Sentenza 13 settembre 2017
Massime • 1
Ai fini della sussistenza del delitto tentato, rilevano l'idoneità causale degli atti compiuti al conseguimento dell'obiettivo delittuoso e la univocità della loro destinazione, da apprezzarsi secondo una valutazione "ex ante" della concreta condotta dell'agente, in rapporto alle sue modalità ed al contesto ambientale in cui è stata posta in essere. (Fattispecie in tema di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, in cui l'autore del reato aveva fatto richiesta alla persona offesa di "mettersi a posto", pagando una somma di denaro proporzionale ai compensi spettanti da un appalto).
Commentari • 2
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L'estorsione tra giurisprudenza, dottrina e casi pratici Il delitto di estorsione punisce chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo altri a fare o a non fare qualcosa, procurando a sé o ad altri un profitto ingiusto con altrui danno. Chi compie tale condotta è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. Questo articolo trova il proprio fondamento non solo nella necessità di tutelare il patrimonio personale, ma anche la libera autodeterminazione del singolo. In questo contributo cerchiamo di approfondire al massimo il tema dell'estorsione, attraverso una disamina giurisprudenziale, dottrinale e pratica compiuta dal dottor Vincenzo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/09/2017, n. 44903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44903 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2017 |
Testo completo
449 03-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 13/09/2017 Presidente - Sent. n. sez. STEFANO PALLA 1949/2017 EDUARDO DE GREGORIO REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere ANGELO CAPUTO N.26487/2017 IRENE SCORDAMAGLIA ROBERTO AMATORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ZZ NO nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 14/07/2016 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' di tutti i ricorsi, Udito il difensore L'ayv. D'Amico conclude per il rigetto dei ricorsi come da conclusioni che deposita unitamente alla nota spese. Uditi: il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott.ssa P. Lori, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
per le parti civili, l'avv. P. Buttafuoco (per il Comune di EO), l'avv. F. D'Amico (per Associazione nazionale per la lotta contro le illegalità e le mafie "A. Caponnetto"), anche in sostituzione dell'avv. A. Galasso (per Confindustria Centro Sicilia), che hanno chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni e nota spese;
per i ricorrenti, l'avv. O. Benintende (per FI LE, VI SE, UI OL e CO ET), l'avv. M. Baldi (per FI MO) e l'avv. G. Aricò (per FI NN), che hanno concluso per l'accoglimento del ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata, all'esito del giudizio abbreviato, il 13/05/2015, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta, per quanto è qui di interesse, dichiarava:
1.1. FI NN, esclusa l'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416 bis cod. pen. e ritenuta la continuazione, colpevole dei seguenti reati: capo A): partecipazione all'associazione per delinquere di stampo mafioso "CO RA" famiglia costituita a EO, di cui aveva assunto la direzione;
capo C): tentata estorsione pluriaggravata in danno di ET EB;
capo D): tentata estorsione pluriaggravata in danno di SE NE;
capo F): furto pluriaggravato in danno di ON AR;
capo G): tentata estorsione pluriaggravata in danno di ON AR;
capo H): tentata estorsione pluriaggravata in danno di SM NU;
1.2. FI LE, esclusa l'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416 bis cod. pen. e ritenuta la continuazione, colpevole dei reati di cui ai capi A), C), D), E) (tentata estorsione pluriaggravata in danno NO FA), F) e G);
1.3. FI MO, esclusa l'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416 bis cod. pen. e ritenuta la continuazione, colpevole dei reati di cui ai capi A), C), D) E), F) e G);
1.4. VI SE, esclusa l'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416 bis cod. pen. e ritenuta la continuazione, colpevole dei reati di cui ai capi A (con l'aggravante di aver commesso il fatto durante l'applicazione della misura della sorveglianza speciale) e H);
1.5. UI OL, esclusa l'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416 bis cod. pen., colpevole del reato di cui al capo A);
1.6. CO ET, ritenuta la continuazione, colpevole dei reati di cui ai capi F) e G); 2 1.7. CC SE, ritenuta la continuazione, colpevole dei reati di cui ai capi C), D) ed E). Gli imputati venivano condannati alle pene di giustizia e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.
2. Investita dei gravami degli imputati, la Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza deliberata il 14/07/2016, ha in parte riformato la sentenza di primo grado, rideterminando in melius la pena principale nei confronti degli imputati, escludendo alcune parti civili (e confermando la condanna al risarcimento dei danni solo in favore del Comune di EO, dell'Associazione EOse Falcone Borsellino, dell'Associazione nazionale per la lotta contro le illegalità e - le mafie "A. Caponnetto", di Confindustria Centro Sicilia, di F.A.I. Federazione dell'Associazioni Antiraket e Antiusura Italiane, di NE SE, di EB ET e di AR ON), confermando, nel resto, la sentenza impugnata.
3. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Caltanissetta ha proposto ricorso per cassazione FI NN, attraverso i difensori avv. G. Aricò e avv. G. Palermo, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 416 bis cod. pen. e degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., nonché vizi di motivazione. Il ragionamento dei giudici di merito presenta parecchie contraddizioni interne, avendo valorizzato solo alcune conversazioni intercettate e sminuito altre, laddove, nel caso di specie, l'interpretazione e la valutazione del contenuto di tali conversazioni sconfina nella manifesta illogicità e irragionevolezza e, comunque, gli indizi ricavabili da esse devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 192 cod. proc. pen.: in relazione all'intercettazione relativa al presunto "battesimo" di UI, è impossibile che la cerimonia sia avvenuta in occasione del comizio di un esponente politico nazionale quando erano massicciamente presenti le Forze dell'ordine; la conversazione tra MO e LE FI del 04/06/2013, già richiamata nell'atto di appello, smentisce l'ipotesi accusatoria, così come l'affermazione fatta da LE FI ad RM secondo cui "non c'è famiglia"; l'intercettazione del 19/06/2013 nella quale FI dava istruzione ad RM circa il compimento delle estorsioni, invitandolo a stare attento perché "poteva scattare il 416 bis", dimostra che, nel caso di specie, non vi era alcuna condotta riconducibile all'ipotesi associativa;
il presunto incontro tra FI e MI, finalizzato ad ottenere il placet del secondo allo svolgimento dell'attività estorsiva sul territorio di EO, non è in alcun modo provato e, a fronte di tale vuoto probatorio, a nulla valgono i riferimenti contenuti in alcune .3 intercettazioni tra le quali quella del 21/08/2013 con RM, nella quale si fa anche riferimento ad una grave compromissione strutturale della famiglia (indicata come "casa malmessa"), tanto più che è illogica la ricostruzione secondo cui FI avrebbe prima intrapreso l'attività estorsiva sul territorio e solo successivamente avrebbe incontrato MI per il placet. Manca nel compendio costituito dalle intercettazioni qualsiasi elemento in ordine al ruolo apicale attribuito a FI, risultando inidoneo, al riguardo, il ruolo di paciere svolto in occasione della lite tra UI e RT ed avendo NG ON indicato in altro soggetto il capo e il promotore del presunto sodalizio. La natura di mero tentativo di tutti i presunti reati fine conferma l'insussistenza della capacità intimidatoria del gruppo.
3.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza degli artt. 192, 129 e 533 cod. proc. e vizi di motivazione. I rilievi svolti con il primo motivo in ordine alla carenza probatoria relativamente al reato associativo valgono anche con riguardo ai singoli reati-fine, posto che il mero recepimento di determinati dati non può integrare alcuna condotta penalmente rilevante.
3.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza dell'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla I. 12 luglio 1991, n. 203 e dell'art. 416 bis, quinto comma, cod. pen. nonché vizi di motivazione. La sentenza impugnata manca di specifica indicazione delle ragioni della conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, quanto alla motivazione della ritenuta aggravante della disponibilità di armi è del tutto apparente, mentre quella relativa alla circostanza di cui all'art. 7 cit. è del tutto inidonea ad assolvere all'obbligo motivazionale.
4. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Caltanissetta ha proposto ricorso per cassazione FI LE, attraverso il difensore avv. O. Benintende, articolando sei motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
4.1. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 416 bis cod. pen. e vizi di motivazione. La sentenza impugnata non ha verificato il momento dell'asserito ingresso di FI nel sodalizio criminale, né la sua effettiva compenetrazione e volontà di appartenervi, richiamando in modo apparente la pronuncia di primo grado. La Corte di appello fa riferimento all'impostazione tipica di "CO RA", ma in assenza di qualsiasi forma di investitura o di formale coinvolgimento di FI e dell'assenza, in capo allo stesso, della volontà e consapevolezza di far parte del sodalizio, omettendo altresì di motivare in ordine alla conversazione del 04/06/2013 tra LE e MO FI, dalla quale si desume il rifiuto di qualsiasi dialogo con RM, il che evidenzia l'insussistenza di una societas sceleris tra i soggetti incriminati. Dalle conversazioni intercettate tra VI e RM emerge che il ricorrente è da essi totalmente svincolato e lo stesso RM è descritto dal dichiarante ON, ritenuto credibile dai giudici di merito, come oggetto di scherno. La Corte di appello conferma la condanna per il reato associativo dal 2012 fino a settembre 2013 sul presupposto che la famiglia era stata autorizzata ad operare dal responsabile provinciale MI il 21/08/2013, ma non sussiste alcuna prova certa e concreta dell'avvenuto incontro del "capo" della famiglia leofortese con MI, il che esclude l'esistenza e comunque la natura AF dell'associazione, la quale, in ogni caso, solo da tale data potrebbe essere considerata appartenente a CO RA. Nessun elemento prova l'incontro tra NN FI e MI, laddove la sentenza impugnata omette qualsiasi motivazione in ordine alla carenza investigativa riguardante detto episodio e alla circostanza che l'incontro sarebbe successivo ai fatti di tentata estorsione, il che è illogico dal punto di vista del modus operandi delle famiglie mafiose. La sentenza impugnata richiama poi elementi del tutto estranei agli atti processuali, quali la partecipazione alla riunione di RE UT e il riferimento a tale GO.
4.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 416 bis e vizi di motivazione: la Corte di appello ha ritenuto esistente e avvenuto l'incontro con il responsabile provinciale di CO RA e concessa l'autorizzazione il 21/08/2013, sicché prima di tale data il gruppo doveva essere qualificato a norma dell'art. 416 cod. pen.
4.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza del reato associativo e dell'aggravante contestata, nonché al periodo da prendere in considerazione.
4.4. Il quarto motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla circostanza aggravante della disponibilità di armi.
4.5. Il quinto motivo denuncia inosservanza dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e vizi di motivazione in ordine ai reati - scopo e all'aggravante di cui all'art. 7 cit. In ordine ai reati scopo, l'affermazione di responsabilità del ricorrente è deduttiva ed è ricollegata alle intercettazioni, ma è carente di prova certa. Quanto al capo C), non sono stati considerati i rapporti di amicizia, di collaborazione lavorativa e di frequentazione tra il ricorrente e ET EB, mentre, con riguardo al capo D), l'imputato ha fornito la prova logica dell'equivoco in cui sarebbe incorsa la persona offesa NE, trattandosi di problematiche di lavoro e non di estorsione. Quanto alle imputazioni sub E), F) e G), non è stata considerata la dichiarazione di estraneità ai fatti di FI, né l'assenza di azioni, iniziative o concorso da parte dell'imputato. Il che vale anche 5 per l'aggravante di cui all'art. 7 cit., sulla quale la Corte di appello non ha motivato.
4.6. Il sesto motivo lamenta inosservanza dell'art. 62 bis cod. pen. e vizi di motivazione in relazione alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
5. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Caltanissetta ha proposto ricorso per cassazione FI MO, attraverso il difensore avv. M. Baldi, articolando sei motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
5.1. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 416 bis cod. pen. e vizi di motivazione. La sentenza di appello si basa su affermazioni meramente assertive, riproponendo la motivazione della decisione di primo grado e non motivando sugli specifici motivi di appello. Non risulta provata la riconducibilità del sodalizio a CO RA e non può essere ad esso ascritta alcuna capacità o forza di intimidazione, come confermato dai singoli episodi contestati come reati - fine, nei quali le persone offese non hanno mai dato corso alle richieste di dazioni di denaro, prestandosi addirittura a fungere da agenti provocatori e a registrare le conversazioni. Non è rinvenibile alcun indice che confermi l'attribuibilità all'associazione di una forza intimidatrice, laddove le stesse premesse investigative delineano un mero tentativo di ricostruire una consorteria in grado di affermare il proprio predominio sul territorio e, per l'integrazione del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., è necessario che alla costituzione dell'associazione segua una capacità intimidatrice che promani dal vincolo associativo. Non vi è prova che il sodalizio in questione fosse dotato della forza intimidatrice e dell'idoneità a creare un diffuso stato di soggezione e di omertà, non potendosi, in senso contrario, argomentare sulla base dell'asserito incontro tra NN FI e RE MI, incontro che non trova conferma in atti (registrandosi invece un'inammissibile assenza di attività captative dei movimenti del FI) e che comunque si colloca in epoca successiva rispetto ai contestati reati fine, il che esclude che il sodalizio abbia assunto natura di - associazione facente parte di CO RA. La Corte di appello non ha valutato elementi, segnalati nel gravame, atti a confutare la stessa esistenza del gruppo criminale, quale l'intercettazione del 04/06/2013, dalla quale si desume che RM era soggetto con il quale ci si accompagnava per trascorrere momenti di ilarità, come confermato dal dichiarante NG ON, secondo il quale RM era oggetto di scherno, nonché le conversazioni nelle quali il ricorrente si lamenta del chiacchierare di RM con il proprio padre. L'imputato di reato connesso NG ON è stato sentito, su richiesta del pubblico ministero, a 6 norma dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., ossia sul presupposto che il giudice non potesse decidere allo stato degli atti;
il dichiarante, tuttavia, è stato poi ritenuto intrinsecamente inattendibile, sicché la logica imponeva di pronunciare sentenza assolutoria per non essere stata raggiunta la prova della colpevolezza degli imputati.
5.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 530 cod. proc. pen. e vizi di motivazione in ordine alle imputazioni sub C), D) ed E), nonché alla circostanza aggravante ex art. 7 cit. La sentenza impugnata non presenta un percorso argomentativo idoneo ad invalidare i rilievi mossi con il gravame, risultando del tutto priva di riscontro anche la dedotta integrazione dell'aggravante di cui all'art. 7 cit. Quanto all'imputazione sub C), non ha trovato smentite il mancato coinvolgimento del ricorrente e la circostanza che non ha preso parte agli incontri con la persona offesa, che ha riferito come fosse rimasto in macchina, laddove la conversazione con ET EB del 4 settembre riguarda una collaborazione lavorativa. Quanto al capo D), il ricorrente non mai interloquito con SI, né emerge qualsiasi suo coinvolgimento, conclusioni, queste, riferibili anche all'episodio relativo a NO FA, che nella stessa prospettazione investigativa è stato organizzato da soggetti diversi dal ricorrente, il quale neppure ha partecipato al successivo dialogo. Il mancato coinvolgimento del ricorrente è confermato dalla conversazione intercorsa tra il padre e il fratello, in cui quest'ultimo, in compagnia di MO, si dichiarava indisponibile ad incontrare il primo. La Corte di appello non ha articolato alcuna motivazione in ordine alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 7 cit., tanto più che nessuno dei soggetti che si assume essere vittime di estorsioni ha riferito di timori derivati dai colloqui avuti, peraltro, con soggetti diversi dal ricorrente.
5.3. Il terzo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 7 cit. e vizio di motivazione in relazione alle imputazioni sub F) e G) ed erronea qualificazione del fatti di cui a quest'ultima imputazione. L'imputato ha ammesso il furto di cui al capo F), ma non trova alcuna conferma la circostanza aggravante di cui all'art. 7 cit., tanto più che ON AR aveva lasciato l'auto aperta e con le chiavi inserite nel quadro, laddove, con riguardo al fatto di cui al capo G), nessuna coercizione è stata adoperata, sicché al più è stato commesso un raggiro, come confermato dalla conversazione del 21/08/2013. 5.4. Il quarto motivo denuncia inosservanza dell'art. 416 bis, quarto comma, cod. pen. e vizi di motivazione. La Corte di appello ha omesso di motivare in ordine alla dedotta insussistenza, anche sotto il profilo dell'elemento psicologico, della circostanza aggravante della disponibilità di armi, che non può essere 7 dimostrata sulla base di presunzioni, tanto più che la stessa premessa investigativa descrive un'associazione in fase embrionale.
5.5. Il quinto motivo denuncia inosservanza degli artt. 62, primo comma, n. 6), e 62 bis cod. pen. e vizi di motivazione, in ordine alla conferma del diniego dell'applicazione della circostanza attenuante del risarcimento dei danni e delle circostanze attenuanti generiche. Erroneamente la Corte di appello ha ritenuto irrilevanti l'intervenuta offerta di risarcimento dei danni all'indirizzo di ON AR, accompagnata dalle pubbliche scuse nei suoi confronti, e la presenza in atti di dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie, nonché la marginalità del ruolo rivestito nei vari reati - fine.
5.6. Il sesto motivo denuncia inosservanza degli artt. 81 cod. pen. e 533 cod. proc. pen. nonché vizi di motivazione. Nel ritenere la continuazione tra i reati e la circostanza aggravante di cui all'art. 7 cit. per i vari reati fine, la Corte di appello non ha dato atto dell'incidenza di detta aggravante sotto il profilo sanzionatorio rispetto alla fattispecie semplice.
6. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Caltanissetta ha proposto ricorso per cassazione VI SE, attraverso il difensore avv. O. Benintende, articolando sei motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
6.1. Il primo motivo propone censure dal contenuto argomentativo analogo a quelle del primo motivo del ricorso nell'interesse di LE FI, sottolineando che a parte il reato di cui al capo H), sul quale si registra un mero commento del ricorrente, dal quale non può desumersi il suo concorso nessun altro reato fine viene contestato dall'imputato. - 6.2. Il secondo, il terzo, il quarto e il sesto motivo propongono censure dal contenuto argomentativo analogo a quello del secondo, del terzo, del quarto e del sesto motivo del ricorso nell'interesse di LE FI.
6.3. Il quinto motivo denuncia inosservanza dell'art. 530 cod. proc. pen. e vizi di motivazione in relazione al reato sub H) e alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 cit. L'affermazione di responsabilità per il reato sub H) si fonda sulle intercettazioni, ma è priva di prova certa, diretta e personale, non avendo i giudici di merito considerato l'assenza fisica dell'imputato nella realizzazione del fatto e ritenendolo concorrente morale in essenza di riscontri, così come per l'aggravante di cui all'art. 7 cit.
7. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Caltanissetta ha proposto ricorso per cassazione UI OL, attraverso il difensore avv. O. 8 Benintende, articolando cinque motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
7.1. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 416 bis cod. pen. e vizi di motivazione. Oltre a proporre alcune censure dal contenuto argomentativo analogo a quello del primo motivo dell'impugnazione nell'interesse di LE FI, il ricorso sottolinea che UI non risponde di alcun reato-scopo e che il Tribunale del riesame ne dispose la scarcerazione per carenza di gravi indizi di colpevolezza, mentre nessun nuovo elemento è stato acquisito, salvo le dichiarazioni del coimputato NG ON, che non ha fatto alcun riferimento a UI. Dal contenuto delle intercettazioni si desume che il c.d. "battesimo” non ha costituito la cerimonia AF di affiliazione rituale e di investitura della qualifica di "uomo d'onore", ma una burla, come confermato dall'intercettazione del 04/06/2013 tra NN FI e AR RM e da quanto dichiarato all'udienza del 25/02/2015 dallo stesso FI. Non rileva l'episodio riguardante MA RT, trattandosi di un banale alterco tra vicini rispetto al quale l'intervento di NN FI era solo finalizzato a metter pace.
7.2. Il secondo motivo propone censure dal contenuto argomentativo analogo a quello del secondo motivo dell'impugnazione nell'interesse di LE FI, sottolineando che il "battesimo" risale al 03/06/2013, ossia ben prima della data dell'incontro con il responsabile provinciale di CO RA (21/08/2013), mentre il terzo, il quarto e il quinto motivo propongono censure dal contenuto argomentativo analogo a quello del terzo, del quarto e del sesto motivo dell'impugnazione nell'interesse di LE FI.
8. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Caltanissetta ha proposto ricorso per cassazione CO ET, attraverso il difensore avv. O. Benintende, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
8.1. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 629 cod. pen. e vizi di motivazione. La sentenza impugnata non ha congruamente motivato in ordine all'invocata riqualificazione del reato di tentata estorsione in quello di tentata truffa, data la mancanza di qualsiasi coercizione, tanto più alla luce dei rapporti di parentela tra il ricorrente e AR (cugini) e in considerazione del fatto che era stata prospettata una "falsa" intercessione di un soggetto totalmente estraneo al reato, con una telefonata costituente un chiaro artificio e raggiro, come confermato dalle conversazioni intercettate il 21/08/2013. 0 8.2. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 7 cit. e vizi di motivazione, nonché mancanza di motivazione sul motivo di appello relativo alle circostanze aggravanti di cui all'art. 61, primo comma, nn. 2) e 5), cod. pen.
8.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza dell'art. 62 bis cod. pen. e vizi di motivazione, in ordine alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
9. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Caltanissetta ha proposto ricorso per cassazione CC SE, attraverso il difensore avv. G. Antoci, articolando cinque motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
9.1. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 42, comma 2, cod. proc. pen. e vizi di motivazione. All'udienza del 06/11/2014 il giudice designato dichiarava di astenersi e l'istanza fu accolta dal Presidente del Tribunale con provvedimento del 20/11/2014, di cui si dava atto nella successiva udienza del 21/11/2014, provvedimento che non conteneva alcuna indicazione in ordine all'efficacia degli atti compiuti dal giudice astenutosi e solo il 21/11/2014 veniva emesso un tardivo provvedimento con il quale si indicavano gli atti efficaci;
ciò comporta l'inefficacia degli atti compiuti precedentemente dal Giudice astenutosi e, segnatamente, l'ammissione al rito abbreviato. La censura è stata riproposta con atto contenente motivi aggiunti depositato il 20/07/2017. 9.2. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 110 e 56, terzo comma, cod. pen. e vizi di motivazione in ordine alle imputazioni sub C) e D). Con riferimento all'imputazione sub C) (tentata estorsione in danno di ET EB), erroneamente la Corte di appello non ha riconosciuto l'atto interruttivo rappresentato dal sopravvenuto e autonomo tentativo di estorsione posto in essere da altro soggetto, essendosi l'azione di CC interrotta, per evidente desistenza, atteso il limite posto da LE FI, che intervenne nell'azione delittuosa, interrompendola per intraprendere autonomamente la propria, al fine di trarne vantaggio, come confermato dall'assenza di CC nel prosieguo dell'azione delittuosa. La sentenza impugnata applica erroneamente l'art. 110 cod. pen., in carenza di qualsiasi indice compartecipativo, e l'art. 56, terzo comma, cod. pen., poiché l'azione fu interrotta da un evento esterno, come affermato dalla sentenza di primo grado, posto che il dato fattuale incontrovertibile è che l'intervento di FI determinò il venir meno dell'autonoma condotta di CC, espressione di volontaria desistenza dal reato. I medesimi rilievi devono essere formulati con riguardo all'imputazione sub D), in relazione alla quale nessuna richiesta fu mai avanzata ed è intervenuta la desistenza di CC di fronte al diniego della persona offesa. 10 9.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza dell'art. 56 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine all'imputazione sub E). Gli elementi probatori comprovano la sussistenza di atti preparatori non rientranti nella nozione di tentativo punibile, che richiede il passaggio dalla fase preparatoria a quella esecutiva. La Corte di appello ha ritenuto la tentata estorsione in ordine alla richiesta di "qualche fiore" relativa ai lavori che FA stava svolgendo, ma la modalità della richiesta, la sua indeterminatezza, in quanto futura e incerta, la mancata reiterazione escludono qualsiasi coartazione della volizione della persona offesa. La Corte di appello ha omesso di motivare in ordine alle specifiche censure addotte con il gravame, limitandosi a richiamare la sentenza di primo grado.
9.4. Il quarto motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 7 cit. e vizi di motivazione. La sentenza impugnata qualifica la condotta del ricorrente come "autonoma" e "non coordinata e non correlabile" a quella di FI, componente di spicco della "Famiglia di EO", il che esclude l'applicabilità dell'art. 7 cit. La motivazione della sentenza impugnata è contraddittoria con riguardo all'utilizzo del "metodo mafioso", strettamente connesso al vincolo associativo del tutto inesistente, e al dolo specifico di favorire l'associazione, emergendo una evidente contrapposizione tra il ricorrente e LE FI.
9.5. Il quinto motivo denuncia, con riferimento al trattamento sanzionatorio, inosservanza della legge penale e vizi di motivazione. Erroneamente la Corte di appello ha calcolato l'aumento per la circostanza di cui all'art. 7 cit. prima di operare la diminuzione per la fattispecie tentata e ha motivato la riduzione ex art. 56 cod. pen. La sentenza impugnata non ha motivato in ordine ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e agli aumenti per i reati-satellite. Erroneamente non è stata applicata la circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere rigettati, salvo che per quello nell'interesse di CC SE, meritevole di accoglimento limitatamente alla determinazione della pena.
2. Muovendo, in ordine di priorità logico-giuridica, dal primo motivo del ricorso nell'interesse di SE CC e dal pedissequo motivo aggiunto, essi non meritano accoglimento: la tesi del ricorrente presuppone la necessaria identità tra il provvedimento di accoglimento della dichiarazione di astensione o di ricusazione e quello di individuazione degli atti del giudice sostituito che debbano conservare efficacia, identità smentita dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di astensione o 11 ricusazione del giudice, l'assenza di piena contestualità tra accoglimento dell'astensione e decisione, da parte del Presidente del Tribunale, in merito agli atti meritevoli di conservare efficacia non incide sul rispetto del dettato dell'art. 42 cod. proc. pen. che fa, invece, riferimento ad una decisione intrinsecamente unitaria e coerente, che ben può essere adottata - così come si è verificato nel caso di specie in una sequenza ravvicinata, ove questa sia giustificata da - diversi tempi di ponderazione (Sez. 6, n. 20098 del 18/03/2003 - dep. 05/05/2003, Marchisella, Rv. 227381; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20097 del 18/03/2003 - dep. 05/05/2003, Santeramo, Rv. 227211), orientamento, questo, richiamato adesivamente anche dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 13626 del 16/12/2010 - dep. 05/04/2011, Digiacomantonio). Peraltro, come segnalato dal Procuratore Generale nel corso dell'odierna udienza, questa Corte ha avuto modo di affermare che sono efficaci gli atti a contenuto non probatorio compiuti dal giudice astenutosi, anche se della loro sorte (conservazione o di efficacia) non è fatta menzione nel provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione (Sez. 5, n. 34811 del 15/06/2016 - dep. 10/08/2016, Rv. 267742), il che esclude comunque la dedotta inefficacia dell'ammissione al rito abbreviato.
3. Per una migliore disamina dei motivi relativi alla sussistenza dell'associazione di stampo mafioso di cui al capo A) mette conto richiamare, in estrema sintesi, il percorso motivazionale proposto al riguardo dalla sentenza impugnata.
3.1. La Corte distrettuale ricostruisce, sulla scorta della sentenza di primo grado, il contesto in cui va collocato il sodalizio mafioso in esame. Nel territorio di EO aveva a lungo operato un gruppo mafioso riconducibile ad una delle cinque "famiglie" mafiose tutte inquadrabili nella struttura di CO RA - della provincia di NA;
alla fine degli anni '90, ET DO era al vertice della "famiglia" di NA, mentre il gruppo di EO faceva capo a OS MA (cognato di NN FI), ormai detenuto perché condannato in via definitiva per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. e per un duplice omicidio aggravato ex art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla I. 12 luglio 1991, n. 203. La "famiglia" AF di EO aveva assunto una posizione di autonomia rispetto alla tradizionale "famiglia” di NA (colpita fin dal 2001 da una serie di operazioni di polizia) e aveva individuato come proprio referente a livello provinciale RE MI, arrestato nel 2009 e condannato in primo e in secondo grado quale referente provinciale di CO RA. Nella ricostruzione della sentenza di primo grado, il compendio probatorio raccolto dimostra che NN FI aveva fatto in modo di 12 sostituirsi al cognato detenuto, avvalendosi, in primo luogo, dei propri figli e di altri soggetti inseriti nella malavita locale, riorganizzando la "famiglia" di EO e riavviando le pratiche estorsive sul territorio sotto il suo stesso controllo proprio nel periodo in cui si erano svolte le attività di indagine: la leadership di NN FI trovava conferma in molteplici dati probatori, quali il rispetto riservatogli dai coimputati, le sollecitazioni ad intervenire per risolvere, con metodo mafioso, controversie private, le indicazioni date ai sodali, con la prudenza tipica del capo mafia, sulla modalità delle richieste estorsive (allo scopo di non «rischiare il 416 bis'>). Inoltre, il giudice di appello richiama una serie di dati probatori significativi, tratti principalmente da conversazioni telefoniche intercettate dalle quali emergevano i contatti e i rapporti tra i sodali (tra i quali AR RM e SE VI, soggetti indicati come molto attivi nell'associazione di stampo mafioso in esame), nonché dall'episodio dell'affiliazione di OL UI, dalla spedizione punitiva volta ad intimidire LE NO (per non essersi adeguato alle indicazioni dell'organizzazione), dall'attività estorsiva posta in essere, con la definizione della strategia ritenuta migliore affinché «pagassero tutti». La sentenza impugnata richiama poi la ricostruzione operata dal G.U.P. di Caltanissetta dei rapporti tra il gruppo di FI e SE CC (legato al clan catanese dei Cappello e, in particolare, alla famiglia dei "Carateddi"), dell'appoggio elettorale alla figlia di LO Giangreco, al progetto estorsivo in danno di quest'ultimo e all'accreditamento presso RE MI, finalizzato ad ottenere l'autorizzazione ad "occuparsi" di parte della provincia di NA, rideterminando i territori di competenza e di influenza delle singole "famiglie".
3.2. La Corte di appello ha poi esaminato, disattendendoli, i motivi di gravame relativi alla sussistenza della fattispecie associativa e delle relative circostanze aggravanti. In estrema sintesi, sono stati valorizzati i collegamenti parentali e fiduciari tra i soggetti attivi nel medesimo territorio e dediti ad attività tipiche dei sodalizi mafiosi, quali, in particolare, quelle estorsive. Sul punto, le difese avevano rimarcato che nessuno dei fatti ascritti agli imputati aveva superato la soglia del tentativo, ma, rileva la Corte distrettuale, al fine di individuare, nel caso concreto, i caratteri tipici dell'associazione AF viene in rilievo, in primo luogo, il fatto che gli imputati presentavano le richieste estorsive agli imprenditori esercitando pretese, anche contrastanti con quelle rivendicate da altri, che si ponevano «in continuità con quelle esercitate da soggetti già strutturati in associazioni mafiose» e prospettando conseguenze dannose in caso di mancato pagamento. Pur consapevoli delle maggiori difficoltà nell'approccio con i destinatari della richieste estorsive e del rischio di far "scattare il 416 bis", 13 le richieste venivano avanzate con modalità di chiaro impatto intimidatorio», impatto registrato con compiacimento dagli stessi sodali. Sempre sul punto, la sentenza impugnata ha osservato che le condotte estorsive non portate a termine erano state monitorate dalla polizia giudiziaria fin dall'inizio e che le persone offese erano state talvolta sentite in tempi molto ravvicinati rispetto alla richieste emerse dalle intercettazioni: le vittime erano state escusse in via riservata dagli investigatori, il che era valso ad indurle a resistere meglio alle richieste estorsive. La sentenza impugnata sottolinea poi che la dimostrazione dei comportamenti sintomatici dell'esistenza dell'associazione di stampo mafioso a EO non si ricava né esclusivamente, né prevalentemente da quanto dichiarato da AR RM nelle conversazioni intercettate. Le deduzioni difensive secondo cui quest'ultimo sarebbe affetto da ansie, manie depressive e tendenza ad amplificare la rappresentazione dei fatti, accompagnate dalla produzione di documentazione sanitaria intramuraria, sono state valutate dalla Corte di appello, che, al riguardo, rileva come da tale documentazione non emergano patologie tali da giustificare un giudizio di totale inattendibilità di RM, né problematiche che possano incidere sulla sua capacità di intendere, di volere e di rappresentare i fatti: emerge una propensione ad amplificare le situazioni, ma decisivo ai fini della prova dei fatti, osserva la sentenza impugnata, è il comportamento che risulta tenuto da RM con gli altri associati e dagli altri associati con lui, comportamenti che dimostrano la costituzione di un nucleo organizzato di tipo mafioso riconducibile a CO RA: al riguardo, la Corte di appello richiama plurimi dati probatori, dimostrativi della vicinanza dei FI ad RM e dell'inserimento di quest'ultimo nel gruppo. Quanto all'affiliazione di UI (03/06/2013), le difese hanno denunciato l'inverosimiglianza delle modalità seguite, prospettandone il carattere di presa in giro nei confronti dello stesso UI. Sul punto, la Corte osserva che nelle conversazioni intercettate vengono descritte dettagliatamente le operazioni preparatorie del "battesimo", quelle della sua esecuzione e festeggiamenti successivi, mentre l'aver svolto il rituale all'interno di un locale quando era in corso il comizio di un noto personaggio politico nazionale non dimostra che si tratterebbe di un'iniziativa scherzosa;
all'affiliazione, osserva ancora la sentenza impugnata, sono intervenuti pure i FI, ossia i soggetti che hanno rivendicato sul territorio le loro prerogative anche per richiedere il pagamento delle estorsioni e per ridefinire gli ambiti delle competenze con altri esponenti criminali ed è inverosimile che essi spendessero il proprio ruolo, comunque riservato, per realizzare uno scherzo o una simulazione di affiliazione, laddove è 14 chiaro che essi potevano contare sull'obbedienza e sulla riservatezza di tutti i soggetti coinvolti. Richiamata la conversazione in cui i presenti danno conto dell'esistenza di un gruppo strutturato e della minaccia di RM di uscirne insieme con il cugino VI a causa di un momentaneo contrasto con i FI (minaccia, osserva il giudice di appello, che conferma come, al momento in cui fu pronunciata, i due facessero parte del gruppo), la sentenza impugnata rileva che NN FI, LE e MO FI, SE VI e OL UI avevano costituito un'organizzazione che si avvaleva dell'intimidazione e dell'omertà che ne deriva sia nei confronti dei propri membri (sintomatica la lite sul tema della riservatezza tra FI e RM), sia nei confronti di altri soggetti che agivano all'esterno (sintomatica la spedizione punitiva nei confronti di NO, il quale agiva di testa propria): l'organizzazione era collocata nell'assetto di CO RA, come comprovato dalle metodiche mutuate da essa, dai legami tra FI e MA (già esponente di CO RA) e dalle concrete iniziative per rivendicare le prerogative dell'articolazione locale rispetto ai referenti provinciali. E' da questo punto di vista, osserva la sentenza impugnata, che viene in rilievo l'incontro con MI, all'epoca rappresentante provinciale di CO RA, rispetto al quale la Corte distrettuale ritiene infondate le censure degli appellanti. Il gruppo mafioso facente capo ai FI risulta già efficacemente operativo del giugno del 2013, utilizzando il metodo dell'intimidazione e avvalendosi dell'omertà che ne consegue: a tale epoca risalgono le conversazioni intercettate in cui NN FI illustra ad RM le metodiche da seguire per esercitare in maniera sistematica sul territorio le attività estorsive, nonché le richieste estorsive nei confronti dell'imprenditore EB ed altre, in relazione alle quali i FI cercano di affermare un loro esclusivo potere di riscossione del "pizzo" sul territorio di EO («qui a EO ci siamo noi»), fatta salva la gestione, rimessa alla loro cura, delle eventuali pretese concorrenti degli altri esponenti delle cosche nei territori di provenienza degli imprenditori, con la consegna a tali altri esponenti della parte loro spettante secondo le regole criminali. Osserva ancora la sentenza impugnata che dalle risultanze investigative (e dalle ammissioni degli stessi imputati) emerge che tra i FI e CC vi erano divergenze sulle modalità di formulazione delle richieste estorsive e sulle modalità di riscossione delle somme, in quanto i primi vedevano minacciate le loro prerogative criminali sul territorio dall'atteggiamento di CC, che, comunque, riconosceva ad esse un ruolo, mentre si erano registrati vari tentativi di ricomporre le divergenze stesse;
d'altra parte, anche i destinatari delle richieste estorsive riconoscevano le modalità tipicamente mafiose delle pretese avanzate dagli esponenti dei FI 15 e chiedevano indicazioni su quali fossero i soggetti cui versare il "dovuto", temporeggiando anche perché incoraggiati dal fatto che, riservatamente, mentre erano in corso le richieste estorsive, essi venivano sentiti dagli investigatori che stavano seguendo l'attività criminosa in corso. In questo contesto si colloca l'incontro con MI, che «non ha lo scopo di costituire la "famiglia” AF, la cui legittimazione deriva dai rapporti dei suoi attuali componenti con quelle che la avevano diretta nel recente passato (in particolare, l'ergastolano MA, cognato di FI NN) e che avevano acconsentito alla sua riorganizzazione», ma quello di «ottenere dal MI, nel suo ruolo di mediatore tra le istanze delle famiglie operanti nel vasto territorio di sua influenza, il riconoscimento dell'autonomia del gruppo dei FI a EO e il disconoscimento di ogni pretesa di influenza su quel territorio da parte delle "famiglie" viciniori, che nel più recente passato, approfittando del vuoto di potere conseguente all'arresto dei maggiori esponenti di quella cosca, vi avevano esercitato il loro controllo oltre i loro tradizionali confini». La sentenza impugnata ricostruisce poi i dati probatori dimostrativi dell'incontro con MI e, segnatamente, le conversazioni tra vari esponenti del gruppo, conversazioni precedenti e successive all'incontro e, le seconde, contenenti la dettagliata cronaca dell'incontro stesso.
4. La motivazione della sentenza impugnata non è inficiata dalle censure proposte dai ricorsi. In premessa, mette conto sottolineare che i ricorrenti, su un piano generale, muovono dalla considerazione dei vari elementi di prova in una prospettiva atomistica ed indipendente dal necessario raffronto con il complessivo compendio probatorio valorizzato dalle concordi pronunce di merito (Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012 - dep. 20/11/2012, Cimini, Rv. 254274), laddove è solo l'esame di tale compendio entro il quale ogni elemento è contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008 - dep. 06/05/2008, Ferdico, Rv. 239789), posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, così che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere provato il fatto (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992 - dep. 04/06/1992, P.M., p.C., Musumeci ed altri, Rv. 191230).
4.1. Il primo motivo del ricorso nell'interesse di NN FI non merita accoglimento. 16 Le censure relative al rituale di affiliazione di UI sono state esaminate dalla Corte di appello, che, come si è visto, le ha disattese sulla base delle dettagliate ricostruzioni dell'episodio (e, segnatamente delle relative operazioni preparatorie, dello svolgimento e della successiva fase di festeggiamento), sottolineando la partecipazione dei FI (ossia dei protagonisti della ricostituzione del gruppo locale disarticolato dalle precedenti iniziative giudiziarie) e l'assoluta inverosimiglianza di una loro partecipazione ad una simulazione scherzosa, essendo, invece, evidente che essi potevano contare sull'obbedienza e sulla riservatezza di tutti i soggetti coinvolti. Il ricorso reitera censure esaminate e disattese sulla base di una motivazione esente da vizi logici in particolare, quanto alla contemporaneità del "battesimo" rispetto al comizio di un noto esponente politico nazionale, la sentenza impugnata, oltre a valorizzare gli elementi in sintesi richiamati, osserva che proprio il contesto caratterizzato dalla presenza di una folla intenta a seguire il comizio poteva offrire maggiore tranquillità per effettuare operazioni riservate, rilievo, questo, rispetto al quale il ricorrente si limita a ribadire un giudizio di "impossibilità" della verificazione dell'episodio avulso dal quadro probatorio (costituito da plurime intercettazioni) e dagli argomenti logici di cui dà conto la sentenza impugnata. Del tutto aspecifica è la censura relativa all'intercettazione del 04/06/2013, che isola un frammento di una conversazione in termini - già in radice - inidonei a dar corpo alla denuncia di vizi motivazionali della pronuncia impugnata, mentre privo di consistenza è l'assunto secondo cui il rischio prospettato da FI di far "scattare" il delitto associativo ne dimostrerebbe l'insussistenza, laddove è del tutto palese, secondo il lineare argomentare del giudice di merito, l'intendimento degli imputati di agire in modo da non disvelare l'operatività del sodalizio. La censura che fa leva sulla mancata consumazione delle estorsioni attribuite ai sodali è inammissibile: i giudici di merito hanno, per un verso, delineato il carattere intimidatorio nei confronti delle persone offese rivestito dalle richieste estorsive degli esponenti del gruppo (che tale carattere avevano anche registrato con compiacimento) e, dall'altro, evidenziato come le stesse non abbiano avuto successo per l'intervento degli organi inquirenti, che, in via riservata, avevano sentito i destinatari della richieste stesse. A fronte della motivazione appena richiamata, il ricorso risulta carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). Quanto all'incontro tra NN FI e MI, la sentenza impugnata, in linea con quella di primo grado, ha sinteticamente, ma 17 puntualmente ripercorso il compendio probatorio dimostrativo dell'episodio, richiamando le conversazioni che hanno preceduto l'incontro, i tentativi dei sodali di mettersi in contatto con FI dopo il suo allontanamento allo scopo di assicurarsi che tutto fosse «a posto» (tentativi quasi tutti senza esito perché l'utenza di FI risultava non raggiungibile), le conversazioni successive all'incontro in cui i suoi contenuti vengono illustrati ai sodali. A fronte della motivazione resa sul punto dalla Corte distrettuale, i rilievi del ricorrente lamentano il "vuoto probatorio" connesso alla mancanza di intercettazioni riferibili direttamente all'incontro, ma, in tal modo, il ricorso omette di confrontarsi con i plurimi, convergenti elementi valorizzati dalle concordi pronunce di merito;
del tutto inconsistente è il riferimento alla circostanza, che, nel racconto di FI, egli avrebbe riferito a MI di aver preso in carico la famiglia quando si trovava in uno stato di grave compromissione strutturale («una casa malmessa»), circostanza che, nell'argomentare della sentenza impugnata, non inficiato dai generici rilievi del ricorrente, era funzionale a rafforzare la "rivendicazione" di cui lo stesso FI si faceva portatore (e, infatti, era seguita dall'affermazione che la famiglia era stata "raddrizzata"). Nessun profilo di illogicità è dato poi rinvenire nella motivazione della sentenza impugnata sotto il profilo che l'incontro con MI (e, per riprendere le espressioni del ricorso, il relativo placet) è intervenuto successivamente alla costituzione del sodalizio mafioso: la Corte di appello ha delineato la costituzione o, meglio, la ricostituzione della "famiglia" AF come frutto del rapporto - (anche familiare) con i dirigenti della stessa fino al suo scompaginamento, rapporto che, secondo la sentenza impugnata, offriva a NN FI e ai suoi sodali la "legittimazione" nel contesto di CO RA, laddove l'incontro con MI era funzionale a definire il quadro delle egemonie territoriali delle varie articolazioni di CO RA rispetto, appunto, ad influenze delle famiglie "viciniori" e, quindi, al riconoscimento dell'autonomia del gruppo dei FI a EO. A fronte della motivazione resa dal giudice di appello, le censure del ricorrente non fanno emergere vizi logici censurabili in questa sede, risultando, sostanzialmente, volte a sollecitare una rivisitazione, esorbitante dai compiti del giudice di legittimità, della valutazione del materiale probatorio che la Corte distrettuale ha operato, sostenendola con motivazione coerente con i dati probatori richiamati e, appunto, immune da vizi logici. Rilievo, questo, valido anche con riguardo al ruolo apicale attribuito al ricorrente e desunto dalle concordi pronunce di merito da una pluralità di elementi non scalfiti, nella loro valenza dimostrativa, dalle generiche doglianze articolate sul punto: elementi afferenti alle indicazioni dell'imputato circa la "linea" da seguire nella realizzazione delle estorsioni, al ruolo di soggetto di riferimento svolto dal 18 ricorrente, al quale i sodali facevano capo nel dar conto degli accadimenti, rappresentato anche alle vittime (sollecitate a rivolgersi all'autolavaggio, ossia a NN FI), al "vertice" con MI, nonché all'episodio dello scontro tra UI ed MA RT, in relazione al quale l'intervento del ricorrente è valutato dai giudici di merito, in termini immuni di vizi logico-argomentativi, come espressivo di un già raggiunto prestigio criminale in forza del quale egli esercitava il controllo sul territorio, anche dirimendo, con metodo mafioso, controversie private. Né in senso contrario può argomentarsi sulla base delle dichiarazioni di NG ON (anch'esse, peraltro, dedotte in termini del tutto generici), nei confronti del quale il giudice di primo grado, con valutazione non contraddetta da quello di appello, ha formulato un complessivo giudizio di credibilità intrinseca non positivo.
4.2. Anche il primo, il secondo e il terzo motivo (nella parte relativa all'imputazione ex art. 416 bis cod. pen.) del ricorso nell'interesse di LE FI non meritano accoglimento. Quanto alla prova dell'incontro di NN FI con MI (primo motivo) e alla sussistenza del reato associativo ex art. 416 bis cod. pen. anche prima di tale incontro (primo e secondo motivo) è sufficiente quanto rilevato al punto che precede. Al riguardo, deve solo aggiungersi che la doglianza circa la dedotta estraneità agli atti processuali dei riferimenti operati dalla sentenza impugnata alla partecipazione alla riunione di RE UT e a GO è manifestamente infondata: la sentenza di primo grado ha diffusamente ripercorso gli elementi relativi alla partecipazione all'incontro di RE UT (pag. 402) e la conversazione intercettata in sui si fa riferimento a GO (pag. 412). Le ulteriori doglianze articolate con il primo motivo sono inammissibili. Quelle relative all'ingresso e alla partecipazione del ricorrente nel sodalizio sono, quanto al primo profilo, inammissibili (in quanto non oggetto di specifica deduzione articolata con il gravame) e, comunque, manifestamente infondate, avendo le concordi sentenze di merito delineato puntualmente le vicende relative alla costituzione del sodalizio in termini all'evidenza riferibili anche al ricorrente, e, quanto al secondo profilo, carenti di compiuta correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata che ha diffusamente - ricostruito il ruolo di primo piano rivestito da LE FI - e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849): le ulteriori censure relative all'assenza di "formale investitura" obliterano i plurimi e convergenti dati probatori valorizzati dai giudici di merito, tanto più che, come questa Corte ha avito modo di affermare, la prova di una formale iniziazione non è elemento imprescindibile ai 19 fini del giudizio di sussistenza della condotta partecipativa (Sez. 5, n. 6101 del 21/11/2003 - dep. 16/02/2004, Bruno, Rv. 228058); alla luce di tali dati probatori, inoltre, prive di consistenza risultano le doglianze circa la volontà e consapevolezza della partecipazione al sodalizio mafioso da parte del ricorrente (indicato dalla sentenza impugnata, ad esempio, come colui che aveva espresso compiacimento per l'impatto intimidatorio delle richieste estorsive). Nel resto, mentre per le deduzioni concernenti le dichiarazioni di ON vale quanto già sopra rilevato, le ulteriori censure basate su alcune conversazioni intercettate articolano, al più, questioni di merito, finalizzate ad una rivisitazione complessiva del compendio probatorio valutato dalla sentenza impugnata con motivazione esente da vizi logici (anche con riguardo alle tensioni sviluppatesi, in una certa fase, con RM e descritte in termini di momentaneo contrasto dimostrativo del suo inserimento nel sodalizio). Il terzo motivo è inammissibile in quanto, alla luce dei rilievi che precedono, manifestamente infondato e, peraltro, articolato secondo cadenze sostanzialmente assertive, prive di compiuta correlazione con il compendio probatorio valorizzato dai giudici di merito e con le relative valutazioni.
4.3. Il primo motivo del ricorso nell'interesse di MO FI, complessivamente valutato, non è fondato. Molte delle censure articolate con il motivo presentano un contenuto argomentativo analogo a quello delle doglianze del ricorso nell'interesse di NN FI già esaminate e disattese: si tratta delle censure relative alla forza intimidatrice del gruppo, che, in buona sostanza, fanno leva sulla mancata consumazione dei vari fatti di estorsione, ossia su un argomento già valutato come infondato supra (anche con riguardo all'intervento degli organi inquirenti, il che priva di consistenza gli argomenti del ricorrente), laddove gli altri, più generali, rilievi sono stati disattesi sulla base del riferimento dei giudici di merito al concreto e verificato impatto intimidatorio delle richieste estorsive;
si tratta, altresì, delle doglianze relative all'incontro tra NN FI e MI, per le quali pure è sufficiente rinviare a quanto già rilevato, e dei riferimenti alle dichiarazioni di ON. Neppure possono essere accolte le censure relative alla figura di RM: il ricorrente si limita a segnalare, in modo del tutto frammentario, brani di alcune intercettazioni, così rimettendo, in buona sostanza, al giudice di legittimità una inammissibile rivalutazione generale e complessiva del materiale probatorio esaminato dai giudici di merito;
il ricorso si è quindi sottratto all'onere di completa e specifica individuazione degli atti processuali che intende far valere, non essendo sufficiente, per l'apprezzamento del vizio dedotto, «la citazione di alcuni brani>> dei medesimi atti (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 - dep. 14/03/2012, Rv. 252349). D'altra parte, il ricorrente 20 oblitera i plurimi, convergenti dati probatori valorizzati dalla Corte distrettuale al fine di dimostrare l'inserimento e il ruolo di RM nel gruppo riconducibile a CO RA (ad esempio, la reprimenda rivolta, insieme con i FI, a UI per l'atteggiamento ritenuto confidenziale nei confronti di un esponente delle forze dell'ordine; la partecipazione alla rappresaglia
contro
LE NO, che aveva rifiutato di mettersi a disposizione proprio dello stesso RM;
la cronaca dettagliata dell'incontro con MI che NN FI fece ad RM), il che rende le doglianze, complessivamente valutate, carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). Né merita accoglimento la doglianza incentrata sulla tesi secondo cui, essendo state le dichiarazioni di ON assunte a norma dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., ossia sul presupposto che il giudice non potesse decidere allo stato degli atti, il giudizio di intrinseca inattendibilità poi formulato nei confronti del dichiarante avrebbe dovuto comportare un pronuncia assolutoria: ""automatismo" evocato dal ricorrente è destituito di fondamento, in quanto il potere di integrazione probatoria ex officio attribuito al giudice dall'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. risponde alle medesime finalità cui è preordinato, in dibattimento, il potere previsto dall'art. 507 cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. 1, n. 42050 del 01/07/2014 - dep. 09/10/2014, P.G. in proc. Sorgato, Rv. 260514), il cui esercizio, all'evidenza, non vincola in alcun modo i contenuti della decisione e si fonda su una valutazione discrezionale del giudicante (ex plurimis, Sez. 6, n. 49469 del 18/11/2015 - dep. 15/12/2015, Rv. 265905; Sez. 6, n. 30590 del 16/06/2010 - dep. 02/08/2010, Rv. 248043), che, dunque, non proietta i propri effetti in termini di vincolatività dell'esito decisorio (che, peraltro, nel caso di specie, è stato in parte assolutorio).
4.4. Il primo, il secondo e il terzo motivo (nella parte relativa all'imputazione ex art. 416 bis cod. pen.) del ricorso nell'interesse di SE VI non meritano accoglimento, per le ragioni già indicate a proposito delle censure di analogo tenore argomentativo, proposte dai ricorsi nell'interesse di NN FI e di LE FI;
né in senso contrario può argomentarsi sulla base del rilievo che al ricorrente è stato attribuito un solo reato-fine, circostanza, questa, che non inficia gli elementi valutati dalle conformi sentenze di merito come dimostrativi della partecipazione dell'imputato al sodalizio mafioso (ad esempio, come si desume dalla sentenza di primo grado, che si integra con quella conforme di secondo grado cfr. Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. - 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145 il coinvolgimento nelle iniziative di tipo estorsivo e nei correlati progetti di danneggiamento, che pur non avendo dato 21 luogo a specifiche contestazioni, devono essere iscritti nell'attività criminale del sodalizio;
il protagonismo dello stesso VI in plurime vicende del sodalizio dimostrato da numerose intercettazioni).
4.5. Il primo, il secondo e il terzo motivo (nella parte relativa all'imputazione ex art. 416 bis cod. pen.) del ricorso proposto nell'interesse di OL UI non meritano accoglimento. Ai rilievi già svolti (anche in ordine all'episodio del contrasto con MA RT), devono aggiungersi le argomentazioni della Corte di appello, che, in primo luogo, ha ricostruito l'episodio dell'affiliazione rituale di UI, confutando, come si è visto, le censure proposte al riguardo dagli appellanti. Del resto, rispetto alla conversazione (peraltro richiamata dalla difesa in termini del tutto frammentari) che secondo la prospettazione degli imputati vedrebbe NN FI "sghignazzare" a proposito dell'episodio in questione, già la sentenza di primo grado ne aveva offerto un'interpretazione nel senso che, invece, le espressioni di FI vanno considerate intercalari di assenso e, come è noto, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 - dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 263715). La Corte di appello, inoltre, ha rimarcato che, successivamente a detta affiliazione, il ricorrente ha intrattenuto qualificati contatti sintomatici dell'esistenza di una concreta relazione tra il rituale e la successiva attività criminale. Sulla scorta della sentenza di primo grado, la Corte distrettuale ha richiamato la conversazione intercettata del 28/06/2013 (successiva al "battesimo" del ricorrente) nella quale RM e UI discutevano sulle modalità delle richieste estorsive, affinché «pagassero tutti»: l'indicazione di UI, secondo il quale era necessario non chiedere cifre esagerate (che data la crisi sarebbe stato difficile ottenere), ma avanzare richieste "ragionevoli", modiche, ma frequenti, trovò l'adesione di RM, preoccupato che richieste troppo esigenti potessero indurre le vittime a rivolgersi alla Polizia. I rilievi del giudice di appello, non oggetto di specifici deduzioni critiche da parte del ricorrente, rendono ragione dell'infondatezza della doglianza difensiva incentrata sulla mancata imputazione di reati fine. La sentenza di - primo grado (pagg. 694 ss.), che si integra con quella conforme di secondo grado (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), inoltre, ha diffusamente motivato in ordine alle ragioni delle diverse conclusioni raggiunte rispetto all'ordinanza favorevole all'imputato adottata in sede di riesame, rilevando, per un verso, che quella riguardante UI era stata un'affiliazione vera e propria (e non un "avviso di affiliazione" come ritenuto dal 22 provvedimento de libertate) e, per altro verso, che era risultato il coinvolgimento dell'imputato in alcuni delitti ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, da ritenere aggravati ex art. 7 cit. La divaricazione delle decisioni assunte nel subprocedimento cautelare e in sede di affermazione della responsabilità penale trova fondamento nella diversa valutazione dell'episodio relativo all'affiliazione e nella valutazione di ulteriori elementi operata dai giudici di merito: il che rende ragione dell'inidoneità della doglianza del ricorrente incentrata sull'identità del - compendio conoscitivo valutato nelle due sedi ad inficiare la motivazione delle conformi sentenze di primo e di secondo grado.
5. Le censure relative alla sussistenza della circostanza aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416 bis cod. pen. (il terzo motivo del ricorso nell'interesse di NN FI, il terzo e il quarto motivo dei ricorsi nell'interesse di LE FI, di SE VI e di OL UI- nelle parti relative all'aggravante -, nonché il quarto motivo del ricorso nell'interesse di MO FI) sono inammissibili. La Corte distrettuale ha rilevato, sul punto, che il sodalizio in questione è legato alle altre articolazioni di CO RA, la cui disponibilità di armi risulta da sentenze irrevocabili: a fronte della motivazione della sentenza impugnata, le censure dei ricorrenti sono articolate con riferimento alla "neo costituita" famiglia AF (in particolare, il ricorso di MO FI), ma una simile prospettiva oblitera risultando, pertanto, - aspecifica la relativa doglianza il nucleo essenziale dell'argomento valorizzato dal giudice di appello, ossia il legame del sodalizio con le altre articolazioni costituenti, unitariamente, CO RA, laddove le ulteriori censure trascurano in toto l'argomento della sentenza impugnata, risultando, pertanto, aspecifiche in quanto, ancora una volta, svincolate dalla necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). -6. Per esigenze di linearità della trattazione, conviene ora passare seguendo l'ordine espositivo della sentenza impugnata - all'esame dei motivi di ricorso relativi alle imputazioni di cui ai capi C) e D), muovendo dalla sintesi della motivazione della sentenza impugnata su tali capi. Essi attengono a fatti di tentata estorsione pluriaggravata in danno, rispettivamente, di ET EB e di SE NE, per i quali i giudici di merito hanno affermato la responsabilità penale di NN FI, LE FI, MO FI e SE CC. 2 23 3 In ordine all'imputazione sub C), la Corte distrettuale rileva che la vicenda è emersa, in primo luogo, dall'intercettazione del 05/06/2013 delle conversazioni tra i LL LE e MO FI a bordo della loro auto: alla vista di EB, il primo era sceso per parlargli e, al ritorno, aveva riferito al fratello che, alla richiesta di versamento di 6 mila euro, la vittima aveva opposto resistenza, ma LE lo aveva redarguito e intimorito. Il successivo 10/06/2013, EB era stato sentito dal P.M. e aveva raccontato che LE FI gli aveva detto che doveva pagare a loro la "messa a posto" e che analoga richiesta gli era stata fatta la settimana precedente da ET CC: riferito ciò ad LE FI, questi si era adirato e l'imprenditore aveva quindi mostrato di accogliere le condizioni della richiesta estorsiva e aveva promesso di provvedere al pagamento appena possibile. Osserva al riguardo la Corte distrettuale che la condotta aveva certamente raggiunto la soglia del tentativo punibile, in quanto solo il successivo intervento degli inquirenti aveva rassicurato il destinatario della pretesa estorsiva, convincendolo a non cedere. Successivamente, il 14/06/2013, LE FI aveva nuovamente preso contatto con EB e, in una conversazione integralmente riportata dalla sentenza di primo grado, gli aveva spiegato i nuovi assetti delle "famiglie", così motivando la ragione per la quale non doveva versare denaro a CC: nella stessa occasione, FI aveva invitato EB a far sapere anche a SE NE che doveva comportarsi allo stesso modo. NE, sentito dal P.M. il 10/06/2013, aveva raccontato di essere stato avvicinato prima da RE MA (fratello del boss OS), il quale gli aveva riferito che alcuni amici di AG lo cercavano per delle somme non corrisposte;
poi era stato avvicinato da SE CC, insieme con MA, che gli aveva contestato di aver lavorato ad AG senza aver cercato nessuno per "mettersi a posto". Rileva ancora la sentenza impugnata in relazione all'imputazione sub D) che, in una conversazione intercettata il 14/06/2013, MO FI affermava che bisognava "stringere" e andare a "prendere" NE, espressione, questa, che il giudice di appello descrive come certamente indicativa della necessità di "chiudere" l'estorsione. NE, sentito dal P.M. il 04/07/2013, riferiva di un incontro avuto in un bar con LE FI nel corso del quale questi gli aveva chiesto la "messa a posto" con il pagamento una tantum di 3 mila euro per i lavori di AG (ossia denaro che doveva a CC, nel frattempo arrestato) e poi un versamento di 2 mila euro a Ferragosto e per le festività: nel colloquio (una parte del quale era stata intercettata), LE FI, per far intendere a NE a chi dovesse rivolgersi per le questioni riguardanti il paese, gli disse che doveva sempre passare dal "lavaggio", con evidente allusione alle prerogative criminali del padre NN, come si è già anticipato, titolare di un autolavaggio e capo della ricostituita cosca locale di CO RA. 24 La sentenza impugnata richiama poi ulteriori conversazioni intercettate, tra le quali quella del 18/06/2013 tra NN, LE e MO FI dalle quali emerge che essi stavano cercando NE (e NN FI ne era a conoscenza). Le censure proposte dai ricorrenti con riguardo alle imputazioni di cui ai capi C) e D) non meritano accoglimento.
6.1. Il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di NN FI - nella parte relativa alle due imputazioni in esame è inammissibile. Con specifico riferimento a detta posizione, la Corte distrettuale ha osservato, con riguardo alla tentata estorsione in danno di NE (capo D), che il ruolo di mandante di NN FI è univocamente provato: il 18/06/2013, LE e MO FI si mettono alla ricerca di NE per avanzare le loro richieste dopo aver avvisato il padre NN e, successivamente al colloquio con la persona offesa, chiamano il padre per dargli un cenno di intesa;
NE, inoltre, ha riferito che LE FI gli aveva detto che a EO per qualsiasi questione si doveva passare dall'autolavaggio, alludendo al ruolo del padre e, quindi, spendendo esplicitamente il suo nome quale mandante. Con riguardo alla tentata estorsione in danno di EB (capo C), la sentenza impugnata richiama la conversazione tra NN FI e RM nella quale il primo indicava le modalità che avrebbe fatto seguire al proprio gruppo nella raccolta delle somme a titolo di estorsione, direttive, queste, in piena armonia con il modo di procedere seguito nei confronti sia di EB, sia di NE, vicende accomunate dal fatto che in entrambi i casi era necessario superare le iniziative di CC per ottenere il pagamento della "messa a posto", spettante, invece, alla ricostituita "famiglia" di EO: il fatto poi che NN FI si recò da MI per il definitivo placet a svolgere attività estorsive, così disconoscendo le pretese delle cosche limitrofe, è, secondo la Corte di appello, ulteriore indizio univoco che egli è stato mandante delle richieste estorsive. A fronte della motivazione della sentenza impugnata, il motivo omette qualsiasi specifico confronto critico con i dati probatori e gli argomenti logici valorizzati dal giudice di appello, risultando, pertanto, del tutto generico. -6.2. Il quinto motivo del ricorso proposto nell'interesse di LE FI nella parte relativa alle due imputazioni in esame è del pari inammissibile. La Corte di appello ha rilevato come del tutto chiaro sia, in entrambi gli episodi, il ruolo di protagonista rivestito da LE FI, che si è presentato ai due imprenditori e ha formulato le richieste estorsive facendo riferimento al gruppo mafioso del quale faceva parte: la chiarezza dei contenuti delle conversazioni intercettate e delle dichiarazioni delle vittime, che hanno dato conto in modo specifico dei colloqui, rendono ragione, osserva ancora la sentenza impugnata, 25 dell'infondatezza dei motivi di gravame incentrati sui pregressi rapporti con le persone offese e sulla deduzione che i colloqui riguardavano più che altro questioni di lavoro. Rilievi, questi, sostanzialmente reiterati nel motivo di ricorso, privo di correlazione con i plurimi dati probatori richiamati dalla sentenza impugnata e con la valutazione di essi delineata, in termini privi di cadute di conseguenzialità logico-argomentativa, dal giudice di appello, il che rende ragione della aspecificità del motivo e, quindi, della sua inammissibilità.
6.3. Il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di MO nella parte relativa alle due imputazioni in esame è del pari FI - - inammissibile. Replicando ai motivi di appello, con i quali si era dedotto, quanto all'imputazione sub C), che l'imputato era rimasto in macchina e che era convinto che il colloquio vertesse su questioni di lavoro (così come aveva spiegato al nipotino) e, quanto all'imputazione sub D), che nessun contributo aveva fornito all'esecuzione della condotta, la Corte distrettuale ha rilevato, in ordine al primo episodio, che dopo aver parlato con EB, LE FI aveva riferito dettagliatamente a MO il contenuto del colloquio: i due si erano compiaciuti del fatto che la vittima si era assoggettata alla richiesta e la ricostruzione della conversazione dimostra che anche MO aveva partecipato alla pianificazione dell'attività estorsiva;
quanto alla tentata estorsione in danno di NE, la sentenza impugnata rileva come i dati probatori diano conto del contributo del ricorrente, risultante dalle stesse dichiarazioni della persona offesa, che lo indica come la persona che accompagnò il fratello in occasione delle richieste di "messa a posto", risultando altresì inequivoci gli elementi relativi all'incontro del 18/06/2013, al quale, in alcuni momenti, era presente lo stesso MO e i cui contenuti complessivi gli furono riferiti dal fratello LE e da entrambi commentati e, poi, riferiti al padre NN;
osserva conclusivamente il giudice di appello che i vari colloqui riportati dalla sentenza di primo grado evidenziano che MO era pienamente coinvolto nelle strategie operative della cosca e, quindi, nelle richieste estorsive nei confronti di EB e di NE, essendo la vicenda strettamente correlata al riconoscimento dell'esclusiva prerogativa di controllo del territorio di EO da parte del gruppo guidato da NN FI. -A fronte della diffusa motivazione della sentenza impugnata, il ricorrente oltre a far leva su un'inconsistente denuncia di mancanza di riscontri individualizzanti a carico di MO FI (laddove, come si è visto, gli elementi valorizzati dalle concordi pronunce di merito chiamano in causa puntualmente il contributo concorsuale dallo stesso assicurato ai due fatti-reato) · reitera le deduzioni articolate con gravame, richiamando, in termini del tutto aspecifici, brani di dichiarazioni neppure identificate nella fonte e, comunque, 26 all'evidenza inidonei a scalfire le argomentate valutazioni del giudice di appello e ribadendo la deduzione circa la mancata interlocuzione del ricorrente con NE, anch'essa puntualmente confutata dalla Corte distrettuale.
6.4. Il secondo motivo del ricorso nell'interesse di SE CC non merita accoglimento. Prive di fondamento sono le doglianze incentrate sulla prospettata configurabilità della desistenza. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in tema di estorsione va considerata integrata l'ipotesi tentata ed esclusa la desistenza quando la consegna della somma di denaro, costituente oggetto di una richiesta effettuata con violenza o minaccia, non abbia avuto luogo non per autonoma volontà dell'imputato, ma per la resistenza opposta dalla vittima (Sez. 2, n. 41167 del 02/07/2013 - dep. 07/10/2013, Tammaro, Rv. 256728): ricorre questa ipotesi nel caso di specie, tanto più che, come si è messo in evidenza, la risoluzione delle vittime ha trovato sostegno nel tempestivo intervento degli organi inquirenti, venuti a conoscenza delle iniziative estorsive grazie all'attività investigativa poi corroborata dalle dichiarazioni rese dalle persone offese. E' appena il caso di aggiungere che le censure in esame risulterebbero infondate anche accedendo, secondo la prospettazione del ricorrente subito di seguito esaminata, alla tesi dell'autonoma valenza interruttiva dell'iter criminis attribuita alla condotta di LE FI: invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità della desistenza dal tentativo, la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da fattori esterni idonei a menomare la libera determinazione dell'agente (Sez. 2, n. 7036 del 29/01/2014 - dep. 13/02/2014, Canadé, Rv. 258791; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 18385 del 05/04/2013 - dep. 24/04/2013, Pesce, Rv. 255919). Le ulteriori censure sono anch'esse infondate. La Corte distrettuale ha congruamente motivato in ordine alle censure proposte con il gravame circa il contributo concorsuale attribuito a CC, osservando che le richieste estorsive da questi avanzate erano correlate alla metodica AF della "messa a posto", con ciò contribuendo ad un'unica azione estorsiva rispetto alla quale la questione controversa tra i coimputati «non era se le persone offese dovessero pagare ma a chi»; del resto, osserva ancora la sentenza impugnata, la vicenda relativa a NE rende evidente che CC e i FI avevano "lavorato" all'estorsione riconoscendosi, sotto alcuni aspetti, le reciproche prerogative, posto che CC aveva innanzitutto richiesto il "pizzo" per i lavori svolti ad AG e poi aveva detto alla persona offesa di versare le ulteriori somme per i lavori da realizzare a EO: il che, nel percorso argomentativo dei giudici di merito, rende ragione della sussistenza della fattispecie concorsuale. Nei termini indicati, la 27 -motivazione della sentenza impugnata, in linea con i datinon contestati probatori richiamati e immune da vizi logici, rende ragione dell'infondatezza della tesi riproposta dal ricorso circa ""autonomia" della condotta di CC (tesi che, peraltro, nella complessiva economia argomentativa del ricorso, risulta essenzialmente finalizzata alla prospettata e, come già si è detto, comunque infondata deduzione circa la configurabilità, nel caso di specie, della - desistenza): la Corte di merito, infatti, ha delineato l'unicità dell'azione estorsiva facendo leva sul suo oggetto, che, lungi dall'esaurirsi in singoli pagamenti estorsivi, riguardava la "messa a posto" degli imprenditori, ossia il sistematico assoggettamento delle persone offese alle pretese mafiose correlate a scadenze temporali;
in questo quadro (comprensivo anche dell'intervento "regolatore" di MI), oggetto della questione apertasi tra CC e i FI era l'individuazione dei destinatari immediati delle dazioni e la ripartizione delle somme estorte tra le diverse articolazioni territoriali di CO RA, ripartizione, peraltro, rispetto alla quale la vicenda relativa a NE diversamente da quanto dedotto dal ricorso ha visto, nell'iter motivazionale dei giudici di merito - (e, in particolare, alla luce di quanto riferito dalla stessa persona offesa), registrarsi una sostanziale convergenza tra i coimputati;
convergenza, può aggiungersi, che trova conferma nella vicenda di cui all'imputazione sub E), di seguito esaminata. Il continuum delineato dalla Corte di appello esclude la fondatezza della tesi difensiva incentrata sull'autonomia delle condotte poste in essere da CC, con ciò privando di consistenza gli ulteriori rilievi circa la prospettata interruzione dell'iter criminis (correlata ora all'intervento dei FI, ora alla misura custodiale applicata al ricorrente). Peraltro, la sentenza impugnata ha altresì richiamato il principio di diritto, affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di estorsione, le diverse condotte di violenza o minaccia poste in essere per procurarsi un ingiusto profitto senza riuscire a conseguirlo costituiscono autonomi tentativi di estorsione, unificabili con il vincolo della continuazione, quando singolarmente considerate in relazione alle circostanze del caso concreto e, in particolare, alle modalità di realizzazione e soprattutto all'elemento temporale, appaiano dotate di una propria completa individualità, laddove si ha un unico tentativo di estorsione, pur in presenza di molteplici atti di minaccia, allorché gli stessi siano sorretti da un'unica e continua determinazione, che non registri sul piano della volontà interruzioni, desistenze o quant'altro (Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014 - dep. 18/02/2014, De Cicco, Rv. 258543): muovendo da tale principio di diritto, la sentenza impugnata ha osservato che anche a voler ritenere la condotta di CC autonoma rispetto a quelle dei coimputati, la stessa sarebbe comunque riconducibile alla prima delle due ipotesi descritte dallo stesso principio di diritto, sicché la responsabilità 28 dell'imputato per i fatti di cui ai capi C) e D) deve in ogni caso ritenersi integrata. Si tratta, nel percorso argomentativo del giudice di appello, di un argomento chiaramente ad abundatiam, sicché deve escludersi che esso dia corpo alla contraddittorietà della motivazione denunciata dal ricorso: al riguardo, deve anzi aggiungersi che i rilievi proposti sul punto dal ricorrente (secondo cui il conflitto logico della motivazione ha impedito al giudicante di «apprezzare il ricorrere o meno della desistenza») confermano quanto già osservato, ossia la sostanziale finalizzazione argomentativa delle deduzioni relative all""autonomia" della condotta di CC a sostenere la tesi relativa all'intervenuta desistenza, tesi comunque infondata alla luce di quanto si è già rilevato.
7. In ordine all'imputazione di cui al capo E), relativa alla tentata estorsione pluriaggravata in danno NO FA, per la quale i giudici di merito hanno affermato la responsabilità penale di LE FI, di MO FI e di SE CC, la sentenza impugnata richiama gli elementi ritenuti univocamente dimostrativi del fatto che LE e MO FI, con l'aiuto di CC, convocarono FA e lo invitarono a "mettersi a posto" versando il "pizzo" agli stessi LL FI: la persona offesa ha riferito che nel pomeriggio del 07/06/2013 aveva avuto un incontro con SE CC, il quale, alla presenza di LE e di MO FI, gli aveva detto di rivolgersi ad LE per qualsiasi problema in quanto competente per EO;
nella stessa giornata risultavano molti contatti tra l'utenza di CC e quella di LE FI e una telefonata di questi con FA nella quale viene fissato un appuntamento per le 16,00. Ciò premesso, i motivi proposti con riguardo alle imputazioni in esame non meritano accoglimento. -7.1. Il quinto motivo del ricorso proposto nell'interesse di LE FI nella parte relativa all'imputazione in esame è inammissibile per assoluta carenza di correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849), che oblitera in toto i plurimi dati probatori valorizzati dalle concordi pronunce di merito.
7.2. Anche il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di MO FI · nella parte relativa all'imputazione in esame è inammissibile. In - - linea con il principio di diritto in forza del quale concorre nel delitto di tentata estorsione aggravata, ai sensi dell'art. 7 d.l.. n. 152 del 1991, colui che, pur rimanendo sempre silente, accompagni altri incaricati di formulare la richiesta di "pizzo", assista alla espressa richiesta e si allontani con l'autore della stessa, poiché tale condotta svolge un contributo materiale e morale in relazione al rafforzamento dell'effetto della pretesa estorsiva ed allaintimidatorio 29 rappresentazione dell'esistenza di un gruppo organizzato (Sez. 2, n. 47598 del 19/10/2016 - dep. 10/11/2016, Loielo, Rv. 268284), la motivazione della sentenza impugnata (che si salda a quella della pronuncia di primo grado, ove sono stati puntualmente delineati gli elementi in base ai quali il ruolo dell'imputato è stato ricostruito nel senso che egli non si era limitato ad accompagnare la vittima all'incontro con il fratello e con CC, ma aveva anche presenziato all'incontro stesso, come, tra l'altro, riferito dalla stessa persona offesa) ha richiamato, oltre ai dati sopra indicati relativi alla "convocazione" di FA per la richiesta di "messa a posto", le plurime e sistematiche attività estorsive compiute dal sodalizio e la condivisione dei metodi attuati in prima persona dal fratello LE. A fronte di tale motivazione, il ricorso ribadisce le deduzioni disattese dal giudice di appello, facendo leva su "segmenti" del fatto che sviliscono la complessiva lettura dello stesso fatta dal giudice di appello (in linea con la decisione di primo grado); la manifesta infondatezza di tali doglianze si accompagna alla genericità di quella incentrata su un dialogo tra NN e LE FI che il ricorrente - oltre ad evocare in modo del tutto frammentario (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 - dep. 14/03/2012, S., Rv. 252349) - neppure precisa quanto agli estremi identificativi dell'atto probatorio di riferimento.
7.3. Il terzo motivo del ricorso nell'interesse di SE CC è infondato. Le doglianze incentrate sul prospettato mancato passaggio dalla fase degli atti preparatori a quella esecutiva non sono fondate. Di gran lunga maggioritario, nella giurisprudenza di legittimità, è l'orientamento anche di recente ribadito - (Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017 - dep. 20/04/2017, Macori, Rv. 269931) - secondo cui deve escludersi che la distinzione tra atti preparatori e atti esecutivi, recepita dal codice LI (che all'art. 61 puniva «colui che, a fine di commettere un delitto, ne comincia con mezzi idonei l'esecuzione ...»), rappresenti tuttora il discrimen per delimitare l'area del tentativo penalmente rilevante. Secondo l'indirizzo maggioritario, condiviso dal Collegio, l'atto preparatorio può integrare gli estremi del tentativo punibile, quando sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un reato, ossia qualora abbia la capacità, sulla base di una valutazione ex ante e in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso e a tale risultato sia univocamente diretto (Sez. 5, n. 43255 del 24/09/2009 dep. 12/11/2009, Alfuso, Rv. - 245720; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 28213 del 15/06/2010 - dep. 20/07/2010, Michelizzi, Rv. 247680; Sez. 5, n. 36422 del 17/05/2011 dep. 07/10/2011, Bellone, Rv. 250932; Sez. 2, n. 46776 del 20/11/2012 dep. 04/12/2012, - D'NG, Rv. 254106; Sez. 2, n. 40912 del 24/09/2015 - dep. 12/10/2015, Amatista, Rv. 264589). Al difforme indirizzo, secondo cui, nel delitto tentato, gli atti diretti in modo non equivoco a commettere un reato possono essere 30 esclusivamente gli atti esecutivi, ossia gli atti tipici, corrispondenti, anche solo in minima parte, alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata (Sez. 1, n. 40058 del 24/09/2008 - dep. 28/10/2008, Cristello e altri, Rv. 241649; conf. Sez. 1, n. 9411 del 07/01/2010 - dep. 09/03/2010, Musso e altro, Rv. 246620), si è replicato sulla base, da un lato, del riferimento al dato testuale offerto dall'art. 56 cod. pen., dal quale «non è consentito sottrarsi, se non a costo di un'interpretatio abrogans», e, dall'altro, del rilievo che il rischio di estendere oltre il dovuto il limite della punibilità degli atti idonei e univoci deve essere scongiurato mediante un'interpretazione rispettosa, in particolare, del principio di offensività (Sez. 5, n. 43255 del 24/09/2009 dep. 12/11/2009, Alfuso, cit.). Al di là, dunque, del tradizionale discrimen tra atti preparatori e atti esecutivi, rileva, ai fini della punibilità del tentativo, l'idoneità causale degli atti compiuti per il conseguimento dell'obiettivo delittuoso, nonché l'univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione ex ante in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta (Sez. 5, n. 7341 del 21/01/2015 - dep. 18/02/2015, Sciuto, Rv. 262768); in particolare, in tema di tentata estorsione aggravata ex art. 7 cit., l'accertamento dell'idoneità e della direzione non equivoca degli atti del tentativo deve essere svolto sulla base di un giudizio ex ante che tenga conto delle intrinseche connotazioni dell'atto stesso, e, quindi, della concreta situazione ambientale in cui l'atto è stato posto in essere, nonché della connotazione storica del fatto, delle sue effettive implicazioni con riferimento alla posizione dell'agente e del destinatario della condotta e del suo significato alla luce delle consuetudini locali (Sez. 5, n. 34242 del 01/07/2009 - dep. 04/09/2009, Palmiero, Rv. 244915; conf. Sez. 6, n. 197 del 15/12/2011 - dep. 10/01/2012, Cava, Rv. 251493). La Corte di appello ha fatto buon governo dei principi di diritto richiamati, evidenziando sulla base delle dichiarazioni della persona offesa come la - richiesta di CC avesse fatto chiaramente intendere a FA che lo stesso era obbligato, se non voleva avere problemi, a versare delle somme a titolo estorsivo alla cosca locale: FA cercò di temporeggiare in considerazione del fatto che non aveva ancora ricevuto alcun compenso per l'appalto ottenuto, nella piena consapevolezza della natura estorsiva e AF della richiesta, che seguiva un modo di procedere del tutto speculare a quello seguito per le richieste estorsive in danno di altri imprenditori. Nei termini indicati, la sentenza impugnata - diversamente da quanto prospettato dal ricorrente - rende ragione, anche alla luce dello specifico contesto ambientale in cui si svolsero i fatti, dell'idoneità causale della condotta rispetto al conseguimento dell'obiettivo delittuoso e dell'univocità - valutata ex ante in rapporto alle circostanze di fatto 31 ed alle modalità della condotta stessa della sua destinazione. Né in senso contrario può argomentarsi, come propone il ricorrente, sulla base della prospettata indeterminatezza della richiesta, in quanto futura e incerta: invero, la richiesta rivolta a FA, aggiudicatario dell'appalto per i lavori di giardinaggio in un certo sito, era chiaramente indirizzata ad ottenere la "messa a posto" della persona offesa attraverso il pagamento di somme di denaro da quantificare in relazione ai compensi ottenuti per l'esecuzione dell'appalto ottenuto (qualche fiore», come riportato dalla sentenza di primo grado). Del resto, univoca è la giurisprudenza di questa Corte nel ritenere che la minaccia costitutiva del delitto di estorsione possa essere anche indeterminata (ex plurimis, Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012 - dep. 14/03/2013, Lavitola, Rv. 254797) e che il delitto in questione sia configurabile anche quando la minaccia di danno è rivolta - come nel caso di specie ad un bene di cui la vittima non ha ancora la disponibilità (Sez. 2, n. 24730 del 05/03/2002 - dep. 27/06/2002, Sassolino, Rv. 221696).
8. Quanto alle imputazioni sub F) e G), relative ai delitti di furto pluriaggravato e di tentata estorsione pluriaggravata in danno di ON AR per i quali i giudici di merito hanno affermato la responsabilità penale di NN FI, di LE FI, di MO FI e di ET CO, la Corte distrettuale ha rimarcato il collegamento tra i due fatti e le richieste estorsive avanzate dal gruppo mafioso nei confronti del datore di lavoro di ON AR, l'imprenditore NE: dalle conversazioni intercettate, infatti, emerge che il furto venne ideato nell'ambito di una serie di azioni volte a creare disagio e condizioni di pressione nei confronti di NE. La prospettazione di MO FI, che ha ammesso il furto negandone però la finalità estorsiva, è disattesa dal giudice di appello, che ha evidenziato come, nella conversazione tra NN e LE FI intercettata il 10/08/2013, i due si confrontassero sulla possibilità di "colpire" la vittima di un'estorsione con "iniziative" mirate verso persone ad essa vicine. In questo contesto, la sentenza impugnata richiama l'episodio accaduto a IE AL, altro operaio di NE, il quale subì il taglio di una gomma e sottolinea che, nella stessa giornata del 20/08/2013, MO FI e CO parlarono di un matrimonio che si sarebbe dovuto celebrare il giorno dopo: il 21/08/2013, MO FI, CO e ON raggiunsero il ristorante in cui si trovava ON AR, invitato al banchetto nuziale;
FI invitò ON, calvo, ad indossare un berretto per non farsi riconoscere, quindi CO, cugino della vittima, riferì della disponibilità di un doppione delle chiavi (che evidentemente aveva provveduto a duplicare) e FI spiegò la strada da percorrere dopo il furto, come comprovato dalle intercettazioni ambientali. Le telecamere di sorveglianza del ristorante ripresero CO e ON all'esterno del locale e, in 32 una successiva conversazione intercettata, i coimputati, una volta trafugata l'autovettura, commentarono la corposa somma di denaro trovata al suo interno: FI puntualizzò che la somma doveva essere ripartita anche fra altri soggetti, il che, rileva la Corte distrettuale, dimostra come l'azione fosse diretta non solo all'interesse degli autori, ma rientrasse in una strategia associativa, conseguendo da ciò la necessità di ripartizione degli utili del delitto. Osserva ancora la sentenza impugnata che, una volta appropriatisi dell'autovettura e del suo contenuto, MO FI diede appuntamento al padre presso l'autolavaggio di quest'ultimo e, nel pomeriggio, CO avvertì MO di essere stato chiamato dal cugino AR per recuperare l'autovettura e per raggiungerlo;
poco dopo, MO chiamò un altro soggetto rimasto ignoto, chiedendogli di richiamarlo dopo cinque alcuni minuti e di pronunciare una frase relativa allla restituzione dell'auto, cosa che avvenne;
l'incontro tra i tre è stato intercettato nell'auto in uso a MO FI, che, parlando con AR, escluse la possibilità di recuperare il denaro che si trovava all'interno dell'auto, gli disse che l'auto stessa sarebbe stata restituita e che, qualora si fossero verificati episodi simili, si sarebbe potuto rivolgere a lui. Sentito a sommarie informazioni, AR ha riferito la vicenda nei termini in cui era già stata ricostruita sulla base delle intercettazioni, precisando che MO FI gli aveva detto che poteva fargli recuperare l'auto dietro il pagamento di 500 euro, somma la cui corresponsione la persona offesa riuscì poi a differire. Rileva quindi il giudice di appello che la complessa operazione messa in atto univocamente con il contributo di MO FI e di CO, in accordo con NN FI e sulla base di una strategia discussa tra quest'ultimo e il figlio LE, integra, non già una mera truffa, ma un tentativo di estorsione, con la tecnica c.d. del "cavallo di ritorno": le persone che hanno prospettato la possibilità di restituire la macchina dietro il pagamento sono le stesse che hanno commesso il furto, sicché la "rappresentazione teatrale" indicata dagli appellanti con riferimento alle modalità attraverso le quali fu prospettata a AR la possibilità di rientrare in possesso dell'auto integra non già un artificio o un raggiro, ma la minaccia, in caso di mancato pagamento, dell'«irrimediabile perdita del bene sottrattogli», laddove la circostanza che la persona offesa si sia adoperata per sottrarsi al pagamento delinea una causa indipendente dalla volontà degli autori dell'estorsione che ha impedito la consumazione del reato. I due delitti, rileva ancora il giudice di appello sono stati commessi nell'interesse della "famiglia" AF, come si desume, da un lato, dal fatto che C il furto venne concepito nel momento in cui erano in corso le richieste estorsive nei confronti del datore di lavoro di AR e, dall'altro, dalla duplice circostanza che NN e LE FI, dieci giorni prima, avevano discusso in ordine a 33 pressioni da esercitare sugli estorti colpendo soggetti a loro vicini e che il giorno prima un altro dipendente di NE aveva subito un danneggiamento;
rileva ancora, nella medesima prospettiva, la Corte distrettuale che la somma di denaro trovata nell'auto fu divisa tra tutti gli affiliati e che i componenti della "famiglia" autori del furto e poi della tentata estorsione avevano fatto capo, tra un'attività e l'altra, all'autolavaggio di NN FI per incontrarsi e discutere, come facevano sempre anche per le altre attività delittuose oggetto del giudizio. Le censure proposte dai ricorrenti in relazione alle due imputazioni in esame non sono fondate.
8.1. Il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di NN FI e il quinto motivo del ricorso proposto nell'interesse di LE FI nelle parti relative alle imputazioni sub F) e G) sono inammissibili, in quanto carenti di correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata che ha evidenziato il ruolo di mandanti dei ricorrenti richiamando la genesi del - programma di iniziative tese all'intimidazione egli imprenditori sottoposti a richieste estorsive attraverso condotte criminose in danno di persone a loro vicine e quelle, del tutto generiche, poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).
8.2. Il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di MO FI e i primi due motivi del ricorso proposto nell'interesse di ET CO -che possono essere esaminati congiuntamente per l'affinità del contenuto argomentativo delle censure - non sono fondati. Entrambi i ricorrenti contestano la qualificazione del fatto sub G) quale tentata estorsione e non tentata truffa, deducendo, in sintesi, la mancanza di coercizione nei confronti di AR, anche alla luce dei rapporti di parentela con CO (cugini). Le censure non colgono nel segno, in quanto la Corte distrettuale ha congruamente delineato la condotta estorsiva richiamando la minaccia rivolta a AR, in caso di mancato pagamento, dell'irrimediabile perdita dell'auto. Né in senso contrario può argomentarsi sulla base della deduzione relativa alla "falsa" intercessione di un soggetto estraneo al reato;
secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e della sua incidenza nella sfera soggettiva della vittima: ricorre la prima ipotesi delittuosa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che la persona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione perché tratta in errore dalla esposizione di un pericolo inesistente;
34 mentre si configura l'estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri (Sez. 2, n. 7662 del 27/01/2015 - dep. } 19/02/2015, Lanza, Rv. 262574; conf. Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016 - dep. 18/03/2016, Guarnieri, Rv. 267124; Sez. 2, n. 21974 del 18/04/2017 - dep. 08/05/2017, Cianci, Rv. 270072; Sez. 2, n. 46084 del 21/10/2015 - dep. 20/11/2015, Levak, Rv. 265362, in una fattispecie in cui è stata ritenuta la sussistenza di una condotta estorsiva in capo all'agente che aveva prospettato alla vittima un pericolo proveniente da soggetti definiti gravemente temibili, qualora non gli avesse consegnato una somma per rientrare in possesso della autovettura da quelli sottratta). Nel caso di specie, la mancata restituzione dell'auto nel caso di rifiuto di corrispondere la somma indicata dava corpo ad un pericolo tutt'altro che immaginario e fu prospettata a AR in termini di evento - non già possibile ed eventuale, bensì - certo e realizzabile (l'irremediabile perdita del bene), sia pure ad opera di soggetti diversi dai ricorrenti, il che vale a rendere ragione della incensurabile qualificazione del fatto. Del resto, secondo l'orientamento del tutto consolidato della giurisprudenza di questa Corte, colui che assume la veste di intermediario fra gli estorsori e la vittima, anche se per incarico di quest'ultima, non risponde di concorso nel reato di estorsione solo se agisce nell'esclusivo interesse della stessa vittima e per motivi di solidarietà umana (Sez. 2, n. 2833 del 27/09/2012 - dep. 18/01/2013, P.C., Adamo e altri, Rv. 254298; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 6824 del 18/01/2017 - dep. 13/02/2017, Bonapitacola, Rv. 269117; Sez. 5, n. 40677 del 07/06/2012 - dep. 17/10/2012, Petruolo, Rv. 253714): interesse della vittima e motivi solidaristici all'evidenza estranei alla fattispecie concreta in esame, il che, anche a voler prescindere dal rilievo che i coimputati erano, per riprendere l'espressione del giudice di primo grado, “intermediari apparenti”, conferma l'infondatezza delle censure. Manifestamente infondate sono, invece, le doglianze relative alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 cit. con riferimento alle due imputazioni in esame. Premesso che il rilievo del ricorso nell'interesse di MO FI secondo cui le chiavi dell'autovettura sottratta sarebbero state inserite nel quadro è dedotto in termini del tutto aspecifici (tanto più che la sentenza impugnata così come lo stesso ricorrente richiama la circostanza che CO si era procurato un doppione delle chiavi), dirimente è la considerazione che la sentenza impugnata ha preso in considerazione la fattispecie circostanziale sotto il profilo della finalizzazione dei fatti all'interesse del sodalizio mafioso, finalizzazione sostenuta sulla base di molteplici argomenti nessuno dei quali scalfito, nella sua valenza dimostrativa, dalle doglianze dei ricorrenti (che, peraltro, si sottraggono al puntuale confronto critico con detti 35 argomenti). Rilievo, questo, riferibile anche in modo specifico alla posizione di CO, in relazione alla quale la Corte di appello ha espressamente richiamato : non solo il suo ruolo di tramite per la richiesta, ma anche la partecipazione alla ripartizione "allargata" della somma sottratta, anche in favore degli altri affiliati della cosca, il che, nella valutazione della Corte distrettuale fondata su dati probatori e su argomenti non oggetto di puntuale esame critico da parte del ricorrente, rende ragione, anche sotto il profilo soggettivo, dell'applicazione della circostanza aggravante nei confronti di detto ricorrente. Quanto alle doglianze proposte dal ricorso nell'interesse di CO in ordine alle circostanze aggravanti di cui all'art. 61, primo comma, nn. 2) e 5), cod. pen., esse non meritano accoglimento. Quella relativa all'aggravante teleologica è manifestamente infondata in considerazione, per un verso, della finalizzazione del furto alla successiva tentata estorsione (secondo lo schema del "cavallo di ritorno" indicato dai giudici di merito) e, può aggiungersi, di entrambi i reati alla "pressione" da esercitarsi nei confronti del datore di lavoro di AR, finalizzazione univocamente delineata dalle concordi pronunce di merito. Quanto alla seconda circostanza aggravante, rileva la Corte che l'imputazione sub F) fa espresso riferimento all'aver commesso il fatto su cose esposte per consuetudine alla pubblica fede», mentre la norma violata viene indicata -non già nell'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., bensì nell'art. 61, primo - comma, n. 5, cod. pen. Al riguardo, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia precisato in modo puntuale, la mancata individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità (Sez. 3, n. 5469 del 05/12/2013 - dep. 04/02/2014, Russo, Rv. 258920; conf., ex plurimis, Sez. 1, n. 18027 del 19/03/2004 - dep. 19/04/2004, Benedetto, Rv. 227972; Sez. 6, n. 45289 del 08/11/2011 - dep. 05/12/2011, Floridia, Rv. 250991; Sez. 4, n. 39533 del 17/10/2006 dep. 29/11/2006, Romano, Rv. 235373; Sez. 5, n. 44707 del 09/11/2005 - dep. 07/12/2005, Bombagi, Rv. 233069), posto che, ai fini della contestazione dell'accusa, ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto e non anche l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati (Sez. 3, n. 22434 del 19/02/2013 - dep. 24/05/2013, Nappello, Rv. 255772; conf. Sez. 6, n. 437 del 16/09/2004 - dep. 13/01/2005, Verdiani, Rv. 230858); principio di diritto, questo, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità anche con specifico riferimento alla contestazione delle circostanze aggravanti: invero, l'indicazione non corretta o mancante delle norme di legge violate assume rilievo secondario ai fini della contestazione del fatto (o dell'aggravante), ove il capo d'imputazione ne contenga tutti gli elementi 36 naturalistici, oggettivi o soggettivi, che rilevano ai fini della tipicità del reato, anche circostanziato (Sez. 4, n. 6821 del 11/05/1999 - dep. 28/05/1999, Mosquera, Rv. 213818; conf. Sez. 5, n. 6835 del 18/05/1995 - dep. 12/06/1995, Sclocco, Rv. 201779). Posto, dunque, che la circostanza aggravante contestata è quella chiaramente descritta - dell'«aver commesso il fatto su cose esposte per - consuetudine alla pubblica fede» e che, alla luce della giurisprudenza appena richiamata, è priva di rilievo l'erronea indicazione dell'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., la censura del ricorrente è manifestamente infondata alla luce del locus del reato di furto.
9. L'imputazione sub H) è relativa alla tentata estorsione pluriaggravata in danno di NU SM, per la quale i giudici di merito hanno affermato la responsabilità penale di NN FI e di SE VI. In estrema sintesi, la Corte distrettuale ha messo in evidenza che SM, commerciante di carni, subì il grave danneggiamento di una sua casa rurale dopo che gli era stato consigliato di rivolgersi, in caso di problemi, a NN FI. Da un conversazione intercettata il 15/08/2013, osserva ancora il giudice di appello, si evince che VI e RM organizzarono il danneggiamento in danno di SM e ON confermò di aver già visionato la serratura dell'abitazione; VI stabilì le modalità attraverso le quali RM e ON avrebbero raggiunto l'edificio da danneggiare, certo che, una volta effettuata l'azione, SM si sarebbe rivolto al FI;
RM chiese poi a VI di avvertire "il sapiente" (ossia NN FI). Il successivo 16/08/2013, RM raccontò a VI i dettagli del danneggiamento e, quindi, i due commentarono il fatto che SM avrebbe sicuramente preso contatto con NN FI, come consigliatogli da IE Di Venti. Osserva conclusivamente la Corte d appello che il ruolo di mandante di NN FI, appositamente avvisato prima del danneggiamento, e quello di VI (uno degli esecutori) sono delineati con tale univocità della conversazioni intercettate da non lasciare alcun margine di dubbio. Ciò premesso, il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di NN FI nella parte relativa all'imputazione in esame - è inammissibile in quanto del tutto generico, posto che, ben lungi dal descrivere il contributo del ricorrente come risolventesi nel mero recepimento di dati, la Corte di merito, con motivazione immune da vizi logici, ne ha delineato il ruolo concorsuale di mandante valorizzando non solo il "resoconto" dell'azione - prima del intimidatoria di cui fu destinatario, ma anche l'univoca indicazione danneggiamento e dopo l'intimidazione della sua persona come quella alla - 37 quale alla quale la vittima si sarebbe dovuta rivolgere in caso di problemi: elementi, questi, del tutto obliterati dal ricorso. - -ilDel pari inammissibile è nella parte relativa all'imputazione in esame quinto motivo del ricorso nell'interesse di VI, che, fondandosi in particolare sulle deduzioni relative alla mancata presenza fisica dell'imputato e alla prospettata carenza probatoria, pure si sottrae alla compiuta disamina critica dei dati probatori e degli argomenti valorizzati dalle conformi sentenze di merito, risultando così del tutto carente della necessaria specificità della censura. 10. Infondate sono le varie censure articolate dai ricorrenti in ordine all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991, n. 203. In disparte le censure concernenti detta aggravante già esaminate e disattese in relazione alle imputazioni sub F) e G) (vds. supra, par. 8), la Corte distrettuale ha ritenuto la sussistenza dei requisiti della fattispecie circostanziale, richiamando, per un verso, i metodi utilizzati dagli imputati (puntualmente delineati con riguardo ai singoli reati-fine) e, per altro verso, la finalità da essi perseguita correlata agli scopi della "ristrutturata" "famiglia" AF di EO. Il terzo motivo del ricorso nell'interesse di NN FI, il quinto motivo del ricorso nell'interesse di LE FI, il secondo motivo del ricorso nell'interesse di MO FI e il quinto motivo del ricorso nell'interesse di VI (nelle parti relative alla circostanza aggravante) non meritano accoglimento: le censure proposte dai ricorsi nell'interesse di NN FI, di LE FI e di VI sono del tutto generiche, mentre quelle proposte nell'interesse di LE FI fanno leva su argomenti (la mancata riconducibilità del sodalizio in esame a CO RA, la mancata consumazione delle estorsioni, la mancata indicazione da parte delle vittime di essere stati assoggettati a particolari timori) già esaminati e disattesi. Il quarto motivo del ricorso nell'interesse di CC non merita, parimenti, accoglimento: il ricorrente ripropone anche con riguardo all'applicazione della circostanza aggravante in esame la tesi dell'autonomia" della propria condotta, già esaminata e disattesa in sede di esame delle questioni relative al concorso dello stesso CC nei reati, sicché, in particolare, resta inidonea ad inficiare la motivazione della sentenza impugnata sul punto la deduzione difensiva circa la "contrapposizione" tra lo stesso ricorrente e LE FI, "contrapposizione", come si è visto, ricondotta dai giudici di merito alle dinamiche interne, non sempre prive di tensioni e contrasti, delle varie "famiglie" di CO RA. 38 11. Le censure relative al trattamento sanzionatorio sono, in parte, fondate solo con riguardo al ricorso nell'interesse di SE CC. 11.1. Le censure relative alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche sono inammissibili (in parte qua, terzo motivo del ricorso nell'interesse di NN FI, sesto motivo dei ricorsi nell'interesse di LE FI e di SE VI, quinto motivo del ricorso nell'interesse di MO FI, quinto motivo del ricorso nell'interesse di OL UI, terzo motivo del ricorso nell'interesse di ET CO) in quanto manifestamente infondate: la Corte di appello ha escluso l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche in considerazione della gravità dei fatti, nonché della mancanza di elementi significativi valutabili positivamente nei confronti degli imputati, motivazione, questa, incensurabile in quanto in linea con la ricostruzione dei fatti e immune da vizi logici, tanto più che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 dep. - 03/07/2014, Lule, Rv. 259899). 11.2. Le ulteriori doglianze proposte dal ricorso nell'interesse di MO FI non meritano accoglimento. Quelle relative al diniego dell'applicazione della circostanza attenuante del risarcimento dei danni (in parte qua, quinto motivo), sono inammissibili, per plurime convergenti ragioni. In linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale e la valutazione sulla sua congruità è rimessa al giudice, che può anche disattendere un eventuale accordo transattivo intervenuto tra le parti (Sez. 2, n. 53023 del 23/11/2016 - dep. 14/12/2016, Casti, Rv. 268714; conf. ex plurimis, Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015 - dep. 17/02/2016, Minzolini, Rv. 265831; Sez. 4, n. 34380 del 14/07/2011 - dep. 20/09/2011, Allegra, Rv. 251508), la sentenza di primo grado aveva escluso l'applicabilità dell'attenuante sulla base, tra l'altro, di una valutazione in termini di non congruità della somma offerta, laddove le doglianze proposte con il gravame si limitavano a dedurre che l'offerta risarcitoria non teneva conto delle somme sottratte all'interno dell'automobile in quanto appartenenti ad altra persona: rilievo, questo, del tutto generico quanto al suo stesso presupposto, ossia l'individuazione di diversi titolari del denaro, e, comunque, manifestamente infondato posto che, secondo il consolidato principio 39 di diritto della giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell'applicabilità della circostanza attenuante del risarcimento del danno, il risarcimento stesso deve essere integrale nei confronti di ciascuno dei danneggiati dal reato (Sez. 1, n. 17571 del 05/10/1989 - dep. 19/12/1989, Mauriello, Rv. 182866; conf., ex plurimis, Sez. 1, n. 20452 del 23/04/2015 - dep. 18/05/2015, P.G. in proc. Pons, Rv. 263594; Sez. 6, n. 5735 del 30/01/1978 - dep. 18/05/1978, Longhini, Rv. 138961). D'altra parte, le doglianze articolate con il ricorso si limitano ad enunciare, peraltro in termini del tutto generici, la mancata contestazione dell'ammontare della somma da parte della persona offesa, senza, tuttavia, neppure indicare lo stesso ammontare, il che, all'evidenza, priva la censura dei connotati della specificità, tanto più che lo stesso ricorrente prospetta come mero acconto la somma in questione, il che conferma come il dedotto risarcimento non rispondesse al requisito dell'integralità, risultando, pertanto, anche manifestamente infondata la censura. Quanto alla valenza dell'iniziativa in punto applicazione delle circostanze attenuanti generiche, valgono le considerazioni svolte al punto 11.1. in ordine al rilievo della Corte distrettuale circa la gravità dei fatti. Non merita accoglimento il sesto motivo. La Corte di appello, ridotta per l'imputato la pena base per il reato associativo in misura corrispondente al minimo edittale, ha quindi ulteriormente ridotto proporzionalmente, rispetto alla sentenza di primo grado, gli aumenti per i reati satellite: l'incidenza delle circostanze aggravanti su questi ultimi resta dunque determinata nei termini sia pure proporzionalmente ridotti stabiliti dalla sentenza di primo grado. D'altra parte, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di determinazione della pena per il reato continuato, le circostanze inerenti alle violazioni meno gravi dei cosiddetti reati satellite - rimangono prive di efficacia rispetto alla determinazione finale della pena, da calcolarsi tenendo conto esclusivamente delle circostanze aggravanti ed attenuanti concorrenti nel reato più grave (Sez. 4, n. 55178 del 09/11/2016 - dep. 29/12/2016, Sicuranza, Rv. 268692; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 8674 del 21/01/2004 - dep. 26/02/2004, Lillini, Rv. 227529). 11.3. Il quinto motivo del ricorso proposto nell'interesse di SE CC è in parte meritevole di accoglimento. Del tutto infondate sono le doglianze relative alla motivazione della determinazione della pena (salvo quanto si rileverà infra) e agli aumenti per i reati · satellite: riformando sensibilmente in melius la pena finale irrogata, la sentenza di appello ha congruamente richiamato la gravità dei fatti (sulla base della ricostruzione degli stessi) e la capacità intimidatoria di cui ha dato prova CC, così congruamente motivando sulla base dei criteri commisurativi di cui all'art. 133 cod. pen. 40 Quanto alla doglianza circa l'applicazione della circostanza di cui all'art. 114 cod. pen., essa è manifestamente infondata alla luce del consolidato principio di diritto in forza del quale, in tema di concorso di persone nel reato, allorché l'imputato abbia richiesto l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen., non sussiste il dovere di una motivazione esplicita in ordine alla sua mancata concessione, nel caso in cui il giudice abbia posto in evidenza la gravità del fatto in relazione alle condotte di tutti gli imputati, non operando alcuna distinzione tra il grado di efficienza causale delle condotte rispettivamente poste in essere rispetto alla produzione dell'evento (Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016 - dep. 14/11/2016, Siesto, Rv. 268176; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013 - dep. 26/06/2013, Caniello, Rv. 256340). La censura relativa alla diminuzione per il tentativo è, invece, fondata. La Corte di appello ha riconosciuto quale reato più grave, fra i tre ascritti al ricorrente - sub C), D) ed E) - il reato di cui al capo D): ha quindi individuato la pena base per la fattispecie consumata in anni 7 di reclusione ed euro 6.600 di multa, aumentata per la circostanza aggravante di cui all'art. 7 cit. fino ad anni 10 e mesi 6 di reclusione ed euro 9.900 di multa, ridotta a norma dell'art. 56 cod. pen. fino ad anni 6 e mesi 6 (indicazione, quest'ultima, omessa per un evidente refuso dalla sentenza impugnata, ma univocamente individuabile sulla base del calcolo complessivo operato) di reclusione (in misura intermedia tra un terzo e due terzi) ed euro 6.600 di multa (pari a un terzo); con l'ulteriore aumento di 6 mesi di reclusione ed euro 1.000 di multa per il reato sub E) e di anni 1 di reclusione ed euro 1400 di multa per il reato sub C), la pena complessiva finale di anni 8 di reclusione ed euro 9.000 di multa, è stata ridotta per il rito alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed euro 6.000 di multa. Ciò premesso, la Corte distrettuale ha erroneamente posposto la riduzione ex art. 56 cod. pen. all'aumento per la circostanza aggravante di cui all'art. 7 cit.; la pena complessiva può comunque essere rideterminata da questa Corte facendo riferimento, da un lato, alle proporzioni degli aumenti e delle diminuzioni individuate dal giudice di merito per la pena detentiva e per quella pecuniaria (e, in particolare, in misura intermedia tra un terzo e due terzi per la diminuzione ex art. 56 cod. pen. della pena detentiva) e, dall'altro, agli aumenti individuati per i reati-satellite, ossia nei seguenti termini: pena base per più grave reato sub D), anni 7 di reclusione ed euro 6.600 di multa;
ridotta per il tentativo ad anni 3 e mesi 6 (riduzione nella misura intermedia indicata) e a euro 4.400 di multa (riduzione di un terzo); aumentata ex art. 7 cit., anni 5 e mesi 2 di reclusione ed euro 6.600 di multa (secondo le proporzioni adottate dal giudice di appello); aumentata per la continuazione (mesi di reclusione ed euro 1.000 di multa;
anni 1 di reclusione ed euro 1.400 di multa) fino ad anni 6 e mesi 8 di reclusione 41 ed euro 9.000 di multa;
ridotta per il rito ad anni 4, mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed euro 6.000 di multa. 12. Pertanto, fatto salvo il parziale annullamento nei confronti di CC appena indicato, i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti, tranne CC, devono essere condannati al pagamento delle spese processuali. Tutti i ricorrenti devono essere poi condannati alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili Comune di EO, Confindustria Centro Sicilia e Associazione nazionale per la lotta contro le illegalità e le mafie "A. Caponnetto", nei termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di CC SE limitatamente alla quantificazione della pena, che determina in complessivi anni quattro, mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 6.000,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso di CC. Rigetta i ricorsi di CO ET, FI NN, FI LE, FI MO, VI SE e UI OL e condanna ciascuno al pagamento delle spese processuali. Condanna tutti i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese di parte civile, che liquida per il Comune di EO, per Confindustria Centro Sicilia e Associazione nazionale per la lotta contro le illegalità e le mafie "A. Caponnetto" in complessivi euro 2.800 oltre accessori, per ciascuna, disponendo per la seconda e la terza il pagamento in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Così deciso il 13/09/2017. тама In Consigliere estensore Il Presidente ALLERIA DEPOSITATA D 2 8 SET 2017 FUNZIONAR 42