Cass. pen., sez. I, sentenza 10/05/2006, n. 19612
CASS
Sentenza 10 maggio 2006

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In tema di dichiarazioni provenienti da collaboratore di giustizia che abbia militato all'interno di un'associazione mafiosa, occorre tenere distinte le informazioni che lo stesso sia in grado di rendere in quanto riconducibili ad un patrimonio cognitivo comune a tutti gli associati di quel determinato sodalizio, dalle ordinarie dichiarazioni "de relato", che non sono utilizzabili se non attraverso la particolare procedura prevista dall'art. 195 cod. proc. pen.. Alle prime deve attribuirsi efficacia probatoria ben maggiore, ma all'inquadramento nell'una o nell'altra categoria deve provvedersi con estrema cautela, tenendo conto dell'oggetto della notizia diffusa, delle modalità della sua circolazione, della caratura criminale di origine del collaboratore.

In base alla norma transitoria posta dall'art. 10 comma quarto, L. n. 46 del 2006, il principio dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del P.M. si applica anche ai processi nei quali, all'atto della entrata in vigore della legge, sia già intervenuta la sentenza di condanna in appello in riforma di quella di primo grado, a condizione però che la Cassazione si trovi nelle condizioni per deliberare l'annullamento con rinvio per motivi diversi da quelli che attengono all'accertamento della responsabilità del ricorrente. In tale caso l'annullamento viene disposto senza rinvio contestualmente alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto dal P.M., con conseguente notifica del provvedimento al P.M. appellante, ai fini dell'eventuale ricorso per cassazione secondo quanto disposto dall'art. 10, comma terzo, L. n. 46 del 2006. (In motivazione la Corte ha evidenziato che l'annullamento deve essere disposto con rinvio al giudice di appello nel caso in cui investa la pena o la misura di sicurezza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/05/2006, n. 19612
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19612
    Data del deposito : 10 maggio 2006

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