Sentenza 23 novembre 1995
Massime • 9
Il sindacato che la Corte di cassazione può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un'ordinanza pronunciata su una richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere esercitato sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato. (Fattispecie relativa a giudizio di rinvio nella quale il ricorrente lamentava che la mancata acquisizione agli atti di un verbale di interrogatorio assunto in altro procedimento avrebbe privato il giudice di legittimità della possibilità di controllare la rilevanza della prova che si intendeva acquisire. La S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto infondata la doglianza, giacché, dalla motivazione del provvedimento e della stessa sentenza impugnata, la circostanza che si sarebbe inteso provare mediante l'acquisizione del verbale, risultava pacificamente ammessa dal giudice "a quo", onde appariva del tutto irrilevante la richiesta acquisizione).
La modificazione tabellare che intervenga nel corso di processo di Corte d'assise d'appello, attribuendone ad altro magistrato la presidenza, non incide sulla capacità di esercizio della funzione giurisdizionale di chi, legittimamente investito, all'atto di inizio del processo, delle funzioni di presidente, continui ad esercitarle anche dopo la detta modificazione.
La circostanza aggravante della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, lungi dall'identificarsi con le finalità primarie ed essenziali dei reati cui inerisce, può qualificare qualsiasi condotta illecita, se il fine perseguito dall'agente è quello di porre in essere atti idonei a destare panico nella popolazione. Essa si ricollega a una particolare connotazione del dolo e, quindi, non può dissociarsi dalla specifica finalità perseguita dall'autore del reato, anche quando questo, nella sua struttura fisiologica, non esprime il pericolo dell'eversione dell'ordine democratico, ne' un'ontologica e naturale propensione a suscitare terrore tra le persone. (Fattispecie relativa al delitto di calunnia). (Conf. Sez. unite, 4 febbraio 1992 n. 6682, Musumeci, non massimata sul punto).
Alla mancanza, nel testo della sentenza, di una parte esigua della motivazione che non solo non impedisce, ma non rende neppure difficile la comprensione delle ragioni che sono all'origine di una statuizione della sentenza stessa, non occorre ovviare con la procedura di rettificazione dell'errore materiale, giacché la correzione è del tutto superflua. (Fattispecie nella quale, nel testo stampato della sentenza, non figuravano due righe, che pure erano presenti sul supporto magnetico depositato in cancelleria contestualmente al testo medesimo. Nell'enunciare in principio di cui sopra, la S.C. ha anche ritenuto l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 538 cod. proc. pen. 1930, non trattandosi di rettificare un errore di diritto contenuto nella motivazione della sentenza, ne' di correggere l'erronea denominazione o il calcolo delle pene applicate, ma solo di inserire nella motivazione di essa alcune espressioni che, per quanto fossero comprese nella registrazione sul dischetto magnetico, non erano state stampate).
La verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito. Nè la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti di prova, giacché esso, anche in base all'ordinamento processuale preesistente all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale - nel quale non esistevano i limiti preclusivi che un'avvertita esigenza di maggior razionalizzazione del sistema ha introdotto con l'art. 606, primo comma, lett. e) -, del codice di procedura vigente - era attribuito al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del libero convincimento del giudice non ha subito il condizionamento di una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti altrettanto negativi di un'imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova.
Il delitto di calunnia può essere commesso non solo nella forma diretta, cioè attraverso una denuncia presentata all'autorità giudiziaria, ma anche in forma indiretta, cioè attraverso una segnalazione del fatto-reato a un'altra autorità che a quella giudiziaria ha l'obbligo di riferire; ed è configurabile non solo quando si riferiscono fatti dei quali si assume di aver avuto una diretta percezione, ma anche allorquando si rappresentano quei fatti come oggetto di altrui conoscenze o addirittura predisponendo maliziosamente quanto sia sufficiente perché possa profilarsi la necessità di avviare determinate indagini nei confronti di soggetti della cui innocenza si è così certi da dover ricorrere all'artificiosa creazione della prova della loro responsabilità. (Fattispecie nella quale il ricorrente, nel quale doveva identificarsi la fonte di una notizia calunniosa fatta pervenire ai Servizi di sicurezza, lamentava l'impossibilità di configurare a suo carico il delitto di cui all'art. 368 cod. pen., sul rilievo - ritenuto, peraltro, corretto dalla S.C. - che, a norma dell'art. 9, comma terzo, della legge 24 ottobre 1977 n. 801, soltanto i direttori dei Servizi di sicurezza, e non altri, sono obbligati a fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi ai fatti configurabili come reato).
È legittimo assumere, come elemento di giudizio autonomo, circostanze di fatto raccolte nel corso di altri procedimenti penali, pur quando questi si sono conclusi con sentenze irrevocabili di assoluzione, perché la preclusione del giudizio impedisce soltanto l'esercizio dell'azione penale per il fatto-reato che di quel giudicato ha formato oggetto, ma nulla ha a che vedere con la possibilità di una rinnovata valutazione delle risultanze probatorie acquisite nei processi ormai conclusisi, una volta stabilito che quelle risultanze probatorie possono essere rilevanti per l'accertamento di reati diversi da quelli già giudicati. Ed invero l'inammissibilità di un secondo giudizio per lo stesso reato non vieta di prendere in considerazione lo stesso fatto storico, o particolari suoi aspetti, per valutarli liberamente ai fini della prova concernente un reato diverso da quello giudicato, in quanto ciò che diviene irretrattabile è la verità legale del fatto-reato, non quella reale del fatto storico.
La configurabilità della circostanza aggravante della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale non è condizionata dalla partecipazione dell'autore o degli autori del reato ad un'associazione terroristica od eversiva, essendo prospettabile una condotta con fini eversivi anche al di fuori di legami di tipo associativo. (Fattispecie in tema di concorso nel delitto di calunnia).
Una volta che sia stata pronunciata, a seguito dell'abolizione della formula dubitativa, assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., avendo il giudice ritenuto insufficienti le prove acquisite, viene meno qualunque apprezzabile interesse dell'imputato al conseguimento di una più favorevole sentenza, in quanto la conclusiva statuizione in essa contenuta non può essere modificata, quale che sia il giudizio esprimibile sulla prova della responsabilità dell'accusato, e cioè sia che sia stata acquisita la prova positiva della sua innocenza, sia che la prova della sua responsabilità si sia rivelata soltanto insufficiente. Ed invero l'interesse all'impugnazione, sebbene non possa essere confinato nell'area dei soli pregiudizi penali derivanti dal provvedimento giurisdizionale, neanche può essere concepito come aspirazione soggettiva al conseguimento di una pronuncia dalla cui motivazione siano rimosse tutte quelle parti che possono essere ritenute pregiudizievoli, perché esplicative di una perplessità sull'innocenza dell'imputato. Difatti, l'impugnazione si configura pur sempre come un rimedio a disposizione della parte per la tutela di posizioni soggettive giuridicamente rilevanti, e non già di interessi di mero fatto, non apprezzabili dall'ordinamento giuridico. (Fattispecie relativa a procedimento che proseguiva con l'osservanza delle norme dell'abrogato codice di procedura penale).
Commentari • 14
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 21 ottobre 2015, la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, ha assolto perché il fatto non costituisce reato Gioacchino Genchi e Luigi De Magistris dai reati di abuso di ufficio agli stessi ascritti (Capi A, B, C, D, E, F, G, e H della rubrica), con conseguente caducazione delle statuizioni in favore delle costituite parti civili. L'accusa mossa ai due imputati è di avere, il De Magistris quale sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, ed il Genchi quale consulente tecnico del magistrato, agendo in concorso tra loro e nell'ambito di un procedimento in …
Leggi di più… - 2. BENI CULTURALI ED AMBIENTALI: Nozione di immobili e zone vincolate.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 28/07/2016 (ud. 08/03/2016) Sentenza n.33043 – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Beni sottoposti a vincolo paesaggistico – Immobili o aree o intere zone – Nozione di immobili e zone vincolate – Artt. 3, 32 e 44, lett. e), d.P.R. n.380/2001 – Artt. 136, 138, 141, 142 e 181, c.1 bis, d.lgs. n.42/2004. La nozione di “immobile” sottoposto a vincolo ai sensi del d.lgs. 42 del 2004, è un concetto normativo, per la cui integrazione l'art. 3 T.U.E. rinvia espressamente alle norme in materia ambientale, dalle quali si evince che i beni sottoposti a vincolo paesaggistico possono essere immobili o aree, o intere zone. Ed è la stessa natura di alcuni vincoli …
Leggi di più… - 3. SULLA NATURA GIURIDICA DELLA AGGRAVANTE EX ART. 416 BIS.1. CP. Nota a Sentenza, Corte di cassazione, Sezioni Unite n. 8545 del 2020.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
SULLA NATURA GIURIDICA DELLA AGGRAVANTE EXART. 416 BIS.1. CP Sentenza, Corte di cassazione, Sezioni Unite n. 8545 del 2020 MICAELA LOPINTO Abstract This short paper analyses a new judgement concerning the article 416 bis.1. of the Italian Criminal Code. Commento Con una pronuncia a Sezioni Unite la Corte di cassazione si è espressa in ordine alla natura giuridica della aggravante di cui all'art. 416 bis cp.1. La disposizione, testualmente, recita che: “[Rubrica: circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose]Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare …
Leggi di più… - 4. Indebita compensazione e associazione per delinquere a scopo di frode fiscalehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Il reato di indebita compensazione di crediti inesistenti, previsto dall'art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000, si configura quando un soggetto utilizza crediti fittizi o inesistenti per compensare debiti fiscali, eludendo così il pagamento delle imposte dovute. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39478 del 2024, ha chiarito che per la configurazione del reato è necessario un insieme di prove concrete che dimostrino la natura fraudolenta della compensazione. La pronuncia si è soffermata anche sui requisiti necessari per configurare il reato di associazione per delinquere a scopo di frode fiscale (art. 416 c.p.), stabilendo che la mera esistenza di un'organizzazione non basta a …
Leggi di più… - 5. Lesioni personali: l'aggravante dell'uso delle armi si comunica anche ai concorrentiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 8 settembre 2023
La massima In tema di lesioni personali, l'aggravante di cui all' art. 585 c.p. , dell'essere il fatto commesso con l'uso delle armi, ha natura oggettiva e, pertanto, si comunica anche ai concorrenti, non venendo in rilievo le circostanze soggettive indicate nell' art. 118 c.p. (Fattispecie relativa a lesioni procurate con un coltello ed una catena - Cassazione penale , sez. V , 13/09/2019 , n. 50947). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di lesioni personali? Vuoi consultare altre sentenze in tema di lesioni personali? La sentenza Cassazione penale , sez. VI , 22/01/2020 , n. 14168 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 22/06/2018 la Corte di Appello di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 23/11/1995, n. 2110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2110 |
| Data del deposito : | 23 novembre 1995 |
Testo completo
0
1
1
2
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 22-23.11.1985
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SENTENZA SEZIONI UNITE PENALI
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 21
ALDO VESSIA Presidente Dott.
PASQUALE LA CAVA Consigliere REGISTRO GENERALE 1. Dott.
MARVULLI relatore" N. 19840/95 2. LA
3. DI "
UMBERTO
-
FOSCARINI 4. CRIE SUPREMA DI CASSAZIONE BR
*
->
UFFICIO COPIE MORELLI 5. " CO chiesta copia studio
Sole 24 Ore LOSAPIO 6.
-> RO ME
26000par diritti COSENTINO 7.
-> PP 23 FEB. 1996-
* RT NT 1. CANCELLIGHE 8.
: ha pronunciato la seguente it conclu isu che SENTENZA
my aaniks” onelimiz
: LJUDENTSTOT hab-smok sui ricorsi propostida: 1) IL PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appelloidi, üïñʊ“ Bologna nei confronti di: · AC MA Tirana il 6:8.1942; q
NI BE a Padova il 7.7.1947;-
E DALLE PARTI CVILL: al vib (2) L'AVVOCATURA DELLO STATO, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei INistri e del INistero dell'Interno
3) IL COMUNE DI BOLOGNA:
4) LA S.P.A. FERROVIE DELLO STATO nei confronti degli imputati NI e AN;
. nonchè degli imputati:
5) AC MA:
CI RG n.ad Osimo l'11.11.1945;
D) IO PP VA na Rovereto il 28.3.1958, 8) MA ES n.a Chieti il 25.4.1959; LI GI IL A Milano il 26.9.1952,
(0) IU ID n.a Sora il 3.5.1955; (1) EL LI n. A Pistoia il 21.3.1919;
(2) PA CO n.a Monteparano il 17.3.1946; 13) US RO n. a Catania il 18.5.1920;
4) BE PP n. a OL il 18.3.1929;
avverso la sentenza della 1° Sezione della Corte di Assise di Bologna in data
16 maggio 1994;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;
Udita alla pubblica udienza del 22 novwembre 1995 la relazione del
Consigliere Dottor NIla Marvulli;
Uditi, per le parti civili, gli Avvocati:
TO Balbi, PA Trombetti, Guido Calvi, PE Giampaolo,
FR Berti, Alberto Zoboli, BE Guerini;
Udito il Procuratore Generale Dottor Sebastiano Suraci che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza nei confronti di
IM NI e OB AN, in accoglimento dei ricorsi del
Pubblico INistero e delle parti civili;
per l'inammissibilità del ricorso di
IM NI;
per il rigetto dei ricorsi di tutti gli altri imputati, previa correzione dell'errore materiale contenuto nell'impugnata sentenza;
Uditi i difensori degli imputati Avv.ti
PE Pisauro, Alfredo Gaito, Scipione Del HIo, Marcantonio
Bezicheri, Raffaello Giorgetti, Antonio Lisi, FR Oppedisano, Giosue
RU SO, AN Cerquetti, TO Mancini.
!- 3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Concluse le preliminari indagini sviluppatesi in seguito alla strage avvenuta a
Bologna la mattina del 2 agosto 1980, allorquando lo scoppio di un potente ordigno esplosivo, collocato nella sala di attesa della stazione ferroviaria, aveva provocato la morte di ottantacinque persone ed il ferimento di oltre centocin-
quanta, gli inquirenti ritenevano che l'evento andava inserito nell'ambito di una complessa strategia terroristica, maturata nell'alveo della destra eversi-
va. Tali conclusioni erano suggerite dall'esame di un'ampia documentazione,
riferibile alla stessa fonte, e da quanto era già emerso nel corso di altre indagini concernenti numerosi altri attentati dinamitardi, verificatisi in Italia dal 1972
in poi. In particolare si riteneva che dopo lo scioglimento, nel 1973, di “Ordine Nuovo" C, nel 1976, di "Avanguardia Nazionale", una volta superata la fase transitoria conseguente a tali provvedimenti, fase nella quale si erano soltan-
to manifestate alcune autonome iniziative di pochi irriducibili, restii ad abban-.
donare le vecchie ed ambiziose finalità golpiste, si era venuta delineando una nuova, complessa struttura organizzativa, che raccoglieva elementi di eteroge nea provenienza, e perseguiva una più radicale strategia terroristica: la lotta allo
Stato ed alle sue più rappresentative istituzioni, che si sostituiva allo scontro
-
armatò contro i raggruppamenti che gravitavano nell'area della sinistra eversiva.
Rientrava, quindi, in tale strategia il bisogno di diffondere il terrore tra le mas CORTE SUPREMA DI CASSA
COPIE UFFE
Richiesta S dut Sig шеш per dinti L. 260 alimentandolo con clamorose e spregiudicate azioni delittuose, per creare un 4 MAR 199 U clima di rassegnata accettazione verso un autorevole governo del Paese, non IL CANCE
più sensibile alle aspirazioni democratiche.
CORTE SUPREMA DI CAS
OFFICE COP L'accusa ipotizzava l'esistenza di una vasta associazione sovversiva, nella quale
Richiesta copia erano confluiti elementi provenienti dai disciolti movimenti, quali PA Signo- dal Sig. FI 26 relli, IM NI, TE LL CH, AN ER, MA per diritti L. 1 8 MAG 19:
GI, CO BE, nonchè il capo della loggia massonica denominata IL CANCE
"Propaganda due", LI LL, il collaboratore del direttore generale del CORTE SUFREMA DI C
UFFICIO CC "Sismi", TO ZI e due ufficiali dello stesso servizio di sicurezza, il
Richiesta copia generale PI SU ed il colonnello PE LM. A costoro, dal Sig. ACE per diritti Ľ. 34 nell'ambito della originaria contestazione del reato previsto dall'art. 270 bis C.P. 11. 28 NOV. 19 si attribuiva il conseguimento di un duplice scopo: quello, primario, di sovverti- IL CANC
re gli equilibri politici espressi nelle forme previste dalla Costituzione e quindi
CORTE SUPREMA DI CA consolidare tutte le forze ostili alla democrazia e quello, secondario e strumen- UFFICI
Richiesta copia tale ad un tempo, di favorire gli autori di eventuali o possibili imprese terrori- dal Sig. BIE stiche, se queste imprese si fossero armonizzate con quella primaria ed irrinun- per diri ✓ 3C
ciabile finalità. IL CANCE
L'accusa riteneva altresì che oltre a tale associazione sovversiva si era venuta ITT
a formare una vera e propria banda armata (art. 306 C.P.), cioè un ristretto gruppo operativo, dedito alla concreta realizzazione di attentati.
ADG-311
Accusati di avere costituito ed organizzato tale gruppo operativo erano PA
IT
LI e IM NI, il primo quale ispiratore del movimento, il secondo come capo ed organizzatore del settore veneto;
della banda armata
ITTI A30-31 facevano altresì parie, secondo l'accusa, OB RI, quale collaborati di NI, e per gruppo romano, PE LE AN, ES
AM, EG UL e BE AV. La stessa imputazione veniva elevata a carico di IO CC, latitaute da alcuni anni per aver riporta-
to numerose condanne per reati comuni contro il patrimonio, considerato ideo-
logicamente vicino al gruppo veneto.
Nell'ambito di tale banda armata l'accusa individuava, quale mandante della strage avvenuta a Bologna il 2 agosto 1980, PA LI e quali esecutori
$
materiali, LE AN, ES AM, IM NI, Rober-
to AN e IO CC.
La partecipazione di tali imputati alla strage ed ai reati a questa strettamente connessi (omicidio volontario plurimo, lesioni personali volontarice, porto illegale di esplosivo, danneggiamento ed attentato ad impianti di pubblica utili-
tà) ha rappresentato il tema principale dell'indagine, intorno al quale si è
sviluppato il processo, indagine affidata all'analisi ed alla valutazione di nume-
rosi indizi, la cui enunciazione, nella loro oggettiva e sintetica ricostruzione, è
in questa sede necessaria per poter comprendere il contenuto delle di-
verse decisioni adottate, le questioni ancora sottoposte al vaglio di questa
Corte, e le censure prospettate dalle parti ricorrenti ovvero l'impugnata sentenza.
Quanto al coinvolgimento di LE AN с Fracesca Mambro -
posizioni inscindibilmente connesse, a causa dei rapporti personali tra 6
loro intercorsi l'accusa ne affidava la prova a quattro, gravi, precisi e concor-
danti indizi:
a) le dichiarazioni rese da SI RT;
b) il movente dell'omicidio di FR IA;
c) l'anticipazione della strage da parte di UI AV;
d) la scarsa attendibilità dell'alibi offerto dagli imputati per il giorno in cui la t strage era stata compiuta.
Quanto al primo degli indizi enunciati, va ricordato che SI RT, più
volte condannato per vari reati, aveva avuto rapporti con entrambi i fratelli
LE e NO AN, suoi ospiti dopo il sanguinoso epilogo di una rapina, ed in data 11.4.1981 al pubblico ministero dichiarava che due giorni dopo la strage, e cioè il 4 agosto 1980, LE AN e ES AM,
si erano presentati a casa sua, a Roma, e facendo ricorso anche ad esplicite minacce nei confronti del suo unico figlio, gli avevano chiesto di procurare
: duc documenti falsi che dovevano servire alla AM. Aggiungeva RT
che AN, nel riferirsi alla strage, aveva esclamato: "Hai visto che botto?",
con ciò esprimendo il suo compiacimento per il risultato di quella impresa ter-
roristica, e gli aveva confidato che quel giorno aveva girato per le strade di Bo- 4
2
logna vestito in modo da sembrare un turista tedesco o altoatesino, e che, a
• ...
sua volta la AM, temendo di essere riconosciuta, aveva ritenuto opportu no tingersi i capelli.
KANKAA576747575754IAPPAZARIN 7
Nel corso del procedimento, al fine di acquisire adeguati riscontri a tali dichia-
razioni, venivano sentite sia la moglie che la domestica dello RT: la prima -
-M ER EN affermava che il marito sin dal luglio del 1980 si era trasferito, con l'intera sua famiglia, nella casa di campagna di Cura di Vetralla;
la domestica, NA IA, ricordava di avere raggiunto la famiglia RT
nei primi giorni dell'agosto del 1980, ma non era in grado di escludere che
SI RT si fosse allontanato da Cura di Vetralla il 4 agosto di quell'anno.
il 2 agostoA sua volta NO AN, dimesso dal carcere di Rebibbia
del 1980, asseriva di essersi recato in casa di SI RT, nella speranza di ricevere da lui un aiuto economico, ma non lo aveva trovato e, dalla domesti- ca, aveva appreso che era in campagna.
RT, nuovamente interrogato il 5 maggio 1982, dichiarava di non essere
sicuro che la visita di LE AN e ES AM fosse avvenuta il
4/8/1980, come da lui precedentemente affermato, c, modificando le originarie dichiarazioni in relazione alla individuazione di colui che i documenti ri-
chiesti aveva preparato, affermava che non trattavasi di AR SI, bensì
di tale TO De HI, circostanza da questi confermata.
Nessun elemento certo emergeva da una perizia espletata sui capelli della Mam-
bro, non essendo stata acquisita alcuna indicazione sul tipo di tintura che,
secondo le rivelazioni di RT, la donna avrebbe utilizzato.
+ 8
Nel corso della istruttoria, sia LE AN che ES AM non negavano di essersi rivolti a SI RT per ottenere due documenti falsi,
ma precisavano che quella richiesta era stata da essi fatta nell'aprile del 1980,
per aiutare due giovani, appartenenti ai "N.AR", tali OB OR e RI
FI, entrambi latitanti
Il secondo, concorrente indizio veniva dall'accusa individuato nella causale dell'omicidio di FR IA, uno degli esponenti di rilievo del grup-
po eversivo di LE AN: entrambi avevano predisposto un elaborato piano per l'evasione di NC, il capo carismatico di “Ordine Nuovo".
IA era stato ucciso a Roma il 9 settembre 1980: il cadavere, zavorrato,
era stato buttato in un bacino artificiale a Tor dei Cenci, ma era dopo soli tre giorni riaffiorato, rendendo possibile la ricostruzione del delitto C
l'individuazione dei colpevoli.
In relazione a tale delitto è già intervenuta una condanna definitiva da parte della Corte di Assise di Roma in data 16.7.1986 nei confronti dei fratelli LE
e NO AN, ES AM, GIo AL e IO MA
Varie erano state, nel corso di quel processo, le giustificazioni fornite dagli
• imputati: LE AN e ES AM avevano giudicato la vitti-
ma un "inetto”, un "codardo", che pretendeva diventare il capo della organiz zazione, benchè poi avesse sottratto gran parte dei fondi raccolti. :;.
A sua volta NO AN, pur confermando di avere partecipato a quel delitto, su richiesta del fratello, nel corso del processo riferiva che dopo la sua 9
esecuzione aveva chiesto allo stesso fratello le ragioni per le quali era stata assunta quella decisione e LE gli aveva confidato che in casa IA,
in IL, vi era stata una riunione, alla quale aveva partecipato un autorevole uomo politico siciliano, nel corso della quale era stato deciso di uccidere il Pre-
sidente della Regione, l'onorevole Pier Santo EL;
sicché egli, temendo che IA, sua moglie e la figlia, potessero prima o poi rivelare quel fatto, aveva deciso di ucciderli tutti e tre, proposito che non era stato compiu-
tamente realizzato perché il cadavere di FR IA era stato re-
cuperato prima del previsto.
La sintomaticità dell'indizio veniva colta dall'accusa nella pretestuosità delle giustificazioni offerte, essendosi accertato che LE AN nel luglio del
1980 era stato ospite, insieme a ES AM, benché entrambi fossero già ricercati, di FR IA, e che l'omicidio EL risaliva ad otto mesi prima: pertanto, l'accusa prospettava che non poteva ritenersi attendibile la giustificazione del delitto offerta da LE AN al fratel-
lo NO, ma essa nascondeva una diversa e ben più grave realtà, inconfes-
sabile per le sue criminali dimensioni, e cioè la conoscenza da parte di Man-
giameli di notizie che riguardavano la strage del 2:8.1980, congiunta al percepi-
to pericolo di una possibile dissociazione di FR IA c di
un altrettanta, possibile sua rivelazione di quanto era realmente avvenuto.
Inoltre, proprio nel luglio del 1980, il colonnello AM ZZ, incaricato dal
"Sisde" di espletare un'inchiesta ricognitiva sulla riorganizzazione dei gruppi eversivi dell'estrema destra, dopo aver trascritto i risultati della sua 10
indagine in una relazione, aveva rilasciato un'intervista al settimanale
"L'Espresso", intervista che benchè rilasciata prima della strage, il giornale aveva pubblicato dopo tale evento.
In quella intervista ZZ lasciava intendere che alcune persone che aveva-
no fatto parte dei disciolti movimenti eversivi si stavano riorganizzando, per attuare una pericolosa strategia terroristica ed affermava, per esaudire le legit-
time curiosità di chi lo intervistava, che tali notizie le aveva attinte da una fonte I
autorevole gravitante in quella stessa area politica, da lui indicato come
CI.
La moglie di IA riferiva agli inquirenti che il marito, letta
quell'intervista, era rimasto profondamento turbato, ed aveva esclamato:
"questi mi vogliono incastrare!", con ciò alludendo al fatto che CI di cui aveva parlato ZZ altri non poteva essere se non lui.
Della stessa convinzione si rivelarono gli amici del IA, dopo la sua uccisione, tant'è che diffusero un volantino ai militanti palermitani di “Terza
Posizione", nei quali si definiske espressamente la vittima come l'ultima della strage del 2 agosto 1980.
Il terzo indizio è rappresentato, secondo l'accusa, dalla telefonata con la quale
UI AV, un giovane militante nei "NAR", coinvolto nell'omicidio del giudice Amato, ed attivo_collaboratore di LE AN, aveva fatto all'amica della propria AT, in uno dei giorni immediatamente precedenti il 11
2 agosto 1980, per differire un incontro a Venezia, programmato da tempo per quel giorno, e cioè il giorno in cui si era poi verificata la strage.
Il differimento del viaggio e dell'incontro con la AT venne da AV
giustificato dalla sopraggiunta necessità di reperire dei documenti falsi, neces-
sari per consentirgli di protrarre la sua latitanza.
Gli inquirenti, invece, accertavano che il 3 agosto 1980 AV sicuramente disponeva di un documento falso, tant'è che lo aveva esibito subito dopo un incidente stradale nel quale era stato coinvolto.
NO AN, dopo aver manifestato la sua intenzione di collaborare con gli inquirenti, asseriva che il fratello LE gli aveva confidato che UI
AV andava abbandonato al suo destino, perchè aveva commesso un errore, quello cioè di riferire alla sua donna particolari sulla strage.
La posizione di UI AV, all'epoca minore degli anni diciotto, veniva separata dal processo e gli atti venivano trasmessi, per competenza, al Tribunale
peri INorenni di Bologna.
A
Quanto, infine, all'alibi offerto dagli imputati, dopo una prima, diversa indi-
cazione della città nella quale avevano trascorso la giornata del 2 agosto 1980
AN aveva indicato SO, la AM Padova - entrambi avevano af-
fermato che, partiti da Palermo, dopo essersi fermati a Roma, avevano rag-
giunto SO, ospiti di BE AV, e la mattina del 2 agosto si erano recati a Padova. 12
BE AV confermava le dichiarazioni di AN e AM, pre-
cisando che i suoi ricordi erano stati sollecitati dopo una reciproca consultazio-
ne alla quale avevano partecipato i diretti interessati.
A sua volta IA AC, AT del AV, in una sua prima di-
chiarazione affermava di aver visto ES AM nei primi giorni dell'agosto del 1980 in casa di AV;
nel corso del dibattimento, celebratosi dinanzi alla Corte di Assiste di Bologna, asseriva, invece, di essere certa che la mattina del 2 agosto 1980 sia ES AM che LE AN erano usciti dalla casa di AV verso le ore 8,30 ed erano rientrati all'ora di pran-
ZO.
Viceversa, la madre di IA AC, MA ER LI, pur confer-
mando di aver visto i due imputati in quella casa, nell'estate del 1980, non era in grado di precisare il giorno in cui quella presenza era stata da lei constatata.
UI AV precisava di avere saputo da AV che LE FI
AN e ES AM erano stati a SO ed a Padova il giorno 2 agosto
1980.
NO AN, a sua volta, rivelava che, pur non potendo offrire ulteriori contributi all'accertamento dell'alibi, ES AM aveva manifestato una certa sua preoccupazione, dopo alcuni giorni dalla strage, perchè, prevedendo che si sarebbe indagato nei suoi confronti e nei riguardi di LE, aveva con-
statato, con amarezza, che non v'era nessun altro, oltre a AV, che potesse confermare che entrambi, quel giorno, crano stati a Padova. 13
Quanto alla partecipazione di IM NI e OB AN alla strage del 2 agosto 1980 ed ai reati ad essa connessi, l'accusa traeva origine dal ruolo assunto da AC, c. di riflesso, dal suo più fedele collaboratore, AN, sia nella direzione strategica del gruppo veneto, che nella collaborazione offerta a
LE AN in due rileAN occasioni: l'evasione di ED e quella di
NC
Un contenuto di maggiore concretezza a tale accusa veniva offerto
dall'acquisizione delle dichiarazioni rese il 10 luglio del 1980 da un detenuto,
OR IO, al magistrato di sorveglianza e poi confermate al pubblico ministero: costui rivelava che un'organizzazione di estrema destra gli aveva proposto di partecipare ad un attentato che si stava predisponendo contro un magistrato di SO, ma che, prima di questo delitto, la stessa organizzazio ne avrebbe realizzato un “attentato" di eccezionale gravità, “che avrebbe riempito le pagine dei giornali”.
Dalle successive indagini emergeva che l'autore di queste confidenze rivelate agli inquirenti da OR IO, era stato OB AN, allorquando questi,
rinchiuso nello stesso carcere, in un momento di particolare sconforto, aveva avuto occasione di stabilire con quel detenuto un privilegiato rapporto di ami-
cizia, al quale non poco aveva contribuito il fatto che entrambi, prima di essere detenuti nel carce di Padova, avevano frequentato una sezione del MS.L
Nel novembre del 1980 OR IO subiva un'aggressione, in cella, ad opera di altri detenuti, non identificati, perchè avevano avuto cura di coprire i loro
RAXAAAAAAA 14
volti con alcune sciarpe;
e la vittima, ricoverata nell'ospedale di Padova, per
Ic gravi ferite riportate, manifestava agli inquirenti la convizione cbc
l'episodio si era verificato perchè sul settimanale “L'Espresso" era stata pub-
blicata la notizia relativa al contenuto della sua deposizione resa ai magistrati che indagavano sulla strage di Bologna.
Un altro detenuto, tale IC TE, dal carcere di Ferrara, rivelava agli inquirenti che AR BO, un esponente di primo piano della destra ever-
I
siva, che aveva avuto contatti con ED e UT, nel commentare la strage del 2
agosto 1980, aveva rivolto critiche a PA LI e IM NI,
attribuendo ad entrambi la responsabilità di quanto era accaduto perchè, era-
no stati utilizzati dei “ragazzini” non esperti nell'uso dell'esplosivo.
Nel corso delle indagini si accertava altresì che NI, pochi giorni prima della strage, aveva invitato una sua collaboratrice, tale AN OG, ad allon-
tanarsi da Bologna, perchè in quella città “stava per succedere qualcosa di gros-
so". L'esortazione era stata raccolta, ma OG, una volta verificatasi la stra-
turbata dalla dimensione dell'accaduto, si era confidata con due suoi ge,
amici, tali UR NS e PA TR, i quali poi riferivano l'episodio agli inquirenti.
Infine, IM NI era stato coinvolto in altri procedimenti penali,
perchè accusato di avere partecipato ad alcuni attentati dinamitardi, verificatisi nel 1978 1979 e 1980, nonchè di disporre, sul lago di Garda, di un deposito di residuati bellici: quest'ultima accusa veniva ricollegata al fatto che nel corso dell'ultimo conflitto mondiale, le forze anglo-americane avevano fatto largo
*+4XXX5+X+X5466 5 15
uso del “correpoud B", una miscela di tritolo e T4, sicchè disporre di residuati bellici significava poter da essi estrarre, in gran quantità, quel particolare tipo di esplosivo, che, per il suo alto potere distruttivo e frantumante, era stato im-
piegato alla stazione di Bologna, ma che era difficile reperire sul mercato.
In relazione alla posizione di IO CC, l'accusa affidava a quattro concorrenti indizi, la prova della sua partecipazione alla strage del 2 ago sto 1980:
a) la sua presenza alla stazione di Bologna allorquando era scoppiato l'ordigno;
b) l'inattendibilità delle giustificazioni offerte dall'imputato;
c) la disponibilità di documenti falsi provenienti dalle organizzazioni eversive della destra;
d) la sua abituale presenza presso la sede dell'emittente radio "Montakas", di
Osimo, frequentata da elementi della destra eversiva.
CC, evaso dal carcere di Ancona dove stava espiando una condanna ad oltre dieci anni di reclusione per precedenti condanne riportate per numerosi furti aggravati a lui attribuiti, alle ore 11,39 del 2 agosto 1980 si presentava soccorso dell'ospedale di Bologna per farsi medicare alcune lievi al pronto
: ferite riportate in conseguenza dello scoppio dell'ordigno, e fomniva i data anagrafici completi, risultanti da una patente falsa, intestata a IL CO,
dati che risultavano trascritti sul registro di un albergo di Taormina, nel luglio del 1980, cioè nello stesso periodo indicato dall'imputato come da lui trascorso Q
" in IL. 16
invitato a giustificare quella sua accertata presenza, CC asseriva che,
vivendo a Modena, sotto falso nome, ed essendo stato invitato dal propricta-
rio dell'appartamento da lui occupato a lasciarlo libero, quella mattina aveva deciso di recarsi a Milano per poter procurarsi dei documenti falsi.
Senonchè aveva perduto il treno e quindi aveva deciso di raggiungere Bologna
con un taxi, per poter raggiungere Milano, avvalendosi di un espresso che collegava direttamente le due città: ed era sul marciapiede del sesto binario
3
quando era stato colpito al volto, leggermente, da alcuni frammenti di vetro,
dopo quella tremenda esplosione. Quindi, dopo aver partecipato ad alcune operazioni di soccorso, si era fatto medicare in ospedale.
Nel corso delle indagini venivano identificati ed esaminati tutti i conducenti di taxi muniti della prescritta autorizzazione, che quel giorno avevano prestato la loro attività a Modena e tutti escludevano di avere effettuato, quella mattina, il percorso indicato da CC: l'unico taxista, sfuggito a tale accertamento,
perchè nel frattempo deceduto, risultava disporre di una macchina che era di-
versa rispetto a quella indicata da CC.
Inoltre, il teste BE CI, proprietario dell'appartamento di cui Pic-
ciafuoco disponeva a Modena, pur confermando di aver chiesto all'imputato di lasciare liberi i locali, perchè voleva che ivi si sistemasse una giovane PO,.
da lui conosciuta e priva di alloggio, escludeva che questa sua richiesta aves-
se avuto il carattere della perentoria ed indifferibile urgenza, e precisava che,
dopo aver fatto quella richiesta, era partito per le vacanze e quando era tor- 17
nato aveva con sorpresa constatato che la giovane PO si era sistemata in quello stesso appartamento, coabitando con CC.
Secondo gli inquirenti, inoltre, CC gravitava nell'area dei movimenti eversivi della destra: US SI, lo speaker dell'emittente radio
"Mantakas” di Osimo, gestita da EO IN - un aderente del mo-
vimento "Terza Posizione", presso il quale aveva trovato ospitalità AV
UI, confermava che CC frequentava quell'ambiente.
La sintomaticità dell'adesione di CC ai movimenti eversivi della destra veniva dall'accusa attribuita ad un'altra circostanza: il rinvenimento dell'agenda di BE AV, sequestrata il 12.9.1983, nella quale era stato annotato il suo nome ed il suo cognome.
Si accertava altresì che allorquando CC veniva arrestato, e cioè il
1°aprile 1981, sorpreso dopo il suo rientro dall'Austria, era in possesso di tre documenti falsi: particolare rilievo veniva dato al passaporto, intestato a tale
AN CO, perchè aveva lo stesso numero del documento autentico rilasciato a CA UG, il quale era stato condannato per favoreggia-
mento in relazione all'aiuto offerto a LE AN e ES Mam-
bro, quando questi erano latitanti.
Infine, al fermo-posta di Roma era pervenuto un plico, contenente sette passa-
porti, più una fotografia ed una patente, plico che risultava spedito da Vienna
nel gennaio del 1981, cioè nel periodo in cui CC era stato in quella città. Si accertava altresì che due dei sette passaporti recavano lo stesso numero 18
del passaporto autentico di CA UG, ed un terzo il numero del passapor-
to di NO ET, anche lui, come UG, appartenente ai “NAR”.
Parallela all'indagine per l'individuazione dei mandanti e degli esecutori della strage del 2 agosto 1980, era quella riguardante i tentativi attribuiti ai servizi di sicurezza, ed in particolare ad alcuni appartenenti al “Sismi", per distogliere l'attenzione degli inquirenti dalle organizzazioni eversive sviluppatesi in Italia e dirottarla su piste internazionali, nella consapevolezza della loro estraneità, al fine di favorire la stessa realizzazione del programma eversivo.
Nel procedimento erano coinvolti quattro imputati: due ufficiali del "Sismi",
PI SU e PE LM, nonchè il collaboratore del direttore generale del "Sismi", TO-ZI, ed il capo della loggia massonica
P2, LI LL: tutti e quattro erano accusati del delitto di calunnia, continuato ed aggravato, per avere, in concorso tra loro, e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, divulgato alcune informative, fatte pervenire agli inquirenti anche attraverso un'appropriata utilizzazione di alcuni organi di stampa, con le quali avevano fatto credere che la strage del 2 agosto 1980
era attribuibile ad alcune organizzazioni terroristiche straniere, e, al fime di fornire un appagante riscontro a tale ipotesi, avevano fatto ricorso al temerario espediente di collocare sul treno Taranto-Milano, nella notte del 13.1.1981,
una valigia contenente lo stesso esplosivo che era stato impiegato per la strage
NORAHHH5754578545-585252525252525 -
19
di Bologna, un mitra M.A.B., un fucile a canne mozze, e due biglietti aerei intestati a cittadini stranieri, uno per il volo Milano-Parigi, e l'altro per il volto
Milano-Monaco, valigia che veniva fatta rinvenire su quel treno, alla stazione di Bologna, quella stessa notte.
Sulla base delle informazioni acquisite, in un primo momento si ipotizzò che quei biglietti erano stati acquistati a Bari, da un appartenente ai "N.A.R",
GIo AL, ma tale ipotesi fu ben presto accantonata, perchè rivelatasi anch'essa artificiosamente costruita.
Si accertava, invece, che il maresciallo FR SA, che all'epoca coman-
-un paese in provincia di Foggia -, dava la stazione dei carabinieri di Vieste
amico del colonnello PE LM, era stato da questi pregato di redigere una nota informativa nella quale bisognava attestare che da fonte confidenziale degna di credito lo stesso sottufficiale aveva saputo che organizzazioni interna-
zionali stavano concretamente predisponendo altri attentati dinamitardi da compiersi in Italia, su convogli ferroviari, e che dell'esplosivo, da utilizzare a quello scopo, sarebbe stato consegnato sull'espresso Taranto-Milano, nella notte tra il 12 ed il 13 gennaio del 1981.
Il maresciallo SA, aderendo alla richiesta, si era impegnato con il colonnel-
lo LM a non rivelare nè la fonte di quella informazione, nè la genesi di quel suo intervento, una volta convinto, dal suo interlocutore, che quell'espediente serviva solo per proteggere chi quella notizia aveva rivelato,
trattandosi di una figura eminente, inserita in una rete spionistica a livello in-
ternazionale. 20
Un appunto, contenente quella informazione, veniva consegnata il 9 gen-
naio 1981 all'aereporto di Ciampino dal generale PI SU al generale
Notanicola, capo della prima divisione del Sismi, alla presenza del colonnello
LM, nonchè del direttore generale del Sismi, il defunto generale San-
tovito, e del suo collaboratore, TO ZI, in quel giorno reduci da un viaggio a Parigi
$ Quanto a TO ZI l'accusa ipotizzava che non occasionale
poteva essere considerata la sua presenza a quell'incontro: l'imputato godeva di un forte ascendente nei confronti del direttore del "Sismi", tanto dall'essere diventato il suo preferito collaboratore;
inoltre, era stato lui l'ispiratore di un articolo che il giornalista Lando Dell'Amico aveva pubblicato il 1° settembre 1980 su "Agenzia Repubblica”, articolo che nell'accreditare,
come pista proficua di risultati, quella internazionale, svalutava le diverse informazioni che il "Sisde" aveva già fatto pervenire alla magistratura bologne-
se, e da questa pubblicamente giudicate positive per lo sviluppo delle indagini,
informazioni che, utilizzando le notizie attinte, prima della strage, dal colonnello
AM ZZ, avevano messo in evidenza quale era la nuova e più temibile strategia terroristica perseguita dalla organizzazione che si era venuta a for-
mare in Italia, dopo i disciolti movimenti eversivi, ed alla quale aderivano ele-
*menti dei "NAR” e di "Terza Posizione".
Si accertava altresì che era stato TO ZI a fomire al giornalista
EA Barbieri alcune notizie sul terrorismo internazionale, così prospettando che in quella stessa direzione bisognava indagare per scoprire i resposabili 21
della strage del 2 agosto 1980, notizie dal giornalista utilizzate per la pubblica-
zione di un articolo, apparso su "Panorama" il 15 settembre del 1980. Inoltre
lo stesso imputato, nel corso di alcuni colloqui con il dr. FR OM, che all'epoca dirigeva il primo distretto di polizia di Roma, aveva fornito alcune informazioni su di un traffico internazionale di armi, al quale era interessata una vasta organizzazione che aveva sede a Monaco di Baviera, e che aveva contatti con elementi delle "Brigate Rosse", notizie che finivano per accreditare
I
la pista internazionale, ma che venivano diffuse con la cautela di non rivelarne l'effettiva provenienza.
Quanto alla partecipazione di LI LL alla contestata calumnia, la prova ve- niva dalla accusa individuata oltre che nel ruolo assunto dall'imputato alla direzione della loggia massonica, e dalle finalità politiche da questa loggia
- perseguite, soprattutto dal fatto che gli ufficiali ed i funzionari posti al veritice del "Sismi erano iscritti alla P2 c, quanto al "Sisde", questo aveva mutato i
atteggiamento, dopo che l'imputato, nel settembre• del 1980, aveva avuto un colloquio con un funzionario di quel servizio di sicurezza, preposto al "
"Centro Sisde di Roma 2", espressamente incaricato di verificare la consistenza delle informazioni del Colonnello ZZ, e di approfondirne la rilevanza:
nel corso di quel colloquio, sollecitato dal funzionario, LL aveva affermato che il "Sisde" sino a quel momento “aveva sbagliato", perchè la strage era 22
eseguita da un' organizzazione internazionale, sicchè o il stata voluta ed
"Sisde" cambiava rotta, o finiva per "lavorare a vuoto".
In relazione all'episodio del rinvenimento di quella valigia, carica di esplosivo €
di armi, sul treno Taranto-Milano, sia PI SU che PE Bel-
monte erano stati tratti a giudizio della Corte di Assise di Roma per rispondere dei reati di detenzione e porto di esplosivo, nonchè del delitto di peculato, per essersi appropriati di circa un miliardo di lire, di cui avevano la disponibilità,
dopo aver falsamente asserito di quali dirigenti del servizio di sicurezza,
aver dovuto corrispondere quel danaro a chi quella notizia aveva ad essi rivela-
to.
Il processo nei loro confronti si concludeva con la condanna per entrambi i reati, condanna confermata in appello e divenuta irrevocabile il 14.3.1986.
Invece il procedimento che si era instaurato, presso la Procura di Bologna, in relazione all'accertamento delle responsabilità penali per la strage del 2 agosto...
1980 e per i reati ad essa connessi, nonchè in relazione alla calunnia contestata a LL, ZI, SU e LM, riuniti i vari tronconi nei quali si era articolata la complessa indagine, si concludeva, esaurita la formale istruttoria,
con il rinvio a giudizio degli imputati dinanzi alla Corte di Assise di Bolo-
.
gna. E questa, con sentenza in data 11 luglio 1988 dichiarava colpevoli del delit to di strage e dei reati ad essa connessi, escluso ilreato di danneggiamento,
.
7
perchè prescritto, NI, AN, AM e CC, e, unificate tutte le imputazioni sotto il profilo della continuazione, condannava ciascuno alla 23
pena complessiva dell'ergastolo, determinando l'isolamento diurno per mesi otto nei confronti di CC, in un anno per NI e AM, ed in un anno ed un mese per AN.
Quanto al reato previsto dall'art. 306 c.p., la Corte di Assise di Bologna,
condividendo l'ipotesi prospettata dall'accusa, dichiarava NI, AN,
CC, AN, LI, AV e UL colpevoli diMambro,
tale imputazione, condannandoli a varie pene. Con la stessa sentenza venivano accolte le richieste delle costituite parti civili in relazione all'azione risarci-
toria dalle stesse proposta.
Tutti gli imputati venivano, invece, assolti e con varie formule dal reato previsto dall'art. 270 bis c.p..
Sia AN che LI erano assolti dall'accusa di partecipazione alla strage per insufficienza di prove. E quanto, infine a LL, ZI, SU
Belmonte, veniva riconosciuta la loro responsabilità penale per il reato di calunnia pluriaggravata ad essi ascritto, e ciascuno veniva condannato ad :
anni dieci di reclusione.
Quanto a UL e AV, giudicati colpevoli soltanto del reato di parteci-
pazione ad una banda armata, venivano condannati, il primo, ad anni dieci di reclusione ed il secondo ad anni tredici. 24
Avverso tale sentenza proponevano appello oltre a tutti gli imputati condanna-
ti, il pubblico ministero ed alcune delle costituite parti civili e la Corte di Assise
di Appello di Bologna con sentenza del 18 luglio 1990, confermava lc assolu-
zioni degli imputati dal reato previsto dall'art. 207 c.p., nonchè del AN e del
LI dalla partecipazione alla strage, modificando la formula adottata, con quella prevista dall'art. 530 comma 2° del nuovo codice di procedura penale, e cioè, per non aver commesso il fatto.
Con la stessa formula venivano assolti dal reato di banda armata LI,
NI, AN e CC, e dalla partecipazione alla strage ed ai reati con-
nessi, AN, AM, CC e NI, ed erano confermate tutte le altre assoluzioni già disposte dal primo giudice.
Veniva, invece, confermata la condanna di AN, AM, AV e Giu- DVC! lianiper il reato di banda armata, e la pena era determinata in anni tredici di reclusione per AN, in anni dodici per AM, in anni undici per Caval-
lini ed in anni otto per UL.
Quanto al reato di calunnia, la Corte di Assise di Appello di Bologna assolve-
va Gelli e ZI per non aver commesso il fatto, e, nel confermare la
EC 25
condanna per LM e SU, escludeva per entrambi l'aggravante pre-
vista dall'art. 1 della Legge 6 febbraio 1980 n. 15, e, ravvisata la continuazio-
ne con i reati già giudicati dalla Corte di Assise di Roma, determinava in con quella definitiva anni tre di reclusione l'aumento della pena già inflitta sentenza.
Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione il Procuratore
Generale presso la Corte di Appello di Bologna, nonchè gli imputati AV, m t
UL, AN, AM, SU, LM e ZI, e, per le parti civili, l'Avvocatura dello Stato, nell'interesse della Presidenza del Consiglio
la Regione Emilia-Romagna, ildei INistri e del INistero dell'Interno,
Comune di Bologna, nonchè NE PA, AL BE e OF NN.
I ricorsi venivano assegnati alle Sezioni unite in considerazione della delicatezza e rilevanza delle questioni prospettate, e, soprattutto, per la ravvisata opportuni-
tà di dirimere quel contrasto giurisprudenziale che si era delineato subito dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale in relazione all'interpretazione del 2° comma dell'art. 192, norma applicabile anche al procedimento in esame, in base a quanto prescritto dall'art. 245 comma 2°
lett. B) delle norme transitorie.
E le Sezioni Unite-con sentenza del 12.2.1992, dopo aver disatteso alcune ecce-
zioni di carattere procedurale prospettate dai ricorrenti, rigettava i ricorsi del pubblico ministero in relazione alle statuizioni adottate dalla Corte di Assise di 26
Appello di Bologna per il reato di cui all'art. 270 bis c.p., rendendo così defi-
nitiva l'assoluzione di tutti gli imputati da tale reato.
Quindi, risolvendo il problema principale per la cui soluzione era stato sollecita- to il loro intervento, le Sezioni Unite riaffermavano il principio secondo il quale una corretta applicazione del secondo comma dell'art. 199 c.p.p. com-
porta l'obbligatorietà dell'esame complessivo delle risultanze acquisite e stabilivano che il doveroso apprezzamento unitario degli indizi presuppo-
neta preventiva valutazione analitica di ciascuno di essi, per saggiare la valenza qualitativa.
Rilevavano altresì che la sentenza impugnata a tale criterio metodologico,
nella valutazione dei vari indizi, non si era attenuta, ma utilizzando intuizioni congetturali e soggettive supposizioni, aveva screditato la valenza probatoria di ciascun indizio, compiendo un esame frammentario ed incompleto degli ele-
menti acquisiti
Le Sezioni Unite giudicavano immotivate la assoluzioni di NI, AN e
CC dal reato di partecipazione a banda armata, e, conseguentemente,
ritenevano necessario un rinnovato esame dei rapporti intercorsi tra CC
ed il gruppo dei terroristi veneti, diretto da NI, e, quanto a quest'ultimo ed a AN, altrettanto necessario era verificare se la collaborazione offerta a
LE AN era stata episodica, occasionale, o riferibile ad autonome iniziative dei singoli componenti, ovvero permanente, perchè funzionale alla realizzazione della stessa strategia terroristica. 27
Per quanto, invece, riguardava i ricorsi che gli imputati avevano presentato in relazione alla condanna per quello stesso reato, le Sezioni Unite accoglievano solo uno dei motivi dedetti, quello con il quale AV, UL, AN c
AM avevano denunciato la mancata applicazione dell'art. 90 del codice di procedura penale del 1930 in relazione alle precedenti condanne che gli stessi imputati avevano riportato per la stessa imputazione prevista dall'art. 306
c.p.: osservavano a tal proposito le Sezioni Unite che poter stabilire, in con- I
creto, se quelle definitive condanne avevano avuto ad oggetto l' appartenenza degli imputati ad una stessa, identica organizzazione, bisognava verificare, alla luce dell'attività realizzata e programmata, se il fatto contestato era identico a quello già giudicato, e tale accertamento non poteva che essere effettuato dal giudice di rinvio.
Quanto invece, alla posizione di LI, la Corte ne rendeva definitiva l'
assoluzione e la stessa statuizione adottava, quanto al AN, in relazione all'accusa di partecipazione alla strage, rigettando i ricorsi del pubblico mini-
stero e delle parti civili.
La Suprema Corte accoglieva, infine, i ricorsi del pubblico ministero e delle parti civili in relazione all'assoluzione di AN, AM, CC e
NI dal reato di strage e dalle altre imputazioni conseguenti all'esecuzione di .
quel delitto. La Corte, dopo aver rilevato che nessuna efficacia condizionante o pregiudizia le poteva essere riconosciuta all'appartenenza degli imputati alla banda armata rispetto all'accertamento delle responsabilità individuali per 28
la strage, censurava la riduttiva e frammentaria analisi degli indizi acquisiti a carico dei quattro imputati, compiuta dalla sentenza annullata, indicando, per ciascuno di essi, quali fonti probatorie erano state trascurate, o quali aspetti dei fatti o delle circostanze accertate erano stati valutati in maniera incompleta o illogica.
Pertanto, la Suprema Corte devolveva al giudice di rinvio altra sezione della Corte di Assise di Appello di Bologna - il compito di una rinnovata analisi di tutte le risultanze acquisite, in modo che, evitate le congetture e le supposizioni, il quadro indiziario acquisito non subisse gli effetti negativi di una riduttiva ricostruzione storica o di una frammentaria valutazione.
Analoga decisione le Sezioni Unite adottavano per LL e ZI, in
relazione all'assoluzione di entrambi dal delitto di calunnia, che veniva giudicata immotivata. Osservavano in particolare le Sezioni Unite che la condotta attribuita dall'accusa agli imputati andava esaminata nel contesto della comples-
sa attività di "depistaggio" che era stata realizzata dai servizi di sicurezza,
senza trascurare il ruolo che entrambi avevano avuto, LL, quale capo della loggia massonica, e ZI, quale attivo collaboratore del direttore generale
.
* del “Sismi”, nella predisposizione di una identica strategia, che poteva, in :
ipotesi, evocare l'esistenza di un unico, prestabilito programma, culminato nella collocazione di quella valigia sul treno Taranto-Milano.
Le Sezioni Unite, invece, rigettavano i ricorsi di SU e LM, ren- dendo così definitiva la condanna di entrambi per il reato di calumnia, ed 1
29
accoglievano il ricorso del pubblico ministero limitatamente all'esclusione dell'aggravante prevista dall'art. 1 della Legge 6 febbraio 1980 n. 15: rilevava a tal proposito la Corte che la condotta realizzata dagli imputati andava ricsami-
nata alla luce di tutte le risultanze acquisite, non esistendo alcuna astratta in-
compatibilità tra il perseguimento di una finalità eversiva o terroristica sia
rispetto all'assoluzione degli imputati dal reato previsto dall'art. 270 bis c.p., che rispetto allo scopo egoistico, cioè ai motivi di lucro perseguiti da
LM e SU, e resi manifesti ed incontestabili dalla loro condanna per
.
8
il reato di peculato.
Il giudizio di rinvio, disposto dalla Corte di Cassazione, si concludeva dinanzi alla prima sezione della Corte di Assise di Appello di Bologna il 16.5.1994.
4
La Corte, recuperata in tutta la sua analitica ricostruzione, la genesi e lo svi-
.
luppo dei movimenti eversivi gravitanti nell'area politica della destra, effettuata dal primo giudice, riesaminava le risultanze acquisite, integrandole con i pur modesti risultati ottenuti attraverso la disposta rinnovazione parziale del di-
battimento, e giudicava sufficienti gli indizi concernenti l'attribuibilità della strage e dei reati a questa connessi a AN, AM e CC,
confermando la loro condanna all'ergastolo. Assolveva, invece, per non aver commesso il fatto, dalle stesse imputazioni ed anche dal reato previsto dall'art. 306 c.p., IM NI, e con la stessa formula, OB Rina-
mi, dalla residua accusa di partecipazione alla banda armata. 30
Riteneva il giudice di rinvio insufficienti le prove in relazione alla supposta esistenza di uno stabile collegamento tra il gruppo romano diretto dal FI
AN e quello veneto facente capo a NI, giacchè i contributi da quest'ultimo offerti alla realizzazione di alcune imprese criminali organizzate dal gruppo romano (l'evasione di NC e la fuga di RA ED dal
Comune in cui era obbligato a soggiornare) erano stati occasionali, non rive-
latori di una identica e costante strategia terroristica.
Inoltre, l'avvenuta assoluzione di IM NI dal reato di detenzio- ne e porto di esplosivo, nel processo conclusosi presso la Corte di Assise di
Roma il 28 maggio 1990, e l'analogo esito che avevano avuto, in istruttoria, gli altri due processi, esauritisi dinanzi ai giudici istruttori di SO e di Venezia,
processi concernenti la partecipazione di NI ad alcuni attentati di-
namitardi, e la disponibilità di residuati bellici nei pressi del lago di Garda,
precludevano l'utilizzazione di quelle accuse per accreditare l'ipotesi di una possibile disponibilità di rileAN quantitativi di T4, cioè di quel potente esplosivo utilizzato nella strage di Bologna:
· La Corte di Bologna rilevava altresì che quei processi erano stati instaurati sulla base delle dichiarazioni rese da alcuni appartenenti a "Terza Posizione",
e cioè da OL, EA e RE, ma quelle accuse erano state disattese perchè nessun riscontro era stato acquisito e tale giudizio non poteva che esse-
•
re condiviso, non esistendo alcun riscontro anche in questo processo. 31
Quanto poi, alla ritenuta costituzione, organizzazione e partecipazione alla banda armata, attribuita rispettivamente a AN, AM, AV e Giu-
liani, accusa che dopo l'intervenuta decisione delle Sezioni Unite, non poteva più essere rimessa in discussione, la Corte di Assise di Appello di Bologna
escludeva la possibilità di applicare l'art. 90 c.p.p., osservando che per
糖
quanto riguardava AN e AM la condanna definitiva riguardava la partecipazione ad una vasta organizzazione, che pur avendo operato nello
.
3
stesso periodo di tempo, nulla aveva a che vedere con il ristretto nucleo opera-
tivo, creato da LE AN per attuare quella strategia nell'ambito della quale era stata realizzata la strage del 2 agosto 1980.
In relazione, poi, alle diverse posizioni di AV e UL, il giudice di rinvio osservava che le loro precedenti condanne, risalenti per il primo al 17 giugno
1988, e per il secondo al 9 giugno 1989, avevano avuto ad oggetto fatti comple-
tamente diversi, neppure sovrapponibili dal punto di vista cronologico: per-
tanto, nei loro confronti venivano confermate le pene così come determinate dalla sentenza del 18 luglio 1990.
Con la stessa sentenza la Corte di Assise di Appello di Bologna confermava la condanna di LL e ZI ad anni dieci di reclusione ciascuno per il reato di
-calunnia aggravata dalla finalità di terrorismo, condanna che era stata già pro-
nunciata dal primo giudice c, quanto a LM e SU, ritenuta anche nei loro confronti l'aggravante prevista dall'art. I della Legge 6 febbraio 1980
n. 15, e confermata la già ravvisata continuazione con i reati già giudicati dalla
Corte di Assise di Roma, determinava per entrambi in anni quattro e mesi sei di 32
reclusione l'aumento di pena per la ravvisata continuazione, ferma restando come pena-base per il reato più grave, quella stabilita dalla sentenza irrevo-
cabile di condanna per il reato di peculato.
Secondo il giudice di rinvio tutta l'operazione di depistaggio, ideata ed
-
attuata, con diversi contributi, dai quattro imputati, conteneva anche l'annuncio della reiterazione di altri attentati dinamitardi su convogli e strutture ferroviarie, e si inseriva, a pieno titolo, in quella nuova strategia terroristica ma- I
nifestatasi attraverso la realizzazione della strage del 2 agosto 1980, sicchè
andava ravvisata quales specifica aggravante che il giudice d'appello aveva immotivatamente escluso.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati
AN, AM, CC, NI, SU, LM, LL, ZI
$
za, AV e UL, formulando diversi rilievi in ordine alle statuizioni contenute nella impugnata sentenza, nonchè il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna ed alcune delle costituite parti civili, e preci-
samente: il Comune di Bologna, la società delle Ferrovie dello Stato, nonchè, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri ed il INistero dell'Interno.
•Sia il pubblico ministero che le parti civili ricorrenti hanno, e con diversi motivi,
censurato l'impugnata sentenza in relazione alle assoluzioni di IM
NI e di OB AN dai reati ad essi ascritti 33
Motivi aggiunti e memorie illustrative dei motivi dedotti sono stati presen-
tati dai difensori di TO ZI, IO CC, LE AN
e ES AM.
In data 3 aprile 1995 il difensore della parte civile ricorrente, il Comune di
Bologna, chiedeva che i ricorsi venissero decisi dalle Sezioni Unite, perchè
era opportuno che a tale Collegio fosse rimesso il compito di verificare se ed in quale misura la sentenza impugnata si era attenuta ai principi di diritto enunciati nella precedente sentenza di annullamento pronunciata dalla stessa
Corte; inoltre, la complessità e la rilevanza delle questioni trattate rendeva-
no auspicabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, per assicurare la massima garanzia giurisdizionale consentita dall'ordinamento processuale.
Con decreto in data 5 luglio 1995, il Primo Presidente della Corte, acquisito il parere favorevole del Presidente della quinta sezione penale alla quale i ricorsi erano stati originariamente assegnati, in applicazione dell'art. 530 del codice di procedura penale del 1930, e, quindi, avvalendosi della facoltà discrezio-
nale prevista da quella norma, attribuiva la decisione dei ricorsi alle Sezioni
Unite.
Con nota del 26 maggio 1995 il Presidente della Corte di Assise di Appello di
Bologna segnalava, ai fini di una possibile correzione, che alla pagina. 459 della sentenza del 16.5.1994 risultavano mancanti le prime due righe del testo: la registrazione contenuta nel supporto magnetico, a causa di una mate-
riale omissione, non era stata integralmente stampata, sicchè dalla motivazione 34
della sentenza erano scomparse alcune espressioni che riguardavano l'applicazione della pena per gli imputati LM e SU.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente la Corte che la richiesta di correzione della sentenza impugnata proposta dalla Corte di Assise di Appello di Bologna non é accoglibi-
le.
Non si é in presenza di alcuna delle specifiche ipotesi previste dall'art.538 del codice di procedura penale del 1930, applicabile al procedimento in esame, per-
ché non si tratta di rettificare un errore di diritto contenuto nella motivazione della sentenza, nè di correggere l'erronea denominazione o il calcolo delle pene applicate agli imputati, ma soltanto di inserire nella motivazione della sentenza alcune espressioni che, benchè comprese nella registrazione, non erano-state stampate.
Orbene, rileva la Corte che seppure sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 149 dello stesso codice, in quanto la correzione integrativa richiesta si rivela del tutto superflua.
L'esigua parte mancante dal contenuto della motivazione dell'impugnata senten-
-za non solo non impedisce, ma neppure rende difficile la comprensione delle ragioni per le quali era stato deciso di determinare in quella misura l'aumento 35
della pena, per la ritenuta continuazione, nei confronti degli imputati PI Mu-
sumeci e PE LM: dal contenuto della sentenza, così come esso si presenta, si percepisce, in forma evidente, che quell'aumento, rispetto alla sen-
tenza d'appello che lo aveva fissato in misura diversa, é stato determinato nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art.81 c.p. e per riequilibrare il trattamento puniti-
vo come seguente alle accertate responsabilità, in quanto per uno dei reati sa-
.
2
telliti, e cioé il delitto di calunnia, oggetto del presente giudizio, era stata ritenuta configurabile una circostanza aggravante, quella prevista dall'art. 1 della Legge 6
febbraio 1980 ₪ 15, esclusa dalla precedente sentenza, annullata poi, anche in relazione a questa statuizione, dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte.
Passando all'esame dei proposti ricorsi, rileva innanzi tutto la Corte che il ricor-
so presentato da IM NI é inammissibile, perchè improponibile,
per difetto di interesse.
L'assoluzione dell'imputato da tutte le imputazioni a lui contestate - dalla costi-
tuzione della banda armata alla partecipazione alla strage del 2 agosto 1980, ed ai reati a questa connessi, - é stata pronunciata ai sensi del secondo comma "
dell'art.530 del nuovo codice di procedura penale, avendo il giudice di rinvio giudicato insufficienti le prove acquisite in relazione a tutte le su indicate accu-
se.
Non v'é dubbio, quindi, che se il giudice di rinvio non fosse stato obbligato, in
÷
virtù di quanto disposto dall'art.254 del Decreto Legislativo del 28 luglio 1989
n.241, all'immediata applicazione dell'art.530 del nuovo codice, l'assoluzione di
LAAAAAAA 4592939479HAHI 36
IM NI sarebbe stata pronunciata con la formula dubitativa con-
sentita dall'art.479 del codice abrogato. Ma, una volta abolita la formula di asso-
luzione per "insufficienza di prove" ed equiparata quella ampiamente liberatoria,
"per non aver commesso il fatto”, alle ipotesi in cui la prova che il fatto sussista o che l'imputato l'abbia commesso sia soltanto insufficiente o contraddittoria, la decisione adottata, qualunque sia il presupposto che l'abbia determinata, priva il destinatario di ogni concreto ed apprezzabile interesse al conseguimento di una più favorevole sentenza: la conclusiva statuizione in essa contenuta non può
essere modificata, quale che sia il giudizio esprimibile sulla prova della respon-
sabilità dell'accusato, e cioè sia che sia stata acquisita la prova positiva della sua innocenza, sia che la prova della sua responsabilità si sia rivelata soltanto insuf-
ficiente.
Con ciò non si intende affatto affermare, come, peraltro, era già stato precisato in una delle prime decisioni che questa Corte assunse in relazione a tale proble-
Ima (cf.Sez.V - 9 gennaio 1990 ric. Rabito), che l'interesse alla impugnazione debba essere confinato nell'area dei soli pregiudizi penali deriAN dal provve dimento giurisdizionale, ma, contrariamente a quanto sostenuto dall'imputato ricorrente, neppure si può concepire l'interesse all'impugnazione come un'aspirazione soggettiva al conseguimento di una pronuncia dalla cui motiva-
zione siano rimosse tutte quelle parti che possono essere ritenute pregiudizievoli,
perchè esplicative di imma perplessità sull'innocenza dell'accusato. 37
L'impugnazione, anche in base alle sopravvenute disposizioni normative, si configura pur sempre come un rimedio a disposizione della parte per la tutela di posizioni soggettive giuridicamente rileAN, e non già di meri interessi di fatto,
non apprezzabili dall'ordinamento giuridico, com'è già stato precisato da queste
Sezioni Unite in una non remota decisione (cf. Sentenza 16.3.1994 ric.Rusconi).
Del resto, l'interesse al risultato del giudizio sulla impugnazione non può essere diverso dall'interesse alla impugnazione, come condizione essenziale della sua ammissibilità, giacchè ciò che viene ad essere il punto di riferimento dell'interesse é è rimane sempre la pronuncia del giudice come risultato al quale tende l'iniziativa processuale assunta con l'impugnazione.
Peraltro, é da rilevare che negli stessi termini, sia pure in via del tutto incidenta-
le, si sono già pronunciate anche le Sezioni Unite della Corte (cf. Sentenza del 3
febbraio 1990, ric.Saviano), dopo aver preso atto che il nuovo codice equipara l'insufficienza della prova alla sua mancanza e che, già sulla base della giuri-
sprudenza del codice del 1930, un'impugnazione che investiva la sola motiva-
zionedi una sentenza, senza alcuma conseguenza sul dispositivo, non poteva che essere inammissibile.
E siffatta conclusione dev'essere, in questa sede, condivisa, non foss'altro per-
chè se si dovesse ritenere ammissibile un ricorso che, senza incidere sul disposi-
•
tivo di una sentenza, si limitasse, come nel caso in esame, a contestare la moti-
vazione, si finirebbe con il riprodurre quella differenza tra prova carente e prova insufficiente, differenza che il nuovo codice ha voluto espressamente sopprime- 38
re, nella maturata consapevolezza che sia la totale mancanza della prova che la sua incompletezza o contraddittorietà sono tutte incapaci di conferire certezza al convincimento di colpevolezza, e, quindi, inidonee a superare quella presunzio-
ne di innocenza che rappresenta un'irrinunciabile conquista del nostro ordina-
namento.
Sono, invece, inaccoglibili, perchè infondati, i ricorsi che il Procuratore Genera- E
le presso la Corte di Appello di Bologna e le parti civili, l'Avvocatura dello Stato
per la Presidenza del Consiglio dei INistri ed il INistero dell'Interno, nonchè
il Comune di Bologna e la società delle Ferrovie dello Stato hanno presentato nei confronti di IM NI e OB AN, assolti entrambi da tutti i
1
.
reati ad essi ascritti.
Tutti i ricorrenti, sia pure con diverse argomentazioni, hanno denunciato la man-
canza di motivazione e la manifesta illogicità dell'impugnata sentenza, nonchè
l'erronea applicazione dell'art. 192 -2° comma c.p.p., sostenendo che il giudice di rinvio, nell'esaminare le posizioni dei due imputati, ha omesso di compiere una valutazione globale dei gravi indizi acquisiti, dopo aver effettuato una ridut-
tiva analisi, sottraendo alla loro rilevanza probatoria alcune, decisive circostan-
ze.
In particolare l'Avvocatura dello Stato ha rilevato che la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto preclusa l'utilizzazione processuale di alcune rileAN
dichiarazioni rese da EA, OL e RE in altri procedimenti penali nei 39
quali, costoro, a vario titolo, erano stati coinvolti, e solo perché tali procedimenti si erano conclusi con il proscioglimento di IM NI.
Tutti i ricorrenti hanno inoltre evidenziato che la sentenza impugnata sarebbe incorsa nello stesso errore metodologico che la Corte di Cassazione, a Sezioni
Unite, aveva individuato e censurato in relazione alla sentenza pronunciata a conclusione del giudizio di appello, e cioè quello di condizionare, attraverso una sorta di automatismo, la partecipazione alla strage del 2 agosto 1980
all'appartenenza alla banda armata organizzata e diretta da LE AN, e da tale errata premessa era conseguita un'analisi incompleta e frammentaria delle risultanze acquisite. Secondo i ricorrenti, si era omesso di considerare che il collegamento del gruppo veneto, diretto da NI e del quale faceva parte
AN, e quello romano al quale era preposto, con analoghe funzioni direttive,
LE AN, era desumibile dai rapporti intersoggettivi tra i due imputati e coloro che al gruppo romano avevano aderito, ed era confermato dall'identità
oggettiva del programma perseguito dalle due organizzazioni, programma che era stato anche realizzato in attuazione di una stessa, complessa strategia terro-
ristica.
Alla riduttiva valutazione delle risultanze probatorie da parte del giudice di rin-
vio, secondo i ricorrenti, aveva contribuito una incompleta ed imprecisa rico-
struzione del contenuto delle rivelazioni che OB AN, fedele seguace di
IM NI, aveva fatto, in un momento di sconforto, a OR Presi-
lio, in relazione ad un attentato che era stato predisposto per l'agosto del 1980: 40
una volta depauperata tale circostanza della sua intrenseca rilevanza probatona,
gli altri concorrenti indizi avevano subito i negativi effetti di quella erronea valu-
tazione, perchè dissociati dal contesto di quella realtà anticipata da AN a
OR IO e da questi rivelata agli inquirenti.
Pertanto, il giudizio conclusivo espresso sulla insufficienza della prova era il risultato di un'incompleta analisi delle risultanze acquisite, incompletezza che per interferire negativamente sulla verifica della loro oggettiva con- aveva finito vergenza verso l'accertamento delle responsabilità dei due imputati. F
Osserva la Corte che nessuno dei su esposti rilievi può essere condiviso.
L'impugnata sentenza, nell'analizzare l'intrinseca valenza probatoria di ciascun indizio, si é attenuta ai criteri metodologici che la Corte di Cassazione, a Sezioni
Unite, aveva specificatamente indicato: dalla completa ricostruzione delle cir-
costanze rileAN ai fini della indagine, compiuta sulla base delle risultanze acquisite, il giudice di rinvio é passato all'analisi della valenza probatoria di ciascun indizio, e, una volta compiuta la verifica del loro possibile collegamento unitario, ha indicato, e con rigore logico, quali erano le ragioni giustificatrici della decisione adottata.
E' opportuno ricordare che il quadro indiziario prospettato dall'accusa e recepito dalla sentenza del primo giudice, una volta ricostruito il ruolo assunto da Mas-
similiano NI nella direzione strategica del gruppo veneto, si riduceva a due,
་་
essenziali vicende: 41
a) l'anticipazione della strage da parte di AN e l'invito che NI aveva rivolto a AN OG, perchè lasciasse Bologna prima del 2 agosto 1980;
b) la disponibilità di quel micidiale esplosivo, il T4, sicuramente utilizzato nella strage di Bologna.
Su entrambi i filoni di indagine la Corte di Bologna non é incorsa in alcuna omissione, nè in alcuno degli errori metodologici denunciati.
Il giudice di rinvio, ripercorse tutte le vicende che si svilupparono dopo che
OR IO aveva avuto quel colloquio con il magistrato di sorveglianza e nel corso del quale aveva rivelato le confidenze che gli erano state fatte da un altro detenuto, da lui stesso poi indicato nella persona di OB AN, ha dato atto che quelle dichiarazioni avevano una notevole rilevanza probatoria ed un alto grado di attendibilità. Nella sentenza impugnata sono state tenute presenti le seguenti circostanze:
a) AN, accusato di far parte dei NAR, era stato rinchiuso nel carcere di
Padova, ov'era anche detenuto, in espiazione di pena per reati comuni, OR
IO;
b) la misura del temporaneo isolamento del AN aveva esaurito i suoi effetti prima del periodo indicato da OR IO-come quello nel quale quelle con-
*fidenze erano state a lui fatte;
c) queste confidenze erano state fatte in un periodo in cui AN sicuramente versava in uno stato di profondo disagio psicologico, perchè gli era stata negata 42
tak la libertà provvisoria, sicchè non arbitrario era il ritenere, come già aveva pro-
spettato il primo giudice, che AN, deluso nelle sue aspettative, più volte ma-
nifestate ai compagni di cella con fiduciosa convinzione, si fosse abbandonato a quelle rivelazioni nei confronti di chi, in quel momento, poteva apparire un affi-
dabile e premuroso interlocutore;
d) i rapporti di amicizia esistenti tra AN e OR IO, rapporti ai quali aveva contribuito, in maniera determinante, l'accertata frequentazione, da parte di entrambi della medesima sezione del M.S.L. di Padova, giustificavano la ge-
nesi, i motivi ed il contenuto di quel colloquio;
e) la ricognizione personale effettuata il 3 settembre 1980, pur dopo alcune resi-
stenze, aveva avuto esito positivo, perchè OR IO aveva riconosciuto nel
AN l'autore materiale delle rivelazioni fatte al magistrato di sorveglianza e poi confermate al pubblico ministero;
f) la stessa aggressione subita in carcere da OR IO, nel novembre del
1980, ad opera di sconosciuti, accreditava, per il periodo e per il modo in cui era avvenuta, l'ipotesi di una reazione punitiva per l'incauta divulgazione di quelle notizie.
Orbene, su tutti questi aspetti, riguardanti la genesi delle rivelazioni fatte da
OR IO, la sentenza impugnata ha compiuto una diligente analisi: é
pervenuta alla conclusione che se vero era che OR IO era entrato in questo processo sotto la "peggior luce immaginabile", essendo incontestabile che quelle dichiarazioni erano state fatte con il dichiarato proposito di ottenere i 43
vantaggi personali, doveva altrettanto convenirsi che esse avevano avuto appa-
ganti ed affidabili riscontri, e, primo fra tutti, il fatto che quelle rivelazioni, con le quali si preannunciava un attentato così grave da far “parlare tutte le prime pagine di tutti i giornali" erano state fatte prima del 2 agosto 1980.
Tutti i ricorrenti, pur attribuendo alla sentenza impugnata omissioni e riduttive analisi in relazione a quelle dichiarazioni, non solo non hanno individuato aspetti diversi da quelli su indicati ed esaminati dal giudice di rinvio, ma neppure hanno considerato che alle dichiarazioni di OR IO si é data quella valenza probatoria che la stessa accusa proponeva nelle sue più ampie dimensioni: il preannuncio della strage da un appartenente ai N.A.R., collaboratore di Massi-
miliano NI
Alle stesse conclusioni la Corte di Assise di Appello di Bologna é pervenuta in relazione alle confidenze che AN OG - una collaboratrice di Massimili-
ano NI nella riorganizzazione di un gruppo eversivo aveva fatto a Mauro
NS e PA TR;
in relazione al premuroso interesse con il quale
NI aveva esortato la donna ad allontanarsi da Bologna il 2 agosto del 1980,
perchè "stava per succedere qualcosa di grosso".
Anche in relazione a tale episodio il giudice di rinvio ha riconosciuto come l'analisi che ne aveva fatto la sentenza conclusiva del primo giudizio erano pie-
namente condivisibili, tanto più che il quadro che si era delineato in relazione ai rapporti tra NI e OG dimostrava la comune militanza nello stesso mo- 44
vimento eversivo, sicchè giustificata era la preoccupazione di NI di attivarsi perchè la OG si allontanasse da Bologna prima di quel giorno.
Sia il preannuncio, da parte del AN, dell'evento terroristico di straordinaria gravità che si sarebbe dovuto verificare nell'agosto del 1980, che l'avvertimento dato da NI alla OG, lungi dall'essere stati riduttivamente valorizzati dal giudice di rinvio, sono stati entrambi definiti come episodi esplicativi di una
"gravissima" valenza indiziaria
Ma la sentenza impugnata, pur riconoscendo tale realtà, ha dovuto prendere atto che sia le dichiarazioni di OR IO, che quelle rese da NS e Strop-
piana, proponevano un'identica conclusione e cioè che sia NI che Rimani
sapevano quello che sarebbe potuto accadere a Bologna, il 2 agosto del 1980.
Ma tale conoscenza é stata giudicata insufficiente per la formazione di un con- vincimento di certezza sulla partecipazione di entrambi gli imputati all'esecuzione o alla preparazione della strage, per il semplice fatto che nessun altro elemento era stato acquisito per dimostrare che quella conoscenza era sin-
tomatica, in via esclusiva, della loro partecipazione a quel delitto.
siffatta conclusione, per essere corretta espressione del libero convincimento del giudice, non é in questa sede censurabile.
Non é neppure esatto che il giudice di rinvio si sia sottratto all'onere di verifica-
la valenza probatoria delle dichiarazioni che AR ZI aveva fatto a
TE IC nel carcere di Rimini, allorquando, riferendosi alla strage pumai avvenuta, aveva criticato LE AN e IM NI, per 45
avere entrambi “scelto dei ragazzini, inesperti", per l'esecuzione di quel delitto,
ed alla cui preparazione non era stato estraneo PA LI.
In relazione a tale episodio la sentenza impugnata ha doverosamente evidenziato che la valenza probatoria andava riconosciuta solo dopo un'accurata analisi del contenuto complessivo di quelle dichiarazioni: e tale precisazione non può che essere giudicata conseguente ad una corretta applicazione del secondo comma dell'art. 192 c.p.p., giacchè é l'analisi dell'indizio il presupposto necessario per la riconoscibilità di una possibile valenza probatoria.
Una volta delineato tale corretto metodo d'indagine, la Corte di Assise di Appel-
lo di Bologna ha rilevato che le informazioni date da BO a IC e da quest'ultimo divulgate, erano approssimative e generiche: non si diceva quali erano stati i “ragazzini" impiegati per la materiale esecuzione del delitto, e quanto all'esplosivo utilizzato, BO aveva parlato di una fornitura provenien-
te dalla Svizzera, senza dare, anche in ordine a tale circostanza, alcuna concreta indicazione, suscettibile di un possibile approfondimento probatorio.
:
Secondo il giudice di rinvio, il riferimento a NI, quale uno di coloro che quella strage avevano voluto e preparato, poteva essere stato fatto.a titolo esemplificativo, ma non esprimeva che congetture e supposizioni: e non v'é
dubbio che il personale.convincimento di BO, privo delle ragioni sulle quali tra fondato, non poteva avere alcuna valenza indiziante.
Discende dalla su esposta premessa l'assoluta irrilevanza della censura specifica-
tamente proposta dall'Avvocatura dello Stato in relazione alla mancata acquisi- 46
zione del verbale contenente l'interrogatorio reso da AR BO il
282.1994 nel corso di un diverso processo penale, documento prodotto dal pubblico mmistero e dalla Corte restituito dopo la reiezione della richiesta di innovazione del dibattimento. Secondo la parte ricorrente, quella ordinanza della Corte bolognese. pronunciata il 17.3.1994, avrebbe sottratto al Collegio il sindacato di legittimità sulla correttezza della decisione assunta, perchè avrebbe precluse la possibilità di verificare se il documento offerto dal pubblico ministe-
ro era rilevante ai fini della decisione.
I rilievo non é condivisibile.
Il sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare in relazione alla correttez-
za della motivazione di un'ordinanza pronunciata in relazione ad una richiesta di immovazione del dibattimento non può mai essere esercitato sulla concreta rile-
vanza dell'ano o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato.
E appena il caso di ricordare inoltre, che l'art.544 del codice del 1930, a diffe-
raza di quanto disposto dall'art.627 comma 2° del nuovo codice, non prevedeva la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di rinvio sulla base della semplice richiesta delle parti, sicchè al fine di stabilire se quella richiesta accoglibile o meno non esisteva, nei confronti della Corte di Bologna, alcun limite riduttivo dell'ampia sua facoltà discrezionale;
e tale facoltà risulta corret-
mente esercitata, una volta esplicitate le ragioni per le quali era giudicata su-
perfins l'acquisizione di nuove prove. 47
La mancata acquisizione di quel verbale, nel caso in esame, non preclude affatto la verifica formale della legittimità del provvedimento adottato, in quanto il giudice di rinvio, anche nella sentenza impugnata, non ha messo in dubbio che
BO avesse fatto a IC quel commento sulla strage di Bologna, sicchè
la superfluità di acquisire una conferma parziale o totale da parte di chi aveva formulato quegli apprezzamenti su NI, ai fini dell'analisi della valenza in-
diziaria dello stesso episodio, emerge oltre che dal contenuto della contestata I
ordinanza e dell'impugnata sentenza, dalla stessa formulazione della censura: la stessa parte ricorrente a quell'interrogatorio non attribuisce altra efficacia se non quella di accreditare una circostanza ritenuta pacifica dal giudice di rinvio, e cioè che effettivamente BO aveva fatto quel commento sulla strage, cosi come da IC riferito.
Per quanto, invece riguarda il secondo elemento sul quale era fondata l'accusa di partecipazione di IM NI alla strage, e cioè l'attribuita disponibili-
tà dell'esplosivo, il giudice di rinvio, dopo una rinnovata analisi delle risultanze
"probatorie disponibili, analisi effettuata secondo i criteri metodologici indicati dalle Sezioni Unite di questa Corte, é pervenuto alle stesse conclusioni incerte che erano state affermate, immotivatamente, nella sentenza conclusiva del giudi-
ce di appello. Ma esse si sottraggono a tutte le dedotte censure. 48
La sentenza impugnata ha dato atto come, sulla base di tutti gli elementi tecnici eseguiti, fosse incontestabile che nella composizione dell'ordigno fatto esplode-
re nella sala di attesa della stazione di Bologna il 2 agosto 1980 era compreso il
T4, cioè quel micidiale componente che, per il suo elevato potere devastante, già
collaudato durante l'ultimo conflitto mondiale, aveva determinato quegli effetti così imponenti e drammatici.
Tale realtà era peraltro emersa dai primi accertamenti eseguiti dopo la strage ed era stata confermata dall'esito della perizia che era stata disposta dalla Corte di
Assise di Appello di Bologna nel corso del giudizio di appello, una volta av-
vertita la necessità di verificare in quale rapporto percentuale il T4 aveva contri-
buito alla composizione del micidiale ordigno. Non avendo dato, quest'ultimo accertamento, apprezzabili risultati di certezza, il giudice di rinvio ne ha tratto la conseguenza che era lecito affermare che il T4 era stato sicuramente aggiunto al tritolo nella preparazione dell'ordigno, per accrescerne la potenza devastante.
Ma, venuta meno la possibilità di verificare l'effettiva quantità di T4 usata in quella occasione, Veniva a mancare un aspetto qualificante della valenza indi-
ziaria che scaturiva dall'attribuzione a NI di una illimitata disponibilità di quel particolare tipo di esplosivo, estraibile da residuati bellici. Ed il giudice di vio non ha potuto far altro che prendere atto dei risultati ai quali quella speci-
fica indagine era pervenuta, rilevando altresì che dalle risultanze acquisite era
“emerso come l'uso di modeste quantità di quell'esplosivo in altri attentati terro-
ristici, attribuiti a soggetti che non facevano parte del gruppo veneto, diretto da
I 49
NI, non consentiva di affemare, ed in termini di rassicurante certezza, che soltanto NI avesse la concreta possibilità di disporre di quell'esplosivo: al recupero di residuati bellici, per quella specifica finalità, risultavano essersi dedicati, e con successo, anche soggetti diversi, appartenenti ad altri gruppi della destra eversiva.
Così ridimensionata, attraverso un'approfondita verifica delle risultanze proba-
toric acquisite, l'intrinseca valenza probatoria di quell'indizio, la sentenza impu- t gnata ha altresì considerato che le fonti dalle quali era scaturita l'accusa, a cari-
co di NI, di avere utilizzato anche in altri attentati quell'esplosivo, non ave-
vano ottenuto il riconoscimento della loro completa affidabilità: EA e CA
re avevano, infatti, attribuito a NI, nel corso di altri procedimenti penali, la messa a disposizione di quel particolare tipo di esplosivo per l'esecuzione di alcuni attentati verificatisi a Roma nel 1978 e nel 1979 e, a sua volta OL,
dissociatosi dall'organizzazione della quale aveva fatto parte, aveva indicato lo stesso imputato come il custode di un vero e proprio deposito di residuati bellici nascosto nel Lago di Garda.
Senonchè, quanto agli attentati romani, il relativo processo instaurato a carico di
NI sulla base di quelle specifiche accuse, si era concluso con una sentenza definitiva di assoluzione per non aver commesso il fatto, sentenza pronunciata dalla Corte di Assise di Appello di Roma e poi confermata dalla Corte di Cassa-·
zione il 12 ottobre 1993. 50
Analoga sorte avevano avuto gli altri due procedimenti, riguardanti, il primo,
l'attentato all'onle Tina EL, verificatosi 1'8 marzo 1980, ed il secondo la disponibilità di residuati bellici nel Lago di Garda, entrambi esauritisi nella fase istruttoria, dinanzi ai giudici istruttori di SO e Venezia, con una declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per non aver commesso il fatto.
Orbene, sia il Procuratore Generale ricorrente che tutte le parti civili che hanno impugnato la sentenza della Corte di Assise di Appello di Bologna del 16 mag-
gio 1994, hanno censurato le conclusioni alle quali questa sentenza era pervenu-
ta, rilevando che erroneamente il giudice di rinvio aveva ritenuto preclusa da quelle precedenti sentenze l'analisi e la verifica delle specifiche accuse di
EA, RE e OL avevano formulato a carico di IM NI e dalle quali emergeva quella circostanza rilevante ai fini della prova della respon-
sabilità dello stesso imputato e del AN per la strage del 2 agosto 1980, e cioè
la disponibilità di rileAN quantitativi di residuati bellici dai quali era agevole ricavare il T4. Secondo i ricorrenti, la preclusione processuale del giudicato non poteva essere confusa con la rivalutazione delle risultanze probatorie acquisite nei procedimenti ormai conclusisi e che avevano avuto oggetto reati diversi ri-
spetto a quelli nei quali era coinvolto NI nel presente processo.
Osserva la Corte che il rilievo dedotto dai ricorrenti é, nelle sue linee generali,
pienamente condivisibile..
La possibilità di assumere, come elemento di giudizio autonomo, circostanze di fatto raccoltè nel corso di altri procedimenti penali, pur àllorquando questi si 1
50 51
sono conclusi con sentenze irrevocabili di assoluzione, non può essere negata,
perchè la preclusione del giudizio impedisce soltanto l'esercizio dell'azione penale per il fatto-reato che di quel giudicato ha formato oggetto, ma nulla ha a che vedere con la possibilità di una rinnovata valutazione delle risultanze proba-
torie acquisite nei processi ormai conclusisi, una volta stabilito che quelle risul-
tanze probatorie possono essere rileAN per l'accertamento di reati diversi da quelli già giudicati.
Del resto il problema, frequentemente riproposto all'attenzione di questa Corte,
é stato sempre in tal senso risolto (cf. Sezione V - 18.10.1985 ric. Pennestri;
Sez
VI 2.10.1986 ric. Piras;
Sez. 2° - 15.7.1980 ric. Spinnato;
Sez. 1° - 8.4.12988
ric. De Angelis, etc.): si é sempre affermato che l'inammissibilità di un secondo giudizio per lo stesso reato non vieta di prendere in considerazione lo stesso fatto storico, o particolari suoi aspetti, per valutarli liberamente ai fini della prova concernente un reato diverso da quello giudicato. Infatti, ciò che diviene irretrat- 1
tabile é la verità legale del fatto-reato, non quello reale del fatto storico.
Ma, se tale soluzione, giuridicamente corretta, non può che essere in questa sede riaffermata, é indubbio che la sentenza impugnata pur dopo aver erroneamente affermato che le precedenti assoluzioni di IM NI "precludevano"
uma diversa valutazione delle risultanze acquisite in quei, diversi processi, in '.
concreto, poi, non si è affatto astenuta dal considerare quelle stesse risultanze processuali che erano state acquisite e valutate in quei processi, riguardanti fatti diversi. Infatti, la Corte di Bologna;
pur dopo aver parlato, impropriamente, di
19 52
irjad.
preclusione, nella stessa sentenza ha avvertito la necessità di precisare che dalle sentenze pronunciate dai giudici istruttori di Venezia e SO nessuna preclu-
sione, in senso tecnico-processuale, scaturiva, e che, quanto alle accuse di
RI e RE, utilizzate nell'unico processo definito con sentenza inrevo-
cabile di assoluzione del NI, le stesse non avevano ottenuto, nè in quel pro-
cesso, riguardante gli attentati compiuti a Roma nel 1978 e nel 1979, nè nel corso del procedimento concernente la strage di Bologna, alcun riscontro.
Inoltre quelle dichiarazioni, nel loro stesso contenuto, manifestavano i limiti della loro, intrinseca inadeguatezza, giacchè esse non esprimevano i risultati di una diretta percezione della realtà, nè la meditata elaborazione di una personale esperienza, ma soltanto la divulgazione di altrui confidenze, mai confermate.
.4
Pertanto, la Corte di Bologna, lungi dall'aver subito gli effetti preclusivi ai quali aveva fatto improprio riferimento, non ha pedissequamente recepito le valuta-
zioni che sulle accuse di OL, EA e RE avevano espresso, sia la
Corte di Assise di Appello di Roma che i giudici istruttori di Venezia e di Trevi-
so, ma ha autonomamente ricostruito il loro contenuto ed ha verificato che trat-
..
tavasi di dichiarazioni "de relato", che nessun riscontro probatorio avevano otte-
nuto.
Ę la valutazione compiuta, per essere conseguente ad una completa ricognizione delle risultanze acquisite, non é più in questa sede sindacabile.
Nè può essere condivisa la censura che gli stessi ricorrenti hanno dedotto sotto il profilo dell'asserita contraddittorietà di motivazione dell'impugnata sentenza: 53
__ non può, infatti, fondatamente contestarsi che se non imponenti quantità di T4
furono aggiunte all'ordigno fatto esplodere alla stazione di Bologna il 2 agosto
1980 e non esiste una prova che smentisca tale ipotesi chiunque avesse im-
-
boccato la strada dell'attuazione di una strategia terroristica, e non solo NI,
sarebbe stato in grado di provvedere alla reperibilità dell'esplosivo.
E' questa la conclusione alla quale é pervenuta l'impugnata sentenza, e non ha certamente a tal fine utilizzato astratte, arbitrarie, o suggestive congetture, ma
$
tenendo conto delle rivelazioni che NO AN aveva fatto agli inqui-
renti, dopo aver manifestato il suo proposito di collaborare con gli stessi per la ricerca della verità. Infatti, NO AN aveva indicato quali erano stati i giovani aderenti ai N.AR che erano riusciti a recuperare, nelle acque di Ponza,
da alcune mine dell'ultima guerra, il T4, sia pure in non rileAN quantità. Per-
tanto, si sottrae alle dedotte censure la sentenza impugnata allorquando rileva che “l'accesso al T4 era un'evenienza aperta ad un numero non ristretto di per-
sone", e che tale circostanza non accresceva, ma disperdeva in un ampio venta-
glio di ipotesi la valenza intrinseca di un indizio che in tanto aveva la súa ragion essere solo in quanto si fosse potuto dimostrare che NI, più di ogni altro appartenente ai gruppi eversivi della destra, operanti in Italia in quel periodo, era.
grado di procurare quel particolare tipo di esplosivo.
Non è neppure condivisibile il rilievo che l'Avvocatura dello Stato, nell'interesse
--
delle parti civili rappresentate, ha formulato nei riguardi dell'impugnata senten-
za, sostenendo che l'assoluzione di NI e AN era conseguente all'omesso 54
esame di alcune risultanze processuali, ed, in particolare, di quanto era stato dichiarato da OR IO, IC, IN, AL, e IO, e di quanto era emerso dalle vicende ZZ e IA
Risulta, invece, dal contenuto della sentenza impugnata che nessuna delle su indicate acquisizioni probatorie é stata ricostruita in maniera imprecisa o in-
completa, ma tutte sono state partecipi del convincimento espresso dal giudice di rinvio, una volta accertato che esse non esprimevano, nel complesso quadro
- indiziario, certezze sulla partecipazione di NI e AN alla strage: da quelle risultanze il giudice di rinvio ha tratto tutto ciò che esse potevano offrire e, cioè,
la riorganizzazione dei gruppi della destra eversiva, la radicalizzazione estrema del programma, i rapporti saltuari tra il gruppo veneto e quello romano, e tutte
-
queste tematiche sono state diffusamente analizzate dall'impugnata sentenza, ma nessuna di esse poteva essere utilizzata per conferire certezza all'accusa di par-
tecipazione alla strage, giacchè quelle rivelazioni e quelle vicende altro non esprimevano che le dimensioni ed il programma del gruppo veneto, al quale i due imputati appartenevano.
Nè può essere riconosciuta una contraddittorietà all'impugnata sentenza per il sol fatto che nei confronti di imputati diversi, e cioè per LE AN e
ES AM, le rivelazioni del colonnello ZZ erano state utilizzate dimostrare la partecipazione alla strage, e non altrettanto era avvenuto per
NI c AN.
!!
. # 3
rilievo non può essere condiviso. Gli accertamenti eseguiti dal colonnello
ZZ proponevano l'esistenza di una riorganizzazione dei vari gruppi eversivi gravitanti nell'area della destra, e, nell'ambito di tale riorganizzazione emergeva che il programma terroristico aveva subito un cambio di qualità.
× Nell'ambito di questo programma si inseriva, a pieno titolo, l'esecuzione della strage di Bologna, ma, mentre nei confronti di NI e AN il quadro indi-
ziario sulla partecipazione alla strage si era in gran parte dissolto nel corso del procedimento, a ben diverse e giustificate conclusioni la sentenza impugnata é 2 1
pervenuta in relazione alle posizioni di LE AN e ES AM,
nei cui confronti i risultati investigativi del colonnello ZZ venivano a coniu-
garsi con la specificità della prova indiziaria, di ben diversa portata.
La diversità non é espressione di una manifesta contraddittorietà, ma é la conse-
guenza di una obiettiva situazione processuale, della quale si é resa fedele inter-
prete la Corte di Assise di Appello di Bologna con la sentenza impugnata.
Non sono neppure condivisibili i rilievi che i ricorrenti hanno dedotto in relazio-
ne all'assoluzione di IM NI e OB AN dal delitto previsto dall'art.306 c.p..
:
Hanno sostenuto i ricorrenti che questa assoluzione era stata motivata come conseguenza automatica della mancata acquisizione di una prova certa sulla partecipazione degli stessi imputati alla strage del 2 agosto 1980, sicchè la sen-
"tenza impugnata aveva finito per trascurare quanto era stato ribadito dalla Corte "
•1 56
di Cassazione, a Sezioni Unite, allorquando, nell'annullare con rinvio la senten-
za emessa a conclusione del giudizio di appello, aveva precisato che nessun rapporto di interdipendenza nccessaria esisteva tra la problematica relativa all'individuazione delle responsabilità personali in ordine alla partecipazione alla strage, e quella che riguardava i nuclei armati, la loro composizione e la loro strategia.
Il rilievo non é fondato.
Deve innanzi tutto precisarsi che le statuizioni assunte dal giudice di rinvio non manifestano affatto quell'automatismo al quale hanno fatto riferimento i ricor renti: non tutti coloro che sono stati ritenuti colpevoli del reato previsto dall'art.306 c.p. sono stati anche condannati per la strage.
Vero é, invece, che la sentenza impugnata, nel motivare l'assoluzione di NI
dal reato di cui all'art.306 c.p., ha osservato che l'analoga pronuncia assunta per la strage non "facilitava”, ma, “ostacolava" l'ipotesi di ritenere l'imputato par-
tecipe di quella banda armata alla quale aveva dato particolare contributo orga-
nizzativo ed operativo LE AN, ma tale osservazione é ben lontana dal prefigurare un rapporto di automatica connessione tra le due pronunce.
Inoltre nella sentenza impugnata si analizzano alcune specifiche vicende - ļa
fuga di ED, la progettata evasione di NC, la preparazione di un attenta-
to ad un giudice veneto -, proprio perchè nessun automatismo si é inteso affer-
.
mare, bensì si é avvertita la necessità di una ricerca della prova sulla partecipa- 57
zione di NI e AN a quel reato, a prescindere da quanto si era affermato in relazione alla concorrente responsabilità per la strage.
La Corte di Bologna si é, quindi, attenuta al criterio metodologico sulla ricerca della prova, così come enunciato da queste Sezioni Unite, nel momento in cui veniva disposto il giudizio di rinvio.
Ed il risultato al quale la sentenza impugnata é pervenuta é coerente con la valu-
tazione completa ed analitica delle risultanze acquisite.
$
Quanto alla liberazione di RA ED dal soggiorno obbligato a Catanzaro,
evento che comportò la condanna di IM NI per il reato di favo reggiamento personale, ha osservato la Corte che sulla base di quanto emergeva da quella sentenza, la fuga era stata deliberata ed attuata da un'organizzazione che non richiese particolari e complessi impegni di uomini e mezzi: nel corso del giudizio era emerso che NI si era recato a Roma solo per reperire un'autovettura che potesse servire allo scopo, e che, invece, furono RE ed
EA che invocarono, di propria iniziativa, l'aiuto di NC SC, che faceva parte del gruppo romano.
Ad analoga conclusione la sentenza: impugnata é pervenuta in relazione all'evasione di NC: ha rilevato il giudice di rinvio che se la partecipazione di BE AV a quell'impresa delittuosa poteva essere sintomatica del coinvolgimento del gruppo veneto, del quale AV faceva parte, neppure andava sottovalutato il fatto che NC era stato per lungo tempo il coman- : !
dante militare di “Ordine Nuovo", sicchè la sua liberazione poteva rappresentare 1
14 58
:
un ambito obbiettivo da parte di coloro che ne avevano condiviso il programma,
quali che fossero le strutture organizzative nelle quali militavano.
Pertanto, secondo il giudice di rinvio, la partecipazione di AV a quell'evasione poteva esprimere due ipotesi, entrambe verosimili, perchè en-
trambe dotate di un'intrinseca razionalità, e cioè sia il rapporto di collaborazione tra il gruppo romano e quello veneto, supposto dall'accusa, che quella di una personale iniziativa assunta nella soggettiva convinzione di accreditarsi nell'area quella di 茹
eversiva come uno dei protagonisti di una clamorosa impresa, assunto per fare riacquistare la libertà al capo carismatico della propria formazione politica.
Altrettanto dicasi per l'individuazione di coloro che avevano progettato di sop-
primere un magistrato nel veneto: la sentenza impugnata, analizzando compiu-
tamente le dichiarazioni rese da RE e DE, ha rilevato che i contatti tra il gruppo veneto e quello romano si esaurirono nella ricerca di un possibile sicario che non doveva essere conosciuto nel luogo in cui il delitto si sarebbe dovuto eseguire.
Sicchè, anche in tal caso non si poneva quella collaborazione tra il gruppo roma-
•
no e quello veneto nei termini prospespettati dall'accusa, ma, semmai, in termini completamente diversi: si trattava, cioè, di un estemporaneo, occasionale contri-
buto, attuato in relazione alle specifiche necessità di una determinata impresa.
Emerge dalle su esposte considerazioni che per ciascun episodio, individuato come sintomatico della ipotesi prospettata dall'accusa, la Corte di Bologna, dopo
N 7 ma completa analisi delle risultanze acquisite, ha individuato, e con rigore logi- 59
co, come si proponevano alternative possibili, dotate anch'esse di una valenza sintomatica di una diversa realtà; ma nessuna poteva essere privilegiata, perchè
una scelta selettiva non poteva che essere giustificata da soggettive intuizioni o da personali congetture, le une e le altre non utilizzabili ai fini del processo for-
mativo del convincimento del giudice.
E non compete certamente a questa Corte la rivalutazione di quelle risultanze probatoric analizzate dall'impugnata sentenza in una prospettiva diversa da quella indicata e motivatamente rappresentata, non essendo tale compito con-
sentito dai limiti che il sindacato di legittimità aveva anche prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.
Non é superfluo ricordare che l'accertamento dei fatti ed il giudizio valutativo che ne consegue spettano entrambi, ed in maniera esclusiva, al giudice di merito,
le cui decisioni circa la rilevanza, l'attendibilità e la stessa completezza della prova non possono essere sindacabili dalla Corte di Cassazione, se il provvedi-
mento conclusivo del giudizio non presenti un apprezzabile vizio di motivazione,
cioè un vizio che, lungi dal riguardare il contenuto del convincimento del giudi-
ce, incida solo sulle modalità con le quali quel convincimento viene espresso.
E nessun vizio di motivazione, nei termini su indicati, é riconoscibile nell'impugnata sentenza anche in relazione all'assoluzione di NI e AN
dal reato previsto dall'art.306 c.p..
- 60
Passando all'esame dei motivi di ricorso proposti dalla difesa dell'imputato
IO CC, rileva la Corte che inaccoglìbili sono quelli con i quali si é
dedotta la nullità dell'impugnata sentenza sotto un duplice, diverso profilo: il ricorrente ha osservato che immotivatamente la Corte di Assise di Bologna ave-
✓ va rigettato la richiesta di rinvio del dibattimento, benchè egli avesse dimostrato di non poter parteciparvi, perchè, coinvolto in un incidente stradale, aveva ripor-
tato alcune fratture e versava in uno stato di grave perturbazione psicofisica. Ha
moltre osservato che allorquando si era ristabilito ed era comparso, non era stato interrogato, benchè ne avesse fatto espressa richiesta.
Entrambi i rilievi sono infondati.
Risulta dagli atti che la Corte di Assise di Appello di Bologna, dopo aver dispo sto gli opportuni accertamenti medico-legali, e dai quali era emerso che i po-
stumi delle lesioni traumatiche subite da CC non impedivano all'imputato la libertà di locomozione, ma suggerivano soltanto l'adozione di opportune cautele, respinse la richiesta di rinvio, giudicando non assoluto l'impedimento dedotto.
Pertanto la prova dell'impedimento prospettato ha formato oggetto di specifica valutazione e questa, secondo quanto prescritto dall'art.497 del codice di proce-
dura penale del 1930, non può, in questa sede, formare oggetto di alcun sindaca-
Quanto al secondo rilievo, va precisato che la comparizione dell'imputato ricor-
rente si verificò nel corso della discussione e questa, secondo quanto previsto
.gita
60 61
dall'ultimo comma dell'art.501 dello stesso codice, non poteva essere interrotta
:
per assumere l'interrogatorio dell'imputato.
Del resto CC, al pari di tutti gli altri imputati presenti al termine della discussione, avrebbe potuto avvalersi della facoltà prevista dal terzo comma dell'art.468 c.p.p., per prospettare le ragioni alle quali affidava la prova della sua innocenza, e dal verbale dell'udienza non risulta che tale facoltà gli sia stata preclusa, o in qualche modo, che il suo esercizio gli sia stato limitato.
* Il ricorrente ha altresì denunciato la violazione dell'art. 185
-1° comma n.l c.p.p., sostenendo che il processo, in sede di rinvio, era stato assegnato ad un collegio a tale scopo precostituito, attraverso lo sdoppiamento della stessa sezio-
ne e l'assegnazione di due presidenti, il dr AG ed il dr Rizzo.
Anche tale rilievo é privo di qualsiasi fondamento.
E' a tal fine opportuno ricordare che, una volta annullata dalle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione la sentenza che era stata pronunciata dalla seconda sezione della Corte di Assise di Appello di Bologna, per il giudizio di rinvio non poteva che essere designata l'altra sezione della stessa Corte, cioè la prima se-
zione, e nel momento in cui gli atti del processo erano a questa sezione pervenu-
*ti; alla presidenza della stessa era legittimamente preposto il dr.Baguulo. Tali
funzioni lo stesso magistrato conservò sino al 31 dicembre 1993, cioè sino a quando entrarono in vigore le nuove tabelle, approvate dal Consiglio Superiore
della Magistratura, ed in base alle quali al dr. AG veniva sostituito il dr.
Russo.
i. 62
Pertanto, allorquando il processo ha avuto inizio, e cioè il 10 ottobre 1993, il 31
Collegio non poteva che essere presieduto dal dr. AG, come, peraltro, lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura aveva espressamente indicato
Bella deliberazione assunta il 27 gennaio 1994, cioè allorquando aveva approva-
to le nuove tabelle relative alla composizione degli uffici giudiziari di Bologna.
Non sussistendo, quindi, i presupposti di fatto capaci di incidere negativamente sulla capacità di esercizio della funzione giurisdizionale del dr. AG, legitti- I
mamente preposto alla presidenza del collegio giudicante, é del tutto superfluo
✓ verificare se l'eccezione dedotta dalla difesa dell'imputato ricorrente poteva, ed quali limiti, incidere sulla validità della sentenza impugnata, una volta stabili-
to che essa coinvolgeva, comunque, soltanto l'esercizio della capacità specifica del giudice nel processo.
invece, in larga misura condivisibili i rilievi che l'imputato ricorrente ha cdotto in relazione alla motivazione della sentenza impugnata.
Ha rilevato il ricorrente che la sentenza impugnata nel riproporre le stesse con-
usioni alle quali era pervenuto il primo giudice, non solo era incorsa in nume-
SC contraddizioni, ma neppure si era attenuta, nella valutazione delle risultanze obatoric acquisite, ai criteri metodologici che le Sezioni Unite avevano speci-
stamente indicato nella sentenza con la quale era stato disposto il giudizio di
Lavio. Secondo il ricorrente, la oggettiva mancanza di ogni prova sufficiente per
Habuirgli la partecipazione materiale alla strage aveva finito per dare ai pochi e
.kil. 63
contraddittori indizi acquisiti una valenza probatoria che gli stessi non potevano offrire, ed in questa prospettiva il giudice di rinvio aveva ampiamente utilizzato mere congetture, spesso nemmeno caratterizzate da un certo rigore logico.
Osserva la Corte che la sentenza impugnata pur dopo aver dato atto che nei con-
fronti di CC non esistevano prove dirette o specifiche sulla partecipa-
zione dell'imputato ai gruppi terroristici che si erano costituiti a Roma e nel
Veneto, ha poi ugualmente ritenuto di poter affermare che IO CC
faceva parte della banda armata, costituitasi per portare a compimento quella pericolosa strategia terroristica culminata nella strage del 2 agosto 1980.
E tale conclusione ha tratto dopo aver esaminato alcune risultanze processuali dalle quali emergeva che CC aveva frequentato, prima del 2 agosto
1980 coloro che avevano aderito a "Terza Posizione", aveva partecipato ai con-
Suci vegni organizzati da IA, OR ed FI, ed aveva scelto, per i lese
*abituali incontri, la sede dell'emittente radio "Mantakas", di Osimo, gestita da
EO IN.
a tal proposito doveroso ricordare che il teste US, il quale aveva lavora-
come "speaker" presso quell'emittente radio, escusso dalla stessa Corte di
Bologna in sede di rinnovazione del dibattimento, dopo aver confermato quanto già aveva riferito ai Carabinieri il 4 novembre del 1990, aveva precisato che i apporti tra CC e IN “non crano molto intensi" e che da un
Complesso di circostanze aveva tratto il convincimento che l'imputato fosse un
Vero e proprio "sbandato" che in quel locale si recava a tempo perso. 64
La sentenza impugnata pur avendo tenuto presenti queste dichiarazioni, ha ad esse attribuito una valenza ben diversa da quella che il loro contenuto propone-
va, affermando che allorquando US era stato interrogato nel corso di altri procedimenti penali, aveva espressamente indicato CC tra coloro che avevano partecipato ad un convegno che alcuni aderenti a "Terza Posizione"
avevano tenuto ad Osimo.
Secondo la sentenza impugnata, quindi, la partecipazione di CC a quel convegno era indicativa dell'inserimento dell'imputato nel gruppo terroristico che quella pericolosa strategia aveva deciso di attuare in Italia, in quel periodo.
La Corte di Bologna ha però omesso di tener presente che le dichiarazioni fatte da US nel corso di quei procedimenti penali che riguardavano la riorga-
nizzazione dei gruppi eversivi gravitanti nell'area politica della destra, contene- :
vano anche esplicite indicazioni sul ruolo attribuito ai singoli componenti e Bu-
scarini, invitato a precisare quali attività esercitava CC, aveva finito per ammettere che l'imputato a quel convegno aveva partecipato come semplice
"spettatore", e che nessun ruolo attivo in quella organizzazione aveva esercitato.
Immotivata e contraddittoria é, quindi, l'impugnata sentenza nella parte in cui,
dopo aver confrontato il contenuto di tutte le dichiarazioni rese da US, ha affermato che le ultime erano meno attendibili, perchè riduttive nella rappresen-
tazione del ruolo rivestito da CC in quella organizzazione: il giudice di rinvio ha completamente omesso di spiegare da quali elementi ha tratto quel convincimento, risultando dalle dichiarazioni rese da US che la parteci- 65
مودة
pazione di CC a quel convegno era stata descritta come presenza passi-
va, e, quindi non indicativa neppure di una manifestata solidarietà con le altrui scelte.
In realtà la sentenza impugnata, nel tentativo di giustificare le conclusioni alle quali é pervenuta in relazione alla posizione di CC ha fatto largo uso di ipotesi e congetture, colmando con entrambe l'oggettiva incompletezza della prova acquisita e, così facendo, non si é adeguata ai criteri che questa Corte, a
Sezioni Unite, aveva indicato al giudice di rinvio ai fini di una corretta applica-
zione del secondo comma dell'art. 192 del nuovo codice di procedura penale,
criteri che in questa sede non possono che essere integralmente ribaditi
Infatti, dall'accertata frequentazione di CC di un certo ambiente che gravitava presso la sede di quell'emittente radio, la sentenza impugnata non solo ha desunto una responsabile adesione ai principi ai quali si ispirava un particola-
re settore di un vasto movimento eversivo, ma addirittura l'accettazione, da parte dello stesso imputato, di quella specifica strategia che, benchè nata nell'alveo di quella matrice politica, si connotava per la sua accentuata propensione terroristi-
ca, e, per ciò solo riduceva, ma non certo ampliava l'area dei possibili seguaci.
La Corte di Assise di Appello di Bologna non solo ha dedotto l'appartenenza di
IO CC alla banda armata da risultanze probatorie ricostruite in ma-
Eniera imprecisa ed incompleta, ma, una volta pervenuta a quel risultato, ha rite-
nuto altresì certa la responsabilità dell'imputato in relazione alla strage del 2
agosto 1980, pur dopo aver dato atto che IO CC non aveva fatto
H 66
ور
parte dei numerosi gruppi eversivi che si erano costituiti a Roma, in quegli anni,
con velleitari programmi golpisti, e che avevano avuto rapporti di collaborazio-
nc, diretti od indiretti, con LE AN.
Pertanto, una volta affermato che l'imputato frequentava ambienti ideologica-
mente vicini al gruppo terroristico che operava nel Veneto, ed una volta stabilito che la responsabilità della strage non era riferibile, almeno in forma di rassicu-
rante certezza a chi quel gruppo in quel momento dirigeva, era doveroso verifi- t care se le risultanze acquisite potevano consentire di affermare che la scelta di
IO CC tra gli esecutori della strage aveva una diversa giustificazio-
ne, rispetto a quella supposta dall'accusa, tanto più che la stessa sentenza non solo aveva assolto NI dalla strage e dalla banda armata, ma aveva anche escluso che tra il gruppo romano e quello veneto, in quel periodo, vi fosse un rapporto di costante ed incondizionata collaborazione nella realizzazione di un comune programma terroristico.
Ne consegue che immotivata appare anche quella parte della sentenza impugnata nella quale si é tentato di giustificare il supposto conferimento, da parte del
!
gruppo terroristico che la strage aveva deciso di realizzare, a CC
dell'incarico che successivamente l'imputato avrebbe diligentemente assolto:
all'immotivata adesione di CC a quella organizzazione si é coniugata un'ulteriore ipotesi, quella cioè che per la esecuzione della strage occorresse la 11
1 disponibilità materiale di un soggetto sui binari della stazione di Bologna per presenziare allo scoppio dell'ordigno. ד'
*H 1
67
la Corte non ha spiegato come native.
-
cicca fiducia tra l'organizzazione terroristica e CC, rapporto che il ruolo attribuito all'imputato evocava, con il fatto che questi non risultava aver preso parte ad alcuna delle precedenti imprese delittuose che quella strategia aveva reso possibile. CC poteva al suo attivo presentare soltanto le negative credenziali di una lunga latitanza, vissuta tra molti espedienti, e che era il risulta-
to di una sua professionale proclività verso i reati contro il patrimonio, proclività
che manifestava, essa stessa, interessi e prospettive che mal si conciliavano con ideologie, programmi ed ambizioni dei gruppi politici e delle frangie eversive e terroristiche che da quei gruppi erano sorte.
L'impugnata sentenza ha inoltre attribuito una valenza indiziaria univoca nella capacità di dimostrare la partecipazione di IO CC alla strage del 2
agosto 1980 alle menzogne e reticenze che l'imputato aveva manifestato, nel corso del processo, sia in relazione alle modalità con le quali quella mattina aveva raggiunto la stazione ferroviaria di Bologna che sui motivi che quel tra-
sferimento da Modena a Bologna potevano aver giustificato.
Non può fondatamente contestarsi che, al contrario di quanto dedotto dalla dife-
sa del ricorrente, la sentenza impugnata in relazione ad entrambi quei temi d'indagine non é incorsa in alcuna omissione, ma ha esaurientemente analizzato
BU le risultanze acquisite.
Senonchè, una cosa é l'aver dimostrato che CC ha mentito nel ricostrui-
re il modo con il quale quella mattina aveva raggiunto Bologna, ed altra cosa,
啡 68
- ben diversa, é l'affermare che tale menzogna non poteva che essere giustificata dalla necessità di non poter dire la verità, perchè questa verità non poteva che identificarsi con il riconoscimento di una personale responsabilità per la strage.
La Corte di Assise di Appello di Bologna non si é posto il problema se quelle bugie o quelle reticenze potevano avere spiegazioni diverse e, soprattutto, é
incorsa in una palese contraddizione, perché pur dopo aver affermato che quella strage era il risultato di una strategia terroristica perseguita da un gruppo orga-
$
nizzato, non ha spiegato quale interesse poteva avere quella organizzazione nel
. perseguire (callido proposito di far sì che CC, privo di un alībi precosti-
!
tuito, e capace di resistere ad una normale attività investigativa, si esponesse al
!
concreto pericolo di essere individuato, subito dopo lo scoppio dell'ordigno.
La contraddizione assume dimensioni ancor più evidenti nel momento stesso in cui la sentenza impugnata attribuisce a CC una responsabile adesione al
✓ gruppo terroristico, manifestata con incauta prudenza attraverso la frequentazio-
ne di un certo ambiente e la partecipazione ad un convegno, per poi affermare che, una volta individuato alla stazione di Bologna, nessuno avrebbe potuto sospettare che quella presenza doveva essere messa in relazione con l'esecuzione della strage.
Inoltre la sentenza impugnata non si sottrae alle censure dedotte dall'imputato corrente neppure per quanto concerne la valutazione formulata in ordine alle cause che giustificarono quella necessaria presenza: nè il primo giudice, nè la
-sentenza impugnata, pur dopo aver privilegiato l'ipotesi secondo la quale Piccia- 69
fuoco avrebbè svolto in quell'impresa delittuosa il ruolo più consono alla sua esperienza personale cioè quello del "palo", non hanno esaminato se tale ruolo si poteva conciliare, almeno sul piano della conseguenzialità logica, con un attenta-
to terroristico che era stato predisposto proprio in modo che con i suoi terribili effetti nessuna fonte informativa avrebbe potuto ridimensionare: rappresentare l'intervento di CC come quello dell'emissario dell'organizzazione, dota-
to di poteri e funzioni esplorative in relazione alla constatazione del modo con il quale quel disegno criminoso si era realizzato, imponeva almeno di ricercare, sia pure attraverso il soccorso della logica, le ragioni per le quali un latitante aveva accettato quell'incarico fiduciario che non era dissociabile da un duplice rischio:
quello di veder finire la propria latitanza e quello, ancor più grave, di esporre a serio pericolo la propria incolumità personale.
Nè quest'ultimo rischio poteva essere considerato una mera ipotesi congetturale,
posto che é stata la stessa realtà storica a dimostrare che CC a quel
✓ rischio sicuramente fu esposto, tant'è che, in conseguenza dello scoppio dell'ordigno, riportò ferite, pur se lievi.
Ma se tale evento poteva essere stato sottratto alla possibile previsione da un'imprecisa conoscenza della potenza distruttiva di quell'ordigno, analoga gmustificazione non può valere per l'altro pericolo, posto che nessuno più di Pic-
fiafuoco sapeva di essere ricercato._
Inoltre la Corte di Assise di Appello di Bologna, di fronte alla problematicità che comportamento di CC, dopo l'esplosione, ha posto nel corso del pro- 70
cedimento, ha ipotizzato che la scelta di presentarsi in ospedale alle ore 11,39
anzichè dileguarsi, era stata una scelta meditata: nessuno avrebbe potuto sospet-
tare il suo coinvolgimento nella strage, perchè anche lui appariva nel lungo elen-
co delle vittime.
Ma questa conclusione non tiene conto di una circostanza, e cioè che Picciafuo-
co era un “latitante" e presentarsi in un pubblico ospedale, declinando false generalità, poteva anche non essere una prudente decisione, tanto più se si con-
sidera che non difficile doveva in quel momento apparire l'altra alternativa,
quella cioè di allontanarsi dalla stazione di Bologna, approfittando della imma-
ginabile confusione che le dimensioni della strage avrebbe inevitabilmente de-
terminato: nè a questa alternativa potevano essere di ostacolo le subite lesioni,
essendo esse, come dà atto la stessa sentenza, molto lievi, e bisognose solo di una rapida medicazione.
La spiegazione offerta dall'impugnata sentenza di appello, allorquando, interpre-
tando quel comportamento, é pervenuta ad opposta conclusione, non fa che trasformare una congettura in una certezza: l'incompletezza della prova indizia-
ria se può spiegare lo sforzo della ricerca di ulteriori elementi per accrescere la valenza probatoria, non può giustificare l'utilizzazione di mere ipotesi congettu-
rali, tanto più quando queste neppure hanno il privilegio di una loro intrinseca razionalità
Era onere del giudice di rinvio, invece, confrontare le due ipotesi alternative,
entrambe astrattamente possibili, per verificare, in concreto, quale delle due 71
poteva avere il più alto tasso di probabilità, nella ricostruzione oggettiva che il processo consente, c, una volta effettuata tale motivata scelta, astenersi dall'attribuire ad essa quelle affidabili ed incontrovertibili certezze che nesuna ipotesi, per quanto logica può essere capace di giustificare.
La Corte di Assise di Appello di Bologna ha omesso di tener presente che allor-
quando le Sezioni Unite con sentenza del 12.2.1992 avevano giudicato illogiche o contraddittoric le motivazioni con le quali era stata giustificata l'assoluzione di
CC, non avevano certamente prospettato conclusioni diverse da quelle espresse in quella sentenza, considerandole come obbiettivi inderogabili di una corretta valutazione degli indizi acquisiti, ma si erano soltanto limitate a spiegare perchè quella sentenza era ancora nel riscontrato vizio di motivazione.
Sicchè, una volta applicati correttamente i criteri espressi dal 2° comma dell'art. 192 del nuovo codice di procedura penale, all'accertamento ed alla valu-
* tazione del giudice di rinvio nessuna ipotesi era preclusa.
La sentenza impugnata non appare neppure congruamente motivata in relazione alla valenza probatoria degli altri indizi a carico di CC: il rinvenimento dell'agenda sequestrata a BE AV, all'atto del suo arresto, agenda sulla -vallini,
quale era stato annotato il nome ed il cognome dell'imputato, e i documenti falsi utilizzati da CC o a lui pervenuti. Entrambi tali indizi sono stati esami-
nati dalla Corte di Bologna sulla base delle conclusioni alle quali la stessa Corte
--
Pera pervenuta nella valutazione delle dichiarazioni rese da US: l'imprecisa ricostruzione di quelle dichiarazioni ha pregiudicato la loro analisi comparativa, 72
e ciò é sufficiente per richiedere il riesame anche di queste altre due tematiche,
giacchè la valenza probatoria riconoscibile alle dichiarazioni di US può
accrescere o ridurre quella riconoscibile agli altri indizi, posto che essi conver-
gono nella stessa direzione.
Deve peraltro osservarsi che la sentenza impugnata, per quel che riguarda l'agenda di BE AV, é incorsa in un'altra contraddizione: infatti, dopo aver attribuito a AV il ruolo di un attivo e fedele collaboratore di LE
AN, non ha poi spiegato per quale motivo AV poteva avere avvertito la necessità di annotare quel nome, se vero era che CC aveva partecipa-
to alla strage e, quindi, per ciò solo, nell'ambito di quel gruppo terroristico, la sua notorietà non poteva essere bisognosa, per essere ricordata, di alcuna forma-
le registrazione. Inoltre quella annotazione era compresa tra numerosi altri no-
minativi, e nessuno di essi, eccezion fatta per CC, sono stati accusati di aver preso parte alla strage di Bologna.
1'
Altrettanto dicasi per tutti i falsi documenti utilizzati o pervenuti a CC:
le loro oggettive caratteristiche, secondo la puntuale ricostruzione della sentenza 1.1
impugnata, indubbiamente sono sintomatiche della loro provenienza, una fonte vicina all'area della destra eversiva.
Ma se la sentenza si sottrae ai rilievi dedotti dal ricorrente sulla valenza proba-
toria intrinseca di tale indizio, non altrettanto può affermarsi allorquando quella conclusione è stata utilizzata per affermare che la disponibilità di quei docu-
menti altro non esprimeva se non la necessità di proteggere CC, dopo 73
✓ l'esecuzione della strage: se l'intervento dei N.AR nell'acquisizione di quei documenti era a quella finalità orientata, ancor meno facile riesce spiegare come mai nessun intervento protettivo la stessa organizzazione aveva compiuto prima che la strage si verificasse, quando cioè a rischi veniva esposta la latitanza di
CC, la sua fedeltà al silenzio, e, soprattutto, la sua stessa incolumità
personale.
Il giudice di rinvio non si é posto il problema di armonizzare tali evidenti con-
I
trasti emergenti dalla stessa analisi degli indizi acquisiti, così come compiuta nell'impugnata sentenza, e non ha neppure esaminato se la disponibilità di quei documenti poteva essere riferibile alla frequentazione, da parte di CC,
di coloro che si ritrovavano abitualmente presso quella emittente radio di Osimo,
ovvero, più semplicemente, evocava la collaborazione di BE AV, da più fonti indicato quale esperto professionale nella falsificazione di documenti.
7
1
Ne consegue che a causa delle incomplete analisi nelle quali é incorso il giudice di rinvio, nonchè per le numerose contraddizioni evidenziate, le conclusioni alle :
tri
¿quali é pervenuta la sentenza impugnata, anche quando non sono espresse in termini apodittici, sono comunque l'effetto di una valutazione che non abbraccia Hit
tutti gli aspetti rileAN del quadro. indiziario, ma privilegia solo alcuni, sicchè la concordanza degli indizi finisce per essere più apparente che reale.
Pertanto, essa va annullata ed il giudice di rinvio - la Corte di Assise di Appello
di Firenze - tenendo presenti i rilievi su esposti ed utilizzando in maniera appro-
priata i criteri indicati da questa Corte in relazione alla valutazione della prova ' 74
ordinaria, così come espressi nella sentenza del 12.2.1992, dovrà procedere ad una rinnovata analisi delle risultanze acquisite, nella pienezza dei suoi poteri d'indagine e di valutazione, e quindi assumere le conseguenti determinazioni.
L'accoglimento del ricorso di CC, nei limiti su indicati, preclude l'esame del motivo con il quale lo stesso imputato ha censurato la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla mancata acquisizione di alcune prove: la prova da acquisire può essere giudicata indispensabile ai fini del giudizio solo dopo che quella già acquisita sia stata compiutamente esaminata e legittimamen-
te valutata e, ciò nonostante, si sia dimostrata non sufficiente ai fini della for-
mazione del libero convincimento del giudice.
E tale valutazione non può che essere rimessa al giudice di rinvio, nei limiti consentiti dall'art.520 del codice di procedura penale del 1930.
Numerosi sono i rilievi che LE AN e ES AM hanno for-
mulato nei confronti dell'impugnata sentenza e con la quale è stata confermata :
la loro condanna per la strage del 2 agosto 1980 e per gli altri reati a questa con-
nessi: ciò comporta che il loro analitico esame non può prescindere dalla rico-
struzione del complesso quadro indiziario, così come compiuta dal giudice di
Irinvio e dalle valutazioni che, in relazione alle singole tematiche, sono state offerte.
La posizione del AN e della AM si articola, come é già stato precisa-
to nella parte espositiva della sentenza, su quattro, distinte tematiche: 1 75
...
2) le dichiarazioni rese da SI RT sull'incontro con LE AN il
4 agosto 1980;
b) la telefonata di UI AV per differire la partenza della AT
TI e dell'amica IL LO da Roma alla volta di Venezia, fissata per il
1 agosto 1980;
c) l'omicidio di FR IA;
d) l'alibi offerto dai due imputati e ritenuto mendace.
Orbene, quanto alle dichiarazioni rese da SI RT, la sentenza impugna-
o t
ta, dopo averne ricordato il contenuto, ha precisato che nel corso del procedi-
mento esse avevano subito numerose variazioni, pur restando inalterato il loro nucleo essenziale. Infatti, già la Corte di Assise di Bologna di tale problema si era fatta carico ed aveva dato atto che le variazioni avevano riguardato numerose circostanze e precisamente:
1) la percezione del cambiamento di colore dei capelli della AM:
nell'interrogatorio del 13 maggio 1981 RT aveva detto di aver potuto consta-
tare che la AM aveva tinto i suoi capelli per non farsi riconoscere ed in quello successivo del 23.7.1981 aveva invece precisato che non vi avrebbe fatto caso se AN non glielo avesse detto, per poi concludere, il 5 maggio 1982,
che la circostanza erra stata da lui percepita, avendo notato che quei capelli ave vano degli strani riflessi rossicci, ed era stata anche confermata dallo stesso
AN;
! .. 76
2) il problema se i documenti richiesti dovevano essere consegnati in bianco o già compilati: l'11.4.81, al pubblico ministero, RT aveva dichiarato che sia per perla patente che la carta di identità gli erano state fornite le false generalità
della donna che su quei due documenti dovevano essere riportate, ed invece,
nell'interrogatorio del 13.5.1981 aveva affermato che i documenti sarebbero stati rilasciati in bianco, ed in quello successivo del 23.7.1981 aveva finito per ammettere di non essere sicuro se quei documenti erano stati rilasciati in bianco o completi, e cioè con le false generalità della AM;
3) l'individuazione della persona che aveva materialmente effettuato la falsifi-
cazione dei due documenti: infatti, dopo aver affermato che quella persona si identificava in un certo "AR", una volta identificato costui in AR SI,
aveva chiarito che non di costui si trattava, bensì di TO De HI, il quale, a sua volta, era solito avvalersi dell'opera di AR SI.
* La sentenza impugnata, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti nei loro ricorsi, ha dato atto dell'esistenza di tali contrasti, ma, nel contempo ha ricono-
sciuto che, rispetto al nucleo essenziale del racconto, essi avevano un carattere marginale, e, soprattutto, erano più apparenti che sostanziali.
E tale valutazione é conseguente all'analisi del contenuto complessivo delle dichiarazioni di SI RT e, come tale, non é censurabile in questa sede:
non v'é dubbio, infatti, che i due documenti falsi erano stati richiesti per la
AM e che per acquisirli RT si rivolse & De HI, così come da questi confermato. 77
Non neppure condivisibile il rilievo dedotto dai ricorrenti, secondo i quali la
-
sentenza impugnata aveva trascurato di considerare che RT aveva, nel corso del procedimento, modificato anche il nucleo essenziale del suo racconto.
Vero é, invece, che la sentenza impugnata ha analiticamente esaminato quanto
RT aveva affermato nell'interrogatorio del 5 maggio 1982, allorquando aveva dichiarato di non essere più certo che la visita di LE AN e di France-
sca AM era avvenuta il 4 agosto 1980. Il giudice di rinvio ha però a tal pro-
posito doverosamente ricordato che RT, sentito nel corso del giudizio di pri-
mo grado, aveva spiegato che i dubbi da lui prospettati sul giorno in cui che quell'incontro era avvenuto, erano stati conseguenti alle pressioni nes uda ५ alcune persone etc avevano su di lui esercitato affinchè la verità venisse nasco sta. E la sentenza impugnata, dopo aver verificato l'oggettiva attendibilità di quest'accusa, non ha potuto che rilevare come quella apparente ritrattazione,
avente ad oggetto il nucleo essenziale del racconto, accreditava l'originaria ver-
sione, più volte ribadita dallo stesso RT.
Si era infatti accertato che allorquando i Carabinieri avevano fatto irruzione in un albergo di Fidenza, il 21.12.1986, ed avevano perquisito la camera occupata da TO De HI e da SI RT, avevano trovato, oltre a numerosi amesi da scasso, anche un'istanza che RT aveva scritto e presentato a varie autorità, e, tra queste, anche al presidente della nona sezione del Tribunale di
Roma, istanza risalente al gennaio del 1986: in questa istanza RT si lamentava del comportamento della moglie, perchè, ottenuta dopo la separazione 78
l'affidamento dei figli, aveva poi fatto in modo che costoro non avessero più
alcun rapporto con lui. RT ricordava altresì che il consenso alla separazione gli era stato estorto con la compiacente disponibilità del professionista che lo aveva assistito, il defunto avvocato FR De Cataldo, in quanto gli era stato fatto credere che la separazione altro non era che un espediente al quale biso-
gnava ricorrere per salvaguardare la sicurezza dei figli, dopo le minacce ricevu-
te, e che, quanto alla strage di Bologna, vi erano stati dei “tentativi per fargli modificare l'originaria versione", oltre a numerosi “suggerimenti affinchè taces-
se, o, comunque, non rivelasse ulteriori responsabilità" relative ad altri episodi di terrorismo.
Interrogato sulla genesi e sul contenuto di quella istanza, RT confermò come gli autori di quelle iniziative menzionate nel documento erano stati l'avvocato
De Cataldo e la propria consorte ed aveva ricordato che particolarmente quest'ultima lo aveva ripetutamente esortato a "togliersi dai pasticci", propo-
nendogli a tal fine che il mezzo più semplice come ottenere questo risultato era quello di posticipare la data dell'incontro con AN
Una volta spiegata la genesi storica dell'unica modifica sostanziale delle dichia-
razioni dello RT, la sentenza impugnata non si è neppure sottratta alla ricerca delle ragioni per le quali LE AN e ES AM, in quella oc-
"casione, avrebbero dovuto rivolgersi a RT, anzicchè agli appartenenti alla
(stessa organizzazione terroristica.
478 79
E tale interrogativo, compreso nei temi di indagine che le Sezioni Unite della
Corte avevano delegato al giudice di rinvio, é stato congruamente risolto attra-
verso una diligente ricostruzione dei rapporti intercorsi tra LE AN e
SI RT. Che quest'ultimo rappresentasse, soprattutto a causa della sua qualificata esperienza, l'amico disponibile per qualsiasi, improvvisa necessità,
era dimostrato, secondo la sentenza impugnata, da alcuni sintomatici episodi:
NO AN, appena dimesso dal carcere di Regina Coeli il 2 agosto t
1980, come primo atto della sua riacquistata libertà, scelse di recarsi a casa di
SI RT per ottenere i primi aiuti finanziari;
poco prima, cioè il 28 mag-
gio 1980, quando UI AV rimase ferito dopo l'uccisione dell'agente di polizia Evangelisti, ci si rivolse a RT per far sottoporre alle cure mediche,
clandestinamente, il giovane AV;
ed alcuni anni prima, e precisamente il
6 marzo 1978, entrambi i fratelli LE e NO AN, per loro esplicita ammissione, dopo il sanguinoso epilogo della rapina ai danni dell'armeria Cen-
tofanti, nel corso della quale era stato ucciso RA EL, si rifugiarono in
.
casa dello RT
Del resto, NO AN, interrogato il 9.12.1981, aveva esplicitamente riconosciuto che allorquando occorrevano documenti falsi era allo RT e non ad altri che ci si rivolgeva: e la riprova che NO AN non avesse mentito é stata tratta dalle stesse ammissioni di entrambi gli imputati ricorrenti,
posto che costoro non hanno mai negato di essersi rivolti allo RT per ottenere due documenti falsi, ma hanno sempre affermato di averlo fatto non nell'agosto 80
del 1980,ma nell'aprile dello stesso anno, e nell'interesse di altri due giovani,
appartenenti alla stessa organizzazione, OR e FI.
La Corte di Assise di Appello di Bologna per verificare l'attendibilità delle di-
chiarazioni rese da RT non si é neppure sottratta dall'onere di esaminare quelle testimonianze che con quelle dichiarazioni non si armonizzavano, e preci-
samente quelle della moglie e della domestica dello RT
La Sentenza impugnata ha dato atto - e la circostanza non è stata mai contestata
-dai ricorrenti che la moglie di SI RT, MA ER EN, interro-
gata per la prima volta il 5.5.1982, aveva dichiarato che, una volta chiuse le scuole per le vacanze estive, nel luglio del 1980 si era trasferita con i figli nella casa di campagna di Cura di Vetralla, dov'era stata poco dopo raggiunta dal marito, e dopo il agosto, si era trasferita, insieme al marito ed ai figli in Alto
Adige: la teste precisava però che prima di tale trasferimento, il marito "poteva essere tornato a Roma” ed essersi fermato in quella città “per qualche giorno”.
Riesaminata nel corso del giudizio di primo grado, la EN confermava quella
3 versione, avendo cura di precisare che, dato il tempo trascorso, non poteva arričė.
chire quel racconto con altri ricordi. Senonchè, nuovamente sentita 1'8 gennaio
1990, allorquando, nel corso del giudizio di appello, fu disposta la rinnovazione del dibattimento, asseriva di essere certa che il marito il 4 agosto 1980 era rima-
per tutto il giorno con lei, nella casa di Cura di Vetralla, dove erano stati raggiunti dalla domestica, NA IA. 1
81
✓ Anche in testimonianza resa da NA CH subiva to stesso, progressivo
- sviluppo che aveva avuto quello della moglie di RT.
Sentita, infatti, il 5.5.1982, NA IA non era in grado di ricordare se prima del trasferimento in Alto Adige RT si era allontanato da Cura di Vetral-
la; nel corso del giudizio di primo grado, ammise, che, a causa del tempo tra-
scorso, non aveva alcun ricordo preciso di quei giorni, e, infine, nel giudizio d'appello, all'udienza dell'8.1.1990, anche lei dichiarava di essere certa che
RT era rimasto a Cura di Vetralla nei primi giorni dell'agosto 1980, e, in par-
ticolare sia il 4 che il 5 agosto. A
E sulla base di questi presupposti che la Corte di Assise di Appello di Bologna
ha ritenuto di poter affermare che queste due testimonianze, lungi dallo scredita- A
re le accuse dello RT, finivano anch'esse per rappresentare la riprova di come lo RT non avesse mentito nell'indicare nel 4.8.1980 il giorno in cui quella richiesta di documenti falsi era stata a lui fatta da AN e AM.
*Orbene, gli imputati con i propri ricorsi hanno, innanzi tutto denunciato
'applicazione dell'art. 192 c.p.p. ed il difetto di motivazione dell'impugnata
Sentenza in relazione alla valutazione che il giudice di rinvio ha effettuato con riferimento alle dichiarazioni di SI RT
Secondo gli stessi ticorrenti la sentenza impugnata aveva, in particolare, omesso
:
di considerare che RT non era un testimone, ma un imputato di un reato con- F L messo, sicchè era onere del giudice di rinvio, prima di prestar fede a quelle di-
chiarazioni, acquisire adeguati riscontri e poi verificare se essi potevano essere 82
sufficienti per accreditare quelle accuse. Inoltre, il giudice di rinvio, una volta commesso tale errore metodologico, era incorso in una serie di omissioni, tutte nileAN, invece, per dimostrare l'intrinseca inattendibilità dello RT: non si era tenuto conto che questi era un delinquente professionale, già dichiarato semi-
infermo di mente nel 1960, abitualmente aduso alla mistificazione della verità,
com'era dimostrato dalle precedenti condanne per truffa, falso e simulazione di с
reato. Nè si era considerato che SI RT aveva dimostrato di essere ani- I
mato da un vivo risentimento nei confronti di LE AN, tant'è che ave-
va manifestato al giudice istruttore la speranza e il desiderio che venisse ucciso,
e che, comunque, se veramente essi avessero avuto bisogno in quel periodo di documenti falsi avrebbero potuto agevolmente soddisfare quel bisogno rivolgen-
dosi a AV, noto per essere il falsificatore ufficiale del gruppo.
Osserva la Corte che nessuno dei su esposti rilievi può essere condiviso.
E' doveroso, innanzi tutto, osservare che la verifica che la Corte di Cassazione é
abilitata a compiere sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risul-
tanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice del merito. Nè il giudizio sulla rilevanza, sull'attendibilità delle fonti di prova può essere da que-
sta Corte esercitato, giacchè esso, anche in base all'ordinamento processuale preesistente all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, e nel '
quale non esistevano i limiti preclusivi che un'avvertita esigenza di maggiore razionalizzazione del sistema ha introdotto con l'art. 606 (comma 1° lett E), era 83
attribuito, in via esclusiva, al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questi compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del libero convincimento del giudice non ha subito il condizionamento di una riduttiva indagine conoscitiva o gli ef-
fetti altrettanto negativi di una imprecisa ricostruzione del contenuto di una pro-
va
Quanto al giudizio positivo espresso dal primo giudice e condiviso dalla senten-
za impugnata in relazione all'attendibilità delle dichiarazioni di SI RT,
é agevole rilevare che esso é stato ampiamente e correttamente motivato, sia con riferimento alla genesi di quelle rivelazioni che in relazione al loro complessivo contenuto.
Non é esatto quanto affermato dai ricorrenti, e cioè che il giudice di rinvio non avrebbe tenuto presente, nella valutazione di quelle dichiarazioni, che RT non era un testimone, ma un imputato di un reato connesso, peraltro aduso alla men-
zogna, e ad essa sollecitato da particolari risentimenti personali
La sentenza impugnata, invece, proprio perchè ha tenuto presente la personalità
del dichiarante, il suo ruolo in questa vicenda processuale, le sue pregresse esperienze giudiziarie, le contraddizioni nelle quali era incorso, ha compiuto,
com'era doveroso fare, e come era stato già avvertito da questa Corte allorquan-
do aveva disposto il giudizio di rinvio, un'analitica, minuziosa e precisa rassegna 84
di tutti i riscontri acquisiti, al fine di verificare se era possibile dissipare ogni possibile dubbio.
Il giudice di rinvio non si é affano sottratto alla ricerca delle ragioni per le quali
SI RT aveva deciso di rivelare alcune importanti circostanze dalle quali emergeva la partecipazione di LE AN e ES AM a quella strage: la sentenza impegnata ha ripercorso lo sviluppo della vicenda processuale che aveva riguardato SI RT, ricordando che costui, dopo essere stato arrestato perchè accusato di aver partecipato ad un'associazione sovversiva,
nonchè di altri gravi reati, invitato a spiegare le ragioni per le quali, pur essendo un delinquente comune, avesse poi avuto così frequenti e importanti rapporti con coloro che gravitavano nell'area della destra eversiva, alcuni dei quali impegnati nell'attuazione di una violenta strategia terroristica, non solo confessava le pro-
prie responsabilità in relazione ad alcune rapine ma forniva indicazioni dettaglia-
te e specifiche anche con riferimento ad alcuni reati che l'accusa, sino a quel momento, nè a lui, nè ad altri imputati aveva attribuito: e dalle confessioni rese non era materialmente possibile dissociare le concorrenti responsabilità di altri soggetti, e, tra questi, in particolare, quelle dei fratelli LE e NO FI
AN. Ed il processo che ne segui si concluse dinanzi alla Corte di Assise di
Roma il 2 maggio 1985 con la condanna dello RT e di tutti coloro che lo
RT aveva accusato: alcuni di costoro, dopo un primo diniego, finirono per ammettere le loro responsabilità, confermando, anche in relazione ad alcune modalità esecutive dei singoli reati, le rivelazioni che RT aveva fatto agli inquirenti 85
E SI RT dopo avere spiegato, nel corso di quel processo, che il fine da lui perseguito attarverso la realizzazione di quelle imprese delittuose era soltanto quello di poter trarre dei vantaggi economici, fini per spiegare che soltanto in due occasioni la collaborazione con i N.AR. non aveva avuto quella concreta finalità, e tutte e due quelle occasioni erano sorte quando era stato LE O-
NT il protagonista della richiesta: ciò era accaduto quando LE AN
t gli aveva chiesto di conservare alcune armi, e, quando, facendo ricorso anche alla forza persuasiva della minaccia, due giorni dopo la strage, si era a lui rivolto per chiedere due falsi documenti che dovevano servire per la AM.
nel contesto di tale specifica realtà processuale le rivelazioni di SI
RT sono state accuratamente vagliate, proprio perchè la credibilità intrinseca del dichiarante non poteva fruire dell'affidabilità che un diverso ruolo processua-
le ed una diversa personalità avrebbero potuto giustificare.
Ne può essere giudicata irrilevante la considerazione alla quale é pervenuta l'impugnata sentenza dopo aver rilevato come, sulla base delle risultanze ac-
quisite, era emerso, che nel primo interrogatorio nel corso del quale RT fece quelle rivelazioni importanti sulla strage di Bologna, egli non aveva dato alcuna specifica importanza a quelle dichiarazioni, perchè si era soltanto preoccupato di
•
ferire che quei due favori fatti a AN erano stai la conseguenza non di una realizzazione di profitti personali ai quali era aduso, bensì il risultato di pressanti richieste e spaventose minacce: e ciò era avvenuto sia quando LE
*AN, venuto in possesso, a Pordenone, di bombe a mano ed armi, aveva 86
deciso di farle da lui custodire, sia allorquando il 4.8.1980 lo stesso AN,
in compagnia della AM gli chiesero quei documenti.
Non può certo giudicarsi illogica la conclusione che ne ha trano il giudice di rinvio, una volta verificata l'occasionalità di quella specifica rivelazione che si armonizzava con il contenuto complessivo dell'interrogatorio nel contempo,
poteva essere sintomatica non di una meditata e falsa accusa, quanto, piuttosto della necessità di circoscrivere, in limiti definiti, il proprio contributo ad alcune t imprese delittuose quando queste erano state percepite come strumentali al per-
seguimento di una strategia terroristica o funzionali a favorire chi quella strate-
gia aveva attuato.
I possibili risentimenti, gli interessi personali dallo RT perseguiti, la sua non affidabile personalità, non sono stati, come sostenuto dai ricorrenti, trascurati nella valutazione dell'attendibilità di quelle accuse, ma la Corte di Bologna, pur dopo aver tenuto presenti quei limiti che potevano incidere sulla credibilità in-
trinseca del dichiarante, ha affrontato l'indagine privilegiando, com'era dovero-
so fare, non solo la genesi storica di quelle rivelazioni che ne accresceva l'attendibilità, ma soprattutto quegli oggettivi riscontri che avevano la potenziale capacità di disperdere le più tadicate perplessità.
Determinante, nell'ambito di tale ricerca, é stata la deposizione resa da TO
De HI: costui non solo confermò che RT si era a lui rivolto per ottenere quei documenti, ma offri riscontri su tutte le circostanze essenziali. De HI
confermò che la richiesta gli fu fatta o il·4 o il 5 agosto 1980; essa aveva ad 87
oggetto la preparazione di due documenti falsi, una patente ed una carta di identità; e soprattutto, ribadi che RT a hui aveva sottolineato la particolare premura che aveva nel dover consegnare quei documenti a chi glieli aveva chiesti.
Nè può ritenersi illogica la conclusione alla quale è pervenuta la Corte di Assise
di Appello di Bologna allorquando ha ritenuto che effettivamente quei docu-
menti erano stati chiesti allo RT, benchè AN potesse disporre della collaborazione specifica di AV, perchè il rilievo, oltre ad essere espressio-
ne di una mera congettura, manifesta la sua stessa inconsistenza nel momento stesso in cui viene proposto: non va dimenticato, infatti, che l'imputata AM
interrogata il 25.8.1984 dal giudice istruttore di Bologna, aveva ammesso espressamente che allo RT sia lei che LE AN si erano rivolti per ottenere due documenti falsi che dovevano servire per OR e FI, non avendo essi il tempo per recarsi a SO, per reperire AV.
La sintomaticità di questa pur parziale, ma rilevante ammissione è stata colta non solo rispetto al fatto oggettivo che una richiesta di documenti falsi era stata fatta, ma anche con esplicito riferimento ai motivi di urgenza che quella richiesta caratterizzavano. Inoltre, non é superfluo ricordare che la stessa sentenza impu-
gnata ha rilevato come la stessa AM, nel successivo interrogatorio del
21.12.1985, nel ribadire quella circostanza, rivelò che il primo documento falso di cui era venuta in possesso era quello a nome di SM EN, ottenuto da
AV, e che allorquando doveva venire a Roma, dopo la strage, aveva biso-
+1737
1
+
7
1
1 88
gno di un documento falso;
pertanto era stata la stessa imputata ad ammettere che il bisogno di un documento falso era sorto in occasione di uno spostamento '-
a Roma, dopo il 2.8.1980.
Un altro, oggettivo riscontro, é rappresentato dal fatto, che, secondo la ricostru-
zione dei giudici di merito, non contestata dai ricorrenti, sia LE AN
che ES AM avevano ammesso di essersi trovati a Roma il 5.8.1980 :
giorno in cui entrambi avevano partecipato alla rapina in piazza Menenio Agrip- :
pa.
Inoltre, lo stesso LE AN aveva riconosciuto, nel corso degli interro-
gatori ai quali era stato sottoposto dopo il suo arresto, che poichè nei giorni suc-
cessivi alla strage era apparsa sulla stampa la notizia secondo la quale la polizia
・ ricercava una donna dai capelli biondi, egli si era preoccupato per la AM,
benchè escludeva di averle suggerito di tingersi i capelli per non insospettire coloro che la conoscevano e la frequentavano: ne consegue che non é illogica la conclusione che da tali dichiarazioni ha tratto la sentenza impugnata, e cioè che
2 dopo il 2 agosto 1980 effettivamente i capelli biondi della AM avevano rappresentato un problema per gli imputati.
E quanto alle giustificazioni offerte in ordine alla destinazione dei documenti richiesti allo RT e da questi procurati, nella sentenza impugnata si é conside-
jato che nè la patente, nè la carta d'identità potevano, nella primavera del 1980,
essere necessari per OR ed FI, perchè costoro, a quell'epoca, non erano 89
latitanti e tale circostanza non giustificava quella richiesta, ma neppure quell'urgenza con la quale essa era stata caratterizzata.
Viceversa, era stato accertato che soltanto dopo il 2 agosto 1980 ES
AM aveva avvertito la necessità di disporre di un documento falso.
Infatti, nella notte del 4 l'imputata era stata ospitata da TE DE e sol-
tanto il 5 agosto, cioè dopo aver ottenuto dallo RT i documenti richiesti, si era presentata presso l'albergo "Cicerone” di Roma.
Dalle considerazioni su esposte si evince come la polivalenza indiziaria ricono-
sciuta dalla sentenza impugnata alle dichiarazioni rese da SI RT, lungi dall'essere il risultato di una diffusa utilizzazione di ipotesi e congetture, é con-
seguente ad una corretta valutazione delle risultanze acquisite, valutazione compiuta secondo quei criteri metodologici che erano stati evidenziati da questa
Corte in relazione all'applicazione del 2° comma dell'art. 192 c.p.p.: pertanto,
essa si sottrae ai rilievi dedotti dagli imputati ricorrenti.
In relazione ai motivi che avrebbero indotto UI AV a differire il viag gio da Roma a Venezia che era stato programmato per il 1° agosto 1980 tra la sua AT, LE TI e l'amica di costei, IL LO ed il fidanzato,
CO ZA, la Corte di Assise di Appello di Bologna, dopo aver ricordato
●quali erano stati i rapporti di collaborazione che in quel periodo, erano emersi tra
AV e LE AN, tant'è che entrambi, insieme a ES Mam-
bro, tra la fine di luglio ed i primi dell'agosto del 1980 erano stati insieme a
: 1 90
SO, in casa di BE AV, ha dato atto che IL LO, esaminata dal giudice istruttore il 23.12.1980, espressamente rivelò che la telefonata di
AV, con la quale si informava che, essendo insorti alcuni “grossi pro-
blemi", era necessario rinviare l'appuntamento e quindi il viaggio da Roma a
Venezia, pervenne prima del 1° agosto 1980, perchè la partenza era stata fissata K
proprio per quel giorno. Orbene, AV, dopo un primo diniego, ammise di aver fatto quella telefonata e di aver spostato l'appuntamento per il 2 agosto, a t
Venezia, ma precisò che le "difficoltà" alle quali aveva fatto riferimento riguar-
davano la sopravvenuta indisponibilità di un documento falso: quello di cui pri-
ma disponeva era stato da lui restituito a LE AN, dopo che questi era andato a SO.
Senonchè, nell'interrogatorio del 5.6.1982 lo stesso AV aveva espressa-
mente escluso che in quel periodo egli avesse incontrato difficoltà nel reperi-
mento di documenti falsi, e che tale versione corrispondesse a verità, secondo la sentenza impugnata era confermato dal fatto che nel corso di un incidente stra-
dale avvenuto a SO il 5 agosto 1980, AV, come da lui stesso ammes-
so, esibi una falsa patente.
Inoltre, la Corte di Assise di Appello di Bologna ha correttamente rilevato che lo stesso AN pur avendo confermato di avere ottenuto da RD îl do-
cumento intestato a "Flavio Caggiula”, aveva altresì precisato di aver dato, în
sostituzione di quel documento, quello che aveva sino ad allora utilizzato, inte-
stato ad "Amedeo De MIsci". A ciò si aggiunga che AV, arrestato nel 91
: settembre del 1980, era stato trovato in possesso di un terzo documento, intesta-
to a "CO Arena": da tali risultanze processuali il giudice di rinvio ha tratto il convincimento che non era la difficoltà del reperimento di un documento ciò che aveva indotto AV a spostare quel viaggio, posto che dal 1° al 4 agosto del
1980 l'imputato sicuramente disponeva di un falso documento: prima dell'incontro con LE AN, aveva quello intestato a “Caggiula", e dopo quell'incontro poteva disporre di quello intestato a "De MIsci", quale che
ว
ร
ส
fosse il periodo in cui era venuto in possesso dell'altro documento, quello rinve-
nuto all'atto del suo arresto.
Da tale conclusiva premessa, accertata sulla base delle risultanze acquisite, il giudice di rinvio ha tratto la duplice conclusione:
1) che la causa giustificatrice del rinvio del viaggio non poteva consistere nella mancata disponibilità di un documento falso;
2) che l'impedimento dedotto certamente si era dissolto il giorno 3 agosto 1980,
tant'è che in quel giorno LO, TI e ZA si incontrarono a Venezia con
AV
Non può essere condiviso quanto é stato affermato dalla difesa degli imputati ricorrenti in ordine alla rilevanza probatoria di tale indizio;
la sentenza impugna-
ta, lungi dall'aver accreditato quella rilevanza con gratuite congetture, ha espres-
samente riconosciuto ch'essa non esprimeva se non una duplice realtà: la falsità
della giustificazione del rinvio del viaggio e l'effettiva esistenza di un impedi-
mento per il giorno in cui la strage si era verificata. E tali conclusioni sono legit-
$) ! 92
tima espressione di una correna ed esauriente valutazione delle risultanze ac-
quisite.
Del resto, la partecipazione di UI AV ad altre imprese terroristiche
(dall'omicidio del giudice Amato, nel giugno del 1980, alla partecipazione all'assalto del GI SA ed al conseguente omicidio dell'appuntato di pub-
blica sicurezza EL e al ferimento di altri due agenti, fatti avvenuti nel maggio dello stesso anno) giustificavano quella ricostruzione che la sentenza impugnata ha compiuto in relazione ai rapporti che legavano AV a AL-
rio AN, posto che quei delitti erano stati commessi, come risulta dalle relative sentenze di condanna divenute ormai irrevocabili, da entrambi, in attua-
zione di una vera e propria strategia terroristica. Inoltre quell'attiva e reciproca collaborazione, accertata con sicurezza, proprio nel periodo immediatamente precedente alla strage del 2 agosto 1980, non solo autorizzava a supporre che si fosse manifestata anche in relazione a quell'evento - e non é certo casuale il fatto che AV sia stato rinviato a giudizio del Tribunale per i INorenni di
Bologna per rispondere del delitto di strage - ma si armonizzava con la più favo-
revole ipotesi, e cioè con la preventiva conoscenza di quello che sarebbe dovuto accadere a Bologna il 2 agosto 1980.
E che entrambe queste ipotesi fossero possibili era dimostrato dal fatto che dopo la strage, proprio LE AN aveva al fratello NO rivelato che Cia-
: vardini andava punito, per aver rifento “alcuni particolari” alla sua donna: e lo stesso AV aveva spiegato, di avere avvertito come nell'ambiente da lui
* 93
frequentato si pensasse alla sua eliminazione fisica, essendo egli ritenuto, per gli errori commessi, una specie di “bomba vagante”.
L'ipotesi prospettata già dal primo giudice e recepita dal giudice di rinvio, era accreditata da un altro, rilevante elemento: LO ZZ, nel dissociarsi dal mo-
vimento eversivo del quale aveva fatto parte, al G.L di Bologna, l'8.4.1986 ave-
va dichiarato che NO AN gli aveva riferito, alla presenza di Raffael-
la FU, che l'organizzazione aveva deciso di scagionare AV
dall'accusa di partecipazione all'omicidio del giudice Amato, perchè bisognava favorirlo, in quanto lui sapeva cose compromettenti sulla strage di Bologna,
sicchè per comprare il suo silenzio bisognava offrirgli quell'aiuto. E la circo-
stanza veniva confermata da LA FU.
Collegando tali risultanze alla tempestiva intuizione, manifestata da AV,
sul proposito di ucciderlo, la sentenza impugnata ha tratto la logica conseguenza secondo la quale, una volta constatata la difficile attuazione dell'originario pro-
posito, si era scelta l'accomodante strada del baratto, nel senso che il prezzo del silenzio di AV sulla strage di Bologna era rappresentato da un impegno che LE AN ed il suo gruppo aveva assunto, e cioè quello di non coin-
volgere AV nell'omicidio del giudice Amato.
Attraverso tali collegamenti, la telefonata fatta da AV alla LO prima della strage si armonizzava, nella sua valenza probatoria, con le dichiarazioni dello RT 94
E non risulta che rispetto a tale conclusiva enunciazione la sentenza impugnata abbia trascurato di esaminare alcuna delle risultanze acquisite.
Non é neppure condivisibile l'altro rilievo dedotto dai ricorrenti, e cioè che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto di un fatto, e cioè che la strage era stata eseguita la mattina del 2 agosto 1980 e che tutti i treni che partono da Ro-
ma alla volta di Venezia attraversano la stazione di Bologna nelle ore notturne,
sicchè in nessun caso gli amici di AV, pur partendo il 1 agosto sarebbero
* stati esposti ai prevedibili rischi che AV, secondo l'accusa, aveva voluto evitare.
I rilievo, a parere della Corte é privo di qualsiasi consistenza, non solo perchè
dalle risultanze acquisite non era consentito trarre, in termini di certezza, la cir-
costanza dedotta, e cioè che la TI ed i suoi amici sarebbero dovuti partire con un treno che consentisse loro di viaggiare solo nelle ore notturne, e poi per-
chè la motivazione del rinvio del viaggio, nella prospettiva dell'accusa, non escludeva, ma comprendeva la partecipazione materiale di AV alla strage,
e, questa giustificava più che la percezione del rischio per la incolumità fisica dei suoi amici, la consapevolezza della propria indisponibilità per la mattina del agosto 1980, all'appuntamento di Venezia.
In relazione oll'omicidio di FR IA la sentenza impugnata, dopo
7. aver analiticamente riesaminato le risultanze acquisite ed idonee a risolvere il problema relativo all'accertamento del reale movente del delitto, ha, innanzi !
95
tutto precisate che - come risultava dalla sentenza definitive intervenuta su quel delitto - nessuna preclusione eisteva alla sua indagine, posto che le confessioni rese da coloro che di quel delitto erano stati accusati avevano reso superflua la ricerca del movente, nè questo era stato, comunque, in quella sentenza indivi-
duato.
I ricorrenti, pur contestando tale conclusione, non hanno però indicato da quali elementi probatori essi hanno tratto il loro diverso convincimento, posto che la sentenza di condanna pronunciata nei confronti dei fratelli LE e NO
AN, nonchè ES AM, IO MA e GIo AL, espressa-
mente dà atto che quanto al movente del delitto, gli accusati, con le loro molte-
plici e contraddittorie versioni, avevano prospettato una molteplicità di ipotesi,
tutte possibili, e ciascuna compatibile con le risultanze acquisite.
Ne consegue che da quel giudicato nessuna preclusione sussisteva per il giudice di rinvio nell'accreditare, tra le molteplici ipotesi, quelle che più si armonizzava-
no ai fini della dimostrazione della responsabilità di LE AN e di
ES AM.
Orbene, nella sentenza impugnata si è data rilevanza più che alla relazione pre-
parata dal colonnello AM ZZ sull'attività investigativa da lui svolta, per
11, li incarico del "Sisde", all'intervista che l'Ufficiale aveva rilasciato all'Espresso
prima del 2 agosto 1980, e pubblicata dopo quel tragico evento: e non v'è dubbio che in quella intervista l'ufficiale non solo rivelava che la destra eversiva, rias-
sorbiti una parte dei gruppi spontanei che si erano costituiti dopo lo scioglimento 96
di "Ordine Nuovo" e "Avanguardia Nazionale Si ca organizata, per u
-20
decisa strategia terroristica, ma indicava, quale fonte informativa di tale realtà,
un aderente allo stesso movimento, denominato CI.
Altrettanto incontestabile che FR IA, letta l'intervista, ne rimase sconcertato, e, identificatosi nella fonte divulgata dal colonnello ZZ, mostrò
il proprio disappunto alla moglie, così come costei ha sempre dichiarato nel corso del procedimento.
$
E che questa non fosse un'arbitraria o suggestiva ipotesi del IA, era dimostrato dal fatto che subito dopo il rinvenimento del suo cadavere nelle ac-
que del bacino artificiale di Tor dei Cenci, i suoi più fedeli collaboratori, nel deplorare l'assassinio, concludevano che "la strage di Bologna aveva fatto
P'ultima vittima".
Il collegamento tra quel delitto e quell'intervista e tra quel delitto e la strage,
prima che essere il risultato del libero convincimento del giudice di rinvio era nella realtà processuale affidato a tali specifiche risultanze processuali.
Nel contesto di tali risultanze assumevano una importanza decisiva, com'era stato avvertito da queste Sezioni Unite allorquando avevano annullato con rinvio la sentenza emessa a conclusione del giudizio di appello, due circostanze speci-
fiche:
prima della fine dell'agosto 1980 LE AN - che pure risultava aver preso la decisione di uccidere IA - aveva avuto rapporti di collabora-
zione e di amicizia con la vittima, tant'è che sia lui che ES AM, ben-
"" 97
chè entrambi latitanti, erano stati ospitati da IA, in IL, per circa quindici giorni,
b) la decisione di uccidere IA era stata presa da LE AN
dopo la strage del 2 agosto 1980, ed era stata attuata il 9 settembre del 1980.
Da tali incontestabili premesse il giudice di rinvio ha dovuto verificare se il mo-
vente del delitto poteva avere una giustificazione diversa rispetto a quella pro-
spettata dall'accusa e tale indagine ha avuto un risultato negativo.
Tutte le ipotesi alternative rispetto a quella indicata dall'accusa - dalla incttitudi-
ne attribuita a IA nella direzione del gruppo terroristico alla sottrazione dei fondi di cui l'organizzazione disponeva - non si conciliavano con la gravità
della decisione assunta, e, soprattutto, con la tempestività con la quale era stata deliberata ed eseguita.
Inoltre, si era rivelata improbabile quella che LE AN aveva indicato,
dopo l'eseguito delitto, al fratello NO, e cioè il pericolo che IA
rivelasse che nella sua abitazione si era decisa l'uccisione del Presidente della
Regione ILna, Pier Santi EL: il coinvolgimento di AN nel de-
litto EL era stato escluso da una sentenza definitiva, e tra il delitto Matta-
rella e l'uccisione di IA erano decorsi otto mesi, durante i quali LE
AN aveva continuato ad avere rapporti di attiva e proficua collaborazione con IA, tant'è che neppure aveva esitato di porre nelle mani di costui la difesa della propria latitanza e, ancor più, quella della sua donna, ES
AM, e per un così lungo periodo. 98
Non è quindi il risultato di un'arbitraria ipotesi il fatto che la sentenza impugnata abbia concluso la sua indagine, rivelando che la decisione di uccidere FR
IA non poteva che essere riferibile ad un evento verificatosi nell'agosto del 1980, e in quel periodo, null'altro era accaduto che potesse attivare una rea..
azione di difesa del gruppo terroristico che faceva capo a LE AN,
rispetto al pericolo di ulteriori rivelazioni che potevano essere fatte al Colonnel-
lo ZZ, se si prescindeva dalla esecuzione della strage alla stazione di Bolo-
* gna.
L'ipotesi a questa alternativa, suggerita dalle rivelazioni di NO AN
veniva giudicata un'illogica congettura, perchè non solo si armonizzava con il lungo periodo di tempo intercorso tra l'omicidio dell'On le EL e quello del IA, ma, soprattutto con il fatto che la decisione di sopprimere
IA era stata assunta soltanto nell'agosto di quell'anno, e l'esecuzione
2 del delitto non disperdeva il pericolo che la moglie della vittima potesse sosti-
tuirsi al marito nel divulgare ciò che, secondo quanto riferito da LE FI
TI al fratello NO, anche lei conosceva, e cioè che in quella loro abita-
zione, in IL, era stata decisa l'uccisione di quell'uomo politico. Infine, quella stessa ipotesi proprio perchè, se da IA o da sua moglie rivelata, avrebbe implicato l'inevitabile coinvolgimento nell'accusa di partecipazione al delitto,
era la meno probabile rispetto a quella, ben diversa, della rappresentazione di 48
una conoscenza indiretta di un evento che, per quanto grave era stato, poteva essere rappresentato dissociando la propria posizione rispetto alle altrui deci-
sioni :t 126
In entrambe le definitive pronunce si è dato atto che l'episodio del 13 gennaio
1981 altro non rappresentava che la manifestazione più clamorosa di una pro-
grammata azione di depistaggio, opportunamente predisposta ed inserita in una complessa strategia, già attuata, in forma subdola, prima ancora che quella valigia venisse collocata sul treno.
Pertanto, l'episodio del 13 gennaio 1981 non può essere dissociato dalla com-
plessa condotta rispetto alla quale rappresentò l'epilogo, se non a costo di in-
frangere la stessa verità organica dell'oggetto del giudizio già concluso.
Deve peraltro rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto da tutti e quattro gli imputati ricorrenti, la sentenza impugnata non solo non ha attribuito al conte-
nuto dei due giudicati un'ampiezza diversa da quella consentita, ma neppure ha acriticamente recepito le indicazioni formulate da questa Corte nella citata sen-
tenza del 12 febbraio 1992: è doveroso precisare che con quella sentenza la
Corte di Cassazione, lungi dal voler esorbitare dai limiti del sindacato consenti-
tole dall'ordinamento processuale sulla motivazione del provvedimento impu-
gnato, aveva soltanto indicato le ragioni per le quali nè illogica, nè contradditto-
ria, ma correttamente motivata era la condanna di LM e SU, al
.
contrario di quanto era constatabile in relazione alle assoluzioni dallo stesso reato di LL e ZI: pertanto la Corte, nell'invitare il giudice di rinvio ad una rinnovata analisi delle risultanze acquisite, anche al fine di verificare se in concreto sussistevano le condizioni per applicare a tutti e quattro gli imputati
·
l'aggravante prevista dall'art. 1 della Legge 6 febbraio 1980 n. 15, non poteva
126 99
La sentenza impugnata, nel compiere tali valutazioni, non si è addentrata nel campo delle mere congetture, ma ha doverosamente verificato, sul piano della cocrenza logica, come le risultanze acquisite non accreditavano che una sola ipotesi, e cioè quella che IA era stato ucciso solo allorquando, attraver-
so la divulgazione dell'intervista rilasciata dal colonnello ZZ, cheepewa chi quella strage aveva eseguito ha avuto la materiale certezza che IA po-
tesse rivelare ciò di cui era venuto a conoscenza.
Vero è che le risultanze non consentivano di affermare, come pure è stato obiettato dai ricorrenti, che LE AN e ES AM avessero confidato a FR IA qual'era il loro prossimo progetto da realizza-
re; ma é incontestabile - e di tutto ciò ha dato l'impugnata sentenza che cn-
trambi gli imputati si erano trattenuti in IL, ospiti in casa di IA,
sino alla fine del luglio 1980, e cioè proprio nel periodo nel quale non poteva che essere stata predisposta tutta la complessa attività preparatoria che quella strage
€
:
doveva aver necessariamente richiesto.
E dalla valenza probatoria dell'indizio, nell'ambito della ricostruzione del mo-
vente dell'omicidio IA, quella rilevante circostanza, affidata ad una constatazione di un fatto realmente avvenuto, qual'era stata quella lunga e conti-
nua permanenza dei due imputati nella casa di IA in quel periodo, non solo non poteva essere dissociata, ma finiva, essa stessa, per essere idonea alla formazione del convincimento espresso dal giudice di rinvio, per la sua intrinse-
ca logicità " 100
Nè va dimenticato che l'indizio, anche quando assume i caratteri della certezza e della univocità resta sempre una fonte probatoria incompleta, non foss'altro perchè non si identifica con i fatti o le circostanze direttamente rappresentative della responsabilità di un soggetto: l'intrinseca incompletezza di una prova non ne esclude la utilizzabilità, specie quando, come nel caso in esame, i limiti in-
trinsici alla circostanza supposta sono superabili attraverso una serie di argomen-
tazioni logiche, non suscettibili di diversa valutazione.
Del resto, i rilievi prospettati dai ricorrenti in relazione alle conclusioni alle qua-
li in relazione alla valutazione della vicenda IA, é pervenuta l'impugnata sentenza, pur quando non investono soltanto il contenuto intrinseco del convincimento espresso dal giudice di rinvio, finiscono per riproporre ipotesi giudicate illogiche dalla sentenza con la quale le Sezioni Unite di questa Corte
annullarono la decisione dei giudici di appello, sicchè é del tutto improponibile il tentativo di riaccreditarle utilizzando quelle stesse argomentazioni che così ne-
*
gativamente erano state qualificate.
Osserva inoltre la Corte che il quadro indiziario nei confronti di LE FI
AN e ES AM si esaurisce con la conferma della inalterabl dell'alibi da essi offerto per il giorno in cui la strage fu realizzata.
La sentenza impugnata ha rilevato che sin dalle prime dichiarazioni era emerso un indubbio contrasto: la AM aveva asserito di aver trascorso quel giorno a
Padova, in compagnia di LE AN;
quest'ultimo, invece, affermava di essere stato sempre a SO, insieme alla AM. Soltanto dopo tre anni Va- 101
- lerio AN modificherà tale versione, confermando quella della coimputata.
Ma il contrasto tra le due posizioni si é cristallizzato in relazione alla individua-
zione di coloro che li avrebbero seguiti, quel giomo, a Padova: secondo la Mam-
bro tra costoro vi era AV;
secondo AN AV era assente.
Inoltre, altre contraddizioni sono emerse tra i due imputati in relazione all'individuazione del mezzo usato per raggiungere Padova, ed al modo con il quale essi sarebbero stati informati dell'avvenuta esecuzione della strage.
Esaminando le dichiarazioni di quanti avrebbero dovuto quell'alibi confermare,
e dissipare le contraddizioni emerse, la sentenza impugnata ha rilevato che dalle dichiarazioni acquisite emergeva un'inquetante realtà e cioè che l'allineamento progressivo rispetto alle giustificazioni offerte dagli imputati si era verificato nella fase conclusiva del processo, quando, per esplicita ammissione dei prota-
gonisti della vicenda, nel corso di un colloquio, era stata messa a punto la rico-
struzione di quanto era avvenuto quel giorno, cioè il 2.8.1980.
Ed infatti, UI AV dopo aver sempre dichiarato di essersi trovato a
Palermo, ospite di FR IA, solo successivamente ricordava di essersi recato a Padova, e nell'ultimo interrogatorio del 24.10.1984 aggiungeva di essere stato in quella città in compagnia di AV, nonchè di LE FI
AN e ES AM.
E lo stesso sviluppo progressivo avevano le dichiarazioni di BE AV,
.
1
dal quale però gli inquirenti apprendevano che tutti insieme, gli imputati, aveva-
no ricostruito i movimenti fatti in quel giorno.
++ 102
Numerose contraddizioni erano altresì emerse in relazione alla ricostruzione che
-
IA AC, al termine di una lunga latitanza, farà agli inquirenti: dopo aver dichiarato, allorquando era stata interrogata il 28.9.1984, che dal giorno in cui era nato suo figlio, e cioè dal 10.7.1980 al settembre dello stesso anno, e per soli venti giorni, LE AN e ES AM erano stati ospiti in 12
casa sua, ricordava poi, con precisione che quando il suo bambino aveva com-
piuto il suo primo mese di vita i due imputati erano già a casa sua e da qualche giorno.
Era quindi, evidente, così com'è stato correttamente evidenziato dalla sentenza Ti
impugnata, che IA AC con quelle prime dichiarazioni smentiva i due imputati, asserendo che essi si erano presentati a SO non prima, ma dopo il
2 agosto 1980.
E' soltanto nel corso del giudizio di primo grado che IA AC, modi-
ficando radicalmente quelle originarie dichiarazioni, affermerà di essere certa che quella presenza era stata da lei constatata proprio il giorno 2 agosto, ma,
posta di fronte alla necessità di spiegare come tale precisa sicurezza l'avesse acquisita dopo un così lungo tempo, AC affermava la sua incapacità a forire ogni possibile e necessaria giustificazione.
-Non può, quindi, definirsi arbitraria la conclusione alla quale é pervenuta la sentenza impugnata, quando, constatata la difformità di quelle più recenti dichia-
razioni rispetto a quelle rese a breve distanza dall'accaduto, ha dovuto constata-
re che le modificazioni, oltre ad essere manifestamente ingiustificate, divenivano
103 103
sospette perchè connotavano di una insolita certezza quella presenza dei due imputati, in quel preciso giorno, a SO, benchè quel ricordo non fosse evoca-
to da circostanze o fatti idonei alla sua conservazione.
Inoltre era stato accertato, sulla base delle dichiarazioni rese dalla moglie di
IA, che sicuramente i due imputati sino al 30 luglio 1980 erano stati in
IL: i dubbi e le incertezze sui loro movimenti si concentrano, con singolare coincidenza, proprio nel periodo sospetto.
Risulta infatti dalla ricostruzione dei giudici di merito - ed il fatto non é contesta-
to dai ricorrenti - che due biglietti aerei, per il volo Alitalia Palermo-Roma del
30 luglio 1980 erano stati prenotati a nome CU, ma non erano stati utiliz-
zati; per lo stesso volo, invece, erano stati utilizzati due biglietti intestati ai co-
niugi "De CH, circostanza che ha indotto la difesa dei ricorrenti a soste-
nere che questa era la prova che AN e AM avevano utilizzato quel volo per recarsi da Palermo a Roma e poi a SO.
Ha però rilevato il giudice di rinvio - ed il rilievo, perchè conseguente ad una corretta ricostruzione delle risultanze acquisite, é in questa sede non censurabile che AN non avrebbe potuto utilizzare il nome “D NC, pur ipo-
tizzando che questo fosse stato, per errore materiale, trasformato in "De France-
schi", perchè sin dal 15.7.1980 AN aveva deciso di non utilizzare il do-
cumento di identità intestato a quel nome, essendo stato informato che De Fran-
cisci era stato nel frattempo arrestato, perchè sorpreso in possesso di un certo quantitativo di droga. i
104
Ma i contrasti e le contraddizioni assumevano dimensioni ben più rileAN, se-
condo la valutazione della sentenza impugnata, allorquando i due imputati hanno dovuto descrivere i movimenti successivi a que! viaggio: AN dirà di esse-
re andato da Roma a Taranto, in treno, per incontrarsi con UR AD;
la
AM, invece dirà di essere rimasta a Roma e da questa città, insieme a AL-
rio AN, aveva raggiunto SO. Ma anche questo contrasto veniva, nel corso del giudizio d'appello, risolto, nel senso che la AM finiva per confer-
marc quanto dichiarato da AN, pur non riuscendo a spiegare perchè, qual-
che anno prima, avesse avuto un così errato ricordo, benchè avesse percepito il pericolo di essere coinvolta nelle indagini relative alla strage di Bologna
I ricorrenti hanno evidenziato, con i loro ricorsi, che la sentenza impugnata, pur dopo aver screditato l'alibi offerto dagli imputati, non si era posto il problema di come quelle contraddizioni potessero rappresentare la prova migliore dell'innocenza degli accusati, giacchè se la strage era stata accuratamente prepa-
rata ed eseguita, coloro che ad essa avevano partecipato non avrebbero potuto prescindere dalla precostituzione di un alībi e tale precostituzione era smentita proprio dal contrasto emerso tra le dichiarazioni di AN e quelle della
AM.
Il rilievo non può essere condiviso.
Deve.,.innanzi tutto, precisarsi che se, in linea generale, non può contestarsi chę
spesso i cattivi o imprecisi ricordi sono espressione della spontaneità e della genuinità con la quale un soggetto ricostruisce il passato, altrettanto non può
8787575782525754575712575 105
dirsi quando la ricostruzione ha riferimenti specifici con un grave episodio delit-
tuoso rispetto al quale un soggetto abbia immediatamente percepito il rischio di un personale coinvolgimento: in questi casi alla precisione e costanza del ricordo contribuisce la necessità stessa della propria difesa da un'accusa ingiusta, ma possibile.
E tale pericolo fu percepito da entrambi gli imputati, tant'è che AM lo rive-
lò a AV, ed entrambi gli imputati, pur negando la loro partecipazione alla strage, hanno sempre riconosciuto che, appresa la notizia di quanto era successo a Bologna il 2.8.1980, essi immediatamente ebbero il timore che il loro gruppo poteva essere additato come il maggiore indiziato: e, del resto, tutte le fonti di informazioni attribuivano quella strage alla destra eversiva.
Inoltre, non é esatto che un alibi non sia stato offerto dagli imputati, ma é vero,
invece, che la sua consistenza si é rivelata, secondo l'appropriata conclusione del giudice di rinvio, contradditoria e non affidabile. L'alibi era stato affidato a
AV, a AV, a AC e, infine, a UR AD: ma l'analisi approfondita delle dichiarazioni di costoro, via via allineatisi, con sospetta tem-
pestività, a quella degli imputati, ha giustificato quel convincimento al quale é
pervenuta la Corte di Assise di Bologna, ed al cui processo formativo non é stata sottratta alcuna circostanza rilevante, ed idonea, in ipotesi, a giustificare una diversa decisionc.
Tutti gli elementi acquisiti, nella loro intrinseca valenza probatoria, sono stati giudicati convergenti nella to prospettiva dell'accusa: dalla visita faita a Mas- 106
simo RT, ai motivi che l'avevano determinata, dalle minacce alle ammissioni esplicite, indicative della partecipazione alla strage;
dal contributo di AV,
ai motivi che lo avevano indotto a spostare un incontro con la AT;
dallc ragioni per le quali si pensò prima di ucciderlo per poi risparmiarlo, alle racco-
mandazioni che quest'ultima scelta condizionò; dal movente dell'omicidio
IA al falso alibi fornito dagli imputati.
E' un imponente quadro indiziario, nel quale confluiscono elementi diversi,
: eterogenei, nei quali concorrono accertamenti di carattere oggettivo ed incontro-
vertibili, ed analisi di determinati comportamenti, o di determinate dichiarazioni scaturite da precisi presupposti, o ricollegabili, secondo criteri di razionalità
logica, a determinate ipotesi: é un quadro, che, così come rappresentato, é valo-
rizzato più che dall'intrinseca univocità delle singole componenti, dalla loro manifesta convergenza verso la prova della partecipazione di LE AN
e ES AM alla strage del 2.8.1980 e tale convergenza probatoria,
acquisita secondo il metodo suggerito da questa Corte, e motivatamente giustifi- 1
1
cata, si sottrae al sindacato del giudice di legittimità.
Nè può affermarsi, come pure é stato sostenuto dai ricorrenti, che il riconosci-
mento delle responsabilità di LE AN e ES AM siano state".
conseguenti all'accettazione immotivata di una presunzione, e cioè l'attribuzione della strage all'area della destra eversiva.
Vero, é, invece, il contrario: LE AN e ES AM sono stati accusati e condannati per la strage non in base a premesse aprioristiche ed im- 107
motivate sulla riferibilità di quell'evento ad una determinata area politica, ma perchè nei loro confronti é stata acquisita la prova della loro specifica parteci-
pazione.
Quanto alla riferibilità della strage all'area politica nella quale entrambi gli im-
putati militavano, la sentenza, lungi dal formulare ipotesi astratte o arbitrarie illazioni, é pervenuta a quelle conclusioni, dopo aver esaminato i più rileAN
documenti provenienti dalle stesse organizzazioni politiche, e dai quali emergeva che proprio la strategia terroristica diretta contro impianti ferroviari era stata già
collaudata da alcuni gruppi che in quell'area gravitavano. Ha tenuto conto, al-
tresi, del contenuto della relazione del colonnello ZZ, dell'intervista da questi rilasciata all'Espresso, e, soprattutto, delle stesse indicazioni offerte, in relazione all'accentuarsi della nuova strategia terroristica, da quanti si erano da essa dissociati, pur dopo aver dato rileAN contributi operativi. E, quindi, anche in relazione a tale tematica, non si é affatto dissociata dalle conclusioni alle qua-
li, questa Corte, a Sezioni Unite, era pervenuta, nel fissare due realtà: e cioè che la strage di Bologna era oggettivamente compatibile con la strategia terroristica che in quel momento una parte della destra eversiva stava attuando, e, che, mol-
teplici erano le fonti dalle quali emergeva che quella strage era a quella strategia riferibile.
Il manoscritto rinvenuto, pochi giorni dopo la strage, in una cabina telefonica di
Bologna, nel quale si rivendicava che d'ora in poi lo scopo della lotta allo Stato
era quello di causare le massime perdite possibili;
le stesse anticipazioni fatte da
107 108
OR IO, un simpatizzante della destra extra-parlamentare, le rivelazioni di OR a IN, e, soprattutto, i risultati investigativi acquisiti su alcuni episodi, dalla strage di Peteano del 1972 in poi, accreditavano quella ipotesi,
dando ad essa un contenuto di concreta e drammatica attualità: per l'attentato terroristico al treno Torino-Roma del 7.4.1973 erano stati condannati, con sen-
tenza definitiva, UR AT, NI ZZ e FR De IN, tutti ricono-
sciutisi come aderenti ad un'organizzazione di estrema destra;
per gli attentati sulla linea ferroviaria Chiusi-Arezzo, nel 1974 e nel 1975, erano stati condannati
AR UT e NO MI.
Pertanto, che quella strategia non fosse estranea a quell'area politica, era un fatto acquisito, più che da qualsiasi analisi, dalle precedenti imprese terroristiche sulle quali erano già intervenuti dei giudicati e quanto alla riferibilità specifica di quella strage a quella stessa matrice ideologica vi erano le indicazioni concor-
danti di numerose fonti, dalle quali non corretto sarebbe stato prescindere.
Ed é del tutto ovvio che ai fini della formazione del convincimento del giudice di rinvio in relazione alla partecipazione di LE AN e ES AM
alla strage del 2.8.1980 non può non aver contribuito anche l'esito di quella indagine, una volta che questa si era in quel modo conclusa: ma una cosa é rico-
noscere come questa conclusione si armonizzava con le prove acquisite nei con-
fronti di AN e AM per la strage, altra cosa, ben diversa, é affermare -
come, senza fondamento, hanno sostenuto i ricorrenti, - che la condanna é con-
seguente all'accettazione di quella premessa, e che questa ha viziato lo stesso
108 109
procedimento valutativo della prova. I ricorrenti hanno altresì riproposto alla
Corte, sotto il profilo della mancanza e della manifesta illogicità di motivazione dell'impugnata sentenza quello che avevano già prespettato nei motivi di appel-
lo, e cioè che entrambi erano stati vittime dei servizi di sicurezza, interessati ad occultare responsabilità di altri soggetti.
Il rilievo è, innanzi tutto, smentito dal fatto che l'accertamento delle responsa-
bilità di AN PE LE e di AM ES è stato conseguente all'utilizzazione di numerose fonti probatorie, nessuna delle quali è oggettiva-
mente riconducibile all'attività investigativa dei servizi di sicurezza.
Inoltre, già nella sentenza di primo grado il problema, sollevato dalla difesa degli imputati, era stato esaminato e già in quella sede si era accertato che tutta l'operazione di "depistaggio" del Sismi era diretta ad allontanare i sospetti sui gruppi della destra eversiva operanti in Italia, per concentrarli sulle piste inter-
nazionali: e siffatta conclusione è stata motivatamente recepita dall'impugnata sentenza. Infatti, nessuna indicazione specifica, nè tanto meno indiretta, suscet-
tibile di appropriate conferme, era stata mai prospettata dal Sismi in quella dire-
zione, anzi, non a caso era stato escluso il coinvolgimento dei N.A.R. perchè ciò
rappresentava una condizione essenziale per rendere verosimile l'artificosa ipo-
tesi che era stata accreditata dall'espediente temerario al quale si era fatto ricor-
so, e cioè attraverso la collocazione ed il successivo ritrovamento della valigia carica di esplosivo sul treno Taranto-Milano. Vero è che la informativa del Sismi
coinvolgeva anche esponenti italiani del terrorismo di destra: ma trattavasi di 110
mendaci informazioni, tali rivelatesi non appena l'autorità giudiziaria bolognese potè svolgere le sue indagini: GIo AL non era mai stato nell'appartamento di Via Rizzo, ad Imperia, nè aveva acquistato i biglietti rinvenuti in quella vali-
gia Pertanto, aver indicato AL quale autore possibile della strage non signifi-
cava affatto voler coinvolgere LE AN, perchè in tal caso si sarebbe dovuto scegliere una indicazione di fatti o circostanze capaci di resistere almeno ad una prima, sommaria verifica investigativa.
Viceversa, accreditava l'ipotesi che il depistaggio che i servizi di sicurezza ave-
vano effettuato favorisse AN ed il gruppo che a questi faceva capo, il fatto che il MA.B. rinvenuto in quella valigia proveniva, secondo le rivelazioni di MA AB, da SI MI, cioè da un personaggio della co-
siddetta “banda della Magliana" che aveva rapporti con i fratelli AN e con
BE AV: la stessa realizzazione della calunnia era stata resa possibile,
nella sua conclusiva manifestazione, dal soccorso di chi aveva tutto l'interesse affinchè quell'opera di depistaggio riuscisse nelle finalità che i suoi artefici spe-
ravano di conseguire.
Nè può affermarsi, come hanno sostenuto i ricorrenti, che sintomatica della falsità delle dichiarazioni di SI RT e del coinvolgimento dei servizi di sicurezza nelle accuse a AN e AM era la circostanza dallo RT
riferita, e cioè che AN avrebbe rivelato che la mattina del 2 agosto 1980,
per non farsi riconoscere, aveva girato per le strade di Bologna dopo aver avuto l'accortezza di vestirsi in modo da sembrare un turista tedesco o un altoatesino:
110 111
secondo la nota informativa del Sismi, tedeschi erano coloro che avevano tra-
sportato quell'esplosivo che era stato rinvenuto il 13.1.1981 e che doveva servire per altri attentati sui treni, sicché AN aveva scelto il travestimento meno appropriato per sottrarsi al rischio di una possibile identificazione.
Il rilievo prospettato dalla difesa non tiene conto di un fatto essenziale, e cioè
che le rivelazioni fatte da AN allo RT risalgono al 4 agosto 1980, men-
tre l'operazione che si concluse con il ritrovamento di quella valigia risale al
$
13.1.1981, sicchè nessun collegamento tra le due vicende è proponibile nell'ottica prospettata dalla difesa e d'altronde, secondo la rappresentanzione fatta da AN a RT sugli accorgimenti usati per non farsi riconoscere,
quella misura, e cioè vestirsi in modo da sembrare un turista, quale che fosse la sua apparente provenienza, era l'unico mezzo di cui l'imputato in quel momento,
poteva disporre, per limitare i rischi di un possibile riconoscimento.
La sentenza impugnata non si neppure sottratta all'onere di verificare se la personalità dei due imputati ricorrenti era compatibile con la partecipazione a quel delitto e con il comportamento successivo: ha verificato quale esperienza professionale, in attentati e gravi delitti, avesse acquistato LE AN e quale rapporto di collaudata e fedele collaborazione avesse sempre a lui offerto
ES AM, tant'è che questa anche in altre vicende, quasi per naturale vocazione, aveva legato la sua sorte al suo uomo.
E da tale complessa realtà umana, esplorata sulla base delle rivelazioni di WA
DI del 15.3.1984, di LA FU e di UR IC, rispettivamente
071 112
risalenti al 25.3.1986 ed al 2.6.1982, la Corte di Bologna ha tratto il convinci-
mento di come quella strage, pur avendo rappresentato un evento ineguagliabile,
per gli effetti drammatici, rispetto ai reati precedentemente commessi da LE
AN, era pur sempre il risultato di una scelta di vita che aveva conosciuto già il disinteresse verso la vita altrui, e come lo stesso comportamento successi-
vo avesse una sua razionale spiegazione: confessare la partecipazione alla strage significava assumersi la tremenda responsabilità di quanto era accaduto, perdere consensi e solidarietà nello stesso ambiente, e, soprattutto, la prospettiva di pos-
sibili benefici carcerari
Nell'impugnata sentenza non si riscontra alcuna valutazione sommaria, parziale,
imprecisa o illogica delle risultanze acquisite, nemmeno in relazione a tali, mar-
ginali aspetti della vicenda, sicchè anche con riferimento ad essi le consure pro-
spettate dai due ricorrenti non sono accoglibili.
Non sono neppure meritevoli di accoglimento i rilievi dedotti da entrambi i ri-
correnti in relazione alla violazione dell'art.90°c.p.p, violazione prospettata con riferimento alla condanna per il reato previsto dall'art.306 c.p..
Le Sezioni Unite della Corte con la sentenza del 12.2.1992 pur dopo aver rigetta-
to i ricorsi che AN e AM avevano presentato in relazione alla con-
danna per quel reato, avevano devoluto al giudice di rinvio il solo compito di verificare, sulla base delle risultanze disponibili, se la condanna che entrambi gli imputati avevano riportato nel 1986 per un'analoga imputazione poteva com-
B 113
prendere la costituzione e l'organizzazione della banda armata alla quale era ascrivibile la decisione di quella nuova strategia terroristica, culminata nella realizzazione della strage di Bologna.
Ed il giudice di rinvio tale onere ha assolto, rilevando che quella condanna de-
finitiva, pronunciata dalla Corte di Assise di Appello di Roma il 19.4.1986, nulla aveva a che vedere con l'organizzazione della banda armata che costituiva l'oggetto del presente giudizio.
Sia LE AN che ES AM hanno denunciato, nei loro ricorsi,
l'errata applicazione dell'art. 90 c.p.p. ed il difetto di motivazione dell'impugnata sentenza, sostenendo che nessuna soluzione di continuità era ravvisabile, sulla base delle risultanze acquisite, tra il gruppo costituitosi a Roma
nel 1977 e che aveva operato sino alla primavera del 1981 e quello al quale fa-
ceva riferimento l'accusa, nel presente procedimento.
Osserva la Corte che entrambi i rilievi sono infondati
L'impugnata sentenza, dopo aver ricostruito le molteplici vicende che si svilup parono, in quegli anni, per effetto delle strategic eversive realizzate su iniziative di alcuni gruppi, diretti da IO TT e UI RO, ha evindenziato come dopo l'arresto di LE AN, avvenuto a Ponte Chiasso il 18.6.1979, i18.6.1979,
rapporti di collaborazione con quella vasta organizzazione nella quale erano confluïti vari gruppi (gruppo "Prati", gruppo "Eur", gruppo "Vigna Clara”,.
gruppo "Piazza. Rosolino Pino", gruppo "Monteverde", etc.), furono interrotti,
non solo perchè erano sorti vari contrasti sull'uso del denaro e delle armi, pro-
€57545457545454545453>>>> >€ (5+57) 114
cacciate nel corso di numerose rapine, ma soprattutto perchè proprio LE
AN, secondo le sue esplicite ammissioni, si rese conto che quella organiz-
zazione si era dispersa attraverso la realizzazione dei reati che appagavano gran parte delle necessità personali, sicchè per esaltare la tensione rivoluzionaria,
besognava creare un nucleo ristretto, per operazioni di più vasto respiro. Ed a tale decisione contribui dapprima la rottura del rapporto affettivo della AM
con TT e poi, in maniera risolutiva, l'arresto di quest'ultimo.
E nella sentenza della Corte di Assise di Appello di Roma del 19.4.1986 tale realtà viene rappresentata con estrema precisione come dà atto la sentenza impugnata - tant'è vero che si afferma (cfr. Pag. 300 e seg.) che dopo la rottura del legame con TT, sia AN che la AM, organizzarono un “nuovo
Gruppo politico criminale, che si renderà responsabile di numerosi altri reati",
gruppo che nulla aveva a che vedere con quella più vasta organizzazione, se si prescindeva dalla comune matrice eversiva.
Ne consegue che la sentenza impugnata, nell'escludere il "bis in idem" non solo non è incorsa in alcun vizio di motivazione, ma ha fedelmente recepito il conte-
nuto della sentenza pronunciata dalla Corte di Assise di Appello di Roma, verifi-
cando come quella decisione avesse ottenuto, anche sulla base delle nuove risul-
tanze acquisite in questo processo, appaganti riscontri
Si era, infatti, accertato che solo dopo la rottura dei rapporti con TT, FI;
AN e AM avevano instaurato un'intensa collaborazione con DE,
UL e AV, così privilegiando quell'accentuata strategia terroristica che
: 115
era stata posta-in evidenza dal colonnello ZZ e nell'ambito della quale anda-
va collocata la realizzazione della strage di Bologna.
Pertamo, la sentenza impugnata anche in relazione a tale statuizione, si sottrae ai nilievi dedotti da entrambi gli imputati ricorrenti.
Non è neppure meritevole di accoglimento il ricorso presentato di EG Giu-
liani.
L'imputato ha dedotto il difetto di motivazione dell'impugnata sentenza, perchè
il giudice di rinvio non avrebbe indicato le ragioni in base alle quali aveva ritenu-
to che la condanna definitiva per il reato previsto dall'art.306 c.p., pronunciato dalla Corte di Assise di Appello il 9.6.1989 riguardava fatti diversi rispetto a quelli, oggetto del presente giudizio.
Il rilievo non può essere condiviso.
Risulta dalla sentenza impugnata che la diversità oggettiva ai due fatti attribuiti all'imputato ricorrente è stata rappresentata attraverso un'analisi accurata dei fondamentali aspetti caratterizzanti la banda armata alla quale UL aveva aderito, offrendo la sua collaborazione a LE AN. Il giudice di rinvio,
infatti, dopo aver ricostruito, sulla base delle indicazioni offerte da NO
AN, CO GU, UR IC e RU SS, i contributi spe- cifici offerti dall'imputato ricorrente al ristretto gruppo operativo organizzato da
LE AN, ha verificato come la condanna definitiva pronunciata dalla 116
Corte di Assise di Roma non solo riguardava fatti che, dal punto di vista crono-
logico, erano antecedenti rispetto a quelli accertati nel presente giudizio - essi,
infatti, risalivano al 1978 ed ai primi mesi del 1979 - ma, soprattuto presentava-
no una diversità oggettiva.
Infatti, l'organizzazione che aveva formato oggetto del giudicato aveva la sua sede sulla Casilina, nel casale di Via del Torraccio, ed era costituita da soggetti diversi (Colantuoni, GU, Conti, Palermo, Alvarito, Onesti) e nessuno di co- -
storo risultava aver avuto rapporti con LE AN.
Pertanto, l'esclusione dell'efficacia preclusiva del giudicato è stata conseguente ad un'esauriente valutazione delle risultanze acquisite e tale valutazione, con-
gruamente motivata, si sottrae ai rilievi dedotti dall'imputato ricorrente, in quanto ne presenta aspetti di manifesta illogicità, nè appare conseguente all'omesso esame di circostanze capaci di giustificare una diversa decisione.
Ritiene altresì la Corte di dover rigettare anche il ricorso proposto da BE
AV
Con l'unico motivo dedotto l'imputato ha denunciato la violazione dell'art. 90
del codice di procedura penale del 1930, sostenendo che nessuna decisione avrebbe dovuto assumere nei suoi confronti la Corte di Assise di Appello di
Bologna, in quanto la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza del
12.2.1992 aveva reso definitiva la condanna per il reato previsto dall'art. 306
c.p., condanna pronunciata a conclusione del giudizio di appello. 117
Osserva la Corte che il rilievo dedotto dal ricorrente è fondato su di un errato presupposto.
L'imputato, condannato dalla Corte di Assise di Bologna per il reato previsto dall'art. 306 c.p., nel proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza che, in appello, quella condanna aveva confermato, aveva rilevato che sussisteva la preclusione del giudicato in conseguenza della precedente condanna per lo stes-
so reato, condanna divenuta ormai definitiva.
3
Le Sezioni Unite della Corte, dopo aver riconosciuto che la conferma della con-
danna già inflitta al AV dal primo giudice era stata correttamente motivata,
sicchè il ricorso dell'imputato nella parte in cui il vizio di motivazione della sentenza impugnata era stato dedotto andava rigettato, aveva osservato che il problema sollevato dallo stesso imputato, e cioè quello relativo alla possibile applicazione dell'art. 90 c.p.p. andava risolto dal giudice di rinvio, perchè biso-
* gnava verificare se tra il fatto contestato e quello già giudicato vi era una perfet-
ta identità, e solo se tale accertamento di merito avesse avuto un risultato positi-
vo si sarebbe dovuta dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale.
Orbene, non v'è dubbio che tale accertamento, coinvolgendo la verifica della genesi, dello sviluppo e della caratterizzazione intrinseche delle due organizza-
zioni armate, oltre che del contenuto del loro programma, non poteva che essere rimesso al giudice di rinvio, trattandosi di un'indagine che, per il suo stesso contenuto, esorbitava dai limiti del sindacato di legittimità. 118
Nè, d'altronde, in questa sede, è più consentito rimettere in discussione le sta-
tuizioni contenute nella sentenza della Corte di Cassazione del 12 febbraio 1992,
ed i criteri dai quali quelle statuizioni sono state ispirate.
La Corte di Assise di Appello di Bologna, attenendosi ai criteri enunciati da questa Suprema Corte, dopo aver stabilito, e nei limiti oggettivi dell'accertamento che le era stato affidato, che il reato contestato era diverso da quello per il quale AV era stato già condannato, ha ritenuto di applicare la
-
continuazione tra i due reati, e, quindi, ha apportato un aumento di pena su quella che era stata applicata all'imputato con la sentenza definitiva. Tale sta-
tuizione non era preclusa dalla sentenza che quel giudizio di rinvio aveva dispo sto, perchè rappresentava una conseguenza non evitabile rispetto al contenuto oggettivo del giudizio di rinvio, posto che, ai fini della verifica devoluta dalla
Corte di Cassazione alla Corte di Assise di Appello di Bologna, rimetteva in discussione la sussistenza di un reato diverso da quello già giudicato. Ed una volta risolto in senso affermativo tale problema, il giudice di rinvio non poteva sottrarsi all'onere di determinare, in concreto, la pena applicabile al reato che formava oggetto del suo giudizio.
E tale onere è stato assolto dalla Corte di Assise di Appello di Bologna, nel ri-
spetto del divieto della “reformatio in peius”, riconoscendo il vincolo della con-
tinuazione tra i due reati e, quindi, adottando una statuizione più favorevole per l'imputato ricorrente.
Ne consegue che anche il ricorso. di BE AV deve essere rigettato. 119
Relativamente alle condanne di LI LL, TO ZI, PE Bel-
monte e PI SU per il delitto di calunnia aggravata ad essi ascritto, nei ricorsi presentati da tutti e quattro gli imputati vengono formulati numerosi e specifici rilievi avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Bologna,
rilievi che richiedono un approfondito esame.
LI LL, con i primi quattro motivi di ricorso prospettati alla Corte, ha de-
nunciato la mancanza e la contraddittorietà di motivazione dell'impugnata sen-
tenza in relazione a tutti gli aspetti rileAN della prova esaminata dal giudice di rinvio, ed in particolare:
A) sul contenuto e sulle finalità della relazione che il colonnello ZZ, del
Sisde, aveva avuto occasione di redigere a conclusione dell'incarico che gli era stato affidato, prima della esecuzione della strage;
B) sul rapporto di subordinazione che l'accusa aveva costruito tra esso ricorrente ed il dr. Cioppà, nel tentativo di attribuire un contenuto di apprezzabile concre-
tezza a quel suo intervento, valutato arbitrariamente come sintomatico della
•
strategia funzionale al depistaggio, benchè nella stessa sentenza impugnata.si :
desse atto che personaggi ben più autorevoli del dr. PP avrebbero potuto recepire quei messaggi ed attuarli, senza alcuna necessità di intermediari;
C) sul carattere e sulle finalità del colloqui con il dr. PP, avendo la sentenza impugnata confuso le opinioni personali espresse sulla matrice della strage con delle vere e proprie direttive, esorbitanti dalle sue competenze e dalle sue stesse conoscenze;
120
"D) sulla idoneità concreta di quel colloquio a spostare l'attuazione degli inqui-
renti dalle piste nazionali a quelle internazionali;
E) sui rapporti di collaborazione con TO ZI, giacchè nessuna pro-
va, diretta o indiretta, accreditava tale ipotesi, ma dalle risultanze acquisite emergeva un'indicazione di segno opposto, perchè dagli atti della Commissione
Parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P2 emergeva che ZI non era compreso tra gli iscritti a quella loggia, ed aveva espresso giudizi negativi su chi quella loggia dirigeva, in occasione delle travagliate vicende nelle quali era stato coinvolto il Banco OS;
F) sul fatto che illogica ed erronea era la conclusione alla quale era pervenuto il giudice di rinvio allorquando aveva attribuito ai servizi di sicurezza che l'indicazione da essi fatta, nel febbraio del 1981, di GIo AL come uno dei possibili autori della strategia del "terrore sui treni" era espressione della volontà
di scagionare LE AN ed il suo gruppo: secondo il ricorrente, la sen-
tenza impugnats non aveva considerato che GIo AL era stato già coinvolto,
insieme a LE AN, nell'omicidio di due carabinieri, avvenuto a Pado-
va poco prima, ed altrettanto era avvenuto per FI e OR, accusati di avere partecipato ad associazioni eversive.
Infine, nel quinto motivo di ricorso LL ha denunciato l'errata applicazione dell'art. 1 della legge 6 febbraio 1980 n. 15 - rilievo questo prospettato, con analoghe argomentazioni, anche da ZI, SU e LM: ha in par-
ticolare rilevato il ricorrente che la sentenza impugnata aveva omesso di consi- 121
derare che, per effetto della condanna definitiva di SU e LM per il
reato di peculato, si era ormai consolidato il giudicato sulla finalità riconducibile alla condotta incriminata, e cioè lo scopo di lucro, sicché le diverse conclusioni alle quali era pervenuta la sentenza impugnata, oltre ad essere la conseguenza di un intreccio di congetture ed ipotesi, si ponevano in contrasto con il contenuto stesso di quel giudicato.
t
Non meno articolati sono i rilievi prospettati nell'interesse di TO ZI
za
Il ricorrente ha denunciato, innanzi tutto, l'errata applicazione dell'art. 368 c.p.,
sostenendo che il giudice di rinvio, non adeguandosi ai criteri enunciati da que-
sta Corte, a Sezioni Unite, il 12 febbraio 1992 in ordine all'applicazione del secondo comma dell'art. 192 del nuovo codice di procedura penale, aveva fatto largo uso di congetture ed illazioni nel ricostruire alcune vicende dalle quali aveva tratto suggestive conclusioni, non confortate da alcun obiettivo riscontro.
Secondo il ricorrente, in particolare, non si era tenuto conto del fatto che l'articolo apparso su "Agenzia Repubblica” ed attribuito ad una sua callida iniziativa, altro non conteneva che una generica critica sui modi con i quali l'indagine per scoprire mandanti ed esecutori della strage di Bologna era stata S...
sino a quel momento condotta. Inoltre, nemmeno si era considerato che nessun
·
esplicito accenno alla strage del 2 agosto 1980 conteneva il pro-memoria conse-
gnato al giornalista BA, e che, quanto alla nota informativa offerta al dr. 122
OM, della Questura di Roma, essa faceva riferimento ad un'organizzazione terroristica collegata con le "brigate rosse", avente sede a Monaco, e quindi si era omesso di tener conto che trattavasi di notizie generiche, irrileAN, e co-
munque già note ai INistri della Difesa e dell'Interno.
Quanto, infine, all'incontro avvenuto a Ciampino, il ricorrente ha rilevato che la sentenza impugnata aveva immotivatamente disatteso la ricostruzione da lui t prospettata, benchè fosse stata confermata dal generale NO, ed aveva riproposto, in forma apodittica, la suggestiva certezza dell'esistenza di un pre-
stabilito programma, già immotivatamente costruita dal primo giudice,
sull'erroneo presupposto che una siffatta conclusione confermava l'ipotesi della predisposizione della realizzazione un'articolata condotta calunniosa.
Lo stesso ricorrente ha altresì contestato la configurabilità giuridica del delitto di calunnia, sostenendo che ai sensi dell'art. 9 della Legge 24 ottobre 1977 n. 801
soltanto i direttori del "Sismi" e del "Sisde" avevano l'obbligo giuridico di in-
formare l'autorità giudiziaria sui risultati ottenuti in relazione alle indagini sulla strage: pertanto, generale NO, quale capo della prima divisione del Hil
"Sismi", non era tenuto all'osservanza di quell'obbligo, e comunque l'accusa neppure aveva dimostrato che il generale NO, violando il segreto di stato, avrebbe rivelato il contenuto delle informazioni ricevutę a coloro che in-
dagavano sulla strage di Bologna.
La difesa di TO ZI ha infine denunciato il vizio di motivazione dell'impugnata sentenza, sostenendo che questa aveva utilizzato, come prova del 123
commesso reato, la testimonianza resa dal maresciallo SA, al fine di dimo-
strare l'esistenza di un intreccio di rapporti illeciti con LM: ma si era omesso di considerare che quella testimonianza. resa depo molte incertezze, non conteneva la rappresentazione di un episodio caduto sotto la diretta percezione del testimone, ma semplicemente la rievocazione di quanto al sottufficiale era stato riferito dal LM, allorquando poteva apparire utile confermare l'esistenza concreta della fonte di quella rivelazione.
Nei motivi aggiunti, presentati nell'interesse dello stesso ricorrente, si analizza-
no tutti gli aspetti rileAN della vicenda e, completando le censure già formulate nei motivi principali, si osserva che la sentenza impugnata aveva omesso di considerare che il coinvolgimento di TO ZI non era emerso nel processo che si era concluso con la condanna di SU e LM per i
reati di peculato e di detenzione di armi ed esplosivo;
che non vi era prova alcu-
na sui rapporti che il giudice di rinvio aveva supposto tra ZI e LL, ed a tal proposito si era ignorato che nell'aprile del 1981 ZI aveva esortato il presidente del Banco OS a prendere le distanze da LL, con ciò dimo-
strando che non esistevano nè rapporti di amicizia, nè, tanto meno, di reciproca simpatia o fiducia.
Sia PE LM che PI SU hanno contestato, con i loro ricor-
si, la configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 1 della Legge 6 febbraio 124
SU, in particolare, ha evidenziato che il giudice di rinvio non doveva ritenersi vincolato al rispetto delle valutazioni contenute nella sentenza che le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano pronunciato il 12 febbraio
1992, perchè quelle valutazioni, quando non sconfinavano in un sindacato di merito, sottratto alla competenza della Corte di Cassazione, erano soltanto servi-
te per individuare i vizi logici nei quali era caduta la sentenza annullata.
Pertanto, era onere del giudice di rinvio procedere ad una rinnovata ed autonoma rivalutazione delle risultanze acquisite, onere al quale si era sottratto. Con
l'ultimo motivo di ricorso SU ha altresi sostenuto che la sentenza impu-
gnata, violando il 2° comma dell'art. 192 del nuovo codice di procedura penale,
ed i criteri metodologici indicati dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza,
aveva fatto largo uso di apodittiche congetture, traendo dalle stesse arbitrarie conclusioni.
Due, invece, sono i motivi di ricorso presentati nell'interesse di PE Bel-
monte: con il primo ha denunciato l'errata applicazione dell'art. 90 del codice di procedura penale del 1930, sostenendo che essendosi nei suoi confronti già for-
mato il giudicato in relazione alla condanna per il reato di peculato, il movente di lucro in relazione a quella condotta non poteva più esser contestato, ed esso escludeva, per la sua incompatibilità logico-giuridica, la ritenuta finalità di ter-
rorismo e di eversione;
con il secondo motivo ha prospettato la violazione dell'art. 81 c.p., affermando che una volta formatosi il giudicato anche in rela-
zione alla unificazione, sotto il profilo della continuazione, tra i fatti giudicati 125
dalla Corte di Assise di Appello di Roma il 14 marzo 1986, ed il reato di calun-
nia, nessun aumento di pena il giudice di rinvio avrebbe dovuto disporre per effetto della riconosciuta configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 1 della
Legge 6 febbraio 1980 n. 15, conservando la calunnia il ruolo di un reato satelli-
te nell'ambito della continuazione, rispetto alla più grave violazione di legge,
rappresentata dal reato di peculato.
F
Prima di passare all'esame dei rilievi prospettati dai ricorrenti in relazione alla motivazione dell'impugnata sentenza, non è superfluo ricordare che le Sezioni
Unite di questa Suprema Corte con la sentenza del 12 febbraio 1992 avevano respinto i ricorsi che SU e LM avevano presentato contro la deci-
sione con la quale la Corte di Assise di Appello di Bologna aveva confermato il riconoscimento della loro responsabilità per il delitto di calunnia, riconoscimen-
to già contenuto nella sentenza del primo giudice. E' altresì divenuta definitiva,
per effetto dell'esaurimento dei mezzi di impugnazione esperibili, la condanna pronunciata nei confronti degli stessi imputati dalla Corte di Assise di Appello di
Roma il 14 marzo 1986 per i reati di peculato e di detenzione di armi ed esplosi-
vo, condanna pur essa conseguente al rinvenimento di quella valigia sul treno
Taranto-Milano, nella notte del 13 gennaio 1981.
Ne consegue che entrambi quei giudicati precludono la rivalutazione delle ac- .
quisite risultanze probatorie sia in relazione all'accertata sussistenza del fatto,
che con riferimento alla verifica della riferibilità del fatto ai due imputati.
TEE 126
In entrambe le definitive pronunce si è dato atto che l'episodio del 13 gennaio
1981 altro non rappresentava che la manifestazione più clamorosa di una pro-
grammata azione di depistaggio, opportunamente predisposta ed inserita in una complessa strategia, già attuata, in forma subdola, prima ancora che quella valigia venisse collocata sul treno.
Pertanto, l'episodio del 13 gennaio 1981 non può essere dissociato dalla com-
plessa condotta rispetto alla quale rappresentò l'epilogo, se non a costo di in-
frangere la stessa verità organica dell'oggetto del giudizio già concluso.
Deve peraltro rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto da tutti e quattro gli imputati ricorrenti, la sentenza impugnata non solo non ha attribuito al conte-
nuto dei due giudicati un'ampiezza diversa da quella consentita, ma neppure ha acriticamente recepito le indicazioni formulate da questa Corte nella citata sen-
tenza del 12 febbraio 1992: è doveroso precisare che con quella sentenza la
Corte di Cassazione, lungi dal voler esorbitare dai limiti del sindacato consenti-
tole dall'ordinamento processuale sulla motivazione del provvedimento impu-
gnato, aveva soltanto indicato le ragioni per le quali nè illogica, nè contradditto-
ria, ma correttamente motivata era la condanna di LM e SU, al contrario di quanto era constatabile in relazione alle assoluzioni dallo stesso reato di LL e ZI: pertanto la Corte, nell'invitare il giudice di rinvio ad una rinnovata analisi delle risultanze acquisite, anche al fine di verificare se in concreto sussistevano le condizioni per applicare a tutti e quattro gli imputati l'aggravante prevista dall'art. 1 della Legge 6 febbraio 1980 n. 15, non poteva
126 127
non evidenziare quali erano gli aspetti dei fatti accertati bisognosi di un appro-
fondimento valutativo, o di una analisi che il giudice di appello aveva trascurato.
Ed il giudice di rinvio, vincolato al rispeno dei limiti oggettivi dell'indagine devoluta dalla Corte di Cassazione, non poteva neppure sottrarsi all'osservanza dei criteri metodologici che la stessa Corte aveva avuto cura di enunciare in relazione all'analisi ed alla valutazione della prova indiziaria, secondo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 192 del nuovo codice di procedura penale.
E la Corte di Assise di Appello di Bologna quei limiti non ha superato ed a quei criteri metodologici si è rigorosamente attenuta, senza però abdicare alla sua autonomia decisoria, conseguente al corretto esercizio della sua capacità valuta-
tiva delle risultanze probatorie acquisite.
Non può essere definita, come si è prospettato dalla difesa dei ricorrenti, una
"gratuita illazione” o il risultato di “arbitrarie congetture" o "suggestive ipotesi"
l'aver riconosciuto, come ha fatto la sentenza impugnata, che la collocazione della valigia su quel treno si inseriva, a pieno titolo, alle precedenti e meno cla-
morose iniziative attribuite a LL e ZI ed ai servizi di sicurezza sui quali entrambi esercitavano una determinante influenza. A questa conclusione il giu-
dice di rinvio è pervenuto non già recependo, acriticamente, le valutazioni già
espresse, dal primo giudice, ma verificando, sulla base di una completa analisi delle risultanze acquisite, che quelle valutazioni si sottraevano ai rilievi dedotti dagli imputati e si armonizzavano con il risultato consentito da una legittima applicazione del secondo comma dell'art. 192 c.p.p.. 128
La Corte di Bologna, nel riesaminare le risultanze acquisite, ha constatato che le iniziative assunte da LL e ZI si sovrapponevano nella omogeneità dei contenuti e delle finalità, omogeneità connotata da un evidente sincronismo cronologico, pur esso sintomatico di una comune e solidale volontà, quella, cioè,
di accreditare la ipotesi della riferibilità della strage del 2 agosto 1980 ad orga-
nizzazioni internazionali, offrendo agli inquirenti, in maniera subdola ed indiret-
ta, artificiose e suggestive indicazioni, aventi tutte una costante ed immutata :
connotazione: quella di screditare la riferibilità della strage ad un'autonoma decisione dei gruppi terroristici organizzatisi in Italia, nell'area della destra eversiva
Orbene, che fosse stata realizzata una complessa azione di depistaggio da parte di alcuni preposti ai servizi di sicurezza emergeva già dalle condanne definitive riportate da LM e SU, avendo la Corte di Assise di Appello di Ro-
ma, nella citata sentenza, dato atto delle ragioni per le quali l'episodio del 13
gennaio 1981 non poteva essere riconducibile nell'alveo di una personale ed estemporanea iniziativa dei due ufficiali del "Sismi", non foss'altro perchè essa aveva avuto l'autorevole avallo del defunto generale TO, che, in quel pe-
riodo, dirigeva il servizio di sicurezza militare.
Non rientra certamente nei poteri di questa Corte sindacare se il contenuto delle informazioni, dei consigli e dei suggerimenti attribuiti a LL e ZI rappre-
sentavano la manifestazione innocente ed ingenua di soggettive intenzioni, o di
PIC 129
superficiali valutazioni, giacchè siffatto giudizio coinvolge un sindacato di meri-
to che alla Corte di Cassazione era ed è precluso.
Ma, una volta precisato che il controllo consentito a questo Supremo Collegio.
anche in base al codice del 1930, può avere ad oggetto solo la motivazione posta dal giudice del merito a fondamento della propria decisione e che i parametri utilizzabili sono quelli della completezza dell'indagine, della correttezza della valutazione dei singoli elementi acquisiti al processo e della congruità logica dei vari sillogismi attraverso i quali si perviene a determinate conclusioni, è agevole osservare che le ragioni espresse dall'impugnata sentenza per escludere che gli interventi di LL e ZI fossero riconducibili nell'alveo di soggettive intui-
zioni, prive di qualsiasi fraudolenta finalità, non solo sono coerenti sul piano logico, ma si armonizzano compiutamente con le risultanze acquisite e corretta-
mente analizzate.
In relazione a tale conclusivo e positivo giudizio va altresì precisato che, contra-
riamente a quanto sostenuto dagli stessi imputati ricorrenti, la sentenza impugna-
ta non si è affatto sottratta all'onere di verificare se le informative che il Sismi
aveva predisposto coinvolgevano anche esponenti italiani del terrorismo di de-
stra; questa indagine, sollecitata dalla difesa dei ricorrenti, è stata compiuta, ma i suoi risultati, lungi dall'accreditare l'innocenza degli accusati, si è rivelata utile per giustificare il diverso convincimento della loro colpevolezza. Infatti, la pre- H
senza di GIo AL ad Imperia e l'asserito suo intervento per l'acquisto, in un'agenzia di Bari, dei due biglietti aerei intestati a cittadini stranieri e rinvenuti
129 130
nella valigia collocata sul quel treno, si dimostrarono il risulatato di una vera e propria invenzione non appena su quelle notizie gli inquirenti potettero svolgere gli opportuni accertamenti: AL non era mai stato in quell'appartamento, ad
Imperia, e non aveva acquistato quei biglietti. E, una volta dimostrato agevol-
-
mente che GIo AL non poteva essere coinvolto in quella vicenda, era più
che logico dedurre che quella indicazione non sarebbe mai potuta servire per risalire a LE AN, anche ammesso che i rapporti tra AL e AN 茹
fossero stati rappresentati nella loro effettiva consistenza
Quanto a OR ed FI, il loro coinvolgimento personale in azioni terroristi-
che era già emerso precedentemente all'episodio del 13.1.1981, sicchè anche nei loro confronti le informazioni fornite non acquisivano alcuna rilevanza sintoma-
tica di una volontà diversa da quella attribuita agli imputati dai giudici di merito.
Inoltre, la partecipazione di TO ZI al reato di calunnia continuato ed aggravato non è stata desunta soltanto dalla sua presenza all'aeroporto di
Ciampino, allorquando SU, alla presenza di LM e del generale
TO, consegnò al generale NO quella relazione informativa che era stata fraudolentemente predisposta, con la determinante collaborazione del ma-
resciallo SA, presso la stazione dei carabinieri di Vieste.
Già nella sentenza pronunciata dalla Corte di Assise di Roma il 29 luglio 1995
nei confronti di LM e SU si era dato atto che si era accertato, attra-
verso le dichiarazioni rese dal giornalista Lando Dell'Amico, che il giornale, da quest'ultimo diretto, l'Agenzia Repubblica” era uno degli strumenti dei quali 131
ZI si serviva per attuare quella
contro
-informazione perseguita dal
"Sismi" e che le contingenti occasioni suggerivano.
Pertanto, una volta accertatosi. attraverso le indicazioni offerte dallo stesso gior-
nalista, che ZI era stato l'ispiratore dell'articolo pubblicato su quel giorna-
le il 1° settembre 1980, la sentenza impugnata ne ha valutato il contenuto, non senza porsi il problema che le era stato devoluto dalla sentenza di questa Supre-
ma Corte che il giudizio di rinvio aveva disposto, e cioè quello di ricercare la ragioni per le quali quella iniziativa, in quel momento, ZI aveva assunto.
Ed il giudice di rinvio non ha potuto che prendere atto che pochi giorni prima della pubblicazione di quell'articolo la Procura della Repubblica presso il Tribu-
nale di Bologna aveva pubblicamente riconosciuto la proficua collaborazione che era stata offerta dal "Sisde" in relazione alle indagini che avevano giustifica-
to l'adozione di misure cautelari nei confronti di numerosi appartenenti ad or-
ganizzazioni eversive della destra, operanti in Italia.
Orbene, nell'articolo, ispirato da ZI, si ironizzava su quella operazione e sul contributo offerto per la sua realizzazione;
se ne prevedeva l'insuccesso a breve termine e, soprattutto si affermava che il "Sisde" aveva "riesumato vec-
chie pratiche", con ciò alludendo implicitamente alla materiale impossibilità di sviluppare in quella direzione le indagini se con queste si voleva perseguire con successo lo scopo di individuare i responsabili della “nuova” strategia terroristi-
ca, culminata nella strage di Bologna.
:
130 132
Nè può essere definito arbitrario il collegamento che la sentenza impugnata ha colto tra quell'episodio e la successiva iniziativa assunta da FR ZI
nei confronti di una altro giomalista, EA BA. L'incontro era stato sol-
$ lecitato, secondo quanto risulta dalla ricostruzione dei giudici di merito, dallo stesso imputato e nel corso del colloquio, dal quale poi scaturi la pubblicazione dell'articolo "La grande ragnatela", apparso su di un periodico di larga diffusio-
ne il 15 settembre del 1980, ZI al giornalista, presente il generale Santovi-
to, aveva manifestato il suo disappunto per quanto si era in quei giorni verifica-
to, in quanto il "Sisde" era stato dalla magistratura bolognese elogiato, benchè
non avesse fatto altro che "riesumare vecchie informazioni", al contrario del
"Sismi", che "aveva fatto molto più", e che aveva informazioni più attuali e più
importanti. Era altresì emerso, attraverso le dichiarazioni di BA, che ZI
za, nell'invitare il giornalista a constatare personalmente quanto da lui afferma-
to, lo aveva accompagnato nella sede del "Sismi", facendo in modo che quella valutazione venisse autorevolmente confermata dal generale TO, avendo questi affermato, in quella circostanza, e con temeraria sicurezza, che il "Sismi"
a differenza del “Sisde” proprio perchè aveva utilizzato informazioni più recenti,
"ormai aveva scoperto tutto", lasciando al suo interlocutore la certa convizione che quella "scoperta" non ad altro si riferiva, se non alla strage compiuta poco più di un mese prima.. tim.
E' pur vero che, come dedotto dall'imputato ricorrente;
il teste BA escluse che in quel colloquio, conclusosi alla presenza del generale TO, ZI
non fece riferimento esplicito alla strage di Bologna, ma tale omissione, lungi 133
dall'essere esplicativa di un suo disinteresse, è stata valutata come sintomatica di un accorgimento malizioso al quale si era fatto ricorso per accrescere l'interesse del giornalista alla conoscenza di quanto gli veniva rappresentato in ordine a notizie che venivano artificiosamente presentate come risolutive ai fini dell'accertamento delle responsabilità delle imprese terroristiche realizzate in
Italia in quel periodo, c, tra queste, quella compiuta a Bologna, per le suc drammatiche conseguenze, era la più importante. t
A tale conclusione la sentenza impugnata è pervenuta attraverso la ricostruzione del contenuto di quel colloquio, così come riferito da chi ne era stato partecipe, e con la vigile attenzione di chi, per le sue stesse esigenze e capacità professionali,
non poteva rimanere indifferente rispetto a quelle certezze, così come autore-
volmente ribadite da chi aveva la responsabilità della direzione del "Sismi", in relazione ad un fenomeno - il terrorismo politico - che in quei giorni si era così
drammaticamente proposto alla doverosa attenzione di tutta la pubblica opinio nc.
Nè dubbi potevano sussistere sulla individuazione delle ragioni per le quali Pa-
zienza assunse quella iniziativa, posto che i giudici di merito avevano accertato -
e la circostanza non è mai stata contestata - che al giornalista BA era stata consegnata la copia di una relazione che il "Sismi" aveva preparato sui collega-
menti internazionali del terrorismo, relazione che conteneva un lungo elenco di centrali terroristiche straniere, quasi tutte gravitanti nell'area politica della sini-
stra, tant'è che l'articolo pubblicato dopo l'acquisizione di quella relazione ria- 134
priva il problema della stessa individuazione della matrice politica alla quale
.
andava collegata la strategia terroristica manifestatasi a Bologna il 2 agosto 1980
e. nel contempo, spegneva gli entusiasmi e ridimensionava le aspettative di quanti, sino a quel momento, avevano creduto nel successo dell'opera investiga-
tiva del "Sisde", sfociata nella indagine che aveva portato la Procura di Bologna
a quei primi risultati.
Una volta acquisito tale oggettivo riscontro, la conclusione alla quale è pervenu- :
ta l'impugnata sentenza si sottrae ai rilievi dedotti dall'imputato ricorrente, per-
chè essa non è il risultato di mere congetture, ma è conseguente alla ricostruzio-
ne delle circostanze di fatto accertate nel corso del procedimento, ed è stata motivatamente rappresentata in tutti i più essenziali e rileAN aspetti.
Nell'ambito dello stesso disegno criminoso il giudice di rinvio ha valutato l'altra iniziativa assunta da TO ZI nel gennaio del 1981, allorquando egli formi al dr. OM, che allora dirigeva il primo distretto di polizia di Roma, no-
tizie informative su una organizzazione criminale composta da italo-tedeschi,
collegata con le "brigate rosse" e con sede a Monaco di Baviera.
Orbene, secondo la valutazione dei giudici di merito, quella segnalazione, pur non riguardando la strage di Bologna, finiva pur sempre per additare all'attenzione degli inquirenti, l'attività terroristica internazionale sia pure attra- :
verso la rappresentazione di organizzazione operativa che aveva rapporti con il terrorismo politico: e questa segnalazione, pur provenendo dalla stessa fonte,
cioè dal “Sismi", era stata fatta a quel funzionario perchè venisse recepito il suo 135
contenuto da coloro che in quel momento alle indagini sul terrorismo politico si dedicavano, senza però che potesse mai apparire la fonte alla quale attribuirla.
Ed anche tale expediente non poteva che essere valutato come indicativo di una meditata strategia, cioè quella di indurre comunque gli inquirenti a spostare la loro attenzione sulle piste internazionali ma senza creare sospetti sulla artifi-
ciosità di quelle ripetitive indicazioni.
E non v'é dubbio che se l'episodio, isolatamente considerato, poteva anche non 5
essere rilevante ai fini della verifica della fondatezza dell'accusa, una volta col-
legato agli altri, e verificato che ad essi si omologava nella sintomaticità di un delittuoso programma di depistaggio, in tali termini poteva essere valutato dal giudice del merito, giacchè la sua ricostruzione era conforme alle risultanze acquisite, e la sua valutazione non poteva essere dissociata dal concorrente con-
tributo degli altri indizi.
Alla stessa conclusione deve questa Suprema Corte pervenire in relazione alla ricostruzione del ruolo attribuito a TO ZI nell'episodio del 13 gen-
naio 1981..
La sentenza impugnata, contrariamente a quanto dedotto dall'imputato ricorren-
te, non ha supposto la partecipazione all'operazione che si concluse con il rin-
venimento delle armi e dell'esplosivo su quel treno, desumendola dalla solá
presenza dell'imputato all'aeroporto di Ciampino il 9 gennaio 1981, allorquando
:
SU consegnò al generale NO quella nota informativa sulla base della quale si avviarono le operazioni per il recupero di quella.valigia 136
Il giudice di rinvio pervenuto alla conclusione contestata dal ricorrente dopo aver puntualizzato la posizione che ZI rivestiva nell'ambito del "Sismi" e quella che aveva acquisito, nella stessa struttura. SU: ZI risultava essere stato inserito nel "Sismi" su iniziativa di qualificati ambienti americani, e ben presto era divenuto il più fidato collaboratore del direttore del servizio, il generale TO. Queste erano le indicazioni offerte da alcune testimonianze,
- il colonnello Cagliandro ed il generale Lugaresi - confermate dallo stesso Pa-
zienza allorquando, nel corso di un'intervista televisiva del 25 aprile 1985, aveva ammesso di avere ricevuto dal generale TO l'incarico di formare,
all'interno del "Sismi" un "gruppo informale", composto di pochi elementi, per portare aAN alcune delicate operazioni.
A sua volta SU, secondo la testimonianza del colonnello Cagliandro, era il referente abituale di ZI, ed entrambi rappresentavano il "cardine opera-
tivo" del servizio.
E una volta ricostruito il ruolo che ZI e SU rivestivano all'interno del "Sismi", la sentenza impugnata, attenendosi ai principi fissati da questa
Corte a proposito della valutazione della prova indiziaria, ha riesaminato accura-
tamente le dichiarazioni rese dal maresciallo FR SA, proprio al fine di verificare se esse potevano offrire una valenza probatoria concordante con gli altri indizi
Infatti il giudice di rinvio, nel ricostruire gli sviluppi che quella deposizione aveva avuto nel corso del procedimento, ha dato atto che il maresciallo SA 137
atta Procura di Bologna, sia il 22 novembre 1984 che il 28 marzo 1985 aveva espressamente rivelato che LM gli aveva confidato che il generale Musu-
meci era in difficoltà in relazione alle indagini sulla strage di Bologna e che bisognava aiutarlo, ma che, nel contempo, era assolutamente necessario non svelare la fonte di quella notizia, perchè si trattava di un "personaggio importan-
tissimo, a capo di una rete spionistica internazionale", talvolta indicato da Bel-
monte come "nipote" del generale TO, ed altre volte come "il segretario"
del direttore del servizio di sicurezza. t
Non può essere ritenuta fondata la censura prospettata dalla difesa di ZI
in relazione al fatto che la sentenza impugnata avrebbe tradotto in certezza quanto era stato da SA recepito sulla base delle dichiarazioni a lui fatte da
LM.
In realtà, nella deposizione del 28 marzo 1985 SA ribadi che LM gli aveva fatto il nome di ZI allorquando aveva dovuto dirgli da quale fonte aveva appreso che quell'esplosivo sarebbe stato consegnato quel giorno su quel treno. Inoltre nella stessa sentenza impugnata si dà atto che nel corso del giudi-
zio di appello SA modificò quelle originarie dichiarazioni, escludendo che
LM gli avesse mai fatto il nome di ZI, ma la giustificazione della ritrattazione - la mancata lettura del verbale da parte del pubblico ministero - é
stata giudicata inattendibile dalla Corte di Assise di Appello di Bologna, una volta accertatasi che il verbale della deposizione resa il 28 marzo 1985 era stato redatto a macchina da un agente di polizia giudiziaria che assisteva il pubblico 138
ministere, sicché il suo contenuto non poteva che essere stato dettato ad alta voce dal magistrato, alla presenza del testimone, e via via che le sue dichiara-
zioni venivano rese.
Inoltre, nella stessa sentenza si dà atto che del verbale del 28 marzo 1985 fu data lettura all'udienza del 16.10.1987, a conclusione del dibattimento celebratosi dinanzi alla Corte di Assise di Bologna, ed in quella sede SA non avverti affatto la necessità di effettuare alcuna precisazione o rettifica.
Pertanto, l'analisi compiuta dalla sentenza impugnata é stata effettuata sulla base dell'effettivo contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone e le conclusioni che ne sono state tratte rappresentano una legittima espressione del libero con-
vincimento del giudice di merito, giustificato con logica coerenza e, come tale non più censurabile in questa sede.
Va inoltre levato che la identificazione di TO ZI era implicita sin dal primo colloquio che LM aveva avuto con SA, ma la descrizione che ne era stata fatta nulla poteva significare per quel sottufficiale che operava in quella lontana stazione dei carabinieri, sul Gargano, se i connotati annunciati non fossero stati ulteriormente esplicitati da chi in quel momento aveva una perfetta conoscenza della struttura organizzativa ed operativa del “Sismi”.
Infine, se il nome di ZI fu rivelato, senza alcuna residua reticenza, nel.
settembre del 1983, quando ormai l'operazione fraudolenta era stata scoperta,
ciò aveva una sua logica spiegazione: LM, nel settembre del 1983 si era ripresentato a SA prostrato e sfiduciato per essere stato da tutti abbandona-
" 139
to, e, prevedendo come imminente il suo arresto, chiedeva aiuto, conforto e assicurazioni: era, come ha evidenziato il giudice di rinvio, il momento in cui versava in condizioni psicologiche meno compatibili con una possibile enfatiz-
zazione del proprio ruolo all'interno del "Sismi".
Peraltro il ricorrente, pur avendo prospettato l'esistenza di possibili, allusive invenzioni da parte di LM che lasciassero intravedere atteggiamenti rivela-
tori di una possibile propensione ad assicurarsi la compiacente disponibilità del I
maresciallo SA, non solo non ha tenuto conto di una circostanza, cioè che la indicazione del suo nome era stata fatta quando l'operazione del 13 gennaio
1981 si era ormai da tempo conclusa, ma neppure ha spiegato per quali motivi quella rivelazione tardiva avrebbe dovuto tranquillizzare il destinatario, una volta che questi non conosceva, per scienza diretta, nè il ruolo che ZI
rivestiva nel "Sismi", nè il rapporto fiduciario che era intercorso con il generale
TO.
Nè compete alla Corte, in questa sede, sostituire alle motivate conclusioni alle quali é pervenuto il giudice di rinvio le ipotesi congetturali prospettate dal ricor-
rente; tali ipotesi, nel processo formativo del libero convincimento del giudice,
non avevano diritto di cittadinanza, tanto più che erano disancorate da oggettivi presupposti, obiettivamente riconoscibili. Invece la sentenza impugnata,
་
nell'esaminare la testimonianza di SA, ha rilevato come i numerosi riferi-
menti a fatti e circostanze che le risultanze probatoric avevano confermato di-
mostravano come quel testimone quei fatti e quelle circostanze poteva avere
: 140
apprese solo da chi no era stato il protagonista, t e da LM e che la pre-
senza di quest'ultimo e di SU a Brindisi, pochi giorni prima che venisse collocata la valigia sul treno non escludeva, ma, senunai evocava la partecipa-
zione di ZI all'intera operazione. Il ruolo di ZI nel "Sismi” si ar-
monizzava, nella valutazione complessiva degli indizi acquisiti, con l'iniziativa assunta da SU allorquando, proprio nel gennaio 1981, lo stesso ufficiale consegnava ai giudici che indagavano sulla strage di Bologna una relazione in-
formativa secondo la quale quel delitto andava attribuito al gruppo "Hoffmann”
e a LL CH, proprio così com'era stato confidato da LM a SA
allorquando bisognava accreditare quella ipotesi attraverso il rinvenimento dell'esplosivo.
Ed i rapporti esistenti tra SU e ZI, così come già evidenziati, con-
fermavano quella conclusione, una volta stabilito che la collocazione della vali-
gia sul treno aveva la finalità di sviare le indagine sulla strage di Bologna, cioè la stessa finalità che i giudici di merito avevano riconosciuto alle precedenti inizia-
tive assunte direttamente da ZI.
E sul quadro complessivo di tali interventi la presenza di ZI all'aeroporto di Ciampino, allorquando SU consegnò al generale NO quella nota informativa estorta con inganno a SA, arricchiva la valenza probatoria degli altri indizi, nel momento stesso in cui se ne coglieva il reale significato: era ma presenza che, pur ostentata come un evento riferibile ad una occasionale e fortuita coincidenza, in concreto esprimeva una completa adesione ad una ini- 141
ziativa che era parte integrante di un programma quale ZI aveva dato il suo personale contributo di idee e di azione.
Tale conclusione non é smentita dalle dichiarazioni rese dal generale Notarnico-
la sulle modalità dell'incontro avvenuto a Ciampino, perchè se vero é che fu
NO ad indicare l'ora ed il luogo dell'incontro, é altrettanto certo che all'appuntamento convennero tutti coloro che erano interessati ad accreditare quella iniziativa, finalità che poteva essere conseguita a due condizioni: non insospettire il destinatario, e, nel contempo, assicurarlo sulla reale paternità della stessa, con la semplice loro presenza
Infondato é anche il motivo di ricorso con il quale la difesa di FR ZI
za ha contestato la configurabilità del reato di calunnia, sotto il profilo della giuridica irrilevanza del comportamento a lui attribuito dall'accusa e recepito dall'impugnata sentenza
Ḥa sostenuto il ricorrente che ai sensi dell'art.9 della Legge 24 ottobre 1977
n.801 sono soltanto i direttori dei servizi di sicurezza obbligati a fornire ai com-
petenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova recla-
tivi ai fatti configurabili come reato: pertanto, la relazione informativa consegna-
ta da SU al generale NO non obbligava quest'ultimo a trasmetter- : la all'autorità giudiziaria, perchè il generale NO non era il direttore del servizio, ma soltanto il titolare della prima divisione dello stesso servizio di sicu-
rezza. 142
1 Il rilievo, pur prospettando una corretta interpretazione del 3°comma dell'art.9
della suddetta legge, norma che effettivamente rappresenta una deroga alle gene-
rali disposizioni che impongono l'obbligo di denuncia di un reato perseguibile d'ufficio a tutti i pubblici ufficiali che del reato siano venuti a conoscenza
•
nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, non può comunque giustificare l'invocata conclusione.
Infatti, una cosa é l'obbligo che incombe sui servizi di sicurezza, altra cosa, ben diversa, é l'obbligo che il 2°comma dell'art.9 pone a tutti gli appartenenti ai servizi di sicurezza: quello cioè di fare rapporto, tramite i loro superiori, ai diret-
tori del servizi
Il generale NO, quindi, una volta ricevuta quella segnalazione che pre-
annunciava la consumazione di gravi reati - la consegna di esplosivo da utilizza-
re per attentati sui treni - era per legge obbligato a riferime il contenuto al diret-
tore del servizio al quale apparteneva e, questi, a sua volta, doveva informare l'autorità giudiziaria competente.
Non va peraltro dimenticato, che il delitto di calumnia può essere commesso non solo nella forma diretta, cioè attraverso una denuncia presentata all'autorità :
giudiziaria, ma anche in forma indiretta, cioè attraverso una segnalazione del fatto-reato ad un'altra autorità che a quella giudiziaria ha l'obbligo di riferire. Il
delitto, inoltre è configurabile, non solo quando si riferiscono fatti dei quali si assume aver avuto una diretta percezione, ma anche allorquando si rappresenta-
no quei fatti come oggetto di altrui conoscenze, o addirittura, com'è avvenuto
す 143
nel caso in esame, predisponendo maliziosamente quanto era stato sufficiente perchè potesse profilarsi la necessità di avviare determinate indagini nei con-
fronti di soggetti della cui innocenza si era cosi certi da dover ricorrere all'artificiosa creazione della prova della loro responsabilità.
Non sono neppure meritevoli di accoglimento i motivi di ricorso con i quali la
I difesa di LI LL ha denunciato il difetto e la contraddittorietà di motivazione dell'impugnata sentenza in relazione alla valutazione degli indizi acquisiti a suo carico.
La Corte di Assise di Appello di Bologna, pur dopo aver ricordato a quali con-
clusioni era pervenuta la commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica diretta da LI LL, non ha esaurito la sua indagine nella ricezione passiva di quelle conclusioni, ma ha verificato, utilizzando altre risultanze proba-
torie, che nell'attuazione del programma diretto a realizzare il controllo ed il condizionamento della pubblica amministrazione e dei vertici militari, ancor prima del 1980 si cra verificata massiccia penetrazione di una quell'organizzazione proprio nei servizi di sicurezza dello Stato: affiliati alla P2
erano entrambi i direttori generali del "Sismi" e del "Sisde", e cioè sia il generale
TO, che il generale GR, nonchè il capo dell'Ufficio Controllo e Sicu- rezza del “Sismi”, cioè il generale SU, ed il capo del centro “Sisde” di
Roma, il dr.Elio PP.
t. 144
Indre la stessa Corte ha tenuto presente, sulla base di quanto emergeva dalle risultanze acquisite, che il "Sisde" subito dopo la strage di Bologna, non solo aveva offerto la sua collaborazione agli inquirenti per lo sviluppo delle indagini ma durante tutto il mese di agosto del 1980, utilizzando i risultati ai quali era pervenuto il colonnello ZZ sulla riorganizazione dei gruppi della destra eversiva, nonchè le informazioni attinte, in epoca successiva, dal dr, Elio Ciop-
pa, al quale GIo RI aveva confidato che LI, RI, OR, Adi-
nolfi e RE volevano procurarsi dell'esplosivo da utilizzare per alcuni clamo-
rosi attentati terroristici, aveva dato privilegiata importanza a queste fonti ai fini della ricerca dei mandanti e degli esecutori della strage del 2 agosto 1980.
Ed infatti, collegando le notizie attinte dalle due fonti, il “Sisde" aveva ravvisato l'opportunità, subito dopo quella strage, di invitare entrambi gli Uffici di Roma a completare le indagini nell'ambito di quell'area eversiva, esortandoli a raccoglie-
re a tal riguardo ogni utile informazione.
Senonchè, a distanza di oltre un mese da tale richiesta e precisamente in data 25
settembre 1980 il dr.PP, quale capo del centro "Sisde" di Roma 2, informa-
va la direzione centrale che i successivi accertamenti non avevano fornito cle-
menti di conferma, nè nuove circostanze utili a quello scopo, perchè "tutte le fonti sensibilizzate avevano dato risposte negative".
Orbene, essendosi accertato che il dr.PP, prima di sottoscrivere quella rela-
zione aveva sollecitato un incontro con UC LL, incontro avvenuto nei primi giorni del settembre 1980, il giudice di rinvio, adeguandosi al criterio metodo- 145
logico che questa Corte aveva indicato ai fini dell'analisi e della valutazione della prova indiziaria, ha doverosamente collegato il contenuto di quella relazio-
ne al colloquio che il funzionario affiliate alla P2, aveva avuto con il capo della stessa loggia massonica. E' indubbio, infatti, che la risposta del dr.PP azze-
rava la rilevanza delle notizie che erano state fornite dal colonnello ZZ e dal detenuto RI, disperdendo ogni speranza di positivi sviluppi e si omogeneiz-
zava con il contenuto del colloquio che LL aveva con lui avuto. Tale conclu-
sione, lungi dall'essere sussumibile nell'ambito di una semplice congettura, é
conseguente ad un'esauriente analisi delle risultanze acquisite.
La richiesta di approfondimento di quelle informazioni era al dr. PP perve-
nuta due mesi prima della risposta, e questa fu dal "Sisde" espressamente sol-
lecitata; si era altresì accertato che il dr.PP aveva chiesto di incontrasi con
LL subito dopo aver ricevuto quella prima richiesta dal "Sisde", ma l'incontro,
a causa degli impegni di LL, era stato differito alla fine dell'agosto del 1980;
nel corso del colloquio LL non solo aveva manifestato il suo dissenso rispetto alle conclusioni alle quali era sino a quel momento pervenuto il “Sisde" in rela-
zione alle indagini sulla strage di Bologna, ma aveva altresì prospettato che la pista proficua di possibili risultati positivi era quella del terrorismo internaziona-
le, cioè proprio quella che era stata individuata dal "Sismi" ed accreditata dalle iniziative di ZI, SU, LM;
e TO. E', quindi, la ricostru-
zione cronologica degli eventi, oltre al contenuto del colloquio PP-LL, a giustificare la conclusione che ne ha tratto il giudice di rinvio: il ritardo con il quale il dr.PP rispose al “Sisde” era dovuto al ritardo con il quale quel fun- 146
zionario potè ottenere il determinante contributo di LL, tant'è che la risposta formita al "Sisde" altro non riproduceva che il pensiero e la volontà di LI Gel-
Li.
E' doveroso altresì ricordare che il generale GR, avallando la risposta forni-
ta dal dr.PP, si premurerà di informare, circa un mese dopo, la Procura di
Bologna che le informazioni più recenti pervenute al "Sisde" proponevano la
"pista libanese" come quella più probabile ai fini della ricerca dei responsabili della strage di Bologna e tale ulteriore circostanza non poteva che armonizzarsi con la supposta adesione del vertice del "Sisde" alla tesi propugnata da LI
LL, posto che le indicazioni offerte segnavano un radicale cambiamento rispet-
to alle originarie prospettive.
Non é neppure apprezzabile una contraddittorietà di motivazione dell'impugnata sentenza sotto il profilo prospettato dal ricorrente: se vero é che LL poteva disporre direttamente del generale GR, che in quel momento era al coman-
do del "Sisde" ed era affiliato alla P2, altrettanto incontestabile era che nessuna operazione di depistaggio era concretamente attuabile senza disporre di un'affidabile giustificazione: e questa non poteva che essere offerta dal dr.PP, per la semplice ragione che all'Ufficio da quel funzionario diretto era stato devoluto il compito di approfondire le investigazioni alle quali erano e avevano contribuito ZZ e RI. " 147
Secondo la sentenza impugnata, quindi, il dr.PP non poteva non essere l'interprete del mutato comportamento del "Sisde", avallato dal generale Gras-
sini.
Le iniziative di deviazione delle indagini verso le piste internazionali, sia nell'ambito del "Sismi" che del "Sisde", erano affidate a coloro che risulteranno affiliati alla P2, e poichè la ricostruzione di tali iniziative aveva consentito di accertare come esse si erano sviluppate secondo un piano prestabilito, al giudice
1 di rinvio non restava altra possibilità se non quella di prenderne atto e trarne le dovute conseguenze.
Quanto poi all'indagine relativa alla ricerca delle possibili cause che avrebbero indotto LL ad assumere quella posizione, la sentenza impugnata non solo ha esaminato come quella iniziativa si inseriva nella strategia generale perseguita da quella loggia massonica, che era quella di condizionare gli interventi dei servizi di sicurezza per poter gestire il potere politico in Italia, ma ha anche verificato come il pericolo di un possibile cedimento psicologico da parte del criminologo
RI, provato da una lunga carcerazione, sofferta, rendeva attuale e concreto il pericolo del coinvolgimento di altre persone nell'ambito della stessa indagine:
che RI fosse sul punto di rivelare tutto ciò che sapeva sui gruppi della destra eversiva non èra una suggestiva ipotesi, perchè quella sua intenzione era stata già manifestata al personale di custodia ed ai suoi famigliari.
Quanto, infine, alla tematica dei rapporti tra LL e ZI, la sentenza impu-
gnata ha dato atto che era la contestualità cronologica e l'identità contenutistica 148
delle iniziative assunte da entrambi ciò che illuminava, più di ogni altra prova, il
rapporto di solidarietà evocato dall'attuazione del medesimo programma.
Del resto, già i primo giudice aveva rivelato che ZI, nell'ambito del
"Sismi" non avrebbe potuto assumere quel ruolo senza l'avallo della P2, una volta stabilito che era stato il generale TO, iscritto a quella loggia, ad ac-
creditarlo come suo fiduciario: e tale conclusione é stata recepita nell'impugnata sentenza, dopo essersi accertato che ZI, benchè non risultasse iscritto alla :
P2, secondo gli elenchi rinvenuti dalla Guardia di Finanza a Castiglion Fiocchi,
ciò nonostante, per essere stato un "massone alla memoria”, era, per ciò solo,
affiliato a quella loggia. Inoltre la Corte di Assise di Appello di Bologna oltre ad aver condiviso l'analisi compiuta dal primo giudice, ha anche osservato come l'adesione di ZI a quelle iniziative di depistaggio più che essere il risultato di motivate scelte ideologiche, era conseguente ad avvertite necessità egoistiche,
che consigliavano di sincronizzarsi con le volontà di chi in quel momento aveva
îl reale controllo dei servizi di sicurezza, giacchè tale adesione voleva significa-
re assicurarsi un ruolo rilevante nell'ambito del "Sismi".
E siffatta motivazione utilitaristica si armonizzava, secondo la sentenza impu-
gnata, con la stessa personalità di ZI, un mercenario al servizio di qual-
siasi ideologia, e, quindi disponibile ad assecondare l'articolata strategia perse-
guita dalla loggia massonica diretta da LL
Nel contesto di tale realtà la mancanza di qualsiasi prova sui rapporti intercorsi tra LL, SU e LM, non poteva assumere un rilevante significa-
CAIDAAAA77774257525737383654ZYAKARY 149
to, una volta che si era riconosciuto che ZI aveva avuto il compito di ge-
stire, in concreto, i conclusivi sviluppi delle iniziative idonee alla realizzazione del concordato depistaggio, pur se non trascurabile era il fatto che anche il gcnc-
ralc SU risultava iscritto alla P2. L'omogeneità delle iniziative, la loro tempestività ed il loro stesso sviluppo progressivo rendeva superflua la stessa ricerca delle relazioni intersoggettive che le risultanze acquisite non consentiva-
:
no di dimostrare.
I
Ne consegue che nell'ambito delle complessive valutazioni espresse dal giudice di rinvio sulla partecipazione di LL al reato di calunnia non sono apprezzabili salti logici, nè dalla motivazione della sentenza risultano sottratte circostanze idonce, per la loro intrinseca valenza probatoria, a giustificare, in ipotesi, una diversa statuizione.
Non fondato é anche il primo dei due motivi di ricorso proprio nell'interesse di
PI SU.
L'imputato, nel contestare le conclusioni alle quali é pervenuta l'impugnata sentenza, ha rilevato che il giudice di rinvio doveva procedere ad una rinnovata analisi delle risultanze acquisite e non limitarsi alla materiale adesione alle valu-
tazioni espresse dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza del
.:
12 febbraio 1992.
Il ricorrente, nel formulare tale rilievo, non tiene conto del fatto che il suo ricor-
so, avverso la condanna per il reato di calunnia, condanna confermata in appello, 130
era stato rigettato dalla Corte di Cassazione con la citata sentenza. Pertanto, al giudice di rinvio era precluso dal giudicato, ormai consolidatosi sull'accertamento del fatto e sulla sua riferibilità all'imputato, procedere ad una rivalutazione delle risultanze acquisite, se non ai fini della verifica sulla configu-
rabilità possibile della circostanza aggravante prevista dall'art.) della Legge 6
febbraio 1980 n.15: ed in tali rigorosi limiti é stata contenuta l'indagine compiu-
ta dal giudice di rinvio.
Alla stessa conclusione deve il Collegio pervenire in relazione al motivo di ricor- SO con il quale PE LM ha denunciato l'errata applicazione dell'art.81 c.p., sostenendo che poichè la statuizione contenuta nella sentenza di appello in relazione alla ritenuta continuazione tra il reato di calunnia, oggetto del presente procedimento, e quello di peculato, sul quale era intervenuto il giu-
dicato, non era stata annullata dalla Corte di Cassazione, essa non poteva più
formare oggetto di riesame da parte della Corte di Assise di Appello di Bologna,
sicchè il giudice di rinvio non solo non poteva individuare come reato più grave um reato diverso da quello di peculato, ma neppure poteva modificare la misura
: della pena.
Orbene, risulta innanzi tutto dalla sentenza impugnata che il giudice di rinvio non ha in alcun modo modificato la statuizione contenuta nella sentenza di ap-
pello in relazione alla ritenuta continuazione ed alla scelta del reato più grave: la 151
continuazione non é stata revocata ed il reato più grave, ai fini della determina-
: zione della pena-base è rimasto quello di peculato.
Senonché, il giudice di invio, una volta riconosciuta per il reato un calumnia l'aggravante prevista dall'art. 1 della Legge 6 febbraio 1980 n. 15, esclusa in ap-
pello, lungi dal modificare la pena-base già stabilita, in maniera irrevocabile per il peculato dalla Corte di Assise di Appello di Roma, ha rideterminato l'aumento per la continuazione, rilevando come per uno dei reati satelliti, e cioè per la ca- '
lunnia, il disvalore morale e sociale della condotta, connotata dalle gravi finalità
}
perseguite, che concorrevano con i motivi di lucro, esigeva una più adeguata '
sanzione.
E tale statuizione, conseguente al corretto esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, non é in questa sede sindacabile.
Neppure meritevoli di accoglimento sono i rilievi che tutti e quattro i ricorrenti,
e cioè ZI, LL, SU e LM, hanno formulato in relazione alla configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 1 della Legge 6 febbraio 1980
n. 15.
I ricorrenti hanno sostenuto, sia pure con diverse argomentazioni, che la con-
clusione alla quale era pervenuto il giudice di rinvio oltre ad essere il risultato di un'errata applicazione di quella norma, era fondata su mere ipotesi, prive di qualsiasi adeguato riscontro probatorio. Secondo i ricorrenti, si era in particolare omesso di considerare che ai fini della configurabilità di quell'aggravante occor-
reva, invece, la prova di un dolo specifico, prova che l'accusa non aveva fornito: 152
anzi, si era accertato, attraverso una sentenza definitiva, che l'iniziativa assunta da LM e SU in relazione alla collocazione della valigia sul treno
Taranto-Milano aveva avuto finalità diverse, cioè quelle di trarre illeciti profini.
o, al massimo, favorire alcune persone, finalità incompatibili con quelle che erano richieste per la sussistenza di quell'aggravante.
Osserva il Collegio che prima di esaminare gli analitici rilievi prospettati dai 3
quattro imputati ricorrenti, é doveroso precisare che le Sezioni Unite di questa :
Corte nell'annullare, per difetto e contraddittorietà di motivazione, la sentenza emessa a conclusione del giudizio di appello che quell'aggravante aveva escluso per LM e SU, benchè avesse confermato la loro condanna per il reato di calunnia, avevano osservato che la configurabilità di quell'aggravante non era condizionata affatto dalla partecipazione degli autori del reato ad un'associazione terroristica od eversiva, essendo prospettabile una condotta con fini eversivi anche al di fuori dei legami di tipo associativo e che per verificare la concreta applicabilità di quella circostanza occorreva esaminare l'episodio del
13 gennaio 1981 nel contesto in cui era maturato, senza dissociarlo dalle prece-
denti iniziative assunte nella stessa direzione dagli imputati
Orbene, il giudice di rinvio ad entrambi tali principi si é attenuto, e con rigore logico ha indicato le ragioni postę a fondamento della sua decisione.
Infatti, dalle risultanze acquisite era emerso che il mitra rinvenuto nella valigia che era stata collocata il 13.1.1981 sul treno Taranto-Milano apparteneva alla codiddetta "banda della Magliana", una vasta associazione per delinquere, ope- 153
rante a Roma in quegli anni: MA AB, che di quell'associazione aveva fatto parte, aveva rivelato che negli scantinati del INistero della Sanità
l'organizzazione disponeva di un cospicuo deposito di armi e che alcune di esse erano state temporancamente cedute a PA RI, ma non erano state più
restituite. Per costringere EA a rispettare l'impegno assunto era stato se-
questrato, ma poi era stato liberato, con la mediazione di SI MI,
quando all'associazione, in sostituzione delle armi date in prestito ad EA, :
erano state date due bombe a mano e due mitra ed uno di questi mitra era stato prelevato da MI e mai più restituito. AB, dopo aver descritto le peculiari caratteristiche del mitra finito nelle mani di MI, caratteristiche conseguenti ad un'artigianale modifica del calcio, riconosceva quell'arma nel
M.A.B. che era stato trovato a Bologna la notte del 13 gennaio 1981, in quella valigia. Infine lo stesso AB aveva precisato che MI faceva parte di un gruppo di giovani che gravitava nell'area della destra eversiva, gruppo del
• quale facevano parte i fratelli LE e NO AN, ES AM,
GIo AL e BE AV.
La Corte di Assise di Appello di Bologna riteneva attendibili le dichiarazioni rese da AB, perchè numerosi erano stati i riscontri acquisiti:
a) PA EA ayeva confermato il subito sequestro e le ragioni che lo aveva-
no determinato;
•
b) negli scantinati del INistero della Sanità i 25 novembre 1981 era stato tro-
vato quel deposito di armi al quale AB aveva fatto riferimento;
154
c) sui rapporti che univano SI MI ai fratelli AN ed alla
AM, non solo erano state acquisite conferme da parte di un altro associato alla stessa banda, tale UD IL, ma era intervenuta l'esplicita ammissione di NO AN, il quale aveva precisato che MI aveva militato nelle fila del gruppo neo-fascista "Eur-COni", tant'è che insieme avevano partecipato il 27 novembre 1979 ad una rapina;
d) un revolver "Smith-Wesson" cal.38, sottratto da LE AN e France-
t sca AM dall'armeria Fabrini, nel corso della rapina alla quale entrambi gli imputati avevano partecipato il 5 agosto 1980, a Roma, in Piazza Menenio
Agrippa, era stato rinvenuto nel deposito di armi di cui la banda disponeva, negli scantinati del INistero della Sanità;
e) infine, anche LE AN aveva ammesso di essere stato ospitato, as-
sicine al fratello, dalla "banda della Mgliana” in uno degli appartamenti di cui questa disponeva a Roma, in Via degli Artificieri.
Una volta riconosciuta, sulla base di tale complesso ed articolato quadro proba-
torio, piena attendibilità alle dichiarazioni di AB, al giudice di rinvio é
stato agevole rilevare che quel M.A.B. rinvenuto in quella valigia proveniva dalla “banda della Magliana”, e questa, attraverso MI, collaborava con alcuni appartenenti ai N.A.R., come AN, AM e AV: il percorso del mitra rappresentava la prova del rapporto di collaborazione tra i soggetti coinvolti nel processo, 155
Inoltre, la sentenza impugnata, nel ricostruire l'episodio del 13 gennaio 1981, ha evidenziato come questo rappresentasse una concreta attuazione di quanto era stato annunciato nella informativa consegnata da SU al generale Notarni-
cola: si voleva, infatti, dimostrare che chi aveva compiuto la strage di Bologna
aveva la possibilità concreta di compiere altri attentati su impianti o convogli ferroviari, tant'è che disponeva dello stesso, micidiale esplosivo, già collaudato e con positivi risultati, a Bologna, la mattina del 2 agosto 1980. Era, quindi, la stessa oggettiva ricostruzione del fatto, per le sue singolari modalità, ad esprime-
re la finalità terroristica della condotta realizzata dagli imputati ricorrenti.
Nè può affermarsi, come pure hanno sostenuto i ricorrenti, che tale conclusione si porrebbe in contrasto con le premesse dalle quali era stata tratta, perchè essa,
invece, é inccepibile sul piano della coerenza logica, una volta accertato, e nelle sue reali dimensioni, in quale rapporto si poneva con la strategia del terrore le reiterate iniziative alle quali si era fatto ricorso per depistare le indagini sulla strage di Bologna: dalle critiche agli indirizzi investigativi che erano stati origi-.
nariamente, e con successo, proposti dal “Sisde", si era passati a proporre piste alternative suggerite, con appropriati accorgimenti, ad organi di stampa e ad uffici preposti, a vario titolo, alle attività investigative, per poi concludersi in quella insidiosa dimensione, cioè prospettando la possibile reiterazione di analo-
ghi eventi, attraverso la subdola preordinazione della prova reale di una iniziati-
va terroristica che aveva anche la potenziale capacità di spostare l'attenzione degli inquirenti verso piste destinate ad assicurare ai colpevoli della strage la
.1
loro impunità. E tale finalità favoreggiatrice dei colpevoli, lungi dal porsi in
1. 156
antitesi allo scopo terroristico che connotava quella condotta, quest'ultimo esal-
tava, giacchè favorire chi la strategia terroristica aveva già con successo attuato non poteva altro scopo avere se non quello di consentire l'ulteriore realizzazione di analoghe imprese, cosi temerariamente preannunciate.
Ed una volta accertato che l'episodio del 13 gennaio 1981 altro non era che la manifestazione più saliente di un unico, precostituito programma delittuoso, alla cui realizzazione, con diversi ma omogenei contributi, aveva partecipato tutti e how quattro gli imputati ricorrenti, quella circostanza aggravante non poteva essere riconosciuta sussistente in relazione alla condotta degli stessi imputati:
l'attribuzione di una unitaria, articolata e solidale condotta calunniatrice, anima-
ta da una costante ed omogenea volontà, culminata con la drammatica rappre-
sentazione della persistente attualità della strategia del terrore, non giustificava una diversa decisione, neppure nei confronti di LI LL e TO ZI,
non foss'altro perchè la collocazione di quella valigia su quel treno altro non era,
come già si é detto, se non l'ultimo degli atti esecutivi di un unico programma delittuoso.
Infine, la sentenza impugnata si é rigorosamente attenuta ai principi di diritto indicati da questa Corte, a Sezioni Unite, nella decisione del 12 febbraio 1992
sia per quanto concerne il carattere soggettivo dell'aggravante prevista dall'art. 1
della Legge 6 febbraio 1980 n.15, che per quanto riguarda la possibilità di una sua configurazione in relazione a reati diversi da quelli di tipo associativo.
156 157
Non può fondatamente contestarsi che quella circostanza aggravante, lungi dall'identificarsi con le finalità primarie ed essenziali dei reati cui inserisce, può
qualificare qualsiasi condorta illecita, se il fine perseguito dall'agente é quello di porre in essere atti idonei a destare panico nella popolazione.
Quella circostanza aggravante, come ha riconosciuto nei motivi di ricorso sia la difesa di ZI che quella di LL, si ricollega ad una particolare connotazio-
ne del dolo, e, quindi, non può dissociarsi dalla specifica finalità perseguita dall'autore del reato, anche quando questo, nella sua struttura fisiologica, non esprime il pericolo dell'eversione dell'ordine democratico, nè un'ontologica e naturale propensione a suscitare terrore tra le persone.
Non esiste, quindi, alcuna strutturale incompatibilità tra quell'aggravante ed il contestato reato di calunnia.
Inoltre la sentenza impugnata ha esattamente rilevato che nella decisione assunta nei confronti di SU e LM dalla Corte di Assise di Appello di Roma
il 14 marzo 1986 nessuna statuizione preclusiva dell'applicabilità concreta di questa circostanza aggravante era contenuta: infatti, nella motivazione di quella sentenza si dava atto, espressamente, che il fine di lucro realizzato dai due impu-
tati attraverso la consumazione del reato di peculato non escludeva concorrenti se finalità; e queste, esistenti, andavano accertate nella sede competente, e cioè nel presente processo, dove le responsabilità di coloro che la strage avevano deciso ed attuato si sovrapponevano con quelle di quanti avevano realizzato, in epoca successiva, una complessa strategia di depistaggio non dissociabile, nella sua 138
concreta esecuzione, dalla volontà di suscitare terrore e così creare i presupposti per l'eversione dell'ordine democratico.
E siffatto accertamento è stato compiuto dalla Conte di Assise di Appello di
Bologna, attraverso una corretta utilizzazione delle risultanze probatorie acquisi-
te, e le conclusioni alle quali é pervenuta, per la loro intrinseca logicità, si sot-
traggono a tutti i rilievi dedotti dagli imputati ricorrenti.
Alla reiezione dei ricorsi di LE AN, ES AM, LI LL,
FR ZI, PE LM, PI SU, BE AV, e
EG UL, ed all'inammissibilità del ricorso proposto da IM
NI consegue la condanna di tutti i suddetti imputati ricorrenti, in solido, alle spese del procedimento, e di ciascuno, al versamento della somma di lire cin-
quecentomila in favore della Cassa delle ammende.
Inoltre, LE AN e ES AM debbono essere altresì condan-
nati, in solido, al rimborso delle spese nei confronti delle costituite parti civili,
intervenute nel presente giudizio, e così liquidate:
• per la Presidenza del Consiglio dei INistri e per il INistero dell'Interno,
rappresentati entrambi dall'Avvocatura dello Stato, in complessive lire nove milioni, di cui otto milioni per onorario;
• per il Comune e la Provincia di Bologna, in lire sei milioni per ciascuno, di cui lire cinque milioni per onorario, ed in analoga misura per la società "Ferrovie
dello Stato"; 159
• per NE PA in complessive lire tre milioni, di cui due milioni a titolo di onorario;
per EC AT e IN DI in lire due milioni per ciascuno, a solo titolo di onorario, non essendo stato da entrambi richiesto alcun rimborso di spese.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, annulla l'impugnata sentenza nei confronti di Piccia-
fuoco IO e rinvia per nuovo esame alla Corte di Assise di Appello di Firenze.
Dichiara inammissibile il ricorso di NI IM.
Rigetta i ricorsi del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna
e delle parti civili Presidenza del Consiglio dei INistri e INistero
dell'Interno, S.p.A.Ferrovie dello Stato e Comune di Bologna - nei confronti di
NI IM e AN OB.
Rigetta i ricorsi di AN PE LE, AM ES, AV
BE, UL EG, LM PE, SU PI, LL LI e
ZI FR.
Condanna NI, AN, AM, AV, UL, LM, Musu-
meci, LL e ZI, in solido, alle spese del procedimento e, ciascuno, al versamento della somma di lire cinquecentomila în favore della Cassa delle am-
mende.
Condanna altresì AN PE LE e AM ES, in solido, al rimborso delle spese verso le costituite parti civili, che liquida, per la Presidenza -
134
160
del Consiglio dei INistri ed il INistero dell'Interno, in complessive lire nove milioni, di cui otto milioni per onorario;
per il Comune e la Provincia di Bologna, in complessive lie sei milioni per cia-
scuno, di cui lire cinque milioni per onorario;
per la S.p.A.Ferrovie dello Stato, in complessive lire sei milioni, di cui lire cin-
que milioni per onorario;
per NE PA in complessive lire tre milioni, di cui lire un milione a titolo di rimborso spese;
per EC AT e IN DI in lire due milioni per ciascuno, a solo titolo di onorario.
Roma, 23.11.1995
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dr. NIla Marvulli)
IL PRESIDENTE
(dr. Aldo Vessia)
Depositato in- Cancelleria
23. FEB. 1996 11
IL CANCELLIERE dott.ssa Valeria MinnipVaALria & INniti SUPREMA
ID S S Y IZ O N
I OSARRTHUB¢ 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1980 n. 15, formulando rilievi già proposti da LL e ZI.
5742325252173 MA