Sentenza 12 giugno 2008
Massime • 2
Sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando il giudice del gravame si limita a respingere i motivi d'impugnazione specificamente proposti dall'appellante e a richiamare la contestata motivazione del giudice di primo grado in termini apodittici o meramente ripetitivi, senza farsi carico di argomentare sull'inconsistenza ovvero sulla non pertinenza delle relative censure.
In tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio. (Fattispecie in cui la pena base detentiva, fissata dal giudice del gravame prima della riduzione per il rito abbreviato, corrispondeva al massimo edittale previsto per l'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990).
Commentari • 9
- 1. Determinazione della pena: come valuta il giudice?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 13 agosto 2025
1. La questione: violazione di legge con riguardo agli artt. 81, 132 e 133 cod. pen. e carenza di motivazione in merito alla pena irrogata La Corte di Appello di Catania confermava una sentenza con cui il GUP del Tribunale etneo aveva riconosciuto l'imputato responsabile dei delitti di riciclaggio e falso per soppressione relativamente a due ciclomotori e, con il vincolo della continuazione tra le diverse violazioni di legge, applicata la riduzione per la scelta del rito, l'aveva condannato alla pena complessiva di anni 3 e mesi 10 di reclusione ed euro 4.600 di multa oltre al pagamento delle spese processuali, con la conseguente interdizione temporanea dai pubblici uffici. Ciò posto, …
Leggi di più… - 2. Provocazione putativa è irrilevante (Cass. 45289/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 dicembre 2024
Il compimento di un dovere da parte del soggetto asseritamente provocator in tanto può assumere carattere provocatorio in quanto venga esercitato con dispetto o con animo fazioso, si da rendere, in tale caso, apprezzabile lo stato d'ira del soggetto attivo ed ingiusto il fatto determinante la reazione. Le circostanze attenuanti putative sono irrilevanti, in quanto l'attenuante può essere riconosciuta solo se realmente esistente e non perché erroneamente ritenuta dall'agente: va dunque riaffermato il principio per cui non è configurabile la circostanza attenuante della provocazione, di cui all'art. 62, n. 2, cod. pen., nel caso in cui la condotta criminosa venga posta in essere quale …
Leggi di più… - 3. La concessione o il diniego delle attenuanti generiche.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Determinazione della pena – Poteri e limiti del giudice – Art. 133 c.p.. In tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente quali, tra i criteri, oggettivi o soggettivi, enunciati dall'art. 133 c.p., siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio, dovendosi perciò escludere che sia sufficiente il ricorso a mere clausole di stile, quali il generico richiamo alla “entità del fatto” e alla “personalità dell'imputato” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo; cfr. anche Sez. 1, n. …
Leggi di più… - 4. Danno risarcito, decide il giudice non la vittima (Cass.33795/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 luglio 2024
Il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso, e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE III penale Sent., (data ud. 21/04/2021) 13/09/2021, n. 33795 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ANDREAZZA Gastone - Presidente - Dott. ACETO Aldo - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: L.F., nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di TORINO; visti gli …
Leggi di più… - 5. Continuazione, indicazione dei singoli aumenti di pena e motivazionehttps://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/
1. La questione sottoposta a queste Sezioni Unite è stata così formulata: "Se, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, debba anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite o possa determinarlo unitariamente". 2. (...) Pertanto, giova alla maggiore chiarezza della presente decisione riformulare il quesito proposto, nel senso che occorre dare risposta ai seguenti interrogativi: a) se in caso di reato continuato il giudice debba stabilire (e quindi evidenziare), oltre che la pena per il reato più grave, quelle relative ai …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/06/2008, n. 35346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35346 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 12/06/2008
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA CE Paolo - Consigliere - N. 999
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 021874/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GO SC N. IL 25/08/1970;
2) LA CAMERA SALVATORE N. IL 22/05/1975;
3) TA AN N. IL 01/01/1977;
4) CO AN N. IL 05/06/1979;
5) AN SA N. IL 09/10/1972;
6) GI UC N. IL 07/10/1977;
7) CAVÒ DOMENICO N. IL 03/08/1979;
8) ZO US N. IL 10/12/1970;
avverso SENTENZA del 05/07/2004 CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATERA LINA;
sentito il P.G. Dott. Selvaggi Eugenio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
sentiti:
per il ricorrente LI l'avv. D'Ascola, che chiede l'accoglimento del ricorso;
per il Collegio l'avv. Speziale, che chiede l'accoglimento del ricorso;
per il GI l'avv. Ryolo, quale sostituto processuale, che chiede l'accoglimento del ricorso;
per il BO l'avv. Freni, che si riporta ai motivi di ricorso e ai motivi nuovi che, se tardivi, si possono trasformare in memoria, e chiede l'annullamento totale della sentenza.
FATTO
Con sentenza in data 17-3-2003, all'esito di giudizio abbreviato, il GUP del Tribunale di Messina ha dichiarato, per la parte che qui interessa:
1) BO CE colpevole del delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, operante in Messina dal luglio 1999 all'aprile 2000 ed aggravata dal numero degli associati superiori a dieci e dalla disponibilità delle armi (capo P), nonché di cinque episodi di cessione di droga di varia natura (cocaina e marijuana) a persone diverse (capi A, C, D, E, F) e, ritenuta le continuazione, lo ha condannato alla pena di anni nove di reclusione;
2) La AM VA colpevole del delitto di associazione pluriaggravata finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, da lui promossa e diretta (capo P), di nove episodi di cessione di droga di varia natura (cocaina e marijuana) a persone diverse (capi A, C, D, E, G, H, I, L, O), nonché dei delitti di detenzione e porto illegale di armi da fuoco (capo M) e, ritenuta le continuazione, lo ha condannato alla pena di anni diciassette di reclusione;
3) LI AN colpevole del delitto associativo di cui al capo P, nonché di un episodio di commercio di droga da lui trasportata dalla Calabria (capo I) e, ritenuta le continuazione, lo ha condannato alla pena di anni dieci e mesi due di reclusone;
4) CO EA colpevole di un episodio di detenzione e spaccio di droga di tipo cocaina a persone non identificate (capo E), e lo ha condannato alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa;
5) NA RO colpevole di un episodio di detenzione a fini di spaccio di gr. 23 circa di cocaina (capo L), e lo ha condannato alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 40.000,0 di multa;
6) GI UC colpevole del delitto associativo di cui al capo P, e lo ha condannato alla pena di anni dieci di reclusione;
7) ZZ PE colpevole del delitto associativo di cui al capo P, nonché di due episodi di commercio di droga di tipo cocaina, ricevuta dalla Calabria e detenuta al fine della successiva immissione sul mercato messinese (capi H e O) e, ritenuta la continuazione, lo ha condannato alla pena di anni dieci e mesi sei di reclusione;
8) VÒ DO colpevole del delitto associativo di cui al capo P, e lo ha condannato alla pena di anni otto e mesi otto di reclusione.
A seguito di gravame degli imputati, con sentenza in data 5-7-2004 la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconosciuta in relazione al reato associativo di cui al capo P) l'ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.74, comma 6 ed esclusa la circostanza aggravante di cui al comma 4,
stesso articolo;
riconosciuta l'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 in ordine ai reati di cui ai capi A, C, D,
F, G, H, I, L, riconosciute a LI AN, ZZ PE, GI UC e CO EA le circostanze attenuanti generiche, dichiarate per i primi tre equivalenti alla circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 3, ha rideterminato la pena:
1) per BO CE in anni otto di reclusione ed Euro 50.000,00 di multa;
2) per La AM VA in anni dodici di reclusione ed Euro 60.000,00 di multa;
3) per LI AN in anni tre e mesi quattro di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa;
4) per CO EA in anni quattro di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa;
5) per NA RO in anni quattro di reclusione ed Euro 40.000,00 di multa;
6) per GI UC in anni tre di reclusione;
7) per ZZ PE in anni sette di reclusione ed Euro 40.000,00 di multa;
8) per VÒ DO in anni tre e mesi otto di reclusione. Tutti gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, con separati atti.
In particolare, l'LI, a mezzo del suo difensore, lamenta con un primo motivo la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) e art. 605 c.p.p., D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74. Rileva che la Corte di Appello ha omesso qualsiasi risposta alle specifiche doglianze mosse L'imputato con i motivi di appello, limitandosi a riprodurre, riguardo alla posizione dell'LI, sia in relazione al capo I) che al capo P), rispettivamente alle pagine 67-77 e alle pagine 123-125, le parti della sentenza di primo grado che hanno trattato gli stessi argomenti rispettivamente alle pagine 40-48 e 86-89. Nella specie, pertanto, non risulta minimamente assolto l'obbligo motivazionale gravante sul giudice. Col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione della regola di giudizio dettata L'art. 192 c.p.p., comma 2 in tema di prova indiziaria e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazione all'affermazione della responsabilità del prevenuto in ordine ai reati ascrittigli.
Col terzo motivo si censura la sentenza impugnata, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, nella parte in cui ha ritenuto l'appartenenza dell'LI al sodalizio criminoso di cui al capo P), in difetto di qualsiasi elemento idoneo comprovare la consapevolezza, da parte dell'imputato, di operare in seno a una consorteria criminosa dedita in modo stabile al traffico di stupefacenti.
Col quarto motivo si deduce l'illegalità della pena, determinata partendo, per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, da una pena base (anni quattro mesi sei di reclusione ed
Euro 30.000,00 di multa) superiore, per quanto riguarda la pena pecuniaria, al massimo edittale previsto per la ipotesi di reato contestata. La Corte di Appello, inoltre, non ha fornito alcuna giustificazione delle ragioni che l'hanno indotta ad applicare all'imputato una pena base così distante dal minimo edittale (un anno di reclusione), ne' ha specificato le ragioni sottese all'aumento di pena in misura pari a un anno per la continuazione. Il La AM, con ricorso proposto a mezzo dell'avv. Rosario Scarfò, denunzia con un unico motivo la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della fattispecie associativa di cui al capo P). Deduce che la Corte di Appello si è limitata a riprodurre acriticamente, alle pagine 87-97, la motivazione resa sul punto alle pagine 57-68 della sentenza di primo grado, senza tener conto delle censure mosse dalla difesa. Riguardo a tali censure, in particolare, rileva che i giudici territoriali sono incorsi in un grave errore di diritto e hanno comunque seguito un iter motivazionale erroneo nel ravvisare una realtà associativa, mancando la prova dell'esistenza e dell'operatività di un sodalizio associativo e della consapevolezza, da parte degli singoli, di essere associati per l'attuazione di un programma criminoso. La ritenuta associazione non poteva essere desunta solamente dagli episodi di spaccio, che valevano a comprovare semplicemente la fattispecie del concorso di persone nei singoli reati consumati, nei quali l'accordo si è esaurito e dissolto. Con altro ricorso presentato nell'interesse dello stesso imputato L'avv. Massimo Marchese viene dedotta, con un primo motivo, la violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 2, in relazione al D.P.R. n.309 del 1990, art. 74. Si sostiene che la Corte di Appello ha affermato la responsabilità del La AM in ordine al reato sub P) in base ad una valutazione erronea e illogica delle conversazioni captate, senza fornire adeguata motivazione in ordine al ritenuto fenomeno associativo e senza affrontare in alcun modo le argomentazioni difensive prospettate con l'atto di appello. La semplice analisi della condotta dei soggetti coinvolti, inoltre, evidenzia altresì l'insussistenza dell'aggravante del numero delle persone.
Con un secondo motivo, viene denunziata la violazione di legge e la illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento ai reati contestati ai capi H), I) e L). In particolare, si lamenta che la Corte di Appello non ha spiegato in base a quali argomentazioni logiche e giuridiche non sia possibile ritenere che la sostanza stupefacente descritta al capo L) non possa rappresentare un residuo della sostanza di cui il La AM si sarebbe approvvigionato il 5- 11-1999 (capo H) o quanto meno il 30-11-1999 (capo I). La contestazione di cui al capo L), pertanto, è da ritenere assorbita in quella di cui al capo I).
Con un terzo motivo, la difesa si duole dell'omessa motivazione in ordine all'eccepita illegittimità della disposta confisca dell'auto BMW di proprietà del padre del ricorrente.
Con due ricorsi, proposti rispettivamente dal difensore e personalmente L'imputato, il GI lamenta in primo luogo la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui la Corte di Appello, ricopiando integralmente, alle pagine 26- 139, la motivazione resa alle pagine 4-100 della sentenza di primo grado, ha omesso di argomentare in relazione alle censure formulate dalla difesa nei motivi di impugnazione. L'apodittica adesione del giudice del gravame a quanto statuito dal GUP non consente di ritenere la sussistenza, nella specie, di una legittima motivazione per relationem, alla stregua dei principi enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
Col secondo motivo il ricorrente denunzia l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nella parte in cui il giudice di secondo grado ha ritenuto la sussistenza di un'associazione D.P.R. n.309 del 1990, ex art. 74 e l'appartenenza del GI alla stessa.
La Corte di Appello, ricopiando testualmente la motivazione della sentenza di primo grado, non ha risposto alle deduzioni della difesa circa la mancanza degli elementi costitutivi del reato associativo contestato, rappresentati L'esistenza di un accordo stabile e permanente tra gli associati, da uno specifico programma criminoso, da una seppur minima struttura organizzativa, con ripartizione dei ruoli. Nel caso di specie, dagli atti emergono solo dei contatti di un soggetto con altri personaggi, la maggior parte dei quali non hanno rapporti tra loro, da cui scaturiscono episodi del tutto slegati, inquadrabili nella disciplina del concorso nel reato. In ogni caso, non vi è alcun elemento da cui desumere l'appartenenza alla ipotizzata associazione del GI, il quale non è chiamato a rispondere di alcun reato fine e non ha avuto alcun contatto con gran parte degli imputati. La motivazione, inoltre, è del tutto illogica nella parte in cui da un lato afferma il ruolo del ricorrente come mediatore ai fini dei reperimento della sostanza stupefacente, e L'altro ritiene la responsabilità dei coimputati per gli acquisti effettuati in Calabria, dando atto del fatto che questi si recavano direttamente in tale Regione per definire gli accordi, senza alcun intervento del GI.
Col terzo motivo si censura la sentenza di secondo grado, nella parte in cui, dopo aver riconosciuto la sussistenza della fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6, che rinvia, per il trattamento sanzionatorio, all'art. 416 c.p., ha determinato la pena da irrogare partendo dalla pena base di anni cinque, pari al massimo edittale, omettendo di indicare le ragioni poste a fondamento della statuizione, in violazione degli artt. 132 e 133 c.p.. La fissazione della pena base nel massimo edittale, oltre che immotivata, è illogica e paradossale, tenuto conto del fatto che la Corte di Appello, oltre a riconoscere l'ipotesi attenuata di cui al citato art. 74, comma 6, ha ritenuto l'imputato meritevole delle attenuanti generiche.
Col quarto motivo viene denunciata la violazione di legge in cui è incorsa la Corte di Appello nel concedere le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 3. Si sostiene che una corretta valutazione degli elementi oggettivi del reato e di quelli soggettivi attinenti alla personalità dell'imputato avrebbe dovuto far propendere per un giudizio di prevalenza delle dette attenuanti. Il difensore del ZZ con un primo motivo denuncia, in relazione ai capi d'imputazione per i quali è stata pronunciata la condanna dell'imputato, la violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, artt. 187 e 192 c.p.p. e la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, con la quale non si sono spiegate le ragioni del rigetto dei motivi di impugnazione. Il giudice di appello, nel riservare al capo P) della rubrica le pagine 26-65, non ha mai menzionato il ZZ ne' fatto alcun accenno ad una sua condotta partecipativa alla asserita associazione, giungendo tuttavia, a pag. 64, alla conclusione secondo cui le risultanze probatorie sono idonee a fondare la responsabilità dei prevenuto in ordine al reato associativo ascrittogli. È evidente, pertanto, la mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 125 c.p.p., nonché la violazione dell'art. 192 c.p.p., posto che il prosieguo del riferimento al ZZ, a pag. 64 della sentenza, è costituito L'affermazione secondo cui il La AM e il UC si sarebbero recati in Calabria, ove si sarebbero incontrati col ricorrente, presentatosi col nome "Pe", "utilizzando un diminutivo che ragionevolmente corrisponde al suo nome di battesimo". Il percorso argomentativo seguito dalla Corte distrettuale è palesemente illogico, contraddittorio e apodittico, stante la mancanza in atti di elementi idonei a sorreggere l'affermazione di responsabilità dell'imputato sia in ordine alla ipotesi associativa, sia in relazione alle due ipotesi di detenzione di sostanza stupefacente, dalle quale, d'altro canto, non potrebbe essere desunta la prova dell'appartenenza al sodalizio criminoso. Con un secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt.62 bis, 60, 132 e 133 c.p. e il vizio di motivazione in relazione alla misura della pena, determinata al di sopra del minimo edittale, nonostante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e di quella di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6. Il difensore del BO, nell'evidenziare che la Corte di Appello non ha risposto alle argomentazioni svolte dalla difesa nell'atto di appello, ripropone in primo luogo l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali relative alle conversazioni intervenute tra il BO e il La AM, in quanto basate su decreti autorizzativi emessi nei confronti di quest'ultimo e non estensibili a soggetti diversi, non sottoposti ad indagini, ne' iscritti nei registri della Procura della Repubblica.
Con un secondo motivo viene riproposta l'eccezione di inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 191 c.p.p., delle intercettazioni per violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 8, essendo stato il contenuto delle conversazioni trascritto in lingua italiana dagli operatori di Polizia Giudiziaria, senza l'ausilio di un interprete, la cui nomina si imponeva, stante l'equiparazione della forma dialettale alla lingua italiana (Cass. 16-4-1982). La Corte di Appello, inoltre, avrebbe dovuto disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., anche ai fini dell'acquisizione del verbale relativo all'esame reso nel dibattimento di altro processo dal testimone maresciallo Grasso Giancarlo, del verbale di interrogatorio reso dalla persona informata sui fatti LL RO al difensore del BO, della relazione del difensore inerente a tale verbale di interrogatorio e degli atti comprovanti l'attività lavorativa del BO. L'esame del Grasso e della LL, infatti, era assolutamente necessario, trattandosi di soggetti informati sulla regolare condotta del BO, da anni impegnato, fino al giorno dell'arresto, presso il suo esercizio artigianale nell'attività di orafo, logicamente inconciliabile con l'attività di spacciatore di sostanze stupefacenti, asseritamene svolta nell'ambito dell'ipotizzato sodalizio criminoso. La perizia fonica, inoltre, si imponeva, oltre che per verificare la corrispondenza delle conversazioni annotate nei brogliacci e nelle successive trascrizioni, anche perché avrebbe consentito di escludere che la voce attribuite al BO corrispondesse a quest'ultimo. Con un terzo motivo viene dedotta l'assoluta mancanza di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del BO in ordine al reato ascrittogli al capo P, basata su intercettazioni che non valgono a dimostrare ne' l'esistenza di una struttura verticistica nell'arco di tempo indicato nel capo d'imputazione, ne' la partecipazione dell'imputato a tale sodalizio, in difetto di prova del pactum sceleris che vale a discriminare la fattispecie associativa dal mero concorso di persone nel reato.
Con un quarto motivo si censura, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l'affermazione di responsabilità del prevenuto in ordine ai singoli episodi di cessione addebitati ai capi A, C, D, E, F, sulla base delle argomentazioni già svolte in grado di appello.
Con un quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art.606 c.p.p., lett. a), b), c), e), in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e art. 74, comma 6. Deduce che la Corte di
Appello, dopo aver riconosciuto all'imputato l'ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 in relazione ai reati di cui ai capi A), C), D) e l'attenuante di cui all'art. 74, comma 6 in ordine al reato sub P), ha rideterminato la pena partendo dalla pena base di anni nove di reclusione ed Euro 50.000,00 per il reato di cui al capo F), ritenuto più grave. Tale pena base risulta superiore al massimo edittale previsto per l'ipotesi attenuata di cui al citato art. 73, comma 5, perfettamente compatibile anche con l'imputazione sub F), avente ad oggetto la cessione di gr. 16 di cocaina. Inoltre, per il reato associativo, dovevano essere escluse le aggravanti del numero delle persone, che non risulta superiore a dieci, e della disponibilità di armi.
Con l'ultimo motivo, infine, viene denunciata la violazione di legge e il vizio di motivazione sia in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, sia in ordine alla mancata configurazione, in relazione alla condotta del BO, del reato di favoreggiamento reale e di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., espressamente richiesta dalla difesa con l'ultimo motivo di appello.
CO EA, a mezzo del suo difensore, con un primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c), d) ed e), denuncia la violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 2, in relazione all'art. 73, D.P.R.. Deduce che la Corte di Appello ha affermato la sua responsabilità in ordine all'acquisto di 100 gr. di cocaina da BO CE, al quale la stessa sarebbe stata fornita da La AM VA con l'ausilio di TE UN, in base a una fuorviante e illogica valutazione delle conversazioni intercettate, intercorrenti tra BO e CO da una parte e BO e La AM-TE L'altra. In atti, al contrario, non vi è alcuna prova che il ricorrente abbia ricevuto la sostanza stupefacente in questione;
e infatti il giudice del gravame, nel ritenere che la cessione tra il La AM e il BO era andata a buon fine, non ha spiegato quando sarebbe avvenuta l'ulteriore cessione dal BO al CO, il quale non è stato nemmeno controllato nel periodo immediatamente successivo all'incontro tra i due coimputati. Lamenta che la Corte di Appello non ha speso una parola sulle omissioni e sui vuoti logici rilevati nell'atto di gravame.
Col secondo motivo il ricorrente si duole dell'omessa motivazione in ordine alla possibile destinazione della sostanza stupefacente ad uso personale o di gruppo.
Il difensore del NA, con un primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c), d) ed e), lamenta la violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 2, in relazione all'art. 73, D.P.R.. Sostiene che la Corte di Appello ha ritenuto l'imputato responsabile della illecita detenzione di gr. 23 di cocaina (di cui al capo L) sulla base di una fuorviante e illogica interpretazione delle conversazioni intercettate, delle quali ha riportato acriticamente il contenuto. Il giudice del gravame, inoltre, si è limitato a soffermarsi sull'effettivo possesso della sostanza da parte dell'imputato, senza spendere alcuna parola circa la prova della destinazione della sostanza allo spaccio.
Con un secondo motivo il ricorrente si duole dell'erronea determinazione della pena, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di omessa motivazione. Rileva che la Corte di Appello, dopo aver affermato, a pag. 141, che gli elementi addotti L'appellante potevano essere adeguatamente valutati in sede di determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, a pag. 143 ha determinato la pena in ordine al reato di cui ai capo L) in anni quattro di reclusione ed Euro 40.000,00 di multa, partendo dalla pena base (poi ridotta per il rito) di anni sei di reclusione ed Euro 60.000,00 di multa. La pena base detentiva considerata, peraltro, corrisponde al massimo edittale previsto per la ritenuta ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5; sicché la determinazione della pena, oltre ad essere illogica e contraddittoria rispetto alla premessa da cui era partito il giudice di appello, avrebbe richiesto, alla luce dei principi enunciati in materia dalla giurisprudenza, una dettagliata specificazione delle ragioni che hanno indotto il giudice a discostarsi dal minimo edittale. La Corte di Appello, inoltre, è incorsa in un grossolano errore, nell'infliggere la pena pecuniaria di Euro 40.000,00 di multa, già ridotta per il rito, laddove l'art. 73, comma 5 prevede una pena pecuniaria massima di Euro 25.822,84.
Il VÒ, a mezzo del suo difensore, con un unico motivo lamenta la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e art. 405 c.p.p., comma 1 bis, in relazione alla ritenuta partecipazione del prevenuto all'associazione criminosa di cui al capo P). Sostiene che nella specie mancano gli elementi strutturali del reato associativo, avendo il prevenuto partecipato ad un unico episodio di detenzione, cristallizzatosi col sequestro di gr. 107 di cocaina. Le stesse intercettazioni telefoniche sono inidonee a fondare un giudizio di responsabilità penale del VÒ, non emergendo da esse l'utilizzo di un linguaggio criptico che possa essere ritenuto sintomatico di una partecipazione stabile e continuativa del prevenuto alla societas sceleris. È significativo, d'altro canto, il fatto che il GIP abbia rigettato la richiesta di applicazione della misura custodiale nei confronti dell'imputato, per carenza di gravi indizi di colpevolezza circa la partecipazione del medesimo all'organizzazione criminale. Non si vede, pertanto, come lo stesso materiale probatorio ritenuto inidoneo, sul piano indiziario, a giustificare l'applicazione della misura cautelare, possa essere stato considerato di valenza probatoria tale da giustificare una sentenza di condanna. In prossimità dell'udienza odierna i difensori dell'LI e del BO hanno depositato memorie contenenti motivi aggiunti, ad integrazione delle censure mosse con i rispettivi ricorsi. DIRITTO
1) Le censure di omessa motivazione mosse nei confronti dell'impugnata sentenza L'LI (in relazione ai capi P e I), dal GI (in relazione al capo P), dal La AM (in relazione al capo P), dal CO (in relazione al capo E), dal ZZ (in relazione ai capi P, H e O) e dal BO (in relazione ai capi A, C, D, E, F, P) sono fondate.
Questa Corte, nel precisare i limiti di legittimità della motivazione per relationem della sentenza di appello, ha avuto modo di precisare che l'integrazione della motivazione tra le conformi sentenze di primo e secondo grado è possibile soltanto se nella sentenza d'appello sia riscontrabile un nucleo essenziale di argomentazione, da cui possa desumersi che il giudice del secondo grado, dopo avere proceduto all'esame delle censure dell'appellante, ha fatto proprie le considerazioni svolte dal primo giudice. Più specificamente, l'ambito della necessaria autonoma motivazione del giudice d'appello risulta correlato alla qualità e alla consistenza delle censure rivolte L'appellante. Se questi si limita alla mera riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure di questioni generiche, superflue o palesemente inconsistenti, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relazione e trascurare di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati. Quando, invece, le soluzioni adottate dal Giudice di primo grado siano state specificamente censurate L'appellante, sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, se il giudice del gravame si limita a respingere tali censure e a richiamare la contestata motivazione in termini apodittici o meramente ripetitivi, senza farsi carico di argomentare sulla fallacia o inadeguatezza o non consistenza dei motivi di impugnazione. (Cass. Sez. 6, 20-4-2005 n. 4221). Nel caso in esame, la decisione impugnata risulta affetta dal denunciato vizio di motivazione, essendosi la Corte di Appello limitata a ricopiare integralmente - salvo qualche minima interpolazione -, nelle parti concernenti l'affermazione di responsabilità dei ricorrenti, la motivazione della sentenza di primo grado, senza sottoporla ad alcun vaglio critico e senza esaminare e valutare, sia pure per ritenerli inconferenti o infondati, gli specifici motivi di impugnazione proposti dai singoli appellanti.
2) In particolare, per quanto riguarda il reato associativo di cui al capo P, ascritto agli imputati La AM, LI, GI, ZZ, BO e VÒ, la motivazione della sentenza di appello (pagg. 86-97) in punto responsabilità riproduce alla lettera quella della decisione del Tribunale (pagg. 57-68), dalla quale il giudice del gravame si è discostato solo nell'escludere la circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4 e nel riconoscere l'attenuante di cui all'art. 74, comma 6
della stessa legge. Sono state del tutto ignorate, pertanto, le specifiche deduzioni svolte, con diverse articolazioni, dagli appellanti La AM, LI, GI, ZZ e BO in ordine alla inidoneità del materiale probatorio a dimostrare la sussistenza degli elementi integrativi della fattispecie associativa contestata e l'appartenenza dei singoli prevenuti al sodalizio criminoso.
Sempre con riguardo all'affermazione di responsabilità, con riferimento al reato sub E), la motivazione della sentenza di appello (pagg. 44-55) è una copia di quella della sentenza di primo grado (pagg. 18-28), rispetto alla quale viene omessa solo l'integrale riproduzione del contenuto delle intercettazioni. Non un'autonoma parola viene spesa per contrastare le argomentazioni difensive svolte con i motivi di appello dal BO e dal CO. Analogamente, per quanto riguarda il capo I), la parte motiva della sentenza di appello (pagg. 67-79) si sovrappone perfettamente a quella di primo grado (pagg. 40-48), senza procedere ad alcun esame critico delle censure mosse L'appellante LI. L'impugnata sentenza risulta del tutto carente di autonoma motivazione anche in relazione ai reati sub H) ed O), per i quali si limita a trascrivere integralmente (rispettivamente a pagg. 62-67 e 82-86) le argomentazioni svolte dal GUP (rispettivamente a pagg. 34- 38 e 54-57), omettendo ogni valutazione delle deduzioni difensive svolte L'appellante ZZ.
Del tutto ignorati, infine, per quanto attiene alla posizione del BO, risultano altresì gli articolati motivi di appello svolti in relazione alle imputazioni di cui ai capi A), C), D, F), per le quali la motivazione resa dalla Corte distrettuale (rispettivamente a pagg. 29-36, 37-40, 40-44, 44-55) combacia perfettamente con quella della decisione di primo grado (pagg. 6-11, 13-15, 15-18, 18-28).
3) In relazione alle imputazioni suindicate, pertanto, la motivazione della sentenza di appello risulta una mera riproduzione letterale di quella di primo grado. Il giudice del gravame, anzi, non si è nemmeno preoccupato di specificare di ritenere condivisibili le argomentazioni svolte dal GUP e di riportarle nella sua decisione in quanto coincidenti con le sue valutazioni. Apparentemente, infatti, la motivazione della sentenza impugnata, in realtà frutto di una mera operazione di ricopiatura materiale di quella di primo grado, si pone come espressione di un'autonoma valutazione del giudice di appello, che segue all'esposizione dei motivi d'impugnazione. Ciò posto, si osserva che nelle parti segnalate si è in presenza di una motivazione meramente apparente, resa in violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3 (oltre che dell'art. 111 Cost., comma 6), in quanto il giudice di appello, limitandosi a ricopiare la sentenza di primo grado, senza apportare alcun autonomo contributo critico, ha mostrato di non avere affatto esaminato e valutato gli specifici motivi di doglianza proposti dagli appellanti. È evidente, infatti, che la mera ritrascrizione della precedente motivazione non adempie l'obbligo di motivazione e fa venir meno lo stesso oggetto del giudizio di appello, costituito dalla revisione critica della precedente pronuncia alla stregua degli argomenti svolti L'appellante, e quindi la garanzia del doppio grado di giurisdizione (Cass. Sez. 4, 25-2-1999 n. 4557; Cass. Sez. 3, 14-2- 1994 n. 4704). Di conseguenza, s'impone l'annullamento della sentenza impugnata, in relazione ai capi e ai punti suindicati, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Reggio Calabria, che dovrà motivare in modo congruo ed esauriente in ordine alle imputazioni considerate.
La pronuncia di annullamento, con riguardo al reato associativo di cui al capo P), opera, nonostante la mancanza di uno specifico motivo di impugnazione in ordine al vizio di omessa motivazione, anche nei confronti del VÒ, in virtù dell'effetto estensivo dell'accoglimento dei motivi di ricorso proposti in relazione al predetto reato dai coimputati BO, La AM, LI, GI e ZZ, non aventi carattere esclusivamente personale.
Gli altri motivi di ricorso proposti dal CO, dal GI, dal VÒ, L'LI, dal BO, dal ZZ e dal La AM (nell'atto d'impugnazione proposto L'avv. Scarfò) devono ritenersi assorbiti.
4) Il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse del La AM L'avv. Marchese è inammissibile, in quanto, nel sostenere che la sostanza stupefacente descritta al capo L) della rubrica costituiva un residuo di quella di cui l'imputato, secondo l'accusa, si era approvvigionato il 5-11-1999 (capo H) o il 30-11-1999 (capo I), e nel prospettare l'assorbimento dell'imputazione sub L) in quella sub I), propone una questione non dedotta in appello e sulla quale, pertanto, il giudice del gravame non era tenuto a motivare. Analoghe considerazioni valgono riguardo al terzo motivo dello stesso ricorso, non potendo l'imputato dolersi della mancata pronuncia, da parte della Corte distrettuale, in ordine a una questione (illegittimità della disposta confisca dell'auto di proprietà del padre del ricorrente) non devoluta alla sua cognizione con l'atto di appello.
5) Il primo motivo di ricorso proposto dal NA è
inammissibile, in quanto, attraverso l'apparente denuncia di violazione di legge e di vizi di motivazione, si risolve in sostanziali censure in fatto in ordine alla ritenuta finalità di spaccio della cocaina di cui al capo L), che i giudici di merito, con argomentazioni corrette sul piano logico e giuridico, hanno desunto dal dato ponderale della sostanza detenuta L'imputato, dal rinvenimento di un bilancino di precisione e dal contenuto della conversazione intercettata in data 26-1-2000 nell'auto di La AM VA, nel corso della quale l'odierno ricorrente si lamentava di non aver potuto ancora smerciare la sostanza a causa dei pressanti controlli delle forze dell'ordine.
Come è noto, peraltro, l'indagine sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30-4- 1997 n. 6402). 6) Risulta invece meritevole di accoglimento il secondo motivo di ricorso proposto dallo stesso NA.
La Corte di Appello, dopo aver riconosciuto, in relazione al reato sub L) ascritto all'imputato, l'ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, comma 5, e dopo avere affermato, a pag. 141
dell'impugnata sentenza, nel respingere la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, che gli elementi addotti dalla difesa dell'imputato potevano "essere adeguatamente valutati in sede di determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale", a pag. 143 ha determinato la pena in anni quattro di reclusione ed Euro 40.000,00 di multa, partendo dalla pena base (ridotta come sopra per il rito) di anni sei di reclusione ed Euro 60.000,00 di multa. Orbene, la pena base detentiva fissata dal giudice del gravame corrisponde al massimo edittale previsto per la ritenuta ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5; il che si pone in palese contraddizione con la premessa dalla quale era partita la Corte territoriale, secondo cui la pena andava determinata "tra il minimo e il massimo edittale". La fissazione della pena detentiva nel massimo edittale, inoltre, avrebbe imposto un rigoroso onere di motivazione in ordine alle ragioni di tale scelta, alla luce del principio enunciato dalla giurisprudenza, secondo cui, in tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente quali tra i criteri, oggettivi o soggettivi, enunciati L'art. 133 c.p. siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio, dovendosi perciò escludere che sia sufficiente il ricorso a mere clausole di stile, quali il generico richiamo alla "entità del fatto" e alla "personalità dell'imputato" (Cass. Sez. 6, 9-3- 2000 n. 2935). Nel caso di specie, a Corte di Appello è venuta meno a tale obbligo motivazionale, essendosi limitata alla mera indicazione della pena inflitta e alla generica precisazione che la stessa è stata fissata "tenendo presenti i criteri di cui all'art.133 c.p.". La pena pecuniaria inflitta, inoltre, risulta addirittura illegale, in quanto superiore, anche a seguito della riduzione apportata per il rito, rispetto al massimo edittale previsto, all'epoca dei fatti, per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, ammontante a L. 50.000.000 e, quindi, ad Euro 25.822,84. Anche sul punto, pertanto, s'impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria per la nuova determinazione della pena.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo P, nonché nei confronti di LI AN in ordine al reato di cui al capo I, di ZZ PE in ordine ai reati di cui ai capi H ed O, di BO CE in ordine ai reati di cui ai capi A, C, D, E, F, di CO EA in ordine al reato di cui al capo E e di NA RO relativamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio su tali capi e punti alla Corte d'Appello di Reggio Calabria. Rigetta nel resto i ricorsi di La AM VA e NA RO.
Dispone trasmettersi gli atti al Procuratore Generale per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2008