Articolo 627 del Codice di procedura penale
Articolo 608Articolo 628
Versione
24 ottobre 1989
Art. 627. Giudizio di rinvio dopo annullamento 1. Nel giudizio di rinvio non e' ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo quanto previsto dall'articolo 25.
2. Il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza e' stata annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge. Se e' annullata una sentenza di appello e le parti ne fanno richiesta, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione delle prove rilevanti per la decisione.
3. Il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della corte di cassazione per cio' che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.
4. Non possono rilevarsi nel giudizio di rinvio nullita', anche assolute, o inammissibilita', verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari.
5. Se taluno degli imputati, condannati con la sentenza annullata, non aveva proposto ricorso, l'annullamento pronunciato rispetto al ricorrente giova anche al non ricorrente, salvo che il motivo dell'annullamento sia esclusivamente personale. L'imputato che puo' giovarsi di tale effetto estensivo deve essere citato e ha facolta' di intervenire nel giudizio di rinvio.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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