Sentenza 28 febbraio 2001
Massime • 3
In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, la disposizione di cui all'art. 14.1 della Convenzione europea di estradizione, resa esecutiva in Italia con legge 30 gennaio 1963, n. 300, secondo cui la persona estradata non può essere perseguita, giudicata o arrestata in vista dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, ne' sottoposta a qualunque altra restrizione della sua libertà personale per un qualsiasi fatto anteriore alla consegna diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, deve essere intesa nel senso che per i fatti diversi da quelli per i quali è stata concessa l'estradizione e commessi prima della consegna è inibito l'esercizio dell'azione penale, salvo che sia sopravvenuta l'estradizione suppletiva disciplinata dagli artt. 12 e 14.1, lett. a), ovvero si sia verificata una delle cause di estinzione dell'estradizione previste dall'art. 14.1, lett. b), della Convenzione predetta, atteso che la clausola di specialità si configura come introduttiva di una condizione di procedibilità, la cui mancanza costituisce elemento ostativo all'esercizio dell'azione penale nelle forme tipiche fissate dall'art. 405 cod. proc. pen., anche se non impedisce il compimento degli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova, eventualmente mediante il ricorso all'incidente probatorio (art. 346 cod. proc. pen.), l'esercizio dei poteri interruttivi della prescrizione purché compatibili con la fase antecedente all'esercizio dell'azione penale, nonché l'archiviazione della notizia di reato, che per sua natura resta estranea alla fase processuale. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza con la quale il giudice di merito aveva disatteso l'eccezione di improcedibilità formulata dall'imputato e pronunciato condanna per un reato diverso da quello in ordine al quale era stata concessa l'estradizione sul rilievo, ritenuto erroneo, che il principio di specialità operi esclusivamente come limite alla possibilità di restrizione della libertà personale, anche in sede esecutiva, della persona estradata e non anche con riferimento alla possibilità di sottoporre la stessa a procedimento penale per fatti diversi da quelli contemplati nell'estradizione).
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356) integra un'ipotesi di reato istantaneo con effetti permanenti, e si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, senza che possa assumere rilevanza il permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa. (Fattispecie relativa all'individuazione del "tempus commissi delicti" al fine di determinarne l'anteriorità o meno rispetto al momento della consegna dell'imputato da parte di uno Stato estero a seguito di estradizione).
Ai fini della configurabilità del delitto di favoreggiamento è irrilevante la mancanza di una condizione di procedibilità per il reato presupposto. (Fattispecie in tema di favoreggiamento reale).
Commentari • 4
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In tema di estradizione verso Stato terzo (Stati Uniti d'America) di cittadino di Stato membro dell'Unione Europea, lo Stato membro richiesto (Italia) deve obbligatoriamente: (1) informare lo Stato di cittadinanza e consentirgli di esercitare la giurisdizione mediante Mandato d'Arresto Europeo ai sensi del meccanismo Petruhhin (CGUE C-182/15), applicabile indipendentemente dalle previsioni dei trattati bilaterali poiché gli obblighi eurounitari di tutela della libera circolazione e del divieto di discriminazione prevalgono sui trattati di estradizione con Stati terzi; (2) rispettare il principio del contraddittorio astenendosi dal fondare la decisione su atti provenienti da procedimenti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/02/2001, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dai Signori:
Dott. Aldo Vessia Presidente
1. Dott. Pasquale Trojano Componente
2. Dott. Franco Marrone Componente
3. Dott. Francesco Morelli Componente
4. Dott. Amedeo Postiglione Componente
5. Dott. Giovanni de Roberto Componente
6. Dott. Vincenzo Colarusso Componente
7. Dott. Giovanni Canzio Componente
8. Dott. Aniello Nappi Componente
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da AR AL, IC GI RO e Di IO EM.
avverso la sentenza 26 novembre 1999 della Corte di appello di Milano. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere de Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona dell' Avvocato Generale, dott. Toscani, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti del IC e della AR per essere il reato estinto per prescrizione e per l' annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella del Tribunale di Milano in data 20 luglio 1998 per carenza di una condizione di procedibilità.
Udito l' avvocato Vincenzo Minasi per la AR e il IC. Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 20 luglio 1998, affermava la penale responsabilità di Di IO EM e di EY PA CA in ordine al reato di cui all' art. 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, per avere la EY, quale formale intestataria di un immobile sito in Gerenzano, del valore di oltre lire 1.200.000.000 e il Di IO, quale effettivo titolare del bene, acquistato il 28 luglio 1992, con disponibilità economiche derivanti dai delitti per cui si era separatamente proceduto nei suoi confronti con richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in data 15 agosto 1994, mediante il contratto di compravendita del 28 giugno 1993, fatto attribuire fittiziamente a IC GI RO e a AR AL la titolarità del predetto immobile, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali. Con la stessa sentenza veniva dichiarata la responsabilità di AR AL e di IC GI RO relativamente al delitto di cui agli artt. 110 e 379 c.p., perché, fuori del caso di concorso nel reato per cui si è proceduto nei confronti del Di IO, aiutavano lo stesso Di IO ad assicurarsi parte del profitto dei delitti a lui contestati, prestandosi a figurare quali proprietari apparenti, a partire dal 5 luglio 1993, di un immobile ubicato in via Monte Rosa, n. 17, del Comune di Gerenzano;
immobile acquistato dal Di IO con disponibilità economiche derivanti da tali delitti e formalmente intestato, fino alla data indicata, alla EY, moglie del Di IO, e tuttora nella disponibilità effettiva di quest' ultimo. Veniva, altresì disposta la confisca dell' immobile, ai sensi dell' art. 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992. Rilevava il Tribunale che il reato previsto dall' art. 12- quinquies, comma 1, del testo normativo ora ricordato risulta integrato qualora l' agente attribuisca fittiziamente ad altri soggetti la titolarità o la disponibilità di denaro, di beni o di altre utilità al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione;
senza che occorra che la detta misura sia stata disposta;
per giunta, ricomprendendosi nell' area di tale precetto pure la confisca contemplata dall' art. 12-sexies dello stesso decreto-legge.
Precisava, ancora, che il passaggio di proprietà dell' immobile in favore della AR e del IC, suoceri di RI di IO, coniugata con il loro figlio RU IC, si è verificato quando già erano stati adottati una serie di provvedimenti di sequestro preventivo su beni appartenenti alla famiglia Di IO. La fittizia intestazione risulterebbe confermata da conversazioni intercorse tra la AR ed il figlio RU, dalle contraddittorie dichiarazioni dell' imputata, dalle modalità del pagamento del prezzo, nonché dalla entità di esso (un assegno di lire 125 milioni era stato consegnato a IA AR, fratello dell' imputata in quanto procuratore della EY); in un quadro che comproverebbe la sicura conoscenza da parte degli acquirenti dell' origine dell' immobile simulatamente compravenduto.
2. Impugnata dal Di IO, dalla AR e dal IC la decisione veniva confermata dalla Corte di appello di Milano con sentenza 26 novembre 1999. Osservava, anzi tutto, la Corte territoriale come fosse da disattendere l' eccezione di improcedibilità avanzata dal Di IO nell' atto di appello (ma già respinta dal Giudice dell' udienza preliminare), per violazione del principio di specialità dell' estradizione, non essendo stata questa domandata pure per il reato per cui è ora intervenuta condanna, perché il detto principio previsto dall' art. 721 c.p.p., riguarderebbe soltanto le ipotesi di restrizione della libertà personale, in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, ovvero l' assoggettabilità della persona estradata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l' estradizione è stata concessa e non anche la possibilità di sottoporre l' estradato a procedimento penale per altro reato, purché sussistano tutte le condizioni indicate dall' art. 14, n. 1, della Convenzione europea di estradizione, resa esecutiva in Italia con legge 30 gennaio 1963, n. 300. Quanto al merito, argomentava la Corte di appello, per un verso, che il reato di cui all' art. 12-quinquies del decreto- legge n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992, ha natura permanente,
in quanto dà vita ad una situazione di apparenza giuridica e formale della disponibilità del bene, mantenuta consapevolmente e volontariamente tale e, per un altro verso, che al fine di giustificare la provenienza del bene non è sufficiente la mera esibizione dell' atto di trasferimento, occorrendo, invece, che gli interessati offrano un' esauriente spiegazione idonea a dimostrare la derivazione dei mezzi impiegati per l' acquisto da legittime disponibilità finanziarie. Una prova alla quale i ricorrenti si erano sottratti, non potendo certo dirsi tale la somma dichiarata come versata nell' atto di compravendita, né quella apparentemente corrisposta alla EY tramite il procuratore speciale con assegno emesso dalla di lui sorella ed incassato lo stesso giorno presso la banca trattaria;
né, infine, le somme effettivamente sborsate dai IC costituirebbero un' allegazione decisiva, considerato che esse trovano una corretta imputazione nel fatto, ammesso più volte dai simulati acquirenti, che costoro intendevano godere, presumibilmente fino alla loro morte, di una parte dell'immobile, il cui valore, superiore al miliardo di lire, "era stato correttamente valutato, tenendo presente le componenti negative esposte nei motivi di gravame".
Le circostanze sopra ricordate giustificherebbero la vendita da parte dei coniugi IC-AR, della loro precedente casa di abitazione, spinti verosimilmente anche dalla necessità di far fronte alle spese conseguenti alle vicissitudini del loro figlio.
3. Hanno proposto ricorso per cassazione Di IO EM, AR AL e IC GI.
3.1. Il Di IO, con atto sottoscritto personalmente, ha articolato tre ordini di motivi.
Con il primo denuncia violazione dell' art. 14 della Convenzione europea di estradizione.
Rammenta il ricorrente di essere stato consegnato dalle autorità portoghesi il 7 febbraio 1997 in accoglimento della domanda di estradizione presentata dall' Italia e comprendente reati diversi da quello in ordine al quale è intervenuta l' attuale condanna e per i quali, non solo non è stata concessa, ma neppure è stata richiesta l' estradizione suppletiva.
A tale stregua sarebbe del tutto errato il richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, all' art. 721 c.p.p. che disciplina il principio di specialità nell' estradizione attiva. L' art. 696 dello stesso codice ha, infatti, cura di precisare che le norme codicistiche trovano applicazione solo nel caso in cui manchino o non dispongano diversamente le convenzioni internazionali, "le quali restano fonte primaria ed esclusiva del procedimento estradizionale". Ma l' art. 14 della Convenzione europea, l' unica disposizione (nella specie) da osservare, nell' enunciare il principio di specialità, ha inteso precludere allo Stato a favore del quale è stata disposta l' estradizione l' esercizio della giurisdizione per i fatti anteriori alla consegna ed in ordine ai quali non sia stata richiesta l' estradizione. Tale norma dispone, infatti, che la persona estradata non sia perseguita, né giudicata, né detenuta per l' esecuzione di pena o di misura di sicurezza, né sottoposta a qualsiasi altra restrizione della sua libertà per un qualsiasi fatto anteriore alla consegna, salvo quello che ha dato luogo all' estradizione. Le tre espressioni "perseguito, giudicato, detenuto" attengono, si aggiunge, alle tre fasi del procedimento penale attraverso le quali si estrinseca la giurisdizione. Così da impedire, non soltanto la coercizione personale dell' estradando, ma anche l' esercizio dell' azione penale nei suoi confronti per fatti anteriori alla consegna. La circostanza, poi, prosegue il ricorrente, che, come eccezione alla regola della sospensione della giurisdizione, lo stesso art. 14 della Convenzione preveda la possibilità di richiedere l' estradizione suppletiva e l' ipotesi del mancato allontanamento dell' estradato dal territorio dello Stato entro 45 giorni avendone la possibilità, ovvero del ritorno nello stesso territorio confermerebbe i principi sopra enunciati. Sennonché, nel caso di specie, mentre mai è stata attivata la procedura per l' estradizione suppletiva, il ricorrente, trovandosi in vinculis, non ha potuto certo realizzare l' altra condizione che autorizza l' estinzione della procedura estradizionale.
Né, infine, potrebbe utilmente evocarsi la normativa che contempla la possibilità per la parte richiedente di adottare le misure necessarie in vista sia dell' interruzione della prescrizione sia dell' allontanamento dell' estradato dal territorio dello Stato. Non la prima, considerato che l' imputato è detenuto;
non la seconda, perché "non sussiste certamente, in base ad un semplice calcolo matematico, un pericolo di prescrizione".
Con un secondo motivo lamenta violazione dell' art. 12- quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992, presupponendo la fattispecie prevista da tale norma che il soggetto che si spoglia del bene sia sottoposto a misura di prevenzione. Si contesta il richiamo alla disposizione dell' art. 12-sexies dello stesso decreto-legge, che contemplerebbe una fattispecie del tutto diversa rispetto a quella contestata. L' affermazione di responsabilità sarebbe stata, peraltro, pronunciata senza previamente accertare la sussistenza delle condizioni per l' applicazione della norma enunciata nell' imputazione.
3.2. Con atto sottoscritto dall' avv. Vincenzo Minasi, il IC e la AR contestano la sussistenza dell' elemento soggettivo del delitto per cui è intervenuta condanna. Si deduce che allorché venne trasferito l' immobile nessun provvedimento di sequestro riguardante il Di NE era stato ancora adottato, l' unico provvedimento di tal genere essendo stato emesso nell' aprile 1994, quando già era trascorso un anno dall' atto di trasferimento. Inoltre, considerando il tempus commissi delicti risultante dall' imputazione, mai gli imputati avrebbero potuto essere chiamati a rispondere del reato di cui all' art. 379 c.p. perché il Di IO verrà imputato solo il 15 agosto 1994.
Inoltre, il giudice a quo avrebbe omesso di motivare in ordine al dolo di favoreggiamento, pur in presenza degli elementi probatori allegati dai coniugi IC volti a dimostrare il loro interesse per l' acquisto dell' immobile: più in particolare, la vendita di una casa di proprietà, il pagamento dei lavori di ristrutturazione, l' acquisto dei mobili, il trasferimento della loro residenza nell' appartamento acquistato dal Di IO. In un quadro che investe anche l' elemento oggettivo che risulta integrato soltanto nei casi in cui l' aiuto venga prestato nell' interesse esclusivo dell' autore del reato, profilandosi altrimenti un concorso nel reato "principale". Si contesta, ancora, il valore assegnato all' immobile ed il mancato computo dei lavori di ristrutturazione;
senza contare che il reddito dei ricorrenti si aggirava intorno ai 500 milioni e che, dunque, avevano disponibilità sufficienti per l' acquisto. Si denuncia, poi, che il richiamo all' art. 12-sexies sarebbe del tutto improponibile, per essere la EY separata dal Di NE sin dal 1983, mentre l' intestazione fittizia dell' immobile alla donna non avrebbe alcun senso, perché la vendita avvenne in periodo assolutamente non sospetto. Il Di NE non era indagato di alcun reato e non era stato proposto neppure per misure di prevenzione. Senza contare che manca qualsivoglia motivazione quanto alla affermata intestazione fittizia che si sarebbe verificata nel 1992, nel periodo di vigenza del decreto-legge n. 306 e prima della sua conversione. D' altro canto, il Di NE detenuto in Portogallo dal 1991, lo è stato ininterrottamente fino ad oggi.
Il IC e la AR hanno presentato anche motivi nuovi, a sostegno del ricorso, con riferimento sia all' elemento oggettivo (anche in relazione al reato presupposto) sia all' elemento soggettivo sia infine, con richiamo all' art. 521 c.p.p., dolendosi che la fattispecie per cui è intervenuta condanna non può comunque iscriversi entro lo schema dell' art. 379 c.p.
4. La Prima Sezione di questa Corte, cui il ricorso è stato assegnato, lo ha, con ordinanza del 19 ottobre 2000, rimesso alle Sezioni unite per la soluzione del contrasto giurisprudenziale circa i poteri conferiti all' autorità giudiziaria in ordine ad un reato commesso precedentemente alla consegna e non compreso nel provvedimento di estradizione.
Premette la Sezione rimettente che, in forza della prevalenza delle convenzioni internazionali imposta dall' art. 696 c.p.p., deve trovare nella specie applicazione l' art. 14, n.1, della Convenzione europea di estradizione resa esecutiva in Italia dalla legge 30 gennaio 1963, n. 300, il quale dispone che la persona estradata non sia "perseguita, giudicata, arrestata in vista dell' esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né sottoposta a qualsiasi altra restrizione della libertà personale, per qualsiasi fatto anteriore alla consegna diverso da quello che ha dato luogo all' estradizione", tranne che nei casi previsti dal n.2 dello stesso art. 14 "non individuabili nella specie". Dunque, stando alla Prima Sezione, i termini "perseguita, giudicata, arrestata" sembrerebbero comprendere tutte le fasi in cui il procedimento penale si articola ed in particolare la fase di cognizione. Un' interpretazione, quella ora ricordata, che è alla base di una decisione delle Sezioni unite (Sez. un., 19 maggio 1984, Carboni) nella quale si afferma che la norma convenzionale comporta la "sospensione dell' esercizio della giurisdizione nella fase requirente, di cognizione ed esecutiva" e, sia pure implicitamente, da altre due decisioni delle stesse Sezioni unite.
Nella prima (Sez. un., 28 febbraio 1989, NI) si è affermato che resta ferma la possibilità di prosciogliere l' imputato ex art. 152 c.p.p. 1930 e di compiere gli atti istruttori indispensabili per qualificare giuridicamente il reato e non disperdere gli elementi di prova;
nella seconda (Sez. un., 4 giugno 1992, Musumeci) che è possibile adottare le misure necessarie in vista di un eventuale allontanamento dal territorio dell' estradato e di "evitare" (recte, di provocare) l' interruzione della prescrizione, con eventuale ricorso al procedimento contumaciale;
una norma, quella convenzionale che, stando alla Prima Sezione, sembrerebbe riferirsi a modalità di interruzione "diverse dalle nostre".
Si rileva però che, secondo una diversa linea interpretativa seguita da talune pronunce di Sezioni ordinarie, il principio di specialità di cui all' art. 14 della Convenzione europea pone all' esercizio della giurisdizione italiana solo le limitazioni volte ad impedire che si tragga occasione dalla presenza fisica dell' estradato nel territorio nazionale per sottoporlo a provvedimenti restrittivi della libertà personale per reati diversi da quelli per i quali l' estradizione è stata concessa e anteriori alla consegna;
con la conseguente possibilità comunque di procedere, purché vengano preclusi atti limitativi della libertà, ivi compresa l' esecuzione di una sentenza di condanna (Sez. I, 8 giugno 1993, Russo, Sez. V, 13 settembre 1997, Bellanova). Osserva in diritto 5. Le Sezioni unite sono chiamate preliminarmente a decidere se l' art. 14, n. 1, della Convenzione europea di estradizione - firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e resa esecutiva in Italia con legge 30 gennaio 1963, n. 300 - che sancisce la règle de la spécialité, in base alla quale "La persona estradata non sarà perseguita, giudicata, arrestata in vista dell' esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né sottoposta a qualsiasi altra restrizione della libertà personale per un qualsiasi fatto anteriore alla consegna, diverso da quello che ha dato luogo all' estradizione", comporti per i fatti non compresi nella richiesta di estradizione e commessi antecedentemente alla consegna, l' improcedibilità dell' azione penale - e, a fortiori, l' impossibilità di trarre l' estradato a giudizio e di pronunciare sentenza - ovvero rappresenti esclusivamente un ostacolo all' adozione di provvedimenti restrittivi della libertà personale (sia in sede cautelare sia in sede esecutiva).
Peraltro, nella fattispecie ora all' esame di questa Corte, pur venendo in considerazione la tematica volta a stabilire se l'applicazione della regola di specialità consenta di rinviare a giudizio l' estradato per fatti non compresi nella richiesta o nel provvedimento estradizionale e di adottare nei confronti dello stesso sentenza (anche definitiva), si impone, in caso di risposta negativa ad un simile quesito, essendo stata pronunciata nei confronti di uno dei ricorrenti, a seguito del giudizio di appello, celebrato (è opportuno subito rimarcarlo) in presenza dell' imputato, sentenza di condanna per fatti non compresi né nella richiesta né nel provvedimento di estradizione e commessi anteriormente alla consegna, una precisa determinazione delle conseguenze derivanti da una simile decisione;
così da implicare un' indagine ricostruttiva dei limiti alla giurisdizione connaturati alla clausola sopra indicata.
In presenza di un panorama normativo interno operante solo in assenza di disposizioni pattizie, una certa vischiosità riscontrabile dal contesto giurisprudenziale (ed alla quale, pure, sembra accennare il provvedimento rimessivo) in cui viene ad iscriversi l' interpretazione circa la necessità di adattamento delle regole di diritto internazionale alle norme del diritto interno e le non sempre chiare soluzioni ricollegabili alla violazione della règle de la spécialité, determinano, infatti, l' esigenza di delibare, da un lato, quali siano i confini effettivi entro cui il potere giurisdizionale è abilitato ad operare e, dall' altro lato, quali siano le conseguenze, sotto il profilo del diritto interno, del vulnus alla regola della specialità.
6. Sul piano strettamente codicistico la fattispecie si iscrive fra i casi di estradizione dall' estero promossa dal Ministro della giustizia, competente a domandare, a norma dell' art. 720 c.p.p., ad uno Stato estero, l' estradizione di un imputato o di un condannato nei cui confronti debba essere eseguito un provvedimento restrittivo della liberà personale (comma 1), domanda la cui attivazione può essere o di propria iniziativa (comma 2) ovvero di iniziativa del procuratore generale presso la Corte di appello nel cui distretto si procede o è stata pronunciata la sentenza di condanna (comma 1, ultima parte), fermo restando, in tale ultimo caso, il potere del Ministro di non presentare la domanda di estradizione o di differirne la presentazione dandone comunicazione all' autorità giudiziaria richiedente (comma 3). Anche in relazione ad una simile tipologia estradizionale, il nuovo codice di procedura penale (recependo un orientamento interpretativo assolutamente costante nel sistema del codice abrogato, pur in assenza di ogni esplicita disciplina sul punto) rende espressamente operante il principio di specialità statuendo (art. 721 c.p.p.) che la persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza né assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l' estradizione è stata concessa, salvo che vi sia l' espresso consenso dello Stato estero o che l' estradato, avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione, ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno. Un precetto, quello ora rammentato, che si allinea solo in parte alle prescrizioni dettate dall' art. 14 della Convenzione europea, la norma che deve ricevere applicazione nel presente procedimento, per avere lo Stato richiedente e lo Stato richiesto entrambi aderito alla detta Convenzione, restando l' applicabilità delle norme codicistiche subordinata alla mancanza (o alla non diversa regolamentazione) di precetti contenuti nelle convenzioni internazionali.
In proposito, la Convenzione europea, oltre a sancire all' art. 14, n. 1, prima parte, il principio sopra richiamato - quello, cioè, che esprime, sul piano pattizio, la massima valenza prescrittiva del principio di specialità - indica, a corollario, come ulteriore implicazione che si ricollega direttamente sia all' osservanza della règle de la spécialité sia all' esercizio della giurisdizione dello Stato richiedente, il consenso della Parte che ha concesso l' estradizione quale condizione per l' ulteriore provvedimento estradizionale per fatti commessi antecedentemente alla consegna, facendo carico allo Stato che ha formulato la richiesta di presentare una domanda corredata dai documenti prescritti dall' art. 12 - fra i quali, dunque, o il mandato di cattura o un atto equipollente ovvero la sentenza esecutiva - e da un processo verbale giudiziario contenente le dichiarazioni dell' estradato, precisando che il consenso verrà concesso quando il reato per il quale è richiesto comporta di per sé l' obbligo dell' estradizione in virtù della Convenzione (art. 14, n. 1, lett. a).
Come casi di estinzione del rilievo della clausola di specialità e, quindi, di riappropriazione integrale della giurisdizione da parte dello Stato richiedente, vengono, infine, additate due condizioni:
che la persona estradata, avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato entro i 45 giorni successivi al suo rilascio definitivo il territorio della Parte alla quale è stata consegnata oppure che vi abbia fatto ritorno dopo averlo lasciato (art. 14, n. 1, lett. b). La Convenzione specifica, poi (n. 2 dello stesso art. 14), in un quadro riferibile anche alla estensione dell' estradizione, "Tuttavia, la Parte richiedente potrà prendere le misure necessarie in vista sia di un eventuale allontanamento dal territorio, sia di una interruzione della prescrizione in conformità della propria legislazione, ivi compreso il ricorso ad un procedimento contumaciale" (par défaut).
7. Dunque, poiché, alla luce dell' art. 696 c.p.p., le norme del codice, in quanto norme dell' ordinamento interno, si applicano soltanto negli spazi relativamente ai quali lo Stato non è impegnato al rispetto delle regole di diritto internazionale, avendo sia lo Stato richiedente sia lo Stato richiesto aderito alla Convenzione europea di estradizione, dovranno, con riferimento alla posizione del Di IO, ricevere applicazione, anche in ordine al principio di specialità, le regole stabilite dalla detta Convenzione. Con la conseguenza che il richiamo contenuto nella sentenza impugnata all' art. 721 c.p.p. e, più precisamente, alla prima parte di tale articolo si rivela assolutamente improprio.
8. Poiché, alla stregua della decisione della Corte territoriale, risulta pacifico che il reato di cui all' art. 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, non è compreso nel provvedimento di estradizione e che la sua consumazione è antecedente alla consegna, nel caso di specie dovrebbe ricevere piena applicazione la règle de la spécialité.
Per ragioni di completezza argomentativa - da ricollegare, peraltro, a talune affermazioni contenute nella sentenza impugnata - va però aggiunto che qualche rilievo potrebbe assumere (quanto meno ai fini di una corretta individuazione del tempus commissi delicti, come elemento non del tutto indifferente, nel determinare l' anteriorità o no del fatto rispetto alla consegna, con intuibili riverberi sulla prospettabilità dell' esercizio della giurisdizione da parte dello Stato italiano), la problematica circa la natura del reato in ordine al quale non risulta concessa l' estradizione, perché, ove il delitto previsto dall' art. 12- quinquies del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992, dovesse essere qualificato reato permanente, il principio di specialità non sarebbe in grado di operare per quella sola parte di condotta successiva alla consegna, costituente la protrazione del medesimo illecito (cfr. Sez. VI, 19 marzo 1998, Brugnano). Ove, dunque, si segua la linea interpretativa stando alla quale il reato per cui è intervenuta condanna nel presente processo è reato permanente, sarebbe arduo sfuggire al dilemma se lo Stato richiedente possa procedere, senza richiedere l' estradizione suppletiva, per i fatti successivi alla consegna, in quanto (apparentemente) non rientranti nel divieto di cui all' art. 14 della Convenzione europea.
9. L' art. 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge sopra ricordato stabilisce: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt.648, 648-bis e 648-ter del codice penale è punito con la reclusione da due a sei anni". La linea interpretativa che ravvisa in detto delitto un' ipotesi di reato permanente, così da consentire l' applicabilità della fattispecie ai fatti pregressi all' entrata in vigore della legge (Sez. I, 23 novembre 1999, Rosato), si fonda sull' argomento che il fatto reato è strutturato in modo tale da costituire una situazione di apparenza giuridica quanto alla titolarità o disponibilità del bene e nel mantenere consapevolmente e volontariamente una simile situazione;
facendone derivare, a corollario, che la consumazione non si risolve in un momento ma dura per tutto il tempo in cui lo stato antigiuridico persiste (Sez. III, 15 luglio 199, Lai;
Sez. III, 28 gennaio 1993, Guadalupi). La linea che, invece, lo qualifica reato istantaneo assegna valore esclusivo alla condotta, costitutiva della situazione apparente, considerando privi di rilevo gli ulteriori effetti derivanti dal comportamento (Sez. I, 14 ottobre 1993, Epifani;
implicitamente, Sez. VI, 26 febbraio 1993, Parisi). Ritengono queste Sezioni unite che l' art. 12-quinquies del decreto-legge più volte rammentato delinea un' ipotesi di reato istantaneo con effetti di natura permanente. Il disvalore della condotta si esaurisce, infatti, sul piano del possibile giuridico, mediante l' utilizzazione di meccanismi interpositori in grado di determinare l' effetto traslativo del diritto sul bene (ovvero il conferimento di un potere di fatto sul bene stesso), così da determinarne (attraverso i modelli della simulazione o del negozio fiduciario) la (solo) formale attribuzione, al fine di raggiungere la conseguenza elusiva delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali (l' imputato - è appena il caso di rammentarlo - risulta condannato anche per il reato di cui all' art. 416-bis c.p.) o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. Una volta realizzata l' "attribuzione fittizia", il delitto perviene alla sua consumazione, senza che possa assumere giuridica rilevanza la situazione (anti)giuridica conseguente al trasferimento;
l' attribuzione, della "titolarità" o della "disponibilità" sulla cosa, intesa come situazione giuridica o come situazione di fatto giuridicamente rilevante, pur non inquadrabile nell' ambito di rigorosi schemi civilistici, sta comunque ad indicare il fittizio conferimento di un' apprezzabile signoria sulla res che, allorché venga realizzata, esaurisce la rilevanza penale del fatto, secondo un modello comune (almeno di norma) a tutte le ipotesi di reato che comportino un' attribuzione patrimoniale illecita. Il permanere della situazione antigiuridica, quale conseguenza del contegno criminoso si profila, quindi, rispetto alle finalità di fattispecie, diretta a reprimere, un effetto lato sensu "traslativo", da iscrivere nel più ampio genus del c.d. "riciclaggio", come dato non eccedente l' ambito di un postfatto non punibile.
10. Riconosciuta la natura istantanea del reato previsto dall' art. 12-quinquies del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992 - con la conseguente sicura operatività nel caso in esame del principio di specialità, per il fatto contestato al Di IO - penetrando subito in medias res - appare opportuno ricordare che, chiamate una prima volta a determinare l' effettivo contenuto precettivo del regime convenzionale, in presenza di una panorama giurisprudenziale oscillante tra la preclusione all' esercizio della giurisdizione ed il mero ostacolo a disporre della persona dell' estradando, ma con una netta prevalenza della tesi a favore della seconda soluzione, le Sezioni unite si attestarono alla scelta interpretativa minoritaria, assegnando valore esponenziale alla lettera (peraltro, inequivoca) del n. 1 dell' art. 14 della Convenzione europea di estradizione, col rimarcare come le tre espressioni "perseguito, giudicato e detenuto" attengono alle tre fasi del processo, quella requirente, quella giudicante e quella esecutiva. Così da concludere che il lessico adottato dalla normativa internazionale rende palese la volontà degli Stati contraenti "di vietare durante il periodo della estradizione qualsiasi esercizio della giurisdizione per fatti anteriori e diversi" (Sez. un., 19 maggio 1984, Carboni). Un simile esercizio, in linea generale precluso, è eccezionalmente consentito nei casi previsti dal n. 2 dello stesso art. 14, vale a dire, in caso di allontanamento "illegittimo" dal territorio dello Stato (un attributo davvero non adeguatamente meditato, chiaramente risultando l' allontanamento - "renvoi" - espresso in forma transitiva) ed al fine di interrompere il termine di prescrizione del reato;
ferma restando la possibilità di richiedere, per i fatti anteriori alla consegna e diversi da quelli in ordine ai quali l' estradizione era stata concessa, l' estradizione suppletiva e senza che, in quest' ultimo caso, si profili un esercizio del potere giurisdizionale. La legislazione convenzionale prevede, è vero, la presentazione da parte dello Stato richiedente, fra l' altro, di una domanda corredata dai documenti richiesti dall' art. 12, tra i quali - come si è già detto - la lettera a) indica l' originale o la copia autentica del mandato di cattura o di qualsiasi atto avente la stessa efficacia, rilasciato nelle forme prescritte dalla legge della Parte richiedente;
ma, precisarono le Sezioni unite, soprattutto in tema di estradizione attiva, la cui procedura non si svolge neppure nelle forme giurisdizionali, il mandato di cattura o l' atto equipollente non costituisce manifestazione di attività giurisdizionale, avendo esclusivamente carattere strumentale rispetto al provvedimento di natura amministrativa rappresentato dalla richiesta di estradizione suppletiva.
In conclusione, per i fatti commessi antecedentemente alla consegna e non compresi nella richiesta di estradizione, l' azione penale rimane sospesa, secondo un modello analogo a quello che si realizza allorché il suo esercizio sia subordinato ad una condizione di procedibilità da non incentrare sulla sola estradizione suppletiva essendo previsti dalla stessa Convenzione, come fatti che comportano la piena riappropriazione dello ius dicere, il mancato abbandono da parte dell' estradatato del territorio nazionale entro i 45 giorni successivi al suo definitivo rilascio oppure il suo ritorno dopo avere lasciato il territorio stesso.
11. I contrasti giurisprudenziali che avevano determinato l' intervento del massimo organo della nomofilachia non risultarono però attenuati in conseguenza della decisione sopra ricordata. Accanto ad una tendenza allineatasi al dictum delle Sezioni unite (Sez. I, 24 maggio 1985, De Stefano;
Sez. I, 29 settembre 1985, Bonacossa;
Sez. II, 27 febbraio 1986, Catelani;
Sez. I, 3 marzo 1987, Achilli;
Sez. VI, 27 maggio 1988, Araniti) subito emersero tracciati interpretativi riproducenti la linea ermeneutica un tempo prevalente: nel senso cioè che il principio di specialità di cui all' art. 14 della Convenzione europea di estradizione non comporta necessariamente una generale limitazione della giurisdizione, né automaticamente è causa di non procedibilità in ordine a reati anteriori non compresi nella estradizione, ma riguarda soltanto la disponibilità fisica dell' imputato, così da impedire l' esecuzione di provvedimenti relativi alla libertà personale, senza alcuna limitazione dell' esercizio dell' azione penale, quando non vi sia necessità della disponibilità fisica dell' estradato (Sez. II, 12 dicembre 1985, Molé; Sez. III, 21 gennaio 1987, Musselli); altre decisioni, pur apparentemente aderendo alle statuizioni delle Sezioni unite, hanno ritenuto consentita l' emissione del mandato di cattura per fatti anteriori e diversi da quelli contemplati dal provvedimento di estradizione, ma solo in quanto atto meramente strumentale alla procedura di estradizione suppletiva (Sez. V, 22 ottobre 1985, Zaza). 12. L' immanente situazione di contrasto interpretativo ha così determinato un nuovo intervento delle Sezioni unite (Sez. un., 21 aprile 1989, NI). La decisione muove dall' esigenza di individuare il punto di equilibrio fra due principi costituzionali. Quello enunciato dall' art. 10, in base al quale l' ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, fra le quali sarebbe da iscrivere anche quella che prevede il principio di specialità; quello enunciato dall' art. 112 che sancisce l' obbligatorietà dell' esercizio dell' azione penale da parte del Pubblico ministero. Un' antinomia risolubile, da un lato, non relegando il principio di specialità alla mera impossibilità di avvalersi della disponibilità fisica della persona dell' imputato e perciò attribuendo pur sempre al giudice dello Stato richiedente il potere di sottoporre l' estradato a giudizio ed a condanna per i fatti diversi posti in essere prima della consegna e non compresi nel provvedimento di estradizione;
dall' altro lato, non conferendo al cittadino sottrattosi alla giurisdizione italiana una sorta di sostanziale immunità per i fatti di reato adesso ricordati;
un' immunità configurabile solo inibendo, con la sospensione dell' esercizio dell' azione penale, l' acquisizione degli elementi di prova che potrebbero disperdersi, ove non tempestivamente acquisiti, tanto da precludere, una volta conseguita l' estradizione suppletiva ovvero estintosi il procedimento estradizionale, la possibilità di radicare l' esercizio dell' azione penale su quei dati dimostrativi in grado di poter condurre alla dichiarazione di responsabilità.
Poste tali premesse, la sentenza, pur affermando di condividere le enunciazioni di principio del precedente delle stesse Sezioni unite, le sottopongono a revisioni ed a correzioni integrative tali da determinare una svolta giurisprudenziale di estremo rilievo per il suo collocarsi in posizione, almeno in apparenza, intermedia, fra la tesi un tempo minoritaria seguita dalla prima pronuncia delle Sezioni unite e la tesi opposta che, come si è detto, non aveva mancato di perpetuarsi pur dopo la detta decisione.
Tre sono gli spunti critici, avvinti da un' inscindibile rapporto di interdipendenza e corrispondenti ad altrettante affermazioni di principio, enucleate dalla decisione così "integrativa" della precedente.
Si contesta, in primo luogo, che la regola di specialità vada intesa come "causa di impossibilità di esercitare la giurisdizione oltre le ipotesi, aventi gli espressi caratteri di eccezionalità", indicate dall' art. 14, n. 2, della Convenzione;
l' evocata, automatica sospensione della giurisdizione dovrebbe comportare l' altrettanto automatica sospensione del termine di prescrizione del reato, così contraddicendo la regola che consente allo Stato richiedente di "prendere tutte le misure necessarie in vista...di una interruzione della prescrizione...ivi compreso il ricorso ad un procedimento contumaciale". Con la conseguenza che, poiché l' atto interruttivo non è subordinato ad una sorta di riassunzione della giurisdizione, ciò sta a significare che il regime pattizio non prescrive che l' esercizio della giurisdizione rimanga sospeso;
tanto più che l' operatività di un simile modello precluderebbe al giudice la possibilità di pronunciare sentenza a norma dell' art. 152 c.p.p. 1930, pur in presenza delle condizioni per una definizione del procedimento con una statuizione integralmente liberatoria per l' imputato, dovendosi, per pervenire ad un simile epilogo, previamente attivare la procedura per l' estradizione suppletiva, con necessità di emettere - solo per prosciogliere l' imputato - quel mandato di cattura richiesto dalla Convenzione, attraverso il richiamo dell' art. 14, n. 1, lettera a), all' art. 12.
Si sostiene, in secondo luogo, che emergendo dal combinato disposto delle norme adesso ricordate, come tra le condizioni per conseguire l' estensione dell' estradizione sia prevista, fra l' altro, la produzione "del mandato di cattura o di qualsiasi atto avente la stessa efficacia, rilasciato nelle forme prescritte dalla legge della Parte richiedente", ne deriva l' impossibilità di ravvisare in un simile provvedimento un atto al di fuori della sfera giurisdizionale, per di più, talora collegato ad attività che non possono non appartenere alla sfera della giurisdizione. Si argomenta, infine, che, poiché ove l' estradizione suppletiva dovesse essere richiesta con riferimento a reati che non consentono l' emissione del mandato di cattura, sarebbe agevole farne derivare l' assoluta impossibilità per lo Stato richiedente di attivare la relativa procedura - comunque riservata, alla stregua della stessa Convenzione, al potere giurisdizionale - l' unica via percorribile non potrebbe essere diversa dal giudizio contumaciale, appositamente richiamato dall' art. 14, n.
2. Senza che possa - ancora una volta - accedersi alla statuizione contenuta nella precedente decisione delle Sezioni unite per la quale l' atto restrittivo della libertà personale opererebbe in un ambito strettamente amministrativo, funzionale, a sua volta, ad un' attività, quella in cui si sostanzia l' estradizione attiva, che non appartiene alla giurisdizione. La conclusione, per quel che riguarda il regime interno, è allora nel senso: che è consentito il compimento di "tutti quegli atti istruttori che sono indispensabili per accertare nelle sue reali caratteristiche il fatto e per qualificarlo giuridicamente in modo compiuto nonché per assicurare tutti quegli elementi probatori che altrimenti potrebbero essere dispersi": non soltanto ai fini di una pronuncia di assoluzione o di condanna, ma anche per fornire allo Stato richiesto gli elementi necessari per delibare sulla domanda di estradizione suppletiva;
che, allora, l' espressione "perseguire" adottata dall' art. 14 della Convenzione non può essere intesa quale preclusiva della possibilità di esercitare l' azione penale;
che, al fine di evitare la prescrizione del reato, il giudice può adottare, non soltanto "tutti quegli atti indicati dall' art. 160, 2° comma, c.p., ma può anche chiamare in giudizio l' imputato ed emettere condanna utilizzando la procedura del giudizio contumaciale"; che, infine, ci si può servire di tale tipologia di giudizio, non funzionale esclusivamente alla interruzione della prescrizione, pure nei casi in cui non sia consentito emettere, per il titolo di reato contestato, mandato di cattura, così da precostituire, a sua volta, il titolo (la condanna esecutiva) necessario per azionare la procedura diretta all' estensione dell' estradizione. 13. A poco più di un anno dalla decisione delle Sezioni unite emergono in giurisprudenza le prime divaricazioni interpretative in ordine all' effettiva portata dell' art. 14 della Convenzione europea di estradizione e che assumono una valenza davvero significante perché vengono a contestare in radice le stesse basi ermeneutiche sulle quali si era collocata la decisione ora rammentata.
Una pronuncia addebita alle Sezioni unite di aver "svuotato" il principio di specialità così come enucleato dalla norma pattizia, allorché ne ha determinato una tale dilatazione da consentire la pronuncia di una sentenza addirittura irrevocabile, anche attraverso il procedimento contumaciale, ovviamente, privo delle garanzie offerte dal giudizio ordinario (Sez. I, 5 febbraio 1991, Lo Prete). Si è precisato, più in particolare, che se il principio di specialità è, al contempo, regola di tutela per l' imputato estradato e garanzia per il rispetto della sovranità degli Stati contraenti, sarebbe contraddittorio perseguire una linea interpretativa che, di fatto, comporti, per giunta ad iniziativa dello Stato procedente, la possibilità di superare dinieghi estradizionali opposti dallo Stato di rifugio, così da compromettere i rapporti di reciproca fiducia sottostanti a qualsiasi accordo internazionale. Tanto da inferirne che il principio di specialità, enunciato come regola generale e primaria insuscettibile di deroghe, diverrebbe eccezione al contrario principio dell' incondizionato esercizio della giurisdizione nazionale, che assurgerebbe al rango di disposizione generale. Di qui la conclusione che, secondo il tenore letterale dell' art. 14, sono legittimi i soli atti interruttivi della prescrizione, da compiersi eventualmente anche in sede dibattimentale, fermo il divieto di pronunciare sentenza, che è l' atto tipicamente espressivo della giurisdizione piena ed illimitata. Sostenere, si aggiunge, che anche la sentenza di condanna è atto interruttivo della prescrizione, per cui ne sarebbe legittima la pronuncia, significa utilizzare un profilo, particolare all' ordinamento nazionale, per individuare l' esatto significato di una disposizione, invece, rivolta ad una pluralità di Stati con ordinamenti difformi ed il cui contenuto, di portata generale, non può essere piegato alle esigenze particolari di una qualsiasi Parte contraente;
dovendosi invece cogliere, in una corretta ottica interpretativa, il senso logico della regola, che attiene soltanto all' interruzione della prescrizione e non alla definizione del rapporto processuale con sentenza;
in un quadro funzionale alla estradizione suppletiva, idonea alla legittimazione della giurisdizione in un procedimento nel frattempo utilmente conservato contro il pericolo della estinzione del reato per il decorso del tempo.
Una decisione che seguiva ad un' ulteriore presa distanza dalla sentenza NI e che aveva affermato la legittimità della pronuncia di improcedibilità dell' azione penale, in applicazione del principio di specialità di cui all' art. 14 della Convenzione, per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l' estradizione era stata concessa, puntualizzando come non sussista la violazione della riserva di legge contenuta nell' art. 75 c.p.p. 1930, posto che la disciplina della sospensione dell' azione penale anche in tal caso appare demandata a fonte legislativa, derivando la sua legittimità proprio dalla norma convenzionale (Sez. I, 15 ottobre 1990, Andraous). Tanto da ribadire l' affermazione di principio in base alla quale la regola di specialità di cui all' art. 14 della Convenzione costituisce, in relazione ai fatti anteriori a quelli per i quali l' estradizione venne concessa, motivo di sospensione dell' azione penale - nelle fasi requirente, di cognizione ed esecutiva - fino a quando non si abbia avuto il consenso dello Stato estradante ovvero dopo l' esecuzione della condanna per cui l' estradizione è stata concessa, per 45 giorni decorrenti dal momento in cui l' estradato abbia avuto la possibilità legittima di allontanarsi dal territorio nazionale e sia - per sua libera volontà e determinazione - rimasto in Patria (o sia rientrato in Italia) (Sez. IV, 8 aprile, 1991, Cesari). Il tutto però in un complessivo quadro giurisprudenziale di conformità alle statuizioni della sentenza NI, pur se con l' accentuazione del profilo concernente la sola sussistenza di limiti all' esercizio del potere giurisdizionale (Sez. un., 4 febbraio 1992, Musumeci), derivanti dalla necessità di impedire che si tragga occasione dalla presenza fisica dell' estradato nel territorio nazionale per sottoporlo a provvedimenti restrittivi della libertà personale per fatti diversi da quelli per i quali l' estradizione è stata concessa e anteriori alla consegna;
ferma restando la possibilità di procedere nei confronti del cittadino estradato per altri fatti commessi in Italia, dovendosi soltanto prescindere dal compimento di qualsiasi atto che postuli la disponibilità della persona dell' imputato e, quindi, anche dall' esecuzione di un' eventuale sentenza di condanna a pena detentiva fino a quando per tale diverso titolo, ricorrendone i presupposti, non sia richiesta e concessa un' estradizione suppletiva (Sez. I, 8 aprile 1991, Lavazza;
Sez. VI, 15 gennaio 1992, Unzamo;
Sez. I, 7 aprile 1993, Russo;
Sez. I, 10 marzo 1994, Mazzoleni;
Sez. I, 26 maggio 1994, Di Donato;
Sez. I, 28 febbraio 1995, Viccei;
Sez. V, 3 luglio 1997, Bellanova;
Sez. V, 18 settembre 1997, Riccucci;
Sez. I, 11 marzo 1999, Cinquegranella;
Sez. I, 26 maggio 2000, Lauro). 14. Desta motivi di profonda perplessità il risultato dell' opera di "storicizzazione" della giurisprudenza susseguente alla sentenza NI, l' ultima effettiva pronuncia delle Sezioni unite in tema di principio di specialità nell' estradizione, risultando la citata sentenza Musumeci - peraltro non chiamata appositamente a dirimere un contrasto giurisprudenziale, già profilatosi sul punto - in gran parte ripetitiva della precedente decisione.
E ciò per una duplice serie di motivi.
In primo luogo, perché alle statuizioni provenienti dalle Sezioni unite, puramente "correttive" del precedente che aveva assegnato al principio di specialità il ruolo di causa di sospensione della giurisdizione, al fine - non importa, per ora, se rigorosamente o no individuato - di contemperare la conformità al principio dell' obbligatorietà dell' azione penale al rispetto delle convenzioni internazionali, e che avevano determinato la Corte, nella sua più ampia composizione, a ritenere percorribile sia la via del mandato di cattura sia la via della sentenza esecutiva (in tal caso, previo giudizio contumaciale) quali titoli predisposti all' esclusivo scopo di richiedere l' estensione dell' estradizione, si sostituisce la regola, acriticamente tramandatasi dalla metà degli anni novanta, in base alla quale il principio di specialità non preclude, non soltanto l' esercizio dell' azione penale per reati non compresi nel provvedimento di estradizione, ma neppure la pronuncia di una sentenza definitiva nei confronti dell' estradato per tali fatti, salva sempre l' impossibilità di disporre della persona dell' imputato.
In secondo luogo, non può non accentuare i profili di incertezza l' assenza di adeguamento delle argomentazioni al nuovo assetto codicistico rispetto al quale numerose affermazioni contenute nella sentenza NI divenivano necessariamente obsolete. 15. La più recente giurisprudenza ha così perpetuato proposizioni tralaticie che solo in parte trovano la base argomentativa nella sentenza NI, trascurando come la regola della specialità costituisca uno degli strumenti in mancanza dei quali lo stesso istituto dell' estradizione finisce per dissolvere, oltre che la sua funzione di garanzia, anche e soprattutto, il rispetto della sovranità degli Stati contraenti.
Il principio di specialità si impone, infatti, storicamente come regola parallela al divieto di estradizione per reati politici, quale limite ai poteri di giurisdizione dello Stato richiedente, tanto da precludergli di esorbitare dai confini della richiesta utilizzando la consegna come strumento diretto a perseguire l' estradato per fatti precedentemente commessi e senza il previo consenso dello Stato di rifugio.
In tal senso il principio è stato correttamente inserito tra le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute cui l' ordinamento giuridico italiano è tenuto a conformarsi, pure se il variegato articolarsi delle Convenzioni tende ad accentuare il carattere pattizio della regola, la cui natura consuetudinaria e, quindi, la sua collocazione tra le norme richiamate dall' art. 10 della Costituzione, rappresenta - anche se soltanto nella portata precettiva più esigua, che non ne snaturi, cioè, il significato consuetudinario - un dato difficilmente contestabile. D' altro canto, poiché la costante giurisprudenza della Corte costituzionale è nel senso che l' adeguamento automatico dell' ordinamento italiano alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute si riferisce soltanto alle norme di carattere consuetudinario e non pure alle norme di carattere pattizio (cfr., ex plurimis, le sentenze costituzionali n. 163 del 1987, n. 278 del 1992, n. 75 del 1993) e poiché la regola della specialità, pur trovando fondamento nel diritto consuetudinario, resta concretamente disciplinata da una fonte convenzionale resa esecutiva con legge ordinaria, rimane dubbio se l' incondizionato richiamo all' art. 10 della Costituzione sia stato correttamente formulato.
Ciò impone allora di contestare la premessa da cui muove la sentenza NI circa l' antinomia ravvisata fra due precetti costituzionali quali gli artt. 10 e 112 della Costituzione - una premessa che, sia detto per inciso, avrebbe dovuto necessariamente condurre ad interpretare l' art. 14 della Convenzione europea nel suo significato letterale, solo considerando la natura di principio fondamentale della regola di adeguamento - perché è la dimensione del principio di specialità a venire in rilievo, non anche la sua immanenza nell' ordinamento.
Del resto, a proposito della potestà conferita agli Stati contraenti di attivare, secondo le regole dell' ordinamento interno, gli strumenti volti ad interrompere la prescrizione, fra i quali la massima significazione viene ad assumere il giudizio contumaciale, in grado di condurre il processo al suo epilogo, non sussistono perplessità nel ritenere che, in concreto, il problema relativo all' ammissibilità di un simile giudizio può essere risolto, in sede ermeneutica, in presenza di un trattato di estradizione, solo attraverso l' esame delle clausole relative.
Diviene allora davvero decisiva un' esegesi dell' art. 14 della Convenzione europea al fine di stabilire come i modelli processuali interni possano adeguarsi, non soltanto alle regole "permissive", ma soprattutto ai limiti all' esercizio del potere giurisdizionale enucleati dalla disciplina convenzionale.
16. La norma in parola detta, anzi tutto, un divieto per gli Stati aderenti alla Convenzione: quello cioè di perseguire, giudicare, arrestare in vista dell' esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, di sottoporre a qualsiasi restrizione della libertà personale la persona consegnata, per un qualsiasi fatto commesso prima della consegna. Il che fa ritenere che il principio di specialità opera quando l' estradato già si trovi fuori del territorio dello Stato di rifugio, divenendo così la consegna (vale a dire, l' effettiva esecuzione dell' estradizione) il momento cruciale cui occorre far riferimento, in conformità, del resto, alla recente normativa internazionale, quale emergente dai trattati di estradizione più vicini nel tempo.
La lettera dell' art. 14 della Convenzione europea fa, dunque, ritenere corretta la prima decisione delle Sezioni unite (vale a dire la sentenza Carboni) nella parte in cui afferma che le tre espressioni "perseguito, giudicato e detenuto" attengono alle tre fasi del processo moderno (all' epoca, peraltro, disciplinato dal codice del 1930, pur con l' innesto, nel modello tipicamente inquisitorio che contrassegna quel regime, di un sistema di garanzie derivanti dai reiterati interventi - additivi o demolitori - della Corte costituzionale e dalle "novelle" legislative volte anch' esse ad adeguare le regole del processo inquisitorio ai principi costituzionali). In tali fasi, infatti, si estrinseca la potestà "giurisdizionale e cioè quella requirente, quella di cognizione e quella esecutiva"; con l' espressione "perseguito" ci si è riferiti all' inizio dell' azione penale, "pur se insieme" alle altre "due 'giudicatò e 'detenuto' è rapportabile alla prosecuzione dell' azione stessa". Di qui l' argomento che - nel processo di adattamento del trattato internazionale al diritto interno - il divieto implica la "preclusione all' esercizio dell' azione penale". Anche se le conseguenze che ne vengono fatte derivare non appaiono sempre condivisibili, il principio di diritto così enunciato è, però, assolutamente incontestabile alla stregua della lettera della Convenzione.
Il n. 2 dell' art. 14 è la disposizione, per così dire, di carattere permissivo, consentendo alla Parte richiedente di "prendere le misure necessarie in vista in un eventuale allontanamento (renvoi) dal territorio, sia di una interruzione della prescrizione in conformità con la propria legislazione, ivi compreso il ricorso ad un procedimento contumaciale". Il tutto, peraltro, in vista di quanto dispone la lettera a) dello stesso n. 1; del conseguimento, cioè, dell' "estradizione suppletiva", fermi restando, da un lato, i principi enunciati nell' art. 14, n. 1, prima parte e, dall' altro lato, anche qui, l' esigenza di adattamento delle norme della convenzione alla particolarità del modello processuale dello Stato richiedente.
17. Non sufficientemente rigorosa appare l' antinomia ravvisata dalla sentenza NI tra il criterio della specialità (nell' assetto derivante dall' interpretazione più ampia) ed obbligo di esercizio dell' azione penale. Così operando, infatti, si istituisce un rapporto tra una regola condizionata da varianti dotate di tale significazione da richiedere un' attenta analisi del loro specifico contenuto, ed un principio costituzionale, apoditticamente assegnando all' art. 14, n. 1, della Convenzione il valore di norma internazionale generalmente riconosciuta, senza poi trarne le conseguenti implicazioni. Tanto da trascurare che la conformità al principio di obbligatorietà dell' azione penale non può essere intesa diversamente - ciò che, sin dalle sue prime pronunce, la Corte costituzionale ha avuto occasione di precisare - oltre che come necessario controllo del giudice sull' esercizio dell' azione penale, come esclusione di ogni discrezionalità in ordine all' attivazione della pretesa punitiva;
una discrezionalità qui ontologicamente non evocabile, derivando il criterio di specialità da una fonte pattizia espressiva di una norma internazionale generalmente riconosciuta. E senza che la concreta attuazione della règle de la spécialité si ponga in contrasto, secondo i canoni risultanti dalla Convenzione europea, con le norme consuetudinarie cui si riferisce l' art. 10, primo comma, della Costituzione, rivelando il contenuto di detta clausola una valenza prescrittiva certo non esigua rispetto alla norma internazionale generalmente riconosciuta.
18. Le varianti del criterio della specialità (si va dalla specialità "pura", alla specialità "forte" - nell' ambito della quale viene comunemente ricondotto il precetto dell' art. 14, n. 1, della convenzione europea - fino alla specialità "attenuata", talora, peraltro, ancorando simili distinzioni non a veri e propri limiti alla giurisdizione, ma in una logica attenta ai mutamenti di qualificazione del fatto) comportano due precisazioni. In primo luogo, che il trattato internazionale debba adeguarsi alla legislazione interna dello Stato richiedente seguendo canoni processuali che condizionino la valenza delle singole prescrizioni del diritto processuale di ciascuna parte.
In secondo luogo, che i precetti che si collegano all' istituto dell' estradizione e che, come la regola della specialità, ne costituiscono (al pari del divieto di estradizione per reati politici o della regola della doppia incriminazione) strumenti per la stessa identificazione del sistema per gli Stati informati al principio di estrazione restano svincolati dal principio di obbligatorietà dell' azione penale;
salvo i casi in cui la norma pattizia travalichi, questa volta per eccesso, dalla norma consuetudinaria.
La precisazione ha - anche qui - il compito di puntualizzare come - almeno di norma - mai l' applicazione della regola di specialità, quale ne sia lo "spessore", possa disporsi come formula antinomica rispetto al principio di obbligatorietà dell' azione penale, suggestivamente prefigurando una sorta di immunità per il soggetto estradato per fatti anteriori e diversi rispetto a quelli per i quali è intervenuta l' estradizione.
19. Le ulteriori progressioni della normativa convenzionale - anche se non ancora inserite nel diritto interno - confermano la correttezza di un' interpretazione in chiave certo non restrittiva dell' art. 14 della Convenzione europea di estradizione. Di valore ermeneutico davvero esponenziale appare, sul punto, la Convenzione relativa all' estradizione tra gli Stati membri dell' Unione europea sottoscritta a Dublino il 27 settembre 1996, intesa, fra l' altro, a completare le disposizioni della Convenzione europea ed a facilitarne l' applicazione fra gli Stati membri dell' Unione, nonché quelle della Convenzione 19 giugno 1990 di applicazione dell' accordo di Schengen del 14 giugno 1985.
La Convenzione di Dublino, oltre a prescrivere che l' estradizione ai fini del procedimento penale, non può essere rifiutata per il motivo che la domanda è basata, ai sensi dell' art. 12, n. 2, lett. a), della Convenzione europea, su un provvedimento delle autorità giudiziarie dello Stato membro richiedente che prevede che la persona sia privata della libertà in luogo diverso da quello carcerario (art. 4), che l' estradizione non può essere rifiutata per il motivo che, secondo la legge dello Stato membro richiesto, l' azione penale e la pena sono prescritti (art. 8), detta all' art. 10 una regola di estrema valenza designante ai fini di una corretta interpretazione del criterio pattizio.
La norma ora ricordata, significativamente utilizzando - sia pure in negativo, nonostante il dibatto apertosi nella giurisprudenza e nella dottrina delle Parti contraenti circa l' effettiva portata della clausola di specialità - un lessico assolutamente omologo a quello dell' art. 14, n. 1, della Convenzione europea di estradizione, stabilisce che la persona estradata, per i fatti commessi anteriormente alla consegna, diversi da quelli che hanno dato luogo alla domanda di estradizione, può essere sottoposta a procedimento penale o giudicata quando i fatti non sono punibili con una pena restrittiva della libertà o con una misura di sicurezza restrittiva della sua libertà personale (lett. a); può essere sottoposta a procedimento penale o giudicata, nella misura in cui i procedimenti penali non implicano l' esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale (lett. b); può essere sottoposta a procedimento penale, giudicata o detenuta ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza o sottoposta a qualsiasi restrizione della libertà personale, qualora, successivamente alla sua consegna, rinunci espressamente al beneficio del principio di specialità per fatti anteriori alla sua consegna (lett. d). 20. Deve essere, a questo punto, stigmatizzato come la sentenza NI delinei la possibilità di un accesso strumentale alla decisione passata (surrettiziamente) in cosa giudicata e, quindi al pieno esercizio della giurisdizione, nonostante l' assenza del provvedimento estradizionale e nonostante il fatto sia stato commesso antecedentemente alla consegna in conseguenza di una richiesta di estradizione avanzata per fatti diversi, tutte le volte in cui non sia prefigurabile, non consentendolo la legge italiana, l' emissione di una misura cautelare;
ciò al fine esclusivo di poter precostituire il titolo per la richiesta di estradizione "suppletiva". Così istituendo una sorta si "doppio regime", proprio in funzione del conseguimento del successivo provvedimento di estradizione per fatti diversi da quelli enunciati nella precedente richiesta: da un lato, il provvedimento cautelare, per i casi in cui la legge consenta l' emissione del mandato di cattura;
dall' altro lato, la sentenza definitiva tutte le volte in cui il provvedimento restrittivo resti precluso dalla legge.
In più, non sembra che il richiamo testuale apporti un valido contributo alla distinzione in tal modo operata, solo assegnando valore davvero cruciale ai meccanismi predisposti dalla Convenzione europea di estradizione perché lo Stato richiedente possa egualmente perseguire l' estradato, e, più in particolare, agli atti di "interruzione" della prescrizione, ove l' utilizzazione di essi non implichi un adeguamento del diritto internazionale al diritto interno, tanto da comportare - in assenza della insostituibile individuazione di un criterio di collegamento - una vera e propria elusione della norma pattizia.
Si sostiene, più in particolare, che, nonostante l'art. 12, n. 2, della Convenzione facoltizzi la Parte richiedente a "prendere le misure necessarie in vista...di una interruzione della prescrizione in conformità con la propria legislazione, ivi compreso il giudizio contumaciale", questo giudizio può essere attivato per impedire che il reato si prescriva (pur essendo - così sembra di comprendere - già stato emesso un atto interruttivo); e ciò tanto in caso di estradizione suppletiva tanto, e a maggior ragione, nell' ordinaria procedura estradizionale. Che una simile proposizione appaia, poi, davvero inquietante, risulta dall' interpretazione che di essa ha prospettato la giurisprudenza successiva, allorché ha precisato che l' art. 14, n. 2, nel prevedere che, in deroga al principio di specialità, possa in ogni caso darsi luogo a procedimento contumaciale, "in vista...di un' interruzione della prescrizione", non pone come condizione ulteriore quella costituita dall' imminenza del maturarsi della prescrizione stessa, ma indica, come finalità atta a legittimare il suddetto procedimento, la creazione del fatto interruttivo in sé; il che si spiegherebbe considerando che vi è sempre un interesse di giustizia a procrastinare il più possibile il termine finale di prescrizione (Sez. I, 28 febbraio 1995, Viccei). Una statuizione che, travalicando dagli approdi della sentenza NI (pur essendo da essi derivante), implica che - superata la strumentalità del giudizio contumaciale alla predisposizione di un titolo per l' estradizione suppletiva nei casi in cui l' altro titolo non sia, quoad poenam, precostituibile - tale giudizio possa sempre e comunque essere espletato.
21. Ritiene il Collegio che il collegamento fra l' interruzione della prescrizione e il giudizio contumaciale rappresenti uno degli snodi cruciali ai fini dell' esatta interpretazione della regola della specialità quale delineata dall' art. 14, n. 1, della Convenzione europea, perché impone, anzi tutto, di verificare sul piano del diritto interno - se il giudizio contumaciale sia in grado di assicurare all' imputato, formalmente ancora in territorio estero, pur essendo già stato consegnato allo Stato richiedente, le garanzie di difesa compatibili con il rispetto di un altro valore costituzionale, quello espresso dall' art. 24 della Costituzione. Tanto più considerando che da un simile giudizio non potrebbe scaturire se non una sentenza non eseguibile salvo che nel momento della domanda di estradizione suppletiva;
l' art. 12, n. 2, lett. a), della Convenzione richiede, infatti, fra l' altro, la "sentenza di condanna esecutiva".
L' utilizzazione del giudizio contumaciale al fine di precostituire un titolo per l' estradizione suppletiva nei casi in cui non sia consentita l' emissione "del mandato di cattura o di qualsiasi atto avente la stessa efficacia", non trova sostegno di sorta nella Convenzione. Occorrerebbe, forse, aggirare l' implicito divieto, facendo ricorso a tale tipologia di giudizio come strumento preordinato ad evitare la prescrizione. Con gravi perplessità, davvero non eludibili, quanto alla legittimità di un simile accesso che, oltre a porsi in contrasto con le regole dettate dal diritto interno a tutela del contumace e pur in mancanza di una disciplina riferibile ad un vero e proprio giudizio contumaciale, appare anche non rispondente al regime convenzionale che contempla il giudizio contumaciale quale strumento preordinato all' esclusivo scopo di interrompere la prescrizione.
Con in più ulteriori dubbi quanto ad una disciplina che, così come prefigurata, presuppone l' applicazione dell' analogia in malam partem in materia penale, perché le norme in materia di prescrizione costituiscono precetti di diritto sostanziale.
22. D' altro canto, proseguendo nell' opera interpretativa delle regole di adattamento del regime convenzionale alla disciplina di diritto processuale interno, non sembra che il giudizio contumaciale cui si richiama la Convenzione europea possa dirsi compatibile con il procedimento in contumacia ora previsto dall' art. 487 e seguenti c.p.p., sostituiti, in forza dell' art. 19, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, dall' art. 420- quater dello stesso codice;
e ciò anche nel sistema del codice del 1930, nel quale la c.d. "purgazione della contumacia" era estranea al sistema, nonostante il procedimento in contumacia venisse iscritto tra i procedimenti speciali.
Tale, procedura, infatti, soprattutto nei casi in cui - come quello di specie - l' imputato sia presente in Italia, si risolverebbe in una ingiustificata menomazione del suo diritto di difesa;
l' assicurazione della garanzia della libertà personale è, infatti, fenomeno del tutto svincolato da un giudizio che, non appartenendo al modello contumaciale, si risolve in una situazione in cui l' imputato non compare senza addurre un legittimo impedimento;
dunque, in un giudizio ordinario contrassegnato dall' esercizio del diritto dell' imputato di non presentarsi in dibattimento. Diverrebbe, allora, soluzione davvero esorbitante il far conseguire da un regime così conformato, l' effetto interruttivo della prescrizione. Al di fuori di ogni razionalità volerne addirittura inferire l' utilizzazione del giudizio contumaciale nei confronti di un imputato presente nel territorio dello Stato per precostituire il titolo ai fini del conseguimento dell' estensione dell' estradizione;
così da assegnare alla giurisdizione, pur in mancanza del provvedimento estradizionale, il suo pieno ed incondizionato esercizio, salva l' impossibilità di trarre in vinculis la persona dell' estradando (almeno) prima della richiesta di estradizione suppletiva. 23. Su un piano generale e, per il momento, ancora prescindendo dallo scenario che si apre ai fini dell' interpretazione del regime convenzionale alla stregua del diritto interno, quale conformato dopo l' entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988, altre considerazioni appaiono necessarie - sia pure solo sul piano problematico, ma con significativi riverberi sui criteri di collegamento tra norme di diritto internazionale e norme di diritto interno - sempre nel tentativo di sciogliere i residui nodi relativi all' utilizzabilità del giudizio contumaciale.
Più in particolare, l' art. 14 della Convenzione avvertendo che "Toutefois, la Partie requérante pourra prendre le mesures nécessaires en vue d' une part d' un renvoi éventuel du territoire, d' autre part d' une interruption de la prescription conformemént à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut", oltre a richiamare il procedimento contumaciale quale strumento diretto esclusivamente ad interrompere la prescrizione, rende fondato il dubbio che esso si riferisca a quegli ordinamenti processuali a sistema "procedimento contumaciale", un procedimento, dunque, i cui effetti si profilano incompatibili rispetto a quelli propri del giudizio in contumacia delineato dal nostro codice di rito.
È sufficiente, in proposito, richiamare quale sistema tipo a procedimento contumaciale quello delineato dall' ordinamento processuale francese.
Come è noto, in tale ordinamento opera la regola della presenza obbligatoria dell' imputato al dibattimento per istituire un immediato contatto del perseguito con il giudice, allo scopo di agevolare l' accertamento della verità attraverso i chiarimenti forniti dall' inquisito nel processo e nel suo stesso interesse. A tale regola fa, peraltro, da riscontro il principio che non esclude il procedimento contumaciale. Un procedimento da cui deriva la fondamentale necessità per l' imputato di comparire in giudizio, predisponendosi un regime sostanzialmente "sanzionatorio" per il contumace, comportante una procedura di tipo cartolare (oltre che il sequestro dei beni, la sospensione delle garanzie difensive, ivi compresa la possibilità di ricorrere per cassazione). Sennonché, la condanna contumaciale, pur se ha formalmente valore di decisione definitiva, è soggetta alla condizione risolutiva della comparizione volontaria o forzata dell' imputato.
Infatti, la presentazione "spontanea" o l' arresto del condannato in contumacia prima del termine di prescrizione della pena determina l' annullamento di diritto del precedente giudizio e la conseguente instaurazione di un nuovo dibattimento nelle forme ordinarie, con particolari garanzie probatorie nel caso in cui, dato il tempo trascorso, non possa procedersi alla citazione dei testimoni. In conclusione, e senza che sia necessario approfondire le cadenze del procedimento contumaciale francese e le sue articolazioni a seconda che si tratti di cause di competenza della corte di assise ovvero dei tribunali correzionali o di polizia, l' esito di tale procedimento resta comunque subordinato alla mancata presentazione (volontaria o coattiva) dell' imputato, in grado di operare, pressoché automaticamente, la purge della procedura par defaut. In un simile quadro si spiega il richiamo contenuto nell' art. 14, n. 2, della Convenzione alla "conformità alla propria legislazione", vale a dire alla legislazione di ciascuno degli Stati aderenti alla Convenzione europea, anche del procedimento contumaciale, attivabile solo nei regimi nei quali esista un procedimento di questo tipo. In tali termini un meccanismo così come configurato, sia pure nella sua esclusiva preordinazione finalistica all' interruzione della prescrizione, diviene, secondo l' ordinamento, strumento ritenuto adeguato - una precisazione formulata a meri fini comparativi, i soli che qui possano assumere rilievo - rispetto al regime pattizio, considerata la paradigmatica sua estinzione alle condizioni sopra ricordate.
Il diritto di difesa resterebbe, invece, irrimediabilmente compromesso in un sistema, come quello italiano, ove il procedimento contumaciale venisse azionato, sia pure al solo scopo di interrompere la prescrizione, non essendo prevista una vera e propria purgazione della contumacia, tale non potendo definirsi, nonostante le prescrizioni assunte, anche in ottemperanza della direttiva n. 11 del 1975 del Consiglio di Europa, dapprima dalla legge 22 gennaio 1989, n. 22, quindi, dall' art. 487, commi 3, 4 e 5 c.p.p. ed ora dall' art. 420-quater, commi 3, 4 e 5 dello stesso codice (in forza della già ricordata "novella" del 1999). Il sistema ora delineato diverrebbe davvero irragionevole ove all' esigenza di interrompere la prescrizione si accompagnasse l' ulteriore finalità di conseguire (come si afferma la sentenza NI), il titolo (la decisione di condanna definitiva) per azionare la procedura per l' estradizione suppletiva.
Un rilievo, quello riguardante la specificità del giudizio contumaciale e la sua incompatibilità con il nostro sistema positivo, confermato anche dall' esame di talune Convenzioni bilaterali (chiaramente informate al regime contumaciale di tipo francese) stipulate dallo Stato italiano. Si ricordano, a puro titolo di esempio, la Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione sottoscritta a Roma il 12 febbraio 1971, fra l' Italia ed il Marocco, resa esecutiva con legge 12 dicembre 1973, n. 1043 (art. 44: "L' individuo che sarà stato consegnato non potrà essere né perseguito, né giudicato in contraddittorio, né essere detenuto in vista dell' esecuzione di una pena per un reato anteriore alla consegna, diverso da quello per il quale era stata richiesta l' estradizione", etc.); analoga la formula adottata nella Convenzione relativa all' assistenza giudiziaria reciproca in materia civile commerciale e penale, all' esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all' estradizione sottoscritta a Beirut il 10 luglio 1970, tra la Repubblica italiana e la Repubblica libanese, resa esecutiva per lo Stato italiano con legge 12 febbraio 1974, n. 87, nonché quella della Convenzione relativa all' assistenza giudiziaria reciproca in materia civile, commerciale e penale, al riconoscimento ed all' esecuzione delle sentenze e all' estradizione, sottoscritta a Roma 15 novembre 1967, tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina, resa esecutiva in Italia con legge 28 gennaio 1971, tutte preclusive della procedura in contraddittorio. Una regola da cui discende la procedibilità secondo il regime contumaciale alle condizioni che questo sia praticabile da uno degli Stati contraenti, ma che comporta decisivi riverberi sulla stessa derivazione della procedura par dèfaut di cui all' art. 12, n. 2, della Convenzione europea di estradizione. Non a caso, del resto, il trattato di estradizione tra lo Stato italiano e lo Stato francese, reso esecutivo in Italia con il regio decreto 30 giugno 1870, n. 5726, in vigore fino all' adesione della
Francia alla Convenzione europea di estradizione, faceva divieto (art. 9, n. 2) di perseguire e giudicare l' estradato contradictoirérement, per un' infrazione diversa da quella che aveva motivato l' estradizione.
24. Sembra che il fondamento giuridico di diritto internazionale della previsione "permissiva" del giudizio contumaciale (attivabile, peraltro - secondo la Convenzione - come extrema ratio al fine di interrompere il termine di prescrizione del reato) vada rinvenuto in una vera e propria fictio iuris derivante dagli obblighi assunti dagli Stati contraenti.
L' imputato, per i fatti commessi antecedentemente alla consegna e non compresi nel provvedimento di estradizione si trova ancora nello Stato di rifugio. Da ciò parrebbe che disporre della sua persona mediante la citazione a giudizio nelle forme ordinarie rappresenti un modello ontologicamente incompatibile con l' osservanza del principio di specialità.
Né potrebbe correttamente affermarsi - una considerazione che non si sottrae alle censure che coinvolgono le linee interpretative sopra rammentate - che la citazione per un tale tipo di giudizio che, tuttavia, dovrebbe essere preordinata esclusivamente ad interrompere la prescrizione, possa essere disposta anche in vista di ottenere il consenso dell' estradato all' estensione dell' estradizione per gli altri fatti non compresi nel provvedimento di estradizione. Ciò perché un simile consenso presuppone che lo Stato abbia provveduto ad attivare la relativa procedura e che risulti da una dichiarazione espressa dell' estradando la volontà di sottoporsi al giudizio rinunciando alle garanzie che gli derivano dalla Convenzione. Senza contare che nei casi in cui - eccezionalmente - al consenso dell' estradando sia conferita una funzione paralizzante il principio di specialità, la norma convenzionale richiede espressamente una dichiarazione non univoca dell' imputato. Si pensi, a puro titolo di esempio, all' art. V, n. 2, dell' Accordo aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso a facilitarne l' applicazione, entrato in vigore per l' Italia con legge 11 dicembre 1984, n. 969, in base al quale "Lo Stato richiesto rinuncia all' osservanza delle limitazioni stabilite dall' articolo 14 della Convenzione, se l' estradando ha acconsentito, con formale dichiarazione irrevocabile resa all' Autorità giudiziaria e dopo essere stato edotto degli effetti legali di tale dichiarazione, ad essere giudicato o assoggettato a pena per qualsiasi altro reato". 25. Relativamente, poi, all' utilizzazione della decisione di condanna come causa interruttiva della prescrizione, dalla stessa sentenza NI emerge l' azionabilità del solo giudizio contumaciale per affermare che tale giudizio è indispensabile non soltanto per l' interruzione della prescrizione, ma anche per evitare la "maturazione" della prescrizione, con ciò confermando che l' art. 14, n.1, si riferisce alla sola ipotesi dell' imputato già consegnato nei cui confronti si proceda - come nel caso di specie - a giudizio.
Sennonché la tesi risulta, anche sotto tale profilo, assolutamente impercorribile.
E ciò perché la norma va interpretata nel contesto della disciplina di diritto internazionale, lasciando integra la logica del procedimento contumaciale, nel senso della sua strumentalità esclusiva all' interruzione della prescrizione. Secondo un canone che impone di evitare affermazioni di responsabilità che comporterebbero per lo Stato richiesto il dovere di estradizione, tanto da trasformare surrettiziamente l' estradizione processuale in estradizione esecutiva.
Pare interessante il "passaggio" della sentenza NI in cui si richiama la possibilità di attuare il giudizio contumaciale, non soltanto al fine di interrompere la prescrizione, ma anche allo scopo di conseguire quel titolo esecutivo che rappresenta l' unico atto in forma esecutiva da produrre allo Stato richiesto, per i casi in cui l' ordinamento interno non consenta l' emissione, ai sensi (ora) dell' art. 280 c.p.p., di una misura cautelare. Ma, a parte le considerazioni sopra esposte, che sembrerebbero inibire il compimento di ogni atto destinato ad impedire irreversibilmente l' estinzione del reato per prescrizione, la circostanza che per taluni reati non possa essere richiesta l' estradizione suppletiva non comporta alcuna immunità per il perseguito, comunque potendo intervenire gli altri fatti estintivi del rapporto estradizionale in grado di consentire allo Stato italiano la piena "riappropriazione" della giurisdizione.
26. In presenza di prescrizioni così perentorie, come quelle emergenti dalla Convenzione europea, che ha assunto come dato designante il criterio della specialità, il divieto di "perseguire", diviene necessaria un' analisi - che risulta, oltre tutto, davvero agevole, solo riflettendo sulla diversa conformazione strutturale del vigente sistema processuale che assume come canone fondamentale la distinzione tra la fase del procedimento e la fase del processo - delle regole di diritto interno che consentano di ravvisare un indispensabile rapporto di compatibilità con le norme internazionali.
Il tema era stato avvertito dalla sentenza NI. Ma tale decisione assumeva criteri di collegamento oggi non più utilizzabili, perché legati ad un sistema nel quale l' attività di indagine non era rigorosamente discriminata da quella di acquisizione della prova, con un complementare arretramento del momento di esercizio dell' azione penale, mentre l' istituto dell' archiviazione rappresentava - nel suo richiamo esclusivo alla manifesta infondatezza della notizia criminis - un istituto di applicazione, almeno sul piano contenutistico, in fondo, marginale, anche tenuto conto della necessaria conformazione cartolare della procedura. L' osservazione appare di estremo rilievo, perché la sentenza NI si era (necessariamente) attestata sulle prescrizioni del codice allora vigente per inferirne, per un verso, l' assenza di ogni sospensione dell' esercizio del potere giurisdizionale e, per un altro verso, la legittimità dell' utilizzazione di strumenti indispensabili al fine di impedire che la persona estradata per un reato diverso ed antecedente alla consegna risultasse del tutto immune dalla giurisdizione.
Per la verità, l' abbrivo ad una simile scelta giurisprudenziale era stata, paradossalmente, imposto dalla precedente statuizione delle Sezioni unite che aveva inopinatamente ravvisato quale contrassegno dell' applicazione del criterio di specialità, una sorta di sospensione dell' esercizio della giurisdizione riconducibile, quale sospensione dell' esercizio dell' azione penale nel paradigma dell' art. 75 c.p.p. 1930; per di più in un regime nel quale l' altissima valenza assegnata al sistema della pregiudizialità, comportava una logica dell' effetto sospensivo eccedente dalla stessa ratio decidendi della sentenza Carboni, iscrivibile nella vera e propria (anche se eventualmente solo provvisoria) carenza di giurisdizione. Non pare, allora, che le preoccupazioni manifestare dalla sentenza NI fossero del tutto ingiustificate, ma esclusivamente in relazione a quella sorta di immunità "provvisoria" che, altrimenti avrebbe circondato la persona consegnata.
In ogni caso, quali che possano essere le ragioni che hanno determinato la giurisprudenza dal 1993 ad oggi (salvo qualche divaricazione contenuta obiter in talune decisioni) a superare anche le affermazioni di principio contenute nella sentenza NI - che pure aveva fatto conseguire alla regola di specialità limiti all' esercizio della giurisdizione - ed a ritenere che l' art. 14 della Convenzione europea comporti esclusivamente l' impossibilità del compimento di qualsiasi atto che postuli la disponibilità della persona dell' imputato e, quindi, anche dall' esecuzione di un' eventuale sentenza di condanna a pena detentiva fino a quando per tale diverso titolo, ricorrendone i presupposti, non sia richiesta e concessa l' estradizione suppletiva, è certo che la lettera dell' art. 14 (posta a raffronto con le plurime convenzioni internazionali che adottano un linguaggio assolutamente difforme) implichi, quanto meno, l' impossibilità di esercitare l' azione penale per i fatti diversi da quelli per i quali è stata richiesta l' estradizione commessi prima della consegna.
27. Diviene, allora, cruciale rammentare che, nel sistema del nuovo codice, il momento di esercizio dell' azione penale è stato decisamente spostato in avanti secondo il modello indicato dall' art. 405 c.p.p. Il che consente di superare le obiezioni circa l' attività di indagine necessaria per evitare la dispersione della prova sia ai fini di un' eventuale estinzione del procedimento estradizionale sia ai fini di ottenere l' estradizione suppletiva secondo il modello predisposto dall' art. 12 della Convenzione, richiamato dall' art. 14, n. 2, della Convenzione stessa. La sentenza NI va perciò condivisa quando invoca l' assenza di un vero e proprio difetto di giurisdizione del giudice italiano in presenza di una situazione corrispondente al criterio di specialità. Le osservazioni circa la decorrenza della prescrizione (desumibili dall' attribuzione allo Stato richiedente del potere di procedere ad atti interruttivi) e quanto alla possibilità di prosciogliere (altrimenti negata) ex art. 152 c.p.p. (superabili ora utilizzando il diverso regime dell' archiviazione previsto dal c.p.p. 1998, situato nell' area delle indagini preliminari, ma con decisive ricadute quanto alla possibilità di accedere comunque ad un giudizio) paiono convincenti se rapportate al regime allora vigente;
così come il rilievo che l' applicazione del criterio di specialità non può tradursi in una sostanziale immunità per l' indagato o per l' imputato, rappresenta la risultante di una corretta interpretazione evolutiva della regola di specialità, tanto più considerando il rapporto di reciproca affidabilità che avvince gli Stati aderenti alla Convenzione europea di estradizione. 28. Resta allora da stabilire se i nuovi criteri di collegamento ricavabili dal codice del 1988 implichino una comparazione con la Convenzione europea che comporti il superamento delle soluzioni interpretative additate dalle Sezioni unite.
Ritiene il Collegio che, alla stregua della legislazione vigente, la clausola di specialità non possa essere configurata altrimenti che come introduttiva di una condizione di procedibilità. Un istituto che, mentre consente di superare - trattandosi di situazione diversa dal (sia pure temporaneo) difetto di giurisdizione - le antinomie ricollegabili al regime dell' interruzione della prescrizione, posto che certamente, in pendenza di una condizione di procedibilità, la prescrizione decorre egualmente (cfr. al riguardo gli artt. 158 e 159 c.p., in una logica attenta alla natura di stretta interpretazione delle cause di sospensione della prescrizione), appare coordinarsi con il regime, previsto dal nuovo codice di procedura penale, circa gli atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire (art. 346 c.p.p.). Si allude, cioè, agli atti di indagine preliminare necessari per assicurare le fonti di prova e all' incidente probatorio, attivabile quando vi è pericolo nel ritardo;
in un quadro in cui l' art. 345, comma 2, c.p.p., che richiama la "mancanza di condizioni di procedibilità diverse da quelle indicate nel comma 1" (vale a dire, diverse dalla querela, istanza, richiesta, autorizzazione a procedere), fra cui va ricompresa anche la concessione della estradizione suppletiva (oltre i casi di estinzione della estradizione: cioè la permanenza dell' estradato nel territorio dello Stato oltre i 45 giorni dal suo rilascio definitivo ovvero il suo ritorno dopo l' allontanamento dal territorio dello Stato) costituisce un dato normativo che non si presta ad alcuna ambiguità ermeneutica. In tal caso, non essendo stabilita dalla legge la sospensione della prescrizione, restano superate anche le argomentazioni circa l' esercizio di poteri interruttivi, purché compatibili con la fase antecedente all' inizio dell' azione penale.
Tutto ciò (oltre a ricondurre la sentenza NI ad un rapporto di compatibilità con un sistema diverso da quello del vigente codice di procedura penale, fondato sulla netta separazione tra atti delle indagini preliminari ed atti del processo) vale a restituire centralità all' istituto dell' estradizione suppletiva cui tutti gli atti che è possibile compiere dovrebbero risultare preordinati. Rimane il problema della individuazione degli atti interruttivi della prescrizione, concretamente utilizzabili, considerato che la maggior parte di essi richiede, nel sistema del codice di diritto sostanziale (art. 160 c.p.), o l' inizio dell' azione penale (sentenza di condanna, decreto di condanna, richiesta di rinvio a giudizio, decreto di fissazione dell' udienza preliminare, ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, decreto di fissazione dell' udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, presentazione o citazione per il giudizio direttissimo, decreto che dispone il giudizio immediato, decreto che dispone il giudizio, decreto di citazione a giudizio) o la presenza dell' estradando (ordinanza applicativa delle misure cautelari personali, ordinanza di convalida del fermo e dell' arresto, invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l' interrogatorio) ovvero paiono contraddire la richiesta di estradizione suppletiva (provvedimento del giudice di fissazione dell' udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione). Sennonché, mentre taluni atti appartengono alla fase delle indagini preliminari, può ipotizzarsi (come atto spiegante pure una funzione interruttiva della prescrizione) anche (se consentita) un' ordinanza di custodia cautelare in carcere, avente - oltre tutto - funzione strumentale alla richiesta di estradizione suppletiva, sempre purché sia osservato il precetto - non superabile se non adottando il criterio del "doppio regime", criterio del tutto impercorribile - che impone la non perseguibilità dei fatti antecedenti alla consegna. Restano così dissolte anche le perplessità circa l' applicazione dell' art. 152 c.p.p. 1930. A parte la considerazione che una simile prescrizione ("tradotta" ora nell' art. 129 c.p.p.) è ben difficilmente conciliabile con una richiesta di estradizione suppletiva, mentre una decisione in merito è espressamente preclusa dal comma 2 dello stesso art. 129 c.p.p., il problema sembra agevolmente risolubile attraverso la richiesta di archiviazione ed il successivo provvedimento del giudice (anche a norma dell' art. 411 c.p.p.); un provvedimento che, non appartenendo alla fase processuale, è perfettamente percorribile senza che risulti violato l' art. 14, n.
1. della Convenzione.
Tanto più considerando la latitudine della nozione di condizione di procedibilità, intesa "come preclusione all' esercizio dell' azione penale, come impedimento alla procedibilità", secondo una linea interpretativa già seguita dalla Corte costituzionale, per il caso di mancata autorizzazione alla riapertura delle indagini ai sensi dell' art. 414 c.p.p. (v. sentenza n. 27 del 1995). 29. Nel caso di specie si è proceduto alla presenza dell' imputato che, per di più, in sede di udienza preliminare, aveva sollevato l' eccezione di difetto di giurisdizione per essere il fatto diverso da quello per cui era stata richiesta e concessa l' estradizione. Un vizio che non può non comportare l' annullamento di entrambe le sentenze.
Ne consegue che - a parte ogni questione relativa all' azionabilità di un processo diverso da quello contumaciale, comunque lesivo delle norme pattizie, se funzionale all' epilogo effettivamente raggiunto - deve contestarsi la legittimità di una sentenza di condanna ai fini dell' interruzione della prescrizione;
pure se l' art. 160, 1° comma c.p., la prevede tra i fatti interruttivi di tale causa di estinzione del reato, essa appare esorbitare dalla previsione pattizia nella quale si fa riferimento al giudizio e non alla condanna contumaciale.
Ma, a parte le assorbenti argomentazioni sopra sviluppate - derivanti dalla necessità di comporre il contrasto giurisprudenziale sottoposto ora al vaglio di questa Corte - la decisione qui impugnata presenta connotazioni tali da sconfinare nell' abnormità, mai potendosi assegnare alla sentenza di appello (che confermi una decisione di condanna) efficacia interruttiva della prescrizione. Quel che è ancora più grave, è che la pronuncia non si pone nemmeno come pura ipotesi per accedere alla estensione della estradizione, richiamando, per pervenire ad una decisone di condanna, non la prescrizione, legata ai precetti della Convenzione, ma l' art. 721 c.p.p., che non ha alcuna possibilità di accesso in un regime disciplinato dall' art. 14, n. 1, della Convenzione europea di estradizione.
30. In base alle considerazioni sopra esposte, la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado devono essere annullate senza rinvio nei confronti del Di IO per carenza di una condizione di procedibilità non risultando concessa (ed, a quel che risulta, neppure richiesta) dallo Stato che ha eseguito la consegna l' estradizione suppletiva per il delitto di cui all' art. 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.
Il che sta a significare che l' attività compiuta dal momento di esercizio dell' azione penale fino alla sentenza di appello va ritenuta tamquam non esset, perché posta in essere in violazione dell' art. 14, n. 1, della Convenzione europea di estradizione, così confermando la necessità di accesso a queste Sezioni unite. 31. Relativamente alla posizione del IC e della AR, poiché risulta maturato il termine di prescrizione (dovendo, qui precisarsi che è al momento corrispondente al verificarsi dell' (apparente) effetto traslativo che va determinato il tempus commissi delicti) e poiché, alla stregua delle puntuali argomentazioni contenute nella decisione della Corte, non sussistono le condizioni per l' applicazione dell' art. 129, comma 2, c.p.p., a nulla rilevando, che in ordine al reato presupposto, la statuizione sia stata annullata per difetto di estradizione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il delitto di favoreggiamento è estinto per il decorso del tempo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AR e IC per essere il reato estinto per prescrizione. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado del Tribunale di Milano in data 20 luglio 1998 per improcedibilità dell' azione penale.
Così deciso, il 28 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2001.