Sentenza 10 maggio 2006
Massime • 2
In tema di dichiarazioni provenienti da collaboratore di giustizia che abbia militato all'interno di un'associazione mafiosa, occorre tenere distinte le informazioni che lo stesso sia in grado di rendere in quanto riconducibili ad un patrimonio cognitivo comune a tutti gli associati di quel determinato sodalizio, dalle ordinarie dichiarazioni "de relato", che non sono utilizzabili se non attraverso la particolare procedura prevista dall'art. 195 cod. proc. pen.. Alle prime deve attribuirsi efficacia probatoria ben maggiore, ma all'inquadramento nell'una o nell'altra categoria deve provvedersi con estrema cautela, tenendo conto dell'oggetto della notizia diffusa, delle modalità della sua circolazione, della caratura criminale di origine del collaboratore.
In base alla norma transitoria posta dall'art. 10 comma quarto, L. n. 46 del 2006, il principio dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del P.M. si applica anche ai processi nei quali, all'atto della entrata in vigore della legge, sia già intervenuta la sentenza di condanna in appello in riforma di quella di primo grado, a condizione però che la Cassazione si trovi nelle condizioni per deliberare l'annullamento con rinvio per motivi diversi da quelli che attengono all'accertamento della responsabilità del ricorrente. In tale caso l'annullamento viene disposto senza rinvio contestualmente alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto dal P.M., con conseguente notifica del provvedimento al P.M. appellante, ai fini dell'eventuale ricorso per cassazione secondo quanto disposto dall'art. 10, comma terzo, L. n. 46 del 2006. (In motivazione la Corte ha evidenziato che l'annullamento deve essere disposto con rinvio al giudice di appello nel caso in cui investa la pena o la misura di sicurezza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/05/2006, n. 19612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19612 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 10/05/2006
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 600
Dott. DE RD Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 046722/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RD EB nato il [...];
2) CI IL nato il [...];
3) DI AZ MB nato il [...];
4) DI RA ES nato il [...];
avverso la sentenza emessa il 18 aprile 2005 dalla Corte di Assise di Appello di TA;
Visti gli atti, la sentenza e il procedimento;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE Giorgio;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. NT GIALANELLA che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi proposti dal RD e dal CI e per l'annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti del DI RA e del DI AZ e della trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di TA;
Uditi i difensori avvocati Franco PASSANISI per RD EB;
Pietro Nicola GRANATA per DI RA ES, TO IA IL per CI IL e ZO NE per DI AZ MB.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il duplice omicidio di NO ES e AR RE, avvenuto il 23 luglio 1992 a IA esplodendo al loro indirizzo vari colpi di arma da fuoco (un revolver cal. 38 e una pistola semiautomatica cal. 9), è già stato oggetto di accertamento giudiziale da parte di due sentenze definitive di condanna emesse rispettivamente il 21 dicembre 1999 dalla Corte di assise di TA e il 30 marzo 2001 dalla Corte di assise di appello della stessa città, che hanno provveduto ad individuarne la causale, i mandanti e la partecipazione di AG IL nella fase esecutiva. La sentenza qui impugnata è stata pronunciata il 18 aprile 2005 dalla Corte di assise di appello della stessa città di TA nei confronti di altri imputati coinvolti nella vicenda e ha statuito, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado il 7 ottobre 2003 e in accoglimento dell'impugnazione proposta dal procuratore della Repubblica, di condannare DI AZ MB e di DI RA ES alla pena dell'ergastolo, confermando la condanna alla stessa pena di RD EB e CI IL, facendo seguire alla condanna le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, della decadenza DAesercizio della potestà genitoriale e la pubblicazione della sentenza per estratto nell'albo dei comuni di TA e di IA e sul giornale "La Sicilia" di TA.
A carico dei quattro imputati dovevano essere poste, secondo la sentenza, le dichiarazioni accusatorie di tre collaboratori di giustizia (il AG, LLRT ON e Di RA AL), ritenute tutte attendibili, di piena valenza probatoria è convergenti, ad onta di talune divergenze rilevabili fra esse. Determinanti e aventi dignità ed efficacia probatoria di vere e proprie chiamate in correità, in particolare, dovevano ritenersi sia le dichiarazioni di LLRT e di AG, che avevano preso direttamente parte alla fase esecutiva del duplice omicidio, che quelle del Di RA, che, pur non avendo preso parte alla fase esecutiva, dovevano ritenersi ugualmente basilari per la valutazione della posizione di tutti e quattro gli imputati, anche perché costoro, stando alle imputazioni formulate, avevano dato un consapevole contributo causale in ogni fase di realizzazione del progetto criminoso. Dalle decisioni irrevocabili e dalla stessa sentenza di primo grado emergeva che il duplice delitto era stato voluto e realizzato dal clan AP, tra i cui esponenti di vertice c'erano da un lato il Di RA (capo del gruppo del quartiere catanese di Monte Po) e il Di ZI, e DAaltro il OR e il Di AZ, affiliati al gruppo catanese di San Giorgio.
Secondo la sentenza impugnata, le dichiarazioni dei tre collaboratori dovevano considerarsi intrinsecamente attendibili, anche se non sempre sovrapponigli e coincidenti su tutte le circostanze che costituivano il rispettivo contenuto accusatorio. A cominciare DAincarico dato da RC LD a Di ZI al Di AZ e al OR di mettersi in contatto con il gruppo del RD e del AG per la realizzazione del progetto criminoso (pp. 15-16); per passare poi agli spostamenti effettuati il giorno del delitto, tra TA e IA, dal Di AZ, dal Di ZI e dal OR e alle auto utilizzate (pp. 16-19); alla partecipazione alla fase esecutiva sia del Di AZ che del Di ZI (pp. 19-21); e proseguire, infine, sulla collocazione del Di AZ, del Di ZI e del OR, quali componenti del gruppo di fuoco, a bordo dell'Alfa 33 e dell'Alfa 164 del RD (pp. 22-24). Su tutte queste circostanze erano emerse discrasie tra il racconto del Di RA, che aveva appreso delle modalità di attuazione dell'agguato dal Di ZI, e le dichiarazioni degli altri due collaboratori, così come erano emerse divergenze circa gli esecutori materiali del duplice omicidio (per Di RA, Di AZ e Di ZI, per AG, Di AZ e OR) (pp. 25-27).
Seguiva una ricostruzione nelle linee essenziali della vicenda con specifico riferimento al contribuito causale fornito da ciascun imputato sulla base delle dichiarazioni convergenti dei tre collaboratori (pp. 27-30). Successivamente la sentenza evidenziava le dichiarazioni accusatorie di costoro riguardo alla partecipazione del RD e del OR (pp. 30-34), contestando le obiezioni mosse dalla difesa del RD circa la non convergenza ed autonomia delle dichiarazioni accusatorie del AG e del LLRT, sotto il profilo di un possibile e graduale adeguamento delle dichiarazioni di quest'ultimo a quelle del AG (p. 36) e le obiezioni avanzate dalla difesa del OR sul contrasto insanabile tra le dichiarazioni dei due collaboratori sul numero e sull'identificazione dei componenti del commando omicida e su altre circostanze non trascurabili non suffragate da concreti riscontri oggettivi (p. 36- 41). Allo stesso modo la sentenza si soffermava sull'attendibilità intrinseca e la convergenza probatoria delle dichiarazioni dei tre collaboratori in ordine alla partecipazione del Di ZI e del Di AZ al duplice delitto, evidenziando la fondatezza dell'appello proposto dalla pubblica accusa, che si basava sulla comparazione critica e il coordinamento logico delle varie dichiarazioni accusatorie fra loro (pp. 41-45).
11. Avverso la sentenza della Corte di assise di appello di TA hanno proposto ricorso per Cassazione RD EB, OR IL, Di AZ MB e Di ZI ES.
RD EB, tramite il suo difensore, denuncia, sotto il profilo dell'erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., che la Corte di merito aveva affermato apoditticamente l'autonomia delle dichiarazioni dei due collaboratori LLRT NT e AG IL nonché del Di RA, nonostante il LLRT fosse perfettamente a conoscenza di quanto dichiarato dal AG e il AG avesse reso dichiarazioni in dibattimento alla presenza del Di RA. La difesa contestava inoltre il giudizio di attendibilità intrinseca ed estrinseca espresso dalla Corte di merito sulle dichiarazioni del Di RA, che non appariva supportato da argomentazioni logiche e coerenti;
l'assenza del requisito della costanza delle dichiarazioni del AG, le discrepanze emerse tra esse e quelle di LLRT, l'assenza di elementi di riscontro oggettivi, diversi dal riscontro reciproco dei diversi collaboratori.
La violazione dell'art. 192 c.p.p. e in più la manifesta illogicità della motivazione sono anche i motivi del ricorso proposto da OR IL tramite il suo difensore, il quale deduce l'esistenza di un netto contrasto tra le dichiarazioni accusatorie del AG e quelle del LLRT sulla sorte dell'autovettura utilizzata dal comando esecutivo, sui presunti colpi di fucile esplosi al momento del fatto omicidiario e sulla posizione dell'auto delle vittime. LLRT sarebbe stato poi smentito da VE LO sul luogo dove era parcheggiato il suo camion e da altri testi circa il momento della presenza delle vittime nel bar. Dagli accertamenti effettuati era poi risultato che TT AP non era codetenuto con lui e il OR nel carcere di Brucoli nel breve lasso di tempo da lui riferito, e che le dichiarazioni dei due collaboratori LLRT e AG erano prive di autonomia, in quanto non era stata individuata la linea di demarcazione fra quanto era a conoscenza per loro patrimonio personale e quanto avevano appreso leggendo i giornali.
La difesa di Di AZ MB deduceva vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, contestando innanzitutto il metodo di valutazione probatoria usato dalla Corte di merito che aveva posto sullo stesso piano ed attribuito pari dignità probatoria a tutte le dichiarazioni accusatorie dei tre collaboratori, e in particolare a quelle del Di RA, che non aveva preso parte alla fase esecutiva. Secondo la difesa, nel valutare la posizione del suo assistito cui era stato contestato di aver concorso all'esecuzione materiale del duplice omicidio, la Corte di merito aveva finito per ritenere prevalenti le dichiarazioni del Di RA rispetto a quelle diverse (ma "basilari") degli altri due collaboratori, e questo perché Di RA, come capo indiscusso del quartiere di Monte Po, non poteva non sapere dell'omicidio e delle sue modalità di esecuzione, per il tramite del Di ZI, affiliato al suo clan, che l'aveva informato preventivamente della sua partecipazione al progetto omicidiario è gli aveva fatto, dopo il delitto, un resoconto dettagliato della sua esecuzione. La difesa contestava inoltre alcune affermazioni contenute nella sentenza circa lo spessore probatorio delle dichiarazioni del Di RA, considerate delle vere e proprie chiamate in correità e messe sullo stesso piano di rilevanza probatoria delle dichiarazioni degli altri due collaboratori, pur essendo chiaramente delle dichiarazioni de relato. Da ultimo, veniva criticata l'attendibilità delle dichiarazioni del Di RA, segnalando i punti ritenuti di maggior contrasto con le dichiarazioni del AG e del LLRT sugli spostamenti del Di AZ tra IA e TA, sulle autovetture impiegate per il delitto, sulla inconsapevole erronea individuazione del Di AZ tra i componenti del commando omicida. La difesa concludeva che la Corte di merito aveva trasformato ipotesi verosimili in fatti certi, risolvendo in maniera discutibile il problema della collocazione degli imputati all'interno delle autovetture e del numero degli uomini che avevano effettivamente sparato.
Per quanto riguarda, da ultimo, Di ZI ES, il suo difensore, dopo un'ampia ed articolata premessa - volta per un verso a tracciare l'intero iter della vicenda giudiziaria con riferimento al suo assistito e per altro verso a riprodurre il contenuto della sua arringa per intero in sede di discussione finale del giudizio di appello - propone cinque motivi di ricorso, contestando, sotto vari profili di erronea applicazione della legge penale e di vizio della motivazione: 1) che la Corte di merito avesse attribuito al Di ZI di aver fornito un contributo causale nella fase ideativa e progettuale del duplice delitto, e quindi prima della fase esecutiva, in contrasto con la formulazione della contestazione che limitava la sua partecipazione alla sola esecuzione materiale di esso;
2) che la Corte avesse affermato l'attendibilità intrinseca del Di RA, senza indicare l'iter seguito in contrasto con la valutazione compiuta dal giudice di primo grado e senza tener conto del sentimento di odio nutrito dal collaboratore nei confronti del suo assistito, ciò che era stato oggetto anche della rinnovazione parziale del dibattimento di appello;
3) che mancava l'autonomia delle dichiarazioni del Di RA affermata apoditticamente dalla Corte di merito senza alcuna motivazione, nonostante che questo collaboratore avesse ascoltato l'altro collaboratore AG in più udienze e in più processi prima di intraprenderò la strada della collaborazione con la giustizia;
4) che la ricostruzione degli accadimenti e dei movimenti degli imputati il giorno del delitto era stata fatta sulla base delle dichiarazioni del Di RA che erano in contrasto sia con la ricostruzione operata dal giudice di primo grado sia con le dichiarazioni rese dal LLRT e dal AG, ed erano state rese per di più a distanza di sette anni dai fatti e de retato, ad onta del riconoscimento effettuato dalla Corte che le considera vere e proprie chiamate in correità. La difesa contestava da ultimo la ricostruzione del presunto incarico dato DARC al Di AZ, al Di ZI e al OR, ricostruzione che non riguardava in ogni caso il suo assistito, che non era mai stato convocato DARC, gli asseriti spostamenti il giorno del delitto tra TA e IA, la presenza del Di ZI sul luogo del delitto e la sua collocazione nelle autovetture impiegate;
5) che non c'era motivazione sulle riconosciute aggravanti delle premeditazione (art. 577 c.p., comma 3), sul numero dei concorrenti (art. 112 c.p., n. 1) e sul diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche (art. 62 bis c.p.). Prima della celebrazione dell'udienza pubblica la difesa del Di ZI faceva pervenire, in applicazione della L. n. 46 del 2006, art. 10, nella cancelleria di questa Sezione della Corte Suprema dei motivi nuovi, chiedendo per un verso che la Corte dichiarasse con ordinanza l'inammissibilità dell'appello proposto dal P.M. contro la sentenza di primo grado che aveva assolto l'imputato e per altro verso, scendendo al merito, riproponeva il motivo di ricorso secondo il quale la sentenza impugnata non conteneva alcun riferimento alla decisione del Di RA di uccidere il Di ZI, nonostante che dalla documentazione acquisita in sede di rinnovazione parziale dell'istruzione dibattimentale in grado di appello si facesse esplicito riferimento a questa decisione che confermava l'inattendibilità del racconto accusatorio del Di RA sul molo ricoperto dal suo assistito nella presente vicenda omicidiaria. Da ultimo, la difesa del Di ZI insisteva sulla assenza di autonomia delle dichiarazioni del Di RA, che aveva avuto modo di ascoltare le dichiarazioni rese dal AG in più processi, prima di iniziare la collaborazione con la giustizia e sulle discrasie insanabili emerse nella ricostruzione degli accadimenti e dei movimenti degli imputati il giorno del delitto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminare è l'esame della posizione processuale di Di ZI con riferimento alla L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 2, secondo il quale l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dell'imputato da parte del pubblico ministero prima dell'entrata in vigore della legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile". Pur non avendo il legislatore regolato espressamente il caso della sentenza di appello di condanna che riforma una sentenza di assoluzione impugnata dal pubblico ministero - sostiene il suo difensore - deve ritenersi che contro una sentenza di assoluzione sia ormai proponibile solo il ricorso per cassazione.
Questo motivo di impugnazione, ancorché nuovo, si estende ai sensi dell'art. 587 c.p.p., comma 1 al Di AZ che, al pari del Di ZI, è stato assolto in primo grado dalle accuse formulate nei suoi confronti ed è stato condannato all'ergastolo dai giudici di appello, che hanno accolto l'impugnazione del P.M.. Osserva la Corte che l'art. 10, comma 4 è una norma di natura transitoria che prevede l'applicabilità della regola dell'inammissibilità dell'appello "anche nel caso in cui sia annullata, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, una sentenza di condanna di una Corte di assise di appello o di una Corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione". È, questa del comma 4, una disposizione derogatoria transitoria che riguarda chiaramente le ipotesi in cui la Corte di Cassazione debba deliberare per i casi di annullamento con rinvio per motivi diversi da quelli che attengono all'accertamento della responsabilità del ricorrente. Con queste conseguenze. Se la Corte di legittimità non deve rigettare o dichiarare inammissibile il ricorso dell'imputato o annullare senza rinvio, e deve invece annullare con rinvio pronuncia:
a) l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di appello nel caso in cui l'annullamento investa la pena o la misura di sicurezza;
b) l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio se l'annullamento investe punti diversi da quelli su indicati, e quindi, in pratica, gli aspetti oggettivi e soggettivi della responsabilità dell'imputato, nonché la dichiarazione di inammissibilità dell'appello originariamente proposto dal P.M. contro la sentenza di assoluzione di primo grado, provvedimento di inammissibilità, quest'ultimo, che a cura della cancelleria dovrà essere notificato al P.M. e al PG per consentire loro l'eventuale proposizione del ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3. Così interpretato e delimitato l'ambito applicativo della disciplina transitoria, ne deriva che, in caso di rigetto e o di declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto DAimputato, le deroghe introdotte dalla nuova legge al regime dell'appellabilità delle sentenze non sono applicabili. E ciò perché il criterio della norma più favorevole al reo può essere utilizzato solo al fine di individuare la norma di diritto penale sostanziale applicabile al caso concreto, non quella di diritto penale processuale qual è indubbiamente la norma che disciplina il regime di appellabilità delle sentenze per la quale si deve far ricorso al principio generale del tempus regit actum secondo il quale la nuova disciplina processuale, anche se immuta il precedente sistema di impugnazioni, trova immediata applicazione nei procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore. Ne deriva che nell'ipotesi in cui il giudice sia stato legittimamente investito del giudizio di appello avverso una sentenza di assoluzione dell'imputato accogliendo l'impugnazione proposta dal P.M., la nuova disciplina processuale non ha efficacia (cfr, per qualche utile riferimento, Cass., Sez. 1^, 2 dicembre 1992, n. 5011, Cuberi). Ciò premesso, si osserva:
I ricorsi propongono motivi diversi da quelli consentiti in sede di legittimità e, quindi, vanno dichiarati inammissibili. Ed invero ciò che si richiede in questa sede è essenzialmente un controllo sul merito della vicenda, proponendo una serie di censure sull'autonomia e sul grado di efficacia probatoria delle dichiarazioni accusatorie dei tre collaboratori (AG, LLRT e Di RA), sulla effettiva partecipazione di ognuno di essi al duplice omicidio NO-AR, sulle divergenze emerse tra i dichiaranti in ordine a talune circostanze asseritamente rilevanti (l'incarico dato da RC, gli spostamenti tra TA e IA il giorno del delitto, gli occupanti delle due auto utilizzate per compiere l'agguato, ecc.).
Rispondendo alle obiezioni della difesa, la Corte ha spiegato in modo convincente e con dovizia di argomenti che le dichiarazioni accusatorie dei tre collaboratori dovevano intendersi riferite a qualsiasi fase della realizzazione del progetto delittuoso e non alla sola fase esecutiva del delitto (p. 8) e che, quindi, era errata la premessa dai cui avevano preso le mosse i giudici di primo grado, secondo cui dovevano considerarsi "basilari" per un'attendibile ricostruzione delle modalità del delitto soltanto le dichiarazioni di coloro che avevano preso parte direttamente a una determinata fase, come quella esecutiva (p. 9). Allo stesso modo la Corte ha avuto cura di chiarire perché alle dichiarazioni dei collaboratori doveva riconoscersi "pari dignità ed efficacia probatoria", ad onta della mancata partecipazione materiale alla vicenda di qualcuno di loro (è il caso del Di RA, che, come capo del gruppo di Monte Pio ed esponente di spicco del clan AP che volle e realizzò il progetto criminoso, non partecipò personalmente a nessuna fase del duplice delitto ma fu informato con immediatezza e in dettaglio delle attività compiute dal Di ZI, affiliato allo stesso gruppo di Monte Pio: p. 9), con la conseguenza che le dichiarazioni del Di RA non erano assimilabili affatto a dichiarazioni de relato, avendo "interesse a conoscere l'esito del progetto delittuoso, a causa della prevista partecipazione di uomini della sua organizzazione alla fase esecutiva (p. 10).
È ancora la Corte di merito a evidenziare come, alla stregua dei criteri valutativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sulla regola di giudizio dettata DAart. 192 c.p.p., comma 3, con specifico riferimento alla convergenza delle dichiarazioni rese dai tre collaboratori, doveva ritenersi intrinsecamente attendibile quanto riferito dal Di RA sull'incarico dato DARC a Di ZI, Di AZ e OR per realizzare quella che è stata definita "una improbabile opera collettiva di collegamento" con RD per l'uccisione del NO (pp. 14-16); ed altrettanto attendibili dovevano ritenersi le dichiarazioni del AG e del Di RA circa un duplice viaggio del Di AZ lo stesso giorno dell'omicidio da TA a IA, scelta come base operativa del delitto (il primo viaggio alle ore 10 e il secondo alle ore 16), giudicato invece "decisamente improbabile" e comunque "inutile" secondo i primi giudici e secondo la difesa a causa della notevole distanza esistente tra le due località (pp. 16-19, anche con riferimento alla utilizzazione dell'auto Renault 19 del Di ZI).
Ma non basta. La Corte di merito da una spiegazione convincente anche sulla compartecipazione del Di AZ e del Di ZI alla fase esecutiva del duplice delitto, conciliando le dichiarazioni accusatorie concordi sul punto del AG e del Di RA da un lato con quelle, parzialmente diverse, di LLRT (c'era solo uno dei due) (p. 21). LLRT ebbe un incontro ravvicinato solo con uno dei due senza ricordare esattamente con chi perché il collaboratore "aveva, del Di ZI e del Di AZ, a quell'epoca, una sicura conoscenza nominativa, ma una conoscenza fisionomica piuttosto vaga";
e fornisce anche una spiegazione accettabile circa talune divergenze (erronee) emerse tra Di RA, AG e LLRT sugli occupanti delle sue autovetture Alfa 164 del RD e Alfa 33 utilizzate per l'agguato (secondo Di RA, sull'Alfa 33 c'erano Di ZI, Di AZ e OR;
secondo AG, sull'Alfa 33 c'erano Di AZ, LLRT e certo IS, mentre sull'Alfa 164 c'era Di ZI;
secondo LLRT, sull'Alfa 164 c'era proprio lui, LLRT, e non Di ZI: p. 22-24). La Corte dirada anche le perplessità suscitate dalle diverse indicazioni date dai collaboratori sugli esecutori materiali del duplice omicidio (secondo Di RA, a sparare furono Di ZI e Di AZ;
secondo AG, sarebbero stati Di ZI e OR) (pp. 25-27). Nel ricostruire le linee essenziali della vicenda, la Corte si sofferma sulle sue cadenze temporali, mettendo in evidenza come la decisione di uccidere il NO e AR, maturò nel corso di una riunione svoltasi nel quartiere Pigno di TA qualche giorno prima del 27 luglio 1992. NO e AR erano accusati di tenere in IA una condotta configgente con gli interessi del clan AP. Di qui la decisione di eliminarli presa DARC che convocò Di ZI, Di AZ e OR dando loro l'incarico di occuparsi dell'esecuzione del duplice delitto e di prendere accordi con RD (pp. 27-30).
I giudici ritengono convergenti le dichiarazioni accusatorie dei tre collaboratori (e, in particolare, di AG e LLRT) in ordine alla partecipazione al delitto di OR e di RD (pp. 30-34), evidenziandone la reciproca autonomia ad onta della mera "astratta possibilità" che uno dei due abbia preso conoscenza delle dichiarazioni già rese sullo stesso tema in occasione dei precedenti processi (p. 35) ovvero delle divergenze rilevate dalla difesa "con qualche acrobazia logica" tra le dichiarazioni dei due collaboratori che non toccano però il nucleo essenziale del fatto e del ruolo ricoperto dagli imputati, tenuto conto che essi partirono verosimilmente dalla base operativa "in ordine sparso e in tempi diversi" (p. 37-41).
Considerazioni analoghe sono svolte, da ultimo, dai giudici a proposito della convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori in ordine alla partecipazione del Di ZI e del Di AZ, assolti in primo grado (pp. 41-45).
Così ricostruita la vicenda, è di tutta evidenza che i ricorsi propongono (anzi, ripropongono) critiche e doglianze alle quali la Corte di gravame ha dato completa ed esauriente risposta, ribaltando almeno per due imputati il giudizio di primo grado. Così è per il ricorso del RD, dove si continua a contestare in modo generico la non autonomia e la scarsa attendibilità delle dichiarazioni del Di RA, a rilevare le discrepanze esistenti tra le dichiarazioni dei tre collaboratori, senza tener minimamente conto delle argomentazioni svolte dalla Corte di merito, limitandosi a tacciarle apoditticamente di scarsa coerenza e logicità.
Parimenti generiche, e comunque, inidonee a inficiare la struttura del ragionamento motivazionale logico e coerente svolto nella sentenza sono i motivi di ricorso del OR, dove si indugia a rilevare discrasie su circostanze del tutto marginali e secondarie (come il periodo di codetenzione tra il ricorrente e il AP) è si ripetono sostanzialmente le critiche sulla mancanza di autonomia tra le dichiarazioni di LLRT e di AG. Apodittiche e di puro fatto sono le critiche del Di AZ e del Di ZI, volte a fornire una spiegazione alternativa di talune circostanze (la mancata partecipazione del Di RA al duplice delitto, il suo rapporto col Di ZI, l'improbabile incarico dell'RC, ecc.), come già avevano fatto i giudici di primo grado, senza tener conto o comunque cercando di svilire le argomentazioni demolitrici del giudice del gravame. Sulla attendibilità intrinseca del Di RA - ad onta della segnalata lacuna contenuta nella sentenza impugnata in ordine alla sua decisione di uccidere il Di ZI, circostanza peraltro alla quale la stessa sentenza di primo grado non aveva attribuito soverchia importanza limitandosi a scrivere che "in difetto di elementi indicativi di un intento scientemente calunnioso del Di RA (che non può dirsi comprovato dal solo dato, sostanzialmente pacifico, della condanna a morte del Di ZI decretata non per ragioni di contrasto personale...") - questa Corte non può che richiamarsi al principio giurisprudenziale più volte affermato secondo il quale "in ogni gruppo, in ogni comunità si crea un flusso circolare di informazioni che si consolidano nel tempo arricchendosi man mano di particolari... si verte in tema di un patrimonio conoscitivo dello stesso genere di quello che si produce di regola in ogni organizzazione associativa relativamente a fatti di comune interesse, cui deve logicamente attribuirsi efficacia probatoria ben maggiore rispetto alle mere dichiarazioni de relato" (Cass., Sez. 1^, 26 gennaio 2006, n. 37066, Termini;
Id., Sez. 5^, 10 aprile 2002, n. 24711, Condello, in CED Cass., n. 222616). Nessun dubbio sulla necessità di applicare questo importante principio giurisprudenziale con estrema cautela, dal momento che inserisce nell'ambito della prova indiretta una categoria privilegiata, per la quale è possibile fare a meno del riscontro richiesto DAart. 195 c.p.p. (il cui esperimento, per lo più, avrebbe prevedibilmente un esito negativo), nel caso in cui si possa riconoscere particolare credibilità a certe notizie ed informazioni la cui presunta obiettività sarebbe data "dalla costante diffusione e dalla provenienza collettiva" (Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2002, n. 24711, Condello, cit., dove si evidenzia che la cautela si impone in quanto non si può non riconoscere che l'impossibilità di porre in essere la procedura prevista DAart. 195 c.p.p. è, comunque, obiettivamente, un motivo di debolezza della prova. Ma cfr. anche sulla necessità di applicare il principio con cautela: Cass., Sez. 6^, 2 novembre 1998, n. 1472, Archesso, in CED Cass., n. 213445). Va da sè che la cautela esige che la notizia costituisca effettivamente patrimonio sociale, e non un comodo stratagemma per evitare il riscontro probatorio offerto DAart. 195 c.p.p.. Di qui la necessità di tener conto dell'oggetto della notizia diffusa, delle modalità della sua circolazione, della caratura criminale di origine del collaboratore, che deve presumersi abbia avuto maggiore probabilità di conoscere, proprio in ragione della rilevanza del grado associativo, la reale dinamica di svolgimento dei fatti-reato posto in essere dal gruppo di cui faceva parte.
Orbene, osserva il collegio che dalla motivazione della sentenza impugnata emerge chiaramente come la Corte di merito abbia congruamente analizzato e sottoposto a verifica le dichiarazioni rese dal collaboratore Di RA, alla quale essa ha ragionevolmente riconosciuto il rilievo probatorio riconducibile appunto alle notizie costituenti oggetto di patrimonio conoscitivo comune e derivanti dal flusso di informazioni attinenti a fatti di interesse comune per gli associati.
Tale verifica è particolarmente puntuale laddove si fa riferimento al ruolo del collaboratore, indicato come "capo indiscusso del gruppo del quartiere catanese di Monte Po" (il più agguerrito dal punto di vista militare) (p. 9) a cui, era affiliato il Di ZI (p. 10) ed esponente di spicco del clan AP, cioè del clan che, per decisione dei suoi esponenti di vertice, volle e realizzò il progetto relativo all'uccisione del NO e del AR (ivi). La sentenza sottolinea che Di ZI, proprio in virtù
dell'appartenenza al gruppo di Monte Po e alle dirette dipendenze del Di RA, ebbe ad informare preventivamente il suo "capo assoluto" dell'esito dell'impresa criminosa che prevedeva "la partecipazione di uomini della sua organizzazione alla fase esecutiva" (p. 11 ). Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi seguono, avuto riguardo al carattere meramente dilatorio delle doglianze proposte, le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. dichiara i ricorsi inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali, nonché al versamento della somma di 1.000,00 Euro ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2006