Cass. pen., sez. V, sentenza 08/04/2009, n. 26542
CASS
Sentenza 8 aprile 2009

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Per l'applicazione della circostanza aggravante di cui al n. 3 del terzo comma dell'art. 628 cod. pen. è necessario che sia accertata l'appartenenza dell'agente a un'associazione di tipo mafioso, ma non che via sia stata una sentenza di condanna o una formale imputazione in ordine al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen..

In tema di concorso di persone nel reato, anche la semplice presenza sul luogo dell'esecuzione del reato, purché non meramente casuale, è sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa, qualora sia servita a fornire all'autore del reato un maggiore senso di sicurezza, rivelando chiara adesione alla condotta delittuosa.

La circostanza aggravante di cui al n. 1 del terzo comma dell'art. 628 cod. pen. esclude l'applicazione della circostanza aggravante comune dell'art. 112 n. 1 cod. pen..

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    Marika Zanerolli · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

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    FATTI DI CAUSA 1. Con delibera adottata il 19 settembre 2006 la Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, all'esito dell'istruttoria compiuta, valutò negativamente il comportamento del Coordinamento Taxi Italiano, con riferimento alle astensioni collettive dalle prestazioni poste in essere, in numerose città italiane, dagli addetti al servizio taxi nei giorni dal 30 giugno 2006 e successivi, nonché 13 luglio 2006 e seguenti, rilevando la violazione dell'art. 2-bis della l. n. 146 del 1990, come modificata dalla l. n. 83 del 2000, tenuto conto dell'incidenza sul servizio pubblico essenziale con grave pregiudizio dei diritti degli …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 08/04/2009, n. 26542
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26542
Data del deposito : 8 aprile 2009

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