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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 22/10/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunziato in data 13/10/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. 182/2024 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Monica Ferraioli, Parte_1
giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato con pec;
APPELLANTE
1 E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore;
APPELLATO-CONTUMACE
OGGETTO: liquidazione spese processuali.
Appello avverso la sentenza n. 1553/2023 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: condannare la parte appellata al pagamento delle spese del primo grado;
vinte le spese del secondo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11/05/2023 , premesso che era Parte_1
dipendente della in qualità di operaio Parte_2
idraulico forestale qualificato super, inquadrato nel V livello CCNL
idraulico forestale;
che era stato sospeso dal servizio dal 12/11/2014 al
31/12/2014 in forza di delibera della Giunta esecutiva n. 48 del
10/11/2014, spedita con prot. n. 5459 del 11/11/2014, con cui l'Ente
montano stabiliva di procedere all'attivazione della Cassa Integrazione
Salariale Operai Agricoli (CISOA); che l' rigettava l'istanza di CP_2
2 attivazione della CISOA dell'Ente , ritenendo non sussistenti i CP_1
requisiti di legge per il riconoscimento della Cassa Integrazione, sancendo di fatto l'illegittimità della sospensione dal lavoro;
che il lavoratore, per detto periodo di illegittima sospensione dal lavoro, non percepiva alcun emolumento da parte della che inutilmente il Parte_2
ricorrente aveva tentato il recupero del credito in via bonaria;
adiva il
Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, chiedendo la condanna dell'ente datore di lavoro al pagamento di € 2.401,21, relativa alla retribuzione per il suddetto periodo, oltre rivalutazione e interessi, nonché
al rimborso delle spese di lite, con attribuzione al difensore per dichiarato anticipo.
La non si costituiva in giudizio. Parte_2
Con sentenza depositata in data 19/10/2023 il Tribunale accoglieva il ricorso;
compensava le spese processuali.
Avverso tale pronunzia proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato in data 16/04/2024.
L'appellante si doleva della compensazione delle spese di primo grado,
atteso che l'ente convenuto era soccombente nel merito e non sussistevano i presupposti previsti dall'art. 92, co. 2, cpc.
3 Concludeva per la condanna della al pagamento delle Parte_2
spese di prime cure;
con vittoria delle spese del secondo grado.
Malgrado la notifica del gravame, l'appellato non si costituiva.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rammenta che la già contumace in Parte_2
primo grado, non si è costituita in questa sede per resistere all'appello proposto da . Parte_1
L'ente ha ricevuto la notifica dell'appello e del decreto di fissazione di udienza, inclusivo dell'avviso circa la trattazione della controversia tramite note scritte ex art. 127 ter cpc, in data 22/10/2024, tramite pec inviata alla
Parte_2
Tale notifica è regolare, atteso che il datore di lavoro era contumace in prime cure, onde l'atto di appello andava notificato alla pec dell'ente.
La risulta pertanto contumace anche in secondo grado. Parte_2
Ciò posto, oggetto del presente gravame è unicamente la compensazione delle spese del primo grado disposta dal Tribunale nella sentenza impugnata.
4 Risultano invece passate in giudicato le altre statuizioni adottate dal primo giudice.
Il Tribunale ha motivato la compensazione integrale delle spese di prime cure in ragione del “comportamento processuale della parte resistente e
della particolarità del caso: d'altra parte, come è noto, al di là delle
valutazioni giuridiche inerenti il caso in oggetto, la Parte_2
fruisce in proposito dei fondi regionali, trattandosi di ente privo di
autonomia finanziaria e impositiva, e quindi non può procedere ai relativi
pagamenti se non a seguito dei finanziamenti dell'Ente a ciò preposto”.
Detta motivazione non appare condivisibile, secondo il Collegio.
La compensazione costituisce una deroga alla regola generale collegata alla soccombenza, e quindi può essere disposta solo nei casi previsti dalla legge.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte
costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta
(oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità
di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di
5 sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. n.
17966/2024, n. 4696/2019, n. 3977/2020).
Nel caso di specie non vi è soccombenza reciproca, avendo il Tribunale
riconosciuto la piena fondatezza della pretesa azionata dal lavoratore e accertato il diritto di quest'ultimo a vedersi corrisposta da parte del datore di lavoro la retribuzione piena, in assenza dei presupposti legittimanti l'intervento della CISOA.
La risulta quindi interamente soccombente in prime Parte_2
cure.
Il datore di lavoro, rimasto contumace in primo grado, non si è inoltre costituito per invocare o dare conto della concreta sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni idonee a consentire la compensazione delle spese.
Il giudice di prime cure, come si è detto, ha motivato la decisione di compensare le spese ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c. tenendo conto da un lato del comportamento della parte resistente e dall'altro, della particolarità
del caso concreto.
6 Nessuna di queste circostanze giustifica nel caso in esame la compensazione delle spese.
Quanto al comportamento della parte resistente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la sola circostanza che la parte sia rimasta contumace nel giudizio di primo grado non può mai di per sé giustificare la compensazione delle spese, trattandosi di “condotta processualmente
neutra, che giammai può integrare alcuna della ipotesi” di cui all'art. 92,
co. 2, c.p.c. (Cass. n. 8273/2024).
È ben vero che anche un contegno della parte resistente può in astratto giustificare la compensazione delle spese da parte del giudice, ma deve trattarsi di un comportamento significativo, che si sostanzi nella mancata opposizione alla domanda (C. App. Roma, n. 2812/2025). E dev'essere ribadito che la mera contumacia non assume questo significato.
L'art. 92, co. 2, c.p.c. non consente, dunque, la compensazione delle spese in una tale evenienza.
Se così non fosse, il solo fatto per il convenuto di non partecipare al processo giustificherebbe la decisione di far sopportare all'attore vittorioso le spese di lite, in aperta violazione del principio generale per cui il costo del processo non può andare a danno o comunque essere sopportato dalla
7 parte vittoriosa, altrimenti verificandosi una lesione della pienezza ed effettività del diritto di azione e di difesa, tutelato dall'art. 24 Cost.
Non sussistono neppure gli altri presupposti di cui al citato art. 92 c.p.c.,
non registrandosi alcuna novità o speciale complessità della questione, né
tantomeno un mutamento giurisprudenziale o normativo in materia tale da modificare il quadro giuridico preesistente al ricorso introduttivo.
Lo stesso Tribunale ha deciso la controversia in base al consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia, richiamando sul punto le pronunzie della S.C., onde la sospensione adottata dalla non può Parte_2
a questo punto ritenersi giustificabile.
Anche il richiamo alla necessità per l'ente locale di ottenere i finanziamenti regionali -addotta nella sentenza impugnata a sostegno della compensazione delle spese – appare inconferente, in quanto le decisioni della S.C. richiamate dal primo giudice affermano l'obbligo del datore di corrispondere la retribuzione in ogni caso, laddove di fatto l' non CP_2
abbia erogato la CIG.
Secondo la S.C. “la retribuzione deve considerarsi “dovuta” in tutte le
ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia in atto de iure, con esclusione dei
casi in cui la prestazione lavorativa non viene resa per fatto imputabile al
8 dipendente o per sospensione concordata (cfr. in termini Cass. S.U. n.
15143 del 2007; nello stesso senso, ancorché con riguardo a ipotesi di
CIG non autorizzata, v. Cass. nn. 15207 del 2010 e 25240 del 2014)” (così
testualmente Cass. n. 4899/2017).
“L'obbligo di anticipazione del trattamento di cassa integrazione -
gravante sul datore di lavoro, - altro non è che il persistente obbligo
retributivo anche se da ritenersi limitato, quanto alla misura, a quella
della integrazione salariale, con la ulteriore conseguenza che se poi il
provvedimento di integrazione salariale sarà negato, l'obbligo retributivo
riprenderà vigore nella sua interezza accompagnato da quello
risarcitorio; mentre se essa interverrà detto obbligo sarà "ex post"
qualificato come vera e propria anticipazione del trattamento
previdenziale e darà perciò al datore di lavoro il diritto al rimborso da
parte dell' (Cass. civ. Sez. lavoro n. 14670/2000; in senso analogo CP_2
Cass. civ. Sez. lavoro n. 15207/2010).
In caso di mancato accoglimento della richiesta di , i lavoratori sospesi hanno diritto alla retribuzione piena, che va erogata dal datore di lavoro
(Cass. n. 10516/2018, n. 25420/2014).
9 In caso di diniego di CIG da parte dell' , il datore di lavoro può CP_2
sottrarsi all'obbligo retributivo adducendo come esimente solo una situazione di impossibilità sopravvenuta ex art. 1256 c.c., ovvero un accordo sindacale raggiunto con le organizzazioni sindacali in ordine alla sospensione temporanea del rapporto di lavoro (Cass. civ. Sez. lavoro n.
7302/1990, n. 7194/1996); è tuttavia necessario in tal caso uno specifico mandato da parte dei lavoratori, ovvero una loro ratifica anche mediante comportamenti concludenti (Cass. civ. Sez. lavoro n. 9497/2003).
Non danno luogo ad impossibilità sopravvenuta eventi riconducibili alla gestione imprenditoriale, che si risolvano in carenza di programmazione o di organizzazione aziendale o di calo di commesse (Cass. civ. Sez. lavoro n. 12130/2003).
In sostanza, per quanto attiene alla pretesa oggetto di lite, non assumono rilevanza né il comportamento dell'Istituto previdenziale (che può anche negare la CISOA) né quello della Regione (cui è demandata la distribuzione dei fondi alla Comunità Montana), restando l'obbligo retributivo comunque a carico dell'ente appellato.
Non emergono pertanto, nel caso che ci occupa, ragioni di carattere eccezionale che possano consentire la compensazione delle spese.
10 In ordine al quantum delle spese, va pacificamente applicato il DM n.
147/2022, atteso che la liquidazione viene effettuata nella vigenza di detta nuova normativa.
In tema di spese processuali vanno infatti di regola applicate le norme in vigore nel momento in cui avviene la liquidazione del compenso al difensore.
“In tema di spese processuali, i nuovi parametri, cui devono essere
commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe
professionali, debbono essere applicati ogni qual volta la liquidazione
giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in
vigore del decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista
che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione
professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte
svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando
l'accezione omnicomprensiva di compenso la nozione di un corrispettivo
unitario per l'opera complessivamente prestata” (ex multis: Cass. Sez. Un.
n. 17405/2012; Cass. n. 17577/2018, n. 27233/2018, n. 6345/2020).
L'art. 6 del predetto DM n. 147/2022 stabilisce del resto che “Le
disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni
11 professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (l'entrata in vigore coincide con il 23/10/2022, cioè con il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U. dell'8 ottobre 2022).
Con riferimento ai parametri di liquidazione del compenso, l'art. 4, comma
1, del DM n. 55/2014, come modificato dal DM n. 147/2022, stabilisce che:” Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata,
dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti.
Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50
per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
L'art. 2, comma 2, a sua volta prevede che: “Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni,
12 all'avvocato è dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15
per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta”.
Nel caso di specie per il calcolo del compenso professionale occorre tenere conto che trattasi di controversia che non ha comportato la soluzione di complicate questioni di diritto né ha implicato una complessa istruttoria,
onde possono applicarsi i minimi previsti dal citato DM.
Per quanto riguarda lo scaglione di valore di riferimento, si rammenta che l'importo riconosciuto dal Tribunale al lavoratore è pari ad € 2.401,21
onde va applicato il relativo scaglione di valore delle controversie di lavoro di primo grado.
La somma spettante a titolo di spese processuali del primo grado risulta quindi pari ad € 1.314,00.
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e vanno calcolate in base al valore della controversia (cioè le spese di prime cure, quantificate come sopra).
13 L'oggetto del gravame, infatti, investe le sole spese processuali
(Cassazione civile sez. lav. sentenza n. 661/2015; ordinanza n.
8511/2014); occorre altresì considerare che il valore della causa nei gradi successivi al primo va rapportato alla sola somma ancora in contestazione
(ex multis: Cass. 8 marzo 2005, n. 4966; Cass. Sez. Un. 11 settembre 2007,
n. 19014; Cass. 12 gennaio 2011, n. 536) e anche l'importanza della lite va misurata in relazione alle questioni ancora sub iudice.
La liquidazione deve includere anche la fase istruttoria, secondo i princìpi
affermati dalla Corte di cassazione. In sede di liquidazione delle spese processuali, infatti, il giudice deve includere la fase istruttoria non solo quando siano state svolte attività stricto sensu preparatorie del processo,
dovendosi tener conto anche di “attività come l'esame degli scritti
avversari e dei provvedimenti del giudice” (Cass. n. 25664/2025).
Ne consegue che spettano a titolo di spese legali del secondo grado €
1.458,00.
Trattandosi di pronunzia di accoglimento del gravame, deve darsi atto che non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
14 La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 182/2024
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 1553/2023 del Giudice del lavoro del
[...]
Tribunale di Salerno, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,
così provvede:
1)accoglie l'appello e, in riforma del capo 3 del dispositivo della sentenza impugnata, revoca la disposta compensazione e condanna la Comunità
appellata al pagamento, in favore di , delle spese processuali Parte_1
del primo grado liquidate in € 1.314,00 oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, nonchè IVA e CNA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario;
2)conferma i capi 1 e 2 del dispositivo della sentenza impugnata;
3)condanna la Comunità appellata alla rifusione, in favore di Pt_1
, delle spese del secondo grado, liquidate in € 1.458,00, oltre
[...]
rimborso per spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CNA
come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Salerno, 13/10/2025.
Il Consigliere estensore
15 Dr. Lia DI BENEDETTO Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
(si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del
Dr. Antonio Soriente, MOT nominato con DM 03/09/2025)
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