Sentenza 8 aprile 2009
Massime • 3
Per l'applicazione della circostanza aggravante di cui al n. 3 del terzo comma dell'art. 628 cod. pen. è necessario che sia accertata l'appartenenza dell'agente a un'associazione di tipo mafioso, ma non che via sia stata una sentenza di condanna o una formale imputazione in ordine al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen..
In tema di concorso di persone nel reato, anche la semplice presenza sul luogo dell'esecuzione del reato, purché non meramente casuale, è sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa, qualora sia servita a fornire all'autore del reato un maggiore senso di sicurezza, rivelando chiara adesione alla condotta delittuosa.
La circostanza aggravante di cui al n. 1 del terzo comma dell'art. 628 cod. pen. esclude l'applicazione della circostanza aggravante comune dell'art. 112 n. 1 cod. pen..
Commentari • 3
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FATTI DI CAUSA 1. Con delibera adottata il 19 settembre 2006 la Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, all'esito dell'istruttoria compiuta, valutò negativamente il comportamento del Coordinamento Taxi Italiano, con riferimento alle astensioni collettive dalle prestazioni poste in essere, in numerose città italiane, dagli addetti al servizio taxi nei giorni dal 30 giugno 2006 e successivi, nonché 13 luglio 2006 e seguenti, rilevando la violazione dell'art. 2-bis della l. n. 146 del 1990, come modificata dalla l. n. 83 del 2000, tenuto conto dell'incidenza sul servizio pubblico essenziale con grave pregiudizio dei diritti degli …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/04/2009, n. 26542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26542 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 08/04/2009
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 801
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SAVANI Papero - Consigliere - N. 01240/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VA GA, N. IL 09/11/1963;
2) CA ZO, N. IL 26/04/1979:
3) TA OL, N. IL 01/04/1978;
4) TO GE, N. IL 19/10/1986;
5) IP IL, N. IL 05/10/1955;
6) OZ ES, N. IL 13/10/1975;
7) GL LL, N. IL 16/11/1975;
avverso la SENTENZA del 08/06/2007 CORTE DI APPELLO di NAPOLI;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Antonio Mura, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di AL, LO, CA e NO;
rigetto dei ricorsi di IE e IO;
Uditi i difensori Avv. Santonastaso Michele per IO e UN;
Avv. Morrà Antonio per IE, AL e NO.
FATTO
Con sentenza in data 8 giugno 2007 la Corte d'Appello di Napoli, in ciò confermando la decisione assunta dal giudice dell'udienza preliminare presso il locale Tribunale in esito al giudizio abbreviato, ha riconosciuto AE IE, AL NC, OL IO, NA UN, LO LL, CE CA e LL NO responsabili, in concorso fra loro e con i coimputati non ricorrenti AT SA e NA LO, nonché con altre persone giudicate separatamente, del delitto di tentata estorsione pluriaggravata in danno di IR GI e CE AB;
ha inoltre confermato la condanna di NA UN per il delitto di estorsione consumata, nonché di NC AL, UN NA, OL IO, NA LO e CA CE, in concorso fra loro, per gli ulteriori delitti di sequestro di persona in danno di IR GI e di porto abusivo di armi da sparo aggravato ex L. n. 203 del 1991, art.
7. Secondo l'ipotesi accusatoria, recepita dal giudice di merito, la tentata estorsione aveva avuto ad oggetto la consegna di un'autovettura Lancia Y il cui acquisto era stato prenotato, con richiesta di finanziamento, da RI IE e UN NA presso la concessionaria Piaggio gestita dal GI e dalla moglie AB. Sfumato il finanziamento, la somma versata in acconto era stata restituita, ma i titolari della concessionaria erano stati assoggettati a una serie crescente di pressioni, scandite in diversi episodi, perché consegnassero ugualmente il veicolo senza pagamento del prezzo.
Verso Natale del 2004, in occasione della restituzione dell'acconto, NA UN aveva prelevato di forza dalla concessionaria un ciclomotore a quattro ruote per bambini, asserendo che gli era dovuto a titolo di interessi sull'acconto versato e aggiungendo che altre spiegazioni avrebbero potuto essere chieste ad LL LO, noto pregiudicato camorrista e temuto nella zona. Per tale episodio si è ravvisata l'autonoma responsabilità dell'UN a titolo di estorsione consumata.
Il 7 marzo 2005 il GI, dopo aver ricevuto ripetute intimazioni verbali da LL NO affinché si presentasse ad IC UN, era stato prelevato sotto l'abitazione dei suoceri da NC AL, NA UN e IO OL e condotto al cospetto di IC UN;
quest'ultimo, spalleggiato da costoro, cui si era aggiunto CA CE vistosamente armato, aveva annunciato la sua pretesa di ottenere la consegna della vettura senza pagarne il prezzo, sotto pena di gravi ritorsioni. In un secondo tempo erano sopraggiunti AE IE e LL LO, i quali avevano riaccompagnato il GI assicurando che l'avrebbero convinto a cedere l'auto. Per l'episodio di cui sopra il AL, UN NA, il IO, il LO e il CA sono stati altresì condannati per concorso in sequestro di persona e porto d'arma abusivo.
Infine il giorno 16 marzo 2005, dapprima NA UN e IO OL si erano presentati alla concessionaria Piaggio per esigere la consegna del veicolo;
successivamente vi si erano recati IE, AT e AL, i quali avevano rinnovato l'ingiunzione a consegnare l'auto, minacciando in caso contrario di "spaccare tutto", e nella circostanza erano stati arrestati. Avverso la sentenza di secondo grado hanno presentato separati ricorsi per Cassazione gli imputati IE, AL, IO, NA UN, LL LO, CA e NO.
Nei motivi presentati per il tramite dell'Avv. Basile il IO deduce: 1) carenza di motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3; 2) incompatibilità fra l'aggravante del concorso di cinque o più persone (di cui all'art.112 c.p., n. 1) e quella di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1; 3)
omessa valutazione delle discrasie fra le emergenze probatorie poste a base della condanna.
Ancora nell'interesse del IO, congiuntamente a UN NA, sono i tre motivi dedotti per tali imputati dal comune difensore Avv. Michele Santonastaso. Con essi si denuncia: errata applicazione dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7;
vizio di motivazione in ordine all'esclusione della continuazione fra l'estorsione del ciclomotore a quattro ruote e gli altri reati;
immotivato diniego delle attenuanti generiche.
LL LO deduce, per il tramite dei difensori, tre motivi di gravame. Col primo, articolato in due censure, impugna per nullità la sentenza unitamente all'ordinanza dibattimentale che ha negato l'acquisizione al fascicolo di prove documentali rivenienti da altro procedimento penale;
col secondo eccepisce la nullità della predetta ordinanza per omessa audizione delle altre parti;
col terzo denuncia vizio di motivazione in ordine alla propria corresponsabilità nella tentata estorsione.
CE CA affida a un solo motivo il ricorso personalmente presentato. Con esso si duole della mancata applicazione a sè dell'attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8, malgrado la collaborazione da lui prestata agli inquirenti.
AE IE sorregge il proprio ricorso, proposto per il tramite del difensore, con una serie di censure riconducibili a cinque motivi. Col primo denuncia contraddittorietà della motivazione in ordine al ruolo da lui svolto nell'episodio del 12 marzo 2005, quando il suo intervento era stato diretto non ad accentuare l'intimidazione nei confronti del GI, ma a sollevarlo da una situazione incresciosa;
col secondo eccepisce a sua volta la contrarietà a legge del rifiuto opposto dalla Corte d'Appello all'istanza di acquisizione del verbale di dichiarazioni rese dal GI e dalla AB nel separato processo contro altri coimputati;
col terzo lamenta, siccome inadeguatamente motivato, il diniego dell'attenuante del risarcimento del danno;
col quarto denuncia analoga carenza motivazionale in ordine al diniego delle attenuanti generiche;
col quinto ripropone la questione inerente alla dedotta incompatibilità fra l'aggravante di cui all'art. 112 c.p., n. 1 e quella di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1.
Nel ricorso congiuntamente depositato a mezzo del comune difensore, il AL e il NO deducono censure riconducibili a sette motivi, dei quali quattro riguardanti la posizione del primo e tre riguardanti la posizione del secondo.
Col primo motivo il AL lamenta che la sua condanna per il reato di sequestro di persona sia stata motivata in modo meramente apparente;
col secondo denuncia l'incertezza della sua individuazione quale concorrente nel reato di porto d'arma abusivo;
col terzo sostiene la sussumibilità del fatto avvenuto il 16 marzo 2005 nella fattispecie criminosa del tentativo di violenza privata, anziché di estorsione;
col quarto lamenta l'ingiustificato diniego dell'attenuante del risarcimento del danno.
Il quinto motivo, primo fra quelli riguardanti la posizione del NO, investe la valutazione del ruolo minimale da lui svolto nella vicenda rubricata come tentata estorsione;
il sesto ripropone la doglianza inerente all'esclusione dell'attenuante del risarcimento del danno;
il settimo si appunta, ancora sotto il profilo della carenza motivazionale, sul diniego delle attenuanti generiche. DIRITTO
Affrontando in ordine logico le molteplici questioni sollevate con i motivi di ricorso, vengono prioritariamente in osservazione - per il loro carattere processuale - le doglianze elevate da LO LL (primo e secondo motivo) e da AE IE (secondo motivo) avverso il rifiuto della Corte d'Appello di prendere in considerazione i verbali, assunti in altro procedimento, contenenti dichiarazioni rese dalle persone offese GI e AB. In proposito occorre aggiungere che il ricorso del LO s'indirizza espressamente a impugnare anche l'ordinanza dibattimentale nella quale, a suo dire, il rifiuto si sarebbe espresso: ordinanza la cui illegittimità risiederebbe non soltanto nella violazione dell'art. 603 c.p.p., comma 2, trattandosi di prova sopravvenuta;
ma altresì del citato articolo, comma 5, per essere stata omessa l'audizione delle parti diverse dall'imputato istante. Dell'ordinanza dibattimentale impugnata non sono precisati gli estremi, onde già per tale riguardo la censura non sarebbe ammissibile;
se poi si considera che all'udienza del giorno 8 giugno 2007 la produzione dei verbali di cui si tratta è stata consentita dalla Corte d'Appello, la quale si è limitata a far salvo il giudizio sull'ammissibilità e rilevanza della prova (poi espresso negativamente con la sentenza), vi è quanto basta per confermare, per un verso, l'inammissibilità dell'impugnazione di un provvedimento reiettivo non identificato e, di fatto, inesistente;
e dall'altro lato per rilevare la vacuità della censura riguardante l'omessa audizione delle parti.
Nella proiezione riferita alla denegata considerazione della prova, statuita con la sentenza, l'inammissibilità del motivo comune a entrambi i ricorrenti si rapporta a sua volta all'inosservanza del requisito della specificità. Sia il LO, invero, sia il IE omettono di precisare in che modo le risultanze della prova offerta recherebbero nuovi elementi in aggiunta alle dichiarazioni di IR GI già precedentemente rese, secondo le quali l'intervento di AE IE e LL LO
nell'episodio svoltosi il 12 marzo 2005 avrebbe avuto il merito di salvarlo da una situazione angosciosa e gravida di pericoli. Tali dichiarazioni sono state valutate dal G.U.P. e dalla Corte di merito, i quali vi hanno ravvisato una mera, ed errata, interpretazione data dalla vittima al comportamento dei due imputati in discorso, la cui vera finalità - alla stregua di un metodo noto e ben collaudato - non era quella di indurre IC UN a desistere dal suo atteggiamento intimidatorio, bensì quella di persuadere GI IR della necessità di cedere alle pressioni per il suo stesso bene.
Alla luce di quanto testè evidenziato appare chiaro che, al fine di conferire utilità processuale alle dichiarazioni delle persone offese prospettate come "nuove" per gli effetti di cui all'art. 603 c.p.p., comma 2, i ricorrenti avrebbero dovuto accompagnare la propria doglianza con la specificazione dei fatti, diversi da quelli già noti e valutati in sede di merito, che dalla disamina dei menzionati verbali dovrebbero scaturire: ciò anche al fine di soddisfare il requisito della decisività, prescritto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d).
Proseguendo oltre nella disamina, vengono in considerazione le diverse censure con cui i ricorrenti, contestando la valutazione data dalla Corte territoriale agli elementi probatori raccolti nelle indagini preliminari, sollecitano il riesame del giudizio di responsabilità in rapporto alla partecipazione ad essi rispettivamente ascritta nella vicenda in questione. Ci si riferisce al terzo motivo del ricorso proposto per il IO dall'Avv. Basile;
al terzo motivo del LO;
al primo motivo del IE;
al primo e al secondo motivo del AL;
al primo motivo del NO, occupante la quinta posizione nel ricorso comune al AL.
In proposito va rilevato che elemento comune alle doglianze di cui si tratta è la contestazione, ora della ricostruzione in fatto alla quale il giudice di merito ha acceduto, ora delle conseguenze trattene in riferimento all'applicazione dei principi che regolano il concorso di persone nel reato.
Infatti il IO, nel contestare il giudizio sul fatto espresso dalla Corte d'Appello, lamenta il mancato approfondimento delle discrasie che assume doversi cogliere fra le dichiarazioni rese dalle persone offese e quelle rivenienti da soggetti estranei alla vicenda processuale;
ma la doglianza è inammissibile per la sua genericità, non essendo in alcun modo spiegato dal ricorrente in che cosa consistano le denunciate discrasie, ne' quale sia la rilevanza di esse ai fini della decisione.
Il LO si duole del ritenuto suo concorso nei delitti di tentata estorsione e sequestro di persona, osservando: che, in relazione all'episodio del dicembre 2004, l'unico suo coinvolgimento è consistito nell'essere stato nominato da UN NA, sebbene del tutto estraneo e fisicamente assente;
che, in relazione all'episodio del 12 marzo 2005, l'unica sua partecipazione al fatto è consistita in una presenza del tutto silente. L'inammissibilità della censura discende dalla sua manifesta infondatezza. Ed invero, la corresponsabilità del ricorrente non è stata ravvisata in rapporto all'episodio avvenuto nell'imminenza del Natale 2004, in ordine al quale esplicitamente la sentenza di primo grado (ed implicitamente, attraverso la conferma, quella di appello) ha ritenuto doversi recidere il vincolo di correlazione coi fatti successivi: l'avere UN NA fatto il nome di LL LO, quale deterrente idoneo a paralizzare ogni reazione del GI, è stato oggetto di valutazione esclusivamente quale espressione dell'impronta camorristica del reato di estorsione consumato quel giorno dallo stesso UN, sotto il profilo di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art.
7. Il concorso del LO nella tentata estorsione dell'autovettura si è invece concretato, secondo il convincimento del giudice di merito, nell'aver dato man forte con la sua presenza al completamento dell'azione intimidatoria nei confronti del GI - che poco prima era stato condotto a viva forza al cospetto di IC UN e minacciosamente apostrofato da costui - posto in atto da IE AE col sistema della c.d. "doccia scozzese". Su quest'ultimo aspetto si dovrà subito ritornare;
qui interessa soltanto annotare che, secondo consolidata giurisprudenza (v. da ultimo Cass. 8 ottobre 2008, Bash Hysa), anche la semplice presenza sul luogo di esecuzione del reato, purché non meramente casuale (e tale non l'ha ritenuta il giudice di merito), è sufficiente a integrare gli estremi della partecipazione criminosa, qualora sia servita a fornire all'autore del reato un maggior senso di sicurezza, palesando chiara adesione alla condotta criminosa.
Quanto al IE, la censura proposta sull'argomento s'impernia sostanzialmente sulla denuncia di illogicità del ragionamento seguito dalla Corte d'Appello: la quale, pur avendo riconosciuto in via generale l'assoluta credibilità delle persone offese, avrebbe tenuto in non cale l'affermazione del GI secondo cui l'intervento del IE (e del pur silente LO) aveva avuto il merito di salvarlo da una situazione angosciosa;
e si sarebbe invece abbandonata alle congetture, attribuendo agli intervenuti una volontà intimidatrice in contrasto coi fatti;
in aggiunta lamenta il ricorrente che il giudice di appello non abbia risposto all'obiezione, formulata nei motivi di gravame, secondo la quale il proprio intervento sarebbe stato, in ogni caso, irrilevante in quanto il GI già era terrorizzato per quanto accaduto. Il motivo così articolato è, nel suo complesso, inammissibile perché manifestamente infondato;
non sussiste, invero, la denunciata illogicità - o contraddittorietà - della motivazione, in quanto la Corte di merito ha coerentemente giudicato attendibile in ogni sua parte la deposizione del GI in ordine ai fatti da questi descritti;
mentre ha disatteso l'interpretazione soggettiva da lui data agli stessi fatti nel riconoscere una funzione di salvataggio all'intervento del IE, avendo ritenuto quel collegio che la persona offesa fosse rimasta suggestionata dalla progressione degli eventi artatamente predisposta in suo danno, secondo la ben collaudata tecnica della "doccia scozzese". Nè può affermarsi che il convincimento raggiunto riposi soltanto su congetture: giacché la sentenza impugnata contiene un passo argomentativo di indiscutibile valenza logica, là dove si osserva che un intervento in favore del GI si sarebbe dovuto tradurre in un'opera di dissuasione nei confronti dell'UN, piuttosto che in un bonario incoraggiamento alla vittima affinché cedesse all'estorsione "per il suo stesso bene". Quanto alla mancata risposta all'obiezione riguardante la pretesa irrilevanza della condotta tenuta dal IE nel contesto di cui si tratta, va rilevato trattarsi di mera argomentazione difensiva: onde vale il richiamo al principio secondo cui l'obbligo di motivazione è soddisfatto con l'esposizione delle ragioni salienti poste dal giudice di secondo grado a sostegno della conferma del deliberato sui punti investiti dal gravame, senza che sia necessaria una dettagliata confutazione di tutte le argomentazioni svolte dalla difesa. Del resto la motivazione, sul punto, può essere ricavata per implicito dal tenore complessivo della sentenza, e specificamente dal passo nel quale è valorizzata la condotta attivamente estorsiva - che ha condotto al suo arresto in flagranza - tenuta dal IE nell'episodio del 16 marzo 2005.
Il AL si duole, col primo motivo, che non sia stata data risposta alle analitiche contestazioni da lui mosse in ordine alla negata sussumibilità dei fatti del 12 marzo 2005 nel delitto di sequestro di persona;
col secondo motivo contesta il proprio concorso nella violazione in materia di armi, nonché la sua stessa individuazione quale persona presente al fatto, in relazione alle dichiarazioni del collaborante CA, che ha invece fatto il nome di tale UC AL. Il primo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale dato conto compiutamente delle ragioni del proprio convincimento. In proposito va osservato, innanzi tutto, che l'evidenza della coartazione subita del GI è nella ricostruzione stessa dei fatti scaturita dai due gradi di merito (non sindacabile in questa sede di legittimità), e in particolare nelle modalità con cui gli fu imposto di scendere immediatamente dall'appartamento dei suoceri ponendogli l'alternativa per cui, in caso contrario, sarebbero saliti "loro" (cioè lo stesso AL, che parlava al citofono, NA UN e IO OL); nonché nella costrizione fisica operata nei suoi confronti, prendendolo per un braccio e forzandolo a salire sulla motocicletta condotta dal IO. Non ha mancato, poi, la Corte di evidenziare la grave violazione della libertà fisica e di locomozione del GI, concretatasi nell'averlo obbligato al non voluto incontro con IC UN, per ivi sentirsi umiliare (attraverso l'imposizione del "voi"), dettare l'ordine di consegna dell'autovettura e minacciare, anche con la vistosa esibizione delle pistole brandite dal CA. Va qui ribadito il principio per cui, una volta espresse le ragioni del proprio convincimento con un discorso giustificativo incompatibile con l'accoglimento delle argomentazioni svolte dall'appellante, il giudice di secondo grado non è tenuto a una dettagliata disamina e confutazione di esse (Cass. 21 dicembre 1992, Zuncheddu). Quanto al secondo motivo, la manifesta infondatezza di esso discende dal rinnovato richiamo ai principi che regolano il concorso di persone nel reato, avuto riguardo alla comune finalità intimidatoria, rafforzata per l'appunto dall'ostentato possesso delle pistole da parte del CA, e alla corretta applicazione data dalla Corte al principio per cui il concorso non richiede l'esistenza di un previo concerto fra i compartecipi, sufficiente essendo che ciascuno di essi abbia agito per una finalità unitaria con la consapevolezza del ruolo svolto dagli altri. Infine, l'assunto a tenore del quale il ricorrente sarebbe stato erroneamente individuato fra i soggetti presenti sul posto, essendosi il collaborante CA riferito a tale UC AL, aveva trovato esauriente confutazione nella sentenza di primo grado col rilevare che la presenza di AL NC era stata riferita dalla persona offesa, e che il nome "UC" era evidente frutto di un errore materiale, dovuto alla somiglianza del soprannome "L, mentre non risultava l'esistenza di alcuna persona di nome UC AL. La genericità del motivo di appello dedotto in proposito, tradottosi nel mero richiamo all'indicazione data dal collaborante, ha avuto l'effetto di esimere il giudice di secondo grado dal rinnovare la spiegazione di cui sopra.
Il NO, da parte sua, denuncia carenza motivazionale in ordine alla sua partecipazione al delitto di tentata estorsione, osservando che il contributo da lui fornito sarebbe unicamente consistito, nell'ottica accusatoria, nell'essersi fatto latore dell'invito al GI affinché si presentasse ad UN IC, senza esprimersi in termini di minaccia ne' operare alcuna coercizione. L'inammissibilità della censura, per manifesta infondatezza, emerge ancora una volta dalla disciplina normativa del concorso di persone nel reato, in forza della quale la consapevole partecipazione anche ad un solo segmento della condotta, progressivamente sviluppatasi in proiezione dell'evento illecitamente perseguito, da luogo alla corresponsabilità dell'agente quale compartecipe del reato, consumato o tentato. Nè giova al NO trincerarsi dietro l'assenza, nelle modalità di "convocazione", di esplicite minacce o costrizioni: sia perché la violenza morale era insita nella perentorietà dell'invito a presentarsi, secondo quanto accertato in sede di merito;
sia perché lo scopo del colloquio imposto al GI doveva essere proprio quello di costringerlo a cedere gratuitamente l'autoveicolo. I temi da affrontare in prosieguo, nella disamina dei motivi di ricorso, attengono alla qualificazione giuridica del fatto e alla contestata applicabilità delle aggravanti;
essi sono trattati dal AL nel suo terzo motivo, dal IE nel quinto motivo e dal IO nei motivi 1 e 2 presentati in proprio, nonché nel primo motivo in comune con l'UN.
Sostiene il AL che l'azione concretatasi il 16 marzo 2005, con l'irruzione nella concessionaria del GI accompagnata dalla frase "Allora non avete capito niente, dobbiamo scassare tutto?", siccome finalizzata alla coartazione ad un facere meramente generico, non potrebbe essere ricondotta nell'alveo della tentata estorsione, ma andrebbe rapportata - tutt'al più - ad un tentativo di violenza privata;
lamenta, altresì, il ricorrente che la tesi così sviluppata nei motivi di appello non abbia trovato risposta nella motivazione della sentenza di secondo grado. Ma l'assunto è manifestamente privo di fondamento. La ricostruzione complessiva della vicenda operata dai giudici di merito, nella scansione temporale protrattasi nel tempo, vale ad evidenziare in tutta chiarezza come lo scopo perseguito dagli imputati IE, AT e AL con la loro incursione nella sede della concessionaria intorno alle ore 17 fosse quello di obbligare i titolari alla consegna dell'autoveicolo senza pagamento del prezzo, in conformità ai voleri espressi da IC UN in occasione del sequestro di persona subito da IR GI il precedente 12 marzo, e confermati da NA UN e OL IO nel corso di un precedente accesso, anteriore di un'ora soltanto rispetto a quello cui il motivo si riferisce. Può, conseguentemente, affermarsi che il rigetto dell'istanza volta alla derubricazione del reato è stato implicitamente motivato dalla Corte d'Appello attraverso l'accertamento del fatto in termini tali da collocarlo inequivocabilmente nell'area di operatività degli artt. 56 e 629 c.p., in totale incompatibilità con l'accoglimento dell'istanza medesima.
Parimenti manifesta è l'infondatezza delle contestazioni mosse dal IO e dall'UN avverso la disposta applicazione dell'aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991 n. 152, art.
7. In proposito è opportuno ricordate che la predetta aggravante ricorre al verificarsi di due distinte ipotesi: 1) quando l'agente si avvalga delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p.; 2) quando il delitto sia commesso al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa. Nel caso di cui ci si occupa la motivazione della sentenza di primo grado - legittimamente richiamata per relationem dal giudice di appello, che vi ha prestato totale adesione - ha ben lumeggiato la configurabilità di entrambe le ipotesi;
ha infatti considerato, per un verso, come le ripetute pressioni, caratterizzate da minacce e finanche da coartazione fisica (sequestro di persona del GI), dirette a forzare la volontà delle persone offese per farla piegare alle imposizioni di UN IC, si siano compiute con l'uso del cosiddetto metodo mafioso, e cioè avvalendosi della forza intimidatrice derivante dalla consapevolezza, in capo alle vittime, del vincolo associativo riferibile all'appartenenza degli agenti ad un'associazione camorristica denominata "Case Nuove", gravitante nell'orbita del clan Mazzarella;
per altro verso ha sottolineato in più punti che la finalità della voluta estorsione era quella di far riconoscere l'autorità in ambito locale del gruppo camorristico, che diversamente sarebbe apparsa minata dallo "sgarro" compiuto dal GI (e consistito, secondo una logica tipicamente mafiosa, nell'aver mancato di assecondare il desiderio dell'UN di acquistare l'autoveicolo per il figlio mediante finanziamento). Manifesta è, altresì, l'infondatezza del motivo dedotto dal IO, inteso ad escludere l'aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3, richiamato dal successivo art. 629 c.p..
L'argomento posto a base della deduzione (non avere il IO subito condanne per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., ne' esservi imputazione a suo carico per tale reato nell'odierno procedimento) non tiene conto del dettato normativo il quale non richiede, per l'applicazione dell'aggravante, che vi sia un precedente giudicato di condanna o una formale imputazione in ordine al delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso, ma soltanto che sia accertata l'appartenenza dell'agente ad un'associazione siffatta. Nel caso di cui ci si occupa l'intero impianto motivazionale della sentenza è permeato dal convincimento - formatosi fra l'altro sulle propalazioni del collaborante CE CA - che gli illeciti per cui si procede siano stati commessi dagli imputati in quanto appartenenti ad un gruppo di affiliati all'associazione camorristica denominata "Case Nuove", facente capo alla famiglia AL e ad UN IC: sicché l'inferenza qui riproposta dal ricorrente ha avuto un'implicita risposta negativa nel deliberato di secondo grado.
Fondata è invece la censura mossa dallo stesso IO, nonché dal IE, in ordine alla denunciata incompatibilità fra l'aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1, e quella di cui all'art. 112 c.p., n.
1. Al riguardo non si può aderire alla linea argomentativa addotta dalla Corte di merito, col valorizzare la diversità delle ragioni giuridiche poste a fondamento delle due aggravanti: diversità ravvisata non soltanto nel più ridotto numero di correi richiesto dall'art. 628 c.p., comma 3, n. 1 rispetto alla norma a raffronto, ma anche nella contestualità dell'azione. In contrario valga considerare che, se così si ragionasse, nell'ipotesi di rapina (ovvero, come nel caso presente, di estorsione) commessa da cinque persone riunite il medesimo elemento fattuale, dato dal numero dei correi, varrebbe da solo a comportare un duplice aggravamento di pena: e ciò si porrebbe in contrasto non soltanto col criterio di specificità, ma anche con ogni ragionevolezza. Va perciò ribadito il principio, già enunciato da questa Corte Suprema con la sentenza n. 8773 del 27 marzo 1987 (imp. Pesenti), a tenore del quale la circostanza aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1, costituendo eccezione al disposto dell'art. 112 c.p., n. 1, esclude l'applicazione della circostanza aggravante comune prevista da quest'ultima norma in applicazione del principio "genus per speciem derogatur", sancito dall'art. 15 c.p.. L'esclusione, che ne consegue, dell'aggravante ex art. 112 c.p., n.1, trascende il rapporto processuale personalmente riguardante i ricorrenti IO e IE, per cui si estende a tutti gli altri imputati ricorrenti e non ricorrenti.
Nell'ordine delle questioni da esaminare vengono ora in osservazione le censure riguardanti l'omessa applicazione, in favore degli imputati, delle attenuanti di cui all'art. 62 c.p., n. 6 (terzo motivo del IE e motivi 4 e 6 del ricorso congiunto di AL e NO) e all'art. 62 bis c.p., (terzo motivo del ricorso congiunto di IO e UN, quarto motivo del IE, settimo del NO). Elemento comune è la denuncia di carenza motivazione del deliberato di secondo grado, per omessa confutazione dei motivi di appello;
con la sola eccezione del terzo motivo dedotto congiuntamente dai ricorrenti IO e UN, ove si fa questione di violazione dell'art. 62 bis c.p.. Di tutte le doglianze di cui si discorre va rilevata l'inammissibilità, in quanto esulanti dal novero dei motivi consentiti.
Esse invero, dietro l'apparente denuncia di vizi della motivazione (ovvero, come in un caso, di violazione di legge), si traducono nella sollecitazione di un riesame del merito - non consentito in sede di legittimità - attraverso il rinnovato esercizio di valutazioni che sono proprie esclusivamente del giudice di merito.
Occorre premettere che, secondo un principio affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, la motivazione per relationem della sentenza di appello è consentita nel caso in cui i motivi d'impugnazione si traducano in una riedizione delle difese già sviluppate in prime cure, alle quali abbia dato adeguata risposta la sentenza impugnata (Cass. 17 settembre 2008, Raso e altri;
Cass. 14 giugno 2004, Cerrone). Orbene, tenuto conto di tale regala iuris, va detto che dal costrutto motivazionale emergente dalla disamina coordinata delle sentenze di primo e di secondo grado si trae la compiuta esposizione delle ragioni che hanno guidato le valutazioni in senso negativo circa l'applicabilità delle invocate attenuanti.
Ed invero, quanto al risarcimento dei danni, l'insufficienza della somma di Euro 1.000,00 - rimessa dal IE a ciascuna delle persone offese - a costituire un adeguato presupposto per l'applicazione dell'art. 62 c.p., n. 6, risulta in tutta evidenza dal contesto ricostruttivo dei fatti, avuto particolare riguardo all'episodio del 12 marzo 2005 e allo stato di panico ingeneratosi in IR GI, da lui poi trasmesso alla sua famiglia: donde la piena consequenzialità del giudizio conclusivamente emesso dai giudici di merito con "doppia conforme", circa l'inadeguatezza dell'iniziativa riparatoria, ad onta dell'accettazione - non vincolante per il giudice - espressa dalle persone offese. Analoghe considerazioni sono da svolgere in ordine alle offerte risarcitorie, analogamente giudicate incongrue, provenienti dal AL e dal NO.
Compiutamente motivato è anche il diniego delle attenuanti generiche, al quale i giudici di merito si sono indotti in considerazione della notevole gravità dei fatti e delle condotte tenute dagli imputati, nonché, per alcuni di essi, della personalità proclive a delinquere dimostrata dai loro precedenti penali. Il discorso giustificativo così sviluppato, immune da vizi logici di sorta, è pienamente allineato al disposto dell'art. 133 c.p., non richiedendosi al giudice di rendere conto in dettaglio della valenza attribuita a ciascuno degli elementi ivi indicati;
mentre il tentativo dei ricorrenti di valorizzare altri fattori, assertivamente a sè favorevoli, si risolve nella richiesta di un rinnovato apprezzamento dei fatti: il che non può trovare spazio nel giudizio di Cassazione.
Restano, a questo punto, da esaminare due motivi di ricorso specificamente riguardanti le posizioni di due singoli imputati:
quello con cui CE CA lamenta che non gli sia stata applicata l'attenuante di cui al già citato D.L. n. 152 del 1991, art. 8, malgrado la fattiva collaborazione da lui prestata ai fini dell'accertamento della natura camorristica del gruppo criminale di appartenenza;
e quello con cui NA UN impugna il mancato riconoscimento della continuazione fra il delitto di estorsione consumata, descritto nel capo d'imputazione sub B, e quelli di cui ai capi A, C e D.
Il ricorso del CA è inammissibile, in quanto basato su motivo non consentito. Con esso, infatti, il ricorrente appunta le proprie critiche alla valutazione espressa dal giudice di merito in ordine alla sostanziale irrilevanza del contributo da lui fornito alla conoscenza dei fatti. Si è già rilevato dianzi come le statuizioni derivanti da apprezzamenti discrezionali, quando sorrette da motivazione immune da vizi logici e giuridici, non siano sindacabili in sede di legittimità.
Fondata, e meritevole di accoglimento, è invece la denuncia di inadeguatezza della motivazione addotta dalla Corte territoriale relativamente alla denegata applicazione della continuazione fra i due reati sopra indicati. Nei motivi di appello l'UN aveva posto in evidenza come l'intera vicenda oggetto di valutazione penale avesse preso le mosse dalla mancata consegna dell'autovettura, donde avevano avuto innesco tutte le condotte perpetrate a partire dal dicembre 2004, fino al marzo 2005: sicché la stretta connessione finalistica fra di esse doveva essere riguardata, a suo avviso, come significativa di una iniziale e generica determinazione di commettere più reati in vista di un fine unitario.
La risposta motivazionale fornita dalla Corte d'Appello non è esauriente sul punto in questione, poiché si limita ad affermare che "nel momento in cui l'UN NA poneva in essere la condotta addebitatagli al capo B) non erano prevedibili gli sviluppi che avrebbe assunto l'intera vicenda a seguito dell'intervento di UN IC": con ciò omettendo di confutare le contrarie argomentazioni dell'appellante, sostanzialmente basate sui motivi a delinquere emersi in sede di merito, e cioè sulla volontà di "punire" uno sgarro che, all'epoca di consumazione del reato sub B, si era già realizzato.
Conclusivamente la sentenza impugnata deve essere annullata nelle parti riguardanti la continuazione fra il reato sub B e gli altri per i quali è stata emessa condanna, nonché l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 112 c.p., n.
1. Il giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della Corte d'Appello di Napoli, riesaminerà la questione inerente alla dedotta continuazione, in piena libertà decisionale e col solo obbligo di fornire adeguata motivazione;
quale che sia il deliberato sul punto, provvederà poi a rideterminare le pene per tutti gli imputati, anche non ricorrenti (ai quali estenderà il contraddittorio ex art. 627 c.p.p., comma 5), tenendo conto della disposta esclusione dell'aggravante di cui sopra. L'inammissibilità, nelle parti restanti, dei ricorsi proposti da IO, IE ed UN non comportano onere di spese, atteso il parziale accoglimento dei rispettivi gravami. Devono invece emettersi le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p.. nei confronti dei ricorrenti CA, AL, NO e LO, i cui ricorsi sono risultati inammissibili nella loro totalità.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata nei confronti di UN NA, limitatamente alla eccepita continuazione, e nei confronti di IO OL e IE AE limitatamente alla incompatibilità dell'aggravante ex art. 628 c.p., comma 3, n. 1, con l'aggravante ex art. 112 c.p., n. 1, aggravante, quest'ultima, che esclude, con effetto estensivo nei confronti degli altri imputati ricorrenti e di quelli non ricorrenti, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo esame.
Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di IO, IE e UN.
Dichiara inammissibili i ricorsi di CA, AL, NO e LO LL, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2009