Sentenza 24 maggio 2000
Massime • 1
In tema di reato continuato, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell'imputato che, contestando, sotto il profilo della violazione di legge, la valutazione di gravità effettuata dal giudice di merito, miri ad ottenere un'inversione di gravità dei reati, nel caso in cui il suo eventuale accoglimento comporterebbe una "reformatio in peius" della sentenza conseguente alla necessità di aumentare la pena base per il reato più grave. (Fattispecie in cui l'imputato censurava che, tra due reati di furto, fosse stato ritenuto più grave quello di merce di minor valore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/05/2000, n. 3038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3038 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOSAPIO MA DOMENICO Presidente del 24/5/2000
1. Dott. OLIVIERI RENATO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MARZANO FRANCESCO " N. 3038
3. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE " REGISTRO GENERALE
4. Dott. LICARI CARLO " N. 28029/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IX MA n. il 18.07.1967
avverso sentenza del 30.04.1999 CORTE APPELLO di GENOVA sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. LICARI CARLO;
lette sentite le conclusioni del P.G.;
OSSERVA
TI RO ricorre avverso la sentenza in data 30/4/1999 della Corte di Appello di Genova con la quale, ritenuta l'attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità prevalente con le aggravanti inerenti al reato di furto continuato di confezioni varie di formaggi, gli è stata ridotta la pena inflitta in primo grado a mese 1 e giorni 10 di reclusione e a L 50.000 di multa.
A sostegno dell'impugnazione il ricorrente deduce violazione di legge, per la ragione che è stato ritenuto reato più grave ai fini della pena base, sulla quale applicare l'aumento a titolo di continuazione tra i reati di furto ascrittigli, quello di cui al capo A) dell'imputazione, avente ad oggetto merce sottratta del valore di appena L 30.000, mentre avrebbe dovuto essere prescelto a detti fini il reato di cui al capo C) della rubrica, riguardante un furto di merce di maggiore valore.
Quanto sopra premesso, va considerato che la doglianza, rispondente alla realtà processuale, è, tuttavia, inficiata dalla carenza di interesse da parte del ricorrente a rilevarla, giacché dall'accoglimento della medesima deriverebbe necessariamente un effetto pregiudizievole per il predetto, ovverossia l'aggravamento della pena base relativa al reato più grave di cui alla lettera C) della rubrica.
Alla declaratoria di inammissibilità, per carenza di interesse all'impugnazione, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, della somma di L 1.000.000 a favore della Cassa delle ammende, così equamente determinata in considerazione della condotta processuale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L 1.000.000 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2000