31 luglio 2013, di cui il giudice di merito non aveva tenuto conto così come non aveva preso in considerazione la conversazione in cui NO riferiva a De NT che GA FF, nonostante il rinvio del colloquio in carcere con il figlio del 31 luglio 2013, autonomamente aveva dato il consenso alla continuazione delle riprese;
quanto all'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, dalle risultanze investigative non emergeva che la richiesta estorsiva fosse stata fatta in nome e per conto del clan di appartenenza individuato nel fantomatico clan Pisello, definito autonoma costola della più nota consorteria denominata GA/Cavalieri ma la cui esistenza e operatività non risultava accertata.
Con il ricorso dell'avv. De MO nell'interesse di GA FF e De MO AN si deduce:
1) l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 273 c.p.p., quanto alla sussistenza della gravità indiziaria desunta esclusivamente dalle intercettazioni ambientali e telefoniche (la maggior parte delle quali coinvolgenti soggetti diversi dai ricorrenti), da cui tuttavia non emergevano minacce o atti di violenza ai danni dei rappresentanti della casa di produzione cinematografica e non emergeva comunque il coinvolgimento nella vicenda della De MO, che in alcune conversazioni con il figlio GA NC, intercettate durante i colloqui in carcere, si sarebbe limitata a riferire notizie apprese da terzi senza interloquire mai direttamente o per interposta persona con i responsabili della società Cattleya e senza svolgere nella vicenda alcun ruolo penalmente rilevante;
il suo ruolo sarebbe quello di un mero connivente;
2) la violazione di legge e il vizio della motivazione quanto alla ritenuta aggravante prevista dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7, contestata sotto la duplice manifestazione del metodo mafioso e della finalità agevolatrice;
mancherebbe allo stato l'accertamento della sussistenza del clan camorristico facente capo a GA NC, in ipotesi agevolato dalla condotta estorsiva, e comunque non sarebbe stato dimostrato un comportamento intimidatorio oggettivamente idoneo ad esercitare una particolare condizione psicologica, al di là dei "pregiudizi" dei rappresentanti della società Cattleya. RITENUTO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Quanto al ricorso presentato nell'interesse di GA NC, la Corte rileva che le conclusioni circa la sussistenza della gravità indiziaria a carico del ricorrente risultano adeguatamente giustificate dal giudice di merito attraverso una puntuale valutazione delle emergenze investigative -in particolare delle conversazioni intercettate, non solo quelle del 28 giugno 2013 tra GA NC (detenuto dal mese di aprile dello stesso anno) e la madre, ma anche quelle tra GA FF e NO NN, dipendente della società di produzione cinematografica Cattleya, e tra quest'ultimo e i colleghi di lavoro NT GI e Di SC IA e lo sceneggiatore ME AL da cui si desume la natura estorsiva delle pretese economiche avanzate tramite "zì IO (GA FF) dai GA i quali, se non fosse stata risolta "la questione dei loro pagamenti", avrebbero impedito la prosecuzione delle riprese nella villa. Significativa è anche la conversazione, specificamente richiamata nell'ordinanza impugnata, del 2 luglio 2013 in cui l'NO, dopo aver ottenuto dalla casa di produzione i 1.000,00 Euro mancanti della seconda rata (che non sarebbe spettata comunque al proprietario GA NC, essendo stato nel frattempo sequestrato l'immobile di sua proprietà concesso per le riprese dello sceneggiato televisivo), esprime allo sceneggiatore ME i suoi timori per la reazione che GA FF avrebbe avuto per il ritardo di otto giorni nel pagamento e sente l'esigenza di prepararsi un discorso per rabbonire l'uomo e i suoi familiari ("...non vi preoccupate...noi...in qualche modo i soldi ve li diamo...abbiate pazienza...e tenete presente che noi stiamo pagando anche gli altri trentamila euro dall'altra parte...perché nel momento in cui vi dissequestrano tutto,,,quei soldi ve li daranno indietro). Come evidenziato nell'ordinanza impugnata per contestare le deduzioni difensive (v., in particolare, a ff. 16-17), la circostanza che la villa sequestrata appartenesse a GA NC, destinatario del provvedimento di sequestro che aveva già percepito direttamente la prima rata del contratto con il quale aveva concesso l'uso dell'immobile per le riprese cinematografiche gestendo in prima persona le trattative, e il contenuto delle intercettazioni coinvolgenti direttamente GA NC nella vicenda sono stati ritenuti, nell'ambito di una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni, quanto meno sul piano della gravità indiziaria indicative della riconducibilità al ricorrente dell'estorsione messa in atto tramite i genitori.
Il Tribunale del riesame non ha mancato di evidenziare, per escludere che GA FF avesse agito autonomamente, le conversazioni intercettate (ff. 13,14) da cui risultava che GA NC, pur essendo ristretto in carcere, era informato dai genitori dei contatti avuti con De NT e NO e delle indagini in corso in ordine all'estorsione e sollecitava in particolare la madre a pretendere comunque il pagamento ("tu i soldi te li devi far dare da parte...che facciamo gli scemi..."), minacciando in caso contrario ritorsioni ("non fargli fare il cinema", cioè impedire il proseguimento delle riprese nella villa).
Tanto basta per rendere l'ordinanza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione del materiale indiziario compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile.
Il ricorrente con le sue doglianze formula censure di merito improponibili in sede di legittimità, prospettando sostanzialmente una rilettura in fatto degli elementi indiziari già presi in considerazione e analiticamente valutati nella loro complessiva gravità dal Tribunale del riesame che ha dato adeguatamente conto delle ragioni che giustificavano la conferma della gravità del quadro indiziario, con una motivazione coerente e lineare, conforme ai principi di diritto che governano le risultanze probatorie ed esente da contraddizioni e manifeste illogicità (Cass. Sez. Un. 22 marzo 2000 n. 11, Audino).
3. Quanto al ricorso proposto nell'interesse di GA FF e De MO AN, la Corte osserva che il primo motivo, relativo alla sussistenza della gravità indiziaria, è manifestamente infondato e, comunque, introduce censure di merito improponibili in questa sede.
Va premesso che nel procedimento de libertate la valutazione del contenuto e dei risultati delle intercettazioni telefoniche e del significato delle espressioni usate anche dagli interlocutori costituiscono accertamento di fatto, riservato al giudice del merito e insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica (Cass. sez. 5^ 22 dicembre 1999 n. 6350, Cannavo). Dal tenore delle conversazioni intercettate ritenute significative ai fini della gravità indiziaria e riportate nell'ordinanza impugnata si desume che, nonostante le dichiarazioni contrarie rese agli inquirenti, il carattere intimidatorio delle richieste di denaro formulate personalmente da GA FF era ben percepito dai responsabili della casa di produzione Cattleya, anche per l'ambiente in cui la vicenda si svolgeva e che singolarmente riguardava proprio quello rappresentato nello sceneggiato televisivo in corso di realizzazione. Eloquenti sono le conversazioni in cui NO NN, NT GI e De NT TT, che si erano direttamente occupati della vicenda e che erano consapevoli delle indagini in corso, commentavano i rapporti con "zi IO (GA FF) -il quale reclamava i pagamenti in contanti (essendo evidentemente consapevole che non erano dovuti) e al quale era stata direttamente consegnata la somma di 6.000,00 Euro - e parlavano espressamente di minacce (NO, f.7 ordinanza), di ricatto (De NT, ff.9 e 15), di paura di ritorsioni (NO, f.10 ordinanza). Del resto è principio giurisprudenziale consolidato che la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purché sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera (Cass. sez. 2^ 12 dicembre 2012 n. 11922, Lavitela;
sez. 2^ 27 settembre 2012 n. 2833, P.C., Adamo e altri). Il contributo all'azione estorsiva di De MO AN nell'ordinanza impugnata viene desunto, sul piano della gravità indiziaria, dal contenuto dei colloqui in carcere avuti con il figlio dalla donna, sia il 24 giugno 2013 che il 1 agosto 2013, riportati fedelmente nell'ordinanza impugnata. La De MO dimostra non solo di essere a conoscenza dei termini della vicenda, di tenerne informato il figlio e di consultarlo, di avere un ruolo personale nell'estorsione ... gli dico io non ti faccio fare il cinema..."). Il giudice di merito prospetta quindi, con espliciti riferimenti ai colloqui dei diretti protagonisti, un quadro di gravità indiziaria fondato su una puntuale valutazione delle emergenze investigative, con una motivazione coerente e lineare, conforme ai principi di diritto che governano le risultanze probatorie ed esente da contraddizioni e manifeste illogicità (Cass. Sez. Un. 22 marzo 2000 n. 11, Audino;
sez. 4^ 3 maggio 2007 n. 22500, Terranova;
sez. 5^ 8 ottobre 2008 n. 46124, Pagliaro;
sez. 6^ 8 marzo 2012 n. 11194, Lupo).
Va ribadito che il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro lato, la valenza sintomatica degli indizi senza coinvolgere il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. (Cass. Sez. Un.30 aprile 1997 n. 6402, Dessimone;
sez. 1^ 20 marzo 1998 n. 1700, Barbaro). Quanto, infine, alla ritenuta sussistenza sul piano indiziario dell'aggravante prevista dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7, la Corte rileva che nell'ordinanza impugnata si fa riferimento puntuale alle modalità tipicamente camorristiche della condotta, realizzata sfruttando l'appartenenza dell'autore della richiesta al clan GA/Cavalieri, di cui le vittime erano consapevoli conoscendo pure le vicende giudiziarie e quelle relative alle dichiarazioni dei pentiti. Detta motivazione appare esaustiva, anche in considerazione dell'intenso effetto intimidatorio ottenuto sui responsabili della casa di produzione che temevano attentati a persone e cose (De NT, f.l5:"...qui non si parla di gente normale, eh"). Peraltro, secondo la giurisprudenza di questa Corte che il collegio condivide, nel reato di estorsione integra la circostanza aggravante dell'uso del metodo mafioso l'utilizzo di un messaggio intimidatorio anche "silente", cioè privo di richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza e minaccia (Cass. sez. 5^ 21 giugno 2013 n. 38964, Nobis e altri).
4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 ciascuno.
5. A norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, copia del presente provvedimento va trasmesso al Direttore dell'istituto penitenziario in cui i ricorrenti GA NC e GA FF sono ristretti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., nei confronti di GA NC e GA FF.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2015