Sentenza 8 marzo 2016
Massime • 1
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi di ricorso con i quali era stato denunciato il vizio di violazione di legge dell'ordinanza del tribunale del riesame in ordine all'affermata attendibilità soggettiva dei dichiaranti ed all'autonomia genetica delle dichiarazioni accusatorie poste a fondamento delle misura cautelare).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/03/2016, n. 13442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13442 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2016 |
Testo completo
1 3 4 4 2/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE : Composta da Sent. Sez. 341 Carlo Citterio -Presidente- C.C. 8/3/2016 Emilia Anna Giordano - Relatore- R.G.N. 5771/2016 Calvanese Ersilia De Amicis Gaetano Bassi Alessandra ha pronunciato la seguente : SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) De GE Stefano, n. a Roma il 15/1/1955 2) CA Doriano, n. a Roma il 15/5/1958 avverso l'ordinanza emessa il 29/12/2015 dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi udito per il ricorrente CA Doriano, il difensore, avv. Alfonso Di Benedetto che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma, sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, ha confermato l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere a carico, tra gli altri, del De GE e CA per il reato di corruzione (art. 319 cod. pen.). Ai ricorrenti è contestato che, in qualità di pubblici funzionari preposti al settore manutenzione strade del Comune di Roma, incaricati della direzione lavori o quali responsabili del procedimento, consentivano, dietro pagamento di somme di denaro da parte degli imprenditori LL LU e FE LE, alle ditte incaricate di svolgere lavori di manutenzione risparmiando sui costi, attraverso l'omessa esecuzione delle opere appaltate ovvero l'esecuzione in modi diversi da quelli previsti nel capitolato.
2. Nell'ordinanza impugnata si dà atto che nell'ambito del medesimo procedimento venivano raggiunti da ordinanza cautelare il LL - dominus di un gruppo di società che opera nel settore dell'edilizia e della manutenzione delle strade e il suo collaboratore, FE LE e che, a seguito delle disposte - intercettazioni, si perveniva alla scoperta di documentazione attestante il pagamento di tangenti in favore dei direttori dei lavori. In particolare, nei fogli excel della contabilità dei lavori contenuta su una pen drive poi sequestrata, era riportata la contabilità "occulta" dei singoli appalti e, sotto la voce "lavori extra non quantificabili dalla d.l.", che una dipendente aggiornava su indicazione di LE FE ovvero di di LU LL, in corrispondenza delle annotazioni la concernenti gli stati di avanzamento dei singoli lavori, risultava annotata somma e la data corrispondenti al pagamento eseguito o promesso a titolo di tangente. In sede di contestazione di tali risultanze al LL ed al FE i due, già tratti in arresto a partire dal mese di ottobre 2015 per altri episodi corruttivi, confermavano che si trattava di tangenti corrisposte ovvero pattuite con i funzionari preposti ai singoli appalti per ottenere il cosiddetto stato di avanzamento lavori e la relativa liquidazione. Precisavano che i funzionari coinvolti erano o direttori dei lavori ovvero responsabili del procedimento e, in ogni caso, competenti al rilascio dell'attestazione di conformità dei lavori eseguiti al capitolato di appalto ed alla corretta esecuzione degli stessi, sicché la documentazione da essi redatta era indispensabile per la percezione dei compensi in relazione ai singoli stati di avanzamento. I dichiaranti, il FE con maggiore precisione, riferivano che gli accordi con i funzionari venivano presi immediatamente dopo l'aggiudicazione dell'appalto e che erano ben cristallizzati sulla scorta di una prassi ripetuta nel tempo che prevedeva la erogazione in favore dei funzionari di un importo che oscillava tra il 3% e il 4% dell'importo lordo dell'appalto; che il pagamento era finalizzato, per l'impresa, a "risparmiare" sul capitolato di appalto attraverso l'esclusione di alcuni lavori oppure mediante lo svolgimento di lavori in modo non adeguato e non conformi al capitolato. I 2 due dichiaranti, con riferimento alle somme erogate ovvero solo convenute con i funzionari, indicavano di avere corrisposto tangenti, entrambi, al De GE e il LL anche al CA.
3. Il Tribunale, dato atto della complessiva ricostruzione dell'esito delle indagini, ha evidenziato l'attendibilità soggettiva dei dichiaranti;
la convergenza del loro racconto, sul piano della ricostruzione del sistema seguito che aveva trovato conferma nelle ammissioni di alcuni funzionari con riguardo alle corruzioni intervenute nella fase di aggiudicazione degli appalti. Con riguardo agli odierni ricorrenti, evidenziava che entrambi riferivano di avere corrisposto tangenti al De GE e la natura documentale dei riscontri acquisiti, avallati dalle dichiarazioni rese dalla dipendente incaricata della tenuta della documentazione parallela.
4. Con riferimento alle esigenze cautelari il Tribunale, onde confermare l'adeguatezza della disposta misura, ha evidenziato il pericolo di inquinamento probatorio e quello di reiterazione di condotte illecite, connessi alla gravità e reiterazione nel tempo delle condotte illecite;
la inefficacia della disposta sospensione cautelare dei funzionari, in quanto dipendente alla loro custodia cautelare;
la capillarità e intensità delle relazioni intessute dai pubblici ufficiali nelle strutture di appartenenza, dati, questi, che ne denotano, ad onta del loro stato di incensuratezza, il giudizio di pericolosità degli indagati, connesso alla recidiva.
5. Con i motivi di ricorso, qui sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione, i ricorrenti deducono:
5.1 il De GE: vizio di violazione di legge per inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata con riferimento alla ritenuta attendibilità soggettiva dei dichiaranti non essendo state valutate, se non in modo apparente e con argomentazioni illogiche, la coincidenza degli interessi dei dichiaranti e la mancanza di autonomia genetica delle dichiarazioni accusatorie, avuto riguardo al rapporto di subordinazione del FE al LL.
5.2 Il CA:
5.2.1 vizio di violazione di legge in rel. agli artt. 273, 192, comma 3, 292, comma 2, lett. c) bis e 309 comma 9, cod. proc. pen., e vizi di motivazione per avere il Tribunale ritenuto acquisito un grave quadro indiziario in mancanza di riscontri individualizzanti rispetto alla chiamata in correità del LL non potendo fungere da riscontro né le dichiarazioni rese dalla dipendente incaricata della tenuta della contabilità, in quanto frutto di mera supposizione della stessa, né quelle del FE, che non costituiscono autonoma fonte dichiarativa in quanto questi era dipendente del LL. Tenuto conto che 3 il CA, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, ha riferito di avere incontrato due volte solo il LL non si comprende come autore della consegna della tangente possa essere stato il LL e non il FE che nulla ha riferito sul punto. Il Tribunale del riesame, inoltre, non ha compiuto alcuna valutazione critica delle deduzioni difensive, incorrendo, così, nel denunciato vizio di violazione di legge di cui agli artt. 292 e 309 cod. proc. pen.. 5.2.2 Analoghi vizi inficiano la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari poiché il Tribunale ha proceduto ad una valutazione unitaria delle posizioni dei ricorrenti;
non ha adeguatamente valutato la condizione di incensuratezza del CA, e, del tutto illogicamente, ha ritenuto sussistente il pericolo di inquinamento probatorio trascurando che gli elementi indiziari a carico del ricorrente, costituiti dalle dichiarazioni rese dal LL e dal contenuto dei figli excel, sono già acquisiti in atti. Astratto è il giudizio formulato dal Tribunale sulla inadeguatezza a realizzare le finalità di prevenzione della misura degli arresti domiciliari che può accompagnarsi a prescrizioni funzionali a impedire i paventati contatti con altri soggetti, anche mediante controlli a distanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili.
2. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici tassativamente indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., riguardanti la motivazione del giudice di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Sez. 6, Sentenza n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153): ne discende la manifesta infondatezza dei motivi con i quali i ricorrenti hanno denunciato il vizio di violazione di legge in relazione alla valutazione delle dichiarazioni di accusa poste a fondamento della misura.
3. Non meno infondati sono, altresì, i denunciati vizi di motivazione, prospettati sotto il profilo alternativo della mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, vizi che il Collegio può esaminare allorquando, nell'ambito dei poteri riconosciuti al sindacato di legittimità, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel momento del controllo della motivazione, inoltre, non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né che debba condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione.
4. Alla luce di tali parametri risulta evidente che con i motivi di ricorso innanzi sintetizzati sono state sollevate questioni relative alla valutazione della gravità indiziaria degli elementi raccolti e alla ricostruzione in fatto, già esaminate dal Tribunale che ha analizzato anche le deduzioni difensive sviluppate dal CA nell'interrogatorio di garanzia e nei motivi del ricorso dinanzi al Tribunale del Riesame (sinteticamente richiamati alla pag. 2 dell'ordinanza impugnata), pervenendo alla conferma dell'ordinanza genetica attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
5. In particolare nell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha ricostruito il percorso che ha condotto all'acquisizione delle dichiarazioni accusatorie rese dal LL e dal FE che si trovavano sottoposti agli arresti domiciliari per altri titoli di reato e decisisi a disvelare i fatti posti a base dell'odierna misura solo a seguito della scoperta della documentazione "occulta" relativa alla gestione dei cantieri, documentazione nella quale secondo la ricostruzione compiuta - nell'ordinanza gli inquirenti si erano imbattuti intercettando i dipendenti del - LL, durante la detenzione di questi. Non è, dunque, illogico il giudizio di attendibilità dei dichiaranti al quale è pervenuto il Tribunale del riesame avendo ragionevolmente escluso che la convergenza della ricostruzione del LL e del FE sia frutto di una concertazione fra i due. Si rivelano, inoltre, infondati i rilievi delle difese laddove vengono richiamati, ai fini del giudizio di attendibilità, i principi che attengono alla valutazione della chiamata cd. de relato poichè, invece, secondo la ricostruzione compiuta nel provvedimento impugnato, i dichiaranti non rivelano notizie apprese l'uno dall'altro ma ricostruiscono 5 s modalità operative dell'impresa (si vedano sul punto le esemplificazioni che il FE ha illustrato agli inquirenti riportate a pag. 3 dell'ordinanza impugnata con riferimento alle agevolazioni concordate con tecnici), riferendo fatti a loro diretta (e reciproca) conoscenza poichè il FE, che pure aveva un ruolo subalterno al LL nelle imprese di questi, riferisce parimenti fatti di sua conoscenza diretta, anche con riguardo ai rapporti intrattenuti con i due funzionari odierni ricorrenti nel momento genetico dell'abboccamento corruttivo ovvero nella fase di esecuzione del rapporto che ne era derivato. Si rivelano, dunque, manifestante infondate le censure sviluppate dal ricorso del De GE e dal CA nella parte in cui attaccano la riscontrata convergenza delle dichiarazioni di accusa che li riguardano.
6. Né risultano irragionevoli o incongruenti le conclusioni alle quali il Tribunale è pervenuto con riguardo alla posizione del CA ritenendo riscontrate le dichiarazioni rese dal LL alla stregua del contenuto della documentazione in sequestro. Le dichiarazioni rese dalla dipendente escussa, secondo le logiche osservazioni sviluppate in tema dal Tribunale, non assumono certo rilievo quale riscontro alla consegna delle tangenti, sebbene con riguardo alle modalità di formazione della documentazione escludendone l'artificiosa o posticcia creazione a fini processuali e asseverandone, piuttosto, la contestualità e la corrispondenza ai versamenti che il LL (e il FE) effettuavano nel momento in cui, ottenuto il pagamento degli stati di avanzamento, annotavano a futura memoria, le spese, non documentabili, sostenute. Si rivelano, infine, mere deduzioni di merito le ulteriori osservazioni della difesa del CA che propongono una rilettura del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità, con riguardo alle supposte modalità di consegna delle tangenti.
7. Anche la motivazione in punto di sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza della misura disposta l'ordinanza impugnata si sottrae alle censure difensive sviluppate nel ricorso del CA. Si è affermato, con principio condiviso dal Collegio, che in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma sta invece ad indicare la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare ( Sez. 6, n. 3043 del 27/11/2015, Esposito, Rv. 265618). Nella scelta delle misure cautelari personali, le previsioni di cui all'art. 275 cod. proc. pen., impongono al 6 giudice di valutare se la misura in concreto da adottare sia idonea a soddisfare le specifiche esigenze di cautela relativamente alla posizione del singolo indagato con un giudizio di adeguatezza e proporzionalità che è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione e immune da vizi logici e giuridici. Nel caso in esame il giudice del merito, ha apprezzato, quali indici sintomatici del pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione di condotte illecite dello stesso genere di quelle per le quali si procede, la protrazione e reiterazione nel tempo, anche in epoca prossima, delle condotte illecite ascritte al CA e, conseguentemente, ha ritenuto la custodia cautelare in carcere quale unica misura adeguata a realizzare le finalità cautelari evidenziando altresì la estrema diffusività delle relazioni intrattenute e dei contatti dell'indagato e che possono essere mantenuti anche in regime di arresti domiciliari. Trattasi di conclusioni che, per precisione, coerenza logica e conformità a diritto si sottraggono a censure nella sede di legittimità anche sul punto della ritenuta inidoneità di altre misure meno afflittive, nella specie gli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico, a realizzare le finalità di cautela, come ritenute.
8. Consegue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e processuali e, a norma dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quella della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94- 1/ter disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso il g. 8 marzo 2016 Il Consigliere relatore Il Presidente Carlo Citterio Emilia Anna Giordano Cartciltuir DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 4 APR 2016 A DCAS M E R IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito A T O N 7