Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/09/2017, n. 55748
CASS
Sentenza 14 settembre 2017

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In tema di intercettazioni di conversazioni telefoniche o ambientali, sono legittime le trascrizioni effettuate dal perito incaricato dal giudice per le indagini preliminari e depositate successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio in quanto la competenza del giudice per le indagini preliminari e anche successivamente al passaggio del procedimento alla fase successiva e fino all'esaurimento delle relative operazioni. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di ricorso relativo alla nullità assoluta delle intercettazioni telefoniche e ambientali, basata sul mancato completamento dell'incombente al momento dell'emissione del decreto dispositivo del giudizio).

In materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, l'eventuale difetto di motivazione del decreto emesso in via d'urgenza dal pubblico ministero è sanato con l'emissione del decreto di convalida da parte del giudice per le indagini peliminari, che assorbe integralmente il provvedimento originario e rende utilizzabili i risultati delle operazioni di intercettazione, precludendo ogni discussione sulla sussistenza del requisito dell'urgenza.

In tema di associazione di stampo mafioso, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della disponibilità delle armi non è richiesta l'esatta individuazione delle armi stesse, ma è sufficiente l'accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, desumibile, ad esempio, dai fatti di sangue commessi dal gruppo criminale o dal contenuto delle intercettazioni.

Non sussiste contrasto tra l'art. 416-bis cod. pen. e le prescrizioni contenute nella decisione quadro 2008/841/GAI atteso che la norma penale definisce la fattispecie dell'associazione di stampo mafioso in conformità con la fonte normativa dell'Unione Europea sia con riferimento alla descrizione delle condotte punibili che al trattamento sanzionatorio.

È illegittima la contestazione della recidiva ove effettuata in presenza di presupposti per l'immediata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la contestazione della recidiva, con il conseguente prolungamento dei termini prescrizionali, non può determinare la reviviscenza di un reato ormai estinto, trattandosi di una contestazione di natura costitutiva).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/09/2017, n. 55748
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 55748
Data del deposito : 14 settembre 2017

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