Sentenza 10 aprile 2013
Massime • 1
Nel reato di illegale detenzione di armi e munizioni, l'elemento psicologico consiste nel dolo generico, e cioè nella coscienza e volontà di avere a disposizione materialmente l'arma o le munizioni senza averne fatto denuncia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/04/2013, n. 21355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21355 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 10/04/2013
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI SE - Consigliere - N. 504
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - rel. Consigliere - N. 19340/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN SE N. IL 22/02/1950;
avverso la sentenza n. 980/2009 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 29/11/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/04/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza del 29/11/2011, confermava la sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Crotone, che aveva condannato NN SE per il delitto di ricettazione e illegale detenzione di un fucile manomesso, con matricola abrasa, nonché di una pistola lanciarazzi e per la illegale detenzione di armi o parti di armi e munizioni. Le armi, le parti e le munizioni erano state rinvenute nel corso di una perquisizione all'interno dei cassetti di un mobile posto nel garage dell'abitazione del NN e nella soffitta, alla presenza dell'imputato. I locali erano stati ritenuti nella disponibilità dell'imputato e nel garage erano stati rinvenuti anche attrezzi che si riteneva essere stati usati dall'imputato per modificare le armi. Era stata esperita anche una perizia balistica.
La Corte territoriale respingeva il motivo di appello con cui NN escludeva la propria responsabilità, non essendo stata dimostrata la proprietà del garage, essendo i locali utilizzati anche da altri familiari e non essendo state rinvenute armi all'interno dell'abitazione: la proprietà dell'immobile era indifferente;
inoltre l'imputato ammetteva implicitamente di avere la disponibilità del garage, sia pure insieme ad altri familiari e ciò integrava la prova della detenzione cosciente e volontaria delle armi da parte dell'imputato.
La Corte respingeva anche il motivo concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche alla luce di due precedenti penali, ritenuti significativi, e alla quantità e qualità delle armi sequestrate, alcune delle quali clandestine.
La Corte, infine, respingeva anche i motivi attinenti la determinazione della pena, ritenuta congrua.
2. Ricorre per cassazione il difensore di NN SE, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione. La motivazione era illogica nel ritenere sufficiente il rinvenimento delle armi in locali di pertinenza della casa in cui abita l'imputato insieme a familiari, perché ciò non prova la disponibilità delle armi in capo all'imputato, che presuppone la coscienza e volontà di avere a disposizione l'arma. La mancata contestazione del fatto che la casa era abitata dal ricorrente e che il garage era una sua pertinenza non integrava la prova della detenzione illegale, in quanto la semplice conoscenza dell'abusiva detenzione di un'arma da parte di un familiare non è sufficiente ad integrare la codetenzione, in mancanza di prova del potere di fatto sull'arma in questione.
La detenzione della baionetta, comunque, integrava la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. e non il delitto di cui alla L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il secondo motivo di ricorso è fondato: la detenzione di una baionetta - che è arma propria da punta e taglio e non arma da guerra ne' parte di arma da guerra - integra la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. (Sez. U, n. 11137 del 24/11/1984 - dep. 18/12/1984, Bottin, Rv. 167101; Sez. 1, n. 4157 del 07/07/1995 - dep. 03/08/1995, Confi, comp. fra GIP Trib. Trieste e Pret. Trieste in proc. Rossini, Rv. 202226; Sez. 1, n. 7094 del 17/01/2012 - dep. 23/02/2012, Bradaschia, Rv. 252074).
La questione era già stata proposta con i motivi di appello. La fondatezza di tale motivo di ricorso comporta l'obbligo di declaratoria dell'estinzione di detto reato nonché della contravvenzione di cui al capo C) dell'imputazione per intervenuta prescrizione.
2. Il primo motivo di ricorso è, invece, infondato.
Il ricorrente non sostiene di avere ignorato la presenza delle armi nei luoghi dove sono state rinvenute, ma - genericamente - che l'abusiva detenzione era attribuibile ad altro familiare, cosicché non vi era prova del potere di fatto del ricorrente stesso sulle armi.
In realtà, la configurabilità del concorso in detenzione illegale di armi, implica che ciascuno dei compartecipi abbia la disponibilità materiale dell'arma, si trovi, cioè, in una situazione di fatto tale per cui possa, comunque, in qualsiasi momento, disporne (Sez. 1, n. 45940 del 15/11/2011 - dep. 12/12/2011, Benavoli, Rv. 251585): quindi, a prescindere dalla responsabilità di altri soggetti, per l'affermazione di responsabilità era sufficiente la prova della disponibilità delle armi da parte dell'imputato e la sua conoscenza (non contestata) della presenza delle stesse. Tale situazione comportava a carico dell'imputato l'obbligo di denuncia della presenza delle armi e, comunque, permette di attribuire al ricorrente la illegale detenzione: si deve, in effetti, ricordare che, nel reato di illegale detenzione di armi e munizioni l'elemento psicologico consiste nel dolo generico, e cioè nella coscienza e volontà di avere a disposizione materialmente l'arma o le munizioni senza averne fatto denuncia, mentre a nulla rileva l'eventuale buona fede dell'agente ovvero l'erroneo convincimento circa l'obbligo della denuncia che si risolve in ignoranza della legge penale, inescusabile per il principio generale sancito dall'art. 5 cod. pen. (Sez. 1, n. 12911 del 19/12/2000 - dep. 02/04/2001, Bortoluzzi, Rv. 218441; Sez. 1, n. 9691 del 17/06/1992 - dep. 08/10/1992, Toia, Rv. 191874).
3. La declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione disposta al paragrafo 1 comporta l'eliminazione della relativa pena e la determinazione della pena residua, cui questa Corte può procedere direttamente ai sensi dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l). Eseguiti gli opportuni calcoli in base alla quantificazione della pena esposta nella sentenza impugnata, la pena da eliminare è di mesi tre e giorni dieci di reclusione ed Euro 244,00 di multa, con la conseguenza che la pena residua è pari ad anni tre e giorni venti di reclusione ed Euro 5.756,00 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla detenzione della baionetta di cui al capo B, da qualificarsi come violazione dell'art. 697 cod. pen. e alla contravvenzione di cui al capo C, perché estinti i reati per prescrizione. Elimina la relativa pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione ed Euro 244,00 di multa, determinando la pena residua in anni tre e giorni venti di reclusione ed Euro 5.756,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 10 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2013