Sentenza 8 novembre 2017
Massime • 1
Condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni è che l'attività di registrazione - che, sulla base delle tecnologie attualmente in uso, consiste nella immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata - avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre non rileva che i file audio registrati non siano trasmessi automaticamente dagli apparecchi digitali adoperati per le captazioni tra presenti, ma siano periodicamente prelevati dalla polizia giudiziaria incaricata delle operazioni e riversati "a mano" nel sever dell'ufficio requirente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2017, n. 52464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52464 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2017 |
Testo completo
52464-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza pubblica dell'08/11/2017 Registro generale n. 6420/2017 (n. 12) Composta dai Consiglieri: Sentenza n. 1163/2017 Dott. Adet Toni Novik Presidente Dott. Vincenzo Siani Dott. Giacomo Rocchi Dott. Raffaello Magi Dott. Alessandro Centonze Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) MA AN, nato il [...]; Avverso la sentenza n. 127/2016 emessa il 21/09/2016 dalla Corte di appello di Catanzaro;
Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;
Udito il Procuratore generale, in persona della dott.ssa Franca Zacco, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'aggravante mafiosa, con la conseguente rideterminazione della pena;
per il rigetto, nel resto, del ricorso;
Udito per il ricorrente l'avv. Francesco Calabrese;
RILEVATO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 15/07/2015 il Tribunale di Vibo Valentia condannava AN MA alla pena di anni 6, mesi 8 di reclusione e 40.000,00 euro di multa, giudicandolo colpevole del reato di cui agli artt. 1 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 e 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, così come contestati al capo B. I fatti delittuosi in contestazione si assumevano commessi a Nicotera Marina il 23/02/2013. 2. Con sentenza emessa il 21/09/2016 la Corte di appello di Catanzaro, pronunciandosi sugli appelli proposti dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia e dall'imputato, in parziale riforma della decisione impugnata, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato a AN MA in anni 5, mesi 4 di reclusione e 32.000,00 euro di multa.
3. Da entrambe le sentenze di merito, pienamente convergenti sotto il profilo dell'accertamento della responsabilità penale dell'imputato, emergeva che MA, rivolgendosi a soggetti che non venivano identificati nei giudizi di merito, aveva procurato a RI LO e FI PA un ordigno, destinato a commettere un attentato in danno di alcuni esponenti di una consorteria ndranghetista contrapposta al clan MA, nel quale il ricorrente, LO e PA gravitavano. L'ordigno era costituito da un cilindro metallico lungo 20 centimetri e largo 12,5 centimetri, chiuso alle estremità con piastre di metallo, contenente 2,500 chilogrammi di polvere pirica, attivabile a distanza con un sistema di innesco, composto da un ricevitore radiocomandato al quale era collegato un detonatore elettrico. attraverso un'attività diI fatti in contestazione venivano accertati intercettazione ambientale, svolta all'interno del Bar Tony di Nicotera Marina, nell'ambito del procedimento n. 1088/12 R.I.T., dalla quale emergeva il ruolo svolto dall'imputato nell'attività di procacciamento dell'ordigno, il suo collegamento associativo con RI LO e FI PA e le finalità alle quali l'esplosivo era destinato, costituite dall'esecuzione di un attentato mortale ai danni di alcuni esponenti di una consorteria 'ndranghetista, denominata clan dei Piscopisani, contrapposta al clan MA sulla stessa area geografica nicoterana. 2 In questo contesto, la Corte territoriale catanzarese riteneva sussistenti le condizioni di urgenza, previste dall'art. 268, comma 3, cod. proc. pen. per eseguire le operazioni di ascolto delle attività di intercettazione, rilevando che, nel caso in esame, i precedenti tentativi di attivazione del servizio in questione non avevano prodotto alcun risultato utile, in conseguenza di difficoltà tecnico- logistiche, sulle quali riferiva l'isp. Condoleo all'udienza del 26/11/2014, svoltasi davanti al Tribunale di Vibo Valentia. Tali difficoltà avevano reso necessario procedere con modalità differenti da quelle usuali, legittimamente attivate su autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Si evidenziava, infine, la riconducibilità dell'attività di procacciamento dell'ordigno svolta dall'imputato alla sfera di operatività del clan MA, con il conseguente riconoscimento dell'aggravante mafiosa di cui all'art. 7 del decreto- legge n. 152 del 1991, imposto dal contenuto univoco delle captazioni ambientali eseguite nel corso delle indagini preliminari, che venivano interpretate nelle sentenze di merito in termini perfettamente sovrapponibili ed esenti da discrasie argomentative. Sulla scorta di tali elementi probatori e con le precisazioni di cui si è detto in ordine alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio da parte del Giudice di appello, l'imputato EO MA veniva condannato alla pena di cui in premessa.
4. Avverso la sentenza di appello l'imputato AN MA ricorreva per cassazione, a mezzo dell'avv. Francesco Calabrese, deducendo due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 268, comma 3 e 271 cod. proc. pen., conseguenti all'inutilizzabilità delle attività di intercettazione ambientale che erano state svolte all'interno del Bar Tony di Nicotera Marina, nell'ambito del procedimento n. 1088/12 R.I.T. Secondo la difesa del ricorrente, la procedura prevista dall'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., non era attivabile nel caso di specie, atteso che le condizioni richiamate dai Giudici di merito, in ordine alla sussistenza di una situazione di urgenza, non erano concretamente riscontrabili. L'insussistenza di tale requisito discendeva dalle modalità atipiche alle quali faceva riferimento la stessa Corte territoriale catanzarese parlando di utilizzo "mediato" degli impianti di ascolto dell'Ufficio requirente procedente con cui le attività di ascolto venivano eseguite dalle forze dell'ordine delegate. Tale atipicità derivava dal fatto che, dopo l'attivazione degli strumenti di captazione ambientale, in una prima fase, venivano effettuate le registrazioni 3 delle conversazioni intercettate all'interno del Bar Tony e, in una fase successiva, i file audio nel frattempo registrati venivano riversati presso il server della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, dal quale, infine, venivano ascoltati. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 7 del decreto- legge n. 152 del 1991, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto degli elementi costitutivi dell'aggravante mafiosa contestata, sulla cui configurazione la Corte di appello di Catanzaro si esprimeva in termini assertivi e svincolati dalle risultanze processuali. Si deduceva, in particolare, che il Giudice di appello catanzarese aveva fondato il suo convincimento, in ordine al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, su elementi di natura congetturale, non consentendo il contenuto delle conversazioni ambientali captate nel corso delle indagini preliminari l'individuazione dei destinatari dell'agguato che doveva essere eseguito con l'ordigno procurato dal ricorrente, con la conseguenza che non era possibile individuare la causale dell'azione delittuosa sulla base delle acquisizioni indiziarie, attesa la loro assenza di univocità. Queste considerazioni imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 268, comma 3 e 271 cod. proc. pen., conseguenti all'inutilizzabilità delle attività di intercettazione ambientale eseguite all'interno del Bar Tony di Nicotera Marina, nell'ambito del procedimento n. 1088/12 R.I.T., attivato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro. Occorre preliminarmente osservare che la difesa di MA non censura la legittimità formale della procedura di urgenza seguita nel caso di specie, non contestando la ritualità del decreto di autorizzazione allo svolgimento di operazioni di urgenza emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro il 29/12/2012, ma la possibilità di ricondurre le attività di ascolto al procedimento previsto dall'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., dal quale ci si discostava per l'atipicità delle modalità di deposito dei dati relativi alle captazioni intercettate.
2.1. Tanto premesso, osserva il Collegio che l'assunto difensivo secondo cui l'irritualità delle condizioni legittimanti la procedura d'urgenza attivata ex art. 268 cod. proc. pen. derivava dalle modalità di utilizzo dei registratori digitali installati all'interno del Bar Tony per captare le conversazioni che vi si svolgevano si fonda su un'interpretazione non condivisibile della nozione di inidoneità prefigurata dall'art. 268, comma 3, cod. proc. pen. Si consideri che le attività di intercettazione eseguite nell'ambito del procedimento n. 1088/12 R.I.T. venivano autorizzate dall'Ufficio requirente catanzarese con decreto emesso il 29/12/2012, ai sensi dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen. Le conseguenti operazioni venivano attuate attraverso la procedura di ascolto remoto, per inquadrare la quale occorre richiamare il verbale di cessazione delle attività giudiziarie redatto 1'08/03/2013, citato a pagina 7 della sentenza impugnata, nel quale si affermava che i «file audio, registrati in loco, sono stati periodicamente prelevati e riversati tempestivamente presso il server di registrazione alla Procura della Repubblica [...] per il successivo ascolto remotizzato presso le squadre mobili di Vibo Valentia e Catanzaro [...]». 'Ricondotte, pertanto, le operazioni di intercettazione attivate nel caso in esame nell'ambito della procedura di ascolto remoto, si tratta di verificare se tali modalità di captazione siano state eseguite in violazione dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen. A tale quesito occorre fornire risposta negativa. Deve, in proposito, rilevarsi che, sulla possibilità di ascolto remoto delle captazioni ambientali, la giurisprudenza di legittimità, da tempo, si è espressa affermativamente, precisando che l'utilizzabilità delle intercettazioni presuppone che l'attività di registrazione avvenga negli uffici requirenti, non rilevando i locali dove avviene l'attività di ascolto. Sul punto, non si può che ribadire il principio di diritto secondo cui: «Condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni è che l'attività di registrazione che, sulla base delle tecnologie attualmente in uso, consiste nella immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre non rileva che negli stessi locali vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati, che possono dunque essere eseguite "in remoto" presso gli uffici della polizia giudiziaria» (Sez. U, n. 36359 del 26/06/2008, Carli, Rv. 240395). 5 Ne discende che, nel caso di specie, non vi è stata alcuna violazione dei parametri ermeneutici sopra richiamati, atteso che i dati informatici relativi alle captazioni registrate all'interno del Bar Tony acquisiti nell'ambito del procedimento n. 1088/12 R.I.T. venivano riversati nel server della Procura - della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro. Pertanto, le condizioni alle quali l'art. 268, comma 3, cod. proc. pen. subordina l'utilizzabilità delle intercettazioni appaiono rispettate, essendo incontestabile che le attività di ascolto traevano origine dal riversamento dei file audio nel server dell'Ufficio requirente catanzarese (Sez. 2, n. 3, n. 6846 del 21/01/2015, Biondo, Rv. 263439; Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, PA, Rv. 260008). Né rileva in senso contrario che i dati informatici non erano trasmessi automaticamente dai registratori digitali installati presso il Bar Tony di Nicotera Marina, ma venivano consegnati materialmente dalle forze dell'ordine delegate all'esecuzione delle operazioni di intercettazione, non inficiando tali modalità di consegna la legittimità dell'attività di ascolto, svolta nel rispetto dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen. e sotto la diretta vigilanza dell'autorità giudiziaria. Occorre, dunque, ribadire che la garanzia della correttezza delle operazioni di intercettazione deriva dall'osservanza delle regole sull'utilizzo degli impianti di ascolto, rispetto alle quali la tipologia degli strumenti di registrazione utilizzati risulta priva di rilievo, afferendo alle modalità tecniche di esecuzione delle attività di captazione, non regolamentate dall'art. 268 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 36359 del 26/06/2008, Carli, cit.) In questa cornice, pur essendo improprio il riferimento all'utilizzo "mediato" degli impianti di ascolto dell'Ufficio requirente procedente, non trovando tale nozione alcun appiglio normativo o ermeneutico che la giustifica, appaiono ineccepibili le conclusioni alle quali giungeva la Corte di appello di Catanzaro, laddove, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 8 della sentenza impugnata, evidenziava che, nel caso in esame, non si era verificata alcuna violazione della previsione dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., atteso che anziché viaggiare nell'etere, i dati memorizzati su supporti collegati alla sorgente venivano periodicamente "trasportati" a mano agli impianti di Procura [...]>>.
2.2. Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso.
3. Analogo giudizio di infondatezza deve essere espresso con riferimento al secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 2 del decreto- legge n. 152 del 1991, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava 6 sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto degli elementi costitutivi dell'aggravante mafiosa contestata e della riconducibilità della condotta di procacciamento dell'ordigno svolta da MA alla sfera di operatività dell'omonimo clan 'ndranghetista. Osserva, in proposito, il Collegio che la sentenza impugnata riteneva dimostrata l'attività di procacciamento dell'ordigno esplosivo contestata a MA sulla base delle conversazioni intercettate tra LO e PA nelle date del 06/02/2013, dell'11/02/2013 e del 23/02/2013 e della conversazione captata tra lo stesso LO e il ricorrente il 14/02/2013. Da tali intercettazioni emergeva che l'imputato si era impegnato a reperire un ordigno che servisse a eliminare i membri di una consorteria avversa, denominata clan dei Piscopisani, nell'ambito di una vera e propria guerra di mafia sviluppatasi nell'area nicoterana tra tale organizzazione e quella nella quale MA gravitava. L'uso dell'esplosivo, dunque, era funzionale a favorire la cosca 'ndranghetista di cui l'imputato era un esponente di spicco nel contrasto con il sodalizio contrapposto, com'era desumibile dalle discussioni relative alle modalità di collocazione dell'ordigno e alla volontà di colpire gli avversari consortili, il principale dei quali era individuato in LE AT. La disponibilità dell'ordigno parte di MA, LO e PA, pertanto, era strumentale al perseguimento dei fini della consorteria 'ndranghetista nella quale gravitavano i tre soggetti, in funzione dell'attività di contrasto armato del clan dei Piscopisani. Tale obiettivo criminale costituisce un elemento certamente idoneo a fare ritenere sussistente l'aggravante di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, risultando l'attività di procacciamento posta in essere dall'imputato funzionale al rafforzamento sul territorio della consorteria di cui faceva parte (Sez. 6, n. 44698 del 22 settembre 2015, Cannizzaro, Rv. 265359; Sez. 6, n. 31437 del 12/07/2012, Messina, Rv. 253218).
3.1. A tali dirimenti considerazioni deve aggiungersi che non è comunque possibile reinterpretare le captazioni sopra richiamate nella direzione invocata dalla difesa del ricorrente, essendo una tale operazione di ermeneutica processuale preclusa a questo Collegio, conformemente al seguente principio di diritto: In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 11794 dell'11/02/2013, Melfi, Rv. 254439). 7 Questa posizione ermeneutica, da ultimo, è stata ribadita dalle Sezioni unite, secondo cui: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).
4. Per queste ragioni, il ricorso proposto nell'interesse di EO MA deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso l'08/11/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente, Adetb b f Alessandro Centonze Novik Alinieme DEPOSITATA IN CANCELLERIA 16 NOV 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 8