Sentenza 8 ottobre 2020
Massime • 1
In tema di circostanze aggravanti, il principio di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen., secondo cui in caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale non si applica il cumulo materiale, ma la pena per la circostanza più grave aumentata fino ad un terzo, opera anche in caso di concorso tra circostanze aggravanti indipendenti e ad effetto speciale, atteso che le prime devono considerarsi alla stregua di queste ultime, perché influiscono sulla pena ordinaria del reato, imponendo autonomi limiti edittali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/10/2020, n. 6558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6558 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2020 |
Testo completo
06558 -2 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da MIRELLA CERVADORO Presidente - Sent. n.1 1. sez. PU- 08/10/2020 PIERO SI D'TI DR NO -Relatore - R.G.N. 34819/2019 GI NI CE TUTINELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti rispettivamente nell'interesse di IO NC, n. a Napoli il 11/11/1973, rappresentato ed assistito dall'avv. Cesare Amodio, di fiducia OL AT, n. a Napoli il 21/01/1962, rappresentato ed assistito dall'avv. Alessandro Caccavale, di fiducia CE AN, n. a Napoli il 10/08/1979, rappresentato ed assistito dall'avv. Giovanni Cappuccio, di fiducia, AI TO, n. a Napoli il 08/07/1971, rappresentato ed assistito dall'avv. Mario Bruno, di fiducia ER DO, n. a Napoli il 19/12/1984, rappresentato ed assistito dall'avv. Mario Bruno, di fiducia NT NA, n. a Napoli il 11/11/1973, rappresentato ed assistito dall'avv. Cesare Amodio, di fiducia avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, sesta sezione penale, n. 11104/2018, in data 14/06/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Andrea Pellegrino;
1 udita la la requisitoria del Sostituto procuratore generale Valentina Manuali che ha concluso chiedendo di disporsi l'annullamento con rinvio con riferimento al ricorso di NT NA in relazione al motivo sub 1) per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio;
dichiararsi inammissibili tutti gli altri ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 14/06/2019, la Corte di appello di Napoli, rideterminava la pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. nei confronti di NC IO, AT OL, AN CE, TO AI, DO ER e NA NT in relazione ai reati di rapina aggravata (capo A) e di sequestro di persona aggravato (capo B).
2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di NC IO, AT OL, AN CE, TO AI, DO ER e NA NT, vengono proposti distinti ricorsi per cassazione per lamentare quanto segue.
3. Ricorso nell'interesse di NA NT e di NC IO. Primo motivo con riferimento al solo NA NT: si censura la violazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen., per aver la Corte territoriale operato un doppio aumento distinto di pena, partendo dalla pena base della rapina aggravata nella misura di anni sette di reclusione ed euro 2.500 di multa, aumentandola per la recidiva di mesi quattro di reclusione ed euro 300 di multa, ulteriormente aumentandola per l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., di mesi due di reclusione ed euro 200 di multa e, per la riconosciuta continuazione, di mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa;
con diminuzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato, la pena finale si è fissata nella misura di anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 2.200 di multa. Secondo motivo (comune ad entrambi i ricorrenti): si censura l'omessa motivazione in ordine alla congruità della pena oggetto dell'accordo tra le parti.
4. Ricorso nell'interesse di AT OL. Primo motivo: comune al primo motivo proposto nell'interesse di NA NT. 2 Secondo motivo: comune al secondo motivo proposto nell'interesse di NA NT e di NC IO.
5. Ricorso nell'interesse di AN CE. Motivo unico: violazione di legge e vizio di motivazione in merito all'omessa preliminare verifica della sussistenza o meno di eventuali cause di proscioglimento.
6. Ricorso nell'interesse di TO AI e di DO ER. Motivo unico: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 63, comma 4, 605 e 61 n. 7 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono tutti inammissibili.
2. Ricorso nell'interesse di NA NT e di NC IO.
2.1. Manifestamente infondato è il primo motivo fanno valere nell'interesse del solo NA NT. Come si è detto, il giudice d'appello ha determinato la pena nei confronti del NT partendo dalla pena base per il reato di rapina aggravata nella misura di anni sette di reclusione ed euro 2.500 di multa, che ha aumentato per la recidiva di mesi quattro di reclusione ed euro 300 di multa, che ha aumentato per l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., di mesi due di reclusione ed euro 200 di multa, che ha ulteriormente aumentato ex art. 81 cpv. cod. pen. di mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa: pena finale, con applicazione della diminuente per il rito, determinata in anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 2.200 di multa.
2.1.1. Mentre la recidiva è circostanza aggravante ad effetto speciale allorquando astrattamente comporta, come nel caso di specie, un aumento di pena superiore ad un terzo (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664), da un punto di vista strettamente teorico, v'è da chiedersi se l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3 cod. pen. costituisca parimenti un aggravante ad effetto speciale ovvero se l'aumento di pena previsto rispetto alla rapina semplice sia determinato in modo indipendente dalla pena ordinaria del reato rimanendo al di sotto della soglia di aumento del terzo. A questa domanda, va data una risposta ambivalente: infatti, mentre per la pena 3 ک ے detentiva massima (anni venti di reclusione) e per la pena pecuniaria minima (euro 1.290 di multa), l'aumento è senza dubbio superiore al terzo configurandosi conseguentemente la c.d. aggravante ad effetto speciale (l'aumento limitato ad un terzo, infatti, avrebbe determinato una pena pari rispettivamente ad anni tredici, mesi quattro di reclusione ed euro 1.236 di multa), per la pena detentiva minima (anni cinque di reclusione) e per la pena pecuniaria massima (euro 3.098 di multa), l'aumento è invece inferiore ad un terzo (l'aumento di un terzo, infatti, avrebbe determinato una pena più alta, pari rispettivamente ad anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 3.333 di multa). Le circostanze aggravanti che comportano un aumento di pena "svincolato" da quella ordinaria anche se in misura non superiore ad un terzo, sono definite come aggravanti indipendenti (es. art. 609-ter, comma 1, cod. pen.). La giurisprudenza considera le circostanze indipendenti alla stregua di circostanze ad effetto speciale perché queste, come le altre, influiscono sulla pena ordinaria del reato, imponendo autonomi limiti edittali (cfr., Sez. 4, n. 15133 del 06/02/2003, Bellani, Rv. 224754; Sez. 5, n. 10715 del 30/03/1977, Bortoli, Rv. 136728; Sez. 1, n. 9743 del 11/03/1977, Campoccia, Rv. 136562).
2.1.2. La circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., è invece circostanza c.d. comune.
2.1.3. Nel caso di specie, come detto, la ritenuta recidiva (la cui applicazione non è qui oggetto di devoluzione) costituisce circostanza aggravante ad effetto speciale perché determina un aumento della pena ordinaria del reato nella misura di due terzi (art. 99, comma 4 cod. pen.). Il fatto che, in concreto, l'aumento di pena per effetto della recidiva non possa superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non ne fa mutare la natura ma influisce solo sul giudizio di gravità in concreto che presiede all'applicazione dell'art. 63, comma 4 cod. pen.: tale norma, infatti, impedisce il cumulo materiale tra circostanze ad effetto speciale concorrenti e prevede che si applichi solo la pena stabilita per quella più grave che può essere aumentata anche fino ad un terzo, con l'implicito limite, ovviamente, che detto aumento non comporti il cumulo materiale delle due circostanze aggravanti che la norma vuole impedire. 4 2.1.4. Il criterio di calcolo in parola si applica anche alle c.d. circostanze indipendenti perché, altrimenti, si determinerebbe la assurda conseguenza che in caso di concorso di queste ultime circostanze ad effetto speciale o per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria, il trattamento sanzionatorio in quanto non mitigato dal criterio moderatore di cui all'art. 63, comma 4 cod. pen., sarebbe addirittura più grave di quello applicabile in caso di concorso di più circostanze ad effetto speciale (Sez. 3, n. 5597 del 08/07/2016, R., Rv. 269245). Va pertanto riaffermato il seguente principio di diritto: "In tema di circostanze aggravanti, il principio di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen., secondo cui in caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale non si applica il cumulo materiale, ma la pena per la circostanza più grave aumentata fino ad un terzo, opera anche in caso di concorso tra circostanze aggravanti indipendenti e ad effetto speciale, atteso che le prime devono considerarsi alla stregua di queste ultime, perchè influiscono sulla pena ordinaria del reato, imponendo autonomi limiti edittali." 2.1.5. Tanto premesso, nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente concorrenteritenuto più grave la circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma 3 cod. pen., in conseguenza della maggiore gravità della pena stabilita per essa rispetto a quella calcolata secondo il criterio previsto dall'art. 99, comma 6 cod. pen., ed ha determinato la pena base nella misura di anni sette di reclusione ed euro 2.500 di multa, disponendo l'aumento ex art. 99, comma 4 cod. pen. (nella misura di mesi quattro di reclusione ed euro 300 di multa) osservando il limite fissato dall'art. 63, comma 4 cod. pen. che avrebbe consentito, a tale titolo, un aumento di pena massimo (ben più cospicuo) pari ad anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 833 di multa.
2.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, comune ad entrambi gli imputati. Rileva il Collegio come, nella fattispecie, si sia del tutto al di fuori del perimetro legittimante il controllo di legittimità. Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte 5 di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), alle questioni rilevabili d'ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), all'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853), all'insussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha e altro, Rv. 273755) e alla misura della pena nella specie, pienamente legale in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio - dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr., da ultimo, Sez. 1, n. 944 del 23/01/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170).
3. Ricorso nell'interesse di AT OL. Entrambi i motivi sono manifestamente infondati.
3.1. Con riferimento al primo (comune, nella sostanza, al primo motivo proposto nell'interesse di NA NT, contestandosi la violazione dell'art. 63, comma 4 cod. pen. nella pena finale applicatagli di anni quattro di reclusione ed euro 1.400 di multa) non si rimanda alle valutazioni esposte nel precedente paragrafo 2.1. e relativi sottoparagrafi del considerato in diritto, per la mancata applicazione della disposizione che si assume violata in forza dell'operato giudizio di bilanciamento, nel senso dell'equivalenza, delle contrastanti circostanze. Invero, la pena applicata al OL è stata così determinata: previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con la contestata aggravante e la recidiva, pena base anni cinque, mesi sei di reclusione ed euro 2.000 di multa, aumentata ex art. 81 cod. pen. di mesi sei di reclusione ed euro 100 di multa, diminuita per il rito ad anni quattro di reclusione ed euro 1.400 di multa.
3.2. Con riferimento al secondo (comune al secondo motivo proposto nell'interesse di NA NT e di NC IO) si rimanda alle valutazioni esposte nel precedente paragrafo 2.2. del considerato in diritto. 6 A 4. Ricorso nell'interesse di AN CE.
4.1. Manifestamente infondato è l'unico motivo svolto. A seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla I. n. 103 del 2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1 cod. proc. pen., secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'art. 589 cod. proc. pen., ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Detto istituto ripropone, in sostanza (come già osservato da Sez. 5, n. 18299 del 19/03/2018, Di Rosario, non mass.), la situazione processuale e quindi l'applicabilità della giurisprudenza in tema di "cd. patteggiamento in appello" secondo la quale il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta avanzata a norma dell'articolo 599 cod. proc. pen., comma 4, poi abrogato dal d.l. n. 92 del 2008, non era tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità della prova, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato avesse rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione del giudice doveva limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato articolo 599 cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707). Nel caso di specie, i ricorrenti (e, nella specie, lo CE) ed il Procuratore generale hanno concordato in ordine all'accoglimento del motivo concernente la determinazione della pena, indicandone la misura da applicarsi in ragione di tale accordo, cui ha fatto seguito la sentenza impugnata. Tanto ha determinato la rinuncia a qualsivoglia, differente, motivo di gravame, ivi comprese quelli relativi alla mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
5. Ricorso nell'interesse di TO AI e di DO ER.
5.1. Manifestamente infondato è l'unico motivo svolto. 7 5.1.1. Al AI è stata applicata, procedendosi al medesimo calcolo, la stessa pena del NT. In relazione alla censura svolta si rimanda alle valutazioni esposte, con riferimento al coimputato NT, nel precedente paragrafo 2.1. e relativi sottoparagrafi del considerato in diritto.
5.1.2. Al ER è stata applicata la seguente pena: previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con la contestata aggravante, pena base anni cinque di reclusione ed euro 2.000 di multa, aumentata ex art. 81 cod. pen. di mesi sei di reclusione ed euro 100 di multa, diminuita per il rito ad anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 1.400 di multa. Fermo quanto precede, non si rimanda alle valutazioni esposte nel precedente paragrafo 2.1. e relativi sottoparagrafi del considerato in diritto, per la mancata applicazione della disposizione che si assume violata in forza dell'operato giudizio di bilanciamento, nel senso dell'equivalenza, delle contrastanti circostanze.
6. Alla pronuncia consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che, valutata la causa di inammissibilità, si stima equo determinare in euro tremila ciascuno da devolversi a favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 08/10/2020 Il Consigliere estensore Il Presidente MIRELLA CERVADORO DR NO DEPOSITATO IN CANCELLERIA 19 FEB. 2021 IL CANCELERERE M E R Claudia Pianelli 0 8 0