Sentenza 3 novembre 2016
Massime • 2
La perizia non rientra nella categoria della "prova decisiva" ed il relativo provvedimento di diniego non è censurabile ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione.
La notifica di atti destinati all'imputato o altra parte privata, che possano o debbano essere consegnati al difensore, effettuata a mezzo posta elettronica certificata (cd. PEC), si perfeziona con l'attestazione, apposta in calce all'atto dal cancelliere trasmittente, dell'avvenuto invio del testo originale - la cui mancanza costituisce, peraltro, mera irregolarità - mentre non è necessaria la conferma della avvenuta ricezione da parte del destinatario.
Commentari • 9
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/11/2016, n. 52517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52517 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2016 |
Testo completo
525 1 7 / 16 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez.2830 Matilde Cammino Presidente - Geppino Rago -UP 03/11/2016 AR Maria Alma - Relatore - R.G.N. 35680/2016 Ignazio Pardo Alberto Pazzi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: US AR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/03/2015 della Corte di Appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere AR Maria Alma;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avv. Dario Masini, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 9 marzo 2015 la Corte di Appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla parte civile DE AL AG avverso la sentenza emessa in data 8 maggio 2014 dal Tribunale di Milano, mentre ha confermato l'affermazione di penale responsabilità in relazione ai reati allo stesso contestati di AR US procedendo peraltro ad escludere la continuazione interna nei relativi reati ed a rideterminare in termini ritenuti di giustizia le pena irrogata all'imputato. Il US è chiamato a rispondere (in concorso con PR CL (nei confronti della quale si è proceduto separatamente e che ha definito la propria posizione mediante "patteggiamento" della pena) di due diversi fatti di truffa aggravata, il primo ai danni del direttore finanziario della DE AL AG ed il secondo ai danni di AR RB FO posti in essere mediante artifizi e raggiri consistiti nel presentarsi falsamente come intermediario finanziario (nell'un caso della LP AL & AS LT e nel secondo caso della WE IC LT), stipulando con le persone offese fittizi contratti di leasing e fornendo loro falsa documentazione bancaria, il tutto in relazione ad operazioni asseritamente finalizzate ad ottenere finanziamenti bancari ed aperture di linee di credito in relazione alle quali si faceva consegnare dalle medesime persone offese ingenti somme di denaro.
2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo:
2.1. Violazione dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 16, comma 4, del d.l. 178/2012, 148, comma 2-bis, 148, 150 e 151, 179 cod. proc. pen. per mancata notifica della citazione a giudizio del ricorrente innanzi alla Corte di appello. Evidenzia, al riguardo, la difesa del ricorrente che alla luce della normativa in materia non poteva essere effettuata la notifica all'imputato dell'atto di citazione per il giudizio di appello presso il difensore domiciliatario mediante "PEC" (Posta Elettronica Certificata). In secondo luogo nel decreto di citazione dell'atto a mezzo PEC non sono state indicate le ragioni per le quali sussistevano ragioni di urgenza al fine di utilizzare tale modalità di notificazione dell'atto giudiziario. In terzo luogo non sarebbe stato corretto avere notificato un solo atto di citazione in grado di appello congiuntamente all'imputato ed al suo difensore.
2.2. Violazione dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 25, 27, 117 Cost. art. 7 CEDU, art. 15 patto di New York 16/12/1966, art. 49 della carta dei diritti dell'Unione Europea, art. 168-bis cod. pen. ed art. 464 cod. proc. pen. Si duole il ricorrente del fatto che è stata rigettata dalla Corte di appello la propria richiesta di essere ammesso all'istituto della messa alla prova, previa sospensione del procedimento ex art. 468 cod. proc. pen. in quanto la relativa richiesta è stata ritenuta tardiva. evendo Secondo parte ricorrente, evendo la norma (contenuto di carattere ' sostanziale e non processuale, dovrebbe poter essere applicata all'imputato in quanto norma penale sopravvenuta più favorevole al reo. 2 فاز Cita quindi il ricorrente una serie di norme internazionali in base alle quali l'applicazione del principio di non retroattività della disposizione, caratterizzato da criteri non razionali legati al tempo in cui poteva essere effettuata la richiesta, determinerebbe l'incostituzionalità della norma e sollecita quindi la rimessione della questione al Giudice delle leggi, ciò in quanto l'imputato asseritamente si trovava, a seguito della condotta processuale ed extraprocessuale tenuta, nelle condizioni per poter beneficiare dell'applicazione della normativa de qua.
2.3. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen. anche per mancata assunzione di prova decisiva e travisamento della prova. Si duole, innanzitutto, il ricorrente del fatto che la Corte di appello avrebbe escluso la possibilità di procedere a perizia sull'imputato escludendo la ricorrenza di situazioni che potrebbero avere inciso sulla capacità di intendere e di volere dello stesso. Nel fare ciò la Corte di appello avrebbe trascurato di prendere in considerazione la documentazione allegata all'atto di appello comprovante il fatto che l'imputato versava in una condizione di dipendenza da alcool e di tossicodipendenza oltre che di depressione con disturbo della personalità e ciclotimia, tra l'altro considerando separatamente i diversi elementi e travisando il contenuto della documentazione stessa.
2.4 e 2.5. Vizi di motivazione e travisamento della prova ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza dei due contestati reati di truffa ed all'esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 5, cod. pen. Evidenzia il ricorrente che, in base agli elementi probatori acquisiti, è emerso che le persone offese, in forte crisi di liquidità, hanno agito al fine di procurarsi uno strumento finanziario non ufficiale, il che consentirebbe di ritenere configurabile la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 5 cod. pen. I testi dell'accusa erano inattendibili e l'errata definizione della natura e della funzione dello strumento del MTN (Medium Term Note) ha condizionato le decisione del Tribunale ed anche la sentenza della Corte di appello avrebbe dato una definizione falsata dell'MTN. In ogni caso la Corte di appello non avrebbe valutato le osservazioni dell'imputato secondo le quali tutto lasciava pensare che la parte civile costituita fosse cosciente che il ricorso al suo operato fosse un comodo strumento per trovare credito in un mercato indisponibile e concedergli risorse finanziarie.
2.6. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. 3 Evidenzia parte ricorrente a tale riguardo che la Corte di appello non avrebbe motivato circa le patologie delle quali era affetto l'imputato, essendosi soffermata esclusivamente sui precedenti penali dell'imputato e sull'oggettiva gravità dei fatti.
3. In data 19 ottobre 2016 la difesa dell'imputato ha depositato nella cancelleria di questa Corte Suprema una memoria nella quale si ribadiscono le ragioni della non correttezza del decreto di citazione dell'imputato per mancanza di attestazione che l'atto è stato trasmesso in copia conforme all'originale nonché si evidenzia la natura sostanziale e non processuale dell'istituto della messa alla prova e si insiste per la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in tutti i suoi profili, ivi compresi quelli esplicitati nella memoria depositata in data 19 ottobre 2016. In primo luogo deve essere evidenziato che questa Corte Suprema, con un assunto condiviso anche dall'odierno Collegio ha già avuto modo di chiarire che E' valida la notifica effettuata, ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., mediante invio al difensore, tramite posta elettronica certificata (c.d. PEC), dell'atto da notificare all'imputato, atteso che la disposizione di cui all'art. 16, comma quarto, D.L. 16 ottobre 2012 n. 179, che esclude la possibilità di utilizzare la "pec" per le notificazioni all'imputato, va riferita esclusivamente alle notifiche effettuate direttamente alla persona fisica dello stesso e non a quelle eseguite mediante consegna al difensore seppure nel suo interesse" (Sez. 4, n. 16622 del 31/03/2016, Severi, Rv. 266529). L'assenza di un provvedimento motivato per l'utilizzazione di tale modalità di notificazione dell'atto non dà luogo poi ad alcuna nullità, non essendo la stessa prevista dalla legge. Con riguardo al secondo profilo di doglianza, è sufficiente ricordare che per consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità «Non è nulla, ma meramente irrituale, la notificazione (nella specie, a mezzo fax) avvenuta mediante consegna al difensore di fiducia domiciliatario di un'unica copia dell'atto da notificare, con l'espressa indicazione in esso dei destinatari specificamente individuati nell'imputato e nel difensore" (Sez. 2, n. 38058 del 18/07/2014, El Hachmi, Rv. 260853; Sez. 6, n. 43532 del 30/10/2012, Sotgia, Rv. 253822; Sez. 6, n. 36020 del 24/05/2011, Rossattini, Rv. 250777) come espressamente indicato nel caso in esame nella nota di spedizione dell'atto. 4 Con riguardo, poi, alla problematica relativa alla mancata attestazione da parte del notificatore di avere spedito una copia conforme all'originale, basta ricordare che nella costante giurisprudenza di legittimità si è chiarito che «Ai fini del perfezionamento della notificazione a mezzo fax di atti destinati all'imputato a altra parte privata, non è necessaria la conferma della avvenuta ricezione da parte del destinatario, ma è sufficiente l'attestazione, apposta in calce all'atto dal cancelliere trasmittente, dell'avvenuto invio del testo originale, la cui mancanza, peraltro, costituisce mera irregolarità» (Sez. 3, n. 13218 del 20/11/2015, dep. 2016, Reggiani Viani, Rv. 266571; in senso conforme anche Sez. F, n. 53570 del 11/09/2014, Colombo, Rv. 261543; Sez. 2, n. 11277 del 06/12/2012, dep. 2013, Simionato, Rv. 254874). Detto principio generale, ovviamente, è perfettamente applicabile anche per le notificazioni con mezzi tecnici diversi dal telefax, come avvenuto nel caso in esame.
2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Non v'è innanzitutto ragione alcuna per (ri)sottoporre la questione sollevata dall'imputato alla Corte Costituzionale la quale è già stata chiamata a decidere sul punto ed ha concluso (sent. n. 240 del 2015) dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 464-bis, comma 2, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848 "nella parte in cui, in assenza di una disciplina transitoria, analoga a quella di cui all'art. 15-bis, co. 1 della legge 11 agosto 2014, n. 118, preclude l'ammissione all'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati di processi pendenti in primo grado, nei quali la dichiarazione di apertura del dibattimento sia stata effettuata prima dell'entrata in vigore della legge 67/2014", principio certamente applicabile anche al caso in esame. Conforto alla manifesta infondatezza della doglianza sollevata dalla difesa dell'imputato è rinvenibile nella condivisibile e consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema allorquando si è chiarito che «Nel giudizio di appello l'imputato non può chiedere la sospensione del procedimento con la messa alla prova di cui all'art. 168-bis cod. pen., attesa l'incompatibilità del nuovo istituto con il sistema delle impugnazioni e la mancanza di una specifica disciplina transitoria» (In motivazione la Corte ha precisato che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 2011, la mancata applicazione della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova nei giudizi di impugnazione pendenti alla data della sua entrata in vigore, non implica alcuna 5 هدر lesione del principio di retroattività della "lex mitior" da riferirsi esclusivamente alle disposizioni che definiscono i reati e le pene). (Sez. 4, n. 43009 del 30/09/2015, Zoni, Rv. 265331; in senso conforme Sez. 5, n. 35721 del 09/06/2015, Gasparini, Rv. 264259; Sez. 3, n. 22104 del 14/04/2015, Zheng, Rv. 263666 e numerose altre in senso conforme).
3. La censura di manifesta infondatezza investe, poi, anche il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso di cui ai superiori paragrafi 2.3, 2.4/2.5, che appaiono meritevoli di trattazione congiunta. Va detto subito che la sentenza impugnata risulta congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente. Inoltre detta motivazione, non è certo apparente, né "manifestamente" illogica e tantomeno contraddittoria. Per contro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. Al Giudice di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo della motivazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). Nel caso di specie va, poi, ulteriormente ricordato che con riguardo alla decisione in ordine all'odierna parte ricorrente ci si trova dinanzi ad una c.d. "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di 6 travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado. In ogni caso, la Corte di appello, con motivazione adeguata e logica ha spiegato (pag. 11 e segg. della sentenza impugnata) le ragioni per le quali è ravvisabile il reato di truffa nei fatti sottoposti alla sua attenzione, ha ricostruito la portata degli elementi probatori e delle testimonianze (ritenute pienamente attendibili) ed ha debitamente illustrato come la tesi difensiva proposta dall'imputato, secondo la quale vi sarebbe stato un concorso doloso delle persone offese nella determinazione degli eventi, deve essere esclusa. Detta situazione ha portato correttamente alla esclusione dell'invocata circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 5 cod. pen. D'altro canto, come detto, nessun travisamento della prova è ravvisabile nel caso in esame, quelle effettuate dai Giudici distrettuali sono valutazioni di merito che, in quanto adeguatamente motivate non sono sindacabili in sede di legittimità. A ciò si aggiungono le doverose osservazioni secondo le quali In tema di prove, la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241) il che non è certamente avvenuto nel caso in esame e, ancora, che nel caso in esame il ricorrente propone, peraltro in via ipotetica, una ricostruzione alternativa a quella operata dai giudici di merito, ma, in materia di ricorso per Cassazione, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto una ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza. (cfr.. con riferimento a massime di esperienza alternative, Sez. 1, sent. n. 13528 del 11.11.1998, Maniscalco, Rv 212054). Quanto, poi, al mancato accoglimento dell'istanza difensiva finalizzata all'espletamento di una perizia psichiatrica in ordine alla verifica del livello di capacità di intendere e di volere dell'imputato, va detto che anche in questo caso la Corte di appello, ha dato atto di avere esaminato la documentazione prodotta dalla difesa sul punto e poi, con motivazione congrua e logica ha spiegato le ragioni per le quali non ha ritenuto di dover procedere ex art. 603 cod. proc. pen. 7 Nessun travisamento della prova è ravvisabile al riguardo, così come non è certo ravvisabile un vizio procedurale riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 606, lett. d), cod. proc. pen. atteso che, come questa Corte Suprema ha già avuto modo condivisibilmente di precisare «La perizia non rientra nella categoria della "prova decisiva" ed il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione» (Cass. Sez. 6, sent. n. 43526 del 03/10/2012, Ritorto, Rv. 253707; Sez. 4, n. 7444 del 17/01/2013, Sciarra, Rv. 255152) e ciò perché secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, l'accertamento peritale, mezzo di prova neutro e, come tale, non classificabile né quale prova a carico né quale prova a discarico (art. 495, comma 2, cod. proc. pen.) dell'accusato (Cass. Sez. 6 sent. n. 17629 del 12.2.2003, Zandri, Rv 226809). Tra l'altro, osserva l'odierno Collegio, non si vede come le condizioni soggettive e psicologiche dell'imputato indicate dalla difesa possano avere avuto un qualsivoglia riflesso in relazione alla tipologia dei reati commessi che, a dir poco, denotano per le loro caratteristiche di consumazione una perfetta conoscenza dei meccanismi di gestione degli affari e degli strumenti economici anche internazionali ed una predisposizione di mezzi che non sono certo tipici di un soggetto che si vorrebbe far credere perlomeno parzialmente incapace di intendere o di volere.
4. Manifestamente infondato è, infine, anche il sesto ed ultimo motivo di ricorso che investe il trattamento sanzionatorio riservato all'imputato. La Corte di appello ha doverosamente, quanto congruamente, chiarito le ragioni per le quali non è possibile superare il già effettuato giudizio di equivalenza tra le già concesse circostanze attenuanti generiche e l'aggravante contestata, tenuto conto delle condizioni soggettive dell'imputato (gravato da importanti precedenti penali), del fatto che lo stesso "ha ammesso in dibattimento solo ciò che era evidente e che non avrebbe mai potuto negare" e della gravità dei fatti in ordine al profitto realizzato e realizzabile. Il tutto con chiara incidenza sulla determinazione della pena. Al riguardo appare sufficiente ricordare che «Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931) e, ancora, che «La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie non ricorre.- - 5) Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso come detto manifestamente infondato in tutte le sue articolazioni - deve essere dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 1.500,00 (millecinquecento) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 03/11/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente AR Maria Alma Matilde Cammino DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 12 DIC. 2016 IL CANCELLIERY CASSA Claudia Planch 500 6