Cass. pen., SS.UU., sentenza 23/11/1995, n. 2110
CASS
Sentenza 23 novembre 1995

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Massime9

Il sindacato che la Corte di cassazione può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un'ordinanza pronunciata su una richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere esercitato sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato. (Fattispecie relativa a giudizio di rinvio nella quale il ricorrente lamentava che la mancata acquisizione agli atti di un verbale di interrogatorio assunto in altro procedimento avrebbe privato il giudice di legittimità della possibilità di controllare la rilevanza della prova che si intendeva acquisire. La S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto infondata la doglianza, giacché, dalla motivazione del provvedimento e della stessa sentenza impugnata, la circostanza che si sarebbe inteso provare mediante l'acquisizione del verbale, risultava pacificamente ammessa dal giudice "a quo", onde appariva del tutto irrilevante la richiesta acquisizione).

La modificazione tabellare che intervenga nel corso di processo di Corte d'assise d'appello, attribuendone ad altro magistrato la presidenza, non incide sulla capacità di esercizio della funzione giurisdizionale di chi, legittimamente investito, all'atto di inizio del processo, delle funzioni di presidente, continui ad esercitarle anche dopo la detta modificazione.

La circostanza aggravante della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, lungi dall'identificarsi con le finalità primarie ed essenziali dei reati cui inerisce, può qualificare qualsiasi condotta illecita, se il fine perseguito dall'agente è quello di porre in essere atti idonei a destare panico nella popolazione. Essa si ricollega a una particolare connotazione del dolo e, quindi, non può dissociarsi dalla specifica finalità perseguita dall'autore del reato, anche quando questo, nella sua struttura fisiologica, non esprime il pericolo dell'eversione dell'ordine democratico, ne' un'ontologica e naturale propensione a suscitare terrore tra le persone. (Fattispecie relativa al delitto di calunnia). (Conf. Sez. unite, 4 febbraio 1992 n. 6682, Musumeci, non massimata sul punto).

Alla mancanza, nel testo della sentenza, di una parte esigua della motivazione che non solo non impedisce, ma non rende neppure difficile la comprensione delle ragioni che sono all'origine di una statuizione della sentenza stessa, non occorre ovviare con la procedura di rettificazione dell'errore materiale, giacché la correzione è del tutto superflua. (Fattispecie nella quale, nel testo stampato della sentenza, non figuravano due righe, che pure erano presenti sul supporto magnetico depositato in cancelleria contestualmente al testo medesimo. Nell'enunciare in principio di cui sopra, la S.C. ha anche ritenuto l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 538 cod. proc. pen. 1930, non trattandosi di rettificare un errore di diritto contenuto nella motivazione della sentenza, ne' di correggere l'erronea denominazione o il calcolo delle pene applicate, ma solo di inserire nella motivazione di essa alcune espressioni che, per quanto fossero comprese nella registrazione sul dischetto magnetico, non erano state stampate).

La verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito. Nè la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti di prova, giacché esso, anche in base all'ordinamento processuale preesistente all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale - nel quale non esistevano i limiti preclusivi che un'avvertita esigenza di maggior razionalizzazione del sistema ha introdotto con l'art. 606, primo comma, lett. e) -, del codice di procedura vigente - era attribuito al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del libero convincimento del giudice non ha subito il condizionamento di una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti altrettanto negativi di un'imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova.

Il delitto di calunnia può essere commesso non solo nella forma diretta, cioè attraverso una denuncia presentata all'autorità giudiziaria, ma anche in forma indiretta, cioè attraverso una segnalazione del fatto-reato a un'altra autorità che a quella giudiziaria ha l'obbligo di riferire; ed è configurabile non solo quando si riferiscono fatti dei quali si assume di aver avuto una diretta percezione, ma anche allorquando si rappresentano quei fatti come oggetto di altrui conoscenze o addirittura predisponendo maliziosamente quanto sia sufficiente perché possa profilarsi la necessità di avviare determinate indagini nei confronti di soggetti della cui innocenza si è così certi da dover ricorrere all'artificiosa creazione della prova della loro responsabilità. (Fattispecie nella quale il ricorrente, nel quale doveva identificarsi la fonte di una notizia calunniosa fatta pervenire ai Servizi di sicurezza, lamentava l'impossibilità di configurare a suo carico il delitto di cui all'art. 368 cod. pen., sul rilievo - ritenuto, peraltro, corretto dalla S.C. - che, a norma dell'art. 9, comma terzo, della legge 24 ottobre 1977 n. 801, soltanto i direttori dei Servizi di sicurezza, e non altri, sono obbligati a fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi ai fatti configurabili come reato).

È legittimo assumere, come elemento di giudizio autonomo, circostanze di fatto raccolte nel corso di altri procedimenti penali, pur quando questi si sono conclusi con sentenze irrevocabili di assoluzione, perché la preclusione del giudizio impedisce soltanto l'esercizio dell'azione penale per il fatto-reato che di quel giudicato ha formato oggetto, ma nulla ha a che vedere con la possibilità di una rinnovata valutazione delle risultanze probatorie acquisite nei processi ormai conclusisi, una volta stabilito che quelle risultanze probatorie possono essere rilevanti per l'accertamento di reati diversi da quelli già giudicati. Ed invero l'inammissibilità di un secondo giudizio per lo stesso reato non vieta di prendere in considerazione lo stesso fatto storico, o particolari suoi aspetti, per valutarli liberamente ai fini della prova concernente un reato diverso da quello giudicato, in quanto ciò che diviene irretrattabile è la verità legale del fatto-reato, non quella reale del fatto storico.

La configurabilità della circostanza aggravante della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale non è condizionata dalla partecipazione dell'autore o degli autori del reato ad un'associazione terroristica od eversiva, essendo prospettabile una condotta con fini eversivi anche al di fuori di legami di tipo associativo. (Fattispecie in tema di concorso nel delitto di calunnia).

Una volta che sia stata pronunciata, a seguito dell'abolizione della formula dubitativa, assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., avendo il giudice ritenuto insufficienti le prove acquisite, viene meno qualunque apprezzabile interesse dell'imputato al conseguimento di una più favorevole sentenza, in quanto la conclusiva statuizione in essa contenuta non può essere modificata, quale che sia il giudizio esprimibile sulla prova della responsabilità dell'accusato, e cioè sia che sia stata acquisita la prova positiva della sua innocenza, sia che la prova della sua responsabilità si sia rivelata soltanto insufficiente. Ed invero l'interesse all'impugnazione, sebbene non possa essere confinato nell'area dei soli pregiudizi penali derivanti dal provvedimento giurisdizionale, neanche può essere concepito come aspirazione soggettiva al conseguimento di una pronuncia dalla cui motivazione siano rimosse tutte quelle parti che possono essere ritenute pregiudizievoli, perché esplicative di una perplessità sull'innocenza dell'imputato. Difatti, l'impugnazione si configura pur sempre come un rimedio a disposizione della parte per la tutela di posizioni soggettive giuridicamente rilevanti, e non già di interessi di mero fatto, non apprezzabili dall'ordinamento giuridico. (Fattispecie relativa a procedimento che proseguiva con l'osservanza delle norme dell'abrogato codice di procedura penale).

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Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 23/11/1995, n. 2110
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2110
Data del deposito : 23 novembre 1995

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