Sentenza 14 settembre 2017
Massime • 5
In tema di intercettazioni di conversazioni telefoniche o ambientali, sono legittime le trascrizioni effettuate dal perito incaricato dal giudice per le indagini preliminari e depositate successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio in quanto la competenza del giudice per le indagini preliminari e anche successivamente al passaggio del procedimento alla fase successiva e fino all'esaurimento delle relative operazioni. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di ricorso relativo alla nullità assoluta delle intercettazioni telefoniche e ambientali, basata sul mancato completamento dell'incombente al momento dell'emissione del decreto dispositivo del giudizio).
In materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, l'eventuale difetto di motivazione del decreto emesso in via d'urgenza dal pubblico ministero è sanato con l'emissione del decreto di convalida da parte del giudice per le indagini peliminari, che assorbe integralmente il provvedimento originario e rende utilizzabili i risultati delle operazioni di intercettazione, precludendo ogni discussione sulla sussistenza del requisito dell'urgenza.
In tema di associazione di stampo mafioso, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della disponibilità delle armi non è richiesta l'esatta individuazione delle armi stesse, ma è sufficiente l'accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, desumibile, ad esempio, dai fatti di sangue commessi dal gruppo criminale o dal contenuto delle intercettazioni.
Non sussiste contrasto tra l'art. 416-bis cod. pen. e le prescrizioni contenute nella decisione quadro 2008/841/GAI atteso che la norma penale definisce la fattispecie dell'associazione di stampo mafioso in conformità con la fonte normativa dell'Unione Europea sia con riferimento alla descrizione delle condotte punibili che al trattamento sanzionatorio.
È illegittima la contestazione della recidiva ove effettuata in presenza di presupposti per l'immediata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la contestazione della recidiva, con il conseguente prolungamento dei termini prescrizionali, non può determinare la reviviscenza di un reato ormai estinto, trattandosi di una contestazione di natura costitutiva).
Commentari • 10
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/09/2017, n. 55748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 55748 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2017 |
Testo completo
IN CALCE M ANNOTAZIONE 55748-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 14/09/2017 - Presidente - Sent. n. sez.1143 NC IPPOLITO STEFANO MOGINI Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE MASSIMO RICCIARELLI N.3385/2017 PIETRO SILVESTRI FABRIZIO D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI GENOVA dalla parte civile COMUNE DI BORDIGHERA nel procedimento a carico di: AL OM nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] 1977) nato il [...] a [...] 1948) nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nel procedimento a carico di questi ultimi AM IO nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] inoltre: REGIONE LIGURIA COMUNE DI VENTIMIGLIA avverso la sentenza del 10/12/2015 della CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI che ha concluso per:declaratoria di inammissibilità del ricorso del P.G. nei confronti di RA TO per assoluzione da capo A) per morte del reo;
in accoglimento del ricorso del P.G. e della P.C. Comune di Bordighera: - annullamento con rinvio con riferimento alla intervenuta assoluzione per il capo A bis) nei confronti di IL NT, NO MA, NO OV, NO BE;
- annullamento con rinvio su esclusione aggravante ex art. 7 L. 203/91 per capi P), Q),R), R bis), S), T),U) V); - annullamento della disposta revoca delle statuizioni civili in favore del Comune di Bordighera;
- con seguente annullamento della disposta revoca delle misure di sicurezza ex art. 416 bis co. 7 e 12 sexies L. 396/92: - in accoglimento ricorso P.G. annullamento con rinvio nei confronti di SE per capo A); - annullamento con rinvio con riferimento alla assoluzione di SC e IL dalle imputazioni sub C), O), N) perché il fatto non costituisce reato;
-inammissibilità ricorso del P.G. nei confronti di ES SA per usura ed estorsione sub I) ed S); - annullamento con rinvio per assoluzione di AN VI e AV MA 2 da millantato credito sub L), inammissibilità del ricorso del P.M. sul punto nei confronti di AN SE per morte del reo;
- annullamento con rinvio relativamente ad assoluzione di NO BE da concorso in cessione eroina a PA NO sub Q); - rigetto con riferimento alla declaratoria di prescrizione emessa nei confronti di NA per il reato sub U); con riferimento ai ricorsi degli imputati: - annullamento senza rinvio per AR SE per morte del reo;
- annullamento senza rinvio per AN SE per essere i reati per cui ha riportato condanna estinti per morte del reo;
- annullamento con rinvio nei confronti di AS con riferimento al capo A); - annullamento senza rinvio per AM NZ per favoreggiamento sub Y) perché il fatto non sussiste;
-inammissibilità dei ricorsi di: AV MA, LA TT e D'GO ND;
rigetto dei ricorsi dei restanti imputati-ricorrenti. uditi i difensori: L'avvocato MORINI SILVIA del foro di GENOVA in difesa delle parti civili COMUNE DI BORDIGHERA e COMUNE DI BORICHERA, che ha depositato conclusioni e note spese. L'avvocato BOERI IO del foro di SANREMO in difesa della parte civile REGIONE LIGURIA, ha depositato conclusioni e nota spese. L'avvocato RICCO OV del foro di GENOVA in difesa di PA ER e IN RC dopo discussione insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. L'avvocato GAITO ALFREDO del foro di ROMA in difesa di PA ER, dopo discussione nel riportarsi ai motivi di ricorso si associa alle richieste del P.G. L'avvocato D'ASCOLA VINCZO NICO del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di NO VINCZO (CLASSE 1977), dopo discussione ha concluso per il rigetto del ricorso del P.G., accoglimento dei motivi di ricorso per AN VI. L'avvocato MAGER SA del foro di IMPERIA in difesa di NO VINCZO (CLASSE 1948), dopo discussione nel riportarsi ai motivi di ricorso ha concluso per il rigetto del ricorso del P.G. L'avvocato VENTIMIGLIA MARIO del foro di IMPERIA in difesa di AL OM e LL RE, dopo discussione nel riportarsi ai motivi di ricorso ha concluso per l'accoglimento. L'avvocato BONANNI OL del foro di GENOVA in difesa di LL IU, EN IU e FO TO, dopo discussione ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del P.G. L'avvocato VIGNA RENATO IO del foro di PALMI in difesa di LL 3 IU, dopo discussione nel riportarsi ai motivi ha concluso per l'annullamento delle misure di sicurezza. L'avvocato MORONI SA del foro di IMPERIA in difesa di LL NO e IL AR, dopo discussione ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. L'avvocato SPIGARELLI VALERIO del foro di ROMA in difesa di LL NO e IL AR, dopo discussione nell'insistere nell'accoglimento dei motivi di ricorso chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del P.G. L'avvocato PALTRINIERI DAVIDE del foro di GENOVA in difesa di SS EF, dopo discussione ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. L'avvocato COSTANTINI SIMONA del foro di IMPERIA in difesa di MI ZO, dopo discussione nel riportarsi ai motivi di ricorso si associa alle richieste del PG.. Per il ricorrente D'GO DO, si riporta ai motivi di ricorso. L'avvocato FOGLIANO UGO del foro di IMPERIA in difesa di CA IU, dopo discussione ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. L'avvocato BOSIO AR del foro di SANREMO in difesa di NO IU, NO VINCZO (CLASSE 1977), ER OR, AR IU, RI OL, EL NG, I' PP, IL ON, NO OV, NO IO, NO OB, DE MA OR e IN RC, dopo discussione nel riportarsi ai motivi dei ricorsi ha concluso per il loro accoglimento;
per il ricorso del P.G. dichiararsi l'inammissibilità o in sub ordine il rigetto. 4 RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova, IA SE, AN VI classe 1977, AN VI classe 1948, EL LA, CR OL, De MA SA, OT UN, NO MA, TT SE, AM NZ, MA LE, AS FE, RO NN, AR SE, RA SA, LÌ IP, AV MA, LA TT, AL SE, RO NA, AS EF, D'GO ND, nonché la parte civile Comune di Bordighera ricorrono, ciascuno sui capi e punti di seguito specificamente descritti, avverso la sentenza della Corte di appello di Genova indicata in epigrafe.
2. Il processo ha ad oggetto l'ipotizzata esistenza nell'estremo Ponente ligure di due gruppi associativi riconducibili alla 'ndrangheta calabrese ed in origine unificati: quello di cui al capo a), radicato nella zona di IA e facente capo a AN SE e RA TO, e quello di cui al capo a) bis, operativo nella zona di Bordighera nel quale sono inseriti i fratelli OV, MA e BE NO e IL NT (oltre a IL CE, IL UN, TA LE e EP BE, non imputati nel presente processo). L'accusa si riferisce altresì a numerosi reati, posti in essere talvolta in attuazione del programma criminoso dei rispettivi sodalizi, e nel loro interesse (capi e), f), g), h), i), j), l), k), w), x) per il gruppo di IA e capi p), q), r), r)bis, s), t), u), v), y) per il gruppo di Bordighera). Per alcuni di tali reati è stata contestata l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91. 3. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova ha proposto ricorso avverso i capi della sentenza impugnata di seguito partitamente indicati.
3.1. Il ricorso del p.m. affronta in primo luogo alcuni aspetti giuridici di carattere generale che a parere dell'Ufficio ricorrente costituiscono violazione di legge e di principi giurisprudenziali consolidati.
3.1.1. Con riferimento all'assoluzione per non aver commesso il fatto di RA TO e SE SE dal reato associativo di cui al capo a), dell'assoluzione per insussistenza del fatto di NO OV, NO MA, NO BE e IL NT dal reato loro ascritto al capo a)bis, e all'assoluzione per insussistenza del fatto di IA SE, AN VI 48 e AV MA dal resto di millantato credito loro ascritto al capo I), il PG deduce violazione dell'obbligo di "motivazione rafforzata" che la giurisprudenza di legittimità impone in caso di sovvertimento in appello, come nel caso di specie, di decisioni di condanna pronunciate all'esito del giudizio di primo grado. La sentenza impugnata non avrebbe dimostrato l'incompletezza e l'incoerenza delle argomentazioni del primo giudice con rigorosa e SH penetrante analisi critica e non avrebbe fornito un'autonoma e completa motivazione che si 1 sovrapponga a quella del giudice di primo grado dando atto delle scelte operate e della diversa valutazione degli elementi probatori. Il citato obbligo di motivazione rafforzata non si riferisce invero esclusivamente ai casi di riforma di sentenze assolutorie, ma rappresenta un principio "pacifico e generale" là dove sia necessario scardinare l'impianto argomentativo-dimostrativo di una decisione assunta da chi ha avuto contatto diretto con le fonti di prova (dichiarative).
3.1.2. La Corte di appello avrebbe poi proceduto ad una valutazione frazionata e atomistica dell'ampio materiale probatorio, estrapolando i singoli elementi ed esaminandoli in modo avulso dal contesto e dal confronto con le altre prove e i plurimi, univoci e concludenti elementi indiziari.
3.1.3. Con specifico riferimento alle posizioni di RA TO e SE SE, la sentenza impugnata avrebbe dato erronea applicazione dell'art. 416 bis cod. pen. allorché ha per loro apoditticamente affermato la perdita dello status di 'ndranghetista e la loro uscita dal sodalizio pur mancando la certa notizia della loro dissociazione, potendo in mancanza tali effetti prodursi solo con la morte o altri gravi ed eccezionali motivi.
3.1.4. La Corte territoriale ha inoltre ritenuto, per i soggetti assolti dai reati di cui all'art. 416 bis cod. pen contestati ai capi a) e a) bis, l'irrilevanza dei legami di parentela con affiliati alla 'ndrangheta, dei collegamenti con le cosche calabresi di origine e della stessa natura dei reati-fine commessi, elementi tutti che, unitariamente considerati, per costante giurisprudenza costituiscono indice dell'appartenenza ad associazioni di tipo 'ndranghetistico.
3.1.5. Inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. e motivazione insufficiente, contraddittoria e manifestamente illogica in relazione all'omessa considerazione di elementi di riscontro alle dichiarazioni dei collaboranti ET GI, VE CE, sui quali la Corte territoriale, diversamente dal tribunale, si è espressa in termini di assoluta inattendibilità. La Corte di appello sarebbe innanzitutto incorsa in un grave errore metodologico là dove ha ritenuto che il Tribunale abbia escluso la necessità di tali riscontri nel caso in cui quelle dichiarazioni non costituiscano il nucleo centrale della prova del reato. Al contrario, il Tribunale, nel ribadire che le dichiarazioni dei chiamanti sono sottoposte alle rigorose regole dettate dall'art. 192 cod. proc. pen., si è limitato a sottolineare che la prova dei reati contestati ed in particolare di quelli associativi doveva ritenersi integrata a - - prescindere dalle dichiarazioni dei collaboratori, la cui valenza probatoria in questo processo è solo quella di un riscontro rispetto ad un quadro probatorio già di per sé solido e ampiamente sufficiente per la condanna degli imputati. Il fatto che quelle dichiarazioni siano state utilizzate dal primo giudice per confermare situazioni già di per sé dimostrate dovrebbe, contrariamente l'attendibilità delle loro dichiarazioni, e non certo smentirla o sminuirla. SH a quanto affermato dalla Corte distrettuale, avvalorare la credibilità dei propalanti e 2 Illogicamente la Corte di appello ha ritenuto di svalutare completamente l'attendibilità dei citati collaboranti sulla base di pochi errori di memoria e non rilevanti imprecisioni. Vengono a tale riguardo in rilievo le discrepanze rilevabili nelle dichiarazioni dei collaboranti VE e ET circa i loro rapporti con RA TO, in particolare di quelli intercorsi in occasione di comuni periodi di detenzione nei penitenziari di NO (VE) e NR (ET). Discrepanze giustificabili alla luce del notevole lasso di tempo trascorso dai fatti e di circostanze specifiche risultanti agli atti e debitamente portate all'attenzione dei giudici di appello (pp. 12-13 del ricorso), mentre la piena credibilità dei due collaboranti risulta all'evidenza dal fatto che gli stessi hanno autonomamente riferito particolari personalissimi su RA, De MA, ed altri imputati che dimostrano la loro diretta conoscenza di fatti e persone. Numerosi sono poi i riscontri esterni individualizzanti (tra gli altri, la descrizione dell'abitazione di RA da parte del ET, che l'ha più volte frequentata;
le circostanze dell'arresto di EL SE per lo stupefacente cedutogli da RA riferite da VE cfr. p. 15 ricorso), riferiti da soggetti aventi diretta e comprovata conoscenza di RA, AN VI e di suo figlio VI 77, di IA VI 48 (nipote di AN SE) dei fratelli NO, dei fratelli IL (frequentati dall'VE quando nel 2007- 8, latitante, venne a IA e soggiornò presso l'abitazione di tale Salvino per concludere un'importazione di 200 Kg. di cocaina dalla Francia). Entrambi hanno riconosciuto gli imputati in fotografia e, pur non avendo avuto contatti tra di loro, essi hanno riferito dei medesimi argomenti senza contraddizioni se non addirittura nei medesimi termini. La motivazione della sentenza d'appello è dunque sul punto meramente apparente e in palese violazione del descritto obbligo di motivazione rafforzata e del principio di valutazione olistica degli elementi di prova e dei riscontri esistenti alle dichiarazioni dei collaboranti.
3.1.6. Violazione di legge processuale con riferimento agli artt. 603, comma 3, cod. pro. pen. e 6, comma 1, CEDU e vizi di motivazione in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per la necessaria riassunzione delle deposizioni dei collaboranti di cui la Corte territoriale ha ritenuto l'inattendibilità già affermata dal giudice di primo grado, che attribuendo rilievo a quelle dichiarazioni era pervenuto a giudizio di colpevolezza nei confronti di RA TO, dei fratelli NO e di IL NT per i reati associativi loro rispettivamente contestati ai capi a) e a)bis. Secondo gli insegnamenti risultanti dalla decisione della Corte EDU nel caso AN c. IA, "la valutazione dell'attendibilità di un testimone è un compito complesso che generalmente non può essere eseguito mediante una semplice lettura delle sue parole verbalizzate", sicché il divieto della rivalutazione cartolare della prova dichiarativa decisiva deve ritenersi operante anche nell'ipotesi di condanna in primo grado.
3.2. Con riferimento all'assoluzione di RA TO dal reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. a lui ascritto al capo a) per non aver commesso il fatto (la Corte di appello ha riformato sul punto, come si è visto, la sentenza di condanna di primo grado), il PG ricorrente 3 deduce vizi di motivazione e violazione di legge processuale (art. 192 cod. proc. pen.) e sostanziale (art. 416 bis cod. pen.) in ordine all'omessa o travisata considerazione di elementi di prova acquisiti nel corso del dibattimento di primo grado e dei riscontri alle dichiarazioni di imputati esaminati ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. La decisione di appello è inidonea a spiegare con completezza e logicità le ragioni del diverso giudizio a cui è pervenuta e si esaurisce in una sterile critica dell'operato dei primi giudici e delle stesse scelte investigative del pubblico ministero. Incongruo sarebbe il richiamo al concetto di "colpa d'autore", là dove deve al contrario ritenersi che l'appartenente a consorterie mafiose mantiene sempre la sua qualità salvo che non abiuri e tanto emerga, anche per fatti concludenti, con certezza. Pura illazione deve quindi considerarsi la conclusione della Corte territoriale secondo cui RA non fa più parte dell'associazione, non risultando al riguardo significativo che in alcune delle conversazioni captate si faccia riferimento ai tempi passati, posto che molteplici sono i riferimenti fatti al presente. Anche il fatto che RA non parli al telefono ed eviti di conversare coi suoi interlocutori su temi delicati ("RA non parla, ma di RA si parla" - p. 353 della sentenza), lungi dal poter essere considerato un elemento comprovante la sua estraneità ai fatti contestati, è valutabile in senso del tutto contrario (oltre a rappresentare conferma delle dichiarazioni del ET, che lo ha descritto come soggetto volutamente accorto e riservato). Nulla però la sentenza dice circa il fatto, fortemente indiziante, che AN SE, alla quale la sentenza riconosce il ruolo di capo del locale di IA, parli con RA di vicende di 'ndrangheta e di fatti riservatissimi, come ad esempio l'estorsione a RO, attinenti alla vita dell'associazione. Inoltre, nel richiamare il concetto di "colpa d'autore", la sentenza impugnata mostra di confondere la prova della partecipazione del singolo all'associazione mafiosa con quella dell'esistenza stessa del sodalizio. Nel caso di specie l'esistenza del locale di IA è oggetto di doppia conforme e i giudici di merito hanno al riguardo concordemente ritenuto accertati i requisiti del metodo mafioso, dell'intimidazione, dell'assoggettamento da parte della collettività e addirittura la commissione di numerosi reati-fine, sicché non è necessario provare che tutti i partecipi abbiano posto in essere atti intimidatori o, peggio, reati-fine, bastando al contrario verificare se e in quali forme il partecipe abbia fornito un consapevole contributo all'esistenza e all'operatività del sodalizio. Tale prova sarebbe apparsa chiara per il RA se le risultanze istruttorie fossero state valutate con la necessaria visione di insieme. Le conversazioni intercettate, i servizi di osservazione e controllo, le dichiarazioni dei collaboranti VE e ET e le stesse risultanze giudiziarie del processo "Colpo della Strega" dimostrano infatti inequivocabilmente che RA è ai vertici del locale di IA fin dai tempi di IA CE. Concludenti al riguardo devono essere considerate le conversazioni intercettate tra AN SE e il figlio VI 77, nonché le altre menzionate a pp. 22 e ss. del ricorso, illogicamente ignorate o svalutate dalla Corte d'appello, nelle quali i riferimenti al RA sono fatti utilizzando verbi al tempo presente. Dotati di idonea valenza dimostrativa della partecipazione del RA sono anche: a) l'accertata vicinanza del RA alle coscheSM calabresi, emergente dalle conversazioni intercettate, oltre che dalle dichiarazioni dei collaboratori;
b) le condanne riportate in Italia e in Francia dal RA per reati in materia di armi e stupefacenti;
c) l'atteggiamento dei AN in relazione alla vicenda dell'estorsione di AL e RO in danno di RI (capi g), h) e m); d) l'assunzione della figlia di RA alle dipendenze della Cooperativa RV, ritenuta essere il braccio economico del locale di IA;
5) le conversazioni sugli appoggi elettorali forniti;
6) le dichiarazioni dei collaboranti VE e ET sui rapporti con RA, sul suo potere di procedere ad affiliazioni e conferire doti e sugli affari col locale di IA, in particolare nel campo del traffico di stupefacenti.
3.3. Con riferimento all'assoluzione di SE SE dal reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. a lui ascritto al capo a) per non aver commesso il fatto (la Corte di appello ha riformato sul punto, come si è visto, la sentenza di condanna di primo grado), il PG ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione di legge sostanziale (art. 416 bis cod. pen.) in ordine all'omessa o travisata considerazione di elementi di prova acquisiti nel corso del dibattimento di primo grado. Contrariamente agli assunti, meramente assertivi, della Corte territoriale, appare chiaro dalle conversazioni intercettate tra AN SE e SE che quest'ultimo non si limita a interloquire passivamente, ma condivide pienamente - utilizzando il pronome noi le scelte e - le preoccupazioni del capo locale, il quale non a caso o poneva al corrente di ogni questione di rilievo inerente il sodalizio, quali la richiesta di "battesimo" da parte di CR LE, la preoccupazione per le indagini, il timore dell'esistenza di collaboranti intranei al sodalizio, le critiche nei confronti dei NO-IL (gruppo di Bordighera), la struttura sociale della cooperativa RV. Il contenuto di quelle intercettazioni, dimostrativo di un'attuale partecipazione del SE al sodalizio, è stato pertanto completamente travisato dalla Corte territoriale (conversazioni riportate a pp. 37-42). Con memoria difensiva depositata nell'interesse del SE in data 30/8/2017 dall'Avv. OL Bonanni si è argomentata l'inammissibilità per aspecificità del ricorso del pubblico ministero, ritenuto irrimediabilmente orientato ad una riconsiderazione di merito delle emergenze probatorie, e la sua infondatezza, per essere fondato su conversazioni intercettate sprovviste di valore indiziante circa la configurabilità di un qualsivoglia ruolo attivo del SE all'interno del sodalizio criminale in esame.
3.4. Con riferimento all'assoluzione di NO OV, NO MA, NO BE, IL NT dal reato di cui all'art. 416 bis loro ascritto al capo a)bis perché il fatto non sussiste, il PG ricorrente deduce violazione di legge penale processuale (192 c.p.p.) e sostanziale (416 bis c.p.) e vizi di motivazione per omessa considerazione di elementi probatori acquisiti e degli elementi di riscontro alle dichiarazioni dei collaboranti. Dopo aver premesso che le critiche rivolte dalla Corte territoriale alla scelta del p.m. di separare 5 l'originariamente unitaria contestazione di cui al capo a) mediante la creazione dell'autonomo capo a)bis, relativo alla partecipazione dei soggetti testé nominati al locale di Bordighera, appaiono incongrue, poiché tale scelta non influisce sulla valutazione del materiale probatorio e corrisponde alla profonda spaccatura registrata nel corso degli anni tra i vertici del locale di IA e il "gruppo di Bordighera" a causa dei metodi adottati e dell'autonomia assunta dai NO-IL, il PG ricorrente segnala lacune nella atomistica valutazione della Corte territoriale riguardo: a) alla connessione dei NO con la cosca IO, rilevabile non solo dai rapporti parentali ma dalle concrete manifestazioni di contiguità consistenti nel fattivo sostegno assicurato da NO MA al latitante CO CA (condanna definitiva del NO per favoreggiamento personale), anche mediante ricovero offerto in immobile del suocero di NO, PÉ BE, separatamente giudicato per la partecipazione al locale;
b) alla tipologia dei reati per i quali i NO hanno riportato condanne (favoreggiamento personale di 'ndranghetisti latitanti;
associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti;
detenzione di armi da guerra) ovvero sono imputati in questo processo ai capi da p) a v); c) alle dichiarazioni rese dai collaboranti VE CE e ON TE, i quali hanno riferito di compravendite di droga e armi in favore dei NO;
d) alle condanne riportate dai NO e dai IL per reati di minaccia in danno di appartenenti alle forze dell'ordine e (il solo NO BE) di un giornalista;
e) alla condanna riportata da NO MA per l'estorsione e le lesioni personali in danno di TI OV, gestore di un agriturismo a Seborga;
f) alla vicenda delle minacce in danno degli assessori del Comune di Bordighera che avevano espresso parere contrario alla domanda di licenza per l'apertura di una sala giochi da parte di S.a.s. partecipata da PÉ CI, figlia di PÉ BE e moglie di NO MA, e da IL DI, moglie di NO OV e figlia di IL CE); g) alla vicenda degli incendi di escavatori in cantieri di Bordighera per la quale NO BE è stato definitivamente condannato per il delitto di cui all'art. 424 cod. pen.; h) al sequestro del patrimonio mobiliare e immobiliare dei NO e della Fratelli NO S.a.s. disposto il 24/5/2011 dal Tribunale di Imperia, Sezione misure di prevenzione, ai fini della confisca ex artt. 2 bis e ter L. 575/1965. Travisata, e quindi illogicamente valutata, sarebbe poi la circostanza, affermata dalla Corte territoriale, che la scissione del capo di imputazione a) avrebbe configurato al capo a) bis un'associazione acefala, atteso che i presunti capi (PÉ BE, IL CE, IL UN e TA LE, separatamente giudicati) sono stati assolti dal GIP con la sentenza Maglio 3. Quella sentenza non è infatti ancora passata in giudicato, poiché quella di appello che l'aveva confermata è stata annullata con rinvio da questa Corte con sentenza della Seconda Sezione n. 24851 del 2017, e riguarda ambito soggettivo distinto da quello proprio al presente processo, sicché i relativi giudizi sono caratterizzati da piena autonomia. Risultato di valutazione parcellizzata, basata su prove travisate, sarebbe anche la conclusione della Corte territoriale secondo cui i presunti capi dell'associazione, separatamente giudicati, non avrebbero interagito coi NO, limitandosi le loro condotte alla 6 partecipazione a una cena elettorale e a una riunione in località Giambranca di Bordighera, nonché alla citata intimidazione di assessori comunali. Significative di mafiosità, ma illogicamente relegate dalla Corte al rango di rapporti motivati su base parentale, sarebbero poi le richieste di NO OV a "zio Nato" (IL UN) per il cambio di difensore del fratello BE e quella di TI GI, vittima di usura e estorsione, a IL CE perché questi convincesse NO MA e suo cugino De MA RO a desistere dal loro atteggiamento prevaricatore, visto che aveva l'autorità per farlo. Riposte nel dimenticatoio anche le precise dichiarazioni dei collaboranti ET e VE che hanno indicato come 'ndranghetisti sia i NO che i IL, indicando specifici fatti di traffico di stupefacenti e di armi nei quali sono stati coinvolti ifratelli NO. Ove valutate unitamente agli elementi probatori testé citati, tali dichiarazioni appaiono all'evidenza circostanziate e pienamente attendibili. Dimostrative del ruolo apicale di TA LE e dei legami con le cosche calabresi e purtuttavia ignorate dalla Corte distrettuale - le conversazioni captate tra AN SE e AR CO dalle quali si evince che TA, dopo gli arresti di IL CE e dei fratelli NO del 2010, si era recato in Calabria "per vedere come devono fare qua". Da altre conversazioni captate risultano inoltre contatti del TA con esponenti di vertice della 'ndrangheta calabrese, tra i quali MI SE, e il suo inserimento nell'organigramma di locali liguri. A casa di TA è stato sequestrato un foglio manoscritto contenente la formula di affiliazione alla 'ndrangheta. Altrettanto significative le riunioni di 'ndrangheta accertate nel processo "Maglio 3", alle quali avevano tra l'altro partecipato TA e i IL. Una di queste riunioni era tra l'altro finalizzata all'affiliazione di CA SE, consigliere comunale di Alessandria, e al conferimento della dote ad altro affiliato. Plurime conversazioni intercettate, sostanzialmente ignorate dalla Corte territoriale, descriverebbero inoltre l'organigramma e le dinamiche all'interno della 'ndrangheta ligure, nonché le motivazioni della spaccatura intervenuta tra il locale di IA e il gruppo di Bordighera. Evidente da numerosi elementi probatori risulterebbe anche la consapevolezza della collettività circa l'essere 'ndranghetisti dei NO/IL e lo stato di assoggettamento e omertà che ne è derivato (vicenda delle minacce agli assessori;
minacce al giornalista EL;
testi FE e MI;
parte offesa TI GI, teste OC), nonché l'attivismo riconducibile al sodalizio facente capo ai NO/IL in occasione delle consultazioni elettorali locali e politiche.
3.5. Con riferimento all'assoluzione di ES SA perché il fatto non costituisce reato dai delitti di usura e estorsione in danno di RI CE contestati ai capi i) e j) in concorso con TT SE, il PG ricorrente censura la sentenza impugnata, che ha confermato sul 7 punto quella di primo grado, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta riconducibilità dell'intervento dell'ES a ragioni di mera amicizia. Invero nel caso di specie l'ES era a conoscenza dell'esistenza del prestito, della sua natura usuraria, delle menomate condizioni psichiche del debitore e della pericolosità di TT e dei suoi amici, tra i quali AN VI 77 e PI IP, ed era quindi consapevole che i suoi consigli di pagare e le puntuali sollecitazioni alle scadenze si inserivano in un clima di paura che quotidianamente contribuiva a consolidare. Sapeva infine che con i suoi interventi (ha tra l'altro più volte riscosso il denaro dalla persona offesa consegnandolo a TT) agevolava la condotta illecita del TT, quantomeno nel conseguire il profitto del reato. Andrebbe pertanto riconosciuta anche la sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991, posto che ES conosceva l'inquadramento di TT e dei suoi amici nel locale di IA. Con memoria a firma dell'Avv. Di OV depositata in data 11/8/2017 è stata sollecitata l'inammissibilità del ricorso del p.m., perché proposto per motivi non più consentiti dall'art. 608, comma 1 bis, cod. proc. pen., generici e meramente reiterativi di analoghi motivi di merito già congruamente esaminati dal giudice di appello, nonché per l'incomprensibile riferimento alla violazione dell'art. 416 bis c.p., mai contestato all'ES.
3.6. Con riferimento all'assoluzione di AN SE, IA VI 48 e AV MA dal reato di millantato credito a loro ascritto al capo I), il PG ricorrente deduce violazione dell'art. 346 cod. pen. e vizi di motivazione. La decisione impugnata ha sovvertito quella di condanna pronunciata ad esito del giudizio di primo grado. La Corte distrettuale perviene al giudizio assolutorio dando erroneamente rilievo all'intenzione della parte offesa di corrompere i pubblici funzionari competenti ovvero di riconoscere al AN VI 48 una provvigione per il suo intervento, salvo buon fine. Tuttavia, "ai fini della sussistenza del millantato credito non è necessaria né la millanteria né una generica mediazione. L'agente infatti non pone ad oggetto della propria pattuizione il proprio intervento, né richiede un compenso per sé, ma adduce come causa della controprestazione il "dover comprare il favore del pubblico ufficiale" ovvero "il doverlo remunerare". Pertanto, a fronte di tale condotta sono possibili due sole alternative: o il soggetto si appropria delle somme, ed in questo caso deve rispondere del reato di cui all'art. 346 comma 2 cod. pen., o veramente corrompe o tenta di corrompere il funzionario, ed in questo caso dovrà rispondere del reato di corruzione. Quando non vi siano elementi che dimostrino quest'ultima ipotesi, residua la prima, senza che assuma rilevanza né la millanteria del credito né l'eventuale assunta mediazione" La sentenza impugnata è inoltre fondata sul travisamento delle testimonianze rese da TT RO e TI IN in sede di incidente probatorio, dalle quali risulta che gli imputati hanno prospettato alle pp.oo. di poter realmente ottenere l'interessamento di pubblici 8 funzionari, citando anche il direttore generale del Comune di IA, IL, con conseguente promessa delle parti offese di versare la somma di 25.000 Euro per comprare i suoi favori. Dalle conversazioni intercettate tra i tre imputati risulta inoltre che AV ha confermato a AN SE che la loro richiesta era stata accettata e che a progetto approvato e finanziato avrebbero ricevuto un compenso di 25.000 Euro, mentre lo stesso AV ha confidato a AN VI 48 di aver convinto TI "montandogli un film" e non emerge alcun contatto degli imputati con pubblici ufficiali o pubblici impiegati.
3.7. Con riferimento all'assoluzione di SC GA e IL CO, rispettivamente Sindaco e Direttore Generale del Comune di IA all'epoca dei fatti, dai reati di abuso di ufficio in concorso contestati ad entrambi al capo n) e al solo IL al capo o), il p.m. ricorrente deduce erronea applicazione dell'art. 323 cod. pen. e vizi di motivazione. Va a tale riguardo ricordato che la Corte territoriale ha confermato la decisione assolutoria pronunciata ad esito del giudizio di primo grado dal Tribunale di Imperia con la formula "perché il fatto non costituisce reato". La sentenza impugnata esclude la sussistenza in capo ad entrambi gli imputati del dolo intenzionale necessario per la configurabilità del reato di abuso di ufficio, posto che sia i lavori di riqualificazione del mercato coperto di IA, oggetto della contestazione di cui al capo n), sia quelli relativi al rifacimento dei marciapiedi di Lungo Roja e di Corso Genova (capo o), erano caratterizzati da particolare urgenza, connessa all'imminente "Battaglia dei fiori", uno dei momenti di maggiore visibilità della città di IA. La motivazione sarebbe sul punto illogica e contraddittoria, poiché le risultanze processuali escludono che gli imputati potessero realmente prefigurarsi una tale situazione di urgenza, atteso che la "Battaglia dei fiori" è evento che si ripete ogni anno alle medesime date e la manutenzione dei marciapiedi è attività oggetto di ordinaria programmazione e, nel caso di specie, neppure connotata da particolare necessità e urgenza, come dimostrato dalle fotografie dei luoghi e dall'esiguo numero di sinistri verificatisi sui marciapiede di interesse. L'inesistenza della prefigurata finalità pubblica risulterebbe vieppiù evidente ove si considerino i comportamenti tenuti dai pubblici ufficiali imputati prima, durante e dopo la condotta. Sarebbe infatti evidente la sussistenza di gravi e macroscopiche violazioni di legge. La cooperativa RV non era infatti in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 28 DPR 36/2000 per le ditte appaltatrici di lavori inerenti beni di interesse storico-culturale, quale il mercato coperto di IA. Inoltre, l'art. 5 L. 381/1991 limita espressamente l'applicabilità della procedura speciale ivi prevista per le cooperative di tipo B convenzionate, quale la RV, alle sole forniture di beni e servizi, restando quindi esclusi i lavori edilizi. La RV all'epoca dell'acquisizione di quei lavori non aveva nemmeno stipulato la convenzione con il Comune necessaria ai sensi del citato articolo. Irrilevante poi quanto affermato dalla Corte in ordine alla possibilità di assegnazione diretta ai sensi dell'art. 125 D. L.gsl. 163/06, trattandosi di importo inferiore ai 40.000 Euro, dei lavori concernenti il mercato coperto (capo n), atteso, che comunque tale eventualità non sana la violazione del sopra citato art. 28 DPR 36/2000. 9 L'affidamento di tutti quei lavori alla RV costituisce poi violazione dell'art. 36 del Regolamento comunale, che limita la possibilità di affidare in deroga alla disciplina di scelta del contraente forniture e servizi, ma non lavori edili, alle cooperative sociali di tipo B e impone, qualora siano presenti sul territorio più cooperative di quel tipo, di far precedere la scelta del contraente dalla promozione di un confronto concorrenziale, mai nella specie avvenuto. A ciò si aggiunga che le violazioni testé descritte hanno permesso agli imputati di non dare applicazione al Codice dei contratti (D. Lgs. 163/2006), applicabile, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, anche alla Civitas S.r.l., stazione appaltatrice, quale società a capitale pubblico partecipata dallo stesso Comune di IA. Tutti i lavori in questione sono inoltre stati assegnati in via diretta e senza la procedura negoziata necessaria ex art. 125 D. Lgs. 163/2006 per importi superiori alla soglia di 40.000 Euro. La sussistenza del dolo intenzionale sarebbe inoltre dimostrata dall'esperienza e dalla competenza proprie ai due pubblici ufficiali;
dalla reiterazione delle violazioni;
dai rapporti dei due p.u. con MA LO, responsabile della RV;
dalla stretta successione temporale tra la costituzione della Civitas S.r.l. e il subentro di MA nella RV;
dal fatto che il preventivo della RV era in possesso della Civitas prima ancora che la cooperativa acqusisse il formale incarico per l'esecuzione dei lavori;
dalle pressioni esercitate dal Sindaco SC e dal Direttore Generale IL sul Segretario Comunale e consigliere della Civitas PA e sul consiglio di amministrazione della Civitas per l'assegnazione dei lavori alla RV;
dalla circostanza che mai prima della costituzione della Civitas l'Ufficio Gare e Contratti del Comune di IA aveva affidato lavori simili a cooperative sociali di tipo B, ai sensi dell'art. 5 L. 381/91; dal fatto che la RV non era mai risultata prima vincitrice delle procedure negoziate alle quali aveva partecipato;
dall'assenza di significative committenze private nel "portafoglio" della RV;
dal fatto che ai preventivi ridotti rispetto agli importi degli impegni di spesa originariamente deliberati dal Comune corrispondeva la realizzazione di opere di natura e entità diversa e minore;
dall'uso della Civitas S.r.l., società partecipata dal Comune, e della cooperativa sociale RV per aggirare le procedure di evidenza pubblica imposte per l'affidamento di lavori pubblici. Esistente nel caso di specie anche la contestata aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991 nella forma soggettiva della finalità agevolatrice, applicabile ai sensi dell'art. 59 cod. pen. anche se ignorata per colpa o ritenuta insussistente per errore determinato da colpa.
3.8. Con riferimento all'assoluzione di SC GA e IL CO dal reato di concorso esterno in associazione mafiosa loro contestato al capo c) perché il fatto non costituisce reato, il p.m. ricorrente deduce erronea applicazione degli artt. 110, 416 bis e 323 cod. pen. e vizi di motivazione. La sentenza impugnata ha sul punto confermato quella di primo grado che aveva escluso la consapevolezza degli imputati che la RV fosse la longa manus del locale di IA, circostanza questa accertata da entrambe le sentenze di 10 merito. Il PG ricorrente ritiene la sentenza d'appello illogica perché fondata, nella rilevata assenza di documentati contatti tra gli imputati e AN SE o altri sodali, su una valutazione parcellizzata dei plurimi elementi di prova (intercettazioni di conversazioni tra presenti, oggetti rinvenuti nel corso di perquisizioni domiciliari e dichiarazioni del collaborante ET) idonee a dimostrare la "vicinanza" degli imputati al sodalizio criminale e l'impossibilità che gli stessi non conoscessero la reale titolarità della RV, portatrice di interessi del locale di IA. Con memoria difensiva depositata nell'interesse di SC GA e IL CO in data 28/7/2017 dall'Avv. Valerio Spigarelli viene sollecitata pronuncia di inammissibilità del ricorso del PG sui punti relativi ai capi c), n) e o). Viene al riguardo in primo luogo prospettata l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso del PG per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 69, della L. 23/6/2017, n. 103, con il quale è stato introdotto il comma 1 bis dell'art. 608 cod. proc. pen., secondo cui "Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606." L'entrata in vigore di tale norma preclude la possibilità di invocare, nel caso di doppia conforme pronuncia assolutoria, un sindacato sull'obbligo motivazionale nei termini ordinariamente previsti dalla lett. e) dell'art. 606 c.p.p. Il ricorso del PG appare invero tarato, al di là delle formali intestazioni dei motivi riguardanti le posizioni di SC e IL, sul registro del solo vizio di motivazione e di critica di prove non oggetto di travisamento. In questo caso, la disciplina applicabile va senz'altro riferita al tempo della decisione. Deve infatti ritenersi che la legittimazione della parte ad impugnare sia intrinsecamente legato al potere decisorio attribuito al giudice investito del compito di decidere sulla richiesta di parte. L'impugnazione va infatti qualificata come atto propulsivo del procedimento suscettibile di attivare una sequenza plurifasica che trova il suo momento culminante nella decisione del giudice investito del gravame, sicché sia il perimetro del devoluto che quello dei poteri decisori del giudice superiore devono essere definiti non già alla stregua della disciplina vigente al momento della presentazione del ricorso, bensì in riferimento a quelle in vigore alla data della sentenza, tenuto anche conto della finalità propria alla normativa sopravvenuta e di evidente rilievo costituzionale eventualmente anche ex art. 3 Cost. di offrire immediata e più ampia tutela ai soggetti già assolti nei due gradi di merito. Il difensore prospetta inoltre una inammissibilità originaria del ricorso del PG avverso i punti della sentenza concernenti l'assoluzione dei due imputati dai capi c), n) e o) (come loro rispettivamente ascritti), per essere stato proposto per motivi diversi da quelli consentiti e manifestamente infondati. Il ricorso si sostanzia in una impugnazione di merito, con la quale si sottopongono a critica le prove mediante un continuo ed esplicito riferimento alla ricostruzione dei fatti operata in sentenza e la sollecitazione di una inammissibile, diversa valutazione da 11 parte del giudice di legittimità. Viene affermata l'incongruenza del ricorso là dove accomuna sistematicamente le posizioni dei due imputati nonostante l'asimmetria delle contestazioni loro rispettivamente riferite e vengono esaminati specifici passaggi dell'impugnazione dei quali si segnala lo scollamento logico e fattuale dalla motivazione attaccata, della quale si giustifica la prospettata coerenza e linearità, con particolare riferimento alla ritenuta esclusione del dolo intenzionale dei reati di abuso d'ufficio per l'accertata sussistenza di una finalità di interesse pubblico propria ai ricorrenti, i persistenti dubbi circa l'effettiva illegittimità degli atti amministrativi censurati (invero negata dal Consiglio di Stato nella decisione di annullamento dell'atto di scioglimento del Consiglio comunale di IA per infiltrazioni mafiose), l'acquisizione da parte dei due imputati di autorevoli pareri legali. Quanto al capo c), la memoria evidenzia, a fronte dell'indeterminatezza della contestazione, l'impossibilità di riferire alla fattispecie del concorso esterno una semplice, generica, ed invero del tutto indimostrata, contiguità ambientale di SC e IL con personaggi e ambienti mafiosi. Con memoria depositata nell'interesse dei due imputati, in data 28/7/2017, dall'Avv. LE Moroni, si sottolinea come il ricorso del PG si palesi inammissibile là dove prefigura in modo del tutto generico e senza specifica deduzione che il dato probatorio di cui si asserisce il travisamento è stato per la prima volta introdotto nel giudizio di appello. Confuta quindi partitamente le asserzioni del PG in riferimento ai pertinenti passaggi argomentativi della decisione impugnata.
3.9. Con riferimento al reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 di cui al capo q), il Procuratore Generale ricorre avverso l'assoluzione di NO BE pronunciata in appello in riforma della decisione di primo grado. La sentenza impugnata ha invece confermato la condanna per lo stesso reato di NO MA e De MA SA. Il Procuratore Generale deduce vizi di motivazione in relazione a concludenti elementi di prova circa il coinvolgimento di NO BE nelle trattative tra i due coimputati e il cessionario della sostanza stupefacente, PA NO. La Corte avrebbe violato l'obbligo di motivazione rafforzata incombente sul giudice di appello che sovverte decisione di condanna di primo grado, limitandosi ad una interpretazione alternativa degli elementi di prova, valutati in modo atomistico, costituiti dalle conversazioni intercettate tra i protagonisti della vicenda, con particolare riferimento alla conversazione tra PA e NO MA nella quale il primo riferisce che De MA SA aveva chiamato il NO BE, fratello di MA, ed aveva parlato con lui del prezzo della fornitura di droga.
3.10. Il Procuratore Generale ricorrente censura altresì il punto relativo alla dichiarazione di improcedibilità nei confronti di NA CE per prescrizione del reato a lui ascritto al capo u) in concorso con NO MA e NA RO (giudicato separatamente) relativo all'importazione dalla Francia di circa 52 chili di hashish, con l'aggravante soggettiva di cui all'art. 7 L. 203/1991. 12 La Corte territoriale ha dichiarato la prescrizione del reato, avendo il Tribunale già escluso la contestata aggravante di cui all'art. 7, e non essendo stata tempestivamente contestata la recidiva. La decisione di improcedibilità sarebbe errata in fatto, perché la recidiva è stata ritualmente contestata al NA sia con l'avviso ex 415 co.proc. pen. che con l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, e in diritto, poiché la recidiva è valutabile ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere anche se oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del relativo termine, purché la contestazione preceda la pronuncia della sentenza. Trattandosi di recidiva specifica e infraquinquennale, circostanza ad effetto speciale, il termine di prescrizione a prescindere da eventuali cause di interruzione sarebbe dunque venuto a scadenza solo in data 7/2/2016. 3.11. Il PG ricorre avverso l'esclusione da parte della Corte di appello dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/90 contestata a NO MA in ordine ai reati di cui ai capi p), q), r), r)bis, s), t), u) e v); NO BE in ordine ai reati di cui ai capi q) e t); De MA CE in ordine ai reati di cui ai capi s) e t); AM NZ in ordine al reato di cui al capo y). Nei confronti di NO MA e BE e di De MA CE l'aggravante era stata ritenuta nella forma dell'agevolazione dell'associazione di cui al capo a)bis. Avendo la Corte di appello ritenuto insussistente quell'associazione ha escluso l'aggravante, che secondo il PG ricorrente dovrà essere applicata a seguito dell'accoglimento del suo ricorso. Analoga decisione di impone per AM, che è stato condannato dalla Corte di appello di Genova in riforma della decisione assolutoria di primo grado.
3.12. Con l'ultimo motivo di ricorso il PG invoca l'annullamento con rinvio della revoca delle misure di cui agli artt. 416 bis comma 7 e 12 sexies L. 356/92 disposta dalla Corte territoriale nei confronti di NO LE, NO OV, NO MA, NO BE, NO CO, De MA IN, IL DI, PÉ CI, F.lli NO S.r.l., F.lli NO S.a.s. in liquidazione.
4. Ricorsi proposti nell'interesse di AN SE dagli Avv.ti CO Bosio e VI Nico D'Ascola. La sentenza impugnata ha, in parziale riforma di quella di primo grado, assolto il ricorrente dal delitto a lui ascritto al capo I) per insussistenza del fatto, eliminando la relativa pena, e confermato per il resto la condanna pronunciata dal Tribunale di Imperia in ordine al reato associativo (416 bis, commi 2 e 4, cod. pen.) a lui contestato al capo a) e ai delitti di usura e di violenza o minaccia per costringere a commettere un reato a lui rispettivamente ascritti ai capi e) ed f) e k) della rubrica, ritenuti tutti avvinti dal vincolo della continuazione. Con conferma delle statuizioni civili di primo grado recanti tra l'altro condanna del ricorrente al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili Regione Liguria e Comune di IA. 13 4.1.1. Ricorso a firma Avv.to Bosio. Con il primo motivo il ricorrente lamenta inosservanza degli artt. 125 e 267, comma 2, cod. proc. pen. e vizi di motivazione del decreto del G.i.p. in data 14/12/2010 col quale è stato convalidato il decreto del p.m. del 13/12/2010 che ha disposto l'intercettazione delle conversazioni tra presenti presso l'abitazione di AN SE e AN VI. La motivazione del decreto del G.i.p. fa infatti riferimento unicamente alla necessità di procedere a intercettazione delle comunicazioni in essere all'interno dell'abitazione dell'imputato RA NT, sicché le argomentazioni sviluppate nel citato provvedimento non sono pertinenti con il dispositivo del medesimo decreto, da ritenersi nullo, con conseguente inutilizzabilità ai sensi degli artt. 267, comma 2, e 271 cod. proc. pen. - delle intercettazioni ambientali eseguite nel domicilio dei AN. Conseguentemente nulle sarebbero le sentenze di primo (pp. 4-12) e secondo grado (pp. 323-331) nella parte in cui hanno rigettato analoga eccezione difensiva con motivazioni diverse ed entrambe fallaci, che tra l'altro emendano il percorso argomentativo del provvedimento del G.i.p. introducendovi dati probatori travisati e non pertinenti ai soggetti intercettati. La nullità dell'originario decreto di convalida del G.i.p. comporterebbe la contaminazione "a cascata" del medesimo vizio ai successivi decreti di proroga delle disposte intercettazioni ambientali.
4.1.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta inosservanza degli artt. 125 e 268, comma 2, cod. proc. pen. e vizi di motivazione del decreto del G.i.p. in data 14/12/2010 col quale è stato convalidato il decreto del p.m. del 13/12/2010, che ha disposto l'intercettazione delle conversazioni tra presenti presso l'abitazione di IA SE e AN VI, e dei relativi decreti di proroga, con conseguente inutilizzabilità dei relativi risultati, per mancanza del requisito dell'urgenza, resa evidente dal cospicuo lasso di tempo intercorso tra il decreto del p.m. e la data di inizio delle operazioni.
4.1.3. Col terzo motivo il ricorrente deduce nullità assoluta delle intercettazioni telefoniche e ambientali perché oggetto di trascrizione con perizia nel corso di udienza stralcio ai sensi dell'art. 268, commi 6 e 7, cod. proc. pen. tenutasi dinanzi al G.i.p., allorché i relativi incombenti non si erano conclusi quando è stato emesso il decreto che dispone il giudizio ed era in corso il dibattimento di fronte al Tribunale di Imperia, con conseguente, esclusiva competenza funzionale di tale organo giudiziario.
4.1.4. Col quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla eccepita inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testi Camplese, Torrente e Dal VA, che hanno riferito nella loro qualità di agenti/ufficiali di p.g. circa il contenuto di conversazioni telefoniche e ambientali non trascritte utilizzando i relativi brogliacci. 14 4.1.5. Con riferimento al reato associativo di cui al capo a), il ricorso a firma dell'Avv. Bosio lamenta violazione dell'art. 416 bis cod. pen., manifesta illogicità della motivazione e travisamento di prove, là dove la sentenza impugnata sottopone dapprima a severa critica l'impianto argomentativo di quella di primo grado (e della stessa struttura dell'accusa), che la Corte territoriale ritiene fondata "nell'essere più che nel commettere", per poi contraddittoriamente rinvenire nelle condotte del ricorrente, ritenuto il fulcro attorno al quale ruota il sodalizio criminale in questione, la dimostrazione di quella concreta esteriorizzazione della capacità di intimidazione e condizionamento dell'associazione mafiosa di riferimento che costituisce elemento indefettibile della fattispecie associativa contestata. La sentenza impugnata avrebbe a tale riguardo operato valutazioni illogiche e incoerenti col materiale probatorio. In primo luogo, risulterebbe agli atti provata e quasi teorizzata dal ricorrente e dai sodali a lui più vicini per età ed esperienza (il riferimento è in particolare a conversazione intercettata tra AR CO e AZ IO) - la strategia che la difesa definisce "del basso profilo", cioè della scelta di un atteggiamento sotto traccia, della preferenza per condotte non eclatanti, nell'assenza di azioni criminali appariscenti da parte del sodalizio. Il punto smarrito dai giudici di merito non è tanto se adottando quella scelta strategico-criminale sarà più facile prosperare nell'illiceità, quanto se ponendo in essere quelle condotte non appariscenti e nascoste, si possa ritenere configurabile e riconoscibile dall'esterno ed in particolare dalla comunità locale - il carattere mafioso, e cioè intimidatorio, - omertoso, assoggettante di un sodalizio criminale a matrice 'ndranghetista. Se il membro della comunità che entra in contatto diretto con l'associato, portatore degli interessi del sodalizio criminale, non rileva i dati sintomatici della mafiosità e le caratteristiche del muoversi mafioso, non potrà dirsi aggredito il bene tutelato dalla norma incriminatrice. Su tali premesse, il ricorso svaluta la rilevanza che la sentenza impugnata, nonostante le critiche rivolte a quella di primo grado, attribuisce alle vicende legate alla ritualità del sodalizio, con particolare riguardo a quella relativa al cosiddetto battesimo di CR LE, omettendo per altro verso, contraddittoriamente, di rilevare la mancata partecipazione del ricorrente a tutte le riunioni più rilevanti per la vita dell'organizzazione citate in sentenza. Il ricorso smentisce poi il carattere sintomatico dell'esistenza di un locale ligure di 'ndrangheta comandato da AN SE che la sentenza in esame attribuisce alla vicenda OL, nel corso della quale il ricorrente aveva assicurato ospitalità e assistenza logistica al giovane La SA CO, venuto per due volte in Liguria dalla Calabria su incarico dei PR per rintracciare il RR e ucciderlo in quanto ritenuto responsabile dell'omicidio del figlio di PR SE nell'ambito di una faida tra famiglie 'ndranghetiste. Il supporto del AN sarebbe stato offerto a esclusivo titolo personale, non potendo rifiutare la richiesta di aiuto rivoltagli da un amico. Se infatti fosse stata coinvolta a qualunque titolo il locale ligure, sarebbe stato necessario convocare il suo gruppo dirigente e, in particolare, il c.d. "crimine", che è il responsabile delle attività esecutive. Inoltre, trattandosi di una vera e propria faida che aveva già determinato omicidi da ambo le parti, sarebbe stato indispensabile 15 contattare la "mamma" a San Luca. L'invio da parte del ricorrente di un emissario in Francia per verificare l'eventuale presenza del RI a Juan-les-Pins rappresenterebbe null'altro che una scaltra affermazione del AN per far credere la cosa all'amico SE PR, non risultando invero alcuna comunicazione al riguardo con appartenenti al proprio entourage ed avendo anzi il AN e la moglie espresso nel corso di un colloquio intercettato un forte fastidio per la presenza del killer presso la propria abitazione. Il ricorrente, intercettato mentre parla con SE PR, non mostra di interessarsi degli altri clan coinvolti nella faida, che non conosce neppure (crede si tratti dei LÈ e PR afferma che quello non sempre c'entra), sicché mancherebbe conferma dell'intervento del locale ligure e non sarebbe convincentemente smentito dal giudice di appello il rilievo difensivo che inquadrava la vicenda in un intervento personale del AN SE. Del pari illogica sarebbe la ricostruzione offerta dalla Corte distrettuale in ordine all'attentato commesso da RO e LA in danno dell'imprenditore RO e dell'Arch. LF. Del tutto congetturale sarebbe la conclusione della Corte, secondo la quale l'attentato sarebbe stato deciso dal ricorrente, che ne avrebbe anche condiviso le modalità esecutive, per interessi economici-criminali della cooperativa RV. In realtà le successive intercettazioni ambientali dimostrerebbero l'inconsapevolezza del ricorrente e la sua decisa disapprovazione dell'accaduto. Riferire l'attentato al AN e al locale di IA sarebbe dunque operazione priva di aggancio coi fatti accertati. Anche il controllo del territorio attribuito dalla Corte territoriale al ricorrente sarebbe il frutto di valutazioni senza fondamento e sostanzialmente illogiche, mancando nelle condotte esaminate ogni connotazione oggettivamente mafiosa, caratterizzata da riscontrabile e effettiva capacità di intimidazione. Insignificanti dovrebbero al riguardo ritenersi le cosiddette convocazioni (Comite, Muzzapappa e TI) oppure i casi degli imprenditori MA e ES, da collegarsi invece all'autorevolezza conquistata dall'anziano IA in una comunità, come quella calabrese, che si muove con procedere aggregante attorno a referenti meritevoli di rispetto. L'avvicinarsi al AN con richieste di vario tipo non è in alcun modo riconducibile alla capacità di intimidazione che caratterizza in tratto condizionante mafioso. Del tutto semplicistico e congetturale è poi, come fa la Corte territoriale, ricondurre al controllo del ricorrente la cooperativa RV, intestata a MA LO. Inconcludenti, o addirittura di segno contrario, sarebbero al riguardo le intercettazioni ambientali valorizzate nella sentenza in esame, certamente non significative di una gestione di fatto di quell'impresa da parte del AN. La Corte distrettuale sviluppa del resto un processo valutativo e decisionale incoerente là dove da un lato perviene all'assoluzione del sindaco SC e dell'assessore IL dai reati di concorso esterno in associazione mafiosa e abuso di ufficio per mancata consapevolezza che la cooperativa fosse la longa manus del locale di IA e, dall'altro, ritiene operante l'effetto condizionante del sodalizio mafioso sul territorio e sulla comunità locale. SC e IL vedono nella RV null'altri che il titolare MA, 16 sicché non v'è traccia in quella entità di forza intimidatrice mafiosa. Le altre vicende citate in sentenza sono minimali. Non significativi di capacità di intimidazione mafiosa sono i richiami fatti in sentenza ai rapporti del ricorrente con la politica e le istituzioni, riguardanti prevalentemente soggetti assolti dai reati loro contestati. Gli interessamenti in favore di taluni candidati sono stati sempre realizzati dal ricorrente a titolo personale e senza che risulti in alcun modo l'uso di metodo mafioso. L'assenza di metus si accompagna al carattere neutro dell'eventuale volontà di incassare promesse elettorali o chiedere favori ai candidati eletti, trattandosi di comune cinismo politico e non di intimidazione mafiosa. I rapporti con esponenti delle forze dell'ordine sono anch'essi su base familiare e non mafiosa. Né intimidazione, assoggettamento e omertà risultano dalle testimonianze rese dalle vittime dei reati-fine contestati al ricorrente e ai suoi presunti sodali. Non dalle deposizioni di RI capi f), g), h) e DA (capo e), rispetto ai quali i presunti atteggiamenti - reticenti non superano la soglia della specifica contestazione del reato fine e non alimentano contesti di più ampio respiro, quale quello attinente al reato associativo di cui al capo a). Non dalla deposizione di AG CL, che riferisce di una considerazione del suo interlocutore LA e non di una intimidazione. Non dalla deposizione AR, che si limita a non voler coinvolgere altri soggetti estranei ai fatti. Non dalla vicenda TT (capo k), la cui deposizione, non certo favorevole ai AN, avviene liberamente. Non dai fatti narrati dal direttore di banca FI, che nel corso dei colloqui intercettati non dimostra alcun timore nei confronti del ricorrente e dei suoi familiari e riferisce de relato circostanze riferitegli dalla collega OM invero inconferenti. Sicché in definitiva la Corte territoriale, nel valutare la sussistenza del ruolo associativo attribuito al ricorrente e la stessa esistenza del sodalizio di riferimento, tradisce le corrette premesse di principio dalle quali era partita.
4.1.6. Col sesto motivo del ricorso a firma dell'Avv. Bosio il ricorrente deduce violazione dell'art. 416 bis, comma 4, cod. pen. e vizi di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'esser l'associazione armata, che, una volta esclusa la riferibilità al locale di IA dell'attentato RO, la Corte territoriale deduce da elementi incerti, ipotetici e non verificati. -4.1.7. Con riferimento al capo e) UR in danno di DA LE- il ricorrente deduce vizi di motivazione e travisamento della prova, in relazione alla ritenuta partecipazione del ricorrente all'incontro di tutti i soggetti coinvolti presso il ristorante Le Volte. AN SE non ha pranzato con gli altri e la dinamica degli accadimenti è invertita rispetto a quella riferita da DA. E' chiaro dalle attività di osservazione dei Carabinieri che l'incontro tra LÌ e VI AN, da una parte, e i due DA, dall'altro, presso la casa di LÌ M precede e non segue la riunione presso il ristorante del ricorrente, sicché la vicenda appare più S 17 oscura e meno decifrabile, perché non preceduta da alcun preventivo accordo sulle eventuali modalità di corresponsione e restituzione del prestito. Le contraddizioni in cui incorre la persona offesa nella sua testimonianza depongono, contrariamente agli assunti della Corte distrettuale, per una sua totale mancanza di credibilità, sicché il concorso nel reato del ricorrente viene apoditticamente dedotto dalla sua semplice, silente presenza in occasione del convegno dei soggetti interessati presso il suo ristorante. -4.1.8. Con riferimento al capo f) - UR in danno di RI GI il ricorrente deduce vizi di motivazione e travisamento delle prove in punto di sua ritenuta responsabilità. La sentenza impugnata non spiega perché il ricorrente e la di lui moglie debbano rispondere del reato in qualità di finanziatori. La contraddizione tra le conversazioni intercettate - attinenti ad altre operazioni finanziarie e la deposizione della parte offesa circa la data del prestito - rendono illogico il percorso argomentativo del provvedimento. -art. 611 cod. pen. aggravato ex art. 7 L. 203/91 in4.1.9. Con riferimento al capo k) danno dell'albergatrice TT il ricorrente deduce mancanza di motivazione in punto di - sussistenza dell'elemento psicologico del reato, Sarebbe invero da ritenersi mancante il richiesto dolo specifico consistente nell'intenzione di convincere il soggetto passivo a commettere un reato, dovendo escludersi qualsivoglia certezza circa la consapevolezza in capo al ricorrente della sussistenza di una fattispecie penale nella quale sussumere l'azione richiesta. Infatti, l'art. 109 TULPS richiamato in imputazione è stato oggetto di diversi interventi legislativi che hanno realizzato a più riprese la depenalizzazione delle condotte ivi considerate.
4.1.10. Il ricorrente deduce inoltre erronea applicazione dell'art. 7 L. 203/1991 e vizi di motivazione circa il riconoscimento della relativa aggravante, in entrambe le forme, oggettiva e soggettiva, in ordine ai reati di cui ai capi e), f), e k). Mancherebbe infatti la prova dell'effettivo ricorso da parte del ricorrente al metodo mafioso in relazione agli specifici fatti delittuosi a lui addebitati e alla predicata ripartizione del profitto di quei delitti tra i membri del locale, difettando altresì qualsiasi motivazione circa il dolo specifico proprio di tale forma soggettiva dell'aggravante in questione.
4.1.11. Il ricorrente deduce inoltre vizi di motivazione circa la liquidazione del danno in favore delle parti civili costituite Regione Liguria e Comune di IA, posto anche che nelle more della decisione impugnata il decreto di scioglimento del Consiglio comunale di IA per infiltrazioni mafiose è stato definitivamente annullato.
4.1.12. Il ricorrente deduce inoltre vizi di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 18 4.2.1. Con ricorso a firma dell'Avvocato VI Nico D'Ascola, IA SE deduce inoltre violazione di legge penale processuale e sostanziale con riferimento all'affermata responsabilità del ricorrente per il reato associativo a lui contestato al capo a). Osserva la difesa che la conformità sul punto tra le decisioni di merito è solamente apparente, poiché la base probatoria di quella d'appello è amputata delle dichiarazioni rese dai collaboranti VE e ET, che la sentenza in esame bolla come inattendibili allorché sulle loro propalazioni si era fondato in larga parte l'impianto motivazionale della prima decisione. Il ricorso approfondisce quindi la disamina delle censure già esposte nel quinto motivo del ricorso a firma dell'Avv. Bosio in punto di mancata esteriorizzazione del metodo mafioso, di effettiva capacità di intimidazione e di insussistenza di facta concludentia attestanti nell'intero periodo di interesse condotte del ricorrente funzionali agli interessi della presunta associazione, la cui esistenza non è mai stata oggetto di precedenti accertamenti giudiziari. Il ricorso passa a tal proposito in esame gli aspetti rituali (in particolare la vicenda del cosiddetto battesimo di MA LE e l'assenza del ricorrente alle riunioni strategiche per il sodalizio); la vicenda RR/PR; i rapporti con le cosche calabresi ed in particolare i presunti affari economici con la famiglia PR;
le richieste di intervento e raccomandazione rivolte al AN;
le dichiarazioni delle persone offese dei reati di usura, estorsione, e quelle rese dall'albergatrice TT, dal direttore di banca FI e da CL AG;
rapporti tra la famiglia AN e il mondo politico, da una parte, e i suoi interessi in campo economico, con particolare riferimento alla cooperativa RV;
l'estorsione RO, in relazione alla quale precedenti sentenze di merito hanno conformemente escluso ogni responsabilità concorsuale del ricorrente, dovendosi altresì escludere per tutti i reati fine a lui ascritti in questa sede l'avvenuta dimostrazione della consapevolezza del AN e di una sua conseguente manifestazione di approvazione (o, quantomeno, della mancanza di un suo manifesto dissenso).
4.2.2. Il ricorso dell'Avv. D'Ascola deduce inoltre violazione di legge penale processuale e sostanziale e vizi di motivazione in punto di avvenuto riconoscimento del carattere apicale del ruolo del ricorrente, a lui contestato quale capo e organizzatore del locale di IA. In particolare, non emerge agli atti un ruolo di coordinamento di uomini e mezzi da parte del ricorrente.
4.2.3. Il ricorso dell'Avv. D'Ascola deduce inoltre violazione di legge penale processuale e sostanziale in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 4, cod. pen., con specifico riferimento alla mancata dimostrazione della effettiva disponibilità di armi da parte di singoli presunti sodali nell'interesse dell'intera organizzazione e con messa a disposizione dei compartecipi del sodalizio. Le difese segnalano al riguardo che il colloquio intercettato tra il ricorrente e SE PR si riferisce alla ricerca e all'individuazione di RR 19 VI, assassino del figlio di VI PR, ma non alla messa a disposizione di La SA CO di armi da fuoco. Descrivendo a più riprese il ricorrente come la più moderna incarnazione della cosiddetta "mafia silente", adusa a forme felpate e non violente di controllo del territorio e di condizionamento delle attività politico-imprenditoriali, la sentenza impugnata appare connotata da evidente illogicità là dove attribuisce al AN piena consapevolezza della disponibilità di armi da parte del sodalizio.
4.2.4. Il ricorso dell'Avv. D'Ascola deduce inoltre violazione di legge processuale e sostanziale con riferimento all'affermata responsabilità del ricorrente per il delitto di usura in danno di DA LE (capo e) e alla ritenuta sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991. Il motivo approfondisce le considerazioni portate a supporto delle censure proposte col ricorso a firma dell'Avv. Bosio, descritte supra.
4.2.5. Il ricorso dell'Avv. D'Ascola deduce inoltre violazione di legge processuale e sostanziale con riferimento all'affermata responsabilità del ricorrente per il delitto di usura in danno di RI GI (capo f) e alla ritenuta sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991. Il motivo approfondisce le considerazioni portate a supporto delle censure proposte col ricorso a firma dell'Avv. Bosio, descritte supra.
4.2.6. Il ricorrente lamenta violazione di legge processuale e sostanziale con riferimento all'affermata sua responsabilità penale per il delitto di cui all'art. 611 cod. pen. a lui contestato al capo k) e alla ritenuta sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991. Il motivo approfondisce le considerazioni portate a supporto delle censure proposte col ricorso a firma dell'Avv. Bosio, descritte supra sub 4.1.9. e 4.1.10., con specifico riferimento alla concreta idoneità della minaccia a determinare altri alla commissione di un fatto costituente reato. Nella specie deve essere escluso che la richiesta del AN abbia avuto tale capacità intimidatrice e che sia stata percepita dalla TT come una minaccia.
4.2.7. Il ricorrente deduce violazione di legge processuale e penale in relazione alla determinazione della pena e all'intervenuto diniego delle attenuanti generiche. Il motivo è sovrapponibile a quello, analogo, proposto col ricorso a firma dell'avv. Bosio, rispetto al quale segnala peraltro la mancata motivazione in ordine ai criteri sulla scorta dei quali è stata ritenuta la continuazione tra il reato associativo e i tre reati-scopo, senza dare spiegazione del quantum di pena irrogato per il reato base e per la ravvisata aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, nonché l'omessa considerazione, ai fini della concessione delle attenuanti generiche, dell'avanzata età del ricorrente, del suo sostanziale stato di incensuratezza, del suo continente comportamento processuale, dell'assenza di violenza nelle sue condotte. 2 020 5. Ricorsi proposti nell'interesse di AN VI classe 77 dagli Avvocati CO Bosio e VI Nico D'Ascola. La sentenza impugnata ha confermato la condanna pronunciata nei confronti del ricorrente dal Tribunale di Imperia in ordine al reato associativo (416 bis, commi 1, 2, 3, 4 e 8 cod. pen.) a lui contestato al capo a) e ai delitti di usura capi e) ed f) - di estorsione capo h) e di violenza o minaccia per costringere a commettere un reato - capo - k) a lui ascritti in rubrica, ritenuti tutti avvinti dal vincolo della continuazione. Con conferma - delle statuizioni civili di primo grado recanti tra l'altro condanna del ricorrente al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili Regione Liguria e Comune di IA.
5.1.1. Ricorso a firma dell'Avv. CO Bosio. I primi sei motivi di ricorso sono sovrapponibili a quelli proposti dallo stesso difensore nell'interesse di AN SE (vedi supra, sub 4.1.1.-4.1.6.) 5.1.2. Col settimo motivo di ricorso, concernente il delitto di cui al capo a), si denuncia violazione dell'art. 416 bis, comma 1, cod. pen. in ordine alla ritenuta condotta partecipativa, non essendo a tal fine rilevanti, perché attinenti all'essere più che al fare, gli elementi a tal riguardo valorizzati dalla Corte d'appello. L'affiliazione e la conoscenza delle dinamiche interne al locale, le altre modalità di estrinsecazione delle condotte richiamate in sentenza e la commissione dei reati fine non possono infatti essere considerati elementi sintomatici di partecipazione al sodalizio mafioso se non accompagnati da un atteggiamento di partecipata condivisione nel momento aggregante, di cui non v'è traccia nel provvedimento impugnato.
5.1.3. L'ottavo motivo concerne il reato associativo di cui al capo a) e lamenta vizi di motivazione in ordine alla ritenuta condotta partecipativa, incongruo e non dotato di capacità dimostrativa dovendosi ritenere il richiamo operato dalla Corte territoriale alla convocazione del TT, del tutto insignificante rispetto alla vitalità del presunto sodalizio, e all'investimento di Gioia Tauro con i PR.
5.1.4. Col nono motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 416 bis, comma 4, cod. pen. e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del carattere armato dell'associazione criminale di cui al capo a). Si tratta di motivo analogo a quello fatto valere sul medesimo punto nell'interesse di IA SE (vedi supra).
5.1.5. Il decimo motivo di ricorso relativo all'usura in danno di DA LE contestata al capo e) è analogo a quello sul punto proposto dallo stesso Avv. Bosio - nell'interesse di AN SE, già sopra descritto. SM 212 4 5.1.6. L'undicesimo motivo di ricorso relativo all'usura in danno di RI GI contestata al capo f) è analogo a quello sul punto proposto dallo stesso Avv. Bosio - nell'interesse di IA SE, già sopra descritto.
5.1.7. Con riferimento al capo h) (estorsione in danno di RI GI), il ricorrente deduce erronea applicazione dell'art. 629 cod. pen. e vizi di motivazione. I segmenti di condotta ascritti al ricorrente colloquio con RA TO al fine di verificare i suoi - eventuali interessi nella condotta di CA e RO e il successivo incontro, unitamente a TT, con questi ultimi, rappresentano un post factum non punibile perché successivi al momento in cui interviene il rapporto illecito che lega l'estorsore alla vittima. Quelle condotte potrebbero tutt'al più sussumersi nel paradigma normativo del favoreggiamento reale di cui all'art. 379 cod. pen. -5.1.8. Con riferimento alla vicenda TT capo k) il ricorrente propone motivo analogo a quello sul punto proposto dallo stesso difensore nell'interesse di AN SE (vedi supra).
5.1.9. Il ricorrente propone inoltre motivi analoghi a quelli presentati dal comune difensore Avv. Bosio nell'interesse di AN SE in ordine all'ggravante ex art. 7 L. 203/91 applicata per i capi e), f) e k); alle statuizioni civili della sentenza impugnata;
al trattamento sanzionatorio e alle circostanze attenuanti generiche.
5.2. Con ricorso a firma dell'Avv. VI Nico D'Ascola AN VI classe 77 propone motivi analoghi a quelli già fatti valere dal medesimo difensore col ricorso presentato nell'interesse di AN GI e a quello riguardante il capo h) proposto col ricorso dell'Avv. Bosio nell'interesse del medesimo ricorrente.
6. Ricorsi proposti nell'interesse di CR OL dagli Avv.ti CO Bosio e Emanuele Lamberti. La sentenza impugnata ha confermato la condanna pronunciata nei confronti del ricorrente dal Tribunale di Imperia in ordine al reato associativo (416 bis, commi 1, 2, 3, 4 e 8 cod. pen.) a lui contestato al capo a). Con conferma delle statuizioni civili di primo grado recanti tra l'altro condanna del ricorrente al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili Regione Liguria e Comune di IA.
6.1. Il ricorso a firma dell'Avv. Lamberti deduce errata applicazione dell'art. 416 bis cod. pen. in relazione all'art. 1 e ss. Decisione Quadro 2008/841/GAI e vizi di motivazione in punto riferimento. su di prova della conoscenza in capo al ricorrente del programma criminoso dell'associazione di 222 2 Le norme della Decisione Quadro in esame sarebbero munite dei requisiti di precisione, determinatezza e immediatezza dei precetti tipici delle fonti di Primo Pilastro e delle direttive self-executing. Pertanto l'art. 416 bis cod. pen. deve essere letto alla luce di quelle norme allorché si tratti di valutare la prova della partecipazione ad associazione mafiosa, l'art. 2 della citata Decione Quadro rendendo ipotizzabile la partecipazione ad una associazione per delinquere alternativamente a carico di chi: a) prenda parte attiva alla commissione di reati- fine con la consapevolezza che la sua partecipazione a dette condotte criminali contribuirà alla realizzazione del programma del sodalizio;
b) pur non commettendo materialmente reati-fine, si accordi con gli autori di un numero indeterminato di reati al fine di favorirne la realizzazione nell'interesse dell'associazione. Manca nel caso di specie la prova della conoscenza da parte del ricorrente del programma criminoso della associazione criminosa contestata al capo a). Tale prova non può essere rinvenuta apoditticamente, come fa la Corte territoriale, nel fatto notorio, anche tenuto conto che la scarsa rilevanza del contributo offerto dal CR a detta associazione, già riconosciuta in sede cautelare e nella stessa sentenza impugnata, rende altresì presumibile una sua scarsa consapevolezza del programma criminale proprio all'organizzazione in esame. Inoltre la sentenza impugnata non avrebbe correttamente giustificato lo scostamento della cornice sanzionatoria di cui all'art. 416 bis cod. pen. rispetto a quella, più mite, prevista dalla citata DQ. In subordine, ricorrente sollecita la proposizione di questione pregiudiziale alla Corte Europea di Giustizia nelle forme di cui all'art. 267 TFUE.
6.2.1. Il ricorso presentato dall'Avv. Bosio nell'interesse di CR OL riproduce i primi cinque motivi di ricorso proposti dal medesimo difensore, con identica numerazione, nell'interesse di AN SE, già sopra descritti.
6.2.2. Col sesto e settimo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 416 bis cod. pen. e vizi di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto la sussistenza di una sua partecipazione al sodalizio sulla base di attività allo scopo irrilevanti, perché attinenti ad aspetti meramente rituali e condotte e frasi intercettate comunque non funzionali alla conservazione e al rafforzamento del sodalizio, trattandosi in particolare di comunicazioni (c.d. ambasciate) ampiamente giustificate dall'esistenza di rapporti personali tra le parti e di interventi del tutto marginali in questioni elettorali, non estrinsecatisi in alcun modo in condizionamenti esercitati con metodo mafioso.
6.2.3. Il ricorrente deduce altresì violazione dell'art. 416 bis, comma 4, cod. pen. e vizi di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'esser l'associazione armata, che, una volta esclusa la riferibilità al locale di IA dell'attentato RO, la Corte territoriale deduce da elementi incerti, ipotetici e non verificati. Irrilevante l'eventuale 23 disponibilità di armi da parte di singoli associati in assenza di costante messa a disposizione dell'associazione.
6.2.4. I motivi su statuizioni civili, trattamento sanzionatorio e diniego attenuanti generiche proposti dall'Avv. Bosio nell'interesse di CR OL sono sovrapponibili a quelli, già descritti, proposti dallo stesso difensore nell'interesse di IA SE.
7. Ricorsi proposti nell'interesse di AN VI 48 dall'Avv. LE Mager. La sentenza impugnata ha, in parziale riforma di quella di primo grado, assolto il ricorrente dal reato a lui ascritto al capo 1) perché il fatto non sussiste, con eliminazione del relativo aumento di pena a titolo di continuazione, e ha ridotto a sette anni di reclusione la pena a lui inflitta per il reato associativo di cui al capo a).
7.1. Il primo ricorso deduce violazione dell'art. 416 bis e manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla ritenuta partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa armata di cui al capo a). La sentenza impugnata difetterebbe di idonea giustificazione di un concreto e apprezzabile contributo causale offerto dal ricorrente all'esistenza e al rafforzamento dell'organizzazione. Le conversazioni con lo zio IA SE oggetto di intercettazione dimostrerebbero al più una condivisione meramente psicologica, e non operativa, del programma criminoso dell'associazione, in assenza di qualunque volontà di contribuire al perseguimento dei suoi scopi e dell'avvalimento, sotto qualsivoglia forma, di forza intimidatrice. Le conversazioni captate con lo zio e con AV MA sono riconducibili a rapporti parentali ed amicali e il ricorrente non risulta aver avuto significativi contatti con altri correi, delle cui eventuali attività criminose era all'oscuro. I contatti con l'Ispettore Palermo della Polizia di Stato richiamati in sentenza non trovano in atti alcun riscontro e sono oggetto di una semplice vanteria del ricorrente nei confronti dello zio o, al più, del riflesso della personale preoccupazione del ricorrente per le sorti dello stesso zio. Anche le vicende relative all'arresto del LA e all'intermediazione nei confronti del costruttore RO hanno carattere del tutto neutro ai fini dell'individuazione di un ruolo attivo del ricorrente all'interno del sodalizio. Allo stesso modo, non dotata di capacità dimostrativa è il ruolo di socio occulto della cooperativa RV ricoperto dal ricorrente, dal quale egli e l'AV volevano solo trarre, a titolo strettamente personale, una modesta entrata mensile, pari a 200 Euro. Quanto alla disponibilità di armi da parte dell'associazione mafiosa, la conversazione del ricorrente col PE e l'AV si riferiva ad un semplice scovolo e non ad un silenziatore, non essendovi alcun bisogno per soggetti ignari di essere intercettati di usare espressioni criptiche.
7.2. Col secondo ricorso la difesa di AN VI classe 48 deduce violazione di legge con riferimento agli artt. 62 bis e 69 cod. proc. pen. e vizi di motivazione in punto di mancato riconoscimento della prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulla contestata 24 aggravante del carattere armato dell'associazione mafiosa, in considerazione dell'età non più giovane del ricorrente, della sua incensuratezza, dei suoi trascorsi di lavoro e del suo corretto comportamento processuale. La motivazione della sentenza impugnata è sul punto identica a quella dei coimputati AV e RA, mancando così una valutazione autonoma per ogni singolo concorrente.
8. Ricorso proposto nell'interesse di De MA SA dall'Avv. CO Bosio. La sentenza impugnata ha confermato quella di primo grado con la quale egli è stato condannato per il reato di cui agli artt. 81 capv., 110 cod. pen. e 73 D.P.R. 309/90 aggravato ex art. 7 L. 203/1991 a lui contestato al capo q) in concorso con NO MA e NO BE (cessione in più occasioni a PA NO di quantità imprecisata di cocaina - pari almeno a gr. 67 per agevolare l'associazione mafiosa di cui al capo a bis). - Il ricorrente censura la sentenza impugnata proponendo sei distinti motivi.
8.1. I primi quattro motivi di ricorso, di carattere processuale, sono sovrapponibili a quelli proposti dallo stesso difensore nell'interesse di IA SE (vedi supra, sub 4.1.1.- 4.1.4.) e AN VI classe 77, alla cui precedente descrizione il Collegio rinvia.
8.2. Il ricorrente deduce inoltre erronea applicazione dell'art. 73, comma 1, D.P.R. 309/90 e vizi di motivazione in ordine alla sua ritenuta responsabilità penale per il delitto a lui ascritto al capo q). La Corte territoriale sarebbe in particolare giunta alla determinazione della qualità e della quantità della sostanza ceduta a CC NO sulla base di conversazioni telefoniche (in particlare n. 1332del 30/6/2006) e ambientali dal tenore tutt'altro che concludente e di inferenze non consentite, sicché in applicazione del principio del favor rei dovrebbe presumersi trattarsi di droghe leggere, con conseguente intervenuta prescrizione del reato in questione.
8.3. Il ricorrente lamenta infine vizi di motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio e alla mancata risposta a specifiche censure mosse al riguardo con l'atto di appello.
9. Il ricorso di EL LA si riferisce al capo della sentenza impugnata che ha confermato la condanna inflitta alla ricorrente ad esito del giudizio di primo grado per il delitto di cui al capo f) (usura continuata in concorso col marito IA SE, col figlio AN VI e con TT SE in danno di RI GI).
9.1. I primi quattro motivi di ricorso identici a quelli, di carattere processuale, proposti, col medesimo difensore Avv. Bosio e medesima numerazione, nell'interesse di AN SE e altri imputati (vedi supra 4.1.1-4.1.4.). 25 9.2. Col quinto motivo la ricorrente deduce vizi di motivazione in ordine alla sua affermata responsabilità penale per il reato in questione. La motivazione della sentenza impugnata descriverebbe la vicenda nel suo complesso senza soffermarsi sulle specifiche concotte dei concorrenti nel reato, ed in particolare non parlerebbe assolutamente della ricorrente. Il ricorso nega valore dimostrativo alle conversazioni intercettate, interpretate dai giudici di merito in modo confliggente con le dichiarazioni rese dalla persona offesa circa la data di insorgenza del prestito e la sua effettiva causale.
9.3. Infine, la ricorrente deduce vizi di motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio e alla mancata risposta a specifiche censure mosse al riguardo con l'atto di appello. 10. Ricorso proposto nell'interesse di UN OT. La sentenza impugnata ha confermato la condanna pronunciata nei suoi confronti ad esito del giudizio di primo grado per il reato di importazione di sostanza stupefacente dalla SP (di tipo e quantità non precisata nella contestazione) di cui al capo r). 10.1. Coi primi tre motivi di ricorso il ricorrente censura la sentenza impugnata deducendo violazione dell'art. 268, comma 7, cod. proc. pen. per mancata indicazione da parte del perito della data delle captazioni trascritte, con conseguente inutilizzabilità, in particolare, delle intercettazioni nn. 5 e 7, nonché vizi di motivazione in relazione alle differenti indicazioni temporali presenti agli atti in relazione alla captazione n. 5, collocata dal giudice di appello in data 19/9/2006, da quello di primo grado due giorni dopo (21/9/2006) e in date differenti da altre fonti (teste VA, brogliaccio a firma Maresciallo Panzironi). Tale dato temporale sarebbe rilevante per confermare o smentire che la successiva conversazione del 23/9/2006 (intercettazione n. 9544) si riferisca ad un approvvigionamento di stupefacenti coincidente con quello dalla SP attribuito al OT. 10.2. Col quarto e quinto motivo il ricorrente fa valere la contraddittorietà della motivazione con la trascrizione delle conversazioni intercettate nn. 177 e 179 di cui al RIT 852/2006 e con la deposizione del teste VA, avendo la Corte territoriale riportato in motivazione l'intestazione alla madre del ricorrente dell'utenza cellulare ipotizzata come in uso al OT, allorché tale utenza risulta intestata a terza persona, e non risultando dalle citate conversazioni intercettate, contrariamente a quanto riportato in sentenza, che i conversanti si riferiscano a tale UN, che spendeva nell'occasione il soprannome FO, identificato nel ricorrente. Su tale premessa, il ricorrente sostiene altresì che la sentenza impugnata abbia omesso di dare congrua risposta alla doglianza formulata nell'atto di appello in riferimento all'individuazione dei conversanti della telefonata n. 5 del RIT 1274/2006 e all'interpretazione 26 data dai giudici di merito a quel colloquio, anche in considerazione della mancanza di analisi patrimoniali che consentissero di ritenere dimostrato il buon esito dell'importazione di droga in contestazione. L'incertezza circa la tipologia della droga importata, che la Corte territoriale ritiene di evincere sulla base di argomentazione fondata su risultanze relative a precedente viaggio in SP del coimputato NO con motivazione fondata su un'inferenza priva di fondamento logico, avrebbe comunque imposto l'applicazione di coordinate edittali e di trattamento sanzionatorio più miti. Non è stato inoltre motivato dalla Corte territoriale il riconoscimento della recidiva, che contestata come obbligatoria, deve invero ritenersi rientrare nella casistica ordinaria di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. per effetto del venir meno in appello dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991 ritenuta dal primo giudice a carico del ricorrente. 11. Ricorso proposto nell'interesse di NO MA dall'Avv. Bosio. La sentenza impugnata, in parziale riforma di quella di primo grado con la quale il NO era stato condannato per tutti i reati a lui ascritti, ha assolto il ricorrente dal reato associativo a lui ascritto al capo a)bis perché il fatto non sussiste eliminando il relativo aumento di pena a lui inflitto a titolo di continuazione, ha dichiarato prescritti i reati di cui ai capi s), t) (questi ultimi già riqualificati dal Tribunale quale mera detenzione di arma ai sensi degli artt. 2 e 7 L. 865/1967), e u) (art. 73 DPR 309/90 relativo a importazione dalla Francia di 52 Kg. ca. di hashish) eliminando i relativi aumenti di pena inflitti a titolo di continuazione, e ha ridotto la pena complessiva a lui inflitta in relazione ai residui reati di cui ai capi p), q), r) e r)bis (art. 73 DPR 309/90 relativi a cocaina, per i quali, in relazione all'intervenuta assoluzione dal capo a)bis, è stata esclusa la sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 e ritenuta la recidiva e la continuazione). 11.1. I primi quattro motivi di ricorso sono analoghi a quelli proposti dall'Avv. Bosio nell'interesse di AN SE e di altri (v. supra). 11.2. Col quinto motivo di ricorso il ricorrente deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità di motivazione in riferimento alla condanna per la cessione di circa 300 grammi di cocaina a EG SE e ST CO di cui al capo p). Segnala al riguardo la mancata precisa individuazione del momento della consegna dello stupefacente da NO MA al trio EG-GA-D'GO. Consegna che la sentenza impugnata colloca in data 20/11/2005 (refuso nel ricorso indica anno 2015), allorché il teste VA interpreta la conversazione tra presenti (n. 680, RIT. 691) intercettata in pari data tra EG e GA come significativa dell'avvenuto passaggio di denaro, mentre la cronologia dei fatti e del successivo arresto di EG a Chiesina Uzzanese con sequestro di 300 gr. ca. di cocaina non sarebbe coincidente con gli incastri delle conversazioni intercettate. Non riferibili alla presunta cessione di droga sarebbero poi le conversazioni intercettate tra il ricorrente e 27 D'GO ND nel periodo dicembre 2005-aprile 2006. Si lamenta inoltre l'omessa spiegazione della contraddizione temporale in relazione al periodo di insorgenza del debito, che una conversazione intercettata colloca al Natale 2005 e non a novembre dello stesso anno. Sarebbe infine illogico ritenere che il pagamento del prezzo di una compravendita di stupefacente possa intervenire a più di un anno dalla consegna della droga. 11.3. Col sesto motivo di ricorso il ricorrente deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità di motivazione in riferimento alla condanna per la cessione di circa 67 grammi di cocaina a De MA SA e PA NO di cui al capo q). La Corte di appello avrebbe tralasciato qualsivoglia motivazione circa l'individuazione della tipologia della sostanza consegnata, dando per scontato che si tratti di cocaina, e sarebbe giunta alla quantificazione della fornitura sulla base del mero riferimento a corrispondente, ma arbitraria, operazione matematica di divisione avente ad oggetto dati disomogenei e non accertati (consistenti nel presunto importo della fornitura e nel prezzo al grammo praticato) praticata dal Tribunale. Per il principio del favor rei, la mancanza di certezza circa la sostanza stupefacente compravenduta impone comunque di ritenere il reato come riferito a droghe leggere, con conseguente estinzione per intervenuta prescrizione. 11.4. Col settimo motivo di ricorso il ricorrente deduce vizi di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità penale relativo ai reati di cui ai capi r) e r)bis, concernenti rispettivamente un'importazione di cocaina dalla SP, trasportata materialmente da OT UN il 21/9/2006, e la cessione di tale stupefacente in favore di OL AN e De MA CE il 23/9/2006. Il ritenuto coinvolgimento del NO nell'importazione di cui al capo r) è totalmente privo di motivazione nella sentenza impugnata, perché il suo interesse nell'operazione è ricavato unicamente da successive conversazioni riferibili al capo r)bis. Con riferimento a tale ultimo delitto il ricorrente segnala che trattasi di droga parlata e che non essendone stata accertata la tipologia deve essere applicata al ricorrente la fattispecie incriminatrice meno gravosa, relativa alle droghe leggere, con conseguente prescrizione del relativo reato. 11.5. Coll'ottavo motivo di ricorso il ricorrente deduce vizi di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità penale relativo al reato di cui al capo v), relativo alla cessione di 206 grammi di cocaina a ES SA. Irrilevanti le conversazioni intercettate precedenti l'incontro del 12/4/2007, sarebbero inconcludenti le attività di osservazione eseguite per monitorare la supposta consegna, comunque incompatibile con il tempo necessario al NO per tornare a casa per prendere la sostanza che si presume di poi da lui consegnata all'ES. 28 11.6. Infine, il ricorrente deduce vizi di motivazione circa la dosimetria della pena e il diniego delle attenuanti generiche. 12. Ricorso proposto nell'interesse di TT SE, nei confronti del quale la sentenza impugnata ha confermato quella di condanna di primo grado per i delitti a lui contestati ai capi a) (416 bis cod. pen.), e) (usura aggravata in danno DA), f) (usura aggravata in danno RI), g) (estorsione aggravata in danno RI), h) (altra estorsione aggravata in danno RI), i) (usura aggravata in danno AR), j) (usura aggravata in danno RI). Per tutti i reati-fine veniva contestata altresì l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991 in entrambe le forme, oggettiva e soggettiva. Il ricorrente deduce i seguenti vizi. 12.1. Inosservanza degli artt. 267, comma 2, e 271 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione del decreto in data 14.12.2010 col quale il G.i.p. ha convalidato quello col quale il p.m. aveva disposto in via d'urgenza l'intercettazione delle conversazioni tra presenti presso l'abitazione di AN SE e AN VI, con conseguente inutilizzabilità dei relativi risultati. La doglianza è analoga a quelle proposte al riguardo da De MA SA e altri ricorrenti (vedi supra). Indica peraltro le specifiche conversazioni rilevanti, utilizzate dai giudici di merito per giustificare l'affermata sua responsabilità penale per i reati a lui ascritti. 12.2. Manifesta illogicità della motivazione relativa al capo a) (partecipazione ad associazione mafiosa - 416 bis cod. pen.) per contrarietà di alcuni passaggi argomentativi con varie risultanze documentali e deposizioni. In particolare: a) irrilevante, in difetto di più accurati e penetranti accertamenti, sarebbe la partecipazione del ricorrente al rito funebre di AR CO;
b) sprovviste di ogni valore dimostrativo di un rapporto gerarchico di tipo mafioso sarebbero le tre convocazioni che il AN SE avrebbe rivolto al ricorrente, documentate da intercettazioni ambientali il cui tenore, aperto a innumerevoli ricostruzioni alternative, la Corte territoriale avrebbe illogicamente valutato. 12.3. In relazione al capo e) (usura in danno DA), manifesta illogicità della motivazione in ordine alla circostanza che il TT sarebbe venuto in possesso dell'assegno dato in garanzia dalla persona offesa DA al coimputato LÌ in ragione di una sua consapevole partecipazione al fatto-reato ed erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione con riferimento all'omessa qualificazione giuridica della condotta fatto quale favoreggiamento reale ex art. 379 cod. pen. 12.4. Erronea applicazione dell'art. 7 L. 203/1991 e vizi di motivazione circa il riconoscimento della relativa aggravante, in entrambe le forme oggettiva e soggettiva - contestata per i reati di cui ai capi e), f), g), h), i) e j), con riferimento all'uso del metodo mafioso, rinvenuto nell'agevolazione alla commissione dei delitti riveniente dall'efficacia 29 intimidatoria dell'associazione, e alla finalizzazione dei reati anche allo scopo di ripartire il relativo vantaggio economico tra i membri del locale, ciò traducendosi nel rafforzamento dell'associazione. Mancherebbe infatti la prova dell'effettivo ricorso da parte del ricorrente al metodo mafioso in relazione agli specifici fatti delittuosi a lui addebitati e alla predicata ripartizione del profitto di quei delitti tra i membri del locale, mancando a tale riguardo qualsiasi motivazione circa il dolo specifico proprio di tale forma soggettiva dell'aggravante in questione. 12.5. Mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati della stessa indole che si assumono consumati in periodi pressoché contestuali. 13. Ricorso proposto nell'interesse di AM NZ. La sentenza impugnata ha riformato quella assolutoria pronunciata in primo grado per insussistenza del fatto, condannando il ricorrente per il reato di favoreggiamento personale aggravato ex art. 61, n. 9, cod. pen. a lui contestato al capo y), escludendo peraltro la sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91. Il ricorrente deduce erronea applicazione dell'art. 378 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità penale del ricorrente per reato a lui ascritto. Pur essendo quello previsto all'art. 378 cod. pen. un reato di pericolo, non risulterebbe in concreto né allegato né tantomeno provato mancando ogni riscontro probatorio alla natura e al contenuto del documento fatto pervenire dal detenuto NO OV al fratello BE per il tramite del ricorrente, agente di Polizia Penitenziaria - che la consegna di tale documento fosse idonea, anche solo in astratto, ad ostacolare o alterare il regolare corso della giustizia, con ciò mancando un elemento costitutivo della citata fattispecie incriminatrice. A tal riguardo la Corte territoriale valorizza dati privi di valore dimostrativo, quale il fatto che il ricorrente abbia utilizzato il proprio cellulare di servizio per comunicare con il destinatario del/i documenti, le cautele imposte da OV NO al messaggero nell'effettuare la consegna della busta al fratello BE (cautele invero non risultanti agli atti) e desume la consapevolezza del AM circa il carattere illecito 0 compromettente della documentazione recapitata e la sua volontà di fuorviare l'azione di giustizia sulla base di mere e non sostanziate congetture, tenuto altresì conto che la condotta è stata posta in essere quando le indagini preliminari riguardanti il fatto per il quale NO OV si trovava sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere erano ormai concluse. Con memoria depositata in data 21/8/2017 i difensori del ricorrente hanno argomentato circa l'inammissibilità/infondatezza del ricorso proposto dal PG in punto di mancata applicazione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 7 L. 203/91 per genericità e non configurabilità della finalità agevolativa di associazione mafiosa, oggetto di dolo specifico. 30 14. Ricorso proposto da MA LE. La sentenza impugnata ha confermato quella di condanna di primo grado per il reato a lui contestato al capo b) (artt. 56, 416 bis cod. pen. per aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a entrare a far parte del locale di IA, associazione armata, rendendosi disponibile a compiere qualsiasi attività illecita, acquistando una pistola semi-automatica e chiedendo tramite RA VI di essere formalmente affiliato con il rituale del "battesimo" dapprima a RA TO e IL UN e quindi, su indicazioni di costoro, a AN SE). Il ricorrente propone i seguenti motivi di ricorso. 14.1. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla richiesta assolutoria avanzata con l'atto di appello. Le condotte del ricorrente si sostanziano in discorsi sopra le righe vagheggianti una carriera 'ndranghetista, privi di ogni aggancio con la realtà. La richiesta rivolta a RA TO dimostra che la condotta non fosse idonea ad ottenere l'affiliazione, posto che la stessa sentenza impugnata non attribuisce al RA un perdurante ruolo nel locale di riferimento. La situazione di "contrasto onorato" prefigurata per il ricorrente dai giudici di merito e propria a colui che, proveniente da una famiglia esterna all'associazione, viene messo da questa alla prova per un certo periodo di tempo, non sussiste, visto che nessuno gli ha mai chiesto di commettere reati (la detenzione di pistola senza autorizzazione da lui realizzata non riguardando soggetti coinvolti in questo procedimento penale). 14.2. Vizi di motivazione in ordine all'intervenuto diniego delle attenuanti generiche, a fronte dei motivi evidenziati nell'atto di appello che avrebbero dovuto portare alla loro concessione (giovane età, assenza di precedenti significativi, condizione socio-familiare, ecc.) 15. Ricorsi proposti nell'interesse di AS FE dagli Avv.ti OV Ricco e Alfredo Gaito. La sentenza impugnata ha riformato quella assolutoria di primo grado, pronunciata con la formula per non aver commesso il fatto, e condannato ricorrente per il reato associativo di cui al capo a). Il ricorrente deduce i seguenti motivi di ricorso. 15.1. Ricorso Avv.to Ricco. 15.1.1. Mancanza di motivazione circa la consapevolezza da parte del ricorrente dell'esistenza del locale di 'ndrangheta di cui al capo a). Le conversazioni captate tra il ricorrente e AN SE e aventi ad oggetto aspetti rituali di 'ndrangheta e notizie relative a indagini giudiziarie risalgono alla conoscenza che di tali argomenti derivava al ricorrente dalla lettura delle indiscrezioni pubblicate a più riprese, con dettaglio e conseguente 31 clamore, sugli organi di informazione in ordine all'indagine denominata "Maglio 3", svolta tra il 2010 e il 2011 dai Carabinieri della Sezione Anticrimine di Genova. In tale ambito, il 6/6/2011 la Procura della Repubblica di Genova depositò richiesta di misura cautelare nei confronti di numerosi soggetti, tra i quali AN SE e AN VI. Il G.i.p. accolse le richieste del p.m. per alcuni indagati, ma le respinse per i due AN, per i quali successivamente lo stesso p.m. chiese l'archiviazione. Risulta da diverse conversazioni captate che nella primavera/estate del 2011 il ricorrente riteneva le ipotesi di accusa formulate nei confronti dei suoi vicini fossero prive di fondamento, sicché risulterebbe per tabulas la sua inconsapevolezza circa l'esistenza di un locale di 'ndrangheta facente capo a AN SE. Il fatto, pacifico, che il ricorrente fosse a conoscenza delle indagini non ha valore dimostrativo contrario ed è dovuto semplicemente al clamore mediatico che proprio in quel periodo connotava i resoconti di stampa e altri mezzi di informazione. Tanto più che era altresì noto che i AN erano stati scagionati dalle originarie accuse. Idem dicasi per la consapevolezza da parte del ricorrente della vicinanza di esponenti politici al AN, tenuto anche conto che i politici indagati hanno tutti beneficiato di provvedimenti di archiviazione o di assoluzione. 15.1.2. Travisamento delle prove, là dove la Corte territoriale fonda il sovvertimento del giudizio assolutorio di primo grado su incontri del ricorrente con alcuni soggetti accusati del reato di cui al capo a), incontri documentati da annotazioni di servizio dei Carabinieri in data 24/4/2011 e 17/5/2012, quindi a distanza di più di un anno, ritenendoli erroneamente avvenuti, in stretta sequenza temporale, nello stesso giorno. Sicché la sentenza impugnata attribuisce a quegli incontri efficacia dimostrativa dell'intraneità del ricorrente al sodalizio, allorché al contrario si tratta di contatti brevissimi, non preordinati, occasionali e pressoché inevitabili se si abita in un piccolo centro. 15.1.3. Travisamento della conversazione tra presenti intercettata tra il ricorrente e IA SE (n. 2964 - RIT 1442/10 del 7/11/2010), relativa al c.d. battesimo di CR LE. La sentenza attribuisce al AN frasi che in realtà egli ha pronunciato in altra conversazione intercettata (n. 2964 del 1/8/2010) tra quest'ultimo, RA SA e AR SE, sicché privo di fondamento sarebbe il significato attribuito alla frase "il tragitto è quello" proferita dal ricorrente, riferibile non già a rituali di 'ndrangheta bensì al percorso che il AN seguiva quotidianamente per recarsi da casa al suo ristorante. Travisate anche altre conversazioni nelle quali esiste riferimento a rituali o alle indagini, che dal loro contenuto appaiono però direttamente riferibili a notizie pubblicate sulla stampa o su siti Internet (n. 1965 RIT 2139/10 del 4/4/11; n. 3983 del 27/6/2010). 15.1.4. Travisamento delle risultanze processuali e conseguente illogicità della motivazione in merito alla comparazione tra la posizione processuale di SE SE (condannato in 32 primo grado per il capo a) e quindi assolto in appello) e quella del ricorrente. La Corte territoriale afferma a tale riguardo (p. 382), senza alcun fondamento negli atti processuali, che "le conversazioni intercettate tra AN e AS erano più ampie ed approfondite di quelle intercorse tra AN e SE" e che esse "rivelano una partecipazione del AS di gran lunga più attenta ed attiva di quella del SE". 15.1.5. Mancanza grafica di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 4, cod. pen., oggetto di giudizio di equivalenza rispetto alle concesse attenuanti generiche. 15.1.6. Sesto e settimo motivo di ricorso. Violazione di legge penale sostanziale, con riferimento all'art. 416 bis cod. pen., e processuale, per violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata incombente sul giudice di appello che sovverte giudizio assolutorio. Le condotte attribuite al ricorrente sarebbero al più qualificabili come mera vicinanza o disponibilità, occasionale e limitata nel tempo, nei riguardi della famiglia AN, in virtù di risalenti rapporti di vicinato e amicizia, senza alcun concreto e consapevole contributo alla conservazione o al rafforzamento del sodalizio. In questo senso, del tutto corretta e logica deve ritenersi la lettura dei dati probatori fatta propria dal giudice di primo grado, mentre quella contraria della Corte territoriale si fonda su condotte occasionali ed innocue, inidonee a confutare specificamente gli argomenti più rilevanti della motivazione della prima sentenza. Va a tale riguardo tra l'altro considerato: 1) che i collaboranti VE e ET non riferiscono alcunché sul ricorrente;
2) che è estranea alla contestazione riguardante il ricorrente il riferimento alla commissione di reati fine;
3) che assolutamente congetturali sono le conclusioni raggiunte dalla Corte territoriale circa presunti interventi del AS in occasione di consultazioni elettorali e la loro riferibilità all'associazione; 3) che l'affermato, elevato livello di comprensione da parte dei ricorrente dei riferimenti operati dal AN al sodalizio è frutto di valutazione generica e non sostanziata, così come il supposto grado di conoscenza e di rapporto con l'entourage criminale di AN SE e VI. Il ricorso analizza in dettaglio alcuni degli elementi di prova valutati dalla Corte distrettuale talvolta in modo difforme dal giudice di primo grado - per addivenire al giudizio di condanna. Si sofferma in particolare: sulla vicenda del mancato "battesimo" di CR LE;
sulle conversazioni aventi ad oggetto commenti sulle indagini (con particolare riferimento alle frasi "siamo quaranta" e "a me nemmeno" attribuite al AS), oggetto di fraintendimento da parte della Corte di appello;
sulla presunta conoscenza e sui rapporti con altri soggetti ritenuti appartenere alla 'ndrangheta, nello specifico con AG SI (oggetto di occasionale incontro e di un riferimento telefonico di AN VI inidoneo a dimostrare una più approfondita conoscenza da parte del ricorrente) e con i fratelli NO (oggetto anch'essi di un fortuito incontro dal quale comunque non è possibile trarre alcun elemento idoneo a supportare la tesi accusatoria); sull'asserita disponibilità di FE AS per le esigenze 33 dell'associazione, invero relativa a due c.d. ambasciate, effettuata l'una e offerta l'altra, limitate all'ambito familiare dei AN, mentre quella nei confronti dei fratelli NO risulta agli atti rimasta allo stadio di mera intenzione di AN SE mai esternata al AS, che pertanto non può essere chiamato a risponderne;
sulla concessa utilizzazione della carta di credito del AS in favore di AN VI per noleggiare un'autovettura, all'evidenza puntuale e scollegata da qualunque logica associativa;
sull'intervento di IA SE in favore della moglie del ricorrente, vittima di una rapina impropria commessa da due nomadi, invero irrilevante ai fini della dimostrazione dell'ipotesi associativa formulata in imputazione. 15.2. Ricorso Avv. Gaito. Richiama le censure proposte dal ricorso a firma dell'Avv. Corso e ne approfondisce i riferimenti alla normativa processuale e sostanziale. Specifico riferimento viene riservato all'elusione dei canoni di valutazione probatoria e alla mancata rinnovazione dell'istruttoria sul dato probatorio rappresentato dalla conversazione del 30/6/2011 (n. 4050, RIT 2319/10) tra il ricorrente e SE AN, valutato dalla Corte territoriale sulla base di una trascrizione palesemente errata, in violazione del principio di diritto, più volte affermato dalla Corte EDU e recepito nel progetto di riforma del cod. proc. pen., secondo il quale in caso di appello del p.m. contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione di prova dichiarativa, quale deve ritenersi il risultato di intercettazione ambientale, il giudice deve disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Inoltre, ricordate le coordinate interpretative consolidate nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla condotta partecipativa di cui all'art. 416 bis cod. pen., il ricorso sottolinea come la sentenza impugnata abbia dato erronea applicazione a quella norma là dove ha ritenuto provato un concreto contributo del ricorrente alla vita dell'associazione da condotte inidonee a dimostrare la sua stabile compenetrazione nel tessuto organizzativo del sodalizio, poiché poste in essere in un ridottissimo arco temporale e all'evidenza legate unicamente a risalenti rapporti di amicizia e di vicinato. 16. Ricorso proposto nell'interesse di RO NN. La sentenza impugnata, in parziale riforma di quella di primo grado che lo aveva condannato per il reato associativo a lui contestato al capo a), ha, sull'appello del p.m., aumentato la pena a lui inflitta. Al ricorrente è contestato (art. 416 bis cod. pen.) di avere fatto parte del locale di IA, associazione mafiosa armata, in particolare: - curando, quale socio occulto unitamente a AV MA e AN VI 48, la Cooperativa RV, formalmente gestita da MA LO, assegnataria di lavori pubblici nella zona di IA, anche in violazione della normativa;
- avendo concorso con LA TT nella commissione della tentata estorsione con l'uso di armi in danno di RO IO (reato per il quale è stato giudicato separatamente). 34 16.1. Coi primi due motivi il ricorrente censura la sentenza impugnata deducendo erronea applicazione dell'art. 416 bis cod. pen. e vizi di motivazione per non essere la Corte territoriale riuscita a dimostrare un rapporto di stabile sua compenetrazione nel tessuto organizzativo del sodalizio criminoso tale da implicare un suo ruolo dinamico e funzionale e una sua permanente disponibilità per il perseguimento dei comuni fini criminosi. In particolare, il percorso argomentativo della Corte distrettuale valorizza su basi congetturali e apodittiche, ai fini dell'attribuzione al RO del reato associativo a lui ascritto al capo a), la partecipazione del ricorrente alla commissione, con LA TT, dell'estorsione in danno dell'imprenditore IO RO, nonché l'indimostrata partecipazione dello stesso ricorrente, in qualità di socio occulto, alla Cooperativa RV, ritenuta a sua volta, senza concreta giustificazione, emanazione del locale di IA e di interessi della 'Ndrangheta. Per fare ciò la sentenza impugnata ignora il dato di fatto che il RO non è mai comparso in alcun atto di indagine fino al momento dell'arresto per l'estorsione a RO, non è mai stato intercettato o pedinato, non è stato riconosciuto dai collaboratori di giustizia, mai è stato interpellato da supposti sodali, non ha partecipato ad alcuna riunione o cerimonia di 'Ndrangheta. La sentenza attribuisce poi carattere mafioso alla citata estorsione - per la quale il ricorrente è stato insieme al suo complice condannato per estorsione non aggravata ex art. 7 L. 203/1991 - in base a elementi del tutto congetturali e inconcludenti circa l'origine e la finalità mafiosa del reato. Attribuisce inoltre al RO il ruolo di socio occulto della RV sull'unico fndamento di una conversazione intercettata tra terze persone ed in contrasto con l'assenza di ogni concreto riscontro circa la riferibilità di quella conversazione al ricorrente e di una sua effettiva cointeressenza nella cooperativa. Il ricorrente osserva inoltre che se la Corte gli avesse applicato gli stessi criteri di giudizio utilizzati nei confronti del coimputato RA sarebbe dovuta necessariamente addivenire anche nei suoi confronti ad una sentenza assolutoria. 16.2. Col terzo motivo il ricorrente deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, determinato con riferimento ad una indimostrata maggiore intensità di partecipazione al sodalizio da parte del RO. 17. Ricorso proposto nell'interesse di AR SE dall'Avv. Bosio. La sentenza impugnata ha confermato quella di primo grado con la quale è stato condannato per il reato associativo di cui al capo a). 17.1. I primi cinque motivi di ricorso sono analoghi a quelli proposti, con la stessa numerazione, dal medesimo difensore nell'interesse di AN SE e già sopra descritti. 17.2. Col sesto e il settimo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione dell'art. 416 bis cod. pen. e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta condotta partecipativa - consistente nell'avere trattato in più occasioni con AN SE questioni attinenti all'associazione ed 35 in particolare, tra l'altro, del rituale del "battesimo" di MA LE e dell'esistenza di collaboratori di giustizia in grado di danneggiare il sodalizio non idonea a integrare gli elementi di stabile compenetrazione nel tessuto organizzativo del sodalizio criminale e di estrinsecazione di un ruolo attivo per l'esistenza e il rafforzamento dell'associazione, necessari per la realizzazione della fattispecie incriminatrice contestata. 17.3. L'ottavo motivo di ricorso, che censura la decisione impugnata in punto di ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 4, cod. pen., è identico a quello proposta dal medesimo difensore nell'interesse di IA SE. 17.4. Il nono motivo di ricorso, che attacca le statuizioni civili della decisione impugnata, è identico a quello sul punto proposto dal medesimo difensore nell'interesse di AN SE. 17.5. Il decimo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione apparente in ordine al trattamento sanzionatorio. 18. Ricorso proposto nell'interesse di RA SA dall'Avv. Bosio. La sentenza impugnata ha confermato quella di primo grado con la quale è stato condannato per il reato associativo di cui al capo a). 18.1. I primi cinque motivi di ricorso sono analoghi a quelli proposti dal medesimo difensore, con la medesima numerazione, nell'interesse di AN SE. 18.2. Col sesto e il settimo motivo di ricorso il ricorrente deduce erronea applicazione dell'art. 416 bis cod. pen. e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta condotta partecipativa - consistente nell'essersi posto a disposizione dell'associazione e in particolare di AN SE, svolgendo tra l'altro funzioni di autista in favore di esponenti dell'associazione e portando messaggi e comunicazioni agli altri membri e nell'avere trattato in più occasioni con AN SE e altri affiliati questioni attinenti all'associazione ed in particolare, tra l'altro, del rituale del "battesimo" di CR LE, dell'esistenza di collaboratori di giustizia in grado di danneggiare il sodalizio e della disponibilità di armi, nonché nella partecipazione a riunioni di 'ndrangheta non idonea a integrare gli elementi di stabile compenetrazione nel tessuto organizzativo del sodalizio criminale e di estrinsecazione di un ruolo attivo per l'esistenza e il rafforzamento dell'associazione, necessari per la realizzazione della fattispecie incriminatrice contestata. La Corte territoriale utilizza nel suo discorso argomentativo conversazioni captate prive di concludenza. In particolare, la vicenda dei venditori di agrumi evidenzia un suo intervento a titolo personale e privo di qualsiasi connotato di illiceità. St 36 18.3. L'ottavo motivo di ricorso, che attacca la decisione in punto di ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 4, cod. pen., è identico a quello propost dal medesimo difensore, sul medesimo punto, nell'interesse di AN SE. 18.4. Il nono motivo di ricorso, che attacca le statuizioni civili della decisione impugnata, è identico a quello sul punto proposto dal medesimo difensore nell'interesse di AN SE. 18.5. Il decimo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione apparente in ordine al trattamento sanzionatorio e al giudizio di equivalenza tra circostanze. 19. Ricorso proposto nell'interesse di LÌ IP dall'Avv. Bosio. La sentenza impugnata ha confermato quella di primo grado con la quale il ricorrente è stato condannato per il reato di usura aggravata in danno di DA LE di cui al capo e). 19.1. I primi quattro motivi di ricorso sono analoghi a quelli, di carattere processuale, proposti dal medesimo difensore, con la stessa numerazione, nell'interesse di AN SE. 19.2. Col quinto motivo di ricorso il ricorrente deduce vizi di motivazione in ordine alla affermata sua responsabilità penale per il reato di usura aggravata di cui al capo e). Il motivo è sovrapponibile a quello proposto sul medesimo punto e dal medesimo difensore nell'interesse di IA SE. 19.3. Col sesto motivo di ricorso, del tutto analogo a quello proposto sul punto dallo stesso Avv. Bosio nell'interesse di AN SE, il ricorrente attacca per violazione dell'art. 7 L. 203/91 e vizi di motivazione l'affermata sussistenza dell'aggravante citata, nelle sue forme soggettiva e oggettiva. 19.4. Il settimo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione apparente in ordine alla dosimetria della pena. 20. Ricorso proposto nell'interesse di AV MA dall'Avv. Mario IA. La sentenza impugnata ha, in parziale riforma di quella di primo grado, assolto il ricorrente dal delitto di millantato credito a lui ascritto al capo I), eliminando l'aumento di pena inflitto per tale reato a titolo di continuazione, e ha per l'effetto rideterminato la pena a lui inflitta per il reato associativo di cui al capo a). 20.1. Col primo motivo di ricorso AV deduce inosservanza degli artt. 125, comma 3, 192 cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 416 bis cod. pen. e mancanza, e 37 contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'affermata sussistenza dell'associazione mafiosa di cui al capo a) e della sua partecipazione al sodalizio. Invero l'eterogeneità dei soggetti coinvolti, le modalità d'azione sovente rudimentali e l'occasionalità degli episodi evidenziano una realtà criminale atomizzata e caratterizzata da estemporaneità, scevra di ogni visibilità esterna, di autonoma forza intimidatrice capace di generare omertà e di qualsivoglia comunanza di programma criminale e interessi economici. La sentenza impugnata non è stata inoltre in grado di individuare nel presunto sodalizio strutture, ruoli e gradi propri alla 'ndrangheta. In particolare, inconcludenti e contraddetti da plurimi elementi probatori acquisiti sono le conversazioni captate valorizzate in riferimento al presunto, persistente ruolo del ricorrente alla cooperativa RV, nonché relative all'affermato controllo del territorio da parte del locale di IA e ai rapporti con persone appartenenti alle istituzioni e con le amministrazioni pubbliche, mentre mai l'AV ha partecipato a riunioni clandestine riferibili alla 'ndrangheta o alla commissione di reati-fine. La sentenza è inoltre intrinsecamente contraddittoria e basata su congetture là dove affronta il tema delle presunte interferenze dell'associazione (e in particolare dell'AV) in competizioni elettorali, posto tra l'altro che tutti i politici o gli amministratori imputati nel presente procedimento sono andati assolti. L'interessamento dimostrato dal ricorrente nei confronti del De AS è scevro da ogni pur larvata caratterizzazione men che lecita. La circostanza della sottrazione di munizioni durante le esercitazioni di tiro al poligono è una mera vanteria dell'AV. 20.2. Col secondo motivo il ricorrente fa valere violazione degli artt. 125 cod. proc. pen., 62 bis, 132 e 133 cod. pen. e contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione e del contenimento della pena nel minimo edittale, tenuto conto dell'età avanzata del ricorrente, del suo corretto contegno processuale e del suo ruolo gregario all'interno del sodalizio. 21. Ricorso proposto nell'interesse di TT LA dall'Avv. Mario IA. La sentenza impugnata ha, sull'appello del p.m., aumentato la pena inflitta in primo grado al ricorrente per il reato associativo di cui al capo a). 21.1. Col primo motivo di ricorso LA deduce inosservanza degli artt. 125, comma 3, e 192 cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 416 bis cod. pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'affermata sussistenza dell'associazione mafiosa di cui al capo a) e della sua partecipazione al sodalizio in termini analoghi a quelli fatti valere dal comune difensore nell'interesse di AV MA (vengono sottolineate l'eterogeneità dei soggetti coinvolti, le modalità d'azione sovente rudimentali e l'occasionalità degli episodi, che evidenziano una realtà criminale atomizzata e caratterizzata da estemporaneità, scevra di ogni visibilità esterna, di autonoma forza 38 intimidatrice capace di generare omertà e di qualsivoglia comunanza di programma criminale e interessi economici. La sentenza impugnata non è stata inoltre in grado di individuare nel presunto sodalizio strutture, ruoli e gradi propri alla 'ndrangheta.) In particolare, inconcludenti e contraddittori sono gli elementi probatori che la Corte territoriale pretende di ricavare da quanto riferito dal teste AG, privo di ogni credibilità, e dall'infondata rilettura della vicenda relativa all'estorsione in danno dell'imprenditore RO. Del tutto sovrapponibili a quelle svolte nel ricorso AV sono le considerazioni sviluppate in ordine all'affermato controllo del territorio da parte del locale di IA, ai rapporti con persone appartenenti alle istituzioni e con le amministrazioni pubbliche, alle presunte interferenze dell'associazione in competizioni elettorali, posto tra l'altro che tutti i politici o gli amministratori imputati nel presente procedimento sono andati assolti. 21.2. Col secondo motivo di ricorso fa valere inosservanza degli artt. 125 cod. proc. pen. e 81, capoverso, cod. pen. in ordine al mancato riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con sentenza definitiva n. 367/11 del Tribunale di Salerno (relativa all'estorsione in danno di RO) e il reato associativo di cui al capo a), pur rientrando quei reati fine nell'ambito dell'attività del sodalizio mafioso e volti al suo rafforzamento e l'estorsione essendo stata preceduta da una visita del LA al AN presso il ristorante di quest'ultimo. 22. Ricorso proposto nell'interesse di AL SE. La sentenza impugnata ha, in parziale riforma di quella di primo grado, escluso la contestata aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 e per l'effetto ridotto la pena a lui inflitta in relazione al delitto di estorsione a lui ascritto di cui al capo m) in concorso con RO NA. 22.1. Col primo motivo il ricorrente fa valere violazione di legge e illogicità di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità penale per il contestato delitto di estorsione in relazione alla mancanza di correlazione fra la valenza minacciosa delle parole minacciose proferite, invero nulla o molto lieve, e l'assenza di un significativo ingiusto profitto. La frase provocatoria "tanto non mi puoi fare niente " è riferibile alla scarsa tutela dei piccoli crediti. 22.2. Col secondo motivo il ricorrente deduce l'omesso esame del motivo di appello col quale era stata sollecitata la derubricazione del reato in quello di cui all'art. 612 cod. pen. 22.3. Il ricorrente deduce infine violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla congruità della pena a lui inflitta. 23. Ricorso proposto personalmente da RO NA. La sentenza impugnata ha, in parziale riforma di quella di primo grado, escluso la contestata aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 e per l'effetto ridotto la pena a lui inflitta in relazione al delitto di estorsione a lui ascritto di cui al capo m) in concorso con AL SE. 39 23.1. Col primo motivo il ricorrente fa valere mancanza di motivazione in ordine alla richiesta assolutoria avanzata con l'atto di appello. La mancata risposta avrebbe in particolare ad oggetto la circostanza, incompatibile col timore indotto in un soggetto vittima di estorsione, che la presunta persona offesa RI GI nei giorni successivi alla asserita minaccia da lui subita ha cercato il ricorrente per ottenere il pagamento di un credito vantato da una terza persona che aveva lavorato per l'RO poco prima. Inoltre, la Corte territoriale ha fornito una motivazione solo apparente in relazione all'inesistente apporto concorsuale del ricorrente, consistente nel mero annuire a frase proferita dal presunto complice. 23.2. Il ricorrente deduce inoltre vizi di motivazione in ordine al diniego dell'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., il mero annuire non potendosi equiparare alla condotta contestata al concorrente AL. 24. Ricorso proposto nell'interesse di AS EF. La sentenza impugnata, ribaltando il giudizio assolutorio del Tribunale, l'ha condannata, con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per i reati di favoreggiamento personale e di falsa testimonianza, al primo teleologicamente collegata, a lei rispettivamente contestati ai capi w) e x). 24.1. Col primo motivo la ricorrente, in relazione al delitto di favoreggiamento di cui al capo w), deduce erronea applicazione degli artt. 43, 378 e 384 cod. pen. e illogicità di motivazione con riferimento all'affermazione secondo cui le circostanze riferite al AN non avrebbero avuto alcuna rilevanza per la posizione del coniuge della ricorrente, LA TT, tale da rendere configurabile in favore della AS l'esimente di cui al citato art. 384 (grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore del prossimo congiunto). Invero, all'epoca della condotta la ricorrente non conosceva il dettaglio delle imputazioni e degli elementi a carico del AN e del marito, sicché l'intendimento della AS, per ciò che poteva presentarsi con giudizio ex ante, avrebbe potuto dunque essere quello di favorire proprio il marito, e non il AN, come invece la Corte territoriale deduce in modo congetturale sulla base di circostanze non accertate né accertabili (l'avere il LA intuito che le domande sui suoi rapporti con AN erano finalizzate a un'indagine sul capo locale) ovvero su una frase di AV MA captata al momento del fatto, invero allo scopo non significativa, e sulla frettolosità della comunicazione apoditticamente collegata alla consapevolezza da parte della AS della sua illiceità. 24.2. Col secondo motivo la ricorrente deduce, con riferimento al delitto di falsa testimonianza a lei ascritto al capo x), erronea applicazione dell'art. 372 cod. pen. e illogicità di motivazione in ordine alla ritenuta esistenza dei requisiti di pertinenza e rilevanza della dichiarazione mendace resa nel processo a carico di NE TT, marito della 40 ricorrente, e RO NN per l'estorsione in danno di RO IO. Poiché il mendacio è stato commesso in risposta delle domande preliminari del p.m. volte a saggiare la credibilità della teste, esso non ha attinenza con l'accertamento oggetto del processo e non può quindi ritenersi che esso si riferisca a prove a carico del LA. 25. Ricorso proposto personalmente da D'GO ND. La sentenza impugnata ha, in parziale riforma di quella di primo grado, escluso la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991 e conseguentemente rideterminato la pena inflitta per il reato di cui al capo p) (art. 73 D.P.R. 309/90 relativo alla cessione di circa 300 grammi di cocaina. 25.1. Il ricorrente deduce violazione della L. 241/2006 e mancanza di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'indulto, pure richiesta con l'atto di appello. 25.2. Deduce inoltre erronea applicazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. in merito ai criteri di valutazione degli indizi e vizi di motivazione in punto di affermata responsabilità del ricorrente per il delitto a lui ascritto. 25.3. Deduce infine violazione del principio di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in punto di affermata responsabilità del ricorrente per il delitto a lui ascritto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Vanno in primo luogo affrontate le questioni di diritto proposte dal Procuratore Generale ricorrente che, per la loro generale portata, sono suscettibili di incidere sulla decisione impugnata in riferimento a numerose posizioni individuali. Assumono preliminare rilievo, a tal proposito, due censure, tra loro connesse.
1.1. Con la prima, il Pubblico Ministero ricorrente lamenta la violazione dell'obbligo di "motivazione rafforzata" imposto al giudice di appello in caso di sovvertimento della decisione di primo grado. Si tratterebbe di un obbligo di generale applicazione là dove sia necessario scardinare l'impianto argomentativo-dimostrativo di una decisione assunta da chi ha avuto contatto diretto con fonti di prova dichiarative rilevanti. Esso si imporrebbe dunque al giudice di appello anche in caso di totale riforma della sentenza di condanna pronunciata in primo grado. L'assolutezza del principio enunciato dal pubblico ministero ricorrente che si richiama ad un filone della giurisprudenza di legittimità rende necessario, prima di esaminare partitamente la motivazione della sentenza impugnata in relazione a ciascuno dei soggetti interessati dal ricorso, che di quell'obbligo si individuino le ragioni e gli esatti termini. 41 Il Collegio osserva a tale riguardo che, a fronte di una massima (Rv. 231679) che enuncia tale obbligo in termini generali con riferimento a ogni decisione che riformi totalmente quella di primo grado, la motivazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, sulla scia di Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, TI, Rv. 22609, si limita a ribadire testualmente "il principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il giudice di appello che riformi totalmente la sentenza di primo grado, sostituendo all'assoluzione l'affermazione di colpevolezza dell'imputato, ha l'obbligo di dimostrarne con rigorosa analisi critica l'incompletezza o l'incoerenza, non essendo altrimenti giustificato il rovesciamento della statuizione assolutoria in quella di condanna". La giurisprudenza di questa Corte ha invero costantemente affermato che la sentenza di appello che proceda a totale riforma del giudizio assolutorio di primo grado, deve confutare specificamente, pena altrimenti il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, Aglieri ed altri, Rv. 233083; Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, Pappalardo, Rv. 242330). Dunque, la sentenza di appello che sovverta un giudizio assolutorio non può limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, p.c. in proc. Rastegar, Rv. 254638). Di più, nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera e diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, che sia caratterizzata da pari plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo, invece, una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio (Sez. 6, n. 46847 del 10/07/2012, Aimone e altri, Rv. 253718; Sez. 6, n. 1266 del 10/10/2012, Andrini, Rv. 254024; Sez. 2, n. 11883 del 08/11/2012, Berlingeri, Rv. 254725; Sez. 1, n. 12273 del 05/12/2013, Ciaramella e altro, Rv. 262261). Sicché, una volta compiuto il confronto puntuale con la motivazione della decisione di assoluzione, al giudice d'appello si impone l'obbligo di argomentare circa la configurabilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano minato irreversibilmente la sostenibilità del primo giudizio (Sez. 6, n. 8705 del 24/01/2013, Farre e altro, Rv. 254113). L'obbligo di motivazione rafforzata imposto in caso di sovvertimento in appello della sentenza assolutoria di primo grado rappresenta dunque l'ineludibile corollario del principio الله dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Questo spiega perché, in caso di ribaltamento del giudizio 42 assolutorio di primo grado, la motivazione "rafforzata" debba necessariamente riferirsi ad argomenti incontrovertibili, univocamente e concludentemente idonei ad escludere, con forza persuasiva assoluta e oggettivamente scaturente dal compendio probatorio acquisito nel processo, la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto segnalata dalla difesa. Ma ragionevole dubbio e presunzione di innocenza impongono standard probatori asimmetrici: la certezza della colpevolezza per la condanna, il dubbio processualmente plausibile per l'assoluzione. Per la sentenza di condanna lo standard imposto dall'art. 533 comma 1 cod. proc. pen. corrisponde simmetricamente e specularmente a quanto l'art. 530 comma 2 cod. proc. pen. stabilisce per la sentenza di assoluzione. Essi concorrono alla definizione di regole probatorie e di giudizio e di metodi di accertamento delle contrapposte ipotesi ricostruttive del fatto fondati sulla tendenziale recessività dell'ipotesi d'accusa ("in dubio pro reo"). Il canone del dubbio ragionevole reagisce così in modo diverso e anch'esso asimmetrico - sugli esiti di condanna e su quelli assolutori: la sentenza di condanna deve superare il ragionevole dubbio sull'attendibilità e concludenza della prova dell'ipotesi accusatoria, mentre quella di assoluzione può (e deve) limitarsi a prendere atto della permanenza di un ragionevole dubbio. L'obbligo di motivazione in caso di totale riforma della prima sentenza in grado di appello si atteggia così in maniera diversa nell'ipotesi di sovvertimento di sentenza assolutoria rispetto a quella di totale riforma di sentenza di condanna. Infatti, mentre nel primo caso al giudice d'appello si impone l'obbligo di argomentare circa la configurabilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano minato la permanente sostenibilità del primo giudizio (Sez. 6, n. 8705 del 24/01/2013, Farre e altro, Rv. 254113), al contrario, per il ribaltamento della sentenza di condanna, il giudice d'appello potrà limitarsi a giustificare la perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto. Si dovrà trattare di ricostruzioni non solo astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza. E' dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili sulla base del materiale probatorio acquisito al processo (sull'esigenza di una plausibilità processuale e non solo congetturale, ex multis, Sez. 1, n. 53512 dell'11/7/2014, Gurgone;
Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli;
Sez. 4, n. 30862 del 17/06/2011, Giulianelli;
Sez. 4, n. 48320 del 12/11/2009, Durante). In questo senso, ed in questi limiti, il giudice di appello che riformi la sentenza di condanna pronunciata in primo grado, pervenendo a una sentenza di assoluzione, dovrà 43 naturalmente confrontarsi con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, giustificandone nei termini testé indicati quelli della mera plausibilità processuale di - ricostruzioni alternative del fatto l'integrale riforma (Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Rv. 261327), non potendo egli limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della riformata pronuncia delle generiche notazioni critiche di dissenso, ma essendo invece necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni assunte (Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013, Ricotta, Rv. 258005; Sez. 6, n. 46742 del 8/10/2013, Hamdi Ridha, Rv. 257332). Gli esiti decisori del giudizio di primo grado determinano dunque la specifica connotazione degli standard argomentativi imposti al giudice di appello in caso di totale riforma della sentenza impugnata. Come si è visto, si tratta invero di obblighi di motivazione aventi perimetro e connotazioni fondamentalmente diversi a seconda che si tratti di sovvertire esiti di condanna ovvero di assoluzione: nel primo caso al giudice d'appello si impone l'obbligo di argomentare circa la configurabilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano minato la permanente sostenibilità del primo giudizio, mentre, al contrario, per il ribaltamento della sentenza di condanna, il giudice d'appello potrà limitarsi a giustificare la perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto. Al di là dell'uso corrente dell'unica locuzione "motivazione rafforzata" per ogni caso di ribaltamento, si tratta invece di obblighi dimostrativi di natura sostanzialmente differente, che derivano dalla segnalata asimmetria degli statuti probatori imposti dalla presunzione di innocenza e dal suo corollario del ragionevole dubbio. Non è pertanto possibile procedere ad una loro completa assimilazione quali espressioni di principio più generale (affermato da Sez. 5, n. 21008 del 06/05/2014, Barzaghi, un Rv. 260582; vedi, da ultimo, Sez. 2, n. 41571 del 20/6/2017, dep. 12/9/2017, P.G., P.C. in proc. Marchetta e altro, Rv. 27075001), secondo il quale l'obbligo di motivazione rafforzata trarrebbe origine dalla necessità di "scardinare l'impianto argomentativo-dimostrativo di una decisione assunta da chi ha avuto contatto diretto con le fonti di prova", a prescindere dall'esito decisorio della pronuncia riformata. -Di tale differenza rilevante anche per la verifica dei presupposti dell'obbligo di riassunzione della prova dichiarativa decisiva in caso di c.d. overturning (vedi infra, 1.2.) - dovrà tenersi debito conto nell'esame dei ricorsi aventi ad oggetto la giustificazione dei capi della sentenza impugnata per i quali è intervenuta totale riforma della decisione di primo grado, talvolta in peius, talaltra in senso liberatorio.
1.2. Strettamente connessa a quella testé esaminata è la questione posta dal Procuratore Generale ricorrente in relazione alla predicata sussistenza, in capo al giudice di appello che 44 She sovverta in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado, dell'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale e di escutere nuovamente i dichiaranti, qualora valuti diversamente la loro attendibilità rispetto a quanto ritenuto dal primo giudice. Si tratterebbe come affermato da Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, Pipino, Rv. 260071 e, da ultimo, da Sez. 2, n. 41571 del 20/6/2017, dep. 12/9/2017, P.G., P.C. in proc. Marchetta e altro, Rv. 27075001 – di obbligo sancito dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 5 luglio 2011 nel caso AN c/IA, che costituisce espressione di un generale principio di immediatezza, e trova pertanto applicazione non solo quando il giudice d'appello intenda riformare in peius una sentenza di assoluzione, ma anche nell'ipotesi in cui vi sia stata condanna in primo grado, tanto più allorché nel processo vi sia stata costituzione di parte civile. La Corte territoriale, nel riformare in toto le pronunce di condanna a carico di RA TO, dei fratelli NO e di IL NT per i reati associativi loro rispettivamente contestati ai capi a) e a)bis, avrebbe dunque violato il divieto di rivalutazione cartolare della prova dichiarativa decisiva, là dove ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese dai collaboranti ET e VE senza procedere alla riassunzione della loro deposizione. La censura è manifestamente infondata. La questione è stata infatti autorevolmente risolta dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 27620 del 28/4/2016, SG, le cui argomentazioni il Collegio pienamente condivide e fa integralmente proprie. Tale sentenza afferma testualmente che "il ribaltamento in senso assolutorio del giudizio di condanna operato dal giudice di appello pur senza rinnovazione della istruzione dibattimentale è perfettamente in linea con la presunzione di innocenza, presidiata dai criteri di giudizio di cui all'art. 533 cod. proc. pen.", e che pertanto, "proprio in quanto non viene in questione il principio del "ragionevole dubbio", non può condividersi l'orientamento secondo cui anche in caso di riforma della sentenza di condanna in senso assolutorio il giudice di appello, al di là di un dovere di "motivazione rafforzata", deve previamente procedere a una rinnovazione della Rv. 269073; prova dichiarativa" (conformi, Sez. 5, n. 2499 del 15/11/2016, Vizzi, P.G. altri Rv. 267931; proc. G., Sez. 3, n. 42443 del 07/06/2016, in e P.C. in proc. Mangano e altro, Rv. 268948; Sez. 4, n. 4222 del 20/12/2016, Sez. 3, n. 29253 del 05/05/2017, P.C. in proc. C., Rv. 270149, secondo le quali, l'obbligo del giudice di appello di rinnovare l'istruttoria dibattimentale e di escutere nuovamente i dichiaranti, qualora valuti diversamente la loro attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado ai sensi dell'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU con sentenza 5 luglio 2011, AN c/IA trova applicazione solo nel caso in cui il giudice di appello intenda riformare in peius una sentenza di assoluzione, ma non anche nel caso opposto, in cui da un giudizio di condanna in primo grado si pervenga ad un esito assolutorio in appello, non venendo in rilievo in tal caso - il principio del superamento del "ragionevole dubbio"). 45 Il canone del ragionevole dubbio, per la sua immediata derivazione dalla presunzione di innocenza, esplica invero un effetto conformativo non solo (come si è visto supra, sub 1.1.), sui diversi standard argomentativi della sentenza di appello che operi integrale riforma di quella di primo grado, ma anche sulle regole di giudizio e, più in generale, sui metodi di accertamento del fatto, imponendo come si è già sopra evidenziato protocolli logici di - valutazione delle prove e delle contrapposte ipotesi ricostruttive fondati sulla tendenziale recessività dell'ipotesi d'accusa: la certezza della colpevolezza per la condanna, il dubbio processualmente plausibile per l'assoluzione. Si tratta all'evidenza di statuti probatori asimmetrici, che reagiscono in modo difforme, a seconda degli esiti del giudizio di primo grado, sui modi di acquisizione della prova dichiarativa in appello. Solo in caso di riforma della sentenza di assoluzione, infatti, viene in questione il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, il quale impone che, in mancanza di elementi sopravvenuti, l'eventuale rivisitazione in senso peggiorativo compiuta in appello sia sorretta da elementi dirimenti, tali da evidenziare l'insostenibilità dell'esito assolutorio. Al contrario, per il ribaltamento della sentenza di condanna di primo grado è sufficiente la mera plausibilità processuale della ricostruzione alternativa del fatto proposta dalla difesa. Il principio di immediatezza nell'acquisizione della prova dichiarativa fondato sulla percezione diretta che la stessa sentenza Sez. U., SG, riconosce essere, nel modello di giudizio ordinario, "il presupposto tendenzialmente indefettibile di una valutazione logica, razionale e completa" della prova orale e "condizione essenziale della correttezza e completezza del ragionamento sull'apprezzamento degli elementi di prova" - non ha quindi carattere assoluto, e deve anzi essere considerato recessivo là dove, come in caso di riforma di una sentenza di condanna, il principio del ragionevole dubbio non venga in questione. L'applicazione, in primo e in secondo grado, del principio di immediatezza nell'assunzione di prove dichiarative decisive si impone invero nel giudizio ordinario unicamente in caso di sovvertimento della sentenza assolutoria, poiché è solo tale esito decisorio che conferma la presunzione di innocenza e rafforza il ragionevole dubbio che opera pro reo, e non per le altre parti del processo sulla valenza delle prove dichiarative (in questo senso, a - giustificazione del mancato parallelismo dei protocolli probatori in caso di sovvertimento in appello dell'assoluzione pronunciata in primo grado ad esito di giudizio abbreviato, Sez, U., n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). È proprio tale asimmetrica incidenza del ragionevole dubbio, operante in favore del solo imputato, che rende necessitato il ricorso al metodo di assunzione della prova dichiarativa epistemologicamente più affidabile unicamente per il sovvertimento in appello della decisione assolutoria di primo grado. Restando così razionalmente giustificato, alla stregua delle regole costituzionali e convenzionali del giusto processo, il diverso e meno rigoroso protocollo di assunzione cartolare della prova dichiarativa, proprio al caso di riforma della sentenza di condanna. 46 SM Del resto, conferma di quella asimmetria si rinviene all'art. 6 CEDU, là dove all'enunciazione formale della presunzione di innocenza (par. 2), segue l'elenco dei diritti che all'accusato sono in conseguenza riconosciuti, tra i quali quello di "esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico" (par. 3, lett. d). Tali norme ribadiscono infatti la necessaria finalizzazione dei metodi di assunzione della prova dichiarativa alla concreta realizzazione della presunzione di innocenza e del diritto di difesa e la possibile recessività di forme di contraddittorio per la prova orale connotate da immediatezza allorché i diritti dell'accusato non soffrano, per questo, alcun nocumento. Parafrasando Sez. U., SG, si può dire che è solo in questo quadro ricostruttivo dei valori sottesi al processo penale, che "dovere di motivazione rafforzata da parte del giudice della impugnazione in caso di dissenso rispetto alla decisione di primo grado, canone "al di là di ogni ragionevole dubbio", dovere di rinnovazione della istruzione dibattimentale e limiti alla reformatio in pejus si saldano sul medesimo asse cognitivo e decisionale". Ed è ancora solo in questo quadro ricostruttivo che trova razionale conferma la natura residuale dell'istituto della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale di cui all'art. 603 cod. proc. pen., quale concepito dal legislatore del 1988 in aderenza al criterio direttivo enunciato all'art. 2/94 della legge-delega del 1987. Natura residuale riaffermata, da ultimo, da Sez. U., SG (ove richiamo alla sottolineatura, in termini di "eccezionalità" dell'istituto, operata da Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni). È infine in questa prospettiva che appare costituzionalmente e convenzionalmente orientato il disposto del comma 3 bis dell'art. 603 cod. proc. pen., interpolato con L. 23/6/2017, n. 103, che ha codificato il principio prima introdotto dalla Corte EDU e poi sviluppato da questa Corte di legittimità, secondo il quale "Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alle valutazioni della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale" (sulla costituzionalità del previgente art. 603 cod. proc. pen., Sez. 2, n. 46065 del 08/11/2012, Consagra, Rv. 254726).
1.3. Rilevante per diversi imputati è anche la questione relativa al giudizio col quale la Corte territoriale ha escluso la credibilità dei collaboranti ET e VE e l'attendibilità delle loro dichiarazioni. Il motivo non ha pregio. Questa Corte ha più volte affermato che è legittima una valutazione frazionata della chiamata di correo, purché il giudizio di inattendibilità, riferito soltanto ad alcune circostanze, non comprometta per intero la stessa credibilità del dichiarante ovvero non infici la plausibilità delle altre parti del racconto e salvo che non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti e l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, 47 da compromettere la stessa credibilità del dichiarante (Sez. 6, n. 35327 del 18/07/2013, Arena, Rv. 256097; Sez. 6, n. 25266 del 03/04/2017, Polimeni, Rv. 270153). La sentenza impugnata offre una corretta applicazione di questi principi di diritto (pp. 333- 341), individuando puntualmente i plurimi, rilevanti elementi di falsità, contraddittorietà e incertezza tali da inficiare irrimediabilmente la credibilità soggettiva di entrambi i dichiaranti e l'attendibilità di quanto da loro riferito su punti nodali del loro narrato, strettamente imbricati con il resto del loro racconto. La sentenza in esame indica partitamente tali elementi di fatto e i motivi per i quali esse sconfessano la valenza dimostrativa dei dati riferiti a carico degli imputati. Essa smentisce in particolare, con articolata e logica motivazione (pp. 336-337), la contemporanea presenza presso il carcere di NO dell'VE, del RA e del fu RB Lorenzo, soggetto che secondo il racconto del collaborante lo avrebbe presentato al RA, e giustifica con argomentazione fondata su una completa e razionale ricostruzione del fatto la ritenuta inattendibilità del riferimento operato dallo stesso collaborante all'incontro in carcere con GI AT e col RA. Del pari (pp. 337-341), è messa in dubbio con specifica e pertinente motivazione la personale credibilità del ET e sono smentiti con dati cronologici certi sia il riferito coinvolgimento del RA nel suo "battesimo" che il consiglio datogli dallo stesso RA in carcere di fingersi pazzo. Convincentemente smentito è anche il riferimento fatto dal ET a tale Lasi, che nemmeno riconosce in fotografia, in relazione a elementi di fatto compiutamente accertati (la somministrazione del test di Rorschach anziché del test Minnesota, a differenza del primo non basato sull'analisi di figure da interpretare). Il pubblico ministero ricorrente non si confronta in realtà con tutti i dati di fatto correttamente valutati dalla Corte, sicché in definitiva il ricorso appare, sul punto in esame, aspecifico, a fronte di motivazione della sentenza impugnata che si palesa del tutto congrua e immune da vizi logici e giuridici, posto che la Corte territoriale evidenzia partitamente le ragioni per le quali l'interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato ritenute false, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, e il resto del racconto di entrambi i dichiaranti compromette in toto la loro stessa complessiva credibilità.
1.4. Gli altri rilievi preliminarmente espressi dal pubblico ministro ricorrente in termini generali (circa la necessità di una valutazione olistica del compendio indiziario;
la mancata dimostrazione dell'avvenuta dissociazione di RA TO e SE SE dal sodalizio di cui al capo a); l'irrilevanza, predicata dalla Corte territoriale nei confronti degli imputati assolti dai reati associativi di cui ai capi a) e a)bis, dei legami di parentela con affiliati alla 'ndrangheta, dei collegamenti con le cosche di origine e della natura dei reati-fine commessi) saranno partitamente esaminati con specifico riferimento a ciascuna delle posizioni oggetto di ricorso. 1.5. È manifestamente infondato il motivo con il quale il ricorrente Procuratore Generale deduce vizi di motivazione e violazione di legge processuale (art. 192 cod. proc. pen.) e 48 sostanziale (art. 416 bis cod. pen.) con riferimento al ribaltamento in senso assolutorio, per non aver commesso il fatto, della sentenza di condanna pronunciata in primo grado in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. ascritto a RA TO, con ruolo apicale, al capo a). Rappresenta infatti ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai fini della configurabilità del reato di promozione, direzione od organizzazione del gruppo criminale è necessario che un ruolo apicale una posizione dirigenziale risultino in concreto esercitati ○ Rv. 262487; (Sez. 1, n. 3137 del 19/12/2014, Terracchio, Sez. 6, Sentenza n. 19191 del 07/02/2013, GA, Rv. 255132). ha inoltre costantemente affermato, a partire daQuesta Corte Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino Rv. 231670, che in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi, sicché la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi facta concludentia, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione. Ebbene, la motivazione della sentenza impugnata (pp. 342-345; pp. 353-368) giustifica con percorso argomentativo immune da vizi logici e giuridici la ritenuta insussistenza di un qualsivoglia ruolo dinamico e funzionale del RA tanto meno di natura apicale - all'interno e in favore del sodalizio mafioso in questione. Inutilizzabili, per la loro argomentata e dimostrata inattendibilità, le dichiarazioni dei collaboranti VE e ET sulle quali tra l'altro riposava essenzialmente la risalente intraneità del RA ritenuta dal Tribunale - la Corte territoriale argomenta puntualmente e diffusamente circa l'inconcludenza delle conversazioni intercettate nelle quali di RA si parla, nonché di quelle, peraltro assai poco numerose, alle quali egli prende parte evidenziando un atteggiamento addirittura antitetico rispetto ad un suo coinvolgimento operativo nell'associazione, anche con specifico riferimento al completo disinteresse dimostrato alle vicende relative al "battesimo" di CR LE e all'estorsione in danno di RI. La Corte territoriale giustifica altresì, con ragionamento esente da profili di illogicità, l'assenza agli atti di comprovate condotte del RA concretamente orientate allo svolgimento di compiti 49 direttivi, ed anche solo a favorire l'esistenza e il rafforzamento del sodalizio come semplice partecipe, e giustifica compiutamente la plausibilità processuale della ricostruzione alternativa della difesa che esclude un suo qualsivoglia coinvolgimento associativo, al di là di una passiva, e talvolta connotata da aperto distacco, sua vicinanza a soggetti mafiosi. A tale scopo, la Corte territoriale sottopone a congrua valutazione anche gli altri elementi segnalati dal pubblico ministero ricorrente, tra i quali l'assunzione della figlia del RA alle dipendenze della Cooperativa RV con contratto trimestrale non rinnovato (p. 355) - o, ancora, le - conversazioni aventi ad oggetto appoggi elettorali, allorché i precedenti penali per reati in materia di armi e stupefacenti, pure evocati dal Procuratore Generale ricorrente non appaiono dotati di efficacia argomentativa idonea a scardinare il ragionamento probatorio svolto nella sentenza impugnata. In definitiva, pertanto, la sentenza impugnata ha proceduto ad una valutazione coerente e unitaria di tutti gli elementi probatori disponibili e si sottrae sul punto, anche sotto questo profilo, alle censure del pubblico ministero, di tal che la piena assoluzione del RA pronunciata in grado di appello deve ritenersi prevalente sulla sopravvenuta estinzione del reato per morte dell'imputato.
1.6. Ad opposte conclusioni deve pervenirsi per quanto attiene la pronuncia con la quale la Corte territoriale ha, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, assolto SE SE dal reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. a lui ascritto al capo a) per non aver commesso il fatto. Sul punto, infatti, il ricorso del pubblico ministero è fondato e va pertanto accolto. La sentenza impugnata non corrisponde agli standard di "motivazione rafforzata" imposti in caso di sovvertimento in appello della sentenza di condanna pronunciata in primo grado (supra, 1.2.). Invero, la Corte territoriale non ottempera all'obbligo giustificativo della ricostruzione alternativa del fatto espressa in termini di insussistenza di un ruolo dinamico del SE funzionale al perseguimento dei comuni fini criminosi, così da doversi negare un rapporto di sua stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio con riferimento alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza, sicché possa ritenersi dimostrata la plausibilità processuale, e non solo congetturale, delle conclusioni raggiunte (ex multis, Sez. 1, n. 53512 dell'11/7/2014, Gurgone;
Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli;
Sez. 4, n. 30862 del 17/06/2011, Giulianelli;
Sez. 4, n. 48320 del 12/11/2009, Durante). La Corte territoriale si limita sul punto ad affermazioni apodittiche, che non trovano riscontro nelle plurime conversazioni intercettate tra il SE e AN SE, vertenti significativamente su questioni di vitale interesse per il sodalizio mafioso (quali ad esempio, come puntualmente segnalato dal pubblico ministero ricorrente, la richiesta di "battesimo" da parte di MA LE;
la preoccupazione per le indagini in corso;
il timore dell'esistenza di collaboranti intranei al sodalizio;
le critiche nei confronti dei NO-IL; la struttura 50 sociale della cooperativa RV) e alle quali SE partecipa in maniera attiva e informata, dimostrando una piena condivisione delle scelte e delle preoccupazioni del capo locale. La sentenza impugnata trascura altresì il carattere proattivo dell'intervento effettuato dal SE (e da lui riferito a IA SE) nei confronti di RA SA, al quale egli raccomanda di non fare telegrammi in occasione di funerali di capi-cosca (nel caso di specie RO CO, morto nel 2010) perché "roviniamo loro e ci roviniamo noi". Condotta, questa, suscettibile di illuminare in termini di effettività e attualità e non di mero, inutile e notarile rilievo - l'apporto da lui fornito al sodalizio di riferimento, quale ricostruito dal giudice di primo grado. Sicché la motivazione della sentenza impugnata non giustifica il sovvertimento della sentenza di primo grado, limitandosi ad inserire nella struttura argomentativa della riformata pronuncia delle generiche notazioni critiche di dissenso, senza riesaminare adeguatamente il materiale probatorio vagliato dal primo giudice al fine di offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni assunte, in termini di compiuta plausibilità processuale (Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013, Ricotta, Rv. 258005; Sez. 6, n. 46742 del 8/10/2013, Hamdi Ridha, Rv. 257332; Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Rv. 261327).
1.7. Fondati sono anche i ricorsi proposti dal pubblico ministero e, limitatamente alle statuizioni civili, dal Comune di Bordighera, costituito parte civile, avverso la pronuncia con la quale la Corte territoriale ha, in totale riforma della decisione di condanna di primo grado, assolto perché il fatto non sussiste NO OV, NO MA, NO BE, IL NT dal reato di cui all'art. 416 bis loro ascritto al capo a) bis. Il percorso argomentativo attraverso il quale il giudice di appello perviene a tale esito decisorio appare invero affetto da molteplici vizi, In primo luogo, è inesistente il presupposto sul quale si fonda l'affermazione della Corte territoriale secondo la quale il sodalizio descritto al capo a) bis sarebbe per sua natura "un'associazione acefala, atteso che i presunti capi - EP BE, IL CE, IL UN, TA LE sono stati assolti" nei primi due gradi di giudizio relativi al - procedimento cosiddetto "Maglio 3", e che i quattro gregari "si muovono nel contesto di una tripla autonomia, dal locale di IA, dai tetrarchi e da sé stessi". Infatti, a seguito delle richiamate decisioni assolutorie è intervenuta sentenza di questa Corte (Sez. 2, n. 24851 del 4/4/2017, Garcea e altri) con la quale la sentenza d'appello pronunciata nel procedimento Maglio 3 è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio circa la configurabilità dei locali di 'ndrangheta ivi oggetto di contestazione - tra cui appunto quelli del Ponente ligure - e sulla partecipazione ad essi dei singoli imputati. Mancando i predicati esiti assolutori, è l'intera struttura argomentativa della sentenza impugnata a perdere la propria base fattuale e logica, risolvendosi in un apprezzamento del compendio indiziario che, pur deprivato delle inutilizzabili dichiarazioni dei collaboranti VE 51 e ET, appare connotato da una valutazione parcellizzata e talora manifestamente illogica. Inoltre, nell'affermare l'incongruità della separazione della contestazione associativa di cui al capo a) bis da quella, originariamente unica, di cui al capo a), la sentenza impugnata non considera che la predicata unitarietà dei due sodalizi ipotizzati nelle rispettive imputazioni non è contraddetta dal tenore letterale di queste ultime, che riconducono tutte le condotte partecipative all'unica organizzazione criminale di riferimento, la 'ndrangheta, la cui natura unitaria è stata affermata nell'ambito del processo "Crimine" (in parte già scrutinato in sede di legittimità da Sez. 1, n. 55359 del 17/6/2016, Rv. 269040) e discende dall'accertata esistenza di un organismo di vertice (Crimine o Provincia) che, quantunque non destinato a intervenire nelle attività gestite dai singoli locali, svolge un ruolo pregnante sul piano organizzativo garantendo l'omogeneità delle regole di fondo dell'organizzazione, non solo in Calabria, ma anche fuori dalla regione. Carattere unitario, del resto, significativamente richiamato, proprio in riferimento ai locali liguri, dalla citata sentenza Sez. 2, n. 24851/2017, riguardante tra gli altri i coimputati dei soggetti in questo processo accusati del reato associativo di cui al capo a) bis. L'erronea prospettiva fatta propria dalla Corte territoriale ha comportato in primo luogo l'ingiustificata elisione della valenza dimostrativa dei dati, emergenti già nel processo Maglio 3 e confluiti integralmente nel compendio indiziario in esame, relativi alle dinamiche e alle strutture proprie ai locali liguri, con particolare riferimento al significato ritenuto espressamente oggetto di complessiva sottovalutazione anche da Sez. 2, n. 24851/2017 - dell'appoggio elettorale fornito da quei locali a vari candidati (anche con l'intermediazione di SE AN) in occasione delle elezioni regionali del 2010 e alle riunioni di 'ndrangheta alle quali avevano partecipato PÉ BE, TA LE e i fratelli IL UN e CE, ritenuti essere i capi del locale di cui al capo a) bis, partecipazione dotata invero di pregnante valore dimostrativo, sottolineato altresì da Sez. 2, n. 24851/2017. Quella prospettiva rivela inoltre l'atomistica e parcellizzata valutazione riservata dalla sentenza impugnata ai molteplici elementi indiziari puntualmente richiamati dal pubblico ministero nel suo ricorso, sottoposti ad un apprezzamento frazionato che ha compromesso in radice una sintesi suscettibile di dare spessore e compiutezza all'ipotesi associativa formulata nel capo a) bis. Viene al riguardo in rilievo, in particolare, la contiguità con la cosca IO segnalata dal fattivo sostegno assicurato da NO MA (anche mediante il ricovero in un immobile del suocero, PÉ BE, separatamente giudicato per la partecipazione al locale nel processo Maglio 3) al latitante CO CA, condotta per la quale NO ha riportato definitiva condanna per favoreggiamento personale. La sentenza impugnata viola altresì il principio della valutazione unitaria della prova là dove procede alla totale svalutazione della capacità dimostrativa dei reati per i quali i NO e i IL hanno riportato condanne, anche in questo processo (favoreggiamento personale di 'ndranghetisti latitanti;
associazione per delinquere finalizzata al traffico di 52 stupefacenti;
detenzione e spaccio di stupefacenti;
detenzione di armi da guerra;
minacce in danno di appartenenti alle forze dell'ordine, di un giornalista e di amministratori comunali;
estorsione e lesioni personali;
incendio di escavatori), ricondotti alla episodica e puntuale espressione del profilo criminale proprio a ciascuno dei protagonisti di quelle vicende, singolarmente considerate, senza alcun apprezzamento delle prove (testimonianze FE, MI, TI, OC) che a quei fatti collegano la consapevolezza delle vittime e della collettività circa l'appartenenza alla 'ndrangheta dei protagonisti e il conseguente stato di assoggettamento e omertà. Nessuna considerazione la sentenza impugnata riserva inoltre ai rapporti degli imputati con i soggetti separatamente giudicati nel processo Maglio 3 per essere i capi del sodalizio di riferimento. Apodittica risulta a tale proposito l'esclusiva riconduzione di quei rapporti a legami parentali, con conseguente totale elisione del valore indiziante delle richieste che NO OV rivolge a IL UN per il cambio di difensore del fratello BE, nonché di quella che TI GI, vittima di usura e estorsione, formula nei confronti di IL CE perché questi convinca NO MA e suo cugino De MA RO a desistere dal loro atteggiamento prevaricatore. Dimostrative del ruolo apicale di TA LE e dei legami con le cosche calabresi - e purtuttavia non considerate dalla Corte distrettuale le conversazioni captate tra AN SE e AR CO dalle quali si evince che TA, dopo gli arresti di IL CE e dei fratelli NO del 2010, si era recato in Calabria per ricevere indicazioni operative dai capi della cosca di riferimento. Omessa risulta inoltre ogni valutazione delle conversazioni captate dalle quali risultano l'organigramma e le dinamiche all'interno della 'ndrangheta ligure e i contatti del TA con esponenti di vertice della 'ndrangheta calabrese, tra i quali MI SE, nonché la circostanza che a casa di TA è stato sequestrato un foglio manoscritto contenente la formula di affiliazione alla 'ndrangheta. Alla luce di tutte le circostanze e considerazioni sopra richiamate, la ritenuta inutilizzabilità delle inattendibili dichiarazioni dei collaboranti VE e ET non può ritenersi determinante al fine di configurare il deficit probatorio segnalato dalla sentenza impugnata, che va quindi annullata con rinvio su tale capo. Da quanto precede consegue altresì, in accoglimento del ricorso del Comune di Bordighera, l'annullamento con rinvio della medesima sentenza in relazione alle statuizioni civili nei confronti di detto Comune connesse al capo a) bis, ivi compresa l'eventuale regolamentazione delle spese nei confronti della citata parte civile, nonché, in accoglimento dell'ulteriore motivo di ricorso proposto dal pubblico ministero, l'annullamento con rinvio della revoca delle misure di sicurezza patrimoniali connesse al medesimo capo a) bis e di cui agli artt. 416 bis comma 7 e 12 sexies L. 356/92, revoca disposta dalla Corte territoriale nei confronti di NO LE, NO OV, NO MA, NO BE, NO CO, De MA IN, IL DI, PÉ CI, F.lli NO S.r.l., F.lli NO S.a.s. in liquidazione. 53 1.8. Inammissibile, poiché reiterativo di censure di merito alle quali la Corte territoriale ha offerto risposta adeguata e immune da vizi logici e giuridici, è il motivo col quale il Procuratore Generale ricorrente lamenta la sussistenza di violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'assoluzione di ES SA dai delitti di usura e estorsione a lui contestati ai capi i) e j), in concorso con TT SE, perché il fatto non costituisce reato, con riferimento alla ritenuta riconducibilità dell'intervento dell'ES a ragioni di mera amicizia con la vittima. A fronte di conforme pronuncia assolutoria di primo grado, la sentenza impugnata giustifica infatti in modo del tutto congruo, e pertanto insindacabile in sede di legittimità, come l'intima ragione dell'agire dell'ES, rinvenuta da entrambi i giudici di merito nei rapporti di amicizia con la vittima e in motivi di solidarietà umana, rivesta importanza decisiva nella valutazione dell'elemento soggettivo del reato (Sez. 2, n. 6824 del 18/01/2017, Bonapitacola, Rv. 269117; Sez. 2, n. 2833 del 27/09/2012, Adamo, Rv. 254298; Sez. 2, n. 26837 del 19/06/2008, Alfiero, Rv. 240701). Puntuali e logici appaiono a tale riguardo i riferimenti operati dalla Corte distrettuale all'iniziativa della vittima nel cercare l'intermediazione dell'imputato, il rammarico da essa manifestato alla notizia che l'ES era stato incriminato come complice del TT, la mancanza di ogni comportamento dell'ES idoneo esercitare ulteriore pressione sul RI e di qualsivoglia richiesta di compenso.
1.9. Il motivo proposto dal pubblico ministero in riferimento all'assoluzione di IA SE, AN VI 48 e AV MA dal reato di millantato credito a loro ascritto al capo I) è fondato. La decisione impugnata, che ha sovvertito quella di condanna pronunciata nei confronti di tutti e tre gli imputati ad esito del giudizio di primo grado, dando rilievo, per escludere la sussistenza del reato contestato, all'intenzione dei TT di corrompere i pubblici funzionari in grado di accelerare l'iter della pratica in questione e di assicurarne il positivo esito, ha violato il principio di diritto secondo il quale ai fini della sussistenza dell'ipotesi delittuosa prevista dal secondo comma dell'art. 346 cod. pen., che costituisce fattispecie autonoma e non ipotesi aggravata rispetto a quella prevista nel primo, non è necessaria né la millanteria né una generica mediazione. L'agente infatti non pone ad oggetto della propria pattuizione il proprio intervento, né richiede un compenso per sé, ma adduce come causa della controprestazione il "dover comprare il favore del pubblico ufficiale" ovvero "il doverlo remunerare". A fronte di tale condotta sono possibili due sole alternative: o il soggetto si appropria delle somme, ed in questo caso deve rispondere del reato di cui all'art. 346 comma 2 cod. pen., o veramente corrompe o tenta di corrompere il funzionario, ed in questo caso dovrà rispondere del reato di corruzione. Quando non vi siano elementi che dimostrino quest'ultima ipotesi, residua la prima, senza che assuma rilevanza né la millanteria del credito né l'eventuale assunta mediazione (Sez. 6, n. 4915 del 02/04/1997, Moschetti, Rv. 208140), essendo irrilevante che come la - 54 stessa Corte territoriale riconosce essere avvenuto nel caso di specie - l'iniziativa parta dalla persona cui è richiesto di corrispondere il denaro o l'utilità, o che l'agente indichi nominativamente i funzionari o impiegati i cui favori devono essere comprati o remunerati (Sez. U, n. 12822 del 21/01/2010, Marcarino, Rv. 246270). Del resto, nel reato di millantato credito previsto dal primo comma dell'art. 346 cod. pen., anch'esso cumulativamente contestato in imputazione, l'effettivo svolgimento di un'attività di mediazione può avere l'effetto di escludere l'antigiuridicità della condotta solo quando si tratti - ipotesi questa espressamente negata nella sentenza in esame di una mediazione professionale lecita, perché riconosciuta da specifiche disposizioni di legge, e sempre con esclusione di aderenze personali extraprofessionali (Sez. 6, n. 4915 del 02/04/1997, Moschetti, Rv. 208141). Il Collegio ricorda infine che i reati di millantato credito e di truffa possono concorrere qualora allo specifico raggiro della fattispecie di millantato credito, costituito dal ricorso a vanterie di ingerenze o pressioni presso pubblici ufficiali, si accompagni un'ulteriore attività diretta alla induzione in errore del soggetto passivo, al fine di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno (ex multis, da ultimo, Sez. 6, n. 9961 del 13/01/2017, Pometto, Rv. 269439). La sentenza impugnata va pertanto, su tale capo, annullata con rinvio nei confronti di AN VI 48 e AV MA. La medesima sentenza va invece annullata sullo stesso capo senza rinvio nei confronti di AN SE, nelle more deceduto, per essere il reato estinto per morte dell'imputato.
1.10. Devono invece essere dichiarate inammissibili le censure proposte dal pubblico ministero ricorrente in ordine alla conferma della pronuncia assolutoria di SC GA e IL CO, rispettivamente Sindaco e Direttore Generale del Comune di IA all'epoca dei fatti, dai reati di abuso di ufficio in concorso contestati ad entrambi al capo n) e al solo IL al capo o), per i quali i giudici di merito hanno escluso la sussistenza del dolo intenzionale necessario per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 323 cod. pen., e dal reato di concorso esterno in associazione mafiosa contestato ai medesimi imputati al capo c), per il quale è stata dai giudici di merito concordemente esclusa la consapevolezza degli imputati che la Cooperativa RV fosse la longa manus del locale di IA. Il ricorso del pubblico ministero risulta essere aspecifico e originariamente proposto, sui capi testé evocati, per motivi diversi da quelli consentiti. Esso si sostanzia invero in una impugnazione di merito mediante la quale viene sollecitata a questa Corte una diversa valutazione dei fatti, a fronte di una loro concorde e coerente ricostruzione operata da entrambi i giudici di merito a logica giustificazione delle conclusioni raggiunte in ordine all'insussistenza dell'elemento psicologico di tutti i reati, come rispettivamente contestati ai due imputati. In particolare, ritiene il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata debba ritenersi congrua e immune da profili di illogicità là dove nega il carattere macroscopico delle ritenute violazioni di legge di cui ai capi n) e o) (peraltro espressamente escluse dal Consiglio 55 di Stato nella decisione di annullamento dell'atto di scioglimento del Consiglio comunale di IA per infiltrazioni mafiose), tale da dimostrare la piena consapevolezza al riguardo dei pubblici ufficiali, e afferma la sussistenza in capo agli imputati di una finalità di interesse pubblico nell'affidamento degli appalti in questione, in forma non partecipata, in favore della cooperativa sociale RV. La sentenza impugnata giustifica infatti tali conclusioni mediante il pertinente richiamo all'incarico di analizzare approfonditamente gli aspetti giuridici relativi alla possibilità di affidamento diretto di lavori siffatti a cooperative sociali conferito al Segretario Generale del Comune, PA, ed al parere favorevole, particolarmente approfondito, che PA, soggetto allo scopo qualificato ed esperto, aveva redatto al riguardo. Parere che la Corte territoriale, con valutazione di merito insindacabile in questa sede, reputa pregevole e rilevante ai fini di escludere il dolo intenzionale proprio alla fattispecie di cui all'art. 323 cod. pen. La Corte territoriale argomenta ulteriormente sul punto dell'affermata sussistenza in capo ai pubblici ufficiali di una finalità di interesse pubblico, collegata sia all'importanza per IA della "Battaglia dei fiori", che, più in generale, alla volontà del Sindaco SC e della sua amministrazione di realizzare nei modi più celeri le opere pubbliche ritenute primarie per il decoro della città, utilizzando, ove consentito, iter amministrativi più snelli per l'affidamento degli appalti. Anche su tale punto la motivazione della sentenza è priva di profili di illogicità e il ricorso del pubblico ministero, per converso, appare connotato da inammissibili considerazioni di merito. Del pari logiche e congrue devono ritenersi le considerazioni in base alle quali la sentenza impugnata (pp. 529-539) argomenta la complessiva inattendibilità delle dichiarazioni del PA circa le presunte pressioni esercitate su di lui dal Sindaco SC e dal Direttore Generale IL, da quel teste riferite ad un possibile mancato rinnovo del suo incarico di Segretario Generale del Comune di IA, invero iniziato solo pochi mesi prima e con residua durata di più di quattro anni. Il ricorso si palesa altresì aspecifico, come puntualmente osservato dalle difese nelle memorie prodotte in questa sede, là dove accomuna sistematicamente le posizioni dei due imputati nonostante l'asimmetria delle contestazioni loro rispettivamente riferite. Le considerazioni che precedono refluiscono necessariamente anche sul giudizio relativo alla completezza e alla logicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine al reato di concorso esterno in associazione mafiosa contestato ai due imputati al capo c), per il quale è stata dai giudici di merito concordemente esclusa la consapevolezza degli imputati circa il carattere mafioso della Cooperativa RV. Una volta ricostruite le vicende di cui ai capi n) e o) riconoscendo la sussistenza di una finalità di interesse pubblico nelle condotte dei pubblici ufficiali e l'ignoranza di questi ultimi circa i legami criminali sottesi all'operatività della RV, la decisione liberatoria per l'ulteriore delitto loro contestato deve ritenersi correttamente giustificata. Né in senso contrario può essere fatto valere il travisamento, segnalato dal pubblico ministero ricorrente, di dati probatori ampiamente discussi, con conformi esiti 56 decisori, in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017, Cadore, Rv. 269906), posto anche che lo stesso ricorrente non contesta, con specifica deduzione, che quelli asseritamente travisati sono stati per la prima volta introdotto come oggetto di del provvedimento divalutazione nella motivazione secondo grado (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, Rv. 269217), sicché anche sotto questo profilo il ricorso in esame si palesa inammissibile.
1.11. Il ricorso proposta dal pubblico ministero avverso l'assoluzione di NO BE per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 di cui al capo q), è fondato e la sentenza va pertanto, sul punto, annullata con rinvio. Nel riformare in senso assolutorio, per il solo NO BE, la sentenza di condanna pronunciata ad esito del giudizio di primo grado, infatti, la decisione appare logicamente e giuridicamente viziata là dove offre delle conversazioni intercettate tra i protagonisti della vicenda una valutazione parcellizzata e svaluta il valore indiziante della conversazione tra PA e NO MA nella quale il primo riferisce che De MA SA aveva chiamato NO BE, il quale gli aveva indicato il prezzo delle forniture di droga in esame. La Corte sostiene infatti che il passaggio di quella conversazione riferito alla discussione del prezzo tra NO BE e De MA non sia univocamente dimostrativo che quel prezzo fosse relativo alle cessioni di droga in favore del PA e che, comunque, "una semplice indicazione di prezzo, ammesso che ci sia stata, non può dirsi realizzativa di un contributo causale effettivo alla verificazione dell'evento" (pp. 579-580). Il ricorso coglie nel segno allorché segnala un vero e proprio travisamento della conversazione n. 798 del 10/8/2006. Appare invero evidente dal tenore di quella conversazione che il prezzo discusso tra SA De MA e NO BE e di cui parlano NO MA e PA fosse quello della droga di cui al capo q). I conversanti si riferiscono infatti chiaramente al rendiconto delle cessioni di stupefacente già effettuate in favore dello stesso PA, che i giudici di merito hanno concordemente ritenuto provate anche alla luce delle altre conversazioni intercettate. Il travisamento di tale dato probatorio da parte della Corte di secondo grado, a fronte della logica e corretta interpretazione che della stessa prova era stata fornita dal primo giudice, vizia irrimediabilmente il ragionamento probatorio della sentenza impugnata e rende processualmente non plausibile la ricostruzione alternativa del fatto ivi delineata, posto anche che il valore dimostrativo della partecipazione concorsuale di NO BE nel fatto contestato, che il Tribunale ha dedotto dal suo personale e decisivo intervento nella determinazione del prezzo della sostanza ceduta, aspetto determinate della transazione illecita, viene dismesso dalla Corte territoriale con affermazione apodittica che rende quel passaggio argomentativo meramente apparente. 57 4 4 1.12. Il ricorso proposto dal Procuratore Generale di Genova avverso la dichiarazione di improcedibilità pronunciata dalla Corte di appello nei confronti di NA CE per prescrizione del reato a lui ascritto al capo u) è infondato. Il Collegio intende al proposito richiamare e far propria la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale è illegittima la contestazione della recidiva ove effettuata in presenza di presupposti per l'immediata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non potendo la contestazione della recidiva, con il conseguente prolungamento dei termini prescrizionali, determinare la reviviscenza di un estinto reato ormai (Sez. 6, n. 47499 del 22/09/2015, Bolici, Rv. 265560), trattandosi di contestazione di natura costitutiva (Sez. 3, n. 14439 del 30/01/2014, Resmini Bellotti, Rv. 258734). Il Collegio osserva inoltre che nel capo di imputazione riportato in entrambe le sentenze di merito non risulta la contestazione della recidiva a carico del NA e che il pubblico ministero ricorrente non ha idoneamente allegato l'esistenza e la data della predicata contestazione di quell'aggravante.
1.13. Del tutto generico è il motivo di ricorso col quale il pubblico ministero censura l'esclusione da parte della Corte di appello dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/90 contestata a: NO MA in ordine ai reati di cui ai capi p), q), r), r)bis, s), t), u) e v); NO BE in ordine ai reati di cui ai capi q) e t); De MA CE in ordine ai reati di cui ai capi s) e t); AM NZ in ordine al reato di cui al capo y). Nessuna pertinente argomentazione viene infatti sviluppata dal ricorrente a sostegno dell'impugnazione, non potendo l'applicazione di quelle aggravanti discendere in modo automatico dall'accoglimento del ricorso proposto dal pubblico ministero in ordine al capo a) bis e dalla riforma della sentenza assolutoria di primo grado pronunciata dalla Corte territoriale nei confronti di AM NZ per il reato di cui al capo y).
2. Venendo all'esame dei ricorsi proposti dagli imputati, vanno preliminarmente affrontate, per ragioni di priorità logica, le questioni di carattere processuale comuni ai ricorsi proposti dall'Avv. CO Bosio nell'interesse di AN SE, AN VI 77, CR OL, De MA SA, EL LA, NO MA, TT SE, AR SE, RA SA e LÌ IP. 2.1. È, in particolare, infondata la censura con la quale detti ricorrenti lamentano inosservanza degli artt. 125 e 267, comma 2, cod. proc. pen. e vizi di motivazione del decreto del G.i.p. in data 14/12/2010, col quale è stato convalidato il decreto del p.m. del 13/12/2010 che ha disposto l'intercettazione delle conversazioni tra presenti presso l'abitazione di AN SE e AN VI, a causa delle rilevata discrasia tra la motivazione del decreto del G.i.p., che fa esclusivo riferimento alla necessità di procedere a intercettazione delle comunicazioni in essere all'interno dell'abitazione dell'imputato RA NT, e il dispositivo del medesimo decreto. Nella prospettazione dei ricorrenti quel decreto dovrebbe 58 dunque ritenersi nullo, con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali eseguite nel domicilio dei AN e contaminazione "a cascata" del medesimo vizio ai successivi decreti di proroga e alle sentenze di primo e secondo grado. La motivazione sul punto sviluppata dalla sentenza impugnata appare invero immune dai vizi denunciati (pp. 323-329). La sentenza evidenzia in particolare (pp. 327-328) come il provvedimento del G.i.p. consideri le posizioni dei AN allorché indica la possibilità - e la necessità di procedere a intercettazioni ambientali interne al domicilio, circostanza questa che distingueva espressamente i AN dal RA, per il quale tale evenienza era stata motivatamente esclusa fin nel decreto d'urgenza del p.m. per l'impossibilità di piazzare microspie nella sua abitazione. Corretta deve pertanto ritenersi la sentenza di secondo grado là dove riconosce nella motivazione del provvedimento del G.i.p. un error in nomine non ripetuto nel dispositivo ed emendato poiché dalla lettura del provvedimento, ove condotta alla stregua del richiamo da esso operato al decreto del p.m. e delle pertinenti note di p.g., si può dedurre l'iter cognitivo e valutativo seguito dal giudice e se ne possono conoscere i risultati, conformi alle prescrizioni di legge. Contrariamente alle asserzioni del ricorrente, la sentenza impugnata giustifica in modo puntuale e del tutto congruo il fatto che il G.i.p., allorquando ha redatto il decreto in questione, non avesse quale esclusivo riferimento la posizione del RA (ché altrimenti non sarebbe comprensibile il richiamo alla necessità di intercettazioni ambientali interne al domicilio), bensì abbia motivato la necessità di monitorare la casa dei AN, anche al fine di non interrompere il flusso informativo riveniente dalle intercettazioni iniziate presso il ristorante Le Volte, gestito da AN SE e prossimo alla chiusura. Il dispositivo del decreto in esame non è dunque il frutto di un accidente, bensì il risultato di pertinente, adeguata valutazione della disposta intercettazione ambientale, come risulta evidente anche alla stregua del preciso tenore delle relative richieste del p.m. e degli atti di p.g. trasmessi a loro corredo (si veda, circa la correzione di errore materiale frutto di difformità puramente esteriore tra il pensiero del giudice e la sua espressione letterale, prodottasi nel dispositivo di un provvedimento di convalida di operazioni di intercettazione disposte d'urgenza dal pubblico ministero, Sez. 4, n. 32650 del 4/7/2002, Romano). Corretta appare anche la conclusione della Corte territoriale secondo la quale alla constatata regolarità del decreto di convalida originario consegue la validità non altrimenti - posta in discussione dal ricorrente se non con riferimento alla, inesistente, pretesa nullità del primo provvedimento dei successivi, tempestivi e particolarmente motivati decreti di proroga (pp. 330-331).
2.2. Il motivo con il quale i sopra richiamati ricorrenti lamentano l'inosservanza di legge penale processuale vizi di motivazione del decreto del G.i.p. in data 14/12/2010 col quale è stato convalidato il decreto del p.m. del 13/12/2010, che ha disposto l'intercettazione delle 59 conversazioni tra presenti presso l'abitazione di AN SE e AN VI, e dei relativi decreti di proroga, per mancanza del requisito dell'urgenza, resa evidente dal cospicuo lasso di tempo intercorso tra il decreto del p.m. e la data di inizio delle operazioni, è inammissibile, perché precluso e manifestamente infondato. Infatti, in tema di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, l'eventuale difetto di motivazione del decreto emesso in via d'urgenza dal P.M. è sanato con l'emissione del decreto di convalida da parte del G.i.p., che assorbe integralmente il provvedimento originario e rende utilizzabili i risultati delle operazioni di intercettazione, precludendo qualsivoglia discussione sulla sussistenza del requisito (Sez. 6, n. 35930 del 16/07/2009, altri, Rv. 244872; Iaria e dell'urgenza Baldassin Rv. 247266; e altri,Sez. 5, n. 16285 del 16/03/2010, Sez. F, n. 32666 del 24/08/2010, Crupi, Rv. 248253). Mentre, ai fini dell'esercizio, da parte del pubblico ministero, della facoltà di disporre, nel concorso di grave pregiudizio alle indagini, intercettazioni in via d'urgenza, l'arco cronologico in riferimento al quale va apprezzata l'eventualità di tale pregiudizio si identifica con lo stesso lasso di tempo (quarantotto ore) riservato al giudice per la convalida del decreto dell'organo inquirente, senza che eventuali ritardi nell'attivazione delle intercettazioni possano influire sulla validità e utilizzabilità dei risultati delle operazioni, inficiando ex post il requisito dell'urgenza, ritenuto al momento dell'autorizzazione (Sez. 1, n. 49843 del 25/11/2014, Fortuna, Rv. 265407). In ogni caso, il ritardo nell'attivazione delle intercettazioni disposte in via d'urgenza ex art. 268 cod. proc. pen. può dipendere da difficoltà operative e non è in alcun modo di per sé significativo della mancanza dei presupposti legali.
2.3. Generico e manifestamente infondato è il motivo anch'esso comune ai ricorsi proposti dall'Avv. CO Bosio nell'interesse di AN SE, IA VI 77, MA OL, De MA SA, EL LA, NO MA, TT SE, AR SE, RA SA e PI IP relativo alla predicata nullità assoluta delle - intercettazioni telefoniche e ambientali perché oggetto di trascrizione con perizia nel corso di udienza stralcio tenutasi dinanzi al G.i.p., allorché i relativi incombenti non si erano conclusi quando è stato emesso il decreto che dispone il giudizio ed era in corso il dibattimento di fronte al Tribunale di Imperia, con conseguente, esclusiva competenza funzionale di tale organo giudiziario. Invero, la competenza del G.i.p., correttamente determinata in relazione alla fase in corso al momento della relativa richiesta e del provvedimento con il quale la perizia è stata disposta, permane anche a seguito del passaggio di fase e fino all'esaurimento delle relative operazioni in udienza stralcio. Corte cost. ord. n. 155/2012, citata dai ricorrenti a sostegno dell'opposta tesi, riguarda in realtà un caso e una questione diversi, poiché il giudice remittente sosteneva che anche la perizia richiesta nel corso del dibattimento dovesse essere comunque disposta dal G.i.p. in udienza-stralcio. La Corte costituzionale ha correttamente escluso esistere in quel caso una competenza funzionale del G.i.p., che sarebbe stata ultrattiva rispetto alla fase delle indagini preliminari in quanto sganciata dalla proposizione della richiesta 6 6 0 di perizia in quella fase. I ricorsi sono inoltre sul punto aspecifici, perché non indicano la difformità, in ipotesi rilevante ai fini del giudizio, tra contenuto delle intercettazioni e loro trasposizione grafica, sicché non è in alcun modo configurabile l'inutilizzabilità delle trascrizioni, atteso che tale loro inutilizzabilità presuppone la specifica denuncia di quella difformità e non preclude la possibilità per il giudice procedente di disporre una nuova trascrizione in contraddittorio con la parte interessata (Sez. 5, n. 12458 del 22/1/2014, Bontempo, Rv. 259402).
2.4. Inammissibile, perché aspecifico, è anche il motivo, comune ai citati ricorrenti, col quale si è sostenuta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testi Camplese, Torrente e Dal VA, per avere essi riferito nella loro qualità di agenti o ufficiali di p.g. circa il contenuto di conversazioni telefoniche e ambientali non trascritte, utilizzando i relativi brogliacci. Invero la doglianza non indica le conversazioni intercettate, non documentate mediante trascrizione, alle quali le testimonianze si sono riferite e non precisa né la loro concreta rilevanza, né l'ambito della loro effettiva utilizzazione a fini di decisione da parte dei giudici di merito.
3. Vanno quindi esaminati, perché comuni ai ricorsi proposti nell'interesse di IA SE, AN VI, classe 77, CR OL, AR SE e RA SA, i motivi concernenti la ritenuta sussistenza di una concreta - e compiutamente esteriorizzata - capacità di intimidazione e condizionamento dell'associazione mafiosa di cui al capo a). Si tratta, in vero, di censure prive di fondamento. La sentenza impugnata appare al riguardo immune dai vizi lamentati. Essa (pp. 408-459; pp. 464-466) dimostra con percorso argomentativo logico e congruo la ritenuta sussistenza di una concreta e compiutamente - esteriorizzata capacità di intimidazione e condizionamento dell'associazione mafiosa in esame, fatta palese tra l'altro dalla vicenda relativa all'estorsione nei confronti dell'imprenditore RO, che la Corte territoriale ricostruisce in modo compiuto e privo di profili di illogicità (vedi infra, sub 4., 5., 16., 17.1., 21.1., 22.1.), e dalle intimidazioni subite dalle persone offese dei reati-fine contestati ai capi e, f, g, h, k, i, j, per i quali, tra l'altro, nessuna delle vittime osa presentare denuncia (vedi infra, sub 4., 5., 6.). Tali argomentazioni non trovano alcuna smentita o contraddizione logica nel fatto, sottolineato dalla stessa sentenza impugnata, che il capo del locale di IA, AN SE, propugnasse una strategia caratterizzata dal ricorso ad eclatanti manifestazioni delinquenziali unicamente quale extrema ratio. La Corte territoriale dimostra infatti la capacità intimidatrice e assoggettante del sodalizio nei confronti della comunità locale con precisi riferimenti ai delitti innanzi richiamati e a ulteriori vicende, quali quella FI e il de relato OB, delle quali la Corte territoriale mette in evidenza la valenza mafiosa con argomentazioni del tutto prive di vizi logici (vedi infra, sub 4., 5., 6.). 61 4. Vanno quindi esaminati, perché comuni ai ricorsi proposti nell'interesse di AN SE, AN VI, classe 77, MA OL, AR SE e RA SA, i motivi concernenti la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 4, cod. pen. contestata in riferimento al reato associativo di cui al capo a). Si tratta, in vero, di censure prive di fondamento. La circostanza aggravante del reato di associazione di tipo mafioso consistente nell'avere l'associazione la disponibilità di armi ha natura oggettiva, sicché detta circostanza deve essere riferita all'attività dell'associazione e non alla condotta del singolo partecipe. (Sez. 6, n. 42385 del 15/10/2009, Ganci, Rv. 244904). Peraltro, in caso di associazione che, come quella in esame, costituisca una ramificazione dell'associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta e sia operativamente legata alle cosche calabresi e agli altri locali operanti sul territorio ligure, è necessario, per ravvisare l'aggravante in esame, fare riferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo da quale specifico soggetto o da quale specifica "locale" abbia la concreta disponibilità delle armi (Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda, Rv. 268677). Tale aggravante è inoltre configurabile a carico dei partecipi che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria criminale o che lo ignorino per colpa (Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda, Rv. 268677), per l'accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso (Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, Iaria e altri, Rv. 265254, con riferimento a fattispecie relativa ad associazione di stampo mafioso denominata "ndrangheta"). Mentre la prova della disponibilità di armi da parte di un solo appartenente ad un sodalizio mafioso è idonea a fornire dimostrazione della sussistenza dell'aggravante di cui all'art 416 bis, quarto comma, cod. pen. nei confronti degli altri soggetti che partecipano alla medesima consorteria, in quanto la dotazione di strumenti di offesa è connaturata al perseguimento degli scopi di un sodalizio di tipo mafioso, ed è quindi ragionevole presumere la conoscenza di tale disponibilità anche in capo agli altri associati (Sez. 6, n. 36198 del 03/07/2014, Ancora e altri, Rv. 260272). La sentenza impugnata contiene idonea giustificazione della effettiva disponibilità di armi da parte dell'intera organizzazione. Puntuali e immuni da vizi logici sono a tale riguardo i riferimenti alle conversazioni telefoniche intercettate tra il capo locale AN SE e: RA SA in ordine a due pistole date a RA da NA RO e LÌ IP;
PR SE in merito alla capacità dei AN di garantire a La SA SA, giunto dalla Calabria, la fornitura delle armi qualora l'omicida di PR VI fosse stato rintracciato in Francia;
AV MA, circa la scorta di proiettili da lui effettuata sottraendoli al poligono durante le esercitazioni di tiro (pp. 460-462). Dotati di idonea capacità dimostrativa circa l'effettiva detenzione delle armi per conto dell'associazione sono inoltre i riferimenti operati dalla Corte territoriale alla trattativa, anch'essa comprovata da intercettazioni, intercorsa tra i sodali AV MA e AN VI, classe 48, da una parte, PE TO, dall'altra, per l'acquisto di una o due pistole clandestine dotate di silenziatore, per loro natura destinate ad uso illecito (pp. 462-463). Si tratta invero di conversazioni intercettate 62 delle quali la sentenza impugnata offre una lettura coerente col loro tenore letterale (in particolare là dove richiama l'affermata disponibilità di "mezzi per fare tutti i lavori" da parte del IA) e con elementi probatori acquisiti agli atti e precisamente indicati, tali da giustificare la ritenuta consapevolezza da parte dei sodali circa la disponibilità delle armi nell'interesse dell'intera associazione. In tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, per il riconoscimento della circostanza aggravante della disponibilità delle armi non è del resto richiesta l'esatta individuazione delle armi stesse, ma è sufficiente l'accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, quale desumibile ad esempio dai fatti di sangue commessi dal gruppo criminale о dal contenuto delle intercettazioni (Sez. 1, n. 14255 del 14/06/2016, Ardizzone, Rv. 269839). Il Collegio osserva a tal proposito che l'uso effettivo di armi da parte del locale di IA per il perseguimento degli interessi criminali propri al sodalizio risulta compiutamente dimostrato dai giudici di merito in relazione all'attentato compiuto con arma da fuoco da RO NN e LA TT in danno dell'imprenditore RO. La sentenza impugnata conferma in particolare la riferibilità di quell'attentato ad un preciso ordine del capo locale che pure non ne condividerà ex post le modalità eclatanti e l'uso di arma non - con motivazione congrua e priva di profili di illogicità (vedi anche infra, sub 4., clandestina 5., 8.1., 16., 17.1., 21.1., 22.1.). La Corte territoriale offre anche specifica e idonea giustificazione della ritenuta consapevolezza da parte di tutti i suddetti ricorrenti della disponibilità di armi da parte dell'associazione in esame, con specifico riferimento al ruolo attivo da ciascuno di loro svolto nel sodalizio alle dipendenze e in continuativo e stretto contatto col capo cosca AN SE (in particolare per quanto attiene CR OL infra, sub 7.2.), nonché del loro - diretto e personale coinvolgimento in vicende comportanti l'uso di armi. Vengono a tale riguardo in rilievo: la spedizione punitiva
contro
RR VI e il supporto personalmente assicurato in occasione delle trasferte in Liguria di La SA CO da IA VI, classe 77 (pp. 465-466); la comprovata ricerca di pistole clandestine munite di silenziatore da parte di AN VI, classe 48 (e non già, come preteso dal AN, di uno scovolo pp. 462-463; pp. 469-470) e di AV MA (479-481); l'accaparramento di proiettili presso il poligono da parte dello stesso AV;
l'uso di arma da fuoco nell'attentato realizzato per conto del sodalizio nei confronti dell'imprenditore RO;
la detenzione di due pistole, a lui cedute da NA RO e LÌ IP, da parte del RA.
5. Risulta da attestazione acquisita d'ufficio in vista della trattazione in pubblica udienza che IA SE è deceduto in data successiva alla sentenza d'appello e alla proposizione dei ricorsi presentati nel suo interesse dai difensori di fiducia. In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi 63 SH in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Tale evenienza deve essere decisamente esclusa, nel caso in esame, per tutti i delitti per i quali IA SE è stato ritenuto responsabile ad esito del giudizio di appello. Infatti, da un lato, tutti i motivi di ricorso in punto di responsabilità del AN per i reati di cui ai capi a), e), f) e k) involgono necessariamente un non superficiale apprezzamento del copioso compendio probatorio a carico del ricorrente, ritenuto da entrambi i giudici di merito concludente a fini di conforme giudizio di condanna nei due precedenti gradi, e, dall'altro, non scalfiscono in alcun modo la tenuta logica e giuridica della sentenza impugnata in ordine alle pertinenti statuizioni penali. Ciò vale in primo luogo per il reato associativo di cui al capo a), in ordine al quale la sentenza impugnata appare immune dai vizi lamentati con i ricorsi in esame. Essa (pp. 408- 459) individua infatti con precisione le condotte del ricorrente significative del concreto e continuativo esercizio da parte sua del ruolo apicale nel sodalizio di riferimento e, contrariamente agli assunti del AN, dimostra con percorso argomentativo logico e congruo la ritenuta sussistenza di una concreta e compiutamente esteriorizzata - capacità di intimidazione e condizionamento dell'associazione mafiosa in esame, fino all'uso di armi da fuoco nei confronti dell'imprenditore RO, non contraddetta dalla strategia, propria alla comprovata leadership di IA SE, secondo la quale i fini dell'organizzazione criminale potevano essere più efficacemente perseguiti astenendosi, ove possibile, da eclatanti manifestazioni delinquenziali. Incarnazione della cosiddetta "mafia silente" fin quando possibile, dunque, in conseguenza di una generalizzata capacità intimidatrice dell'associazione mafiosa che non necessita dell'ulteriore impiego di violenza per affermare una capacità di assoggettamento e omertà già stabilita, ma pronto a far uso di forme di intimidazione violente, se necessario alla realizzazione degli interessi vitali del sodalizio. I pertinenti motivi di ricorso appaiono invece aspecifici e versati in fatto. Essi non si confrontano con la sentenza impugnata, che attribuisce, in punto di esteriorizzazione del metodo mafioso, valore centrale all'attentato armato ai danni dell'imprenditore RO e dell'Arch. GA. Attentato che la Corte territoriale fa risalire a decisione di AN SE sulla base di concludenti intercettazioni precedenti e successive l'intimidazione violenta, logicamente interpretate, e che, significativamente, determina totale omertà nelle vittime, le quali parlano con le forze dell'ordine solo a distanza di mesi dall'accaduto unicamente perché queste ultime sono state informate del fatto e sono in grado di trovarne riscontro nell'auto del RO crivellata da proiettili. La vicenda RO, compiutamente ricostruita dalla Corte territoriale, è altresì significativa delle cointeressenze mafiose aggrumate 64 nella cooperativa RV (vedi infra, sub 8.1, 17.1., 21.1.). Dotati di idonea capacità dimostrativa devono altresì ritenersi i contatti operativi intrattenuti da AN con capi mafiosi di elevatissimo profilo criminale, anche nel corso della faida di San Luca, dei quali la sentenza in esame giustifica l'evidente eccedenza rispetto alle motivazioni amicali predicate dal ricorrente, e i ripetuti riferimenti nei colloqui intercettati all'entità criminale collettiva di cui al capo a), alle sue attività e al suo fondante collegamento con la 'Ndrangheta. Ampiamente giustificata appare nella sentenza impugnata anche l'intimidazione subita dalle persone offese dei reati-fine contestati non solo al ricorrente (capi e, f, k) ma anche ai suoi sodali (p. es. estorsioni di TT e VI AN in danno di RI - capi g, h), per i quali, tra l'altro, nessuna delle vittime osa presentare denuncia. In definitiva, contrariamente agli assunti del ricorrente, la sentenza in esame procede ad una valutazione coerente e completa dell'imponente quadro probatorio a carico di AN SE, ritenendolo dimostrativo di metodi intimidatori e di presa mafiosa sul territorio da parte del locale di 'ndrangheta da lui diretto e organizzato. L'approccio del ricorrente alla motivazione della sentenza è parziale anche per quanto riguarda le altre vicende considerate nei ricorsi, quali quella FI e il de relato OB, delle quali la Corte territoriale mette in evidenza la valenza intimidatrice mafiosa con argomentazioni del tutto prive di vizi logici. Lo stesso è a dirsi circa i rapporti intrattenuti da AN SE e dai suoi sodali con esponenti delle Forze dell'ordine, dei quali la sentenza in esame dimostra adeguatamente il riferimento diretto alle attività del locale di IA, pur essendo talvolta i legami familiari (vedi Agente Palermo) all'origine di quei contatti. Quanto al delitto di usura in danno di LE D'BR contestato al capo e), la sentenza in esame evidenzia un percorso argomentativo (pp. 539 e ss.) immune da vizi logici e non specificamente attaccato dai ricorsi incentrato sull'intimidazione mafiosa realizzata- - personalmente da AN SE (con riferimento alla capacità di intervento della 'ndrangheta in Lombardia nei confronti della persona offesa) e credibilmente riferita dal figlio AN VI, classe 77, a TT, nel corso di conversazione intercettata (pp. 540-541, ove valutazione del tutto immune da vizi logici, anche con riferimento al precedente intervento dei AN per risolvere un problema del DA con malavitosi calabresi a Milano). Adeguatamente valutata appare inoltre la reticente deposizione di DA e la credibilità del suo narrato. Anche in ordine al delitto di usura in danno di GI RI la sentenza impugnata evidenzia (per i AN, vedi pp. 552-554 e ss.) motivazione adeguata circa la destinazione delle somme oggetto delle conversazioni intercettate tra i AN (padre, madre e figlio) al finanziamento del prestito usurario concesso dal TT al RI (identità degli importi del finanziamento, delle rate e delle date di restituzione;
dichiarazioni del TT alla p.o. circa il ruolo di VI suo socio;
presenza carabinieri), sicché congruamente giustificata deve - ritenersi la conclusione della Corte territoriale secondo la quale la deposizione della persona 65 offesa è stata imprecisa sulla data del prestito, essendo peraltro perfettamente riscontrata sugli altri dati significativi riferiti. La sentenza in esame appare poi immune dai vizi giuridici denunciati in relazione alla vicenda TT, per la quale IA SE è stato condannato in entrambi i gradi di merito per il delitto di cui all'art. 611 cod. pen. aggravato ex art. 7 L. 203/91 contestato al capo k), posto che l'asserita mancanza di consapevolezza in capo al ricorrente della sussistenza di una fattispecie penale nella quale sussumere l'azione richiesta orienta la censura nel perimetro proprio all'art. 5 cod. pen., a fronte di una precisa ricostruzione del fatto operata dalla Corte territoriale e non contestata dal ricorrente. La sentenza in esame giustifica inoltre compiutamente, sempre con riferimento al capo k), la ritenuta capacità intimidatrice della richiesta di non registrare la presenza in albergo di tre giovani collegati alla cosca LL rivolta da IA SE e AN VI, classe 77, a TT CA, nonché la perdurante intimidazione della TT allorché essa fornì, pur potendo astenersi dal deporre, la sua - all'evidenza timorosa e reticente testimonianza (pp. 565-568). Adeguatamente dimostrata risulta altresì nella sentenza impugnata, sulla base delle stesse circostanze, la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, tenuto conto dell'inequivoca intimidazione a cui la richiesta dei AN di omettere la dovuta registrazione degli ospiti sottoponeva la titolare dell'albergo e della consapevole finalità degli imputati di favorire affiliati alla 'ndrangheta alleati del locale di IA permettendo loro di soggiornare in Liguria senza lasciare traccia. Elementi, questi, che la sentenza impugnata non manca di valorizzare allorché dimostra la ritenuta sussistenza di una concreta e compiutamente esteriorizzata capacità di intimidazione e condizionamento dell'associazione mafiosa in esame. Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di IA SE limitatamente alle statuizioni penali relative ai capi a), e), f) e k) per essere tali reati estinti per morte dell'imputato.
6. I ricorsi proposti nell'interesse di AN VI, classe 77, sono infondati.
6.1. Sono complessivamente infondati, per le ragioni già esposte supra, sub 2, i primi quattro motivi del ricorso proposto dall'Avv. CO Bosio.
6.2. Infondati sono il quinto motivo del ricorso a firma dell'Avv. Bosio e il primo motivo del ricorso a firma dell'Avv. D'Ascola, del tutto analoghi a quelli relativi al capo a) proposti dagli stessi difensori anche in riferimento alla posizione di AN SE e già esaminati supra, sub 3., 4., 5.. La sentenza impugnata (pp. 408-459; pp. 464-466) dimostra in particolare con percorso argomentativo logico e congruo la ritenuta sussistenza di una concreta e compiutamente esteriorizzata capacità di intimidazione e condizionamento dell'associazione - mafiosa in esame alla quale il ricorrente risulta affiliato e concretamente partecipe (infra, sub 6.3.) fatta palese tra l'altro dalla più volte richiamata vicenda relativa all'estorsione nei confronti dell'imprenditore RO, che la Corte territoriale ricostruisce in modo compiuto e 66 St privo di profili di illogicità, e dalle intimidazioni subite dalle persone offese dei reati-fine contestati ai capi e, f, g, h, k, per i quali, tra l'altro, nessuna delle vittime osa presentare denuncia (vedi supra, sub 4., 5., infra, sub 6.4., 6.5, 6.6., 6.7., 6.8.). Tali argomentazioni non trovano alcuna smentita o contraddizione logica nel fatto, sottolineato dalla stessa sentenza impugnata, che il capo del locale di IA, AN SE, propugnasse una strategia caratterizzata dal ricorso ad eclatanti manifestazioni delinquenziali unicamente quale extrema ratio (supra, sub 5). La Corte territoriale dimostra infatti la capacità intimidatrice e assoggettante del sodalizio nei confronti della comunità locale con precisi riferimenti ai delitti innanzi richiamati e a ulteriori vicende, quali quella FI e il de relato OB, delle quali la Corte territoriale mette in evidenza la valenza mafiosa con argomentazioni del tutto prive di vizi logici.
6.3. I ricorsi proposti nell'interesse di AN VI, classe 77, sono aspecifici e infondati anche là dove censurano la sentenza impugnata (settimo e ottavo motivi del ricorso a firma dell'Avv. Bosio e analoghi motivi del ricorso a firma dell'Avv. D'Ascola) in ordine alla ritenuta partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso di cui al capo a). Lungi dal limitarsi alla constatazione del dato pacifico rappresentato dall'affiliazione del ricorrente al sodalizio mediante il rituale del cosiddetto "battesimo", la Corte territoriale evidenzia infatti la perfetta conoscenza da parte sua delle dinamiche interne al locale e il fattivo supporto offerto al padre, capo dell'associazione mafiosa in esame, del quale esegue gli ordini e per conto del quale gestisce situazioni e affari, per esempio fungendo da tramite con i PR per l'investimento di Gioia Tauro o assistendo l'inviato dei PR nella ricerca in Francia dell'assassino dell'amico VI PR (pp. 464-466). Puntuali e dotati di univoca e concludente capacità dimostrativa della partecipazione al sodalizio in posizione preminente sono altresì i riferimenti operati in sentenza alla commissione da parte del ricorrente dei reati- fine per i quali egli ha riportato condanna e dei quali si procederà in seguito ad esame più dettagliato (cfr. anche supra, sub 3.). Sicché la stessa sentenza ha in definitiva offerto congrua dimostrazione del rapporto di stabile e organica compenetrazione del ricorrente con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno mero "status" di appartenenza, un suo ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale egli ha preso parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi e realizzando non già una passiva condiscendenza alle attività criminali del padre, bensì una fattiva collaborazione con il ruolo associativo apicale svolto da AN SE (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670). L'affiliazione rituale, la commissione di delitti-scopo, oltre ai menzionati "facta concludentia", appaiono invero idonei a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione. 67 -6.4. Quanto al delitto di usura in danno di LE D'BR contestato al ricorrente in concorso col padre, con TT SE e LÌ IP al capo e), la sentenza in esame - evidenzia un percorso argomentativo (pp. 539-548) immune da vizi logici e non - specificamente attaccato dai ricorsi incentrato sull'intimidazione mafiosa realizzata personalmente da IA SE (con riferimento alla capacità di intervento della 'ndrangheta in Lombardia nei confronti della persona offesa) e credibilmente riferita proprio da AN VI, classe 77, a TT, nel corso di conversazione intercettata (pp. 540-541, ove valutazione del tutto immune da vizi logici, anche con riferimento al precedente intervento dei AN per risolvere un problema del DA con malavitosi calabresi a Milano). Adeguatamente valutata appare inoltre la reticente deposizione di DA e la credibilità del suo narrato, anche in relazione all'inversione della cronologia degli avvenimenti da lui riferiti (pp. 540-542). Puntualmente definite e adeguatamente dimostrate risultano nella sentenza impugnata le condotte del ricorrente, invero coinvolto in tutte le fasi negoziali e attuative del prestito usurario e nella sua restituzione, e l'importanza del suo contributo causale alla realizzazione del fatto-reato (cfr. in particolare pp. 542-544). Sicché i motivi di ricorso proposti a tale riguardo nell'interesse di AN VI, classe 77 - del resto del tutto analoghi a quelli proposti sul medesimo capo nell'interesse di IA SE devono ritenersi - inammissibili, perché generici e reiterativi di doglianze di merito che hanno trovato nella sentenza impugnata congrua risposta.
6.5. Anche in ordine al delitto di usura in danno di GI RI la sentenza impugnata evidenzia (per i AN, vedi pp. 552-554 e ss.) una motivazione adeguata circa la destinazione delle somme oggetto delle conversazioni intercettate tra i AN (padre, madre e figlio) al finanziamento del prestito usurario concesso dal TT al RI (identità degli importi del finanziamento, delle rate e delle date di restituzione;
dichiarazioni del TT alla persona offesa circa il ruolo di VI, classe 77, definito dal TT quale suo socio;
presenza dei carabinieri nel night club del RI in data immediatamente precedente quella di scadenza del prestito), sicché congruamente giustificata deve ritenersi la conclusione della Corte territoriale circa la messa a disposizione del TT, da parte dei AN, della somma data dal primo in prestito al RI mediante corresponsione di interessi usurari, con conseguente apporto concorsuale dei AN, ed in particolare di AN VI, classe 77, al delitto loro contestato al capo f).
6.6. La motivazione della sentenza impugnata appare priva dei profili di illogicità e di violazione di legge penale sostanziale denunziati dal ricorrente in ordine al delitto di estorsione contestato a VI AN, classe 77, in concorso con TT SE al capo h). La Corte territoriale colloca infatti l'attività estorsiva del TT nei confronti del RI in momento successivo rispetto alla verifica eseguita da VI AN, d'accordo col 68 padre, presso il RA, sulla base del logico assunto che l'imposizione del pizzo al RI non poteva che seguire (e non già precedere) l'accertamento dell'estraneità del RA, il cui paventato coinvolgimento nella vicenda aveva da subito allarmato i due complici, all'agire di AL e RO (p. 556-558, ove tra l'altro è correttamente valorizzata la circostanza che i AN erano coinvolti ab origine nell'usura in danno dello stesso RI e che i contatti tra TT e il ricorrente avvengono non appena il primo viene messo a conoscenza dal RI delle condotte tenute da AL e RO, tanto da determinare il precipitoso rientro di IA VI dalla Calabria). Adeguatamente giustificato dalla Corte territoriale deve dunque ritenersi il coinvolgimento del ricorrente nella condotta estorsiva posta in essere dal TT nei confronti del RI fin dall'inizio della vicenda, di tal ché inconferenti devono ritenersi le censure per le quali il successivo intervento del AN VI, insieme al TT, nei confronti di AL e RO configura un post factum non punibile, ovvero un favoreggiamento reale di condotta estorsiva già autonomamente realizzata dal TT.
6.7. La sentenza in esame appare poi immune dai vizi giuridici denunciati col ricorso a firma dell'Avv. Bosio in relazione alla vicenda TT, per la quale AN VI, classe 77, è stato condannato in entrambi i gradi di merito per il delitto di cui all'art. 611 cod. pen. aggravato ex art. 7 L. 203/91 contestato al capo k), posto che l'asserita mancanza di consapevolezza in capo al ricorrente della sussistenza di una fattispecie penale nella quale sussumere l'azione richiesta orienta la censura nel perimetro proprio all'art. 5 cod. pen., a fronte di una precisa ricostruzione del fatto operata dalla Corte territoriale e non contestata dal ricorrente. La sentenza in esame giustifica inoltre compiutamente la ritenuta capacità intimidatrice della richiesta di non registrare la presenza in albergo di tre giovani collegati alla cosca LL rivolta dai AN a TT CA, nonché la perdurante intimidazione della TT allorché essa fornì, pur potendo astenersi dal deporre, la sua all'evidenza timorosa e - reticente testimonianza (pp. 565-568).- Adeguatamente dimostrata risulta altresì nella sentenza impugnata, sulla base delle stesse circostanze, la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, tenuto conto dell'inequivoca intimidazione a cui la richiesta dei AN di omettere la dovuta registrazione degli ospiti sottoponeva la titolare dell'albergo (metodo mafioso) e della consapevole finalità degli imputati di favorire affiliati alla 'ndrangheta alleati del locale di IA permettendo loro di soggiornare in Liguria senza lasciare traccia (finalità di agevolare l'associazione).
6.8. La sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 è congruamente giustificata dalla Corte territoriale anche in riferimento ai reati di concorso in usura ed estorsione contestati a AN VI, classe 77, ai capi e), f) e h). L'uso del metodo mafioso risulta invero comprovato per il delitto di usura di cui al capo e) dalla minaccia rivolta da SE AN alla p.o. DA e riferita al TT proprio da 69 AN VI, che dunque di quella minaccia e della sua efficacia cogente era pienamente consapevole (p. 540, 545, 548). Il contesto delle condotte contestate ai AN è del resto quello di una evidente capacità di intimidazione dell'associazione nei confronti delle vittime di usura (pp. 539 e ss., ove riferimento a deposizione DA nel corso di incidente probatorio;
alla minaccia del capo locale al DA riferita al TT da AN VI, classe 77, con la quale veniva prospettata - ed era del resto nota alla vittima - la capacità di intervento della 'ndrangheta in Lombardia;
alle minacce proferite da VI AN, classe 77, nei confronti delle p.o. DA e RI dopo le loro deposizioni). L'usura di cui al capo f) (in danno di RI) è poi collegata alle estorsioni di cui ai capi g) e h) in danno della stessa p.o., commesse con minacce di incendio ed evocando alla vittima il rapporto di cointeressenza esistente tra TT e AN VI, con espliciti riferimenti alla 'ndrangheta. Inoltre, la ripetuta valorizzazione, nei rapporti con le vittime, della cointeressenza tra IA VI e TT SE, è ritenuto dalla Corte territoriale, con motivazione che si sottrae a rilievi di illogicità, dimostrativo della ripartizione del vantaggio economico riveniente dalle descritte attività illecite tra i sodali. Sicché la sussistenza dell'aggravante in esame deve ritenersi adeguatamente giustificata sia per quanto riguarda la forma oggettiva che quella soggettiva.
6.9. Inammissibili, perché reiterativi di censure di merito alle quali la sentenza impugnata ha fornito risposta adeguata e immune da vizi logici e giuridici sono anche i motivi, di identico tenore, coi quali i ricorrenti AN VI, MA OL, AR SE e RA SA lamentano vizi di motivazione circa le statuizioni civili adottate dai giudici di merito in favore delle parti civili Regione Liguria e Comune di IA. In vero, la motivazione della sentenza in esame evidenzia sul punto un percorso motivazionale completo e congruo che, anche attraverso un corretto richiamo alla conforme decisione di primo grado, dimostra la sussistenza di danni risarcibili subiti dalle suddette parti civili in relazione alla penetrazione dell'associazione mafiosa di cui al capo a) nel territorio di riferimento, con conseguenti condizionamenti delle attività economiche e politico-elettorali (pp. 607-608). Evidentemente diversi sono i presupposti per la determinazione dell'esistenza e dell'ammontare del danno in esame (liquidato dai giudici di merito equitativamente e in modo simbolico) rispetto a quelli relativi alla legittimità del decreto di scioglimento del Consiglio comunale di IA per infiltrazioni mafiose.
6.10. Generici e meramente reiterativi di censure di merito già adeguatamente trattate dalla sentenza impugnata sono anche i motivi proposti nell'interesse di AN VI, classe 77, in punto di trattamento sanzionatorio e intervenuto diniego delle attenuanti generiche, congruamente giustificati dalla Corte territoriale in ragione della maggiore capacità a delinquere manifestata dal ricorrente nella commissione dei delitti di estorsione ed usura in quanto partecipe di associazione di stampo mafioso, della natura e portata delle condotte accertate e dell'assenza di elementi favorevolmente valutabili (pp. 602-603). 70 7. I ricorsi proposti nell'interesse di CR OL sono nel loro complesso infondati.
7.1. Sono stati già esaminati i motivi di carattere processuale, nonché quelli relativi alla configurabilità di associazione a delinquere armata caratterizzata dalla forza di intimidazione derivante dall'esteriorizzazione di metodo mafioso, ovvero relativi alle statuizioni civili, proposti col ricorso a firma dell'Avv. Bosio.
7.2. Inammissibili, perché reiterativi di censure di merito già introdotte in appello, a fronte di motivazione della sentenza impugnata sul punto del tutto congrua e immune da vizi logici e giuridici, sono i motivi proposti coi ricorsi a firma degli Avvocati Bosio e Lamberti in ordine alla ritenuta consapevole partecipazione di CR OL al sodalizio di cui al capo a). La sentenza in esame giustifica infatti adeguatamente non solo lo "status" di affiliato del CR, e il suo inserimento nella ristretta cerchia dei sodali coi quali il capo locale AN SE affrontava questioni riservate della massima importanza per la vita del sodalizio, ma anche l'accertato affidamento al ricorrente di compiti operativi della massima delicatezza - quali i contatti con la cosca RO - del resto perfettamente coerenti con i pure accertati collegamenti del CR con esponenti di spicco delle cosche MA e LL e con gli interventi da lui realizzati in favore di OI VI per il quale si era speso il sodalizio di - riferimento in occasione delle elezioni comunali (pp. 488-493). Sicché la stessa sentenza ha in definitiva offerto congrua dimostrazione del consapevole rapporto di stabile e organica compenetrazione del ricorrente con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno mero "status" di appartenenza, un suo ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale egli ha preso parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi e realizzando non già una passiva condiscendenza alle attività del capo cosca, bensì una fattiva collaborazione con il ruolo associativo apicale svolto da IA SE, essendo pienamente a conoscenza del programma criminale del gruppo mafioso di riferimento (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670).
7.3. Inammissibile, perché manifestamente infondato è il motivo di ricorso proposto nell'interesse di MA OL con riferimento alla Decisione Quadro 2008/841/GAI. Il Collegio ricorda preliminarmente a tale riguardo che, contrariamente agli assunti del ricorrente, le decisioni-quadro, sprovviste di efficacia diretta, appartengono alle fonti normative proprie del III Pilastro dell'Unione europea, come configurato precedentemente all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ed hanno carattere vincolante per gli Stati membri "quanto al risultato da raggiungere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi". Il carattere vincolante delle decisioni-quadro impone peraltro per la loro attuazione un obbligo di "interpretazione conforme del diritto nazionale" in capo alle 71 autorità nazionali, ed in particolare ai giudici (CGCE, 16.6.2005, Pupino). Applicando il diritto nazionale, il giudice è pertanto chiamato ad interpretare quest'ultimo, per quanto possibile, alla luce della lettera e dello scopo della decisione-quadro al fine di conseguire il risultato da questa perseguito e di conformarsi così all'art. 34 del Trattato. Il principio di interpretazione conforme non può quindi servire da fondamento ad un'interpretazione contra legem del diritto nazionale. Un'eventuale, inconciliabile contrasto della decisione-quadro con la normativa nazionale andrebbe quindi risolto attraverso la rimessione della questione di legittimità costituzionale, in relazione al parametro di cui all'art. 11 Cost. (Corte cost., n. 227/10), che sancisce la prevalenza del diritto comunitario anche rispetto a norme costituzionali (Corte cost., n. 126/96), individuandone il solo limite nel contrasto con i principi fondamentali dell'assetto costituzionale dello Stato e coi diritti inalienabili della persona (Corte cost., n. 170/84; Corte cost., n. 102/08; Corte cost., n. 284/07). Orbene, nessun inconciliabile contrasto della normativa nazionale con la decisione-quadro in esame è ipotizzabile in relazione all'art. 416 bis cod. pen. L'art. 416 bis definisce in vero una fattispecie astratta che da un lato esula dalle prescrizioni della Decisione Quadro e, dall'altro, è pienamente in linea con quella fonte normativa dell'Unione Europea, tanto per quanto attiene alla descrizione delle condotte punibili che in ordine al relativo trattamento sanzionatorio. Sotto il primo profilo, la fattispecie in esame contiene infatti elementi specializzanti rispetto all'associazione per delinquere ordinaria quali l'avvalimento della forza di - intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva, ovvero la finalità di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali che devono ritenersi autorizzati dal - paragrafo (4) del Preambolo della Decisione Quadro, secondo il quale "Gli obblighi derivanti dall'articolo 2, lettera a), non dovrebbero pregiudicare la libertà degli Stati membri di classificare altri gruppi di persone come organizzazioni criminali", e, di conseguenza, giustificano il relativo trattamento sanzionatorio. D'altro canto, la condotta partecipativa descritta nell'art. 416 bis cod. pen. (come costantemente interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte a partire da Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670) appare del tutto conforme dal punto di vista strutturale ad entrambe le tipologie descritte all'art. 2 della Decisione Quadro, che contempla le condotte di chi: a) intenzionalmente ed essendo a conoscenza dello scopo e dell'attività generale dell'organizzazione criminale o dell'intenzione di quest'ultima di commettere i reati in questione, partecipi attivamente alle attività criminali dell'organizzazione, ivi compresi la fornitura di informazioni o mezzi materiali, il reclutamento di nuovi membri nonché qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività, essendo inoltre consapevole che la sua partecipazione contribuirà alla realizzazione delle attività criminali di tale organizzazione;
b) il comportamento di una persona consistente in un'intesa con una o più altre persone per 72 porre in essere un'attività che, se attuata, comporterebbe la commissione di reati di cui all'articolo 1, anche se la persona in questione non partecipa all'esecuzione materiale dell'attività.
7.4. Del tutto generica, e pertanto inammissibile, è la censura proposta nell'interesse di CR OL in punto di trattamento sanzionatorio.
8. I ricorsi proposti nell'interesse di AN VI, classe 48, sono complessivamente infondati.
8.1. Contrariamente agli assunti del ricorrente AN VI, classe 48, la sentenza impugnata offre idonea e non illogica giustificazione del concreto e apprezzabile contributo causale offerto dal ricorrente all'esistenza e al rafforzamento dell'organizzazione mafiosa di cui al capo a) (pp. 466-470). La sentenza in esame evidenzia i concreti comportamenti mediante i quali egli ha dimostrato di porsi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno mero "status" di appartenenza, un suo ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale egli ha preso parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi e realizzando non già una passiva condiscendenza alle attività del capo cosca, bensì una fattiva collaborazione con il ruolo associativo apicale svolto da IA SE (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670). La sentenza valorizza a tale riguardo, con valutazione che si sottrae ad ogni censura ammissibile in sede di legittimità: l'intermediazione con l'imprenditore RO circa l'appoggio da questi richiesto al capo locale in ordine alla pratica amministrativa relativa alla realizzazione di un albergo in Bordighera (pp. 439-40; ); i rapporti personalmente intrattenuti dal ricorrente con l'ispettore Palermo della Polizia di Stato, che gli fornisce notizie coperte da segreto d'ufficio circa le indagini in corso sulla consorteria in esame (pp. 467-468); la sua perdurante cointeressenza nella Cooperativa RV (p. 469), il cui ruolo al servizio degli interessi del locale di IA, intrecciati con quelli delle cosche calabresi di riferimento, la sentenza ha pure estesamente descritto e giustificato, anche in relazione all'attentato a RO (p. 438; pp. 440-448); la comprovata ricerca di pistole clandestine munite di silenziatore, e non già, come preteso dal ricorrente di uno scovolo (pp. 462-463; pp. 469-470).
8.2. Inammissibile, perché reiterativo di censure di merito proposte con l'atto di appello alle quali la sentenza impugnata ha offerto adeguata e logica risposta in riferimento al grado di partecipazione al sodalizio e al concreto vantaggio allo stesso apportato (p. 603), è il motivo col quale il ricorrente ha censurato il giudizio di mera equivalenza delle concesse attenuanti generiche sull'aggravante del carattere armato dell'associazione mafiosa. La Corte territoriale 73 dà inoltre espressamente atto della pari gravità delle condotte del ricorrente rispetto a quelle dei coimputati AV e RA.
9. Infondato è anche il ricorso proposto nell'interesse di De MA SA.
9.1. Le questioni di carattere processuale oggetto del ricorso sono state già trattate supra, sub 2. 9.2. È inammissibile il motivo di ricorso col quale il De MA deduce erronea applicazione dell'art. 73, comma 1, D.P.R. 309/90 e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale del ricorrente per il delitto a lui ascritto al capo q) e alla determinazione della qualità e della quantità della sostanza ceduta a CC NO. Infatti, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso e altri, Rv. 258164). La censura ha in vero ad oggetto la concorde interpretazione data dai giudici di merito di conversazioni telefoniche e ambientali il cui tenore appare adeguatamente e non illogicamente valutato dalla Corte territoriale per quanto attiene la posizione del ricorrente (pp. 580-582). La Corte territoriale trova tra l'altro conferma della natura della sostanza ceduta nella circostanza che il NO MA parla con PA di rapporti dare-avere relativi alle forniture di cocaina oggetto di contestazione ("Quanto era di coca?").
9.3. Il motivo con il quale De MA lamenta vizi di motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio è infondato, poiché la Corte territoriale ha espresso condivisione del giudizio di primo grado in ordine alla concessione delle attenuanti generiche e al riconoscimento della continuazione con reato di cui a precedente sentenza e giustificato in modo adeguato il trattamento sanzionatorio concretamente applicato in riferimento alla tipologia dello stupefacente ceduto (p. 606). 10. Il ricorso proposto nell'interesse di EL LA in riferimento alla pronuncia che ha confermato la condanna a lei inflitta ad esito del giudizio di primo grado per il delitto di cui al capo f) (usura continuata in concorso col marito IA SE, col figlio AN VI e con TT SE in danno di RI GI) è complessivamente infondato. 10.1. I primi quattro motivi di ricorso sono stati già trattati supra, sub 2. St 74 10.2. Il quinto motivo di ricorso, in punto di affermata responsabilità penale della ricorrente per il reato in questione, è inammissibile. Esso si palesa infatti meramente reiterativo di censure di merito alle quali la sentenza impugnata offre puntuale e adeguata risposta, fondata su interpretazione non illogica delle prove, ivi comprese le intercettazioni ambientali di conversazioni alle quali la ricorrente prende parte (pp. 552-555). 10.3. Le censure proposte dalla ricorrente in ordine al trattamento sanzionatorio sono infondate, poiché la Corte territoriale giustifica adeguatamente (p. 604 ) la sua pronuncia sul punto con specifico riferimento alle connotazioni della condotta e all'apporto fornito al sodalizio, rilevanti ex art. 7 L. 203/1991 (vedi anche sub 3., 4. 5., 6.8.). 11. Il ricorso proposto nell'interesse di UN OT avverso la conferma della condanna pronunciata a suo carico ad esito del giudizio di primo grado per il reato di importazione di sostanza stupefacente dalla SP di cui al capo r) è inammissibile. 11.1. I primi tre motivi di ricorso sono manifestamente infondati e aspecifici. La censura di è manifestamente infondata. trascrizione delle registrazioni non deve diritto La necessariamente contenere la data delle conversazioni intercettate (art. 268, comma 7, cod. proc. pen.). Inoltre il dato che il ricorrente asserisce essere contraddittorio colloca comunque il ritorno del OT dalla SP in data precedente alla conversazione intercettata del 23/9/2006, la cui interpretazione da parte della Corte territoriale non risulterebbe in ogni caso in alcun modo smentita o illogica. 11.2. I quarto e il quinto motivo di ricorso sollecitano un'inammissibile valutazione alternativa di elementi di fatto oggetto di indimostrate asserzioni e di considerazione parcellizzata da parte del ricorrente, a fronte di motivazione della sentenza impugnata che quei medesimi elementi ricostruisce e apprezza in maniera puntuale, completa e non illogica (pp. 582-589). L'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 stata già esclusa per il OT dal giudice di primo grado, che pure ha ritenuto sussistente la contestata recidiva. Sul punto, la sentenza impugnata offre congrua motivazione in riferimento all'affermata genericità dell'atto di appello e all'espressa condivisione della decisione di primo grado in ordine alla maggiore pericolosità sociale dimostrata dai precedenti penali specifici del ricorrente (p. 606). 12. Il ricorso proposto nell'interesse di NO MA in relazione ai capi p), q), r) e r)bis (art. 73 DPR 309/90 relativi a cocaina) è complessivamente infondato. 12.1. I primi quattro motivi di ricorso sono stati già esaminati supra, sub. 2. 75 12.2. Il motivo col quale il ricorrente deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità di motivazione in riferimento alla condanna per la cessione di circa 300 grammi di cocaina a EG SE e GA CO (capo p) si sostanzia in un'inammissibile rivalutazione di conversazioni intercettate il cui tenore e la cui univoca valenza dimostrativa è stata riscontrata da servizi di osservazione, dall'arresto dell'EG e dal sequestro dei 297 grammi di cocaina trovata in suo possesso ed è stata giustificata dalla Corte territoriale con discorso argomentativo puntuale e congruo (pp. 574-579), privo dei profili di illogicità predicati dal ricorrente, invero in modo aspecifico e del tutto apodittico. 12.3. E' inammissibile il sesto motivo di ricorso, col quale il NO deduce, con riferimento al delitto a lui ascritto al capo q), vizi di motivazione in ordine alla determinazione della qualità e della quantità della sostanza ceduta a PA NO. Infatti, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso e altri, Rv. 258164). La censura ha in vero ad oggetto la concorde interpretazione data dai giudici di merito di conversazioni telefoniche e ambientali il cui tenore appare adeguatamente e non illogicamente valutato dalla Corte territoriale, in particolare per quanto attiene la natura della sostanza ceduta. La motivazione della sentenza impugnata (pp. 579-582) si palesa infatti congrua e non illogica là dove ritiene dotato di concludente valore dimostrativo il riferimento alla cocaina nella conversazione tra NO e PA già esaminata supra, sub. 7.2., e quelli relativi al prezzo della fornitura pure indicato esplicitamente nelle conversazioni intercettate. 12.4. Il settimo motivo del ricorso proposto nell'interesse di NO MA in ordine ai capi r) e r)bis è aspecifico, poiché non si confronta con la sentenza impugnata (pp. 582-589) che spiega, in maniera congrua e tutt'altro che illogica, il coinvolgimento operativo del NO sia nel primo, infruttuoso viaggio in SP con OT e De MA, che permetterà un contatto diretto con i fornitori albanesi, sia nel secondo viaggio, a cui il ricorrente non partecipa personalmente, ma nel corso del quale uno dei fornitori albanesi chiede telefonicamente al De MA di parlare al NO (p. 586). La sentenza impugnata dimostra altresì adeguatamente, sulla base di intercettazioni ambientali la cui interpretazione deve ritenersi immune da vizi logici (pp. 588-589), che l'importazione di cui al capo r) era finalizzata alla cessione che lo stesso NO fa a De MA CE e VE AN della sostanza importata (capo r bis). La Corte territoriale giunge alla determinazione della tipologia di sostanza sulla base di congrua e non illogica valutazione del compendio probatorio ed in particolare del prezzo di acquisto della cocaina riferito dal NO in via generale nel corso 76 del primo e infruttuoso viaggio in SP (p. 584) che trova riscontro nel prezzo di vendita all'OL e al De MA della sostanza importata (p. 589). 12.5. Del tutto aspecifico e basato su mera congettura (rappresentata dalla circostanza che prima di consegnarla all'ES, al quale verrà immediatamente dopo sequestrata, NO dovesse passare da casa per prendere la droga) è l'ottavo motivo di ricorso col quale NO deduce vizi di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità penale relativo al reato di cui al capo v). La sentenza in esame ricostruisce infatti in modo puntuale e coerente lo sviluppo dei rapporti tra cedente e cessionario fino alla consegna dello stupefacente, documentata da attività di pedinamento e osservazione immediatamente riscontrata dal successivo sequestro della sostanza (pp. 591-592). 12.6. La Corte giustifica adeguatamente (pp. 605-606) la quantificazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche con riferimento agli elementi circostanziali dei reati ascritti al ricorrente, al quale applica la contestata recidiva, e all'assenza di diversi elementi positivamente valutabili. L'ultimo motivo di ricorso proposto nell'interesse di NO MA va pertanto rigettato. 13. Il ricorso proposto nell'interesse di TT SE è nel complesso infondato. 13.1. Il primo motivo di ricorso è stato già trattato supra, sub 2.1. 13.2. Il motivo col quale il TT deduce manifesta illogicità della motivazione relativa al capo a) in relazione alla ritenuta sua partecipazione al locale di IA è aspecifico, poiché non si confronta con la sentenza impugnata (pp. 500-503), che valorizza al riguardo in modo del tutto adeguato e logico non solo gli elementi considerati nel ricorso, del resto dotati di autonoma capacità dimostrativa, ma anche la commissione da parte del ricorrente dei plurimi reati-fine (usure e estorsioni) a lui ascritti in concorso con il capo locale e altri sodali. La sentenza in esame fornisce di tutti i citati elementi una valutazione unitaria e coerente. Essa sottolinea tra l'altro la rilevanza della prospettiva di "salire di livello", espressamente segnalata al TT dal capo locale nel corso di conversazioni intercettate, e offre una puntuale critica alla lettura riduttiva di quegli elementi offerta dall'atto di appello, sicché il percorso argomentativo del provvedimento in esame si sottrae allo stigma dell'illogicità denunciato dal ricorrente. 13.3. Il motivo di ricorso proposto nell'interesse del TT in relazione al capo e) (usura in danno di DA LE) è infondato. La sentenza impugnata giustifica adeguatamente (pp. 546-548) l'intervento del TT nella concessione del prestito usurario, enunciando con precisione gli elementi dai quali ricava, 77 SH con percorso argomentativo immune da profili di illogicità, il concorso del ricorrente nel reato contestato (partecipazione all'incontro tra i soggetti interessati presso il ristorante Le Volte;
ricezione dell'assegno dato in garanzia;
monitoraggio della restituzione del prestito insieme a AN VI;
commento espresso in tale occasione, a riprova della personale partecipazione al fatto-reato). Il ritenuto e congruamente dimostrato originario coinvolgimento del TT nel rapporto usurario vale a giustificare la conferma della qualificazione giuridica del fatto di cui all'imputazione e il conseguente rigetto del prefigurato inquadramento delle condotte del ricorrente nella fattispecie del favoreggiamento reale. 13.4. La sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 in entrambe le sue forme oggettiva e soggettiva è congruamente giustificata dalla Corte territoriale anche in - riferimento ai reati di concorso in usura ed estorsione contestati al TT, ai capi e), f), g), h), i) e j). L'uso del metodo mafioso risulta invero nella sentenza in esame comprovato per il delitto di usura di cui al capo e) dalla minaccia rivolta da SE AN alla p.o. DA e riferita al TT, che dunque di quella minaccia e della sua efficacia cogente era pienamente consapevole, da AN VI, classe 77(p. 540, 545, 548). Il contesto delle condotte ascritte al TT è del resto quello di una evidente capacità di intimidazione dell'associazione nei confronti delle vittime di usura (pp. 539 e ss., ove riferimento a deposizione DA nel corso di incidente probatorio;
alla minaccia del capo locale al DA riferita al TT da IA VI, classe 77, con la quale veniva prospettata ed era del resto nota alla vittima la capacità di intervento della 'ndrangheta in Lombardia;
alle minacce proferite da - VI AN, classe 77, nei confronti delle p.o. DA e AR dopo le loro deposizioni). L'usura di cui al capo f) (in danno di RI) è poi collegata alle estorsioni di cui ai capi g) e h) in danno della stessa p.o., commesse con minacce di incendio ed evocando alla vittima il rapporto di cointeressenza esistente tra TT e AN VI, con espliciti riferimenti alla 'ndrangheta. Anche per l'usura e l'estorsione in danno di RI CE (capi i e j) la sentenza impugnata giustifica ampiamente l'avvalimento del metodo mafioso da parte del TT, riferito alla credibilità delle pesantissime minacce da questi proferite nei confronti della vittima e dei suoi familiari e alla capacità di intimidazione del locale di IA, che provocano anche a distanza di tempo la reticenza e l'omertà del RI (pp. 559-563). Inoltre, la ripetuta valorizzazione, nei rapporti con le vittime, della cointeressenza tra AN VI e TT SE, è ritenuto dalla Corte territoriale, con motivazione che si sottrae a rilievi di illogicità, dimostrativo della ripartizione del vantaggio economico riveniente dalle descritte attività illecite tra i sodali. Sicché la sussistenza dell'aggravante in esame deve ritenersi adeguatamente giustificata sia per quanto riguarda la forma oggettiva che quella soggettiva. St 78 13.5. Il motivo col quale TT assume mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio con riferimento al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati a lui ascritti è precluso e manifestamente infondato, posto che la continuazione tra tutti i reati per i quali il ricorrente è stato condannato risulta riconosciuta fin nella sentenza di primo grado. 14. Il ricorso proposto nell'interesse di AM NZ in relazione al capo y) è fondato. La Corte territoriale è infatti pervenuta al ribaltamento della pronuncia assolutoria di primo grado per insussistenza del fatto senza adempiere allo specifico obbligo di motivazione rafforzata descritto supra, sub 1.1. In vero, in caso di sovvertimento di sentenza assolutoria di primo grado, al giudice d'appello si impone l'obbligo di argomentare circa la configurabilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano minato la permanente sostenibilità del primo giudizio (Sez. 6, n. 8705 del 24/01/2013, Farre e altro, Rv. 254113). Mancando nel caso di specie qualsivoglia riscontro probatorio in ordine alla natura e al contenuto dei documenti fatti pervenire dal detenuto NO OV al fratello BE per il tramite del ricorrente, non può invero ritenersi accertato che la consegna di tale documento sia stata idonea, anche solo in astratto, ad ostacolare o alterare il regolare corso della giustizia, con ciò mancando un elemento costitutivo della citata fattispecie incriminatrice. A tal riguardo, come puntualmente indicato nel ricorso, la Corte territoriale ha valorizzato dati privi di concludente valore dimostrativo circa la capacità dei documenti trasmessi a fuorviare l'azione di giustizia, elemento questo rimasto affidato a mere, seppur plausibili, congetture e non altrimenti verificabile sulla base del compendio indiziario acquisito. Le cautele poste in essere nell'occasione dal ricorrente e valutate nella sentenza impugnata devono in vero ritenersi compatibili con la semplice consapevolezza del AM della certa violazione da parte sua dei doveri d'ufficio su di lui incombenti quale appartenente alla Polizia Penitenziaria, ma nulla provano in ordine all'idoneità della documentazione recapitata (e quindi della condotta realizzata dal ricorrente) ad alterare il regolare corso delle indagini al tempo avviate nei confronti di NO OV o di altri procedimenti penali, attuali o futuri. Resta pertanto plausibile, alla stregua degli atti del processo, la ricostruzione del fatto fatta propria dal giudice di primo grado, sicché la sentenza impugnata va annullata senza rinvio sul capo y) perché il fatto non sussiste. 15. È fondato anche il ricorso proposto da CR LE avverso la conferma della pronuncia di condanna di primo grado per il reato a lui contestato al capo b) (artt. 56, 416 bis cod. pen. per aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a entrare a far parte del locale di IA, associazione armata, rendendosi disponibile a compiere qualsiasi attività 79 illecita, acquistando una pistola semi-automatica e chiedendo tramite RA VI di essere formalmente affiliato con il rituale del "battesimo" dapprima a RA TO e IL UN e quindi, su indicazioni di costoro, a AN SE). E' opportuno premettere che il tentativo di partecipazione ad una associazione per delinquere è ipotizzabile solo in relazione ad una struttura associativa già esistente perché, essendo il requisito centrale della condotta punibile ancorato all'attualità del contributo alla vita dell'associazione, partecipante a questa può considerarsi solo chi si attivi materialmente e consapevolmente per perpetuare l'esistenza di una struttura già costituita in precedenza e per favorirne il conseguimento dei fini (Sez. 1, n. 6077 del 09/11/1987, Montenegro, Rv. 178420; Sez. 6, n. 4294 del 9/10/2014, Chen e altri, Rv. 262049). Invero, gli eventuali atti diretti alla formazione di una associazione per delinquere o sono meramente preparatori e non interessano la sfera giuridico-penale, ovvero hanno il carattere della idoneità e non equivocità e determinano la consumazione del delitto, perché dal loro venire ad esistenza è già compromesso l'ordinato svolgimento della vita sociale e si è, quindi, attuata la minaccia all'ordine pubblico (Sez. 1, n. 130 del 7/4/1989, Romano, Rv. 182993). Da ciò discende che, in caso di tentativo di partecipazione ad associazione a delinquere già costituita, gli atti diretti in modo non equivoco a commettere il reato non possano essere atti esecutivi, ossia gli atti tipici corrispondenti anche solo in minima parte, come inizio di esecuzione - alla descrizione legale. A tal fine, possono invece venire in rilievo atti preparatori, i quali sono idonei ad integrare gli estremi del tentativo punibile unicamente quando siano idonei e diretti in modo non equivoco alla consumazione del reato, ossia quando abbiano la capacità, sulla base di una valutazione ex ante e in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso (nel caso la partecipazione all'associazione mafiosa) e a tale risultato siano univocamente diretti (Sez. 2, n. 41649 del 5/11/2010, Vingiani e altri, Rv. 248829; Sez. 5, n. 43255 del 24/9/2009, Alfuso e altri, Rv. 245720). Orbene, nel caso di specie, mentre nel testo delle conformi sentenze di merito trova piena conferma la finalizzazione delle condotte contestate al CR alla sua partecipazione all'associazione di tipo mafioso di cui al capo a), deve al contrario essere radicalmente esclusa, in relazione alle circostanze del fatto, la concreta idoneità di quelle condotte a realizzare la vagheggiata affiliazione. Risulta infatti con certezza dalle sentenze di merito che il soggetto deputato a decidere al riguardo non ha mai avuto alcuna intenzione di esaudire l'aspirazione del CR, ritenuto del tutto inaffidabile ed anzi suscettibile di rappresentare un vero e proprio pericolo per il sodalizio. Con la conseguenza che quelle condotte non appaiono rilevanti per la configurabilità del reato tentato di cui al capo b) e si collocano al di sotto della soglia di offensività di cui all'art. 49, comma 2, cod. pen. La sentenza impugnata va pertanto annullata su questo capo, perché il fatto non sussiste. 16. I ricorsi proposti nell'interesse di AS FE sono fondati. La sentenza impugnata ha infatti riformato quella assolutoria di primo grado, pronunciata con la formula 80 per non aver commesso il fatto, e condannato il ricorrente per il reato associativo di cui al capo a) senza adempiere allo specifico obbligo di motivazione rafforzata descritto supra, sub 1.1. In vero, in caso di sovvertimento di sentenza assolutoria di primo grado, al giudice d'appello si impone l'obbligo di argomentare circa la configurabilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano minato la permanente sostenibilità del primo giudizio (Sez. 6, n. 8705 del 24/01/2013, Farre e altro, Rv. 254113). Nel caso di specie, al contrario, la sentenza di appello attribuisce importanza decisiva ai fini del sovvertimento del giudizio assolutorio di primo grado ad elementi indiziari rappresentati da alcuni incontri del ricorrente con soggetti intranei al sodalizio in questione – oggetto di evidente travisamento. La Corte territoriale ritiene infatti erroneamente che gli incontri documentati dalle annotazioni di servizio dei Carabinieri in data 24/4/2011 e 17/5/2012, quindi a distanza di più di un anno, siano avvenuti lo stesso giorno e in stretta successione, attribuendo al dato una concludente valenza dimostrativa, legata alla frequenza e la natura della frequentazione del ricorrente con quei sodali, circa l'intraneità del AS al medesimo sodalizio di cui al capo a). Né maggiore forza persuasiva può attribuirsi, ai fini della prova del vincolo associativo e di un concreto contributo alla vita del sodalizio da parte del ricorrente, alla vicenda che porta il AS, a richiesta di SE AN, a consentire, pur con qualche riluttanza, a AN VI, classe 77, l'uso della sua carta di credito per la prenotazione del noleggio di un'autovettura. La valenza dimostrativa di tale vicenda, affermata dalla Corte di appello, deve ritenersi ampiamente sovrastimata, ben potendo essa altrimenti spiegarsi quale intervento amichevole in favore del suo vicino di casa e amico d'infanzia. È poi la stessa Corte territoriale a svalutare a fini di prova il dato controverso, emergente da una delle conversazioni intercettate, inerente al testuale tenore della frase proferita dal ricorrente "siamo/sono quaranta". Dato che in definitiva entrambi i giudici di merito ritengono neutro. Non sussiste dunque sul punto né diversità di valutazione tra i giudici di merito, né l'obbligo di riapertura dell'istruzione dibattimentale invocato dal ricorrente. La Corte territoriale si sofferma poi inutilmente sulla comparazione tra le posizioni, speculari quanto agli esiti di primo e secondo grado, di SE e AS, mentre gli altri elementi di prova diversamente valutati in sede di appello (le cosiddette ambasciate: una realizzata, tra i AN;
l'altra offerta, con MA OL, ma declinata con furbizia da AN SE;
l'ultima, coi fratelli NO, solamente rimasta allo stato di intenzione da parte di IA SE;
nonché alcune conversazioni intercettate tra il ricorrente e IA SE e quella telefonica con AN VI relativa all'arresto di AG) non riescono a sostenere adeguatamente l'alternativo ragionamento probatorio della Corte distrettuale e a confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dimostrando puntualmente, con forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio, l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più 81 rilevanti della sentenza di primo grado (Sez. 6, n. 46847 del 10/07/2012, Aimone e altri, Rv. 253718; Sez. 6, n. 1266 del 10/10/2012, Andrini, Rv. 254024; Sez. 2, n. 11883 del 08/11/2012, Berlingeri, Rv. 254725; Sez. 1, n. 12273 del 05/12/2013, Ciaramella e altro, Rv. 262261) Resta pertanto plausibile, alla stregua degli atti del processo, la valutazione del fatto operata dal Tribunale di Imperia, sicché la sentenza impugnata va sul punto annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. 17. E' infondato il ricorso proposto nell'interesse di RO NN in riferimento al punto della sentenza impugnata che, in parziale riforma di quella di primo grado di condanna per il reato associativo a lui contestato al capo a), ha, sull'appello del p.m., aumentato la pena a lui inflitta per qual reato. Al ricorrente è contestato (art. 416 bis cod. pen.) di avere fatto parte del locale di IA, associazione mafiosa armata, in particolare: - curando, quale socio occulto unitamente a AV MA e AN VI 48, la Cooperativa RV, formalmente gestita da MA LO, assegnataria di lavori pubblici nella zona di IA, anche in violazione della normativa;
- avendo concorso con LA TT nella commissione della tentata estorsione con l'uso di armi in danno di RO IO (reato per il quale è stato giudicato separatamente). 17.1. Sono in particolare infondati i primi due motivi di ricorso, coi quali il ricorrente deduce erronea applicazione dell'art. 416 bis cod. pen. e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di un rapporto di stabile compenetrazione nel tessuto organizzativo del sodalizio mafioso, tale da implicare un suo ruolo dinamico e funzionale e una sua permanente disponibilità per il perseguimento dei fini criminosi propri del locale di IA. Contrariamente agli assunti del ricorrente, il percorso argomentativo della Corte distrettuale (pp. 493-497) deve ritenersi del tutto adeguato e immune da vizi logici e giuridici sia là dove valorizza, ai fini dell'attribuzione al RO del reato associativo di cui al capo a), la partecipazione del ricorrente alla commissione, con LA TT, dell'attentato estorsivo in danno dell'imprenditore IO RO, sia la partecipazione dello stesso ricorrente, in qualità di socio occulto, alla Cooperativa RV, emanazione del locale di IA e strumento per il perseguimento degli interessi del sodalizio e, più generalmente, della 'ndrangheta. Il carattere mafioso della minaccia a mano armata compiuta da RO e LA in danno dell'imprenditore RO è spiegato dalla Corte territoriale sulla base di plurimi elementi indiziari, coerentemente valutati come univoci e concludenti in ordine al mandato impartito agli autori materiali del fatto da AN SE. Priva di profili di illogicità è in particolare l'articolata motivazione che la Corte territoriale sviluppa a partire dalla conversazione intercettata tra AN SE e LA TT 82 del 18/5/2010 presso il ristorante Le Volte, ad esito della quale AN incarica il LA di un'ambasciata al RO dal significato ancora ambiguo (pp. 440 e ss.; p. 498). Logico e conseguente appare il collegamento che i giudici di appello stabiliscono con la successiva conversazione tra AN e AV nel corso della quale AN evoca con riferimento al RO la prospettiva di "arrivare a un brutto momento" e l'AV sembra spingere per un cambio di atteggiamento nei confronti dell'imprenditore perché "se non si fa così merda prendiamo". A tale conversazione seguirà due giorni dopo, il 20/5/2010, l'attentato a RO. L'atteggiamento omertoso della vittima e la promessa agli attentatori del pagamento di una somma per ciascuno dei carichi effettuati contrariamente ai pregressi accordi con camion non provenienti da entità legate alla 'ndrangheta costituiscono elementi che la Corte territoriale correttamente ritiene concludenti circa un timore del RO che trascende le persone del LA e del RO, autori materiali del fatto. Il percorso argomentativo della sentenza impugnata include inoltre, a conferma del contesto testé descritto, la lettera manoscritta di minacce al RO sequestrata al RO al momento del suo arresto, nella quale v'è espresso riferimento al cantiere del porto di IA, al relativo bar (che AN voleva per sé) e ai lavori di guardiania e trasporto detriti che la stessa sentenza pone a fondamento della cointeressenza RV e, più in generale, della 'ndrangheta, nella realizzazione del nuovo porto (p. 441). La Corte territoriale offre inoltre una logica spiegazione alle successive conversazioni di IA SE, con RA e altri, nelle quali il capo locale manifesta tutto il suo disappunto per le modalità con le quali la minaccia al RO è stata realizzata (con arma da fuoco tracciabile, perché legalmente detenuta presso l'abitazione dello stesso RO), allorché, circa un mese prima dell'arresto di LA e RO, lo stesso AN confida a AR in un colloquio oggetto di intercettazione che egli aveva ordinato a RO di non frequentare il proprio ristorante. La sentenza deve inoltre ritenersi immune da vizi valutativi là dove attribuisce al ricorrente il ruolo di socio occulto della cooperativa RV sulla base di quanto emerge dalla piana interpretazione di conversazione intercettata tra il capo locale e altri sodali. Il significato di tale intercettazione appare invero pienamente credibile in relazione alla piena conoscenza dei fatti dimostrata dai conversanti, del resto solo genericamente contraddetta dal ricorrente, e alla genuinità del colloquio, svoltosi tra presenti in ambiente che i colloquianti ritenevano immune da controlli esterni. In definitiva, la sentenza impugnata deve ritenersi immune da vizi logici là dove deduce la piena e operativa partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso di cui al capo a) sulla base di elementi quali la commissione dell'attentato a RO su mandato del capo locale e per la realizzazione di interessi del sodalizio e la perdurante cointeressenza nella RV - dotati al riguardo di concludente valore dimostrativo. Va infine rilevato che l'esistenza a carico del RO di precedente condanna passata in giudicato per il reato di estorsione non aggravata ex art. 7 L. 203/91 non è ostativa a diversa e più compiuta considerazione del fatto in relazione al reato associativo in esame. 83 17.2. Alla stregua di quanto precede, immune da vizi logici deve ritenersi anche la motivazione (p. 603) che sostiene la pronuncia della Corte territoriale in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio con riferimento al grado di coinvolgimento del RO nell'associazione mafiosa e alla impossibilità di ricondurre ad un medesimo disegno criminoso il reato associativo di cui al capo a) e l'estorsione in danno dell'imprenditore RO, che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio ed essendo finalizzata al suo rafforzamento, non era programmabile ab origine perché legata a contingenze occasionali e sopravvenute (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, Amato e altri, Rv. 259481). 18. Risulta agli atti che AR SE è deceduto in data successiva alla sentenza d'appello e alla proposizione del ricorso presentato nel suo interesse dal difensore di fiducia, che ha confermato in udienza la circostanza. In presenza di una causa di estinzione del reato giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Tale evenienza deve essere decisamente esclusa, nel caso in esame, per il delitto associativo (capo a) del quale lo AR è stato ritenuto responsabile ad esito dei due gradi di merito. Infatti, da un lato, tutti i motivi di ricorso in punto di responsabilità dello AR involgono necessariamente un non superficiale apprezzamento del copioso compendio probatorio a carico del ricorrente, ritenuto da entrambi i giudici di merito concludente a fini di conforme giudizio di condanna nei due precedenti gradi, e, dall'altro, non scalfiscono in alcun modo la tenuta logica e giuridica della sentenza impugnata in ordine alle pertinenti statuizioni penali. La serrata e costante interlocuzione dello AR con figura apicale, quale AN SE, su temi di vitale importanza per l'esistenza e il rafforzamento del sodalizio risulta in vero comprovata da plurime conversazioni intercettate, correttamente valutate dai giudici di merito, e appare dotata di concludente efficacia dimostrativa della piena, risalente ma ancora attuale, compenetrazione del ricorrente nel tessuto organizzativo del sodalizio e di una sua persistente e attiva partecipazione alle sue sorti (pp. 481-482). Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di AR SE limitatamente alle statuizioni penali relative al capo a) per essere tale reato estinto per morte dell'imputato. 84 19. È infondato il ricorso proposto nell'interesse di RA SA avverso la pronuncia della Corte di Appello di Genova che ha confermato quella di primo grado con la quale il ricorrente è stato condannato per il reato associativo di cui al capo a). 19.1. Le questioni processuali proposte coi primi quattro motivi di ricorso sono state già trattate supra, sub 2., mentre la questione relativa alla concreta e compiutamente - esteriorizzata - capacità di intimidazione e condizionamento dell'associazione mafiosa di cui al capo a) è stata oggetto di disamina supra, sub 3. 19.2. La motivazione della sentenza impugnata (pp. 483-488) è immune dai vizi logici e giuridici dedotti col sesto e col settimo motivo di ricorso in ordine alla partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso di cui al capo a). La sentenza sottopone a valutazione puntale e coerente conversazioni intercettate dotate di univoca efficacia dimostrativa della piena e continuativa compenetrazione del ricorrente nel tessuto organizzativo del sodalizio e di una sua persistente e attiva partecipazione alle sue sorti, che si sostanzia non solo nella serrata e costante interlocuzione con figura apicale, quale quella di AN SE, ma anche nell'apporto operativo offerto, in qualità di ambasciatore del capo cosca e di autista a disposizione per le attività dell'associazione mafiosa, in diverse occasioni delicate coinvolgenti gli interessi del sodalizio (per esempio, il recupero di 20 mensilità di affitto da parte di tale Garofalo;
la vicenda dei venditori di agrumi legati ai Mazzaferro), anche nei suoi rapporti con le principali cosche calabresi (PR, LL, AG). La sentenza in esame mostra pertanto di aver compiutamente valutato i concreti comportamenti mediante i quali il ricorrente ha dimostrato di porsi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno mero "status" di appartenenza, un suo ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale egli ha preso parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi e realizzando non già una passiva condiscendenza alle attività del capo cosca, bensì una fattiva collaborazione con il ruolo associativo apicale svolto da IA SE, anche nei rapporti con le cosche calabresi (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670). 19.3. Le censure relative alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 4, cod. pen., e alle statuizioni civili della decisione impugnata sono state già trattate, rispettivamente, sub 4. e sub 6.9. 19.5. L'ultimo motivo di ricorso, col quale RA deduce vizio di motivazione apparente in ordine al trattamento sanzionatorio e al giudizio di equivalenza tra circostanze, è inammissibile, perché del tutto generico. Il ricorrente non si confronta infatti con la sentenza impugnata, che al foglio 603 ricorda che la pena inflitta è pari al minimo edittale e giustifica il 85 St giudizio di equivalenza delle concesse attenuanti generiche con la ritenuta aggravante sulla base del grado di partecipazione del ricorrente al sodalizio e del concreto vantaggio ad esso da lui apportato. 20. Il ricorso proposto nell'interesse di PI IP avverso la pronuncia della Corte di appello di Genova che ha confermato quella di primo grado con la quale egli è stato condannato per il reato di usura aggravata in danno di DA LE (capo e) è infondato. 20.1. Le questioni processuali proposte coi primi quattro motivi di ricorso, comuni a più ricorrenti, sono state già trattate supra, sub 2. 20.2. Quanto al delitto di usura in danno di LE D'BR contestato al ricorrente - alin concorso con AN SE, AN VI, classe 77, e TT SE - capo e), la sentenza in esame evidenzia un percorso argomentativo (pp. 539-548) immune da vizi logici e non specificamente attaccato dai ricorsi incentrato sull'intimidazione mafiosa - realizzata personalmente da IA SE (con riferimento alla capacità di intervento della 'ndrangheta in Lombardia nei confronti della persona offesa) e credibilmente riferita da AN VI, classe 77, a TT, nel corso di conversazione intercettata (pp. 540-541, ove valutazione del tutto immune da vizi logici, anche con riferimento al precedente intervento dei AN per risolvere un problema del DA con malavitosi calabresi a Milano). Adeguatamente valutata appare inoltre la reticente deposizione di DA e la credibilità del suo narrato, anche in relazione all'inversione della cronologia degli avvenimenti da lui riferiti (pp. 540-542). Puntualmente definite e adeguatamente dimostrate risultano nella sentenza impugnata le comprovate condotte del ricorrente, invero coinvolto da AN VI, classe 77, in tutte le fasi negoziali e attuative del prestito usurario e nella sua restituzione, e l'importanza decisiva del suo contributo causale alla realizzazione del fatto-reato, da lui direttamente finanziato (cfr. in particolare pp. 542-544). Sicché i motivi di ricorso proposti a tale riguardo nell'interesse dello LÌ del resto del tutto analoghi a quelli proposti sul - medesimo capo nell'interesse dei IA - devono ritenersi inammissibili, perché generici e reiterativi di doglianze di merito che hanno trovato nella sentenza impugnata congrua risposta. 20.3. Il sesto motivo di ricorso, col quale LÌ ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 è meramente reiterativo di censure di merito adeguatamente confutate dalla Corte territoriale, con motivazione che non evidenzia profili di illogicità. L'uso del metodo mafioso risulta invero comprovato per il delitto di usura di cui al capo e) dalla minaccia rivolta da SE AN alla p.o. DA e credibilmente riferita al TT da IA VI, (p. 540, 545, 548). Il reato in esame si inserisce del resto in un 86 дан contesto caratterizzato da una evidente capacità di intimidazione del locale di IA nei confronti della vittima (pp. 539 e ss., ove riferimento alla reticenza del DA nel corso della sua deposizione, raccolta con incidente probatorio;
alla minaccia del capo locale al DA riferita al TT da AN VI, classe 77, con la quale veniva prospettata - ed era del resto nota alla vittima la capacità di intervento della 'ndrangheta in Lombardia;
alle - minacce proferite da VI AN, classe 77, nei confronti delle p.o. DA e AR dopo le loro deposizioni). La piena consapevolezza dello PI circa il potere intimidatorio mafioso esercitato dai suoi concorrenti sulla vittima del reato risulta congruamente giustificato in sentenza (p. 545;) con riferimento al suo iniziale rifiuto di ricevere a garanzia del prestito usurario un assegno del debitore in considerazione della partecipazione all'affare del capo locale. Lo LÌ era dunque consapevole anche della riferibilità dell'operazione a membri del locale e della cointeressenza tra i AN e TT SE, che la Corte territoriale, con motivazione che si sottrae a rilievi di illogicità, ritiene dimostrativo della ripartizione tra i sodali del vantaggio economico riveniente dal reato (p. 548). Sicché la sussistenza dell'aggravante in esame deve ritenersi adeguatamente giustificata sia per quanto riguarda la forma oggettiva che quella soggettiva. 20.4. Il settimo motivo di ricorso, col quale si assume il vizio di motivazione apparente in ordine alla dosimetria della pena, è del tutto generico. Esso non si confronta infatti con la congrua motivazione evidenziata sul punto dalla sentenza impugnata (p. 605). 21. Il ricorso proposto nell'interesse di AV MA con riferimento alla condanna a lui inflitta per il capo a) è infondato. 21.1. Il primo motivo di ricorso, in punto di esistenza dell'organizzazione mafiosa di cui al capo a) e di partecipazione del ricorrente a quel sodalizio, non è idoneo a incrinare la tenuta logica e giuridica della motivazione della sentenza impugnata, completa e coerente su tutti i temi evocati dal ricorrente (pp. 470-481). La Corte territoriale richiama in primo luogo l'estesa dimostrazione dell'esistenza e delle caratteristiche mafiose del locale di 'ndrangheta di IA, già esaminata supra, in particolare sub. 3., 4., 5. e 6., anche al di là della mancata individuazione, per taluni sodali, di gradi e cariche formali ed in presenza, peraltro, di inequivoci riferimenti ad aspetti rituali propri alla 'ndrangheta e di strette relazioni con le cosche calabresi di riferimento. La sentenza giustifica quindi in modo del tutto pertinente e logico la ritenuta partecipazione dell'AV a quel sodalizio criminale, procedendo ad una lettura puntuale e coerente dell'intero compendio indiziario. Valorizza in primo luogo, a tale scopo, il comportamento tenuto dal ricorrente nella vicenda RO. È infatti AV la prima persona cui il capo locale confida l'opinione che "si deve arrivare ad un brutto momento", ricevendo dal ricorrente risposta secca e all'evidenza 87 consapevole della necessità degli avvenimenti a venire per la realizzazione degli interessi del sodalizio mafioso di appartenenza. Significativamente, l'interlocuzione attiva del ricorrente con AN SE precede di due soli giorni l'attentato a RO. Ineccepibile appare anche la ricostruzione degli altri concreti comportamenti mediante i quali egli ha dimostrato di porsi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi, andando ben al di là di una passiva condiscendenza alle attività del capo cosca (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670). Pur considerando espressamente la mancata commissione di reati-fine da parte dell'AV, la sentenza valorizza a tale riguardo, con valutazione che si sottrae ad ogni censura ammissibile in sede di legittimità: la perdurante cointeressenza dell'AV nella Cooperativa RV (p. 474), il cui ruolo al servizio degli interessi del locale di IA, intrecciati con quelli delle cosche calabresi di riferimento, la sentenza ha pure estesamente descritto e giustificato, anche in relazione all'attentato a RO (p. 438; pp. 440-448); l'appoggio da lui fornito, insieme ai sodali, a taluni candidati in occasione di competizioni elettorali (pp. 475-478); i documentati rapporti con De AS SE, nel corso dei quali il ricorrente si mostra disponibile alla commissione di gravi reati e a mettere il suo interlocutore in contatto con ambienti criminali dediti al traffico di stupefacenti su larga scala (pp. 478-479); la sottrazione di munizioni al poligono e la comprovata ricerca, insieme a AN VI, classe 48, di due pistole clandestine munite di silenziatore (pp. 462-463; pp. 469-470; pp. 479-481). Contrariamente agli assunti dell'AV, la sentenza impugnata offre pertanto idonea e non illogica giustificazione del concreto e apprezzabile contributo causale offerto dal ricorrente all'esistenza e al rafforzamento dell'organizzazione mafiosa di cui al capo a). 21.2. Il secondo motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio e di mancata applicazione delle concesse attenuanti generiche nella loro massima estensione è aspecifico, poiché non si confronta con la sentenza impugnata, là dove essa (p. 603) ricorda che al ricorrente è stata inflitta pena pari al minimo edittale e offre congrua motivazione, basata sul grado di partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso e del concreto vantaggio ad esso apportato, circa il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante di cui art. 416 bis, comma 4, cod. pen. 22. È infondato anche il ricorso proposto nell'interesse di TT LA avverso la pronuncia della Corte genovese che ha respinto l'appello del ricorrente e, in accoglimento di quello del p.m., ha aumentato la pena inflitta in primo grado al LA per il reato associativo di cui al capo a). SM 88 22.1. Il primo motivo di ricorso, di tenore analogo rispetto a quello proposto dall'AV in punto di affermata responsabilità penale per il reato associativo in questione, esaminato sub 21., non è idoneo a incrinare la tenuta logica e giuridica della motivazione della sentenza impugnata, completa e coerente su tutti i temi evocati dal ricorrente (pp. 497-500). La Corte territoriale richiama in primo luogo l'estesa dimostrazione dell'esistenza e delle caratteristiche mafiose del locale di 'ndrangheta di IA, già esaminata supra, in particolare sub. 3., 4., 17.1. La sentenza giustifica quindi in modo del tutto pertinente e logico la ritenuta partecipazione del LA a quel sodalizio criminale, procedendo ad una lettura puntuale e coerente dell'intero compendio indiziario. Valorizza in primo luogo, a tale scopo, la lettura, più volte descritta ed esaminata, della vicenda RO (vedi, tra l'altro, supra, sub 3., 4., 17.1., 21) e dei timori manifestati da IA VI, classe 48, e AV, dopo l'arresto del LA, in merito ad una sua possibile collaborazione con gli inquirenti, fino all'ambasciata al capo locale, AN SE, affidata dallo stesso LA dal carcere alla moglie, AS EF. Ineccepibile appare anche la ricostruzione dei rapporti intrattenuti dal ricorrente con AG CL e la giustificazione offerta dalla Corte territoriale circa la credibilità delle dichiarazioni rese al proposito da quest'ultimo, idonee a comprovare la dimestichezza del ricorrente coi AN e la sua capacità di trasmettere a terzi l'aura di intimidazione propria all'organizzazione mafiosa di appartenenza, anche con specifico riferimento alle vicende relative ai rapporti tra i AN, la cooperativa RV e MA (pp. 498-500). Contrariamente agli assunti del LA, la sentenza impugnata offre pertanto idonea e non illogica giustificazione dei concreti comportamenti mediante i quali egli ha dimostrato di porsi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi e fornendo un apprezzabile contributo causale all'esistenza e al rafforzamento dell'organizzazione mafiosa di cui al capo a) (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670). 22.2. Il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto il mancato riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con sentenza definitiva n. 367/11 del Tribunale di Salerno (relativa all'estorsione in danno di RO) e il reato associativo di cui al capo a), è infondato. La Corte territoriale ha infatti dato corretta applicazione (pp. 603-604) al principio di diritto è e secondo il quale non configurabile la continuazione tra il reato associativo quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili "ab origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, Amato e altri, Rv. 259481; Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Bosti, Rv. 249930). 89 23. Il ricorso proposto nell'interesse di AL SE è inammissibile. La sentenza impugnata ha, in parziale riforma di quella di primo grado, escluso la contestata aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 e per l'effetto ridotto la pena a lui inflitta in relazione al delitto di estorsione a lui ascritto di cui al capo m) in concorso con RO NA. 23.1. Il primo motivo di ricorso riproduce doglianze di merito alle quali la Corte territoriale ha offerto puntuale e logica risposta, là dove ha dato corretta applicazione alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui integra il delitto di estorsione e non quello di violenza privata, la condotta del soggetto che faccia uso di minaccia per costringere il gestore di un bar a fornirgli consumazioni senza pagare il corrispettivo, così procurandosi un ingiusto profitto, anche se esiguo, con relativo danno per il soggetto coartato (Sez. 2, n. 9024 del 05/11/2013, Lauria e altri, Rv. 259065), giustificando (pp. 571-573) la valenza concretamente minacciosa delle frasi proferite dal ricorrente e il conseguimento da parte sua di un non irrilevante e ingiusto profitto (pari a circa 1.000 Euro). 23.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che la sentenza impugnata, richiamando espressamente la giurisprudenza di legittimità riportata supra, sub 23.1., ha chiaramente risposto al motivo di appello col quale era stata sollecitata la derubricazione del reato di estorsione in quello di cui all'art. 612 cod. pen. 23.3. Il terzo e ultimo motivo di ricorso, col quale AL deduce violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla congruità della pena a lui inflitta è del tutto aspecifico e pertanto, anch'esso, inammissibile. 24. Il ricorso proposto personalmente da RO NA è pure inammissibile. La sentenza impugnata ha, per quanto lo riguarda, in parziale riforma di quella di primo grado, escluso la contestata aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 e per l'effetto ridotto la pena a lui inflitta in relazione al delitto di estorsione a lui ascritto di cui al capo m) in concorso con AL SE. 24.1. Il primo motivo di ricorso è aspecifico e non si confronta con la sentenza impugnata, che giustifica in modo del tutto congruo la portata intimidatoria delle minacce proferite nei confronti del RI (vedi supra, sub 23), il quale, proprio perché intimorito, si rivolge, per ottenerne la protezione e dirimere la vicenda, ad esponenti del locale di IA (TT e AN VI, classe 77). La Corte territoriale, contrariamente agli assunti del ricorrente, ha altresì fornito congrua e puntuale motivazione in relazione al contributo concorsuale assicurato dal ricorrente mediante la sua continua e ripetuta presenza accanto al AL, col quale condivideva la medesima posizione debitoria, allorché questi, in plurime occasioni, 90 proferiva nei confronti della vittima del reato le già esaminate frasi minatorie al fine, comune all'RO, di non pagare le consumazioni (pp. 571-574). 24.2. Il secondo motivo di ricorso è meramente reiterativo di generica censura di merito alla quale la Corte territoriale ha offerto adeguata risposta, del tutto immune da vizi logici, fondata sulla sostanziale comunanza di tutte le condotte dei due complici (pp. 573-574). 25. Il ricorso proposto nell'interesse di AS EF è inammissibile. La sentenza impugnata, ribaltando il giudizio assolutorio del Tribunale, l'ha condannata, con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per i reati di favoreggiamento personale e di falsa testimonianza, al primo teleologicamente collegata, a lei rispettivamente contestati ai capi w) e x). 25.1. Il primo motivo di ricorso è aspecifico, poiché non contesta se non in maniera del tutto generica e ipotetica - il passaggio argomentativo della sentenza impugnata con il quale la Corte territoriale esclude, per il delitto di favoreggiamento di cui al capo w), la configurabilità dell'esimente di cui all'art. 384 cod. pen., per la rilevata mancanza di qualsivoglia indicazione sulla natura e sulla effettiva consistenza del grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore del prossimo congiunto LA (pp. 592-593) affermato dalla ricorrente per giustificare la sua condotta e posto a base della sentenza assolutoria di primo grado. Da questo punto di vista, il ricorso non si confronta sul punto con la sentenza impugnata ed è quindi generico. Mentre il provvedimento in esame evidenzia una motivazione idonea a giustificare il sovvertimento del giudizio assolutorio di primo grado, poiché confuta specificamente le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando così puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico dei pertinenti argomenti della sentenza di primo grado (supra, sub 1.1.; Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, Aglieri ed altri, Rv. 233083; Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, Pappalardo, Rv. 242330) 25.2. Il secondo motivo di ricorso, col quale la AS ha dedotto, con riferimento al delitto di falsa testimonianza a lei ascritto al capo x), erronea applicazione dell'art. 372 cod. pen. e illogicità di motivazione in ordine alla ritenuta esistenza dei requisiti di pertinenza e rilevanza della dichiarazione mendace resa quale teste nel processo a carico di NE TT, marito della ricorrente, e RO NN per l'estorsione in danno di RO IO, è manifestamente infondato. Pacifico il mendacio, la sentenza impugnata fa corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale in tema di falsa testimonianza, la causa di esclusione della punibilità prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore non opera nell'ipotesi in cui il testimone abbia deposto il falso pur essendo stato avvertito, come nel caso 91 841 di specie, della facoltà di astenersi (Sez. U, n. 7208 del 29/11/2007, Genovese, Rv. 238383; Sez. 6, n. 42818 del 14/05/2013, Tortorici, Rv. 257147). Le risposte, la cui falsità non è contestata, date dalla AS (teste della difesa) nel corso del controesame del p.m. sono del resto correttamente ritenute dalla Corte territoriale dotate dei caratteri di pertinenza e rilevanza per il giudizio nel quale sono state rese, perché attinenti al giudizio di credibilità complessiva della teste e del suo narrato relativo alla vicenda oggetto di quel processo (estorsione RO). Sicché la sentenza impugnata evidenzia anche sotto questo profilo la motivazione necessaria per escludere la sussistenza della giustificazione offerta dal Tribunale per giungere alla decisione assolutoria. 26. Il ricorso proposto da D'GO ND è inammissibile. La sentenza impugnata ha, in parziale riforma di quella di primo grado, escluso la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991 e conseguentemente rideterminato la pena inflitta per il reato di cui al capo p) (art. 73 D.P.R. 309/90 relativo alla cessione di circa 300 grammi di cocaina. 26.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, poiché in caso di omessa pronuncia da parte del giudice d'appello in ordine all'applicabilità o meno del condono, l'imputato non ha interesse a ricorrere per cassazione, potendo ottenere l'applicazione del beneficio in sede esecutiva, a meno che il giudice d'appello, cosa non avvenuta nel caso di specie, non ne abbia negato l'applicazione (Sez. 2, n. 11186 del 09/02/2016, Dama, Rv. 266353; Sez. 2, n. 710 del 01/10/2013, Forin, Rv. 258073). 26.2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, coi quali si lamentano l'erronea applicazione degli artt. 192, comma 2, e 533, comma 1, cod. proc. pen. e vizi di motivazione in punto di affermata responsabilità del ricorrente, sono del tutto generici, poiché si limitano all'enunciazione di principi di diritto senza confrontarsi con la più che congrua motivazione della sentenza impugnata (pp. 574-579). 27. Dal rigetto dei ricorsi proposti da De MA SA, EL LA, NO MA, CR OL, AN VI cl. 77, AN VI c. 48, TT SE, RO NN, RA SA, LÌ IP, AV MA e LA TT consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di quei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 28. L'inammissibilità dei ricorsi proposti da OT UN, AL SE, RO NA, AS EF e D'GO ND determina, in applicazione dell'art. 616 cod. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. 92 29. AV MA, LA TT, TT SE, CR OL, IA VI cl. 77, AN VI cl. 48, RO NN, RA SA vanno altresì condannati a rifondere le spese di difesa del presente grado, liquidate come in dispositivo, in favore delle parti civili Comune di IA e Regione Liguria, che hanno fatto specifica richiesta.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di AR SE e, relativamente ai reati di cui ai capi A), E), F) e K), nei confronti di IA SE, per essere i reati estinti per morte degli imputati. Annulla la medesima sentenza senza rinvio nei confronti di AM NZ e di MA LE in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti perché il fatto non sussiste e nei confronti di AS FE per non aver commesso il fatto. In accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo A bis) nei confronti di NO OV, NO MA, NO BE e IL NT;
nei confronti di SE SE limitatamente al capo A); nei confronti di AN VI cl. 48 ed AV MA relativamente al capo L); nei confronti di NO BE limitatamente al capo Q); nonché alla revoca delle misure di sicurezza patrimoniali connesse al capo A bis). In accoglimento del ricorso del Comune di Bordighera annulla la sentenza in relazione alle statuizioni civili nei confronti di detto Comune connesse al capo A bis). Rinvia per nuovo giudizio su tali capi e punti ad altra Sezione della Corte di appello di Genova che eventualmente provvederà alla regolamentazione delle spese nei confronti delle parti civili, diverse da quelle di seguito stabilite. Rigetta il ricorso del Procuratore Generale nei confronti di NA CE relativamente al capo U) e dichiara inammissibili i ricorsi del Procuratore Generale nel resto. Rigetta i ricorsi di De MA SA, EL LA, NO MA, MA OL, AN VI cl. 77, IA VI c. 48, TT SE, RO NN, RA SA, PI IP, AV MA, LA TT e condanna i predetti imputati al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di OT UN, AL SE, RO NA, AS EF e D'GO ND, che condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Condanna, in solido tra loro, AV MA, LA TT, TT SE, CR OL, AN VI cl. 77, AN VI cl. 48, RO NN, RA SA a rifondere le spese di difesa del presente grado in favore delle parti civili Comune di IA e Regione Liguria, spese che liquida in Euro 9.100,00 per ciascuna, oltre rimborso spese generali pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. Così deciso il 14 settembre 2017. Il Presidente Il Consigliere estensore T CE Ippolito TE Mogini S Stiopien Depositato in Cancelleria 13 DIC. 2017 d/o oggi, IL FUNZIONARIO GIUDIZARK Diera ASPOSED CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UNIFICATO биришаLa Corte Suprema di Canazione - Sesta Sex. Penele - con ordinanza n°4441/18 del 21/12/2017 i depositata il 30/01/2018 : 4 Digene la conezione del suddetto disparitivo nel seuss che, al posto delle capi A), E), parole" relativamente ai resti di cui an confronti di IA IU " F) EK), не соu siamo inserite le seguenti parole "relativamente an reati di cui ai capi A, E), F), K) EL), men cov. frouti di IA IU"," Роша, -5 FEB 2018 Direttore Amministrativo ethe