Sentenza 11 novembre 2014
Massime • 1
La detenzione di munizioni calibro 9 x 19 integra la contravvenzione prevista dall'art. 697 cod.pen., in quanto le stesse costituiscono la naturale dotazione della pistola Beretta cal. 9 (x 19) parabellum, classificabile come arma comune da sparo, e, quindi, vanno classificate come munizioni per arma comune da sparo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/11/2014, n. 11172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11172 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 11/11/2014
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 1243
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere - N. 6997/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR RC N. IL 12/05/1977;
avverso la sentenza n. 7679/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del 25/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SCARDACCIONE E. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. In data 11 febbraio 2013 il Tribunale di Velletri - in sede di giudizio abbreviato - affermava la penale responsabilità di FO AR classe 77 cui era stato contestato il delitto di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 2 (detenzione di munizioni da guerra) per avere illegalmente detenuto n. 9 munizioni calibro 9 x 19 e n. 4 munizioni calibro 9 x 21 (fatto del 26.11.2012).
In sede di decisione si riteneva certa l'attribuibilità delle munizioni all'imputato, posto che le stesse erano state rinvenute, nel corso di una perquisizione domiciliare, all'interno di un giubbino appartenente all'imputato.
Il Tribunale riteneva corretta la qualificazione giuridica del fatto (in particolare la natura di munizioni da guerra di quanto in sequestro) e condannava l'imputato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 600,00 di multa.
La Corte d'Appello di Roma, con sentenza emessa in data 25 ottobre 2013, confermava la riferibilità all'imputato di quanto in sequestro (il giubbino era posto in un armadio nella stanza del FO AR ed era a lui in uso) ed operava tuttavia una distinzione in punto di qualificazione giuridica del fatto, confermando la natura di munizionamento da guerra delle sole cartucce calibro 9 x 19, in quanto destinate alle Forze Armate e ai corpi armati dello Stato. Veniva invece derubricato il possesso delle munizioni calibro 9 x 21 nella contravvenzione di cui all'art. 697 c.p.. Veniva escluso l'aumento per la recidiva e, fermo restando il diniego delle circostanze attenuanti generiche, la pena veniva complessivamente quantificata in mesi dieci di reclusione ed Euro 300,00 di multa.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - FO AR, articolando distinti motivi. Con il primo si deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della qualità del munizionamento calibro 9 x 19 in termini di munizioni da guerra.
La difesa rammenta di aver prodotto consulenza tecnica di parte tesa ad asseverare la impossibilità di detto inquadramento giuridico. Le cartucce calibro 9 x 19 non hanno, rispetto a quelle calibro 9 x 21, alcuna spiccata potenzialità offensiva (essendo meno performanti) e pertanto non possono essere qualificate munizioni da guerra.
Dette cartucce risultano in vendita per i civili presso l'ente pubblico del Tiro a Segno Nazionale e non sono in uso esclusivo alle Forze Armate.
Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta riconducibilità delle munizioni alla persona dell'imputato.
L'affermazione operata dalla polizia giudiziaria circa l'appartenenza del giubbino (all'interno del quale erano custodite le munizioni) al FO AR non è scortata da alcun elemento probatorio, essendovi ipotesi alternative non esplorate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
1.1 Questa Corte, ritornando sul tema (rispetto a quanto affermato nella decisione n. 12737 del 20.3.2012 rv 252560) ha affermato in più occasioni (sent. n. 52170 del 2014 e n. 52526 del 2014) che le munizioni calibro 9 x 19 non possono essere ritenute munizioni da guerra.
In particolare, la rimeditazione del precedente orientamento è stata elaborata sia in riferimento alle armi che in rapporto alle munizioni, nei termini che seguono. Il criterio della spiccata potenzialità offensiva, che caratterizza la definizione normativa delle armi da guerra (e delle munizioni destinate al loro caricamento) contenuta nella L. n. 110 del 1975, art. 1, commi 1 e 3, come requisito.
tipico e individualizzante dell'appartenenza del modello di pistola calibro 9 x 19 alla categoria delle armi da guerra (o tipo guerra), è contraddetto e messo in crisi dalla pacifica qualificazione normativa come arma comune da sparo della pistola semiautomatica calibro 9 x 21, liberamente commerciabile come tale (nell'ovvia osservanza della normativa di pubblica sicurezza) sul mercato interno, che costituisce un modello di arma corta da fuoco munita di caratteristiche tecniche e di capacità balistiche pressoché identiche (se non addirittura superiori) a quelle del modello 9 x 19, rispetto al quale l'unica differenza è rappresentata dal fatto di essere camerata per le cartucce cal. 9 x 21 IMI, dotate di un bossolo più lungo di 2 mm e di una potenza di sparo certamente non inferiore a quella della cartuccia 9 x 19 parabellum (che costituisce, in generale, una delle cartucce per pistola più diffuse e utilizzate al mondo, anche al di fuori dell'impiego militare e da parte delle forze di polizia, perché unisce una traiettoria piatta a un moderato contraccolpo e a un discreto potere d'arresto, oltre ad avere un costo economico contenuto). L'esclusione dell'intrinseca potenzialità offensiva, tipica del munizionamento per armi da guerra (o tipo guerra, secondo la definizione contenuta nella L. n. 110 del 1975, art. 1 comma 2), della cartuccia cal. 9 x 19 parabellum è
confermata dall'esistenza e dalla commerciabilità sul mercato italiano di munizioni per arma comune da sparo dotate di una superiore capacità di offesa alla persona (come il calibro 357 magnum 9 x 33 mm R), liberamente detenibili da soggetti privati nel rispetto della normativa di pubblica sicurezza, nonché - soprattutto - dalla circostanza che armi lunghe da fuoco camerate per cartucce del medesimo calibro 9 x 19 parabellum, come la carabina TH Defense di fabbricazione USA, hanno recentemente ottenuto dal Banco nazionale di prova di Gardone Valtrompia la certificazione di armi comuni da sparo importabili e commerciabili in Italia. La conclusione, che ne consegue, per cui la qualificazione in termini di arma da guerra della pistola semiautomatica camerata per l'utilizzo di munizionamento cal. 9 x 19 parabellum non può discendere da un - inesistente - carattere intrinseco della stessa come arma destinata, in forza di una naturale potenzialità offensiva, all'impiego bellico, trova riscontro, sul piano normativo-sistematico, nel fatto che la relativa disciplina è contenuta non già nella L. n. 110 del 1975, art. 1 (che definisce, come si è visto, le armi da guerra, le armi tipo guerra e le munizioni da guerra), ma nel successivo art. 2, che definisce le armi e le munizioni comuni da sparo, prevedendo - al comma 2 - il divieto di fabbricazione, di introduzione nel territorio dello Stato e di vendita del relativo modello di armi corte da fuoco "salvo che siano destinate alle forze armate o ai corpi armati dello Stato, ovvero all'esportazione", così presupponendo che, in mancanza di tale divieto, le armi stesse sarebbero altrimenti commerciabili nello Stato secondo la disciplina delle armi comuni da sparo (posto che, se si trattasse di armi da guerra rientranti nella definizione dell'art. 1, l'importazione in Italia e la vendita ai soggetti privati sarebbe di per sè inibita dalla relativa qualità, senza la necessità di stabilire un apposito divieto al riguardo). Il divieto assoluto, stabilito dalla normativa nazionale per i soggetti privati, di acquistare, detenere e portare (con le debite autorizzazioni) il modello di pistola calibro 9 parabellum è dunque funzionale ad assicurarne la destinazione esclusiva alla dotazione delle forze armate e dei corpi di polizia, e prescinde da una presunta qualità e natura intrinseca di arma da guerra dovuta a una (inesistente) maggiore potenzialità offensiva delle cartucce 9 x 19 parabellum, il cui impiego sarebbe altrimenti - indifferentemente - proibito anche per le armi lunghe da fuoco: la relativa disciplina assolve così la funzione, non già di tutelare la sicurezza pubblica inibendo la disponibilità ai soggetti privati di un'arma (e di un munizionamento) dotati della spiccata pericolosità e azione lesiva tipiche delle armi da guerra (che la pistola calibro 9 parabellum si è visto non possedere), ma di consentire - o per converso di escludere - l'immediata riferibilità, in termini di tendenziale certezza, all'azione delle forze armate o di polizia, in caso di sparo o conflitto a fuoco, dei bossoli dei colpi esplosi da armi corte il cui calibro corrisponda (o viceversa non corrisponda) allo specifico modello della pistola di servizio in dotazione esclusiva ai corpi armati dello Stato (posto che la similare cartuccia cal. 9 x 21 IMI, proprio a causa della maggiore lunghezza del bossolo, è impossibile da camerare sulle pistole munite di una camera di scoppio lunga solo 19 mm). La destinazione, per quanto esclusiva, all'armamento delle forze armate e dei corpi armati dello Stato (italiano) non può pertanto assumere, nel caso della pistola semiautomatica calibro 9 parabellum, alcun ruolo decisivo ai fini della sua classificazione e qualificazione giuridica come arma da guerra, che - a seguito dell'abrogazione della L. n. 110 del 1975, art. 7 per effetto della novella di cui alla L. n. 183 del 2011, art. 14 con conseguente soppressione con decorrenza dal 1 gennaio 2012 del catalogo ivi previsto - non è più possibile ricavare, per esclusione, neppure dalla mancata iscrizione nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo. Un'importanza fondamentale rivestono, invece, agli effetti della risoluzione della questione di diritto inerente alla corretta qualificazione che deve attualmente riconoscersi alla pistola calibro 9 x 19, la sopravvenienza della norma di cui alla L. 7 agosto 2012, n. 135, art. 23, comma 12- sexiesdecies, (di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95), che, a seguito della abolizione del catalogo previsto dalla L. n. 110 del 1975, art. 7 ha attribuito al Banco nazionale di prova di cui all'art. 11 comma 2 della medesima Legge la competenza a verificare, per ogni arma da sparo prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità di arma comune da sparo, nonché le conseguenti determinazioni che sono state adottate dal suddetto Banco nazionale di prova in attuazione dei nuovi compiti assegnati dalla legge nella procedura per la classificazione e il riconoscimento delle armi comuni da sparo. In particolare, per quanto qui interessa, deve essere richiamata la deliberazione, pubblicata sul sito internet ufficiale del Banco nazionale di prova di Gardone Valtrompia, adottata all'esito della riunione del consiglio di amministrazione del 1 marzo 2013 e approvata dal Ministero dello sviluppo economico in data 19 aprile 2013, che, con specifico riguardo alle armi da fuoco corte semiautomatiche calibro 9 x 19 parabellum, dopo aver dato atto che la normativa nazionale di cui al D.Lgs. n. 204 del 2010, art. 5 ne consente "la fabbricazione e l'esportazione secondo la normativa delle armi comuni", ma "tuttavia ne vieta la commercializzazione in Italia ai soggetti privati", ha precisato che "per evitare equivoci" (come testualmente recita la risoluzione) le armi stesse non saranno inserite nell'elenco delle armi classificate, ma che sul certificato di prova rilasciato al produttore/importatore il Banco dichiarerà che si tratta di "arma comune non commercializzabile in Italia". Alla stregua di tale ultima determinazione proveniente dall'ente istituzionalmente deputato a verificare la qualità di arma comune da sparo delle armi da fuoco prodotte o importate in Italia, non è dunque più possibile dubitare della qualità di arma comune da sparo che deve riconoscersi, sul piano normativo, alla pistola semiautomatica calibro 9 x 19, camerata per le munizioni cal. 9 parabellum, il cui inserimento nell'elenco delle armi commercializzabili in Italia ai soggetti privati è inibito soltanto dal divieto normativo - contenuto nella L. n. 110 del 1975, art. 2, comma 2 - che ne riserva la destinazione d'uso alle forze armate e ai corpi armati dello Stato, e non dalla natura e qualità intrinseca del modello di pistola in oggetto, che è e resta quella di un'arma comune da sparo;
e tale conclusione, coerente e consequenziale a tutte le considerazioni che precedono, è condivisa e recepita da questa Corte, Deve dunque essere affermata la natura di arma comune da sparo della pistola Beretta cal. 9 (x 19) parabellum e la conseguente natura di munizioni per arma comune da sparo delle relative cartucce cal. 9 (x 19) costituenti la naturale dotazione dell'arma da fuoco in questione e prive delle caratteristiche di micidialità e di forza dirompente che costituiscono il discrimine per poterle qualificare come munizionamento da guerra (vedi Sez. 1 n. 9068 del 3/02/2011, Rv. 249874). Da ciò consegue che - in accoglimento del primo motivo di ricorso - la detenzione delle cartucce deve essere riqualificata nella violazione dell'art. 697 c.p. anche per quanto riguarda le munizioni calibro 9 x 19 (trattandosi di condotta che rientra nell'ambito applicativo di detta norma incriminatrice, come da ultimo ribadito per le munizioni per arma comune da sparo da Sez. 1 n. 51450 del 15.7.2014, rv 261583), con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per la nuova determinazione della pena.
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato e va pertanto rigettato. La valutazione operata dalla Corte di secondo grado trae alimento dalle risultanze obiettive dell' attività di perquisizione, peraltro in un contesto processuale caratterizzato dalla volontaria rinunzia dell'imputato (rito abbreviato) alla escussione dibattimentale dei verbalizzanti.
Le circostanze di fatto verificate in sede di perquisizione (utilizzo della camera da letto da parte dell'imputato, rinvenimento del giubbino in un armadio posto in detta camera) rassicurano circa l'esattezza logica delle deduzioni operate circa il possesso delle munizioni, non trovando spazio "ragionevole" le ipotesi alternative formulate dal ricorrente.
Va pertanto limitato l'annullamento al tema della qualificazione giuridica del fatto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza Impugnata Unitamente alla qualificazione giuridica delle munizioni calibro 9 x 19 e rinvia per la determinazione della pena ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2015