Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2015, n. 20896
CASS
Sentenza 28 aprile 2015

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Ai fini della sussistenza del delitto di detenzione abusiva di arma comune da sparo, sono irrilevanti il titolo dell'acquisto e le modalità attraverso cui si perviene al possesso dell'arma, poiché è in ogni caso necessario che il detentore, una volta acquisita la disponibilità di questa, ne faccia denuncia alla competente autorità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la sentenza di condanna per detenzione abusiva di un fucile posto nella rastrelliera dell'immobile ereditato dagli imputati alla morte del genitore, il quale, a sua volta, aveva ricevuto l'arma da altro parente, ancora in vita al momento del controllo, che ne aveva fatto l'originaria denuncia).

Commentario1

  • 1Obbligo di denuncia per la detenzione di armi comuni da sparo: irrilevanza del titolo di acquisizione (Giudice Francesco Saverio Martucci di Scarfizzi)
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2015, n. 20896
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20896
Data del deposito : 28 aprile 2015

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